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ENERALI SEI IN SICUREZZA

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ENERALI SEI IN SICUREZZA
Generali Italia S.p.A.
ENERALI SEI IN SICUREZZA
Contratto di Assicurazione infortuni ed assistenza per l'individuo e la
famiglia
Il presente Fascicolo informativo, contenente
Nota informativa, comprensiva del glossario
Condizioni di assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
~
~
GENERALI
Pagina lasciata intenzionalmente in bianco
Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31 021 - Tel. 041 5492111 www.generali.it - Fax: 041 942909; email: info.it@generaILcom;
C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: [email protected].
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e ccordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente
al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.
NOTA INFOHMATIVA
Assieurazione infortuni ed assistenza per l'individuo e la famiglia
La presente Nota informatilla è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il SIlO contenllto non è soggetto
alla prellentilla approllazione dell'IVAS8
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
GLOSSAHTO
La persona per la quale è, prestata l'assicurazione.
La persona fisica o giuridica con la quale è, stipulato il contratto e che è, obbligata al pagamento
del premio.
Inabilità temporanea La perdita temporanea, in misura parziale o totale, della capadtà dell' Assieurato ad attendere alle
proprie occupazioni professionali.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Sodetà in caso di sinistro.
Infortunio
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni eorporali
obiettivamente eonstatabili, le quali abbiano per eonseguenza la morte, un'invalidità permanente o
un"inabilità temporanea.
In,'uHdità permanente La perdita permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della eapadtà
generiea dell'Assieurato ad un qualsiasi lavoro profieuo, indipendentemente dalla sua professione.
Ogni ospedale, eliniea o easa di eura (eonvenzionata o privata ) in Italia o all'estero, regolarmente
Istituto di eura
autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle eompetenti Autorità, al rieovero ed eventualmente
all'assistenza sanitaria in regime di degenza diurna. Sono eomunque escJusi gli stabilimenti
termali, le ease di eonvaleseenza e soggiorno.
Malattia
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Prendo
La somma dovuta dal Contraente alla Sodetà.
lUeo,'ero
La degenza in istituto di cura eomportante almeno un pernottamento.
lUsehio
La probabilità del verifiearsi del sinistro.
Sinistro
L'evento dannoso per eui è, prestata l'assieurazione.
Soeietà
Generali Italia S.p.A.
St111ttura Organizzatha La struttura di EuropAssistanee Serviee S.p.A. - P.zza rrento, n. 8 - 2.013,5 l\filano, eostituita da
responsabili, personale (medid, teenid, operatori), attrezzature e presidi (eentralizzati e non) in
Funzione 2.4 ore su 2.4, tutti i giorni dell'anno e ehe, in virtù di spedfiea eonvenzione, provvede per
eonto della Sodetà al eontatto eon l'Assieurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni
di assistenza previste in polizza entro i diversi limiti previsti dal eontratto e eon eosti a earieo della
Sodetà.
Assieurato
Contraente
A.l"\YOR\fAZIO"\l SI T.T ."l\D'RESA Di ASSICI RAZlO:\E
1. Infol"lllazioni generali
a)
b)
e)
d)
e)
Generali Italia S.p.A. - Gruppo Generali;
sede legale: Mogliano Veneto (TV) - Via Maroeehesa, 14 -Italia.
reeapito telefonieo: +39 041 5492 111, sito internet: www.generali.it. e-mail [email protected];
è iseritta al numero 1.00021 dell'Albo delle Imprese di assieurazione e riassieurazione ed appartenente al Gruppo
Generali, iseritto al numero 026 dell"Albo dei gruppi assieurativi;
eollegandosi al sito internet della Compagnia, aeeedendo alla sezione dedieata e seguendo le istruzioni riportate, il
Contraente potrà registrarsi ed aeeedere alle informazioni sulle polizze sottoseritte.
2. Infortllazioni sulla situazione patrulloniale della Soeietà
Il patrimonio netto ammonta a 11.717.211.000 euro, di eui la parte relativa al eapitale sodale ammonta a 1.618.628.000
euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 9.322.025.000 euro.
L"indiee di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 4,11 (tale indiee rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di
solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità riehiesto dalla normativa vigente).
Si rinvia al sito internet della Sodetà per la eonsultazione di eventuali aggiornamenti del Fasdeolo informativo non derivanti
da innovazioni normative.
Nota informativa
Generali Sei in sicurezza ~ Infortuni Basic
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Edizione 25.07.2015
B.l"\YORYlAZlO"\l SI L CO"\TRAlTO
Relativamente alla durata del eontratto si preeisa ehe lo stesso, se di durata non inferiore ad un anno e sempreehé non
derogato eon apposita cJausola, prevede il tadto rinnovo a seadenza.
Avvertenza: per esercitare la disdetta alla scadenza del contrallo il Contraente o la Società devono inviare comunicazione a
mezzo di lettera raccomandata entro i/termine di 60 giorni prima della scadenza stessa. In tale caso l'assicurazione cessa in
corri.spondcnza della scadenza cui si riferi.scc la disdetta. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 2.6 della Parte eomunc.
:1. Coperture assieurative ofl'crie - Lfluitazioni ed eselusioni
Il eontratto prevede una eopertura a favore di daseuna persona assieurata eontro gli infortuni professionali ed
extraprofessionali (Art. 1.1 della Sezione Infortuni).
Per gli aspetti di dettaglio sulle caratteristiehe dell'assieurazione si rimanda a quanto previsto dai capitoli 2 ;'Predsazioni e
delimitazioni dell'assieurazione'" e 4 ;'Condizioni particolari'" della Sezione Infortuni.
Le prestazioni che possono essere attivate in caso di infortunio sono: Invalidità permanente, Morte, Indennità giornaliera da
rieovero, Rimborso spese sanitarie e Indennità aggiuntiva per la costituzione di una rendita vitalizia per invalidità grave. Per
una descrizione completa delle eitate prestazioni, che sono operanti unicamente se richiamate in polizza, si rinvia al capitolo 3
;'Garanzie prestate'" della Sezione infortuni.
E' possibile integrare l'assieurazione infortuni con una copertura Assistenza chc è opcrantc unicamcntc sc richiamata in
polizza.
Per quanto attiene aIl'assieurazione Assistenza il contratto prevede la possibilità di rieevere una serie di prestazioni
sanitarie facendone riehiesta telefonieamente o a mezzo telegramma alla Struttura Organizzativa in caso di infortunio o
malattia. E' possibile scegliere tra tre livelli crescenti di copertura denominati BASIC - CONU'ORT - 'TOP. Per una
descrizione completa delle dtate prestazioni si rinvia al capitolo 2 ;'Prestazioni"" della Sezione Assistenza.
Sono salve ulteriori condizioni partieolari concordabili tra le parti al momento della condusione del contratto.
Avvcrtcnza: il contrallo prcvcdc limitazioni cd csclusioni allc copcrturc assicurativc ovvcro causc di sospcnsionc dclla
garanzia chc possono dar luogo alla riduzionc o al mancato pagamcnto dcll'indcnnizzo. Dcllc limitazioni, csclusioni c causc
di sospcnsionc sono contraddistintc ncllc condizioni di assicurazionc dal carallcrc corsivo. Pcr gli aspclli di dcllaglio si rinvia:
all'ari. 2.2 dclla Partc comunc;
agli arll. 2. 1, 2.2 e 4. 1 della Sezione fnforluni,
agli arti. 3.3 c 3.5 dclla S'czioncAssistcnza.
Avvcrtcnza: il contrallo prcvcdc spccifici critcri pcr la dctcrminazionc dcll'indcnnizzo spcllantc ncll'ambito dcll'assicurazionc
contro gli infortuni pcr i cui aspclli di dcllaglio si rinvia all'ari. 5.2 dclla S'czionc Infortuni.
Avvcrtcnza: il contrallo prcvcdc franchigic, scopcrti c massimali applicabili allc copcrturc assicurativc. S'i rinvia pcrtanto allc
rclativc condizioni gcncrali di assicurazionc pcr gli aspclli di dcllaglio. In particolarc, si rinvia ai scgucnti articoli:
agli arll. 3.3 e 3.6 della Sezione fnforluni,
agli arll. 2.6, 2.8, 2.10, 2.11, 2.17 e 3.2 della Sezione Assislenza.
Per fadlitare la comprensione del relativo meccanismo di Funzionamento se ne illustrano di seguito alcune esemplificazioni
numeriche.
Invalidità permanente a seguito di infortunio: capitale assicurato euro
~300.000J)O.
franchigia a scaglioni (5% fino a euro
250.000 . 00 e 10% oltre euro 250.000.(0).
In caso di infortunio che abbia comportato un'invalidità permanente accertata del 12% l'indennizzo viene così determinato:
•
sul primo scaglione di somma assicurata pari a euro 250.00(U)() si riconosce la percentuale di invalidità accertata
dedotti 5 punti ossia euro 250.000.00*(12,5)/100 = euro 17.500.00,
• sulla somma eccedente (:100.000.00,250.000.00 = 50.000.(0) si riconosce la percentuale di invalidità accertata
dedotti 10 punti ossia 50.000.00*(12,10)/100 = 1.000.00.
L'indennizzo complessivo riconosciuto sarà pertanto pari a euro 17.500.00 + euro 1.000.00 = euro 18.500.00
4. IHehiarazioni dell' AssimIrato in ordine alle dreostanze del risehio - Questionario sanitario - Nullità
Avvcrtcnzc: lc dichiarazioni incsallc o lc rcticcnzc dcI Contracntc c/o dcll'Assicurato rclativc a circostanzc chc influiscono
nclla valutazionc dcI rischio da partc dclla S'ocictà possono comportarc cffclli sulla prcstazionc. Pcr lc rclativc conscgucnzc si
rinvia all'articolo 2.1 dclla Partc comunc.
Nota informativa
Generali Sei in sicurezza ~ Infortuni Basic
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Edizione 25.07.2015
Da compilazione del questionario sanitario deve essere falla in maniera precisa e veritiera.
5. Aggrlll'amento e diminuzione del risehio e "Variazioni nella professione
Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione nei termini previsti dal contratto di ogni aggravamento e
diminuzione del rischio nonché di variazioni nella professione. Per le conseguenze in caso di omessa comunicazione si rinvia a
quanto previsto agli articoli 2..8 della Parte comune e 4.2. della Sezione Infortuni.
Esempio
L'Assicurato al momento della stipulazione del contratto dichiara di svolgere l'attività di impiegato amministrativo. In corso
di contratto cambia attività lavorativa e la nuova attività è falegname. Se omette di dare comunicazione del cambiamento di
attività e subisce un infortunio durante lo svolgimento dell'~ttività di falegname !'indennizzo verrà corrisposto con la
riduzione prevista dall'apposita tabella presente neÌI'art. 4.2. della Sezione Infortuni.
Qualora la nuova attività professionale svolta al momento dell'infortunio sia annoverabile tra le seguenti:
- sportivi professionisti:
- personale viaggiante su aeromobili o mezzi subacquei:
la Società non corrisponderà alcun indennizzo.
6. Premi
Il contratto prevede. per ciascun anno o frazione d'anno di durata. la corresponsione da parte del Contraente di un premio.
Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:
in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750J)0:
tramite POSo per i pagamenti che avvengono in agenzia:
per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario su ccp dedicato(*):
con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente
assicurativo dedicato(*):
con assegno bancario(**) o postale(**) intestato alla Società o alrintermediario con conto corrente assicurativo dedicato
con clausola di intrasferibilità:
per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(*) dell'intermediario:
per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento
dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD):,
altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.
Note:
(*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'articolo 54 del
Heg. 5/2.006 e si intende il conto corrente bancario che !'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.
(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali. nel rispetto del principio di correttezza e buona fede. è facoltà
dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.
Il Contraente può versare il premio annuo in più rate. In tal caso il premio annuo viene aumentato del 2..5% per rateizzazione
semestrale e del ~L5% per rateizzazione trimestrale.
Avvertenza: la S'ocietà o l'intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità:
concordando con il Contraente una durata del contrallo pari o superiore a due anni;
concordando con il Contraente limitazioni di garanzia;
sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carallere commerciale.
7. Adeguamento del premio e delle som.me assieurate
Le somme assicurate ed il premio delle garanzie prestate con la Sezione Infortuni possono essere soggetti annualmente a
variazione costante del ~3%. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 2..10 della Parte comune.
8. Diritto di reeesso
Avvertenza: il contrallo prevede, sia per il Contraente sia per la S'ocietà la facoltà di recedere dal contrallo nei casi previsti
dalla legge o dopo ogni sini.stro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto
dell'indennizzo, dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata.
S'i rinvia all'art. 2.4 (Recesso in caso di sinistro) della Parte comune.
Il contrallo può avere durata annuale ovvero poliennale non rescindibile ai sensi della legge n. 99 del 23 luglio 2009 con
riduzione del premio di tariffa del 5%.
S'e la durata del contrallo supera i cinque anni il Contraente, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contrallo
con preavviso di sessanta giorni" senza oneri.
9. Preserizione e deeadenza dei diritti derh,'allti dal eontratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il ratto su cui il
diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2.952. del Codice Civile.
Avvertenza: resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del codice civile per cui se l'Assicurato dolosamente non adempie
l'obbligo di avviso del sinistro perde il dirillo all'indennizzo, mentre se l'Assicurato omelle colposamente di adempiere tale
obbligo la S'ocietà ha dirillo di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.
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10. Legge appHeabHe al eontratto
Al contratto si applica la legge italiana. Le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da
quella italiana, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni
specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.
11. Hegime fiseale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 2.9 ottobre 1961. nO 12.16 e successive modificazioni
ed integrazioni. "
c. f\TOH\!AJ:lO:\l SUJ>E PHOCEDCHE TJOUDAIIVE E SU HECT>A\!l
12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo
Avvertenza: per le garanzie della ,-~'ezione infortuni si preci.sa che:
findividuazione del momento di insorgenza del sini.stro coincide con il verificarsi dell'infortunio;
la denuncia del sini.stro deve essere falla dall'Assicurato entro .:1 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità ai
sellsi dell'art. 1913 del Codice Civile,
la Società può richiedere la visita medica in caso di sinistro.
Per le garanzie della Sezione Assistenza si precisa che:
findividuazione del momento di insorgenza del sini.stro coincide con il singolo fallo o avvenimento che determina la
richiesta di assi.stenza dell>tssicurato;
la denuncia del sinistro deve avvenire con le modalità e nei termini previsti dalle condizioni di assicurazione.
Per gli aspetti di dettaglio inerenti le procedure liquidative si rinvia alle norme:
del capitolo 5. ;'Norme operanti in caso di sinistro'" delle condizioni di assicurazione della Sezione Infortuni:
dell'art. ~L4 della Sezione Assistenza.
Avvertenza: la gestione dei sini.stri relativi alle prestazioni della Sezione Assistenza è affidata a Europ Assi.stance Service
s.p.a. P.zza "l'rento., IL 8 - 2.0V35 "\:filano.
1:1. n"dami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati . 2:3 - Homa - CA!' 00187 - fax 06 848:3:3004
reclami. [email protected].
La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è "l'utela Cliente.
- e mai!:
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto daIresito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di
quarantacinque giorni. potrà rivolgersi all 'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ) - Servizio "l'utela del
Consumatore - via del Quirinale, 2.1 - 00187 Boma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato
dalla Società. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente
all 'IVASS . nel reclamo deve essere indicato:
nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico:,
individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato:
breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela:
copia del reclamo presentato all'Impresa di assicurazione e dell 'eventuale riscontro fornito dalla stessa:,
ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Il modulo per la presentazione del reclamo ad lvass può essere scaricato dal sito www.ivass.it.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente
tramite la procedura FIN-l\'F/r (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_marketHinnet/index_en.htm).
Prima di interessare l'Autorità giudiziaria. è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle
previsti a livello normativo o con'venzionale.
controversie
14. Arbitrato e mediazione
In caso di controversia tra le Parti relativa a questioni mediche è possibile ricorrere ad un collegio medico arbitrale.
L'arbitrato avrà luogo nel comune, sede di istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Si
rinvia all'art. 5.4 delle Condizioni di Assicurazione - Sezione Infortuni per gli aspetti di dettaglio.
L'istanza di attivazione dell'arbitrato dovrà essere indirizzata a:
Generali Italia S.p.A.
Via \farocchesa 14 - :31021 - \fogliano Veneto (TV )
e-mail: [email protected]
Avvertenze: in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi all'Autorità giudiziaria. A tal proposito la legge prevede la
mediazione obbligatoria , che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione
Nota informativa
Generali Sei in sicurezza ~ Infortuni Basic
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Edizione 25.07.2015
assistita. Le istanze di mediazione nei confronti della Società devono essere inoltrate per iscritto a:
Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione)
Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma
Fax 06.44.494.313
e-mail: [email protected]
***
Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella
presente Nota informativa.
-iDeDonnet:
Generali Italia S.p.A.
Amministratore Delegato e Direttore Generale
Nota informativa
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Generali Italia S.pA - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31 021 - Tel. 041 5492111 www.generalLit - Fax: 041 942909; email: [email protected];
C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: [email protected].
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e ccordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente
al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.
Nota informativa
Generali Sei in sicurezza· Infortuni Basic
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Edizione 25.07.2015
Il presente
modo 8101/02 è costituito da 36 pagine
Generali Italia S.p.A.
GENERALI SEI IN SICUREZZA
Contratto di Assicurazione per l'individuo e la famiglia
Contraente :
~
~
GENERALI
Condizioni di assicurazione
Generali Sei in Sicurezza - Infortuni Basic
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Edizione 25.07.2015
modo SlOl/02
Pagina lasciata intcllzionall/lcntc bianca
Condizioni di assicurazione
Generali Sei in Sicurezza - Infortuni Basic
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Edizione 25.07.2015
modo SlOl/02
Polizza
Contraente:
nO:
P AHTE CO lUUNE
1. DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono per:
Assicurato
La persona per la quale è prestata l'assicurazione,
Atto terroristico
Un atto (incluso anche Fuso o la
flllnaCClH
dell'uso della forza o della violenza)
cornpiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o
in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o
simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di irnpaurire la
popolazione o una sua parte,
Beneficiario
[,a persona fisica o giuridica alla quale la Società deve liquidare l'indennizzo
Hl
caso
di infortunio rnortale dell'Assicurato,
Contraente
l,a persona fisica o giuridica con la quale è stipulato il contratto,
Bay hospital
l,a degenza in istituto di cura a regime esclusivarnente diurno,
Inabilità ternporanea
La perdita ternporanea"
In
Hllsura parziale o totale" della capacità dell'Assicurato ad
attendere alle proprie occupazioni professionali,
Indennizzo
La sornrna dovuta dalla Società in caso di sinistro,
Infortunio
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali
obiettivarnente constatahili, le quali abbiano per conseguenza la rnorte" un'invalidità
perrnanente o un'inabilità ternporanea,
Invalidità permanente
La perdita perrnanente, definitiva ed irrirnediahile., in m.lsura parziale o totale, della
capacità generica dell"Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendenternente
dalla sua professione,
Istituto di cura
Ogni ospedale" clinica o casa di cura (convenzionata o privata)
Condizioni di assicurazione
Generali Sei in Sicurezza - Infortuni Basic
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Hl
Italia o all'estero.,
Edizione 25.07.2015
modo SlOl/02
regolarmente autorizzati., in base ai requisiti di legge e dalle cornpetenti Autorità" al
ricovero ed eventualrnente aIFassistenza sanitaria in regime di degenza diurna, SOIlO
comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di cOllvalescenza e soggiorno.
Malattia
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio,
Premio
La smnrna dovuta dal Contraente alla Società,
Hicovero
La degenza in istituto di cura cornportante almeno un pernottarnento,
Hischio
La probabilità del verificarsi del sinistro,
Sinistro
L'evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione,
Società
Generali Italia S.p.A.
Condizioni di assicurazione
Generali Sei in Sicurezza - Infortuni Basic
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Edizione 25.07.2015
modo SlOl/02
Polizza
Contraente:
nO:
2. NOHl\lE GENEHALI
Art. 2.1
Uichiarazioni
La Società presta il suo consenso all'assicurazione e deterrnina il premio unicarnente in
del Con traen te
e/o Assicurato Forma delle
base alle dichiarazioni del Contraente e/o delFAssicurato sui dati e le circostanze
cornunicazioni
Le lncsattezze e le reliccnze del Contraente e/o dell'Assicuralo relativc alle circostanze
oggetto di dornanda da parte della Società,
che influiscono sulla oalulazlonc del rischio possono comportare la perdita
lo tale
o
parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli
artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Cioile.
T'flUe lE corrwlllcazionl alle quali è tenuto il Contraente e/o l'Assicuralo lleZ corso del
contralto devollo essere filue con IEUera raccomandata.
Art. 2.2
Pagarnento
del premio
e decorrenza
dell 'assicurazione
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la
prima rata di premio è stato pagato; altrirnenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del
pagarnento,
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, nlssicurazione resta
sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quel/D della scadenza e riprende
vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme lE successive scadenze.
l premi devono essere pagati all'Agenzia al/n quale è assegnata la polizza.
Art. 2.3
Assicurazione
presso diversi
assi curatori
L'Assiwrato dere dare arriso alla Società della stipulazione o dell'esistenw per il
medesimo rischio di altre assicurazioni presso la Società stessa o allri assicuratori.
Se l'.4ssicurato omeUe dolosamente di darne avviso, la Società non è tenuta a
corrispondere l'indennizzo.
Tuttavia, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo della denuncia preventiva di tali
coperture assicurative che avesse in corso nei seguenti casi:
quando l'arnrnontare cornplessivo delle sornrne assicurate per le garanzie :':'rnorte"
e/o :':'invalidità perrnanente" non sia superiore a euro 150,000,,00;
quando ne risulti autornaticarnente titolare in qualità di intestatario di carte di
credito o di conti correnti bancari.
fn entrambi i casi deve, tuUavia, dare corrwnicazione della loro esistenza al momento
della denuncia del sinistro.
\.rt. 2.4
Hecesso in caso
di sinistro
Dopo oglll sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60' glOrlW dal
pagamento o r{tìuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione
dandone prearriso all'altra Parte mediante lettera raccomandata.
Il recesso esercitato dal Contraente ha efjlcacia dalla data di ricerimento della
comunicaZIOne.
Il recesso esercitato dalla Società ha efjlcacia dopo 30 giorni da quello di ricerimento
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della comunicazione slessa.
In tutti i casi, entro il quindicesirno giorno successivo alla data di efficacia del recesso,
la Società rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non
corso, escluse le imposte,
Il pagarnento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia
dell:'infortunio o qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come
rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso,
Art. 2.5
Antici pata
risoluzione
Nei casi di antICIpata risoluzione del contratto prevista dagli artL 2,1 :.:.D ichiarazioni
del Contraente - Forma delle cornunicazioni" e 2,8 :':'Persone non assicurabili" , nonché
per esclusione di singoli Assicurati non seguita da sostituzione, spetta alla Società,
oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte, il premio complessivo relativo
alFannualità di assicurazione in corso al rnornento in cui si è verificata la circostanza
che ha provocato la risoluzione,
Art. 2.6
Proroga
dell 'assicurazione
- Periodo
di assicurazione Mezzi di
pagarnento
del premio
In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata a/meno 60
giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durala non ir~leriore ad un anno è
prorogala per una durala pari ad un anno e cosÌ successiva/nenle.
Il versarnento del premio può avvenire con le seguenti rnodalità:
• in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
• trarnite POS, per i pagarnenti che avvengono in agenzia;
per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o
all'interrnediario su ccp dedicato(*);
con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o
all'interrnediario con conto corrente assicurativo dedicato(*);
con assegno bancario(**) o postale(**) intestato alla Società o allfinterrnediario con
conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità;
per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto
dedicato(*) dell'interrnediario;
per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente
alla banca di effettuare il versarnento dei premi con addebito sul suo conto corrente
(81111);
altre rnodalità offerte dal servizio bancario e postale,
Note:
(*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle
Assicurazioni nonché ai sensi dell'articolo 54 del Reg, 5/2006 e si intende il conto
corrente bancario che Finterrnediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.
(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di
correttezza e buona fede, è facoltà dell'interrnediario richiedere il pagarnento del
prernio anche tramite altra rnodalità tra quelle previste,
Nel caso di pagarnento tramite bollettino di conto corrente postale la data di
versarnento del prernio coincide con la data apposta dall'ufficio postale,
Qualora i pagarnenti avvengano a mezzo bancornat, assegno, bonifico bancario o per i
pagarnenti a mezzo SIlD, la data di versarnento del premio coincide con la data di
effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società,
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Polizza
Contraente:
nO:
Art. 2.7
Oneri
Tlllli gli oneri, presenli e jillllri, relalici al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli
aui da essa dipendenti, SOIlO a carico del Contraente anche se il paga/nenIa ne sia
slalo anlicipalo dalla Socielà.
\rt.2.8
Persone non
assicurabili
Prc/nesso che, qualora la Società /()sse stata a conoscenza che l'Assicuralo era qtlello
da alcoolismo, lossicodipendenza, diabele in lerapia con inslliina, sieroposilù;ilà HIV,
AIDS, epilessia o da 1lI1ll delle segllenli injennilà menlali: sindromi organiche
cerebrali, disturbi schiz(~(rellici, disturbi parano idi, /()Tme maniaco-depressive, non
acrebbe consenlilo a preslare l'assicllrazione, qllalora 1lI1ll o più delle malallie o delle
ajjezioni sopra richiamale insorgano nel corso del conlrallo si applicano le
disposizioni dell'art. 1898 del Codice Cici/c, indipendenlemenle dalla concrela
call1lazione dello slalo di salllle dell'Assiwralo.
\rt.2.9
Hinuncia
all"azione
di rivalsa
l,a Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile
verso il responsabile dell'infortunio, lasciando cosÌ integri i diritti dell'Assicurato e dei
suoi aventi causa contro i responsabili.
Art. 2.10
Adeguarnento
delle somme
assicurate
e deI premio
Ad ogni scadenza annuale, le sornrne assicurate ed il premIO sono soggetti ad
adeguarnento in misura costante pari al B% degli irnporti inizialrnente stabiliti,
A tale adeguarnento non sono soggetti:
•
nell'ambito della SEZIONE INFOHTUNI i valori indieati nell'art. :l.:l
:':'Invalidità Pennanente: la detenni nazione dell'indennizzo " ;
•
somme assieurate, valori e premio della SEZIONE ASSISTENZA.
Art. 2.11
Hinvio alle norrne Per tutto quanto non è qui diversarnente regolato, valgono le nonne di legge,
di legge
\rt.2.12
Obblighi del
Contraente Accesso degli
Assicurati alle
posizioni
assicurative
sottoscritte
Nel caso in cui gli Assicurati sostengano in tuUo o in parte ronere economico connesso
al paga/nenta dei premi e di conseguenza siano, direttamente o tramite i loro aventi
causa, portatori di Wl interesse alla prestazione:
•
•
il Conlraenle si obbliga a consegnare loro, prima dell'adesione alla coperlllra
assicurativa, le Condizioni diAssicurazione~
gli Assicurati stessi han/w la possibilità, collegandosi al sito internet della
Compagnia , enlrando nell'4rea Clicnli e segllendo le islruzioni per regislrarsi,
di accedere alle ù~lormazioni sulle posizioni assicurative sottoscriUe.
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\.rt.2.18
Foro cornpetente
Per le controversie relative al contratto il Foro eornpetente, è esclusivarnente quello
della sede o del luogo di residenza o di dornieilio del Contraente, dell'Assieurato, del
Beneficiario o dei loro aventi diritto.
Per le controversie relative al contratto, l'esercizio dell'azione giudiziale è subordinato
al preventivo esperirnento del proeedirnento di rnediazione rnediante deposito di
un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialrnente
eornpetente di cui ali eornrna (artt. 4 e 5 D,[,gs. 4,B,2010 n, 28 cosÌ come rnodificato
dallal,egge 9 agosto 201B n, 98),
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Polizza
Contraente:
nO:
SEZIONE INFOHTUNI
FOHlVIULA BASIC
1. OGGE'ITO DELLL'ASSICUIlAZIONE
24 ORE SU 24
Art. 1.1 - Ambito di operatività
L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello
svolgimento delle proprie attività professionali dichiarate in poLizza e di
ogni altra normale attività che egli compia senza carattere di
professionalità.
L'assicurazione vale
III
tutto il mondo (salvo quanto prevùto nell'art 2.1
"seroizio militare").
2.I'ItECISAZIONI E DEU:\tITAZIONI DELL'ASSICUtAZIONE
Art. 2.1
Precisazioni
sulI'''ambito
di operatività"
NeIFarnhito di operatività indicato in polizza, sono eornpresl Hl garanzIa tutti gli
eventi, non espressarnente esclusi, aventi le caratteristiche richieste dalla definizione di
infortunio.
Sono considerati infortuni e eornpresi nell'assicurazione:
a) le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo e le folgorazioni~
h) Fassiderarnento e il
eongelarnento~
e) le conseguenze di ingestione o assorhirnento di sostanze dovuti a causa fortuita,
restando
COtrUlllqUC
escluso quanto previsto dal successivo art. 2.2 "Esclusioni-"
lell. a);
d) l'asfissia per fuga di gas o vapori~
e) rannegarnento~
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f)
le conseguenze delle infezioni dovute ad infortunio indennizzahile
il
termini di
polizza, escluse iil ogni caso le /nalauie, nonché degli avvelenarnenti causati da
morsi di animali e punture di insetti, esclusa
COITUlllqUC
la
/nalaria~
g) le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di trattarnenti
reSI
necessari da
infortuni indennizzahili a terrnini di polizza~
h) le lesioni da sforzo, lirnitatarnente a quelle rnuseolari, per le sole garanzie
"Invalidità pennancnle -', e "Indennità giornaliera da ricovero -"~o Restano
COITUlllqUC
esclllsi gli in(arli e le roltllre soltoClllanee di lendill i;
i)
le ernie, limitatarnente alle sole ernie addomirutli da causa violenta, per le quali la
Società liquida esclusiva/nenIe Ull ~ùulellllilà giornaliera da ricovero per
/'inlervenlo chirurgico (valida anehe in easo di day-hospital), pari a 1/1000 della
sornrna assicurata per invalidità perrnanente, con il limite di euro 150,00,Viene
inoltre corrisposta un'indennità forfettaria di convalescenza post-intervento di
euro 500JJO.
Nel caso l'ernia dovesse risultare tecnicarnente non operabile, VetTa corrisposta
un'indennità, a titolo di invalidità perrnanente, non superiore al 10% della relativa
somma assieuratatènna l'applicazione dellcfranchigie di polizza.
TalE estensione non è operante per coloro che so/w portatori di ernia
precedenlemenle alla slip"lazione della polizza.
SOIlO cOITulnque escluse 'E ernie discali e tuui i tipi di ernie diversi da quelle
addominali da callsa vio/cnla.
Sono altresÌ cornpresi dalla presente assicurazione:
colpa grave - gli infortuni sofferti in conseguenza di imperizie, irnprudenze e
negligenze gravi dell'Assicurato (a parziale deroga dell'art. 1900 del Codice
Civile)~
turnuIti popolari - le lesioni corporali derivanti da turnulti popolari, a condizione che
l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva (a parziale deroga dell'art. 1912 del
Codiee Civile);
servizio rnilitare - gli infortuni avvenuti in Italia in tempo di pace durante i richiami
al servizio rnilitare per ordinarie
esercitazioni~
stato di guerra e di insurrezione - a parziale deroga del succeSSIVO art. 2,2
:.:.r:sclusioni" lett. f), la garanzia si intende estesa agli infortuni derivanti da stato di
guerra (dichiarata o non dichiarata) e di insurrezione per il periodo rnassirno di 14
giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio
degli eventi bellici mentre si trova al di fuori del territorio della Repubblica Italiana,
dello Stato della Città del Vatieano e della Hepubbliea di S. Marino. La presenle
estensione di garanzia non opera per coloro che svolgono servizio militare~
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Polizza
Contraente:
nO:
pratica sportiva - gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi
sport con esclllsione di p"gilato, atldica pesante, arti marziali, lotta nelle sile varie
.!ònne, scalata di roccia o ghiaccio oltre il 8' grado, arrampicata libera (tree
clùnbing), discesa con qllalllnqlle mezzo di tratti.!lllviali con difficoltà sllperiori al 8'
grado, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, kite -sllrf;
s/lOw-kite, sci acrobatico, sci o s/lOw-board estremi, bob, rttgby, .!òotball americano,
ùrunersionc con autorespiratore, paracadulis,no e sport aerei in genere.
SOIlO COtrUlllqUC
esclusi gli ;n/òrllwl derivanti da:
partecipazione a corse e gare (e relative prove ed
allella/nelll~
comportanti raso
di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pllra, nonché
a regate veliche svolte ili mari diversi dal Mar J'vlediterraneo ;
l'liSO
e gllida di veicoli a motore all'interno di circlliti adibiti agli sport motoristici;
partecipazione a competizioni (e relatù'e prove ed allenamenti) di baseball, calcio,
calcetto, pallavolo, beach-volley, pallacanestro, sci e s/lOw-board non estremi,
ciclismo, sport eqllestri e hockey (nelle sile varie .!ònne), pattinaggio, se
organizzate da Federazioni Sportive o ti/ti Sportù,i riconoscillti dal Comitato
Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).
-ruttavia, qualora l'infortunio si verifichi in tali casi e l'Assicurato
SIa
di età
inferiore a 18 anni, la Società corrisponderà l'indennizzo in misura ridotta del
50%.
Art. 2.2
Esclusioni
SOIlO
esclusi dall~assicllraziolle:
a) gli intòrtllni callsati da lIbriachezza , abllso di psico(annaci,
stllpe(acenti o allllcinogene;
liSO
di sostanze
b) gli intòrtllni callsati dalla gllida di qllal;;iasi veicolo o natante a motore se
E4ssicuralo, compiuli i 18 anni, IlOIl è abililalo a nonna delle vigenti disposizioni~
sono tIlUavia compresi in garanzia gli ù~fàrtuni subiti dalE4ssicurato anche se in
possesso di patente scaduta, a condizione che lo stesso rinnovi il docwnenlo entro
6 mesi; rassicurazione è altresì operante se il /nancato ruuwvo è conseguenza
esclusiva e diretta deipostll/ni del sinistro stesso;
,) gli i"tòrtl/ni cal/sati dall'l/so di aeromobili in genere, di apparecchi per il Volo da
Diporto o Sportù,o (ad esempio: deltaplani, parapendio, I/ltraleggeri, ecc.), sal110
'II/anta previsto dal sl/ccessù,o art. 4.1 "Ri;;chio volo", nonché di mezzi sl/bacql/ei;
d) gli intòrtl/ni derivanti da deliui dolosi compiI/ti o tentati dall'4ssicl/rato;
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e) gli
illfòrtllll i
sotJèrti dllrante
l'armolamento
volontario,
il richiamo
per
Inabilitazione o per Inativi di caraUere eccezionale;
.f)
gli illfòrtlllli callsati da gllerra ed insllrrezione, salvo qllanto previsto dal
precedente art. 2.1. "/'recisazioni sllll'ambito di operatività - stato di gllerra e di
insurrezione -", da Inovùncnli lellurici, inondazioni od crtlzioni vulcaniche;
g) gli
ù~fòrllllli causali
resi necessari da
da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche IlOIl
ù~fòrltlllio;
h) le consegllenze direlle o indirelle di contaminazioni chimiche o biologiche
derivanti da allo terroristico o guerra;
~
le conseguenze dirette o indireUe di lras/nulazionc del nucleo dezralotrw, co/ne
pllre di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
:3. GAIlANZIE PilE STATE
\rt. ;U
Invalidità
Perrnanente:
'"accertarnento
del grado
In caso di
invalidità
perrnanente a seguito di
infortunio, verifieatasi anche
sueeessivarnente alla scadenza della polizza, la Società liquida un indennizzo,
calcolandolo sulla sornrna assicurata per invalidità perrnanente totale, in relazione al
grado di invalidità accertato secondo la tabella di cui al successivo articolo.
l,a perdita totale ed irrirnediahile dell'uso funzionale di un organo o di un arto VIene
considerata come perdita anatornica dello
stesso~
se trattasi di limitazione della
funzionalità, le percentuali di cui al successivo articolo vengono ridotte in proporzIOne
della funzionalità perduta.
l,a perdita totale o parziale, anatornica o funzionale, di più organI o arti cornporta
l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla sornrna delle singole
percentuali calcolate per ciascuna rnenornazione, fino a raggiungere il rnassimo valore
del 100%.
In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, la Società
riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attrihuita alla falange
stessa in caso di asportazione totale.
Nei casi di invalidità perrnanente non specificati nella tahella di cui al succeSSIVO
articolo, la valutazione dell'invalidità perrnanente è effettuata tenendo conto, con
riguardo alle percentuali dei casi indicati, della cornplessiva dirninuzione della
capacità generica lavorativa, indipendenternente dalla professione dell'Assicurato.
In caso di perdita anatornica o riduzione funzionale di un organo o di un arto gm
rninorato, le percentuali di cui trattasi sono dirninuite tenendo conto del grado di
invalidità preesistente.
In caso di constatato rnanCInIsrno, le percentuali di invalidità previste per l'arto
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Polizza
Contraente:
nO:
superiore destro e la mano destra varranno per l'arto superiore sinistro e la mano
sinistra e viceversa,
Il deficit visivo va valutato quale risulta con correZIOne tollerata, Qualora perrnanga
un residuo deficit visivo verrà corrisposta una rnaggiorazione di B punti percentuali
per Fuso di occhiali o di lenti a contatto a perrnanenza.
Art. 8.2
Invalidità
Perrnanente:
tabella di
deterrninazione
[, 'aeeertarnento del grado di invalidità perrnanente avverra
percentuali:
Hl
Perdita totale, anatorniea o funzionale di:
• un arto superiore
• una mano o un avarnhraeeio
IJX
70%
60%
18%
14%
8%
8%
12%
9%
•
•
•
•
•
•
un
un
un
un
indice
medio
anulare
HliurIolo
la falange ungueale del pollice
una falaflJ~e di altro dito della rnano
'\nehilosi:
• della scapolo ornerale con arto in posIzIone favorevole,
ma con immobilità della scapola
• del gomito in angolazione cornpresa fra 12(P e 7(P con
prono-supinazione libera
• del polso in estensione rettilinea con prono-supInaZlOne
libera
Paralisi cornpleta:
• del nervo radiale
• del nervo ulnare
Perdita totale, anatornica o funzionale di un arto inferiore:
• al di sopra della metà della coscia
• al di sotto della metà della COSCIa, ma al di sopra del
ginocchio
• al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio
della gamba
base alle seguenti
SX
60%
50%
16%
12%
6%
6%
10%
8%
l/B del dito
25%
20%
20%
15 %
10%
8%
B5%
BO %
20%
17%
70%
60%
50%
erdita totale, anatorniea o funzionale di:
40%
100%
5%
• un piede
• ambedue i liedi
• un alluce
Anehilosi:
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•
•
•
del1~anea
in losizione favorevole
del ginocchio in estensione
della tihio-tarsiea ad angolo retto
della tihio-tarsiea con anchilosi della
25%
10%
.' Ull'/W"IUe;UIICU
15%
------------------------------,
Paralisi eornpleta dello nervo seiatieo popliteo esterno
Perdita totale, anatorniea o funzionale di:
• un occhio
• ambedue gli occhi
25%
100%
Sordità eornpleta:
• di un orecchio
10%
4%
10%
seornposta
F:siti di frattura arnielica sOHlatica con deforrnazione a
cuneo di:
• una verteh l'a cervicale
• una verteh l'a dorsale
• 12a dorsale
12%
5%
10%
•
10%
una verteh l'a lombare
F:siti di frattura di un rnetarnero coccigeo con callo deforme
5%
Posturni di trauma distorsivo cervicale con contrattura
HllLscolare e lirnitazione dei rnovirnenti del
Perdita anatorniea:
• di un rene
• della milza senza eornprornissioni significative della crasi
enlatica
15%
8%
Art. H.H
[, 'indennizzo spettante per invalidità perrnanente si deterrnina applicando alla sornrna
Invalidità
Perrnanente:
assicurata per invalidità perrnanente totale indicata Hl polizza la percentuale
la deterrninazione
corrispondente al grado di invalidità, accertato secondo i criteri di cui ai precedenti
dell'i ndennizzo
artt. B, 1 e B,2, con le seguenti rnodalità per scaglione di sornrna assicurata:
•
.tino a euro 250.000,00, si applica la percentuale di invalidità accertata, dedotti
/5 pUllti;
•
sulla parte eccedente euro 250.000,00 si applica la percentuale di invalidità
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Polizza
Contraente:
nO:
accertata, dedotti lO punti.
In caso di perdita anatorniea totale o parziale e non di sernpliee riduzione funzionale di
un organo o un arto, la Società liquida l'indennizzo senza deduzione di alcuna
franchigia sulla parte di sornrna assicurata fino a euro 250,000,00,
Inoltre, in tutti i casi in cui l'invalidità perrnanente sia di grado superiore al 20% della
totale, la Società liquida l'indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia.
Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi
IlOIl
lras/nissibile agli eredi. 'ruttavia, se l'Assicurato muore per emL5H. indipendente
dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o eornunque offerto in misura
deterrninata, la Società paga ai beneficiari l'importo liquidato od offerto.
Art. 8.4
Morte
Se l'infortunio ha per conseguenza la rnorte e questa si verifichi anche sueeessivarnente
alla scadenza della polizza, la Società liquida la sornrna assicurata per il caso di morte
in parti uguali agli eredi legittirni o testarnentari dell'Assicurato
0,
in alternativa, ai
heneficiari appositarnente designati.
Gli indennizzi per
morle
e ùwaliflilà pennancnle
IlOIl
so/w
cwnlliabili~
tuttavia, se
dopo il pagarnento di un indennizzo per invalidità perrnanente in conseguenza
dell'infortunio l'Assicurato rnuore, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza
tra l'indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte, uve questo sia
superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario.
Qualora
il
seguito di infortunio indennizzahile a termini di polizza il corpo
dell'Assicurato scornpaia o non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, la
Società liquiderà la sornrna prevista per il caso di morte,
[,a liquidazione, sempre che non siano nel fratternpo emersi elernenti tali da rendere il
danno non indennizzahile, non avverrà prima che siano trascorsi 180 giorni dalla
presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini
degli artI. 60 e 62 Codiee Civile.
Nel caso in cui, suceessivarnente al pagarnento, risulti che la morte non si è verificata o
che eornunque non è dipesa da infortunio indennizzahile, la Società avrà diritto al
rirnhorso dell'intera sornrna liquidata,
A restituzione avvenuta dell'intera sornrna liquidata, l'Assicurato potrà far valere
propri diritti per l'invalidità perrnanente eventualrnente suhita,
Indennità aggiuntiva per cornrnorienza dei genitori
Nel caso in cui, a seguito di infortunio deterrninato da uno stesso evento consegua la
morte di entrarnhi i genitori assicurati per la presente garanzia l\lorte, la Società
corrisponde ai loro figli rninorenni conviventi ed a quelli, anche rnaggiorenni, portatori
di handicap, l'indennizzo spettante a ciascuno di essi per la morte dei genitori, in
rnisura aurnentata del 25%.
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Nel caso risulti assicurato per la presente garanzia l\lorte un solo genitore, l'indennizzo
spettante viene corrisposto in rnisura aurnentata del 15%.
Art. :1.5
Indennità
giornaliera
da ricovero
Se in conseguenza di infortunio indennizzahile a termini di polizza, l'Assicurato viene
ricoverato in istituto di cura, la Società liquida l'indennità assicurata in polizza per
ogni giorno di ricovero, per un periodo rnassirno di B60 giorni - anche non consecutivi
. da quello dell'infortunio.
Il giorno di dùnissionc
IlOIl
è ùulcllllizzabile.
In caso di day hospital, la Società liquida una speciale indennità pan al 50%
dell'indennità prevista per il ricovero in istituto di cura,
Art. 8.6
Himborso spese
sanitarie
In caso di infortunio indennizzahile a termini di polizza che abbia deterrninato un
rIcovero o un intervento chinlrgico effettuato anche in regime di day hospital o
ambulatorio rnedico, la Società rimborsa fino a concorrenza della sornrna assicurata
Hl
polizza per la garanzia IIHirnborso spese sanitarie Il le seguenti spese sostenute
Hl
conseguenza diretta dell'infortunio:
onorari dei chirurghi e dell'équipe
operatoria~
diritti di sala operatoria, materiale di intervento, apparecchi terapeutici ed
endoprotesi applicate durante
l'intervento~
rette di degenza~
assistenza rnedica, cure, trattarnenti fisioterapici e rieducativi, rnedicinali, esami
ed accertarnenti diagnostici, riguardanti il periodo di ricovero o sostenuti
durante il day hospital o ambulatorio rnedico per l'intervento
chinlrgico~
quote di partecipazione al S,S,N, (ticket) relative alle prestazioni
precedenti~
il trasporto dell'Assicurato in istituto di cura ed il ritorno a casa, effettuati con
qualunque mezzo~
esami ed accertarnenti diagnostici, acquisto rnedicinali, prestazioni mediche ed
inferrnieristiche ambulatoriali avvenute nei 90 giorni antecedenti e 180 giorni
successivi alla data di dimissione del primo ricovero o
delFintervento~
in
relazione alle prestazioni odontoiatriche, restano cOITulnque escluse 'E spese
sostenute perprotesi dentariE~
trattarnenti fisioterapici e rieducativi cornpiuti nei 180 giorni successivi alla data
dell'intervento o di dimissione del primo ricovero, fino ad un limite del 20%
della somma assiCllmIa col massimo di 1.000,00 ellro;
primo acquisto di protesi ortopedica, anche sostitutiva di parte anatomica, resa
necessaria dall'infortunio nonché per l'acquisto o il
noleggio (per il periodo
/nassimo di 1 anno) di carrozzelle ortopediche,
l ,a sornrna assicurata In polizza per la garanzIa IIRirnborso spese sanitarie" deve
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Polizza
Contraente:
nO:
intendersi come disponibilità umca per annualità assicurativa e per persona
assicurata,
Per lIlui i casi sopraindicali il rùnborso viene effèuIlalo previa presentazione di
regolare dOCll/nenlazionc gùlslif'icalù;a di spesa in originale e a cure ullùnale.
\rt. :1.7
Indennità
aggiuntiva
per la costituzione
di una rendita
vitalizia per
invalidità grave
In caso di infortunio indennizzahile a termini di polizza per il quale derivi
all'Assicurato un'invalidità perrnanente di grado non inferiore al 66%, la Società
corrisponderà all'Assicurato, oltre
il
quant'altro dovuto ai sensi della polizza
suindicata, la sornrna necessaria per la stipula di un contratto di assicurazione sulla
vita in forma di rendita vitalizia irnrnediata con la Società alle condizioni in vigore al
rnornento della richiesta, Detta sornrna sarà pari al premio necessario per avere diritto
ad una rendita il cui importo iniziale annuo risulti uguale a quanto indicato in polizza,
\.rt. 8.8
Indennità speciale Nel caso in cui , a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l'Assicurato
··Salvaguardia
risulti totalrnente incapace in via definitiva ad attendere alle proprie occupazioni
piani di
dichiarate in polizza, la Società, oltre a liquidare quane altro dovuto a termini di
investirnento'~
polizza, corrisponde all'Assicurato una indennità al fine di agevolare la prosecuzione
delle polizze di assicurazione sulla Vita a premio annuo o unico ricorrente e dei piani
individuali di previdenza (P,LP,) stipulati dall'Assicurato anteriorrnente alla data
delF evento con la Società,
"T'aIe indennità VetTa utilizzata per stipulare con la Società un contratto di
assicurazione sulla vita a prernio unico scelto dall'Assicurato tra quelli disponibili al
rnornento della sottoscrizione della polizza vita stessa,
I/arnrnontare cornplessivo dell'indennità sarà pari alla sornrna delle seguenti voci:
•
delrarnrnontare delrultirna rata di premio versata nelle polizze vita in corso
rnoltiplicato per il numero delle rate di prernio rnancanti al cornpletarnento del
piano di versarnento dei premi~
•
delrarnrnontare dei premi versati (esclusi
trasferirnenti ) nel pIano
individuale di previdenza (PJ,P,) nei 12 (dodici) mesi antecedenti la data
dell'infortunio stesso rnoltiplicato per 5 (cinque) ,
Pertanto, dopo gli accertarnenti del caso, la Società liquida all'Assicurato Pirnporto
sopra definito finalizzato alla stipulazione del nuovo contratto di assicurazione sulla
vita, eon il massimo eomunque di euro :lO.OOO,OO.
Ver{flcalosi revenlo, rassicllrazione ;n/òrIuni cessa nei confronii deZE4ssicllralo.
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\.rt.8.9
··Bonus fedeItà'~ in Alla fine della quinta e dell'ottava annualità assicurativa, la sornrna assicurata per
assenza di sinistri invalidità perrnanente da infortunio a favore di ciascun assicurato verrà aurnentata,
senza sovrapprernio, di un irnporto pari al 5 % del capitale inizialrnente assicurato per
tale garanzia al rnornento della sottoscrizione del contratto a condizione che a tali
scadenze
IlOIl
risalIi denullcialo in polizza
aicull
sinistro.
4. CONDIZIONI PAIlTICOLARI
Art. 4.1
Hischio volo
A parziale deroga dell'art. 2,2 - ';';F:selusioni" lett. e), la garanzia vale per gli infortuni
che l'Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di turismo,
trasferirnento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli od elicotteri da chiunque
eserciti, esclllsi qllelli etJèttllati:
Sll aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto
Pllbblico di passeggeri:
Sll aeromobili di aeroclllb:
Sll apparecchi per il volo da diporto o sportivo (qllali, per esempio, deltaplani,
1I1traleggeri, parapendio).
Art. 4.2
Carnhiarnento
dell 'attività
professionale Attività diversa da
quella dichiarata
QlIalora nel corso del contratto si verifichi IIn cambiamento dell'attività protèssionale
dichiarata in polizza, 1~4ssicurato deve darne ùrunediata cotrUlnicazione alla Società;
in tal caso si applicheranno gli artt. 1897 (Diminllzione del rischio) e 1898
?4ggravamento del rù;chio) del Codice Civile.
[, 'assicurazione prosegue senza variazioni di sorta nel caso in cui il earnhiarnento
dell' attività non cornporti diminuzione né aggravarnento di rischio.
Se l'infortunio si verifica nello svolginlento di un'attività professionale diversa da
quella dichiarata in polizza, ovvero nello svolgirnento di altra attività che cornporti
cornlulque caratteristiche di professionalità, l'indennizzo è dovuto:
•
integralrnente, se all'attività in questione corrisponde un rischio non maggiore di
quello dell'attività professionale indicata in polizza~
•
in misura ridotta in base alle percentuali indicate nella tabella sotto riportata, se
alrattività in questione corrisponde un rischio maggiore:
A'ITIVITA.
PHOFESSIO'lAIJ':
AL 1\101\IE'ITO
I)ELL 'l'IFOHTU'IIO
A'ITIVITA PHOFESSIO'lALE IHCIIIAHATA
Classe A
Classe B
Classe C
Classe Il
100
100
100
100
Classe A
so
100
100
100
Classe B
50
65
100
100
Classe C
40
50
so
100
Classe Il
QlIalora l'attività protèssionale svolta al momento dell'intarttmio sia annoverabile tra
le seguenti:
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Polizza
Contraente:
•
sporliviprofèssionisli;
•
personale viaggiante su aeromobili (] mezzi subacquei;
nO:
la Società IlOIl corrisponderà aicull indennizzo.
Per la valutazione del grado di rischio delle varie attività professionali si deve far
riferimento alla classificazione delle attività rnedesime riportata nell'elenco ';';Codiei
Attività Professionali", In caso di attività eventualrnente non specificate in detto elenco
saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad un'attività elencata,
5. NOIll\1E OPEltANTI IN CASO IH SINISTltO
Art. 5.1
Uenuncia
dell'i nfortuni o
La denllncia dell'in!òrtllnio, con l'indicazione del lllogo, giorno e ora dell'evento e
delle callse che lo determinarono, corredata da certi!rcato medico, deve essere fatta
per iscritto dall'4ssiwrato all'4genzia alla qllale è assegnata la polizza entro 3 giorni
da qllando ne ha aVllto conoscenza o possibilità ai sensi dell'art. 1913 del Codice
CiDile. Il decorso delle lesioni deve essere dowmentato da 1I1teriori certiflcati medici,
sùw a guarigione avvenuta.
L'4ssiwrato, i slloi fàmiliari od aventi diritto, devono consentire alla Società le
indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in flalia.
Qualora l'in!òrtllllio abbia cagionato la morte dell'4ssiwrato o quando questa
sopravvenga durante il periodo di wra, deve esserne dato immediato avviso alla
Socielà.
L'inadempimento degli obblighi relatiDi alla denuncia del sinù,tro può comportare la
perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice
CiDile.
Art. 5.2
Criteri di
indennizzabilità
La Socielà liquida
esclusive
l~ùuiennizzo
de Il 'in!brtllll io,
che
co/wenulo soltanlo per le conseguenze direUe ed
risulti
indennizzabile
a
termini
di
polizza,
ùuiipendenle,nenle da condizioni fisiche o palologiche preesislenli o sopravvenule;
perlanto
l~ù~f'uenza
che
l~ù~f()rlIlnio
può aver esercilalo su lali
condizioni~
co/ne [Hlre il
pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'in!()rtllllio,
sono conseguenze indireUe e quùuii non indennizzabili.
iVei casi di preesistenti mutilazioni o diletti .flsici, l'indennizzo per invalidità
permanente è liquidalo per le sole conseguenze direUe cagionale
dall~inf()TlIlnio
co/ne
se esso avesse colpilo Wla persona figica,nenle inlegra, senza riguardo al ,naggior
pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.
Art. 5.:1
Anticipo
indennizzi
[,a Società, su richiesta dell'Assicurato, corrisponde un antICIpo dell'indennizzo
relativo alle garanzie operanti, da irnputarsi nella liquidazione definitiva delle stesse,
nei seguenti casi;
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•
per invalidità perrnanente, qualora Faeeertarnento definitivo SIa rinviato per
accordo delle Parti ad oltre un anno dal giorno dell'infortunio, a condizione che
non sorgano contestazioni sull'indennizzahilità dell'infortunio, fino al 50% del
presumibile indennizzo definitivo, eon il massimo di euro 50.000,00;
•
per il rimborso delle spese sanitarie qualora l'Assicurato abbia sostenuto delle
spese per un importo non inferiore a euro 2.000,00 previa presentazione dei
docll/ncnli gillslfflcalivi. l,' anticipo viene corrisposto nei limiti previsti per la
garanzIa ';';Hirnhorso spese sanitarie", salvo conguaglio a cura ultirnata~
•
per ricovero, su presentazione dei documenti che alleslùw e gillSl~flchùlO il
ricovero stesso, fermi i limiti previsti per la garanzia ';';Indennità giornaliera da
ricovero", In caso di prolungarsi della degenza la richiesta dell'anticipo può essere
presentata con cadenza rnensile,
Art. 5.4
Controversie In caso di conlroversie di nalura /nedica sulla nalura o sulle conseguenze delle lesioni,
Arbitrato irritllale sul grado di il/validità permanente o, se assiwrata la prestazione, sul grado e durata
dell'inabilità temporanea nonché sulla applicazione dei criteri di indennizzabilità di
wi all'art. 5.2, le Parti hanno facoltà di conferire per ù,criUo mandato di decidere a
norma e nei limili delle co/ulizùml dipolizza, ad Wl collegio di lre /nedici nominali uno
per parte ed il terzo dal/e Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente
del Consiglio dell'Ordine dei J'vledici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il
collegio medico.
Il collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di l\ledicina [,egale, più vicino al
luogo di residenza dell'Assicurato,
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e rernunera il medico da essa designato,
contribuendo per la metà delle spese e cornpetenze del terzo rnedico,
l,e decisioni del collegio medico sono prese a rnaggioranza di voti, con dispensa da
ogni forrnalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a
qualsiasi irnpugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti
co ntrattuali,
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti
In
apposito verbale, da
redigersi in doppio esernplare, uno per ognuna delle Parti,
l,e decisioni del collegio rnedico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si
rifiuti di firmare il relativo verbale~ tale rifiuto deve essere attestato nel verbale
definitivo.
I;:
data facoltà al collegio di nnVIare, ove ne riscontri l'opportunità, raccertarnento
definitivo dell'invalidità perrnanente ad epoca da fissarsi dal collegio stesso~ in tal caso
il collegio può disporre la concessione di un anticipo secondo quanto stabilito dal
precedente art. 5,a ';';Anticipo indennizzi",
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Polizza
Contraente:
nO:
Art. 5.5
Liquidazione
Ricevuta la doeurnentazione attinente al sinistro e eornpiuti gli aeeertarnenti del caso,
la Società liquida l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà eornunicazione agli interessati
e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagarnento.
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COI)ICI ATTI VITA PIlOIiESSIONALI
L'assiwrazùllle è preslala iII base alla esplicila dichiaraziolle dell'Assiwralo che l'attivilà protèssiollalc
esercilala si idelllitrca COli 'fllella rùmllallle dall'elcllco segllellle iII corrispolldellza al "Codice Protèssiolle"
indicato in polizza.
QlIalora ollre all'attività protèssiollale prillcipalc 1'4ssiwralo svolga IIl1 'attivilà secolldaria COli carattere
conlillualù;o, ancorché non prevalEnte, occorre darne allo e si dovrà applicare ilprc,nù} di lartffà relativo
all'attù,ità di maggior rischio,
Codice
A II);)
A 809
A 106
A 81);)
A 107
A 818
A :)06
A 805
A :307
A 806
A l:n
A 6:37
A 6:39
A :3 15
A 111
A IL)
A 114
A 660
A:nl
A 124
A 629
A 108
A 82:3
A 510
A 821
A :34:)
A 999
Codice
B 401
B 678
B 102
B21);)
B 402
COli
classe lariffaria sllccessù,a iII ordille altàbelico.
CLASSE A
IJescrizione Attività Professionale
Arnrninistratori di heni
Appartenenti al clero (che non svolgono attività di cui al codice B 672)
Architetti
Attori (escluse controfigure e stunt-rnen)
Avvocati
Bambini in età preseolare e studenti fino al eornpirnento del 14° anno di età
BarhierilParnlcchieri
Benestanti senza altra attività professionale
Callisti, rnanieure, pedicure
Cantanti
COH1Hlereialisti e consulenti del lavoro
Dirigenti/irnpiegati/quadri con rnansioni arnrn,ve e sedentarie
Disegnatori, grafici, pittori artistici
Estetisti/truccatori
Geometri senza accesso a cantieri, tetti, ponteggi, irnpalcature
Indossatori/trici e fotornodelli/e
Ingegneri senza accesso a cantieri, tetti, ponteggi, irnpalcature
Insegnanti senza esercitazione di prove pratiche
l\lassaggiato ri/fis io terap is ti
Notai
Operatori e addetti a centri elaborazione dati
Periti
Pensionati
Politici e sindacalisti
Presentatori, rnusicisti, direttori d'orchestra, registi
Sarti
Personale la cui attività professionale non rientra neppure per analogia tra quelle
elencate nella presente classe, assicurabile solo su autorizzazione direzionale.
CLASSE H
IJescrizione Attività Professionale
Albergatori
Addetti alle pulizie
Agenti e interrnediari che operano nel settori aSSIcurazIOne, credito, cornrnerClO, indlLstria e
serVIZI van
Agricoltori senza uso e guida di rnacchine agricole e di autocarri con peso cornplessivo a pIeno
carico superiore a a,5 t
Allenatori sportivi non giocatori
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modo SlOl/02
fl 20::>
fl61);j
Polizza
Contraente:
nO:
Allevatori di animali senza uso di rnaeehinari e senza lL50 o guida di rnaechine agricole con peso
eornplessivo a pieno carieo superiore a a,5 t
Analisti chirniei, biologi, addetti a centri di analisi rnediche
fl:H 1
Antiqllllri
fl4:H
fl 802
fl :'104
Arrnaioli con solo attività di vendita
Artisti di varietà e ballerini
Artigiani per i quali non esiste altra denominazione specifica, senza uso di rnaechine, senza
accesso a cantieri, tetti, punteggi ed irnpaleature e non a contatto con correnti ad alta tensione,
esplosivi o acidi
Assistenti sociali
Barcaioli, gondolieri
Benzinai, escluse attività di rnanutenzione e lavaggio
fl607
fl :'1:'17
fl 62;'1
fl 619
fl :'108
fl429
fl 808
fl 641
fl407
flidelli
Calzolai
Camerieri, addetti al servizio alberghiero e simili
Casalinghe senza altra attività professionale
Collahoratori farniliari, hahy-sitter
Cornrnercianti (esclusi arnhulanti): senza attività di carico/scarico merce, senza guida di
autocarri con peso cornplessivo a pieno carico superiore a a,5 t.
Non sono cornunque cornprese le attività rientranti nei codici B 4a4 - B 421 - B 422 - C 415 - C
420 - C 1,'1::>
fl41);j
fl :'14::>
fl 6:'16
fl 6;'18
fl 12:'1
fl :'122
fl 110
fl 112
fl424
fl208
fl 6::>2
fl ::> 12
fl :'126
fl ::>06
fl672
fl 11::>
fl 6::>9
fl 117
fl662
fl 120
fl
fl :'16::>
:n8
fl427
fl 421
fl 67::>
fl422
Cornrnessi viaggiatori senza trasporto e consegna merce
Confezionisti, rnagliai e addetti al settore tessile: senza uso di rnacchine azionate da motore
Diplornatici, arnhasciatori
Dirigenti/irnpiegati/quadri con rnansioni esterne, cornrnerciali o tecniche
Farrnacisti
Fotografi
Geologi
Geometri con accesso a cantieri, tetti, ponteggi, irnpalcature
Gestori (inclusi addetti) di ristoranti, trattorie, pizzerie, rosticcerie, haI', caffè, gelaterie,
hottiglierie: esclusi cuochi e pizzaioli
Giardinieri, vivaisti: esclusa potatura di piante ad alto flL5tO, senza lL50 e guida di rnacchine
agricole e di autocarri di peso cornplessivo a pieno carico superiore a a,5 t
Giornalisti
Guide turistiehe
Irnhianchini senza accesso a tetti, ponteggi, irnpalcature
Irnprenditori che non prestano opera rnanuale e senza accesso a cantieri, tetti, ponteggi,
irnpalcature
Inferrnieri, pararnedici (anche se appartenenti al clero)
Ingegneri con accesso a cantieri, tetti, ponteggi, irnpalcature
Insegnanti con esercitazione di prove pratiche
Istnlttori di scuola guida
.\lagistrati
.\ledici (escllL5i radiologi con estensione alle radioderrniti)
Odontotecnici
Operai (escluso muratori), senza uso di rnacchine, senza accesso a cantieri, tetti, ponteggi ed
irnpalcature e non a contatto con correnti ad alta tensione, esplosivi o acidi
Orafi, incisori
Orologiai, gioiellieri
Ostetriehe
Panettieri, pasticceri senza produzione
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modo SlOl/02
fl :'140
fl628
fl 6:'11
fl 116
fl 211
fl 820
fl :'144
fl 12::>
fl 126
fl 999
Codice
C 816
C 807
C ,'148
C 686
C 622
C ,'109
C 627
C 41::>
C ,'1::>2
C404
C ,'Ili
C ,'167
C 6,'10
C ,'112
C ,j!:j
C 810
C ,'1::>8
C ,'12;'1
C 6::>;'1
C 811
C 6::>6
C ,'124
C ::>18
C420
C,rH
C 122
C ,'160
C 1,'1::>
C 209
C ,'142
Pellettieri
Pizzaioli
Portieri e custodi in genere
Postini
Seultori
Studenti dopo il eornpirnento del 14° anno di età
"rappezzieri
Veterinari
Vetrinisti
Personale la cui attività professionale non rientra neppure per analogia tra quelle
elencate nella presente classe, assicurabile solo su autorizzazione direzionale
CLASSE C
[)escrizione Attività Professionale
Agenti di Polizia
Appartenenti al corpo dei Carabinieri
Artigiani per i quali non esiste altra denorninazione specifica, con uso di rnaeehine ma senza
accesso a cantieri, tetti, punteggi ed irnpaleature e non a contatto con correnti ad alta tensione,
esplosivi o acidi
Autisti (esclusi taxisti) di veicoli in genere, esclusi gli autocarri con peso eornplessivo a pieno
carieo superiore a a,5 t e gli autohus~ guidatori di natanti
Benzinai, incluse attività di rnanutenzione e lavaggio
Carrozz ieri
Cavaioli senza uso di mine
Cornrnercianti (inclusi addetti) di mobili, elettrodornestici e lli-Fi, articoli igienico-sanitari con
installazione con attività di carico/scarico merce
COH1Hlercianti ambulanti
Cornrnessi viaggiatori con trasporto e consegna merce
Conciai
Confezionisti, rnagliai e addetti al settore tessile: con uso di rnacchine azionate da motore
Cuoehi
[j:lettrauto
[j:lettricisti senza accesso a tetti, ponteggi, irnpalcature e non a contatto con correnti ad alta
tensione
[j:sercito, Aeronautica l\lilitare, l\larina l\1ilitare (escluso volo)
Foto-reporters, cineoperatori
Gornrnisti e simili
Guardiacaccia, guardiapesca, guardie carnpestri e forestali
Guardia di Finanza
Guardie notturne e giurate
Idrauliei
Irnprenditori che prestano opera rnanuale, con accesso ai cantieri, tetti, ponteggi, irnpalcature
Maeellai
l\leccanici
l\ledici radiologi con estensione alle radioderrniti
Operai (escllL50 muratori) con uso di rnacchine ma senza accesso a cantieri, tetti, ponteggi,
irnpalcature e non a contatto con correnti ad alta tensione, esplosivi o acidi
Panettieri, pasticceri con produzione
Pescatori e rnarinai
Restauratori senza accesso a tetti, ponteggi, irnpalcature
Condizioni di assicurazione
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modo SlOl/02
c :)62
Polizza
Contraente:
nO:
C 685
Hiparatori di elettrodornestiei in genere (inclw:d radio e -l'V senza intervento su antenna)
-raxisti
C :H6
-ripografi, litografi
C 819
C 999
Vigili Urbani
Codice
Il 201
Il 212
Il 516
Il ;)01
Il :)05
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
687
625
;) 14
;)16
;)20
651
207
Il ;)27
Il ;)29
Il :n6
Il ;)61
Il
Il
Il
Il
Il
815
;)6;)
;'147
682
999
Personale la cui attività professionale non rientra neppure per analogia tra quelle
elencate nella presente classe, assicurabile solo su autorizzazione direzionale
CLASSE IJ
J)escrizione Attività Professionale
Abbattitori di piante, boscaioli
Agricoltori con uso e guida di rnaeehine agricole e con guida di autocarri con peso eornplessivo
a pieno carico superiore a :3,5 t
Allevatori di animali con uso di rnaechinari, con uso e guida di rnaeehine agricole e guida di
autocarri con peso eornplessivo a pieno carico superiore a a,5 t
Antennisti
Artigiani per i quali non esiste altra denorninazione specifica, con uso di rnaechine, con accesso
a cantieri, tetti, ponteggi ed irnpalcature o a contatto con correnti ad alta tensione, esplosivi o
acidi
Autisti di autocarri con peso cornplessivo a pieno carico superiore a a,5 t e di autohus
Carpentieri
[j:lettricisti con accesso a tetti, ponteggi, irnpalcature o a contatto con correnti ad alta tensione
Fabbri
Falegnami
Fonditori
Giardinieri, floricoltori con potatura e messa a dimora di piante ad alto fusto e/o uso di
rnacchine agricole
Irnhianchini con accesso a tetti, ponteggi, irnpalcature
~larrnisti
~luratori
Operai (escluso muratori ) con uso di rnacchine, con accesso a cantieri, tetti, ponteggi,
irnpalcature o a contatto con correnti ad alta tensione, esplosivi o acidi
Palornhari, sornrnozzatori
Restauratori con accesso a tetti, ponteggi, irnpalcature
Vetrai
Vigili del f11oeo
Personale la cui attività professionale non rientra neppure per analogia tra quelle
elencate nella presente classe, assicur~ .e. ~Q ~èt f~lliMilzione direzionale
Condizioni di assicurazione
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SEZIONE ASSISTENZA
1. DEFINIZIONI SPECIFICIIE
Struttura Organizzativa
La stl1lttura di 1<:urop Assislanee Serviee S.p.A. - P.zza Trento . n. 8 - 201:'15 Milano.
costituita da responsahili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi
(centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di
specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l'Assicurato,
all'organizzazione ed erogazione del1e prestazioni di assistenza previste in polizza
entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carieo della Società,
Prestazioni
l,e assistenze prestate agli Assicurati 'T'ali prestazioni sono fornite utilizzando la
Stnlttura Organizzativa ehe agisce in nome e per conto della Società,
Sinistro
Il singolo fatto o avvenirnento che si può verificare nel corso di validità della garanzia
e che deterrnina la richiesta di assistenza dell'Assicurato,
2. PHESENTAZIONI
FOHMULA HASIC: saranno operanti le seguenti prestazioni se riportai.'l la
corris ondente formula nel ri uadro di olizza della Sezione Assistenza
Art. 2.1 - Guida Sanitaria on line
(Prestazioni operanti dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi
giorni festivi infrasettùnanali)
l
Qualora l'Assicurato a seguito di infortunio necessiti di inforrnazioni riguardanti il
Servizio Sanitario Pubblico e/o privato potrà ottenerle telefonando alla Stnlttura
Organizzati va, la quale fornirà tutte le inforrnazioni richieste relativarnente a:
•
diritti dei vari tipi di assistiti (liberi professionisti, dipendenti pubblici e privati,
pensionati, ecc,);
•
•
•
•
ubicazione dei vari uffici ASI, e degli istituti di cura;
strutture sanitarie nazionali e internazionali ed eventuali specializzazioni;
consigli sull' espletarnento delle pratiche, docurnenti e uffici cornpetenti;
assistenza sanitaria all'estero, trattati di reciprocità con paesi Ulj: ed extra UE;
•
•
cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso;
medici specialisti;
•
farrnaci,
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Polizza
Contraente:
nO:
Art. 2.2
Consulenza
Inedica generica
OH Hne (7 giorni
su 7 li 24)
Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un consulto medico telefonico
può rnettersi in contatto con i medici della Stnlttura Organizzativa che valuteranno
quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.
Art. 2.3
Invio di UII
Inedico generico
al domicilio
Qualora a seguito di infortunio l'Assicurato necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore
8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Stnlttura Organizzati va, accertata la
necessità della prestazione, provvederà ad inviare uno dei medici convenzionati,
sostenendone le spese.
In caso di irnpossihilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire
personalrnente, la Stnlttura Organizzativa organizzerà, In VIa sostitutiva, il
trasferirnento dell'Assicurato nel centro rnedico idoneo più VICHIO rnediante
autoarnbulanza,
Art. 2.4
Network Salute:
Hicerca
e prenotazione
di istituti di cura _
centri diagnostici
laboratori di
analisi
(Prestazioni operanti dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi
giorni féstivi infrasettùnanali)
.
.
.
l
Qualora I~Asslcurato a seguIto di infortunio necessiti di ricovero, debba sottoporsi ad
un intervento chinu'gico, oppure debba effettuare accertarnenti diagnostici o esami di
laboratorio, potrà telefonare alla Stnlttura Organizzativa che, previa approfondita
analisi del quadro clinico del paziente e sentito il rnedico curante, individuerà e
prenoterà, tenuto conto delle disponibilità esistenti, !'istituto di cura attrezzato, il
centro diagnostico o il laboratorio di analisi ritenuto più idoneo per il caso,
l,e prestazioni rnediche e sanitarie (visite specialistiche, analisi, accertarnenti
diagnostici, ecc,) saranno messe a disposizione dell'Assicurato a condizioni di favore,
grazie a convenzioni stipulate con case di cura, centri diagnostici, laboratori di analisi
e centri di medicina specialistica,
Art. 2.5
Consegna
Inedicinali
ed articoli sanitari
lT
tlrj'"\ enti a
domicilio
Qualora l'Assicurato necessItI, a seguito di infortunio e come da prescnZIOne medica
scritta, di medicine e/o articoli sanitari e non possa allontanarsi dal proprio dornicilio
o dal luogo in cui si trovi per gravi motivi di salute certificati dal rnedico curante, la
S' tnlttura O rganizzativa, d·opo aver ritirato la reI
d
ativa prescrizione
provve'
. era a Il a
k
consegna di quanto indicato dal rnedico curante,
Non è compreso in garanzia il costo dei medicinali e degli articoli sanitari.
Art. 2.6
Consegna spesa
a domicilio
Qualora l'Assicurato, a seguito di ncovero supenore a 5 giorni per infortunio, SIa
irnpossibilitato ad acquistare generi alimentari di prima necessità, la Stnlttura
Organizzati va, nei primi 15 giorni di convalescenza post-ricovero, provvederà all'invio
di un proprio incaricato, cornpatibilrnente con le disponibilità locali, tenendo la
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Società a proprio carico il eornpenso di 2 ore ad intervento e per un rnassirno di
per ogni periodo post-rieovero.
a invii
Non è compreso in garanzia il costo dei beni acquistati che dovrà essere anticipato
all'incaricato.
Art. 2.7
Trasporto
Qualora l'Assicurato a seguito di infortunio - accertato dalla Stnlttura Org.anizzativa
in autoaumulanza - necessiti di un trasporto con autoarnhulanza all'istituto di cura più vicino, questa
dal domicilio
verrà inviata sostenendone le spese. Nel caso in cui l'intervento, in base alle vigenti
L "
~
(
nonne di legge, risulti di eornpetenza delle stnltture pubhliche di Pronto Intervento, la
Stnlttura Organizzativa provvederà eormulque il segnalare a queste ultime il caso al
fine di facilitare la richiesta di assistenza,
Art. 2.8
Trasporto
dal Pronto
Soccorso
Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un trasporto Hl
autoarnhulanza successivarnente all 'accettazione in Pronto Soccorso, la Stnlttura
Organizzativa provvederà ad inviarla direttarnente sostenendone le spese entro il
limite di
chilornetri di percorso cornplessivo (andata/ritorno),
aoo
FOHMULA COMFOHT: oltre a quanto previsto per la Formula Hasic saranno operanti le seguenti
prestazioni se riportata la corrispondente formula nel riquadro di polizza della Sezione
Assistenza
Art. 2.9
Consulenza
Inedica ortopedica
on Hne (7 giorni
su 7 h 24)
Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un consulto telefonico urgente
con uno specialista in ortopedia, e non riesca a reperire il proprio medico specialista,
può mettersi in contatto con i medici della Stnlttura Organizzativa che valuteranno
quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore,
Art. 2.10
Invio di un
Qualora l'Assicurato, nella settirnana successiva al rientro da un ricovero in ospedale a
i nferlni ere
seguito di infortunio, ahhia hisogno di essere assistito da un infermiere, la Struttura
al domicilio
Organizzati va
procurerà
direttarnente
all'Assicurato
un
infermiere
a
tariffa
controllata, sostenendone l'onorario fino ad un rnassirno di euro 500,00 per sinistro,
Eventllali eccedenze verranno regolate direttamente tra 1:4ssiwrato e l'infermiere
inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la
Stnlttura Organizzativa stessa,
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Polizza
Contraente:
nO:
Art. 2.11
Invio
diun
fisi oterapi sta
al domicilio
Qualora l'Assicurato, il seguito di traumi o fratture sernpliei e/o per riabilitazione
cardiovascolare di base derivanti da infortunio, necessiti dell'assistenza di un
fisioterapista al domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare al
domicilio dell'Assicurato un fisioterapista, sostenendone l'onorario fino ad un fnassimo
di euro 500,00 per sinistro.
Eventllali eccedenze verranno regolate direttamente tra 1:4ssiCllrato ed il fisioterapista
inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la
Stnlttura Organizzativa stessa,
Art. 2.12
Trasferhnento
Qualora a seguito di infortunio le condizioni dell'Assicurato - accertate rnediante
in istituto di cura contatti tra i medici della Stnlttura Organizzati va e medico curante - richiedano il
specialistico
trasferirnento in un istituto di cura specialistico in quanto non curabili nell'arnbito
dell'organizzazione ospedaliera della regione di residenza, la Struttura Organizzativa
provvederà a sue spese:
•
ad individuare ed a prenotare l'istituto di cura ritenuto plU attrezzato per il
trattarnento specifico delle lesioni o della patologia dell'Assicurato;
•
ad organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue
condizioni tra quelli previsti all'art. 2,14 ';';Rientro sanitario";
•
ad assistere l'Assicurato durante il trasporto con personale medico o pararnedico,
se ritenuto necessario dai medici della Stnlttura Organizzativa,
Non datI/IO luogo alla prestazione di CIIi al presente articolo i trasji,rùnenti per
svolgere terapie riabilitative nonché quelli in CIIi il trasporto implichi vioulzione di
norme sanitarie nazionali o internazionali.
Art. 2.13
Hientro
dall'istituto
di cura
(Prestazione valida ad oltre 50 Km dal comllll(; di residenza dell:4ssiCllrato)
Qualora l'Assicurato, dimesso dall'istituto di cura a seguito di ricovero per infortunio,
non sia in grado di rientrare al proprio luogo di residenza con il mezzo di trasporto
inizialrnente previsto, la Stnlttura Organizzativa provvederà ad organizzare il
trasporto, assurnendosene le spese, con il mezzo - tra quelli previsti all'art. 2,14
';';Rientro sanitario" - ritenuto più idoneo alle sue condizioni. Se ritenuto necessario il
trasporto include anche l'assistenza rnedica o pararnedica prestata da una persona,
Art. 2.14
Hientro sanitario
(Prestazione valida ad oltre 50 Km dal comllll(; di residenza dell:4ssiCllrato)
Qualora a seguito di infortunio le condizioni dell'Assicurato - accertate rnediante
contatti diretti e/o con altri mezzi di cornunicazione tra i medici della Struttura
Organizzativa e medico curante sul posto - rendano necessario il trasporto in Italia per
il ricovero Hl istituto di cura o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa
provvederà ad organizzare il trasporto assurnendosene le spese con il mezzo ritenuto
più idoneo tra i seguenti:
•
•
aereo sanitario (solo neipaesi europei);
aereo di linea, in classe econornica ed eventualrnente in barella;
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• treno, in prima classe ed eventualrnente in vagone letto;
• autoarnhulanza (o irnhareazione trasporto feriti) con chilornetraggio illimitato.
Se ritenuto necessario dai medici della Stnlttura Organizzativa il trasporto include
anche }' assistenza rnediea o pararnediea prestata da una persona.
l ,a Stnlttura Organizzativa, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a
proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo il higlietto aereo, ferroviario o di
altro mezzo di trasporto, non utilizzato.
Non datl//O luogo alla prestazione le infiennità o lesioni che a giudizio dei medici
possono essere wrate sul posto o che //On impediscono all:4ssicurato di proseguire il
viaggio ed i casi in cui il trasporto implichi violazione di /lonne nazionali od
internazionali.
FOHMULA TOP: oltre a quanto previsto per la Formula Comfort saranno operanti le seguenti
prestazioni se riportata la corrispondente formula nel riquadro di polizza della Sezione
Assistenza
Art. 2.15
Consulto
tra specialisti
Qualora a seguito di infortunio le condizioni dell'Assicurato, valutate dal medico
specialista, richiedano un consulto, la Stnlttura Organizzati va - previo esame del caso
clinico da parte della propria équipe - organizza un contatto tra il rnedico specialista
dell'Assicurato e uno o più specialisti nella specifica patologia.
Art. 2.16
Telemedicina
(Prestazioni operanti dal ll/nedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, escll/si
giorni festivi infrasettùnanali)
l
a) Uistance care
In caso di ricovero dovuto ad infortunio di almeno 5 giorni con intervento chinugico o
di alrneno 10 giorni senza intervento chinugico, la Stnlttura Organizzativa su
richiesta scritta del rnedico curante dell'Assicurato, provvederà ad organizzare e
gestire l'invio di personale tecnico specializzato per l'installazione presso il dornicilio
dell'Assicurato di un sistema di cornunicazione audio -visuale e di trasrnissione di
alcuni dati clinici (distance care), utilizzato da operatori addestrati che assistono
l'Assicurato, sostenendone direttarnente le spese fino ad un rnassimo di :30 giorni dopo
le dirnissioni dall'istituto di cura.
Restano a carico dell:4ssicl/rato i costi di connessione telefonica.
Per poter organizzare il sen;izio è richiesto raccordo con il /nedico curante
dell:4ssicl/rato e /In preavviso alla Stmttl/ra Organizzativa di almeno 72 ore.
h) Medicai Advice Program
Qualora l'Assicurato abbia un'alterazione dello stato di salute, per la quale SIa glH
stata formulata una diagnosi o un approccIO terapeutico e richieda un
approfondirnento o una seconda valutazione clinico-diagnostica, i medici della
Stnlttura Organizzativa, effettuata l'analisi del quadro clinico dell'Assicurato,
offriranno la possibilità di accedere all\ledical Advice Prograrn, che prevede i seguenti
tre livelli di assistenza:
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Contraente:
•
nO:
Consulenza medica di secondo livello
Per accedere al J'vledical Advice Program. 1:4ssiwrato deve telefonare alla
Stmttllra Organizzativa e spiegare il caso clinico per il qllale richiede la seconda
opinione medica.
I medici della Stnlttura Organizzativa, valutata la richiesta dell'Assicurato,
effettuano con questi Finquadrarnento del caso, eventualrnente colloquiando anche
con i suoi medici curanti. In questa fase saranno attivate consulenze rnediche di
tipo generico o specialistico e, se richiesta, potrà essere definita una consulenza di
orientarnento ad aeeertarnenti specifici,
•
Seconda opinione Inedica
A seguito del contatto telefonico e previa valutazione positiva da parte dei medici
della Struttura Organizzativa si procederà alla raccolta, direttarnente al dornieilio
dell'Assicurato, della docurnentazione clinica e diagnostica
necessaria, alla
digitalizzazione di tutto il materiale diagnostico e all'elaborazione dei quesiti che
verranno posti ai medici specialisti,
[,a richiesta di seconda opinione rnedica cosÌ forrnulata sarà trasmessa - attraverso
avanzate apparecchiature di telernedicina o tramite corrieri - al Network medico
di riferirnento che, eseguite le opportune valutazioni cliniche e diagnostiche ed
ottenuti i pareri da parte dei propri medici specialisti, avvalendosi dell'esperienza
di centri di eccellenza qualificati, potrà richiedere di visitare il paziente stesso,
I costi della visita specialistica e le eventuali spese di trasferirnento e alloggio
dell'Assicurato sono a carico della Struttura Organizzativa fino ad un rnassirno di
euro ;)00,00 per sinistro.
I medici del Network medico di riferirnento forrnuleranno rapidarnente una
risposta scritta di seconda opinione rnedica, che verrà inviata all'Assicurato per il
tramite della Stnlttura Organizzativa, Se necessario quest'ultima potrà fornire un
ausilio nell'interpretazione della risposta stessa,
•
Seconda opinione internazionale
Qualora su indicazione dei medici della Stnlttura Organizzativa o del Network
rnedico di riferirnento si ritenesse opportuno avvalersi di stnltture internazionali di
cornprovato livello, queste verranno contattate dai medici della Stnlttura
Organizzativa al fine di erogare il servizio di seconda opinione internazionale,
-l'aIe servizio prevederà la raccolta della docurnentazione dell'Assicurato, la
digitalizzazione della stessa se ancora non eseguita, il trasferirnento del caso clinico
alla stnlttura internazionale individuata e la predisposizione di una risposta scritta
di seconda opinione rnedica da parte della struttura internazionale,
Modalità di erogazione della prestazione Medicai Advice Program
Ricevuta la richiesta diprestazione. la Stmttura Organizzativa invierà Wl modello che
rAssicurato dovrà compilare e restituire unita/nente alla doclunentazione convenuta
durante il colloquio di inquadramento del caso eseguito con ilpersonale medico della
Struttura Organizzativa stessa.
lo :4ssiwrato libera dal segretoprofessionale. relativamente ai sinistri fimnanti oggetto
di questa garanzia, i /nedici che thanno visitato o curato in relazione al sinistro.
Ricevuta la docurnentazione clinica sarà la Stnlttura Organizzati va a provvedere a
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trasrnetterla al Network rnedieo di riferirnento.
Formulata la seconda opinione rnedica, il Network rnedieo di riferirnento la
lnVIera
alla Stnlttura Organizzativa la quale lo farà pervenire all'Assicurato.
costi
relativi
all'erogazione
del
parere
medico,
alla
trasrnissione
della
doeurnentazione clinica scritta e/o iconografica e all'eventuale traduzione in lingua
inglese della doeurnentazione clinica e in lingua italiana della seconda opinione
internazionale restano direttarnente
il
carieo della Struttura Organizzati va. Restano
invece a carico del/è4ssiwrato i costi che lo stesso debba sostenere per la prima
tras/nissione della docll/nentazione clinica e diagnostica alla Struttura Organizzativa.
Art, 2,17
Assistenza
all'estero
a) Collegamento telefonico con l'istituto di cura
Qualora l'Assicurato venga ricoverato in istituto di cura a seguito di infortunio, la
Stnlttura Organizzati va, previa sua richiesta, attiverà un collegarnento telefonico
diretto tra i medici della stessa ed il medico curante sul posto; le notizie cliniche
verranno poi cornunicate alle persone indicate dall'Assicurato.
h) Viaggio di un familiare
(prestazione valida ad oltre 50 Km dal COIT/WI(; di residenza del/è4ssiwrato)
Qualora l'Assicurato in viaggio venga ricoverato in istituto di cura a seguito di
infortunio o rnalattia improvvisa ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di
5 giorni, la Stnlttura Organizzati va, sostenendone le spese, metterà a disposizione di
un familiare residente in Italia un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe
econornica) di andata e ritorno per il luogo di ricovero.
c) Interprete a disposizione all'estero
Qualora l'Assicurato in viaggio venga ricoverato, a seguito di infortunio o rnalattia, in
istituto di cura all'estero e si renda necessaria la presenza di un interprete, la Stnlttura
Organizzati va provvederà a reperirlo sostenendo ne gli onorari fino ad un rnassirno di 8
ore lavorative giornaliere.
Tale prestazione è operante solo neipaesi in wi esistono filiali o corrispondenti del/a
Struttura Organizzativa.
d) Invio di medicinali urgenti
Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio e secondo parere rnedico, necessiti
urgenternente per le cure del caso di specialità medicinali regolannente registrate in
Italia non reperibili sul posto, la Stnlttura Organizzativa provvederà ad inviarle con il
mezzo più rapido nel rispetto delle nonne locali che ne regolano il trasporto.
Non è compreso in garanzia il costo dei medicinali.
e)
Prolungamento del soggiorno all'estero
Qualora l'Assicurato in viaggio non sia in grado di intraprendere il rientro al propno
dornicilio alla scadenza stabilita, in conseguenza di infortunio o rnalattia, la Stnlttura
Organizzati va organizzerà il prolungarnento del soggiorno in albergo (pernottarnento e
prima colazione), tenendo a proprio carico le relative spese fino ad un rnassirno di tre
giorni successivi alla data stabilita per il rientro e di euro 100,00 al giorno per ciascun
assicurato.
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Polizza
Contraente:
nO:
A rientro effettuato. qualora 1:4ssiwrato non filsse III grado di fornire la
docll/nentazione /nedica co/nprovante la causa che ha reso necessano il
prolungamento del soggiomo. dovranno essere rimborsate le spese sostenute dal/a
Stmttura Organizzativa ai sensi del presente articolo.
l) Himpatrio della salma
(prestazione valida ad oltre 100 Km dal comune di residenza del/:4ssiwrato)
In caso di decesso dell'Assicurato a seguito di infortunio la Struttura Organizzativa
organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia,
tenendo a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di euro ;1.000,00 per
sinistro ancorché siano coinvolti più Assicurati,
Non SOIIO comprese nella prestazione le spese relative alla cerimonia funebre e
all'eventuale reCllpero della salma.
Tale prestazione è operante solo neipaesi in cui esistono filiali o corrispondenti del/a
Struttura Organizzativa.
Qualora si renda necessario il rieonoseirnento del corpo, o le disposizioni di legge del
luogo ne irnpediscano il trasporto, la Struttura Organizzativa mette a disposizione di
un familiare residente in Italia un higlietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe
eeonorniea) di andata e ritorno per il luogo del decesso,
;~.
NOIUtE Cmn:NI A 'IT'ITE LE PHESTAZIONI
Art. 3.1
Attivazione
della Struttura
Organizzativa
-rutte le prestazioni sono erogabili escllLsivarnente prevlH attivazione della Stnlttura
Organizzati va,
Art. 3.2
Limite per anno
assicurativo
Ciascuna prestazione di assistenza non è fornita più di tre volte per alUlllautà
assicurativa, fatta eccezione per le prestazioni di cui agli artt. 2,2, 2.4 e 2,9 della
presente SI<:lIONI<: ASSISTI<:NlA.
Art. 3.3
Validità
territoriale
[, 'assicurazione vale in tutto il mondo,
. . (l'l asslstellza
.
9 te _.
9 (;), _.
9 -(, _.(),
9 " _.
910
919
(l'l cta'1'
ag l art. _9"
..), _.:J,
. , _911
... , _._,
/.' er le prestazLOlll
2.13 e 2.16, l'assicl/razione vale in Italia, Repl/bblica di San Marino e Stato Città del
Vaticano.
Quando nelle prestazioni si fa riferimento all'Italia, tale riferirnento s'intende esteso
alla Hepubblica di San Marino e allo Stato Città del Vaticano.
Le prestazioni che prevedono I/n viaggio di rientro SOIIO valide nei soli confronti degli
Assicl/rati con residenza in Italia, Repl/bblica di San J'vlarino o Stato Città del
Vaticano.
Per ciascun periodo di pennanenza continuata all'estero nel corso di ciascun an/lO di
validità della garanzia, Ul copertl/ra ha dI/rata massùna di 60 giomi.
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Art, 3,4
Modalità
per la richiesta
di assistenza
Per beneficiare delle prestazioni di assistenza l'Assicurato potrà telefonare alla
Struttura Organizzativa ai seguenti numeri:
dall'Italia al numero verde 800 713 782
dall'estero al numero +390258286701
Qualora l'Assicurato si trovi neIFirnpossihilità di telefonare, potrà lflvmre un
telegrarnrna a Europ Assistanee Serviee S,p,A" Piazza Trento, 8 - 201:35 Milano,
I costi relativi alle chiamate telefoniche successive alla prima sono eornpresi nella
prestazione.
lo :4ssiCllrato all'atto della rich iesta della prestazione dovrà comllnicare:
a) il tipo di assistenza di CIIi necessita ed il,/Ome dell'eventllale medico cllrante;
b)
Ilo/ne e cogno/ne;
,) /ilI/nero di polizza precedllto dalla sigla indicata nel riqlladro di polizza della
Sezione .Assistenza;
'O
indirizzo delillogo in clli si trova;
e) il recapito telefonico dovepotrà essere reperito nel corso dell'assistenza.
La Struttura Organizzativa è in fi'llzione:
• 24 ore Sll 24 per la ricezione delle richieste e per l'erogazione delle prestazioni di
cui agli artt. 2.2, 2.8, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.18, 2.14, 2.15 e
2.17;
• dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lllnedì al venerdì, esclllsi i giomi fi,stivi
ùifrasettùnanali, per l'erogazione delle prestazioni di clli agli artt. 2.1, 2.4 e 2.16.
Art. 3.5
Esclusioni
esclusi daltassicurazione .4ssistenza :
gli infortuni e le altre conseguenze causate da ubriachezza, abuso di psicofànnaci,
uso di sostanze stupefàcenti o allucùlogene;
le conseguenze derivanti da guerra, atto terroristico, insurrezione, /Twvùnenti
tellurici, eruzioni vulcaniche, ùwndazioni e da tutti quei fi~no,neni atJnosfi~rici
aventi caratteristiche di cala/nità naturali;
le consegllenze derivanti da delitti dolosi compillti o tentati dall:4ssicllrato nonché
da sllicidio o ten tato sllicidio;
le consegllenze dirette ed indirette di trasmlltazioni del nllcleo dell'atomo, COlTli'
pllre di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale diparticelle atomiche;
gli infilrtllni sofferti in consegllenza delle segllenti attività: alpinismo con scalata di
rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, gllida ed liSO di
gllidoslitta, sport aerei in genere, corse e gare alltomobilistiche I/On di regoulrità
pllra, motociclistiche e motonalltiche ed alle reultive prove ed allenamenti nonché
tllui gli illfortllni sofferti in consegllenza di attività sportive svolte a titolo
profi,ssionale.
SOIlO
a)
b)
,)
'O
e)
SEZIONE ASSISTENZA
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Polizza
Contraente:
nO:
Art. 3.6
Inesistenza
dell'obbligo
di fornire
prestazioni
alternative
Qualora l'Assicurato non usufruisea di una o più delle prestazioni previste, non
verranno forniti indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di
eornpensazlone.
Art. 3.7
Altre
assicurazioni
Assistenza
Nel caso in CIIi 1:4ssiCllrato. titolare di altra assiCllrazione Assistenza. si rivolgesse per
le medesùne prestazioni di CIIi alla presente copertura ad altra società. le suddette
prestazioni saraNIlO operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente
quale rimborso all:4ssiCllrato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla
società assicuratrice che ha erogato la prestazione.
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Condizioni di assicurazione
Generali Sei in Sicurezza - Infortuni Basic
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Edizione 25.07.2015
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