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Diapositiva 1 - Ordine Avvocati Torino

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Diapositiva 1 - Ordine Avvocati Torino
CORSO DI FORMAZIONE PER LO SVOLGIMENTO
DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del d.lgs. 81/2008 e
s.m.i.
Modulo 3. TECNICO – individuazione
e valutazione dei rischi
MODULO 3. TECNICO– individuazione e valutazione dei
rischi
A.
B.
C.
D.
E.
I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche,
organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
Il rischio da stress lavoro – correlato.
I rischi ricollegabili al genere, all’età ed alla provenienza da
altri paesi.
I D.P.I.
La sorveglianza sanitaria.
R.S.P.P._Modulo 3_Tecnico_individuazione e valutazione dei rischi
I pricipali fattori di rischio e le relative misure
tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione.
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Luoghi di lavoro;
Fabbricati;
Microclima;
Viabilità;
Mezzi di trasporto;
Macchine;
Apparecchi di sollevamento;
Apparecchi a pressione;
Utensili;
Impianti di distribuzione (no impianti elettrici);
Elettricità;
Ergonomia del posto di lavoro;
Attrezzature munite di videoterminali;
Agenti chimici;
Agenti cancerogeni e mutageni;
Materiali contenenti amianto;
Agenti biologici;
Rumore;
Vibrazioni;
Campi elettromagnetici;
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Radiazioni ottiche artificiali;
Radiazioni ionizzanti;
Atmosfere esplosive;
Incendio e altre emergenze;
Incidenti rilevanti;
Cantieri temporanei e mobili;
Contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione
Lavori in quota
Stress lavoro correlato;
Fumo passivo;
Lavoro notturno;
Consumo di bevande alcoliche e problemi alcol correlati;
Assunzione di sostanze (alcool-tossicodipendenze);
Differenza di genere, età e provenienza da altri paesi;
Lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento;
Lavoratori diversamente abili;
Lavoratori minori;
Visitatori;
Altri agenti fisici;
Specifica tipologia contrattuali;
Identificati i fattori di rischio lavorativo applicabili nelle condizioni normali e in
quelle di emergenza, si valutano i loro livelli e si adottano misure di prevenzione
degli infortuni e di protezione dei lavoratori di tipo tecnico, organizzativo e
procedurale idonee a evitarlo o limitarli.
R.S.P.P._Modulo 3_Tecnico_individuazione e valutazione dei rischi_A
I pricipali fattori di rischio e le relative
misure tecniche, organizzative e procedurali
di prevenzione e protezione: alcuni esempi
R.S.P.P._Modulo 3_Tecnico_individuazione e valutazione dei rischi_A
I pricipali fattori di rischio e le relative misure
tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione
R.S.P.P._Modulo 3_Tecnico_individuazione e valutazione dei rischi_A
I pricipali fattori di rischio e le relative misure
tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione
R.S.P.P._Modulo 3_Tecnico_individuazione e valutazione dei rischi_A
I pricipali fattori di rischio e le relative misure
tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione
R.S.P.P._Modulo 3_Tecnico_individuazione e valutazione dei rischi_A
I pricipali fattori di rischio e le relative misure
tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione
R.S.P.P._Modulo 3_Tecnico_individuazione e valutazione dei rischi_A
Le misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione in
base ai fattori di rischio
R.S.P.P._Modulo 3_Tecnico_individuazione e valutazione dei rischi_A
Lo stress lavoro correlato
Lo stress lavoro - correlato si manifesta quando le persone
percepiscono uno squilibrio tra
“le richieste avanzate nei loro confronti e le capacità e le risorse a loro
disposizione per far fronte a tali richieste”
Lo stress, quando è prolungato nel tempo, diventa un rischio per la
salute personale e per la sicurezza propria e degli altri.
I motivi dello stress sono (in generale):
 Innovazioni apportate alla progettazione, all’organizzazione e alla
gestione del lavoro
 Precarietà del lavoro
 Aumento del carico di lavoro e del ritmo di lavoro
 Elevate pressioni emotive esercitate sui lavoratori
 Violenza e molestie di natura psicologica
 Scarso equilibrio tra lavoro e vita privata
R.S.P.P._Modulo 3_Tecnico_individuazione e valutazione dei rischi_B
Lo stress lavoro correlato
Eustress: se l’individuo è capace con le proprie risorse e strategie di
reagire alle pressioni, nel breve termine, si parla di stress positivo.
Distress: se le condizioni sfavorevoli superano le capacità e le risorse
proprie, oppure sono prolungate nel tempo, l’individuo diventa
incapace di reagire e offre risposte poco adattive.
Si parla di stress negativo.
LO STRESS NON È UNA MALATTIA MA UN’ESPOSIZIONE PROLUNGATA
ALLO STRESS PUÒ RIDURRE L’EFFICIENZA SUL LAVORO E CAUSARE
PROBLEMI DI SALUTE
Disturbi digestivi
Disturbi del sonno
Ritmo rallentato
Insicurezza
Irritabilità
Difficoltà a prendere decisioni
Errori frequenti
Preoccupazione
Difficoltà a concentrarsi
R.S.P.P._Modulo 3_Tecnico_individuazione e valutazione dei rischi_B
Lo stress lavoro correlato
Il metodo proposto si articola in:
una necessaria VALUTAZIONE PRELIMINARE attraverso indicatori
verificabili relativi all’organizzazione aziendale ed al contesto del
lavoro
una VALUTAZIONE APPROFONDITA eventuale nel caso in cui la
valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavorocorrelato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa,
dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci.
R.S.P.P._Modulo 3_Tecnico_individuazione e valutazione dei rischi_B
Lo stress lavoro correlato
R.S.P.P._Modulo 3_Tecnico_individuazione e valutazione dei rischi_B
I rischi ricollegabili alle differenze di età,
genere, alla provenienza da altri Paesi e alla
tipologia contrattuale
Fra le vittime di infortuni, talune categorie di lavoratori sono
maggiormente esposte (dati INAIL):
Giovani
Neo assunti
Lavoratori temporanei
stranieri
In relazione alle loro specificità e a quelle di altre categorie di lavoratori, e la
loro tutela, l’art. 28 comma 1 del DL 81/2008 prevede “la valutazione di tutti
i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti
gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari…..nonché quelli connessi alle
differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.” anche basandosi
su quanto affermato dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul
lavoro nonché sui dati esistenti in letteratura.
R.S.P.P._Modulo 3_Tecnico_individuazione e valutazione dei rischi_C
Differenze di genere
Vi sono le prescrizioni normative per la tutela delle lavoratrici in gravidanza
e puerperio, per alcune indicazioni relativamente ai pesi movimentabili e
nelle indicazione delle etichettature dei preparati pericolosi, sono invece
scarse le indicazioni ulteriori ed occorre riferirsi a dati di letteratura medica.
Secondo l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, dato che
vi sono differenze di genere in un’ampia serie di problematiche più vaste
legate alle circostanze di lavoro, quali le molestie sessuali, la
discriminazione, la partecipazione al processo decisionale sul luogo di
lavoro, e che vi sono conflitti tra lavoro e vita privata, è necessario
affrontare la prevenzione dei rischi in modo olistico.
Un altro obiettivo è di individuare pericoli meno evidenti e problemi di salute
che si manifestano più frequentemente nelle donne. Tale ultimo aspetto
trova una verifica da parte del medico competente, il quale, attraverso la
conoscenza dei posti di lavoro - che gli deriva dalle informazioni fornitegli
dal datore di lavoro, dalla collaborazione prestata alla valutazione dei rischi
e dai periodici sopralluoghi - e la sorveglianza sanitaria verifica l’assenza di
controindicazioni allo svolgimento dell’attività lavorativa specifica ed il
mantenimento nel tempo dello stato di salute.
R.S.P.P._Modulo 3_Tecnico_individuazione e valutazione dei rischi_C
Differenze di età
Mentre la normativa tutela il lavoro minorile – non rappresentato nelle realtà
aziendali – nulla dice riguardo ai cosiddetti “lavoratori anziani”. Nell’assenza
di specifici riferimenti normativi, è usuale rivolgersi ai dati della letteratura,
dai quali è possibile desumere alcuni elementi di base:
•le differenze all’interno della popolazione “anziana” sono maggiori rispetto a
quelle tra “giovani” e “anziani”;
•l’età cronologica non è un indicatore dell’età fisiologica né mentale;
•se da un lato gli anziani mostrano un graduale declino in alcune capacità
(per esempio nella forza muscolare), dall’altro sviluppano strategie
compensatorie rinforzabili con l’esercizio.
Al fine della valutazione dei rischi occorre prestare quindi particolare
attenzione ai seguenti aspetti:
•disturbi/patologie muscolo-scheletrici;
•movimentazione manuale dei carichi;
•disturbi/patologie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori;
•lavoro notturno;
•lavoro a turni;
•stress correlato al lavoro;
•riduzione di capacità visiva;
•riduzione di capacità uditiva;
R.S.P.P._Modulo 3_Tecnico_individuazione e valutazione dei rischi_C
Differenze di età e genere: misure di prevenzione
É prassi consolidata che nell’assegnazione dei lavoratori alle mansioni si
prendano in considerazione genere ed età; per quanto riguarda il genere, ad
esempio:
•considerando i pericoli più frequenti nei lavori a prevalenza maschile e in
quelli a prevalenza femminile;
•verificando che gli strumenti ed i dispositivi usati per la valutazione
tengano conto dei problemi specifici per le donne e per gli uomini;
•non trascurando le problematiche legate al genere quando si esaminano le
implicazioni di eventuali cambiamenti sul luogo di lavoro;
•considerando tutti i settori interessati dalla salute riproduttiva, non
soltanto la gravidanza;
•scegliendo l’equipaggiamento di protezione in base alle esigenze
individuali, adatto anche alle donne ed agli uomini «non medi»;
•assicurandosi che tanto le donne quanto gli uomini ricevano informazioni e
formazione sulla SSL relative ai compiti che svolgono, alle loro condizioni di
lavoro ed alle ripercussioni sulla salute.
Tutti gli aspetti citati al punto precedente sono abitualmente monitorati in
corso di sorveglianza sanitaria preventiva e periodica da parte del medico
competente.
R.S.P.P._Modulo 3_Tecnico_individuazione e valutazione dei rischi_C
Differenze di provenienza
La principale criticità è rappresentata dalle eventuali barriere linguistiche,
seguita dalle differenze culturali e di usi e abitudini. Per tale motivo il
caposaldo della prevenzione è rappresentato dall’aspetto informativo e
formativo, regolamentato dagli art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.
La capacità di comprendere la lingua italiana da parte di lavoratori
provenienti da altri paesi è un elemento indispensabile al fine di una
corretta attuazione dei disposti aziendali volti alla prevenzione degli infortuni
sul lavoro ed alla tutela della salute dei lavoratori.
La capacità comprendere la lingua italiana da parte di lavoratori provenienti
da altri paesi viene già effettuata in sede di colloquio dal selezionatore e dal
RSPP in occasione dei successivi momenti informativi e formativi mirati ed
anche dal medico competente in occasione della visita medica preventiva.
Il medico competente collabora alle citate attività in particolare con
informazioni nel campo specifico della salute e tiene conto dell’etnia e della
provenienza in corso di sorveglianza sanitaria.
R.S.P.P._Modulo 3_Tecnico_individuazione e valutazione dei rischi_C
Differenze di tipologia contrattuale
Dalle valutazioni dei rischi, solitamente emerge che i potenziali pericoli a
cui possono essere soggetti i lavoratori, indipendentemente dalla specifica
tipologia contrattuale (part-time, contratti a termine, contratto di
inserimento, apprendistato, tirocinio formativo, somministrazione di lavoro
ex lavoro interinale]), distaccati, trasfertisti) sono i medesimi di quelli dei
lavoratori con contratto a tempo indeterminato e pertanto si applicano le
medesime misure di prevenzione e protezione già previste per questi ultimi
così come i DPI.
Tuttavia è proprio “l’insicurezza”, la provvisorietà e l’aleatorietà e il
cambiamento continuo del posto di lavoro che condiziona l’approccio alla
sicurezza e quindi il comportamento del lavoratore, che tenderà da un lato
ad essere passivo nei confronti della propria sicurezza e dall’altra meno
attento a imparare davvero e metabolizzare gli aspetti specifici del luogo in
cui opera.
La partita della prevenzione si gioca quindi subito (come con i neo-assunti
e i giovani di scarsa esperienza lavorativa) promuovendo particolarmente
nella loro formazione e nel fare comprendere l’impegno aziendale sulla
sicurezza..
R.S.P.P._Modulo 3_Tecnico_individuazione e valutazione dei rischi_C
TIPI DI PROTEZIONE
Con il termine protezione collettiva
si intende il complesso delle misure
protettive adottate dall’azienda quando
la stessa prende in considerazione l’adozione dei dispositivi di
protezione collettiva (DPC) che hanno la “funzione di
salvaguardare le persone da rischi per la salute e la sicurezza”.
I DPC sono strumenti fruibili da tutti i lavoratori, senza che gli
stessi debbano indossarli, come ad esempio ponteggi,
parapetti, protezioni fisse di macchine e attrezzature..
R.S.P.P._Modulo 3_Tecnico_individuazione e valutazione dei rischi_D
TIPI DI PROTEZIONE
Con il termine protezione individuale, invece, intendiamo
qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e
tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno
o più rischi, nonché ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo.
I sistemi impiegati per tale funzione sono i “conosciuti”
DPI (Dispositivi di Protezione Individuale).
R.S.P.P._Modulo 3_Tecnico_individuazione e valutazione dei rischi_D
TIPI DI PROTEZIONE
Un approccio rigoroso riguardo alla tutela di salute e
sicurezza dei lavoratori è infatti quello di considerare
l’adozione dei DPC come prioritaria rispetto all’uso dei DPI,
infatti se l’art. 15 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che le misure
generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro sono: …… i) la priorità delle misure di protezione
collettiva rispetto alle misure di protezione individuale, l’articolo
75 afferma che:
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono
essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche
di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure,
metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
(Art. 75 D.Lgs. n.81/08)
R.S.P.P._Modulo 3_Tecnico_individuazione e valutazione dei rischi_D
TIPI DI PROTEZIONE
Misure di protezione passiva
Misure di protezione attiva
R.S.P.P._Modulo 3_Tecnico_individuazione e valutazione dei rischi_D
Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.):
• elmetto;
• occhiali (limitatamente alle fasi di lavoro con proiezione di schegge e
frammenti);
• cuffie o inserti auricolari antirumore;
• tuta con polsini elastici;
• guanti di protezione;
• scarpe di sicurezza;
• maschere di protezione a rifornimento d’aria (autorespiratori);
• imbracatura e dispositivi anticaduta.
R.S.P.P._Modulo 3_Tecnico_individuazione e valutazione dei rischi_D
Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.):
I categoria
D.P.I. di progettazione semplice destinati a
salvaguardare la persona da rischi di danni
fisici di lieve entità.
II categoria
D.P.I. che non rientrano né in categoria I, né in
categoria II.
III categoria
D.P.I. di progettazione complessa destinati a
salvaguardare da rischi di morte o lesioni gravi
e di carattere permanente.
Ad esempio:
guanti per detersivi,
giardinaggio, ecc.
Ad esempio:
caschi, otoprotettori, ecc.
Ad esempio:
dispositivi anticaduta,
ecc.
NON sono D.P.I.
• gli indumenti di lavoro generici che non garantiscono una protezione da rischi
specifici per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
• i vestiari per uso privato contro le condizioni atmosferiche, l’umidità e
l’acqua, quali ad esempio copricapo, indumenti per la stagione, ecc.;
• i sistemi di salvataggio su navi a aeromobili;
• i mezzi di soccorso e salvataggio;
R.S.P.P._Modulo 3_Tecnico_individuazione e valutazione dei rischi_D
Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.):
I D.P.I. devono soddisfare i seguenti requisiti generali:
 devono essere adatti al tipo di rischio ed alle condizioni di lavoro;
 non devono determinare un incremento del rischio;
 devono proteggere la salute del lavoratore ed essere agevoli da
indossare;
 devono essere regolabili al corpo del lavoratore;
 indossando un D.P.I. deve essere garantita l’igiene;
 quando si devono usare più D.P.I. contemporaneamente, ad esempio
casco, visiera e cuffie, questi devono essere compatibili fra loro;
 devono essere certificati ed avere la marcatura CE, in modo visibile,
leggibile ed indelebile;
 devono essere corredati da istruzioni che ne spieghino le modalità
d’uso, le modalità di manutenzione e conservazione, il grado di
protezione assicurato, il termine di scadenza.
R.S.P.P._Modulo 3_Tecnico_individuazione e valutazione dei rischi_D
Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.):
La certificazione CE è il requisito principale che il D.P.I. deve possedere e
dimostra il possesso dei R.E.S. (requisiti essenziali di salute e sicurezza)
La marcatura deve comprendere il nome, marchio o altro elemento di
identificazione del fabbricante, il modello del D.P.I. (nome commerciale,
codice, ecc.) e le caratteristiche del D.P.I. (taglia, prestazioni, pittogrammi,
ecc.).
R.S.P.P._Modulo 3_Tecnico_individuazione e valutazione dei rischi_D
Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.):
Dispositivi di posizionamento
I dispositivi di posizionamento sul lavoro sono destinati a sostenere
guardafili ed altri addetti che devono operare in altezza con sostegno sui
pali od altre strutture, consentendo loro di poter lavorare con entrambe le
mani libere.
Questi sistemi non sono destinati all’arresto delle cadute.
Sistemi di arresto cadute
I sistemi di arresto caduta sono dispositivi che comprendono
un’imbracatura per il corpo, un assorbitore di energia ed un
collegamento.
Tali dispositivi possono essere ancorati ad un punto fisso, con o senza
dispositivo anticaduta di tipo retrattile o su dispositivo anticaduta di tipo
guidato su linea di ancoraggio rigida o flessibile.
Dispositivi di discesa
I dispositivi di discesa sono utilizzati per il salvataggio e l’evacuazione di
emergenza per mezzo dei quali una persona può scendere da sola, o con
l’assistenza di una seconda persona, a velocità limitata da una
posizione elevata ad una posizione più bassa.
R.S.P.P._Modulo 3_Tecnico_individuazione e valutazione dei rischi_D
Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.):
Imbracature
I dispositivi contro la caduta dall’alto devono essere conformi alle norme
EN 361 (cinghie, bretelle, cosciali e sottonatiche).
I cosciali e le sottonatiche devono essere indossati e posizionati comodamente
e permettono all’utilizzatore un migliore arresto in caso di caduta.
L’imbracatura è un supporto per il corpo che arresta la caduta; può
comprendere cinghie, accessori, fibbie od altri elementi, che servono a
sostenere il corpo del lavoratore e tenerlo durante la caduta e dopo l’arresto
della caduta.
Il corretto utilizzo è quello per cui l’imbracatura deve essere adattata al corpo
del lavoratore attraverso i sistemi di regolazione, come illustrato nel manuale di
istruzioni.
Un’imbracatura è correttamente adattata al corpo quando le cinghie non si
spostano e non si allentano da sole.
Gli elementi di attacco del sistema anticaduta possono essere collocati davanti
al torace, ossia attacco sternale, sopra il centro di gravità, o alle spalle o alla
schiena dell’utilizzatore, ossia attacco dorsale.
R.S.P.P._Modulo 3_Tecnico_individuazione e valutazione dei rischi_D
Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.):
Imbracature
Le imbracature con cintura di posizionamento devono soddisfare le norme UNI
EN 361-358.
Il cordino di posizionamento sul lavoro deve essere dotato di un dispositivo di
regolazione di lunghezza ed avere una lunghezza massima di due metri e
regolato in modo tale che l’eventuale caduta sia contenuta in uno spazio 0,50
metri massimo.
Tutti gli accessori delle imbracature dovranno rispondere alle norme:
bretella di collegamento = UNI EN 354;
funi di trattenuta con assorbitore di energia massimo due metri = UNI EN 355;
sistemi di arresto caduta = UNI EN 363;
anticaduta a fune retrattile = UNI EN 360.
Ogni lavoratore deve avere cura dei D.P.I. che gli sono stati forniti, controllarne lo
stato di conservazione, occuparsi della loro pulizia e disinfezione, effettuarne la
manutenzione e richiedere la sostituzione delle parti deteriorate.
R.S.P.P._Modulo 3_Tecnico_individuazione e valutazione dei rischi_D
Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.):
R.S.P.P._Modulo 3_Tecnico_individuazione e valutazione dei rischi_D
Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.):
I lavoratori esposti al pericolo di ricevere colpi al capo, per caduta di materiali
dall’alto o per contatto ed urto con parti pericolose, devono essere provvisti di
copricapo appropriati, quali elmetti e caschi.
Gli elmetti ed i caschi debbono essere robusti, resistenti agli urti ed essere
leggeri.
La bardatura interna deve essere costituita da materiali idonei (tessuto,
plastica, cuoio, ecc.) e da una forma confortevole.
La forma del casco deve essere tale da distribuire omogeneamente gli urti in
caso di impatto e garantire una facile pulizia.
I materiali interni, nel caso che vengano a contatto con la cute, non devono
provocare irritazioni.
Per i lavori all’aperto nei cantieri edili devono essere scelti copricapo adatti
all’azione prolungata dei raggi del sole.
R.S.P.P._Modulo 3_Tecnico_individuazione e valutazione dei rischi_D
Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.):
Occhiali a stanghetta, con ripari laterali
Adatti per limitati lavori di molatura o scalpellatura, lavorazioni e finitura di
pietra, ecc.
Visiere
Adatti per lavorazioni che comportano la proiezione di schegge ad alta velocità,
manipolazione di sostanze irritanti per la cute e/o corrosive, operazioni di
sabbiatura, ecc.
Occhiali di protezione dalle radiazioni
Adatti per lavorazioni che comportano esposizione a calore radiante, con
cannello ossiacetilenico, ecc.
Gli occhiali usati per la saldatura elettrica o a gas devono garantire
l’assorbimento delle radiazioni pericolose; i vetri impiegati devono presentare un
gradi di trasparenza per le diverse radiazioni:
0,0003 ÷ 0,066% nello spettro ultravioletto;
3,2 ÷ 1,2% nello spettro visibile VIS;
16% nello spettro infrarosso.
Visiera per saldatura
Adatta a lavori di saldatura ad arco elettrico, con tecnologie
speciali, ecc.
R.S.P.P._Modulo 3_Tecnico_individuazione e valutazione dei rischi_D
Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.):
La protezione dal rumore è uno degli esempi tipici in cui i D.P.I.
rappresentano l’ultimo intervento possibile dopo aver compiuto tutti gli sforzi per
ridurre il rumore all’origine.
Cuffie
Le cuffie sono costituite da conchiglie che coprono le orecchie, aderendo
ermeticamente alla testa attraverso cuscinetti riempiti di materiale liquido od
espanso e rivestite da materiale fonoassorbente.
Esse sono tenute insieme da un archetto in metallo o plastica.
Le cuffie dovrebbero essere indossate sistemando e regolando correttamente
l’archetto di sostegno sulla testa o dietro la nuca.
Inserti auricolari, a perdere e riutilizzabili.
Gli inserti auricolari dovrebbero essere introdotti sufficientemente nel condotto
acustico esterno per evitare una perdita considerevole di attenuazione sonora.
Devono essere introdotti sempre puliti e con le mani pulite.
Inserti auricolari con archetto
Inserti auricolari collegati da un archetto di sostegno, che può essere
indossato sotto il mento o dietro la nuca.
R.S.P.P._Modulo 3_Tecnico_individuazione e valutazione dei rischi_D
Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.):
I sistemi di protezione delle vie respiratorie si classificano in:
 dipendenti dall’atmosfera ambiente
(dispositivi filtranti contro particelle, gas e vapori, particelle / gas / vapori)
prelevano aria contaminata dall’ambiente di lavoro e la purificano per
filtrazione; possono essere distinti in respiratori a filtro:
•
•
•
non assistiti (l’aria ambiente è resa respirabile dal filtro e passa
attraverso il facciale mediante l’azione dei polmoni);
a ventilazione assistita (l’aria ambiente, resa respirabile dal filtro viene
immessa all’interno del facciale, che può essere una maschera intera,
semintera o un quarto di maschera, mediante un elettroventilatore
trasportato dall’utilizzatore);
a ventilazione forzata (l’aria ambiente, resa respirabile dal filtro viene
immessa all’interno del facciale che è un cappuccio o un elmetto,
mediante un elettroventilatore trasportato dallo stesso utilizzatore).
 non dipendenti dall’atmosfera ambiente
(dispositivi di tipo isolante) quando prelevano aria pulita da
ambienti diversi dall’ambiente di lavoro.
R.S.P.P._Modulo 3_Tecnico_individuazione e valutazione dei rischi_D
Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.):
I guanti proteggono gli arti superiori da rischi specifici.
Nella scelta il D.L. deve attuare un compromesso tra le protezioni offerte dal
guanto, la tipologia delle lavorazioni e le esigenze del lavoratore di muovere
liberamente le dita e di percepire al tatto attraverso il guanto.
Guanti resistenti al calore od ignifughi
Devono essere in grado di costituire una barriera contro la trasmissione di
calore ed avere un effetto isolante.
Un guanto ignifugo per poter venire a contatto con elementi molto caldi, quali
fiamme o metalli incandescenti, deve avere caratteristiche sia isolanti che
un’adeguata resistenza meccanica.
Tra i metalli maggiormente utilizzati vi sono le tipo Kevlar, Nomex, ecc. e di
carbonio, eventualmente accoppiati con altri materiali termoriflettenti.
Guanti elettricamente isolanti
Questo tipo di guanto è in grado di isolare il lavoratore dal contatto con parti in
tensione.
Ne esistono diverse classi a seconda della tensione elettrica a cui sono
destinati;
R.S.P.P._Modulo 3_Tecnico_individuazione e valutazione dei rischi_D
Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.):
Guanti per rischi chimici
Adatti per manipolazione di oggetti acidi, basi, solventi, oli, ecc.
La protezione offerta dai guanti per le sostanze chimiche dipende:
 dal tipo di materiale di cui è fatto il guanto (gomma, lattice, nitrile);
 dalla temperatura delle sostanze chimiche, poiché i guanti proteggono meno
per liquidi caldi piuttosto di quelli freddi;
 dallo spessore del guanto (è opportuno scegliere guanti con uno spessore
maggiore per sostanze più aggressive, quali ad es. l’acido muriatico);
 il tempo di immersione, se le lavorazioni prevedono lunghi tempi di contatto
con le sostanze chimiche (si dovranno scegliere dei guanti più resistenti in
quanto con il tempo il materiale che li costituisce viene aggredito ed il guanto
lesionato).
Se si utilizzano sostanze o preparati molto pericolosi, prima di impiegare una
tipologia di guanti, è sempre opportuno eseguire una semplice prova di contatto
tra il guanto e la sostanza e verificare se il guanto è rimasto danneggiato nella
prova o se invece è utilizzabile.
I materiali d’impiego più comuni sono: lattice, neoprene, nitrile,
pvc, polietilene, butile, ecc.
R.S.P.P._Modulo 3_Tecnico_individuazione e valutazione dei rischi_D
Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.):
Quando si è in presenza di rischi particolari è necessario proteggere il corpo
con tute od impermeabili in tessuti plastificati o gommati.
Per la protezione da atmosfere nocive si può ricorrere a tute antigas
ermeticamente chiuse, anche a pressurizzazione interna, mentre contro il
calore od a contatto diretto con le fiamme o materiale incandescente, si
impiegano, a seconda del caso, indumenti in materiale ignifugo od
autoestinguente, termo riflettente ed ad alta coibenza.
Giubbotti ad alta visibilità, con strisce riflettenti
Vengono utilizzati nei lavori notturni od in condizioni di scarsa visibilità e
sempre nei cantieri stradali / autostradali, ecc.
Quando vi sono lavorazioni con pericoli di ustioni, di punture o schiacciamento,
i lavoratori devono essere provvisti di calzature resistenti ed adatte al tipo di
rischio.
Per attività con rischi di schiacciamento dei piedi, per esempio per maneggio
di materiali pesanti, si usano scarpe rinforzate sulla suola e con
puntale in metallo per proteggere le dita dei piedi.
R.S.P.P._Modulo 3_Tecnico_individuazione e valutazione dei rischi_D
Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.):
Nel caso di lavori edili, i lavoratori devono indossare scarpe dotate di soletta
antiperforazione.
Per lavori su impalcature, tetti e simili, le scarpe devono essere
antisdrucciolevoli.
Se esiste il rischio di sostanze aggressive, quali metalli fusi o acidi, è
opportuno indossare calzature a sfilamento rapido. Lo sfilamento rapido è
necessario se il piede rimane ad esempio imprigionato o se nell’ambiente di
lavoro è possibile lo sversamento di un contaminante che può permeare
attraverso la scarpa.
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SORVEGLIANZA SANITARIA
di cui all’art. 41 del D.Lgs. 81/08
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico Competente
nei casi previsti dalla normativa vigente.
La sorveglianza comprende:
•una visita medica preventiva intesa a constatare, l'assenza
di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al
fine di valutare lo sua idoneità alla mansione specifica;
•una visita periodica per controllare lo stato di salute e di
esprimere il giudizio di idoneità alla mansione;
•visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuto
dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o
alle sua condizioni di salute;
•visita medica in occasione del cambio di mansione onde
verificare l'idoneità alla mansione specifica.
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SORVEGLIANZA SANITARIA
di cui all’art. 41 del D.Lgs. 81/08
Come già esplicitato nella formazione generale, ricordiamo che
gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella
sanitaria e di rischio.
Il medico competente, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla
mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o
limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno
precisati i limiti temporali di validità.
Dei giudizi di idoneità rilasciati, il medico competente informa per
iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
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SORVEGLIANZA SANITARIA
di cui all’art. 41 del D.Lgs. 81/08
Normalmente le visite mediche sono integrate con controlli
clinici e biologici ed indagini diagnostiche mirati al controllo di rischi
specifici...
(ad esempio per esposizione al rumore superiore a 85 dB(A) la sorveglianza di norma
avviene una volta all'anno)
… tra questi, evidenziamo a titolo informativo, gli accertamenti sanitari
mirati all’individuazione dell’uso/abuso di alcool e sostanze stupefacenti,
che la normativa prevede in caso di mansioni da ritenersi altamente
rischiose per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi.
“[…] i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono
essere effettuati esclusivamente dal medico competente,
ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione
e la sicurezza negli ambienti di lavoro, con funzioni di
vigilanza competenti per territorio, delle aziende unità
sanitarie locali […]”
(Legge n° 125 del 30 marzo 2001 )
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SORVEGLIANZA SANITARIA
di cui all’art. 41 del D.Lgs. 81/08
Tali accertamenti (es. esame delle urine e prelievo del sangue)
se richiesti dal M.C. sono obbligatori ed il rifiuto di sottoporvisi è
sanzionato dalla normativa, dando origine, nell’eventuale incollocabilità
del lavoratore stesso, a licenziamento per giusta causa; gli esami sono
mirati al rischio professionale e possono essere effettuati nel corso
delle visite mediche periodiche condotte sui lavoratori per il controllo di
altri rischi per la salute.
La Legge n° 125/2001 afferma che “[…] ai lavoratori affetti da
patologie alcol – correlate che intendano accedere ai programmi terapeutici
e di riabilitazione […]” si applica l’articolo n° 124 del T.U. 309/1990,
che afferma come questi lavoratori “[…] se assunti a tempo
indeterminato abbiano diritto alla conservazione del posto di lavoro per il
tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta
all’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo
non superiore ai tre anni […]”, salvo differente disciplinare
dei singoli contratti collettivi (più restrittivo).
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