Diapositiva 1 - Istituto Comprensivo "Giovanni Pascoli" – Gozzano
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Diapositiva 1 - Istituto Comprensivo "Giovanni Pascoli" – Gozzano
ASPETTI NORMATIVI DELLA FUNZIONE DOCENTE: - LA CULPA IN VIGILANDO - PRIVACY TRA I BANCHI DI SCUOLA - SOMMINISTRAZIONE FARMACI IN ORARIO SCOLASTICO Dott. Laura Noro LA CULPA IN VIGILANDO Responsabilità in senso giuridico Obbligo posto a carico di un soggetto di sottostare alla sanzione prevista dall’ordinamento quale conseguenza di un comportamento contrario al diritto (antigiuridico) Perciò il soggetto che tiene un comportamento antigiuridico subisce una sanzione I tipi di responsabilità sono: • RESPONSABILITÀ Civile • RESPONSABILITÀ Penale (è personale e per violazione di norme penali) • RESPONSABILITÀ Disciplinare (per violazione dei doveri collegati allo status di pubblico dipendente) • RESPONSABILITÀ Amministrativa e Contabile Responsabilità civile: • contrattuale (per violazione di un contratto) • extra-contrattuale (derivante da fatti illeciti, in base al principio di portata generale del neminem laedere di cui all’art.2043 del c.c. , secondo il “qualunque fatto doloso o colposo,che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”) La responsabilità extra contrattuale Presupposti: 1.Condotta attiva o omissiva 2.Imputabilità della condotta al soggetto 3.Colpa o dolo 4.Nesso di causalità tra condotta e danno La condotta e la sua imputabilità • La condotta, cioè il fatto o atto che ha determinato il danno e può consistere anche in una omissione di un dovere (quello di proteggere, vigilare e controllare) • La condotta deve essere imputabile al soggetto che l’ha commessa (od omessa): Le nozioni di dolo e colpa si ricavano dal Codice Penale: • Dolo quando la conseguenza dannosa di un comportamento è stata intenzionalmente prevista e voluta da un soggetto (coscienza e volontà) • Colpa “quando l’evento, anche se previsto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline”. Quindi, nel caso della colpa, l’evento dannoso è avvenuto senza l’intenzione del soggetto, pur essendo a lui riconducibile • La colpa grave consiste, invece, in un comportamento consapevole dell’agente che, senza volontà di recare danno ad altri, operi con straordinaria e inescusabile imprudenza o negligenza, omettendo di osservare non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, ma anche quel grado minimo ed elementare di diligenza generalmente osservato da tutti, ancorché rapportata alla professionalità dell’incarico da svolgere (Cass. 2260/70). • Ad esempio: la mancata sorveglianza, durante la pausa di ricreazione, concretizza un’ipotesi di colpa grave ( Corte dei Conti Sez. Giur. Piemonte n. 1590 dell’11 ottobre 1999 ) Il nesso di causalità • E’ il collegamento tra la condotta e l’evento • La condotta deve essere proporzionata e tale da determinare l’evento dannoso secondo un ordinario criterio di prevedibilità ed evitabilità da valutare al momento della condotta stessa Esclusione della responsabilità • Caso fortuito • Forza maggiore • Stato di necessità Caso fortuito avvenimento imprevisto e imprevedibile che non può in alcun modo imputarsi alla colpa dell’agente, al di fuori di qualsiasi controllo umano e che determina l’evento (manca la colpa) Forza maggiore impedimento che rende vano ogni sforzo dell’uomo e che deriva da cause estranee a lui non imputabili. Anche se prevedibile non può essere evitato (manca il nesso di causalità) Stato di necessità • non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. • In questo caso non è dovuto il risarcimento del danno ma solo un indennizzo minore valutato dal giudice RIFERIMENTI NORMATIVI E’ opportuno delineare in primo luogo lo specifico quadro normativo di riferimento che è di natura sia legislativa ( art. 2048 del Codice Civile; art.61 della L. 11 luglio 1980 n. 312; Testo Unico in materia di istruzione; Costituzione) che contrattuale ( art. 42, 5° comma del CCNL del 14.8.95) art.10, comma 3 lettera a) del T.U.n. 297 /94 il Consiglio di circolo o di istituto delibera sull’adozione del regolamento interno che " deve stabilire le modalità …. per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l’uscita dalla medesima " art. 28 della Costituzione • "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici“ • L'articolo in questione rende responsabile lo Stato per i danni commessi dai propri dipendenti l'art. 61 della Legge 11.07.1980 n. 312 "La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola … è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi... salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi." art. 2048 C.C. comma II «I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza»; comma III “tali persone sono liberate dalla responsabilità solo se provano di non aver potuto impedire il fatto” Il contenuto del dovere di vigilanza dell’insegnante: la c.d. “culpa in vigilando” Secondo il principio più volte enunciato dalla Cassazione, il dovere di vigilanza è inversamente proporzionale all’età dei minori vigilati, nel senso che il medesimo diviene progressivamente meno intenso, in rapporto al crescere dell’età dei minori (Cass. n. 12424/1998) In ogni caso la vigilanza consiste nel complesso di attività volte a conseguire le finalità stabilite dalla legge e non nella semplice presenza fisica (Cass. n. 6937/1993) A) La responsabilità della struttura scolastica Con l'accoglimento della domanda di iscrizione e con la conseguente ammissione a scuola, fra allievo ed istituto scolastico si instaura un contratto, dal quale sorge, a carico dell'istituto, accanto all'obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica dell’alunno nel periodo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso. (Cass. n.5067/2010; Cass. n. 11751/2013; Cass. n. 3680/2011) La scuola è pertanto tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti necessari sia all'interno dell'edificio che nelle pertinenze scolastiche, di cui abbia a qualsiasi titolo la custodia, messe a disposizione per l’esecuzione della propria prestazione (Cass. n. 1769/2012; Cass. SS.UU. n. 577/2008; Cass. n. 18805/2009, Cass., n. 3680/2011; Cass. n. 19160/2012) L'istituto scolastico è tenuto ad osservare obblighi di vigilanza e controllo con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, dovendo adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi (Cass. n. 8826/2007; Cass. n. 22752/2013) Ne deriva che, in caso di danni da lesioni conseguenti a sinistri avvenuti nei locali (e nelle pertinenze scolastiche), è il danneggiato a dover provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sull'istituto incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a sé non imputabile, nonché di avere adottato in relazione alle condizioni della cosa e alla sua funzione, tutte le misure idonee ad evitare il danno e che, ciononostante, il danno si sia comunque verificato per una causa non prevedibile (Cass. n. 4632/1997; n. 24997/2008; n. 22752/2013) L'obbligo di vigilanza grava sul personale docente e nei limiti fissati dalle specifiche norme contrattuali (ex art. 36, comma 2, lett. d) CCNL 1999), anche sul personale ATA Gli obblighi organizzativi, di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici fanno capo, invece, al dirigente scolastico (ex art. 25 d. lgs. n. 165/2001): egli è tenuto a garantire la sicurezza della scuola, attraverso l'eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando tutti i provvedimenti organizzativi di sua competenza e, se necessario, sollecitando l'intervento di coloro sui quali tali provvedimenti incombano B) La responsabilità dell'insegnante L'obbligo di vigilanza permane per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, ossia per il tempo stabilito dall'art. 39 del r.d. n. 965/1924, dall'ingresso degli stessi nei locali della scuola, fino all'orario di uscita (Cass. n. 5424/1986; Cass. n. 3074/1999), compreso il periodo dedicato alla ricreazione (Cass. n. 2590/1972; n. 2342/1977) Di responsabilità del docente si parla anche nell’art. 27, punto 5 del CCNL 2003: “Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi” • La responsabilità dell'insegnante è presunta e derivante dal negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza • l'insegnante, perciò, risponde per colpa propria e per fatto altrui, se non prova che ha esercitato la vigilanza mediante l'adozione di tutte le misure necessarie ed adeguate dirette ad impedire il fatto, in relazione all'età ed al grado di maturazione degli allievi affidati (Cass. n. 318/1990; n. 6331/1998) L'insegnante risponde, in presenza di attività pericolose (ex art. 2050 c.c.), ovvero per quelle attività che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportano la rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la loro spiccata potenzialità offensiva (Cass. n. 15288/2002; n. 7521/1990) In definitiva, alla luce dei diversi orientamenti giurisprudenziali , quale è dunque la condotta che il personale insegnante dovrebbe prudentemente tenere al fine di evitare un’eventuale affermazione di responsabilità a suo carico ? Affrontiamo alcuni casi concreti La gita scolastica . Su tutti i docenti grava un obbligo di diligenza preventivo, “proprio perchè il rischio che, lasciati in balia di se stessi, i minori possano compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi, all’Istituzione e’ imposto un obbligo di diligenza per così dire preventivo, consistente, quanto alla gita scolastica, nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non possano, al momento della loro scelta, ne’ al momento della fruizione, presentare rischi o pericoli per l’ incolumità degli alunni“. Secondo gli ermellini “incombe sull’Istituzione scolastica la dimostrazione di avere compiuto controlli preventivi e di avere impartito le conseguenti istruzioni agli allievi affidati alla sua cura e alla sua vigilanza“ (Cass. n. 1769/2012) Obbligo di vigilanza sulla sicurezza degli studenti nel caso in cui un cane randagio aggredisca un alunno all’interno della struttura scolastica, l’Istituto è obbligato al risarcimento dei danni subiti dall’allievo, in quanto su di esso grava l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità degli allievi. Il danneggiato deve provare che l’evento si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto con la scuola, mentre grava sulla scuola l’onere di dimostrare che, avendo provveduto a predisporre tutti gli accorgimenti necessari ad impedire l’ingresso ad estranei, l’evento lesivo sia stato determinato da causa ad essa non imputabile (Cass. N. 3680/2011) E’ stata ritenuta sussistente la responsabilità dell’insegnante per culpa in vigilando nell’ipotesi in cui un alunno delle scuole medie, durante la lezione di educazione musicale, mentre teneva il flauto tra le labbra e si apprestava a suonarlo, è stato colpito casualmente da un compagno con una gomitata che gli aveva procurato la rottura di due incisivi ( Cass. n. 9542/2009) Sussiste la responsabilità del Ministero della Pubblica istruzione, per fatto dei propri dipendenti ( ossia dei responsabili della sicurezza dell'edificio scolastico) con riferimento alla realizzazione nel cortile interno destinato alla ricreazione dei bambini di sei anni, di una struttura, priva di parapetto o ringhiera, che esponga i piccoli alunni a cadute da più di un metro di altezza (Trib. Brescia Sez. I, 09/12/2003) Non è stata ritenuta sussistente la culpa in vigilando dell’insegnante nel caso di incidente accorso ad un alunno e verificatosi malgrado la vigile presenza dell’insegnante e l’ordinata modalità di effettuazione del rientro degli allievi verso la classe, modalità che evocava un contesto di assoluta normalità e che, secondo i giudici, non ha mostrato profili di inadeguata sorveglianza e/o di inadeguata percezione di una situazione di possibile rischio da prevenire (Trib. Milano – Sez. X – Sent. 24/02/2003 n. 2287; Trib. Bologna – Sez. III – Sent. 13/11/2003 N. 5319). Cass. 3365/2015: Capitombolo nel cortile della scuola, presenti bidelli e insegnanti: M.I.U.R. salvo Il personale scolastico non può essere considerato responsabile per "culpa in vigilando" del danno autocagionatosi da un alunno con un'azione repentina ed imprevedibile (nella specie, una bambina si autoprocura delle lesioni, rimanendo incastrata sotto il seggiolino di un'altalena nel giardino di una scuola materna) Cass. n. 5268/1995 Non è stata ritenuta sussistente la culpa in vigilando dell’insegnante nell’ipotesi in cui durante una normale esercitazione di pallavolo tra alunni di scuola secondaria di 1° grado nulla lasciava prevedere che due compagni nel corso del gioco si avvicinassero eccessivamente fino a scontrarsi, né veniva provato che un maggior rigore nel dettare le regole organizzative della partita avrebbe impedito l’evento (Trib. Bologna – Sez. II – Sent. 10/02/2004 n. 413) LA PRIVACY TRA I BANCHI DI SCUOLA • La tutela della privacy equivale al rispetto dell’identità, della dignità e della sfera più intima della persona. • E’ fondamentale, quindi, che la scuola tratti correttamente tutte le informazioni degli studenti e delle loro famiglie e riesca, inoltre, a trasmettere ai ragazzi la consapevolezza del diritto alla riservatezza propria ed altrui. • La disciplina della privacy nelle scuole ha come fonte il Codice della Privacy (d.lgs. 196/2003) nonché i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, che di volta in volta si è espresso sui vari aspetti della materia (Es. «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati» del 15.05.2014) • Si possono usare i videofonini a scuola? Gli scrutini sono pubblici? Si possono filmare le recite scolastiche? Le scuole possono installare telecamere? • Nel nuovo vademecum del Garante per la protezione dei dati personali dedicato alla scuola (www.garanteprivacy.it), sono riportate regole ed esempi utili per comprendere meglio la specifica terminologia utilizzata nella normativa sulla privacy e per avere un sintetico quadro giuridico di riferimento Temi in classe. Non lede la privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale. Sta invece nella sensibilità dell'insegnante, nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe, trovare l'equilibrio tra esigenze didattiche e tutela della riservatezza, specialmente se si tratta di argomenti delicati Cellulari e tablet. L'uso di cellulari e smartphone è in genere consentito per fini strettamente personali. Spetta comunque agli istituti scolastici decidere nella loro autonomia come regolamentare o se vietare del tutto l'uso dei cellulari. Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese Recite e gite scolastiche. Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini in questi casi sono raccolte a fini personali e destinati ad un ambito familiare o amicale. Nel caso si intendesse pubblicarle e diffonderle in rete, anche sui social network, è necessario ottenere di regola il consenso delle persone presenti nei video o nelle foto Telecamere. Si possono in generale installare telecamere all'interno degli istituti scolastici, ma devono funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti e la loro presenza deve essere segnalata con cartelli. Se le riprese riguardano l'esterno della scuola, l'angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. Le immagini registrare devono essere cancellate in generale dopo 24 ore Voti, scrutini, esami di Stato. I voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. E' necessario però, nel pubblicare voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, che l'istituto eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti: il riferimento alle "prove differenziate" sostenute dagli studenti portatori di handicap, ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI IN ORARIO SCOLASTICO PREMESSE • L’essere portatori di una patologia specifica non deve costituire fattore di emarginazione per lo studente • gli studenti possono avere la necessità della somministrazione di farmaci in ambito scolastico a causa di patologie le cui manifestazioni acute possono dimostrarsi in modo non prevedibile con la Legge n. 176/1991 è stata ratificata e data esecuzione alla “Convenzione sui diritti del fanciullo” emanata a New York il 20 Novembre 1989 nella quale viene espressamente indicato che “gli stati parti adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica” (art. 28 comma 1 lett. E) In data 25 Novembre 2005 sono state sottoscritte dal M.I.U.R. e dal Ministro della Salute le raccomandazioni in tema di somministrazione di farmaci in orario scolastico ai sensi del D.M. n.388/2003, in attuazione dell’art. 18 del D.L. n.81/2008 tutti i cittadini sono obbligati ai doveri di primo soccorso e nelle scuole è presente personale formato In tutte le sedi scolastiche, perciò, sono presenti per le emergenze sanitarie e per intervenire in caso di infortunio/trauma i materiali contenuti nelle cassette di primo soccorso secondo il D.M. sopra citato In data 05.06.2014 tra la Regione Piemonte e l’Ufficio Scolastico per il Piemonte del M.I.U.R. è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa avente ad oggetto “Sinergie istituzionali per il diritto allo studio della alunne e degli alunni affetti da patologie croniche che comportano bisogni speciali di salute in orario scolastico” IN PRATICA • • • • • • • Nella scuola possono essere somministrati farmaci salvavita o similari, indispensabili, in orario scolastico, ovvero possono essere intrapresi interventi specifici al fine di tutelare il diritto allo studio, la salute ed il benessere all’interno della struttura scolastica, in caso di necessità sulla base di prescrizione medica rilasciata dal Pediatra di Libera Scelta (PLS), dal Medico di Medicina Generale (MMG) o dal Medico Specialista contenente: Nome del farmaco Posologia Descrizione dell’evento che richiede la somministrazione del farmaco Modalità e tempi di somministrazione Modalità di conservazione del farmaco Durata del trattamento Modalità di esecuzione dell’intervento specifico • • • • • • • L’art. 8 del suddetto Protocollo descrive la procedura da seguire e in allegato si trovano i moduli da utilizzare. In sintesi: Se il genitore non sia in grado di provvedere direttamente presenta la richiesta al Dirigente Scolastico (All. 1) accompagnata da dichiarazione medica (All. 3 e/o 3bis) Dirigente Scolastico verifica della disponibilità del personale a somministrare i farmaci, dichiarata in forma scritta, e la comunica ai genitori il genitore invia una seconda richiesta al Dirigente Scolastico (All. 2) nella quale delega il personale resosi disponibile alla somministrazione dei farmaci Il Dirigente Scolastico invia all’ASL di tutta la documentazione (All. 4) organizzazione della formazione del personale (All. 5) richiesta da parte del Dirigente Scolastico all’ASL di poter attivare la somministrazione del farmaco e/o l’intervento specifico (All. 6) autorizzazione da parte dell’ASL alla somministrazione del farmaco (All. 7) I farmaci salvavita o similari e/o gli interventi specifici possono essere somministrati: • in primo luogo dal personale addetto al pronto soccorso, • quindi da qualsiasi altro adulto presente, laddove la prescrizione del medico curante indichi espressamente che non sono richieste competenze professionali specifiche né discrezionalità e che quindi il farmaco può essere somministrato da chiunque; • da soggetti che agiscono su delega formale dei genitori stessi Il personale scolastico non disponibile all’effettuazione dell’intervento specifico è comunque tenuto, in relazione al proprio ruolo nell’inserimento scolastico dell’alunno (docente di classe, di plesso, di laboratorio, ecc.) o nella gestione delle emergenze (addetto primo soccorso) ad acquisire le informazioni utili a garantire la necessaria vigilanza sul benessere dell’alunno • caso di non disponibilità si procede all’applicazione dell’art. 4 delle Raccomandazioni MIUR/Ministero Salute del 25/11/2005: “I dirigenti scolastici verificano la disponibilità degli operatori scolastici … Essi possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso. Qualora nell’edificio scolastico non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere all’individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni. Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all’attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana)”. • Il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori e al Distretto A.S.L. Art. 5.4.2 Azioni spettanti al Personale scolastico, Docenti e A.T.A. : • partecipare alle attività d’informazione/formazione/aggiornamento; • provvedere all’effettuazione dell’intervento, secondo le modalità previste nelle indicazioni mediche di cui all’Allegato 3-3 bis presentato dai genitori dell’alunno; • segnalare al dirigente scolastico/direttore dell’agenzia formativa eventuali problematiche connesse all’attuazione degli interventi di cui al Protocollo. • Art. 6: l’autosomministrazione del farmaco salvavita o similare è prevista laddove l’alunno, per età, esperienza, addestramento è autonomo nella gestione del problema salute. • E’ previsto anche in questo caso che il genitore dia comunicazione al Dirigente Scolastico in merito al farmaco usato unitamente alla prescrizione del medico curante o specialista • Si rammenta che la mancata somministrazione di farmaco salvavita o similare in caso di prescrizione puo’ prefigurare reato di omissione di soccorso, in caso di danni. • Resta prescritto per la scuola il ricorso al Servizio Sanitario Nazionale (118) nei casi in cui si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza e l’obbligo di informare prontamente i genitori (art. 9)