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finaref insurance limited finaref life limited intesa proteggi
FINAREF INSURANCE LIMITED
FINAREF LIFE LIMITED
INTESA PROTEGGI MUTUO
NOTA INFORMATIVA
E
CONDIZIONI CONTRATTUALI
FINAREF INSURANCE LIMITED
FINAREF LIFE LIMITED
NOTA INFORMATIVA
RELATIVA ALLE POLIZZE COLLETTIVE N. ° 201 10 16 10 01 (FINAREF LIFE LTD) E N° 201 10 16 10 02
(FINAREF INSURANCE LTD) DENOMINATE “INTESA PROTEGGI MUTUO” STIPULATE TRA INTESA
SANPAOLO E FINAREF (di seguito “POLIZZA CONVENZIONE”)
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP con riferimento ai
contratti di assicurazione sulla vita, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione
dell’ISVAP.
Si precisa inoltre che (i) la presente Nota informativa contiene altresì informazioni in merito alle ulteriori
coperture assicurative diverse da quelle sulla vita che vengono fornite in base alla convenzione di
assicurazione stipulata tra le società assicurative di seguito indicate e Intesa Sanpaolo S.p.A. e (ii) la
copertura assicurativa relativa al caso morte è prestata unicamente dalla società Finaref Life Ltd, mentre le
altre coperture assicurative indicate nella presente Nota informativa sono prestate unicamente dalla società
Finaref Insurance Ltd.
La Nota informativa si articola in quattro sezioni:
A.
B.
C.
D.
INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
INFORMAZIONI SUL REGIME FISCALE
ALTRE INFORMAZIONI SULLA POLIZZA CONVENZIONE
A.
INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1.
Informazioni generali
Finaref Life Limited e Finaref Insurance Limited sono entrambe società di capitali costituite ai sensi del
diritto irlandese facenti parte del Gruppo francese Credit Agricole S.A.. La società capogruppo è Credit
Agricole S.A..
 Indirizzo della sede legale: 88, Lower Leeson Street, Dublino 2, Irlanda
 Sito internet: www.finaref.ie
 Telefono: + 353 1 634 54 59
 Indirizzo e-mail: [email protected]
Finaref Life Ltd e Finaref Insurance Ltd (ciascuna la “Società”) sono regolarmente autorizzate all’esercizio
dell’attività assicurativa rispettivamente nel ramo vita e nel ramo danni e sono soggette al controllo dell’Irish
Financial Services Regulatory Authority. Le Società operano in Italia in regime di libera prestazione dei
servizi dal 3/02/2004 ai sensi dell’Articolo 24 del D.Lgs. 209/2005.
Alla data di redazione della presente Nota Informativa, le Società sono soggette a revisione contabile da parte
della società di revisione: Ernst & Young - Chartered Accountants, Ernst & Young Building, Harcourt
Centre, Harcourt Street, Dublin 2, Irlanda..
2.
Conflitto di interessi
Nell’attività di offerta e sottoscrizione della Polizza Convenzione descritta nella presente Nota informativa,
ciascuna Società si impegna a non effettuare operazioni, sia nell’offerta che nella gestione dei Contratti, in
relazione alle quali essa stessa si trovi in una posizione di conflitto di interesse diretto o indiretto, anche
derivante da rapporto di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.
FINAREF INSURANCE LIMITED
FINAREF LIFE LIMITED
Nonostante l’attuale assenza di situazioni di conflitto alla data di redazione della presente Nota informativa,
Finaref Life si impegna, ove si presentassero inevitabili situazioni di conflitto, ad operare in modo da non
arrecare pregiudizio agli interessi dei Contraenti.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
3.
Prestazioni Assicurative e garanzie offerte
Per poter aderire alla presente Polizza Convenzione, il Cliente dovrà avere una età compresa tra i 18 ed i 65
anni, non compiuti, al momento della sottoscrizione della Scheda di Adesione, e non dovrà superare il limite
massimo di 75 anni, non compiuti, alla scadenza della copertura assicurativa.
3.1 Durata della Polizza Convenzione
La Polizza Convenzione entra in vigore dal 1 agosto 2006 e sarà efficace fino al 31 ottobre 2008.
Successivamente a tale data, la Polizza Convenzione si intenderà tacitamente prorogata per periodi di 1 anno
ciascuno, salvo disdetta di una delle parti, da comunicare all’altra parte via lettera raccomandata almeno 3
mesi prima della data di scadenza.
3.2. Durata delle singole adesioni
Le coperture assicurative relative a ciascun Assicurato avranno termine alla data di scadenza dell’ultima rata
del mutuo come prevista dal Contratto e non potranno comunque essere superiori a 30 anni (tale limite è
esteso a 40 anni per le coperture assicurative abbinate al prodotto “Mutuo Giovani”) o, nel caso della
copertura Assicurazione Disoccupazione a premio unico, a 10 anni.
Per i mutui a rata fissa e tasso e durata variabili e per i mutui della tipologia “Mutuo Giovani” la copertura
trova applicazione per la durata iniziale del mutuo come previsto nel Contratto nel caso di adesione contestuale
all'erogazione del finanziamento oppure per la durata residua nel caso di adesione successiva; eventuali
riduzioni o estensioni della durata del mutuo non modificheranno la durata della copertura. Nel caso in cui,
alla data di scadenza del mutuo calcolata in base alla durata inizialmente prevista, vi sia ancora un debito
residuo, l'Assicurato avrà la facoltà di sottoscrivere una nuova copertura alle condizioni che saranno
eventualmente in vigore in quel momento, presentando richiesta scritta alle Società.
In caso di rimborso anticipato integrale del mutuo oggetto del Contratto o di accollo del mutuo da parte di un
terzo, le coperture assicurative di cui alla presente Polizza Convenzione rimarranno in vigore in favore
dell’Assicurato, quale nuovo beneficiario. In tali casi, la somma assicurata iniziale sarà pari all’importo
ancora dovuto ai sensi del Contratto al momento dell’estinzione e la rata mensile sarà pari a tale importo
diviso il numero di mesi mancanti all’estinzione integrale del mutuo come originariamente convenuta nel
Contratto.
3.3 Prestazioni Assicurative
La Polizza Convenzione, descritta nella presente Nota informativa, è un programma completo che prevede
prestazioni assicurative sia in caso di decesso dell’Assicurato sia in caso di infortunio e malattia, malattia
grave e disoccupazione. L’adesione alla Convenzione si realizza attraverso la compilazione e sottoscrizione
della Scheda di Adesione. Il perfezionamento dell’adesione si verifica secondo le modalità di cui al punto
6.2.1 che segue.
La presente Convenzione prevede le seguenti coperture assicurative:
Coperture assicurative:
A) Assicurazione temporanea in caso di Morte a premio unico
FINAREF INSURANCE LIMITED
FINAREF LIFE LIMITED
B) Assicurazione di Invalidità Totale e Permanente derivante da Infortunio a premio unico
C) Assicurazione di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Malattia a premio unico (copertura
assicurativa operante per coloro che, al momento del verificarsi dell’evento assicurato, siano lavoratori
autonomi o dipendenti di enti pubblici)
D) Assicurazione Malattia Grave a premio unico (copertura assicurativa operante per coloro che, al
momento del verificarsi dell’evento assicurato, siano non lavoratori)
E) Assicurazione Disoccupazione a premio unico (copertura assicurativa operante per coloro che, al
momento del verificarsi dell’evento assicurato, siano lavoratori dipendenti di aziende private)
Operatività delle coperture assicurative
Se sulla Scheda di Adesione è stata indicata l’adesione alla sola copertura A), la copertura prestata da Finaref
Life Ltd è limitata alla sola copertura “A) Assicurazione temporanea in caso di Morte a premio unico”.
Se sulla Scheda di Adesione è stata indicata l’adesione alle coperture assicurative A), B), C), D), E), saranno
operanti le relative coperture assicurative prestate quanto alla copertura A) da Finaref Life Ltd e quanto alle
coperture B), C) D) ed E) da Finaref Insurance Ltd.
I riferimenti alla Società contenuti nella restante parte della presente Nota informativa dovranno essere
pertanto intesi alla sola Finaref Life nel caso di adesione da parte dell’Assicurato alla sola copertura A) e a
Finaref Life Ltd e a Finaref Insurance Ltd in caso di adesione alle coperture assicurative A), B), C), D), E).
Si richiama l’attenzione del Contraente e dell’Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni ed
avvertenze relative alla compilazione della Scheda di Adesione e del rapporto di visita medica ivi contenute.
Descrizione della prestazioni assicurative per ciascuna copertura
Fatto salvo quanto previsto al punto 3.2 della presente Nota Informativa, con riferimento al rimborso
anticipato integrale del mutuo oggetto del Contratto o di accollo da parte di un terzo, e quanto disposto
all’Articolo 1.15 delle Condizioni Contrattuali per il caso di nomina di più Assicurati, sono di seguito
descritte le prestazioni assicurative relative a ciascuna copertura.
A) Assicurazione temporanea in caso di Morte a premio unico
Consiste nell’impegno della Società di pagare al Beneficiario, in caso di decesso dell’Assicurato avvenuto nel
corso del periodo di efficacia della relativa copertura, la prestazione assicurativa, il cui importo è pari
all’ammontare del debito che, alla data del decesso dell’Assicurato, residua dal rapporto di mutuo oggetto del
Contratto (esclusivamente per i mutui della tipologia “Mutuo Giovani” nel caso in cui gli assicurati modifichino
la durata del mutuo riducendola rispetto a quella prevista al momento dell’adesione alla copertura, tale importo
sarà pari all’ammontare del debito che sarà determinato, senza pregiudizio di altre limitazioni previste dalle
Condizioni Contrattuali per la copertura di cui al presente paragrafo e fermo restando l’obbligo del Beneficiario di
cui all’articolo 1.8, ultimo paragrafo, delle Condizioni Contrattuali, (i) in base all’originario piano di
ammortamento nel caso in cui il Sinistro si verifichi nel periodo compreso tra la nuova data di scadenza del mutuo
e la data originaria di scadenza del mutuo e (ii) in base al nuovo piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro
si verifichi precedentemente alla nuova data di scadenza del mutuo).
Nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del Contratto, poiché il
premio viene corrisposto dall’Assicurato esclusivamente per la copertura del rischio di Morte intervenuta
durante il periodo di efficacia della presente copertura assicurativa. Il preventivo accertamento delle
condizioni di salute dell’Assicurato mediante visita medica è richiesto solo nei casi meglio specificati nella
sezione 6 (Modalità di perfezionamento della Polizza Convenzione e decorrenza delle coperture assicurative).
Non rientrano nel rischio assicurato dalla presente copertura il decesso dovuto a:
FINAREF INSURANCE LIMITED
FINAREF LIFE LIMITED
- dolo dell’Assicurato;
- partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti dolosi;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato
Italiano; in questo caso la copertura può essere prestata, su richiesta del Contraente o dell’Assicurato, alle
condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non
titolare di brevetto idoneo ed, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
- suicidio intervenuto nei primi 12 mesi successivi alla decorrenza della copertura assicurativa;
- infezione da virus HIV o a sindrome o stato di immunodeficienza acquisita o sindromi o stati assimilabili;
- malattie e conseguenze di situazioni patologiche o di lesioni già note all’Assicurato.
In questi casi, la Società paga il solo importo della riserva premi, calcolato al momento del decesso.
Tale copertura cessa la sua efficacia in caso sia già stato liquidato un sinistro a causa di Invalidità Totale e
Permanente derivante da Infortunio o per Gravi Malattie. In tali casi, il premio resta acquisito dalla Società.
La copertura Assicurazione temporanea in caso di Morte a premio unico non ammette il riscatto delle somme
assicurate.
B) Assicurazione di Invalidità Totale Permanente derivante da Infortunio a premio unico
La Società si impegna a corrispondere al Beneficiario, in caso di Infortunio dell’Assicurato durante il periodo
di efficacia della relativa copertura dal quale derivi un’Invalidità Totale Permanente di grado pari o superiore
al 60% della totale, una somma pari all’ammontare del debito che, alla data del verificarsi dell’Infortunio,
residua dal rapporto di mutuo oggetto del Contratto(esclusivamente per i mutui della tipologia “Mutuo Giovani”
nel caso in cui gli assicurati modifichino la durata del mutuo riducendola rispetto a quella prevista al momento
dell’adesione alla copertura, tale importo sarà pari all’ammontare del debito che sarà determinato, senza
pregiudizio di altre limitazioni previste dalle Condizioni Contrattuali per la copertura di cui al presente paragrafo e
fermo restando l’obbligo del Beneficiario di cui all’articolo 1.8, ultimo paragrafo, delle Condizioni Contrattuali,
(i) in base all’originario piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro si verifichi nel periodo compreso tra la
nuova data di scadenza del mutuo e la data originaria di scadenza del mutuo e (ii) in base al nuovo piano di
ammortamento nel caso in cui il Sinistro si verifichi precedentemente alla nuova data di scadenza del
mutuo).L’indennizzo per Invalidità Permanente da Infortunio è calcolato secondo i criteri e le percentuali
previste dalla tabella INAIL delle valutazioni del grado di invalidità permanente per l’industria allegata al
T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali approvato con D.P.R. 30/6/65 n° 1124, e successive modificazioni intervenute fino alla stipula
dell’assicurazione.
Sono espressamente esclusi dalla presente copertura assicurativa i casi sottoelencati:
a) Infortuni causati da atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questi si trovi in stato di
incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
b) Infortuni causati all’Assicurato da etilismo, abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a
meno che l’uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre
che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
c) Infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
d) Infortuni causati da guerra anche non dichiarata od insurrezioni;
e) Infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti a cui l’assicurato abbia preso parte attiva;
f) Parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi;
g) Infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da
accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici,
raggi X, eccetera);
h) Eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali,
schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi;
FINAREF INSURANCE LIMITED
FINAREF LIFE LIMITED
i) Applicazioni di carattere estetico, richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli
interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità
dell’Assicurazione;
j) Le conseguenze di infortuni avvenuti nei 360 gg. antecedenti la data di decorrenza della copertura e le
conseguenze di situazioni patologiche insorte nei 360 gg. antecedenti la data di decorrenza della copertura,
già note in tale data all’Assicurato;
k) Mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano
origine ad uno stato di inabilità totale;
l) Infortuni causati da:
- paracadutismo, uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
- tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative
prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
- partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro,
di pallavolo, di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali
- uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di
regolarità pura e nelle relative prove;
- guida:
di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipulazione della polizza, una patente di categoria superiore alla
B; di macchine operatrici; di natanti a motore per uso non privato;
- guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle
disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al
momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del
sinistro;
- pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia,
salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con
autorespiratore, sport aerei in genere;
- HIV o AIDS.
Tale copertura cessa la sua efficacia in caso sia già stato liquidato un sinistro a causa di Morte o di Gravi
Malattie. In tali casi il premio resta acquisito dalla Società.
C) Assicurazione di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Malattia a premio unico (copertura
assicurativa operante per coloro che, al momento del verificarsi dell’evento assicurato, siano lavoratori
autonomi o dipendenti di enti pubblici)
La Società si impegna a corrispondere al Beneficiario, in caso di un Infortunio o Malattia dai quali derivi
un’Inabilità Temporanea durante il periodo di efficacia della relativa copertura, per il periodo di tale inabilità,
una somma pari all’ammontare delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà
pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza durante tale periodo in base al
rapporto di mutuo oggetto del Contratto.
Se le coperture assicurative sono abbinate al prodotto “Mutuo Giovani” e gli assicurati modifichino la durata
del mutuo riducendola rispetto a quella prevista al momento dell’adesione alla copertura, tale importo sarà pari
all’ammontare del debito che sarà determinato, senza pregiudizio di altre limitazioni previste dalle Condizioni
Contrattuali per la copertura di cui al presente paragrafo e fermo restando l’obbligo del Beneficiario di cui
all’articolo 1.8, ultimo paragrafo, delle Condizioni Contrattuali, (i) in base all’originario piano di ammortamento
nel caso in cui il Sinistro si verifichi nel periodo compreso tra la nuova data di scadenza del mutuo e la data
originaria di scadenza del mutuo e (ii) in base al nuovo piano di ammortamento, per il periodo in cui l’Inabilità
Temporanea Totale da Infortunio e Malattia si protrae, nel caso in cui il Sinistro si verifichi precedentemente alla
nuova data di scadenza del mutuo anche se il periodo di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Malattia si
protragga oltre la nuova data di scadenza del mutuo (e fino al termine massimo dell’originaria data di scadenza del
mutuo). Se la Compagnia dovesse rimborsare una rata durante il periodo in cui l’Assicurato si è avvalso del
Salto Rata, l’importo mensile rimborsato dalla Compagnia sarà pari all’ultima rata regolarmente pagata.
Sono espressamente esclusi dalla presente copertura assicurativa i casi sottoelencati:
1. Infortuni causati da atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questi si trovi in stato di
incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
FINAREF INSURANCE LIMITED
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2. Infortuni causati all’Assicurato da etilismo, abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni a
meno che l’uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre
che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
3. Infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
4. Infortuni causati da guerra anche non dichiarata od insurrezioni;
5. Infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti a cui l’assicurato abbia preso parte attiva;
6. Parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi;
7. Infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da
accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici,
raggi X, eccetera);
8. Eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia,
forme maniaco-depressive o stati paranoidi;
9. Applicazioni di carattere estetico, richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli
interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità
dell’Assicurazione;
10. Le conseguenze di infortuni avvenuti nei 360 gg. antecedenti la data di decorrenza della copertura e le
conseguenze di situazioni patologiche insorte nei 360 gg. antecedenti la data di decorrenza della copertura,
già note in tale data all’Assicurato;
11. Mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che
diano origine ad uno stato di inabilità totale;
12. Infortuni causati da:
A) paracadutismo, uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
B) tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o
relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali.
C) dall'uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di
regolarità pura e nelle relative prove;
D) guida di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipulazione della polizza, una patente di categoria
superiore alla B;
E) guida di macchine operatrici;
F) guida di natanti a motore per uso non privato;
G) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle
disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al
momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del
sinistro;
H) pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia,
salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con
autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;
I) partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di
pallacanestro, di pallavolo, di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e
interaziendali;
J) HIV o AIDS.
Nessuna prestazione sarà corrisposta se per lo stesso periodo la Società ha pagato altri importi a titolo di
indennizzo per il caso di Disoccupazione.
Si precisa altresì che è prevista una franchigia assoluta di 60 giorni e il limite massimo dell’indennizzo è pari
a Euro 2.000,00 (duemila/00) per singola rata mensile. Gli indennizzi per ogni periodo intero di 30 giorni
consecutivi di Inabilità Temporanea Totale, successivo ai primi 60 giorni di franchigia, saranno liquidati con
un massimo di 12 indennizzi mensili per ogni sinistro e 36 nel corso della singola copertura assicurativa.
Lo stato di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Malattia dovrà essere conseguenza diretta di un
ricovero con intervento chirurgico che comporti una degenza pari a otto giorni oppure in seguito ad un
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ricovero per Grande Intervento Chirurgico. Tale copertura cessa la sua efficacia in caso di Morte, di
Infortunio Totale e Permanente o di Gravi Malattie. In tali casi, il premio resta acquisito dalla Società.
D) Assicurazione Malattia Grave a premio unico (copertura assicurativa operante per coloro che, al
momento del verificarsi dell’evento assicurato, siano non lavoratori)
La Società garantisce la corresponsione al Beneficiario, ove l’Assicurato durante il periodo di efficacia della
relativa copertura sia colpito da Malattia Grave, di una somma pari all’ammontare del debito che, alla data
del verificarsi di tale Malattia Grave, residua dal rapporto di mutuo oggetto del Contratto (esclusivamente per i
mutui della tipologia “Mutuo Giovani” nel caso in cui gli assicurati modifichino la durata del mutuo riducendola
rispetto a quella prevista al momento dell’adesione alla copertura, tale importo sarà pari all’ammontare del debito
che sarà determinato, senza pregiudizio di altre limitazioni previste dalle Condizioni Contrattuali per la copertura
di cui al presente paragrafo e fermo restando l’obbligo del Beneficiario di cui all’articolo 1.8, ultimo paragrafo,
delle Condizioni Contrattuali, (i) in base all’originario piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro si
verifichi nel periodo compreso tra la nuova data di scadenza del mutuo e la data originaria di scadenza del mutuo
e (ii) in base al nuovo piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro si verifichi precedentemente alla nuova
data di scadenza del mutuo) .
Sono espressamente esclusi dalla presente copertura assicurativa i casi sottoelencati:
a) interventi chirurgici angioplastici, terapie laser;
b) delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, o atti contro la sua persona da lui volontariamente
compiuti o consentiti;
c) alcolismo, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
d) malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici e gli esaurimenti
nervosi;
e) cure o interventi per l’eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla data di
stipulazione della polizza;
f) scioperi, sommosse, tumulti a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva;
g) trasformazioni o assestamento energetici dell’atomo;
h) HIV o AIDS;
i) sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi;
j) condizioni di preesistenza nei 360 gg antecedenti la data iniziale;
k) se l’assicurato, nei primi 10 anni di durata, ha già ottenuto 24 indennizzi mensili per sinistri relativi alla
copertura E) “Disoccupazione a premio unico”
l) se l’assicurato ha già ottenuto 36 indennizzi mensili per sinistri relativi alla copertura C) “Inabilità
Temporanea Totale a premio unico”.
La Società pagherà l’indennizzo solo se il sinistro si è verificato dopo il Periodo di Carenza di 90 giorni.
E) Assicurazione Disoccupazione a premio unico (copertura assicurativa operante per coloro che, al
momento del verificarsi dell’evento assicurato, siano lavoratori dipendenti di aziende private)
La Società garantisce la corresponsione al Beneficiario, in caso di Disoccupazione dell’Assicurato durante il
periodo di efficacia della relativa copertura, di una somma pari all’ammontare delle rate mensili o di diverso
frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi)
in scadenza durante tale periodo in base al rapporto di mutuo oggetto del Contratto. Se le coperture
assicurative sono abbinate al prodotto “Mutuo Giovani” e gli assicurati modifichino la durata del mutuo
riducendola rispetto a quella prevista al momento dell’adesione alla copertura, tale importo sarà pari
all’ammontare del debito che sarà determinato, senza pregiudizio di altre limitazioni previste dalle Condizioni
Contrattuali per la copertura di cui al presente paragrafo e fermo restando l’obbligo del Beneficiario di cui
all’articolo 1.8, ultimo paragrafo, delle Condizioni Contrattuali, (i) in base all’originario piano di ammortamento
nel caso in cui il Sinistro si verifichi nel periodo compreso tra la nuova data di scadenza del mutuo e la data
originaria di scadenza del mutuo e (ii) in base al nuovo piano di ammortamento, per il periodo in cui la
Disoccupazione si protrae, nel caso in cui il Sinistro si verifichi precedentemente alla nuova data di scadenza del
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mutuo anche se il periodo di Disoccupazione si protragga oltre la nuova data di scadenza del mutuo (e fino al
termine massimo dell’originaria data di scadenza del mutuo) Se la Compagnia dovesse rimborsare una rata
durante il periodo in cui l’Assicurato si è avvalso del Salto Rata, l’importo mensile rimborsato dalla
Compagnia sarà pari all’ultima rata regolarmente pagata.
In particolare, tale copertura è prestata: per la stessa durata del mutuo per i mutui di durata pari o inferiore a
10 anni; per i primi dieci anni per i mutui con durata superiore a 10 anni.
Nessuna prestazione è dovuta se, al momento del verificarsi dell’evento assicurato, l’Assicurato è Lavoratore
Dipendente assunto a tempo determinato, Lavoratore Dipendente assunto con contratto “a progetto”, o se con
contratto di lavoro dipendente comportante un obbligo di prestazione inferiore a 16 ore settimanali.
Tale copertura cessa la sua efficacia se è già stato liquidato un sinistro a causa di invalidità totale e
permanente da infortunio e gravi malattie. In tali casi, il premio resta acquisito dalla Società.
Sono espressamente esclusi dalla presente copertura assicurativa i casi sottoelencati:
a) l’Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente in modo
consecutivo e con contratto a tempo indeterminato per i 12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è
verificato il sinistro.
Tuttavia al fine di questa clausola, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a 2
settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro;
b) all’atto dell’adesione, l’Assicurato é a conoscenza della prossima disoccupazione o é al corrente di
circostanze oggettive che fanno prevedere un prossimo stato di disoccupazione;
c) la disoccupazione sia conseguenza di licenziamento per giusta causa;
d) risoluzione del rapporto di lavoro per volontà dell’Assicurato;
e) se la perdita del posto di lavoro è un evento programmato in base al contratto di lavoro a tempo
determinato o il rapporto di lavoro dell’Assicurato aveva carattere stagionale o, comunque, se è la
conseguenza di scadenza di un contratto a termine;
f) l’Assicurato non si é iscritto nella lista di collocamento, salvo che ciò sia in contrasto con i casi di messa in
mobilità;
g) la Società ha pagato per lo stesso periodo indennizzi previsti per il caso di inabilità temporanea totale;
h) la Disoccupazione è conseguenza di uno degli eventi o cause che costituiscono esclusioni dalle prestazioni
in caso di Inabilità Temporanea Totale;
i) l’Assicurato rientra nei casi di disoccupazione parziale (Lavori Socialmente Utili).
Si precisa altresì che è prevista una franchigia assoluta di 60 giorni e il limite massimo dell’indennizzo è pari
a Euro 2.000,00 (duemila/00) per singola rata mensile. Gli indennizzi per ogni periodo intero di 30 giorni
consecutivi di Disoccupazione, successivo ai primi 60 giorni di franchigia, saranno liquidati con un massimo
di 24 indennizzi mensili per l’intera durata dell’adesione.
In caso di licenziamento comunicato all’Assicurato durante il Periodo di Carenza, pari a 90 giorni, perchè lo
stesso abbia diritto agli indennizzi, dovrà essere stato nuovamente assunto come Lavoratore Dipendente e
conseguentemente a ciò dovrà avere successivamente prestato servizio per un periodo pari alla Ripresa di
occupazione di 90 giorni consecutivi.
Quando un sinistro per Disoccupazione sia stato chiuso per qualunque ragione, salvo quella relativa
all’esaurimento del massimale globale, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi eventi di
Disoccupazione salvo che, nel periodo intercorrente tra il primo ed il secondo evento, l’Assicurato sia
ritornato ad essere Lavoratore Dipendente per un periodo pari alla “Ripresa di occupazione” di 90 giorni
consecutivi.
Gli obblighi assunti dalla Società con la presente copertura assicurativa relativamente al rischio per
Disoccupazione sono definitivamente esauriti qualora la pratica precedente si sia chiusa per esaurimento del
massimale globale di 24 indennizzi mensili.
FINAREF INSURANCE LIMITED
FINAREF LIFE LIMITED
Determinazione delle somme assicurate
La somma assicurata iniziale è indicata nella Scheda di Adesione. La determinazione della prestazione
assicurativa avviene al verificarsi dell’evento assicurato. Le somme assicurate sono, infatti, pari o
all’ammontare del debito che residua dal rapporto di finanziamento al momento del decesso, dell’infortunio e
della malattia dell’Assicurato (esclusivamente per i mutui della tipologia “Mutuo Giovani” nel caso in cui gli
assicurati modifichino la durata del mutuo riducendola rispetto a quella prevista al momento dell’adesione alla
copertura, tale importo sarà pari all’ammontare del debito che sarà determinato, senza pregiudizio di altre
limitazioni previste dalle Condizioni Contrattuali per ciascuna copertura ivi prevista e fermo restando l’obbligo
del Beneficiario di cui all’articolo 1.8, ultimo paragrafo, delle Condizioni Contrattuali, (i) in base all’originario
piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro si verifichi nel periodo compreso tra la nuova data di scadenza
del mutuo e la data originaria di scadenza del mutuo e (ii) in base al nuovo piano di ammortamento nel caso in cui
il Sinistro si verifichi precedentemente alla nuova data di scadenza del mutuo (con riferimento alle coperture per
Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Malattia e per Disoccupazione, anche se il periodo di Inabilità
Temporanea Totale da Infortunio e Malattia e di Disoccupazione si protragga oltre la nuova data di scadenza del
mutuo (e fino al termine massimo dell’originaria data di scadenza del mutuo)) , o all’ammontare delle rate
mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno
riportato in dodicesimi e non potrà eccedere l’importo di Euro 2.000,00 (duemila/00)) dovute in base al
rapporto di finanziamento per il periodo di inabilità e di disoccupazione . Se le coperture assicurative sono
abbinate al prodotto “Mutuo Giovani” e gli assicurati modifichino la durata del mutuo riducendola rispetto a
quella prevista al momento dell’adesione alla copertura, tale importo sarà pari all’ammontare del debito che sarà
determinato, senza pregiudizio di altre limitazioni previste dalle Condizioni Contrattuali per ciascuna copertura ivi
prevista e fermo restando l’obbligo del Beneficiario di cui all’articolo 1.8, ultimo paragrafo, delle Condizioni
Contrattuali, (i) in base all’originario piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro si verifichi nel periodo
compreso tra la nuova data di scadenza del mutuo e la data originaria di scadenza del mutuo e (ii) in base al nuovo
piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro si verifichi precedentemente alla nuova data di scadenza del
mutuo (con riferimento alle coperture per Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Malattia e per
Disoccupazione, anche se il periodo di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Malattia e di Disoccupazione
si protragga oltre la nuova data di scadenza del mutuo (e fino al termine massimo dell’originaria data di scadenza
del mutuo)). Se la Compagnia dovesse rimborsare una rata durante il periodo in cui l’Assicurato si è avvalso
del Salto Rata, l’importo mensile rimborsato dalla Compagnia sarà pari all’ultima rata regolarmente pagata.
Alla determinazione degli indennizzi dovuti dalla Società non concorreranno le rate del mutuo risultanti come
non corrisposte dall’Assicurato al Contraente per cause diverse da quelle per le quali è prevista la copertura in
base alla presente Polizza Convenzione.
4.
Premi
Le coperture assicurative offerte dalla presente Polizza Convenzione vengono prestate dietro pagamento in
via anticipata di un premio unico da parte dell’Assicurato, il cui importo è determinato in relazione alla
tipologia delle stesse e alla loro durata nonché all’ammontare del capitale assicurato iniziale e allo stato di
salute dell’Assicurato.
Il premio dovrà essere versato mediante addebito su conto corrente dell’assicurato.
C. INFORMAZIONI SUL REGIME FISCALE
5. Regime fiscale applicabile
E’ riportato di seguito il trattamento fiscale riservato alla Polizza Convenzione. Il trattamento descritto si
applica al momento della conclusione della Polizza Convenzione.
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5.1 Imposta sui premi
I premi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione non sono soggetti all’imposta sulle
assicurazioni. Invece, i premi delle assicurazioni complementari per i rischi di danni alla persona e quelli per
le perdite pecuniarie sono soggetti all’imposta del 2,5%.
5.2 Tassazione delle somme assicurate
Le somme percepite nell’esercizio dell’attività d’impresa concorrono a formare il reddito d’impresa restando
assoggettate all’ordinaria tassazione. Le somme corrisposte in caso di Morte o di invalidità permanente,
ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate sotto forma di
rendita, sono esenti dall’IRPEF. Le somme corrisposte, invece, in sostituzione di redditi costituiscono reddito
della stessa categoria del reddito sostituito.
5.3 Detrazione fiscale dei premi
Se l’assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente superiore al 5% o di
non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, l’Assicurato ha diritto ad una detrazione
del 19% dall’imposta sul reddito dichiarato a fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.
Se solo una componente del premio di assicurazione è destinata alla copertura dei suddetti rischi, il diritto alla
detrazione spetta con riferimento a tale componente come indicato nell’apposita documentazione che verrà
inviata dalla Società. L’importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare euro
1.291,14 (milleduecentonovantuno/14). Trattandosi di polizza a premio unico, la detrazione potrà essere
effettuata – nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa – esclusivamente in fase di dichiarazione
dei redditi relativi all’anno di adesione e corresponsione del premio. Nessuna ulteriore detrazione potrà essere
effettuata negli anni successivi.
5.4 Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell’art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute per la copertura in caso di Morte non sono
pignorabili, né sequestrabili.
5.5 Diritto proprio del Beneficiario
Ai sensi dell’art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario acquisisce, per effetto della designazione, un diritto
proprio ai vantaggi dell’assicurazione.
D. ALTRE INFORMAZIONI SULLA POLIZZA CONVENZIONE
6 Informazioni varie inerenti la Polizza Convenzione
6.1 Modalità di perfezionamento della Polizza Convenzione
La Polizza Convenzione si intende perfezionata al momento della sottoscrizione della stessa da parte di
entrambe le Parti.
6.2 Modalità di perfezionamento dell’adesione alla Polizza Convenzione e decorrenza delle coperture
assicurative
6.2.1 Modalità di perfezionamento
FINAREF INSURANCE LIMITED
FINAREF LIFE LIMITED
A condizione che i limiti di adesione indicati all’Articolo 1.4 delle Condizioni Contrattuali siano rispettati,
l’adesione alla Polizza Convenzione si intenderà perfezionata nelle modalità e tempi di seguito indicati.
Per le coperture assicurative relative ad importi inferiori o pari a Euro 160.000,00, l’adesione alla Polizza
Convenzione si intenderà perfezionata al momento in cui la Scheda di Adesione debitamente compilata e
sottoscritta dal Cliente e contenente la dichiarazione di buono stato di salute è consegnata al Contraente.
Per le coperture assicurative relative ad importi compresi tra Euro 160.000,01 e 300.000,00, dovrà essere
trasmesso alla Società il rapporto di visita medica di cui all’Allegato A, debitamente compilato e sottoscritto
dal Cliente e da medico di sua fiducia. L’adesione alla Polizza Convenzione potrà essere completata solo
successivamente alla comunicazione di benestare da parte della Società e si intenderà perfezionata al
momento in cui la Scheda di Adesione debitamente compilata e sottoscritta dal Cliente è consegnata al
Contraente.
Per le coperture assicurative relative ad importi superiori a Euro 300.000,00, in aggiunta al rapporto di visita
medica di cui all’Allegato A, debitamente compilato e sottoscritto dal Cliente e dal suo medico di fiducia, il
Ciente dovrà anche consegnare al Contraente l’ulteriore documentazione sanitaria richiesta dalla Società.
L’adesione alla Polizza Convenzione potrà essere completata solo successivamente alla comunicazione di
benestare da parte della Società e si intenderà perfezionata al momento in cui la Scheda di Adesione
debitamente compilata e sottoscritta dal Cliente è consegnata al Contraente.
6.2.2 Decorrenza delle coperure assicurative
Le coperture assicurative della presente Polizza Convenzione decorrono dalle ore 24 del giorno in cui si è
verificata l’ultima delle seguenti condizioni: (i) l’adesione alla presente Polizza Convenzione si è
perfezionata secondo quanto sopra indicato, (ii) l’importo del mutuo di cui al Contratto è stato effettivamente
erogato, (iii) è stato corrisposto il premio contrattualmente previsto.
7. Diritto di Recesso del Cliente
L’Assicurato può recedere dall’assicurazione entro 30 giorni dal momento del perfezionamento dell’adesione
dandone comunicazione scritta al Contraente ed alla Società contenente gli elementi identificativi della
propria posizione assicurativa.
La comunicazione di recesso deve essere inviata via fax ai seguenti numeri:
A Finaref Life Ltd e Finaref Insurance Ltd (a seconda della copertura assicurativa cui l’Assicurato ha
aderito) via fax al seguente numero: 0035 31 662 76 15
Al Contraente mediante consegna alla Agenzia/Filiale Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la quale è stato stipulato
il Contratto
Il recesso ha effetto a decorrere dal ricevimento della comunicazione da parte della Società
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborserà all’Assicurato tramite il
Contraente il premio pagato al netto dell’imposta.
8. Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni
I pagamenti relativi alle prestazioni garantite dalla presente Polizza Convenzione vengono effettuati dalla
Società entro i termini e con le modalità previsti dalle condizioni contrattuali che regolano le singole
coperture assicurative.
FINAREF INSURANCE LIMITED
FINAREF LIFE LIMITED
E’ di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Contraente e dall’Assicurato siano complete e
veritiere per evitare il rischio di successive contestazioni della Società che potrebbe anche pregiudicare il
diritto del Beneficiario di ottenere il pagamento delle prestazioni assicurate.
Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si
prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
9. Legislazione applicabile alla Polizza Convenzione
Alla Polizza Convenzione si applica la legge italiana.
10. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per
iscritto a:
Finaref Life Ltd e Finaref Insurance Ltd – Servizio Clienti / Reclami - 88, Lower Leeson Street, Dublino 2,
Irlanda – fax n. +353 1 662 76 15, e-mail: [email protected]
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel
termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del
Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla
Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni / prestazioni e l'attribuzione
della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà
di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
11. Lingua in cui è redatta la Polizza Convenzione
La Polizza Convenzione viene redatta in lingua italiana.
12. Informativa in corso della Polizza Convenzione
12.1 Informazioni riguardanti la Società
La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente e all’Assicurato qualunque modifica
dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento alla propria denominazione sociale,
forma giuridica ed indirizzo.
12.2 Informazioni riguardanti la Polizza Convenzione
La Società fornirà per iscritto al Contraente e all’Assicurato nel corso della durata contrattuale, qualunque
modifica alle condizioni contrattuali dovuta alla sottoscrizione di clausole aggiuntive, oppure per intervenute
modifiche nella legislazione applicabile.
13 Comunicazioni dell’Assicurato alla Società
L’Assicurato non è tenuto a fornire alcuna comunicazione alla Società in caso di cambiamento di attività o di
stato professionale. Solo in caso di sinistro verrà verificato a quale categoria appartenga l’Assicurato onde
verificarne il diritto ad ottenere la prestazione asicurativa.
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POLIZZE COLLETTIVE N°. 201 10 16 10 01 e N° 201 10 16 10 02
CONDIZIONI CONTRATTUALI
Tra
Intesa Sanpaolo con sede sociale in Piazza San Carlo, 156 – Torino CF 00799960158 e d'ora in avanti denominata
“Contraente”
- da una parte
e
Finaref Life Limited con sede sociale in 88, Lower Leeson Street, Dublino 2, Irlanda rappresentata da Jean
Pierre Paumier di seguito “Finaref Life”, regolarmente autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa nel
ramo vita e operante in Italia in regime di libera prestazione dei servizi dal 3/02/2004 ai sensi dell’Articolo 24
del D.Lgs. 209/2005
e
Finaref Insurance Limited con sede sociale in 88, Lower Leeson Street, Dublino 2, Irlanda rappresentata da
Jean Pierre Paumier di seguito “Finaref Insurance”, regolarmente autorizzata all’esercizio dell’attività
assicurativa nel ramo vita e operante in Italia in regime di libera prestazione dei servizi dal 3/02/2004 ai sensi
dell’Articolo 24 del D.Lgs. 209/2005;
- dall’altra parte
DEFINIZIONI
Assicurato: il Cliente che ha validamente aderito alla presente Polizza Convenzione.
Beneficiario: il Contraente ovvero, per i crediti derivanti da mutui oggetto di cessione ai sensi della legge
30/04/1999 n. 130, la società di cartolarizzazione tempo per tempo cessionaria dei crediti stessi, rappresentata
dal Contraente in forza di apposito contratto.
Cliente: qualunque persona che abbia sottoscritto un Contratto.
Contraente: Intesa Sanpaolo Spa che stipula la Polizza Convenzione per conto degli Assicurati.
Contratto: il contratto di mutuo tra il Contraente e l’Assicurato.
Disoccupazione: lo stato in base al quale l'Assicurato non è Lavoratore Dipendente ed è iscritto nelle liste di
collocamento o altra documentazione atta a comprovare la ricerca di impiego secondo quanto previsto dal
D.Lgs. 181/2000 o altro provvedimento legilslativo pro tempore in vigore o percepisce reddito da mobilità o
da cassa integrazione guadagni straordinaria e non svolge alcuna attività lavorativa. Si precisa che la
copertura assicurativa Disoccupazione non trova applicazione nel caso in cui l'Assicurato percepisca reddito
da cassa integrazione guadagni ordinaria.
Ente pubblico: ogni amministrazione dello Stato, ivi compresi: gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e
le istituzioni educative pubbliche, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le
Regioni, le Provincie, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Grandi Interventi Chirurgici:
Cranio
- Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali.
Faccia e bocca
- Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale con svuotamento orbitario.
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- Interventi demolitrici per tumori maligni della lingua e del pavimento orale con svuotamento della
loggia sottomascellare.
- Asportazione totale della parotide per neoplasie maligne.
- Resezione parotidea per tumore benigno o misto della parotide con preparazione del nervo facciale.
- Parotidectomia totale con preparazione del nervo facciale.
Collo
- Tiroidectomia totale per neoplasie maligne.
- Timectomia per via cervicale.
- Resezione dell’esofago cervicale.
Torace
- Resezioni segmentarie e lobotomia.
- Pneumectomia.
- Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi del polmone.
- Interventi per fistole bronchiali cutanee.
- Pleuropneumectomia.
- Timectomia per via toracica.
- Toracoplastica totale.
Chirurgia toracica
- Pericardiectomia parziale o totale.
- Sutura del cuore per ferite.
- Interventi per corpi estranei al cuore.
- Atriosettostomia per asportazione dei grossi vasi.
- Derivazioni aorto - polmonari.
- Correzione di coartazione aortica.
- Interventi per fistole artero - venose del polmone.
- Legatura e resezione del dotto di Botallo.
- Operazione per embolia dell’arteria polmonare.
- Interventi a cuore aperto.
- Bypass aorto - coronarico.
- Commissurotomia (per stenosi mitralica)
Esofago
(vedere anche Otorinolaringoiatria)
- Interventi nell’esofagite, nell’ulcera esofagea e nell’ulcera peptica post - operatoria.
- Operazioni sull’esofago per stenosi benigne e megaesofago.
- Idem per tumori, resezioni parziali basse - alte - totali.
- Esofagoplastica.
- Reintervento per megaesofago.
Stomaco - Duodeno
- Resezione gastrica da neoplasie maligne.
- Gastrectomia totale da neoplasie maligne.
- Resezione gastro - digiunale per ulcera peptica post anastomotica.
- Intervento per fistola gastro - digiuno - colica.
Intestino
- Colectomia totale.
- Resezione ileo - cecale con linfoadenectomia.
Retto - Ano
- Amputazione del retto per via addomino - perineale in uno o più tempi.
- Resezione anteriore retto - colica.
Fegato
- Resezione epatica.
- Epatico - coledotomia.
- Papillotomia per via trans - duodenale.
- Intervento per la ricostruzione delle vie biliari.
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FINAREF LIFE LIMITED
- Deconessione azygos - portale per via addominale.
Pancreas - Milza
- Intervento di necrosi acuta del pancreas.
- Intervento per cisti e pseudo - cisti.
- Enucleazione delle cisti.
- Marsupializzazione.
- Interventi per fistole pancreatiche.
- Interventi demolitivi sul pancreas:
a) totale o della testa;
b) della coda.
- Anastomosi porta - cava spleno renale, mesenterico cava.
Chirurgia del sistema nervoso centrale e periferico
- Asportazione di neoplasie endocraniche o di aneurismi.
- Operazioni endocraniche per ascesso ed ematoma intracranico.
- Interventi per derivazione liquorale diretta ed indiretta.
- Operazione per encefalo - meningocele.
- Talamotomia - pallidotomia ed altri interventi similari.
- Interventi per epilessia focale.
Inabilità Temporanea Totale: la perdita temporanea a seguito di infortunio o malattia, in misura totale della
capacità dell’Assicurato ad attendere alla propria normale attività.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente
constatabili. Sono inoltre parificati agli infortuni: l’asfissia non di origine morbosa; gli avvelenamenti acuti
da ingestione o da assorbimento di sostanze; l’infezione e l’avvelenamento causati da morsi di animali,
punture di insetti e di vegetali, con esclusione della malaria e delle malattie tropicali; l’annegamento;
l’assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore; le lesioni muscolari determinate da sforzi, con
esclusione di ogni tipo di infarto e delle rotture sottocutanee dei tendini; le ernie addominali, con esclusione
di ogni altro tipo di ernia; gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza.
Invalidità Totale Permanente da Infortunio: la perdita totale definitiva della capacità lavorativa generica
dell’Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata. Tale invalidità è riconosciuta
quando il grado percentuale di invalidità accertato sia pari o superiore al 60%.
Lavoratore autonomo: la persona fisica che abbia presentato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF) una dichiarazione relativa all’anno precedente nella quale
- l’ammontare dei redditi da lavoro autonomo risulti preponderante rispetto ai redditi da lavoro
dipendente (così come definito nella definizione di Lavoratore Dipendente di seguito riportata)
- sia denunciato almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (redditi di lavoro
autonomo), 51 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o
redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone,
e a condizione che la persona fisica continui a svolgere al momento della sottoscrizione della presente Polizza
e durante la vigenza del Contratto le attività, o una delle attività, generative dei redditi di cui sopra.
Lavoratore dipendente: la persona fisica che presti il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi
categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato
comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali. Sono altresì considerati Lavoratori
Dipendenti coloro che godono di redditi di cui all’art. 47, comma 1, D.P.R. 22.12.1986 n. 917, lettere: a)
lavoratori soci di cooperative, c) borse, assegni o sussidi a fini di studio o di addestramento, d)
remunerazioni dei sacerdoti, g) indennità parlamentari ed assimilate.
Nel caso in cui il contratto di lavoro sia regolato da una legge diversa da quella italiana al lavoratore
dipendente non troverà applicazione la copertura assicurativa di cui all’Articolo 1.1, lettera E), e con
riferimento alla copertura assicurativa di cui all’Articolo 1.1, lettera C), il lavoratore sarà considerato un
lavoratore autonomo.
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattia Grave: i casi di tumore, chirurgia cardiovascolare, infarto miocardico, ictus cerebrale, insufficienza
renale, trapianto d’organo, come meglio specificato al punto 5.1 nella sezione Malattia Grave.
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Morte: il decesso dell’Assicurato.
Non Lavoratore: la persona fisica che non sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente. Rientrano in
questa categoria a titolo esemplificativo i pensionati, le casalinghe e i “Lavoratori a Progetto” (ex Co. Co.
Co.).
Periodo di Carenza: periodo di tempo successivo all’adesione durante il quale le coperture assicurative non
sono operative.
Ripresa di occupazione: periodo di tempo successivo alla liquidazione totale e definitiva di un sinistro per
Inabilità Totale Temporanea o per Disoccupazione, durante il quale l’Assicurato deve ritornare alla sua
normale attività lavorativa prima di poter presentare un’altra denuncia relativa ad un nuovo sinistro
rispettivamente per Inabilità Totale Temporanea o per Disoccupazione.
Posticipo Rata: periodo di tempo in cui l’obbligo di pagare le rate di ammortamento del mutuo rientrante
nella tipologia “Mutuo Giovani” viene sospeso e differito secondo quanto previsto nel relativo contratto.
Scheda di Adesione: il documento con la sottoscrizione del quale l’Aderente richiede l’adesione alla Polizza
Convenzione.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
TITOLO 1
Condizioni generali per tutte le coperture assicurative
Art. 1.1 – Coperture Assicurative
Fatto salvo quanto previsto dalle presenti Condizioni Contrattuali all’Articolo 1.5, con riferimento al
rimborso anticipato integrale del mutuo oggetto del Contratto o di accollo da parte di un terzo, e all’Articolo
1.15 per il caso di nomina di più Assicurati, e nei limiti previsti per ciascuna copertura assicurativa al
successivo TITOLO 2, sono di seguito descritte le prestazioni assicurative relative a ciascuna copertura.
A) Assicurazione temporanea in caso di Morte a premio unico
La Società si impegna, in caso di decesso dell’Assicurato avvenuto nel corso della durata contrattuale
specificata, a corrispondere un capitale il cui importo è pari all’ammontare del debito che, alla data del
decesso dell’Assicurato, residua dal rapporto di mutuo oggetto del Contratto (esclusivamente per i mutui della
tipologia “Mutuo Giovani” nel caso in cui gli assicurati modifichino la durata del mutuo riducendola rispetto a
quella prevista al momento dell’adesione alla copertura, tale importo sarà pari all’ammontare del debito che sarà
determinato, senza pregiudizio di altre limitazioni previste dalle presenti Condizioni Contrattuali per la copertura
di cui al presente paragrafo e fermo restando l’obbligo del Beneficiario di cui all’articolo 1.8, ultimo paragrafo,
delle presenti Condizioni Contrattuali, (i) in base all’originario piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro
si verifichi nel periodo compreso tra la nuova data di scadenza del mutuo e la data originaria di scadenza del
mutuo e (ii) in base al nuovo piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro si verifichi precedentemente alla
nuova data di scadenza del mutuo) . Nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell’Assicurato
alla scadenza del Contratto, poiché il premio viene corrisposto dall’Assicurato esclusivamente per la
copertura del rischio Morte intervenuta durante il periodo di efficacia della presente copertura.
B) Assicurazione di Invalidità Totale Permanente derivante da Infortunio a premio unico
La Società si impegna, ove l’Assicurato subisca un Infortunio durante il periodo di efficacia della relativa
copertura dal quale derivi un’Invalidità Totale e Permanente di grado pari o superiore al 60% della totale, a
corrispondere una somma pari all’ammontare del debito che, alla data del verificarsi dell’Infortunio, residua
dal rapporto di mutuo oggetto del Contratto (esclusivamente per i mutui della tipologia “Mutuo Giovani” nel
caso in cui gli assicurati modifichino la durata del mutuo riducendola rispetto a quella prevista al momento
dell’adesione alla copertura, tale importo sarà pari all’ammontare del debito che sarà determinato, senza
pregiudizio di altre limitazioni previste dalle presenti Condizioni Contrattuali per la copertura di cui al presente
paragrafo e fermo restando l’obbligo del Beneficiario di cui all’articolo 1.8, ultimo paragrafo, delle presenti
Condizioni Contrattuali, (i) in base all’originario piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro si verifichi nel
periodo compreso tra la nuova data di scadenza del mutuo e la data originaria di scadenza del mutuo e (ii) in base
al nuovo piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro si verifichi precedentemente alla nuova data di
scadenza del mutuo)). L’indennizzo per Invalidità Permanente da Infortunio è calcolato secondo i criteri e le
percentuali previste dalla tabella INAIL delle valutazioni del grado di invalidità permanente per l’industria
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allegata al T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali approvato con D.P.R. 30/6/65 n° 1124, e successive modificazioni intervenute fino alla stipula
dell’assicurazione.
C) Assicurazione di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Malattia a premio unico (copertura
assicurativa operante per coloro che, al momento del verificarsi dell’evento assicurato, siano lavoratori
autonomi o dipendenti di enti pubblici)
La Società, ove l’Assicurato subisca un Infortunio o contragga una Malattia durante il periodo di efficacia
della relativa copertura dai quali derivi un’Inabilità Temporanea, per il periodo di tale Inabilità, si impegna a
corrispondere una somma pari all’ammontare delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il
valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza durante tale
periodo in base al rapporto di mutuo oggetto del Contratto. Se le coperture assicurative sono abbinate al
prodotto “Mutuo Giovani” e gli assicurati modifichino la durata del mutuo riducendola rispetto a quella prevista
al momento dell’adesione alla copertura, tale importo sarà pari all’ammontare del debito che sarà determinato,
senza pregiudizio di altre limitazioni previste dalle presenti Condizioni Contrattuali per la copertura di cui al
presente paragrafo e fermo restando l’obbligo del Beneficiario di cui all’articolo 1.8, ultimo paragrafo, delle
presenti Condizioni Contrattuali, (i) in base all’originario piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro si
verifichi nel periodo compreso tra la nuova data di scadenza del mutuo e la data originaria di scadenza del mutuo
e (ii) in base al nuovo piano di ammortamento, per il periodo in cui l’Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e
Malattia si protrae, nel caso in cui il Sinistro si verifichi precedentemente alla nuova data di scadenza del mutuo
anche se il periodo di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Malattia si protragga oltre la nuova data di
scadenza del mutuo (e fino al termine massimo dell’originaria data di scadenza del mutuo). Se la Compagnia
dovesse rimborsare una rata durante il periodo in cui l’Assicurato si è avvalso del Salto Rata, l’importo
mensile rimborsato dalla Compagnia sarà pari all’ultima rata regolarmente pagata.
D) Assicurazione Malattia Grave a premio unico (copertura assicurativa operante per coloro che, al
momento del verificarsi dell’evento assicurato, siano non lavoratori)
La Società, nel caso in cui l’Assicurato durante il periodo di efficacia della relativa copertura sia colpito da
Malattia Grave si impegna a corrispondere una somma pari all’ammontare del debito che, alla data del
verificarsi di tale Malattia Grave, residua dal rapporto di mutuo oggetto del Contratto (esclusivamente per i
mutui della tipologia “Mutuo Giovani” nel caso in cui gli assicurati modifichino la durata del mutuo riducendola
rispetto a quella prevista al momento dell’adesione alla copertura, tale importo sarà pari all’ammontare del debito
che sarà determinato, senza pregiudizio di altre limitazioni previste dalle Condizioni Contrattuali per la copertura
di cui al presente paragrafo e fermo restando l’obbligo del Beneficiario di cui all’articolo 1.8, ultimo paragrafo,
delle presenti Condizioni Contrattuali, (i) in base all’originario piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro
si verifichi nel periodo compreso tra la nuova data di scadenza del mutuo e la data originaria di scadenza del
mutuo e (ii) in base al nuovo piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro si verifichi precedentemente alla
nuova data di scadenza del mutuo) .
E) Assicurazione Disoccupazione a premio unico (copertura assicurativa operante per coloro che, al
momento del verificarsi dell’evento assicurato, siano lavoratori dipendenti di aziende private)
La Società, in caso di Disoccupazione, si impegna a corrispondere una somma pari all’ammontare delle rate
mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno
riportate in dodicesimi) in scadenza durante tale periodo in base al rapporto di mutuo oggetto del Contratto.
Se le coperture assicurative sono abbinate al prodotto “Mutuo Giovani” e gli assicurati modifichino la durata
del mutuo riducendola rispetto a quella prevista al momento dell’adesione alla copertura, tale importo sarà pari
all’ammontare del debito che sarà determinato, senza pregiudizio di altre limitazioni previste dalle presenti
Condizioni Contrattuali per la copertura di cui al presente paragrafo e fermo restando l’obbligo del Beneficiario di
cui all’articolo 1.8, ultimo paragrafo, delle presenti Condizioni Contrattuali, (i) in base all’originario piano di
ammortamento nel caso in cui il Sinistro si verifichi nel periodo compreso tra la nuova data di scadenza del mutuo
e la data originaria di scadenza del mutuo e (ii) in base al nuovo piano di ammortamento, per il periodo in cui la
Disoccupazione si protrae, nel caso in cui il Sinistro si verifichi precedentemente alla nuova data di scadenza del
mutuo anche se il periodo di Disoccupazione si protragga oltre la nuova data di scadenza del mutuo (e fino al
termine massimo dell’originaria data di scadenza del mutuo). Se la Compagnia dovesse rimborsare una rata
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durante il periodo in cui l’Assicurato si è avvalso del Salto Rata, l’importo mensile rimborsato dalla
Compagnia sarà pari all’ultima rata regolarmente pagata.
Art. 1.2 – Obblighi del Contraente
Nel rispetto di quanto previsto dal successivo Articolo 1.4 “Modalità e limiti di adesione”, il Contraente si
impegna a consentire l’ingresso in assicurazione a tutti coloro con i quali abbia stipulato un contratto di
mutuo ed abbiano espresso la loro adesione alla presente Convenzione sottoscrivendo la prevista Scheda di
Adesione, che il Contraente provvederà a trasmettere alle Società.
Art. 1.3 – Obblighi delle Società
Con la presente Polizza Convenzione, la Società fornisce agli Assicurati, ai termini ed alle condizioni di cui
alla presente Polizza Convenzione le coperture assicurative di cui alle lettere A), B), C), D) e E) che seguono.
La Società rilascerà al Contraente, in base alle adesioni da questo fornite, l’elenco degli Assicurati con
l’indicazione per ciascuno delle prestazioni assicurative e dei premi; tale elenco formerà parte integrante della
Polizza Convenzione. L’elenco sarà aggiornato mensilmente dalla Società in base ai dati forniti dal
Contraente. La Società provvederà, inoltre, a fornire al Contraente la Nota Informativa nonché le Condizioni
di Assicurazione relative alla presente Polizza Convenzione, che verranno consegnate agli Assicurati al
momento della sottoscrizione della Scheda di Adesione.
Art. 1.4 – Modalità e limiti di adesione
Per poter aderire alla presente Polizza Convenzione, il Cliente dovrà avere una età compresa tra i 18 ed i 65
anni, non compiuti, al momento della sottoscrizione della Scheda di Adesione, e non dovrà superare il limite
massimo di 75 anni, non compiuti, alla scadenza della copertura assicurativa.
Per le coperture assicurative relative ad importi inferiori o pari a Euro 160.000,00, l’adesione alla Polizza
Convenzione si intenderà perfezionata al momento in cui la Scheda di Adesione debitamente compilata e
sottoscritta dal Cliente e contenente la dichiarazione di buono stato di salute è consegnata al Contraente.
Per le coperture assicurative relative ad importi compresi tra Euro 160.000,01 e 300.000,00, dovrà essere
trasmesso alla Società il rapporto di visita medica di cui all’Allegato A, debitamente compilato e sottoscritto
dal Cliente e da medico di sua fiducia. L’adesione alla Polizza Convenzione potrà essere completata solo
successivamente alla comunicazione di benestare da parte della Società e si intenderà perfezionata al
successivo momento in cui la Scheda di Adesione debitamente compilata e sottoscritta dal Cliente è
consegnata al Contraente.
Per le coperture assicurative relative ad importi superiori a Euro 300.000,00, in aggiunta al rapporto di visita
medica di cui all’Allegato A, debitamente compilato e sottoscritto dal Cliente e dal suo medico di fiducia, il
Ciente dovrà anche consegnare al Contraente l’ulteriore documentazione sanitaria richiesta dalla Società.
L’adesione alla Polizza Convenzione potrà essere completata solo successivamente alla comunicazione di
benestare da parte della Società e si intenderà perfezionata al momento in cui la Scheda di Adesione
debitamente compilata e sottoscritta dal Cliente è consegnata al Contraente.
Art. 1.5 – Decorrenza e durata delle coperture
Le coperture assicurative dalla presente Polizza Convenzione decorrono dalle ore 24 del giorno in cui si è
verificata l’ultima delle seguenti condizioni: (i) l’adesione alla presente Polizza Convenzione si è
perfezionata secondo quanto sopra indicato, (ii) l’importo del mutuo di cui al Contratto è stato effettivamente
erogato, (iii) è stato corrisposto il premio contrattualmente previsto.
La durata dell’assicurazione, cioè l’arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di
scadenza, è pari alla durata del rapporto di mutuo e non potrà, comunque, superare i 360 mesi (tale limite è
esteso a 480 mesi per le coperture assicurative abbinate al prodotto “Mutuo Giovani”) . Si precisa che la sola
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Assicurazione Disoccupazione è prestata: per la stessa durata del mutuo per i mutui di durata pari o inferiore
a 10 anni; per i primi dieci anni per i mutui con durata superiore a 10 anni.
Per i mutui a rata fissa e tasso e durata variabili e per i mutui della tipologia “Mutuo Giovani” la copertura
trova applicazione per la durata iniziale del mutuo come previsto nel Contratto nel caso di adesione contestuale
all'erogazione del finanziamento oppure per la durata residua nel caso di adesione successiva; eventuali
riduzioni o estensioni della durata del mutuo non modificheranno la durata della copertura. Nel caso in cui,
alla data di scadenza del mutuo calcolata in base alla durata inizialmente prevista, vi sia ancora un debito
residuo, l'Assicurato avrà la facoltà di sottoscrivere una nuova copertura alle condizioni che saranno
eventualmente in vigore in quel momento, presentando richiesta scritta alle Società.
In caso di rimborso anticipato integrale del mutuo oggetto del Contratto o di accollo del mutuo da parte di un
terzo, le coperture assicurative di cui alla presente Polizza Convenzione rimarranno in vigore in favore
dell’Assicurato, quale nuovo beneficiario. In tali casi, la somma assicurata iniziale sarà pari all’importo
ancora dovuto ai sensi del Contratto al momento dell’estinzione e la rata mensile sarà pari a tale importo
diviso il numero di mesi mancanti all’estinzione integrale del mutuo come originariamente convenuta nel
Contratto.
Art. 1.6 – Pagamento del Premio
Le coperture assicurative offerte dalla presente Convenzione vengono prestate dietro pagamento in via
anticipata da parte dell’Assicurato di un premio unico il cui importo è indicato nella Scheda di Adesione.
Art. 1.7 – Recesso dell’Assicurato
L’Assicurato può recedere dall’assicurazione entro 30 giorni dal momento del perfezionamento dell’adesione
dandone comunicazione scritta al Contraente ed alla Società contenente gli elementi identificativi della
propria posizione assicurativa.
La comunicazione di recesso deve essere inviata via fax ai seguenti numeri:
A Finaref Life Ltd e Finaref Insurance Ltd (a seconda della copertura assicurativa cui l’Assicurato ha
aderito) via fax al seguente numero: 0035 31 662 76 15
Al Contraente mediante consegna alla Agenzia/Filiale Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la quale è stato stipulato
il Contratto
Il recesso ha effetto a decorrere dal ricevimento della comunicazione da parte della Società
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborserà all’Assicurato tramite il
Contraente il premio pagato al netto dell’imposta.
Art. 1.8 – Beneficiari – Mandato all’incasso
Le prestazioni della presente Polizza Convenzione si intendono garantite a favore del Beneficiario.
L’Assicurato riconosce fin d’ora che la Società sarà liberata dalla propria obbligazione di pagamento
dell’indennizzo con il versamento del medesimo al Beneficiario. Si intende che il Beneficiario è autorizzato a
trattenere gli indennizzi come sopra incassati, per la decurtazione e l’estinzione del suo residuo credito
derivante dal Contratto. Nel caso in cui trovi applicazione la previsione di cui al precedente Art. 1.5
concernente il rimborso anticipato integrale del mutuo oggetto del Contratto, il beneficiario sarà lo stesso
Assicurato.
L’Assicurato conferisce mandato irrevocabile al Contraente, in nome e per conto proprio e quindi anche
nell’interesse del medesimo, nonché in nome e per conto della società di cartolarizzazione per i Contratti
oggetto di cartolarizzazione, ad incassare ogni indennizzo dovuto dalla Società in base alla presente
assicurazione, fatto salvo quanto previsto per il caso di rimborso anticipato integrale del mutuo oggetto del
Contratto di cui all’Articolo 1.4.
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Conseguentemente, l’Assicurato riconosce fin d’ora che la Società sarà liberata dalla propria obbligazione di
pagamento dell’indennizzo con il versamento del medesimo al Beneficiario. Si intende che la Banca è
autorizzata a trattenere gli indennizzi come sopra incassati, per la decurtazione e l’estinzione del suo residuo
credito derivante dal Contratto mettendo a disposizione degli Assicurati o degli aventi causa ogni eventuale
eccedenza.
Art. 1.9 – Pagamento delle Prestazioni Assicurative
Verificatosi l’evento assicurato, la Società provvederà ad effettuare il pagamento di quanto dovuto entro un
periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta dalle condizioni
contrattuali che regolano le singole coperture assicurative. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi
moratori.
Art. 1.10 – Inadempimenti e/o ritardi dell’Assicurato
Le presenti coperture continuano a svolgere la loro efficacia pur in presenza di inadempimenti o ritardi da
parte dell’Assicurato verso il Contraente in base al rapporto di mutuo di cui al Contratto. Alla determinazione
degli indennizzi dovuti dalle Società non concorreranno le rate del mutuo risultanti non corrisposte
dall’Assicurato al Contraente per cause diverse (i) da quelle garantite dalla presente Polizza Convenzione e/o
(ii) dal caso in cui la sospensione del pagamento sia dovuto all’esercizio da parte dell’Assicurato della facoltà
di Salto Rata previsto per il prodotto “Mutuo Giovani”. Il Contraente provvederà a comunicare alle Società la
parte di debito non indennizzabile.
Art. 1.11 – Prescrizione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si
prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Art. 1.12 – Imposte e tasse
Le imposte e le tasse relative alle coperture assicurative derivanti dall’adesione alla presente Polizza
Convenzione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 1.13 – Durata della Polizza Convenzione
La Polizza Collettiva entra in vigore dal 1 agosto 2006 e sarà efficace fino al 31 ottobre 2008.
Successivamente a tale data, la Polizza Convenzione si intenderà tacitamente prorogata per periodi di 1 anno
ciascuno, salvo disdetta di una delle parti, da comunicare all’altra parte via lettera raccomandata almeno 3
mesi prima della data di scadenza della Polizza Convenzione.
In caso di disdetta, resta salvo il diritto alle prestazioni assicurative già acquisite, che verranno regolarmente
corrisposte nei tempi e con le modalità previste dalle condizioni appresso indicate che regolano le singole
coperture assicurative.
Art. 1.14 – Legge applicabile
Alla Polizza Convenzione si applica la legge italiana.
Art. 1.15 – Cointestazioni del Contratto
Le operazioni di mutuo che prevedono la cointestazione potranno essere coperte dalla presente convenzione.
Resta inteso che in caso di cointestazione potranno essere assicurate fino ad un massimo di due persone e le
prestazioni assicurative iniziali saranno così determinate:
Copertura A): 50% pro capite del capitale assicurato (in caso di adesione su mutui di nuova erogazione) o
50% pro capite del debito residuo (in caso di adesione su mutui già in essere)
Copertura B): 50% pro capite del capitale assicurato (in caso di adesione su mutui di nuova erogazione) o
50% pro capite del debito residuo (in caso di adesione su mutui già in essere)
Copertura C): 50% pro capite della somma delle rate
Copertura D): 50% pro capite del capitale assicurato (in caso di adesione su mutui di nuova erogazione) o
50% pro capite del debito residuo (in caso di adesione su mutui già in essere)
Copertura E): 50% pro capite della somma delle rate
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Il premio corrisposto da ciascuno degli Assicurati sarà calcolato sul 50% del capitale erogato (in caso di
adesione su mutui di nuova erogazione) o sul 50% del debito residuo (in caso di adesione su mutui già in
essere).
TITOLO 2
2.0 - A) Assicurazione temporanea in caso di Morte a premio unico
Art. 2.1 – Prestazione assicurativa
La Società con la presente copertura assicurativa, in caso di decesso dell’Assicurato nel corso del periodo di
efficacia della relativa copertura, si obbliga a corrispondere un capitale il cui importo è pari all’ammontare
del debito che, alla data del decesso dell’Assicurato, residua dal rapporto di mutuo oggetto del Contratto
(esclusivamente per i mutui della tipologia “Mutuo Giovani” nel caso in cui gli assicurati modifichino la durata
del mutuo riducendola rispetto a quella prevista al momento dell’adesione alla copertura, tale importo sarà pari
all’ammontare del debito che sarà determinato, senza pregiudizio di altre limitazioni previste dalle presenti
Condizioni Contrattuali per la copertura di cui al presente paragrafo e fermo restando l’obbligo del Beneficiario di
cui all’articolo 1.8, ultimo paragrafo, delle presenti Condizioni Contrattuali, (i) in base all’originario piano di
ammortamento nel caso in cui il Sinistro si verifichi nel periodo compreso tra la nuova data di scadenza del mutuo
e la data originaria di scadenza del mutuo e (ii) in base al nuovo piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro
si verifichi precedentemente alla nuova data di scadenza del mutuo) . Tale copertura cessa la sua efficacia in
caso sia già stato liquidato un sinistro a causa di Invalidità Totale e Permanente derivante da Infortunio o per
Gravi Malattie. In tali casi, il premio resta acquisito dalla Società.
Art.2.2 – Dichiarazione del Contraente e dell’Assicurato - Clausola di incontestabilità
Le dichiarazioni dell’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e
reticenti relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle
medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società:
A - quando esiste malafede o colpa grave, ha diritto:
- di rifiutare in caso di sinistro ed in ogni tempo qualsiasi pagamento qualora l’evento si verifichi prima che
abbia avuto conoscenza della dichiarazione inesatta e/o reticente o prima del decorso del termine di tre mesi
dall’avvenuta conoscenza;
- di dichiarare al Contraente ed all’Assicurato di voler impugnare l’assicurazione entro tre mesi dal giorno in
cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
La Società ha diritto alla parte di premio relativa al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha
domandato l’annullamento.
B - quando non esiste malafede o colpa grave, ha diritto:
- di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato;
- di recedere dall’assicurazione mediante dichiarazione da farsi entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto
l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di chiedere un incremento di premio corrispondente al rischio effettivo entro tre mesi dal giorno in cui ha
conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
La Società ove non esista malafede o colpa grave rinuncia a tali diritti trascorsi 6 mesi dall’entrata in vigore
della copertura assicurativa.
Art. 2.3 – Rischio di Morte
Il rischio di Morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei
cambiamenti di professione dell’Assicurato.
Non rientrano nel rischio assicurato dalla presente copertura il decesso dovuto a:
- dolo dell’Assicurato;
- partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti dolosi;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato
Italiano; in questo caso la copertura può essere prestata, su richiesta del Contraente o dell’Assicurato, alle
condizioni stabilite dal competente Ministero;
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- incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non
titolare di brevetto idoneo ed, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
- suicidio intervenuto nei primi 12 mesi successivi alla decorrenza della copertura assicurativa;
- infezione da virus HIV o a sindrome o stato di immunodeficienza acquisita o sindromi o stati assimilabili;
- malattie e conseguenze di situazioni patologiche o di lesioni già note all’Assicurato.
In questi casi, la Società paga il solo importo della riserva premi, calcolato al momento del decesso.
Art. 2.4 – Riscatto
La presente assicurazione temporanea in caso di Morte non ammette il valore di riscatto.
Art. 2.5 – Pagamento delle prestazioni assicurative
Per i pagamenti conseguenti al decesso debbono inoltre consegnarsi:
- certificato di morte;
- relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;
- eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta necessaria dalla Società.
Verificatosi il decesso dell’Assicurato la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento di tutta
la suddetta documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori.
3.0 – B) Assicurazione di Invalidità Totale e Permanente da Infortunio a premio unico
Art. 3.1 - Prestazione assicurativa
In caso di Infortunio dal quale derivi un’Invalidità Totale Permanente riconosciuta di grado pari o superiore
al 60% della totale, la Società si impegna a correspondere una somma pari all’ammontare del debito che, alla
data del verificarsi dell’Infortunio, residua dal rapporto di mutuo oggetto del Contratto (esclusivamente per i
mutui della tipologia “Mutuo Giovani” nel caso in cui gli assicurati modifichino la durata del mutuo riducendola
rispetto a quella prevista al momento dell’adesione alla copertura, tale importo sarà pari all’ammontare del debito
che sarà determinato, senza pregiudizio di altre limitazioni previste dalle presenti Condizioni Contrattuali per la
copertura di cui al presente paragrafo e fermo restando l’obbligo del Beneficiario di cui all’articolo 1.8, ultimo
paragrafo, delle presenti Condizioni Contrattuali, (i) in base all’originario piano di ammortamento nel caso in cui
il Sinistro si verifichi nel periodo compreso tra la nuova data di scadenza del mutuo e la data originaria di
scadenza del mutuo e (ii) in base al nuovo piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro si verifichi
precedentemente alla nuova data di scadenza del mutuo) . L’indennizzo per Invalidità Totale Permanente da
Infortunio è calcolato secondo i criteri e le percentuali previste dalla tabella INAIL delle valutazioni del
grado di invalidità permanente per l’industria allegata al T.U. delle disposizioni per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30/6/65 n° 1124, e
successive modificazioni intervenute fino alla stipula dell’assicurazione. Tale copertura cessa la sua efficacia
in caso sia già stato liquidato un sinistro a causa di Morte o di Gravi Malattie. In tali casi, il premio resta
acquisito dalla Società.
Art. 3.2 – Esclusioni e precisazioni
Sono espressamente esclusi dalla presente copertura assicurativa i casi sottoelencati:
a) Infortuni causati da atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questi si trovi in stato di
incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
b) Infortuni causati all’Assicurato da etilismo, abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a
meno che l’uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre
che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
c) Infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
d) Infortuni causati da guerra anche non dichiarata od insurrezioni;
e) Infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti a cui l’assicurato abbia preso parte attiva;
f) Parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi;
g) Infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da
accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici,
raggi X, eccetera);
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h) Eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali,
schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi;
i) Applicazioni di carattere estetico, richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli
interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità
dell’Assicurazione;
j) Le conseguenze di infortuni avvenuti nei 360 gg. Antecedenti la data di decorrenza della copertura e le
conseguenze di situazioni patologiche insorte nei 360 gg. antecedenti la data di decorrenza della copertura,
già note in tale data all’Assicurato;
k) Mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano
origine ad uno stato di inabilità totale;
l) Infortuni causati da:
- paracadutismo, uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
- tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative
prove,
che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
- partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro,
di pallavolo, di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali
- uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di
regolarità pura e nelle relative prove;
- guida:
di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipulazione della polizza, una patente di categoria superiore alla
B; di macchine operatrici; di natanti a motore per uso non privato;
- guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle
disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al
momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del
sinistro;
- pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia,
salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con
autorespiratore, sport aerei in genere;
- HIV o AIDS;
Art. 3.3 - Denuncia dell’Infortunio e relativi obblighi
In caso di sinistro, l’Assicurato o chi per esso, deve darne avviso scritto alla Società, entro 60 giorni quando
ne ha avuto la possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
La denuncia dell’Infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve
essere corredata da certificato medico nonché da eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario
ritenuta necessaria dalla Società. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati
medici.
L’assicurato, o chi per esso, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliere
da ogni riserbo i medici curanti. Inoltre alla denuncia dovrà essere allegata copia del documento di identità o
altro documento per attestazione della data di nascita.
Art. 3.4 – Rischio di guerra all’estero
La presente copertura assicurativa, a parziale deroga dell’art. 3.2 “Esclusioni e precisazioni” punto d), vale
per l’Invalidità Totale e Permanente da Infortunio derivante da stato di guerra dichiarata o non dichiarata, o
da insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto
l’Assicurato quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero (esclusi
Città del Vaticano e repubblica di San Marino) in paese sino ad allora in pace con esclusione comunque di
ogni partecipazione attiva a tali eventi.
Art. 3.5 – Colpa grave, tumulti, terremoto
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In deroga all’articolo 1900 C.C. sono compresi i sinistri cagionati con colpa grave dell’Assicurato. In deroga
all’articolo 1912 C.C. sono compresi i sinistri determinati da tumulti popolari o atti di terrorismo, a
condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva. Sono altresì inclusi i sinistri in conseguenza di
movimenti tellurici.
4.0 - C)- Assicurazione di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Malattia a premio unico
(copertura assicurativa operante per coloro che, al momento del verificarsi dell’evento assicurato, siano
lavoratori autonomi o dipendenti di enti pubblici)
Art. 4.1 - Prestazione assicurativa
La Società, in caso di sinistro liquiderà al Beneficiario, secondo le indicazioni del Contratto, mensilmente una
somma pari all’ammontare delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà
pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza durante tale periodo in base al
rapporto di mutuo oggetto del Contratto trascorsi 60 giorni di franchigia assoluta, con il limite massimo di
euro 2.000,00 (duemila/00) per singola rata mensile. Se le coperture assicurative sono abbinate al prodotto
“Mutuo Giovani” e gli assicurati modifichino la durata del mutuo riducendola rispetto a quella prevista al
momento dell’adesione alla copertura, tale importo sarà pari all’ammontare del debito che sarà determinato, senza
pregiudizio di altre limitazioni previste dalle presenti Condizioni Contrattuali per la copertura di cui al presente
paragrafo e fermo restando l’obbligo del Beneficiario di cui all’articolo 1.8, ultimo paragrafo, delle presenti
Condizioni Contrattuali, (i) in base all’originario piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro si verifichi nel
periodo compreso tra la nuova data di scadenza del mutuo e la data originaria di scadenza del mutuo e (ii) in base
al nuovo piano di ammortamento, per il periodo in cui l’Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Malattia si
protrae, nel caso in cui il Sinistro si verifichi precedentemente alla nuova data di scadenza del mutuo anche se il
periodo di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Malattia si protragga oltre la nuova data di scadenza del
mutuo (e fino al termine massimo dell’originaria data di scadenza del mutuo). Se la Compagnia dovesse
rimborsare una rata durante il periodo in cui l’Assicurato si è avvalso del Salto Rata, l’importo mensile
rimborsato dalla Compagnia sarà pari all’ultima rata regolarmente pagata.
Gli indennizzi per ogni periodo intero di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale, successivo ai
primi 60 giorni di franchigia, saranno liquidati con un massimo di 12 indennizzi mensili per ogni sinistro e 36
nel corso della singola copertura assicurativa.
Lo stato di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Malattia dovrà essere conseguenza diretta di un
ricovero con intervento chirurgico che comporti una degenza pari a otto giorni oppure in seguito ad un
ricovero per Grande Intervento Chirurgico. Tale copertura cessa la sua efficacia in caso di Morte, di
infortunio che abbia come conseguenza una Invalidità totale e permanente di grado pari o superiore al 60% o
di gravi malattie. In tali casi, il premio resta acquisito dalla Società.
Art. 4.2 - Esclusioni
Sono espressamente esclusi dalla presente copertura assicurativa i casi sottoelencati:
1. Infortuni causati da atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questi si trovi in stato di
incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
2. Infortuni causati all’Assicurato da etilismo, abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni a
meno che l’uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre
che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
3. Infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
4. Infortuni causati da guerra anche non dichiarata od insurrezioni;
5. Infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti a cui l’assicurato abbia preso parte attiva;
6. Parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi;
7. Infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da
accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici,
raggi X, eccetera);
8. Eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia,
forme maniaco-depressive o stati paranoidi;
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9. Applicazioni di carattere estetico, richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli
interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità
dell’Assicurazione;
10. Le conseguenze di infortuni avvenuti nei 360 gg. Antecedenti la data di decorrenza della coperturae le
conseguenze di situazioni patologiche insorte nei 360 gg. antecedenti la data di decorrenza della copertura,
già note in tale data all’Assicurato;
11. Mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che
diano origine ad uno stato di inabilità totale;
12. Infortuni causati da:
A) paracadutismo, uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
B) tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o
relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali.
C) dall'uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di
regolarità pura e nelle relative prove;
D) guida di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipulazione della polizza, una patente di categoria
superiore alla B;
E) guida di macchine operatrici;
F) guida di natanti a motore per uso non privato;
G) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle
disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al
momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del
sinistro;
H) pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia,
salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con
autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;
I) partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di
pallacanestro, di pallavolo, di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e
interaziendali;
J) HIV o AIDS;
Nessuna prestazione sarà corrisposta se per lo stesso periodo la Società ha pagato altri importi a titolo di
indennizzo per il caso di Disoccupazione.
Art. 4.3 – Rischio di guerra all’estero
La presente copertura, a parziale deroga dell’Articolo 4.3 “Esclusioni” punto 12-N), vale per l’inabilità
temporanea totale da infortunio e malattia derivante da stato di guerra dichiarata o non dichiarata, o da
insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato
quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero (esclusi Città del
Vaticano e repubblica di San Marino) in paese sino ad allora in pace con esclusione comunque di ogni
partecipazione attiva a tali eventi.
Art. 4.4 – Denuncia dell’Infortunio o Malattia e relativi obblighi
In caso di Infortunio o Malattia, l’Assicurato o chi per esso, deve darne avviso scritto alla Società entro 60
giorni dall’Infortunio o dall’inizio della Malattia o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell’art. 1913
del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. La denuncia dell’Infortunio o della Malattia deve
contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato
medico nonché da eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta necessaria dalla Società.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Nel caso di Inabilità
Temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. L’Assicurato, o chi per esso, deve
consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari. Inoltre alla denuncia dovrà essere allegata
copia del documento di identità o altro documento per attestazione della data di nascita. Gli obblighi assunti
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dalla Società con la presente convenzione sono definitivamente esauriti al raggiungimento del massimale di
36 indennizzi mensili.
Art. 4.5 – Colpa grave, tumulti, terremoto
In deroga all’Articolo 1900 C.C. sono compresi i sinistri cagionati con colpa grave dell’Assicurato. In deroga
all’Articolo 1912 C.C. sono compresi i sinistri determinati da tumulti popolari o atti di terrorismo, a
condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva. Sono altresì inclusi i sinistri in conseguenza di
movimenti tellurici.
5.0 – D) Assicurazione Grave Malattia a premio unico
(copertura assicurativa operante per coloro che, al momento del verificarsi dell’evento assicurato, siano
non lavoratori)
Art. 5.1 - Prestazione assicurativa
La Società in caso di sinistro liquiderà al Beneficiario una somma pari all’ammontare del debito che, alla data
del verificarsi di tale Malattia Grave, residua dal rapporto di mutuo oggetto del Contratto (esclusivamente per i
mutui della tipologia “Mutuo Giovani” nel caso in cui gli assicurati modifichino la durata del mutuo riducendola
rispetto a quella prevista al momento dell’adesione alla copertura, tale importo sarà pari all’ammontare del debito
che sarà determinato, senza pregiudizio di altre limitazioni previste dalle Condizioni Contrattuali per la copertura
di cui al presente paragrafo e fermo restando l’obbligo del Beneficiario di cui all’articolo 1.8, ultimo paragrafo,
delle presenti Condizioni Contrattuali, (i) in base all’originario piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro
si verifichi nel periodo compreso tra la nuova data di scadenza del mutuo e la data originaria di scadenza del
mutuo e (ii) in base al nuovo piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro si verifichi precedentemente alla
nuova data di scadenza del mutuo) . Tale copertura cessa la sua efficacia in caso sia già stato liquidato un
sinistro a causa di Morte, di Invalidità Totale e Permanente, da Infortunio. In tali casi, il premio resta
acquisito dalla Società. Sono considerati indennizzabili i sinistri derivanti dalle seguenti Malattie Gravi:
1. Tumore - Neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controllata e dalla diffusione di cellule
maligne con invasione di tessuto normale, di cui si fornisca prova certa. Dalla copertura vengono esclusi: i
carcinomi in situ, la degenerazione neoplastica dei polipi intestinali, i carcinomi intraduttali non invasivi della
mammella, i carcinomi della vescica urinaria limitati al I° stadio ed i tumori cutanei, ad eccezione del
melanoma maligno del II° e IV° stadio di Clarcke. Si escludono altresì il sarcoma di Kaposi o qualunque altro
tumore in presenza della sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS).
2. Chirurgia cardiovascolare - Cardiopatia coronarica con necessità d’intervento chirurgico a cuore aperto,
consigliato da uno specialista in cardiologia, per correggere una restrizione o ostruzione di almeno due arterie
coronariche mediante by-pass coronarico.
3. Infarto miocardico - Evento ischemico che risulta dalla necrosi irreversibile di una porzione del muscolo
cardiaco come conseguenza di un inadeguato apporto sanguigno. La diagnosi viene formulata sulla base dei
seguenti criteri: storia del dolore cardiaco tipico, comparsa di nuove modificazioni tipiche dell’ECG,
modificazioni tipiche degli enzimi cardiaci.
4. Ictus cerebrale - Accidente cerebrovascolare dovuto ad emorragia o ad infarto cerebrale (trombosi o
embolia) che ha prodotto un danno neurologico permanente con alterazione delle funzioni sensitive e/o
motorie (paresi, disturbi della parola, etc.). L’infermità è considerata indennizzabile una volta che ne sia
accertata l’origine, riconosciuta l’entità e la permanenza, dopo che siano trascorsi almeno due mesi dalla data
di insorgenza.
5. Insufficienza renale - Malattia renale irreversibile in dialisi cronica.
6. Trapianto d’organo - Malattie che comportino la necessità di ricevere un trapianto di uno dei seguenti
organi: cuore, fegato, rene, pancreas, polmone, midollo osseo. E’ necessaria la certificazione dell’inserimento
in lista d’attesa presso un centro qualificato.
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Art. 5.2 - Esclusioni
Sono espressamente esclusi dalla presente copertura assicurativa i casi sottoelencati:
a) interventi chirurgici angioplastici, terapie laser;
b) delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, o atti contro la sua persona da lui volontariamente
compiuti o consentiti;
c) alcolismo, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
d) malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici e gli esaurimenti
nervosi;
e) cure o interventi per l’eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla data di
stipulazione della polizza;
f) scioperi, sommosse, tumulti a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva;
g) trasformazioni o assestamento energetici dell’atomo;
h) HIV o AIDS;
i) sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi;
j) condizioni di preesistenza nei 360 gg antecedenti la data iniziale;
k) se l’assicurato, nei primi 10 anni di durata, ha già ottenuto 24 indennizzi mensili per sinistri relativi alla
copertura E) “Disoccupazione a premio unico”;
l) se l’assicurato ha già ottenuto 36 indennizzi mensili per sinistri relativi alla copertura C) “Inabilità
temporanea totale a premio unico”;
Art. 5.3 - Denuncia e relativi obblighi
In caso di sinistro, l’Assicurato o chi per esso, deve darne avviso scritto alla Società, entro 60 giorni dalla
data in cui è stata diagnosticata la Malattia Grave o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell’Articolo
1913 del C.C..
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi
dell’Articolo 1915 del C.C..
La denuncia della Malattia Grave deve essere corredata da certificato medico. Il decorso della Malattia Grave
deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’Assicurato, o chi per esso, devono consentire alla
Società le indagini e gli accertamenti necessari.
La Società, infine, nei casi dubbi, si riserva il pieno ed incondizionato diritto di accertare le diagnosi di
Malattia Grave con propri medici di fiducia, i cui costi saranno a carico della stessa.
Art. 5.4 - Malattia Grave durante il Periodo di Carenza
La Società pagherà l’indennizzo solo se il sinistro si è verificato dopo il Periodo di Carenza di 90 giorni.
6.0 – E) Assicurazione Disoccupazione a premio unico
(copertura assicurativa operante per coloro che, al momento del verificarsi dell’evento assicurato, siano
lavoratori dipendenti di aziende private)
Art. 6.1 – Indennizzo
La Società in caso di sinistro liquiderà, secondo le indicazioni del contratto di mutuo, mensilmente una
somma pari all’ammontare delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà
pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza durante tale periodo in base al
rapporto di mutuo oggetto del Contratto trascorsi 60 giorni di franchigia assoluta, con il limite massimo di
euro 2.000,00 (duemila/00) per singola rata mensile. Se le coperture assicurative sono abbinate al prodotto
“Mutuo Giovani” e gli assicurati modifichino la durata del mutuo riducendola rispetto a quella prevista al
momento dell’adesione alla copertura, tale importo sarà pari all’ammontare del debito che sarà determinato, senza
pregiudizio di altre limitazioni previste dalle presenti Condizioni Contrattuali per la copertura di cui al presente
paragrafo e fermo restando l’obbligo del Beneficiario di cui all’articolo 1.8, ultimo paragrafo, delle presenti
Condizioni Contrattuali, (i) in base all’originario piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro si verifichi nel
periodo compreso tra la nuova data di scadenza del mutuo e la data originaria di scadenza del mutuo e (ii) in base
al nuovo piano di ammortamento, per il periodo in cui la Disoccupazione si protrae, nel caso in cui il Sinistro si
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verifichi precedentemente alla nuova data di scadenza del mutuo anche se il periodo di Disoccupazione si
protragga oltre la nuova data di scadenza del mutuo (e fino al termine massimo dell’originaria data di scadenza del
mutuo). Se la Compagnia dovesse rimborsare una rata durante il periodo in cui l’Assicurato si è avvalso del
Salto Rata, l’importo mensile rimborsato dalla Compagnia sarà pari all’ultima rata regolarmente pagata.
Tale copertura è prestata: per la stessa durata del mutuo per i mutui di durata pari o inferiore a 10 anni; per i
primi dieci anni per i mutui con durata superiore a 10 anni.
Gli indennizzi per ogni periodo intero di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione, successivo ai primi 60
giorni di franchigia, saranno liquidati con un massimo di 24 indennizzi mensili per l’intera durata
dell’adesione.
Art. 6.2 – Esclusioni
Nessuna prestazione è dovuta se l’Assicurato è Lavoratore Dipendente assunto a tempo determinato,
Lavoratore Dipendente assunto con contratto “a progetto”, o se con contratto di lavoro dipendente
comportante un obbligo di prestazione inferiore a 16 ore settimanali.
Tale copertura cessa la sua efficacia se è già stato liquidato un sinistro a causa di Invalidità Totale e
Permanente da Infortunio e Malattie Gravi ed il premio resta acquisito dalla Società.
Sono espressamente esclusi dalla presente copertura assicurativa i casi sottoelencati:
a) l’Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente in modo
consecutivo e con contratto a tempo indeterminato per i 12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è
verificato il sinistro.
Tuttavia al fine di questa clausola, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a 2
settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro;
b) all’atto dell’adesione, l’Assicurato é a conoscenza della prossima disoccupazione o é al corrente di
circostanze oggettive che fanno prevedere un prossimo stato di disoccupazione;
c) la disoccupazione sia conseguenza di licenziamento per giusta causa;
d) risoluzione del rapporto di lavoro per volontà dell’Assicurato;
e) se la perdita del posto di lavoro è un evento programmato in base al contratto di lavoro a tempo
determinato o il rapporto di lavoro dell’Assicurato aveva carattere stagionale o, comunque, se è la
conseguenza di scadenza di un contratto a termine;
f) l’Assicurato non si é iscritto nella lista di collocamento, salvo che ciò sia in contrasto con i casi di messa in
mobilità;
g) la Società Finaref ha pagato per lo stesso periodo indennizzi previsti per il caso di inabilità temporanea
totale;
h) la Disoccupazione è conseguenza di uno degli eventi o cause che costituiscono esclusioni dalle prestazioni
in caso di Inabilità Temporanea Totale;
i) l’Assicurato rientra nei casi di disoccupazione parziale (Lavori Socialmente Utili).
Art. 6.3 - Disoccupazione durante il Periodo di Carenza
In caso di licenziamento comunicato all’Assicurato durante il Periodo di Carenza, pari a 90 giorni, perchè lo
stesso abbia diritto agli indennizzi, dovrà essere stato nuovamente assunto come Lavoratore Dipendente e
conseguentemente a ciò dovrà avere successivamente prestato servizio per un periodo pari alla “Ripresa di
occupazione” di 90 giorni consecutivi.
Art. 6.4 – Denuncia del sinistro ed oneri relativi
L’Assicurato deve entro 60 giorni dal verificarsi della Disoccupazione:
1. comunicare alla Società la propria disoccupazione inviando copia del documento comprovante la
cessazione del rapporto di lavoro;
2. sciogliere il datore di lavoro da ogni riserbo;
3. comprovare l’iscrizione alla lista di collocamento o l’inserimento nelle liste di mobilità e l’eventuale
permanenza in tali liste;
4. consentire un’indagine e/o accertamenti da parte di persone di fiducia della Società, i cui costi saranno a
totale carico della Società medesima.
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Art. 6.5 – Denunce successive - Sospensione delle prestazioni
Quando un sinistro per Disoccupazione sia stato chiuso per qualunque ragione, salvo quella relativa
all’esaurimento del massimale globale, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi eventi di
Disoccupazione salvo che, nel periodo intercorrente tra il primo ed il secondo evento, l’Assicurato sia
ritornato ad essere Lavoratore Dipendente per un periodo pari alla “Ripresa di occupazione” di 90 giorni
consecutivi.
Gli obblighi assunti dalla Società con la presente Polizza Convenzione relativamente al rischio per
Disoccupazione sono definitivamente esauriti qualora la pratica precedente si sia chiusa per esaurimento del
massimale globale di 24 indennizzi mensili.
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“ Tutela Privacy ”
Informativa ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196
Finalità del trattamento dei dati
Finaref Life Ltd. e Finaref Insurance Ltd. (ciascuna la “Società”), al fine di fornirLe i propri prodotti e/o
servizi assicurativi, ed in particolare al fine di concludere, gestire ed eseguire il contratto di assicurazione
nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all’esercizio dell’attività assicurativa, deve disporre dei Suoi dati
personali – compresi eventualmente anche quelli sensibili – e si impegna a trattarli esclusivamente nei limiti
strettamente necessari alla gestione del sottostante rapporto assicurativo, ovvero nei limiti delle autorizzazioni
rilasciate dal Garante.
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La Società, senza i Suoi dati, non potrà fornirLe i propri prodotti e/o servizi assicurativi.
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conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione con
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dati e limita la comunicazione ai soggetti di cui al terzo capoverso del presente paragrafo.
I dati sono trattati da tutti i dipendenti/collaboratori della Società che svolgono compiti di natura tecnicaorganizzativa, nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per
il conseguimento delle finalità di cui al precedente paragrafo “ Finalità del trattamento dei dati ”.
I dati trattati dalla Società, potranno essere comunicati ad altri soggetti e da questi trattati esclusivamente:
a. per le finalità di cui al paragrafo “ Finalità del trattamento dei dati ” (a mero titolo esemplificativo a:
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settore e soggetti coinvolti nel processo di valutazione del rischio etc.);
b. per ottemperare ad obblighi di legge (a mero titolo esemplificativo a: ISVAP, CONSAP, COVIP, UIC,
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Diritti dell’interessato
L’art. 7 del Decreto Legislativo 196/03 Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra i quali quello di
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Per ottenere ulteriori informazioni per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice sulla Privacy, può
rivolgersi a Finaref Life Ltd, in persona del Capo del Dipartimento Amministrativo, nella sua qualità di
Responsabile del trattamento dati clienti e marketing, domiciliato per la funzione presso la sede della Società
in 88 Lower Street, Dublino 2, Irlanda.
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Allegato “A”
RAPPORTO DI VISITA MEDICA
Si prega il medico di fiducia dell’assicurando di raccogliere le dichiarazioni di quest’ultimo, effettuare le
rilevazioni richieste e rispondere con accuratezza ed in maniera leggibile a ciascuna domanda sotto riportata.
Dati dell’assicurando
Nome : ________________________________
Cognome : ______________________________
Via: _________________________________________
Nr: ________
Località: ___________________________________________________
Sesso : M  F 
CAP: ____________
Provincia: ________
Data di nascita : ____/____/_______
2. Da quanto tempo conoscete l’assicurando? __________
Da quale data possedete informazioni scritte sull’assicurando (esami, cartelle cliniche, ...)? __________
3. Siete il medico curante dell’assicurando? SI  NO 
Se si, da che anno? __________
Siete parente o affine dell’assicurando? SI  NO  Se si, con quale grado di parentela? ___________
4. ESAME OBIETTIVO
Altezza in cm : ___________
Il peso è :
in aumento 
Misura del torace
Peso in Kg : ___________
in diminuzione 
stazionario 
espirando: ___________
inspirando: ___________
Misura addominale : ___________
Frequenza, ritmo e tipo di pulsazione a riposo : ________________________________________
Soffio cardiaco SI  NO  (se presente descriverlo e specificare se è da considerarsi funzionale o organico)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Pressione sanguigna (se supera i 140/90 ripetere il test)
min: _____
max : _____
Si notano apparenti anormalità nella palpazione dell’addome? SI  NO  Se si, quali?
______________________________________________________________________________
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5. L’assicurando è mai stato in cura presso di voi per malattie e/o infortuni?
SI  NO 
In caso di risposta positiva si prega di fornire tutti i dettagli.
Natura della malattia
o ragione del consulto
Data inizio
e durata
Eventuali conseguenze della malattia
o lesione e possibililà di ricaduta
______________________
______________________
______________________
_______________
_______________
_______________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
6. Con riferimento alle attuali condizioni dell’assicurando, della sua storia personale e della storia della sua
famiglia, avete ragione di ritenere che sia o possa essere soggetto a malattie congenite, ereditarie e/o
costituzionali? SI  NO  Se si, quali?
7.
Vi risulta che l’assicurando soffra o abbia sofferto di disturbi al cuore, ai polmoni, al fegato, reni o altri
organi interni? SI  NO  In caso di risposta positiva si prega di fornire tutti i dettagli.
8. Avete avuto precedenti occasioni di misurare la pressione del sangue dell’assicurando?
SI  NO  Se si, quando e con quali risultati?
9. Siete a conoscenza di passati o presenti casi di fratture, reumatismi, infortuni o interventi chirurgici?
SI  NO  In caso di risposta positiva si prega di fornire tutti i dettagli.
10. Vi risulta che l’assicurando soffra o abbia sofferto di disturbi e/o malattie mentali e del sistema nervoso?
SI  NO  In caso di risposta positiva si prega di fornire tutti i dettagli.
11. VI risulta che l’assicurando faccia o abbia fatto uso, e con quale frequenza, di :
a. tabacco :
b. alcolici :
c. medicinali :
12.
SI  NO  frequenza : _______________________________________
SI  NO  frequenza : _______________________________________
SI  NO  frequenza : _______________________________________
Siete a conoscenza di altre circostanze non precedentemente menzionate che possano ritenersi
importanti in relazione ad una assicurazione sulla vita, anche in riferimento alla lunga durata
dell’assicurazione stessa? SI  NO  In caso di risposta positiva si prega di fornire tutti i dettagli.
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13.
Siete a conoscenza di fatti relativi allo stato di salute presente e passato dell’assicurando, della sua
storia personale o del suo modo di vita che possano, secondo la Vostra opinione, condizionare
l’assicurabilità del Vostro paziente (viaggi in Paesi tropicali e/o a rischio sanitario, comportamento
sessuale a rischio, ecc.)? SI  NO  In caso di risposta positiva si prega di fornire tutti i dettagli.
14. A suo giudizio, Io stato di salute attuale dell’assicurando è
Stato di salute buono
Stato di salute mediocre
Stato di salute non buono
Dichiaro ad ogni effetto di legge che le informazioni e risposte da me date contenute nel
presente documento sono veritiere ed esatte e che non ho taciuto od omesso di comunicare
alcuna circostanza rilevante circa le condizioni mediche dell’assicurando. Sono a
conoscenza del fatto che le informazioni e i dati richiestimi sono elementi fondamentali ai
fini della valutazione da parte della Finaref Life Ltd & Finaref Insurance Ltd dei rischi in
relazione alla polizza convenzione cui l’assicurato intende aderire.
Nome, cognome e indirizzo del medico
Firma del medico
Data :
FINAREF INSURANCE LIMITED
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MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO INTESA PROTEGGI MUTUO
Spett.le
GPA Assiparos Spa
Gestione dei sinistri
via Melchiorr e Gioia 124
20125 MILANO
Data :
Mutuo n.
presso fil.
ASSICURATO
Cognome e Nome
Comune di nascita
Comune di residenza
Indirizzo
sesso
Prov
Cap
data di nascita
Cod.Fisc
Prov
/
/
GARANZIE (ba rrare la copertura assicurativa per la quale è richiesto l’indennizzo e allegare al presente modulo, da
trasmettere per raccomandata A/R a GPA Assiparos S.p.a. all’indirizzo sopra indicato, i documenti di seguito indicati)
 Decesso (documenti da presentare dall’avente causa)
- indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento
- certificato di morte
- relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo
- eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta necessaria dalla Finaref Life
 Invalidità Totale e Permanente da Infortunio
- indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento
- certificato medico
- eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta necessaria dalla Finaref Insurance
- copia di un documento di identità
 Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Malattia (copertura assicurativa operante per coloro che, al momento del
verificarsi dell’evento assicurato, siano lavoratori autonomi o dipendenti di enti pubblici)
- in dicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento
- certificato medico (anche per la continuazione di sinistro)
- eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta necessaria dalla Finaref Insurance
- copia di un documento di identità
 Disoccupazione (copertura assicurativa operante per coloro che, al momento del verificarsi dell’evento assicurato, siano lavoratori
dipendenti di aziende private)
- copia del documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro
- copia dell’isc rizione alla lista di collocamento o l’inserimento nelle liste di mobilità el’eventuale permanenza in tali liste
- copia di un documento di identità
 Gravi Malattie (copertura assicurativa operante per coloro che, al momento del verificarsi dell’evento assicurato, siano non lavoratori)
- certificato medico
- eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta necessaria dalla Finaref Insurance
- copia di un documento di identità
Si da atto che al momento della stipulazione della presente polizza Finaref Life & Insurance mi ha reso l’Informativa e richiesto il permesso al trattamento dei miei dati ai sensi
del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003.
L’Assicurato o l’Avente Causa
Finaref Insurance Limited & Finaref Life Limited : 88 Lower Leeson Street, Dublino 2, Irlanda.
Finaref Insurance Limited & Finaref Life Limited sono regolarmente autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa rispettivamente nel ramo vita e nel ramo danni e sono soggette al controllo
dell’Irish Financial Services Regulatory Authority.
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