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Oggetto sociale esclusivo l`attività di mediazione

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Oggetto sociale esclusivo l`attività di mediazione
LA RIFORMA DELLA
MEDIAZIONE CREDITIZIA
Decreto legislativo del recepimento della direttiva
n° 2008/48/CE (Direttiva sul credito al consumo)
N° 141 del 13 Agosto 2010
pubblicato il 4 Settembre 2010
mod. con D.lgs approvato il 22 Ottobre 2010
(in via preliminare)
Costituzione di un nuovo
ORGANISMO
preposto alla gestione degli elenchi
degli Agenti in Attività Finanziaria e
dei Mediatori Creditizi
Il nuovo elenco dei Mediatori Creditizi e degli
Agenti in Attività finanziaria sarà tenuto da un
Organismo associativo appositamente costituito
entro il 31/12/2011
• Al suo interno: un rappresentante del
Ministero, da 3 a 5 tra Mediatori Creditizi,
Banche e Intermediari Finanziari
• Compiti: verificare il possesso e il
mantenimento dei requisiti necessari per
l’iscrizione all’elenco; adottare provvedimenti
di sospensione e cancellazione degli iscritti;
stabilire i contenuti delle prove valutative e
curare l’aggiornamento professionale
I
NUOVI REQUISITI
per l’esercizio dell’attività
di Mediazione Creditizia
Iscritte all’elenco solo società di capitali: S.p.a.,
S.r.l., Società in acc. per azioni, Società
Cooperative
Obbligatorio il versamento per intero di un capitale
minimo di 120.000 € (art. 2327 c.c.)
Oggetto sociale esclusivo l’attività di mediazione
creditizia
I REQUISITI DI
ONORABILITA’ E
PROFESSIONALITA’
I soggetti con funzioni di amministrazione,
direzione e controllo delle Società di
Mediazione Creditizia dovranno possedere
i seguenti requisiti di professionalità
• Titolo studio non inferiore al diploma
• Frequenza di un corso professionale
• Conoscenza di materie economiche, giuridiche,
finanziarie e tecniche accertate tramite il superamento di
un apposito esame indetto dall’Organismo
I soggetti con funzioni di amministrazione,
direzione e controllo delle Società di Mediazione
Creditizia dovranno avere una esperienza di
almeno tre anni attraverso l’esercizio di:
• Attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti
direttivi attraverso imprese
• Attività professionali in materia attinente al settore
creditizio, finanziario, mobiliare
• Attività di insegnamento universitario in materie
giuridiche economiche
• Funzioni amministrative o dirigenziali presso enti
pubblici, associazioni imprenditoriali o loro società di
servizi
Requisiti di professionalità più
stringenti sono poi previsti per le
cariche sociali più rilevanti:
• Il Presidente del Consiglio di Amministrazione,
L’Amministratore unico, l’unico socio della
S.r.l., l’Amministratore Delegato e il Direttore
Generale come sopra ma cinque anni
I Dipendenti e i Collaboratori dovranno possedere i
medesimi requisiti sopra descritti ad eccezione del
superamento dell’esame: è tuttavia previsto
l’obbligo di superamento di una “prova valutativa”
i cui contenuti saranno definiti dall’Organismo
Per tutti i soggetti operanti in ambito aziendale
sarà inoltre necessario il possesso dei requisiti
di onorabilità previsti dall’art. 15 del D.leg.
Gli obblighi assicurativi e la
responsabilità oggettiva
• Il decreto prevede un rigoroso regime di
responsabilità oggettiva delle società di
mediazione secondo il quale quest’ultime
saranno responsabili (sotto il profilo civile e
penale) per tutte le persone della cui
collaborazione si avvalgono a qualsiasi titolo
• A tale responsabilità si accompagna un obbligo
di un’assicurazione per la responsabilità civile
verso terzi
Requisiti tecnici-informatici
• Per l’iscrizione nell’elenco dei Mediatori
Creditizi è richiesta una casella di posta
elettronica certificata e una firma digitale
con valore legale
Le incompatibilità
• Non si potrà essere iscritti in due albi (Agenti in
attività finanziaria e Mediatori Creditizi)
• E’ vietata l’iscrizione agli albi per i bancari e i
loro collaboratori
• Alle società di mediazione creditizia è vietata la
partecipazione nel capitale delle banche
• Alle banche è permessa una partecipazione nelle
società di mediazione creditizia con quote non
superiori al 10%
E gli Agenti Immobiliari?
• Per gli agenti immobiliari in quanto tali, anche
se in via strumentale o accessoria, non sarà più
possibile raccogliere richieste di finanziamento
da inoltrare alle banche a fronte del
riconoscimento di una provvigione (la riforma
abroga l’apposita deroga contenuta nel DPR n°
287/2000)
• Tutte le attività di mediazione creditizia dovranno
essere svolte soltanto da soggetti (e quindi anche
da agenti immobiliari) che operino o con o
attraverso le società di MC in qualità di
collaboratori
IL REGIME TRANSITORIO
Le norme del D.Lgs troveranno applicazione da quando
saranno emanati i decreti attuativi ovvero dalla data di
costituzione dell’Organismo se posteriore (comunque
non oltre il 31/12/2011)
E’ comunque previsto un regime transitorio a favore di
coloro che alla data del 30/06/2011 saranno già
regolarmente iscritti all’albo dei mediatori creditizi
Tali soggetti avranno infatti 6 mesi di tempo dalla
costituzione dell’Organismo per regolarizzare la propria
posizione
L’art. 26 del D.Lgs 141/2010 prevede
espressamente che i soggetti regolarmente iscritti
all’albo dei mediatori creditizi alla data di entrata
in vigore del decreto possano essere esonerati (ai
fini della richiesta di iscrizione al nuovo elenco) dal
superamento dell’esame previsto per gli
amministratori, direttori, sindaci, ecc. a patto che
dimostrino di aver esercitato la professione per
almeno tre anni negli ultimi cinque e
“a condizione che siano giudicai idonei sulla base
di una valutazione condotta con criteri uniformi e
predeterminati, dell’adeguatezza dell’esperienza
professionale maturata”
Nell’attesa che venga costituito il nuovo
elenco le iscrizioni all’attuale albo dei
mediatori creditizi saranno bloccate secondo le previsioni del Decreto correttivo
approvato il 22/10/2010 - a decorrere dal
30/06/2011 ovvero dalla data di costituzione
dell’Organismo (se precedente)
CONCLUSIONI:
COSA CAMBIA
NELL’IMMEDIATO?
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo
141/2010 non si verificheranno modifiche di
carattere sostanziale ad eccezione delle norme
inerenti la responsabilità solidale dei mediatori
per l’operato dei dipendenti e collaboratori
Fino al 30/06/2010 (o fino alla costituzione
dell’Organismo se precedente) sarà possibile
iscriversi all’attuale albo secondo la vecchia
disciplina (quindi anche in qualità di persona fisica)
Soltanto con la costituzione dell’Organismo verrà
istituito il nuovo elenco e verrà cessata la tenuta da
parte della Banca d’Italia dell’attuale albo dei
Mediatori Creditizi
Da tale data decorrerà il termine di sei mesi per
regolarizzare la situazione e per chiedere, fermi
restando i requisiti, la nuova iscrizione senza
superare l’esame
Chi non lo farà incorrerà nel reato di esercizio
abusivo dell’attività di mediazione previsto dal
nuovo art. 140-bis del Testo Unico Bancario
CHE COSA HA FATTO FIAIP?
AUXILIA S.r.l.
FIAIP
Serfed
Auxilia
Cons. Amministrazione
Amm. Delegato
3/5 Persone
Responsabile commerciale
Capi Area
4/5
Capi Zona
Collaboratori
Sviluppatori
Colaboratori
Sviluppatori
Collaboratori
Sviluppatori
Sito www.fiap.it
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