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cosa e` la pirateria
LA PIRATERIA
Ravenna 8/05/2009
COSA E’ LA PIRATERIA
Costituiscono pirateria, secondo nozione
consolidata, gli atti di depredazione o di
violenza compiuti in alto mare o in zone non
soggette alla giurisdizione di alcuno Stato
(p.e., coste dell’Antartide) per fini privati
dall’equipaggio di una nave o aereo privato
ai danni di altra nave o aereo privato
(Ginevra II,15; UNCLOS, 1O1 e 102).
Il fenomeno della pirateria è antichissimo. Vi sono esempi di pirati nel
mondo classico tra i Greci e i Romani, quando ad esempio gli Etruschi
erano conosciuti con l'epiteto greco Thyrrenoi, (da cui poi deriva Mar
Tirreno) e avevano la fama di pirati efferati; altri esempi furono nell'Alto
Medioevo i vichinghi e i danesi, nel Basso Medioevo e nel Rinascimento i
pirati saraceni.
Si ritiene che nell’antichità la parola pirata (peirato) sia stata usata per la
prima volta intorno al 140 Avanti Cristo dallo storico romano Polibio.
Lo storico greco Plutarco nel 100 Dopo Cristo fu il primo a dare una
esplicita definizione di pirata: egli infatti li descrisse come coloro che
aggredivano in maniera illegale non solo le navi, ma anche le città della
costa.
Anche Omero, tra gli altri, parla di pirati.
Da allora e per molti secoli non furono registrate altre chiare tracce
storiche dei pirati, così definiti.
I famosi navigatori provenienti dai paesi Nordici dal 9° all’ 11° secolo
furono più noti come Danesi, o meglio ancora VICHINGHI.
Nel Medio Evo i pirati erano più genericamente conosciuti come “Ladri del
Mare”.
Il significato della parola PIRATI più simile a quello contemporaneo risale
al XVIII° secolo. In quel periodo vennero ufficialmente definiti “Pirati” quei
fuorilegge che qualunque persona che non fosse soldato avrebbe potuto
uccidere.
Si trattò quindi del primo principio concreto di legge anti-pirateria
effettivamente inserito nel Diritto Internazionale. Ciò dipese dal fatto che
la maggior parte degli atti di pirateria venivano commessi in mare aperto,
e perciò fuori dai confini di tutti gli Stati. Alcune grandi Nazioni offrirono ai
PIRATI la possibilità di “combattere” sotto la loro bandiera nelle guerre
contro altri Stati. Questi Governi, in pratica, attribuivano a “Marinai
Privati” (definiti privateers, in italiano “CORSARI” ) l’autorizzazione ( la
Patente di corsa) ad attaccare le navi della nazione nemica in cambio del
diritto di appropriarsi del bottino catturato.
Molto spesso però, quando i “Corsari” venivano catturati dal nemico,
venivano trattati come dei comuni FUORILEGGE, quindi nessuno di loro
beneficiava dei diritti dei prigionieri di guerra.
La pirateria moderna inizia nel XVII secolo nel
Mar delle Antille ed in meno di mezzo secolo si
estende in tutti i continenti; il Mar delle Antille
rimane ad ogni modo il centro della pirateria,
sia perché là i pirati riescono a godere di una
serie di appoggi e favori sulla terraferma, sia
perché le numerose isole presenti sono ricche
di cibo e i fondali bassi impediscono
inseguimenti da parte delle già lente navi da
guerra.
BUCANIERI
Il termine bucaniere deriva dal francese Boucan, una graticola sulla quale si faceva
essiccare la carne, ed è stato utilizzato nei Caraibi a partire dalla fine del 1600 per
indicare una comunità di pirati semi-stanziali.
I bucanieri, detti anche Fratelli della costa erano cacciatori e taglialegna che nella
prima metà del XVII secolo integravano i proventi della caccia e del commercio del
legname con razzie e rapine ai danni dei coloni bianchi e delle navi europee.
Quella dei bucanieri rappresenta la prima fase dello sviluppo della pirateria.
Sebbene ve ne fossero di molte nazionalità, i bucanieri erano per lo più protestanti
e provenienti da Inghilterra, Olanda e Francia settentrionale. La loro sede iniziale
era l'isola di Espanola, nei Caraibi (Antille), ma un'operazione militare in grande
stile organizzata dalla Spagna, loro bersaglio preferito, li costrinse a rifugiarsi
sull'isola di Tortuga, distruggendo il loro sistema economico. Su quest'isola i
bucanieri abbandonarono in gran parte la caccia e il commercio del legno per
diventare pirati veri e propri.
Famosi bucanieri furono personaggi come Francesco Nau detto l'Olonese (Jacques
Jean David Nau), Ravenau de Lussan, Bartolomeo il Portoghese, Rock il Brasiliano,
Alexander detto Braccio di Ferro, Montbars lo Sterminatore.
CARAIBI
TORTUGA
Tra le cause dello sviluppo della moderna
pirateria vi fu l'azione di Francia ed
Inghilterra che, per contrastare la Spagna nel
Mare dei Caraibi, finanziarono vascelli corsari
affinchè
saccheggiassero
i
mercantili
spagnoli. Successivamente, sia per il venir
meno dell'appoggio anglo-francese, sia per
una acquisita abitudine allo stile di vita libero
ed indipendente, molti corsari divennero
pirati.
Anne Bonny è stata una pirata irlandese. Insieme a Calico Jack Rackham fu
attiva in bande di bucanieri che operavano nelle acque dei Mar dei
Caraibi
Mary Read è stata una pirata britannica.
Nel 1720 un vascello militare catturò tutto l'equipaggio mentre tre soli pirati
difendevano il ponte della nave (pare che gli altri fossero ubriachi). Tra
questi Mary Read ed Anne Bonny. Durante l'assalto Mary si distinse
nuovamente per l'impeto, arrivando a sparare su alcuni dei suoi da lei
accusati di codardia.
Sembra anche si sia rivolta a Calico Jack Rackham rimproverandolo sul
patibolo perchè”se avesse combattuto come un uomo, adesso non
starebbe lì a farsi impiccare come un cane”.
Tuttavia la sentenza di condanna a morte nei confronti delle due donne
venne sospesa in quanto entrambe dichiararono d'essere incinte, ed i
successivi controlli confermarono tali affermazioni.
Anne Bonny venne tuttavia giustiziata nel 1721 all’età di 24 anni.
Mary Read morì anch’essa nel 1721, in prigione, forse a causa di
complicanze del parto o colpita da una malattia all’età di 31 anni.
REGIME DEI MARI
ACQUE INTERNE
Nel diritto internazionale, le acque interne sono i fiumi, i
laghi e la porzione di mare interna alla linea di base. Nelle
acque interne la sovranità dello Stato è pari a quella che esso
esercita sulla terraferma. Non vale quindi il diritto di
passaggio inoffensivo (che deve essere concesso nel mare
territoriale) e le navi che, con il consenso e nei limiti dettati
dallo Stato costiero, sono soggette alla legislazione dello
stesso.
Un'unica eccezione è costituita dalla giurisdizione penale per i
reati commessi sulla nave: essa è attribuita allo Stato di
bandiera salvo che il comandante della nave non richieda
l'intervento delle autorità locali, che vi sia pericolo per la pace
e la sicurezza dello Stato costiero o che siano violate norme
doganali (art. 8 Convenzione di Montego Bay, 1982).
ACQUE TERRITORIALI
La sovranità dello Stato costiero si estende, al
di là della terraferma e delle acque interne e,
nel caso di uno Stato arcipelagico, nelle sue
acque arcipelaghe su una zona di mare
adiacente denominata acque territoriali
(Ginevra, I,1,1, UNCLOS 2,1).
Questa sovranità si estende anche allo
spazio aereo sovrastante le stesse e al loro
fondo e sottofondo marino. L’ampiezza
massima delle
acque
territoriali
è
attualmente stabilita in 12 miglia misurate a
partire dalle linee di base (UNCLOS 3).
MA COSA E’ LA LINEA DI BASE?
Il termine indica genericamente la linea dalla quale è misurata l’ampiezza delle acque territoriali. La
tipologia delle varie ipotesi previste dalla normativa internazionale in rapporto alla situazione
geografica dell’area interessata, è, in particolare, quella sottoindicata.
Linea di base normale
È detta linea di base normale (normal baseline) la linea di bassa marea lungo la costa
(Ginevra I, 3; UNCLOS 5). Essa costituisce il limite interno dal quale è misurata l’ampiezza
delle acque territoriali.
Casi particolari che consentono di far allontanare dalla costa la linea di base, spostandola
verso il largo, sono costituiti dalla presenza, negli atolli o barriere coralline, di scogli o rocce
affioranti o dalla esistenza di opere portuali permanenti, come le scogliere, o dalla speciale
configurazione geografica di foci o delta di fiumi. Sono invece esclusi da questo regime i
bassifondi o gli scogli che emergono a bassa marea, a meno che su di essi sia stata costruita
una installazione fissa quale, ad esempio, un faro (Ginevra, I, 11; UNCLOS 13).
Le linee di bassa marea o linee di base costituiscono, dunque, il punto di partenza per la
misurazione degli spazi marini previsti dal diritto del mare.
La Convenzione di Montego Bay del 1982, all’art.10, nel disciplinare, ai fini della
determinazione della linea di base riferita alle baie, al punto 6 afferma che: “Le disposizioni
precedenti non si applicano alle cosiddette baie storiche….omissis….”, senza ulteriori
specificazioni.
CODIFICAZIONE DEL DIRITTO
INTERNAZIONALE
Nel corso della Conferenza dell’Aja del 1930 per la
codificazione del Diritto Internazionale, pur non essendo
stato raggiunto il risultato di far approvare un documento
relativo all’estensione delle acque territoriali, si manifestò
una comunanza di vedute tra vari Stati, nel cui ambito
erano compresi Gran Bretagna e Stati Uniti, circa il fatto che
il limite delle 3 miglia era quello da ritenersi conforme alle
norme consuetudinarie vigenti. L’Italia si dichiarò invece a
favore di un limite di 6 miglia. In precedenza, pur non
essendo prefissata una loro ampiezza, era previsto che
quella delle 12 miglia fosse la misura massima
dell’ampiezza complessiva di acque territoriali e zona
contigua (Ginevra, 1, 24).
ALTO MARE
Secondo nozione consolidata (Ginevra, I, 1) per alto mare si intendono
tutte quelle parti del mare che non appartengono né al mare territoriale
né alle acque interne.
Per quanto ancora valida, questa nozione va vista alla luce del principio
secondo cui le disposizioni relative al regime dell’alto mare non si
applicano alle aree marine incluse nella zona economica esclusiva
(UNCLOS 86). Ogni Stato, sia costiero che interno, ha diritto di navigare in
alto mare con navi battenti la sua bandiera (UNCLOS 90) le quali sono
soggette alla sua giurisdizione esclusiva (UNCLOS 92, 1), a meno che sia
diversamente stabilito da specifici accordi ovvero si verta in un caso in cui
le navi da guerra e le navi in servizio governativo degli altri Stati si
avvalgano dei poteri di intervento esercitabili a titolo di diritto di visita e di
diritto di inseguimento.
Ogni Stato il quale sia direttamente e gravemente minacciato da
inquinamento derivante da sinistro marittimo avvenuto in alto mare, ha il
diritto di adottare le misure necessarie a fronteggiare l’evenienza (UNCLOS
221).
Zona economica esclusiva
È un’area esterna e adiacente alle acque territoriali in cui lo Stato costiero ha la
titolarità di:
• diritti sovrani (UNCLOS 56, 1, (a)) sulla massa d’acqua sovrastante il fondo marino
ai fini dell’esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse
naturali, viventi o non viventi, compresa la produzione di energia dalle acque, dalle
correnti o dai venti;
• giurisdizione (UNCLOS 56, 1, (b)) in materia di installazione ed uso di isole artificiali
o strutture fisse, ricerca scientifica in mare e di protezione e conservazione
dell’ambiente marino.
• La zona economica esclusiva (ZEE) può estendersi sino a 200 miglia dalle linee di
base dalle quali è misurata l’ampiezza delle acque territoriali (UNCLOS 57).
• Nel caso di acque territoriali di 12 miglia, essa avrà perciò un’estensione massima
di188 miglia.
• A similitudine di quanto previsto per la zona contigua, che, ove esistente, è
compresa al suo interno, la ZEE, per poter divenire effettiva, deve essere
formalmente proclamata nei confronti della comunità internazionale.
LA DIFFUSIONE IERI
Le aree considerate ad alto rischio perché infestate dai
pirati erano diverse. Tra queste, il Mar dei Caraibi, la
zona dello stretto di Gibilterra, il Madagascar, il Mar
Rosso, il Golfo Persico, la costa indiana di Malabar e
tutta l'area tra le Filippine e l'Indonesia, dove
spadroneggiavano i pirati filippini. Il Mar Cinese
Meridionale ospitava la più numerosa comunità di
pirati, circa 40.000 all'inizio dell'Ottocento, e la più
temuta per le atrocità di cui si rendevano responsabili.
I mari del sud della Cina sono anche oggi come nel
passato, quelli in assoluto più pericolosi.
ATTIVITA’ DEI PIRATI DAL 1978-2000
LA PIRATERIA OGGI
IL DIRITTO INTERNAZIONALE
La pirateria è considerata un crimine
internazionale che rientra tra le ipotesi dei c.d.
crimina juris gentium.
Ogni Stato può catturare, anche in alto mare,
una nave pirata qualunque sia la sua
nazionalità o la cittadinanza dei pirati stessi.
Il fine privato può anche essere diverso dallo scopo di
depredazione (animus furandi). L’azione della nave
pirata nei confronti di un altro mercantile sostanzia il
«criterio delle due navi». Sono assimilati agli atti
commessi da una nave privata quelli compiuti da una
nave o aeromobile militare il cui equipaggio si sia
ammutinato. Il semplice ammutinamento non seguito
dall’abbordaggio di un’altra unità non rappresenta
tuttavia, di per sé, una forma di pirateria. Allo stesso
modo non rientrano nella relativa nozione nè gli atti di
violenza o depredazione posti in essere da una nave ai
danni di un’altra nave per ragioni politiche, né quelli
condotti da persone già presenti a bordo.
A questa stregua non costituisce un atto di
pirateria il dirottamento dell’ Achille Lauro,
avvenuto in acque internazionali il 7 ottobre1985
a opera di una fazione palestinese introdottasi
clandestinamente a bordo durante la sosta nel
porto di Alessandria d’Egitto. Per ovviare alla
lacuna
dell’ordinamento
internazionale
evidenziata in quell’occasione l’Organizzazione
Marittima Internazionale (IMO) ha promosso la
redazione della Convenzione sul Terrorismo
marittimo approvata a Roma nel 1988.
Pur riconoscendo ampi poteri in capo a
qualunque Stato, prima dell’entrata in vigore
della Convenzione di Ginevra del 1958, la
dottrina e la giurisprudenza non erano
concordi nel definire il concetto di pirateria.
Motivo di discussione erano i punti che
riguardavano l’autore, il luogo di commissione
degli atti ma anche il fine dell’azione stessa.
MONTEGO BAY
La pirateria è oggi dettagliatamente codificata dalla Convenzione di Montego Bay
del 1982 agli articoli 100 ss. che riproducono, salvo alcune varianti, gli art. 14 ss.
della Convenzione di Ginevra del 1958. Ai sensi dell’art. 15 di Ginevra e 101 di
Montego Bay si definisce pirateria:
1) Ogni atto di violenza illegittimo di detenzione e ogni depredazione commessi
dall’equipaggio o dai passeggeri di una nave o di un aeromobile privati, a scopo
personale, e a danno:
a) in alto mare, di un’altra nave, altro aeromobile, o di persone o beni a bordo di
questi;
b) in luoghi non sottoposti alla giurisdizione di uno Stato, d’una nave, o di un
aeromobile, o di persone o beni.
2) La partecipazione volontaria all’impiego di una nave o di un aeromobile, svolta
con piena conoscenza dei fatti che conferiscono a detta nave o detto aeromobile
l’attributo di pirata.
3) L’istigazione a commettere gli atti definiti ai numeri 1 e 2 come anche la
facilitazione intenzionale degli stessi.
DIRITTO DI VISITA
È la facoltà attribuita alle navi da guerra di sottoporre a visita in alto
mare, in tempo di pace, una nave mercantile straniera nei soli casi
(Ginevra II, 22; UNCLOS 110, 1) in cui vi sia fondato sospetto che
questa sia:
1. dedita alla pirateria
2. dedita alla tratta degli schiavi
3. effettui trasmissioni radio o televisive non autorizzate
4. sia priva di nazionalità ovvero usi più bandiere come bandiere di
convenienza Nazionalità della nave o,
5. benché batta bandiera straniera o rifiuti di mostrare la propria
bandiera abbia in realtà la stessa nazionalità della nave da guerra.
Nella pratica consuetudinaria vigente, l’esercizio di questo diritto
presuppone che la nave da guerra incontri una nave mercantile
che non alzi bandiera e che, sospettando l’esistenza di una delle
suindicate situazioni, decida di effettuare l’inchiesta di bandiera.
La nave da guerra che si avvale del diritto di visita deve
improntare la sua azione a cautela, provvedendo a:
• intimare al mercantile di fermarsi con mezzi radio o
ottici, facendo ricorso, in caso di inadempimento, a
un colpo di avvertimento ( warning shot);
• inviare sulla nave sospetta, con una motobarca, un
proprio ufficiale per il controllo dei documenti di
bordo (atto di nazionalità, ruolo equipaggio, giornale
nautico, ecc.);
• eseguire, ove i sospetti permangano dopo il controllo
dei documenti, un’ispezione della nave medesima.
Inchiesta di bandiera
È l’attività di accertamento della nazionalità di un mercantile compiuta da una nave da guerra
nell’ambito dei poteri riconosciuti dalla normativa internazionale per l’esercizio del diritto di
visita. Una nave mercantile, nel caso in cui, incontrando una nave da guerra, non si attenga
alla prassi del cerimoniale marittimo che le impone di effettuare per prima il saluto, può
essere invitata a comunicare la nazionalità ove esista un ragionevole motivo di sospetto. La
richiesta è fatta dalla nave da guerra alzando la bandiera nazionale o con altro segnale ottico.
Se la richiesta non viene soddisfatta, l’unità militare è autorizzata a sparare un colpo di
cannone a palla a proravia o, come estrema ratio, a far uso della forza. Nell’esercizio
dell’inchiesta la nave da guerra può avvicinarsi al mercantile sospetto (di qui il termine
anglosassone «right of approach») il quale non ha tuttavia obbligo di sostare per facilitare
l’azione. Dopo che la nave mercantile abbia mostrato la bandiera, si può procedere a visita
nel caso in cui permangano dubbi sulla nazionalità o vi siano sospetti su attività illecite
rientranti nella casistica del diritto di visita (pirateria, tratta degli schiavi, trasmissioni non
autorizzate). A tal fine la nave da guerra, ordinato al mercantile di fermarsi, può inviare a
bordo della nave fermata un ufficiale, accompagnato dal personale ritenuto necessario, con il
compito di esaminare le carte di bordo (atto di nazionalità, ruolo equipaggio, giornale
nautico, ecc.) o di procedere ad ulteriori accertamenti sulla nave. L’ordinamento italiano
prevede che «le navi mercantili nazionali devono obbedire all’intimazione di fermata delle
navi da guerra di potenze amiche, giustificando, se richieste, la propria nazionalità» (CN 201).
Il 2008 è stato un anno da record per la
pirateria: 293 navi attaccate, 49 sequestrate,
889 membri di equipaggio presi in ostaggio e
21 uccisi.
Dal 1991, anno in cui venne creato l’IMB,
l’Ufficio Marittimo Internazionale nell’ambito
della Commercial Crime Services (CCS),
divisione speciale della Camera di Commercio
Internazionale, mai si erano registrati tanti
attacchi.
L’aumento esponenziale dei casi di pirateria è dovuto principalmente alla
situazione in Somalia e nel Golfo di Aden, dove sono state sequestrate 42 navi e
815 membri degli equipaggi sono ancora tenuti in ostaggio.
Nella classifica dei Paesi con le acque più pericolose al mondo, dopo la Somalia c’è
la Nigeria, con quaranta abbordaggi registrati, cinque sequestri e 29 marinai presi
in ostaggio.
Scivola al settimo posto invece lo Stretto di Malacca, fino a tre anni fa considerato
il luogo più insidioso del pianeta.
Durante la presentazione del rapporto annuale, il direttore dell’agenzia Pottengal
Mukundan ha evidenziato come la pirateria nel 2008 abbia fatto un salto di
qualità:
1. i pirati sembrano molto più preparati, meglio armati e più violenti
2. alcune frange della pirateria hanno attivato collegamenti con la criminalità
organizzata
3. gli attacchi sono sempre più audaci e ambiziosi.
Clamoroso il sequestro della superpetroliera saudita ‘Sirius Star’, una delle
maggiori al mondo, presa dai predoni somali il 15 novembre scorso al largo del
Kenya e rilasciata solo il 9 gennaio, dietro pagamento di un riscatto di 3 milioni di
dollari.
Anche altre compagnie di navigazione hanno ceduto al ricatto. Ma questi episodi
sembrano aver incoraggiato ulteriormente la pirateria nel proseguire con le sue
scorribande.
Nuovi attacchi
Somalia,pirati sequestrano un cargo.Attaccata una
nave pachistana
Un altra nave è stata sequestrata dai pirati somali: si
tratta di un battello pakistano che trasportava prodotti
per il commercio. Lo hanno reso noto i pirati stessi. La
notizia è stata confermata da un commerciante locale.
La Al-Misan è stata abbordata 100 chilometri al largo di
Mogadiscio, ha detto Ahmed Abdi, uno dei capi dei
pirati. "Sono già in corso negoziati per arrivare al
rilascio della Al-Misan" da aggiunto Ahmed Abdi.
Buccanear
MAERSK LINE
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