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le agenzie di viaggio

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le agenzie di viaggio
Chi fu l’inventore
delle agenzie di viaggio?
• Nel 1840 un tipografo inglese, Thomas Cook,
impegnato nella lotta contro l’alcolismo, decise di
organizzare, in occasione di un raduno contro
l’alcolismo che si sarebbe tenuto a pochi km dalla
sua città, un treno speciale accordandosi con la
società che gestiva le ferrovie. L’iniziativa ebbe
un successo superiore alle aspettative: da allora
iniziò l’attività di Cook (avvantaggiato nella
stampa dei primi depliant) oggi considerato
l’inventore del viaggio organizzato.
Disciplina delle agenzie di
viaggio e turismo
• La prima disciplina organica risale al R.D.L.
2523/1936 che individuava le attuali agenzie di viaggio
come “aziende che, dietro compenso, prestavano
assistenza turistica ai viaggiatori”.
• Per poter esercitare l’attività era necessario:
• - premunirsi di regolare licenza di pubblica sicurezza che
veniva rilasciata previo nulla osta dell’Ente provinciale
per il turismo
• - versare alla Cassa depositi e prestiti una cauzione a
garanzie dei danni eventualmente causati a clienti
Segue….R.D.L.2523/1936
• Queste aziende erano distinte in 3 categorie:
• -categoria A: uffici di viaggio e turismo, deputati a svolgere
gran parte delle attività ( vendita biglietti; organizzazione
viaggi isolati o per comitive; organizzazione di escursioni
private o collettive per la visita delle città e dintorni; spedizione e
ritiro bagagli; rilascio di polizze di assicurazione contro infortuni
di viaggio a persone o cose; vendita di guide; assistenza ai clienti;
emissione di ordinativi per alberghi, ecc.)
• - categoria B: uffici turistici,
i quali potevano svolgere soltanto
un’attività di intermediazione nella vendita di viaggi e servizi
organizzati da altri operatori turistici, nonché garantire escursioni e
trasferimenti.
• - categoria C: uffici di navigazione, che fornivano informazioni o
biglietti di passaggio per i servizi di navigazione marittima interna o
aerea.
Legge 1084/1977
• La nascita del turismo di massa ha indotto gli Stati europei a firmare la
Convenzione di Bruxelles (1970) recepita dall’Italia con la L.1084
che ha regolamentato il contratto di viaggio (fino ad allora privo di
disciplina normativa) e ha introdotto la definizione di organizzatore
di viaggi (Tour operator = agenzia di viaggi che produce e organizza viaggi e
soggiorni) e intermediario di viaggi
(Retailer o travel agent o
dettagliante puro = agenzia di viaggi che svolge esclusivamente attività di
•
intermediazione, cioè si impegna a procurare in nome e per conto del cliente
un viaggio o un soggiorno organizzato da altri soggetti).
Esiste anche una figura intermedia: il tour operator dettagliante, il quale
produce, organizza e vende viaggi e soggiorni.
Legge 217/1983
• Art.9: definisce le agenzie di viaggio come
“imprese che esercitano attività
di
produzione, organizzazione di viaggi e
soggiorni, intermediazione nei suddetti
servizi o anche entrambe le attività, ivi
compresi i compiti di assistenza e
accoglienza ai turisti” secondo quanto
previsto dalla L.1084/1977
Legge 135/2001
• Sono imprese turistiche le attività di tour
operator e di agenzia di viaggio e turismo che
esercitano congiuntamente o disgiuntamente
attività di produzione, organizzazione e
intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra
forma di prestazione turistica a favore dei clienti,
sia di incoming che di outgoing; e ancora, le
imprese che esercitano attività
locali e
territoriali di noleggio, assistenza e accoglienza
turisti.
Requisiti professionali:
1.
2.
3.
4.
5.
Conoscenza dell’amministrazione e dell’organizzazione delle
agenzie di viaggio, di tecnica e legislazione turistica, di almeno 2
lingue straniere, accertati mediante esame di abilitazione alla
professione di Direttore tecnico di agenzia di viaggi
Nulla osta dell’autorità di pubblica sicurezza che attesta la
mancanza di condanne penali
Iscrizione al registro delle imprese
Versamento di un deposito cauzionale il cui ammontare varia da
Regione a Regione
Stipulazione di polizze assicurative che coprano eventuali danni
arrecati ai clienti
Tour operator
• Agenzia di viaggi che produce e organizza viaggi e
soggiorni in tutti i dettagli: se si tratta di T.O. puro, i suoi
prodotti saranno venduti da un’agenzia dettagliante; se,
invece, il T.O. si occupa anche della vendita, ci troviamo
di fronte a un T.O. dettagliante.
• Si può distinguere tra Tour organizer (che organizza
viaggi di gruppo o individuali esclusivamente su domanda:
rischio minimo in quanto si vende un prodotto su apposita
richiesta del cliente) e Tour operator (che propone sul
mercato un prodotto realizzato in piena autonomia con
rischi più importanti perché potrebbe non incontrare il
gradimento dei clienti e non vendere).
Segue… tour operator
•
I tour operator possono essere a loro volta distinti in:
1.
T.O. specializzati in servizi di outgoing (cioè organizzazione di
viaggi e soggiorni all’estero)
T.O. specializzati in incoming (organizzazione di viaggi e
soggiorni per stranieri nel territorio in cui opera)
In pratica il T.O. organizza viaggi comprensivi di una serie di
servizi fondamentali per il turista: partenza, trasferimenti, assistenza
in loco, ecc. Per garantire questi servizi deve intrecciare numerosi
rapporti giuridici e di fiducia con strutture e operatori presso la
destinazione oggetto del pacchetto di viaggio e con gli addetti dei
servizi di trasporto: fondamentale è il rapporto di fiducia.
2.
IL TRAVEL AGENT
• Nella maggior parte dei casi i T.O. si affidano alle agenzie
di viaggio intermediarie (travel agent), le quali svolgono
un’attività di intermediazione e commercializzazione di
prodotti turistici non limitati ai soli pacchetti turistici creati
dai T.O., ma anche ad una serie di altri servizi
indispensabili quali la vendita di biglietteria aerea,
ferroviaria e marittima. Generalmente si tratta di piccole
realtà aziendali che ricevono una commissione sul prodotto
venduto: in pratica si stabiliscono delle percentuali che
l’agenzia percepisce a titolo di compenso sia dal T.O. che
dagli altri operatori dei quali venda i prodotti (vettori aerei,
ferrovie, ecc.).
IL DIRETTORE TECNICO
•
•
E’ il responsabile di un’agenzia di viaggi, di cui può anche essere il titolare;
egli presta la propria opera a tempo pieno e con carattere di continuità ed
esclusività. I suoi compiti variano a seconda delle dimensioni dell’agenzia. In
un’agenzia medio-piccola gestisce i rapporti sia con il pubblico che con i
rappresentanti dei tour operator, mentre se si tratta di dimensioni maggiori,
intrattiene i rapporti con le compagnie fornitrici di servizi.
Se si tratta di un’agenzia autonoma, deve compilare il catalogo dei viaggi da
offrire alla clientela e gestire i rapporti con il personale (assunzioni,
licenziamenti, attribuzione di compiti, ecc.). Se si tratta invece di una grande
catena di distribuzione, egli coordina il lavoro del personale e l’attività
dell’agenzia. Avendo la responsabilità del personale egli deve essere sempre
aggiornato sulle disposizioni legislative concernenti i contratti di lavoro del
settore; inoltre deve essere in grado di programmare l’attività dell’agenzia e di
valutarla in termini economici (deve essere in grado di verificare un bilancio,
utilizzare il p.c., elaborare strategie di marketing ecc.)-
Segue… il direttore tecnico
• Deve inoltre possedere capacità di contrattazione, vendita,
pianificazione, organizzative e ideative. Sul piano personale deve
essere in grado di valutare situazioni complesse e prendere decisioni
importanti; deve avere buone capacità relazionali per gestire i rapporti
con il pubblico, i dipendenti, i fornitori. Deve essere preciso e ordinato
nel tenere la contabilità e possedere doti creative per elaborare
strategie di marketing efficaci. Per diventare direttore tecnico è
necessario conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione: si
tratta di un’abilitazione nazionale e vi può partecipare chiunque abbia
un diploma di scuola superiore, cittadino italiano che gode dei diritti
civili e politici. L’esame si sostiene di fronte ad un’apposita
commissione e consiste in una prova scritta e una orale; verte sulle
seguenti materie: tecnica turistica, legislazione, geografia turistica,
amministrazione e organizzazione di agenzia di viaggio e turismo.
Segue… il direttore tecnico
1.
•
•
•
2.
•
•
•
3.
•
•
•
•
CAPACITA’ DIAGNOSTICHE:
Analizzare il bilancio dell’agenzia di viaggi
Interpretare le richieste dei clienti
Valutare i pacchetti di viaggio
CAPACITA’ RELAZIONALI
Rapportarsi in modo positivo con i clienti
Comunicare in modo chiaro ed efficace
Coordinare il personale
CAPACITA’ OPERATIVE
Proporre pacchetti di viaggi ai clienti
Dirigere il personale e l’attività dell’agenzia
Stendere il bilancio e controllare la contabilità
Compilare il catalogo dei viaggi
ESAME ABILITANTE
•
•
Coloro che intendono partecipare all'esame di abilitazione devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di maturità;
b) aver svolto attività lavorativa per almeno sei mesi presso agenzie di viaggi e
turismo, con mansioni non inferiori a quelle corrispondenti al personale di IV
livello del comparto delle imprese di viaggi e turismo o, in alternativa essere in
possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- laurea in scienze turistiche;
- diploma universitario in materia turistica;
- laurea breve in materia turistica;
attestato di partecipazione ad un Master universitario su materie turistiche e
avvenuto superamento dei relativi esami;
- diploma di cui alla lettera a) rilasciato dai seguenti istituti:
1. istituti tecnici per il turismo;
2. istituti professionali per il turismo
c) non aver riportato condanne penali.
S.C.I.A.
•
•
La SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività - è la dichiarazione che consente
alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva senza dover più
attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti
competenti. La dichiarazione dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o
domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di
programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici,
culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese é sufficiente presentare il
relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per
avviare la propria attività. Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte
degli uffici ed organi di controllo a ciò preposti, la pratica deve tuttavia essere
corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi
(morali e professionali, quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività)
nonché oggettivi (attinenti la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria,
ambientale etc. dei locali e/o attrezzature aziendali) e all’occorrenza, quando previsto,
devono anche essere allegati elaborati tecnici e planimetrici. Ogni pubblica
amministrazione destinataria di una SCIA deve accertare, entro 60 giorni dal
ricevimento, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso
negativo, i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e sanzionare, se
necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci.
In base al D.P.R. n. 160 del 07 settembre 2010, la SCIA deve essere presentata
esclusivamente in modalità telematica/dematerializzata, e quindi non può più essere
presentata in forma cartacea (neanche in caso di invio per posta o per fax).
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