Comments
Description
Transcript
le agenzie di viaggio
Chi fu l’inventore delle agenzie di viaggio? • Nel 1840 un tipografo inglese, Thomas Cook, impegnato nella lotta contro l’alcolismo, decise di organizzare, in occasione di un raduno contro l’alcolismo che si sarebbe tenuto a pochi km dalla sua città, un treno speciale accordandosi con la società che gestiva le ferrovie. L’iniziativa ebbe un successo superiore alle aspettative: da allora iniziò l’attività di Cook (avvantaggiato nella stampa dei primi depliant) oggi considerato l’inventore del viaggio organizzato. Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo • La prima disciplina organica risale al R.D.L. 2523/1936 che individuava le attuali agenzie di viaggio come “aziende che, dietro compenso, prestavano assistenza turistica ai viaggiatori”. • Per poter esercitare l’attività era necessario: • - premunirsi di regolare licenza di pubblica sicurezza che veniva rilasciata previo nulla osta dell’Ente provinciale per il turismo • - versare alla Cassa depositi e prestiti una cauzione a garanzie dei danni eventualmente causati a clienti Segue….R.D.L.2523/1936 • Queste aziende erano distinte in 3 categorie: • -categoria A: uffici di viaggio e turismo, deputati a svolgere gran parte delle attività ( vendita biglietti; organizzazione viaggi isolati o per comitive; organizzazione di escursioni private o collettive per la visita delle città e dintorni; spedizione e ritiro bagagli; rilascio di polizze di assicurazione contro infortuni di viaggio a persone o cose; vendita di guide; assistenza ai clienti; emissione di ordinativi per alberghi, ecc.) • - categoria B: uffici turistici, i quali potevano svolgere soltanto un’attività di intermediazione nella vendita di viaggi e servizi organizzati da altri operatori turistici, nonché garantire escursioni e trasferimenti. • - categoria C: uffici di navigazione, che fornivano informazioni o biglietti di passaggio per i servizi di navigazione marittima interna o aerea. Legge 1084/1977 • La nascita del turismo di massa ha indotto gli Stati europei a firmare la Convenzione di Bruxelles (1970) recepita dall’Italia con la L.1084 che ha regolamentato il contratto di viaggio (fino ad allora privo di disciplina normativa) e ha introdotto la definizione di organizzatore di viaggi (Tour operator = agenzia di viaggi che produce e organizza viaggi e soggiorni) e intermediario di viaggi (Retailer o travel agent o dettagliante puro = agenzia di viaggi che svolge esclusivamente attività di • intermediazione, cioè si impegna a procurare in nome e per conto del cliente un viaggio o un soggiorno organizzato da altri soggetti). Esiste anche una figura intermedia: il tour operator dettagliante, il quale produce, organizza e vende viaggi e soggiorni. Legge 217/1983 • Art.9: definisce le agenzie di viaggio come “imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei suddetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e accoglienza ai turisti” secondo quanto previsto dalla L.1084/1977 Legge 135/2001 • Sono imprese turistiche le attività di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a favore dei clienti, sia di incoming che di outgoing; e ancora, le imprese che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, assistenza e accoglienza turisti. Requisiti professionali: 1. 2. 3. 4. 5. Conoscenza dell’amministrazione e dell’organizzazione delle agenzie di viaggio, di tecnica e legislazione turistica, di almeno 2 lingue straniere, accertati mediante esame di abilitazione alla professione di Direttore tecnico di agenzia di viaggi Nulla osta dell’autorità di pubblica sicurezza che attesta la mancanza di condanne penali Iscrizione al registro delle imprese Versamento di un deposito cauzionale il cui ammontare varia da Regione a Regione Stipulazione di polizze assicurative che coprano eventuali danni arrecati ai clienti Tour operator • Agenzia di viaggi che produce e organizza viaggi e soggiorni in tutti i dettagli: se si tratta di T.O. puro, i suoi prodotti saranno venduti da un’agenzia dettagliante; se, invece, il T.O. si occupa anche della vendita, ci troviamo di fronte a un T.O. dettagliante. • Si può distinguere tra Tour organizer (che organizza viaggi di gruppo o individuali esclusivamente su domanda: rischio minimo in quanto si vende un prodotto su apposita richiesta del cliente) e Tour operator (che propone sul mercato un prodotto realizzato in piena autonomia con rischi più importanti perché potrebbe non incontrare il gradimento dei clienti e non vendere). Segue… tour operator • I tour operator possono essere a loro volta distinti in: 1. T.O. specializzati in servizi di outgoing (cioè organizzazione di viaggi e soggiorni all’estero) T.O. specializzati in incoming (organizzazione di viaggi e soggiorni per stranieri nel territorio in cui opera) In pratica il T.O. organizza viaggi comprensivi di una serie di servizi fondamentali per il turista: partenza, trasferimenti, assistenza in loco, ecc. Per garantire questi servizi deve intrecciare numerosi rapporti giuridici e di fiducia con strutture e operatori presso la destinazione oggetto del pacchetto di viaggio e con gli addetti dei servizi di trasporto: fondamentale è il rapporto di fiducia. 2. IL TRAVEL AGENT • Nella maggior parte dei casi i T.O. si affidano alle agenzie di viaggio intermediarie (travel agent), le quali svolgono un’attività di intermediazione e commercializzazione di prodotti turistici non limitati ai soli pacchetti turistici creati dai T.O., ma anche ad una serie di altri servizi indispensabili quali la vendita di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima. Generalmente si tratta di piccole realtà aziendali che ricevono una commissione sul prodotto venduto: in pratica si stabiliscono delle percentuali che l’agenzia percepisce a titolo di compenso sia dal T.O. che dagli altri operatori dei quali venda i prodotti (vettori aerei, ferrovie, ecc.). IL DIRETTORE TECNICO • • E’ il responsabile di un’agenzia di viaggi, di cui può anche essere il titolare; egli presta la propria opera a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività. I suoi compiti variano a seconda delle dimensioni dell’agenzia. In un’agenzia medio-piccola gestisce i rapporti sia con il pubblico che con i rappresentanti dei tour operator, mentre se si tratta di dimensioni maggiori, intrattiene i rapporti con le compagnie fornitrici di servizi. Se si tratta di un’agenzia autonoma, deve compilare il catalogo dei viaggi da offrire alla clientela e gestire i rapporti con il personale (assunzioni, licenziamenti, attribuzione di compiti, ecc.). Se si tratta invece di una grande catena di distribuzione, egli coordina il lavoro del personale e l’attività dell’agenzia. Avendo la responsabilità del personale egli deve essere sempre aggiornato sulle disposizioni legislative concernenti i contratti di lavoro del settore; inoltre deve essere in grado di programmare l’attività dell’agenzia e di valutarla in termini economici (deve essere in grado di verificare un bilancio, utilizzare il p.c., elaborare strategie di marketing ecc.)- Segue… il direttore tecnico • Deve inoltre possedere capacità di contrattazione, vendita, pianificazione, organizzative e ideative. Sul piano personale deve essere in grado di valutare situazioni complesse e prendere decisioni importanti; deve avere buone capacità relazionali per gestire i rapporti con il pubblico, i dipendenti, i fornitori. Deve essere preciso e ordinato nel tenere la contabilità e possedere doti creative per elaborare strategie di marketing efficaci. Per diventare direttore tecnico è necessario conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione: si tratta di un’abilitazione nazionale e vi può partecipare chiunque abbia un diploma di scuola superiore, cittadino italiano che gode dei diritti civili e politici. L’esame si sostiene di fronte ad un’apposita commissione e consiste in una prova scritta e una orale; verte sulle seguenti materie: tecnica turistica, legislazione, geografia turistica, amministrazione e organizzazione di agenzia di viaggio e turismo. Segue… il direttore tecnico 1. • • • 2. • • • 3. • • • • CAPACITA’ DIAGNOSTICHE: Analizzare il bilancio dell’agenzia di viaggi Interpretare le richieste dei clienti Valutare i pacchetti di viaggio CAPACITA’ RELAZIONALI Rapportarsi in modo positivo con i clienti Comunicare in modo chiaro ed efficace Coordinare il personale CAPACITA’ OPERATIVE Proporre pacchetti di viaggi ai clienti Dirigere il personale e l’attività dell’agenzia Stendere il bilancio e controllare la contabilità Compilare il catalogo dei viaggi ESAME ABILITANTE • • Coloro che intendono partecipare all'esame di abilitazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di maturità; b) aver svolto attività lavorativa per almeno sei mesi presso agenzie di viaggi e turismo, con mansioni non inferiori a quelle corrispondenti al personale di IV livello del comparto delle imprese di viaggi e turismo o, in alternativa essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: - laurea in scienze turistiche; - diploma universitario in materia turistica; - laurea breve in materia turistica; attestato di partecipazione ad un Master universitario su materie turistiche e avvenuto superamento dei relativi esami; - diploma di cui alla lettera a) rilasciato dai seguenti istituti: 1. istituti tecnici per il turismo; 2. istituti professionali per il turismo c) non aver riportato condanne penali. S.C.I.A. • • La SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività - è la dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. La dichiarazione dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese é sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività. Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffici ed organi di controllo a ciò preposti, la pratica deve tuttavia essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali, quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) nonché oggettivi (attinenti la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale etc. dei locali e/o attrezzature aziendali) e all’occorrenza, quando previsto, devono anche essere allegati elaborati tecnici e planimetrici. Ogni pubblica amministrazione destinataria di una SCIA deve accertare, entro 60 giorni dal ricevimento, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci. In base al D.P.R. n. 160 del 07 settembre 2010, la SCIA deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica/dematerializzata, e quindi non può più essere presentata in forma cartacea (neanche in caso di invio per posta o per fax).