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Contratti - Confindustria Vicenza
Suggerimenti giuridici per lavorare in Germania Confindustria Vicenza Vicenza, 1 giugno 2007 Avv. Svenja Bartels Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer Diritto e competenza interculturale 1. Regola di base ai fini della prova: documentazione scritta Contratti, lettere, contestazioni di vizi: tutta la vicenda commerciale deve essere documentata Comunicazioni anticipate a mezzo telefax, spedizione con mezzo idoneo ai fini della prova (non via mail!) 2. Meno importante: il colloquio personale con la controparte tedesca 2 Contratti: Questioni principali Diritto applicabile Situazione identica in Italia e Germania in base alla „Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali“ Senza scelta del diritto applicabile Diritto della prestazione caratteristica: sede del produttore, distributore, agente Scelta del diritto applicabile • Espressamente in forma scritta (anche tramite condizioni generali) • Espressamente in base ad un accordo orale (problema di prova) • Implicitamente • Dopo l‘inizio del rapporto commerciale 3 Contratti: Questioni principali Foro competente Situazione identica in Italia e Germania in base al „Regolamento 44/2001/CE“ Senza scelta del foro competente • Sede del convenuto • Compravendita e servizi: luogo della consegna, luogo della prestazione • Altri contratti: luogo dell’adempimento dell’obbligo dedotto in giudizio Scelta del foro competente • Espressamente in forma scritta (attenzione alle condizioni generali) • Con accordo orale seguito da conferma scritta • Secondo gli usi delle parti o le usanze commerciali 4 Rete di distribuzione Agente • Agisce in nome e per conto di un preponente • E‘ libero professionista la cui attività è finalizzata alla promozione degli affari di un terzo • Nel momento della cessazione del rapporto è dovuta l‘indennità di fine rapporto Distributore • Agisce in nome e per conto proprio • E’ imprenditore che compra e rivende merce • Non è dovuta nessuna indennità di fine rapporto 5 Il rapporto di agenzia Disciplina italiana e tedesca: simili sotto molti aspetti (attuazione di direttive europee) Germania: attenzione all’inquadramento: agente/dipendente Aspetti simili Obblighi di collaborazione, lealtà e buona fede per entrambe le parti Diritto dell’agente al pagamento della provvigione Recesso dal contratto con preavviso (1m/1°, 2m/2°, 3m/3°, 4m/4°, 5m/5°, 6m/>6°) Pagamento dell’indennità di fine rapporto (“sistema tedesco”) Eventuale patto di non concorrenza per l’agente per un certo periodo di tempo dopo la cessazione del rapporto 6 Il rapporto di agenzia Differenze (§§ 84-92c Codice di commercio) Solo ed esclusivamente individuali (Artt. 1742-1753 Codice civile) contratti Contratti Collettivi - AEC Accesso libero alla professione Iscrizione all’albo degli agenti Clientela e zona: elementi eventuali Clienti e zona: elementi naturali Risoluzione preavviso straordinaria senza - Nessun divieto generale dello star Divieto generale del credere credere 92c HGB per agenti fuori EU dello star 7 del Contratti di distribuzione Confronto tra diritto italiano e tedesco Diritto tedesco Mancano disposizioni specifiche Solo ed esclusivamente individuali Mancano disposizioni specifiche contratti Solo ed esclusivamente individuali contratti Eventualmente indennità di fine Nessuna indennità di fine rapporto rapporto (in analogia al rapporto di agenzia) Attenzione in caso di esclusiva Attenzione in caso di esclusiva 8 Contratti di consegna Rischi Soluzione Mancato pagamento • • • • Contestazione di vizi • Descrizione dettagliata ed esatta del prodotto • Approvazione campioni • Controllo della qualità del prodotto • Rispetto dei termini di denuncia di vizi Pagamento anticipato Riserva di proprietà valida Lettera di credito dettagliata Cessione astratta della proprietà della merce a titolo di garanzia • Fideiussione bancaria • Contratto di garanzia 9 Garanzia di pagamento: la riserva di proprietà garantisce il pagamento del prezzo terzi non possono „toccare“ la merce Pignoramento contro l‘acquirente Fallimento dell‘acquirente 10 La riserva di proprietà Accordo su rdp + data certa ai sensi dell‘art. 2704 I c.c. valido contro terzi Accordo su rdp Rdp italiana con data certa è valida sotto tutti gli aspetti valido contro terzi nessuna data certa, Rdp italiana senza data certa si trasforma in riserva di proprietà tedesca rdp non è valida contro terzi valida contro terzi con l‘arrivo nel territorio tedesco 11 La riserva di proprietà secondo il diritto tedesco Anche un accordo solo orale è sufficiente (ma: problema della prova) Non è necessaria la registrazione del contratto o la data certa Sufficiente: clausola nelle condizioni generali Riserva di proprietà “allargata” Una rdp non valida contro terzi in Italia in Germania è valida sotto tutti gli aspetti 12 Il recupero del credito in Germania Attenzione: cambiali e assegni non sono titoli esecutivi in Germania Titolo esecutivo europeo (Regol. CE 805/04) Dal 21.10.2005 per i crediti non contestati Decreto ingiuntivo Richiesta di un decreto ingiuntivo tedesco Decreto ingiuntivo (“Mahnbescheid”) Formula esecutiva (“Vollstreckungsbescheid”) 13 Le condizioni generali nel b2b Condizioni contrattuali predisposte da una parte per una serie indefinita di contratti ed imposte all’altra parte alla stipula del contratto Diritto applicabile al contratto -> diritto applicabile alle condizioni generali Inclusione delle condizioni generali nel contratto • Far riferimento alle condizioni generali prima della conclusione del contratto, meglio: • Mandare le condizioni generali alla controparte • Lingua delle condizioni generali: lingua del contratto, almeno inglese • Approvazione espressa o mancanza di obiezioni (se possibile: far sottoscrivere le condizioni generali) 14 Le condizioni generali nel b2b Clausole vessatorie/Controllo contenutistico: confronto tra diritto italiano e tedesco (§§ 305 ss. Codice civile) (Artt. 1341-1342 Codice civile) Pieno controllo contenutistico di Solo controllo “formale”, tutte le condizioni generali delle clausole vessatorie elenco “Clausole vessatorie” sono quelle Esempi di clausole vessatorie: che sfavoriscono la controparte in limitazioni di responsabilità, diritto di violazione del principio di buona fede recesso, diritto di sospensione dell’esecuzione, facoltà di opporre eccezioni Anche clausole ambigue vengono Solo le clausole di cui all’art. 1341 considerate vessatorie cc Clausola vessatoria: invalida Doppia firma: piena efficacia 15 Responsabilità del venditore Responsabilità contrattuale per vizi del prodotto Diritto scelto dalle parti / Diritto del venditore Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili Responsabilità civile per difetti del prodotto Giudice tedesco: Scelta tra il diritto della sede del produttore e il luogo dove si è manifestato il danno Giudice italiano: Scelta tra il diritto della sede del produttore e il luogo dell’acquisto del prodotto 16 Responsabilità del venditore per vizi ai sensi della Convenzione di Vienna Sussistenza di un vizio I beni consegnati • non sono idonei all’uso abituale cui sono destinati i beni del genere in questione • non sono idonei all’uso previsto di cui il venditore è a conoscenza • non sono uguali ai campioni o modelli presentati • non sono imballati in modo usuale o adeguato Denuncia dei vizi L’acquirente deve esaminare la merce e denunciare i vizi nel più breve tempo possibile 17 Diritto dell’acquirente ai sensi della Convenzione di Vienna Questioni non regolate dalla Convenzione di Vienna (prescrizione, passaggio della proprietà, interessi): diritto applicabile Diritto del venditore a porre rimedio (Art.48) In caso di vizi gravi, consegna di beni in sostituzione (Art. 46 II) In caso di grave inademp. risoluzione del contratto (Art. 49) Se ragionevole, eliminazione dei difetti (Art. 46 III) Negli altri casi riduzione del prezzo (Art. 50) + Risarcimento del danno (Art. 45 I b) 18 Diritti del venditore ai sensi della Convenzione di Vienna Questioni non regolate dalla Convenzione di Vienna (prescrizione, passaggio della proprietà, interessi): diritto applicabile Diritti del venditore Pagamento del prezzo (Art. 62) Presa in consegna della merce (Art. 62) In caso di grave inademp. o dopo lo scadere di un termine supplementare, risoluzione del contratto (Art. 64) + Risarcimento del danno (Art. 61 I b) 19 Excursus: Come sfruttare le opportunità offerte dal sole Il Conto Energia è un incentivo concesso dallo Stato a chi produce energia elettrica con impianti fotovoltaici La tariffa, una volta assegnata, sarà pagata per 20 anni (senza aggiornamento ISTAT) Si distingue tra scambio sul posto e cessione in rete dell’energia elettrica prodotta 20 Conto Energia 2007 per il fotovoltaico Le tariffe incentivanti Nessuna integrazione architettonica (€/kWh) Integrazione parziale (€/kWh) Integrazione architettonica (€/kWh) 1- 3 kWp 0,40 0,44 0,49 3-20 kWp 0,38 0,42 0,46 >20 kWp 0,36 0,40 0,44 21 Casi di incremento delle tariffe per le imprese Incremento del 5% • Impianti con potenza > 3 kWp non integrati che sono autoproduttori (cioè consumano almeno il 70% dell’energia che producono con l’impianto FV), o • Integrati dove i moduli FV sostituiscono parti che contengono amianto Incremento fino a 30% • Premio energetico: premio per la riduzione del fabbisogno di energia primaria dell’immobile dov’è istallato l’impianto FV • Incremento massimo della tariffa incentivante: 30% 22 Energia prodotta: autoconsumo/cessione in rete Scambio sul posto Tariffa incentivante (0,38€-0,49/kWh) + risparmio in bolletta + cessione in rete di quantità eccedente a prezzo minimo garantito Cessione in rete Tariffa incentivante (0,38€-0,49/kWh) + prezzo minimo garantito produzione annua dell’impianto prezzo minimo garantito <500.000 kWh €0,0964/kWh 500.000 kWh-1.000.000 kWh €0,0812/kWh 1.000.000-2.000.000 kWh € 0,071/kWh 23 Esempio impianto con potenza 3kWp Costo investimento ipotizzato Costo unitario: 6.500 €/kWp (IVA 10% escl.) Costo totale 19.500 + 1.950 = 21.450€ Costo di esercizio e manutenzione 0,7%/anno del costo di investimento Benefici attesi Produttività annua dell’impianto 1000kWh/kWp ricavi da conto energia = 0,44 € x kWh (integrazione parziale) risparmi da scambio sul posto = 0,18 € x kWh prodotti ammortamento dell’investimento dopo 13 anni (durata dell’impianto: 25 anni) 24 Grazie dell‘attenzione! Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! Svenja Bartels Rechtsanwältin (Avvocato) [email protected] Via Nicolò Tommaseo, 68 35131 Padova Tel.: +39-049-8046911 Fax: +39-049-8046920 Via Turati, 29 20121 Milano Tel: +39-02-6328841 Fax:+39-02-63288420 25 Lo studio Lo Studio professionale “Rödl & Partner“ è stato costituito nel 1977 dal Dr. Bernd Rödl a Norimberga in Germania ed è oggi con circa 2.300 collaboratori il più grande studio professionale tedesco che riunisce le competenze di dottori commercialisti, revisori contabili ed avvocati. Attualmente Rödl & Partner è presente con 24 sedi in Germania e 43 sedi in Europa, Asia e Stati Uniti. In Italia Rödl & Partner è presente con 2 sedi di cui una in Milano ed una in Padova. 26 Le sedi in Germania Berlin Cottbus Düsseldorf Köln Hauptsitz Jena Gera Plauen Eschborn Kulmbach Bad Homburg Bayreuth Fürth Hof Selb Chemnitz Dresden Löbau Stollberg Nürnberg Ansbach Niederlassungen Stuttgart Regensburg Passau München 27 Le sedi in Europa International Offices Lappeenranta Helsinki St. Petersburg Stockholm Partner Offices Moscow Tallinn Riga Vilnius England Gdansk Netherlands ChannelIslands Brussels Poznan Wroclaw Prague Brno Paris Switzerland Gliwice Cracow Charkiv Kiev Bratislava Vienna Budapest Milano Ljubljana Padova Madrid Warsaw Bucharest Zagreb Barcelona Istanbul Palma de Mallorca 28 Le sedi internazionali Canada Nuremberg Charlotte Greenville Birmingham Peking New York Seoul Israel Atlanta Shanghai Mexico Neu Delhi Kanton Hongkong Bangkok Venezuela Kuala Lumpur Singapur Jakarta Peru Brasil Australia Argentina International Offices New Zealand Partner Offices 29