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Diapositiva 1 - Confindustria Verona
Il contratto di agenzia A.E.C. 30/7/2014 Modifiche unilaterali degli elementi essenziali Durata e cessazione del rapporto Verona, Confindustria, 14 dicembre 2015 avv. Alberto Venezia www.albertovenezia.it 1 Fonti ed evoluzione normativa • Codice civile e accordi economici collettivi •Caratteristiche dell’agente e diversità di rito e disciplina •Direttiva comunitaria 18 dicembre 1986, n. 653 e successiva evoluzione della normativa italiana •Efficacia delle direttive e Corte di Giustizia 2 Entrata in vigore aec 30/7/2014 e disciplina transitoria • Entrata in vigore: 1 settembre 2014 con scadenza al 31 dicembre 2017 rinnovo automatico di anno in anno, salvo disdetta con preavviso di 6 mesi • Norma transitoria n. 2 artt. 10 e 11 in tema di indennità di fine rapporto • Per i contratti in corso al 30/7/2014, stipulati prima del 1 gennaio 2014 continuerà ad applicarsi l’aec 20 marzo 2002 sino al 31/12/2015 • Dal 1 gennaio 2016 si applicheranno gli artt. 10 e 11 dell’aec 30/7/2014 a condizione che i contratti restino in vigore per ulteriori 5 trimestri a partire dal 1/1/2016 • L’effettiva entrata in vigore della nuova indennità meritocratica per i contratti in corso al 30/7/2014 e stipulati prima del 1/1/2014, coincide con il 1 aprile 2017 3 Zona e diritto di esclusiva •Modalità di determinazione della zona •Contenuti ed ambito del diritto di esclusiva: derogabilità •Il diritto alle provvigioni •Il vincolo di monomandato • Efficacia dell’esclusiva 4 Modifiche unilaterali di elementi essenziali •Il principio del consenso per la modifica del contratto • La predeterminazione di meccanismi di modifica unilaterale • La necessità di inserire precise limitazioni •Il rischio connesso allo svuotamento di contenuto economico e l’opportunità di accordi bilaterali 5 La restrittiva disciplina dell’aec ind. 30/7/2014 • Oggetto delle variazioni: zona (territorio e clientela), prodotti e misura delle provvigioni •Criterio di valutazione: incidenza sul valore delle provvigioni di competenza dell’anno civile precedente • Riduzione al 15% del limite tra variazioni medie e rilevanti •Preavviso minimo (derogabile) di 2 o 4 mesi per le variazioni medie 6 modifiche unilaterali • Estensione alle variazioni medie della facoltà di rifiuto in precedenza prevista per le sole variazioni di rilevante entità •L’eventuale rifiuto trasforma la comunicazione di modifica in recesso ordinario con preavviso su iniziativa del preponente • Cumulo delle variazioni di lieve entità realizzate nei 18 mesi precedenti (estesi a 24 per i monomandatari) •Rafforzata la validità del meccanismo in funzione delle limitazioni introdotte 7 Durata del contratto • Contratto a tempo determinato: clausole di rinnovo - trasformazione in contratto a tempo indeterminato: esclusione • Contratto a tempo indeterminato •Patto di prova 8 Recesso e art. 1750 c.c. • Recesso ordinario e termini di preavviso: coordinamento tra art. 1750 c.c. ed aec • Scadenza del preavviso e art. 1750 c.c. • Rinuncia • Sostituibilità del preavviso con il pagamento di un’indennità: legittimità 9 Clausola risolutiva espressa • Art. 1456c.c. e operatività della clausola risolutiva • Tecniche di redazione • Evoluzione giurisprudenza della Cassazione (Cass. 18/5/2011 n. 10934): - legittimità della clausola - necessario accertamento di una giusta causa - sostanziale eliminazione 10 Recesso per giusta causa • Applicazione analogica art. 2119 c.c. • Immodificabilità motivi di recesso: giurisprudenza • Immediatezza nella contestazione • Sussistenza e prova dell’inadempimento che non consenta la prosecuzione del rapporto • La lettera di recesso • Conseguenze 11 Indennità di fine rapporto Evoluzione della normativa italiana Modifiche apportate all’art. 1751 c.c. dai d.lgs. 303/91 e 65/99 in attuazione della direttiva 86/653 Gli aec di diritto comune e la giurisprudenza italiana 12 Apparente assenza di criteri di quantificazione Criteri di quantificazione dell’indennità non previsti nell’art. 1751 c.c. Condizioni necessarie per l’esistenza del diritto: • apporto o sviluppo di clientela da parte dell’ agente, con vantaggi sostanziali per il preponente derivanti dagli affari con tali clienti; • rispondenza ad equità, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti Necessità di interpretazione dell’art. 1751 c.c. in base al testo della direttiva 13 Direttiva comunitaria: art. 17 e criteri di quantificazione dell’indennità di fine rapporto Previste due soluzioni alternative: 1) Indennità, ispirata alla normativa tedesca 2) Risarcimento del danno, in base al diritto francese Possibilità di valorizzazione del testo della direttiva in base al principio interpretativo elaborato dalla Corte di Giustizia Il Giudice nazionale deve interpretare le proprie norme interne, sia precedenti, sia successive all’entrata in vigore di una direttiva, in base alla lettera ed alla 14 ratio della direttiva Corretta interpretazione dell’art. 1751 c.c. • Le condizioni previste per il sorgere del diritto debbono essere utilizzate anche per la sua quantificazione • L’art. 17 prevede infatti che l’indennità di fine rapporto sia dovuta “ se e nella misura in cui “ sussistano le condizioni di: - apporto e sviluppo di clientela con vantaggi per il preponente - rispondenza ad equità della corresponsione, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto Per la corretta quantificazione dell’indennità ex art. 1751 c.c. va quindi accertato in che misura sussistano le condizioni di cui sopra 15 Corte di Giustizia 23 marzo 2006 La Corte di Cassazione ha posto alla Corte di Giustizia due domande: 1) I criteri di calcolo dell’indennità previsti dagli aec del 1992 sono in linea con la direttiva? 2) Il Giudice nazionale, nell’applicazione degli artt. 17 - 19 deve utilizzare criteri di quantificazione di tipo analitico o può utilizzare criteri sintetici, se del caso valorizzando l’equità? 16 Le risposte della Corte di Giustizia 1) Il regime previsto dagli artt. 17 – 19 della direttiva ha carattere imperativo 2) La validità di deroghe al regime di cui all’17 è condizionata alla dimostrazione che, in qualunque ipotesi di scioglimento del rapporto, la deroga garantisca all’agente un’indennità uguale o superiore a quella che deriverebbe dall’applicazione dell’art. 17 3) Nel caso di cui agli aec del 1992 il rispetto del predetto principio impone il cumulo tra aec e disciplina di cui all’art. 17 4) Per quantificare l’indennità gli Stati, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 17, possono esercitare il loro potere discrezionale, anche facendo ricorso all’equità 17 La giurisprudenza italiana • Superamento dell’orientamento maggioritario relativo all’applicazione degli aec quale ordinario criterio di quantificazione dell’indennità • Il Giudice deve interpretare l’art. 1751 c.c. garantendo all’agente, sulla base delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore, poiché l’inderogabilità a svantaggio dell’agente comporta che l’importo determinato dal Giudice ai sensi della normativa legale deve prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie, individuali o collettive • Ruolo centrale attribuito all’equità nella valutazione delle circostanze del caso concreto • I criteri degli aec costituiscono un trattamento minimo garantito, applicabile laddove non spetti all’agente un’indennità di legge superiore 18 la giurisprudenza italiana • Stravolto il criterio generale indicato dalla Corte di Giustizia, che prevede una comparazione astratta che prescinda dal singolo caso concreto • La giurisprudenza potrebbe elaborare idonei criteri di quantificazione dell’indennità ex art. 1751 c.c. , da interpretarsi alla luce dell’art.17, n. 2 della direttiva, per poi effettuare un raffronto con eventuali deroghe • Permane incertezza nella quantificazione dell’indennità di fine rapporto, potendosi al più determinare un limite minimo e massimo 19 L’indennità non è dovuta 1) Se il preponente risolve il contratto per un inadempimento imputabile all’agente che, per la sua gravità, non consente la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto 2) Se l’agente esercita il diritto di recesso, salvo che il recesso sia giustificato da : - circostanze attribuibili al preponente (di cosa deve trattarsi?) - circostanze attribuibili all’agente, quali età, infermità e malattia per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività 3) Se l’agente, previo accordo con il preponente, cede a un terzo il contratto 20 Decadenza e risarcimento danno • Termine di decadenza di 1 anno entro il quale l’agente deve comunicare al preponente l’intenzione di far valere i propri diritti • Facoltà per l’agente di richiedere oltre all’indennità di fine rapporto anche il risarcimento del danno eventualmente subito • Il recesso del preponente non fa sorgere automaticamente il diritto dell’agente al risarcimento del danno • L’indennità è dovuta se il rapporto cessa per morte dell’agente • Inderogabilità dell’art. 1751 c.c. a svantaggio dell’agente 21 Aec industria 30 luglio 2014 • Artt. 10 e 11 aec 30 luglio 2014 • Indennità di risoluzione art. 10 I (FIRR): riconosciuta anche in assenza di incremento di clientela e giro d’affari (disciplina identica a quella dell’aec 2002); • Indennità suppletiva di clientela art. 10 II: riconosciuta anche in assenza di incremento di clientela e giro d’affari (disciplina sostanzialmente uguale a quella dell’aec 2002); • Soluzione innovativa più favorevole all’agente per l’indennità meritocratica prevista all’art. 11; riconosciuta in presenza di sensibile incremento di clientela e giro d’affari in modo da procurare al preponente vantaggi sostanziali anche dopo la cessazione del rapporto(vero e proprio requisito?); 22 Indennità meritocratica: art. 11 • Ispirata, anche se solo in parte, alla giurisprudenza tedesca • Individuazione valore incremento clientela e/o giro d’affari: differenza tra provvigioni e compensi complessivi delle ultime 4 liquidazioni trim e delle prime 4 liquidazioni trim (rivalutate); per contratti di durata compresa tra 5 e 10 anni va considerata la media annua degli ultimi e dei primi 2 anni (rivalutati); per durate superiori la media annua degli ultimi e dei primi 3 anni (rivalutati) • Raffronto tra dati finali e iniziali da effettuarsi in termini omogenei per neutralizzare gli effetti derivanti dalle variazioni intervenute • Individuazione periodo di prognosi durata del rapporto - • Diminuzione forfettaria compresa tra il 10ed il 20% del valore finale raggiunto, in funzione della durata del rapporto (10% ≤ 5 – 15% tra 5 e 10 – 20% > 10) e tasso di migrazione in base a: vincolo di monomandato 23 Tabella Tipologia Durata Periodo prognosi Anni di proiezione Tasso migrazione Mono ≤ 5 anni 2,25 15% Mono da 5 a 10 2,75 20% Mono > 10 anni 3,25 35% Pluri ≤ 5 anni 2 17% Pluri da 5 a 10 2,50 22% Pluri > 10 anni 3 37% 24 • Il valore dell’indennità meritocratica individuato viene poi rapportato al limite massimo dell’indennità ex art. 1751 c.c. e conseguentemente adeguato, se superiore • L’indennità meritocratica così definita dovrà intendersi comprensiva dell’indennità di risoluzione rapporto (anche per quanto già accantonato nel fondo F.I.R.R.) e dell’indennità suppletiva di clientela così come risultante dall’applicazione dell’art. 10 capo I e II. • Per agenti di imprese editoriali la differenza tra provvigioni iniziali e finali, eccedente il 12% è presa in considerazione nel limite del 65% • La disciplina transitoria determina un’applicazione estremamente graduale delle novità 25 Criticità • Totale irrilevanza dell’apporto del preponente e/o dell’andamento del mercato in ordine alla valutazione dei requisiti per il riconoscimento dell’indennità • Applicazione di parametri automatici privi di correttivi in funzione delle risultanze del singolo caso concreto 26 Grazie per la Vostra attenzione Alberto Venezia www.albertovenezia.it 27