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nuovo numero - Ordine Ingegneri Provincia di Genova

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nuovo numero - Ordine Ingegneri Provincia di Genova
Web Edition
N.5
Maggio
2016
Esce dal 1949
tti
ollettino di informazione degli Ordini degli Ingegneri della Liguria
ANTINCENDIO - NELLE SCUOLE TEMPI INSUFFICIENTI PER ADEGUARSI ENTRO LE SCADENZE
CONTROLLI E PRIME SANZIONI
DALLE PALESTRE AGLI ASILI NIDO
Ma sono a rischio, anche di chiusura, autorimesse, complessi
edilizi ed industriali che non hanno avviato le procedure di
prevenzione previste. La vittoria della burocrazia
I controlli stanno arrivando nelle palestre, negli asili nido, nelle autorimesse,
negli “edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale”. E con essi
i primi decreti penali di condanna, le sanzioni amministrative e le ordinanze
di chiusura per chi non ha avviato entro le scadenze previste le nuove e più
complesse procedure autorizzative di prevenzione incendi: quelle introdotte in
nome della semplificazione!
Mentre, secondo il “Decreto del Ministero dell’Interno 12 maggio 2016”
sulle “Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti
normative in materia di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica”,
per adeguare le scuole italiane alle norme antincendio, ci sono solo 6 mesi
di tempo, a partire dal 27 maggio 2016, e non oltre il 31 dicembre. Non
basteranno, dicono gli Ingegneri.
(a pag. 2)
EMERGENZA ALLUVIONE - BANDO IGNORATO
P
NESSUNO VUOLE
6,5 MILIONI DI EURO
ochi spiccioli. Pochi spiccioli
chiesti per proteggersi dalle
alluvioni e ancor meno erogati
nel 2015 e nel 2016. E oggi nelle casse
della Regione, gestiti dalla Filse, ci
sono ancora 6 milioni e mezzo di euro,
destinati agli operatori economici
per “Agevolazioni a favore delle
attività economiche per prevenzioni da
rischi alluvionali attraverso soluzioni
tecnologiche (dispositivi e/o impianti”. A
fondo perduto. Ma nessuno li chiede,
nessuno li vuole.
Il 31 dicembre prossimo figureranno
inutilizzati, e l’UE difficilmente
accetterà - dicono in Filse - destinerà
per l’alluvione risorse ingenti come nel
2004. Nel 2015 sono state ricevute solo
344 domande per 3.638.310,80 euro, nel
2016, 59 domande per 963.472,58; nel
primo caso 278 domande accettate per
2.752.870 euro, ma erogati solo 1 milione
292.116; quest’anno, 15 domande
accettate per 272.557 euro, erogati
35.463 euro. Sembra incredibile ma è
così. È tutto sul sito della Filse. L’allarme
degli ingegneri liguri parte con una
chiamata a raccolta per sensibilizzare
i professionisti che sono a contatto
con i cittadini, gli amministratori di
condominio, le istituzioni.
Sono loro, spiegano i dirigenti della
Federazione regionale degli Ordini liguri,
che sono rimasti in contatto con gli
operatori economici alluvionati ai quali
hanno svolto gratuitamente le perizie e
G. San
(segue a pag. 4)
MA DI QUALE
SICUREZZA
SI PARLA
SE È EFFIMERO
ANCHE
IL CONCETTO?
PAOLO CARUANA
Presidente Ordine Ingegneri
La Spezia e Federazione
Ordini Ingegneri Liguria
È
il motto distintivo di ogni
insegnante, ispirato da una
nota citazione tratta da “L’arte
della guerra” di Sun Tzu: «Il leader
comanda con l’esempio, non con
la forza». Questo nobile principio
didattico è imprescindibile nella
cultura orientale e si fonda sul
profondo senso di responsabilità che
dovrebbe orientare il comportamento
di ogni leader.
La sicurezza nelle scuole è una
problematica in auge da diversi anni
e torna alla ribalta della cronaca
ogni qualvolta crollano intonaci o si
verificano eventi sismici o correlati al
dissesto idrogeologico.
La nostra posizione (di Ingegneri) sul
tema della sicurezza degli edifici è
nota da tempo ed è stata espressa in
ogni occasione sia a livello nazionale
che locale, a cominciare dalla nostra
testata.
Non vogliamo quindi ripetere
concetti scontati, ormai entrati nel
(segue a pag 4)
Periodico della Federazione Regionale degli Ordini
degli Ingegneri dellaWLiguria
e b /1
n. 5 Maggio 2016 -
SICUREZZA ANTINCENDIO - PROROGA SOLO PER I PROGETTI APPROVATI NEL 2015
E ORA ECCO LE COMPLICAZIONI INTRODOTTE
DAL REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE
Un percorso kafkiano che nasce dalle proroghe al DPR 151/2011. Che cosa fare
MAURIZIO MICHELINI
C
i siamo: arrivano ora i decreti
penali di condanna, le sanzioni
amministrative e le ordinanze
di chiusura per le attività che non
hanno avviato - entro l’1 novembre
2015 - le nuove e più complesse
procedure autorizzative di prevenzione
incendi introdotte dal DPR 151/2011
che, per delega, doveva semplificare
i procedimenti amministrativi ed
eliminare le autorizzazioni. Kafka
docet!
Eppure la Costituzione è chiara: se
un regolamento del Governo contiene
disposizioni che eccedono rispetto alla
delega del Parlamento è illegittimo,
e penso sia del tutto ragionevole
affermare che una norma tesa a
complicare ecceda rispetto ad una
delega che chiedeva di semplificare...
Il problema si è trascinato fino ad
oggi perché il legislatore, anziché
modificare il “Regolamento recante
semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione
degli incendi” (attivo dal 7 ottobre
2011, appunto col DPR 151), ha
preferito prorogare l’entrata in
vigore delle disposizioni più critiche,
dimenticando, però, che l’ultima
proroga prevedeva due distinti
termini, l’1 novembre 2015 per
la valutazione del progetto e il 7
ottobre 2016 per la presentazione della
SCIA, esentando, però, dal primo
adempimento, coloro che erano già
in possesso di non ben precisati
“atti abilitativi riguardanti anche la
sussistenza dei requisiti di sicurezza
antincendio” (DL 69/2013, art. 38,
comma 2; DL 192/2014, art 4, comma
2-bis).
Insomma, sono riusciti a complicare
anche una banale proroga!
Risultato: una deriva burocraticorepressiva di proporzioni mai viste
prima, nella quasi totale disattenzione
della politica che l’ha generata,
apparentemente estranea al problema.
2/
Web
Il problema è nelle norme
non nei professionisti
o in chi fa i controlli
È mai possibile che, contestualmente
all’annuncio dello stanziamento dei
fondi pubblici per adeguare le scuole
pubbliche, viene fissato il termine
per finire i lavori in soli sei mesi
(DL 210/2015, art. 4, comma 2; DM
12.5.2016)? Considerando che per
disposizione di legge non modificabile
dal Decreto, i lavori dovranno essere
conclusi entro l’ultimo dell’anno, che
le scuole stanno per chiudere e ci
sono poco più di due mesi di vacanza,
come si riuscirà in 6 mesi a fare i
sopralluoghi, rilevare la situazione,
affidare i lavori, effettuare i progetti,
effettuare i lavori, collaudarli e
consegnarli? Mistero.
Riguardo le nuove attività o quelle
esistenti caratterizzate da rischi
tali da meritare una maggior tutela,
per chiarire non stiamo parlando di
semplificarne i controlli.
Il problema è che la scure,
paradossalmente, si sta abbattendo
senza pietà su attività talmente
irrilevanti che, prima del Regolamento
di semplificazione, neppure erano
soggette ai controlli, come le palestre
con più di 200 mq o più di 100 persone,
e non conta se siano già in regola e
in possesso del certificato di agibilità
(che, per legge, attesta anche le
condizioni di sicurezza). E nessuno
può prendersela certo con i Vigili del
Fuoco, delegati a fare i controlli, o con
i professionisti impegnati nei progetti:
il problema sta a monte, cioè nel modo
in cui vengono fatte le norme.
Un ospedale ha tempo per adeguarsi
fino al 2025, scuole e alberghi a fine
2016, ma le palestre no! Massimo
rigore sulle palestre, che, sin d’ora:
- vengono sanzionate penalmente
se non hanno chiesto la valutazione
del progetto, il cui obbligo è stato
introdotto da una norma di riduzione
degli obblighi di chiedere i permessi;
- n. 5 - Maggio 2016
- vengono rese meno competitive
da una norma di sviluppo della
competitività;
- vengono sottoposte ad un complesso
procedimento amministrativo da
una norma di semplificazione dei
procedimenti amministrativi;
Discorso simile per gli asili nido con
oltre 30 persone, le autorimesse che
superano i 300 mq e gli «edifici e/o
complessi edilizi a uso terziario e/o
industriale caratterizzati da promiscuità
strutturale e/o dei sistemi delle vie di
esodo e/o impiantistica con presenza di
persone superiore a 300 unità, ovvero di
superficie complessiva superiore a 5.000
mq, indipendentemente dal numero di
attività costituenti e dalla relativa diversa
titolarità».
Questa è la vera novità, che
dovrebbe togliere il sonno agli
amministratori di condominio, perché,
nell’interpretazione più “severa” che
si sta sviluppando, pare che rientri
qualunque immobile, anche abitativo,
con sedime m30x 30, di sei piani, con
qualche ufficio e negozio.
E chi non è in regola?
Chiusura, altrimenti sanzione
penale, ai sensi dell’art. 20 del
D.Lgs. 139/2006, anche se alcuni
Tribunali (Chieti 10.11.2014, Nocera
Inferiore 2.11.2015) hanno assolto gli
imputati per violazione del principio di
tassatività, disattendendo la circolare
del Ministero dell’Interno che equipara,
ai fini sanzionatori, il CPI con la SCIA.
Nei luoghi di lavoro, se il problema
è solo burocratico e non ci sono
“pericoli veri”, viene normalmente
dato un termine per compiere gli
atti amministrativi e trasformare la
sanzione da penale ad amministrativa
(D.Lgs. 758/1994, art. 20).
Mentre denunciamo queste cose,
il mondo non sa (o preferisce
non sapere) e continua a vivere
normalmente, ignorando che ogni
mattina, a caso, può arrivare un
decreto penale di condanna o un ordine
di chiusura da parte del Sindaco o
del Prefetto, perché, con queste regole, è ragionevolmente
impossibile mettersi in regola.
Revisione del decreto
o “astensione pro
deontologia” dei professionisti
L’art. 2, comma 4 del DPR 151/2011 prevede la revisione
dell’elenco delle attività soggette in relazione al mutamento
delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza
antincendio.
Il mutamento è avvenuto, con la pubblicazione del DM 3
agosto 2015 (norme tecniche di prevenzione incendi), teso
a superare lo “spezzatino normativo”, fatto di centinaia di
decreti, circolari e pareri ministeriali, emanati dal 1934 in
poi e spesso incoerenti tra loro.
Per esempio, si pensi al verso di apertura delle porte
della aule didattiche delle scuole, che deve essere nel
senso dell’esodo se all’interno si superano le 25 persone
(DM 26.8.1992, punto 5.6); per gli edifici nuovi non c’è
problema, ma lo stesso non può dirsi per quelli esistenti
e regolarizzati in riferimento a tale limite, dato che la
riforma scolastica ha aumentato gli affollamenti senza il
necessario raccordo con le norme antincendio. Infatti, la
nota del Ministero dell’Interno P480/2008, nel consentire un
modesto incremento numerico della popolazione scolastica
per singola aula, presuppone il pieno rispetto del punto 5.6,
mentre la Circ. P954/1996, che consente di mantenere le
porte nelle scuole preesistenti al 27.11.1994, si riferisce
solo alla larghezza, e non al senso di apertura. Tra l’altro,
negli altri luoghi di lavoro, il limite di affollamento oltre al
quale scatta tale obbligo è di 50 persone, di cui massimo
25 lavoratori (DM 10.3.1998, punto 3.9 dell’allegato; D.Lgs.
81/2008, punto 1.6.3.b dell’allegato IV).
Chissà quante vite saranno salvate ribaltando il senso di
apertura di qualche migliaio di aule per due o tre alunni in
più...
È questo che noi Ingegneri definiamo con il termine
“sicurezza burocratica”, e ci sarebbe da ridere se non ci
fossero le responsabilità penali e amministrative, e che ora
stanno emergendo a carico di titolari di locali di vario tipo a
seguito dei controlli di cui si diceva all’inizio.
Ma le situazioni di questo tipo sono innumerevoli. Quindi,
se di semplificazione si vuole ancora parlar con qualche
senso di realtà, si potrebbe aggiornare l’allegato I del D.P.R.
151/2011 con i seguenti indirizzi:
- tutte le attività sono da intendersi normate dal DM
3.8.2015, che prenderà il nome di “Codice tecnico
antincendio” (è nato per questo, ma, attualmente,
l’applicazione è stranamente limitata alle attività non
regolamentate, ponendo una condizione di irragionevole
squilibrio economico rispetto a quelle regolamentate);
- tutte le attività di categoria B sono trasferite nella
categoria A e quelle di categoria C restano tali;
- l’attività 73 viene così in parte modificata: «edifici e/o
complessi edilizi a uso industriale e/o artigianale caratterizzati
da promiscuità dei sistemi delle vie di esodo e/o degli impianti
fissi antincendio...».
Quale misura di accompagnamento, è indispensabile un
decreto legge che renda omogenee le responsabilità e gli
oneri a carico dei titolari delle diverse attività soggette,
rispetto all’attuale condizione di disparità, dove molte
attività sono diffusamente fuori norma e impossibilitate
a regolarizzare la propria posizione (hanno paura di
auto-denunciarsi) mentre altre, seppur caratterizzate da
pari o superiore interesse di tutela, hanno beneficiato
e stanno beneficiando di proroghe e/o di norme di vera
semplificazione (ad esempio ospedali, gpl, alberghi, ecc.).
Basta adottare, per tutte le attività soggette, una
disposizione di calendarizzazione degli adempimenti
analoga a quella degli ospedali, contenuta nell’art. 6, commi
2 e 2-bis del DL 158/2012 e attuata con DM 19 marzo 2015.
In alternativa, possiamo continuare tutti a vivere nel mondo
dei sogni, pensando che l’Italia che produce possa mettersi
in regola con le disposizioni normative attuali e nei termini
già scaduti o che stanno per scadere.
Forse è giunta l’ora di dire basta: siamo Ingegneri, e tutto
questo ha poco a che vedere con l’ingegneria!
L’art. 57 del D.Lgs. 81/2008 prevede l’arresto fino a 6
mesi o l’ammenda da 1.500 a 1.600 euro per i progettisti
che violano i principi generali di prevenzione in materia
di salute e sicurezza sul lavoro; e l’art. 19, comma 6 della
Legge 241/2990 sanziona con la reclusione da 1 a 3 anni chi
dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei
presupposti nella documentazione a corredo della SCIA.
L’art. 3.3 del Codice deontologico deliberato dal CNI
impone all’Ingegnere di adempiere agli impegni assunti con
diligenza, perizia e prudenza, uniformando la propria attività
professionale ai principi di integrità, lealtà, chiarezza,
correttezza e qualità della prestazione.
Non mi sorprenderei se venisse messa in atto l’astensione
“pro deontologia” dei professionisti, i quali, di fronte
all’evidente e conclamata difficoltà applicativa di questo
intreccio di norme, per evitare responsabilizzazioni
eccessive possono (o, in molti casi, devono) astenersi
dall’esecuzione dell’incarico e segnalare tale situazione
all’Ordine, così che nessun altro collega meno prudente
possa sfruttare la cosa a proprio favore.
Perché un frullatore difettoso
posso restituirlo al negoziante
e una norma che non funziona no?
L’art. 130 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) prevede
che, in caso di difetto di conformità, il consumatore ha
diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene
mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione
adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.
Dopo la stipula del “contratto con gli italiani” e dopo l’invito
“venghino siori venghino”, nella presentazione dei programmi
di Governo traspare una certa ispirazione commerciale,
dove la cosa venduta sono gli atti normativi e l’acquirente è
il cittadino, che li paga con le tasse.
Ma allora, se una norma non funziona o dice una cosa
e invece ne produce un’altra, perché non è possibile
restituirla al legislatore come si farebbe con un frullatore
che non funziona?
n. 5 Maggio 2016 -
W e b /3
scuole: MA DI QUALE SICUREZZA SI PARLA
SE È EFFIMERO ANCHE IL CONCETTO?
(segue dalla prima)
lessico quotidiano, quali prevenzione,
pianificazione, controllo.
Il Fatto Quotidiano, in un recente
commento sul tema, ha illustrato come,
se da una parte esiste un ambizioso
piano lanciato dal governo che prevede
(per iniziare) 1.300 interventi dal valore
di circa 900 milioni di euro richiesti
dalle Regioni e finanziati dalla Banca
europea degli investimenti (Bei), con
oneri a carico dello Stato, dall’altro,
a causa dei ritardi nell’attuazione del
programma, le Regioni abbiano dovuto
richiedere successive proroghe al
termine di ultimazione dei lavori.
Parimenti, continua l’inchiesta de Il
Fatto Quotidiano, esiste il piano “Scuole
sicure”, finalizzato alle opere di “messa
in sicurezza” (inopportuna quanto
consueta espressione) e a norma,
finanziate dal ministero dell’Istruzione.
Quasi 3 mila interventi complessivi, di
cui una parte ancora da realizzare.
Ma le risorse agli Enti locali (e quindi
i pagamenti) arriveranno solo entro la
fine del 2016.
Nessuno vuole 6,5 milioni di euro
Il bando è aperto fino a dicembre
(segue dalla prima)
possono sensibilizzare chi non si è ancora messo in sicurezza. Ma l’appello è
rivolto a tutte le categorie tecniche e anche ai media.
Intanto lunedì 13 giugno, dalle 10,30 alle 12,30, proprio presso la Camera di
Commercio di Genova, previa iscrizione, seminario con esperti per illustrare
le caratteristiche del bando per la prevenzione dei rischi alluvionali
(iscrizioni: http://www.ge.camcom.gov.it/IT/Tool/News/Single?id_news=1366).
Fra 2015 e 2016, dunque, solo 403 le domande ricevute; e finanziate, finora,
239, di cui 15 quest’anno. Poche, decisamente poche, considerando cosa
lascia di solito un’alluvione sul nostro territorio. Walter Bertini dirigente
del Coordinamento bandi ma anche dei settori Animazione economica,
Comunicazione e Rapporti istituzionali della Filse Spa - il braccio operativo
della Regione Liguria per la definizione e l’attuazione delle politiche e degli
interventi a sostegno del sistema economico ligure - si spiega il fenomeno col
fatto che «i bandi rimborsano fino all’80% delle spese sostenute e documentate:
quindi bisogna anticipare in proprio l’investimento». Mentre per lo scarto fra
domande ricevute e finanziate «sicuramente quelle non ammesse non avevano i
requisiti richiesti».
Il bando 2016 (www.filse.it), prorogato fino al 30 dicembre, prevede contributi
a fondo perduto dal 50% all’80% per investimenti da 2.500 a 40.000 euro.
Un’occasione che rischia, se non colta, di far perdere i fondi ora in cassa. Senza
contare che non è certa la disponibilità delle compagnie ad assicurare chi non
si auto-protegge.
«Chi ha dubbi - dice Bertini - venga da noi a chiedere informazioni, vada alla
Camera di Commercio, si rivolga a professionisti che sappiano valutare la
situazione»..
4/
Web
- n. 5 - Maggio 2016
Eppure cittadini, imprenditori ed
operatori economici si imbattono
quotidianamente in continui
adempimenti, con scadenze spesso
non rinviabili, che talvolta superano la
capacità finanziaria ed economica dei
soggetti stessi.
Ogni qualvolta tali soggetti cercano
di ottenere dilazioni e proroghe
agli adempimenti a loro carico,
la risposta fornita loro dagli Enti
preposti al controllo, a nostro avviso
concettualmente ineccepibile, è:
«Non si fanno sconti alla sicurezza;
essa viene prima di ogni altra cosa e
supera qualsiasi esigenza produttiva e di
pianificazione anche finanziaria».
Chissà come la penserebbe in
proposito il generale Sun Tzu...
Paolo Caruana
A&B-Atti e Bollettino di Informazione
degli Ordini degli Ingegneri Liguria
Mensile della Fed. Reg. Ordini degli Ingegneri
della Liguria. Reg. Tribunale Genova n. 64 del
25 marzo 1949 Anno LXVII.
N. 5 Maggio 2016
Chiuso in redazione il 30 Maggio 2016
Direttore Resp.: Gianfranco Sansalone
Presidente FROIL: Paolo Caruana
Segretario: Claudia Bedini
Consiglieri: Giuseppe Anselmo (Im), Nicola
Berlen (Sv), Maurizio Michelini (Ge), Domenico
Muccio Palma (Ge), Roberto Orvieto (Ge),
Domenico Pino (Im), Fulvio Ricci (Sv), Roberto
Zanardi (Ge)
Direttore Editoriale: Maurizio Michelini
PEC: [email protected]
www.federazioneingegneri.liguria.it
Direzione e Redazione: Piazza della Vittoria,
11/10 - 16121 Genova
[email protected]
Editore, impaginazione, stampa:
Nuova Grafica LP
Via Pastorino, 200-202 r - 16162 Genova
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www.promogenova.it/grafica-lp/
Progetto editoriale e grafico: Agenzia Aba
News - [email protected]
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Federazione, viene inviato via e-mail agli iscritti
agli Albi degli Ingegneri della Liguria, alle
istituzioni, ai media, ai giornalisti e ai soggetti di
interesse per la categoria.
La riproduzione, anche parziale, di testo e
immagini è consentita citando la fonte.
Il prezzo dell’abbonamento è compreso nella quota
di iscrizione annuale agli Ordini della Liguria.
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