...

Il file in power point relativo alla presentazione

by user

on
Category: Documents
11

views

Report

Comments

Transcript

Il file in power point relativo alla presentazione
CORSO DI FORMAZIONE
ENAIP-UNAR (Roma, Milano, Napoli)
Il divieto di discriminazioni fondate sulla
disabilità nella giurisprudenza della Corte di
giustizia dell’Unione europea: le nozioni di
disabilità e di “accomodamento ragionevole”
delle posizioni lavorative.
La tutela antidiscriminatoria per motivi di
disabilità nella normativa italiana.
A cura di Walter Citti,
Garante regionale Friuli-Venezia Giulia
per le persone a rischio di discriminazioni
Riferimenti normativi


2006 Convenzione ONU sui diritti
delle persone con disabilità
Direttiva 2000/78 per la parità di
trattamento in materia di
occupazione
La Convenzione ONU, l’Unione
europea e l’Italia




CDPD primo trattato internazionale sui
diritti umani aperto all’adesione anche da
parte di organizzazioni regionali;
UE parte della Convenzione dal 2011 e
dunque parte integrante del diritto UE,
vincolante per le istituzioni europee e gli
Stati membri;
Tutti i 28 Stati membri hanno firmato la
CDPD, 25 l’hanno già ratificata
L’Italia ha ratificato la CDPD (l. 18/2009)
La Convenzione ONU, l’Unione
europea e l’Italia
CDPD status sovraordinato rispetto alle
norme UE di diritto derivato → queste
ultime devono essere interpretate in
maniera conforme alle norme della
Convenzione
→ Obbligo di interpretazione conforme della
direttiva 2000/78 alle norme della CDPD,
ma senza che la validità della direttiva
2000/78 possa essere contestata alla luce
della CDPD in quanto le norme di
quest’ultima sono ‘programmatiche’ (CGUE,
Z. c. Irlanda, 18.03.2014, C- 363/12).

La Convenzione ONU, l’Unione
europea e l’Italia
-
Definizione o paradigma di
disabilità
-
Concetto di ‘accomodamento
ragionevole’
Mutamento di approccio alla
disabilità
‘modello medico’ → ‘modello sociale’
(‘modello sociale’ approccio fondato
sulla teoria dei diritti umani)
Definizione di disabilità
‘Modello medico’:
 OMS, 1980: “qualsiasi limitazione o
mancanza di abilità (risultante da
una menomazione) nel svolgere
un’attività in una maniera o entro
un margine considerato normale per
un essere umano”
Definizione di disabilità. ‘Modello
medico’

legge-quadro n. 104 del 5 febbraio
1992 per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone
handicappate: “minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o
progressiva, che è causa di difficoltà di
apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da
determinare un processo di svantaggio
sociale o di emarginazione”.
Definizione di disabilità
‘Modello sociale’ o approccio fondato sulla teoria dei
diritti umani:
Convenzione ONU sui diritti delle persone con
disabilità (2007):
Art. 1: persone con “minorazioni fisiche, mentali,
intellettuali o sensoriali a lungo termine che in
interazione con varie barriere possono ostacolare la
loro piena ed effettiva partecipazione nella società su
una base di eguaglianza con gli altri”
Preambolo, lettera e): “disabilità come concetto in
evoluzione, risultato dell’interazione tra persone con
menomazioni e barriere comportamentali e ambientali
che impediscono la loro effettiva e piena partecipazione
sociale su basi di eguaglianza”

Definizione di disabilità


Modello sociale: centrato sulle cause
sociali dell’esclusione e dello
svantaggio.
Modello medico: centrato sulle
cause biologiche dell’esclusione e
dello svantaggio
Definizione di disabilità
Es. Persona con visibile cicatrice da taglio o
da ustione sul viso
Annuncio di offerta d’impiego:
 Commessa/o bella presenza CERCASI per
negozio di calzature a Milano; richiesta
conoscenza del settore e padronanza
lingua inglese, gradita conoscenza
seconda lingua. Inquadramento a norma
di legge, full time, minima esperienza.
Definizione di disabilità.



Clausola di eccezione al divieto di discriminazioni
dirette: requisito essenziale e determinante
per l’attività lavorativa, in ragione della natura
dell’attività e del contesto, purchè l’obiettivo sia
legittimo ed il requisito proporzionato.
‘Esempio di «giustificazioni inaccettabili»
(unacceptable defence):
Soddisfare le richieste della clientela – Feryn
case.
‘Annuncio di discriminazione’ equivale a
discriminazione (casi Feryn e Accept)
Definizione di disabilità
Caso Z. (18 marzo 2014, C-363/12)
Z. Donna fertile con ovaie ma senza utero
- Ha un figlio geneticamente suo nato per
tramite di una fecondazione in vitro e
gravidanza surrogata in California;
- Non viene riconosciuto né il congedo di
maternità, né quello di adozione
- Discriminazione fondata sulla disabilità o
sul genere ?

Definizione di disabilità.
Z. v. A Government Department and the Board of
Management of a Community School, (18 marzo 2014, C-
363/12)

La Corte di Giustizia esclude che si
tratti di una discriminazione fondata
sulla disabilità perché l’incapacità di
procreare naturalmente non
costituisce di per sé, in via di
principio, un impedimento per
l’interessata ad accedere ad un
impiego, a svolgerlo o ad avere una
promozione.
‘Soluzioni ragionevoli’ (‘reasonable
accomodation’) per le persone disabili
ONU CDPD, Art. 2:
modifiche e gli
adattamenti necessari
ed appropriati che non
impongano un carico
sproporzionato o
eccessivo, ove ve ne sia
necessità in casi
particolari, per
assicurare alle persone
con disabilità il
godimento e l’esercizio,
su base di eguaglianza
con gli altri, di tutti i
diritti umani e libertà
fondamentali.
Direttiva 2000/78/Ce,
Art. 5:
provvedimenti
appropriati, in funzione
delle esigenze delle
situazioni concrete, per
consentire ai disabili
di accedere ad un
lavoro, di svolgerlo o di
avere una promozione o
perché possano ricevere
una formazione, a meno
che tali provvedimenti
richiedano da parte del
datore di lavoro un
onere finanziario
sproporzionato.
‘Soluzioni ragionevoli’ (‘reasonable
accomodation’) per le persone disabili
La persona non è in
grado di attraversare
la strada in sicurezza
solo in ragione della
sua disabilità o per
la mancanza di un
semaforo ‘sonoro’?
Definizione ‘sociale’ di disabilità e
‘soluzioni ragionevoli’
Impatto del nuovo paradigma
Vecchio
Nuovo
Definizione di
disabilità
Persona ridotta nelle sue
capacità dalla menomazione
La persona richiede misure
appropriate per partecipare
pienamente alla vita sociale
Strategia per
affrontare la
disabilità
Centrata sulla menomazione
della persona al fine di
correggere il deficit
Centrata sulla rimozione delle
barriere (accessibilità, universal
design)
Metodologie
Riabilitazione medica e
psicologica
Supporto personalizzato
(dispositivi tecnologici, job
coach,…)
Benefici
Sostegno passivo al reddito
per compensare mancato
inserimento autonomo nel
mondo del lavoro
Diritti civili (incluso
‘accomodamento ragionevole’)
identificazione delle competenze
lavorative (misure attive di
politica del lavoro)
Ruolo della persona
disabile
Paziente, utente, a carico
Cittadino, consumatore, persona
in grado di autodeterminarsi
Ambito di interesse
delle politiche sulla
disabilità
Prevalentemente sanitario e
delle politiche sociali
Trasversale (‘mainstreaming’)
Direttiva 2000/78. Divieto di discriminazioni e
obbligo di ‘soluzioni ragionevoli’ per le persone
disabili.
Eccezione al divieto di discriminazioni
dirette (caratteristica essenziale e
determinante della posizione lavorativa) e
considerando n. 17:
“La direttiva non prescrive l’assunzione, la
promozione o il mantenimento del posto
di lavoro di una persona non competente,
non capace o non disponibile ad
effettuare le funzioni essenziali del lavoro
in questione, fermo restando l’obbligo di
prevedere una soluzione appropriata per i
disabili”.

Direttiva 2000/78. Divieto di discriminazioni e
obbligo di ‘soluzioni ragionevoli’ per le persone
disabili.
Requisiti generali della ‘soluzione ragionevole’:
Effettività (misura effettiva e pratica);
Adattamento (capace di adattare il luogo di lavoro in
funzione della disabilità)
Lista non esaustiva di possibili ‘soluzioni
ragionevoli’:
Riassetto dei locali e delle attrezzature di lavoro
(accessibilità);
Riorganizzazione del personale in termini di ritmi di
lavoro, ripartizione dei compiti;
Revisione dei processi formativi e di inquadramento.
(Considerando nn. 20 e 21 direttiva 2000/78)
Direttiva 2000/78. Divieto di discriminazioni e
obbligo di ‘soluzioni ragionevoli’ per le persone
disabili.
Limite degli oneri eccessivi o
sproporzionati per il datore di lavoro
(criteri di riferimento):
- Costi finanziari
- Dimensioni e risorse finanziarie
dell’impresa o dell’organizzazione;
- Possibilità di ottenere finanziamenti
pubblici o altre sovvenzioni.
(Considerando n. 21 alla direttiva 2000/78)
Direttiva 2000/78. Divieto di discriminazioni e
obbligo di ‘soluzioni ragionevoli’ per le persone
disabili.
Necessità di un circolo virtuoso tra politiche pubbliche e
imprese/organizzazioni datoriali
Politiche pubbliche
a sostegno
di ‘soluzioni
ragionevoli’ da
parte dei
datori di lavoro
Ridimensionamento
dell’argomento
difensivo
dell’’onere
sproporzionato’
Maggiore
inserimento
lavorativo
delle persone con
disabiità
Direttiva 2000/78. Divieto di discriminazioni e
obbligo di ‘soluzioni ragionevoli’ per le persone
disabili.


Solo dopo che il datore di lavoro abbia messo in
atto quei ragionevoli accomodamenti per adattare la
posizione lavorativa alla disabilità del lavoratore per
consentirgli di espletare pienamente il suo contributo
professionale, potrà essere valutata la capacità o
l’idoneità del lavoratore a svolgere le funzioni
essenziali della mansione lavorativa.
NESSUNA SOLUZIONE RAGIONEVOLE =
DISCRIMINAZIONE
Giurisprudenza CGUE. Definizione di
disabilità. Distinzione tra disabilità e malattia.
Chacon Navas, 11 luglio 2006, C-13/05:
- Lavoratore licenziato in ragione di una
lunga assenza per motivi di malattia
- CGUE: concetto di disabilità ‡ malattia;
- ‘Disabilità’ → quando la partecipazione
alla vita professionale viene ostacolata
per un lungo periodo di tempo (par. 45)
Giurisprudenza CGUE. Definizione di disabilità.
Distinzione tra disabilità e malattia. ‘Soluzioni
ragionevoli’.
Ring e Skouboe Werge (HK
Danmark), 11 aprile 2013, C335/11 e 337/11):
- Licenziamento con ridotto preavviso
perché le due lavoratrici avevano
accumulato il tetto massimo di
congedo di malattia previsto dal
CCNL a causa di malattie
dell’apparato muscolo-scheletrico
Ring e Skouboe Werge (HK Danmark),
11 aprile 2013, C-335/11 e 337/11
Difesa delle lavoratrici:
- Ripetuta assenza dal lavoro
conseguenza della mancanza da
parte del datore di lavoro di
‘accomodamenti ragionevoli’
sull’orario di lavoro (ovvero
mancata riduzione dell’orario di
lavoro)→ licenziamento
discriminatorio
Ring e Skouboe Werge (HK Danmark),
11 aprile 2013, C-335/11 e 337/11
CGUE:
Una malattia, curabile o incurabile, può
costituire ‘disabilità’ se:
- Determina una limitazione derivante da
una menomazione fisica, mentale o
psichica che, interagendo con barriere di
diversa natura, ostacola la vita
professionale della persona, e tale
limitazione è di lunga durata (par. 41)
Ring e Skouboe Werge (HK Danmark),
11 aprile 2013, C-335/11 e 337/11
CGUE:
- La riduzione dell’orario di lavoro può essere
certamente una misura di ‘accomodamento
ragionevole’ per consentire ai disabili di
svolgerlo;
- Spetta al giudice nazionale valutare, nelle
circostanze specifiche, se la riduzione dell’orario
di lavoro rappresenti un onere sproporzionato per
il datore di lavoro.
- Il ridotto termine di preavviso per il licenziamento
per raggiungimento del tetto massimo di congedo
di malattia può costituire una discriminazione
indiretta nei confronti delle persone disabili.
CGUE, caso Kaltoft, C-354/13
Obesità come forma di disabilità.
Licenziamento di un educatore di asilo
Conclusioni Avvocato generale della Corte di Giustizia, 17
luglio 2014, sostanzialmente accolte dalla sentenza CGUE
18 dicembre 2014:
Licenziamento arbitrario, fondato su fattori discriminatori
diversi da quelli contemplati dalle direttive europee, non
coperto dal diritto UE;
Obesità classificata come ‘malattia’ cronica o duratura dal
OMS. Obesità estrema o ‘morbida’ crea limitazioni nella
mobilità, nella sopportazione di carichi di lavoro, e
conseguente stress, e dunque può costituire ‘disabilità’ ;
Quando l’obesità raggiunge un livello che, in relazione con
barriere attitudinale e ambientali, ostacola la piena
partecipazione alla vita professionale del lavoratore in
conseguenza di limitazioni fisiche e/o psicologiche che
essa comporta, può essere considerata una disabilità.
- Nozione di disabilità oggettiva: senza rilevanza se sia
stata infitta dalla stessa persona o il comportamento di
questa abbia concorso alla sua insorgenza.
La CGUE e l’Italia. Commissione
europea c. Italia, C-312/11.
CGUE, sentenza 4 luglio 2013:
-Violazione da parte dell’Italia
dell’obbligo di pieno recepimento
dell’art. 5 della direttiva 2000/78 in
materia di ‘soluzioni ragionevoli’ per
i disabili da parte dei datori di
lavoro per due ragioni:

La CGUE e l’Italia. Commissione
europea c. Italia, C-312/11.


1) Le normative in materia di inserimento
lavorativo delle persone disabili non
riguardano tutti i disabili, tutti i datori di
lavoro e tutti i diversi aspetti del rapporto
di lavoro;
2) Politiche di incentivo e di sostegno
all’inserimento lavorativo dei disabili non
sono sufficienti perché non fondano un
diritto soggettivo di ogni persona disabile
ad ottenere un ‘accomodamento
ragionevole’ della posizione lavorativa alle
proprie necessità.
La CGUE e l’Italia. Commissione
europea c. Italia, C-312/11.

1) Legge n. 68/99: - Quote di assunzioni
obbligatorie a favore dei disabili con riduzione
capacità lavorativa >45% e invalidi sul lavoro con
grado di invalidità >33%;
- possibilità di stipula da parte dei centri per
l’impiego di convenzioni di integrazione lavorativa
per i disabili per finanziare interventi di
adattamento del posto di lavoro alle necessità del
disabile;
- Incentivi alle assunzioni con abbattimento del
costo del lavoro e rimborso forfettario spese
necessarie alla trasformazione del posto di lavoro
per renderlo adeguato alle esigenze del disabile
(con riduzione capacità lavorativa >50%).
Dopo la sentenza CGUE, 4 luglio 2013
D.L. 28-06-2013 n. 76, convertito in L. 9 agosto 2013,
n. 99 introduce Art. 3 par. 3bis del d.lgs. n. 216/2003:
“Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di
trattamento delle persone con disabilità, i datori di
lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare
accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo
2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle
persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri
lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono
provvedere all'attuazione del presente comma senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente”.

Un primo caso di giurisprudenza in
Italia

-
-
-
Tribunale di Bologna, sez. lavoro,
ordinanza 18 giugno 2013 (N. R.G.
Lav. 171/2013)
Selezione dell’Azienda Ospedaliera per
infermieri con contratto semestrale;
Infermiere affetto da ‘epilessia notturna’;
La visita di idoneità porta alla prescrizione
del divieto di ‘lavoro notturno’
L’Azienda non conclude il contratto.
Tribunale di Bologna, sez. lavoro, ordinanza 18
giugno 2013 (N. R.G. Lav. 171/2013)





Applicazione della nozione di disabilità sviluppatasi nella
giurisprudenza della CGUE (sentenza HK Danmark);
Applicazione diretta dell’art. 5 della direttiva 2000/78 (obbligo
di ‘soluzioni ragionevoli’) pur in assenza di corretto
recepimento da parte del legislatore italiano;
Riorganizzazione degli orari di lavoro e dei turni di lavoro del
personale quale ‘misura appropriata’ (HK Danmark)
Rigetto della tesi difensiva dell’onere sproporzionato ed
eccessivo in considerazione della natura del contratto
(semestrale) e del contesto lavorativo (un’azienda
ospedaliera con più di 4.000 dipendenti)
Risarcimento del danno patrimoniale (retribuzioni perdute in
ragione della mancata assunzione).
http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=43161&catid=180&Itemid=432&contentid=0&
mese=07&anno=2013
Disabilità e rapporti di lavoro. Altri
riferimenti normativi
Diritto del lavoratore divenuto inidoneo alle mansioni
a seguito di infortunio sul lavoro alla
conservazione del posto di lavoro (diritto non
assoluto ma condizionato)
Art. 42 del d.lgs. n. 81/08 (legge sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro): “Il datore di lavoro, ….in
relazione ai giudizi di cui all’art. 41 c. 6, attua le
misure indicate dal medico competente e qualora
le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione
specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a
mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni
inferiori, garantendo il trattamento corrispondente
alle mansioni di provenienza”.
Disabilità e rapporti di lavoro. Altri
riferimenti normativi
Art. 10 c. 3 legge n. 68/1999: Sospensione del
rapporto di lavoro in caso di sopravvenuta
incompatibilità delle mansioni per aggravamento
delle condizioni del disabile o di riorganizzazione
del lavoro nell’azienda. Risoluzione del rapporto
di lavoro in caso di impossibilità di reinserimento
del disabile, solo dopo aver attuato i possibili
adattamenti dell'organizzazione del lavoro, anche
attraverso l’avviamento del disabile ad esperienze
di tirocinio formativo (lettura orientata della
norma alla luce del principio dell’’accomodamento
ragionevole’).
In caso contrario→licenziamento discriminatorio,
nullo con obbligo di reintegro e risarcimento del
danno (art. 2 c. 4 d.lgs. n. 23/2015).

Normativa italiana sui diritti delle persone con
disabilità e contrasto alle discriminazioni

Legge 05.02.1992, n. 104 : “Legge quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate”
diritto istruzione, educazione, integrazione scolastica,
concorsi pubblici, esercizio attività sportive e ricreative,
mobilità trasporti collettivi, permessi di lavoro per
assistenza a parente o affine disabile,…
Sanzioni amministrative specifiche in caso di discriminazione
di persone con disabilità da parte delle imprese turistiche
o altri pubblici esercizi

Legge 01 marzo 2006, n. 67 “Misure per la
tutela giudiziaria delle persone con
disabilità vittime di discriminazione”,
come modificato dal d.lgs. n. 150/2011
Tutela giudiziaria antidiscriminatoria

-
-
-
-
-
Esempi di casistica giurisprudenziale:
Tribunale di Roma, sentenza 8 marzo 2012, causa
Fraticelli e Ass. Luca Coscioni c. Comune di Roma
(barriere architettoniche);
Cass S.U. 25 novembre 2014 n. 25011 (ore e
personale di sostegno scolastico all’alunno
disabile);
Corte di Appello di Milano, decreto 7 maggio 2012
(adozione internazionale, idoneità della coppia con
figlio disabile);
TAR Lazio, sentenza n. 5568/2013 (acquisto
cittadinanza italiana, dichiarazione da parte di
persona affetta da disabilità intellettiva)
Tribunale di Varese, sentenza 12 marzo 2012 (capacità
testamentaria di persona affetta da SLA)
A mò di conclusione……
http://www.youtube.com/watch?v=9s
3NZaLhcc4
Fly UP