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Diapositiva 1
Il Fondo crediti di dubbia
esigibilità
Webinar 26/02/2015: risposte ai quesiti
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità:
principi



il principio contabile applicato n. 3.3 prevede che le
entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate
per l’intero importo del credito, anche se non è certa
la loro riscossione integrale (ad es. le sanzioni
amministrative al codice della strada, gli oneri di
urbanizzazione, ecc.);
per le entrate di dubbia e difficile esazione è vietato
il cd. accertamento per cassa;
per tali crediti è obbligatorio effettuare un
accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
nel bilancio di previsione e vincolare una quota del
risultato di amministrazione in sede di rendiconto
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Il Fondo crediti di dubbia esigibilità:
principi
Nel corso di ciascun esercizio, il FCDE impedisce
l’utilizzo di entrate esigibili nell’esercizio, ma di dubbia e
difficile esazione, a copertura di spese esigibili nel
medesimo esercizio.
Il FCDE è disciplinato dettagliatamente nel principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria
n. 3.3 e dall’esempio n. 5, con riferimento:

all’accantonamento nel bilancio di previsione;

all’accantonamento nel risultato di amministrazione
effettuato in occasione dell’approvazione del
rendiconto della gestione
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Il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel
bilancio di previsione
Nel bilancio di previsione occorre:
1)
2)
3)
Le
individuare le tipologie di entrate stanziate che possono dar
luogo a crediti di dubbia e difficile esazione
calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media del
rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli
ultimi 5 esercizi approvati (nel primo esercizio di adozione del
nuovo principio si fa riferimento agli incassi in c/competenza ed
in c/residui)
determinare l’importo dell’accantonamento al Fondo, applicando
agli stanziamenti le percentuali determinate al punto 2)
medesime percentuali sono utilizzate anche per la
determinazione del FCDE stanziato in ciascuno degli esercizi
considerati nel bilancio di4previsione.
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel
bilancio di previsione
Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno
formalmente attivato un processo di miglioramento
della propria capacità di riscossione (ad esempio attraverso la
creazione di unità organizzative dedicate o l’avvio di procedure di riscossione più efficaci)
possono calcolare il FCDE facendo riferimento ai
risultati di tali tre esercizi.
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Il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel
bilancio di previsione
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Il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel
bilancio di previsione
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Il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel
bilancio di previsione
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Il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel
bilancio di previsione
Al fine di consentire un avvio graduale dell’accantonamento al
FCDE, è possibile stanziare nel bilancio di previsione:


nel primo esercizio una quota almeno pari al 36% dell’importo
dell’accantonamento correttamente quantificato e
rappresentato nel prospetto relativo al FCDE allegato al
bilancio di previsione (55% per gli enti sperimentatori);
nel secondo esercizio una quota pari almeno al 55%
dell’accantonamento, nel terzo esercizio una quota pari
almeno al 70% dell’accantonamento, nel quarto esercizio una
quota pari almeno al 85% dell’accantonamento ed infine, nel
quinto esercizio, un accantonamento pari al 100%.
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Il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel
rendiconto
In occasione del rendiconto, se il FCDE :


è inferiore all’importo considerato congruo, è
incrementata
la
quota
del
risultato
di
amministrazione dedicata al Fondo;
risulta superiore all’importo considerato congruo,
si procede allo svincolo della quota di risultato di
amministrazione non necessaria
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Il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel
rendiconto
Al fine di dare dimostrazione della corretta
determinazione dell’accantonamento, è richiesta la
compilazione di un allegato, sia al bilancio di
previsione sia al rendiconto, per ogni esercizio
compreso nel bilancio
L’allegato, anche per garantire la confrontabilità dei
bilanci, richiede la dimostrazione della composizione
del FCDE per tipologie, indipendentemente dal livello
di analisi che l’ente autonomamente sceglie per
valutare le proprie entrate.
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Il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel
rendiconto
L’accantonamento al FCDE è effettuato per l’intero importo
nel rendiconto a decorrere già dal primo esercizio:


se il risultato di amministrazione non presenta un
importo sufficiente a comprendere il FCDE, per tale
quota si registra un disavanzo che deve essere applicato
al bilancio di previsione in corso di gestione;
fino a quando il FCDE non risulta adeguato, non è
possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione
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Il Fondo crediti di dubbia esigibilità a
rendiconto
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Il Fondo crediti di dubbia esigibilità



Il FCDE è utilizzato in caso di cancellazione dei crediti
dal conto del bilancio, riducendo di pari importo la quota
di accantonamento nel risultato di amministrazione.
Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia
o difficile esazione, non riscosso, il responsabile del
servizio competente alla gestione dell’entrata valuta
l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal
conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo
accantonato nell’avanzo.
A seguito della cancellazione dei crediti dalle scritture
finanziarie, è necessario adeguare l’accantonamento
all’importo riaccertato dei residui attivi.
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Il Fondo crediti di dubbia esigibilità
durante la gestione


Il fondo va verificato nel corso della gestione (almeno in sede
di assestamento del bilancio e, in ogni caso, attraverso una
variazione di bilancio), applicando la percentuale utilizzata in
bilancio all’importo maggiore tra lo stanziamento e
l’accertamento.
Si deroga a tale regole se (il completamento a 100) l’incidenza
percentuale degli incassi di competenza rispetto agli
accertamenti in c/competenza dell’esercizio (o all’importo degli
stanziamenti di competenza se maggiore di quello accertato) è
inferiore alla percentuale utilizzata in sede di bilancio, per la
verifica e l’adeguamento dell’FCDE si fa riferimento a tale
minore %.
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Quesiti
Con riferimento al calcolo del F.C.D.E., quando si parla di incassi
esercizio x+1 in conto residui x cosa si intende? Si intendono ad
esempio solo gli incassi 2013 in conto residuo 2012 o anche gli
incassi 2014 in conto residui 2012. O tutti gli incassi 2013 in conto
residui? (quindi 2012 e precedenti) Inoltre per es., abbiamo sempre
accertato per cassa i proventi c.d.s. quindi per calcolare il fondo è
corretto ricostruiamo quanto doveva essere l' accertato dal 2009 al
2013 e l' incassato per i vari anni considerando gli incassi a
competenza e quelli realizzati negli anni successivi, a seguito dell'
emissione dei ruoli coattivi?
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Quesiti
Nella domanda ci si riferisce alla facoltà di determinare il rapporto tra incassi di
competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le
riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente:
incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X
Accertamenti esercizio X
In tale fattispecie è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo
della media, indietro di un anno. Questa facoltà può essere utilizzata solo per gli
esercizi per i quali il principio prevede che la media sia determinata facendo
rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell’anno precedente.
Il quinquennio da prendere a riferimento per l’anno 2015 è il 2010-2014. Nel caso
l’ente abbia accertato per cassa, dovrà, come specificato in altri quesiti, “incrociare”
gli accertamenti extra contabili delle sanzioni dal 2010 al 2014, con gli incassi, in
competenza e a residuo per ciascun anno dal 2010 al 2014.
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Quesiti
Buongiorno, volevo un chiarimento sulla modalità' di applicazione del fcde
sull'entrata da tari tenuto conto che nel piano finanziario del tributo e' prevista una
quota di accantonamento nel limite del 5 per cento ma in realtà le morosita' sono
molto piu'elevate. Nel caso l'amministrazione non intenda caricare il pf dei rifiuti
dovrà' essere effettuato un accantonamento a bilancio a carico della fiscalita'
generale?
Le regole per l’accantonamento a FCDE nel bilancio di previsione (e in sede di
rendiconto di gestione) sono diverse da quelle per la quantificazione del Fondo
accantonamento per rischi da insoluto, come previsto dal D.P.R. n. 158/1999,
previste per la predisposizione del piano finanziario della Tassa rifiuti non
coincidono. Quelle previste dal principio di competenza finanziaria potenziato, sono
disciplinate dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, da rilevarsi in
base ad un rapporto la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi
5 esercizi (nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi , con riferimento agli
incassi in c/competenza e in c/residui). La differenza tra la quota determinata con il
principio contabile, rispetto a quella determinata nel piano finanziario TARI è
finanziata dal Comune, fermo restando che sia il fondo insoluto TARI che il FCDE
sono oggetto di verifiche. In particolare, l’FCDE deve essere verificato sia durante la
gestione che a rendiconto ed adeguato di conseguenza.
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Quesiti
Buongiorno, fino al 2014 le entrate derivanti da sanzioni cds, oneri di
urbanizzazione, ICI arretrata, mensa scolastica ecc. sono state accertate per cassa
Come faccio a determinare il FCDE in sede di approvazione del bilancio 2015? Non
posso applicare il metodo previsto dalla norma perchè le mie riscossioni sono quasi
sempre maggiori degli accertamenti o comunque di pari importo. Applico una
percentuale allo stanziamento previsto in entrata? Grazie
Facendo riferimento alla questione che è stata posta, si fa presente quanto segue:
Come risulta dall’allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, ed in particolare dall’esempio n. 5,
“per le entrate che negli esercizi precedenti all’adozione dei nuovi principi erano
state accertate per cassa , il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla
base di dati extra – contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari
emessi negli ultimi 5 anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi
relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi
esercizi”.
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Quesiti
Buonasera
Vorrei fare alcune riflessioni con il vs. servizio di assistenza in merito alla
costituzione del FCDE in sede di formazione del bilancio di previsione 2015.
Nel 2013 e 2014 io in spesa ho accantonato il 25% dei residui attivi 2008 e
precedenti (a seconda dell’anzianità dei residui) e ho costituito in spesa il fondo
svalutazione crediti.
Ad oggi io nel mio capitolo della tarsu ho residui attivi (dal 2009 al 2013) per
123.000 euro
Per questi residui attivi dovrò poi fare la variazione di esigibilità a seguito della
revisione straordinaria dei residui al 1/1/2015.
E’ per questo motivo che non richiedono accantonamento al FCDDE le entrate
tributarie, come trovo scritto a pag. 155 lett. C) del vs. dossier e manuale?
Per quanto riguarda la TA.RI. 2014 mi porto dietro un residuo attivo del 2014 per
circa 200.000 euro che ad oggi non ho ancora riscosso.
Per questo residuo 2014 della TARI devo accantonare qualcosa nel FCDDE 2015?
Anche per quanto riguarda la TA.SI. mi trovo con un residuo attivo di circa 40.000
euro non riscosso. Devo prenderlo in considerazione?
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Quesiti
Il manuale di IFEL spiega che non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di
dubbia esigibilità le entrate tributarie accertate per cassa. Si tratta, dell’IMU, della
TASI e dell’addizionale all’IRPEF. Queste entrate sono accertate per cassa sulla
base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e comunque entro
la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto. Non è pertanto ammesso
conservare a residuo somme per la TASI 2014 che non corrispondano ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, a meno che non ci siano avvisi di
accertamento definitivi.
E’ obbligatorio l’accantonamento a F.C.D.E. delle entrate tributarie riscosse tramite
ruolo ordinario (TARES e TARI) sia nel bilancio di previsione 2015-2017 che nel
rendiconto di gestione 2014. L’accantonamento è da effettuare in base all’allegato
4/2 al Dlgs 118/2011, ed in particolare in base all’esempio n. 5.
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Quesiti
Nella costruzione del F.C.D.E. il rapporto incasso cp + incasso rs/accertamento
prevede quale incasso a residui quello di un solo esercizio oppure su tutti gli esercizi
a residui del quinquennio (es. se su un accertamento di 100 incasso a competenza
20 poi nell'esercizio successivo altri 20 e poi ancora dopo due anni altri 20, debbo
considerare nei residui incassati tutte e 40 ?)
Facendo riferimento alla questione che è stata posta, si fa presente quanto segue:
Tenendo anche conto di quanto precisato nell’esempio n. 5 riportato nell’allegato 4/2
al Dlgs 118/2011, nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, la media va
calcolata, per gli ultimi 5 esercizi, con riferimento al totale degli incassi in conto
competenza e in conto residui (al numeratore) e il totale degli accertamenti (a
denominatore).
Pertanto, nel primo esercizio, anno per anno, nel numeratore, debbono essere
conteggiate le somme incassate di competenza e le somme incassate in conto
residui.
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