...

DECISIONE della Commissione Europea

by user

on
Category: Documents
31

views

Report

Comments

Transcript

DECISIONE della Commissione Europea
17.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 61/5
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
dell’11 febbraio 2016
che adotta decisioni dell’Unione sull’importazione di alcune sostanze chimiche a norma del
regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica le decisioni
2005/416/CE e 2009/966/CE della Commissione
(2016/C 61/06)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione
e importazione di sostanze chimiche pericolose (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma,
sentito il parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la
direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della
Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE,
93/105/CE e 2000/21/CE (2),
considerando quanto segue:
(1)
A norma del regolamento (UE) n. 649/2012, la Commissione decide, a nome dell’Unione, se autorizzare o vietare
l’importazione nell’Unione di ciascuna sostanza chimica cui si applica la procedura di assenso preliminare in cono­
scenza di causa (procedura PIC).
(2)
Il programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimenta­
zione e l’agricoltura (FAO) sono stati designati alla funzione di segretariato per l’applicazione della procedura PIC,
istituita dalla convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti
chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (di seguito «convenzione di Rotterdam») approvata con
la decisione 2006/730/CE del Consiglio (3).
(3)
In qualità di autorità comune designata, la Commissione è tenuta a trasmettere al segretariato della convenzione di
Rotterdam («segretariato») le decisioni sull’importazione concernenti le sostanze chimiche oggetto della procedura
PIC per conto dell’Unione e degli Stati membri.
(4)
La sostanza chimica metamidofos è stata aggiunta all’allegato III della convenzione di Rotterdam come pesticida
con la decisione RC 7/4 adottata durante la settima riunione della conferenza delle parti. Ciò impone a ciascuna
parte di trasmettere una risposta relativa all’importazione al segretariato per l’inserimento del metamidofos nell’e­
lenco dei pesticidi. L’attuale elenco, figurante nell’allegato III, di formulati pesticidi altamente pericolosi (formulati
liquidi solubili con oltre 600 g di principio attivo/l) contenenti metamidofos sarà rimosso, comprese le risposte
relative all’importazione trasmesse per tale voce. La Commissione ha ricevuto informazioni al riguardo dal segreta­
riato sotto forma di un documento di orientamento alla decisione. Il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parla­
mento europeo e del Consiglio (4) vieta l’immissione sul mercato e l’uso del metamidofos come componente di
miscele da utilizzare come prodotti fitosanitari.
(5)
Occorre modificare le precedenti decisioni relative all’importazione per le sostanze chimiche DDT e ossido di eti­
lene per tener conto dell’allargamento dell’Unione del 1o luglio 2013 e dell’evoluzione della normativa dell’Unione
dopo l’adozione di tali decisioni.
(6)
L’immissione sul mercato e l’uso dell’ossido di etilene a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio (5) sono limitati a un ambito specifico a norma del regolamento delegato (UE)
n. 1062/2014 della Commissione (6). Di conseguenza, l’importazione è consentita solo per il suddetto uso speci­
fico. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere se autorizzare tale uso consentito dal regolamento (UE)
n. 528/2012 nel proprio territorio.
(1) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60.
(2) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(3) Decisione 2006/730/CE del Consiglio, del 25 settembre 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della con­
venzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio
internazionale (GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23).
(4) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul
mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
(6) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame siste­
matico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
C 61/6
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
17.2.2016
(7)
La produzione, l’immissione sul mercato e l’uso del DDT, allo stato puro, all’interno di preparati o come compo­
nente di articoli, sono vietati nell’Unione europea a norma del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio (1).
(8)
È opportuno adottare la decisione relativa all’importazione per il metamidofos e modificare di conseguenza le
decisioni 2005/416/CE (2) e 2009/966/CE (3) della Commissione,
DECIDE:
Articolo 1
È adottata la decisione sull’importazione di metamidofos di cui al formulario di risposta sulle importazioni di cui
all’allegato I.
Articolo 2
La decisione sull’importazione di ossido di etilene figurante nell’allegato II della decisione 2009/966/CE è sostituita dalla
decisione sull’importazione di ossido di etilene riportata nel formulario di risposta sulle importazioni di cui all’allegato II
della presente decisione.
Articolo 3
La decisione sull’importazione di DDT figurante nell’allegato I della decisione 2005/416/CE è sostituita dalla decisione
sull’importazione di DDT riportata nel formulario di risposta sulle importazioni di cui all’allegato III della presente
decisione.
Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 2016
Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione
(1) Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti
e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).
(2) Decisione 2005/416/CE della Commissione, del 19 maggio 2005, che adotta decisioni comunitarie sull’importazione di taluni pro­
dotti chimici ai sensi del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica le decisioni
2000/657/CE, 2001/852/CE e 2003/508/CE (GU L 147 del 10.6.2005, pag. 1).
(3) Decisione 2009/966/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che adotta decisioni comunitarie sull’importazione di talune
sostanze chimiche ai sensi del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica le decisioni della
Commissione 2000/657/CE, 2001/852/CE, 2003/508/CE, 2004/382/CE e 2005/416/CE (GU L 341 del 22.12.2009, pag. 14).
17.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
ALLEGATO I
Decisione sull’importazione per il metamidofos
C 61/7
C 61/8
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
17.2.2016
17.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 61/9
C 61/10
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
ALLEGATO II
Decisione riveduta sull’importazione per l’ossido di etilene
17.2.2016
17.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 61/11
C 61/12
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
17.2.2016
17.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 61/13
C 61/14
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
ALLEGATO III
Decisione riveduta sull’importazione per il DDT
17.2.2016
17.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 61/15
C 61/16
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
17.2.2016
Fly UP