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IMPUTABILITA’
PERIZIA IN TEMA DI IMPUTABILITÀ
Imputabilità e infermità di mente
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Rispetto alla strutturazione del concetto di imputabilità nel codice
penale italiano, si può ricordare che secondo la legge (all’art. 40
c.p.) una persona non può essere punita per un reato se lo stesso
non è conseguenza della sua azione od omissione.
Art. 40 Rapporto di causalita’
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge
come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la
esistenza del reato, non e’ conseguenza della sua azione od
omissione. Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di
impedire, equivale a cagionarlo.
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IMPUTABILITA’
L’art. 41 c.p. definisce i criteri in base ai quali un reato può essere posto un nesso
di causa rispetto al comportamento della persona e 1'art. 42 introduce il concetto
di coscienza e volontà, fondamentale per la valutazione psichiatrico- forense.
Questo concetto è dettagliato dall'art. 85 c.p., per il quale non si è punibili per un
reato se, al momento in cui lo si è commesso, non si era imputabili, ovvero non si
era capaci di intendere (coscienza) e di volere (volontà).
Art. 41 Concorso di cause
Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se
indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il
rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento. Le cause sopravvenute
escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a
determinare l’evento. In tal caso, se l’azione od omissione precedentemente
commessa costituisce per sè un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le
disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o
simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.
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IMPUTABILITA’
Art. 42 Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto
preterintenzionale. Responsabilità obiettiva
Nessuno può essere punito per una azione od omissione
preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con
coscienza e volontà. Nessuno può essere punito per un fatto
preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con
dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo
espressamente preveduti dalla legge. La legge determina i casi nei
quali l’evento e’ posto altrimenti a carico dell’agente come
conseguenza della sua azione od omissione. Nelle contravvenzioni
ciascuno risponde della propria azione od omissione
cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
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IMPUTABILITA’
Art. 85 Capacità d’intendere e di volere
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge
come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era
imputabile. E’ imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere.
Da ciò si desume che, salvo sia dimostrata una menomazione o
esclusione della capacità di intendere e di volere, la piena
imputabilità è presunta per ogni cittadino adulto.
Ciò fa sì che sia disposta perizia psichiatrica solo nei casi in cui il
giudice o il PM abbiano fondati motivi per ritenere che, quando ha
commesso il reato, l'indagato non si trovasse nella condizione di
piena imputabilità prevista per ogni cittadino adulto.
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IMPUTABILITA’
L'articolo di legge, inoltre, precisa che la valutazione dell'imputabilità, deve
essere riferita al momento in cui è stato commesso il reato. Questo
richiede allo psichiatra forense, che spesso esamina il soggetta mesi se
non anni dopo il fatto, di esaminare la condizione presente al momento
della sua visita e ricostruire a posteriori, sulla base della diagnosi posta, dei
colloqui svolti della documentazione esaminata, quale potesse essere lo
stato di mente del soggetto al momento del reato.
Quindi, la perizia in tema di imputabilità interessa la capacità di
intendere e di volere al momento del reato.
La fattispecie dell'imputabilità è regolata da una serie di articoli di legge
che definiscono sia i limiti di età della stessa, sia alcune condizioni cliniche,
per le quali essa possa essere aprioristicamente ammessa o esclusa.
Chi non abbia compiuto 14 anni al momento del fatto è a priori ritenuto non
imputabile (art. 97 c.p.), mentre i ragazzi di età compresa tra 14 e 18
anni al momento del fatto sono imputabili solo se viene dimostrato i!
raggiungimento, da parte loro, della capacità d'intendere e di volere (art.
98 C. P.).
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IMPUTABILITA’
Art. 97 Minore degli anni quattordici
Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva
compiuto i quattordici anni.
Art. 98 Minore degli anni diciotto
E’ imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i
quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d’intendere e di volere;
ma la pena è diminuita. Quando la pena detentiva inflitta e’ inferiore a cinque anni,
o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si
tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l’interdizione dai pubblici
uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la
sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori o dell’autorità maritale.
Oltre agli stati di infermità (artt. 88-89 c.p., da valutare caso per caso, che
costituiscono il cardine della perizia psichiatrica, valgono ai fini della non
imputabiltà la ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore (art. 91
c.p.), la cronica intossicazione da alcool o da stupefacenti (art. 95 c.p.) e il
sordomutismo (art. 96 c.p.).
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IMPUTABILITA’
Art. 88 Vizio totale di mente
Non e’ imputabile chi, nel momento in cui ha
commesso il fatto, era, per infermità, in tale
stato di mente da escludere la capacità di
intendere o di volere.
Art. 89 Vizio parziale di mente
Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto,
era, per infermità, in tale stato di mente da
scemare grandemente, senza escluderla, la
capacità d’intendere o di volere, risponde del
reato commesso; ma la pena è diminuita.
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IMPUTABILITA’
Art. 91 Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore
Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva
la capacità d’intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza
derivata da caso fortuito o da forza maggiore.
Se l’ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare
grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, la
pena è diminuita.
Art. 96 Sordomutismo
Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il
fatto, non aveva, per causa della sua infermita’ la capacita’ d’intendere
o di volere.
Se la capacità d’intendere o di volere era grandemente scemata, ma non
esclusa, la pena è diminuita.
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IMPUTABILITA’
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Ci sono invece condizioni nelle quali, indipendentemente
dall'essersi trovato a commettere il reato in condizioni di forte
alterazione, per esigenze di politica criminale e difesa sociale il reo
non può fruire di diminuzione per esclusione della propria
imputabilità.
Si tratta degli stati emotivi o passionali (art. 90 c.p.),
dell'ubriachezza volontaria o colposa (art. 92 c.p. I cpv.).
dell'assunzione di sostanze stupefacenti (art. 93 c.p.). In altri casi,
invece, determinate condizioni non solo confermano l'imputabilità,
ma costituiscono aggravante, come ubriachezza o 1'assunzione di
stupefacenti preordinate ai fine di commettere un reato (art.92
c.p., II cpv. e art. 93 c.p.), e 1'ubriachezza abituale (art. 94
c.p.), con riferimento anche ad analoghe condizioni derivanti da
assunzione di stupefacenti. Complessa e articolata è la criteriologia
del giudizio sulla capacita di intendere o di volere.
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IMPUTABILITA’
Art. 90 Stati emotivi o passionali
Gli stati emotivi o passionali non escludono nè diminuiscono l’imputabilità.
Art. 91 Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore
Non e’ imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva
la capacità d’intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata
da caso fortuito o da forza maggiore.
Se l’ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare
grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, la pena
e’ diminuita.
Art. 92 Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata
L’ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non
esclude né diminuisce l’imputabilità.
Se l’ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di
prepararsi una scusa, la pena è aumentata.
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IMPUTABILITA’
Art. 93 Fatto commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti
Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto
è stato commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti.
Art. 94 Ubriachezza abituale
Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale,
la pena è aumentata.
Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito
all’uso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza.
L’aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si
applica anche quando il reato è commesso sotto l’azione di sostanze
stupefacenti da chi è dedito all’uso di tali sostanze.
Art. 95 Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti
Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool
ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute
negli articoli 88 e 89.
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IMPUTABILITA’
In estrema sintesi, in base alle innumerevoli interpretazioni
normative degli alti. 88-89 c.p., espresse dalla dottrina e dalla
giurisprudenza negli ottant’anni di vita di tali fattispecie, possiamo
definire la capacità di intendere come l'idoneità psichica a
comprendere e a valutare le proprie azioni od omissioni
(soprattutto il carattere di disvalore e di illecito di un fatto
preveduto dalla legge come reato).
La capacità di volere interessa invece la possibilità di scegliere
in modo libero e autonomo tra il commettere e il non
commettere il reato.
Gli artt. 88 e 89, tuttavia, non parlano solo della capacità di
intendere e di volere, ma inseriscono la stessa in una costruzione
complessa, che interessa sia la sua causa, sia la sua graduazione.
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IMPUTABILITA’
Secondo tali previsioni, infatti, l'imputabilità viene esclusa (art. 88,
vizio totale di mente) o diminuita (art. 89 vizio parziale di mente)
se al momento del fatto sussisteva un'infermità che determinava
uno stato di mente tale da escludere (art. 88) o scemare
grandemente (art. 89) la capacità di intendere e/o di volere.
Quindi: la perizia ex artt. 88 e 89 c.p. fa riferimento al
momento della commissione del reato; deve identificare la
sussistenza, in allora, di infermità; deve verificare se quell'infermità,
in un diretto rapporto causale, determinasse uno stato di mente
tale da escludere o scemare grandemente cioè quasi totalmente, e
non in modo solo significativo o notevole) la capacità di intendere
o di volere (il reato come conseguenza, sintomo, manifestazione
della condizione di infermità).
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IMPUTABILITA’
Tutto questo apre il discorso su cosa si intenda con la nozione di infermità, altro
argomento diffusamente discusso dalla trattatistica in materia.
In breve, possiamo ricordare che ottant'anni fa si riteneva che le principali
patologie psichiatriche comunque derivassero da un substrato organico, quindi
1'infermità si identificava in una patologia di questo tipo.
Con il passare del tempo sono stati inseriti dalla giurisprudenza in questa nozione
tutti i principali disturbi psichiatrici, ovvero, oltre alle rilevanti condizioni di matrice
psico- organica, le psicosi, i disturbi maggiori dell'umore, e così via.
A partire dal 2005 è stata introdotta dalla Suprema Corte accanto alla nozione di
infermità anche quella di altra causa, in modo coerente con la già invalsa prassi
giurisprudenziale di attribuire valore di infermità anche ai più gravi disturbi di
personalità, come il disturbo borderline.
Tutto questo identificando comunque nella nozione di causa altra non una generica
condizione di disagio psichico, ma una condizione di scompenso acuto in un grave
disturbo di personalità, tale da determinare un'alterazione dello stato di mente, con
esclusione o quasi totale esclusione delle capacità di intendere e di volere.
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IMPUTABILITA’
Ciò ha aperto molti problemi valutativi. La massima della Suprema
Corte, infatti, riconosce che, se una condizione di scompenso in un
disturbo di personalità in un singolo e specifico caso si equiparasul piano clinico e valutativo - a una condizione grave tale come si
trattasse di una sorta di psicosi può essere riconosciuto il valore
di infermità della stessa.
In un contesto nel quale, sul piano applicativo, troppo spesso la
perizia psichiatrica viene intesa come una sorta di tutela del reo da
condanne
detentive
molto
elevate, se
non
come
un'interpretazione soggettiva delle fattispecie vigenti, l'ulteriore
apertura valutativa introdotta non dalla sentenza della Cassazione,
ma dalla sua applicazione oltremodo ampia, può portare
soggettività peritali in qualche modo eccessive.
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IMPUTABILITA’
Se si può comprendere come, per esempio, uno psicotico in fase delirante
possa commettere un reato quale conseguenza diretta della sua infermità,
è infatti assai più difficile riconoscere un senso logico a molte valutazioni
peritali contemporanee, che di fatto riconoscono valore di infermità a
semplici manifestazioni di disagio personale se non addirittura sociale.
Purtroppo, il linguaggio giuridico non ha affermato in modo
sufficientemente chiaro che, perché la persona sia valutabile come inferma
di mente, anche se è affetta solo da un disturbo di personalità, deve essere
riconosciuto uno specifico e grave valore di infermità alla sua condizione
patologica, tale da assimilare di fatto la stessa, sul piano psicopatologico e
valutativo, ad una condizione di carattere psicotico.
 A causa della non corretta applicazione di questo criterio, oggi la
stragrande maggioranza dei giudizi di non imputabilità fanno riferimento a
soggetti con personalità abnormi o gravemente disfunzionali - pur in
assenza di fattori psicopatologici ulteriori tali da creare stati psicofisici
autenticamente diversi dalla condizione abituale del soggetto, con aspetti
di incomprensibilità e inesprimibilità, come per esempio uno scompenso
psicotico in un paziente borderline.
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IMPUTABILITA’
Ne deriva comunque una sorta di equivalenza tra diagnosi di disturbo di
personalità e vizio parziale di mente, in un contesto spesso basato su un criterio
solo di teorica compatibilità tra condizione mentale e reato, anziché sulla
dimostrazione del valore di sintomo del reato rispetto alla condizione
psicopatologica in atto. Rispetto a queste controversie, si deve comunque in
concreto rilevare che al Diritto penale interessa comprendere lo stato del
soggetto al momento del fatto ai fini dell'imputabilità (ovvero la reale condizione
psicopatologica sul comportamento del reo), mentre l'aspetto puramente
tassonomico- clinico- psichiatrico è solo secondario, non determinante per il
giudizio di imputabilità.
Allora quello che è rilevante ai fini dell’imputabilità è una condizione di effettiva e
reale modificazione della coscienza per un’alterazione formale del pensiero, o per
una sindrome allucinatoria. Se non vi è traccia di idee deliranti provenienti da
un'esperienza patologica primaria, o che abbiano come presupposto una
trasformazione della personalità, ma, al massimo, possono essere stati presenti dei
deliroidi derivanti in modo comprensibile da altri processi psichici, riconducibili a
emozioni, pulsioni, desideri e timori (Jaspers 1964), considerabili come derivanti da
una personalità gravemente disturbata, gli effetti sulle difficoltà di giudizio, in questi
casi, non sono secondari.
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IMPUTABILITA’
Valutare personalità gravemente disturbate a priori come seminferme di mente, ocon identico pregiudizio - come totalmente inferme, può condurre ad una
psicologizzazione del giudizio di imputabilità, con la conseguenza di un crollo
verticale del confine tra patologico e sano e, quindi, con l'affermazione di un
eclettismo interpretativo che sovverte la previsione di legge per la quale, in assenza
di dimostrata infermità di mente su base patologica, ogni adulto deve essere
considerato come imputabile. Oltretutto, la griglia normativa nella quale si muove
lo psichiatra forense è strutturata nella logica della limitazione delle condizioni di
non imputabilità e non certo in quella di un acritico ampliamento della stessa.
L'art. 220 c.p.p., per esempio, prevede che, al di fuori della fase di esecuzione della
pena o della misura di sicurezza, la perizia non deve interessare elementi di
rilevanza psicologica, come tendenza a delinquere, carattere e personalità
dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche; la
perizia psicologica e quella criminologica sono pertanto vietate, così come per
pacifica giurisprudenza, è causa di nullità l’adozione, da parte del perito psichiatra,
di metodologie diagnostiche di carattere psicologico o psicoanalitico, differenti da
quelle prettamente psichiatriche che, invece, sono per l'appunto necessarie alla
perizia - non a caso definita come perizia psichiatrica.
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IMPUTABILITA’
Ugualmente, come accennato, anche le previsioni in tema di
imputabilità dell'autore di reato che abbia agito sotto l'influsso di
alcool o di stupefacenti sono indirizzate in senso restrittivo,
poiché, anche se è ovvio che una persona ubriaca o sotto l'effetto
di droga non è in grado di analizzare la realtà e auto determinarsi,
quindi ai fini dell'imputabilità dovrebbe essere considerato come
infermo, la griglia degli artt. 91, 92, 93, 94 e 95 c.p. dimostra come
la valutazione di tale condizione possa essere esclusa, di fronte al
prioritario fine di difesa sociale rappresentato dallo scoraggiare
l'assunzione di alcool e droga, esercitando così un’azione dissuasiva
rispetto al momento in cui la persona, non ancora sotto l'effetto di
sostanze, è libera di decidere, o meno, l’assunzione delle stesse.
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IMPUTABILITA’
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L'ammissibilità della valutazione di infermità è infatti prevista solo dall'art. 91, che fa
riferimento ai casi di ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore,
mentre, se l’ubriachezza non deriva da tali cause (colpose, art. 92) non è prevista
alcuna limitazione o esclusione dell'imputabilità e, se la stessa ubriachezza è
preordinata alla commissione del reato (art. 92) o abituale (art. 94), non solo non si
prende in considerazione alcuna ipotesi di infermità, ma la pena è aumentata.
Stesso discorso, come accennato, vale pel l'uso di droga (art. 93). Queste esigenze
di politica criminale vengono invece meno per quei soggetti che, avendo superato
la fase di consumo di alcool o stupefacenti ancora passibile di recepire il possibile
effetto dissuasivo della sanzione penale, sono ormai caratterizzati da una cronica
intossicazione da alcool o stupefacenti, per i quali si applicano le previsioni della
totale o parziale esclusione dell'imputabilità ai sensi degli artt. 88 o 89 (art. 95 c.p.).
Anche in questo caso comunque la norma ha ricevuto una significativa limitazione
in sede giurisprudenziale, restando applicabile solo a quei casi nei quali la
condizione di deterioramento psichico e cognitivo dovuto all'azione di alcool e/o
stupefacenti, assunti in modo cronico e in dose rilevante, di fatto si assimili a
un’infermità di carattere equivalente a una psicosi o a un grave quadro
psicoorganico, quali una demenza alcolica o una sindrome di Korsakoff.
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IMPUTABILITA’
Tutto questo induce a un approccio molto prudente alla criteriologia
valutativa in tema di imputabilità, ricordando che l'indirizzo globale
espresso dal legislatore e dalla giurisprudenza, oltre che dalla dottrina
medica, è per l’applicazione rigorosa e tendenzialmente restrittiva dei
criteri sussistenti evitando qualsiasi psicologizzazione e ogni indebito e
soggettivo ampliamento, degli spazi di deresponsabilizzazione dell'autore
di reato.
Un'ultima notazione deve essere riservata ad a altre due fattispecie
attinenti alla tematica dell'imputabilità. La prima è quella del
sordomutismo (art. 96 c.p.) per la quale il sordomuto la cui condizione
integri una vera e propria infermità, in caso di commissione di un reato
viene valutato ai sensi degli artt. 88 0 89. In realtà questa fattispecie è
ormai residuale, perché fa riferimento a quei casi di sordomutismo del
passato nei quali la carenza degli stimoli esterni e l’impossibilità di un
normale sviluppo espressivo e dialogico determinavano condizioni di
deficitarietà intellettiva se non vere e proprie psicosi. Oggi, salvo rarissimi
casi, i metodi pedagogici disponibili consentono a questi pazienti uno
sviluppo assai migliore.
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IMPUTABILITA’
La seconda è quella della minore età (artt. 97 e 98 c.p.), che esclude
l'imputabilità dell’infra- quattordicenne (art.97 c.p.) e riconosce
l’imputabilità del soggetto di età compresa tra 14 e 18 anni, ma solo se lo
stesso aveva capacità dì intendere e di volere. Per la legge italiana sotto i
14 anni di età non si è imputabili; tra 14 e 18 lo si è solo se è dimostrata
la capacità di intendere e di volere; oltre ai 18 anni (maggiore età) si è
imputabili, salvo che si è dimostrata l’assenza della stessa capacità.
Peraltro, per i soggetti tra 14 e 18 anni non è necessaria la disposizione di
una perizia psichiatrica, perché la capacità specifica può essere verificata
direttamente dal Giudice del Tribunale per i Minorenni o in sede
psicologica e pedagogica.
Per questa fascia di età, infatti, oltre alle possibili cause psicopatologiche
(infermità), valutabili in sede peritale, può essere ammessa una situazione
di immaturità, non derivante da condizioni prettamente psicopatologiche,
ma collegabile con uno stato psico- affettivo, personologico e sociale nel
complesso carente e disarmonico. Una nozione di questo tipo, molto
generica e mal definita, apre spesso la via per intrpretazioni assolutorie di
carattere soggettivo.
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IMPUTABILITA’
Svolgimento e problemi della perizia
d'ufficio
 La perizia psichiatrica, anche se retribuita dallo
Stato con onorari insufficienti se non offensivi
rispetto alla complessità e serietà del lavoro da
svolgere, costituisce il fondamentale e più
interessante terreno di applicazione, della
nostra disciplina.
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IMPUTABILITA’
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E’ infatti affascinante osservare nella pratica
peritale quei grandi casi di psicosi, che ben di
rado uno psicoterapeuta potrebbe osservare
nel suo studio professionale, mentre nella
pratica clinica spesso mancano molti elementi
relazionali che consentono una comprensione
sistemica del paziente, magari legati a
motivazioni di ordine economico, familiare o
ambientale.
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IMPUTABILITA’
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
Nella pratica psichiatrico- forense, inoltre, anche
rispetto alla pratica clinica si resta sempre sorpresi
dalla quantità di casi di disturbi deliranti, o di soggetti
sadici, e psicopatici, che non sono riconosciuti né in
ambito familiare né in ambito clinico e giungono
all’attenzione del medico solo dopo avere commesso
un reato.
Circa l’incarico peritale, la perizia in tema di
imputabilità non presenta specifiche caratteristiche, se
non in riferimento alla differenziazione del contesto in
cui può essere disposta.
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IMPUTABILITA’
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La stessa, infatti, nell'una o nell'altra fase dei procedimento penale
può infatti essere disposta dal pubblico ministero (consulenza per
il PM ai sensi artt. 359 e 360 c.p.p., nel primo caso senza
partecipazione di CTP e nel secondo con la partecipazione di CT
delle altre parti), dal giudice per le indagini preliminari (in fase di
incidente probatorio, per la quale assume valore di prova) o in una
successiva fase dibattimentale (processo di primo grado o
processo di Appello).
accertamenti ripetibili (art. 359 c.p.p.)
Il PM può nominare un consulente tecnico
Sceglie di regola negli albi
Il PM conferisce l’incarico (359 c.p.p.)
Art. 360 cp.p. accertamenti non ripetibili
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IMPUTABILITA’
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Il fatto che spesso si tratti di casi di particolare
attenzione mediatica impone un particolare rigore al
perito e al consulente tecnico, la cui funzione è
comunque vincolata da segreto e può esporre lo stesso
a profili di incompatibilità con l'incarico, se non peggio,
a fronte di anticipazione di pareri alla stampa o di
divulgazione di anche minimi particolari attinenti al
caso (anche se sempre più spesso, appena dopo il
deposito della relazione peritale in cancelleria
compaiono sulla stampa intere pagine della relazione
peritale, se non addirittura i test mentali, magari
commentati dall'esperto di turno).
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IMPUTABILITA’
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La comunicazione con i consulenti di parte deve essere fatta in
modo normale, indicando già nel verbale di incarico la sede e la
data di inizio delle operazioni peritali, e comunque prevedendo,
anche se non imposta dalla legge, una trasmissione in modo
formalmente documentato delle successive date di convocazione
delle sedute peritali.
Molto importante, inoltre, è rispettare i termini di consegna
dell'elaborato peritale, perché i tempi della perizia si inseriscono in
una scansione dei tempi processuali spesso ristretta, e altrettanto
importante è essere sempre ben certi che che le proprie
comunicazioni al giudice siano state in effetti ricevute dallo stesso,
anche per non incorre nelle sanzioni economiche derivanti dal
ritardo nel deposito della relazione peritale, o nelle più gravi
sanzioni (decreto penale) di condanna e/o segnalazioni all’Ordine
professionale) in caso di mancato deposito della perizia.
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IMPUTABILITA’
Infine, poiché in sede di incidente probatorio la perizia costituisce
prova documentale, è fondamentale documentare al meglio la
stessa in modo da rendere più agevole la sua fruizione nelle
eventuali e ulteriori sedi di giudizio. I test, le registrazioni, e
quant’altro venga accluso all'elaborato peritale, debbono pertanto
essere indicati con precisione nella relazione e devono essere
depositati insieme alla stessa.
Il quesito peritale è ricalcato sulle previsioni degli art. 88 e 89 c.p.
In tal senso, può essere così strutturato: «Dica il perito, esaminati
gli atti, esperita ogni opportuna e necessaria indagine in persona
di XY se, al momento dei fatti per cui si procede, in dipendenza di
infermità o altra causa patologica, XY stesso si trovasse in uno
stato di mente tale da escludere o scemare grandemente le sue
capacità di intendere e di volere».
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IMPUTABILITA’
In questa formulazione, oltre agli elementi già citati
- infermità,
- momento dei fatti,
- causalità diretta tra infermità e reato,
- altra causa patologica,
- vizio totale o parziale di mente)
si pone anche 1'argomento sempre importante, dell'esame degli
atti - insieme a quello dell'indagine opportuna e necessaria - per il
quale è inutile far svolgere complessi esami neurologici quando
non ci sia un sospetto diagnostico di patologia in tal senso, ed è
altresì negativo fare qualsiasi cosa che rispetto al caso specifico, sia
non necessaria, o persino inopportuna, tenuto conto della
tipologia del periziando, e così via.
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IMPUTABILITA’
Questo criterio può ingenerare timore nel perito meno esperto,
di fronte a richieste spesso strumentali, avanzate dai CTP per
trasformare l'accertamento in una sorta di caccia al test per
identificare una qualsiasi tara somatica o neuropsichiatrica in base
alla quale invocare un vizio di mente; in realtà, è sufficiente che il
perito ricordi che non ha nessun obbligo di effettuare indagini
diverse da quelle ch lui stesso ritiene, opportune e necessarie, pur
dovendo nel caso motivare, nella relazione peritale, le scelte
compiute.
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IMPUTABILITA’
Il quesito, come si vede, è diretto e cogente, quindi il perito deve
ricordare che, nel caso in cui non sia in grado di dimostrare con
certezza una condizione di infermità o comunque di causa
patologica sussistente al momento dei fatti, deve concludere per
l'assenza di elementi dimostrativi in tal senso e, quindi, per la
conservazione della piena imputabilità. Analoga conclusione deve
essere raggiunta nei casi in cui, pur rilevando una causa
psicopatologica o una vera e propria infermità, la stessa non sia di
rilevanza tale da integrare 1e due specifiche previsioni di una
capacità di intendere e di volere grandemente scemata o esclusa
(e non genericamente diminuita), o non abbia influito sulla
commissione del reato.
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IMPUTABILITA’
Circa lo svolgimento della perizia, non si
ripeterà mai abbastanza quanto sia necessario
svolgere un numero di colloqui sufficienti per
chiarire ogni aspetto della storia del periziando,
della sua anamnesi, clinica e relazionale, dei fatti
per cui si procede, della condizione attuale e
della prognosi clinica della stessa.
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IMPUTABILITA’

Ciò esclude 1'attendibilità di un'indagine basata su un solo
colloquio, ma non prevede che la perizia si trasformi in una specie
di para-psicoterapia, con dieci o venti sedute. Di norma, in un
numero variabile tra tre e cinque colloqui approfonditi si è in
grado di valutare la maggior parte dei casi, aggiungendo agli stessi
le sedute per i test ed eventuali esami strumentali, le riunioni tra
consulenti, e, nel caso, le sedute di audizione dei curanti e di
eventuali terzi (genitori o altro) che si decida - ove autorizzato - di
sentire.
34
IMPUTABILITA’
La reiterazione dei colloqui è inoltre necessaria per cogliere
possibili differenziazioni dello stato mentale della persona ml
corso del tempo, suoi eventuali disturbi mnesici, e così via.
I colloqui, sempre approfonditi e di idonea durata, devono essere
tali da permettere di descrivere nell'elaborato lo stato di
coscienza del soggetto, il suo orientamento spazio temporale, le
condizioni cognitive (con una stima del livello di funzionamento
mentale sul piano cognitivo), il comportamento della persona
durante l'esame (mimica, postura, abbigliamento, gestualità, tic,
stereotipie, manierismi, altri comportamenti psicopatologicamente
significativi, tutti da descrivere in modo il più possibile accurato), le
condizioni del pensiero, del tono dell'umore, dell'affettività a del
livello di ansia.
35
IMPUTABILITA’
In sintesi, si deve ricordare che 1'esame
neurologico e psichiatrico deve essere
completo, sia perché ciò è necessario e
doveroso, sia perché ogni possibile pecca e
omissione della perizia potrà divenire oggetto
di contestazione e di discredito in sede
dibattimentale (se non anche, come sempre più
spesso avviene nei casi di maggiore rilevanza,
nelle dichiarazioni esacerbate rese ai giornali
dai diversi soggetti afferenti alla parte
scontenta dalla stessa perizia).
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IMPUTABILITA’


Molta attenzione deve essere dedicata alla raccolta di informazioni
cliniche sulla condizione pregressa, prevedendo non solo
l’acquisizione delle eventuali cartelle di degenze ospedaliere o
trattamenti psichiatrici, ma nel caso anche sentendo i sanitari
curanti, acquisendo eventuali certificazioni attinenti al servizio
militare, attestazioni di invalidità, verifica del possesso o meno
della patente di guida o del porto d'armi e così via.
Se il periziando è detenuto si deve acquisire copia del diario
clinico carcerario, nel quale è descritta la storia dello stesso
durante la detenzione e sono pressoché sempre inserite
osservazioni psicologiche e psichiatriche su di lui. Si può inoltre
sentire il personale medico della struttura detentiva.
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IMPUTABILITA’



Il fatto oggetto della perizia deve essere discusso con il periziando
nel corso dei colloqui: non è possibile effettuare una perizia
psichiatrica senza entrare nel merito del tipo di problema giuridico
sul quale bisogna dare risposta al giurista. Lo stato mentale della
persona va infatti rapportato e parametrizzato al problema
giuridico nel tentativo di identificare un possibile nesso di causalità
tra la condotta e le condizioni mentali della persona, se
psicopatologicamente rilevanti.
Questo è il punto centrale di ogni indagine: deve esistere una
connessione logicamente compiuta, o perlomeno plausibile o
molto verosimile tra il disturbo mentale e la condotta
giuridicamente rilevante, nei termini del classico nesso di causa.
In assenza di questo nesso la condizione mentale del soggetto è
ininfluente ai fini del giudizio, nella maggior parte dei casi di cui si
prende esame.
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IMPUTABILITA’


Quindi, il solo modo per capire, oltretutto facendo riferimento al
momento dei fatti, cosa sia successo nella mente del periziando, è
quello di approfondire in modo molto serio e insistente con lui
ogni aspetto degli stessi per cui si procede, cogliendo il suo
vissuto, le sue motivazioni, e così via.
Il che equivale a sostenere l'imprescindibile necessita di procedere
sempre e comunque a un'analisi del funzionamento mentale del
soggetto in esame. Nei colloqui è doveroso evitare di assumere un
atteggiamento di carattere inquisitorio perché è emotivamente
pesante per il periziando affrontare immediatamente i fatti per cui
si procede, oltreché controproducente.
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IMPUTABILITA’

Attraverso colloqui semi-strutturati è assai meglio giungere per
gradi all’obiettivo, iniziando a parlare dell’anamnesi medica (già
resa più volte dal soggetto ad altri medici nel corso della sua vita e
quindi meno ansiogena), per poi ripercorrere con calma l'intera
storia della persona, giungendo ai fatti e da essi alla situazione
attuale. Il tutto deve essere fatto senza pressioni, indebite
contestazioni o forzature, perché comunque l’indagato ha tutto il
diritto di negare la propria responsabilità nei fatti, e di non dire la
verità, senza che ciò legittimi azioni critiche o ritorsioni del perito,
sempre ricordando che si tratta di colloqui clinico diagnostici e
non di interrogatori.
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IMPUTABILITA’

A volte, infatti si osservano periti che si comportano come
pubblici ministeri o agenti di polizia, massimizzando o
minimizzando i problemi, evidenziando con atteggiamento
colpevolizzante le contraddizioni, e così via, mentre il colloquio
peritale, indipendentemente dalla fattispecie giuridica e di
riferimento o dalla o dalla gravità del reato in discussione, essendo
svolto da un medico o da uno psicologo, rispondendo a fini
diagnostici, per pacifiche necessità deontologiche e scientifiche
deve comunque connotarsi come un colloquio di matrice clinica,
rispondendo ai requisiti metodologici ed etici dello stesso.
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IMPUTABILITA’

I colloqui vanno preparati in modo adeguato, e l'esaminatore deve
avere cognizione dell'obiettivo da raggiungere con 1'esame,
sapendo con precisione con chi sta parlando, avendo stabilito una
durata oraria e una scaletta di massima della seduta e cercando di
immedesimarsi con la persona che sta intervistando, al fine di
cercare di vedere gli eventi dal suo punto di vista, per ricollocare
questa prospettiva nell'ambito della situazione giuridica che si sta
valutando. Certo, è opportuno cercare di guadagnarsi la confidenza
del periziando, stabilendo, per quanto possibile, associazioni
gradevoli e mettendo la persona a proprio agio, sempre per
quanto possibile date le circostanze ambientali.
42
IMPUTABILITA’

Bisogna essere capaci di ascoltare ed è necessario disporre di
sufficiente tempo, anche se l’esame non va convertito in una sorta
di visita sociale, fermo restando che la situazione deve, comunque,
rimanere sotto il controllo dell’esaminatore. E’ per altro compito
del medico creare un ambiente di dia1ogo il più possibile idoneo e
tranquillo, anche se lo stesso vede la presenza dei consulenti di
parte e magari si situa in una parte dell'infermeria di un carcere o
in una saletta da colloquio, sentendo rimbombare fuori dalla porta
i rumori e le voci del ristretto ambiente detentivo.
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IMPUTABILITA’

In questo contesto, è fondamentale che il periziando (ovvero
l'interlocutore dei perito) sia messo in grado di conoscere in
modo dettagliato lo scopo del colloquio, il fatto che il suo
interlocutore non è un terapeuta ne un medico della struttura ma
un perito del tribunale, e il fatto che le sue parole saranno oggetto
di valutazione, ai fini della risposta a un quesito peritale che, se non
noto al soggetto, deve essere letto e spiegato allo stesso. Si può
utilizzare il colloquio per valutare quali fatti cambiano a seconda
delle circostanze delle persone e per valutare opinioni,
atteggiamenti e credenze.
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IMPUTABILITA’


Può essere utile prepararsi una lista di domande (e per questo e
necessario conoscere gli atti) e il tema che si tratta va conosciuto
in profondità.
Non è opportuno, per esperienza, porre domande dirette fino a
quando non si ritiene che la persona sia disponibile a fornire
l’informazione e a fornirla in modo accurato. Conviene proporre
dapprima domande che riducano la possibilità di un rifiuto o un
atteggiamento negativistico inoltre è opportuno porre una
domanda per volta e cercare di rimanere sul problema.
L'atteggiamento di fondo dovrebbe essere di franchezza, senza
comportamenti subdoli o furbi e senza assumere atteggiamenti
pedanti o impertinenti. L’esaminatore dovrebbe valutarsi
criticamente nell'uso del linguaggio e porre attenzione a evitare di
formulare la domanda in modo che contenga la risposta.
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IMPUTABILITA’
Quando si formulano diverse alternative, ciò
dovrebbe essere fatto in modo neutro, di
maniera da non suggerire in modo velato la
risposta.
 Le domande importanti vanno espresse in
modo chiaro bisogna rimanere sulla domanda
tino a quando non si è ottenuta sufficiente
informazione, ma appena si hanno risposte
giudicare soddisfacenti si può passare alla
successiva.

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IMPUTABILITA’
Bisogna essere certi di aver ben compreso la risposta e bisogna
dare alla persona la possibilità di qualificare appieno le sue
risposte. Può essere utile aiutare la persona a rendersi contro
delle sue responsabilità, anche per valutare il livello di insight
dell'esaminato, ma ciò non deve assumere connotati di carattere
moralistico o colpevolizzante: la funzione del perito è infatti quella
del comprendere e del valutare. L’esaminatore deve imparare,
sopratutto nell'ambito della perizia psichiatrica, a separare i fatti
dalle inferenze, stando attento a possibili errori legati al fattore
spazio o al fattore tempo, senza dare per scontato che una
concordanza tra diverse persone nel descrivere un evento sia
garanzia di verità.
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IMPUTABILITA’
In ambito peritale, si deve infatti avere sempre aver presente che le
persone interessate da un procedimento giudiziario hanno una
propria specifica posizione giuridica, connotata da interessi e
obiettivi e che in tale contesto, salvo si tratti di testimoni giurati,
riferire gli eventi sulla base di una propria verità soggettiva è
comprensibile, quando non esplicitamente ammesso e legittimo.
Il colloquio è comunque un evento interattivo, con un'interazione
reciproca dove la comunicazione è una forma di abilità e
competenza specifica, per la quale va ricordato che entrambi gli
interlocutori di solito, hanno obiettivi che dirigono e modellano
sulla base di come si sentono, pensano e agiscono.
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IMPUTABILITA’
E’ opportuno ricordare che tendiamo a interpretare i comportamenti
degli altri in base a quelli che riteniamo siano i loro obiettivi ed e perciò
importante stabilite obiettivi comuni, quando possibile, nel corso dei
colloqui, cercando di ridurre il sentimento di incertezza rispetto alle
intenzioni dell'altro, ricordando che i comportamenti di entrambi i
partecipanti si influenzano in modo reciproco: un perito rigido, ostile, e
palesemente giudicante, non otterrà un solo dato clinico valido, poiché
sarà il suo atteggiamento a produrre i dati di reazione dell'altro. Nel
colloquio è fondamentale che sia il perito a mantenere il costante
controllo della situazione, sia considerando la situazione umana ed
emotiva nella quale è il suo interlocutore - al di là della sua possibile
condizione psicopatologica - sia controllando, anche sul piano
deontologico e comportamentale, la correttezza dell'intervento dei
consulenti di parte, che hanno diritto di partecipare ai colloqui e di
intervenire con costrutto, certo non di assumere funzioni inquisitorie o
contestatarie, se non esplicitamente traumatiche, verso il periziando.
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IMPUTABILITA’

Debbono essere evitate valutazioni e
considerazioni inopportune attinenti a fatti
privati e intimi del periziando, che non
rivestano una diretta e necessaria importanza
ai fini della diagnosi a della prognosi del caso
(come le scelte sessuali, eventuali difficoltà
economiche, determinate condizioni cliniche e
altro).
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