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Responsabiltà istruttore

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Responsabiltà istruttore
FEDERAZIONE ITALIANA VELA
Contrattistica e
Responsabilità
dell’istruttore
CORSO ISTRUTTORI
F.I.V.
I° LIVELLO ALTURA
Novembre 2014
Docente Daniela Magnani
1
Profili di responsabilità civile e penale
dell’Istruttore di Vela

Responsabilità = CONDOTTA - EVENTO - NESSO DI CASUALITA’

Art. 43 c.p. (c.d. elemento psicologico del reato) "..il delitto é
colposo quando ... l'evento, anche se previsto, non é voluto
dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o
imperizia,
ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline."


Art. 45 c.p. “non è punibile chi ha commesso il fatto per caso
fortuito o per forza maggiore”.

Art. 50 c.p. “Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto
con il consenso della persona che può validamente disporne”.
2
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
I. COLPA GENERICA
regole non predeterminate dalla Legge ma ricavate dall'esperienza della vita
sociale.
1. Negligenza 􀂊 la regola di condotta violata prescrive un'attività positiva. (es.:
controllare che l'allievo indossi correttamente il salvagente)
2. Imprudenza 􀂊 trasgressione di una regola di condotta da cui discende l'obbligo di
non realizzare una determinata azione oppure di compierla con modalità diverse da
quelle tenute. (es.: non effettuare l'uscita in condizioni meteo particolarmente
difficili)

3. Imperizia 􀂊 consiste in una forma di imprudenza o negligenza "qualificata" e si
riferisce ad attività che esigono particolari conoscenze tecniche.

II. COLPA SPECIFICA
inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.
Nei casi sub I) la colpa potrà di volta in volta essere messa in discussione in quanto i
concetti di prudenza e di perizia sono concetti soggettivi.
Nel caso di violazione di norme specifiche, invece, il responsabile ben difficilmente
potrà evitare l'attribuzione della colpa se sarà dimostrato il rapporto di causalità tra
la violazione della norma e l'evento lesivo.
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3
Art. 27 comma 1 Costituzione "La
responsabilità penale é personale".
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Generalmente , non può esservi attribuzione di responsabilità se non si é
concretamente commesso il fatto.
Ma questa regola subisce importanti specificazioni proprio nel campo delle
Associazioni.
Infatti, se nell'esercizio delle attività tipiche dei Club si verifica un evento dannoso,
la responsabilità penale potrà essere addirittura attribuita al Presidente o
addirittura all'intero Consiglio Direttivo se sarà accertato che l'evento lesivo é
accaduto per carenze organizzative deliberate dal Consiglio collegialmente.
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
Onde evitare questa responsabilità collettiva la delega del Consiglio Direttivo ad un
singolo Consigliere di occuparsi di un certo settore dovrà essere ben specifica e con
attribuzione di ampi ma chiari poteri di gestire un settore.
Momenti tipici che devono essere tenuti in considerazione dall'organizzatore sono:


a. la previsione e la prevenzione di un incidente;
b. la presenza di una persona esperta, che comunque controlli l'operato di soggetti
che agiscono in questo ambito.
c. la possibilità di intervento soprattutto immediato.
d. la conoscenza di tutte le normative da osservare (es. in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro )



Oltre a questi tre momenti bisogna tenere anche conto che le conoscenze tecniche
sono in continua evoluzione e l'organizzatore deve essere costantemente aggiornato.
4
TIPOLOGIE DI RESPONSABILITA' CIVILE
CONNESSE ALL'ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO
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
Art. 1218 c.c.: responsabilità del debitore
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione
dovuta é tenuto al risarcimento del danno, se non prova
che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da
impossibilità della prestazione derivante da causa a
lui non imputabile.
Art. 1228 c.c.: responsabilità per fatto degli ausiliari
Salva diversa volontà delle parti, il debitore che
nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di
terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
5

Art. 2043 c.c.: risarcimento per fatto illecito
extracontrattuale
 Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad
altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha
commesso il fatto a risarcire il danno.

Art. 2048 c.c.: responsabilità dei genitori, dei
tutori, dei precettori
 I precettori ... sono responsabili del danno
cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel
tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
 Le persone indicate nei commi precedenti sono
liberate dalla responsabilità soltanto se provano
di non aver potuto impedire il fatto.
6

Nel caso di danni subiti dall'Allievo (a causa dello scarso controllo o
dell'imperizia, imprudenza etc. dell'Istruttore ) , l'Istruttore stesso ed il Club ne
risponderanno.

E ciò a titolo di responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043c.c.) o addirittura
a titolo di responsabilità contrattuale, in base all'art. 1218 c.c. ed all'art. 1228
c.c. .

Al momento dell'iscrizione di una persona ad un corso sportivo, infatti, il
Circolo e l'Istruttore si impegnano non solo ad insegnare la pratica dello sport,
ma anche ad assicurare l'integrità fisica degli Allievi.

Per la Responsabilità extracontrattuale :
il danneggiato dovrà dimostrare l'esistenza di un comportamento doloso o
colposo dell'Istruttore ed il nesso causale fra tale comportamento ed il danno.
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
Per la Responsabilità contrattuale :
al danneggiato sarà sufficiente dimostrare l'esistenza di un contratto (atto di
iscrizione al corso) per trasferire sl Circolo e sull'Istruttore l'onere della prova
di non aver potuto impedire il fatto .
7

Si ritiene che anche agli Istruttori sportivi possa essere applicato il principio dettato
 dall'art. 2048 c.2 c.c. secondo cui gli insegnanti sono civilmente responsabili del
danno cagionato dal fatto illecito dei loro Allievi nel tempo in cui sono sotto la loro
vigilanza.

In tal caso gli Istruttori saranno liberati da responsabilità soltanto se provino di non
aver potuto impedire il fatto.

La responsabilità degli allenatori e degli istruttori sportivi può profilarsi quando
l'evento dannoso occorso all'atleta, all'allievo o ai terzi, sia ascrivibile ad un loro
comportamento imprudente o negligente.

L'allenatore, in particolare, ha poteri di direzione e controllo tecnico e disciplinare
sugli atleti sicché la sua responsabilità può manifestarsi tutte le volte che sia
ravvisabile un difetto o un'omissione nel loro esercizio, oppure quando si sia
astenuto dall'adottare o dal far adottare le cautele suggerite dal caso concreto; o,
infine, abbia impartito disposizioni che il caso concreto sconsigliava.

Il potere direttivo ed il controllo degli istruttori e dei maestri di sport é ancor più
intenso in quanto, spesso, é loro affidato il compito di insegnamento e di avviamento
ad una determinata disciplina sportiva di principianti che devono imparare ad
affinare le tecniche di esecuzione specifiche che, se applicate correttamente,
concorrono a ridurre o diminuire i rischi che vi sono connessi. Il comportamento
dell'istruttore e del maestro deve essere tanto più cauto e prudente quanto maggiore
é la pericolosità dello sport insegnato e minori le capacità fisiche e di
apprendimento dell'allievo.
8
LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'

Art. 1341 c.c.: condizioni generali di contratto.


Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono
efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del
contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando
l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per
iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha
predisposte, limitazioni di responsabilità .......

Art. 1229 c.c.: clausole di esonero da responsabilità.

E' nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la
responsabilità del debitore per dolo o colpa grave.
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Colpa grave 􀂊 consiste nel non usare la diligenza che é propria della
universalità degli uomini e tale da non poter essere in alcun modo scusata.
È’ addirittura equiparata al dolo .
Colpa 􀂊 consiste nel non usare la diligenza di un uomo di
media capacità.
Colpa lieve 􀂊 consiste nel non usare la diligenza che é propria delle
persone eccezionalmente dotate di prudenza e di oculatezza .
9
Assicurazione FIV

Nell’ambito del processo di riordino delle coperture
assicurative federali, la Fiv è diventata dal 01.01.2010
cliente direzionale del Gruppo Allianz, sponsor della
nostra Federazione fino a tutto il 2011.
Il rapporto diretto instaurato con il Gruppo Allianz ha
consentito di ottimizzare coperture e costi assicurativi, con
l’obbiettivo di migliorare le prestazioni a favore dei
tesserati e dell’intera organizzazione federale.
Nell’ottica di una sempre più fattiva collaborazione con
Allianz sono allo studio nuove proposte assicurative
appositamente personalizzate e riservate esclusivamente ai
tesserati e agli affiliati Fiv.
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COPERTURA ASSICURATIVA: ESTRATTO DALLA POLIZZA N.
4.2729052 – FEDERAZIONE ITALIANA VELA
Con la presente polizza la Società ********* assicura la responsabilità civile che può incombere
ai singoli
istruttori/insegnanti di vela – d’ogni ordine e grado riconosciuti dalla Normativa vigente –
tesserati alla FIV per l’anno in corso e regolarmente iscritti al registro degli Istruttori.
La polizza copre le seguenti attività di:
- teoria (lezioni a terra);
- pratica (lezioni a terra ed in mare)
per:
A – PROMOZIONE:
A1 – Centri Avviamento allo sport;
A2 – Scuole di vela (Società affiliate FIV e Scuole Vela autorizzate –SVA);
A3 – Scuole ed Istituti di istruzione pubblici e/o privati di ogni ordine e grado italiani e
stranieri (attraverso convenzioni con la FIV ed i suoi organi periferici (zone) o con le Società
affiliate FIV);
A4 - Università degli Studi italiane e straniere (attraverso convenzioni con la FIV ed i suoi
organi periferici (zone) o con le Società affiliate FIV);
A5 – Enti pubblici territoriali (attraverso convenzioni con la FIV ed i suoi organi periferici
(zone) o con le Società affiliate FIV);
A6 – Rappresentanze Consolari italiane all’estero e straniere in Italia (attraverso convenzioni
con la FIV ed i suoi
organi periferici (zone) o con le Società affiliate FIV);
L’attività dell’Istruttore può essere prestata a favore di allievi non tesserati FIV nei casi di cui ai
punti A3, A4, A5, A6.
11

B - SPECIALIZZAZIONE:


- squadre (allenamento sia del singolo atleta sia di una squadra);
- attività addestrativa intercircoli;
- raduni zonali, interzonali, nazionali, internazionali;

C – AGONISTICA:

- tutti i tipi di regate (Società, intercircoli, zonali, nazionali, internazionali);
D – FORMAZIONE:
- partecipazione a stage e raduni di formazione e specializzazione indetti da: FIV ed i suoi organi periferici
(Zone),
Comitato Olimpico. Federazione sportive nazionali ed estere, Federazione internazionale della Vela ISAF.
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CLAUSOLE AGGIUNTIVE
1 – la garanzia è valida anche durante la partecipazione ad eventuali regate e/o manifestazione veliche;
2 – a deroga dell’art.2.2 (estensione territoriale) delle norme a stampa, si conviene di estendere l’operatività
assicurativa alle manifestazioni veliche internazionali ed agli allenamenti che si svolgono nel mondo intero, ivi
compresi viaggi e trasferte effettuati con qualunque mezzo terrestre e nautico;
3- la Società Assicuratrice rinuncia all’esercizio del diritto di surrogazione spettante ai sensi dell’art.1916 c.c. nei
confronti della FIV nonché delle Società sportive affiliate e scuole di vela autorizzate;
4 – la garanzia comprende anche l’affidamento di allievi minori di età e sarà operante dal momento in cui gli
stessi sono affidati agli Istruttori sino al momento della riconsegna ai genitori o chi per loro;
Massimali assicurati: €.1.032.913,80 responsabilità civile verso terzi per ogni
sinistro, €.1.032.913,80 per ciascuna persona deceduta o ferita e di €.1.032.913,80
per i danni a cose, anche se appartenenti a più persone
12
Deliberato dal Consiglio Federale n. 405 del 26 ottobre 2007
Approvato dalla Giunta Nazionale CONI con delibera n. 440 -8/11/2007
FEDERAZIONE ITALIANA VELA
REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA
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TITOLO I – GENERALITÀ
Art. 1 - Principi informatori della Giustizia Federale
1 - La Giustizia Federale è amministrata in base al Regolamento di
Giustizia deliberato dal Consiglio Federale e approvato dal CONI.
Il Regolamento di Giustizia si conforma ai Principi di Giustizia
emanati dal Consiglio Nazionale CONI e ai principi contenuti nel
presente Statuto, nonché, per quanto non espressamente previsto, ai
principi del diritto processuale penale dello Stato.
La giustizia sportiva deve essere rapida e, a tal fine, tutti i termini
processuali devono essere limitati al massimo e non possono,
comunque, superare i limiti stabiliti dal presente Regolamento, pur nel
rispetto del diritto alla difesa.
2 - I principi dell'ordinamento giuridico-sportivo, che ispirano il
Regolamento di Giustizia, prevedono:
a) l’obbligo della lealtà dei tesserati;
b) la sanzione degli illeciti sportivi;
c) la proibizione dell'uso di sostanze dopanti.
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3 - I principi fondamentali sui quali si fonda la Giustizia Federale sono:
a) diritto alla difesa e al contraddittorio;
b) doppio grado di giurisdizione di merito;
c) diritto all'impugnativa di tutti i provvedimenti, anche cautelari;
d) possibilità di ricusazione dell'organo giudicante;
e) provvedimenti di clemenza;
f) obbligatorietà dell'arbitrato per le controversie che non rientrano nelle
competenze degli Organi Federali e nella
competenza esclusiva del giudice amministrativo;
g) provvisoria esecutorietà delle decisioni di primo grado, salva la facoltà per
il Giudice di Appello di sospendere,
su istanza di parte in presenza di gravissimi motivi, in tutto o in parte,
l’efficacia esecutiva o l'esecuzione della
decisione impugnata;
h) sospensione cautelare;
i) riabilitazione;
j) possibilità di revisione del giudizio;
l) pubblicità delle udienze.
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

Art. 29 - Illecito disciplinare
1. Rispondono di illecito disciplinare gli Affiliati e i Tesserati che tengono, o consentono
che altri nel loro interesse tengano, condotta non conforme ai principi della lealtà, della
probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, economica,
sociale e morale.
 2. Il Tesserato che pubblicamente, con parole, scritti od azioni, lede gravemente la
dignità, il decoro, il prestigio della Federazione o degli Organi Federali commette illecito
disciplinare.


Art. 30 - Illecito sportivo
1. Commette illecito sportivo chiunque compie, o consente che altri compiano, con
qualsiasi mezzo atti idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad
assicurare a sé o ad altri un vantaggio in classifica.
 2. L’Affiliato è ritenuto responsabile degli atti di illecito sportivo commessi a suo
vantaggio dai propri Tesserati.
 3. L’Affiliato è ritenuto responsabile degli atti di illecito sportivo commessi a suo
vantaggio da persone ad esso esterne, salvo che provi la sua estraneità al fatto.


Art. 31 - Frode sportiva
1. Costituisce frode sportiva la fattispecie di cui all’art. 1 della Legge 13 dicembre 1989
n° 401.
 2. Commette altresì frode sportiva chi tende ad eludere, mediante falsa attestazione o
documentazione, norme per la partecipazione all’attività agonistica federale, nonché
norme relative alla stazza delle imbarcazioni o all'affiliazione degli Affiliati, ovvero ai
requisiti per la partecipazione alle Assemblee Federali o per l'assunzione di incarichi
federali.
15

Art. 2 - Responsabilità dei Tesserati e degli Affiliati

1. La responsabilità disciplinare è personale e si fonda sulla
condotta colposa o dolosa dell'agente tesserato.

2. Gli Affiliati rispondono oggettivamente dell'operato sia di
chi li rappresenta, sia dei propri Tecnici e Accompagnatori,
quando questi soggetti agiscano nella detta qualifica.

3. Gli Affiliati sono altresì oggettivamente responsabili degli
illeciti commessi da persone esterne a vantaggio dello stesso
Affiliato, salvo che questa non provi la sua estraneità al fatto.

4. L’ignoranza o l’errata interpretazione dello Statuto, dei
Regolamenti, delle Normative e di tutte le altre disposizioni
emanate dagli Organi Federali non possono essere invocate e
non escludono la responsabilità disciplinare.
16

Art. 37 - Provvedimenti a carico degli Affiliati
 1. A carico degli Affiliati possono essere adottati i seguenti
provvedimenti:
 a) deplorazione con nota scritta;
 b) sanzione pecuniaria da mille a diecimila euro;
 c) sospensione da un mese a dodici mesi;
 d) revoca dell’affiliazione.
 Art. 38 - Provvedimenti a carico dei Tesserati
 1. A carico dei Tesserati possono essere adottati i seguenti
provvedimenti:
 a) ammonizione verbale
 b) deplorazione con nota scritta;
 c) sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a cinquemila
euro;
 d) sospensione da un mese a ventiquattro mesi;
 e) radiazione.
17

Art. 39 - Provvedimenti a carico dei Dirigenti Federali



1. Oltre a quanto previsto all’art. 38, a carico dei Dirigenti Federali nazionali e periferici, per fatti
connessi all'esercizio delle loro funzioni, possono essere adottati i seguenti provvedimenti
accessori:
a) sospensione temporanea dalla carica di Dirigente Federale sino da un mese a dodici mesi;
b) interdizione perpetua a ricoprire cariche federali.

Art. 40 - Provvedimenti a carico degli Ufficiali di Regata




1. Oltre a quanto previsto all’art. 38, a carico degli Ufficiali di Regata, per fatti connessi
all'esercizio delle loro
funzioni, possono essere adottati i seguenti provvedimenti accessori:
a) sospensione temporanea dall’attività di Ufficiale di Regata da un mese a ventiquattro mesi;
b) radiazione dall’Albo di appartenenza.

Art. 41 - Provvedimenti a carico dei Tecnici

1. Oltre a quanto previsto all’art. 38, a carico dei Tecnici, per fatti connessi all'esercizio delle loro
funzioni,
possono essere adottati i seguenti provvedimenti accessori:
a) sospensione temporanea dall’attività di Tecnico da un mese a ventiquattro mesi;
b) radiazione dall’Albo di appartenenza.



18
SICUREZZA E PREVENZIONE
Nell’ambito
di
una Scuola Vela
Cenni
19
COS’È LA
PREVENZIONE:
Il complesso delle disposizioni o
misure adottate o previste in
tutte le fasi dell’attività per
evitare o diminuire i rischi di
danno nel rispetto della salute e
dell’integrità dell’ambiente
esterno
20
LA legge“626”
VALUTAZIONE DEI
RISCHI;
B. MISURE DI
PREVENZIONE E
PROTEZIONE;
C. LORO APPLICAZIONI;
A.
21
ITER DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI
INDIVIDUAZIONE DEI
RISCHI;
b) VALUTAZIONE DEI
RISCHI;
c) ELIMINAZIONE O
RIDUZIONE DEI RISCHI.
a)
22
DEFINIZIONI:
1. PERICOLO, situazione che possa
procurare un danno;
2. DANNO, alterazione dello stato di
salute (permanente o temporaneo);
3. RISCHIO, possibilità che un pericolo si
manifesti nel tempo;
4. RISCHIO RESIDUO, rischio che può
rimanere dopo l’adozione delle misure
minime di sicurezza;
23
Valutazione rischi nell’ambito
di una Scuola Vela
1.Aspetti generali;
2.Aspetti specifici;
3.Analisi di alcune tipologie di
rischio;
4.Rischi residui.
24
Prevenzione e sicurezza
durante lo svolgimento di
un corso di Vela
a) Nell’organizzazione del corso;
b) Nello svolgimento del corso:
- a terra;
- in acqua
25
NORME GENERALI
L'istruttore all'inizio di ogni corso dovrà assicurarsi
che ogni allievo iscritto:
a) sia capace di nuotare;
b) sia dichiarato idoneo allo sport non agonistico,
con certificato medico;
c) sia tesserato FIV;
d) sia inserito in un gruppo di lavoro omogeneo per
età e tipo di barca;
e) abbia il calendario delle uscite del corso con
orari e giorni stabiliti;
f) che abbia l'abbigliamento necessario: scarpe da
barca, costume, pantaloncini, maglietta,
berretto, cerata o simile e salvagente.
26
MEZZI DI ASSISTENZA
Gommone od altro mezzo munito di motore fuoribordo
potenza consigliata 25 Hp, che garantisca il soccorso
delle barche senza danneggiarle. Il rapporto tra
barche e mezzi di appoggio è di 5/6 doppi per un
gommone o di 6/7 optimist o tavole a vela per
gommone.
Le condizioni dei mezzi appoggio devono essere
verificate giornalmente con la manutenzione ordinaria.
Un mezzo appoggio ausiliario deve essere sempre
pronto ad intervenire in caso di necessità.
27
ATTREZZATURA
 Simulatore per mostrare a terra gli esercizi;
 Parco barche scuola efficiente;
 Boe con bandiere per le esercitazioni in acqua,
bandiere con asta per segnalazioni, megafono e
fischietto.
 Dotazioni di sicurezza e materiale di pronto intervento.
 Pronto soccorso a terra con medicinali e attrezzatura
per la respirazione artificiale.
 Radio portatili per il collegamento continuo durante le
esercitazioni.
 Luogo per il ricovero dell'attrezzatura da scuole vela e
bacheca per le comunicazioni agli allievi.
28
PER POTER PARLARE DI
PREVENZIONE E
SICUREZZA DOBBIAMO
ANALIZZARE LE
CARATTERISTICHE
DELL’AMBIENTE NEL
QUALE SVOLGIAMO LA
NOSTRA ATTIVITA’
29
IL “CIRCOLO NAUTICO”,
SPESSO RISULTA UNA
STRUTTURA APERTA.
CIÒ CHE DIFFERENZIA L’IMPIANTO PER
LA VELA DAGLI ALTRI IMPIANTI PUÒ
ESSERE INDIVIDUATO NELLA GRANDE
FLESSIBILITÀ E NELL’AMPIO GRADO DI
PERMEABILITÀ FRA I VARI SPAZI
UTILIZZATI DAI DIVERSI GRUPPI DI
ATTIVITÀ.
30
I GRUPPI DI ATTIVITÀ si
possono dividere, con buon
grado di precisione, entro tre
localizzazioni principali:
ATTIVITÀ A TERRA;
2. ATTIVITÀ DI BATTIGIA;
3. ATTIVITÀ DI BANCHINA.
1.
31
FRA LE ATTIVITÀ PRINCIPALI A TERRA AL
COPERTO, SI INDIVIDUANO:
Edificio sociale
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
Ricevimento e guardaroba;
Sale di segreteria e amministrative;
Aule didattiche;
Area giudici, comitati e
comunicazioni tecniche;
Servizi igienici;
Area stampa;
Salone per riunioni;
Sala TV e video;
Spazio per commercio articoli
nautici;
Sala fitness o palestra;
Cucina e dispense, Bar;
Pronto soccorso;
Spogliatoi e Sevizi igienici di gruppo
e tecnologici;
Altri edifici
1)
2)
3)
4)
5)
Area asciugatura cerate ed
attrezzatura;
Depositi vele, attrezzatura e
materiali per ogni classe;
Depositi per mezzi appoggio, boe e
derive della scuola vela;
Officina;
Spazio stazze (misurazione
imbarcazioni);
32
FRA LE ATTIVITÀ PRINCIPALI E GLI SPAZI
A TERRA ALL’APERTO SI INDIVIDUANO:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
Guardiola ingresso e parcheggi;
Parcheggio pulmini e carrelli da traino ed alaggio;
Piazzale per stazionamento scafi e riparazioni
all’aperto;
Area Deposito e riparazione alberi;
Sala Breefing ed assemblee;
Area Distribuzione e consumazione pasti al sacco;
Area segnali ed informazioni;
Area Lavaggio scafi ed attrezzature;
Area docce all’aperto;
Area Stenditura, deposito temporaneo e
piegatura vele;
Area per Esercizi fisici;
33
PER ATTIVITÀ DI BATTIGIA:
si intendono le operazioni, temporalmente limitate,
che hanno luogo prima e dopo la messa in acqua e
lavaggio della barca e dei mezzi di appoggio a ridosso
della riva, prima e soprattutto al rientro da
allenamenti di scuola vela e regate:
Operazioni di lavaggio e varo su scivolo;
2) Deposito carrelli e invasi;
3) Stesse operazioni di 1) con gru mobile per gommoni di
assistenza o derive a chiglia;
4) Deposito provvisorio boe;
5) Deposito provvisorio scafi per intervallo attività e
riparazioni;
6) Operazioni su pontile galleggiante;
1)
34
PER ATTIVITÀ DI BANCHINA SI
INDIVIDUANO:
1)
2)
3)
4)
Carico e scarico materiali;
Ormeggio e partenza;
Dotazione di energia elettrica per
ricarica batterie e servizi di bordo
e dotazione acqua;
Alaggio e varo tramite gru;
35
Fly UP