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nuovo numero - Ordine Ingegneri Provincia di Genova
Web Edition N.5 Maggio 2016 Esce dal 1949 tti ollettino di informazione degli Ordini degli Ingegneri della Liguria ANTINCENDIO - NELLE SCUOLE TEMPI INSUFFICIENTI PER ADEGUARSI ENTRO LE SCADENZE CONTROLLI E PRIME SANZIONI DALLE PALESTRE AGLI ASILI NIDO Ma sono a rischio, anche di chiusura, autorimesse, complessi edilizi ed industriali che non hanno avviato le procedure di prevenzione previste. La vittoria della burocrazia I controlli stanno arrivando nelle palestre, negli asili nido, nelle autorimesse, negli “edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale”. E con essi i primi decreti penali di condanna, le sanzioni amministrative e le ordinanze di chiusura per chi non ha avviato entro le scadenze previste le nuove e più complesse procedure autorizzative di prevenzione incendi: quelle introdotte in nome della semplificazione! Mentre, secondo il “Decreto del Ministero dell’Interno 12 maggio 2016” sulle “Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica”, per adeguare le scuole italiane alle norme antincendio, ci sono solo 6 mesi di tempo, a partire dal 27 maggio 2016, e non oltre il 31 dicembre. Non basteranno, dicono gli Ingegneri. (a pag. 2) EMERGENZA ALLUVIONE - BANDO IGNORATO P NESSUNO VUOLE 6,5 MILIONI DI EURO ochi spiccioli. Pochi spiccioli chiesti per proteggersi dalle alluvioni e ancor meno erogati nel 2015 e nel 2016. E oggi nelle casse della Regione, gestiti dalla Filse, ci sono ancora 6 milioni e mezzo di euro, destinati agli operatori economici per “Agevolazioni a favore delle attività economiche per prevenzioni da rischi alluvionali attraverso soluzioni tecnologiche (dispositivi e/o impianti”. A fondo perduto. Ma nessuno li chiede, nessuno li vuole. Il 31 dicembre prossimo figureranno inutilizzati, e l’UE difficilmente accetterà - dicono in Filse - destinerà per l’alluvione risorse ingenti come nel 2004. Nel 2015 sono state ricevute solo 344 domande per 3.638.310,80 euro, nel 2016, 59 domande per 963.472,58; nel primo caso 278 domande accettate per 2.752.870 euro, ma erogati solo 1 milione 292.116; quest’anno, 15 domande accettate per 272.557 euro, erogati 35.463 euro. Sembra incredibile ma è così. È tutto sul sito della Filse. L’allarme degli ingegneri liguri parte con una chiamata a raccolta per sensibilizzare i professionisti che sono a contatto con i cittadini, gli amministratori di condominio, le istituzioni. Sono loro, spiegano i dirigenti della Federazione regionale degli Ordini liguri, che sono rimasti in contatto con gli operatori economici alluvionati ai quali hanno svolto gratuitamente le perizie e G. San (segue a pag. 4) MA DI QUALE SICUREZZA SI PARLA SE È EFFIMERO ANCHE IL CONCETTO? PAOLO CARUANA Presidente Ordine Ingegneri La Spezia e Federazione Ordini Ingegneri Liguria È il motto distintivo di ogni insegnante, ispirato da una nota citazione tratta da “L’arte della guerra” di Sun Tzu: «Il leader comanda con l’esempio, non con la forza». Questo nobile principio didattico è imprescindibile nella cultura orientale e si fonda sul profondo senso di responsabilità che dovrebbe orientare il comportamento di ogni leader. La sicurezza nelle scuole è una problematica in auge da diversi anni e torna alla ribalta della cronaca ogni qualvolta crollano intonaci o si verificano eventi sismici o correlati al dissesto idrogeologico. La nostra posizione (di Ingegneri) sul tema della sicurezza degli edifici è nota da tempo ed è stata espressa in ogni occasione sia a livello nazionale che locale, a cominciare dalla nostra testata. Non vogliamo quindi ripetere concetti scontati, ormai entrati nel (segue a pag 4) Periodico della Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri dellaWLiguria e b /1 n. 5 Maggio 2016 - SICUREZZA ANTINCENDIO - PROROGA SOLO PER I PROGETTI APPROVATI NEL 2015 E ORA ECCO LE COMPLICAZIONI INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE Un percorso kafkiano che nasce dalle proroghe al DPR 151/2011. Che cosa fare MAURIZIO MICHELINI C i siamo: arrivano ora i decreti penali di condanna, le sanzioni amministrative e le ordinanze di chiusura per le attività che non hanno avviato - entro l’1 novembre 2015 - le nuove e più complesse procedure autorizzative di prevenzione incendi introdotte dal DPR 151/2011 che, per delega, doveva semplificare i procedimenti amministrativi ed eliminare le autorizzazioni. Kafka docet! Eppure la Costituzione è chiara: se un regolamento del Governo contiene disposizioni che eccedono rispetto alla delega del Parlamento è illegittimo, e penso sia del tutto ragionevole affermare che una norma tesa a complicare ecceda rispetto ad una delega che chiedeva di semplificare... Il problema si è trascinato fino ad oggi perché il legislatore, anziché modificare il “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi” (attivo dal 7 ottobre 2011, appunto col DPR 151), ha preferito prorogare l’entrata in vigore delle disposizioni più critiche, dimenticando, però, che l’ultima proroga prevedeva due distinti termini, l’1 novembre 2015 per la valutazione del progetto e il 7 ottobre 2016 per la presentazione della SCIA, esentando, però, dal primo adempimento, coloro che erano già in possesso di non ben precisati “atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio” (DL 69/2013, art. 38, comma 2; DL 192/2014, art 4, comma 2-bis). Insomma, sono riusciti a complicare anche una banale proroga! Risultato: una deriva burocraticorepressiva di proporzioni mai viste prima, nella quasi totale disattenzione della politica che l’ha generata, apparentemente estranea al problema. 2/ Web Il problema è nelle norme non nei professionisti o in chi fa i controlli È mai possibile che, contestualmente all’annuncio dello stanziamento dei fondi pubblici per adeguare le scuole pubbliche, viene fissato il termine per finire i lavori in soli sei mesi (DL 210/2015, art. 4, comma 2; DM 12.5.2016)? Considerando che per disposizione di legge non modificabile dal Decreto, i lavori dovranno essere conclusi entro l’ultimo dell’anno, che le scuole stanno per chiudere e ci sono poco più di due mesi di vacanza, come si riuscirà in 6 mesi a fare i sopralluoghi, rilevare la situazione, affidare i lavori, effettuare i progetti, effettuare i lavori, collaudarli e consegnarli? Mistero. Riguardo le nuove attività o quelle esistenti caratterizzate da rischi tali da meritare una maggior tutela, per chiarire non stiamo parlando di semplificarne i controlli. Il problema è che la scure, paradossalmente, si sta abbattendo senza pietà su attività talmente irrilevanti che, prima del Regolamento di semplificazione, neppure erano soggette ai controlli, come le palestre con più di 200 mq o più di 100 persone, e non conta se siano già in regola e in possesso del certificato di agibilità (che, per legge, attesta anche le condizioni di sicurezza). E nessuno può prendersela certo con i Vigili del Fuoco, delegati a fare i controlli, o con i professionisti impegnati nei progetti: il problema sta a monte, cioè nel modo in cui vengono fatte le norme. Un ospedale ha tempo per adeguarsi fino al 2025, scuole e alberghi a fine 2016, ma le palestre no! Massimo rigore sulle palestre, che, sin d’ora: - vengono sanzionate penalmente se non hanno chiesto la valutazione del progetto, il cui obbligo è stato introdotto da una norma di riduzione degli obblighi di chiedere i permessi; - n. 5 - Maggio 2016 - vengono rese meno competitive da una norma di sviluppo della competitività; - vengono sottoposte ad un complesso procedimento amministrativo da una norma di semplificazione dei procedimenti amministrativi; Discorso simile per gli asili nido con oltre 30 persone, le autorimesse che superano i 300 mq e gli «edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 mq, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità». Questa è la vera novità, che dovrebbe togliere il sonno agli amministratori di condominio, perché, nell’interpretazione più “severa” che si sta sviluppando, pare che rientri qualunque immobile, anche abitativo, con sedime m30x 30, di sei piani, con qualche ufficio e negozio. E chi non è in regola? Chiusura, altrimenti sanzione penale, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 139/2006, anche se alcuni Tribunali (Chieti 10.11.2014, Nocera Inferiore 2.11.2015) hanno assolto gli imputati per violazione del principio di tassatività, disattendendo la circolare del Ministero dell’Interno che equipara, ai fini sanzionatori, il CPI con la SCIA. Nei luoghi di lavoro, se il problema è solo burocratico e non ci sono “pericoli veri”, viene normalmente dato un termine per compiere gli atti amministrativi e trasformare la sanzione da penale ad amministrativa (D.Lgs. 758/1994, art. 20). Mentre denunciamo queste cose, il mondo non sa (o preferisce non sapere) e continua a vivere normalmente, ignorando che ogni mattina, a caso, può arrivare un decreto penale di condanna o un ordine di chiusura da parte del Sindaco o del Prefetto, perché, con queste regole, è ragionevolmente impossibile mettersi in regola. Revisione del decreto o “astensione pro deontologia” dei professionisti L’art. 2, comma 4 del DPR 151/2011 prevede la revisione dell’elenco delle attività soggette in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio. Il mutamento è avvenuto, con la pubblicazione del DM 3 agosto 2015 (norme tecniche di prevenzione incendi), teso a superare lo “spezzatino normativo”, fatto di centinaia di decreti, circolari e pareri ministeriali, emanati dal 1934 in poi e spesso incoerenti tra loro. Per esempio, si pensi al verso di apertura delle porte della aule didattiche delle scuole, che deve essere nel senso dell’esodo se all’interno si superano le 25 persone (DM 26.8.1992, punto 5.6); per gli edifici nuovi non c’è problema, ma lo stesso non può dirsi per quelli esistenti e regolarizzati in riferimento a tale limite, dato che la riforma scolastica ha aumentato gli affollamenti senza il necessario raccordo con le norme antincendio. Infatti, la nota del Ministero dell’Interno P480/2008, nel consentire un modesto incremento numerico della popolazione scolastica per singola aula, presuppone il pieno rispetto del punto 5.6, mentre la Circ. P954/1996, che consente di mantenere le porte nelle scuole preesistenti al 27.11.1994, si riferisce solo alla larghezza, e non al senso di apertura. Tra l’altro, negli altri luoghi di lavoro, il limite di affollamento oltre al quale scatta tale obbligo è di 50 persone, di cui massimo 25 lavoratori (DM 10.3.1998, punto 3.9 dell’allegato; D.Lgs. 81/2008, punto 1.6.3.b dell’allegato IV). Chissà quante vite saranno salvate ribaltando il senso di apertura di qualche migliaio di aule per due o tre alunni in più... È questo che noi Ingegneri definiamo con il termine “sicurezza burocratica”, e ci sarebbe da ridere se non ci fossero le responsabilità penali e amministrative, e che ora stanno emergendo a carico di titolari di locali di vario tipo a seguito dei controlli di cui si diceva all’inizio. Ma le situazioni di questo tipo sono innumerevoli. Quindi, se di semplificazione si vuole ancora parlar con qualche senso di realtà, si potrebbe aggiornare l’allegato I del D.P.R. 151/2011 con i seguenti indirizzi: - tutte le attività sono da intendersi normate dal DM 3.8.2015, che prenderà il nome di “Codice tecnico antincendio” (è nato per questo, ma, attualmente, l’applicazione è stranamente limitata alle attività non regolamentate, ponendo una condizione di irragionevole squilibrio economico rispetto a quelle regolamentate); - tutte le attività di categoria B sono trasferite nella categoria A e quelle di categoria C restano tali; - l’attività 73 viene così in parte modificata: «edifici e/o complessi edilizi a uso industriale e/o artigianale caratterizzati da promiscuità dei sistemi delle vie di esodo e/o degli impianti fissi antincendio...». Quale misura di accompagnamento, è indispensabile un decreto legge che renda omogenee le responsabilità e gli oneri a carico dei titolari delle diverse attività soggette, rispetto all’attuale condizione di disparità, dove molte attività sono diffusamente fuori norma e impossibilitate a regolarizzare la propria posizione (hanno paura di auto-denunciarsi) mentre altre, seppur caratterizzate da pari o superiore interesse di tutela, hanno beneficiato e stanno beneficiando di proroghe e/o di norme di vera semplificazione (ad esempio ospedali, gpl, alberghi, ecc.). Basta adottare, per tutte le attività soggette, una disposizione di calendarizzazione degli adempimenti analoga a quella degli ospedali, contenuta nell’art. 6, commi 2 e 2-bis del DL 158/2012 e attuata con DM 19 marzo 2015. In alternativa, possiamo continuare tutti a vivere nel mondo dei sogni, pensando che l’Italia che produce possa mettersi in regola con le disposizioni normative attuali e nei termini già scaduti o che stanno per scadere. Forse è giunta l’ora di dire basta: siamo Ingegneri, e tutto questo ha poco a che vedere con l’ingegneria! L’art. 57 del D.Lgs. 81/2008 prevede l’arresto fino a 6 mesi o l’ammenda da 1.500 a 1.600 euro per i progettisti che violano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; e l’art. 19, comma 6 della Legge 241/2990 sanziona con la reclusione da 1 a 3 anni chi dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti nella documentazione a corredo della SCIA. L’art. 3.3 del Codice deontologico deliberato dal CNI impone all’Ingegnere di adempiere agli impegni assunti con diligenza, perizia e prudenza, uniformando la propria attività professionale ai principi di integrità, lealtà, chiarezza, correttezza e qualità della prestazione. Non mi sorprenderei se venisse messa in atto l’astensione “pro deontologia” dei professionisti, i quali, di fronte all’evidente e conclamata difficoltà applicativa di questo intreccio di norme, per evitare responsabilizzazioni eccessive possono (o, in molti casi, devono) astenersi dall’esecuzione dell’incarico e segnalare tale situazione all’Ordine, così che nessun altro collega meno prudente possa sfruttare la cosa a proprio favore. Perché un frullatore difettoso posso restituirlo al negoziante e una norma che non funziona no? L’art. 130 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) prevede che, in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Dopo la stipula del “contratto con gli italiani” e dopo l’invito “venghino siori venghino”, nella presentazione dei programmi di Governo traspare una certa ispirazione commerciale, dove la cosa venduta sono gli atti normativi e l’acquirente è il cittadino, che li paga con le tasse. Ma allora, se una norma non funziona o dice una cosa e invece ne produce un’altra, perché non è possibile restituirla al legislatore come si farebbe con un frullatore che non funziona? n. 5 Maggio 2016 - W e b /3 scuole: MA DI QUALE SICUREZZA SI PARLA SE È EFFIMERO ANCHE IL CONCETTO? (segue dalla prima) lessico quotidiano, quali prevenzione, pianificazione, controllo. Il Fatto Quotidiano, in un recente commento sul tema, ha illustrato come, se da una parte esiste un ambizioso piano lanciato dal governo che prevede (per iniziare) 1.300 interventi dal valore di circa 900 milioni di euro richiesti dalle Regioni e finanziati dalla Banca europea degli investimenti (Bei), con oneri a carico dello Stato, dall’altro, a causa dei ritardi nell’attuazione del programma, le Regioni abbiano dovuto richiedere successive proroghe al termine di ultimazione dei lavori. Parimenti, continua l’inchiesta de Il Fatto Quotidiano, esiste il piano “Scuole sicure”, finalizzato alle opere di “messa in sicurezza” (inopportuna quanto consueta espressione) e a norma, finanziate dal ministero dell’Istruzione. Quasi 3 mila interventi complessivi, di cui una parte ancora da realizzare. Ma le risorse agli Enti locali (e quindi i pagamenti) arriveranno solo entro la fine del 2016. Nessuno vuole 6,5 milioni di euro Il bando è aperto fino a dicembre (segue dalla prima) possono sensibilizzare chi non si è ancora messo in sicurezza. Ma l’appello è rivolto a tutte le categorie tecniche e anche ai media. Intanto lunedì 13 giugno, dalle 10,30 alle 12,30, proprio presso la Camera di Commercio di Genova, previa iscrizione, seminario con esperti per illustrare le caratteristiche del bando per la prevenzione dei rischi alluvionali (iscrizioni: http://www.ge.camcom.gov.it/IT/Tool/News/Single?id_news=1366). Fra 2015 e 2016, dunque, solo 403 le domande ricevute; e finanziate, finora, 239, di cui 15 quest’anno. Poche, decisamente poche, considerando cosa lascia di solito un’alluvione sul nostro territorio. Walter Bertini dirigente del Coordinamento bandi ma anche dei settori Animazione economica, Comunicazione e Rapporti istituzionali della Filse Spa - il braccio operativo della Regione Liguria per la definizione e l’attuazione delle politiche e degli interventi a sostegno del sistema economico ligure - si spiega il fenomeno col fatto che «i bandi rimborsano fino all’80% delle spese sostenute e documentate: quindi bisogna anticipare in proprio l’investimento». Mentre per lo scarto fra domande ricevute e finanziate «sicuramente quelle non ammesse non avevano i requisiti richiesti». Il bando 2016 (www.filse.it), prorogato fino al 30 dicembre, prevede contributi a fondo perduto dal 50% all’80% per investimenti da 2.500 a 40.000 euro. Un’occasione che rischia, se non colta, di far perdere i fondi ora in cassa. Senza contare che non è certa la disponibilità delle compagnie ad assicurare chi non si auto-protegge. «Chi ha dubbi - dice Bertini - venga da noi a chiedere informazioni, vada alla Camera di Commercio, si rivolga a professionisti che sappiano valutare la situazione».. 4/ Web - n. 5 - Maggio 2016 Eppure cittadini, imprenditori ed operatori economici si imbattono quotidianamente in continui adempimenti, con scadenze spesso non rinviabili, che talvolta superano la capacità finanziaria ed economica dei soggetti stessi. Ogni qualvolta tali soggetti cercano di ottenere dilazioni e proroghe agli adempimenti a loro carico, la risposta fornita loro dagli Enti preposti al controllo, a nostro avviso concettualmente ineccepibile, è: «Non si fanno sconti alla sicurezza; essa viene prima di ogni altra cosa e supera qualsiasi esigenza produttiva e di pianificazione anche finanziaria». Chissà come la penserebbe in proposito il generale Sun Tzu... Paolo Caruana A&B-Atti e Bollettino di Informazione degli Ordini degli Ingegneri Liguria Mensile della Fed. Reg. Ordini degli Ingegneri della Liguria. Reg. Tribunale Genova n. 64 del 25 marzo 1949 Anno LXVII. N. 5 Maggio 2016 Chiuso in redazione il 30 Maggio 2016 Direttore Resp.: Gianfranco Sansalone Presidente FROIL: Paolo Caruana Segretario: Claudia Bedini Consiglieri: Giuseppe Anselmo (Im), Nicola Berlen (Sv), Maurizio Michelini (Ge), Domenico Muccio Palma (Ge), Roberto Orvieto (Ge), Domenico Pino (Im), Fulvio Ricci (Sv), Roberto Zanardi (Ge) Direttore Editoriale: Maurizio Michelini PEC: [email protected] www.federazioneingegneri.liguria.it Direzione e Redazione: Piazza della Vittoria, 11/10 - 16121 Genova [email protected] Editore, impaginazione, stampa: Nuova Grafica LP Via Pastorino, 200-202 r - 16162 Genova [email protected] www.promogenova.it/grafica-lp/ Progetto editoriale e grafico: Agenzia Aba News - [email protected] www.abacomunicazione.it Questo numero, scaricabile in pdf dal sito della Federazione, viene inviato via e-mail agli iscritti agli Albi degli Ingegneri della Liguria, alle istituzioni, ai media, ai giornalisti e ai soggetti di interesse per la categoria. 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