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FINAREF INSURANCE LIMITED FINAREF LIFE LIMITED INTESA PROTEGGI MUTUO NOTA INFORMATIVA E CONDIZIONI CONTRATTUALI FINAREF INSURANCE LIMITED FINAREF LIFE LIMITED NOTA INFORMATIVA RELATIVA ALLE POLIZZE COLLETTIVE N. ° 201 10 16 10 01 (FINAREF LIFE LTD) E N° 201 10 16 10 02 (FINAREF INSURANCE LTD) DENOMINATE “INTESA PROTEGGI MUTUO” STIPULATE TRA INTESA SANPAOLO E FINAREF (di seguito “POLIZZA CONVENZIONE”) La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP con riferimento ai contratti di assicurazione sulla vita, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. Si precisa inoltre che (i) la presente Nota informativa contiene altresì informazioni in merito alle ulteriori coperture assicurative diverse da quelle sulla vita che vengono fornite in base alla convenzione di assicurazione stipulata tra le società assicurative di seguito indicate e Intesa Sanpaolo S.p.A. e (ii) la copertura assicurativa relativa al caso morte è prestata unicamente dalla società Finaref Life Ltd, mentre le altre coperture assicurative indicate nella presente Nota informativa sono prestate unicamente dalla società Finaref Insurance Ltd. La Nota informativa si articola in quattro sezioni: A. B. C. D. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE INFORMAZIONI SUL REGIME FISCALE ALTRE INFORMAZIONI SULLA POLIZZA CONVENZIONE A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Finaref Life Limited e Finaref Insurance Limited sono entrambe società di capitali costituite ai sensi del diritto irlandese facenti parte del Gruppo francese Credit Agricole S.A.. La società capogruppo è Credit Agricole S.A.. Indirizzo della sede legale: 88, Lower Leeson Street, Dublino 2, Irlanda Sito internet: www.finaref.ie Telefono: + 353 1 634 54 59 Indirizzo e-mail: [email protected] Finaref Life Ltd e Finaref Insurance Ltd (ciascuna la “Società”) sono regolarmente autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa rispettivamente nel ramo vita e nel ramo danni e sono soggette al controllo dell’Irish Financial Services Regulatory Authority. Le Società operano in Italia in regime di libera prestazione dei servizi dal 3/02/2004 ai sensi dell’Articolo 24 del D.Lgs. 209/2005. Alla data di redazione della presente Nota Informativa, le Società sono soggette a revisione contabile da parte della società di revisione: Ernst & Young - Chartered Accountants, Ernst & Young Building, Harcourt Centre, Harcourt Street, Dublin 2, Irlanda.. 2. Conflitto di interessi Nell’attività di offerta e sottoscrizione della Polizza Convenzione descritta nella presente Nota informativa, ciascuna Società si impegna a non effettuare operazioni, sia nell’offerta che nella gestione dei Contratti, in relazione alle quali essa stessa si trovi in una posizione di conflitto di interesse diretto o indiretto, anche derivante da rapporto di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. FINAREF INSURANCE LIMITED FINAREF LIFE LIMITED Nonostante l’attuale assenza di situazioni di conflitto alla data di redazione della presente Nota informativa, Finaref Life si impegna, ove si presentassero inevitabili situazioni di conflitto, ad operare in modo da non arrecare pregiudizio agli interessi dei Contraenti. B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. Prestazioni Assicurative e garanzie offerte Per poter aderire alla presente Polizza Convenzione, il Cliente dovrà avere una età compresa tra i 18 ed i 65 anni, non compiuti, al momento della sottoscrizione della Scheda di Adesione, e non dovrà superare il limite massimo di 75 anni, non compiuti, alla scadenza della copertura assicurativa. 3.1 Durata della Polizza Convenzione La Polizza Convenzione entra in vigore dal 1 agosto 2006 e sarà efficace fino al 31 ottobre 2008. Successivamente a tale data, la Polizza Convenzione si intenderà tacitamente prorogata per periodi di 1 anno ciascuno, salvo disdetta di una delle parti, da comunicare all’altra parte via lettera raccomandata almeno 3 mesi prima della data di scadenza. 3.2. Durata delle singole adesioni Le coperture assicurative relative a ciascun Assicurato avranno termine alla data di scadenza dell’ultima rata del mutuo come prevista dal Contratto e non potranno comunque essere superiori a 30 anni (tale limite è esteso a 40 anni per le coperture assicurative abbinate al prodotto “Mutuo Giovani”) o, nel caso della copertura Assicurazione Disoccupazione a premio unico, a 10 anni. Per i mutui a rata fissa e tasso e durata variabili e per i mutui della tipologia “Mutuo Giovani” la copertura trova applicazione per la durata iniziale del mutuo come previsto nel Contratto nel caso di adesione contestuale all'erogazione del finanziamento oppure per la durata residua nel caso di adesione successiva; eventuali riduzioni o estensioni della durata del mutuo non modificheranno la durata della copertura. Nel caso in cui, alla data di scadenza del mutuo calcolata in base alla durata inizialmente prevista, vi sia ancora un debito residuo, l'Assicurato avrà la facoltà di sottoscrivere una nuova copertura alle condizioni che saranno eventualmente in vigore in quel momento, presentando richiesta scritta alle Società. In caso di rimborso anticipato integrale del mutuo oggetto del Contratto o di accollo del mutuo da parte di un terzo, le coperture assicurative di cui alla presente Polizza Convenzione rimarranno in vigore in favore dell’Assicurato, quale nuovo beneficiario. In tali casi, la somma assicurata iniziale sarà pari all’importo ancora dovuto ai sensi del Contratto al momento dell’estinzione e la rata mensile sarà pari a tale importo diviso il numero di mesi mancanti all’estinzione integrale del mutuo come originariamente convenuta nel Contratto. 3.3 Prestazioni Assicurative La Polizza Convenzione, descritta nella presente Nota informativa, è un programma completo che prevede prestazioni assicurative sia in caso di decesso dell’Assicurato sia in caso di infortunio e malattia, malattia grave e disoccupazione. L’adesione alla Convenzione si realizza attraverso la compilazione e sottoscrizione della Scheda di Adesione. Il perfezionamento dell’adesione si verifica secondo le modalità di cui al punto 6.2.1 che segue. La presente Convenzione prevede le seguenti coperture assicurative: Coperture assicurative: A) Assicurazione temporanea in caso di Morte a premio unico FINAREF INSURANCE LIMITED FINAREF LIFE LIMITED B) Assicurazione di Invalidità Totale e Permanente derivante da Infortunio a premio unico C) Assicurazione di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Malattia a premio unico (copertura assicurativa operante per coloro che, al momento del verificarsi dell’evento assicurato, siano lavoratori autonomi o dipendenti di enti pubblici) D) Assicurazione Malattia Grave a premio unico (copertura assicurativa operante per coloro che, al momento del verificarsi dell’evento assicurato, siano non lavoratori) E) Assicurazione Disoccupazione a premio unico (copertura assicurativa operante per coloro che, al momento del verificarsi dell’evento assicurato, siano lavoratori dipendenti di aziende private) Operatività delle coperture assicurative Se sulla Scheda di Adesione è stata indicata l’adesione alla sola copertura A), la copertura prestata da Finaref Life Ltd è limitata alla sola copertura “A) Assicurazione temporanea in caso di Morte a premio unico”. Se sulla Scheda di Adesione è stata indicata l’adesione alle coperture assicurative A), B), C), D), E), saranno operanti le relative coperture assicurative prestate quanto alla copertura A) da Finaref Life Ltd e quanto alle coperture B), C) D) ed E) da Finaref Insurance Ltd. I riferimenti alla Società contenuti nella restante parte della presente Nota informativa dovranno essere pertanto intesi alla sola Finaref Life nel caso di adesione da parte dell’Assicurato alla sola copertura A) e a Finaref Life Ltd e a Finaref Insurance Ltd in caso di adesione alle coperture assicurative A), B), C), D), E). Si richiama l’attenzione del Contraente e dell’Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni ed avvertenze relative alla compilazione della Scheda di Adesione e del rapporto di visita medica ivi contenute. Descrizione della prestazioni assicurative per ciascuna copertura Fatto salvo quanto previsto al punto 3.2 della presente Nota Informativa, con riferimento al rimborso anticipato integrale del mutuo oggetto del Contratto o di accollo da parte di un terzo, e quanto disposto all’Articolo 1.15 delle Condizioni Contrattuali per il caso di nomina di più Assicurati, sono di seguito descritte le prestazioni assicurative relative a ciascuna copertura. A) Assicurazione temporanea in caso di Morte a premio unico Consiste nell’impegno della Società di pagare al Beneficiario, in caso di decesso dell’Assicurato avvenuto nel corso del periodo di efficacia della relativa copertura, la prestazione assicurativa, il cui importo è pari all’ammontare del debito che, alla data del decesso dell’Assicurato, residua dal rapporto di mutuo oggetto del Contratto (esclusivamente per i mutui della tipologia “Mutuo Giovani” nel caso in cui gli assicurati modifichino la durata del mutuo riducendola rispetto a quella prevista al momento dell’adesione alla copertura, tale importo sarà pari all’ammontare del debito che sarà determinato, senza pregiudizio di altre limitazioni previste dalle Condizioni Contrattuali per la copertura di cui al presente paragrafo e fermo restando l’obbligo del Beneficiario di cui all’articolo 1.8, ultimo paragrafo, delle Condizioni Contrattuali, (i) in base all’originario piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro si verifichi nel periodo compreso tra la nuova data di scadenza del mutuo e la data originaria di scadenza del mutuo e (ii) in base al nuovo piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro si verifichi precedentemente alla nuova data di scadenza del mutuo). Nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del Contratto, poiché il premio viene corrisposto dall’Assicurato esclusivamente per la copertura del rischio di Morte intervenuta durante il periodo di efficacia della presente copertura assicurativa. Il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato mediante visita medica è richiesto solo nei casi meglio specificati nella sezione 6 (Modalità di perfezionamento della Polizza Convenzione e decorrenza delle coperture assicurative). Non rientrano nel rischio assicurato dalla presente copertura il decesso dovuto a: FINAREF INSURANCE LIMITED FINAREF LIFE LIMITED - dolo dell’Assicurato; - partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti dolosi; - partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la copertura può essere prestata, su richiesta del Contraente o dell’Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; - incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo ed, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; - suicidio intervenuto nei primi 12 mesi successivi alla decorrenza della copertura assicurativa; - infezione da virus HIV o a sindrome o stato di immunodeficienza acquisita o sindromi o stati assimilabili; - malattie e conseguenze di situazioni patologiche o di lesioni già note all’Assicurato. In questi casi, la Società paga il solo importo della riserva premi, calcolato al momento del decesso. Tale copertura cessa la sua efficacia in caso sia già stato liquidato un sinistro a causa di Invalidità Totale e Permanente derivante da Infortunio o per Gravi Malattie. In tali casi, il premio resta acquisito dalla Società. La copertura Assicurazione temporanea in caso di Morte a premio unico non ammette il riscatto delle somme assicurate. B) Assicurazione di Invalidità Totale Permanente derivante da Infortunio a premio unico La Società si impegna a corrispondere al Beneficiario, in caso di Infortunio dell’Assicurato durante il periodo di efficacia della relativa copertura dal quale derivi un’Invalidità Totale Permanente di grado pari o superiore al 60% della totale, una somma pari all’ammontare del debito che, alla data del verificarsi dell’Infortunio, residua dal rapporto di mutuo oggetto del Contratto(esclusivamente per i mutui della tipologia “Mutuo Giovani” nel caso in cui gli assicurati modifichino la durata del mutuo riducendola rispetto a quella prevista al momento dell’adesione alla copertura, tale importo sarà pari all’ammontare del debito che sarà determinato, senza pregiudizio di altre limitazioni previste dalle Condizioni Contrattuali per la copertura di cui al presente paragrafo e fermo restando l’obbligo del Beneficiario di cui all’articolo 1.8, ultimo paragrafo, delle Condizioni Contrattuali, (i) in base all’originario piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro si verifichi nel periodo compreso tra la nuova data di scadenza del mutuo e la data originaria di scadenza del mutuo e (ii) in base al nuovo piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro si verifichi precedentemente alla nuova data di scadenza del mutuo).L’indennizzo per Invalidità Permanente da Infortunio è calcolato secondo i criteri e le percentuali previste dalla tabella INAIL delle valutazioni del grado di invalidità permanente per l’industria allegata al T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30/6/65 n° 1124, e successive modificazioni intervenute fino alla stipula dell’assicurazione. Sono espressamente esclusi dalla presente copertura assicurativa i casi sottoelencati: a) Infortuni causati da atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata; b) Infortuni causati all’Assicurato da etilismo, abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza; c) Infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato; d) Infortuni causati da guerra anche non dichiarata od insurrezioni; e) Infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti a cui l’assicurato abbia preso parte attiva; f) Parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi; g) Infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera); h) Eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi; FINAREF INSURANCE LIMITED FINAREF LIFE LIMITED i) Applicazioni di carattere estetico, richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell’Assicurazione; j) Le conseguenze di infortuni avvenuti nei 360 gg. antecedenti la data di decorrenza della copertura e le conseguenze di situazioni patologiche insorte nei 360 gg. antecedenti la data di decorrenza della copertura, già note in tale data all’Assicurato; k) Mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di inabilità totale; l) Infortuni causati da: - paracadutismo, uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio; - tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali; - partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali - uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; - guida: di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipulazione della polizza, una patente di categoria superiore alla B; di macchine operatrici; di natanti a motore per uso non privato; - guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del sinistro; - pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, sport aerei in genere; - HIV o AIDS. Tale copertura cessa la sua efficacia in caso sia già stato liquidato un sinistro a causa di Morte o di Gravi Malattie. In tali casi il premio resta acquisito dalla Società. C) Assicurazione di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Malattia a premio unico (copertura assicurativa operante per coloro che, al momento del verificarsi dell’evento assicurato, siano lavoratori autonomi o dipendenti di enti pubblici) La Società si impegna a corrispondere al Beneficiario, in caso di un Infortunio o Malattia dai quali derivi un’Inabilità Temporanea durante il periodo di efficacia della relativa copertura, per il periodo di tale inabilità, una somma pari all’ammontare delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza durante tale periodo in base al rapporto di mutuo oggetto del Contratto. Se le coperture assicurative sono abbinate al prodotto “Mutuo Giovani” e gli assicurati modifichino la durata del mutuo riducendola rispetto a quella prevista al momento dell’adesione alla copertura, tale importo sarà pari all’ammontare del debito che sarà determinato, senza pregiudizio di altre limitazioni previste dalle Condizioni Contrattuali per la copertura di cui al presente paragrafo e fermo restando l’obbligo del Beneficiario di cui all’articolo 1.8, ultimo paragrafo, delle Condizioni Contrattuali, (i) in base all’originario piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro si verifichi nel periodo compreso tra la nuova data di scadenza del mutuo e la data originaria di scadenza del mutuo e (ii) in base al nuovo piano di ammortamento, per il periodo in cui l’Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Malattia si protrae, nel caso in cui il Sinistro si verifichi precedentemente alla nuova data di scadenza del mutuo anche se il periodo di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Malattia si protragga oltre la nuova data di scadenza del mutuo (e fino al termine massimo dell’originaria data di scadenza del mutuo). Se la Compagnia dovesse rimborsare una rata durante il periodo in cui l’Assicurato si è avvalso del Salto Rata, l’importo mensile rimborsato dalla Compagnia sarà pari all’ultima rata regolarmente pagata. Sono espressamente esclusi dalla presente copertura assicurativa i casi sottoelencati: 1. Infortuni causati da atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata; FINAREF INSURANCE LIMITED FINAREF LIFE LIMITED 2. Infortuni causati all’Assicurato da etilismo, abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni a meno che l’uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza; 3. Infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato; 4. Infortuni causati da guerra anche non dichiarata od insurrezioni; 5. Infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti a cui l’assicurato abbia preso parte attiva; 6. Parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi; 7. Infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera); 8. Eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi; 9. Applicazioni di carattere estetico, richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell’Assicurazione; 10. Le conseguenze di infortuni avvenuti nei 360 gg. antecedenti la data di decorrenza della copertura e le conseguenze di situazioni patologiche insorte nei 360 gg. antecedenti la data di decorrenza della copertura, già note in tale data all’Assicurato; 11. Mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di inabilità totale; 12. Infortuni causati da: A) paracadutismo, uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio; B) tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali. C) dall'uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; D) guida di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipulazione della polizza, una patente di categoria superiore alla B; E) guida di macchine operatrici; F) guida di natanti a motore per uso non privato; G) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del sinistro; H) pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere; I) partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali; J) HIV o AIDS. Nessuna prestazione sarà corrisposta se per lo stesso periodo la Società ha pagato altri importi a titolo di indennizzo per il caso di Disoccupazione. Si precisa altresì che è prevista una franchigia assoluta di 60 giorni e il limite massimo dell’indennizzo è pari a Euro 2.000,00 (duemila/00) per singola rata mensile. Gli indennizzi per ogni periodo intero di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale, successivo ai primi 60 giorni di franchigia, saranno liquidati con un massimo di 12 indennizzi mensili per ogni sinistro e 36 nel corso della singola copertura assicurativa. Lo stato di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Malattia dovrà essere conseguenza diretta di un ricovero con intervento chirurgico che comporti una degenza pari a otto giorni oppure in seguito ad un FINAREF INSURANCE LIMITED FINAREF LIFE LIMITED ricovero per Grande Intervento Chirurgico. Tale copertura cessa la sua efficacia in caso di Morte, di Infortunio Totale e Permanente o di Gravi Malattie. In tali casi, il premio resta acquisito dalla Società. D) Assicurazione Malattia Grave a premio unico (copertura assicurativa operante per coloro che, al momento del verificarsi dell’evento assicurato, siano non lavoratori) La Società garantisce la corresponsione al Beneficiario, ove l’Assicurato durante il periodo di efficacia della relativa copertura sia colpito da Malattia Grave, di una somma pari all’ammontare del debito che, alla data del verificarsi di tale Malattia Grave, residua dal rapporto di mutuo oggetto del Contratto (esclusivamente per i mutui della tipologia “Mutuo Giovani” nel caso in cui gli assicurati modifichino la durata del mutuo riducendola rispetto a quella prevista al momento dell’adesione alla copertura, tale importo sarà pari all’ammontare del debito che sarà determinato, senza pregiudizio di altre limitazioni previste dalle Condizioni Contrattuali per la copertura di cui al presente paragrafo e fermo restando l’obbligo del Beneficiario di cui all’articolo 1.8, ultimo paragrafo, delle Condizioni Contrattuali, (i) in base all’originario piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro si verifichi nel periodo compreso tra la nuova data di scadenza del mutuo e la data originaria di scadenza del mutuo e (ii) in base al nuovo piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro si verifichi precedentemente alla nuova data di scadenza del mutuo) . Sono espressamente esclusi dalla presente copertura assicurativa i casi sottoelencati: a) interventi chirurgici angioplastici, terapie laser; b) delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti; c) alcolismo, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; d) malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici e gli esaurimenti nervosi; e) cure o interventi per l’eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla data di stipulazione della polizza; f) scioperi, sommosse, tumulti a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva; g) trasformazioni o assestamento energetici dell’atomo; h) HIV o AIDS; i) sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi; j) condizioni di preesistenza nei 360 gg antecedenti la data iniziale; k) se l’assicurato, nei primi 10 anni di durata, ha già ottenuto 24 indennizzi mensili per sinistri relativi alla copertura E) “Disoccupazione a premio unico” l) se l’assicurato ha già ottenuto 36 indennizzi mensili per sinistri relativi alla copertura C) “Inabilità Temporanea Totale a premio unico”. La Società pagherà l’indennizzo solo se il sinistro si è verificato dopo il Periodo di Carenza di 90 giorni. E) Assicurazione Disoccupazione a premio unico (copertura assicurativa operante per coloro che, al momento del verificarsi dell’evento assicurato, siano lavoratori dipendenti di aziende private) La Società garantisce la corresponsione al Beneficiario, in caso di Disoccupazione dell’Assicurato durante il periodo di efficacia della relativa copertura, di una somma pari all’ammontare delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza durante tale periodo in base al rapporto di mutuo oggetto del Contratto. Se le coperture assicurative sono abbinate al prodotto “Mutuo Giovani” e gli assicurati modifichino la durata del mutuo riducendola rispetto a quella prevista al momento dell’adesione alla copertura, tale importo sarà pari all’ammontare del debito che sarà determinato, senza pregiudizio di altre limitazioni previste dalle Condizioni Contrattuali per la copertura di cui al presente paragrafo e fermo restando l’obbligo del Beneficiario di cui all’articolo 1.8, ultimo paragrafo, delle Condizioni Contrattuali, (i) in base all’originario piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro si verifichi nel periodo compreso tra la nuova data di scadenza del mutuo e la data originaria di scadenza del mutuo e (ii) in base al nuovo piano di ammortamento, per il periodo in cui la Disoccupazione si protrae, nel caso in cui il Sinistro si verifichi precedentemente alla nuova data di scadenza del FINAREF INSURANCE LIMITED FINAREF LIFE LIMITED mutuo anche se il periodo di Disoccupazione si protragga oltre la nuova data di scadenza del mutuo (e fino al termine massimo dell’originaria data di scadenza del mutuo) Se la Compagnia dovesse rimborsare una rata durante il periodo in cui l’Assicurato si è avvalso del Salto Rata, l’importo mensile rimborsato dalla Compagnia sarà pari all’ultima rata regolarmente pagata. In particolare, tale copertura è prestata: per la stessa durata del mutuo per i mutui di durata pari o inferiore a 10 anni; per i primi dieci anni per i mutui con durata superiore a 10 anni. Nessuna prestazione è dovuta se, al momento del verificarsi dell’evento assicurato, l’Assicurato è Lavoratore Dipendente assunto a tempo determinato, Lavoratore Dipendente assunto con contratto “a progetto”, o se con contratto di lavoro dipendente comportante un obbligo di prestazione inferiore a 16 ore settimanali. Tale copertura cessa la sua efficacia se è già stato liquidato un sinistro a causa di invalidità totale e permanente da infortunio e gravi malattie. In tali casi, il premio resta acquisito dalla Società. Sono espressamente esclusi dalla presente copertura assicurativa i casi sottoelencati: a) l’Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente in modo consecutivo e con contratto a tempo indeterminato per i 12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il sinistro. Tuttavia al fine di questa clausola, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a 2 settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro; b) all’atto dell’adesione, l’Assicurato é a conoscenza della prossima disoccupazione o é al corrente di circostanze oggettive che fanno prevedere un prossimo stato di disoccupazione; c) la disoccupazione sia conseguenza di licenziamento per giusta causa; d) risoluzione del rapporto di lavoro per volontà dell’Assicurato; e) se la perdita del posto di lavoro è un evento programmato in base al contratto di lavoro a tempo determinato o il rapporto di lavoro dell’Assicurato aveva carattere stagionale o, comunque, se è la conseguenza di scadenza di un contratto a termine; f) l’Assicurato non si é iscritto nella lista di collocamento, salvo che ciò sia in contrasto con i casi di messa in mobilità; g) la Società ha pagato per lo stesso periodo indennizzi previsti per il caso di inabilità temporanea totale; h) la Disoccupazione è conseguenza di uno degli eventi o cause che costituiscono esclusioni dalle prestazioni in caso di Inabilità Temporanea Totale; i) l’Assicurato rientra nei casi di disoccupazione parziale (Lavori Socialmente Utili). Si precisa altresì che è prevista una franchigia assoluta di 60 giorni e il limite massimo dell’indennizzo è pari a Euro 2.000,00 (duemila/00) per singola rata mensile. Gli indennizzi per ogni periodo intero di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione, successivo ai primi 60 giorni di franchigia, saranno liquidati con un massimo di 24 indennizzi mensili per l’intera durata dell’adesione. In caso di licenziamento comunicato all’Assicurato durante il Periodo di Carenza, pari a 90 giorni, perchè lo stesso abbia diritto agli indennizzi, dovrà essere stato nuovamente assunto come Lavoratore Dipendente e conseguentemente a ciò dovrà avere successivamente prestato servizio per un periodo pari alla Ripresa di occupazione di 90 giorni consecutivi. Quando un sinistro per Disoccupazione sia stato chiuso per qualunque ragione, salvo quella relativa all’esaurimento del massimale globale, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi eventi di Disoccupazione salvo che, nel periodo intercorrente tra il primo ed il secondo evento, l’Assicurato sia ritornato ad essere Lavoratore Dipendente per un periodo pari alla “Ripresa di occupazione” di 90 giorni consecutivi. Gli obblighi assunti dalla Società con la presente copertura assicurativa relativamente al rischio per Disoccupazione sono definitivamente esauriti qualora la pratica precedente si sia chiusa per esaurimento del massimale globale di 24 indennizzi mensili. FINAREF INSURANCE LIMITED FINAREF LIFE LIMITED Determinazione delle somme assicurate La somma assicurata iniziale è indicata nella Scheda di Adesione. La determinazione della prestazione assicurativa avviene al verificarsi dell’evento assicurato. Le somme assicurate sono, infatti, pari o all’ammontare del debito che residua dal rapporto di finanziamento al momento del decesso, dell’infortunio e della malattia dell’Assicurato (esclusivamente per i mutui della tipologia “Mutuo Giovani” nel caso in cui gli assicurati modifichino la durata del mutuo riducendola rispetto a quella prevista al momento dell’adesione alla copertura, tale importo sarà pari all’ammontare del debito che sarà determinato, senza pregiudizio di altre limitazioni previste dalle Condizioni Contrattuali per ciascuna copertura ivi prevista e fermo restando l’obbligo del Beneficiario di cui all’articolo 1.8, ultimo paragrafo, delle Condizioni Contrattuali, (i) in base all’originario piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro si verifichi nel periodo compreso tra la nuova data di scadenza del mutuo e la data originaria di scadenza del mutuo e (ii) in base al nuovo piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro si verifichi precedentemente alla nuova data di scadenza del mutuo (con riferimento alle coperture per Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Malattia e per Disoccupazione, anche se il periodo di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Malattia e di Disoccupazione si protragga oltre la nuova data di scadenza del mutuo (e fino al termine massimo dell’originaria data di scadenza del mutuo)) , o all’ammontare delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportato in dodicesimi e non potrà eccedere l’importo di Euro 2.000,00 (duemila/00)) dovute in base al rapporto di finanziamento per il periodo di inabilità e di disoccupazione . Se le coperture assicurative sono abbinate al prodotto “Mutuo Giovani” e gli assicurati modifichino la durata del mutuo riducendola rispetto a quella prevista al momento dell’adesione alla copertura, tale importo sarà pari all’ammontare del debito che sarà determinato, senza pregiudizio di altre limitazioni previste dalle Condizioni Contrattuali per ciascuna copertura ivi prevista e fermo restando l’obbligo del Beneficiario di cui all’articolo 1.8, ultimo paragrafo, delle Condizioni Contrattuali, (i) in base all’originario piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro si verifichi nel periodo compreso tra la nuova data di scadenza del mutuo e la data originaria di scadenza del mutuo e (ii) in base al nuovo piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro si verifichi precedentemente alla nuova data di scadenza del mutuo (con riferimento alle coperture per Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Malattia e per Disoccupazione, anche se il periodo di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Malattia e di Disoccupazione si protragga oltre la nuova data di scadenza del mutuo (e fino al termine massimo dell’originaria data di scadenza del mutuo)). Se la Compagnia dovesse rimborsare una rata durante il periodo in cui l’Assicurato si è avvalso del Salto Rata, l’importo mensile rimborsato dalla Compagnia sarà pari all’ultima rata regolarmente pagata. Alla determinazione degli indennizzi dovuti dalla Società non concorreranno le rate del mutuo risultanti come non corrisposte dall’Assicurato al Contraente per cause diverse da quelle per le quali è prevista la copertura in base alla presente Polizza Convenzione. 4. Premi Le coperture assicurative offerte dalla presente Polizza Convenzione vengono prestate dietro pagamento in via anticipata di un premio unico da parte dell’Assicurato, il cui importo è determinato in relazione alla tipologia delle stesse e alla loro durata nonché all’ammontare del capitale assicurato iniziale e allo stato di salute dell’Assicurato. Il premio dovrà essere versato mediante addebito su conto corrente dell’assicurato. C. INFORMAZIONI SUL REGIME FISCALE 5. Regime fiscale applicabile E’ riportato di seguito il trattamento fiscale riservato alla Polizza Convenzione. Il trattamento descritto si applica al momento della conclusione della Polizza Convenzione. FINAREF INSURANCE LIMITED FINAREF LIFE LIMITED 5.1 Imposta sui premi I premi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione non sono soggetti all’imposta sulle assicurazioni. Invece, i premi delle assicurazioni complementari per i rischi di danni alla persona e quelli per le perdite pecuniarie sono soggetti all’imposta del 2,5%. 5.2 Tassazione delle somme assicurate Le somme percepite nell’esercizio dell’attività d’impresa concorrono a formare il reddito d’impresa restando assoggettate all’ordinaria tassazione. Le somme corrisposte in caso di Morte o di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate sotto forma di rendita, sono esenti dall’IRPEF. Le somme corrisposte, invece, in sostituzione di redditi costituiscono reddito della stessa categoria del reddito sostituito. 5.3 Detrazione fiscale dei premi Se l’assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente superiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, l’Assicurato ha diritto ad una detrazione del 19% dall’imposta sul reddito dichiarato a fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Se solo una componente del premio di assicurazione è destinata alla copertura dei suddetti rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente come indicato nell’apposita documentazione che verrà inviata dalla Società. L’importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare euro 1.291,14 (milleduecentonovantuno/14). Trattandosi di polizza a premio unico, la detrazione potrà essere effettuata – nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa – esclusivamente in fase di dichiarazione dei redditi relativi all’anno di adesione e corresponsione del premio. Nessuna ulteriore detrazione potrà essere effettuata negli anni successivi. 5.4 Non pignorabilità e non sequestrabilità Ai sensi dell’art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute per la copertura in caso di Morte non sono pignorabili, né sequestrabili. 5.5 Diritto proprio del Beneficiario Ai sensi dell’art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario acquisisce, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. D. ALTRE INFORMAZIONI SULLA POLIZZA CONVENZIONE 6 Informazioni varie inerenti la Polizza Convenzione 6.1 Modalità di perfezionamento della Polizza Convenzione La Polizza Convenzione si intende perfezionata al momento della sottoscrizione della stessa da parte di entrambe le Parti. 6.2 Modalità di perfezionamento dell’adesione alla Polizza Convenzione e decorrenza delle coperture assicurative 6.2.1 Modalità di perfezionamento FINAREF INSURANCE LIMITED FINAREF LIFE LIMITED A condizione che i limiti di adesione indicati all’Articolo 1.4 delle Condizioni Contrattuali siano rispettati, l’adesione alla Polizza Convenzione si intenderà perfezionata nelle modalità e tempi di seguito indicati. Per le coperture assicurative relative ad importi inferiori o pari a Euro 160.000,00, l’adesione alla Polizza Convenzione si intenderà perfezionata al momento in cui la Scheda di Adesione debitamente compilata e sottoscritta dal Cliente e contenente la dichiarazione di buono stato di salute è consegnata al Contraente. Per le coperture assicurative relative ad importi compresi tra Euro 160.000,01 e 300.000,00, dovrà essere trasmesso alla Società il rapporto di visita medica di cui all’Allegato A, debitamente compilato e sottoscritto dal Cliente e da medico di sua fiducia. L’adesione alla Polizza Convenzione potrà essere completata solo successivamente alla comunicazione di benestare da parte della Società e si intenderà perfezionata al momento in cui la Scheda di Adesione debitamente compilata e sottoscritta dal Cliente è consegnata al Contraente. Per le coperture assicurative relative ad importi superiori a Euro 300.000,00, in aggiunta al rapporto di visita medica di cui all’Allegato A, debitamente compilato e sottoscritto dal Cliente e dal suo medico di fiducia, il Ciente dovrà anche consegnare al Contraente l’ulteriore documentazione sanitaria richiesta dalla Società. L’adesione alla Polizza Convenzione potrà essere completata solo successivamente alla comunicazione di benestare da parte della Società e si intenderà perfezionata al momento in cui la Scheda di Adesione debitamente compilata e sottoscritta dal Cliente è consegnata al Contraente. 6.2.2 Decorrenza delle coperure assicurative Le coperture assicurative della presente Polizza Convenzione decorrono dalle ore 24 del giorno in cui si è verificata l’ultima delle seguenti condizioni: (i) l’adesione alla presente Polizza Convenzione si è perfezionata secondo quanto sopra indicato, (ii) l’importo del mutuo di cui al Contratto è stato effettivamente erogato, (iii) è stato corrisposto il premio contrattualmente previsto. 7. Diritto di Recesso del Cliente L’Assicurato può recedere dall’assicurazione entro 30 giorni dal momento del perfezionamento dell’adesione dandone comunicazione scritta al Contraente ed alla Società contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa. La comunicazione di recesso deve essere inviata via fax ai seguenti numeri: A Finaref Life Ltd e Finaref Insurance Ltd (a seconda della copertura assicurativa cui l’Assicurato ha aderito) via fax al seguente numero: 0035 31 662 76 15 Al Contraente mediante consegna alla Agenzia/Filiale Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la quale è stato stipulato il Contratto Il recesso ha effetto a decorrere dal ricevimento della comunicazione da parte della Società Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborserà all’Assicurato tramite il Contraente il premio pagato al netto dell’imposta. 8. Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni I pagamenti relativi alle prestazioni garantite dalla presente Polizza Convenzione vengono effettuati dalla Società entro i termini e con le modalità previsti dalle condizioni contrattuali che regolano le singole coperture assicurative. FINAREF INSURANCE LIMITED FINAREF LIFE LIMITED E’ di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Contraente e dall’Assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive contestazioni della Società che potrebbe anche pregiudicare il diritto del Beneficiario di ottenere il pagamento delle prestazioni assicurate. Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. 9. Legislazione applicabile alla Polizza Convenzione Alla Polizza Convenzione si applica la legge italiana. 10. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Finaref Life Ltd e Finaref Insurance Ltd – Servizio Clienti / Reclami - 88, Lower Leeson Street, Dublino 2, Irlanda – fax n. +353 1 662 76 15, e-mail: [email protected] Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni / prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 11. Lingua in cui è redatta la Polizza Convenzione La Polizza Convenzione viene redatta in lingua italiana. 12. Informativa in corso della Polizza Convenzione 12.1 Informazioni riguardanti la Società La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente e all’Assicurato qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento alla propria denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo. 12.2 Informazioni riguardanti la Polizza Convenzione La Società fornirà per iscritto al Contraente e all’Assicurato nel corso della durata contrattuale, qualunque modifica alle condizioni contrattuali dovuta alla sottoscrizione di clausole aggiuntive, oppure per intervenute modifiche nella legislazione applicabile. 13 Comunicazioni dell’Assicurato alla Società L’Assicurato non è tenuto a fornire alcuna comunicazione alla Società in caso di cambiamento di attività o di stato professionale. Solo in caso di sinistro verrà verificato a quale categoria appartenga l’Assicurato onde verificarne il diritto ad ottenere la prestazione asicurativa. FINAREF INSURANCE LIMITED FINAREF LIFE LIMITED POLIZZE COLLETTIVE N°. 201 10 16 10 01 e N° 201 10 16 10 02 CONDIZIONI CONTRATTUALI Tra Intesa Sanpaolo con sede sociale in Piazza San Carlo, 156 – Torino CF 00799960158 e d'ora in avanti denominata “Contraente” - da una parte e Finaref Life Limited con sede sociale in 88, Lower Leeson Street, Dublino 2, Irlanda rappresentata da Jean Pierre Paumier di seguito “Finaref Life”, regolarmente autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo vita e operante in Italia in regime di libera prestazione dei servizi dal 3/02/2004 ai sensi dell’Articolo 24 del D.Lgs. 209/2005 e Finaref Insurance Limited con sede sociale in 88, Lower Leeson Street, Dublino 2, Irlanda rappresentata da Jean Pierre Paumier di seguito “Finaref Insurance”, regolarmente autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo vita e operante in Italia in regime di libera prestazione dei servizi dal 3/02/2004 ai sensi dell’Articolo 24 del D.Lgs. 209/2005; - dall’altra parte DEFINIZIONI Assicurato: il Cliente che ha validamente aderito alla presente Polizza Convenzione. Beneficiario: il Contraente ovvero, per i crediti derivanti da mutui oggetto di cessione ai sensi della legge 30/04/1999 n. 130, la società di cartolarizzazione tempo per tempo cessionaria dei crediti stessi, rappresentata dal Contraente in forza di apposito contratto. Cliente: qualunque persona che abbia sottoscritto un Contratto. Contraente: Intesa Sanpaolo Spa che stipula la Polizza Convenzione per conto degli Assicurati. Contratto: il contratto di mutuo tra il Contraente e l’Assicurato. Disoccupazione: lo stato in base al quale l'Assicurato non è Lavoratore Dipendente ed è iscritto nelle liste di collocamento o altra documentazione atta a comprovare la ricerca di impiego secondo quanto previsto dal D.Lgs. 181/2000 o altro provvedimento legilslativo pro tempore in vigore o percepisce reddito da mobilità o da cassa integrazione guadagni straordinaria e non svolge alcuna attività lavorativa. Si precisa che la copertura assicurativa Disoccupazione non trova applicazione nel caso in cui l'Assicurato percepisca reddito da cassa integrazione guadagni ordinaria. Ente pubblico: ogni amministrazione dello Stato, ivi compresi: gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative pubbliche, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Provincie, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Grandi Interventi Chirurgici: Cranio - Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali. Faccia e bocca - Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale con svuotamento orbitario. FINAREF INSURANCE LIMITED FINAREF LIFE LIMITED - Interventi demolitrici per tumori maligni della lingua e del pavimento orale con svuotamento della loggia sottomascellare. - Asportazione totale della parotide per neoplasie maligne. - Resezione parotidea per tumore benigno o misto della parotide con preparazione del nervo facciale. - Parotidectomia totale con preparazione del nervo facciale. Collo - Tiroidectomia totale per neoplasie maligne. - Timectomia per via cervicale. - Resezione dell’esofago cervicale. Torace - Resezioni segmentarie e lobotomia. - Pneumectomia. - Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi del polmone. - Interventi per fistole bronchiali cutanee. - Pleuropneumectomia. - Timectomia per via toracica. - Toracoplastica totale. Chirurgia toracica - Pericardiectomia parziale o totale. - Sutura del cuore per ferite. - Interventi per corpi estranei al cuore. - Atriosettostomia per asportazione dei grossi vasi. - Derivazioni aorto - polmonari. - Correzione di coartazione aortica. - Interventi per fistole artero - venose del polmone. - Legatura e resezione del dotto di Botallo. - Operazione per embolia dell’arteria polmonare. - Interventi a cuore aperto. - Bypass aorto - coronarico. - Commissurotomia (per stenosi mitralica) Esofago (vedere anche Otorinolaringoiatria) - Interventi nell’esofagite, nell’ulcera esofagea e nell’ulcera peptica post - operatoria. - Operazioni sull’esofago per stenosi benigne e megaesofago. - Idem per tumori, resezioni parziali basse - alte - totali. - Esofagoplastica. - Reintervento per megaesofago. Stomaco - Duodeno - Resezione gastrica da neoplasie maligne. - Gastrectomia totale da neoplasie maligne. - Resezione gastro - digiunale per ulcera peptica post anastomotica. - Intervento per fistola gastro - digiuno - colica. Intestino - Colectomia totale. - Resezione ileo - cecale con linfoadenectomia. Retto - Ano - Amputazione del retto per via addomino - perineale in uno o più tempi. - Resezione anteriore retto - colica. Fegato - Resezione epatica. - Epatico - coledotomia. - Papillotomia per via trans - duodenale. - Intervento per la ricostruzione delle vie biliari. FINAREF INSURANCE LIMITED FINAREF LIFE LIMITED - Deconessione azygos - portale per via addominale. Pancreas - Milza - Intervento di necrosi acuta del pancreas. - Intervento per cisti e pseudo - cisti. - Enucleazione delle cisti. - Marsupializzazione. - Interventi per fistole pancreatiche. - Interventi demolitivi sul pancreas: a) totale o della testa; b) della coda. - Anastomosi porta - cava spleno renale, mesenterico cava. Chirurgia del sistema nervoso centrale e periferico - Asportazione di neoplasie endocraniche o di aneurismi. - Operazioni endocraniche per ascesso ed ematoma intracranico. - Interventi per derivazione liquorale diretta ed indiretta. - Operazione per encefalo - meningocele. - Talamotomia - pallidotomia ed altri interventi similari. - Interventi per epilessia focale. Inabilità Temporanea Totale: la perdita temporanea a seguito di infortunio o malattia, in misura totale della capacità dell’Assicurato ad attendere alla propria normale attività. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro Infortunio: evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sono inoltre parificati agli infortuni: l’asfissia non di origine morbosa; gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; l’infezione e l’avvelenamento causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, con esclusione della malaria e delle malattie tropicali; l’annegamento; l’assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore; le lesioni muscolari determinate da sforzi, con esclusione di ogni tipo di infarto e delle rotture sottocutanee dei tendini; le ernie addominali, con esclusione di ogni altro tipo di ernia; gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza. Invalidità Totale Permanente da Infortunio: la perdita totale definitiva della capacità lavorativa generica dell’Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata. Tale invalidità è riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità accertato sia pari o superiore al 60%. Lavoratore autonomo: la persona fisica che abbia presentato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione relativa all’anno precedente nella quale - l’ammontare dei redditi da lavoro autonomo risulti preponderante rispetto ai redditi da lavoro dipendente (così come definito nella definizione di Lavoratore Dipendente di seguito riportata) - sia denunciato almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (redditi di lavoro autonomo), 51 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone, e a condizione che la persona fisica continui a svolgere al momento della sottoscrizione della presente Polizza e durante la vigenza del Contratto le attività, o una delle attività, generative dei redditi di cui sopra. Lavoratore dipendente: la persona fisica che presti il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali. Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti coloro che godono di redditi di cui all’art. 47, comma 1, D.P.R. 22.12.1986 n. 917, lettere: a) lavoratori soci di cooperative, c) borse, assegni o sussidi a fini di studio o di addestramento, d) remunerazioni dei sacerdoti, g) indennità parlamentari ed assimilate. Nel caso in cui il contratto di lavoro sia regolato da una legge diversa da quella italiana al lavoratore dipendente non troverà applicazione la copertura assicurativa di cui all’Articolo 1.1, lettera E), e con riferimento alla copertura assicurativa di cui all’Articolo 1.1, lettera C), il lavoratore sarà considerato un lavoratore autonomo. Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Malattia Grave: i casi di tumore, chirurgia cardiovascolare, infarto miocardico, ictus cerebrale, insufficienza renale, trapianto d’organo, come meglio specificato al punto 5.1 nella sezione Malattia Grave. FINAREF INSURANCE LIMITED FINAREF LIFE LIMITED Morte: il decesso dell’Assicurato. Non Lavoratore: la persona fisica che non sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente. Rientrano in questa categoria a titolo esemplificativo i pensionati, le casalinghe e i “Lavoratori a Progetto” (ex Co. Co. Co.). Periodo di Carenza: periodo di tempo successivo all’adesione durante il quale le coperture assicurative non sono operative. Ripresa di occupazione: periodo di tempo successivo alla liquidazione totale e definitiva di un sinistro per Inabilità Totale Temporanea o per Disoccupazione, durante il quale l’Assicurato deve ritornare alla sua normale attività lavorativa prima di poter presentare un’altra denuncia relativa ad un nuovo sinistro rispettivamente per Inabilità Totale Temporanea o per Disoccupazione. Posticipo Rata: periodo di tempo in cui l’obbligo di pagare le rate di ammortamento del mutuo rientrante nella tipologia “Mutuo Giovani” viene sospeso e differito secondo quanto previsto nel relativo contratto. Scheda di Adesione: il documento con la sottoscrizione del quale l’Aderente richiede l’adesione alla Polizza Convenzione. Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. TITOLO 1 Condizioni generali per tutte le coperture assicurative Art. 1.1 – Coperture Assicurative Fatto salvo quanto previsto dalle presenti Condizioni Contrattuali all’Articolo 1.5, con riferimento al rimborso anticipato integrale del mutuo oggetto del Contratto o di accollo da parte di un terzo, e all’Articolo 1.15 per il caso di nomina di più Assicurati, e nei limiti previsti per ciascuna copertura assicurativa al successivo TITOLO 2, sono di seguito descritte le prestazioni assicurative relative a ciascuna copertura. A) Assicurazione temporanea in caso di Morte a premio unico La Società si impegna, in caso di decesso dell’Assicurato avvenuto nel corso della durata contrattuale specificata, a corrispondere un capitale il cui importo è pari all’ammontare del debito che, alla data del decesso dell’Assicurato, residua dal rapporto di mutuo oggetto del Contratto (esclusivamente per i mutui della tipologia “Mutuo Giovani” nel caso in cui gli assicurati modifichino la durata del mutuo riducendola rispetto a quella prevista al momento dell’adesione alla copertura, tale importo sarà pari all’ammontare del debito che sarà determinato, senza pregiudizio di altre limitazioni previste dalle presenti Condizioni Contrattuali per la copertura di cui al presente paragrafo e fermo restando l’obbligo del Beneficiario di cui all’articolo 1.8, ultimo paragrafo, delle presenti Condizioni Contrattuali, (i) in base all’originario piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro si verifichi nel periodo compreso tra la nuova data di scadenza del mutuo e la data originaria di scadenza del mutuo e (ii) in base al nuovo piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro si verifichi precedentemente alla nuova data di scadenza del mutuo) . Nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del Contratto, poiché il premio viene corrisposto dall’Assicurato esclusivamente per la copertura del rischio Morte intervenuta durante il periodo di efficacia della presente copertura. B) Assicurazione di Invalidità Totale Permanente derivante da Infortunio a premio unico La Società si impegna, ove l’Assicurato subisca un Infortunio durante il periodo di efficacia della relativa copertura dal quale derivi un’Invalidità Totale e Permanente di grado pari o superiore al 60% della totale, a corrispondere una somma pari all’ammontare del debito che, alla data del verificarsi dell’Infortunio, residua dal rapporto di mutuo oggetto del Contratto (esclusivamente per i mutui della tipologia “Mutuo Giovani” nel caso in cui gli assicurati modifichino la durata del mutuo riducendola rispetto a quella prevista al momento dell’adesione alla copertura, tale importo sarà pari all’ammontare del debito che sarà determinato, senza pregiudizio di altre limitazioni previste dalle presenti Condizioni Contrattuali per la copertura di cui al presente paragrafo e fermo restando l’obbligo del Beneficiario di cui all’articolo 1.8, ultimo paragrafo, delle presenti Condizioni Contrattuali, (i) in base all’originario piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro si verifichi nel periodo compreso tra la nuova data di scadenza del mutuo e la data originaria di scadenza del mutuo e (ii) in base al nuovo piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro si verifichi precedentemente alla nuova data di scadenza del mutuo)). L’indennizzo per Invalidità Permanente da Infortunio è calcolato secondo i criteri e le percentuali previste dalla tabella INAIL delle valutazioni del grado di invalidità permanente per l’industria FINAREF INSURANCE LIMITED FINAREF LIFE LIMITED allegata al T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30/6/65 n° 1124, e successive modificazioni intervenute fino alla stipula dell’assicurazione. C) Assicurazione di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Malattia a premio unico (copertura assicurativa operante per coloro che, al momento del verificarsi dell’evento assicurato, siano lavoratori autonomi o dipendenti di enti pubblici) La Società, ove l’Assicurato subisca un Infortunio o contragga una Malattia durante il periodo di efficacia della relativa copertura dai quali derivi un’Inabilità Temporanea, per il periodo di tale Inabilità, si impegna a corrispondere una somma pari all’ammontare delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza durante tale periodo in base al rapporto di mutuo oggetto del Contratto. Se le coperture assicurative sono abbinate al prodotto “Mutuo Giovani” e gli assicurati modifichino la durata del mutuo riducendola rispetto a quella prevista al momento dell’adesione alla copertura, tale importo sarà pari all’ammontare del debito che sarà determinato, senza pregiudizio di altre limitazioni previste dalle presenti Condizioni Contrattuali per la copertura di cui al presente paragrafo e fermo restando l’obbligo del Beneficiario di cui all’articolo 1.8, ultimo paragrafo, delle presenti Condizioni Contrattuali, (i) in base all’originario piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro si verifichi nel periodo compreso tra la nuova data di scadenza del mutuo e la data originaria di scadenza del mutuo e (ii) in base al nuovo piano di ammortamento, per il periodo in cui l’Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Malattia si protrae, nel caso in cui il Sinistro si verifichi precedentemente alla nuova data di scadenza del mutuo anche se il periodo di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Malattia si protragga oltre la nuova data di scadenza del mutuo (e fino al termine massimo dell’originaria data di scadenza del mutuo). Se la Compagnia dovesse rimborsare una rata durante il periodo in cui l’Assicurato si è avvalso del Salto Rata, l’importo mensile rimborsato dalla Compagnia sarà pari all’ultima rata regolarmente pagata. D) Assicurazione Malattia Grave a premio unico (copertura assicurativa operante per coloro che, al momento del verificarsi dell’evento assicurato, siano non lavoratori) La Società, nel caso in cui l’Assicurato durante il periodo di efficacia della relativa copertura sia colpito da Malattia Grave si impegna a corrispondere una somma pari all’ammontare del debito che, alla data del verificarsi di tale Malattia Grave, residua dal rapporto di mutuo oggetto del Contratto (esclusivamente per i mutui della tipologia “Mutuo Giovani” nel caso in cui gli assicurati modifichino la durata del mutuo riducendola rispetto a quella prevista al momento dell’adesione alla copertura, tale importo sarà pari all’ammontare del debito che sarà determinato, senza pregiudizio di altre limitazioni previste dalle Condizioni Contrattuali per la copertura di cui al presente paragrafo e fermo restando l’obbligo del Beneficiario di cui all’articolo 1.8, ultimo paragrafo, delle presenti Condizioni Contrattuali, (i) in base all’originario piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro si verifichi nel periodo compreso tra la nuova data di scadenza del mutuo e la data originaria di scadenza del mutuo e (ii) in base al nuovo piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro si verifichi precedentemente alla nuova data di scadenza del mutuo) . E) Assicurazione Disoccupazione a premio unico (copertura assicurativa operante per coloro che, al momento del verificarsi dell’evento assicurato, siano lavoratori dipendenti di aziende private) La Società, in caso di Disoccupazione, si impegna a corrispondere una somma pari all’ammontare delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza durante tale periodo in base al rapporto di mutuo oggetto del Contratto. Se le coperture assicurative sono abbinate al prodotto “Mutuo Giovani” e gli assicurati modifichino la durata del mutuo riducendola rispetto a quella prevista al momento dell’adesione alla copertura, tale importo sarà pari all’ammontare del debito che sarà determinato, senza pregiudizio di altre limitazioni previste dalle presenti Condizioni Contrattuali per la copertura di cui al presente paragrafo e fermo restando l’obbligo del Beneficiario di cui all’articolo 1.8, ultimo paragrafo, delle presenti Condizioni Contrattuali, (i) in base all’originario piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro si verifichi nel periodo compreso tra la nuova data di scadenza del mutuo e la data originaria di scadenza del mutuo e (ii) in base al nuovo piano di ammortamento, per il periodo in cui la Disoccupazione si protrae, nel caso in cui il Sinistro si verifichi precedentemente alla nuova data di scadenza del mutuo anche se il periodo di Disoccupazione si protragga oltre la nuova data di scadenza del mutuo (e fino al termine massimo dell’originaria data di scadenza del mutuo). Se la Compagnia dovesse rimborsare una rata FINAREF INSURANCE LIMITED FINAREF LIFE LIMITED durante il periodo in cui l’Assicurato si è avvalso del Salto Rata, l’importo mensile rimborsato dalla Compagnia sarà pari all’ultima rata regolarmente pagata. Art. 1.2 – Obblighi del Contraente Nel rispetto di quanto previsto dal successivo Articolo 1.4 “Modalità e limiti di adesione”, il Contraente si impegna a consentire l’ingresso in assicurazione a tutti coloro con i quali abbia stipulato un contratto di mutuo ed abbiano espresso la loro adesione alla presente Convenzione sottoscrivendo la prevista Scheda di Adesione, che il Contraente provvederà a trasmettere alle Società. Art. 1.3 – Obblighi delle Società Con la presente Polizza Convenzione, la Società fornisce agli Assicurati, ai termini ed alle condizioni di cui alla presente Polizza Convenzione le coperture assicurative di cui alle lettere A), B), C), D) e E) che seguono. La Società rilascerà al Contraente, in base alle adesioni da questo fornite, l’elenco degli Assicurati con l’indicazione per ciascuno delle prestazioni assicurative e dei premi; tale elenco formerà parte integrante della Polizza Convenzione. L’elenco sarà aggiornato mensilmente dalla Società in base ai dati forniti dal Contraente. La Società provvederà, inoltre, a fornire al Contraente la Nota Informativa nonché le Condizioni di Assicurazione relative alla presente Polizza Convenzione, che verranno consegnate agli Assicurati al momento della sottoscrizione della Scheda di Adesione. Art. 1.4 – Modalità e limiti di adesione Per poter aderire alla presente Polizza Convenzione, il Cliente dovrà avere una età compresa tra i 18 ed i 65 anni, non compiuti, al momento della sottoscrizione della Scheda di Adesione, e non dovrà superare il limite massimo di 75 anni, non compiuti, alla scadenza della copertura assicurativa. Per le coperture assicurative relative ad importi inferiori o pari a Euro 160.000,00, l’adesione alla Polizza Convenzione si intenderà perfezionata al momento in cui la Scheda di Adesione debitamente compilata e sottoscritta dal Cliente e contenente la dichiarazione di buono stato di salute è consegnata al Contraente. Per le coperture assicurative relative ad importi compresi tra Euro 160.000,01 e 300.000,00, dovrà essere trasmesso alla Società il rapporto di visita medica di cui all’Allegato A, debitamente compilato e sottoscritto dal Cliente e da medico di sua fiducia. L’adesione alla Polizza Convenzione potrà essere completata solo successivamente alla comunicazione di benestare da parte della Società e si intenderà perfezionata al successivo momento in cui la Scheda di Adesione debitamente compilata e sottoscritta dal Cliente è consegnata al Contraente. Per le coperture assicurative relative ad importi superiori a Euro 300.000,00, in aggiunta al rapporto di visita medica di cui all’Allegato A, debitamente compilato e sottoscritto dal Cliente e dal suo medico di fiducia, il Ciente dovrà anche consegnare al Contraente l’ulteriore documentazione sanitaria richiesta dalla Società. L’adesione alla Polizza Convenzione potrà essere completata solo successivamente alla comunicazione di benestare da parte della Società e si intenderà perfezionata al momento in cui la Scheda di Adesione debitamente compilata e sottoscritta dal Cliente è consegnata al Contraente. Art. 1.5 – Decorrenza e durata delle coperture Le coperture assicurative dalla presente Polizza Convenzione decorrono dalle ore 24 del giorno in cui si è verificata l’ultima delle seguenti condizioni: (i) l’adesione alla presente Polizza Convenzione si è perfezionata secondo quanto sopra indicato, (ii) l’importo del mutuo di cui al Contratto è stato effettivamente erogato, (iii) è stato corrisposto il premio contrattualmente previsto. La durata dell’assicurazione, cioè l’arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di scadenza, è pari alla durata del rapporto di mutuo e non potrà, comunque, superare i 360 mesi (tale limite è esteso a 480 mesi per le coperture assicurative abbinate al prodotto “Mutuo Giovani”) . Si precisa che la sola FINAREF INSURANCE LIMITED FINAREF LIFE LIMITED Assicurazione Disoccupazione è prestata: per la stessa durata del mutuo per i mutui di durata pari o inferiore a 10 anni; per i primi dieci anni per i mutui con durata superiore a 10 anni. Per i mutui a rata fissa e tasso e durata variabili e per i mutui della tipologia “Mutuo Giovani” la copertura trova applicazione per la durata iniziale del mutuo come previsto nel Contratto nel caso di adesione contestuale all'erogazione del finanziamento oppure per la durata residua nel caso di adesione successiva; eventuali riduzioni o estensioni della durata del mutuo non modificheranno la durata della copertura. Nel caso in cui, alla data di scadenza del mutuo calcolata in base alla durata inizialmente prevista, vi sia ancora un debito residuo, l'Assicurato avrà la facoltà di sottoscrivere una nuova copertura alle condizioni che saranno eventualmente in vigore in quel momento, presentando richiesta scritta alle Società. In caso di rimborso anticipato integrale del mutuo oggetto del Contratto o di accollo del mutuo da parte di un terzo, le coperture assicurative di cui alla presente Polizza Convenzione rimarranno in vigore in favore dell’Assicurato, quale nuovo beneficiario. In tali casi, la somma assicurata iniziale sarà pari all’importo ancora dovuto ai sensi del Contratto al momento dell’estinzione e la rata mensile sarà pari a tale importo diviso il numero di mesi mancanti all’estinzione integrale del mutuo come originariamente convenuta nel Contratto. Art. 1.6 – Pagamento del Premio Le coperture assicurative offerte dalla presente Convenzione vengono prestate dietro pagamento in via anticipata da parte dell’Assicurato di un premio unico il cui importo è indicato nella Scheda di Adesione. Art. 1.7 – Recesso dell’Assicurato L’Assicurato può recedere dall’assicurazione entro 30 giorni dal momento del perfezionamento dell’adesione dandone comunicazione scritta al Contraente ed alla Società contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa. La comunicazione di recesso deve essere inviata via fax ai seguenti numeri: A Finaref Life Ltd e Finaref Insurance Ltd (a seconda della copertura assicurativa cui l’Assicurato ha aderito) via fax al seguente numero: 0035 31 662 76 15 Al Contraente mediante consegna alla Agenzia/Filiale Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la quale è stato stipulato il Contratto Il recesso ha effetto a decorrere dal ricevimento della comunicazione da parte della Società Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborserà all’Assicurato tramite il Contraente il premio pagato al netto dell’imposta. Art. 1.8 – Beneficiari – Mandato all’incasso Le prestazioni della presente Polizza Convenzione si intendono garantite a favore del Beneficiario. L’Assicurato riconosce fin d’ora che la Società sarà liberata dalla propria obbligazione di pagamento dell’indennizzo con il versamento del medesimo al Beneficiario. Si intende che il Beneficiario è autorizzato a trattenere gli indennizzi come sopra incassati, per la decurtazione e l’estinzione del suo residuo credito derivante dal Contratto. Nel caso in cui trovi applicazione la previsione di cui al precedente Art. 1.5 concernente il rimborso anticipato integrale del mutuo oggetto del Contratto, il beneficiario sarà lo stesso Assicurato. L’Assicurato conferisce mandato irrevocabile al Contraente, in nome e per conto proprio e quindi anche nell’interesse del medesimo, nonché in nome e per conto della società di cartolarizzazione per i Contratti oggetto di cartolarizzazione, ad incassare ogni indennizzo dovuto dalla Società in base alla presente assicurazione, fatto salvo quanto previsto per il caso di rimborso anticipato integrale del mutuo oggetto del Contratto di cui all’Articolo 1.4. FINAREF INSURANCE LIMITED FINAREF LIFE LIMITED Conseguentemente, l’Assicurato riconosce fin d’ora che la Società sarà liberata dalla propria obbligazione di pagamento dell’indennizzo con il versamento del medesimo al Beneficiario. Si intende che la Banca è autorizzata a trattenere gli indennizzi come sopra incassati, per la decurtazione e l’estinzione del suo residuo credito derivante dal Contratto mettendo a disposizione degli Assicurati o degli aventi causa ogni eventuale eccedenza. Art. 1.9 – Pagamento delle Prestazioni Assicurative Verificatosi l’evento assicurato, la Società provvederà ad effettuare il pagamento di quanto dovuto entro un periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta dalle condizioni contrattuali che regolano le singole coperture assicurative. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori. Art. 1.10 – Inadempimenti e/o ritardi dell’Assicurato Le presenti coperture continuano a svolgere la loro efficacia pur in presenza di inadempimenti o ritardi da parte dell’Assicurato verso il Contraente in base al rapporto di mutuo di cui al Contratto. Alla determinazione degli indennizzi dovuti dalle Società non concorreranno le rate del mutuo risultanti non corrisposte dall’Assicurato al Contraente per cause diverse (i) da quelle garantite dalla presente Polizza Convenzione e/o (ii) dal caso in cui la sospensione del pagamento sia dovuto all’esercizio da parte dell’Assicurato della facoltà di Salto Rata previsto per il prodotto “Mutuo Giovani”. Il Contraente provvederà a comunicare alle Società la parte di debito non indennizzabile. Art. 1.11 – Prescrizione Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Art. 1.12 – Imposte e tasse Le imposte e le tasse relative alle coperture assicurative derivanti dall’adesione alla presente Polizza Convenzione sono a carico dell’Assicurato. Art. 1.13 – Durata della Polizza Convenzione La Polizza Collettiva entra in vigore dal 1 agosto 2006 e sarà efficace fino al 31 ottobre 2008. Successivamente a tale data, la Polizza Convenzione si intenderà tacitamente prorogata per periodi di 1 anno ciascuno, salvo disdetta di una delle parti, da comunicare all’altra parte via lettera raccomandata almeno 3 mesi prima della data di scadenza della Polizza Convenzione. In caso di disdetta, resta salvo il diritto alle prestazioni assicurative già acquisite, che verranno regolarmente corrisposte nei tempi e con le modalità previste dalle condizioni appresso indicate che regolano le singole coperture assicurative. Art. 1.14 – Legge applicabile Alla Polizza Convenzione si applica la legge italiana. Art. 1.15 – Cointestazioni del Contratto Le operazioni di mutuo che prevedono la cointestazione potranno essere coperte dalla presente convenzione. Resta inteso che in caso di cointestazione potranno essere assicurate fino ad un massimo di due persone e le prestazioni assicurative iniziali saranno così determinate: Copertura A): 50% pro capite del capitale assicurato (in caso di adesione su mutui di nuova erogazione) o 50% pro capite del debito residuo (in caso di adesione su mutui già in essere) Copertura B): 50% pro capite del capitale assicurato (in caso di adesione su mutui di nuova erogazione) o 50% pro capite del debito residuo (in caso di adesione su mutui già in essere) Copertura C): 50% pro capite della somma delle rate Copertura D): 50% pro capite del capitale assicurato (in caso di adesione su mutui di nuova erogazione) o 50% pro capite del debito residuo (in caso di adesione su mutui già in essere) Copertura E): 50% pro capite della somma delle rate FINAREF INSURANCE LIMITED FINAREF LIFE LIMITED Il premio corrisposto da ciascuno degli Assicurati sarà calcolato sul 50% del capitale erogato (in caso di adesione su mutui di nuova erogazione) o sul 50% del debito residuo (in caso di adesione su mutui già in essere). TITOLO 2 2.0 - A) Assicurazione temporanea in caso di Morte a premio unico Art. 2.1 – Prestazione assicurativa La Società con la presente copertura assicurativa, in caso di decesso dell’Assicurato nel corso del periodo di efficacia della relativa copertura, si obbliga a corrispondere un capitale il cui importo è pari all’ammontare del debito che, alla data del decesso dell’Assicurato, residua dal rapporto di mutuo oggetto del Contratto (esclusivamente per i mutui della tipologia “Mutuo Giovani” nel caso in cui gli assicurati modifichino la durata del mutuo riducendola rispetto a quella prevista al momento dell’adesione alla copertura, tale importo sarà pari all’ammontare del debito che sarà determinato, senza pregiudizio di altre limitazioni previste dalle presenti Condizioni Contrattuali per la copertura di cui al presente paragrafo e fermo restando l’obbligo del Beneficiario di cui all’articolo 1.8, ultimo paragrafo, delle presenti Condizioni Contrattuali, (i) in base all’originario piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro si verifichi nel periodo compreso tra la nuova data di scadenza del mutuo e la data originaria di scadenza del mutuo e (ii) in base al nuovo piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro si verifichi precedentemente alla nuova data di scadenza del mutuo) . Tale copertura cessa la sua efficacia in caso sia già stato liquidato un sinistro a causa di Invalidità Totale e Permanente derivante da Infortunio o per Gravi Malattie. In tali casi, il premio resta acquisito dalla Società. Art.2.2 – Dichiarazione del Contraente e dell’Assicurato - Clausola di incontestabilità Le dichiarazioni dell’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società: A - quando esiste malafede o colpa grave, ha diritto: - di rifiutare in caso di sinistro ed in ogni tempo qualsiasi pagamento qualora l’evento si verifichi prima che abbia avuto conoscenza della dichiarazione inesatta e/o reticente o prima del decorso del termine di tre mesi dall’avvenuta conoscenza; - di dichiarare al Contraente ed all’Assicurato di voler impugnare l’assicurazione entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; La Società ha diritto alla parte di premio relativa al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento. B - quando non esiste malafede o colpa grave, ha diritto: - di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato; - di recedere dall’assicurazione mediante dichiarazione da farsi entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; - di chiedere un incremento di premio corrispondente al rischio effettivo entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Società ove non esista malafede o colpa grave rinuncia a tali diritti trascorsi 6 mesi dall’entrata in vigore della copertura assicurativa. Art. 2.3 – Rischio di Morte Il rischio di Morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato. Non rientrano nel rischio assicurato dalla presente copertura il decesso dovuto a: - dolo dell’Assicurato; - partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti dolosi; - partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la copertura può essere prestata, su richiesta del Contraente o dell’Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; FINAREF INSURANCE LIMITED FINAREF LIFE LIMITED - incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo ed, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; - suicidio intervenuto nei primi 12 mesi successivi alla decorrenza della copertura assicurativa; - infezione da virus HIV o a sindrome o stato di immunodeficienza acquisita o sindromi o stati assimilabili; - malattie e conseguenze di situazioni patologiche o di lesioni già note all’Assicurato. In questi casi, la Società paga il solo importo della riserva premi, calcolato al momento del decesso. Art. 2.4 – Riscatto La presente assicurazione temporanea in caso di Morte non ammette il valore di riscatto. Art. 2.5 – Pagamento delle prestazioni assicurative Per i pagamenti conseguenti al decesso debbono inoltre consegnarsi: - certificato di morte; - relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo; - eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta necessaria dalla Società. Verificatosi il decesso dell’Assicurato la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la suddetta documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori. 3.0 – B) Assicurazione di Invalidità Totale e Permanente da Infortunio a premio unico Art. 3.1 - Prestazione assicurativa In caso di Infortunio dal quale derivi un’Invalidità Totale Permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della totale, la Società si impegna a correspondere una somma pari all’ammontare del debito che, alla data del verificarsi dell’Infortunio, residua dal rapporto di mutuo oggetto del Contratto (esclusivamente per i mutui della tipologia “Mutuo Giovani” nel caso in cui gli assicurati modifichino la durata del mutuo riducendola rispetto a quella prevista al momento dell’adesione alla copertura, tale importo sarà pari all’ammontare del debito che sarà determinato, senza pregiudizio di altre limitazioni previste dalle presenti Condizioni Contrattuali per la copertura di cui al presente paragrafo e fermo restando l’obbligo del Beneficiario di cui all’articolo 1.8, ultimo paragrafo, delle presenti Condizioni Contrattuali, (i) in base all’originario piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro si verifichi nel periodo compreso tra la nuova data di scadenza del mutuo e la data originaria di scadenza del mutuo e (ii) in base al nuovo piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro si verifichi precedentemente alla nuova data di scadenza del mutuo) . L’indennizzo per Invalidità Totale Permanente da Infortunio è calcolato secondo i criteri e le percentuali previste dalla tabella INAIL delle valutazioni del grado di invalidità permanente per l’industria allegata al T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30/6/65 n° 1124, e successive modificazioni intervenute fino alla stipula dell’assicurazione. Tale copertura cessa la sua efficacia in caso sia già stato liquidato un sinistro a causa di Morte o di Gravi Malattie. In tali casi, il premio resta acquisito dalla Società. Art. 3.2 – Esclusioni e precisazioni Sono espressamente esclusi dalla presente copertura assicurativa i casi sottoelencati: a) Infortuni causati da atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata; b) Infortuni causati all’Assicurato da etilismo, abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza; c) Infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato; d) Infortuni causati da guerra anche non dichiarata od insurrezioni; e) Infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti a cui l’assicurato abbia preso parte attiva; f) Parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi; g) Infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera); FINAREF INSURANCE LIMITED FINAREF LIFE LIMITED h) Eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi; i) Applicazioni di carattere estetico, richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell’Assicurazione; j) Le conseguenze di infortuni avvenuti nei 360 gg. Antecedenti la data di decorrenza della copertura e le conseguenze di situazioni patologiche insorte nei 360 gg. antecedenti la data di decorrenza della copertura, già note in tale data all’Assicurato; k) Mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di inabilità totale; l) Infortuni causati da: - paracadutismo, uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio; - tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali; - partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali - uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; - guida: di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipulazione della polizza, una patente di categoria superiore alla B; di macchine operatrici; di natanti a motore per uso non privato; - guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del sinistro; - pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, sport aerei in genere; - HIV o AIDS; Art. 3.3 - Denuncia dell’Infortunio e relativi obblighi In caso di sinistro, l’Assicurato o chi per esso, deve darne avviso scritto alla Società, entro 60 giorni quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. La denuncia dell’Infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico nonché da eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta necessaria dalla Società. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’assicurato, o chi per esso, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliere da ogni riserbo i medici curanti. Inoltre alla denuncia dovrà essere allegata copia del documento di identità o altro documento per attestazione della data di nascita. Art. 3.4 – Rischio di guerra all’estero La presente copertura assicurativa, a parziale deroga dell’art. 3.2 “Esclusioni e precisazioni” punto d), vale per l’Invalidità Totale e Permanente da Infortunio derivante da stato di guerra dichiarata o non dichiarata, o da insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero (esclusi Città del Vaticano e repubblica di San Marino) in paese sino ad allora in pace con esclusione comunque di ogni partecipazione attiva a tali eventi. Art. 3.5 – Colpa grave, tumulti, terremoto FINAREF INSURANCE LIMITED FINAREF LIFE LIMITED In deroga all’articolo 1900 C.C. sono compresi i sinistri cagionati con colpa grave dell’Assicurato. In deroga all’articolo 1912 C.C. sono compresi i sinistri determinati da tumulti popolari o atti di terrorismo, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva. Sono altresì inclusi i sinistri in conseguenza di movimenti tellurici. 4.0 - C)- Assicurazione di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Malattia a premio unico (copertura assicurativa operante per coloro che, al momento del verificarsi dell’evento assicurato, siano lavoratori autonomi o dipendenti di enti pubblici) Art. 4.1 - Prestazione assicurativa La Società, in caso di sinistro liquiderà al Beneficiario, secondo le indicazioni del Contratto, mensilmente una somma pari all’ammontare delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza durante tale periodo in base al rapporto di mutuo oggetto del Contratto trascorsi 60 giorni di franchigia assoluta, con il limite massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) per singola rata mensile. Se le coperture assicurative sono abbinate al prodotto “Mutuo Giovani” e gli assicurati modifichino la durata del mutuo riducendola rispetto a quella prevista al momento dell’adesione alla copertura, tale importo sarà pari all’ammontare del debito che sarà determinato, senza pregiudizio di altre limitazioni previste dalle presenti Condizioni Contrattuali per la copertura di cui al presente paragrafo e fermo restando l’obbligo del Beneficiario di cui all’articolo 1.8, ultimo paragrafo, delle presenti Condizioni Contrattuali, (i) in base all’originario piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro si verifichi nel periodo compreso tra la nuova data di scadenza del mutuo e la data originaria di scadenza del mutuo e (ii) in base al nuovo piano di ammortamento, per il periodo in cui l’Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Malattia si protrae, nel caso in cui il Sinistro si verifichi precedentemente alla nuova data di scadenza del mutuo anche se il periodo di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Malattia si protragga oltre la nuova data di scadenza del mutuo (e fino al termine massimo dell’originaria data di scadenza del mutuo). Se la Compagnia dovesse rimborsare una rata durante il periodo in cui l’Assicurato si è avvalso del Salto Rata, l’importo mensile rimborsato dalla Compagnia sarà pari all’ultima rata regolarmente pagata. Gli indennizzi per ogni periodo intero di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale, successivo ai primi 60 giorni di franchigia, saranno liquidati con un massimo di 12 indennizzi mensili per ogni sinistro e 36 nel corso della singola copertura assicurativa. Lo stato di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Malattia dovrà essere conseguenza diretta di un ricovero con intervento chirurgico che comporti una degenza pari a otto giorni oppure in seguito ad un ricovero per Grande Intervento Chirurgico. Tale copertura cessa la sua efficacia in caso di Morte, di infortunio che abbia come conseguenza una Invalidità totale e permanente di grado pari o superiore al 60% o di gravi malattie. In tali casi, il premio resta acquisito dalla Società. Art. 4.2 - Esclusioni Sono espressamente esclusi dalla presente copertura assicurativa i casi sottoelencati: 1. Infortuni causati da atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata; 2. Infortuni causati all’Assicurato da etilismo, abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni a meno che l’uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza; 3. Infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato; 4. Infortuni causati da guerra anche non dichiarata od insurrezioni; 5. Infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti a cui l’assicurato abbia preso parte attiva; 6. Parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi; 7. Infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera); 8. Eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi; FINAREF INSURANCE LIMITED FINAREF LIFE LIMITED 9. Applicazioni di carattere estetico, richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell’Assicurazione; 10. Le conseguenze di infortuni avvenuti nei 360 gg. Antecedenti la data di decorrenza della coperturae le conseguenze di situazioni patologiche insorte nei 360 gg. antecedenti la data di decorrenza della copertura, già note in tale data all’Assicurato; 11. Mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di inabilità totale; 12. Infortuni causati da: A) paracadutismo, uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio; B) tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali. C) dall'uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; D) guida di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipulazione della polizza, una patente di categoria superiore alla B; E) guida di macchine operatrici; F) guida di natanti a motore per uso non privato; G) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del sinistro; H) pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere; I) partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali; J) HIV o AIDS; Nessuna prestazione sarà corrisposta se per lo stesso periodo la Società ha pagato altri importi a titolo di indennizzo per il caso di Disoccupazione. Art. 4.3 – Rischio di guerra all’estero La presente copertura, a parziale deroga dell’Articolo 4.3 “Esclusioni” punto 12-N), vale per l’inabilità temporanea totale da infortunio e malattia derivante da stato di guerra dichiarata o non dichiarata, o da insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero (esclusi Città del Vaticano e repubblica di San Marino) in paese sino ad allora in pace con esclusione comunque di ogni partecipazione attiva a tali eventi. Art. 4.4 – Denuncia dell’Infortunio o Malattia e relativi obblighi In caso di Infortunio o Malattia, l’Assicurato o chi per esso, deve darne avviso scritto alla Società entro 60 giorni dall’Infortunio o dall’inizio della Malattia o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. La denuncia dell’Infortunio o della Malattia deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico nonché da eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta necessaria dalla Società. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Nel caso di Inabilità Temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. L’Assicurato, o chi per esso, deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari. Inoltre alla denuncia dovrà essere allegata copia del documento di identità o altro documento per attestazione della data di nascita. Gli obblighi assunti FINAREF INSURANCE LIMITED FINAREF LIFE LIMITED dalla Società con la presente convenzione sono definitivamente esauriti al raggiungimento del massimale di 36 indennizzi mensili. Art. 4.5 – Colpa grave, tumulti, terremoto In deroga all’Articolo 1900 C.C. sono compresi i sinistri cagionati con colpa grave dell’Assicurato. In deroga all’Articolo 1912 C.C. sono compresi i sinistri determinati da tumulti popolari o atti di terrorismo, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva. Sono altresì inclusi i sinistri in conseguenza di movimenti tellurici. 5.0 – D) Assicurazione Grave Malattia a premio unico (copertura assicurativa operante per coloro che, al momento del verificarsi dell’evento assicurato, siano non lavoratori) Art. 5.1 - Prestazione assicurativa La Società in caso di sinistro liquiderà al Beneficiario una somma pari all’ammontare del debito che, alla data del verificarsi di tale Malattia Grave, residua dal rapporto di mutuo oggetto del Contratto (esclusivamente per i mutui della tipologia “Mutuo Giovani” nel caso in cui gli assicurati modifichino la durata del mutuo riducendola rispetto a quella prevista al momento dell’adesione alla copertura, tale importo sarà pari all’ammontare del debito che sarà determinato, senza pregiudizio di altre limitazioni previste dalle Condizioni Contrattuali per la copertura di cui al presente paragrafo e fermo restando l’obbligo del Beneficiario di cui all’articolo 1.8, ultimo paragrafo, delle presenti Condizioni Contrattuali, (i) in base all’originario piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro si verifichi nel periodo compreso tra la nuova data di scadenza del mutuo e la data originaria di scadenza del mutuo e (ii) in base al nuovo piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro si verifichi precedentemente alla nuova data di scadenza del mutuo) . Tale copertura cessa la sua efficacia in caso sia già stato liquidato un sinistro a causa di Morte, di Invalidità Totale e Permanente, da Infortunio. In tali casi, il premio resta acquisito dalla Società. Sono considerati indennizzabili i sinistri derivanti dalle seguenti Malattie Gravi: 1. Tumore - Neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controllata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto normale, di cui si fornisca prova certa. Dalla copertura vengono esclusi: i carcinomi in situ, la degenerazione neoplastica dei polipi intestinali, i carcinomi intraduttali non invasivi della mammella, i carcinomi della vescica urinaria limitati al I° stadio ed i tumori cutanei, ad eccezione del melanoma maligno del II° e IV° stadio di Clarcke. Si escludono altresì il sarcoma di Kaposi o qualunque altro tumore in presenza della sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS). 2. Chirurgia cardiovascolare - Cardiopatia coronarica con necessità d’intervento chirurgico a cuore aperto, consigliato da uno specialista in cardiologia, per correggere una restrizione o ostruzione di almeno due arterie coronariche mediante by-pass coronarico. 3. Infarto miocardico - Evento ischemico che risulta dalla necrosi irreversibile di una porzione del muscolo cardiaco come conseguenza di un inadeguato apporto sanguigno. La diagnosi viene formulata sulla base dei seguenti criteri: storia del dolore cardiaco tipico, comparsa di nuove modificazioni tipiche dell’ECG, modificazioni tipiche degli enzimi cardiaci. 4. Ictus cerebrale - Accidente cerebrovascolare dovuto ad emorragia o ad infarto cerebrale (trombosi o embolia) che ha prodotto un danno neurologico permanente con alterazione delle funzioni sensitive e/o motorie (paresi, disturbi della parola, etc.). L’infermità è considerata indennizzabile una volta che ne sia accertata l’origine, riconosciuta l’entità e la permanenza, dopo che siano trascorsi almeno due mesi dalla data di insorgenza. 5. Insufficienza renale - Malattia renale irreversibile in dialisi cronica. 6. Trapianto d’organo - Malattie che comportino la necessità di ricevere un trapianto di uno dei seguenti organi: cuore, fegato, rene, pancreas, polmone, midollo osseo. E’ necessaria la certificazione dell’inserimento in lista d’attesa presso un centro qualificato. FINAREF INSURANCE LIMITED FINAREF LIFE LIMITED Art. 5.2 - Esclusioni Sono espressamente esclusi dalla presente copertura assicurativa i casi sottoelencati: a) interventi chirurgici angioplastici, terapie laser; b) delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti; c) alcolismo, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; d) malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici e gli esaurimenti nervosi; e) cure o interventi per l’eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla data di stipulazione della polizza; f) scioperi, sommosse, tumulti a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva; g) trasformazioni o assestamento energetici dell’atomo; h) HIV o AIDS; i) sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi; j) condizioni di preesistenza nei 360 gg antecedenti la data iniziale; k) se l’assicurato, nei primi 10 anni di durata, ha già ottenuto 24 indennizzi mensili per sinistri relativi alla copertura E) “Disoccupazione a premio unico”; l) se l’assicurato ha già ottenuto 36 indennizzi mensili per sinistri relativi alla copertura C) “Inabilità temporanea totale a premio unico”; Art. 5.3 - Denuncia e relativi obblighi In caso di sinistro, l’Assicurato o chi per esso, deve darne avviso scritto alla Società, entro 60 giorni dalla data in cui è stata diagnosticata la Malattia Grave o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell’Articolo 1913 del C.C.. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Articolo 1915 del C.C.. La denuncia della Malattia Grave deve essere corredata da certificato medico. Il decorso della Malattia Grave deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’Assicurato, o chi per esso, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari. La Società, infine, nei casi dubbi, si riserva il pieno ed incondizionato diritto di accertare le diagnosi di Malattia Grave con propri medici di fiducia, i cui costi saranno a carico della stessa. Art. 5.4 - Malattia Grave durante il Periodo di Carenza La Società pagherà l’indennizzo solo se il sinistro si è verificato dopo il Periodo di Carenza di 90 giorni. 6.0 – E) Assicurazione Disoccupazione a premio unico (copertura assicurativa operante per coloro che, al momento del verificarsi dell’evento assicurato, siano lavoratori dipendenti di aziende private) Art. 6.1 – Indennizzo La Società in caso di sinistro liquiderà, secondo le indicazioni del contratto di mutuo, mensilmente una somma pari all’ammontare delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza durante tale periodo in base al rapporto di mutuo oggetto del Contratto trascorsi 60 giorni di franchigia assoluta, con il limite massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) per singola rata mensile. Se le coperture assicurative sono abbinate al prodotto “Mutuo Giovani” e gli assicurati modifichino la durata del mutuo riducendola rispetto a quella prevista al momento dell’adesione alla copertura, tale importo sarà pari all’ammontare del debito che sarà determinato, senza pregiudizio di altre limitazioni previste dalle presenti Condizioni Contrattuali per la copertura di cui al presente paragrafo e fermo restando l’obbligo del Beneficiario di cui all’articolo 1.8, ultimo paragrafo, delle presenti Condizioni Contrattuali, (i) in base all’originario piano di ammortamento nel caso in cui il Sinistro si verifichi nel periodo compreso tra la nuova data di scadenza del mutuo e la data originaria di scadenza del mutuo e (ii) in base al nuovo piano di ammortamento, per il periodo in cui la Disoccupazione si protrae, nel caso in cui il Sinistro si FINAREF INSURANCE LIMITED FINAREF LIFE LIMITED verifichi precedentemente alla nuova data di scadenza del mutuo anche se il periodo di Disoccupazione si protragga oltre la nuova data di scadenza del mutuo (e fino al termine massimo dell’originaria data di scadenza del mutuo). Se la Compagnia dovesse rimborsare una rata durante il periodo in cui l’Assicurato si è avvalso del Salto Rata, l’importo mensile rimborsato dalla Compagnia sarà pari all’ultima rata regolarmente pagata. Tale copertura è prestata: per la stessa durata del mutuo per i mutui di durata pari o inferiore a 10 anni; per i primi dieci anni per i mutui con durata superiore a 10 anni. Gli indennizzi per ogni periodo intero di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione, successivo ai primi 60 giorni di franchigia, saranno liquidati con un massimo di 24 indennizzi mensili per l’intera durata dell’adesione. Art. 6.2 – Esclusioni Nessuna prestazione è dovuta se l’Assicurato è Lavoratore Dipendente assunto a tempo determinato, Lavoratore Dipendente assunto con contratto “a progetto”, o se con contratto di lavoro dipendente comportante un obbligo di prestazione inferiore a 16 ore settimanali. Tale copertura cessa la sua efficacia se è già stato liquidato un sinistro a causa di Invalidità Totale e Permanente da Infortunio e Malattie Gravi ed il premio resta acquisito dalla Società. Sono espressamente esclusi dalla presente copertura assicurativa i casi sottoelencati: a) l’Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente in modo consecutivo e con contratto a tempo indeterminato per i 12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il sinistro. Tuttavia al fine di questa clausola, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a 2 settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro; b) all’atto dell’adesione, l’Assicurato é a conoscenza della prossima disoccupazione o é al corrente di circostanze oggettive che fanno prevedere un prossimo stato di disoccupazione; c) la disoccupazione sia conseguenza di licenziamento per giusta causa; d) risoluzione del rapporto di lavoro per volontà dell’Assicurato; e) se la perdita del posto di lavoro è un evento programmato in base al contratto di lavoro a tempo determinato o il rapporto di lavoro dell’Assicurato aveva carattere stagionale o, comunque, se è la conseguenza di scadenza di un contratto a termine; f) l’Assicurato non si é iscritto nella lista di collocamento, salvo che ciò sia in contrasto con i casi di messa in mobilità; g) la Società Finaref ha pagato per lo stesso periodo indennizzi previsti per il caso di inabilità temporanea totale; h) la Disoccupazione è conseguenza di uno degli eventi o cause che costituiscono esclusioni dalle prestazioni in caso di Inabilità Temporanea Totale; i) l’Assicurato rientra nei casi di disoccupazione parziale (Lavori Socialmente Utili). Art. 6.3 - Disoccupazione durante il Periodo di Carenza In caso di licenziamento comunicato all’Assicurato durante il Periodo di Carenza, pari a 90 giorni, perchè lo stesso abbia diritto agli indennizzi, dovrà essere stato nuovamente assunto come Lavoratore Dipendente e conseguentemente a ciò dovrà avere successivamente prestato servizio per un periodo pari alla “Ripresa di occupazione” di 90 giorni consecutivi. Art. 6.4 – Denuncia del sinistro ed oneri relativi L’Assicurato deve entro 60 giorni dal verificarsi della Disoccupazione: 1. comunicare alla Società la propria disoccupazione inviando copia del documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro; 2. sciogliere il datore di lavoro da ogni riserbo; 3. comprovare l’iscrizione alla lista di collocamento o l’inserimento nelle liste di mobilità e l’eventuale permanenza in tali liste; 4. consentire un’indagine e/o accertamenti da parte di persone di fiducia della Società, i cui costi saranno a totale carico della Società medesima. FINAREF INSURANCE LIMITED FINAREF LIFE LIMITED Art. 6.5 – Denunce successive - Sospensione delle prestazioni Quando un sinistro per Disoccupazione sia stato chiuso per qualunque ragione, salvo quella relativa all’esaurimento del massimale globale, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi eventi di Disoccupazione salvo che, nel periodo intercorrente tra il primo ed il secondo evento, l’Assicurato sia ritornato ad essere Lavoratore Dipendente per un periodo pari alla “Ripresa di occupazione” di 90 giorni consecutivi. Gli obblighi assunti dalla Società con la presente Polizza Convenzione relativamente al rischio per Disoccupazione sono definitivamente esauriti qualora la pratica precedente si sia chiusa per esaurimento del massimale globale di 24 indennizzi mensili. FINAREF INSURANCE LIMITED FINAREF LIFE LIMITED “ Tutela Privacy ” Informativa ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 Finalità del trattamento dei dati Finaref Life Ltd. e Finaref Insurance Ltd. (ciascuna la “Società”), al fine di fornirLe i propri prodotti e/o servizi assicurativi, ed in particolare al fine di concludere, gestire ed eseguire il contratto di assicurazione nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all’esercizio dell’attività assicurativa, deve disporre dei Suoi dati personali – compresi eventualmente anche quelli sensibili – e si impegna a trattarli esclusivamente nei limiti strettamente necessari alla gestione del sottostante rapporto assicurativo, ovvero nei limiti delle autorizzazioni rilasciate dal Garante. Conseguenze del rifiuto al conferimento dei dati La Società, senza i Suoi dati, non potrà fornirLe i propri prodotti e/o servizi assicurativi. Modalità del trattamento dei dati Il trattamento dei dati da parte della Società consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione con modalità e procedure informatiche e telematiche; dal trattamento la Società esclude sempre la diffusione dei dati e limita la comunicazione ai soggetti di cui al terzo capoverso del presente paragrafo. I dati sono trattati da tutti i dipendenti/collaboratori della Società che svolgono compiti di natura tecnicaorganizzativa, nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle finalità di cui al precedente paragrafo “ Finalità del trattamento dei dati ”. I dati trattati dalla Società, potranno essere comunicati ad altri soggetti e da questi trattati esclusivamente: a. per le finalità di cui al paragrafo “ Finalità del trattamento dei dati ” (a mero titolo esemplificativo a: coassicuratori, riassicuratori, agenti e loro collaboratori, avvocati, medici, periti, organismi associativi di settore e soggetti coinvolti nel processo di valutazione del rischio etc.); b. per ottemperare ad obblighi di legge (a mero titolo esemplificativo a: ISVAP, CONSAP, COVIP, UIC, MOTORIZZAZIONE, AUTORITA’ GIUDIZIARIA etc.). Diritti dell’interessato L’art. 7 del Decreto Legislativo 196/03 Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra i quali quello di ottenere, in ogni momento, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei Suoi dati e, in caso di violazione di legge, il blocco e la cancellazione degli stessi. Titolare e responsabile/i del trattamento dei dati Titolari del trattamento sono Finaref Life Ltd. e Finaref Insurance Ltd., ciascuna con sede in 88, Lower Leeson Street, Dublino 2, Irlanda Per ottenere ulteriori informazioni per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice sulla Privacy, può rivolgersi a Finaref Life Ltd, in persona del Capo del Dipartimento Amministrativo, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dati clienti e marketing, domiciliato per la funzione presso la sede della Società in 88 Lower Street, Dublino 2, Irlanda. FINAREF INSURANCE LIMITED FINAREF LIFE LIMITED Allegato “A” RAPPORTO DI VISITA MEDICA Si prega il medico di fiducia dell’assicurando di raccogliere le dichiarazioni di quest’ultimo, effettuare le rilevazioni richieste e rispondere con accuratezza ed in maniera leggibile a ciascuna domanda sotto riportata. Dati dell’assicurando Nome : ________________________________ Cognome : ______________________________ Via: _________________________________________ Nr: ________ Località: ___________________________________________________ Sesso : M F CAP: ____________ Provincia: ________ Data di nascita : ____/____/_______ 2. Da quanto tempo conoscete l’assicurando? __________ Da quale data possedete informazioni scritte sull’assicurando (esami, cartelle cliniche, ...)? __________ 3. Siete il medico curante dell’assicurando? SI NO Se si, da che anno? __________ Siete parente o affine dell’assicurando? SI NO Se si, con quale grado di parentela? ___________ 4. ESAME OBIETTIVO Altezza in cm : ___________ Il peso è : in aumento Misura del torace Peso in Kg : ___________ in diminuzione stazionario espirando: ___________ inspirando: ___________ Misura addominale : ___________ Frequenza, ritmo e tipo di pulsazione a riposo : ________________________________________ Soffio cardiaco SI NO (se presente descriverlo e specificare se è da considerarsi funzionale o organico) ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Pressione sanguigna (se supera i 140/90 ripetere il test) min: _____ max : _____ Si notano apparenti anormalità nella palpazione dell’addome? SI NO Se si, quali? ______________________________________________________________________________ FINAREF INSURANCE LIMITED FINAREF LIFE LIMITED 5. L’assicurando è mai stato in cura presso di voi per malattie e/o infortuni? SI NO In caso di risposta positiva si prega di fornire tutti i dettagli. Natura della malattia o ragione del consulto Data inizio e durata Eventuali conseguenze della malattia o lesione e possibililà di ricaduta ______________________ ______________________ ______________________ _______________ _______________ _______________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ 6. Con riferimento alle attuali condizioni dell’assicurando, della sua storia personale e della storia della sua famiglia, avete ragione di ritenere che sia o possa essere soggetto a malattie congenite, ereditarie e/o costituzionali? SI NO Se si, quali? 7. Vi risulta che l’assicurando soffra o abbia sofferto di disturbi al cuore, ai polmoni, al fegato, reni o altri organi interni? SI NO In caso di risposta positiva si prega di fornire tutti i dettagli. 8. Avete avuto precedenti occasioni di misurare la pressione del sangue dell’assicurando? SI NO Se si, quando e con quali risultati? 9. Siete a conoscenza di passati o presenti casi di fratture, reumatismi, infortuni o interventi chirurgici? SI NO In caso di risposta positiva si prega di fornire tutti i dettagli. 10. Vi risulta che l’assicurando soffra o abbia sofferto di disturbi e/o malattie mentali e del sistema nervoso? SI NO In caso di risposta positiva si prega di fornire tutti i dettagli. 11. VI risulta che l’assicurando faccia o abbia fatto uso, e con quale frequenza, di : a. tabacco : b. alcolici : c. medicinali : 12. SI NO frequenza : _______________________________________ SI NO frequenza : _______________________________________ SI NO frequenza : _______________________________________ Siete a conoscenza di altre circostanze non precedentemente menzionate che possano ritenersi importanti in relazione ad una assicurazione sulla vita, anche in riferimento alla lunga durata dell’assicurazione stessa? SI NO In caso di risposta positiva si prega di fornire tutti i dettagli. FINAREF INSURANCE LIMITED FINAREF LIFE LIMITED 13. Siete a conoscenza di fatti relativi allo stato di salute presente e passato dell’assicurando, della sua storia personale o del suo modo di vita che possano, secondo la Vostra opinione, condizionare l’assicurabilità del Vostro paziente (viaggi in Paesi tropicali e/o a rischio sanitario, comportamento sessuale a rischio, ecc.)? SI NO In caso di risposta positiva si prega di fornire tutti i dettagli. 14. A suo giudizio, Io stato di salute attuale dell’assicurando è Stato di salute buono Stato di salute mediocre Stato di salute non buono Dichiaro ad ogni effetto di legge che le informazioni e risposte da me date contenute nel presente documento sono veritiere ed esatte e che non ho taciuto od omesso di comunicare alcuna circostanza rilevante circa le condizioni mediche dell’assicurando. Sono a conoscenza del fatto che le informazioni e i dati richiestimi sono elementi fondamentali ai fini della valutazione da parte della Finaref Life Ltd & Finaref Insurance Ltd dei rischi in relazione alla polizza convenzione cui l’assicurato intende aderire. Nome, cognome e indirizzo del medico Firma del medico Data : FINAREF INSURANCE LIMITED FINAREF LIFE LIMITED MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO INTESA PROTEGGI MUTUO Spett.le GPA Assiparos Spa Gestione dei sinistri via Melchiorr e Gioia 124 20125 MILANO Data : Mutuo n. presso fil. ASSICURATO Cognome e Nome Comune di nascita Comune di residenza Indirizzo sesso Prov Cap data di nascita Cod.Fisc Prov / / GARANZIE (ba rrare la copertura assicurativa per la quale è richiesto l’indennizzo e allegare al presente modulo, da trasmettere per raccomandata A/R a GPA Assiparos S.p.a. all’indirizzo sopra indicato, i documenti di seguito indicati) Decesso (documenti da presentare dall’avente causa) - indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento - certificato di morte - relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo - eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta necessaria dalla Finaref Life Invalidità Totale e Permanente da Infortunio - indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento - certificato medico - eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta necessaria dalla Finaref Insurance - copia di un documento di identità Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Malattia (copertura assicurativa operante per coloro che, al momento del verificarsi dell’evento assicurato, siano lavoratori autonomi o dipendenti di enti pubblici) - in dicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento - certificato medico (anche per la continuazione di sinistro) - eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta necessaria dalla Finaref Insurance - copia di un documento di identità Disoccupazione (copertura assicurativa operante per coloro che, al momento del verificarsi dell’evento assicurato, siano lavoratori dipendenti di aziende private) - copia del documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro - copia dell’isc rizione alla lista di collocamento o l’inserimento nelle liste di mobilità el’eventuale permanenza in tali liste - copia di un documento di identità Gravi Malattie (copertura assicurativa operante per coloro che, al momento del verificarsi dell’evento assicurato, siano non lavoratori) - certificato medico - eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta necessaria dalla Finaref Insurance - copia di un documento di identità Si da atto che al momento della stipulazione della presente polizza Finaref Life & Insurance mi ha reso l’Informativa e richiesto il permesso al trattamento dei miei dati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003. L’Assicurato o l’Avente Causa Finaref Insurance Limited & Finaref Life Limited : 88 Lower Leeson Street, Dublino 2, Irlanda. Finaref Insurance Limited & Finaref Life Limited sono regolarmente autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa rispettivamente nel ramo vita e nel ramo danni e sono soggette al controllo dell’Irish Financial Services Regulatory Authority.