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CORSO DI FORMAZIONE ENAIP-UNAR (Roma, Milano, Napoli) Il divieto di discriminazioni fondate sulla disabilità nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea: le nozioni di disabilità e di “accomodamento ragionevole” delle posizioni lavorative. La tutela antidiscriminatoria per motivi di disabilità nella normativa italiana. A cura di Walter Citti, Garante regionale Friuli-Venezia Giulia per le persone a rischio di discriminazioni Riferimenti normativi 2006 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità Direttiva 2000/78 per la parità di trattamento in materia di occupazione La Convenzione ONU, l’Unione europea e l’Italia CDPD primo trattato internazionale sui diritti umani aperto all’adesione anche da parte di organizzazioni regionali; UE parte della Convenzione dal 2011 e dunque parte integrante del diritto UE, vincolante per le istituzioni europee e gli Stati membri; Tutti i 28 Stati membri hanno firmato la CDPD, 25 l’hanno già ratificata L’Italia ha ratificato la CDPD (l. 18/2009) La Convenzione ONU, l’Unione europea e l’Italia CDPD status sovraordinato rispetto alle norme UE di diritto derivato → queste ultime devono essere interpretate in maniera conforme alle norme della Convenzione → Obbligo di interpretazione conforme della direttiva 2000/78 alle norme della CDPD, ma senza che la validità della direttiva 2000/78 possa essere contestata alla luce della CDPD in quanto le norme di quest’ultima sono ‘programmatiche’ (CGUE, Z. c. Irlanda, 18.03.2014, C- 363/12). La Convenzione ONU, l’Unione europea e l’Italia - Definizione o paradigma di disabilità - Concetto di ‘accomodamento ragionevole’ Mutamento di approccio alla disabilità ‘modello medico’ → ‘modello sociale’ (‘modello sociale’ approccio fondato sulla teoria dei diritti umani) Definizione di disabilità ‘Modello medico’: OMS, 1980: “qualsiasi limitazione o mancanza di abilità (risultante da una menomazione) nel svolgere un’attività in una maniera o entro un margine considerato normale per un essere umano” Definizione di disabilità. ‘Modello medico’ legge-quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate: “minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Definizione di disabilità ‘Modello sociale’ o approccio fondato sulla teoria dei diritti umani: Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (2007): Art. 1: persone con “minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri” Preambolo, lettera e): “disabilità come concetto in evoluzione, risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali e ambientali che impediscono la loro effettiva e piena partecipazione sociale su basi di eguaglianza” Definizione di disabilità Modello sociale: centrato sulle cause sociali dell’esclusione e dello svantaggio. Modello medico: centrato sulle cause biologiche dell’esclusione e dello svantaggio Definizione di disabilità Es. Persona con visibile cicatrice da taglio o da ustione sul viso Annuncio di offerta d’impiego: Commessa/o bella presenza CERCASI per negozio di calzature a Milano; richiesta conoscenza del settore e padronanza lingua inglese, gradita conoscenza seconda lingua. Inquadramento a norma di legge, full time, minima esperienza. Definizione di disabilità. Clausola di eccezione al divieto di discriminazioni dirette: requisito essenziale e determinante per l’attività lavorativa, in ragione della natura dell’attività e del contesto, purchè l’obiettivo sia legittimo ed il requisito proporzionato. ‘Esempio di «giustificazioni inaccettabili» (unacceptable defence): Soddisfare le richieste della clientela – Feryn case. ‘Annuncio di discriminazione’ equivale a discriminazione (casi Feryn e Accept) Definizione di disabilità Caso Z. (18 marzo 2014, C-363/12) Z. Donna fertile con ovaie ma senza utero - Ha un figlio geneticamente suo nato per tramite di una fecondazione in vitro e gravidanza surrogata in California; - Non viene riconosciuto né il congedo di maternità, né quello di adozione - Discriminazione fondata sulla disabilità o sul genere ? Definizione di disabilità. Z. v. A Government Department and the Board of Management of a Community School, (18 marzo 2014, C- 363/12) La Corte di Giustizia esclude che si tratti di una discriminazione fondata sulla disabilità perché l’incapacità di procreare naturalmente non costituisce di per sé, in via di principio, un impedimento per l’interessata ad accedere ad un impiego, a svolgerlo o ad avere una promozione. ‘Soluzioni ragionevoli’ (‘reasonable accomodation’) per le persone disabili ONU CDPD, Art. 2: modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali. Direttiva 2000/78/Ce, Art. 5: provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. ‘Soluzioni ragionevoli’ (‘reasonable accomodation’) per le persone disabili La persona non è in grado di attraversare la strada in sicurezza solo in ragione della sua disabilità o per la mancanza di un semaforo ‘sonoro’? Definizione ‘sociale’ di disabilità e ‘soluzioni ragionevoli’ Impatto del nuovo paradigma Vecchio Nuovo Definizione di disabilità Persona ridotta nelle sue capacità dalla menomazione La persona richiede misure appropriate per partecipare pienamente alla vita sociale Strategia per affrontare la disabilità Centrata sulla menomazione della persona al fine di correggere il deficit Centrata sulla rimozione delle barriere (accessibilità, universal design) Metodologie Riabilitazione medica e psicologica Supporto personalizzato (dispositivi tecnologici, job coach,…) Benefici Sostegno passivo al reddito per compensare mancato inserimento autonomo nel mondo del lavoro Diritti civili (incluso ‘accomodamento ragionevole’) identificazione delle competenze lavorative (misure attive di politica del lavoro) Ruolo della persona disabile Paziente, utente, a carico Cittadino, consumatore, persona in grado di autodeterminarsi Ambito di interesse delle politiche sulla disabilità Prevalentemente sanitario e delle politiche sociali Trasversale (‘mainstreaming’) Direttiva 2000/78. Divieto di discriminazioni e obbligo di ‘soluzioni ragionevoli’ per le persone disabili. Eccezione al divieto di discriminazioni dirette (caratteristica essenziale e determinante della posizione lavorativa) e considerando n. 17: “La direttiva non prescrive l’assunzione, la promozione o il mantenimento del posto di lavoro di una persona non competente, non capace o non disponibile ad effettuare le funzioni essenziali del lavoro in questione, fermo restando l’obbligo di prevedere una soluzione appropriata per i disabili”. Direttiva 2000/78. Divieto di discriminazioni e obbligo di ‘soluzioni ragionevoli’ per le persone disabili. Requisiti generali della ‘soluzione ragionevole’: Effettività (misura effettiva e pratica); Adattamento (capace di adattare il luogo di lavoro in funzione della disabilità) Lista non esaustiva di possibili ‘soluzioni ragionevoli’: Riassetto dei locali e delle attrezzature di lavoro (accessibilità); Riorganizzazione del personale in termini di ritmi di lavoro, ripartizione dei compiti; Revisione dei processi formativi e di inquadramento. (Considerando nn. 20 e 21 direttiva 2000/78) Direttiva 2000/78. Divieto di discriminazioni e obbligo di ‘soluzioni ragionevoli’ per le persone disabili. Limite degli oneri eccessivi o sproporzionati per il datore di lavoro (criteri di riferimento): - Costi finanziari - Dimensioni e risorse finanziarie dell’impresa o dell’organizzazione; - Possibilità di ottenere finanziamenti pubblici o altre sovvenzioni. (Considerando n. 21 alla direttiva 2000/78) Direttiva 2000/78. Divieto di discriminazioni e obbligo di ‘soluzioni ragionevoli’ per le persone disabili. Necessità di un circolo virtuoso tra politiche pubbliche e imprese/organizzazioni datoriali Politiche pubbliche a sostegno di ‘soluzioni ragionevoli’ da parte dei datori di lavoro Ridimensionamento dell’argomento difensivo dell’’onere sproporzionato’ Maggiore inserimento lavorativo delle persone con disabiità Direttiva 2000/78. Divieto di discriminazioni e obbligo di ‘soluzioni ragionevoli’ per le persone disabili. Solo dopo che il datore di lavoro abbia messo in atto quei ragionevoli accomodamenti per adattare la posizione lavorativa alla disabilità del lavoratore per consentirgli di espletare pienamente il suo contributo professionale, potrà essere valutata la capacità o l’idoneità del lavoratore a svolgere le funzioni essenziali della mansione lavorativa. NESSUNA SOLUZIONE RAGIONEVOLE = DISCRIMINAZIONE Giurisprudenza CGUE. Definizione di disabilità. Distinzione tra disabilità e malattia. Chacon Navas, 11 luglio 2006, C-13/05: - Lavoratore licenziato in ragione di una lunga assenza per motivi di malattia - CGUE: concetto di disabilità ‡ malattia; - ‘Disabilità’ → quando la partecipazione alla vita professionale viene ostacolata per un lungo periodo di tempo (par. 45) Giurisprudenza CGUE. Definizione di disabilità. Distinzione tra disabilità e malattia. ‘Soluzioni ragionevoli’. Ring e Skouboe Werge (HK Danmark), 11 aprile 2013, C335/11 e 337/11): - Licenziamento con ridotto preavviso perché le due lavoratrici avevano accumulato il tetto massimo di congedo di malattia previsto dal CCNL a causa di malattie dell’apparato muscolo-scheletrico Ring e Skouboe Werge (HK Danmark), 11 aprile 2013, C-335/11 e 337/11 Difesa delle lavoratrici: - Ripetuta assenza dal lavoro conseguenza della mancanza da parte del datore di lavoro di ‘accomodamenti ragionevoli’ sull’orario di lavoro (ovvero mancata riduzione dell’orario di lavoro)→ licenziamento discriminatorio Ring e Skouboe Werge (HK Danmark), 11 aprile 2013, C-335/11 e 337/11 CGUE: Una malattia, curabile o incurabile, può costituire ‘disabilità’ se: - Determina una limitazione derivante da una menomazione fisica, mentale o psichica che, interagendo con barriere di diversa natura, ostacola la vita professionale della persona, e tale limitazione è di lunga durata (par. 41) Ring e Skouboe Werge (HK Danmark), 11 aprile 2013, C-335/11 e 337/11 CGUE: - La riduzione dell’orario di lavoro può essere certamente una misura di ‘accomodamento ragionevole’ per consentire ai disabili di svolgerlo; - Spetta al giudice nazionale valutare, nelle circostanze specifiche, se la riduzione dell’orario di lavoro rappresenti un onere sproporzionato per il datore di lavoro. - Il ridotto termine di preavviso per il licenziamento per raggiungimento del tetto massimo di congedo di malattia può costituire una discriminazione indiretta nei confronti delle persone disabili. CGUE, caso Kaltoft, C-354/13 Obesità come forma di disabilità. Licenziamento di un educatore di asilo Conclusioni Avvocato generale della Corte di Giustizia, 17 luglio 2014, sostanzialmente accolte dalla sentenza CGUE 18 dicembre 2014: Licenziamento arbitrario, fondato su fattori discriminatori diversi da quelli contemplati dalle direttive europee, non coperto dal diritto UE; Obesità classificata come ‘malattia’ cronica o duratura dal OMS. Obesità estrema o ‘morbida’ crea limitazioni nella mobilità, nella sopportazione di carichi di lavoro, e conseguente stress, e dunque può costituire ‘disabilità’ ; Quando l’obesità raggiunge un livello che, in relazione con barriere attitudinale e ambientali, ostacola la piena partecipazione alla vita professionale del lavoratore in conseguenza di limitazioni fisiche e/o psicologiche che essa comporta, può essere considerata una disabilità. - Nozione di disabilità oggettiva: senza rilevanza se sia stata infitta dalla stessa persona o il comportamento di questa abbia concorso alla sua insorgenza. La CGUE e l’Italia. Commissione europea c. Italia, C-312/11. CGUE, sentenza 4 luglio 2013: -Violazione da parte dell’Italia dell’obbligo di pieno recepimento dell’art. 5 della direttiva 2000/78 in materia di ‘soluzioni ragionevoli’ per i disabili da parte dei datori di lavoro per due ragioni: La CGUE e l’Italia. Commissione europea c. Italia, C-312/11. 1) Le normative in materia di inserimento lavorativo delle persone disabili non riguardano tutti i disabili, tutti i datori di lavoro e tutti i diversi aspetti del rapporto di lavoro; 2) Politiche di incentivo e di sostegno all’inserimento lavorativo dei disabili non sono sufficienti perché non fondano un diritto soggettivo di ogni persona disabile ad ottenere un ‘accomodamento ragionevole’ della posizione lavorativa alle proprie necessità. La CGUE e l’Italia. Commissione europea c. Italia, C-312/11. 1) Legge n. 68/99: - Quote di assunzioni obbligatorie a favore dei disabili con riduzione capacità lavorativa >45% e invalidi sul lavoro con grado di invalidità >33%; - possibilità di stipula da parte dei centri per l’impiego di convenzioni di integrazione lavorativa per i disabili per finanziare interventi di adattamento del posto di lavoro alle necessità del disabile; - Incentivi alle assunzioni con abbattimento del costo del lavoro e rimborso forfettario spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle esigenze del disabile (con riduzione capacità lavorativa >50%). Dopo la sentenza CGUE, 4 luglio 2013 D.L. 28-06-2013 n. 76, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 99 introduce Art. 3 par. 3bis del d.lgs. n. 216/2003: “Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”. Un primo caso di giurisprudenza in Italia - - - Tribunale di Bologna, sez. lavoro, ordinanza 18 giugno 2013 (N. R.G. Lav. 171/2013) Selezione dell’Azienda Ospedaliera per infermieri con contratto semestrale; Infermiere affetto da ‘epilessia notturna’; La visita di idoneità porta alla prescrizione del divieto di ‘lavoro notturno’ L’Azienda non conclude il contratto. Tribunale di Bologna, sez. lavoro, ordinanza 18 giugno 2013 (N. R.G. Lav. 171/2013) Applicazione della nozione di disabilità sviluppatasi nella giurisprudenza della CGUE (sentenza HK Danmark); Applicazione diretta dell’art. 5 della direttiva 2000/78 (obbligo di ‘soluzioni ragionevoli’) pur in assenza di corretto recepimento da parte del legislatore italiano; Riorganizzazione degli orari di lavoro e dei turni di lavoro del personale quale ‘misura appropriata’ (HK Danmark) Rigetto della tesi difensiva dell’onere sproporzionato ed eccessivo in considerazione della natura del contratto (semestrale) e del contesto lavorativo (un’azienda ospedaliera con più di 4.000 dipendenti) Risarcimento del danno patrimoniale (retribuzioni perdute in ragione della mancata assunzione). http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&vi ew=article&id=43161&catid=180&Itemid=432&contentid=0& mese=07&anno=2013 Disabilità e rapporti di lavoro. Altri riferimenti normativi Diritto del lavoratore divenuto inidoneo alle mansioni a seguito di infortunio sul lavoro alla conservazione del posto di lavoro (diritto non assoluto ma condizionato) Art. 42 del d.lgs. n. 81/08 (legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro): “Il datore di lavoro, ….in relazione ai giudizi di cui all’art. 41 c. 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”. Disabilità e rapporti di lavoro. Altri riferimenti normativi Art. 10 c. 3 legge n. 68/1999: Sospensione del rapporto di lavoro in caso di sopravvenuta incompatibilità delle mansioni per aggravamento delle condizioni del disabile o di riorganizzazione del lavoro nell’azienda. Risoluzione del rapporto di lavoro in caso di impossibilità di reinserimento del disabile, solo dopo aver attuato i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, anche attraverso l’avviamento del disabile ad esperienze di tirocinio formativo (lettura orientata della norma alla luce del principio dell’’accomodamento ragionevole’). In caso contrario→licenziamento discriminatorio, nullo con obbligo di reintegro e risarcimento del danno (art. 2 c. 4 d.lgs. n. 23/2015). Normativa italiana sui diritti delle persone con disabilità e contrasto alle discriminazioni Legge 05.02.1992, n. 104 : “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” diritto istruzione, educazione, integrazione scolastica, concorsi pubblici, esercizio attività sportive e ricreative, mobilità trasporti collettivi, permessi di lavoro per assistenza a parente o affine disabile,… Sanzioni amministrative specifiche in caso di discriminazione di persone con disabilità da parte delle imprese turistiche o altri pubblici esercizi Legge 01 marzo 2006, n. 67 “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione”, come modificato dal d.lgs. n. 150/2011 Tutela giudiziaria antidiscriminatoria - - - - - Esempi di casistica giurisprudenziale: Tribunale di Roma, sentenza 8 marzo 2012, causa Fraticelli e Ass. Luca Coscioni c. Comune di Roma (barriere architettoniche); Cass S.U. 25 novembre 2014 n. 25011 (ore e personale di sostegno scolastico all’alunno disabile); Corte di Appello di Milano, decreto 7 maggio 2012 (adozione internazionale, idoneità della coppia con figlio disabile); TAR Lazio, sentenza n. 5568/2013 (acquisto cittadinanza italiana, dichiarazione da parte di persona affetta da disabilità intellettiva) Tribunale di Varese, sentenza 12 marzo 2012 (capacità testamentaria di persona affetta da SLA) A mò di conclusione…… http://www.youtube.com/watch?v=9s 3NZaLhcc4