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Diapositiva 1 - Confindustria Verona

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Diapositiva 1 - Confindustria Verona
Il contratto di agenzia
A.E.C. 30/7/2014
Modifiche unilaterali degli elementi essenziali
Durata e cessazione del rapporto
Verona, Confindustria, 14 dicembre 2015
avv. Alberto Venezia
www.albertovenezia.it
1
Fonti ed evoluzione normativa
• Codice civile e accordi economici collettivi
•Caratteristiche dell’agente e diversità di rito e disciplina
•Direttiva comunitaria 18 dicembre 1986, n. 653 e successiva
evoluzione della normativa italiana
•Efficacia delle direttive e Corte di Giustizia
2
Entrata in vigore aec 30/7/2014 e disciplina transitoria
•
Entrata in vigore: 1 settembre 2014 con scadenza al 31 dicembre 2017
rinnovo automatico di anno in anno, salvo disdetta con preavviso di 6 mesi
•
Norma transitoria n. 2 artt. 10 e 11 in tema di indennità di fine rapporto
•
Per i contratti in corso al 30/7/2014, stipulati prima del 1 gennaio 2014
continuerà ad applicarsi l’aec 20 marzo 2002 sino al 31/12/2015
•
Dal 1 gennaio 2016 si applicheranno gli artt. 10 e 11 dell’aec 30/7/2014 a
condizione che i contratti restino in vigore per ulteriori 5 trimestri a
partire dal 1/1/2016
•
L’effettiva entrata in vigore della nuova indennità meritocratica per i
contratti in corso al 30/7/2014 e stipulati prima del 1/1/2014, coincide
con il 1 aprile 2017
3
Zona e diritto di esclusiva
•Modalità di determinazione della zona
•Contenuti ed ambito del diritto di esclusiva: derogabilità
•Il diritto alle provvigioni
•Il vincolo di monomandato
• Efficacia dell’esclusiva
4
Modifiche unilaterali di elementi essenziali
•Il principio del consenso per la modifica del contratto
• La predeterminazione di meccanismi di modifica unilaterale
• La necessità di inserire precise limitazioni
•Il rischio connesso allo svuotamento di contenuto economico e
l’opportunità di accordi bilaterali
5
La restrittiva disciplina dell’aec ind. 30/7/2014
• Oggetto delle variazioni: zona (territorio e clientela), prodotti e
misura delle provvigioni
•Criterio di valutazione: incidenza sul valore delle provvigioni di
competenza dell’anno civile precedente
• Riduzione al 15% del limite tra variazioni medie e rilevanti
•Preavviso minimo (derogabile) di 2 o 4 mesi per le variazioni
medie
6
modifiche unilaterali
• Estensione alle variazioni medie della facoltà di rifiuto in
precedenza prevista per le sole variazioni di rilevante entità
•L’eventuale rifiuto trasforma la comunicazione di modifica in
recesso ordinario con preavviso su iniziativa del preponente
• Cumulo delle variazioni di lieve entità realizzate nei 18 mesi
precedenti (estesi a 24 per i monomandatari)
•Rafforzata la validità del meccanismo in funzione delle
limitazioni introdotte
7
Durata del contratto
• Contratto a tempo determinato: clausole di rinnovo
- trasformazione in contratto a tempo indeterminato: esclusione
• Contratto a tempo indeterminato
•Patto di prova
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Recesso e art. 1750 c.c.
• Recesso ordinario e termini di preavviso: coordinamento tra art. 1750 c.c.
ed aec
• Scadenza del preavviso e art. 1750 c.c.
• Rinuncia
• Sostituibilità del preavviso con il pagamento di un’indennità: legittimità
9
Clausola risolutiva espressa
•
Art. 1456c.c. e operatività della clausola risolutiva
•
Tecniche di redazione
•
Evoluzione giurisprudenza della Cassazione (Cass.
18/5/2011 n. 10934):
- legittimità della clausola
- necessario accertamento di una giusta causa
- sostanziale eliminazione
10
Recesso per giusta causa
•
Applicazione analogica art. 2119 c.c.
•
Immodificabilità motivi di recesso: giurisprudenza
•
Immediatezza nella contestazione
•
Sussistenza e prova dell’inadempimento che non
consenta la prosecuzione del rapporto
•
La lettera di recesso
•
Conseguenze
11
Indennità di fine rapporto
Evoluzione della normativa italiana
Modifiche apportate all’art. 1751 c.c. dai d.lgs. 303/91 e
65/99 in attuazione della direttiva 86/653
Gli aec di diritto comune e la giurisprudenza italiana
12
Apparente assenza di criteri di quantificazione
Criteri di quantificazione dell’indennità non previsti nell’art. 1751 c.c.
Condizioni necessarie per l’esistenza del diritto:
• apporto o sviluppo di clientela da parte dell’ agente, con vantaggi sostanziali per
il preponente derivanti dagli affari con tali clienti;
• rispondenza ad equità, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare
delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti
Necessità di interpretazione dell’art. 1751 c.c. in base al testo della direttiva
13
Direttiva comunitaria: art. 17 e criteri di
quantificazione dell’indennità di fine rapporto
Previste due soluzioni alternative:
1) Indennità, ispirata alla normativa tedesca
2) Risarcimento del danno, in base al diritto francese
Possibilità di valorizzazione del testo della direttiva
in base al principio interpretativo elaborato dalla Corte di Giustizia
Il Giudice nazionale deve interpretare le proprie norme interne, sia precedenti,
sia successive all’entrata in vigore di una direttiva, in base alla lettera ed alla
14
ratio della direttiva
Corretta interpretazione dell’art. 1751 c.c.
• Le condizioni previste per il sorgere del diritto debbono essere
utilizzate anche per la sua quantificazione
• L’art. 17 prevede infatti che l’indennità di fine rapporto sia
dovuta “ se e nella misura in cui “ sussistano le condizioni di:
- apporto e sviluppo di clientela con vantaggi per il preponente
- rispondenza ad equità della corresponsione, tenuto conto di
tutte le circostanze del caso concreto
Per la corretta quantificazione dell’indennità ex art. 1751 c.c. va
quindi accertato in che misura sussistano le condizioni di cui sopra
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Corte di Giustizia 23 marzo 2006
La Corte di Cassazione ha posto alla Corte di Giustizia due
domande:
1) I criteri di calcolo dell’indennità previsti dagli aec del 1992
sono in linea con la direttiva?
2) Il Giudice nazionale, nell’applicazione degli artt. 17 - 19 deve
utilizzare criteri di quantificazione di tipo analitico o può
utilizzare criteri sintetici, se del caso valorizzando l’equità?
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Le risposte della Corte di Giustizia
1)
Il regime previsto dagli artt. 17 – 19 della direttiva ha carattere imperativo
2)
La validità di deroghe al regime di cui all’17 è condizionata alla
dimostrazione che, in qualunque ipotesi di scioglimento del rapporto, la
deroga garantisca all’agente un’indennità uguale o superiore a quella che
deriverebbe dall’applicazione dell’art. 17
3)
Nel caso di cui agli aec del 1992 il rispetto del predetto principio impone il
cumulo tra aec e disciplina di cui all’art. 17
4)
Per quantificare l’indennità gli Stati, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 17,
possono esercitare il loro potere discrezionale, anche facendo ricorso
all’equità
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La giurisprudenza italiana
•
Superamento dell’orientamento maggioritario relativo all’applicazione
degli aec quale ordinario criterio di quantificazione dell’indennità
•
Il Giudice deve interpretare l’art. 1751 c.c. garantendo all’agente, sulla
base delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore, poiché
l’inderogabilità a svantaggio dell’agente comporta che l’importo
determinato dal Giudice ai sensi della normativa legale deve prevalere su
quello, inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie, individuali o
collettive
•
Ruolo centrale attribuito all’equità nella valutazione delle circostanze del
caso concreto
•
I criteri degli aec costituiscono un trattamento minimo garantito,
applicabile laddove non spetti all’agente un’indennità di legge superiore
18
la giurisprudenza italiana
•
Stravolto il criterio generale indicato dalla Corte di Giustizia, che prevede
una comparazione astratta che prescinda dal singolo caso concreto
•
La giurisprudenza potrebbe elaborare idonei criteri di quantificazione
dell’indennità ex art. 1751 c.c. , da interpretarsi alla luce dell’art.17, n. 2
della direttiva, per poi effettuare un raffronto con eventuali deroghe
•
Permane incertezza nella quantificazione dell’indennità di fine
rapporto, potendosi al più determinare un limite minimo e massimo
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L’indennità non è dovuta
1)
Se il preponente risolve il contratto per un inadempimento imputabile
all’agente che, per la sua gravità, non consente la prosecuzione, anche
provvisoria del rapporto
2)
Se l’agente esercita il diritto di recesso, salvo che il recesso sia giustificato
da :
-
circostanze attribuibili al preponente (di cosa deve trattarsi?)
-
circostanze attribuibili all’agente, quali età, infermità e malattia
per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione
dell’attività
3)
Se l’agente, previo accordo con il preponente, cede a un terzo il contratto
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Decadenza e risarcimento danno
•
Termine di decadenza di 1 anno entro il quale l’agente deve comunicare al
preponente l’intenzione di far valere i propri diritti
•
Facoltà per l’agente di richiedere oltre all’indennità di fine rapporto anche
il risarcimento del danno eventualmente subito
•
Il recesso del preponente non fa sorgere automaticamente il diritto
dell’agente al risarcimento del danno
•
L’indennità è dovuta se il rapporto cessa per morte dell’agente
•
Inderogabilità dell’art. 1751 c.c. a svantaggio dell’agente
21
Aec industria 30 luglio 2014
•
Artt. 10 e 11 aec 30 luglio 2014
•
Indennità di risoluzione art. 10 I (FIRR): riconosciuta anche in assenza di
incremento di clientela e giro d’affari (disciplina identica a quella dell’aec
2002);
•
Indennità suppletiva di clientela art. 10 II: riconosciuta anche in assenza di
incremento di clientela e giro d’affari (disciplina sostanzialmente uguale a
quella dell’aec 2002);
•
Soluzione innovativa più favorevole all’agente per l’indennità meritocratica
prevista all’art. 11; riconosciuta in presenza di sensibile incremento di
clientela e giro d’affari in modo da procurare al preponente vantaggi
sostanziali anche dopo la cessazione del rapporto(vero e proprio
requisito?);
22
Indennità meritocratica: art. 11
•
Ispirata, anche se solo in parte, alla giurisprudenza tedesca
•
Individuazione valore incremento clientela e/o giro d’affari: differenza tra
provvigioni e compensi complessivi delle ultime 4 liquidazioni trim e delle prime 4
liquidazioni trim (rivalutate); per contratti di durata compresa tra 5 e 10 anni va
considerata la media annua degli ultimi e dei primi 2 anni (rivalutati); per durate
superiori la media annua degli ultimi e dei primi 3 anni (rivalutati)
•
Raffronto tra dati finali e iniziali da effettuarsi in termini omogenei per
neutralizzare gli effetti derivanti dalle variazioni intervenute
•
Individuazione periodo di prognosi
durata del rapporto
-
•
Diminuzione forfettaria compresa tra il 10ed il 20% del valore finale raggiunto, in
funzione della durata del rapporto (10% ≤ 5 – 15% tra 5 e 10 – 20% > 10)
e tasso di migrazione in base a:
vincolo di monomandato
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Tabella
Tipologia
Durata
Periodo prognosi
Anni di proiezione
Tasso migrazione
Mono ≤ 5 anni
2,25
15%
Mono da 5 a 10
2,75
20%
Mono > 10 anni
3,25
35%
Pluri ≤ 5 anni
2
17%
Pluri da 5 a 10
2,50
22%
Pluri > 10 anni
3
37%
24
•
Il valore dell’indennità meritocratica individuato viene poi rapportato al
limite massimo dell’indennità ex art. 1751 c.c. e conseguentemente
adeguato, se superiore
•
L’indennità meritocratica così definita dovrà intendersi comprensiva
dell’indennità di risoluzione rapporto (anche per quanto già accantonato
nel fondo F.I.R.R.) e dell’indennità suppletiva di clientela così come
risultante dall’applicazione dell’art. 10 capo I e II.
•
Per agenti di imprese editoriali la differenza tra provvigioni iniziali e finali,
eccedente il 12% è presa in considerazione nel limite del 65%
•
La disciplina transitoria determina un’applicazione estremamente
graduale delle novità
25
Criticità
•
Totale irrilevanza dell’apporto del preponente e/o dell’andamento del
mercato in ordine alla valutazione dei requisiti per il riconoscimento
dell’indennità
•
Applicazione di parametri automatici privi di correttivi in funzione delle
risultanze del singolo caso concreto
26
Grazie per la Vostra attenzione
Alberto Venezia
www.albertovenezia.it
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