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Diapositiva 1 - Istituto Comprensivo "Giovanni Pascoli" – Gozzano

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Diapositiva 1 - Istituto Comprensivo "Giovanni Pascoli" – Gozzano
ASPETTI NORMATIVI
DELLA FUNZIONE
DOCENTE:
- LA CULPA IN VIGILANDO
- PRIVACY TRA I BANCHI DI SCUOLA
- SOMMINISTRAZIONE FARMACI IN
ORARIO SCOLASTICO
Dott. Laura Noro
LA CULPA IN
VIGILANDO
Responsabilità in senso giuridico
Obbligo posto a carico di un soggetto di
sottostare alla sanzione prevista
dall’ordinamento quale conseguenza di un
comportamento contrario al diritto
(antigiuridico)
Perciò il soggetto che tiene un comportamento
antigiuridico subisce una sanzione
I tipi di responsabilità sono:
• RESPONSABILITÀ Civile
• RESPONSABILITÀ Penale
(è personale e per violazione di norme penali)
• RESPONSABILITÀ Disciplinare
(per violazione dei doveri collegati allo status di
pubblico dipendente)
• RESPONSABILITÀ Amministrativa e Contabile
Responsabilità civile:
• contrattuale (per violazione di un contratto)
• extra-contrattuale (derivante da fatti illeciti, in
base al principio di portata generale del
neminem laedere di cui all’art.2043 del c.c. ,
secondo il “qualunque fatto doloso o
colposo,che cagiona ad altri un danno ingiusto,
obbliga colui che ha commesso il fatto a
risarcire il danno”)
La responsabilità extra contrattuale
Presupposti:
1.Condotta attiva o omissiva
2.Imputabilità della condotta al soggetto
3.Colpa o dolo
4.Nesso di causalità tra condotta e danno
La condotta e la sua imputabilità
• La condotta, cioè il fatto o atto che ha
determinato il danno e può consistere anche
in una omissione di un dovere (quello di
proteggere, vigilare e controllare)
• La condotta deve essere imputabile al
soggetto che l’ha commessa (od omessa):
Le nozioni di dolo e colpa
si ricavano dal Codice Penale:
• Dolo
quando la conseguenza dannosa di un comportamento è
stata intenzionalmente prevista e voluta da un soggetto
(coscienza e volontà)
• Colpa
“quando l’evento, anche se previsto, non è voluto
dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza
o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti,
ordini e discipline”. Quindi, nel caso della colpa, l’evento
dannoso è avvenuto senza l’intenzione del soggetto, pur
essendo a lui riconducibile
• La colpa grave consiste, invece, in un
comportamento consapevole dell’agente che,
senza volontà di recare danno ad altri, operi con
straordinaria e inescusabile imprudenza o
negligenza, omettendo di osservare non solo la
diligenza media del buon padre di famiglia, ma
anche quel grado minimo ed elementare di
diligenza generalmente osservato da tutti,
ancorché rapportata alla professionalità
dell’incarico da svolgere (Cass. 2260/70).
• Ad esempio: la mancata sorveglianza, durante la
pausa di ricreazione, concretizza un’ipotesi di
colpa grave
( Corte dei Conti Sez. Giur. Piemonte n. 1590 dell’11 ottobre 1999 )
Il nesso di causalità
• E’ il collegamento tra la condotta e l’evento
• La condotta deve essere proporzionata e tale
da determinare l’evento dannoso secondo un
ordinario criterio di prevedibilità ed
evitabilità da valutare al momento della
condotta stessa
Esclusione della responsabilità
• Caso fortuito
• Forza maggiore
• Stato di necessità
Caso fortuito
avvenimento imprevisto e
imprevedibile che non può in alcun
modo imputarsi alla colpa
dell’agente, al di fuori di qualsiasi
controllo umano e che determina
l’evento (manca la colpa)
Forza maggiore
impedimento che rende vano ogni
sforzo dell’uomo e che deriva da
cause estranee a lui non imputabili.
Anche se prevedibile non può essere
evitato (manca il nesso di causalità)
Stato di necessità
• non è punibile chi ha commesso il fatto per
esservi stato costretto dalla necessità di
salvare sé o altri dal pericolo attuale di un
danno grave alla persona, pericolo da lui non
volontariamente causato, né altrimenti
evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato
al pericolo.
• In questo caso non è dovuto il risarcimento
del danno ma solo un indennizzo minore
valutato dal giudice
RIFERIMENTI NORMATIVI
E’ opportuno delineare in primo luogo lo
specifico quadro normativo di riferimento che
è di natura sia legislativa ( art. 2048 del
Codice Civile; art.61 della L. 11 luglio 1980 n.
312; Testo Unico in materia di istruzione;
Costituzione) che contrattuale ( art. 42, 5°
comma del CCNL del 14.8.95)
art.10, comma 3 lettera a) del
T.U.n. 297 /94
il Consiglio di circolo o di istituto delibera
sull’adozione del regolamento interno
che " deve stabilire le modalità …. per la
vigilanza degli alunni durante l’ingresso e
la permanenza nella scuola, nonché
durante l’uscita dalla medesima "
art. 28 della Costituzione
• "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli
enti pubblici sono direttamente responsabili,
secondo le leggi penali, civili e amministrative,
degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali
casi la responsabilità civile si estende allo
Stato e agli enti pubblici“
• L'articolo in questione rende responsabile lo
Stato per i danni commessi dai propri
dipendenti
l'art. 61 della Legge 11.07.1980 n. 312
"La responsabilità patrimoniale del personale
direttivo, docente, educativo e non docente
della scuola … è limitata ai soli casi di dolo o
colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli
alunni stessi... salvo rivalsa nei casi di dolo o
colpa grave, l'Amministrazione si surroga al
personale medesimo nelle responsabilità civili
derivanti da azioni giudiziarie promosse da
terzi."
art. 2048 C.C.
comma II «I precettori e coloro che insegnano
un mestiere o un’arte sono responsabili del
danno cagionato dal fatto illecito dei loro
allievi e apprendisti nel tempo in cui sono
sotto la loro vigilanza»;
comma III “tali persone sono liberate dalla
responsabilità solo se provano di non aver
potuto impedire il fatto”
Il contenuto del dovere di
vigilanza
dell’insegnante:
la c.d. “culpa in
vigilando”
Secondo il principio più volte enunciato dalla
Cassazione, il dovere di vigilanza è
inversamente proporzionale all’età dei minori
vigilati, nel senso che il medesimo diviene
progressivamente meno intenso, in rapporto
al crescere dell’età dei minori (Cass. n. 12424/1998)
In ogni caso la vigilanza consiste nel complesso
di attività volte a conseguire le finalità stabilite
dalla legge e non nella semplice presenza
fisica (Cass. n. 6937/1993)
A) La responsabilità della
struttura scolastica
Con l'accoglimento della domanda di
iscrizione e con la conseguente ammissione a
scuola, fra allievo ed istituto scolastico si
instaura un contratto, dal quale sorge, a carico
dell'istituto, accanto all'obbligo principale di
istruire ed educare, quello accessorio di
proteggere e vigilare sull'incolumità fisica
dell’alunno nel periodo in cui questi fruisce
della prestazione scolastica in tutte le sue
espressioni, anche al fine di evitare che
l'allievo procuri danno a se stesso. (Cass.
n.5067/2010; Cass. n. 11751/2013; Cass. n. 3680/2011)
La scuola è pertanto tenuta a
predisporre tutti gli accorgimenti
necessari sia all'interno dell'edificio che
nelle pertinenze scolastiche, di cui
abbia a qualsiasi titolo la custodia,
messe a disposizione per l’esecuzione
della propria prestazione (Cass. n. 1769/2012;
Cass. SS.UU. n. 577/2008; Cass. n. 18805/2009, Cass., n. 3680/2011;
Cass. n. 19160/2012)
L'istituto scolastico è tenuto ad
osservare obblighi di vigilanza e
controllo con lo sforzo diligente
adeguato alla natura della cosa e alle
circostanze del caso concreto,
dovendo adottare tutte le misure
idonee a prevenire ed impedire la
produzione di danni a terzi (Cass. n.
8826/2007; Cass. n. 22752/2013)
Ne deriva che, in caso di danni da lesioni
conseguenti a sinistri avvenuti nei locali (e
nelle pertinenze scolastiche), è il danneggiato
a dover provare che il danno si è verificato
nel corso dello svolgimento del rapporto,
mentre sull'istituto incombe l'onere di
dimostrare che l'evento dannoso è stato
determinato da causa a sé non imputabile,
nonché di avere adottato in relazione alle
condizioni della cosa e alla sua funzione, tutte
le misure idonee ad evitare il danno e che,
ciononostante, il danno si sia comunque
verificato per una causa non prevedibile (Cass.
n. 4632/1997; n. 24997/2008; n. 22752/2013)
L'obbligo di vigilanza grava sul
personale docente e nei limiti
fissati dalle specifiche norme
contrattuali (ex art. 36, comma
2, lett. d) CCNL 1999), anche
sul personale ATA
Gli obblighi organizzativi, di amministrazione
e di controllo sull'attività degli operatori
scolastici fanno capo, invece, al dirigente
scolastico (ex art. 25 d. lgs. n. 165/2001): egli
è tenuto a garantire la sicurezza della scuola,
attraverso l'eliminazione di qualsiasi fonte di
rischio, adottando tutti i provvedimenti
organizzativi di sua competenza e, se
necessario, sollecitando l'intervento di coloro
sui quali tali provvedimenti incombano
B) La responsabilità
dell'insegnante
L'obbligo di vigilanza permane per il
tempo in cui gli allievi fruiscono della
prestazione scolastica, ossia per il tempo
stabilito dall'art. 39 del r.d. n. 965/1924,
dall'ingresso degli stessi nei locali della
scuola, fino all'orario di uscita (Cass. n.
5424/1986; Cass. n. 3074/1999), compreso il
periodo dedicato alla ricreazione (Cass. n.
2590/1972; n. 2342/1977)
Di responsabilità del docente si parla
anche nell’art. 27, punto 5 del CCNL
2003: “Per assicurare l'accoglienza e la
vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono
tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima
dell'inizio delle lezioni e ad assistere
all'uscita degli alunni medesimi”
• La responsabilità dell'insegnante è presunta e
derivante dal negligente adempimento
dell'obbligo di sorveglianza
• l'insegnante, perciò, risponde per colpa
propria e per fatto altrui, se non prova che ha
esercitato la vigilanza mediante l'adozione di
tutte le misure necessarie ed adeguate dirette
ad impedire il fatto, in relazione all'età ed al
grado di maturazione degli allievi affidati (Cass.
n. 318/1990; n. 6331/1998)
L'insegnante risponde, in presenza
di attività pericolose (ex art. 2050
c.c.), ovvero per quelle attività che,
per la loro stessa natura o per le
caratteristiche dei mezzi adoperati,
comportano la rilevante possibilità
del verificarsi di un danno per la loro
spiccata potenzialità offensiva (Cass. n.
15288/2002; n. 7521/1990)
In definitiva, alla luce dei diversi
orientamenti giurisprudenziali ,
quale è dunque la condotta che il
personale insegnante dovrebbe
prudentemente tenere al fine di
evitare un’eventuale affermazione di
responsabilità a suo carico ?
Affrontiamo alcuni casi concreti
La gita scolastica . Su tutti i docenti grava un obbligo
di diligenza preventivo, “proprio perchè il rischio che,
lasciati in balia di se stessi, i minori possano compiere
atti incontrollati e potenzialmente autolesivi,
all’Istituzione e’ imposto un obbligo di diligenza per
così dire preventivo, consistente, quanto alla gita
scolastica, nella scelta di vettori e di strutture
alberghiere che non possano, al momento della loro
scelta, ne’ al momento della fruizione, presentare
rischi o pericoli per l’ incolumità degli alunni“.
Secondo gli ermellini “incombe sull’Istituzione
scolastica la dimostrazione di avere compiuto
controlli preventivi e di avere impartito le
conseguenti istruzioni agli allievi affidati alla sua cura
e alla sua vigilanza“ (Cass. n. 1769/2012)
Obbligo di vigilanza sulla sicurezza degli studenti
nel caso in cui un cane randagio aggredisca un
alunno all’interno della struttura scolastica,
l’Istituto è obbligato al risarcimento dei danni
subiti dall’allievo, in quanto su di esso grava
l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità
degli allievi. Il danneggiato deve provare che
l’evento si è verificato nel corso dello svolgimento
del rapporto con la scuola, mentre grava sulla
scuola l’onere di dimostrare che, avendo
provveduto a predisporre tutti gli accorgimenti
necessari ad impedire l’ingresso ad estranei,
l’evento lesivo sia stato determinato da causa ad
essa non imputabile (Cass. N. 3680/2011)
E’ stata ritenuta sussistente la
responsabilità dell’insegnante per culpa
in vigilando nell’ipotesi in cui un alunno
delle scuole medie, durante la lezione di
educazione musicale, mentre teneva il
flauto tra le labbra e si apprestava a
suonarlo, è stato colpito casualmente da
un compagno con una gomitata che gli
aveva procurato la rottura di due incisivi
( Cass. n. 9542/2009)
Sussiste la responsabilità del Ministero
della Pubblica istruzione, per fatto dei
propri dipendenti ( ossia dei responsabili
della sicurezza dell'edificio scolastico)
con riferimento alla realizzazione nel
cortile interno destinato alla ricreazione
dei bambini di sei anni, di una struttura,
priva di parapetto o ringhiera, che
esponga i piccoli alunni a cadute da più di
un metro di altezza (Trib. Brescia Sez. I, 09/12/2003)
Non è stata ritenuta sussistente la culpa in
vigilando dell’insegnante nel caso di incidente
accorso ad un alunno e verificatosi malgrado la
vigile presenza dell’insegnante e l’ordinata
modalità di effettuazione del rientro degli allievi
verso la classe, modalità che evocava un contesto
di assoluta normalità e che, secondo i giudici, non
ha mostrato profili di inadeguata sorveglianza e/o
di inadeguata percezione di una situazione di
possibile rischio da prevenire (Trib. Milano – Sez. X –
Sent. 24/02/2003 n. 2287; Trib. Bologna – Sez. III – Sent.
13/11/2003 N. 5319). Cass. 3365/2015: Capitombolo nel
cortile della scuola, presenti bidelli e insegnanti: M.I.U.R. salvo
Il personale scolastico non può essere
considerato responsabile per "culpa in
vigilando" del danno autocagionatosi da
un alunno con un'azione repentina ed
imprevedibile (nella specie, una bambina
si autoprocura delle lesioni, rimanendo
incastrata sotto il seggiolino di
un'altalena nel giardino di una scuola
materna) Cass. n. 5268/1995
Non è stata ritenuta sussistente la culpa in
vigilando dell’insegnante nell’ipotesi in cui
durante una normale esercitazione di
pallavolo tra alunni di scuola secondaria di
1° grado nulla lasciava prevedere che due
compagni nel corso del gioco si avvicinassero
eccessivamente fino a scontrarsi, né veniva
provato che un maggior rigore nel dettare le
regole organizzative della partita avrebbe
impedito l’evento (Trib. Bologna – Sez. II – Sent.
10/02/2004 n. 413)
LA PRIVACY TRA I
BANCHI DI
SCUOLA
• La tutela della privacy equivale al rispetto
dell’identità, della dignità e della sfera più intima
della persona.
• E’ fondamentale, quindi, che la scuola tratti
correttamente tutte le informazioni degli studenti e
delle loro famiglie e riesca, inoltre, a trasmettere ai
ragazzi la consapevolezza del diritto alla riservatezza
propria ed altrui.
• La disciplina della privacy nelle scuole ha come fonte
il Codice della Privacy (d.lgs. 196/2003) nonché i
provvedimenti del Garante per la protezione dei dati
personali, che di volta in volta si è espresso sui vari
aspetti della materia (Es. «Linee guida in materia di
trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e
documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità
e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti
obbligati» del 15.05.2014)
• Si possono usare i videofonini a scuola? Gli
scrutini sono pubblici? Si possono filmare le
recite scolastiche? Le scuole possono
installare telecamere?
• Nel nuovo vademecum del Garante per la
protezione dei dati personali dedicato alla
scuola (www.garanteprivacy.it), sono riportate
regole ed esempi utili per comprendere
meglio la specifica terminologia utilizzata nella
normativa sulla privacy e per avere un
sintetico quadro giuridico di riferimento
Temi in classe. Non lede la privacy
l'insegnante che assegna ai propri alunni
lo svolgimento di temi in classe
riguardanti il loro mondo personale. Sta
invece nella sensibilità dell'insegnante,
nel momento in cui gli elaborati vengono
letti in classe, trovare l'equilibrio tra
esigenze didattiche e tutela della
riservatezza, specialmente se si tratta di
argomenti delicati
Cellulari e tablet. L'uso di cellulari e
smartphone è in genere consentito per
fini strettamente personali. Spetta
comunque agli istituti scolastici decidere
nella loro autonomia come
regolamentare o se vietare del tutto l'uso
dei cellulari. Non si possono diffondere
immagini, video o foto sul web se non
con il consenso delle persone riprese
Recite e gite scolastiche. Non violano la
privacy le riprese video e le fotografie raccolte
dai genitori durante le recite, le gite e i saggi
scolastici. Le immagini in questi casi sono
raccolte a fini personali e destinati ad un
ambito familiare o amicale. Nel caso si
intendesse pubblicarle e diffonderle in rete,
anche sui social network, è necessario
ottenere di regola il consenso delle persone
presenti nei video o nelle foto
Telecamere. Si possono in generale installare
telecamere all'interno degli istituti scolastici,
ma devono funzionare solo negli orari di
chiusura degli istituti e la loro presenza deve
essere segnalata con cartelli. Se le riprese
riguardano l'esterno della scuola, l'angolo
visuale delle telecamere deve essere
opportunamente delimitato. Le immagini
registrare devono essere cancellate in
generale dopo 24 ore
Voti, scrutini, esami di Stato. I voti dei compiti in
classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini
o degli esami di Stato sono pubblici. E' necessario
però, nel pubblicare voti degli scrutini e degli
esami nei tabelloni, che l'istituto eviti di fornire,
anche indirettamente, informazioni sulle
condizioni di salute degli studenti: il riferimento
alle "prove differenziate" sostenute dagli studenti
portatori di handicap, ad esempio, non va inserito
nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente
nell'attestazione da rilasciare allo studente
LA SOMMINISTRAZIONE
DEI FARMACI IN
ORARIO SCOLASTICO
PREMESSE
• L’essere portatori di una patologia
specifica non deve costituire fattore di
emarginazione per lo studente
• gli studenti possono avere la necessità
della somministrazione di farmaci in
ambito scolastico a causa di patologie
le cui manifestazioni acute possono
dimostrarsi in modo non prevedibile
con la Legge n. 176/1991 è stata
ratificata e data esecuzione alla
“Convenzione sui diritti del fanciullo”
emanata a New York il 20 Novembre
1989 nella quale viene espressamente
indicato che “gli stati parti adottano
misure per promuovere la regolarità
della frequenza scolastica”
(art. 28 comma 1 lett. E)
In data 25 Novembre 2005
sono state sottoscritte dal
M.I.U.R. e dal Ministro della
Salute le raccomandazioni in
tema di somministrazione di
farmaci in orario scolastico
ai sensi del D.M. n.388/2003,
in attuazione dell’art. 18 del
D.L. n.81/2008 tutti i cittadini
sono obbligati ai doveri di
primo soccorso e nelle scuole
è presente personale formato
In tutte le sedi scolastiche,
perciò, sono presenti per le
emergenze sanitarie e per
intervenire in caso di
infortunio/trauma i materiali
contenuti nelle cassette di
primo soccorso secondo il
D.M. sopra citato
In data 05.06.2014 tra la Regione
Piemonte e l’Ufficio Scolastico per il
Piemonte del M.I.U.R. è stato
sottoscritto il Protocollo d’Intesa
avente ad oggetto “Sinergie
istituzionali per il diritto allo studio
della alunne e degli alunni affetti da
patologie croniche che comportano
bisogni speciali di salute in orario
scolastico”
IN PRATICA
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Nella scuola possono essere somministrati farmaci
salvavita o similari, indispensabili, in orario scolastico,
ovvero possono essere intrapresi interventi specifici al
fine di tutelare il diritto allo studio, la salute ed il
benessere all’interno della struttura scolastica, in caso di
necessità sulla base di prescrizione medica rilasciata dal
Pediatra di Libera Scelta (PLS), dal Medico di Medicina
Generale (MMG) o dal Medico Specialista contenente:
Nome del farmaco
Posologia
Descrizione dell’evento che richiede la somministrazione
del farmaco
Modalità e tempi di somministrazione
Modalità di conservazione del farmaco
Durata del trattamento
Modalità di esecuzione dell’intervento specifico
•
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•
•
L’art. 8 del suddetto Protocollo descrive la procedura da seguire
e in allegato si trovano i moduli da utilizzare. In sintesi:
Se il genitore non sia in grado di provvedere direttamente
presenta la richiesta al Dirigente Scolastico (All. 1) accompagnata
da dichiarazione medica (All. 3 e/o 3bis)
Dirigente Scolastico verifica della disponibilità del personale a
somministrare i farmaci, dichiarata in forma scritta, e la
comunica ai genitori
il genitore invia una seconda richiesta al Dirigente Scolastico (All.
2) nella quale delega il personale resosi disponibile alla
somministrazione dei farmaci
Il Dirigente Scolastico invia all’ASL di tutta la documentazione
(All. 4)
organizzazione della formazione del personale (All. 5)
richiesta da parte del Dirigente Scolastico all’ASL di poter attivare
la somministrazione del farmaco e/o l’intervento specifico (All. 6)
autorizzazione da parte dell’ASL alla somministrazione del
farmaco (All. 7)
I farmaci salvavita o similari e/o gli interventi
specifici possono essere somministrati:
• in primo luogo dal personale addetto al pronto
soccorso,
• quindi da qualsiasi altro adulto presente, laddove
la prescrizione del medico curante indichi
espressamente che non sono richieste
competenze professionali specifiche né
discrezionalità e che quindi il farmaco può essere
somministrato da chiunque;
• da soggetti che agiscono su delega formale dei
genitori stessi
Il personale scolastico non disponibile
all’effettuazione dell’intervento specifico
è comunque tenuto, in relazione al
proprio ruolo nell’inserimento scolastico
dell’alunno (docente di classe, di plesso,
di laboratorio, ecc.) o nella gestione delle
emergenze (addetto primo soccorso) ad
acquisire le informazioni utili a garantire
la necessaria vigilanza sul benessere
dell’alunno
• caso di non disponibilità si procede all’applicazione dell’art. 4
delle Raccomandazioni MIUR/Ministero Salute del
25/11/2005: “I dirigenti scolastici verificano la disponibilità
degli operatori scolastici … Essi possono essere individuati tra
il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto
soccorso. Qualora nell’edificio scolastico non vi sia alcuna
disponibilità alla somministrazione da parte del personale o
non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire
l’assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere
all’individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio
con i quali stipulare accordi e convenzioni. Nel caso in cui non
sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono
provvedere all’attivazione di collaborazioni, formalizzate in
apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per i
Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche
attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato
(es.: Croce Rossa Italiana)”.
• Il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione
formale e motivata ai genitori e al Distretto A.S.L.
Art. 5.4.2 Azioni spettanti al Personale scolastico,
Docenti e A.T.A. :
• partecipare alle attività
d’informazione/formazione/aggiornamento;
• provvedere all’effettuazione dell’intervento,
secondo le modalità previste nelle indicazioni
mediche di cui all’Allegato 3-3 bis presentato dai
genitori dell’alunno;
• segnalare al dirigente scolastico/direttore
dell’agenzia formativa eventuali problematiche
connesse all’attuazione degli interventi di cui al
Protocollo.
• Art. 6: l’autosomministrazione del
farmaco salvavita o similare è prevista
laddove l’alunno, per età, esperienza,
addestramento è autonomo nella
gestione del problema salute.
• E’ previsto anche in questo caso che il
genitore dia comunicazione al Dirigente
Scolastico in merito al farmaco usato
unitamente alla prescrizione del medico
curante o specialista
• Si rammenta che la mancata
somministrazione di farmaco salvavita o
similare in caso di prescrizione puo’
prefigurare reato di omissione di
soccorso, in caso di danni.
• Resta prescritto per la scuola il ricorso al
Servizio Sanitario Nazionale (118) nei casi
in cui si ravvisi la sussistenza di una
situazione di emergenza e l’obbligo di
informare prontamente i genitori (art. 9)
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