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ENERALI SEI IN SICUREZZA
Generali Italia S.p.A. ENERALI SEI IN SICUREZZA Contratto di Assicurazione infortuni ed assistenza per l'individuo e la famiglia Il presente Fascicolo informativo, contenente Nota informativa, comprensiva del glossario Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. ~ ~ GENERALI Pagina lasciata intenzionalmente in bianco Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31 021 - Tel. 041 5492111 www.generali.it - Fax: 041 942909; email: info.it@generaILcom; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: [email protected]. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e ccordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. NOTA INFOHMATIVA Assieurazione infortuni ed assistenza per l'individuo e la famiglia La presente Nota informatilla è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il SIlO contenllto non è soggetto alla prellentilla approllazione dell'IVAS8 Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. GLOSSAHTO La persona per la quale è, prestata l'assicurazione. La persona fisica o giuridica con la quale è, stipulato il contratto e che è, obbligata al pagamento del premio. Inabilità temporanea La perdita temporanea, in misura parziale o totale, della capadtà dell' Assieurato ad attendere alle proprie occupazioni professionali. Indennizzo La somma dovuta dalla Sodetà in caso di sinistro. Infortunio Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni eorporali obiettivamente eonstatabili, le quali abbiano per eonseguenza la morte, un'invalidità permanente o un"inabilità temporanea. In,'uHdità permanente La perdita permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della eapadtà generiea dell'Assieurato ad un qualsiasi lavoro profieuo, indipendentemente dalla sua professione. Ogni ospedale, eliniea o easa di eura (eonvenzionata o privata ) in Italia o all'estero, regolarmente Istituto di eura autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle eompetenti Autorità, al rieovero ed eventualmente all'assistenza sanitaria in regime di degenza diurna. Sono eomunque escJusi gli stabilimenti termali, le ease di eonvaleseenza e soggiorno. Malattia Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Prendo La somma dovuta dal Contraente alla Sodetà. lUeo,'ero La degenza in istituto di cura eomportante almeno un pernottamento. lUsehio La probabilità del verifiearsi del sinistro. Sinistro L'evento dannoso per eui è, prestata l'assieurazione. Soeietà Generali Italia S.p.A. St111ttura Organizzatha La struttura di EuropAssistanee Serviee S.p.A. - P.zza rrento, n. 8 - 2.013,5 l\filano, eostituita da responsabili, personale (medid, teenid, operatori), attrezzature e presidi (eentralizzati e non) in Funzione 2.4 ore su 2.4, tutti i giorni dell'anno e ehe, in virtù di spedfiea eonvenzione, provvede per eonto della Sodetà al eontatto eon l'Assieurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza entro i diversi limiti previsti dal eontratto e eon eosti a earieo della Sodetà. Assieurato Contraente A.l"\YOR\fAZIO"\l SI T.T ."l\D'RESA Di ASSICI RAZlO:\E 1. Infol"lllazioni generali a) b) e) d) e) Generali Italia S.p.A. - Gruppo Generali; sede legale: Mogliano Veneto (TV) - Via Maroeehesa, 14 -Italia. reeapito telefonieo: +39 041 5492 111, sito internet: www.generali.it. e-mail [email protected]; è iseritta al numero 1.00021 dell'Albo delle Imprese di assieurazione e riassieurazione ed appartenente al Gruppo Generali, iseritto al numero 026 dell"Albo dei gruppi assieurativi; eollegandosi al sito internet della Compagnia, aeeedendo alla sezione dedieata e seguendo le istruzioni riportate, il Contraente potrà registrarsi ed aeeedere alle informazioni sulle polizze sottoseritte. 2. Infortllazioni sulla situazione patrulloniale della Soeietà Il patrimonio netto ammonta a 11.717.211.000 euro, di eui la parte relativa al eapitale sodale ammonta a 1.618.628.000 euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 9.322.025.000 euro. L"indiee di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 4,11 (tale indiee rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità riehiesto dalla normativa vigente). Si rinvia al sito internet della Sodetà per la eonsultazione di eventuali aggiornamenti del Fasdeolo informativo non derivanti da innovazioni normative. Nota informativa Generali Sei in sicurezza ~ Infortuni Basic Pagina 1 di 6 Edizione 25.07.2015 B.l"\YORYlAZlO"\l SI L CO"\TRAlTO Relativamente alla durata del eontratto si preeisa ehe lo stesso, se di durata non inferiore ad un anno e sempreehé non derogato eon apposita cJausola, prevede il tadto rinnovo a seadenza. Avvertenza: per esercitare la disdetta alla scadenza del contrallo il Contraente o la Società devono inviare comunicazione a mezzo di lettera raccomandata entro i/termine di 60 giorni prima della scadenza stessa. In tale caso l'assicurazione cessa in corri.spondcnza della scadenza cui si riferi.scc la disdetta. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 2.6 della Parte eomunc. :1. Coperture assieurative ofl'crie - Lfluitazioni ed eselusioni Il eontratto prevede una eopertura a favore di daseuna persona assieurata eontro gli infortuni professionali ed extraprofessionali (Art. 1.1 della Sezione Infortuni). Per gli aspetti di dettaglio sulle caratteristiehe dell'assieurazione si rimanda a quanto previsto dai capitoli 2 ;'Predsazioni e delimitazioni dell'assieurazione'" e 4 ;'Condizioni particolari'" della Sezione Infortuni. Le prestazioni che possono essere attivate in caso di infortunio sono: Invalidità permanente, Morte, Indennità giornaliera da rieovero, Rimborso spese sanitarie e Indennità aggiuntiva per la costituzione di una rendita vitalizia per invalidità grave. Per una descrizione completa delle eitate prestazioni, che sono operanti unicamente se richiamate in polizza, si rinvia al capitolo 3 ;'Garanzie prestate'" della Sezione infortuni. E' possibile integrare l'assieurazione infortuni con una copertura Assistenza chc è opcrantc unicamcntc sc richiamata in polizza. Per quanto attiene aIl'assieurazione Assistenza il contratto prevede la possibilità di rieevere una serie di prestazioni sanitarie facendone riehiesta telefonieamente o a mezzo telegramma alla Struttura Organizzativa in caso di infortunio o malattia. E' possibile scegliere tra tre livelli crescenti di copertura denominati BASIC - CONU'ORT - 'TOP. Per una descrizione completa delle dtate prestazioni si rinvia al capitolo 2 ;'Prestazioni"" della Sezione Assistenza. Sono salve ulteriori condizioni partieolari concordabili tra le parti al momento della condusione del contratto. Avvcrtcnza: il contrallo prcvcdc limitazioni cd csclusioni allc copcrturc assicurativc ovvcro causc di sospcnsionc dclla garanzia chc possono dar luogo alla riduzionc o al mancato pagamcnto dcll'indcnnizzo. Dcllc limitazioni, csclusioni c causc di sospcnsionc sono contraddistintc ncllc condizioni di assicurazionc dal carallcrc corsivo. Pcr gli aspclli di dcllaglio si rinvia: all'ari. 2.2 dclla Partc comunc; agli arll. 2. 1, 2.2 e 4. 1 della Sezione fnforluni, agli arti. 3.3 c 3.5 dclla S'czioncAssistcnza. Avvcrtcnza: il contrallo prcvcdc spccifici critcri pcr la dctcrminazionc dcll'indcnnizzo spcllantc ncll'ambito dcll'assicurazionc contro gli infortuni pcr i cui aspclli di dcllaglio si rinvia all'ari. 5.2 dclla S'czionc Infortuni. Avvcrtcnza: il contrallo prcvcdc franchigic, scopcrti c massimali applicabili allc copcrturc assicurativc. S'i rinvia pcrtanto allc rclativc condizioni gcncrali di assicurazionc pcr gli aspclli di dcllaglio. In particolarc, si rinvia ai scgucnti articoli: agli arll. 3.3 e 3.6 della Sezione fnforluni, agli arll. 2.6, 2.8, 2.10, 2.11, 2.17 e 3.2 della Sezione Assislenza. Per fadlitare la comprensione del relativo meccanismo di Funzionamento se ne illustrano di seguito alcune esemplificazioni numeriche. Invalidità permanente a seguito di infortunio: capitale assicurato euro ~300.000J)O. franchigia a scaglioni (5% fino a euro 250.000 . 00 e 10% oltre euro 250.000.(0). In caso di infortunio che abbia comportato un'invalidità permanente accertata del 12% l'indennizzo viene così determinato: • sul primo scaglione di somma assicurata pari a euro 250.00(U)() si riconosce la percentuale di invalidità accertata dedotti 5 punti ossia euro 250.000.00*(12,5)/100 = euro 17.500.00, • sulla somma eccedente (:100.000.00,250.000.00 = 50.000.(0) si riconosce la percentuale di invalidità accertata dedotti 10 punti ossia 50.000.00*(12,10)/100 = 1.000.00. L'indennizzo complessivo riconosciuto sarà pertanto pari a euro 17.500.00 + euro 1.000.00 = euro 18.500.00 4. IHehiarazioni dell' AssimIrato in ordine alle dreostanze del risehio - Questionario sanitario - Nullità Avvcrtcnzc: lc dichiarazioni incsallc o lc rcticcnzc dcI Contracntc c/o dcll'Assicurato rclativc a circostanzc chc influiscono nclla valutazionc dcI rischio da partc dclla S'ocictà possono comportarc cffclli sulla prcstazionc. Pcr lc rclativc conscgucnzc si rinvia all'articolo 2.1 dclla Partc comunc. Nota informativa Generali Sei in sicurezza ~ Infortuni Basic Pagina 2 di 6 Edizione 25.07.2015 Da compilazione del questionario sanitario deve essere falla in maniera precisa e veritiera. 5. Aggrlll'amento e diminuzione del risehio e "Variazioni nella professione Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione nei termini previsti dal contratto di ogni aggravamento e diminuzione del rischio nonché di variazioni nella professione. Per le conseguenze in caso di omessa comunicazione si rinvia a quanto previsto agli articoli 2..8 della Parte comune e 4.2. della Sezione Infortuni. Esempio L'Assicurato al momento della stipulazione del contratto dichiara di svolgere l'attività di impiegato amministrativo. In corso di contratto cambia attività lavorativa e la nuova attività è falegname. Se omette di dare comunicazione del cambiamento di attività e subisce un infortunio durante lo svolgimento dell'~ttività di falegname !'indennizzo verrà corrisposto con la riduzione prevista dall'apposita tabella presente neÌI'art. 4.2. della Sezione Infortuni. Qualora la nuova attività professionale svolta al momento dell'infortunio sia annoverabile tra le seguenti: - sportivi professionisti: - personale viaggiante su aeromobili o mezzi subacquei: la Società non corrisponderà alcun indennizzo. 6. Premi Il contratto prevede. per ciascun anno o frazione d'anno di durata. la corresponsione da parte del Contraente di un premio. Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità: in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750J)0: tramite POSo per i pagamenti che avvengono in agenzia: per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario su ccp dedicato(*): con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato(*): con assegno bancario(**) o postale(**) intestato alla Società o alrintermediario con conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità: per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(*) dell'intermediario: per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD):, altre modalità offerte dal servizio bancario e postale. Note: (*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'articolo 54 del Heg. 5/2.006 e si intende il conto corrente bancario che !'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi. (**) in relazione agli assegni bancari e/o postali. nel rispetto del principio di correttezza e buona fede. è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste. Il Contraente può versare il premio annuo in più rate. In tal caso il premio annuo viene aumentato del 2..5% per rateizzazione semestrale e del ~L5% per rateizzazione trimestrale. Avvertenza: la S'ocietà o l'intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità: concordando con il Contraente una durata del contrallo pari o superiore a due anni; concordando con il Contraente limitazioni di garanzia; sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carallere commerciale. 7. Adeguamento del premio e delle som.me assieurate Le somme assicurate ed il premio delle garanzie prestate con la Sezione Infortuni possono essere soggetti annualmente a variazione costante del ~3%. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 2..10 della Parte comune. 8. Diritto di reeesso Avvertenza: il contrallo prevede, sia per il Contraente sia per la S'ocietà la facoltà di recedere dal contrallo nei casi previsti dalla legge o dopo ogni sini.stro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata. S'i rinvia all'art. 2.4 (Recesso in caso di sinistro) della Parte comune. Il contrallo può avere durata annuale ovvero poliennale non rescindibile ai sensi della legge n. 99 del 23 luglio 2009 con riduzione del premio di tariffa del 5%. S'e la durata del contrallo supera i cinque anni il Contraente, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contrallo con preavviso di sessanta giorni" senza oneri. 9. Preserizione e deeadenza dei diritti derh,'allti dal eontratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il ratto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2.952. del Codice Civile. Avvertenza: resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del codice civile per cui se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il dirillo all'indennizzo, mentre se l'Assicurato omelle colposamente di adempiere tale obbligo la S'ocietà ha dirillo di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto. Nota informativa Generali Sei in sicurezza ~ Infortuni Basic Pagina 3 di 6 Edizione 25.07.2015 10. Legge appHeabHe al eontratto Al contratto si applica la legge italiana. Le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. 11. Hegime fiseale Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 2.9 ottobre 1961. nO 12.16 e successive modificazioni ed integrazioni. " c. f\TOH\!AJ:lO:\l SUJ>E PHOCEDCHE TJOUDAIIVE E SU HECT>A\!l 12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo Avvertenza: per le garanzie della ,-~'ezione infortuni si preci.sa che: findividuazione del momento di insorgenza del sini.stro coincide con il verificarsi dell'infortunio; la denuncia del sini.stro deve essere falla dall'Assicurato entro .:1 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità ai sellsi dell'art. 1913 del Codice Civile, la Società può richiedere la visita medica in caso di sinistro. Per le garanzie della Sezione Assistenza si precisa che: findividuazione del momento di insorgenza del sini.stro coincide con il singolo fallo o avvenimento che determina la richiesta di assi.stenza dell>tssicurato; la denuncia del sinistro deve avvenire con le modalità e nei termini previsti dalle condizioni di assicurazione. Per gli aspetti di dettaglio inerenti le procedure liquidative si rinvia alle norme: del capitolo 5. ;'Norme operanti in caso di sinistro'" delle condizioni di assicurazione della Sezione Infortuni: dell'art. ~L4 della Sezione Assistenza. Avvertenza: la gestione dei sini.stri relativi alle prestazioni della Sezione Assistenza è affidata a Europ Assi.stance Service s.p.a. P.zza "l'rento., IL 8 - 2.0V35 "\:filano. 1:1. n"dami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati . 2:3 - Homa - CA!' 00187 - fax 06 848:3:3004 reclami. [email protected]. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è "l'utela Cliente. - e mai!: Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto daIresito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni. potrà rivolgersi all 'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ) - Servizio "l'utela del Consumatore - via del Quirinale, 2.1 - 00187 Boma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all 'IVASS . nel reclamo deve essere indicato: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico:, individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato: breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela: copia del reclamo presentato all'Impresa di assicurazione e dell 'eventuale riscontro fornito dalla stessa:, ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Il modulo per la presentazione del reclamo ad lvass può essere scaricato dal sito www.ivass.it. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-l\'F/r (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_marketHinnet/index_en.htm). Prima di interessare l'Autorità giudiziaria. è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle previsti a livello normativo o con'venzionale. controversie 14. Arbitrato e mediazione In caso di controversia tra le Parti relativa a questioni mediche è possibile ricorrere ad un collegio medico arbitrale. L'arbitrato avrà luogo nel comune, sede di istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Si rinvia all'art. 5.4 delle Condizioni di Assicurazione - Sezione Infortuni per gli aspetti di dettaglio. L'istanza di attivazione dell'arbitrato dovrà essere indirizzata a: Generali Italia S.p.A. Via \farocchesa 14 - :31021 - \fogliano Veneto (TV ) e-mail: [email protected] Avvertenze: in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi all'Autorità giudiziaria. A tal proposito la legge prevede la mediazione obbligatoria , che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione Nota informativa Generali Sei in sicurezza ~ Infortuni Basic Pagina 4 di 6 Edizione 25.07.2015 assistita. Le istanze di mediazione nei confronti della Società devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma Fax 06.44.494.313 e-mail: [email protected] *** Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. -iDeDonnet: Generali Italia S.p.A. Amministratore Delegato e Direttore Generale Nota informativa Generali Sei in sicurezza - Infortuni Basic Pagina 5 di 6 Edizione 25.07.2015 Pagina lasciata intenzionalmente bianca Generali Italia S.pA - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31 021 - Tel. 041 5492111 www.generalLit - Fax: 041 942909; email: [email protected]; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: [email protected]. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e ccordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. Nota informativa Generali Sei in sicurezza· Infortuni Basic Pagina 6 di 6 Edizione 25.07.2015 Il presente modo 8101/02 è costituito da 36 pagine Generali Italia S.p.A. GENERALI SEI IN SICUREZZA Contratto di Assicurazione per l'individuo e la famiglia Contraente : ~ ~ GENERALI Condizioni di assicurazione Generali Sei in Sicurezza - Infortuni Basic Pagina 1 di 36 Edizione 25.07.2015 modo SlOl/02 Pagina lasciata intcllzionall/lcntc bianca Condizioni di assicurazione Generali Sei in Sicurezza - Infortuni Basic Pagina 2 di 36 Edizione 25.07.2015 modo SlOl/02 Polizza Contraente: nO: P AHTE CO lUUNE 1. DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per: Assicurato La persona per la quale è prestata l'assicurazione, Atto terroristico Un atto (incluso anche Fuso o la flllnaCClH dell'uso della forza o della violenza) cornpiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di irnpaurire la popolazione o una sua parte, Beneficiario [,a persona fisica o giuridica alla quale la Società deve liquidare l'indennizzo Hl caso di infortunio rnortale dell'Assicurato, Contraente l,a persona fisica o giuridica con la quale è stipulato il contratto, Bay hospital l,a degenza in istituto di cura a regime esclusivarnente diurno, Inabilità ternporanea La perdita ternporanea" In Hllsura parziale o totale" della capacità dell'Assicurato ad attendere alle proprie occupazioni professionali, Indennizzo La sornrna dovuta dalla Società in caso di sinistro, Infortunio Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivarnente constatahili, le quali abbiano per conseguenza la rnorte" un'invalidità perrnanente o un'inabilità ternporanea, Invalidità permanente La perdita perrnanente, definitiva ed irrirnediahile., in m.lsura parziale o totale, della capacità generica dell"Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendenternente dalla sua professione, Istituto di cura Ogni ospedale" clinica o casa di cura (convenzionata o privata) Condizioni di assicurazione Generali Sei in Sicurezza - Infortuni Basic Pagina 3 di 36 Hl Italia o all'estero., Edizione 25.07.2015 modo SlOl/02 regolarmente autorizzati., in base ai requisiti di legge e dalle cornpetenti Autorità" al ricovero ed eventualrnente aIFassistenza sanitaria in regime di degenza diurna, SOIlO comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di cOllvalescenza e soggiorno. Malattia Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, Premio La smnrna dovuta dal Contraente alla Società, Hicovero La degenza in istituto di cura cornportante almeno un pernottarnento, Hischio La probabilità del verificarsi del sinistro, Sinistro L'evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione, Società Generali Italia S.p.A. Condizioni di assicurazione Generali Sei in Sicurezza - Infortuni Basic Pagina 4 di 36 Edizione 25.07.2015 modo SlOl/02 Polizza Contraente: nO: 2. NOHl\lE GENEHALI Art. 2.1 Uichiarazioni La Società presta il suo consenso all'assicurazione e deterrnina il premio unicarnente in del Con traen te e/o Assicurato Forma delle base alle dichiarazioni del Contraente e/o delFAssicurato sui dati e le circostanze cornunicazioni Le lncsattezze e le reliccnze del Contraente e/o dell'Assicuralo relativc alle circostanze oggetto di dornanda da parte della Società, che influiscono sulla oalulazlonc del rischio possono comportare la perdita lo tale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Cioile. T'flUe lE corrwlllcazionl alle quali è tenuto il Contraente e/o l'Assicuralo lleZ corso del contralto devollo essere filue con IEUera raccomandata. Art. 2.2 Pagarnento del premio e decorrenza dell 'assicurazione L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrirnenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagarnento, Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, nlssicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quel/D della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme lE successive scadenze. l premi devono essere pagati all'Agenzia al/n quale è assegnata la polizza. Art. 2.3 Assicurazione presso diversi assi curatori L'Assiwrato dere dare arriso alla Società della stipulazione o dell'esistenw per il medesimo rischio di altre assicurazioni presso la Società stessa o allri assicuratori. Se l'.4ssicurato omeUe dolosamente di darne avviso, la Società non è tenuta a corrispondere l'indennizzo. Tuttavia, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo della denuncia preventiva di tali coperture assicurative che avesse in corso nei seguenti casi: quando l'arnrnontare cornplessivo delle sornrne assicurate per le garanzie :':'rnorte" e/o :':'invalidità perrnanente" non sia superiore a euro 150,000,,00; quando ne risulti autornaticarnente titolare in qualità di intestatario di carte di credito o di conti correnti bancari. fn entrambi i casi deve, tuUavia, dare corrwnicazione della loro esistenza al momento della denuncia del sinistro. \.rt. 2.4 Hecesso in caso di sinistro Dopo oglll sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60' glOrlW dal pagamento o r{tìuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione dandone prearriso all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha efjlcacia dalla data di ricerimento della comunicaZIOne. Il recesso esercitato dalla Società ha efjlcacia dopo 30 giorni da quello di ricerimento Condizioni di assicurazione Generali Sei in Sicurezza - Infortuni Basic Pagina 5 di 36 Edizione 25.07.2015 modo SlOl/02 della comunicazione slessa. In tutti i casi, entro il quindicesirno giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte, Il pagarnento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia dell:'infortunio o qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso, Art. 2.5 Antici pata risoluzione Nei casi di antICIpata risoluzione del contratto prevista dagli artL 2,1 :.:.D ichiarazioni del Contraente - Forma delle cornunicazioni" e 2,8 :':'Persone non assicurabili" , nonché per esclusione di singoli Assicurati non seguita da sostituzione, spetta alla Società, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte, il premio complessivo relativo alFannualità di assicurazione in corso al rnornento in cui si è verificata la circostanza che ha provocato la risoluzione, Art. 2.6 Proroga dell 'assicurazione - Periodo di assicurazione Mezzi di pagarnento del premio In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata a/meno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durala non ir~leriore ad un anno è prorogala per una durala pari ad un anno e cosÌ successiva/nenle. Il versarnento del premio può avvenire con le seguenti rnodalità: • in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00; • trarnite POS, per i pagarnenti che avvengono in agenzia; per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'interrnediario su ccp dedicato(*); con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'interrnediario con conto corrente assicurativo dedicato(*); con assegno bancario(**) o postale(**) intestato alla Società o allfinterrnediario con conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità; per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(*) dell'interrnediario; per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versarnento dei premi con addebito sul suo conto corrente (81111); altre rnodalità offerte dal servizio bancario e postale, Note: (*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'articolo 54 del Reg, 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che Finterrnediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi. (**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'interrnediario richiedere il pagarnento del prernio anche tramite altra rnodalità tra quelle previste, Nel caso di pagarnento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versarnento del prernio coincide con la data apposta dall'ufficio postale, Qualora i pagarnenti avvengano a mezzo bancornat, assegno, bonifico bancario o per i pagarnenti a mezzo SIlD, la data di versarnento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società, Condizioni di assicurazione Generali Sei in Sicurezza - Infortuni Basic Pagina 6 di 36 Edizione 25.07.2015 modo SlOl/02 Polizza Contraente: nO: Art. 2.7 Oneri Tlllli gli oneri, presenli e jillllri, relalici al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli aui da essa dipendenti, SOIlO a carico del Contraente anche se il paga/nenIa ne sia slalo anlicipalo dalla Socielà. \rt.2.8 Persone non assicurabili Prc/nesso che, qualora la Società /()sse stata a conoscenza che l'Assicuralo era qtlello da alcoolismo, lossicodipendenza, diabele in lerapia con inslliina, sieroposilù;ilà HIV, AIDS, epilessia o da 1lI1ll delle segllenli injennilà menlali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schiz(~(rellici, disturbi parano idi, /()Tme maniaco-depressive, non acrebbe consenlilo a preslare l'assicllrazione, qllalora 1lI1ll o più delle malallie o delle ajjezioni sopra richiamale insorgano nel corso del conlrallo si applicano le disposizioni dell'art. 1898 del Codice Cici/c, indipendenlemenle dalla concrela call1lazione dello slalo di salllle dell'Assiwralo. \rt.2.9 Hinuncia all"azione di rivalsa l,a Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile dell'infortunio, lasciando cosÌ integri i diritti dell'Assicurato e dei suoi aventi causa contro i responsabili. Art. 2.10 Adeguarnento delle somme assicurate e deI premio Ad ogni scadenza annuale, le sornrne assicurate ed il premIO sono soggetti ad adeguarnento in misura costante pari al B% degli irnporti inizialrnente stabiliti, A tale adeguarnento non sono soggetti: • nell'ambito della SEZIONE INFOHTUNI i valori indieati nell'art. :l.:l :':'Invalidità Pennanente: la detenni nazione dell'indennizzo " ; • somme assieurate, valori e premio della SEZIONE ASSISTENZA. Art. 2.11 Hinvio alle norrne Per tutto quanto non è qui diversarnente regolato, valgono le nonne di legge, di legge \rt.2.12 Obblighi del Contraente Accesso degli Assicurati alle posizioni assicurative sottoscritte Nel caso in cui gli Assicurati sostengano in tuUo o in parte ronere economico connesso al paga/nenta dei premi e di conseguenza siano, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di Wl interesse alla prestazione: • • il Conlraenle si obbliga a consegnare loro, prima dell'adesione alla coperlllra assicurativa, le Condizioni diAssicurazione~ gli Assicurati stessi han/w la possibilità, collegandosi al sito internet della Compagnia , enlrando nell'4rea Clicnli e segllendo le islruzioni per regislrarsi, di accedere alle ù~lormazioni sulle posizioni assicurative sottoscriUe. Condizioni di assicurazione Generali Sei in Sicurezza - Infortuni Basic Pagina 7 di 36 Edizione 25.07.2015 modo SlOl/02 \.rt.2.18 Foro cornpetente Per le controversie relative al contratto il Foro eornpetente, è esclusivarnente quello della sede o del luogo di residenza o di dornieilio del Contraente, dell'Assieurato, del Beneficiario o dei loro aventi diritto. Per le controversie relative al contratto, l'esercizio dell'azione giudiziale è subordinato al preventivo esperirnento del proeedirnento di rnediazione rnediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialrnente eornpetente di cui ali eornrna (artt. 4 e 5 D,[,gs. 4,B,2010 n, 28 cosÌ come rnodificato dallal,egge 9 agosto 201B n, 98), Condizioni di assicurazione Generali Sei in Sicurezza - Infortuni Basic Pagina 8 di 36 Edizione 25.07.2015 modo SlOl/02 Polizza Contraente: nO: SEZIONE INFOHTUNI FOHlVIULA BASIC 1. OGGE'ITO DELLL'ASSICUIlAZIONE 24 ORE SU 24 Art. 1.1 - Ambito di operatività L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento delle proprie attività professionali dichiarate in poLizza e di ogni altra normale attività che egli compia senza carattere di professionalità. L'assicurazione vale III tutto il mondo (salvo quanto prevùto nell'art 2.1 "seroizio militare"). 2.I'ItECISAZIONI E DEU:\tITAZIONI DELL'ASSICUtAZIONE Art. 2.1 Precisazioni sulI'''ambito di operatività" NeIFarnhito di operatività indicato in polizza, sono eornpresl Hl garanzIa tutti gli eventi, non espressarnente esclusi, aventi le caratteristiche richieste dalla definizione di infortunio. Sono considerati infortuni e eornpresi nell'assicurazione: a) le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo e le folgorazioni~ h) Fassiderarnento e il eongelarnento~ e) le conseguenze di ingestione o assorhirnento di sostanze dovuti a causa fortuita, restando COtrUlllqUC escluso quanto previsto dal successivo art. 2.2 "Esclusioni-" lell. a); d) l'asfissia per fuga di gas o vapori~ e) rannegarnento~ Condizioni di assicurazione Generali Sei in Sicurezza - Infortuni Basic Pagina 9 di 36 Edizione 25.07.2015 modo SlOl/02 f) le conseguenze delle infezioni dovute ad infortunio indennizzahile il termini di polizza, escluse iil ogni caso le /nalauie, nonché degli avvelenarnenti causati da morsi di animali e punture di insetti, esclusa COITUlllqUC la /nalaria~ g) le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di trattarnenti reSI necessari da infortuni indennizzahili a terrnini di polizza~ h) le lesioni da sforzo, lirnitatarnente a quelle rnuseolari, per le sole garanzie "Invalidità pennancnle -', e "Indennità giornaliera da ricovero -"~o Restano COITUlllqUC esclllsi gli in(arli e le roltllre soltoClllanee di lendill i; i) le ernie, limitatarnente alle sole ernie addomirutli da causa violenta, per le quali la Società liquida esclusiva/nenIe Ull ~ùulellllilà giornaliera da ricovero per /'inlervenlo chirurgico (valida anehe in easo di day-hospital), pari a 1/1000 della sornrna assicurata per invalidità perrnanente, con il limite di euro 150,00,Viene inoltre corrisposta un'indennità forfettaria di convalescenza post-intervento di euro 500JJO. Nel caso l'ernia dovesse risultare tecnicarnente non operabile, VetTa corrisposta un'indennità, a titolo di invalidità perrnanente, non superiore al 10% della relativa somma assieuratatènna l'applicazione dellcfranchigie di polizza. TalE estensione non è operante per coloro che so/w portatori di ernia precedenlemenle alla slip"lazione della polizza. SOIlO cOITulnque escluse 'E ernie discali e tuui i tipi di ernie diversi da quelle addominali da callsa vio/cnla. Sono altresÌ cornpresi dalla presente assicurazione: colpa grave - gli infortuni sofferti in conseguenza di imperizie, irnprudenze e negligenze gravi dell'Assicurato (a parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile)~ turnuIti popolari - le lesioni corporali derivanti da turnulti popolari, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva (a parziale deroga dell'art. 1912 del Codiee Civile); servizio rnilitare - gli infortuni avvenuti in Italia in tempo di pace durante i richiami al servizio rnilitare per ordinarie esercitazioni~ stato di guerra e di insurrezione - a parziale deroga del succeSSIVO art. 2,2 :.:.r:sclusioni" lett. f), la garanzia si intende estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) e di insurrezione per il periodo rnassirno di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vatieano e della Hepubbliea di S. Marino. La presenle estensione di garanzia non opera per coloro che svolgono servizio militare~ Condizioni di assicurazione Generali Sei in Sicurezza - Infortuni Basic Pagina 10 di 36 Edizione 25.07.2015 modo SlOl/02 Polizza Contraente: nO: pratica sportiva - gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport con esclllsione di p"gilato, atldica pesante, arti marziali, lotta nelle sile varie .!ònne, scalata di roccia o ghiaccio oltre il 8' grado, arrampicata libera (tree clùnbing), discesa con qllalllnqlle mezzo di tratti.!lllviali con difficoltà sllperiori al 8' grado, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, kite -sllrf; s/lOw-kite, sci acrobatico, sci o s/lOw-board estremi, bob, rttgby, .!òotball americano, ùrunersionc con autorespiratore, paracadulis,no e sport aerei in genere. SOIlO COtrUlllqUC esclusi gli ;n/òrllwl derivanti da: partecipazione a corse e gare (e relative prove ed allella/nelll~ comportanti raso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pllra, nonché a regate veliche svolte ili mari diversi dal Mar J'vlediterraneo ; l'liSO e gllida di veicoli a motore all'interno di circlliti adibiti agli sport motoristici; partecipazione a competizioni (e relatù'e prove ed allenamenti) di baseball, calcio, calcetto, pallavolo, beach-volley, pallacanestro, sci e s/lOw-board non estremi, ciclismo, sport eqllestri e hockey (nelle sile varie .!ònne), pattinaggio, se organizzate da Federazioni Sportive o ti/ti Sportù,i riconoscillti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.). -ruttavia, qualora l'infortunio si verifichi in tali casi e l'Assicurato SIa di età inferiore a 18 anni, la Società corrisponderà l'indennizzo in misura ridotta del 50%. Art. 2.2 Esclusioni SOIlO esclusi dall~assicllraziolle: a) gli intòrtllni callsati da lIbriachezza , abllso di psico(annaci, stllpe(acenti o allllcinogene; liSO di sostanze b) gli intòrtllni callsati dalla gllida di qllal;;iasi veicolo o natante a motore se E4ssicuralo, compiuli i 18 anni, IlOIl è abililalo a nonna delle vigenti disposizioni~ sono tIlUavia compresi in garanzia gli ù~fàrtuni subiti dalE4ssicurato anche se in possesso di patente scaduta, a condizione che lo stesso rinnovi il docwnenlo entro 6 mesi; rassicurazione è altresì operante se il /nancato ruuwvo è conseguenza esclusiva e diretta deipostll/ni del sinistro stesso; ,) gli i"tòrtl/ni cal/sati dall'l/so di aeromobili in genere, di apparecchi per il Volo da Diporto o Sportù,o (ad esempio: deltaplani, parapendio, I/ltraleggeri, ecc.), sal110 'II/anta previsto dal sl/ccessù,o art. 4.1 "Ri;;chio volo", nonché di mezzi sl/bacql/ei; d) gli intòrtl/ni derivanti da deliui dolosi compiI/ti o tentati dall'4ssicl/rato; Condizioni di assicurazione Generali Sei in Sicurezza - Infortuni Basic Pagina 11 di 36 Edizione 25.07.2015 modo SlOl/02 e) gli illfòrtllll i sotJèrti dllrante l'armolamento volontario, il richiamo per Inabilitazione o per Inativi di caraUere eccezionale; .f) gli illfòrtlllli callsati da gllerra ed insllrrezione, salvo qllanto previsto dal precedente art. 2.1. "/'recisazioni sllll'ambito di operatività - stato di gllerra e di insurrezione -", da Inovùncnli lellurici, inondazioni od crtlzioni vulcaniche; g) gli ù~fòrllllli causali resi necessari da da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche IlOIl ù~fòrltlllio; h) le consegllenze direlle o indirelle di contaminazioni chimiche o biologiche derivanti da allo terroristico o guerra; ~ le conseguenze dirette o indireUe di lras/nulazionc del nucleo dezralotrw, co/ne pllre di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. :3. GAIlANZIE PilE STATE \rt. ;U Invalidità Perrnanente: '"accertarnento del grado In caso di invalidità perrnanente a seguito di infortunio, verifieatasi anche sueeessivarnente alla scadenza della polizza, la Società liquida un indennizzo, calcolandolo sulla sornrna assicurata per invalidità perrnanente totale, in relazione al grado di invalidità accertato secondo la tabella di cui al successivo articolo. l,a perdita totale ed irrirnediahile dell'uso funzionale di un organo o di un arto VIene considerata come perdita anatornica dello stesso~ se trattasi di limitazione della funzionalità, le percentuali di cui al successivo articolo vengono ridotte in proporzIOne della funzionalità perduta. l,a perdita totale o parziale, anatornica o funzionale, di più organI o arti cornporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla sornrna delle singole percentuali calcolate per ciascuna rnenornazione, fino a raggiungere il rnassimo valore del 100%. In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, la Società riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attrihuita alla falange stessa in caso di asportazione totale. Nei casi di invalidità perrnanente non specificati nella tahella di cui al succeSSIVO articolo, la valutazione dell'invalidità perrnanente è effettuata tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della cornplessiva dirninuzione della capacità generica lavorativa, indipendenternente dalla professione dell'Assicurato. In caso di perdita anatornica o riduzione funzionale di un organo o di un arto gm rninorato, le percentuali di cui trattasi sono dirninuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di constatato rnanCInIsrno, le percentuali di invalidità previste per l'arto Condizioni di assicurazione Generali Sei in Sicurezza - Infortuni Basic Pagina 12 di 36 Edizione 25.07.2015 modo SlOl/02 Polizza Contraente: nO: superiore destro e la mano destra varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa, Il deficit visivo va valutato quale risulta con correZIOne tollerata, Qualora perrnanga un residuo deficit visivo verrà corrisposta una rnaggiorazione di B punti percentuali per Fuso di occhiali o di lenti a contatto a perrnanenza. Art. 8.2 Invalidità Perrnanente: tabella di deterrninazione [, 'aeeertarnento del grado di invalidità perrnanente avverra percentuali: Hl Perdita totale, anatorniea o funzionale di: • un arto superiore • una mano o un avarnhraeeio IJX 70% 60% 18% 14% 8% 8% 12% 9% • • • • • • un un un un indice medio anulare HliurIolo la falange ungueale del pollice una falaflJ~e di altro dito della rnano '\nehilosi: • della scapolo ornerale con arto in posIzIone favorevole, ma con immobilità della scapola • del gomito in angolazione cornpresa fra 12(P e 7(P con prono-supinazione libera • del polso in estensione rettilinea con prono-supInaZlOne libera Paralisi cornpleta: • del nervo radiale • del nervo ulnare Perdita totale, anatornica o funzionale di un arto inferiore: • al di sopra della metà della coscia • al di sotto della metà della COSCIa, ma al di sopra del ginocchio • al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio della gamba base alle seguenti SX 60% 50% 16% 12% 6% 6% 10% 8% l/B del dito 25% 20% 20% 15 % 10% 8% B5% BO % 20% 17% 70% 60% 50% erdita totale, anatorniea o funzionale di: 40% 100% 5% • un piede • ambedue i liedi • un alluce Anehilosi: Condizioni di assicurazione Generali Sei in Sicurezza - Infortuni Basic Pagina 13 di 36 Edizione 25.07.2015 modo SlOl/02 • • • del1~anea in losizione favorevole del ginocchio in estensione della tihio-tarsiea ad angolo retto della tihio-tarsiea con anchilosi della 25% 10% .' Ull'/W"IUe;UIICU 15% ------------------------------, Paralisi eornpleta dello nervo seiatieo popliteo esterno Perdita totale, anatorniea o funzionale di: • un occhio • ambedue gli occhi 25% 100% Sordità eornpleta: • di un orecchio 10% 4% 10% seornposta F:siti di frattura arnielica sOHlatica con deforrnazione a cuneo di: • una verteh l'a cervicale • una verteh l'a dorsale • 12a dorsale 12% 5% 10% • 10% una verteh l'a lombare F:siti di frattura di un rnetarnero coccigeo con callo deforme 5% Posturni di trauma distorsivo cervicale con contrattura HllLscolare e lirnitazione dei rnovirnenti del Perdita anatorniea: • di un rene • della milza senza eornprornissioni significative della crasi enlatica 15% 8% Art. H.H [, 'indennizzo spettante per invalidità perrnanente si deterrnina applicando alla sornrna Invalidità Perrnanente: assicurata per invalidità perrnanente totale indicata Hl polizza la percentuale la deterrninazione corrispondente al grado di invalidità, accertato secondo i criteri di cui ai precedenti dell'i ndennizzo artt. B, 1 e B,2, con le seguenti rnodalità per scaglione di sornrna assicurata: • .tino a euro 250.000,00, si applica la percentuale di invalidità accertata, dedotti /5 pUllti; • sulla parte eccedente euro 250.000,00 si applica la percentuale di invalidità Condizioni di assicurazione Generali Sei in Sicurezza - Infortuni Basic Pagina 14 di 36 Edizione 25.07.2015 modo SlOl/02 Polizza Contraente: nO: accertata, dedotti lO punti. In caso di perdita anatorniea totale o parziale e non di sernpliee riduzione funzionale di un organo o un arto, la Società liquida l'indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia sulla parte di sornrna assicurata fino a euro 250,000,00, Inoltre, in tutti i casi in cui l'invalidità perrnanente sia di grado superiore al 20% della totale, la Società liquida l'indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia. Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi IlOIl lras/nissibile agli eredi. 'ruttavia, se l'Assicurato muore per emL5H. indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o eornunque offerto in misura deterrninata, la Società paga ai beneficiari l'importo liquidato od offerto. Art. 8.4 Morte Se l'infortunio ha per conseguenza la rnorte e questa si verifichi anche sueeessivarnente alla scadenza della polizza, la Società liquida la sornrna assicurata per il caso di morte in parti uguali agli eredi legittirni o testarnentari dell'Assicurato 0, in alternativa, ai heneficiari appositarnente designati. Gli indennizzi per morle e ùwaliflilà pennancnle IlOIl so/w cwnlliabili~ tuttavia, se dopo il pagarnento di un indennizzo per invalidità perrnanente in conseguenza dell'infortunio l'Assicurato rnuore, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte, uve questo sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario. Qualora il seguito di infortunio indennizzahile a termini di polizza il corpo dell'Assicurato scornpaia o non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà la sornrna prevista per il caso di morte, [,a liquidazione, sempre che non siano nel fratternpo emersi elernenti tali da rendere il danno non indennizzahile, non avverrà prima che siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini degli artI. 60 e 62 Codiee Civile. Nel caso in cui, suceessivarnente al pagarnento, risulti che la morte non si è verificata o che eornunque non è dipesa da infortunio indennizzahile, la Società avrà diritto al rirnhorso dell'intera sornrna liquidata, A restituzione avvenuta dell'intera sornrna liquidata, l'Assicurato potrà far valere propri diritti per l'invalidità perrnanente eventualrnente suhita, Indennità aggiuntiva per cornrnorienza dei genitori Nel caso in cui, a seguito di infortunio deterrninato da uno stesso evento consegua la morte di entrarnhi i genitori assicurati per la presente garanzia l\lorte, la Società corrisponde ai loro figli rninorenni conviventi ed a quelli, anche rnaggiorenni, portatori di handicap, l'indennizzo spettante a ciascuno di essi per la morte dei genitori, in rnisura aurnentata del 25%. Condizioni di assicurazione Generali Sei in Sicurezza - Infortuni Basic Pagina 15 di 36 Edizione 25.07.2015 modo SlOl/02 Nel caso risulti assicurato per la presente garanzia l\lorte un solo genitore, l'indennizzo spettante viene corrisposto in rnisura aurnentata del 15%. Art. :1.5 Indennità giornaliera da ricovero Se in conseguenza di infortunio indennizzahile a termini di polizza, l'Assicurato viene ricoverato in istituto di cura, la Società liquida l'indennità assicurata in polizza per ogni giorno di ricovero, per un periodo rnassirno di B60 giorni - anche non consecutivi . da quello dell'infortunio. Il giorno di dùnissionc IlOIl è ùulcllllizzabile. In caso di day hospital, la Società liquida una speciale indennità pan al 50% dell'indennità prevista per il ricovero in istituto di cura, Art. 8.6 Himborso spese sanitarie In caso di infortunio indennizzahile a termini di polizza che abbia deterrninato un rIcovero o un intervento chinlrgico effettuato anche in regime di day hospital o ambulatorio rnedico, la Società rimborsa fino a concorrenza della sornrna assicurata Hl polizza per la garanzia IIHirnborso spese sanitarie Il le seguenti spese sostenute Hl conseguenza diretta dell'infortunio: onorari dei chirurghi e dell'équipe operatoria~ diritti di sala operatoria, materiale di intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicate durante l'intervento~ rette di degenza~ assistenza rnedica, cure, trattarnenti fisioterapici e rieducativi, rnedicinali, esami ed accertarnenti diagnostici, riguardanti il periodo di ricovero o sostenuti durante il day hospital o ambulatorio rnedico per l'intervento chinlrgico~ quote di partecipazione al S,S,N, (ticket) relative alle prestazioni precedenti~ il trasporto dell'Assicurato in istituto di cura ed il ritorno a casa, effettuati con qualunque mezzo~ esami ed accertarnenti diagnostici, acquisto rnedicinali, prestazioni mediche ed inferrnieristiche ambulatoriali avvenute nei 90 giorni antecedenti e 180 giorni successivi alla data di dimissione del primo ricovero o delFintervento~ in relazione alle prestazioni odontoiatriche, restano cOITulnque escluse 'E spese sostenute perprotesi dentariE~ trattarnenti fisioterapici e rieducativi cornpiuti nei 180 giorni successivi alla data dell'intervento o di dimissione del primo ricovero, fino ad un limite del 20% della somma assiCllmIa col massimo di 1.000,00 ellro; primo acquisto di protesi ortopedica, anche sostitutiva di parte anatomica, resa necessaria dall'infortunio nonché per l'acquisto o il noleggio (per il periodo /nassimo di 1 anno) di carrozzelle ortopediche, l ,a sornrna assicurata In polizza per la garanzIa IIRirnborso spese sanitarie" deve Condizioni di assicurazione Generali Sei in Sicurezza - Infortuni Basic Pagina 16 di 36 Edizione 25.07.2015 modo SlOl/02 Polizza Contraente: nO: intendersi come disponibilità umca per annualità assicurativa e per persona assicurata, Per lIlui i casi sopraindicali il rùnborso viene effèuIlalo previa presentazione di regolare dOCll/nenlazionc gùlslif'icalù;a di spesa in originale e a cure ullùnale. \rt. :1.7 Indennità aggiuntiva per la costituzione di una rendita vitalizia per invalidità grave In caso di infortunio indennizzahile a termini di polizza per il quale derivi all'Assicurato un'invalidità perrnanente di grado non inferiore al 66%, la Società corrisponderà all'Assicurato, oltre il quant'altro dovuto ai sensi della polizza suindicata, la sornrna necessaria per la stipula di un contratto di assicurazione sulla vita in forma di rendita vitalizia irnrnediata con la Società alle condizioni in vigore al rnornento della richiesta, Detta sornrna sarà pari al premio necessario per avere diritto ad una rendita il cui importo iniziale annuo risulti uguale a quanto indicato in polizza, \.rt. 8.8 Indennità speciale Nel caso in cui , a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l'Assicurato ··Salvaguardia risulti totalrnente incapace in via definitiva ad attendere alle proprie occupazioni piani di dichiarate in polizza, la Società, oltre a liquidare quane altro dovuto a termini di investirnento'~ polizza, corrisponde all'Assicurato una indennità al fine di agevolare la prosecuzione delle polizze di assicurazione sulla Vita a premio annuo o unico ricorrente e dei piani individuali di previdenza (P,LP,) stipulati dall'Assicurato anteriorrnente alla data delF evento con la Società, "T'aIe indennità VetTa utilizzata per stipulare con la Società un contratto di assicurazione sulla vita a prernio unico scelto dall'Assicurato tra quelli disponibili al rnornento della sottoscrizione della polizza vita stessa, I/arnrnontare cornplessivo dell'indennità sarà pari alla sornrna delle seguenti voci: • delrarnrnontare delrultirna rata di premio versata nelle polizze vita in corso rnoltiplicato per il numero delle rate di prernio rnancanti al cornpletarnento del piano di versarnento dei premi~ • delrarnrnontare dei premi versati (esclusi trasferirnenti ) nel pIano individuale di previdenza (PJ,P,) nei 12 (dodici) mesi antecedenti la data dell'infortunio stesso rnoltiplicato per 5 (cinque) , Pertanto, dopo gli accertarnenti del caso, la Società liquida all'Assicurato Pirnporto sopra definito finalizzato alla stipulazione del nuovo contratto di assicurazione sulla vita, eon il massimo eomunque di euro :lO.OOO,OO. Ver{flcalosi revenlo, rassicllrazione ;n/òrIuni cessa nei confronii deZE4ssicllralo. Condizioni di assicurazione Generali Sei in Sicurezza - Infortuni Basic Pagina 17 di 36 Edizione 25.07.2015 modo SlOl/02 \.rt.8.9 ··Bonus fedeItà'~ in Alla fine della quinta e dell'ottava annualità assicurativa, la sornrna assicurata per assenza di sinistri invalidità perrnanente da infortunio a favore di ciascun assicurato verrà aurnentata, senza sovrapprernio, di un irnporto pari al 5 % del capitale inizialrnente assicurato per tale garanzia al rnornento della sottoscrizione del contratto a condizione che a tali scadenze IlOIl risalIi denullcialo in polizza aicull sinistro. 4. CONDIZIONI PAIlTICOLARI Art. 4.1 Hischio volo A parziale deroga dell'art. 2,2 - ';';F:selusioni" lett. e), la garanzia vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di turismo, trasferirnento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, esclllsi qllelli etJèttllati: Sll aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto Pllbblico di passeggeri: Sll aeromobili di aeroclllb: Sll apparecchi per il volo da diporto o sportivo (qllali, per esempio, deltaplani, 1I1traleggeri, parapendio). Art. 4.2 Carnhiarnento dell 'attività professionale Attività diversa da quella dichiarata QlIalora nel corso del contratto si verifichi IIn cambiamento dell'attività protèssionale dichiarata in polizza, 1~4ssicurato deve darne ùrunediata cotrUlnicazione alla Società; in tal caso si applicheranno gli artt. 1897 (Diminllzione del rischio) e 1898 ?4ggravamento del rù;chio) del Codice Civile. [, 'assicurazione prosegue senza variazioni di sorta nel caso in cui il earnhiarnento dell' attività non cornporti diminuzione né aggravarnento di rischio. Se l'infortunio si verifica nello svolginlento di un'attività professionale diversa da quella dichiarata in polizza, ovvero nello svolgirnento di altra attività che cornporti cornlulque caratteristiche di professionalità, l'indennizzo è dovuto: • integralrnente, se all'attività in questione corrisponde un rischio non maggiore di quello dell'attività professionale indicata in polizza~ • in misura ridotta in base alle percentuali indicate nella tabella sotto riportata, se alrattività in questione corrisponde un rischio maggiore: A'ITIVITA. PHOFESSIO'lAIJ': AL 1\101\IE'ITO I)ELL 'l'IFOHTU'IIO A'ITIVITA PHOFESSIO'lALE IHCIIIAHATA Classe A Classe B Classe C Classe Il 100 100 100 100 Classe A so 100 100 100 Classe B 50 65 100 100 Classe C 40 50 so 100 Classe Il QlIalora l'attività protèssionale svolta al momento dell'intarttmio sia annoverabile tra le seguenti: Condizioni di assicurazione Generali Sei in Sicurezza - Infortuni Basic Pagina 18 di 36 Edizione 25.07.2015 modo SlOl/02 Polizza Contraente: • sporliviprofèssionisli; • personale viaggiante su aeromobili (] mezzi subacquei; nO: la Società IlOIl corrisponderà aicull indennizzo. Per la valutazione del grado di rischio delle varie attività professionali si deve far riferimento alla classificazione delle attività rnedesime riportata nell'elenco ';';Codiei Attività Professionali", In caso di attività eventualrnente non specificate in detto elenco saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad un'attività elencata, 5. NOIll\1E OPEltANTI IN CASO IH SINISTltO Art. 5.1 Uenuncia dell'i nfortuni o La denllncia dell'in!òrtllnio, con l'indicazione del lllogo, giorno e ora dell'evento e delle callse che lo determinarono, corredata da certi!rcato medico, deve essere fatta per iscritto dall'4ssiwrato all'4genzia alla qllale è assegnata la polizza entro 3 giorni da qllando ne ha aVllto conoscenza o possibilità ai sensi dell'art. 1913 del Codice CiDile. Il decorso delle lesioni deve essere dowmentato da 1I1teriori certiflcati medici, sùw a guarigione avvenuta. L'4ssiwrato, i slloi fàmiliari od aventi diritto, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in flalia. Qualora l'in!òrtllllio abbia cagionato la morte dell'4ssiwrato o quando questa sopravvenga durante il periodo di wra, deve esserne dato immediato avviso alla Socielà. L'inadempimento degli obblighi relatiDi alla denuncia del sinù,tro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice CiDile. Art. 5.2 Criteri di indennizzabilità La Socielà liquida esclusive l~ùuiennizzo de Il 'in!brtllll io, che co/wenulo soltanlo per le conseguenze direUe ed risulti indennizzabile a termini di polizza, ùuiipendenle,nenle da condizioni fisiche o palologiche preesislenli o sopravvenule; perlanto l~ù~f'uenza che l~ù~f()rlIlnio può aver esercilalo su lali condizioni~ co/ne [Hlre il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'in!()rtllllio, sono conseguenze indireUe e quùuii non indennizzabili. iVei casi di preesistenti mutilazioni o diletti .flsici, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidalo per le sole conseguenze direUe cagionale dall~inf()TlIlnio co/ne se esso avesse colpilo Wla persona figica,nenle inlegra, senza riguardo al ,naggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti. Art. 5.:1 Anticipo indennizzi [,a Società, su richiesta dell'Assicurato, corrisponde un antICIpo dell'indennizzo relativo alle garanzie operanti, da irnputarsi nella liquidazione definitiva delle stesse, nei seguenti casi; Condizioni di assicurazione Generali Sei in Sicurezza - Infortuni Basic Pagina 19 di 36 Edizione 25.07.2015 modo SlOl/02 • per invalidità perrnanente, qualora Faeeertarnento definitivo SIa rinviato per accordo delle Parti ad oltre un anno dal giorno dell'infortunio, a condizione che non sorgano contestazioni sull'indennizzahilità dell'infortunio, fino al 50% del presumibile indennizzo definitivo, eon il massimo di euro 50.000,00; • per il rimborso delle spese sanitarie qualora l'Assicurato abbia sostenuto delle spese per un importo non inferiore a euro 2.000,00 previa presentazione dei docll/ncnli gillslfflcalivi. l,' anticipo viene corrisposto nei limiti previsti per la garanzIa ';';Hirnhorso spese sanitarie", salvo conguaglio a cura ultirnata~ • per ricovero, su presentazione dei documenti che alleslùw e gillSl~flchùlO il ricovero stesso, fermi i limiti previsti per la garanzia ';';Indennità giornaliera da ricovero", In caso di prolungarsi della degenza la richiesta dell'anticipo può essere presentata con cadenza rnensile, Art. 5.4 Controversie In caso di conlroversie di nalura /nedica sulla nalura o sulle conseguenze delle lesioni, Arbitrato irritllale sul grado di il/validità permanente o, se assiwrata la prestazione, sul grado e durata dell'inabilità temporanea nonché sulla applicazione dei criteri di indennizzabilità di wi all'art. 5.2, le Parti hanno facoltà di conferire per ù,criUo mandato di decidere a norma e nei limili delle co/ulizùml dipolizza, ad Wl collegio di lre /nedici nominali uno per parte ed il terzo dal/e Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei J'vledici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico. Il collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di l\ledicina [,egale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato, Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e rernunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e cornpetenze del terzo rnedico, l,e decisioni del collegio medico sono prese a rnaggioranza di voti, con dispensa da ogni forrnalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi irnpugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti co ntrattuali, I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti In apposito verbale, da redigersi in doppio esernplare, uno per ognuna delle Parti, l,e decisioni del collegio rnedico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale~ tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo. I;: data facoltà al collegio di nnVIare, ove ne riscontri l'opportunità, raccertarnento definitivo dell'invalidità perrnanente ad epoca da fissarsi dal collegio stesso~ in tal caso il collegio può disporre la concessione di un anticipo secondo quanto stabilito dal precedente art. 5,a ';';Anticipo indennizzi", Condizioni di assicurazione Generali Sei in Sicurezza - Infortuni Basic Pagina 20 di 36 Edizione 25.07.2015 modo SlOl/02 Polizza Contraente: nO: Art. 5.5 Liquidazione Ricevuta la doeurnentazione attinente al sinistro e eornpiuti gli aeeertarnenti del caso, la Società liquida l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà eornunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagarnento. Condizioni di assicurazione Generali Sei in Sicurezza - Infortuni Basic Pagina 21 di 36 Edizione 25.07.2015 modo SlOl/02 COI)ICI ATTI VITA PIlOIiESSIONALI L'assiwrazùllle è preslala iII base alla esplicila dichiaraziolle dell'Assiwralo che l'attivilà protèssiollalc esercilala si idelllitrca COli 'fllella rùmllallle dall'elcllco segllellle iII corrispolldellza al "Codice Protèssiolle" indicato in polizza. QlIalora ollre all'attività protèssiollale prillcipalc 1'4ssiwralo svolga IIl1 'attivilà secolldaria COli carattere conlillualù;o, ancorché non prevalEnte, occorre darne allo e si dovrà applicare ilprc,nù} di lartffà relativo all'attù,ità di maggior rischio, Codice A II);) A 809 A 106 A 81);) A 107 A 818 A :)06 A 805 A :307 A 806 A l:n A 6:37 A 6:39 A :3 15 A 111 A IL) A 114 A 660 A:nl A 124 A 629 A 108 A 82:3 A 510 A 821 A :34:) A 999 Codice B 401 B 678 B 102 B21);) B 402 COli classe lariffaria sllccessù,a iII ordille altàbelico. CLASSE A IJescrizione Attività Professionale Arnrninistratori di heni Appartenenti al clero (che non svolgono attività di cui al codice B 672) Architetti Attori (escluse controfigure e stunt-rnen) Avvocati Bambini in età preseolare e studenti fino al eornpirnento del 14° anno di età BarhierilParnlcchieri Benestanti senza altra attività professionale Callisti, rnanieure, pedicure Cantanti COH1Hlereialisti e consulenti del lavoro Dirigenti/irnpiegati/quadri con rnansioni arnrn,ve e sedentarie Disegnatori, grafici, pittori artistici Estetisti/truccatori Geometri senza accesso a cantieri, tetti, ponteggi, irnpalcature Indossatori/trici e fotornodelli/e Ingegneri senza accesso a cantieri, tetti, ponteggi, irnpalcature Insegnanti senza esercitazione di prove pratiche l\lassaggiato ri/fis io terap is ti Notai Operatori e addetti a centri elaborazione dati Periti Pensionati Politici e sindacalisti Presentatori, rnusicisti, direttori d'orchestra, registi Sarti Personale la cui attività professionale non rientra neppure per analogia tra quelle elencate nella presente classe, assicurabile solo su autorizzazione direzionale. CLASSE H IJescrizione Attività Professionale Albergatori Addetti alle pulizie Agenti e interrnediari che operano nel settori aSSIcurazIOne, credito, cornrnerClO, indlLstria e serVIZI van Agricoltori senza uso e guida di rnacchine agricole e di autocarri con peso cornplessivo a pIeno carico superiore a a,5 t Allenatori sportivi non giocatori Condizioni di assicurazione Generali Sei in Sicurezza - Infortuni Basic Pagina 22 di 36 Edizione 25.07.2015 modo SlOl/02 fl 20::> fl61);j Polizza Contraente: nO: Allevatori di animali senza uso di rnaeehinari e senza lL50 o guida di rnaechine agricole con peso eornplessivo a pieno carieo superiore a a,5 t Analisti chirniei, biologi, addetti a centri di analisi rnediche fl:H 1 Antiqllllri fl4:H fl 802 fl :'104 Arrnaioli con solo attività di vendita Artisti di varietà e ballerini Artigiani per i quali non esiste altra denominazione specifica, senza uso di rnaechine, senza accesso a cantieri, tetti, punteggi ed irnpaleature e non a contatto con correnti ad alta tensione, esplosivi o acidi Assistenti sociali Barcaioli, gondolieri Benzinai, escluse attività di rnanutenzione e lavaggio fl607 fl :'1:'17 fl 62;'1 fl 619 fl :'108 fl429 fl 808 fl 641 fl407 flidelli Calzolai Camerieri, addetti al servizio alberghiero e simili Casalinghe senza altra attività professionale Collahoratori farniliari, hahy-sitter Cornrnercianti (esclusi arnhulanti): senza attività di carico/scarico merce, senza guida di autocarri con peso cornplessivo a pieno carico superiore a a,5 t. Non sono cornunque cornprese le attività rientranti nei codici B 4a4 - B 421 - B 422 - C 415 - C 420 - C 1,'1::> fl41);j fl :'14::> fl 6:'16 fl 6;'18 fl 12:'1 fl :'122 fl 110 fl 112 fl424 fl208 fl 6::>2 fl ::> 12 fl :'126 fl ::>06 fl672 fl 11::> fl 6::>9 fl 117 fl662 fl 120 fl fl :'16::> :n8 fl427 fl 421 fl 67::> fl422 Cornrnessi viaggiatori senza trasporto e consegna merce Confezionisti, rnagliai e addetti al settore tessile: senza uso di rnacchine azionate da motore Diplornatici, arnhasciatori Dirigenti/irnpiegati/quadri con rnansioni esterne, cornrnerciali o tecniche Farrnacisti Fotografi Geologi Geometri con accesso a cantieri, tetti, ponteggi, irnpalcature Gestori (inclusi addetti) di ristoranti, trattorie, pizzerie, rosticcerie, haI', caffè, gelaterie, hottiglierie: esclusi cuochi e pizzaioli Giardinieri, vivaisti: esclusa potatura di piante ad alto flL5tO, senza lL50 e guida di rnacchine agricole e di autocarri di peso cornplessivo a pieno carico superiore a a,5 t Giornalisti Guide turistiehe Irnhianchini senza accesso a tetti, ponteggi, irnpalcature Irnprenditori che non prestano opera rnanuale e senza accesso a cantieri, tetti, ponteggi, irnpalcature Inferrnieri, pararnedici (anche se appartenenti al clero) Ingegneri con accesso a cantieri, tetti, ponteggi, irnpalcature Insegnanti con esercitazione di prove pratiche Istnlttori di scuola guida .\lagistrati .\ledici (escllL5i radiologi con estensione alle radioderrniti) Odontotecnici Operai (escluso muratori), senza uso di rnacchine, senza accesso a cantieri, tetti, ponteggi ed irnpalcature e non a contatto con correnti ad alta tensione, esplosivi o acidi Orafi, incisori Orologiai, gioiellieri Ostetriehe Panettieri, pasticceri senza produzione Condizioni di assicurazione Generali Sei in Sicurezza - Infortuni Basic Pagina 23 di 36 Edizione 25.07.2015 modo SlOl/02 fl :'140 fl628 fl 6:'11 fl 116 fl 211 fl 820 fl :'144 fl 12::> fl 126 fl 999 Codice C 816 C 807 C ,'148 C 686 C 622 C ,'109 C 627 C 41::> C ,'1::>2 C404 C ,'Ili C ,'167 C 6,'10 C ,'112 C ,j!:j C 810 C ,'1::>8 C ,'12;'1 C 6::>;'1 C 811 C 6::>6 C ,'124 C ::>18 C420 C,rH C 122 C ,'160 C 1,'1::> C 209 C ,'142 Pellettieri Pizzaioli Portieri e custodi in genere Postini Seultori Studenti dopo il eornpirnento del 14° anno di età "rappezzieri Veterinari Vetrinisti Personale la cui attività professionale non rientra neppure per analogia tra quelle elencate nella presente classe, assicurabile solo su autorizzazione direzionale CLASSE C [)escrizione Attività Professionale Agenti di Polizia Appartenenti al corpo dei Carabinieri Artigiani per i quali non esiste altra denorninazione specifica, con uso di rnaeehine ma senza accesso a cantieri, tetti, punteggi ed irnpaleature e non a contatto con correnti ad alta tensione, esplosivi o acidi Autisti (esclusi taxisti) di veicoli in genere, esclusi gli autocarri con peso eornplessivo a pieno carieo superiore a a,5 t e gli autohus~ guidatori di natanti Benzinai, incluse attività di rnanutenzione e lavaggio Carrozz ieri Cavaioli senza uso di mine Cornrnercianti (inclusi addetti) di mobili, elettrodornestici e lli-Fi, articoli igienico-sanitari con installazione con attività di carico/scarico merce COH1Hlercianti ambulanti Cornrnessi viaggiatori con trasporto e consegna merce Conciai Confezionisti, rnagliai e addetti al settore tessile: con uso di rnacchine azionate da motore Cuoehi [j:lettrauto [j:lettricisti senza accesso a tetti, ponteggi, irnpalcature e non a contatto con correnti ad alta tensione [j:sercito, Aeronautica l\lilitare, l\larina l\1ilitare (escluso volo) Foto-reporters, cineoperatori Gornrnisti e simili Guardiacaccia, guardiapesca, guardie carnpestri e forestali Guardia di Finanza Guardie notturne e giurate Idrauliei Irnprenditori che prestano opera rnanuale, con accesso ai cantieri, tetti, ponteggi, irnpalcature Maeellai l\leccanici l\ledici radiologi con estensione alle radioderrniti Operai (escllL50 muratori) con uso di rnacchine ma senza accesso a cantieri, tetti, ponteggi, irnpalcature e non a contatto con correnti ad alta tensione, esplosivi o acidi Panettieri, pasticceri con produzione Pescatori e rnarinai Restauratori senza accesso a tetti, ponteggi, irnpalcature Condizioni di assicurazione Generali Sei in Sicurezza - Infortuni Basic Pagina 24 di 36 Edizione 25.07.2015 modo SlOl/02 c :)62 Polizza Contraente: nO: C 685 Hiparatori di elettrodornestiei in genere (inclw:d radio e -l'V senza intervento su antenna) -raxisti C :H6 -ripografi, litografi C 819 C 999 Vigili Urbani Codice Il 201 Il 212 Il 516 Il ;)01 Il :)05 Il Il Il Il Il Il Il 687 625 ;) 14 ;)16 ;)20 651 207 Il ;)27 Il ;)29 Il :n6 Il ;)61 Il Il Il Il Il 815 ;)6;) ;'147 682 999 Personale la cui attività professionale non rientra neppure per analogia tra quelle elencate nella presente classe, assicurabile solo su autorizzazione direzionale CLASSE IJ J)escrizione Attività Professionale Abbattitori di piante, boscaioli Agricoltori con uso e guida di rnaeehine agricole e con guida di autocarri con peso eornplessivo a pieno carico superiore a :3,5 t Allevatori di animali con uso di rnaechinari, con uso e guida di rnaeehine agricole e guida di autocarri con peso eornplessivo a pieno carico superiore a a,5 t Antennisti Artigiani per i quali non esiste altra denorninazione specifica, con uso di rnaechine, con accesso a cantieri, tetti, ponteggi ed irnpalcature o a contatto con correnti ad alta tensione, esplosivi o acidi Autisti di autocarri con peso cornplessivo a pieno carico superiore a a,5 t e di autohus Carpentieri [j:lettricisti con accesso a tetti, ponteggi, irnpalcature o a contatto con correnti ad alta tensione Fabbri Falegnami Fonditori Giardinieri, floricoltori con potatura e messa a dimora di piante ad alto fusto e/o uso di rnacchine agricole Irnhianchini con accesso a tetti, ponteggi, irnpalcature ~larrnisti ~luratori Operai (escluso muratori ) con uso di rnacchine, con accesso a cantieri, tetti, ponteggi, irnpalcature o a contatto con correnti ad alta tensione, esplosivi o acidi Palornhari, sornrnozzatori Restauratori con accesso a tetti, ponteggi, irnpalcature Vetrai Vigili del f11oeo Personale la cui attività professionale non rientra neppure per analogia tra quelle elencate nella presente classe, assicur~ .e. ~Q ~èt f~lliMilzione direzionale Condizioni di assicurazione Generali Sei in Sicurezza - Infortuni Basic Pagina 25 di 36 Edizione 25.07.2015 modo SlOl/02 SEZIONE ASSISTENZA 1. DEFINIZIONI SPECIFICIIE Struttura Organizzativa La stl1lttura di 1<:urop Assislanee Serviee S.p.A. - P.zza Trento . n. 8 - 201:'15 Milano. costituita da responsahili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione del1e prestazioni di assistenza previste in polizza entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carieo della Società, Prestazioni l,e assistenze prestate agli Assicurati 'T'ali prestazioni sono fornite utilizzando la Stnlttura Organizzativa ehe agisce in nome e per conto della Società, Sinistro Il singolo fatto o avvenirnento che si può verificare nel corso di validità della garanzia e che deterrnina la richiesta di assistenza dell'Assicurato, 2. PHESENTAZIONI FOHMULA HASIC: saranno operanti le seguenti prestazioni se riportai.'l la corris ondente formula nel ri uadro di olizza della Sezione Assistenza Art. 2.1 - Guida Sanitaria on line (Prestazioni operanti dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi giorni festivi infrasettùnanali) l Qualora l'Assicurato a seguito di infortunio necessiti di inforrnazioni riguardanti il Servizio Sanitario Pubblico e/o privato potrà ottenerle telefonando alla Stnlttura Organizzati va, la quale fornirà tutte le inforrnazioni richieste relativarnente a: • diritti dei vari tipi di assistiti (liberi professionisti, dipendenti pubblici e privati, pensionati, ecc,); • • • • ubicazione dei vari uffici ASI, e degli istituti di cura; strutture sanitarie nazionali e internazionali ed eventuali specializzazioni; consigli sull' espletarnento delle pratiche, docurnenti e uffici cornpetenti; assistenza sanitaria all'estero, trattati di reciprocità con paesi Ulj: ed extra UE; • • cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso; medici specialisti; • farrnaci, Condizioni di assicurazione Generali Sei in Sicurezza - Infortuni Basic Pagina 26 di 36 Edizione 25.07.2015 modo SlOl/02 Polizza Contraente: nO: Art. 2.2 Consulenza Inedica generica OH Hne (7 giorni su 7 li 24) Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un consulto medico telefonico può rnettersi in contatto con i medici della Stnlttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore. Art. 2.3 Invio di UII Inedico generico al domicilio Qualora a seguito di infortunio l'Assicurato necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Stnlttura Organizzati va, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare uno dei medici convenzionati, sostenendone le spese. In caso di irnpossihilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalrnente, la Stnlttura Organizzativa organizzerà, In VIa sostitutiva, il trasferirnento dell'Assicurato nel centro rnedico idoneo più VICHIO rnediante autoarnbulanza, Art. 2.4 Network Salute: Hicerca e prenotazione di istituti di cura _ centri diagnostici laboratori di analisi (Prestazioni operanti dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi giorni féstivi infrasettùnanali) . . . l Qualora I~Asslcurato a seguIto di infortunio necessiti di ricovero, debba sottoporsi ad un intervento chinu'gico, oppure debba effettuare accertarnenti diagnostici o esami di laboratorio, potrà telefonare alla Stnlttura Organizzativa che, previa approfondita analisi del quadro clinico del paziente e sentito il rnedico curante, individuerà e prenoterà, tenuto conto delle disponibilità esistenti, !'istituto di cura attrezzato, il centro diagnostico o il laboratorio di analisi ritenuto più idoneo per il caso, l,e prestazioni rnediche e sanitarie (visite specialistiche, analisi, accertarnenti diagnostici, ecc,) saranno messe a disposizione dell'Assicurato a condizioni di favore, grazie a convenzioni stipulate con case di cura, centri diagnostici, laboratori di analisi e centri di medicina specialistica, Art. 2.5 Consegna Inedicinali ed articoli sanitari lT tlrj'"\ enti a domicilio Qualora l'Assicurato necessItI, a seguito di infortunio e come da prescnZIOne medica scritta, di medicine e/o articoli sanitari e non possa allontanarsi dal proprio dornicilio o dal luogo in cui si trovi per gravi motivi di salute certificati dal rnedico curante, la S' tnlttura O rganizzativa, d·opo aver ritirato la reI d ativa prescrizione provve' . era a Il a k consegna di quanto indicato dal rnedico curante, Non è compreso in garanzia il costo dei medicinali e degli articoli sanitari. Art. 2.6 Consegna spesa a domicilio Qualora l'Assicurato, a seguito di ncovero supenore a 5 giorni per infortunio, SIa irnpossibilitato ad acquistare generi alimentari di prima necessità, la Stnlttura Organizzati va, nei primi 15 giorni di convalescenza post-ricovero, provvederà all'invio di un proprio incaricato, cornpatibilrnente con le disponibilità locali, tenendo la Condizioni di assicurazione Generali Sei in Sicurezza - Infortuni Basic Pagina 27 di 36 Edizione 25.07.2015 modo SlOl/02 Società a proprio carico il eornpenso di 2 ore ad intervento e per un rnassirno di per ogni periodo post-rieovero. a invii Non è compreso in garanzia il costo dei beni acquistati che dovrà essere anticipato all'incaricato. Art. 2.7 Trasporto Qualora l'Assicurato a seguito di infortunio - accertato dalla Stnlttura Org.anizzativa in autoaumulanza - necessiti di un trasporto con autoarnhulanza all'istituto di cura più vicino, questa dal domicilio verrà inviata sostenendone le spese. Nel caso in cui l'intervento, in base alle vigenti L " ~ ( nonne di legge, risulti di eornpetenza delle stnltture pubhliche di Pronto Intervento, la Stnlttura Organizzativa provvederà eormulque il segnalare a queste ultime il caso al fine di facilitare la richiesta di assistenza, Art. 2.8 Trasporto dal Pronto Soccorso Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un trasporto Hl autoarnhulanza successivarnente all 'accettazione in Pronto Soccorso, la Stnlttura Organizzativa provvederà ad inviarla direttarnente sostenendone le spese entro il limite di chilornetri di percorso cornplessivo (andata/ritorno), aoo FOHMULA COMFOHT: oltre a quanto previsto per la Formula Hasic saranno operanti le seguenti prestazioni se riportata la corrispondente formula nel riquadro di polizza della Sezione Assistenza Art. 2.9 Consulenza Inedica ortopedica on Hne (7 giorni su 7 h 24) Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un consulto telefonico urgente con uno specialista in ortopedia, e non riesca a reperire il proprio medico specialista, può mettersi in contatto con i medici della Stnlttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore, Art. 2.10 Invio di un Qualora l'Assicurato, nella settirnana successiva al rientro da un ricovero in ospedale a i nferlni ere seguito di infortunio, ahhia hisogno di essere assistito da un infermiere, la Struttura al domicilio Organizzati va procurerà direttarnente all'Assicurato un infermiere a tariffa controllata, sostenendone l'onorario fino ad un rnassirno di euro 500,00 per sinistro, Eventllali eccedenze verranno regolate direttamente tra 1:4ssiwrato e l'infermiere inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Stnlttura Organizzativa stessa, SEZIONE ASSISTENZA Condizioni di assicurazione Generali Sei in Sicurezza - Infortuni Basic Pagina 28 di 36 Edizione 25.07.2015 modo SlOl/02 Polizza Contraente: nO: Art. 2.11 Invio diun fisi oterapi sta al domicilio Qualora l'Assicurato, il seguito di traumi o fratture sernpliei e/o per riabilitazione cardiovascolare di base derivanti da infortunio, necessiti dell'assistenza di un fisioterapista al domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare al domicilio dell'Assicurato un fisioterapista, sostenendone l'onorario fino ad un fnassimo di euro 500,00 per sinistro. Eventllali eccedenze verranno regolate direttamente tra 1:4ssiCllrato ed il fisioterapista inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Stnlttura Organizzativa stessa, Art. 2.12 Trasferhnento Qualora a seguito di infortunio le condizioni dell'Assicurato - accertate rnediante in istituto di cura contatti tra i medici della Stnlttura Organizzati va e medico curante - richiedano il specialistico trasferirnento in un istituto di cura specialistico in quanto non curabili nell'arnbito dell'organizzazione ospedaliera della regione di residenza, la Struttura Organizzativa provvederà a sue spese: • ad individuare ed a prenotare l'istituto di cura ritenuto plU attrezzato per il trattarnento specifico delle lesioni o della patologia dell'Assicurato; • ad organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni tra quelli previsti all'art. 2,14 ';';Rientro sanitario"; • ad assistere l'Assicurato durante il trasporto con personale medico o pararnedico, se ritenuto necessario dai medici della Stnlttura Organizzativa, Non datI/IO luogo alla prestazione di CIIi al presente articolo i trasji,rùnenti per svolgere terapie riabilitative nonché quelli in CIIi il trasporto implichi vioulzione di norme sanitarie nazionali o internazionali. Art. 2.13 Hientro dall'istituto di cura (Prestazione valida ad oltre 50 Km dal comllll(; di residenza dell:4ssiCllrato) Qualora l'Assicurato, dimesso dall'istituto di cura a seguito di ricovero per infortunio, non sia in grado di rientrare al proprio luogo di residenza con il mezzo di trasporto inizialrnente previsto, la Stnlttura Organizzativa provvederà ad organizzare il trasporto, assurnendosene le spese, con il mezzo - tra quelli previsti all'art. 2,14 ';';Rientro sanitario" - ritenuto più idoneo alle sue condizioni. Se ritenuto necessario il trasporto include anche l'assistenza rnedica o pararnedica prestata da una persona, Art. 2.14 Hientro sanitario (Prestazione valida ad oltre 50 Km dal comllll(; di residenza dell:4ssiCllrato) Qualora a seguito di infortunio le condizioni dell'Assicurato - accertate rnediante contatti diretti e/o con altri mezzi di cornunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa e medico curante sul posto - rendano necessario il trasporto in Italia per il ricovero Hl istituto di cura o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il trasporto assurnendosene le spese con il mezzo ritenuto più idoneo tra i seguenti: • • aereo sanitario (solo neipaesi europei); aereo di linea, in classe econornica ed eventualrnente in barella; Condizioni di assicurazione Generali Sei in Sicurezza - Infortuni Basic Pagina 29 di 36 Edizione 25.07.2015 modo SlOl/02 • treno, in prima classe ed eventualrnente in vagone letto; • autoarnhulanza (o irnhareazione trasporto feriti) con chilornetraggio illimitato. Se ritenuto necessario dai medici della Stnlttura Organizzativa il trasporto include anche }' assistenza rnediea o pararnediea prestata da una persona. l ,a Stnlttura Organizzativa, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo il higlietto aereo, ferroviario o di altro mezzo di trasporto, non utilizzato. Non datl//O luogo alla prestazione le infiennità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere wrate sul posto o che //On impediscono all:4ssicurato di proseguire il viaggio ed i casi in cui il trasporto implichi violazione di /lonne nazionali od internazionali. FOHMULA TOP: oltre a quanto previsto per la Formula Comfort saranno operanti le seguenti prestazioni se riportata la corrispondente formula nel riquadro di polizza della Sezione Assistenza Art. 2.15 Consulto tra specialisti Qualora a seguito di infortunio le condizioni dell'Assicurato, valutate dal medico specialista, richiedano un consulto, la Stnlttura Organizzati va - previo esame del caso clinico da parte della propria équipe - organizza un contatto tra il rnedico specialista dell'Assicurato e uno o più specialisti nella specifica patologia. Art. 2.16 Telemedicina (Prestazioni operanti dal ll/nedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, escll/si giorni festivi infrasettùnanali) l a) Uistance care In caso di ricovero dovuto ad infortunio di almeno 5 giorni con intervento chinugico o di alrneno 10 giorni senza intervento chinugico, la Stnlttura Organizzativa su richiesta scritta del rnedico curante dell'Assicurato, provvederà ad organizzare e gestire l'invio di personale tecnico specializzato per l'installazione presso il dornicilio dell'Assicurato di un sistema di cornunicazione audio -visuale e di trasrnissione di alcuni dati clinici (distance care), utilizzato da operatori addestrati che assistono l'Assicurato, sostenendone direttarnente le spese fino ad un rnassimo di :30 giorni dopo le dirnissioni dall'istituto di cura. Restano a carico dell:4ssicl/rato i costi di connessione telefonica. Per poter organizzare il sen;izio è richiesto raccordo con il /nedico curante dell:4ssicl/rato e /In preavviso alla Stmttl/ra Organizzativa di almeno 72 ore. h) Medicai Advice Program Qualora l'Assicurato abbia un'alterazione dello stato di salute, per la quale SIa glH stata formulata una diagnosi o un approccIO terapeutico e richieda un approfondirnento o una seconda valutazione clinico-diagnostica, i medici della Stnlttura Organizzativa, effettuata l'analisi del quadro clinico dell'Assicurato, offriranno la possibilità di accedere all\ledical Advice Prograrn, che prevede i seguenti tre livelli di assistenza: SEZIONE ASSISTENZA Condizioni di assicurazione Generali Sei in Sicurezza - Infortuni Basic Pagina 30 di 36 Edizione 25.07.2015 modo SlOl/02 Polizza Contraente: • nO: Consulenza medica di secondo livello Per accedere al J'vledical Advice Program. 1:4ssiwrato deve telefonare alla Stmttllra Organizzativa e spiegare il caso clinico per il qllale richiede la seconda opinione medica. I medici della Stnlttura Organizzativa, valutata la richiesta dell'Assicurato, effettuano con questi Finquadrarnento del caso, eventualrnente colloquiando anche con i suoi medici curanti. In questa fase saranno attivate consulenze rnediche di tipo generico o specialistico e, se richiesta, potrà essere definita una consulenza di orientarnento ad aeeertarnenti specifici, • Seconda opinione Inedica A seguito del contatto telefonico e previa valutazione positiva da parte dei medici della Struttura Organizzativa si procederà alla raccolta, direttarnente al dornieilio dell'Assicurato, della docurnentazione clinica e diagnostica necessaria, alla digitalizzazione di tutto il materiale diagnostico e all'elaborazione dei quesiti che verranno posti ai medici specialisti, [,a richiesta di seconda opinione rnedica cosÌ forrnulata sarà trasmessa - attraverso avanzate apparecchiature di telernedicina o tramite corrieri - al Network medico di riferirnento che, eseguite le opportune valutazioni cliniche e diagnostiche ed ottenuti i pareri da parte dei propri medici specialisti, avvalendosi dell'esperienza di centri di eccellenza qualificati, potrà richiedere di visitare il paziente stesso, I costi della visita specialistica e le eventuali spese di trasferirnento e alloggio dell'Assicurato sono a carico della Struttura Organizzativa fino ad un rnassirno di euro ;)00,00 per sinistro. I medici del Network medico di riferirnento forrnuleranno rapidarnente una risposta scritta di seconda opinione rnedica, che verrà inviata all'Assicurato per il tramite della Stnlttura Organizzativa, Se necessario quest'ultima potrà fornire un ausilio nell'interpretazione della risposta stessa, • Seconda opinione internazionale Qualora su indicazione dei medici della Stnlttura Organizzativa o del Network rnedico di riferirnento si ritenesse opportuno avvalersi di stnltture internazionali di cornprovato livello, queste verranno contattate dai medici della Stnlttura Organizzativa al fine di erogare il servizio di seconda opinione internazionale, -l'aIe servizio prevederà la raccolta della docurnentazione dell'Assicurato, la digitalizzazione della stessa se ancora non eseguita, il trasferirnento del caso clinico alla stnlttura internazionale individuata e la predisposizione di una risposta scritta di seconda opinione rnedica da parte della struttura internazionale, Modalità di erogazione della prestazione Medicai Advice Program Ricevuta la richiesta diprestazione. la Stmttura Organizzativa invierà Wl modello che rAssicurato dovrà compilare e restituire unita/nente alla doclunentazione convenuta durante il colloquio di inquadramento del caso eseguito con ilpersonale medico della Struttura Organizzativa stessa. lo :4ssiwrato libera dal segretoprofessionale. relativamente ai sinistri fimnanti oggetto di questa garanzia, i /nedici che thanno visitato o curato in relazione al sinistro. Ricevuta la docurnentazione clinica sarà la Stnlttura Organizzati va a provvedere a Condizioni di assicurazione Generali Sei in Sicurezza - Infortuni Basic Pagina 31 di 36 Edizione 25.07.2015 modo SlOl/02 trasrnetterla al Network rnedieo di riferirnento. Formulata la seconda opinione rnedica, il Network rnedieo di riferirnento la lnVIera alla Stnlttura Organizzativa la quale lo farà pervenire all'Assicurato. costi relativi all'erogazione del parere medico, alla trasrnissione della doeurnentazione clinica scritta e/o iconografica e all'eventuale traduzione in lingua inglese della doeurnentazione clinica e in lingua italiana della seconda opinione internazionale restano direttarnente il carieo della Struttura Organizzati va. Restano invece a carico del/è4ssiwrato i costi che lo stesso debba sostenere per la prima tras/nissione della docll/nentazione clinica e diagnostica alla Struttura Organizzativa. Art, 2,17 Assistenza all'estero a) Collegamento telefonico con l'istituto di cura Qualora l'Assicurato venga ricoverato in istituto di cura a seguito di infortunio, la Stnlttura Organizzati va, previa sua richiesta, attiverà un collegarnento telefonico diretto tra i medici della stessa ed il medico curante sul posto; le notizie cliniche verranno poi cornunicate alle persone indicate dall'Assicurato. h) Viaggio di un familiare (prestazione valida ad oltre 50 Km dal COIT/WI(; di residenza del/è4ssiwrato) Qualora l'Assicurato in viaggio venga ricoverato in istituto di cura a seguito di infortunio o rnalattia improvvisa ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di 5 giorni, la Stnlttura Organizzati va, sostenendone le spese, metterà a disposizione di un familiare residente in Italia un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe econornica) di andata e ritorno per il luogo di ricovero. c) Interprete a disposizione all'estero Qualora l'Assicurato in viaggio venga ricoverato, a seguito di infortunio o rnalattia, in istituto di cura all'estero e si renda necessaria la presenza di un interprete, la Stnlttura Organizzati va provvederà a reperirlo sostenendo ne gli onorari fino ad un rnassirno di 8 ore lavorative giornaliere. Tale prestazione è operante solo neipaesi in wi esistono filiali o corrispondenti del/a Struttura Organizzativa. d) Invio di medicinali urgenti Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio e secondo parere rnedico, necessiti urgenternente per le cure del caso di specialità medicinali regolannente registrate in Italia non reperibili sul posto, la Stnlttura Organizzativa provvederà ad inviarle con il mezzo più rapido nel rispetto delle nonne locali che ne regolano il trasporto. Non è compreso in garanzia il costo dei medicinali. e) Prolungamento del soggiorno all'estero Qualora l'Assicurato in viaggio non sia in grado di intraprendere il rientro al propno dornicilio alla scadenza stabilita, in conseguenza di infortunio o rnalattia, la Stnlttura Organizzati va organizzerà il prolungarnento del soggiorno in albergo (pernottarnento e prima colazione), tenendo a proprio carico le relative spese fino ad un rnassirno di tre giorni successivi alla data stabilita per il rientro e di euro 100,00 al giorno per ciascun assicurato. SEZIONE ASSISTENZA Condizioni di assicurazione Generali Sei in Sicurezza - Infortuni Basic Pagina 32 di 36 Edizione 25.07.2015 modo SlOl/02 Polizza Contraente: nO: A rientro effettuato. qualora 1:4ssiwrato non filsse III grado di fornire la docll/nentazione /nedica co/nprovante la causa che ha reso necessano il prolungamento del soggiomo. dovranno essere rimborsate le spese sostenute dal/a Stmttura Organizzativa ai sensi del presente articolo. l) Himpatrio della salma (prestazione valida ad oltre 100 Km dal comune di residenza del/:4ssiwrato) In caso di decesso dell'Assicurato a seguito di infortunio la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di euro ;1.000,00 per sinistro ancorché siano coinvolti più Assicurati, Non SOIIO comprese nella prestazione le spese relative alla cerimonia funebre e all'eventuale reCllpero della salma. Tale prestazione è operante solo neipaesi in cui esistono filiali o corrispondenti del/a Struttura Organizzativa. Qualora si renda necessario il rieonoseirnento del corpo, o le disposizioni di legge del luogo ne irnpediscano il trasporto, la Struttura Organizzativa mette a disposizione di un familiare residente in Italia un higlietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe eeonorniea) di andata e ritorno per il luogo del decesso, ;~. NOIUtE Cmn:NI A 'IT'ITE LE PHESTAZIONI Art. 3.1 Attivazione della Struttura Organizzativa -rutte le prestazioni sono erogabili escllLsivarnente prevlH attivazione della Stnlttura Organizzati va, Art. 3.2 Limite per anno assicurativo Ciascuna prestazione di assistenza non è fornita più di tre volte per alUlllautà assicurativa, fatta eccezione per le prestazioni di cui agli artt. 2,2, 2.4 e 2,9 della presente SI<:lIONI<: ASSISTI<:NlA. Art. 3.3 Validità territoriale [, 'assicurazione vale in tutto il mondo, . . (l'l asslstellza . 9 te _. 9 (;), _. 9 -(, _.(), 9 " _. 910 919 (l'l cta'1' ag l art. _9" ..), _.:J, . , _911 ... , _._, /.' er le prestazLOlll 2.13 e 2.16, l'assicl/razione vale in Italia, Repl/bblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. Quando nelle prestazioni si fa riferimento all'Italia, tale riferirnento s'intende esteso alla Hepubblica di San Marino e allo Stato Città del Vaticano. Le prestazioni che prevedono I/n viaggio di rientro SOIIO valide nei soli confronti degli Assicl/rati con residenza in Italia, Repl/bblica di San J'vlarino o Stato Città del Vaticano. Per ciascun periodo di pennanenza continuata all'estero nel corso di ciascun an/lO di validità della garanzia, Ul copertl/ra ha dI/rata massùna di 60 giomi. Condizioni di assicurazione Generali Sei in Sicurezza - Infortuni Basic Pagina 33 di 36 Edizione 25.07.2015 modo SlOl/02 Art, 3,4 Modalità per la richiesta di assistenza Per beneficiare delle prestazioni di assistenza l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa ai seguenti numeri: dall'Italia al numero verde 800 713 782 dall'estero al numero +390258286701 Qualora l'Assicurato si trovi neIFirnpossihilità di telefonare, potrà lflvmre un telegrarnrna a Europ Assistanee Serviee S,p,A" Piazza Trento, 8 - 201:35 Milano, I costi relativi alle chiamate telefoniche successive alla prima sono eornpresi nella prestazione. lo :4ssiCllrato all'atto della rich iesta della prestazione dovrà comllnicare: a) il tipo di assistenza di CIIi necessita ed il,/Ome dell'eventllale medico cllrante; b) Ilo/ne e cogno/ne; ,) /ilI/nero di polizza precedllto dalla sigla indicata nel riqlladro di polizza della Sezione .Assistenza; 'O indirizzo delillogo in clli si trova; e) il recapito telefonico dovepotrà essere reperito nel corso dell'assistenza. La Struttura Organizzativa è in fi'llzione: • 24 ore Sll 24 per la ricezione delle richieste e per l'erogazione delle prestazioni di cui agli artt. 2.2, 2.8, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.18, 2.14, 2.15 e 2.17; • dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lllnedì al venerdì, esclllsi i giomi fi,stivi ùifrasettùnanali, per l'erogazione delle prestazioni di clli agli artt. 2.1, 2.4 e 2.16. Art. 3.5 Esclusioni esclusi daltassicurazione .4ssistenza : gli infortuni e le altre conseguenze causate da ubriachezza, abuso di psicofànnaci, uso di sostanze stupefàcenti o allucùlogene; le conseguenze derivanti da guerra, atto terroristico, insurrezione, /Twvùnenti tellurici, eruzioni vulcaniche, ùwndazioni e da tutti quei fi~no,neni atJnosfi~rici aventi caratteristiche di cala/nità naturali; le consegllenze derivanti da delitti dolosi compillti o tentati dall:4ssicllrato nonché da sllicidio o ten tato sllicidio; le consegllenze dirette ed indirette di trasmlltazioni del nllcleo dell'atomo, COlTli' pllre di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale diparticelle atomiche; gli infilrtllni sofferti in consegllenza delle segllenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, gllida ed liSO di gllidoslitta, sport aerei in genere, corse e gare alltomobilistiche I/On di regoulrità pllra, motociclistiche e motonalltiche ed alle reultive prove ed allenamenti nonché tllui gli illfortllni sofferti in consegllenza di attività sportive svolte a titolo profi,ssionale. SOIlO a) b) ,) 'O e) SEZIONE ASSISTENZA Condizioni di assicurazione Generali Sei in Sicurezza - Infortuni Basic Pagina 34 di 36 Edizione 25.07.2015 modo SlOl/02 Polizza Contraente: nO: Art. 3.6 Inesistenza dell'obbligo di fornire prestazioni alternative Qualora l'Assicurato non usufruisea di una o più delle prestazioni previste, non verranno forniti indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di eornpensazlone. Art. 3.7 Altre assicurazioni Assistenza Nel caso in CIIi 1:4ssiCllrato. titolare di altra assiCllrazione Assistenza. si rivolgesse per le medesùne prestazioni di CIIi alla presente copertura ad altra società. le suddette prestazioni saraNIlO operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all:4ssiCllrato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla società assicuratrice che ha erogato la prestazione. FI'IE TESTO SEZIO'lE Condizioni di assicurazione Generali Sei in Sicurezza - Infortuni Basic Pagina 35 di 36 Edizione 25.07.2015 Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31 021 - Tel. 041 5492111 www.generalLit - Fax: 041 942909; email: info.it@generaILcom; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v .. Pec: [email protected]. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.pA ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. Condizioni di assicurazione Generali Sei in Sicurezza - Infortun i Basic Pagina 36 di 36 Edizione 25.07.2015