...

tfr/tfs fondi pensione

by user

on
Category: Documents
44

views

Report

Comments

Transcript

tfr/tfs fondi pensione
TFR/TFS
FONDI PENSIONE
Perché è importante non
aderire al Fondo Espero
A cura dei Cobas –Comitati di base della scuola
Sede Nazionale:
V.le Manzoni 55, 00185 Roma
tel.: 0670452452; fax: 0677206060.
e-mail: [email protected]
www.cobas-scuola.it
TFS
(Trattamento di fine servizio,
buonuscita)
E’ riservato a tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato nella
Pubblica Amministrazione entro il 31/12/2000, anche in caso di
successivo passaggio – a qualsiasi titolo – da un Ente ad un altro
purché tale passaggio avvenga senza soluzione di continuità e sempre
con contratto a tempo indeterminato.
E’ in regime di TFS pure il personale assunto a tempo indeterminato
precedentemente al 1° gennaio 2001, anche se solo ai fini giuridici
(Esempio: personale scolastico assunto a tempo indeterminato con
decorrenza giuridica 1° settembre 2000 e decorrenza economica 1°
settembre 2001)
Rimangono al momento in regime di TFS, quale che sia la data della loro assunzione nella Pubblica
Amministrazione, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili; gli avvocati ed i procuratori dello Stato; il
personale militare e delle forze armate di polizia; il personale della carriera diplomatica e prefettizia; i
professori ed i ricercatori universitari, nonché i dipendenti degli Enti che svolgono la loro attività nelle
materie contemplate dall’art. 1 del D.Lgs del Capo provvisorio dello Stato 17/07/1947, n. 691, e dalle leggi
n. 281/85 e n. 287/90 (personale della Borsa, Consob ecc.)
Come si calcola TFS
L’ammontare del TFS è determinato dai 13/12 dell’80% dell’ultima retribuzione
utile (costituita dallo stipendio e dall'i.i.s.) moltiplicato per il numero degli anni
valutabili (inclusi i periodi riscattati).
Cioè l'86,66% dell'ultimo stipendio moltiplicato per gli anni di
servizio (inclusi quelli riscattati)
TFS = 13/12 * 80% (Ult. stip. + i.i.s.) * anni valutabili
L’entità della buonuscita è quindi strettamente legata alla carriera economica:
aumentando lo stipendio tabellare (stipendio + i.i.s.) per rinnovo contrattuale o
passaggio di gradone si incrementa il T.F.S.;
Sono esclusi la retribuzione accessoria e gli eventuali aumenti contrattuali
differiti a data posteriore alla cessazione.
E' soggetto alla trattenuta dell'IRPEF alla fonte, per cui non deve essere incluso
nella dichiarazione dei redditi.
Il TFS non è salario differito (come il TFR), bensì salario previdenziale istituito per
legge, gode di un trattamento fiscale più favorevole (solo il 40% del TFS è
tassato) rispetto al TFR
TFR
(Trattamento di fine rapporto,
liquidazione)
Sono obbligatoriamente in regime di TFR:
• tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in essere
al 30/05/2000 o stipulato successivamente;
• tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo il
31/12/2000
Eventuali servizi resi a tempo determinato nel periodo intercorrente tra la nomina giuridica e
quella economica danno diritto, sussistendo le condizioni di legge, al TFR. Il pagamento del
TFR potrà però essere subito effettuato solo se tra la risoluzione del rapporto di lavoro a
tempo determinato e la decorrenza economica di quello a tempo indeterminato ci sia almeno
un giorno di interruzione.
Esempio:
nomina giuridica a tempo indeterminato dal 1° settembre 2000, decorrenza economica a tempo indeterminato dal 1°
settembre 2001:
1) contratto di lavoro a tempo determinato dal 1° febbraio al 30 giugno 2001: il TFR può essere subito corrisposto;
2) contratto di lavoro a tempo determinato dal 1° febbraio al 31 agosto 2001: il TFR, rivalutato ai sensi di legge, sarà
corrisposto all’atto della definitiva cessazione dal servizio a tempo indeterminato.
Come si calcola il TFR
Il TFR è determinato da:
• Una quota annua di accantonamento: pari al 6,91% dello stipendio
lordo annuale
La retribuzione utile comprende:
1) la retribuzione lorda tabellare
2) eventuale assegno ad personam
3) l'intera indennità integrativa speciale
4) la tredicesima .
• rivalutazione delle quote accantonate. Al 31 dicembre di ogni anno, oltre
a calcolare la quota da accantonare per l'anno stesso, il datore di lavoro
deve rivalutare il fondo complessivo accantonato negli anni precedenti. Il
tasso di rivalutazione da applicare e' composto da due voci, una fissa
(1,5%) ed una variabile (75% dell' aumento del costo della vita calcolato
dall'ISTAT).
Esempio: con un tasso di inflazione al 3% il TFR viene rivalutato del 2,25% (equivalente al
75% dell’inflazione) + l’1,5% fisso, quindi del 3,75%. Ne consegue che con inflazione
sotto il 6%, la rivalutazione complessiva supera l'inflazione
Diritto al TFR
Il diritto al TFR sorge alla risoluzione di un contratto di lavoro della durata minima di 15 giorni
continuativi nell’arco di un mese.
Ciò significa che nell’ipotesi di un servizio continuativo di almeno 15 gg. effettuato però
nell’arco di due mesi (Esempio: dal 20 aprile al 4 maggio) il lavoratore non matura il diritto
alla prestazione.
Più servizi, ognuno dei quali inferiore ai quindici giorni, ma prestati senza soluzione di
continuità con obbligo di iscrizione all’Istituto, fanno maturare il diritto al TFR qualora
ovviamente la loro durata complessiva sia almeno di 15 giorni in un mese.
Nel caso in particolare del personale della Scuola, i contratti di lavoro inferiori ai 15 giorni,
anche se stipulati con Istituti scolastici diversi, si sommano al fine del raggiungimento della
durata minima di servizio necessaria per acquisire il diritto al TFR, a condizione che tra
l’uno e l’altro contratto non ci sia soluzione di continuità, vale a dire non ci sia
nemmeno un giorno – non importa se festivo o feriale – non coperto da contratto.
Il TFR va corrisposto d’ufficio; il lavoratore non deve quindi presentare alcuna istanza per
ottenere la prestazione
Ai sensi dell’art. 2948 c.c. il diritto al TFR è soggetto a prescrizione quinquennale
decorrente dal giorno in cui tale diritto può essere fatto valere e quindi da quello in cui sorge
il diritto al pagamento della prestazione.
Termini di pagamento del TFR
•In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età, di servizio, per
inabilità e per decesso, l’INPDAP è obbligato a corrispondere la prestazione entro
i successivi 90 giorni.
•In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi altra motivazione
diversa da quelle sopra indicate, il pagamento del TFR non potrà avvenire prima
che siano decorsi 180 giorni dalla cessazione dal servizio.
•In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato che si risolva alla scadenza
dei termini fissati contrattualmente, la risoluzione del rapporto si considera
avvenuta per "limiti di servizio" e il pagamento della prestazione dovrà essere
effettuato entro i successivi 105 giorni (15 + 90).
•Laddove, viceversa, un rapporto di lavoro a tempo determinato si risolva per
dimissioni o per destituzione antecedentemente alla scadenza dei termini
contrattuali, il pagamento non potrà avvenire prima di 180 giorni.
•La mancata osservanza dei termini di pagamento comporta l’obbligo
della corresponsione degli interessi di mora
Retribuzione utile ai fini del TFR
• In un contratto di lavoro della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese, il
lavoratore ha diritto al TFR calcolato sulla retribuzione virtuale riferita all’intero
mese.
Il TFR va calcolato sulla retribuzione virtuale intera anche in caso di
corresponsione di retribuzione ridotta per:
Malattia
Messa in disponibilità
Maternità (astensione obbligatoria nonché
astensione facoltativa per un periodo
massimo complessivo tra i due genitori di sei
mesi fino a tre anni di vita del bambino)
L’indennità per maternità corrisposta dopo la risoluzione del rapporto di
lavoro, ai sensi dell’art. 17 della legge 1204/71 e successive modifiche ed
integrazioni, non è utile ai fini del TFR.
Per il personale del Comparto Scuola non è altresì utile ai fini del TFR il periodo di
nomina solo giuridica, nel caso in cui la docente chiamata a prestare lavoro non
assuma servizio nemmeno un giorno perché già in congedo obbligatorio per
maternità.
Riscatti
La normativa che disciplina il TFS consente di riscattare, previo pagamento di un
"contributo" a totale carico del dipendente, alcuni periodi e/o servizi che
altrimenti non sarebbero valutabili.
Le norme del codice civile che regolano la liquidazione del TFR non prevedono
invece l’istituto del riscatto. Una eccezione è però contemplata per i dipendenti
pubblici dall’art. 1 – comma 9 – del DPCM 20/12/99 che ha disposto che il
personale in servizio a tempo determinato alla data del 30/05/2000, e quindi
obbligatoriamente in regime di TFR, possa chiedere il riscatto di periodi di servizio
svolti a tempo determinato precedentemente a quelli relativi al contratto in essere
alla suddetta data del 30 maggio 2000, purché detti servizi non abbiano fatto
sorgere il diritto all’iscrizione all’INPDAP (ex Gestione ENPAS o ex Gestione INADEL)
né abbiano dato luogo ad alcun tipo di liquidazione
Al di là dei suddetti servizi nessun altro periodo e/o servizio può essere riscattato
ai fini TFR.
Non sono oggetto di riscatto, quindi, per i dipendenti dello Stato, gli eventuali
periodi a tempo determinato intercorrenti tra la nomina giuridica e quella
economica che hanno fatto sorgere il diritto al TFR.
Anticipazioni sul trattamento
La legge prevede anche la possibilità per il lavoratore di richiedere una
anticipazione sul trattamento (solo TFR) cui avrebbe diritto nel caso di
cessazione del rapporto (l’INPDAP, al momento, non anticipa, quindi i
lavoratori pubblici non hanno la possibilità di chiedere l’anticipo).
Questa anticipazione, però, ha alcuni limiti:
1. annualmente, ne possono usufruire solo il 10% dei dipendenti
2. non può essere superiore al 70% del trattamento spettante di diritto
3. è prevista solo per quei lavoratori che hanno una anzianità di servizio superiore
agli otto anni
4. può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto
5. deve essere giustificata dalla necessità di acquisto della prima casa (per sé o per
i figli) o dalla necessità di spese sanitarie per terapie eccezionali
6. al momento l’INPDAP non eroga anticipazioni sul TFR
Ricapitolando…..
TFR
TFS
Salario differito
Salario previdenziale
(istituito per legge)
(salario pagato in momenti diversi da
quelli del suo accantonamento)
è strettamente legato alle
retribuzioni effettivamente percepite
negli anni passati e all’indice ISTAT
Lo si percepisce alla fine della carriera lavorativa,
oppure si può richiedere un’anticipazione (soltanto
in condizioni particolari)
dipende dall'ultimo stipendio e dalle sue
variazioni contrattuali che, a loro volta, sono
legate alla progressione di anzianità di servizio
Lo si percepisce alla fine della
carriera lavorativa
Per passare dal regime TFS al regime TFR
bisogna, obbligatoriamente, aderire ai Fondi
Pensione (Espero, per la scuola).
La previdenza
Previdenza pubblica
obbligatoria
Quella attuale, gestita dall’INPDAP (per i
lavoratori pubblici) e dall’INPS (per quelli
privati) , funziona con il meccanismo
della ripartizione fondato sulla solidarietà
fra generazioni (metodo retributivo), per
cui i contributi versati dai lavoratori in
attività finanziano le pensioni di chi ha
smesso di lavorare
Previdenza privata
complementare
Funziona col metodo di
capitalizzazione, ossia i contributi
versati da ogni iscritto confluiscono
sulla sua posizione individuale (Fondi
pensione), rivalutati annualmente dagli
utili (o dalle perdite!!) derivanti dalla
gestione finanziaria delle somme
accantonate
I Fondi Pensione
A prestazione definita
Si basano su un impegno per il futuro a
garantire un certo rendimento. Una volta
che il lavoratore andrà in pensione, il
fondo, indipendentemente
dall’andamento degli investimenti
finanziari attuati nel corso della vita
produttiva del lavoratore, dovrà pagargli
una rendita pari alla somma predefinita.
Il rischio ricade sull’azienda e sui
fondi pensione
Molti di questi fondi sono falliti e quelli
ancora in funzione hanno costi di
gestione altissimi
A contribuzione definita
Non si impegna a garantire un reddito
predefinito al lavoratore e, in realtà,
non garantisce neppure il capitale
versato, perché il suo rendimento sarà
frutto degli investimenti finanziari e
della situazione delle borse al
momento dell’uscita del lavoratore.
Il grado di incertezza è molto alto e il
rischio ricade tutto sulle spalle del
lavoratore
Fondi aperti
Fondi chiusi
(o negoziali)
I Fondi chiusi
I fondi pensione "chiusi o negoziali" sono quelli istituiti per singola azienda o per gruppi di aziende
(fondi aziendali o di gruppo), per categorie di lavoratori o comparto di riferimento (fondi di categoria o
comparto) o anche per raggruppamenti territoriali (fondi territoriali).
Tali fondi sono costituiti attraverso un contratto collettivo nazionale, un accordo o un regolamento
aziendale, ovvero tramite accordo tra lavoratori promosso dai sindacati o associazioni rappresentative di
categoria.
I sindacati e le aziende, però, non gestiscono direttamente i versamenti dei contributi ma lo fanno
attraverso società di gestione del risparmio, compagnie di assicurazione, banche e Sim
(Società di Intermediazione Mobiliare).
Il versamento dei contributi ad un fondo pensione complementare per i lavoratori
dipendenti è articolato su tre quote:
1- contributo del datore di lavoro;
2- contributo del lavoratore;
3- una quota del trattamento di fine rapporto (TFR)
I lavoratori assunti dopo il 28 aprile 1993 devono versare al fondo pensione l’intera
quota del TFR.
I Fondi aperti
I fondi "aperti" sono istituiti e gestiti direttamente da banche, società di assicurazioni,
società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare.
Costi dei Fondi Pensione chiusi
Spese
2003
2004
2005
Gestione Amministrativa
0,34
0,30
0,27
Gestione Finanziaria
0,14
0,16
0,20
Totale
0,48
0,46
0,47
Fonte: Covip (Relazione annuale 2005)
A questi costi (medi) bisogna sommare le commissioni di ingresso
da versare al momento dell’iscrizione e le commissioni di uscita al
momento del pensionamento.
I costi dei fondi pensione aperti variano a seconda del gestore e
delle condizioni: si va dall’ 1% all’8%
Una volta conferito il tfr alle forme pensionistiche
complementari non è più possibile riprendere la vecchia
liquidazione
I rendimenti dei Fondi Pensione
Performance
% 6 anni
Performance
% 5 anni
Performance
% 2004
Performance
% 2005
Fondi pensione
chiusi
Rendimento
generale netto
12,7
8,9
4,5
8,5
Rendimento
TFR
Rivalutazione
netta TFR
18,8
14,7
2,5
2,6
+6,1
+5,8
-2,00
-5,9
Differenza
rendimento
TFR/Fondi
chiusi
Fonte: Covip (Relazione annuale 2005)
Ciò significa che, se avessimo investito il nostro TFR nei
fondi pensione (dal 2001 ad oggi), ci troveremmo con un
rendimento chiaramente inferiore
E inoltre………………….
………approfondendo lo studio sui rendimenti troviamo un dato che
ci spiega come mai i fondi pensione negli ultimi 3 anni hanno avuto
un rendimento, in media,migliore del TFR
I maggiori fondi pensione negoziali, visto le performance negative,
hanno pensato bene a ristrutturarsi e caratterizzarsi come fondi
multicomparto, cioè articolati in più linee di investimento e profili di
rischio/rendimento.
E così scopriamo che:
Il Fondo pensione COMETA (il più grande fondo
italiano, quello dei metalmeccanici) nell’anno 2005 ha
avuto questi rendimenti:
1. Linea monetaria: 2,9%
2. Linea garantita: 2,6%
3. Linea bilanciata obbligazionaria: 6,7%
4. Linea bilanciata: 10,4%
E il FONCHIM, quello dei chimici:
1. Linea monetaria: 2,1%
2. Linea bilanciata obbligazionaria: 6,6%
3. Linea bilanciata azionaria: 12,7%
Ma quali sono le caratteristiche dei fondi
multicomparto?
Linea Azionaria: presenta un profilo di rischio alto, investe in titoli
azionari quotati sul mercato e può subire consistenti oscillazioni,
sia positive che negative, in relazione all’andamento dei mercati
Linea Bilanciata: presenta un profilo di rischio medio- alto, investe
in titoli azionari e obbligazionali quotati sui mercati.
Linea Obbligazionaria: presenta un profilo di rischio medio, investe
prevalentemente in titoli obbligazionari sia italiani che esteri
Linea Monetaria: presenta un profilo di rischio basso, investe in
strumenti
finanziari
con
elevato
grado
di
liquidità:
prevalentemente titoli di Stato, obbligazioni e operazioni di pronti
contro termine.
E’ ovvio, quindi, che anche i costi di gestione
varieranno al variare della linea scelta dal lavoratore
I costi dei Fondi pensione multicomparto
Le commissioni finanziarie e amministrative possono variare notevolmente a
seconda del tipo di strumenti finanziari e della gestione del fondo. In
particolare la gestione può essere passiva, nel qual caso il gestore finanziario
si limita a seguire le indicazioni e il benchmark (indice che individua il profilo
di rischio e le opportunità del mercato in cui tipicamente il Fondo investe,
sicché il rendimento di un fondo viene in genere valutato in riferimento ad
un benchmark) prefissato, o attiva. In questo secondo caso il gestore cerca
di battere il benchmark, e le commissioni saranno più elevate. Inoltre le
commissioni variano a seconda della natura degli strumenti trattati. Le
commissioni sono più basse per i fondi a prevalenza obbligazionaria mentre
crescono per fondi che investono principalmente in azioni. Queste
commissioni (che possono arrivare all’1-2% annuo del patrimonio per i fondi
chiusi e fino al 3-4% per i fondi aperti) sono dovute a prescindere dai
risultati conseguiti:
anche in caso di perdita gli aderenti al fondo sono tenuti a pagare le
commissioni di gestione.
Nel caso che il gestore finanziario riesca poi a superare il benchmark
prestabilito gli viene sovente riconosciuta una commissione di over
performance.
Il lavoratore può dovere affrontare ulteriori spese e commissioni in caso di
uscita anticipata dal fondo o in caso di riscatto. Molti fondi pensione
prevedono anche delle spese per passare all’interno del fondo stesso da una
linea di investimento ad un altra
In sostanza……..
1. Il TFR è l’unico “pezzo” di salario, differito ma sicuro, che è ancora
automaticamente rivalutato anche più dell’inflazione
2. La linea monetaria, cioè l’investimento dei fondi pensione a basso
rischio, ha un rendimento minore di quello del TFR
3. I fondi pensione che, negli ultimi 3 anni, hanno superato il rendimento
del TFR sono quelli che hanno adottato linee di investimento azionarie e
obbligazionarie (Parmalat, Cirio, Bond argentini…. ci ricordano qualcosa?)
con un rischio alto anche per il capitale versato
4. I fondi pensione, proprio per il loro finanziamento a capitalizzazione,
sono comunque inefficaci come strumenti previdenziali. Non e’
assolutamente vero, quindi, che rappresentano la pensione integrativa:
sono solo un prodotto venduto dagli speculatori finanziari
5. E’ vero che sarà difficile che i fondi pensione falliscano, ma per un semplice
motivo: poiché non garantiscono nessun rendimento minimo, non saranno
loro a colare a picco ma solo le quote degli associati. Loro rimarranno in piedi
semplicemente “adeguando” il valore delle quote. E attenzione ai “facili”
rendimenti: quando il valore di una “quota” scende risalire è molto più
difficile. Se le quote valgono 100 e scendono del 50% vanno a 50. Se poi
risalgono sempre del 50% vanno a 75, non tornano a 100. Ebbene, loro vi
diranno che il mercato è in pareggio, ma voi avrete perso un quarto di quanto
versato: è il gioco “truccato” della speculazione finanziaria
La Riforma della previdenza
(Decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)
La riforma, tanto voluta dai sindacati “governativi”, approvata
dal Governo Berlusconi (ma rinviata al 2008) è stata
anticipata al 2007 dalla finanziaria del Governo Prodi.
Ad oggi, riguarda soltanto i lavoratori dipendenti del settore privato
Per il TFR dei lavoratori pubblici occorre attendere ancora, per l’esistenza di
notevoli complicazioni di ordine finanziario. In breve si tratta di questo: mentre il
TFR dei privati è accantonato da ciascun datore di lavoro, quello degli statali è
gestito, per tutti, dall’INPDAP, l’ente previdenziale per il pubblico impiego. Poiché,
come noto, l’obiettivo principale della riforma del TFR consiste nella sua
destinazione alla previdenza complementare, ecco che anche l’INPDAP
rischierebbe di doversi privare di una notevole liquidità, laddove la riforma fosse
sic et simpliciter estesa anche ai dipendenti pubblici. Una liquidità di cui l’INPDAP
evidentemente non dispone.
Ma un ulteriore passo in avanti, anche nel settore pubblico, è stato fatto: è stato
sottoscritto l’accordo, il 6 Marzo 2007, per definire il regolamento e lo statuto
del fondo per i lavoratori degli enti locali e della sanità.
Ci avviamo, quindi, a grandi passi verso l’estensione della riforma anche al settore
pubblico: ad oggi per i 2/3 dei lavoratori pubblici (scuola, sanità, enti locali) sono
“disponibili” i fondi pensione negoziali (anche se ad Espero, dopo 3 anni, ha aderito
solo il 5% della categoria) .
La truffa del silenzio-assenso
Il grimaldello utilizzato per far saltare resistenze, perplessità l’opposizione dei lavoratori
alla previdenza alternativa, è quello del silenzio/assenso nel trasferimento del TFR dei
lavoratori ai fondi pensione.
CGIL, CISL, UIL e Governi hanno convenuto insieme sulla bella trovata del
silenzio/assenso, completamente capovolta rispetto alla precedente e consolidatissima
prassi, per cui in futuro, se un lavoratore vorrà mantenere il proprio TFR, quindi restare
nella situazione attuale, dovrà fare esplicite dichiarazioni al datore di lavoro e all'ente
previdenziale di riferimento (INPS, INPDAP,...).
Anche uno sciocco, purchè correttamente informato, comprenderebbe la portata
dell'inganno e della truffa; si gioca sulla disinformazione, sulla distrazione, sulla
superficialità di tanti, per trasferire comodamente milioni di liquidazioni nei fondi pensione.
In tal modo CGIL-CISL-UIL entrano direttamente in concorrenza con finanziarie,
assicurazioni, banche, per cercare di convogliare il TFR, che costituisce parte del salario
differito dei lavoratori, all'interno dei fondi di categoria chiusi (da loro cogestiti con la parte
datoriale), piuttosto che in quelli aperti.
Il silenzio-assenso non riguarda, ad oggi, il pubblico impiego
Cosa sta già succedendo nel settore
privato?
(i sindacati “governativi” premono affinché tutto ciò sia esteso al più presto al settore pubblico)
•Azienda<50
dipendenti
•resta in
azienda
•Azienda≥50
dipendenti
•versato
all’INPS
Fondo
L’andamento del fondo Cometa dal 1998 ad oggi:
13,500
13,000
12,500
12,000
quote Cometa
TFR
11,500
11,000
10,500
10,000
1999
1999
2000
2000
2001
2002
2003
2003
2004
2005
2006
2006
Elaborazione Cobas. I dati sono tratti dall’estratto conto din un lavoratore che ha aderito al Fondo Cometa
Dopo il primo periodo favorevole (dal 1999 al 2000) il fondo ha una
perdita significativa (dal 2001 al 2002). Nonostante l’andamento
positivo dal 2003 al 2006 (molto pubblicizzato) solo dopo 3 anni il
fondo recupera ciò che aveva perso nei confronti del TFR e pareggia il
rendimento.
Cometa 1998-2006
Diff % valore quote / valorizzazione Tfr nel tempo
4,00%
2,00%
0,00%
-2,00%
-4,00%
-6,00%
-6,91%
-8,00%
1998 1999 2000 2000 2001 2002 2002 2003 2004 2005 2005 2006
Cometa 1998-2006
Diff in Euro valore quote / valorizzazione Tfr
100,00
50,00
0,00
-50,00
-100,00
-150,00
-200,00
-250,00
-300,00
1998
-280,99
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Chi sono, quindi, le vittime della controriforma?
Come al solito i lavoratori e, in questo caso, soprattutto i più giovani.
Con questa legge il fondo pensione sarà alimentato, quasi esclusivamente dal salario mensile
e differito dei singoli lavoratori. Il versamento dei datori di lavoro riguarda una percentuale
minima rispetto alle somme che sono versate mensilmente dai lavoratori. Nella maggior parte
dei casi il lavoratore versa circa il 90% dei contributi, contro il 10% circa dei datori di lavoro.
Il versamento al Fondo:
oggi per i giovani
Quota
Aziendale
Quota
Lavoratore
TFR del
lavoratore
Ma quella minima quota che versa il datore di lavoro (che non è l’1% annuale poichè già
oggi il datore di lavoro versa la quota di rivalutazione annuale del Tfr) sarà subito “divorata”
dai costi di gestione e, soprattutto, sarà “detratta” dagli aumenti contrattuali.
Il Fondo Espero
Espero è il primo fondo pensione chiuso istituito nel pubblico impiego
E’ riservato ai dipendenti scolastici a tempo indeterminato anche in
part-time, a tempo determinato non inferiore a 3 mesi continuativi,
nonché ai lavoratori di scuole private, legalmente riconosciute, paritarie
e della formazione professionale
E’ stato costituito nel 2003 da Aran (cioè il Ministero dell’Istruzione) e
Cgil-scuola, Cisl-scuola, Uil-scuola, Snals, Cida, Gilda (che
recentemente è uscita)
Il 12 maggio 2004 ha ricevuto l’autorizzazione della Covip
(Commissione di vigilanza sui fondi pensione)
Chi gestisce Espero?
Lo statuto di Espero esclude la gestione diretta delle risorse.
I contributi raccolti saranno versati in una Banca Depositaria (Monte dei Paschi di Siena) e
investiti da Gestori specializzati
Per il primo esercizio la gestione sarà monocomparto, cioè tutti i contributi saranno
investiti nello stesso modo e ci sarà un unico rendimento.
Successivamente si potrà aderire, a seconda dell’età, della durata e del grado di propensione
al rischio, alla gestione pluricomparto con diverse linee di investimento e differenti profili di
rendimento. La composizione del patrimonio di Espero sarà inizialmente prudente, con
grande prevalenza degli investimenti obbligazionari (circa 80%) rispetto agli azionari.
Quali garanzie per i soldi versati nei fondi pensione?
Citiamo, al riguardo, il punto 7 lettera b della scheda informativa del Fondo Espero
“…In nessun caso l’associato ha la garanzia di ottenere, al momento
dell’erogazione delle prestazioni, la restituzione integrale dei contributi
versati ovvero un rendimento finale rispondente alle aspettative. Non
esistono del pari garanzie sul ripetersi in futuro delle perfomance
realizzate negli anni precedenti né sul rendimento finale che sarà
possibile ottenere al momento del pensionamento”
Adesione ad Espero
L’adesione al fondo è volontaria e comporta per il lavoratore:
1- una quota d’iscrizione una tantum di 2,58 €;
2- una quota associativa annua stabilita dal Consiglio d’amministrazione non superiore allo
0,12% della retribuzione utile (stipendio, indennità integrativa e tredicesima mensilità)
3- un contributo mensile dell’1% della propria retribuzione utile dal terzo mese
successivo alla consegna del modulo di adesione all’Amministrazione;
4- il versamento di tutte le quote di trattamento di fine rapporto (6,91% della retribuzione
base di riferimento per il calcolo) che maturano dal terzo mese successivo alla data di
iscrizione al fondo (per gli assunti dopo il 31/12/2000 che sono già in T.F.R.)
5- la trasformazione della buonuscita (T.F.S.) in T.F.R. e versamento mensile al fondo del 2%
delle quote di T.F.R. maturate tre mesi dopo l’adesione + una quota pari all’1,5 % della base
contributiva vigente ai fini T.F.S. (per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato
entro il 31/12/2000 e attualmente in regime di trattamento di fine servizio T.F.S.)
L’adesione “volontaria” ai Fondi è un ergastolo: da quel momento per tutta la vita
sarà costretto a versare il Tfr a un Fondo, senza alcuna possibilità di sospendere il
versamento per qualsiasi motivo. Potrà sospendere solo la quota volontaria e
quella “padronale”, ma non potrà più bloccare il versamento del Tfr.
Infatti, il modello vincolante di Statuto emanato dalla Covip,
a cui gli attuali Statuti dei Fondi dovranno attenersi entro il 31 marzo 2007 recita:
una volta conferito il Tfr, non si potrà più tornare indietro (art. 8 comma 6). E nel
caso di licenziamento si può riscattare solo il 50% dopo un anno di disoccupazione
e il 100% solo dopo quattro anni che si è sul marciapiede (art.12 comma 2).
Ricapitolando:
Quota a carico
dell’amministrazione
Quota a carico del
lavoratore
Quota del
T.F.R.
Quota
aggiuntiva
Dipendenti assunti a tempo
indeterminato prima del
01/01/2001 (optanti)
1% della retribuzione
tabellare + iis + tredicesima
1% della retribuzione
tabellare + iis +
tredicesima
2%
1,5% della base
retributiva
vigente ai fini
TFS
Dipendenti assunti a tempo
indeterminato dopo
31/12/2000
1% della retribuzione
tabellare + iis + tredicesima
1% della retribuzione
tabellare + iis +
tredicesima
Tutto (6,91%
della
retribuzione
annua lorda)
Dipendenti con contratto a
tempo determinato
1% della retribuzione
tabellare + iis + tredicesima
1% della retribuzione
tabellare + iis +
tredicesima
Tutto (6,91%
della
retribuzione
annua lorda)
Cosa succederà quando si andrà in pensione
Dipendente in TFS che
non aderisce ad Espero
percepirà
tutta la
buonuscita
percepirà
Dipendente in TFS che
aderisce ad Espero
Dipendente in TFR che
non aderisce ad Espero
la pensione
percepirà
+
tutta la
liquidazione
+
il T.F.R. derivante dalla buonuscita maturata alla
data di adesione al fondo e dal 4,91% della
retribuzione versata da tale data, entrambe
rivalutate annualmente. Potrà optare per la
liquidazione in unica soluzione di una quota del
capitale maturato che non può superare il 50%
della posizione individuale maturata. L’altro 50%
deve essere riscosso in rate periodiche.
+
percepirà
Dipendente in TFR che
aderisce ad Espero
la pensione
la pensione
+
la pensione
La pensione integrativa di Espero.
Potrà optare per la liquidazione in unica
soluzione di una quota del capitale maturato
che non può superare il 50% della posizione
individuale maturata. L’altro 50% deve
essere riscosso in rate periodiche.
Prestazioni
I fondi pensione negoziali erogano le seguenti prestazioni:
Fonte Covip: schema di Statuto dei Fondi pensione negoziali
• Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della
maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di
appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme
pensionistiche complementari.
•L’aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica
sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale
maturata. Il restante 50% sarà “restituito” con un vitalizio mensile
• Riscatto per cessazione dell’attività: in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del
pensionamento si può optare per il trasferimento ad altri fondi, mantenere la posizione
individuale in assenza di contribuzione oppure riscattare solo il 50% dopo un anno di
disoccupazione e il 100% solo dopo quattro anni di disoccupazione
• Riscatto per decesso dell’iscritto: in caso di morte dell’associato prima del suo pensionamento la
posizione individuale è riscattata dal coniuge, in sua mancanza dai figli, in mancanza di coniuge e
figli dai genitori se conviventi e a carico. In assenza di tali soggetti l’iscritto può nominare un
beneficiario, in mancanza del quale la posizione resta acquisita al fondo
• Capitale una tantum: se l’importo della pensione è inferiore all’assegno sociale (370 € nel
2004) o se non sussistono i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione, l’erogazione
della prestazione avviene sottoforma di capitale
Erogazione della rendita
La misura della pensione integrativa dipenderà dai contributi versati, dalla durata
dei versamenti, dai costi di gestione e dai rendimenti conseguiti dal fondo.
Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo
stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni
vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui
all’art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive
modificazioni e integrazioni. (Art.11 schema fondo statuto)
OVVERO
Con la maturazione della pensione la pratica del pensionato passa dal fondo
Pensioni alla società assicurativa di fiducia, che trasformerà il capitale finale in
pensione, in base agli attuali parametri adottati dalle assicurazioni. Un affare per
le assicurazioni i cui costi sono a carico dei lavoratori. Una perdita per il lavoratore
che si deve sobbarcare nuovi oneri.
Tutto ciò perchè il vitalizio mensile sarà basato sulla “speranza di vita”
media; è, quindi, auspicabile (ma non obbligatorio) che i Fondi si assicurino
contro i rischi di morte ma, soprattutto, contro i rischi di
sopravvivenza oltre la vita media.
Ma perché c’è la necessità di assicurarsi contro il rischio di
sopravvivenza oltre la vita media?
Le quote saranno divise per gli anni e i mesi che restano (teoricamente) da
vivere e il risultato costituirà il vitalizio mensile.
Una miseria che verrà rivalutata, non con il sistema di rivalutazione della
pensione pubblica (la vecchia scala mobile), ma con i tassi di rivalutazione dei
depositi bancari (cioè quasi niente).
In pratica:
Siccome oggi la “speranza di vita” è di 76 anni per gli uomini e 82 anni per le
donne
Se, per esempio, un uomo e una donna, aderenti ad un fondo, andranno
in pensione a 60 anni con uguale contribuzione versata e dopo aver
“accantonato” nel periodo lavorativo 4.000 Euro….
All’ uomo verrà corrisposto un
vitalizio mensile di Euro 250 (4.000
diviso i 16 anni che gli “rimarranno” da
vivere)
Alla donna verrà corrisposto un
vitalizio mensile di Euro 181,81 (4.000
diviso i 22 anni che le “rimarranno” da vivere)
L’art. 3 della costituzione italiana dice che tutti i cittadini sono uguali senza
distinzione di sesso; ebbene, ciò non vale per le pensioni integrative: le donne
sono “più fortunate” (vivono di più) e allora devono essere immediatamente punite
perché……dobbiamo arrenderci a quelle che sono le regole di mercato che tutelano
le assicurazioni
Brani tratti dalla trasmissione “Report” del 21 Maggio 2006
Alla domanda del giornalista:
“Io le do i soldi e l’accordo è: mi dai lo 0,75% dell’inflazione più l’1,5 (che
corrisponde al rendimento del Tfr). Lei ci sta?”
Il consulente finanziario risponde:
“Non è... non è un contratto che io potrei e saprei gestire da un punto di vista
finanziario. Quindi se le dicessi di si direi una bugia. Probabilmente in teoria è
possibile realizzare la cosa che dice lei, ma diventa talmente oneroso costruirlo
che il rendimento mi verrebbe interamente mangiato dal costo di costruzione”
MILENA GABANELLI IN STUDIO
Siamo invitati ad investire nei fondi perché ci dicono che renderanno di più del
tfr. E poi chi vende fondi dice che non può garantire lo stesso miserabile
rendimento perché costerebbe troppo. A Milano direbbero: mutande di ghisa!.
Siccome non stiamo parlando di investimenti speculativi, un paese con un livello
di civiltà degno di questo nome, che ha 1000 parlamentari a busta paga,
dovrebbe essere in grado di dire ad un lavoratore con quanto andrà in pensione
e non “dipende dall’andamento di mercato”.
Molti fondi sono già falliti…..
Fondo Pensione Ex COMIT
Oltre 10.000 pensionati, la metà sopra gli 80 anni, della ex Banca Commerciale Italiana
(acquisita nel 2001 da Banca Intesa) hanno ricevuto in Gennaio 2005 la mensilità di
previdenza integrativa decurtata del 25%. In Febbraio e Marzo il taglio è stato del 50%.
Poi le mensilità saranno azzerate, in attesa di ricevere qualcosa dalla liquidazione, cioè dal
fallimento, del Fondo Pensione. Quando e quanto non è dato sapere” (Fonte: “Altreconomia” –
Marzo 2005).
Il Fondo Pensione ex COMIT, pertanto, non è in grado di garantire le prestazioni previste ai
suoi 22.000 aderenti.
Fondo Pensione degli ex dipendenti dell'Istituto bancario italiano
CRACK di 40 milioni del fondo pensione della Cassa IBI, fallimento avvenuto nonostante
numerose banche abbiano accordato incrementi stipendiali ai lavoratori che avevano optato
per il fondo previdenziale. L'ammanco è "superiore alla metà dell'intero patrimonio del fondo"
"a cui è iscritto oggi circa un migliaio di dipendenti del gruppo (IlSole24ore, 31-1-2007)
Fondo Pensione del Teatro Carlo Felice di Genova:
300 tra pensionati e lavoratori del Teatro non sanno se riusciranno a recuperare quanto
versato nel fondo di previdenza integrativa fondato nel 1971 con un accordo tra i sindacati
e L’Ente Teatro “Si è salvato dal crack del fondo pensione solo chi, giunto alla fine della sua
carriera lavorativa, ha riscattato tutto il capitale prima del 2002. Dopo, il diluvio.
(IlSole24ore,17-2-2007).
E’ chiaro, quindi, che:
1- La stragrande maggioranza dei Fondi Pensionistici non garantisce assolutamente nulla. Una
gestione impossibile, poiché, in questo caso, i costi della gestione sarebbero superiori ai
rendimenti.
La futura “pensione” dipende dall’andamento del fondo, dalle bizze dei mercati finanziari e dalle
capacità e serietà dei gestori, e non è esclusa la perdita dei contributi versati.
2- E anche se qualche performance fosse positiva, ci troveremmo di fronte ad una rapina
colossale nei confronti delle economie più deboli perché la differenza “dall'ipotetico rendimento
del Fondo sarebbe sottratto a qualcuno che quella ricchezza ha prodotto con il proprio lavoro (la
finanza non produce ricchezza, la redistribuisce). Ergo, perché il Fondo possa mantenere quello
che promette, "deve" affondare le mani nella speculazione finanziaria”
3- l’unica vera differenza tra i fondi chiusi e quelli aperti sono i costi di gestione (molto più alti
nei fondi aperti).
Il rischio di investimento è molto simile, perché la gestione e l’amministrazione delle attività dei
fondi chiusi sono comunque appannaggio delle banche.
4- investire nei fondi pensione significa sottrarre risorse alla previdenza pubblica, negare
l’universalità del diritto ad una pensione pubblica dignitosa, cancellare ogni principio
previdenziale solidaristico, diffondere l’egoismo e la competitività tra i lavoratori.
5- un eventuale “successo” di questi fondi pensione influirà negativamente sulla stessa
contrattazione nazionale: oltre alla “concertazione” si potrà realizzare la “cogestione” di quote
di salario tra organizzazioni sindacali e padronali. E non sarà improbabile se nei prossimi
rinnovi contrattuali troveremo delle quote di aumento salariale decurtate allo stipendio base di
ogni lavoratore, che saranno “deviate” nei fondi pensione
La previdenza integrativa è
come quando ti rubano la
bicicletta e poi ti chiedono di
pagare per riaverla.
Si potrebbe aggiungere che, in
questo caso, si pagherebbe per
riavere i cerchioni, il campanello
e il sellino e che, oltre al ladro, si
deve pagare pure il sindacalista
che faceva il palo…….
Fly UP