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Contratti - Confindustria Vicenza

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Contratti - Confindustria Vicenza
Suggerimenti
giuridici per lavorare
in Germania
Confindustria Vicenza
Vicenza, 1 giugno 2007
Avv. Svenja Bartels
Rechtsanwälte
Steuerberater
Wirtschaftsprüfer
Diritto e competenza interculturale
1. Regola di base ai fini della prova: documentazione scritta

Contratti, lettere, contestazioni di vizi: tutta la vicenda
commerciale deve essere documentata

Comunicazioni anticipate a mezzo telefax, spedizione con
mezzo idoneo ai fini della prova (non via mail!)
2. Meno importante: il colloquio personale con la controparte
tedesca
2
Contratti: Questioni principali
Diritto applicabile
Situazione identica in Italia e Germania in base alla
„Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali“
Senza scelta del
diritto applicabile
Diritto della
prestazione caratteristica:
sede del produttore, distributore,
agente
Scelta
del diritto applicabile
• Espressamente in forma scritta (anche
tramite condizioni generali)
• Espressamente in base ad un accordo
orale (problema di prova)
• Implicitamente
• Dopo l‘inizio del rapporto commerciale
3
Contratti: Questioni principali
Foro competente
Situazione identica in Italia e Germania in base al
„Regolamento 44/2001/CE“
Senza scelta del
foro competente
• Sede del convenuto
• Compravendita e servizi: luogo della
consegna, luogo della prestazione
• Altri
contratti:
luogo
dell’adempimento dell’obbligo dedotto
in giudizio
Scelta
del foro competente
• Espressamente in forma scritta
(attenzione alle condizioni
generali)
• Con accordo orale seguito da
conferma scritta
• Secondo gli usi delle parti o le
usanze commerciali
4
Rete di distribuzione
Agente
• Agisce in nome e per conto di un preponente
• E‘ libero professionista la cui attività è finalizzata alla
promozione degli affari di un terzo
• Nel momento della cessazione del rapporto è dovuta
l‘indennità di fine rapporto
Distributore
• Agisce in nome e per conto proprio
• E’ imprenditore che compra e rivende merce
• Non è dovuta nessuna indennità di fine rapporto
5
Il rapporto di agenzia
 Disciplina italiana e tedesca: simili sotto molti aspetti (attuazione
di direttive europee)
 Germania: attenzione all’inquadramento: agente/dipendente
Aspetti simili
 Obblighi di collaborazione, lealtà e buona fede per entrambe le
parti
 Diritto dell’agente al pagamento della provvigione
 Recesso dal contratto con preavviso (1m/1°, 2m/2°, 3m/3°, 4m/4°,
5m/5°, 6m/>6°)
 Pagamento dell’indennità di fine rapporto (“sistema tedesco”)
 Eventuale patto di non concorrenza per l’agente per un certo
periodo di tempo dopo la cessazione del rapporto
6
Il rapporto di agenzia
Differenze
(§§ 84-92c Codice di commercio)
Solo ed esclusivamente
individuali
(Artt. 1742-1753 Codice civile)
contratti Contratti Collettivi - AEC
Accesso libero alla professione
Iscrizione all’albo degli agenti
Clientela e zona: elementi eventuali
Clienti e zona: elementi naturali
Risoluzione
preavviso
straordinaria
senza -
Nessun divieto generale dello star Divieto generale
del credere
credere
92c HGB per agenti fuori EU
dello
star
7
del
Contratti di distribuzione
Confronto tra diritto italiano e tedesco
Diritto tedesco
Mancano disposizioni specifiche
Solo ed esclusivamente
individuali
Mancano disposizioni specifiche
contratti Solo ed esclusivamente
individuali
contratti
Eventualmente indennità di fine Nessuna indennità di fine rapporto
rapporto (in analogia al rapporto di
agenzia)
Attenzione in caso di esclusiva
Attenzione in caso di esclusiva
8
Contratti di consegna
Rischi
Soluzione
 Mancato pagamento
•
•
•
•
 Contestazione di vizi
• Descrizione dettagliata ed esatta del
prodotto
• Approvazione campioni
• Controllo della qualità del prodotto
• Rispetto dei termini di denuncia di vizi
Pagamento anticipato
Riserva di proprietà valida
Lettera di credito dettagliata
Cessione astratta della proprietà della
merce a titolo di garanzia
• Fideiussione bancaria
• Contratto di garanzia
9
Garanzia di pagamento: la riserva di proprietà
garantisce il pagamento del prezzo
terzi non possono „toccare“ la
merce
Pignoramento contro
l‘acquirente
Fallimento
dell‘acquirente
10
La riserva di proprietà
 Accordo su rdp
+
data certa ai sensi
dell‘art. 2704 I c.c.
 valido contro terzi
 Accordo su rdp
Rdp italiana con data certa è valida
sotto tutti gli aspetti
 valido contro terzi
nessuna data certa,
Rdp italiana senza data certa si
trasforma in riserva di proprietà
tedesca
 rdp non è valida contro
terzi
 valida contro terzi con l‘arrivo
nel
territorio tedesco
11
La riserva di proprietà secondo il diritto tedesco
 Anche un accordo solo orale è sufficiente (ma: problema della
prova)
 Non è necessaria la registrazione del contratto o la data certa
 Sufficiente: clausola nelle condizioni generali
 Riserva di proprietà “allargata”
 Una rdp non valida contro terzi in Italia in Germania è valida sotto
tutti gli aspetti
12
Il recupero del credito in Germania
 Attenzione: cambiali e assegni non sono titoli esecutivi in Germania
Titolo esecutivo europeo (Regol. CE 805/04)
Dal 21.10.2005 per i crediti non contestati
Decreto
ingiuntivo
Richiesta di un decreto ingiuntivo tedesco
 Decreto ingiuntivo (“Mahnbescheid”)
 Formula esecutiva (“Vollstreckungsbescheid”)
13
Le condizioni generali nel b2b
 Condizioni contrattuali predisposte da una parte per una serie
indefinita di contratti ed imposte all’altra parte alla stipula del
contratto
 Diritto applicabile al contratto -> diritto applicabile alle condizioni
generali
Inclusione delle condizioni generali nel contratto
• Far riferimento alle condizioni generali prima della
conclusione del contratto, meglio:
• Mandare le condizioni generali alla controparte
• Lingua delle condizioni generali: lingua del contratto,
almeno inglese
• Approvazione espressa o mancanza di obiezioni (se
possibile: far sottoscrivere le condizioni generali)
14
Le condizioni generali nel b2b
Clausole vessatorie/Controllo contenutistico:
confronto tra diritto italiano e tedesco
(§§ 305 ss. Codice civile)
(Artt. 1341-1342 Codice civile)
 Pieno controllo contenutistico di  Solo controllo “formale”,
tutte le condizioni generali
delle clausole vessatorie
elenco
 “Clausole vessatorie” sono quelle  Esempi di clausole vessatorie:
che sfavoriscono la controparte in limitazioni di responsabilità, diritto di
violazione del principio di buona fede recesso, diritto di sospensione
dell’esecuzione, facoltà di opporre
eccezioni
 Anche clausole ambigue vengono  Solo le clausole di cui all’art. 1341
considerate vessatorie
cc
 Clausola vessatoria: invalida
 Doppia firma: piena efficacia
15
Responsabilità del venditore
Responsabilità contrattuale per
vizi del prodotto
Diritto scelto dalle parti
/
Diritto del venditore
Convenzione di Vienna
sulla vendita
internazionale di beni
mobili
Responsabilità civile per
difetti del prodotto
Giudice tedesco:
Scelta tra il diritto della sede del produttore
e il luogo dove si è manifestato il danno
Giudice italiano:
Scelta tra il diritto della sede del produttore
e il luogo dell’acquisto del prodotto
16
Responsabilità del venditore per vizi
ai sensi della Convenzione di Vienna
Sussistenza di un vizio
 I beni consegnati
• non sono idonei all’uso abituale cui sono destinati i beni del
genere in questione
• non sono idonei all’uso previsto di cui il venditore è a
conoscenza
• non sono uguali ai campioni o modelli presentati
• non sono imballati in modo usuale o adeguato
Denuncia dei vizi
 L’acquirente deve esaminare la merce e denunciare i vizi nel più
breve tempo possibile
17
Diritto dell’acquirente ai sensi della
Convenzione di Vienna
Questioni non regolate dalla Convenzione di Vienna
(prescrizione, passaggio della proprietà, interessi):
diritto applicabile
Diritto del venditore
a porre rimedio (Art.48)
In caso di vizi gravi,
consegna di beni in
sostituzione (Art. 46 II)
In caso di grave inademp.
risoluzione del contratto
(Art. 49)
Se ragionevole,
eliminazione dei difetti
(Art. 46 III)
Negli altri casi
riduzione del prezzo
(Art. 50)
+
Risarcimento del danno
(Art. 45 I b)
18
Diritti del venditore ai sensi della
Convenzione di Vienna
Questioni non regolate dalla Convenzione di Vienna
(prescrizione, passaggio della proprietà, interessi):
diritto applicabile
Diritti del venditore
Pagamento del
prezzo (Art. 62)
Presa in consegna
della merce (Art. 62)
In caso di grave inademp.
o dopo lo scadere
di un termine supplementare,
risoluzione del contratto
(Art. 64)
+
Risarcimento del danno
(Art. 61 I b)
19
Excursus:
Come sfruttare le opportunità offerte dal sole

Il Conto Energia è un incentivo concesso dallo
Stato a chi produce energia elettrica con
impianti fotovoltaici

La tariffa, una volta assegnata, sarà pagata per
20 anni (senza aggiornamento ISTAT)

Si distingue tra scambio sul posto e cessione in
rete dell’energia elettrica prodotta
20
Conto Energia 2007 per il fotovoltaico
Le tariffe incentivanti
Nessuna
integrazione
architettonica
(€/kWh)
Integrazione
parziale
(€/kWh)
Integrazione
architettonica
(€/kWh)
1- 3 kWp
0,40
0,44
0,49
3-20 kWp
0,38
0,42
0,46
>20 kWp
0,36
0,40
0,44
21
Casi di incremento delle tariffe per le imprese
Incremento del 5%
• Impianti con potenza > 3 kWp non integrati che sono
autoproduttori (cioè consumano almeno il 70%
dell’energia che producono con l’impianto FV), o
• Integrati dove i moduli FV sostituiscono parti che
contengono amianto
Incremento fino a 30%
• Premio energetico: premio per la riduzione del
fabbisogno di energia primaria dell’immobile dov’è
istallato l’impianto FV
• Incremento massimo della tariffa incentivante: 30%
22
Energia prodotta: autoconsumo/cessione in rete
Scambio sul posto
Tariffa incentivante (0,38€-0,49/kWh) + risparmio in bolletta + cessione in
rete di quantità eccedente a prezzo minimo garantito
Cessione in rete
Tariffa incentivante (0,38€-0,49/kWh) + prezzo minimo garantito
produzione annua dell’impianto
prezzo minimo garantito
<500.000 kWh
€0,0964/kWh
500.000 kWh-1.000.000 kWh
€0,0812/kWh
1.000.000-2.000.000 kWh
€ 0,071/kWh
23
Esempio impianto con potenza 3kWp
Costo investimento ipotizzato
 Costo unitario: 6.500 €/kWp (IVA 10% escl.)
 Costo totale 19.500 + 1.950 = 21.450€
Costo di esercizio e manutenzione
0,7%/anno del costo di investimento
Benefici attesi
 Produttività annua dell’impianto 1000kWh/kWp
 ricavi da conto energia = 0,44 € x kWh (integrazione parziale)
 risparmi da scambio sul posto = 0,18 € x kWh prodotti
 ammortamento dell’investimento dopo 13 anni (durata dell’impianto: 25
anni)
24
Grazie dell‘attenzione!
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!
Svenja Bartels
Rechtsanwältin
(Avvocato)
[email protected]
Via Nicolò Tommaseo, 68
35131 Padova
Tel.: +39-049-8046911
Fax: +39-049-8046920
Via Turati, 29
20121 Milano
Tel: +39-02-6328841
Fax:+39-02-63288420
25
Lo studio



Lo Studio professionale “Rödl & Partner“
è stato costituito nel 1977 dal Dr. Bernd
Rödl a Norimberga in Germania ed è oggi
con circa 2.300 collaboratori il più grande
studio professionale tedesco che riunisce
le competenze di dottori commercialisti,
revisori contabili ed avvocati.
Attualmente Rödl & Partner è presente con
24 sedi in Germania e 43 sedi in Europa,
Asia e Stati Uniti.
In Italia Rödl & Partner è presente con 2
sedi di cui una in Milano ed una in Padova.
26
Le sedi in Germania
Berlin
Cottbus
Düsseldorf
Köln
Hauptsitz
Jena
Gera
Plauen
Eschborn
Kulmbach
Bad Homburg Bayreuth
Fürth
Hof
Selb
Chemnitz
Dresden
Löbau
Stollberg
Nürnberg
Ansbach
Niederlassungen
Stuttgart
Regensburg
Passau
München
27
Le sedi in Europa
International Offices
Lappeenranta
Helsinki
St. Petersburg
Stockholm
Partner Offices
Moscow
Tallinn
Riga
Vilnius
England
Gdansk
Netherlands
ChannelIslands
Brussels
Poznan
Wroclaw
Prague
Brno
Paris
Switzerland
Gliwice
Cracow
Charkiv
Kiev
Bratislava
Vienna Budapest
Milano Ljubljana
Padova
Madrid
Warsaw
Bucharest
Zagreb
Barcelona
Istanbul
Palma de Mallorca
28
Le sedi internazionali
Canada
Nuremberg
Charlotte
Greenville
Birmingham
Peking
New York
Seoul
Israel
Atlanta
Shanghai
Mexico
Neu Delhi
Kanton
Hongkong
Bangkok
Venezuela
Kuala Lumpur
Singapur
Jakarta
Peru
Brasil
Australia
Argentina
International Offices
New Zealand
Partner Offices
29
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