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DECISIONE della Commissione Europea
17.2.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 61/5 DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE dell’11 febbraio 2016 che adotta decisioni dell’Unione sull’importazione di alcune sostanze chimiche a norma del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica le decisioni 2005/416/CE e 2009/966/CE della Commissione (2016/C 61/06) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, sentito il parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (2), considerando quanto segue: (1) A norma del regolamento (UE) n. 649/2012, la Commissione decide, a nome dell’Unione, se autorizzare o vietare l’importazione nell’Unione di ciascuna sostanza chimica cui si applica la procedura di assenso preliminare in cono scenza di causa (procedura PIC). (2) Il programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimenta zione e l’agricoltura (FAO) sono stati designati alla funzione di segretariato per l’applicazione della procedura PIC, istituita dalla convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (di seguito «convenzione di Rotterdam») approvata con la decisione 2006/730/CE del Consiglio (3). (3) In qualità di autorità comune designata, la Commissione è tenuta a trasmettere al segretariato della convenzione di Rotterdam («segretariato») le decisioni sull’importazione concernenti le sostanze chimiche oggetto della procedura PIC per conto dell’Unione e degli Stati membri. (4) La sostanza chimica metamidofos è stata aggiunta all’allegato III della convenzione di Rotterdam come pesticida con la decisione RC 7/4 adottata durante la settima riunione della conferenza delle parti. Ciò impone a ciascuna parte di trasmettere una risposta relativa all’importazione al segretariato per l’inserimento del metamidofos nell’e lenco dei pesticidi. L’attuale elenco, figurante nell’allegato III, di formulati pesticidi altamente pericolosi (formulati liquidi solubili con oltre 600 g di principio attivo/l) contenenti metamidofos sarà rimosso, comprese le risposte relative all’importazione trasmesse per tale voce. La Commissione ha ricevuto informazioni al riguardo dal segreta riato sotto forma di un documento di orientamento alla decisione. Il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parla mento europeo e del Consiglio (4) vieta l’immissione sul mercato e l’uso del metamidofos come componente di miscele da utilizzare come prodotti fitosanitari. (5) Occorre modificare le precedenti decisioni relative all’importazione per le sostanze chimiche DDT e ossido di eti lene per tener conto dell’allargamento dell’Unione del 1o luglio 2013 e dell’evoluzione della normativa dell’Unione dopo l’adozione di tali decisioni. (6) L’immissione sul mercato e l’uso dell’ossido di etilene a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) sono limitati a un ambito specifico a norma del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (6). Di conseguenza, l’importazione è consentita solo per il suddetto uso speci fico. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere se autorizzare tale uso consentito dal regolamento (UE) n. 528/2012 nel proprio territorio. (1) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60. (2) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1. (3) Decisione 2006/730/CE del Consiglio, del 25 settembre 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della con venzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23). (4) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1). (5) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1). (6) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame siste matico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1). C 61/6 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 17.2.2016 (7) La produzione, l’immissione sul mercato e l’uso del DDT, allo stato puro, all’interno di preparati o come compo nente di articoli, sono vietati nell’Unione europea a norma del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). (8) È opportuno adottare la decisione relativa all’importazione per il metamidofos e modificare di conseguenza le decisioni 2005/416/CE (2) e 2009/966/CE (3) della Commissione, DECIDE: Articolo 1 È adottata la decisione sull’importazione di metamidofos di cui al formulario di risposta sulle importazioni di cui all’allegato I. Articolo 2 La decisione sull’importazione di ossido di etilene figurante nell’allegato II della decisione 2009/966/CE è sostituita dalla decisione sull’importazione di ossido di etilene riportata nel formulario di risposta sulle importazioni di cui all’allegato II della presente decisione. Articolo 3 La decisione sull’importazione di DDT figurante nell’allegato I della decisione 2005/416/CE è sostituita dalla decisione sull’importazione di DDT riportata nel formulario di risposta sulle importazioni di cui all’allegato III della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 2016 Per la Commissione Karmenu VELLA Membro della Commissione (1) Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7). (2) Decisione 2005/416/CE della Commissione, del 19 maggio 2005, che adotta decisioni comunitarie sull’importazione di taluni pro dotti chimici ai sensi del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica le decisioni 2000/657/CE, 2001/852/CE e 2003/508/CE (GU L 147 del 10.6.2005, pag. 1). (3) Decisione 2009/966/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che adotta decisioni comunitarie sull’importazione di talune sostanze chimiche ai sensi del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica le decisioni della Commissione 2000/657/CE, 2001/852/CE, 2003/508/CE, 2004/382/CE e 2005/416/CE (GU L 341 del 22.12.2009, pag. 14). 17.2.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ALLEGATO I Decisione sull’importazione per il metamidofos C 61/7 C 61/8 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 17.2.2016 17.2.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 61/9 C 61/10 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ALLEGATO II Decisione riveduta sull’importazione per l’ossido di etilene 17.2.2016 17.2.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 61/11 C 61/12 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 17.2.2016 17.2.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 61/13 C 61/14 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ALLEGATO III Decisione riveduta sull’importazione per il DDT 17.2.2016 17.2.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 61/15 C 61/16 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 17.2.2016