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Slides del Corso - Comune di Modena
I volontari Il ruolo specifico dei volontari, i diritti fondamentali dei cittadini, il ruolo della polizia in uno stato democratico, il concetto di sicurezza urbana Art. 8 l.r. 24/2003 Utilizzazione del volontariato L'utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della presente legge, è ammessa solo nel rispetto dei principi e delle finalità fissate dagli articoli 1 e 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) ART. 1 FINALITÀ E OGGETTO DELLA LEGGE 266/91 - La Repubblica riconosce IL VALORE SOCIALE E LA FUNZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO COME ESPRESSIONE DI PARTECIPAZIONE, SOLIDARIETÀ E PLURALISMO, NE PROMUOVE LO SVILUPPO SALVAGUARDANDONE L'AUTONOMIA E NE FAVORISCE L'APPORTO ORIGINALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ DI CARATTERE SOCIALE, CIVILE E CULTURALE Art. 2 l. 266/91 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO QUELLA PRESTATA IN MODO PERSONALE, SPONTANEO E GRATUITO, TRAMITE L'ORGANIZZAZIONE DI CUI IL VOLONTARIO FA PARTE, SENZA FINI DI LUCRO ANCHE INDIRETTO ED ESCLUSIVAMENTE PER FINI DI SOLIDARIETÀ. Art. 2 l. 266/91 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO NON PUÒ ESSERE RETRIBUITA IN ALCUN MODO NEMMENO DAL BENEFICIARIO AL VOLONTARIO POSSONO ESSERE SOLTANTO Art. 2 l. 266/91 – Attività di volontariato RIMBORSATE DALL'ORGANIZZAZIONE DI APPARTENENZA LE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE PER L'ATTIVITÀ PRESTATA, ENTRO LIMITI PREVENTIVAMENTE STABILITI DALLE ORGANIZZAZIONI STESSE. Art. 2 l- 266/91 La qualità di volontario È INCOMPATIBILE CON QUALSIASI FORMA DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO O AUTONOMO E CON OGNI ALTRO RAPPORTO DI CONTENUTO PATRIMONIALE CON L'ORGANIZZAZIONE DI CUI FA PARTE. Art. 8 l. r. 24/2003 Tale utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale Art. 8 l. r.24/2003 I volontari, individuati dalle amministrazioni locali anche sulla base di indicazioni provenienti dalle associazioni di volontariato, potranno essere impiegati a condizione che essi: a) operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al comandante o al responsabile della polizia locale stessa o ad altro operatore di detta polizia da esso individuato b) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione e non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici c) abbiano frequentato, con profitto, specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla Giunta regionale d) siano adeguatamente assicurati. 3. I Comuni e le Province possono stipulare convenzioni con le associazioni del volontariato, con sole finalità di supporto organizzativo ai soci che svolgano le attività di cui al presente comma, a condizione che dette associazioni non prevedano nell'accesso e nei propri fini forme di discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali 4. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformità sul territorio regionale, approva, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, le direttive per gli Enti locali relative all'utilizzo di volontari. Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 279 Direttiva in applicazione dell’art. 8 della L.R. 24/2003: “Utilizzazione del volontariato” Lo spirito della presenza del volontario deve essere improntato ad una figura amica e rassicurante che, mediante una attenta capacità di ascolto della comunità presso la quale è chiamato ad operare, contribuisce allo sviluppo: delle azioni di prevenzione; delle attività di informazione rivolte ai cittadini; delle attività di educazione e sicurezza stradale; di una maggiore presenza e visibilità del Comune nello spazio pubblico urbano; del collegamento fra i cittadini, le polizie locali e gli altri servizi locali; del senso civico della cittadinanza; di un maggior rispetto delle regole che le comunità si danno per assicurare a tutti una civile e serena convivenza. Nello svolgimento di tale attività il volontario acquisisce capacità di osservazione del territorio e di selezione delle informazioni che possono risultare utili per migliorare la qualità delle relazioni e delle attività nello spazio pubblico urbano. Poteri/Facoltà NO possibilità di accertamento e contestazione delle violazioni previste da disposizioni di legge o di regolamento. accertamento dell’identità personale Poteri/facoltà SI fattiva collaborazione con le polizie locali tramite una qualificata attività di segnalazione delle problematicità riscontrate finalizzata al miglioramento delle funzioni di prevenzione e controllo svolta dalla polizia locale. Segnalazioni Spetta alla polizia locale di riferimento ogni decisione sull’eventuale utilizzo delle segnalazioni per i fini propri di istituto. Individuazione individuazione, tra i servizi, della struttura unitariamente responsabile delle seguenti funzioni: individuazione nominativa dei volontari, anche valorizzando le indicazioni provenienti dalle associazioni di volontariato, verifica delle condizioni soggettive di cui all’art. 8, comma 2, lettera b della legge 24/2003, formazione dei volontari, verifica dell’esistenza, o attivazione, di una adeguata copertura assicurativa per gli stessi. Funzioni dell’ufficio mantenere aggiornato un registro nominativo dei volontari da cui sia desumibile in ogni momento il rispetto, per ciascuno di essi, delle condizioni di cui all’art. 8 comma 2 lettera b, c e d della legge n. 24/2003. riportare ulteriori specifiche competenze attribuite al singolo volontario tra quelle aventi possibile rilevanza per l’organizzazione delle attività di cui alla presente direttiva, quali: pronto soccorso, protezione civile, altre forme di volontariato in campo ambientale, ittico, venatorio e di tutela degli animali. L’amministrazione può disporre in ogni momento la sospensione o la cancellazione del volontario dal registro Ufficio deve definire e mantenere aggiornato: uno strumento di verifica delle attività da cui sia possibile desumere in ogni momento l’attività svolta dai volontari, l’individuazione oraria e l’area territoriale di tale attività, l’identità dei volontari coinvolti, l’operatore di polizia locale responsabile del coordinamento di quella specifica attività uno strumento per la gestione delle segnalazioni provenienti dai volontari avendo cura di restituire agli stessi un riscontro su quanto segnalato. Segni distintivi l’amministrazione locale provvederà obbligatoriamente a dotare gli stessi di un tesserino di riconoscimento, riportante i dati identificativi del volontario ed una fotografia formato tessera di un corpetto, o in alternativa di un bracciale, nel quale sia riportato in evidenza la definizione attribuita dall’ente a tale attività (es. Assistente civico, Volontario ecc.), lo stemma e il nome dell’ente. Tali dotazioni di identificazione andranno tempestivamente ritirate in caso di sospensione o cancellazione del volontario dal registro, per iniziativa della struttura a cui il registro è stato attribuito in gestione. I volontari, nell’espletamento della loro attività, sono tenuti ad avere presso di sé il tesserino di riconoscimento e ad indossare correttamente il corpetto o il bracciale. Convenzioni l’unica finalità delle convenzioni con le associazioni di volontariato quella di offrire "supporto organizzativo" ai propri associati abilitati a svolgere funzioni di volontariato, si individua nella struttura di polizia locale il referente necessario per la programmazione e la gestione delle attività previste dalle intese raggiunte con le associazioni. Altre divise/simboli L’eventuale utilizzo di divise o altri simboli di riconoscimento associativo deve essere espressamente autorizzato dal comandante della struttura di polizia locale di riferimento nel rispetto di quanto previsto all’art. 19, comma 2, della legge 24/2003 e, nel caso di convenzione con le associazioni di volontariato, esplicitamente previsto dalle stesse. Art. 19 l.r.24/2003 devono essere tali da non ingenerare alcuna confusione con i segni e le caratteristiche distintive della Polizia Municipale Assicurazione Coperti per iniziativa dell’amministrazione di riferimento, almeno da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, con massimale non inferiore ai 75.000 euro, nonché da assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con massimale non inferiore a 1.500.000 euro. Tale assicurazione può essere attivata anche tramite convenzione con i soggetti associativi del volontariato in applicazione dell’art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 226 – Legge quadro sul volontariato. Formazione Il corso in svolgimento Obbligatorio L’amministrazione rilascia al singolo volontario un attestato, contenente gli estremi del corso, con cui si riconosce l’esito positivo del processo formativo. I volontari coinvolti nelle attività di cui all’art. 8 della L.R. 24/03 dovranno seguire un programma formativo minimo di venti ore complessive (articolate ordinariamente in cinque moduli di quattro ore ciascuno) che dovrà essere incentrato su conoscenze tecniche, normative e comportamentali indispensabili allo svolgimento attività loro assegnate. delle Entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente direttiva l’amministrazione locale può certificare che il volontario ha già assolto in precedenza l’obbligo formativo in oggetto e rilascia anche in questo caso un attestato nelle stesse forme di cui al precedente comma. Costituzione Artt. 13-38 diritti e doveri dei cittadini Ruolo della polizia Mantenere la quiete pubblica, legge e ordine della società Tutelare e rispettare i diritti e le libertà fondamentali dell’individuo Prevenire e combattere la criminalità Indagare sul crimine Fornire assistenza e funzioni di servizio alla cittadinanza La polizia Deve essere organizzata in modo da ottenere Il rispetto del pubblico Nel suo ruolo professionale di difensore della legge e fornitore dei servizi ai cittadini La polizia Aiuta a sostenere i valori della democrazia Condivide gli stessi valori Il consenso all’esercizio della legittimità autorità è dato dai cittadini Sostegno e collaborazione Nell’espletamento della sua attività Deve rispettare i diritti individuali dei cittadini, i diritti e le libertà fondamentali Evitare azioni arbitrarie ed illegali Polizia di sicurezza Parte della polizia amministrativa avente ad oggetto L’attuazione delle leggi dirette alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza generale Ordine pubblico Stato generale della società nel quale istituzioni, strutture democratiche diritti costituzionali dei cittadini Sono garantiti da ogni attentato tendente a modificarli o a sopprimerli con l’uso o la minaccia illegale della forza Pubblica Sicurezza Tutela della sicurezza personale dei singoli, della loro incolumità e della integrità della proprietà dai pericoli derivanti da comportamenti illeciti di singoli o gruppi politiche per la promozione della sicurezza pubblica azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale, anche con riferimento alla riduzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa Gli interventi regionali privilegiano le azioni integrate, di natura preventiva; le pratiche di mediazione dei conflitti e riduzione del danno; l'educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di legalità Gli interventi regionali di cui alla presente legge si coordinano con gli altri interventi di prevenzione, contrasto e riduzione delle cause del disagio e dell'emarginazione sociale di riqualificazione urbana di protezione civile di sicurezza stradale Sicurezza: diritto complesso Non solo ordine pubblico contrasto alla criminalità Ma garanzia della vivibilità e degli spazi problemi di convivenza area del buon vivere Politiche di sicurezza Integrazione tra Politiche di sicurezza preventive Politiche criminali reattive Prevenzione Insieme di strategie orientate a ridurre la frequenza di determinati comportamenti, anche se non considerati punibili dall’ordinamento penale, mediante l’uso di strumenti diversi da quelli penali Tipi e soggetti Prevenzione del sistema penale passiva ed indiretta Soggetti: organi penali dello stato Tipi e soggetti Prevenzione diretta ed attiva Soggetti: organi statali, enti locali, servizi sociali, volontariato imprese private e comuni cittadini Prevenzione situazionale Tecniche che aumentano per il potenziale autore le difficoltà (fisiche, barriere, controllo accessi etc) il rischio (controlli soggettivi ed oggettivi) Rendono impossibile o riducono i vantaggi dell’attività criminosa o vandalica (rimozione obiettivo etc) Prevenzione sociale Orientata all’autore Combinazione di un’azione individuale verso il potenziale autore e misure basate sulla trasformazione delle condizioni sociali Insieme di misure di carattere collettivo Misure estranee al sistema penale Prevenzione comunitaria Attuata dalla comunità attraverso i suoi gruppi e le sue organizzazioni Comprende anche l’insieme delle attività di controllo della polizia, a stretto contatto con i cittadini o in aree geografiche ben definite Per eliminare o ridurre allarme sociale Analisi di atti vandalici su pubblico patrimonio Azioni politiche Struttura ed assetto della città – illuminazione parchi, recupero aree degradate Servizi alle persone – progetti rivolti a giovani, anziani, consumatori, soggetti economici etc Mobilità Azioni politiche Libertà degli spazi Libertà dei momenti di aggregazione – convenzioni, accordi con associazioni, Comitati presenti sul territorio Accordi, intese con altre forze di polizia Progetti relativi all’attività della Polizia Municipale Le politiche per la sicurezza richiedono un impegno di tutte le istituzioni coinvolte ai vari livelli