...

Slides - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

by user

on
Category: Documents
19

views

Report

Comments

Transcript

Slides - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Direzione Interregionale Puglia, Molise e
Basilicata
L’agevolazione fiscale sul gasolio
autotrasporto:
modalità e procedure
Matera, 15 ottobre 2015
A cura di :
- Dott. Leonardo Di Stefano
- Dott. Giampiero Andrisani
- Dott.ssa Maddalena De Salvo
1
Programma
1) Riferimenti normativi;
2) Soggetti beneficiari: trasporto delle merci e trasporto delle persone,
soggetti nazionali e soggetti comunitari, requisiti e condizioni;
caratteristiche degli automezzi;
prodotti energetici ammessi al
beneficio; servizi “minimi” per il trasporto di persone;
imprese
esercenti gli impianti a fune (battipista);
3) La competenza territoriale degli Uffici delle Dogane;
4) L’agevolazione fiscale: caratteristiche, entità del rimborso, modalità e
procedure per la fruizione;
5) La dichiarazione di rimborso:
sua valenza quale dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà e correlati aspetti di responsabilità;
compilazione con il software dell’Agenzia e presentazione, principali
casistiche e criticità nonché indicazioni per la loro risoluzione, modalità
del rimborso, nuovo criterio di imputazione dei consumi, alimentazione
dei mezzi mediante distributori privati; casi pratici ed esempi; termini
di presentazione della dichiarazione e di compensazione del credito;
l’istituto del silenzio-assenso; la dichiarazione telematica, modalità e
procedure;
6) Violazioni e sanzioni:
controlli.
possibili violazioni
e quadro sanzionatorio;
2
SOMMARIO
ARGOMENTO
AUTORE
Pag
1)
Riferimenti normativi
Dott.ssa Maddalena De Salvo
4
2)
Soggetti beneficiari
Dott.ssa Maddalena De Salvo
38
3)
La competenza territoriale degli Uffici delle Dogane
Dott.ssa Maddalena De Salvo
49
4)
L’agevolazione fiscale
Dott.ssa Maddalena De Salvo
51
5)
La dichiarazione di rimborso - Parte 1: Dispos. generali
Dott.ssa Maddalena De Salvo
62
5)
La dichiarazione di rimborso - Parte 2: Invio telematico
Dott. Giampiero Andrisani
97
6)
Violazioni e sanzioni
Dott. ssa Maddalena De Salvo
113
3
1) Riferimenti normativi 1 di 34
 La prima agevolazione in materia, decorrente dal 16/01/99
fino
al
31.12.04
(inapplicabile
dal
01.01.05
per
incompatibilità con le disposizioni comunitarie sui livelli
minimi
di
tassazione
-ex
art.
7,
par.
2,
Direttiva
2003/96/CE- e definitivamente abrogata dal 01.01.06 -ex
art.
1,
comma
112,
della
legge
n.
266/05-),
è
comunemente conosciuta come “Carbon Tax autotrasporto”
ed è stata prevista dall’articolo 8, comma 10, lettera e),
della
legge 23/12/98, n. 448 (c.d. Carbon Tax -in sigla
C.T.-).
4
1) Riferimenti normativi 2 di 34
 Quest’agevolazione,
inizialmente
prevista
solo
per
il
trasporto per conto terzi, inserita nell’ambito di una serie
di misure compensative, si prefiggeva la “riduzione degli
oneri gravanti sugli esercenti le attivita’ di trasporto merci
con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a
11,5 tonnellate” e veniva applicata mediante uno “sconto
fiscale” in misura pari all’incremento dell’accisa applicata
al gasolio per
autotrazione
per
l’anno
di riferimento
(1999).
5
1) Riferimenti normativi 3 di 34
 L’agevolazione,
inizialmente
prevista
solo
per
l’autotrasporto effettuato per conto terzi, con la modifica
apportata dall’art. 7, comma 15, della legge 23/12/99, n.
488
e
decorrente
dal
16.01.99
[consistente
nella
sostituzione della suddetta lettera e) del comma 10
dell’art. 8 legge n. 448/98], fu estesa anche alle imprese
esercenti l’attività di trasporto per conto proprio;
 la norma regolamentare che disciplinava l’applicazione del
beneficio in questione fu emanata con il D.P.R. 9 giugno
2000, n. 277, e prevedeva la presentazione di un’apposita
dichiarazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle
Dogane.
6
1) Riferimenti normativi 4 di 34
 Il 1° incremento dell’accisa sul gasolio uso carburazione
per l’anno 1999, che determinò la misura dello sconto
fiscale applicabile, fu disposto dal D.P.C.M. 15.01.99 in
misura
pari
17,17735/1.000
a
lire
lt.-
34,26/lt.
(differ.
-equivalente
tra
nuova
ad
aliq.
€
£
780.731/1.000 lt. e vecchia aliq. £ 747.470/1.000 lt.);
 tale misura fu l’unica applicabile all’agevolazione fino a
tutto il 2003 (con l’eccezione del solo anno 2004, in cui si
ridusse ad € 16,03656 -ex art. 1, comma 515, della legge n.
311/04-).
7
1) Riferimenti normativi 5 di 34
 La “ratio” di quest’agevolazione, nell’ottica di ridurre le
emissioni inquinanti di anidride carbonica -CO2- derivanti
dall’impiego degli oli minerali (agendo sull’inasprimento
della leva fiscale), nel rispetto delle disposizioni scaturenti
dalla Conferenza di Kyoto sull’inquinamento ambientale ed i
cambiamenti climatici (1-11 dicembre 1997), e nell’intento
di
pervenire
tassazione
negli
individuabile
mantenere
ad
una
Stati
nella
progressiva
membri
scelta
comunque
armonizzazione
dell’Unione
strategica
invariata
la
del
della
europea,
legislatore
pressione
è
di
fiscale
complessiva (art. 8, comma 2, della legge n. 448/98).
8
1) Riferimenti normativi 6 di 34
 Pertanto, a fronte della programmazione nel tempo di una
serie di aumenti delle aliquote di accisa sugli oli minerali
disposti dall’art. 8, commi 5 e 6, della medesima legge n.
448/98
(in
misura
più
rilevante
per
i
prodotti
più
inquinanti), ed al fine di rispettare la suddetta invarianza
della pressione fiscale, furono previste alcune misure fiscali
compensative.
9
1) Riferimenti normativi 7 di 34
 Una di queste misure compensative fu rappresentata proprio
dalla riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attivita’
di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva
non inferiore a 11,5 tonnellate, tendente sostanzialmente a
neutralizzare gli incrementi dell’aliquota di accisa sul gasolio
per autotrazione nel particolare settore dell’autotrasporto di
merci su strada.
10
1) Riferimenti normativi 8 di 34
 Tra le altre misure fiscali compensative si ricorda:
1. la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del
lavoro;
2. la riduzione di costo del gasolio e dei gpl usati come
combustibili
per
riscaldamento
ed
impiegati
in
determinate zone geografiche climaticamente sfavorite;
3. misure
di
settore
con
incentivi
per
la
riduzione
delle
emissioni inquinanti, per l’efficienza energetica e le fonti
rinnovabili
nonché
per
la
gestione
delle
reti
di
teleriscaldamento alimentate con biomassa ed energia
geotermica.
11
1) Riferimenti normativi 9 di 34
 L’agevolazione in questione è stata applicabile solo fino al
31.12.04
poiché,
con
l’art.
7,
par.
2,
della
Direttiva
2003/96/CE, è venuta meno, a decorrere dal 1° gennaio
2005, la possibilità di assoggettare il “gasolio commerciale”
(impiegato per lo svolgimento dell’attività di autotrasporto)
ad un livello di tassazione inferiore all’aliquota di accisa
minima comunitaria e comunque inferiore a quello vigente
a livello nazionale al 1° gennaio 2003 (valori di accisa
coincidenti e pari entrambi ad € 403,21391 per 1.000 litri).
12
1) Riferimenti normativi 10 di 34
 Occorre precisare però, che, data l’insufficiente e limitata
operatività
della
Carbon
Tax
autotrasporto
(C.T.)
e
l’importanza del settore, oltrechè il crescente aumento dei
costi del gasolio uso carburazione con conseguenti difficoltà
di concorrenza per le relative aziende, già dall’anno 2000 il
Governo aveva pensato di intervenire affiancando alla C.T.
un altro provvedimento agevolativo che prevedeva invece la
“Riduzione
dell’aliquota
di
accisa
sul
gasolio
per
autotrazione” (art. 1 del D.L. n. 265/00).
13
1) Riferimenti normativi 11 di 34
Quindi, alla prima agevolazione (C.T. con sconto fiscale e
riduzione di
prezzo), ha fatto seguito una seconda
agevolazione (riduzione dell’accisa),
decorrente
dal
1°
settembre 2000 e prevista dal suddetto D.L. n. 265/00,
convertito dalla legge n. 343/00, avente però natura e
“ratio” ben diverse.
14
1) Riferimenti normativi 12 di 34
 Difatti, tale seconda agevolazione:
1. esula dalla C.T., prevedendo una vera e propria “riduzione
dell’aliquota di accisa” nella misura base di £ 100.000/1.000 lt.
e non uno “sconto fiscale”;
2. viene
emanata
31.12.00),
come
disposizione
provvisoria
(fino
al
eventualmente in aggiunta alla C.T.;
3. prevede la modularità della misura del beneficio in funzione del
prezzo di
mercato
nazionale
del
gasolio
(mediante
emanazione
di
apposito decreto);
4. prevede la medesima
anche per la C.T.
disposizione regolamentare stabilita
(DPR 09.06.00 n. 277);
5. prevede nuove caratteristiche per gli autoveicoli adibiti al
trasporto merci (sup. a 3,5 t.) e nuove categorie di soggetti
beneficiari interessate.
15
1) Riferimenti normativi 13 di 34
 In merito alle nuove caratteristiche per gli autoveicoli adibiti al
trasporto merci ed alle nuove categorie di soggetti beneficiari
interessate, si precisa che avevano diritto all’agevolazione relativa
alla riduzione dell’aliquota di accisa sul gasolio autotrazione:
1. Gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di
massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate;
16
1) Riferimenti normativi 14 di 34
ALTRI SOGGETTI AVENTI TITOLO AL BENEFICIO
2. Gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti
l’attività di trasporto di cui al D.Lgs n. 422/97 e relative
leggi regionali di attuazione;
17
1) Riferimenti normativi 15 di 34
ALTRI SOGGETTI AVENTI TITOLO AL BENEFICIO
2. Si tratta di aziende pubbliche e di società, ivi comprese
le gestioni governative e le ferrovie in concessione, che
esercitano servizi di trasporto pubblico di persone in
ambito locale e regionale la cui attività è regolata dal
D.Lgs. 19/11/1997 n.422 e relative leggi regionali di
attuazione. Sono compresi l’insieme dei sistemi di mobilità
terrestri,
lacuali
e
fluviali
che
operano
in
modo
continuativo/periodico, con itinerari, orari, frequenze e
tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell’ambito di
un territorio normalmente regionale o infraregionale.
18
1) Riferimenti normativi 16 di 34
ALTRI SOGGETTI AVENTI TITOLO AL BENEFICIO
3. Le imprese esercenti autoservizi di competenza statale,
regionale e locale di cui alla legge n. 1822/1939, al reg.
(CEE) n. 684/92 e succ. modif., ed al citato D.Lgs n.
422/97;
19
1) Riferimenti normativi 17 di 34
ALTRI SOGGETTI AVENTI TITOLO AL BENEFICIO
3. Si
tratta
di
imprese
che
esercitano
autoservizi
sia
di
competenza statale (disciplinati dalla L.28/09/1939 n.1822 o da
specifici D.M.), sia di competenza regionale e locale, regolamentati
dalla predetta L. 1822/1939 (regime di concessione) e in base al
D.Lgs. n. 422/1997 (regime di affidamento), sia di competenza
statale
per
le
imprese
che
esercitano
autoservizi
di
linea
internazionali, disciplinate dal Regolamento CEE del Consiglio n.684
del 16/03/1992. Sono comprese anche le attività di trasporto
relative ai “servizi minimi” (integrazione tra le reti di trasporto–
pendolarismo
scolastico/lavorativo
...)
indicati
nel
citato
D.Lgs.n.422/1997.
20
1) Riferimenti normativi 18 di 34
ALTRI SOGGETTI AVENTI TITOLO AL BENEFICIO
4. Gli esercenti il servizio di taxi (N.B. – L’agevolazione per
questa tipologia di
esercenti è stata soppressa in
seguito, con la conversione in legge del medesimo D.L. n.
265/00 );
21
1) Riferimenti normativi 19 di 34
ALTRI SOGGETTI AVENTI TITOLO AL BENEFICIO
5. Gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in
servizio pubblico per trasporto di persone (es. per
macchinari battipista o “gatti delle nevi”);
22
1) Riferimenti normativi 20 di 34
ALTRI SOGGETTI AVENTI TITOLO AL BENEFICIO
5. Si rileva inoltre che, come chiarito dall’Agenzia delle
Dogane–ex Area Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti
di
Roma,
con
l’agevolazione
svolgimento
Circolare
può
di
essere
altre
n.37/D
del
concessa
attività
(non
09/08/2001,
anche
di
per
lo
trasporto)
complementari e funzionali a quella di trasporto a fune di
persone come, ad esempio, le operazioni di manutenzione
delle piste sciistiche, purché svolte dagli stessi enti pubblici
e dalle imprese esercenti trasporti a fune in servizio
pubblico di trasporto persone.
23
1) Riferimenti normativi 21 di 34
 L’agevolazione
prevista
“provvisoriamente”
dal
predetto
D.L. n. 265/00 per il periodo dal 01.09.00 al 31.12.00, sarà
invece
continuamente
prorogata
semestralmente
o
annualmente fino al 31.12.04 e decadrà definitivamente dal 1°
gennaio 2005 poiché non più riproposta;
 con
il
D.L.
21.02.05,
n.
16,
convertito
nella
legge
22.04.05, n. 58 (art. 1, comma 9) , venne disposto
invece,
con decorrenza dal 22.02,05, l’aumento
delle
aliquote
di accisa, oltrechè della benzina, anche del
gasolio
carburazione (da € 403,21391 ad € 413,00 per 1.000 litri, con
un incremento di € 9,78609 per 1.000 litri ).
24
1) Riferimenti normativi 22 di 34
 Il predetto D.L. 21.02.05, n. 16 (art. 1, comma 10) stabilì,
inoltre, che il disposto incremento dell’accisa per il gasolio
carburazione
(pari
ad
€
9,78609
per
1.000
litri),
venisse
rimborsato nei confronti dei seguenti soggetti:
1. gli esercenti
l’attività di autotrasporto merci con veicoli di
massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate;
2. gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività
di trasporto di cui al D.Lgs n. 422/97 e relative leggi regionali
di attuazione;
3. le
imprese
esercenti
autoservizi
di
competenza
statale,
regionale e locale di cui alla legge n. 1822/1939, al reg. (CEE)
n. 684/92 e succ. mod., ed al citato D.Lgs n. 422/97;
4. gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in
servizio pubblico per trasporto di persone.
25
1) Riferimenti normativi 23 di 34

Quest’ultima disposizione (D.L. n. 16/2005), non è stata, come
nel caso del D.L. n. 265/00, un’agevolazione strutturale legata
alla
“filosofia”
un’agevolazione
della
a
Carbon
carattere
Tax,
quanto
congiunturale,
piuttosto
prevista
per
periodo e consistente in una riduzione dell’aliquota di accisa
sul gasolio per autotrazione utilizzato dai predetti soggetti, che
riprende le condizioni e modalità già stabilite dal decaduto D.L.
n. 265/00;

anche la suddetta nuova disposizione agevolativa si applica
secondo
le
modalità
stabilite
dal
medesimo
regolamento
attuativo di cui al D.P.R. 09.06.00 n. 277.
26
1) Riferimenti normativi 24 di 34
Variazione dei rimborsi per 1.000 litri di gasolio
€ 216,58609
€ 214,18609
€ 209,98609
€ 189,98609
€ 77,88609
€ 68,98609
€ 67,08609
€ 27,08609
€ 19,78609
Dal 1
gen
2011
al 5
apr
2011
Dal 6
apr
2011
al 27
giu
2011
Dal 28 al
30 giu
2011
Dal 1
lug
2011
al 31
ott
2011
Dal 1 nov
2011
al 6 dic
2011
Dal 7 dic
2011
al 7 giu
2012
Dal 8 giu
2012
al 10 ago
2012
Dal 11
ago
2012
Tempo
Da 1
marzo
2014
27
1) Riferimenti normativi 25 di 34
In attuazione dell’art. 61, comma 4, del D.L. n. 1/2012,
convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, tenuto
conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti
aumenti
dell’aliquota
di
accisa
sul
gasolio
usato
come
carburante, si evidenzia che la misura attuale del beneficio
riconoscibile è pari a:
- € 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai
consumi effettuati tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio 2014;
- € 216,58609 per mille litri di prodotto, in relazione ai
consumi effettuati tra il 1° marzo 2014 ed il 31 dicembre 2014;
- € 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai
consumi effettuati dal il 1° gennaio 2015
28
1) Riferimenti normativi 26 di 34
Sempre in base all’art. 61, comma 4, del citato D.L. 24.01.12,
n. 1, il rimborso di tutti gli aumenti dell’aliquota di accisa sul
gasolio carburazione ai soggetti interessati è stato reso a
carattere fisso e “strutturale”.
29
1) Riferimenti normativi 27 di 34
Per ottenere il rimborso dell’importo sopra evidenziato (per il
3° trimestre 2015), ai fini della restituzione in denaro o
dell’utilizzo
in
compensazione
dello
stesso,
i
soggetti
beneficiari presentano, pertanto, l’apposita dichiarazione agli
Uffici
delle
l’osservanza
Dogane
delle
territorialmente
modalità
stabilite
competenti,
con
il
con
regolamento
emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 (G.U. n. 238 dell’11
ottobre 2000), entro il termine del 31 ottobre 2015 (cioè entro
il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare).
Come specificato in seguito, il predetto termine è ordinatorio
e non perentorio.
30
1) Riferimenti normativi 28 di 34
La legge n. 44/2012 ha disposto una modifica all’art. 3, comma 1, del
D.P.R. n. 277/2000, eliminando la previsione della decadenza come
sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro
il
mese successivo al termine del trimestre solare di riferimento.
Quindi, la presentazione tardiva della dichiarazione non preclude il
riconoscimento del rimborso (al riguardo vale, invece, il termine
generale di decadenza biennale previsto dall’art. 14 del Testo Unico
delle Accise, come di seguito specificato).
Inoltre, il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito
(art. 4, c. 3, del D.P.R. n. 277/2000), verrà determinato in base alla
data di riconoscimento del credito stesso, per effetto del formarsi del
silenzio-assenso
o
del
provvedimento espresso
dell’Ufficio
delle
Dogane (e la compensazione dovrà avvenire perentoriamente entro il
31/12 dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto).
31
1) Riferimenti normativi 29 di 34
Per
effetto
delle
modifiche
introdotte
dall’art.
61
sopra
menzionato, ad esempio, i crediti sorti con riferimento ai
consumi relativi al terzo trimestre dell’anno 2015 potranno
essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2016.
Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3,
del DPR n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di
rimborso in denaro del credito residuo non compensato, che
dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2017.
A tale scopo, l’Ufficio delle Dogane di Potenza, tramite l’Area
Assistenza Utenti ([email protected]) ha
predisposto un apposito modulo di richiesta del rimborso in
denaro (Mod. A), reperibile presso la suddetta Area.
32
1) Riferimenti normativi 30 di 34
Esempio
Presentazione della dichiarazione inerente i consumi relativi al
primo trimestre 2014 oltre il termine ordinatorio del 30 aprile 2014
(es. il giorno 18 aprile 2015), con richiesta di compensazione del
credito d’imposta:
-
il credito sorto potrà essere utilizzato in compensazione
perentoriamente entro il 31.12.2016;
-
da tale data decorrono i previsti sei mesi concessi per chiedere
eventualmente il rimborso in denaro per la fruizione delle
eccedenze non compensate (quindi, anche in questo caso,
perentoriamente, entro il 30.06.2017).
(vedi lo schema successivo)33
1) Riferimenti normativi 31 di 34
Schema dei termini di compensazione di cui all’esempio precedente
Dichiarazione
Primo
Trimestre
2014
Dichiarazione
presentata
invece il 18
aprile 2015
Compensazione
entro :
Il 31 dicembre
2016
Tempo
Presentazione
ordinaria:
dal 1° aprile
2014 al 30 aprile
2014
Decadenza
diritto al
rimborso:
1° aprile 2016
Eventuale richiesta
di rimborso in
denaro per ecced.
non compensate:
entro il 30 giugno
2017
34
1) Riferimenti normativi 32 di 34
È
il caso però di precisare che per la presentazione della
dichiarazione è vigente il termine di decadenza biennale, a
valenza generale e fissato dall’art. 14 comma 2, del Testo
Unico delle Accise approvato con D.Lgs. n. 504/1995, che
decorre dal primo giorno utile in cui il rimborso avrebbe
potuto essere richiesto .
Quindi, nell’esempio precedente, dal 01 aprile 2014 poteva
essere richiesto il rimborso, e da tale data decorre, pertanto,
il termine di decadenza biennale.
35
1) Riferimenti normativi 33 di 34
Si evidenzia, inoltre, che, a norma del comma 2 del citato art.
61 del D.L. n. 1/2012, rispetto ai crediti riconosciuti con
riferimento ai consumi effettuati a decorrere dal 2012 non
operano le limitazioni previste dall’art. 1, comma 53, della
legge n. 244/2007.
Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove
l’importo complessivo annuo dei crediti medesimi, derivanti
dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da
indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei
redditi, superi il limite di € 250.000, indicato dall’art. 53 sopra
richiamato.
36
1) Riferimenti normativi 34 di 34
Prodotti energetici ammessi al beneficio
Si evidenzia che, tra i prodotti energetici ammessi al
beneficio, oltre al gasolio usato come carburante, rientrano
anche le miscele del medesimo con il biodiesel (vedasi nota
prot. 81906/RU del 13 luglio 2012 della Direzione Centrale
Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti).
37
2) Soggetti beneficiari 1 di 13
L’art. 7 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27.10.2003, al
paragrafo 3 lett. a), definisce come “commerciale” il gasolio
utilizzato ai fini del trasporto di merci per conto terzi o per conto
proprio, effettuato con autoveicoli a motore o con autoveicoli con
rimorchio adibiti esclusivamente al trasporto di merci su strada,
aventi peso a pieno carico massimo ammissibile pari o superiore a
7,5 tonnellate.
L’art. 18, paragrafo 11, della medesima direttiva consentiva, fino al
1° gennaio 2008, alla Repubblica italiana di applicare, in deroga a
quanto stabilito dall’art. 7 sopra citato, per la definizione di usi
commerciali sopra richiamata, un peso a pieno carico massimo
ammissibile non inferiore a 3,5 tonnellate.
38
2) Soggetti beneficiari 2 di 13
I servizi della Commissione UE ancora non si sono pronunciati
circa la specifica richiesta di proroga della deroga suddetta
inoltrata, sin dal settembre 2007, dai competenti
servizi
del
Ministero dell’economia e delle finanze.
Pertanto, nelle more della suddetta pronuncia, gli esercenti
l’attività di autotrasporto di merci, in conto proprio e in conto
terzi, con automezzi di peso compreso tra 3,5 e 7,49 tonnellate,
non possono essere, al momento, ammessi alla fruizione del
beneficio fiscale in parola.
39
2) Soggetti beneficiari 3 di 13
Riassumendo, allo stato attuale, i beneficiari sono:
a) - gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa
massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
b) - gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività
di trasporto di cui al decreto legislativo 19
novembre 1997, n.
422, e relative
leggi regionali di attuazione;
c) - le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza
statale di cui al Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, le
imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui
al citato decreto legislativo
n. 422 del 1997, le imprese esercenti
autoservizi
ambito
regolari in
comunitario
di
cui
al
Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009;
d) - gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio
pubblico per trasporto di persone.
40
2) Soggetti beneficiari 4 di 13
Esercenti le attività di autotrasporto merci per conto terzi
(esercenti nazionali): imprese che svolgono la specifica
attività, iscritte nell’albo (Albo degli autotrasportatori di
cose per conto terzi) istituito con Legge 06/06/1974 n.298
e s.m.i., limitatamente ai veicoli aventi massa massima
complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.
41
2) Soggetti beneficiari 5 di 13
Si evidenzia inoltre che, come prevede l ’art.10 del Regolamento CE
del Consiglio n.1071/2009, le Società operanti nel settore hanno
anche
l’obbligo
di
iscrizione
al
R.E.N.(Registro
Elettronico
Nazionale) di cui all’art.16 del predetto Regolamento CE e all’art.11
del Decreto Dirigenziale del Capo Dipartimento per i Trasporti, la
Navigazione
ed
i
Sistemi
informativi
e
statistici
del
25/11/2011n.291.
Per essere iscritte al R.E.N. le Società debbono presentare, tra le altre cose,
un “attestato di capacità finanziaria”(che deve essere riconfermato di anno
in anno per mantenere l’iscrizione) e il c.d. “requisito di onorabilità” del
legale rappresentante.
42
2) Soggetti beneficiari 6 di 13
Esercenti le attività di autotrasporto merci per conto
proprio (esercenti nazionali): imprese munite della licenza
di cui all’art.32 della L. 06/06/1974 e iscritte nell’elenco
degli
autotrasportatori
di
cose
per
conto
proprio,
limitatamente ai veicoli aventi massa massima complessiva
pari o superiore a 7,5 tonnellate.
43
2) Soggetti beneficiari 7 di 13
Esercenti le attività di autotrasporto merci (esercenti
comunitari): imprese appartenenti ad altri Stati membri
della UE in possesso della licenza comunitaria per trasporti
internazionali di merci su strada per conto terzi di cui al
Regolamento CEE n.881/1992 del Consiglio, ovvero in conto
proprio esentate da ogni regime di licenze comunitarie e da
ogni
altra
autorizzazione
in
presenza
delle
condizioni
previste dall’allegato II, punto 4 del citato Regolamento
CEE n.881/1992 (sempre limitatamente ai veicoli aventi
massa non inferiore a 7,5 tonnellate).
44
2) Soggetti beneficiari 8 di 13
In riferimento alle imprese esercenti autoservizi di
competenza
statale,
sottolineare
che
sono
regionale
e
ricomprese
locale,
occorre
fra
attività
le
agevolate, oltre a quelle di cui all’art. 1 del Decreto
Legislativo n. 422 del 1997 (servizi di linea di trasporto
di merci e persone che non rientrano tra quelli di
interesse
nazionale
tassativamente
individuati
dall'articolo 3 del Decreto), anche le attività di trasporto
relative ai “servizi minimi” indicati nell’articolo 16 dello
stesso Decreto.
45
2) Soggetti beneficiari 9 di 13
I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti
a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini ed i cui costi sono
a carico del bilancio delle regioni, sono definiti tenendo conto:
a)dell'integrazione tra le reti di trasporto;
b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;
c) della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai
vari servizi amministrativi, sociosanitari e culturali;
d) delle
esigenze
di
riduzione
della
congestione
e
dell'inquinamento.
46
2) Soggetti beneficiari 10 di 13
Gli automezzi ed autoveicoli agevolati utilizzati da parte di
tutti i citati soggetti beneficiari, possono essere:
•
- posseduti a titolo di proprietà
•
- locati con facoltà di acquisto (leasing)
•
- locati senza conducente.
47
2) Soggetti beneficiari 11 di 13
A decorre dal 1 ° gennaio 2015, la legge 23.12.2014. n. 190 ha
escluso dal campo di applicazione dell’agevolazione il gasolio
consumato dai veicoli di categoria Euro 0 o inferiore. Si
precisa
che
trimestrale
dichiarazioni
il
soggetto
attesta
(con
sostitutive
che
presenta
la
valenza
dal
D.P.R.
la
dichiarazione
assegnata
n.
alle
445/2000)
l’insussistenza della su descritta condizione.
Pertanto, considerato che la disciplina comunitaria definisce
le categorie dei veicoli a partire da « Euro 1», sono
classificabili come appartenenti a quelle «Euro 0 o inferiore» i
veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun
riferimento alla normativa comunitaria dell’Unione Europea.
48
2) Soggetti beneficiari 12 di 13
Riassumendo, allo stato
dall’agevolazione sono:

attuale,
le
fattispecie
escluse
Veicoli di categoria Euro 0 o inferiore, impiegati per il
trasporto merci o per il trasporto passeggeri;

Veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5
tonnellate per il trasporto merci.
49
2) Soggetti beneficiari 13 di 13
Numero
dichiarazioni
/anno:
circa
2.000
(circa 500
x4
trimestri)
Numero soggetti
beneficiari
prov. di PZ e MT:
Rimborsi/
Compensazioni
:
per circa
14 milioni di
euro
circa 500
Riduzione
errori ->
tempi più
rapidi
50
3) La competenza territoriale degli Uffici 1 di 2
L’istanza va presentata al competente Ufficio delle Dogane o
all’Ufficio delle Dogane di Roma I (per gli esercenti comunitari
non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi
in Italia).
51
3) La competenza territoriale degli Uffici 2 di 2
In dettaglio:
•-
per le imprese nazionali, l’Ufficio competente è quello nel cui
ambito territoriale è ubicata la sede operativa ovvero, nel
caso di più sedi operative, la sede legale o la principale fra
le
•-
sedi operative;
per gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della
dichiarazione dei
quello nel cui ambito
redditi,
territoriale
l’
è
Ufficio
situata
competente
la
sede
è
di
rappresentanza;
•-
per le altre imprese comunitarie che non sono obbligate alla
presentazione della
predetta
dichiarazione,
l’Ufficio
competente è l’Ufficio delle Dogane di Roma 1.
52
4) L’agevolazione fiscale 1 di 9
Caratteristiche – Modalità e procedure
a. L’agevolazione iniziale (c.d. Carbon Tax autotrasporto -C.T.), stabilita dalla legge n. 448/98, entra in vigore a
decorrere dal 16 gennaio 1999 e termina al 31.12.2004;
b. essa si pone l’obiettivo della “riduzione degli oneri gravanti
sulle attività di trasporto merci con veicoli di massa
complessiva non inferiore a 11,5 t.”, sia conto terzi che per
conto proprio;
c.
viene applicata, secondo modalità snelle e rapide,
inizialmente mediante uno “sconto fiscale” o riduzione di
prezzo
pari
all’incremento
dell’accisa
sul
gasolio
autotrazione per l’anno 1999.
53
4) L’agevolazione fiscale 2 di 9
Caratteristiche – Modalità e procedure
d. Per ottenere il beneficio gli esercenti aventi titolo
presentano al competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane
un’apposita dichiarazione, sotto forma di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà e quindi con piena
assunzione di responsabilità, con le modalità stabilite dal
regolamento di cui al D.P.R. n. 277/2000;
e. dal 2012 la suddetta dichiarazione passa dalla frequenza
annuale a quella trimestrale;
f.
per la prima volta nel settore delle agevolazioni accise viene
previsto l’istituto del silenzio-assenso quale modalità di
perfezionamento del provvedimento nonchè di legittima
formazione
dell’assenso
alla
richiesta
oltrechè
di
maturazione del credito (se si richiede la compensazione).
54
4) L’agevolazione fiscale 3 di 9
Caratteristiche – Modalità e procedure
g. Riguardo alle modalità di fruizione del credito viene
stabilita, oltre alla possibilità di rimborso in denaro,
anche la compensazione con altre imposte e
contributi ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs n. 241/97,
mediante Mod. F24, con codice tributo 6740;
h. a decorrere dal 01.09.00, all’agevolazione iniziale
(C.T.) viene aggiunta dal D.L. n. 265/00 una nuova
agevolazione sotto forma però di “Riduzione
dell’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione”;
i.
dalla suddetta data, quindi, nel settore del trasporto
coesistono 2 agevolazioni, sebbene di diverso tipo.
55
4) L’agevolazione fiscale 4 di 9
Caratteristiche – Modalità e procedure
j.
La seconda agevolazione, che riguarda la riduzione
dell’aliquota di accisa (D.L. n. 265/00), amplia la
portata dell’originaria C.T. prevedendo oltre alla
concessione del beneficio nel campo del trasporto
merci -con estensione però agli autoveicoli di massa
massima complessiva superiore a 3,5 t.- anche nuove
categorie di soggetti beneficiari;
k. difatti, possono beneficiare dell’agevolazione in
questione anche gli enti e le imprese pubbliche e
private esercenti autoservizi di competenza statale,
regionale e locale e trasporti pubblici (anche a fune)
di persone.
56
4) L’agevolazione fiscale 5 di 9
Caratteristiche – Modalità e procedure
l.
La riduzione dell’aliquota di accisa stabilita dalla seconda
agevolazione (D.L. n. 265/00), decade anch’essa al
31.12.04;
m. subito dopo però, dal 22.02.05, ad opera del D.L. n. 16/05
ed in concomitanza con l’aumento dell’aliquota di accisa sul
gasolio
carburazione
da
esso
disposto,
riprende
l’applicazione dell’agevolazione ma sotto forma di rimborso
degli incrementi di accisa ai medesimi soggetti previsti dal
precedente D.L. n. 265/00;
n. in tal modo, tutti gli aumenti dell’aliquota di accisa sul
gasolio uso carburazione successivamente disposti da vari
provvedimenti normativi saranno sempre rimborsati ai
soggetti aventi titolo ed il D.L. n. 1/2012 codificherà
definitivamente tale principio.
57
4) L’agevolazione fiscale 6 di 9
Caratteristiche – Modalità e procedure
o. Dal
01.01.08
quest’agevolazione,
relativamente
all’autotrasporto delle merci, si applica solo agli autoveicoli
aventi peso a pieno carico massimo pari o superiore a 7,5 t.;
p. in merito alle modalità di fruizione del credito si fa presente
che il rimborso in denaro comporta solitamente tempi
lunghi poiché coinvolge anche Uffici diversi da quello cui
viene presentata la dichiarazione, mentre invece la
compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs n. 241/97 è
ampiamente consigliabile poichè rapida ed usufruibile al
massimo dopo 60 gg. dalla presentazione della relativa
dichiarazione.
58
4) L’agevolazione fiscale 7 di 9
Caratteristiche – Modalità e procedure
q. Per la fruizione del credito in compensazione è stato
istituito, con risoluzione n. 133/E del 30 aprile 2002
dell’Agenzia delle Entrate, il codice tributo «6740». Con
Risoluzione n. 39/E del 20 aprile 2015 sono state poi
fornite le nuove istruzioni per la compilazione del modello
F24 a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 61 del
decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Nota R.U. 57015 del
14.05.2015). Pertanto si specifica che :

Nel campo «rateazione/regione/prov./mese rif.» va
indicato il numero di rata nel formato «NNRR», dove «NN»
rappresenta il trimestre solare di riferimento e «RR» indica
l’anno di consumo di gasolio di riferimento (esempio 0315,
individua il periodo luglio-settembre 2015);

Nel campo «anno di riferimento» è indicato l’anno di
presentazione della dichiarazione di riferimento, nel formato
«AAAA».
59
4) L’agevolazione fiscale 8 di 9
Entità del rimborso negli anni 1999-2008
60
4) L’agevolazione fiscale 9 di 9
Entità del rimborso negli anni 2008-2013
61
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale - Parte 1 1 di 35
DISPOSIZIONI GENERALI
Natura → dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 20
della legge 4/1/1968, n. 15, attualmente disciplinata dall’art. 47, del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari contenute nel
D.lgs. 28/12/2000, n. 443 e nel D.P.R. 28/12/2000, n. 444, approvato
con D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
Ne consegue una forte semplificazione nella predisposizione del
documento da presentare per ottenere il beneficio fiscale, per contro,
bilanciata da una maggiore responsabilità circa i dati dichiarati
dal
sottoscrittore.
62
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale 2 di 35
Elementi da indicare nella dichiarazione (art. 3, co. 2, D.P.R. n.
277/2000)
DATI DELL’IMPRESA (frontespizio)
•- Sede legale e amministrativa
•- Codice fiscale/partita IVA
•- Generalità del titolare/rappresentante legale/negoziale
•- Attività di trasporto per conto terzi o in conto proprio
•- Codice attività ISTAT dell’impresa
•- Denominazione dell’impresa
•- Impresa nazionale/comunitaria
•- Estremi iscrizione albo/licenza nazionale/comunitaria
•- Eventuale titolarità di distributore privato di carburanti con
indicazione dell’eventuale licenza fiscale (es. PZY00000A
o
MTY0000B)
63
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale 3 di 35
Elementi da indicare nella dichiarazione (art. 3, co. 3 e 6,
D.P.R. n. 277/2000)
DATI CONTABILI (quadro/i A + frontespizio)
•- Numero e targhe autoveicoli di massa massima complessiva > 7,5
ton. indicando
•
titolo di possesso (A=possesso; B=leasing; C= locazione senza
conducente);
•
periodo di possesso (data di inizio e fine possesso);
•
numero delle fatture (trasporto merci) / schede carburante (trasporto
persone) associate;
•
valore del contachilometri a fine periodo;
64
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale 4 di 35
Elementi da indicare nella dichiarazione (art. 3, co. 3 e 6,
D.P.R. n. 277/2000)
DATI CONTABILI (quadro/i A + frontespizio)
•- Dati delle fatture di acquisto di gasolio con riferimento alle targhe dei
veicoli
•- Quantità di litri di gasolio consumati per il quale si chiede il rimborso
•- Importo del rimborso.
65
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale 5 di 35
Elementi da indicare nella dichiarazione (art. 3, co. 4, D.P.R
n. 277/2000)
DATI CONTABILI
Eventuale presenza di un distributore interno (quadri B e C)
• Attestazione che il gasolio custodito nel deposito del distributore è
stato utilizzato esclusivamente per il rifornimento degli automezzi
per i quali compete il beneficio, ovvero, anche per il rifornimento di
altri automezzi propri.
• Elenco delle forniture di gasolio al distributore, completo dei dati
relativi alle fatture di acquisto.
• In caso di impiego “promiscuo”
del distributore interno, elenco
completo dei dati identificativi (targhe/matricole) degli automezzi
non aventi diritto al beneficio che si sono riforniti dallo stesso
distributore.
66
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale 6 di 35
Elementi da indicare nella dichiarazione (art. 3, co. 5, D.P.R.
n. 277/2000)
DATI CONTABILI
(frontespizio)
• Modalità prescelta di fruizione del credito: compensazione
con F-24, oppure rimborso in denaro.
• Impegno a presentare a richiesta dell’Ufficio i documenti
giustificativi concernenti gli elementi dichiarati.
67
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale 7 di 35
Elementi da indicare nella dichiarazione (art.
3, co.
6 e 7,
D.P.R. n. 277/2000)
ALLEGATI
• Copia
dei
certificati
di
immatricolazione
(in
caso
di
proprietà) e anche dei contratti di leasing/nolo (in caso di
leasing/nolo), ma solamente nel caso in cui essi non siano
già
stati
presentati
dalla
medesima
impresa
in
una
precedente dichiarazione per la richiesta del beneficio
fiscale
• Copia del documento di identità del titolare/rappresentante
legale/negoziale, sottoscrittore della dichiarazione.
68
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale 8 di 35
Impiego della modulistica per la redazione della dichiarazione,
messa a disposizione dall’Agenzia delle Dogane
Con il fax prot. n. 3705.00/VI del 15 giugno 2000, poi
confermato nella circolare n. 125/D del 20/06/2000, l’Agenzia
delle Dogane per facilitare gli operatori, tenuto conto dei
molteplici
elementi
che
devono
essere
riportati
nella
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, propone uno
schema che, in seguito, evolvendosi, diverrà l’attuale modello
di dichiarazione.
69
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale 9 di 35
Impiego del software per la redazione della dichiarazione,
messo a disposizione dall’Agenzia delle Dogane
Nel 2001, l’Agenzia delle Dogane mette a disposizione un apposito
software da utilizzare per la redazione della dichiarazione periodica.
L’impiego di tale software non va confuso con l’eventuale modalità di
presentazione
telematica
della
dichiarazione,
possibile
solo
a
decorrere dal 3 maggio 2010, ma che rappresenta invece il suo logico
complemento.
L’impiego del software, quindi, facilita sia la compilazione da parte
dell’utente,
prevedendo
dei
controlli
e
calcoli
automatici
e
minimizzando la possibilità di commettere errori e/o omissioni, sia
l’acquisizione
dei
dati
e
l’emanazione
riaccredito da parte dell’Ufficio.
del
provvedimento
di
70
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale 10 di 35
Impiego del software per la redazione della dichiarazione,
messo a disposizione dall’Agenzia delle Dogane
www.agenziadogane.it → In un click → Accise → Benefici per il
gasolio da autotrazione → Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre
2013
•
Modello di dichiarazione (XLS) → frontespizio; quadro A; quadro
B; quadro C; legenda.
•
Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2013 → Manuale utente
(pdf);
Tracciato
record
istruzioni download
(XLS);
requisiti
hardware/software;
ambiente operativo Java Virtual Machine
(nella versione richiesta per il sistema operativo) e
Autotrasportatori.
software
71
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale 11 di 35
Composizione della dichiarazione
Frontespizio: contiene l’indicazione del periodo temporale di
riferimento;
i
dati
dell’impresa
e
del
suo
legale
rappresentante/titolare; il riepilogo dei dati contabili; la
modalità
di
fruizione
del
beneficio;
gli
allegati
alla
dichiarazione; l’impegno a presentare, a richiesta dell’Ufficio, i
documenti giustificativi concernenti gli elementi dichiarati; la
dichiarazione che il gasolio per cui si chiede il beneficio non è
stato impiegato per il rifornimento dei veicoli di categoria Euro
0 o inferiore; la data e la firma del sottoscrittore.
72
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale 12 di 35
Composizione della dichiarazione
Quadri An: il quadro A , unico se non vi sono state variazioni
di
accisa
sul
gasolio
nel
periodo
cui
si
riferisce
la
dichiarazione, altrimenti replicato in A1/A2, ecc, contiene
l’indicazione degli automezzi aventi diritto al beneficio e, per
ciascuno
di
essi
vanno
riportati:
titolo
di
possesso
(proprietà/leasing/nolo); data di inizio e fine possesso;
numero
fatture/schede
carburanti;
litri
consumati;
Km
registrati a fine periodo; importo del beneficio fiscale.
73
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale 13 di 35
Composizione della dichiarazione
Quadro B: da compilare solo se l’impresa è dotata di un
proprio
distributore di carburanti.
Contiene l’indicazione se tale distributore viene utilizzato esclusivamente
per il rifornimento degli automezzi aventi diritto al beneficio fiscale
riportati nei quadri A, oppure anche per altri impieghi.
Se l’impianto ha una capacità superiore a mc. 10, deve essere indicata la
licenza fiscale (es. PZY00000X o MTY0000X) rilasciata dal competente
Ufficio delle Dogane, altrimenti la sua capacità e l’esatta ubicazione
(provincia, comune e indirizzo).
In entrambi i casi vanno indicati i dati relativi ai rifornimenti del
distributore: numero delle fatture; litri di gasolio fatturato e importo delle
fatture.
74
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale 14 di 35
Composizione della dichiarazione
Quadro C: da compilare solo se nel precedente quadro B è
stato indicato che il
proprio distributore di carburanti viene
utilizzato, oltre che per il rifornimento degli automezzi aventi
diritto al beneficio fiscale riportati nei quadri An, anche per
altri impieghi.
Vanno riportati tutti gli automezzi (ed eventualmente altri tipi
di macchine), tutti non aventi diritto al beneficio fiscale, che
vengono riforniti dal distributore interno: targa (o n. di
matricola); tipo di autoveicolo (o macchina) date di inizio e di
fine possesso.
75
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale 15 di 35
Composizione della dichiarazione
Legenda:
Il modello della dichiarazione, nella versione Excel, dispone
infine di una legenda utile alla compilazione manuale del
frontespizio
e
di
tutti
i
quadri
di
cui
si
compone
la
dichiarazione stessa.
N.B:
la versione Excel della dichiarazione va comunque
utilizzata
solo se non si intende utilizzare l’apposito software messo a
disposizione dall’Agenzia delle Dogane o, anche, solo per una
preventiva visualizzazione e/o stampa del modello.
76
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale 16 di 35
Compilazione della dichiarazione attraverso l’apposito
software
La lettura del “Manuale utente” (pdf) ed eventualmente dei fogli di
lavoro “Specifiche generali”
e
“tracciato record” del file Excel,
facilita sia l’installazione del pacchetto software, sia la compilazione
della dichiarazione.
L’impiego del software, rende dunque superfluo l’uso del modello di
dichiarazione nella versione Excel. Anche gli elementi utili contenuti
nella legenda sono
ampiamente
riportati
nel foglio “tracciato
record”. Inoltre, l’utente viene automaticamente orientato e facilitato
dal programma verso la corretta compilazione dei dati, specie in
presenza di un numero elevato di automezzi.
77
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale 17 di 35
Compilazione della dichiarazione – principali casistiche
frontespizio
In caso di titolarità di licenza sia c/terzi che c/proprio, per
ciascun
periodo,
va
presentata
una
sola
dichiarazione,
indicando la licenza di trasporto per conto terzi.
Per quanto concerne gli allegati, va sempre allegata copia del
documento di identità valido del sottoscrittore, salvo che nel
caso di trasmissione telematica della dichiarazione.
78
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale 18 di 35
Compilazione della dichiarazione – principali casistiche
frontespizio
Allegati (continua): I titoli di possesso (certificati di immatricolazione/contratti
leasing/noleggio di cui all’art. 84 del D.Lgs.30/04/1992 n.285 e s.m.i.) degli
automezzi nuovi (data di inizio del possesso posteriore rispetto all’inizio del
periodo della dichiarazione) vanno sempre allegati alla dichiarazione. In caso di
trasmissione telematica della dichiarazione, considerata l’attuale impossibilità di
allegare file aggiuntivi, si consiglia di effettuare tale invio separatamente a mezzo
di posta elettronica, utilizzando una delle due seguenti caselle di posta elettronica
dell’Ufficio:
1)[email protected]
2)dogane. [email protected] - preferibilmente
A tale scopo, l’Ufficio delle Dogane di Potenza, tramite l’Area Assistenza Utenti, ha
predisposto un apposito modulo di trasmissione dei predetti allegati (Mod. B),
reperibile presso la suddetta Area.
79
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale 19 di 35
Compilazione della dichiarazione – principali casistiche
Quadri An
Le fatture, che si ricorda sono obbligatorie nel caso di trasporto
merci (e quindi solo per i mezzi aventi massa complessiva pari o
superiore a 7,5 ton.) da indicare in numero sono solo quelle
relative ai rifornimenti effettuati, per ciascun automezzo, presso
distributori stradali. Esse, inoltre, per dare titolo al beneficio
fiscale devono necessariamente riportare il numero di targa degli
automezzi.
Le fatture che, eventualmente,
si riferiscano a rifornimenti
(presso distributori stradali) di più automezzi, devono essere
replicate per ciascuno di essi.
80
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale 20 di 35
Compilazione della dichiarazione – principali casistiche
Quadri An
Le targhe degli automezzi vanno preferibilmente riportate senza applicare
alcuno spazio tra lettere e numeri e viceversa. In ogni caso, l’indicazione di
una targa con l’inserimento di eventuali spazi tra lettere e numeri, che
nella precedente dichiarazione era stata digitata senza alcun spazio (e
viceversa), viene rilevata dal software come un automezzo nuovo.
Se l’automezzo è posseduto per l’intero periodo cui si riferisce la
dichiarazione
(ad
esempio
era
già
presente
in
una
precedente
dichiarazione e lo sarà anche nella prossima), il software pre-inserisce
automaticamente le date di inizio e fine del possesso coincidenti con
termine e fine del periodo cui si riferisce la dichiarazione. Tali dati possono
poi essere modificati manualmente.
81
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale 21 di 35
Compilazione della dichiarazione – principali casistiche
Quadri An
I quantitativi di gasolio consumati per ciascun automezzo: si
tratta del dato più importante e critico, poiché direttamente
connesso con l’entità del beneficio spettante. Per la corretta
indicazione di tale dato, da indicare per ciascun automezzo
che
possiede
i
requisiti
previsti,
bisogna
tenere
conto
dell’eventuale presenza di un distributore interno e, in caso
affermativo, dei nuovi criteri di imputazione dei relativi
consumi, come specificato nella nota prot. 45963 del 20 aprile
2012 dell’Agenzia delle Dogane, reperibile sul sito internet
dell’Agenzia.
82
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale 22 di 35
Compilazione della dichiarazione – principali casistiche
Quadri An
I quantitativi di gasolio consumati per ciascun automezzo: se
non esiste alcun distributore interno all’impresa, e quindi i
rifornimenti sono stati effettuati tutti presso distributori
stradali, i quantitativi di gasolio, di norma, sono quelli riferibili
alle fatture di acquisto del carburante rilasciate dalle società
petrolifere.
L’emissione della fattura è sempre obbligatoria nel caso di
trasporto
merci,
ammesse, in
persone.
mentre
alternativa,
le
solo
“schede
per
carburante”
l’attività
di
sono
trasporto
83
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale 23 di 35
Compilazione della dichiarazione – principali casistiche
Quadri An
I quantitativi di gasolio consumati per ciascun automezzo: per
ciascun automezzo andranno sommati i quantitativi di gasolio che
ciascuna fattura riporta per tale automezzo, relativamente ai
rifornimenti
effettuati
nel
trimestre
corrispondente
alla
dichiarazione.
In caso di fatture emesse in modo differito rispetto alla data di
rifornimento,
e
non
ancora
disponibili
al
momento
della
presentazione della dichiarazione, l’indicazione del numero esatto
delle
fatture
potrà
essere
comunicato
successivamente
alla
presentazione della dichiarazione, ma entro la decorrenza prevista
per la presentazione della dichiarazione trimestrale successiva. 84
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale 24 di 35
Compilazione della dichiarazione – principali casistiche
Quadri An
I quantitativi di gasolio consumati per ciascun automezzo: nei
quantitativi di gasolio
che possono godere del beneficio
fiscale rientrano eventualmente anche le quote di gasolio,
oggetto di rifornimento, utilizzate per particolari scopi da
determinati autoveicoli destinati a trasporti specifici quali, ad
esempio, furgoni frigoriferi, betoniere e altri mezzi similari
che completano durante la marcia il ciclo produttivo di
materiali (cfr. punto D della nota prot. 45963 del 20 aprile
2012 dell’Agenzia delle Dogane).
85
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale 25 di 35
Compilazione della dichiarazione – principali casistiche
Quadri An
I quantitativi di gasolio consumati per ciascun automezzo Presenza
di
un
distributore
interno
all’impresa:
va
innanzitutto tenuto conto del nuovo criterio di imputazione dei
consumi, come chiarito nella nota prot. 45963 del 20 aprile
2012 dell’Agenzia delle Dogane.
Considerata
rifornimento
la
del
stretta
relazione
carburante,
tra
l’onere
il
momento
fiscale
del
sopportato
dall’acquirente e, quindi, l’entità del beneficio riconoscibile, ai
fini della corretta imputazione temporale del beneficio fiscale,
per litri consumati devono intendersi quelli riforniti.
86
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale 26 di 35
Compilazione della dichiarazione – principali casistiche
Quadri B e An
I quantitativi di gasolio consumati per ciascun automezzo Presenza di un distributore interno all’impresa: poiché le fatture
ed anche i documenti di accompagnamento del gasolio acquistato,
e introdotto nella cisterna collegata al distributore, non possono
riportare l’annotazione delle targhe degli automezzi, il totale dei
litri di carburante fatturato, da riportare nel Quadro B, anche se
non ancora, in tutto o in parte, effettivamente consumato va poi
complessivamente
o
parzialmente
ripartito,
pro-quota,
per
ciascuno degli autoveicoli aventi diritto al beneficio fiscale al
quale è destinato, e quindi riportato nei Quadri An.
87
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale 27 di 35
Compilazione della dichiarazione – principali casistiche
Quadri An
I quantitativi di gasolio consumati per ciascun automezzo - Presenza di un
distributore interno all’impresa e di automezzi/macchine che non rientrano
nel beneficio fiscale ma che si riforniscono ugualmente da tale distributore
(da indicare nello specifico quadro C): per ciascuna fattura dovrà essere
ripartita
la
quota
di
carburante,
anche
se
non
ancora
consumata,
corrispondente ai soli automezzi che possiedono i requisiti per accedere
all’agevolazione;
le
singole
quote
di
carburante,
se
non
ancora
effettivamente consumate, dovranno essere calcolate “sulla base di stime
che tengano conto dei consumi specifici dei mezzi, di valori ricavabili da
serie storiche dei consumi stessi nonché delle condizioni di utilizzo del
mezzo” (cfr. punto C della nota prot. 45963 del 20/4/2012) .
88
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale 28 di 35
Compilazione della dichiarazione – principali casistiche
Quadri An
I quantitativi di gasolio consumati per ciascun automezzo Presenza di un distributore interno all’impresa e contestuale
assenza
di
rifornimenti
distributori stradali:
gasolio
attribuibili
effettuati
esternamente
presso
una volta stabilite le singole quote di
a
ciascun
automezzo
rientrante
nel
beneficio fiscale, esse andranno riportate nei quadri An, in
corrispondenza di ogni automezzo.
In tal caso nei quadri An non dovrà essere riportato alcun
numero di fatture.
89
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale 29 di 35
Compilazione della dichiarazione – principali casistiche
Quadri An
I quantitativi di gasolio consumati per ciascun automezzo - Presenza
di
un
distributore
interno
all’impresa
e
contestualmente
di
rifornimenti effettuati esternamente presso distributori stradali: una
volta stabilite le quote di gasolio
attribuibili a ciascun automezzo
rientrante nel beneficio fiscale prelevate o prelevabili dal distributore
interno, ad esse andranno aggiunti i quantitativi di gasolio dei
rifornimenti effettuati presso i distributori stradali e le somme
complessivamente riportate nei quadri An, con riferimento a ciascun
automezzo. In tal caso nei quadri An dovranno essere riportate, in
corrispondenza di ciascun automezzo, solo le fatture riferite ai
rifornimenti presso i distributori stradali.
90
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale 30 di 35
Compilazione della dichiarazione
Quadri An -Frontespizio
I quantitativi di gasolio consumati per ciascun automezzo:
i
quantitativi di gasolio consumati indicati in corrispondenza di
ciascun
automezzo,
automaticamente
riportati
sommati,
nei
e
quadri
la
An,
somma
vengono
riportata
automaticamente nel riepilogo dei dati contabili presente poi
sul Frontespizio. Tuttavia nel quadro dei dati contabili è
possibile modificare a piacimento il dato riepilogativo dei litri
consumati; il software si limiterà ad avvisare: “il totale litri
e/o il totale importo digitato sono differenti da quelli calcolati
su Quadro A”.
91
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale 31 di 35
Compilazione della dichiarazione
Quadri An -Frontespizio
Gli importi del beneficio fiscale relativo a ciascun automezzo: gli importi
del credito corrispondenti ai quantitativi di gasolio consumati da ciascun
automezzo, da riportare nei quadri An, vengono calcolati automaticamente
dal software sulla base dell’aliquota applicabile nel periodo cui si riferisce
il Quadro An. Tuttavia è possibile modificarne il valore sovrascrivendo un
importo diverso.
La somma dei crediti di tutti gli automezzi, per tutti i Quadri An, viene
effettuata e riportata automaticamente nel riepilogo dei dati contabili
presenti poi sul Frontespizio. Tuttavia nella schermata dei dati contabili è
possibile modificare a piacimento il dato riepilogativo dell’importo a
credito; il software si limiterà ad avvisare: “il totale litri e/o il totale
importo digitato sono differenti da quelli calcolati sul Quadro A”.
92
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale 32 di 35
Compilazione della dichiarazione – principali casistiche
Quadri An
I chilometri percorsi per ciascun automezzo: in caso di variazione di
aliquote di accisa sul gasolio nel trimestre di riferimento, dovranno
essere compilati più Quadri A, ad esempio: A1, A2, A3; in tal caso,
nella colonna relativa ai Km percorsi di tutti i quadri, andranno
riportati i chilometraggi rilevati direttamente dai contachilometri dei
rispettivi automezzi alla chiusura del trimestre di riferimento; non
devono quindi essere riportate le distanze percorse nel trimestre cui
si riferiscono i consumi di gasolio aventi diritto al beneficio fiscale, né
i chilometraggi registrati nelle date intermedie ove eventualmente
sono avvenute le variazioni di imposta.
93
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale 33 di 35
Compilazione della dichiarazione – principali casistiche
Salvataggio del file della dichiarazione
Completamento della dichiarazione: una volta completato l’inserimento di tutti
dati nel software, il file dovrà essere salvato con nome mediante l’apposita
funzione “salva con nome”.
Il nome da attribuire al file è il seguente:
CTAAAA01_00000000000
N.B: CT = Carbon tax; AAAA = anno; 01 o 02 o 03 o 04 stanno rispettivamente
per 1°, 2°, 3° o 4° trim.; 00000000000 = P. IVA; inoltre, non deve essere
modificata l’estensione del file .dic
L’operazione di salvataggio con nome potrà comunque essere effettuata, con le
anzidette modalità, anche in un qualsiasi momento prima della conclusione della
redazione; in tal caso, dopo una qualsiasi variazione o inserimento di un dato,
sarà sufficiente procedere al semplice salvataggio (senza nome), mediante lo
specifico tasto “salva”.
94
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale 34 di 35
Compilazione della dichiarazione – principali casistiche
Frontespizio
Completamento della dichiarazione:
qualora non si intenda utilizzare la
trasmissione telematica della dichiarazione attraverso il servizio EDI, la
dichiarazione
stessa
dovrà
necessariamente
l’apposita funzione del software.
essere
stampata
utilizzando
Ottenuta la stampa, dovranno quindi essere
apposte manualmente, negli spazi appositamente riservati, la data di redazione
e la firma del dichiarante.
La dichiarazione composta da Frontespizio, Quadri An, eventuali Quadri B e C,
copia del documento di identità valido del dichiarante ed eventuali copie dei
titoli di possesso relativamente ai nuovi automezzi, dovrà quindi essere
materialmente spedita o comunque fatta recapitare all’Ufficio delle Dogane
competente, unitamente al supporto (CD-ROM/ DVD/Penna USB) contenente il
file della dichiarazione.
95
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale 35 di 35
Formazione del provvedimento finale – art. 4 del D.P.R. n. 277/2000
Provvedimento espresso: ricevuta la dichiarazione l’Ufficio, entro 30 gg. dal
ricevimento ne controlla la regolarità (c.d. esame a vista), invitando l’interessato,
nel termine di 45 gg. dalla data di comunicazione, ad integrare la dichiarazione con
gli elementi e la documentazione mancante. Inoltre, entro 60 gg. dal ricevimento
della dichiarazione o degli elementi inviati successivamente determina l’importo,
emettendo formale provvedimento (salvo invece
il concretizzarsi del silenzio-
assenso).
Diniego: qualora non vi siano i presupposti per il riconoscimento del credito,
l’Ufficio ne dà comunicazione all’interessato mediante notifica del provvedimento
di diniego.
Provvedimento tacito: decorsi 60 gg. dal ricevimento, da parte dell’Ufficio, della
dichiarazione o degli elementi mancanti senza che al soggetto sia stato notificato il
provvedimento di diniego, l’istanza si considera accolta e il medesimo può
utilizzare l’importo del credito spettante in compensazione (con Modello F-24).
96
5) La dichiarazione da presentare per ottenere
il beneficio fiscale - Parte 2 1 di 15
La dichiarazione telematica – Modalità e procedure
a. L’invio telematico rappresenta la modalità vivamente consigliata e
raccomandata per la presentazione della dichiarazione trimestrale
di consumo ai fini del rimborso (rispetto alla presentazione
cartacea), perché:
 - è il modo più rapido e sicuro per l’invio dei dati previsti
 - semplifica i procedimenti;
 - aumenta la produttività e l’efficienza delle imprese;
 - con la firma digitale viene garantita l’integrità e la riservatezza
dei dati;
 - velocizza l’acquisizione dei dati da parte degli Uffici

competenti.
97
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale 2 di 15
La dichiarazione telematica – Modalità e procedure
b. Per poter presentare la dichiarazione in modalità telematica
è necessario essere preventivamente autorizzati ed abilitati
all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.
(S.T.D.) ed in particolare alla trasmissione della tipologia di
documenti: "AGEVOLAZIONI ACCISE";
c. per ottenere la suddetta autorizzazione l’utente, accedendo
al sito dell’Agenzia delle Dogane: www.agenziadogane.it,
dalla sezione: "Servizi online – Servizio Telematico
Doganale",
deve
compilare
l’apposita:
"Istanza
di
adesione", procedendo in particolare alla sua:
- compilazione (quale: Richiedente – Fornitore di servizi –
Ente Locale)
- stampa,
- invio on-line al sistema ("Invia Istanza").
98
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale 3 di 15
SERVIZIO TELEMATICO DOGANALE - E.D.I.
DOGANE
OPERATORI
@
CEND
Operativo dal gennaio 1997
Stesse procedure adottate per elaborare le
dichiarazioni su carta e su floppy disk-CD
Stessa interfaccia per tutti gli operatori
Servizi forniti a diversi tipologie di utenti:
singoli operatori o centri di servizio
Firma digitale
99
5) La dichiarazione telematica 4 di 15
Gli Attori del S.T.D. - EDI
- SOGGETTO RICHIEDENTE è L’INTESTATARIO DEI FLUSSI
TELEMATICI distinto per qualità rispetto alle
documentazioni trattate
può lavorare da solo (=trasmette in proprio)
UTENTI
- FORNITORE DI SERVIZI
soggetto terzo che tecnicamente svolge la connessione
al sistema dell’Agenzia (S.T.D. - EDI) per:
INVIARE I FLUSSI;
PRELEVARE LE RISPOSTE E GLI ESITI (non firma)
non può lavorare da solo – necessita del richiedente
- SOTTOSCRITTORE
introdotto con la Circ.230/D del 13/12/00:
APPONE LA PROPRIA FIRMA DIGITALE
sui documenti inviati e ne ATTESTA LA
PROVENIENZA da parte dei soggetti che in tali
documenti vengono indicati
non può lavorare da solo – è nominato dal richiedente
UFFICI DELLE DOGANE
svolgono tutti gli adempimenti relativi alle
autorizzazioni al Servizio Telematico Doganale:
- Rilascio delle autorizzazioni - validazione delle modifiche
- sblocco codici di accesso - attivazione credenziali di firma.
100
5) La dichiarazione telematica 5 di 15
Gli Attori del S.T.D. - EDI
soggetto terzo che tecnicamente svolge la connessione
al sistema dell’Agenzia (SdA) per:
UTENTI
→
FORNITORE DI SERVIZI
- INVIARE I FLUSSI (non firma);
- PRELEVARE LE RISPOSTE E GLI ESITI,
non può lavorare da solo: necessita del richiedente
E’ doverosa una precisazione sulla natura del “Fornitore di servizi” (che non è Soggetto delegato):
••-
•
tale figura, in effetti, per le accise è poco richiesta ed utilizzata;
infatti, per gli elenchi INTRA è espressamente prevista oltre alla figura del “Soggetto
obbligato” (che trasmette in proprio), anche quella del “Soggetto delegato” che può invece
firmare con la propria firma digitale e trasmettere i files degli elenchi per conto dei soggetti
obbligati (i propri clienti), fermo restando la responsabilità in capo ai medesimi soggetti
obbligati;
- per le dichiarazioni accise, invece, non essendo prevista la predetta figura del “Soggetto
delegato”, il Fornitore di servizi può solo effettuare la mera trasmissione delle dichiarazioni
già firmate dai relativi soggetti obbligati.
101
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale 6 di 15
La dichiarazione telematica – Modalità e procedure
d. Dopo aver inoltrato l’istanza di adesione, l’utente, entro il
termine di 30 giorni deve ritirare l’autorizzazione al S.T.D.
in uno dei 180 Uffici abilitati dell’Agenzia delle Dogane,
presentando la stampa dell’istanza (unitamente alla
relativa scheda informativa) ed un documento di identità;
e. la persona che ritira l’autorizzazione, se diversa dal
titolare/legale rappresentante della ditta richiedente, in
aggiunta alle predette stampe dell’istanza e previa
identificazione, dovrà presentare anche una delega in carta
semplice o procura notarile ed il documento di identità
originale del medesimo legale rappresentante.
102
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale 7 di 15
La dichiarazione telematica – Modalità e procedure
f.
Le autorizzazioni da ritirare sono in genere almeno 2: una
per la ditta (che INVIA il file e richiede eventuali nuove
password/codici di accesso e modifiche) ed una per il
sottoscrittore -persona fisica- (che FIRMA il file), salvo che
per le ditte individuali per le quali viene rilasciata
generalmente una sola autorizzazione (nel caso in cui non
venga richiesto diversamente ed il sottoscrittore coincida
con il titolare/legale rappresentante);
g. una volta in possesso dell’autorizzazione al S.T.D., l’utente
deve abilitarsi per ottenere via Web la "Password di
accesso alle applicazioni", che, unitamente al "Nome
utente" già fornito con l’autorizzazione, costituirà
l’indispensabile coppia delle credenziali di accesso al S.T.D.
103
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale 8 di 15
La dichiarazione telematica – Modalità e procedure
h. L’abilitazione al S.T.D. per ottenere la suddetta "Password
di accesso alle applicazioni", si effettua dall’ambiente di
prova (link: "Accesso al sito reale e al sito di prova"), nel
menu:
"Operazioni
di
servizio"
→
"Primo
accesso"
(Attenzione: appena ottenuta stampare la password!!);
i.
tale operazione di "Primo accesso" va effettuata sia per la
ditta richiedente che per il sottoscrittore od i sottoscrittori
designati;
104
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale 8 di 15
La dichiarazione telematica – Modalità e procedure
j.
l’operazione successiva, nel caso in cui sia stata richiesta
la
firma
digitale
dell’Agenzia
delle
Dogane,
è
la
generazione del certificato di firma digitale, utilizzando
l’apposito software messo a disposizione gratuitamente
(dall’ambiente di prova, nel menu: "Servizi" → "Software
per la firma"), ed il PIN ottenuto insieme alla password.
105
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale 9 di 15
La dichiarazione telematica – Modalità e procedure
k. Le predette operazioni di: Abilitazione e "Primo accesso",
nonché di "Generazione del certificato di firma digitale" e
le operazioni successive alla creazione dello specifico file
della dichiarazione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Interchange;
Firma del file;
Trasmissione del file;
Interrogazione esito dell’invio;
Abilitazione all’ambiente reale;
Operazioni di prelievo risposte ed esiti,
sono illustrate e descritte nella: "Guida per l’attivazione e
l’utilizzo del Servizio telematico" e nella relativa "Guida
operativa" reperibili nel link del "Servizio Telematico
Doganale“, che s’invita a consultare.
106
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale 10 di 15
La dichiarazione telematica – Modalità e procedure
l.
Invece, per quanto riguarda la compilazione/stampa della
dichiarazione e la creazione del corrispondente file, nel sito
dell’Agenzia, al link: "Accise", nella sezione: "Benefici per il
gasolio da autotrazione", è reperibile sia il Software
gratuito da scaricare che il corrispondente ed utilissimo:
"Manuale utente per le Agevolazioni autotrasportatori", che
s’invita a consultare per il buon esito dell’invio telematico;
m. inoltre, per le operazioni via Web di: "Richiesta nuove
password, codici di accesso e attivazione firma digitale" e
per effettuare le "Modifiche alle autorizzazioni al servizio
telematico doganale" già rilasciate, nella sezione del sito
dedicata al predetto "Servizio Telematico Doganale" vi sono
gli appositi link per effettuare le relative richieste online.
107
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale 11 di 15
La dichiarazione telematica – Modalità e procedure
n. In merito alle Modifiche di autorizzazioni già esistenti (per
es. rilasciate per Modelli Accise -per la dich. di consumo di
energia elettrica, es. impianti fotovoltaici- o per Elenchi
Intra), per poter trasmettere in modalità telematica anche
le dichiarazioni trimestrali per le agevol. autotrasportatori,
occorre cliccare su: "DOCUMENTI DA TRASMETTERE" e
selezionare: "RIMBORSO ACCISE";
o. dopo la compilazione online della modifica occorre
effettuare la stampa e la conferma della richiesta di
modifica, presentandosi con le stampe ad uno degli Uffici
delle Dogane abilitati entro 30 giorni per la validazione
della modifica e la stampa della nuova autorizzazione.
108
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale 12 di 15
La dichiarazione telematica – Modalità e procedure
p.
Un’altra modifica importante, da effettuare necessariamente a
decorrere dallo scorso 16.04.2013 e solo per quelle aziende
già autorizzate al S.T.D. ma munite del certificato di firma
digitale rilasciato a suo tempo al soggetto giuridico, consiste
nell’aggiunta di almeno un sottoscrittore -persona fisica- che
dovrà firmare i file poiché le nuove disposizioni sulla firma
digitale, a decorrere dalla suddetta data, non consentono più
modalità diverse da quest’ultima;
q.
allo scopo, nel link delle "MODIFICHE" occorre cliccare su:
"SOTTOSCRITTORE" ed aggiungere i dati di almeno una
persona fisica (la scelta ricade esclusivamente nelle facoltà
aziendali);
r.
anche in questo caso occorre procedere analogamente per la
validazione della modifica richiesta (una per volta).
109
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale 13 di 15
La dichiarazione telematica – Modalità e procedure
s. A proposito di software per la compilazione della
dichiarazione, si fa presente che quello reperibile sul
sito dell’Agenzia non è l’unico utilizzabile ma
rappresenta solo un’opzione fornita gratuitamente
agli utenti;
t. questo vuol dire che, nel rispetto delle specifiche
tecniche e del tracciato informatico ufficiale
(tracciato record) reperibile nel medesimo link del
Software, gli utenti sono liberi di utilizzare qualsiasi
software disponibile.
110
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale 14 di 15
La dichiarazione telematica – Modalità e procedure
u. Nel caso in cui si renda necessario rettificare od
annullare una dichiarazione presentata in modalità
telematica, occorre tener presente che:
- non è possibile annullare una dichiarazione inviata
telematicamente con un altro invio telematico;
- in tale evenienza l’utente dovrà rivolgersi,
mediante apposita istanza, al competente Ufficio
delle Dogane che nel caso provvederà ad inoltrare
una richiesta di annullamento manuale alla propria
Direzione Regionale/Interregionale/Provinciale.
111
5) La dichiarazione da presentare per
ottenere il beneficio fiscale 15 di 15
La dichiarazione telematica – Modalità e procedure
v.
Riguardo agli strumenti di ausilio ed assistenza a disposizione
per la trasmissione telematica delle dichiarazioni di rimborso:
- si invita a consultare l’apposito Servizio di Assistenza online
sul sito internet dell’Agenzia, dove, oltre a reperire
informazioni e chiarimenti relativamente ad una vastissima
serie di argomenti correlati, oltrechè soluzioni alle più comuni
problematiche riscontrabili (c’è anche un’apposita sezione
dedicata alle “F.A.Q.”), è possibile anche formulare specifiche
richieste ed ottenere le relative risposte;
- per ogni ulteriore richiesta o necessità informativa è possibile
contattare l’Area Assistenza ed Informazione agli Utenti
dell’Ufficio delle Dogane di Potenza al telefono 080 – 9180892,
al
fax
080
9180939
oppure
all’indirizzo
e-mail:
[email protected].
112
6) Violazioni e sanzioni 1 di 9
Possibili
Controlli
violazioni
e
quadro
sanzionatorio
–
a.
Come già accennato, per ottenere il beneficio fiscale gli
utenti
interessati
devono
presentare
un’apposita
dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dal rappresentante
legale o negoziale dell’impresa, sotto forma di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, considerata come fatta a
pubblico ufficiale, ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR
28.12.00 n. 445 (“Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari
in
materia
di
documentazione
amministrativa”), con le modalità stabilite dal regolamento
di cui al D.P.R. n. 277/2000;
b.
pertanto, poiché comporta la piena assunzione di
responsabilità e data la delicatezza che riveste per i risvolti
di carattere penale, come si dirà di seguito, la dichiarazione
va compilata con la massima attenzione e diligenza.
113
6) Violazioni e sanzioni 2 di 9
Possibili
Controlli
violazioni
e
quadro
sanzionatorio
–
c. Infatti, ai sensi dell’art. 76 del suddetto DPR n.
445/00: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci ,
forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti…., è punito
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia”;
d. inoltre, nel caso in cui il dichiarante venga ammesso
alla fruizione dei benefici previsti nel particolare
settore sulla base di dichiarazioni non veritiere, si
rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del
citato DPR n. 445/00, con conseguente decadenza dai
benefici ottenuti per effetto della dichiarazione
infedele.
114
6) Violazioni e sanzioni 3 di 9
Possibili violazioni e quadro sanzionatorio – Controlli
e. Le principali violazioni possibili in materia riguardano le
compensazioni del credito d’imposta ed in particolare :
a) effettuate in anticipo rispetto ai
termini previsti (es. prima dei 60 gg.
dalla presentazione della dichiarazione
-credito non maturato-);
1. compensazioni irregolari
(ma in base a dichiarazioni regolari)
b) effettuate oltre i termini decadenziali previsti (es. dopo il 31/12
dell’anno succ. a quello in cui il credito
è maturato -credito esistente ma non
spettante-);
c) per crediti inesistenti (es. compensazioni in assenza di dichiarazione o
per importi sup. a quelli dichiarati);
2. compensazioni derivanti da false dichiarazioni.
115
6) Violazioni e sanzioni 4 di 9
Possibili
Controlli
f.
violazioni
e
quadro
sanzionatorio
–
Un’altra ipotesi di compensazione di un credito
inesistente
potrebbe
essere
quella
relativa
all’eventuale differenza (es. € 1.000) tra l’importo
del
credito
riconosciuto
successivamente
dall’Ufficio con l’attestato cartaceo (es. € 5.000) e
l’importo
richiesto
in
dichiarazione
e
già
compensato dopo 60 gg. dalla sua presentazione
(es. € 6.000);
116
6) Violazioni e sanzioni 5 di 9
Possibili
Controlli
violazioni
e
quadro
sanzionatorio
–
g.
Nel 1° caso (compensazioni irregolari effettuate in anticipo
rispetto ai termini previsti, quindi in una situazione di credito
non ancora maturato), viene violato l’art. 4, comma 2, del DPR n.
277/00 e si rende applicabile:
-
il recupero interessi commisurati al tasso legale di cui all’art.
1284 del Codice Civile, laddove la spettanza dell'importo
utilizzato in compensazione sia riconosciuta dall'Ufficio delle
dogane competente attraverso i riscontri e gli accertamenti del
caso, decorrenti dal giorno dell’utilizzo sino allo spirare del
sessantesimo giorno ovvero sino alla data di emissione del
provvedimento, se antecedente;
-
la sanzione amministrativa prevista dall’art. 50 del Testo Unico
delle Accise (T.U.A.), per violazione disposizione prevista dal
117
D.P.R. 277/2000;
6) Violazioni e sanzioni 6 di 9
Possibili
Controlli
violazioni
e
quadro
sanzionatorio
–
h. Nel 2° caso (compensazioni irregolari effettuate
oltre i termini decadenziali previsti, quindi in una
situazione di credito esistente ma non spettante),
viene violato l’art. 4, comma 3, del DPR n. 277/00 e
si rende applicabile:
- la sanzione amministrativa prevista dall’art. 50 del
Testo Unico delle Accise (T.U.A.), per violazione
disposizione prevista dal D.P.R. 277/2000;
118
6) Violazioni e sanzioni 7 di 9
Possibili
Controlli
violazioni
e
quadro
sanzionatorio
–
i. Nel 3° caso (compensazioni di crediti inesistenti), si
rende applicabile:
-
la sanzione amministrativa prevista dall’art. 27,
comma 18, del D.L. n. 185/08 (dal 100 al 200%
dell’importo del credito stesso, e del 200% per
importi annui superiori ad € 50.000);
- il recupero del credito medesimo ai sensi dell’art.
2, comma 3, del Testo Unico delle Accise
(T.U.A.).
119
6) Violazioni e sanzioni 8 di 9
Possibili
Controlli
violazioni
e
quadro
j. Nel 4° caso (compensazioni indebite
dichiarazioni), si rende applicabile:
-
sanzionatorio
conseguenti
a
–
false
la sanzione penale prevista dall’art. 40 del Testo Unico delle
Accise (T.U.A.), cui rimanda l’art. 14, comma 4, del
medesimo T.U.A;
- la sanzione penale prevista dall’art. 483 del c.p.;
- la sanzione amministrativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n.
471/97 (30% dell’importo del credito stesso);
- il recupero del credito medesimo ai sensi dell’art. 2, comma 3,
del Testo Unico delle Accise (T.U.A.) e dell’art. 75 del DPR n.
445/00.
120
6) Violazioni e sanzioni 9 di 9
Possibili
Controlli
violazioni
e
quadro
sanzionatorio
–
k. Controlli:
L’Agenzia delle Dogane, a fronte delle dichiarazioni
presentate dai soggetti aventi titolo, sia in modalità
cartacea che in modalità telematica, si riserva la
facoltà
di
effettuare
gli
opportuni
controlli
in
azienda per verificare la sussistenza del diritto al
rimborso e la veridicità dei dati indicati nonchè
dell’entità del rimborso richiesto.
121
GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!!!
122
Fly UP