...

Scarica

by user

on
Category: Documents
13

views

Report

Comments

Description

Transcript

Scarica
FUNZIONI E COMPITI
DELLA POLIZIA
PROVINCIALE
PROGRAMMA
-
Il quadro di riferimento normativo
-
Gli ambiti d’azione della Polizia Provinciale
-
Ruolo e compiti della Polizia Provinciale
-
Le Funzioni della Polizia Provinciale
-
Polizia Provinciale ed ispezioni amministrative
-
Polizia Provinciale e Polizia Giudiziaria
-
Polizia Provinciale e Pubblica Sicurezza
LA POLIZIA PROVINCIALE
NELL’ENTE PROVINCIA


D.Lgs. 267/00 art. 19
D.Lgs. 112/98
Art. 19 D.lgs. 267/00








Difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell’ambiente e
prevenzione delle calamità;
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed
energetiche;
Valorizzazione dei beni culturali;
Viabilità e trasporti;
Protezione della flora e della fauna, parchi e riserve
naturali;
Caccia e pesca nelle acque interne;
Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti rilevamento,
disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle
emissioni atmosferiche e sonore;
…….
Quadro di riferimento normativo
Legge 7 marzo 1986 n. 65
Legge quadro sull’ordinamento
della Polizia Municipale
È in corso di elaborazione un testo di
modifica della L. 65/86 recante
“disposizioni per il coordinamento in
materia di sicurezza pubblica e
polizia amministrativa locale, e per
la realizzazione di politiche
integrate per la sicurezza”
Art. 117 Costituzione c. 2
Lo stato ha legislazione esclusiva nelle
seguenti materie:
….
….
h) Ordine pubblico e sicurezza, ad
esclusione della polizia amministrativa
locale;
Art. 118 Costituzione c. 3
la legge statale disciplina forme di
coordinamento fra lo Stato e Regioni nelle
materie di cui alle lettere b) ed h) del
secondo comma dell’art. 117, e disciplina
inoltre forme di intesa e coordinamento
nella materia della tutela dei beni
culturali.
Si evidenzia come nella proposta di
legge relativa alla polizia
amministrativa locale e sicurezza
urbana vi sia una tendenza ad
enfatizzare gli elementi del
coordinamento, in stretta aderenza
al testo costituzionale
Ma cerchiamo qualche definizione …
LA POLIZIA LOCALE

LA POLIZIA DI SICUREZZA
La polizia di sicurezza è quella parte
della polizia amministrativa volta a
garantire la preservazione dell’ordine
pubblico, la sicurezza personale dei
singoli componenti del corpo sociale,
la loro incolumità nonché l’integrità dei
diritti patrimoniali (Sandulli)
POLIZIA AMMINISTRATIVA
Insieme di funzioni e compiti serventi
all’esercizio delle funzioni e dei
compiti di amministrazione
sostanziale conferiti all’ente
(Cerulli Irelli)

in sintesi la Polizia Locale assolve
all’ insieme di quelle attività di
prevenzione e contrasto delle
situazioni e dei comportamenti che
violano le leggi statali o regionali, o i
regolamenti locali
MA RITORNIAMO ALLA L. 65/86
LA POLIZIA LOCALE
FUNZIONI E COMPITI
Articolo 3 LEGGE 65/86
Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale
Gli addetti al servizio di polizia municipale
esercitano nel territorio di competenza le
funzioni istituzionali previste dalla presente
legge e collaborano, nell'ambito delle proprie
attribuzioni, con le forze di polizia dello Stato,
previa disposizione del Sindaco, quando ne
venga fatta per specifiche operazioni, motivata
richiesta dalle competenti autorità.
LA POLIZIA LOCALE
FUNZIONI E COMPITI
Articolo 5 LEGGE 65/86
Funzione di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di
pubblica sicurezza
Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale
dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita
anche:
a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di
polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria,
riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al
coordinamento e al controllo, ai sensi dell'art. 57, 2° comma. del Codice
di procedura penale;
b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 137 del testo unico delle norme
sulla circolazione stradale approvato con DPR 15/6/59 n. 393 ( leggi.art
12 lett. e) D.lgs. 285/92 e succ. mod. ed integr.).
c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3 della presente
legge.
LA POLIZIA LOCALE
FUNZIONI E COMPITI
Articolo 12 legge 65/86
Applicazione ad altri enti locali
Gli enti locali diversi dai Comuni svolgono le
funzioni di polizia locale di cui sono titolari,
anche a mezzo di appositi servizi, a questi si
applicano le disposizioni di cui agli artt. 2, 6, 8,
11, 13 e 14 della presente legge, sostituendo al
comune ed ai suoi organi l'ente locale e gli
organi corrispondenti.
LA POLIZIA LOCALE
FUNZIONI E COMPITI
L. n. 157/92 Art. 27
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)
La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali
è affidata:
a)
agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni.
A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la
QUALIFICA DI AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DI PUBBLICA
SICUREZZA.
Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di
istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonché armi con
proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e
detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5,
comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65.
LA POLIZIA LOCALE
FUNZIONI E COMPITI
Art. 12 D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (prima della riforma …)
L’espletamento dei servizi di Polizia stradale spetta:
a)
In via principale alla specialità Polizia stradale della Polizia di
Stato;
b)
Alla polizia di stato;
c)
All’arma dei Carabinieri;
d)
……
2.
l’espletamento dei servizi di cui all’art. 11 comma 1 lett. a)
e b) spetta anche agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
indicati nell’art. 57 commi 1 e 2 del c.p.p..
(art. 11 lett. a) prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale; b) la rilevazione degli incidenti stradali)
LA POLIZIA LOCALE
FUNZIONI E COMPITI
Art. 12 C.d.S. (dopo la riforma …)
L’espletamento dei servizi di Polizia stradale spetta:
a)
In via principale alla specialità Polizia stradale
della Polizia di Stato;
b)
Alla polizia di stato;
c)
All’arma dei Carabinieri;
d)
Al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) Ai Corpi ed ai Servizi di polizia
provinciale, nell’ambito territoriale di
competenza;
LA POLIZIA PROVINCIALE
FUNZIONI E COMPITI
GLI AMBITI D’ AZIONE










Vigilanza ambientale
d.lgs.n. 22/97 -Decreto Ronchi;
d.lgs.n. 152/99 disposizioni in materia di tutela delle acque
dall’inquinamento;
L.R. n. 3 in materia di approvvigionamento idrico;
L.R. n. 12/79 disciplina sulla coltivazione delle cave e torbiere e di
inerti degli alvei dei corsi d’acqua;
D.P.R. 203/88 norme in materia di qualità dell’aria;
d.l.gs.n. 490/99 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali ed ambientali;
L. 394/91 Legge quadro sulle aree protette;
L.R. individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle
aree naturali protette in Basilicata;
D.l.gs. N. 209/03 in materia di veicoli fuori uso….
LA POLIZIA PROVINCIALE
FUNZIONI E COMPITI
GLI AMBITI D’ AZIONE





Vigilanza sul rispetto della normativa venatoria ed
ittica
L. n. 157/92 Norme per la protezione della fauna
omeoterma e per il prelievo venatorio;
L.R. n. 2/95 Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio;
R.D. n. 1604 8 ott. 1931 Testo Unico delle leggi sulla
pesca;
L.R. n. 24/2000 tutela e sviluppo della fauna ittica e
regolamentazione della pesca nelle acque pubbliche
interne della Basilicata;
LA POLIZIA PROVINCIALE
FUNZIONI E COMPITI
GLI AMBITI D’ AZIONE






Vigilanza sulla tutela dei prodotti del sottobosco
L. 162/91 Legge quadro in materia di raccolta,
coltivazione e commercio dei tartufi;
L. n. 352/93 Legge quadro in materia di raccolta,
coltivazione e commercio dei funghi epigei freschi e
coltivati;
L.R. n. 48/98 Disciplina sulla raccolta, l’incremento e
la commercializzazione dei funghi epigei;
L.R. n. 35/95 Disciplina sulla raccolta dei funghi
ipogei;
L.R. n. 28/97 Norme per la bruciatura delle stoppie
e di altri residui vegetali di colture cerealicole;
LA POLIZIA PROVINCIALE
FUNZIONI E COMPITI
GLI AMBITI D’ AZIONE
•
Protezione Civile
•
Tutela del patrimonio stradale dell’Ente (C.d.S)
•
Servizi di rappresentanza e scorta al gonfalone
LA POLIZIA PROVINCIALE
RUOLO E COMPITI
ISTITUZIONALI E DI SERVIZIO
LA POLIZIA PROVINCIALE
I Corpi di Polizia Provinciale vengono istituiti
con la legge 65/86 ristrutturando i servizi di
vigilanza ittico-venatoria che unificava le
attività di controllo svolte dagli ex
Guardiacaccia ed ex Guardapesca.
Fino ad allora le attività di controllo nei settori
di competenza della Provincia erano svolte dai
singoli Uffici che operavano autonomamente
con proprio personale.
Successivamente, sulla scorta della crescente richiesta
di controllo sulle tematiche connesse alla tutela
ambientale, i Servizi furono trasformati in Corpi ed
incrementati con ulteriori interventi (tutela del
patrimonio provinciale, smaltimento rifiuti, tutela
prodotti del sottobosco, ecc…)
Le guardie provinciali, in quanto organi di polizia
locale, sono investiti di una serie di attribuzioni e di
compiti istituzionali, di notevole estensione e di
fondamentale importanza per la collettività locale
anche in considerazione della estensione del territorio
provinciale.
Tali compiti sono di tipo estremamente vario,
comprendendo attività di tipo:
preventivo
repressivo
di vigilanza
di accertamento e controllo.
LA POLIZIA PROVINCIALE (LOCALE) NON E’ :



Forza di occupazione del territorio
Organizzazione strumentale di interessi di parte
Organizzazione strumentale di semplice vigilanza e/o custodia
LA POLIZIA PROVINCIALE E’:




Forza di polizia civile
Polizia dei cittadini
Polizia del territorio
Polizia della autonomia
LA POLIZIA PROVINCIALE E’:
Attività amministrativa diretta alla tutela del tutto sociale o
delle sue parti, mediante una funzione di volta in volta:







Di
Di
Di
Di
Di
Di
Di
osservazione
vigilanza
controllo
informazione
educazione
prevenzione – da non confondersi con la mancata repressione
repressione
LA POLIZIA PROVINCIALE
opportunità e vincoli

Il vigile provinciale come ispettore amministrativo

Il vigile provinciale come agente di P.G.

Il vigile provinciale come agente di P.S.

Il vigile provinciale come pubblico ufficiale
LA POLIZIA PROVINCIALE
opportunità e vincoli

La guardia provinciale quale ispettore
amministrativo
L’ISPEZIONE AMMINISTRATIVA

L’ispezione amministrativa consiste nella
effettuazione di attività di controllo volte a
dimostrare la sussistenza di requisiti che le leggi
e i regolamenti stabiliscono.

I controlli si eseguono con l'effettuazione di
confronti e corrispondenze tra la condizione
teorica e quella osservata oppure con
l'esperimento di prove e misure nel tempo volti a
rilevare uno o più parametri significativi per una
matrice, processo, impianto, infrastruttura.
NOZIONE DI ISPEZIONE
“ Sub – procedimento amministrativo istruttorio,
articolato in atti giuridici ed operazioni, non
cadenzati da una rigida sequenza temporale,
caratterizzato, sulla base di una potestà
espressamente riconosciuta dall’ordinamento a
tutela di specifici interessi primari, da incisive
finalità acquisitive e di controllo amministrativo su
fatti ed atti posti in essere da soggetti
appartenenti all’Amministrazione procedente o
estranei alla stessa e finalizzato ad acquisire
elementi valutativi, di fatto e di diritto, di regola
confluenti in un più ampio procedimento
amministrativo, che culmina con l’adozione di
ulteriori
atti,
di
rilevanza
esterna,
dell’amministrazione attiva.
L’ISTRUTTORIA PROCEDIMENTALE
Gli atti di accertamento art. 13 L. 689/81

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle
disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro,
possono per l'accertamento delle violazioni di rispettiva
competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni
di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi
segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra
preparazione tecnica.
L’ISPEZIONE AMBIENTALE
L’ISTRUTTORIA PROCEDIMENTALE
Gli atti di accertamento art. 13 L. 689/81

Possono altresì procedere al sequestro cautelare
delle cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il
Codice di Procedura Penale consente il sequestro
alla polizia giudiziaria.
L’ISPEZIONE AMBIENTALE
Gli atti di accertamento






Acquisire informazioni;
Procedere alla ispezione di cose e luoghi diversi da privata
dimora (sono escluse le ispezioni personali);
Procedere alla perquisizione in luoghi diversi da privata dimora
(solo P.G.);
Eseguire rilievi ed altre operazioni tecniche;
procedere al sequestro cautelare facoltativo;
Procedere al sequestro obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
L’ISPEZIONE AMBIENTALE
I SOGGETTI COMPETENTI AD ESEGUIRE LE ISPEZIONI
AMMINISTRATIVE:


Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria;
Personale
amministrativo
addetto
al
controllo
sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è
prevista una sanzione amministrativa.
ISPEZIONI AMMINISTRATIVE E POLIZIA GIUDIZIARIA
se durante una visita ispettiva amministrativa ad uno
stabilimento industriale, si accerta la mancanza di
autorizzazione alle emissioni in atmosfera, (violazione
punita dall’art. 24/1° comma D.P.R. 203/88 –SANZIONE
PENALE) in quel dato momento dell’ispezione si è
accertato un reato, quindi deve terminare l’attività
ispettiva amministrativa e dare luogo all’attività di p.g.
assicurando all’ispezionato tutte le garanzie difensive
a questo punto termina l’ attivita’
ispettiva amministrativa e inizia
quella di polizia giudiziaria
LA POLIZIA PROVINCIALE
opportunità e vincoli
Il vigile provinciale quale agente di P.G.:
 Limitazione di carattere territoriale (al di fuori del
territorio della Provincia dal quale dipende perde tale
qualifica)

Limitazione di carattere temporale (al di fuori del

Art. 347 c.p.p. (obbligo di informare il Procuratore

servizio perde tale qualifica)
della Repubblica dell’acquisizione della notizia di un
qualsiasi reato)
Risponde del proprio operato direttamente ed
esclusivamente alla Autorità Giudiziaria.
LA POLIZIA PROVINCIALE
opportunità e vincoli




Art.55 c.p.p.
Art.57 c.p.p.
Attività d’informazione (la notizia di reato)
Documentazione degli atti di indagine
La polizia giudiziaria (art. 55 c.p.p.)








Prende notizia dei reati ( fuori dall’ufficio)
Impedisce che vengano portati a conseguenze ulteriori
Obbligo di intervento
Dovere di sovraesposizione (sia fisica che giuridica)
Ricerca degli autori
Assicura le fonti di prova (anche se la prova si forma in
dibattimento)
Svolge le indagini delegate dal P.M.
Svolge le sue funzioni alle dipendenze dell’Autorità
Giudiziaria ( la dipendenza funzionale è più pregnante di
quella gerarchica)
Attività d’informazione:


la notizia di reato è “la percezione sensoriale
che un reato sia stato commesso”
modalità di acquisizione:
- sensoriale
- d’iniziativa
- polizia amministrativa (controllo cartaceo,
auto, patente, documenti…)
- acquisizione per ricezione (denuncia, referto,
querela, denuncia anonima-da accertare)
Attività d’informazione:

art. 347 c.p.p. OBBLIGO D’INFORMATIVA
- l’acquisizione della notizia di reato segna l’inizio dell’attività
investigativa per la P.G.;
- essa va comunicata senza ritardo all’Autorità Giudiziaria
competente;
- contenuto della CNR ( elementi essenziali, elementi raccolti,
attività compiuta d’iniziativa, documentazione, se si
conoscono l’indagato, la persona offesa, le persone informate
dei fatti)
L’ATTIVITA’ DI P.G. E’ COPERTA DA SEGRETO
Brevi cenni di polizia giudiziaria
Documentazione degli atti d’indagine:



verbale (art. 136 c.p.p.- artt. 109-110-111 c.p.p.)
relazione di servizio
annotazione di servizio
LA POLIZIA PROVINCIALE
opportunità e vincoli
Il vigile provinciale quale agente di P.S.:

Limitazione di carattere territoriale (al di fuori del

Il Prefetto conferisce la qualità di agente di pubblica

Superiori gerarchici: Ministro dell’Interno, Prefetto,
territorio della Provincia non si considera più munita della
qualità di agente di P.S.)
sicurezza.
Questore, dirigente preposto al commissariato di Polizia.
LA POLIZIA PROVINCIALE
opportunità e vincoli

Il vigile provinciale come pubblico ufficiale:
Art.357 c.p. (Essa rientra tra gli impiegati di un ente
pubblico ed esercita permanentemente una funzione
amministrativa, e quindi gode di una tutela più piena nei
confronti delle offese poste in essere dai privati cittadini,
ma è gravata da maggiore responsabilità in ordine agli atti
che pongono in essere nell’esercizio delle proprie funzioni)

Limite territoriale (non è P.U. al di fuori dei confini
provinciali).
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
IN BOCCA AL LUPO ED
ARRIVEDERCI
Fly UP