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SEPARAZIONE E DIVORZIO: VADEMECUM SUGLI ASPETTI

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SEPARAZIONE E DIVORZIO: VADEMECUM SUGLI ASPETTI
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SEPARAZIONE E DIVORZIO:
VADEMECUM SUGLI ASPETTI
ECONOMICI"
di Giorgio Vaccaro, avvocato, esperto in mediazione familiare, responsabile del Centro
Studi “SISTEMA FAMIGLIA” dell’Associazione Circolo Psicogiuridico di Roma
A CURA DELLA REDAZIONE DI LEX24
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PRIMA PARTE
La sua esperienza nel settore del Diritto di famiglia?
Il mio interesse per il Diritto di Famiglia si fonda sulla convinzione dell'essere, quello della
famiglia, un ambito professionale privilegiato, sempre "diverso", dove la routine non ha modo di
consumare il "genuino" interesse per le "cose" del cliente, che è sempre richiesto ad un Avvocato.
Ogni storia relazionale è "unica" così com'è unico il percorso da compiere per affrancarsi dal
dolore di una storia che sia finita.
Ma può dirsi mai finita una relazione nella quale siano "presenti" dei figli, certamente no !
Ecco quindi che un Avvocato del Sistema Famiglia, deve essere in grado di comunicare,
suggerire ed ispirare, nel miglior modo possibile, al proprio cliente quali comportamenti
tenere affinchè si possano ridurre al massimo le "sofferenze" per i figli dello stesso, e da
indurlo a perseguire una determinata via, in luogo di una, diversa, ed immaginata solo perché
si è vittima del "rancore" contro l'altro, visto come l'unico responsabile del termine della storia.
L’approfondimento professionale mi ha poi consentito all’acquisizione di una maggiore
competenza e conoscenza delle "regole della relazione di coppia" con un taglio che fosse il
più possibile operativo : di qui la formazione come Mediatore Familiare e l'analisi sistematica,
con i canoni di indagine di tale scienza, dei comportamenti disfunzionali che ogni coppia
presenta nel momento della sua separazione, così da poter proporre soluzioni
"personalizzate" che vengano incontro ed oggettivizzino l'astratta idea di "giustizia" che il
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cliente ha per il suo caso !
Infine, corollario irrinunciabile ad un tale percorso di qualità, è stata la costruzione di una
specifica competenza nel tema del "linguaggio" del minore, coinvolto nel processo separativo
dei genitori, solo infatti dando intelligibilità alle “sue” paure ed ai “suoi” desideri, i genitori
possono convincersi dell’opportunità di provare a ricostruire tra loro una comunicazione
genitoriale adeguata!
Oggi il Diritto di Famiglia rappresenta un settore in espansione in Italia ?
Come in tutte le società alle prese con l'adattamento al mercato globale ed alle sue nuove
sfide, la società italiana ovviamente risente della minor "resistenza" della famiglia alle
continue “mutazioni/contrazioni” del "reddito familiare" e della "diversa considerazione"
sociale del “nucleo familiare” come titolare di “diritti” : questo nel senso che maggiori sono gli
stimoli esterni che dettano clichè comportamentali svincolati da legami e maggiore è la
diffusione della cultura che vede la separazione delle vite coniugali come "soluzione unica”
“all’insopportabilita' del momento” !!
In altre parole, si assiste ad una progressiva erosione del concetto di famiglia “codicisticolegale” fonte di obblighi, ma anche di diritti !
Gli obblighi vengono infatti mantenuti, mentre i diritti e le salvaguardie dei coniugi, come tali,
connessi al negozio giuridico del matrimonio, via via si sciolgono come neve al sole.
In questo senso, certamente, tutte le regole che organizzano il Diritto della famiglia, anche nel
momento della sua crisi, acquisiscono un’importanza prima sconosciuta.
In caso di separazione con quale criterio si procede all’assegnazione della casa
familiare, chi si deve fare carico della tassa sulla casa e degli altri aspetti fiscali?
Nel nostro ordinamento a differenza di altri ordinamenti europei, il “saggio e sano” principio
cardine era, ed è rimasto, quello della centralità della tutela del minore, come elemento della
Famiglia, che deve trovare la sua piena affermazione proprio nel momento più critico, quello
dello sfaldamento del “vivere insieme” dei suoi genitori.
A tale tutela si è inspirata anche l’ultima riforma sostanziale in materia di famiglia, quella del
cosi detto “affido condiviso” che ha spostato, anche in modo “letterale”, il centro
dell’attenzione del Giudice dai “diritti” dei genitori separandi a quello del minore, come si
evince emblematicamente dalla lettera dell’art.155 c.c. ora vigente.
Ecco perché, anche in tema di “assegnazione della casa coniugale”, seguendo l’ispirazione
della massima tutela diritti del minore, si provvede ad assegnare “questa” a quello tra i
genitori che risulterà il più adeguato ad avere accanto a se il figlio.
La scelta tra i due, nella pratica, verrà quindi effettuata in un primo momento (quello della
Udienza Presidenziale) seguendo il criterio più ovvio, quello della "prevalenza" dei compiti di
cura e sequela del figlio in essere sino ad allora.
Ed e' evidente che in tale ambito le peculiari mansioni svolte “dalle mamme” vengano di fatto
"preferite" !
Nel proseguirsi del Processo della Separazione potranno poi trovare accoglimento quelle
diverse istanze che tendano a portare all'attenzione del Giudice una diversa valutazione dei
compiti genitoriali, allorquando in una determinata famiglia l'attenzione alle esigenze del Figlio
trovi come protagonista l'altro genitore : il padre.
Quanto poi agli oneri fiscali gravanti sulla casa coniugale, ed alle altre "spese" alla stessa
connesse, mentre è noto come siano state introdotte norme ad Hoc (come quella relativa
all'Imu che si prevede, proprio in caso di separazione, resti a carico “dell'occupante” la casa
coniugale, ove figura diversa dal proprietario della stessa) il concetto generale da applicare è
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quello relativo alla "misura globale" del contributo che sarà disposto dal Giudice come
"compartecipazione" dell'altro genitore alle spese ed al mantenimento del figlio rimasto nella
casa coniugale.
Nel senso che la misura complessiva di questo potrà essere determinata, ricomprendendo la
possibilità di far fronte anche a voci di spesa non strettamente legate alle esigenze del
minore, ma in grado di consentire al genitore allocatario di non comprimere la normalità del
"vivere" rispetto al “prima” della separazione.
Ovviamente gli oneri ordinari, connessi alla disponibilità della casa coniugale, restano a
carico dell’assegnatario delle medesima, ove non espressamente disposto diversamente,
mentre quelli straordinari seguono la titolarità della proprietà.
E’ quindi evidente che la tematica della “ripartizione degli oneri economici” rappresenti, tra i
separandi, un argomento al calor bianco: la scelta che li accomuna li costringe, infatti, a
transitare dalla “macroeconomia” che sviluppava la famiglia nel momento della sua sinergia, a
due diverse “micro-economie di vita” che hanno, per potersi sostenere, le precedenti
medesime risorse, ed un novero di spese maggiori.
In via generale gli aspetti fiscali resteranno ovviamente di natura strettamente personale, nel
senso che ognuno dei due separandi pagherà le tasse che saranno dovute in forza del suo
reddito personale, successivo all’emanazione del “provvedimento che autorizza i coniugi a
vivere separati”, ma a complicare il tutto si sarà già inserita la “guerra interna” alla coppia,
perfettamente bilaterale, tesa a ridurre l’evidenza dei “propri” proventi ed a massimizzare
l’esistenza di quelli dell’altro/a.
I beni in comunione come vengono gestiti una volta intrapresa la separazione ?
Con la separazione, a decorrere dal passaggio in giudicato della Sentenza che definisce una
giudiziale o con l’omologa della consensuale, cessa, ove prima esistente, la “comunione
legale degli acquisti”.
Questo nel senso che ove il regime patrimoniale della famiglia fosse stato quello della
“comunione”, la separazione fa scattare il regime della personale attribuzione degli acquisiti
all’avente diritto !
In altre parole uno degli aspetti caratterizzanti il matrimonio, ovvero la disciplina della
comunione legale come “regime normale” della famiglia, che poteva essere escluso solo dalla
espressa scelta della “separazione dei beni”, viene meno, dal momento della emanazione del
provvedimento definitivo della separazione.
La gestione pratica poi degli oneri dei beni acquistati in regime della comunione dei beni
segue, anche in caso di separazione, le regole codicistiche della “comproprietà” !
Gli oneri ed i vantaggi connessi alla proprietà dei beni suddetti, sono quindi attribuibili nella
misura della quota parte, a vantaggio ed a svantaggio dei due proprietari-coniugi.
Vi è poi una assoluta autonomia dell’ambito del processo separativo della Famiglia con quello
afferente la diversa materia delle “proprietà familiari”.
Tanto è vero che ogni domanda giudiziale tendente ad una “divisione” della comproprietà dei
beni cointestati, deve poi essere incardinata con un giudizio che sarà perfettamente
autonomo da quello eventualmente pendente per la questione della “separazione o del
divorzio” !
In sede di separazione consensuale è possibile trasferire la proprietà di un immobile ?
Il nostro ordinamento riconosce la possibilità di inserire negli accordi consensuali tendenti alla
regolamentazione della separazione, quello teso a trasferire all’altro/a la proprietà esclusiva di
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un bene immobile.
Si tratta di una facoltà importante, anche perché foriera di un risparmio fiscale di non poco
conto, nel senso che, premessa “l’indicazione precisa e particolareggiata di tutti gli elementi
individuanti l’immobile” che si ha intenzione di trasferire, l’omologa del Tribunale, ovvero il
riconoscimento della liceità degli accordi personali reso così operativo, può essere
“comunicato” al Conservatore dei Registri Immobiliari che dovrà quindi provvedere, senza
altra formalità, a sua volta, alla trascrizione di questo trasferimento facendo pagare la “tassa
fissa” quella della Separazione e non calcolando, come accade negli altri casi di
“trasferimento di beni immobili”, quella del valore di alienazione del bene stesso.
Qual è la disciplina dell’assegno di mantenimento?
L’attribuzione concreta di un “assegno di mantenimento” trova la sua giustificazione
nell’obbligo di assistenza materiale tra i coniugi, dovere che sopravvive alla separazione, sul
rilievo che la stessa non determina lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
La funzione dell’assegno di mantenimento è quella di consentire al coniuge che ne faccia
richiesta che non abbia adeguati mezzi propri e al quale non sia addebitabile il fallimento
della relazione, di fargli conservare, almeno tendenzialmente, lo stesso tenore di vita goduto
durante il matrimonio.
La quantificazione dell’assegno postula quindi l’accertamento dell’effettiva disparità
economica tra i coniugi a svantaggio del richiedente ed un giudizio sul contesto nel quale i
coniugi sono vissuti condizionante la qualità e la quantità dei bisogni dello stesso.
Tali determinazioni possono successivamente subire modifiche in ragione di eventi che
abbiano modificato le condizioni economiche di una o entrambe le parti al punto da ridurre o
eliminare la disparità di risorse che aveva
giustificato il riconoscimento dell’assegno di
mantenimento fino a poterne determinare la riduzione o la revoca.
Come si individua il reddito di una famiglia?
E’ uno dei punti centrali di tutte le controversie giudiziarie in tema di “processo della famiglia”.
È intuitivo infatti che permanendo con la separazione l’onere economico della “collaborazione
e del mutuo reciproco sostegno” tra i coniugi come “dovere matrimoniale” impermeabile
all’evento separazione, e volendosi intendere con tale espressione la sostanziale
permanenza in capo all’avente una maggiore redditualità dell’onere di contribuire al sostegno
dell’altro, il processo della crisi familiare sia caratterizzato dall’ovvio tentativo di “non
collaborare” con l’altra parte per ricostruire il precedente reddito, posto l’onere che si vuole
evitare di avere !
Questo perché, al di là dei precetti normativi, la separazione introduce, come progetto di vita
a breve periodo quello della “autonomia” delle due esistenze e gli oneri connessi alla scelta
matrimoniale precedente vengono “subiti” come anacronistici !
Nella sostanza il reddito della famiglia è dato dalla sommatoria dei redditi dei suoi membri : di
conseguenza tutte le informazioni che possono essere utili o necessarie, in caso di non
accordo tra i coniugi, a poter ricostruire nella sua completezza il Reddito Familiare vengono
richieste formalmente dalla Legge che impone generalmente l’allegazione, all’atto del
deposito della domanda di separazione, dei Modelli Reddituali delle parti e l’indicazione di
tutti i conti correnti intestati in comune ai coniugi o separatamente ad ognuno di loro.
In questo senso l’esigenza dell’Ordinamento è quella di avere la massima chiarezza del
reddito goduto da quella specifica famiglia in crisi, per poter determinare, nel modo più
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oculato, la misura dei contributi al mantenimento del “coniuge più debole” ed il contributo al
mantenimento dei figli comuni.
È evidente che quasi per una “legittima difesa” della possibilità di poter organizzarsi la vita
post separazione, l’ideale onerato di tali obblighi, cercherà di fare di tutto per “ridurre” la
propria esposizione ad una tale indagine.
Ovviamente il diritto dei figli ad ottenere un contributo al mantenimento e quello del coniuge
debole economicamente ad ottenere quanto necessario in suo favore, non sono in
discussione : si vuole solo sottolineare come in tale materia il “contrasto degli interessi in
gioco” sia radicalizzato da due fattori :
a) l’oggettività della scomparsa della macroecomina di coppia : che viene generata da
ogni famiglia all’atto del proprio vivere insieme, con “risparmi” connessi ad una vera e
propria economia di scala : dalla spesa per il cibo a quella per le vacanze, dall’onere
dell’affitto a quello della lavanderia !
b) la necessità che un solo reddito possa consentire la copertura di spese tutte
“astrattamente” incomprimibili : il contributo al mantenimento dei figli, quello al coniuge
più debole, il pagamento della rata di mutuo quello del nuovo affitto di una “altra” casa
e la spesa quotidiana per le esigenze personali.
È evidente come lo sforzo di tutta la Dottrina in questa materia sia quello in individuare canoni
e criteri che, rispettando il dettato della Legge, possano comunque, non di meno, rispettare le
concrete esigenze delle parti in contrasto tra loro.
Questo perché la minor disponibilità oggettiva di risorse finanziarie “incattivisce” i due
contendenti, che tutti tesi a sottrarre all’altro quello che non si considera più “giusto” dare,
molto spesso dimenticano anche le esigenze primarie dei figli “comuni”.
Proprio a tal proposito posso anticipare che sono in dirittura di arrivo delle “Giornate di Studio”
che organizzate dal Centro Studi “Sistema Famiglia” dell’Associazione che presiedo, il
“Circolo Psicogiuridico”, avranno come tema quello della “corretta lettura dei modelli reddituali
delle parti nel processo di separazione e divorzio”.
Questo perché, a ben osservare, è molto diffusa ancora l’incertezza dell’esatta individuazione
del Reddito della parte, o meglio del reddito che rimane spendibile, da parte di questa.
In parole più semplici nel Modello Unico vengono individuate più caselle che riportano voci di
reddito incamerato e guadagnato, ma a prescindere dalla misura di questo, il reddito che
dovrebbe essere preso in esame dal Giudice della Separazione, nel determinare la misura
dei contributi dovuti ex lege, dovrebbe essere solo quello post-Tasse, in quanto unica quotaparte ancora spendibile per le esigenze della famiglia.
Le giornate di Studio di questa tematica, porteranno gli operatori del Diritto di Famiglia ad
avere delle indicazioni autorevoli e condivisibili su quale sia la “corretta individuazione” da
tenere presente, nei diversi casi che si pongono giorno per giorno, nell’indicare l’importo del
Reddito familiare “spendibile” quello sul quale poter poi determinare la misura degli eventuali
oneri.
Quali aspetti economici possono escludere l’affidamento dei figli a carico di un
genitore ?
Allo stato della nostra normativa non vi è alcuna confusione di campo tra l’esercitare
l’insostituibile funzione genitoriale e l’esistenza o meno di “aspetti economici”, sono due
mondi tra loro autonomi e generalmente non dialoganti.
Al contrario proprio la concreta consapevolezza della cessazione della Macroeconomia
familiare con la separazione e quindi dell’emergere di una maggior debolezza economica in
capo al soggetto coniugale che non disponga, in via diretta, di un proprio reddito ha fatto in
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modo che il nostro legislatore abbia organizzato tutto quel sistema di regole interpretative che
vanno a tutelare la parte economicamente debole di un rapporto di coniugio.
È evidente che un tale sistema di norme è stato organizzato ed immaginato anni or sono,
quanto la percentuale delle “casalinghe” era quella predominante nel nostro Paese, ora con la
diffusione dell’impegno lavorativo extra domestico per uomini e donne, il tutto dovrà essere
ripensato, sempre però non dimenticandosi che nella pratica della vita quotidiana, tra due
coniugi, soprattutto uno di loro si dedica in prima persona, più dell’altro, all’onere della cura e
della sequela dei figli: e questo non è, come prima accadeva, sempre la donna.
Spetta quindi al Giudice indagare con attenzione caso concreto per caso concreto.
Le questioni più diffuse legate ai temi della pensione e dell’eredità ?
Sono due tematiche sostanzialmente diversissime tra loro : nel senso che l’aspetto
pensionistico entra in gioco allorquando l’onerato del contributo transiti dall’impiego al
pensionamento.
Mentre l’ambito ereditario, che è quello più collegato alla tematica della famiglia coniugale,
deve essere diversamente trattato a seconda se sia intervenuta una separazione per colpa o
meno o se sia intervenuta tra i coniugi una sentenza che abbia deliberato circa la cessazione
degli effetti civili del matrimonio.
andiamo con ordine.
Relativamente alla pensione le questioni maggiormente dibattute riguardano la reversibilità.
Le più recenti sono quelle relative alle misure introdotte dal Governo a contenimento del
fenomeno dei “matrimoni di comodo”, subordinando il diritto e la misura dello stesso non solo
alla durata del matrimonio, ma anche alla differenza di età tra coniugi che incide in misura
inversamente proporzionale sulla quota di diritto.
Altra questione è quella relativa alla reversibilità in favore del coniuge superstite separato,
diritto oggi riconosciuto a prescindere dal titolo della separazione grazie all’intervento della
Corte Costituzionale; un ulteriore passo in avanti è stato di recente fatto dalla Corte di
Cassazione che ha riconosciuto operante in suo favore la presunzione legale di “vivenza a
carico”, con la medesima valenza di ciò che accade, quindi, per il coniuge superstite non
separato.
Quanto al diritto a succedere è, come detto, discriminante il titolo della separazione.
Il coniuge separato, al quale non sia stata addebitata la separazione, conserva i medesimi
diritti successori del coniuge non separato e quindi mantiene sia la qualifica di legittimario sia
il diritto di abitazione della casa familiare.
Diversamente è da dire per il caso in cui il coniuge superstite sia stato riconosciuto
“responsabile” del fallimento del matrimonio, con sentenza definitiva.
Quest’ultimo infatti perde la “qualità di erede” oltre al diritto alla legittima, residuando in suo
favore la sola possibilità di percepire un assegno vitalizio a carico dell’eredità giustificato dal
fatto che, al momento dell’apertura della successione, lo stesso abbia a godere di un
assegno alimentare a carico del coniuge deceduto.
Nel caso in cui uno dei coniugi versi in stato di bisogno, come vengono gestiti gli
alimenti?
Gli alimenti presuppongono un diverso stato : quello della “totale assenza” di mezzi di
sostentamento del coniuge richiedente.
Pertanto diversamente dal mantenimento, il diritto è riconosciuto a prescindere
dall’attribuzione della colpa della responsabilità per l’intervenuta separazione.
La misura di questi (gli alimenti) è commisurata ai soli bisogni essenziali del coniuge che,
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avendone il diritto, ne faccia richiesta.
I termini per la presentazione della domanda del Divorzio sono oggi al centro di una
ipotesi di riforma della legge cosa ne pensa ?
Quanto al cosidetto “divorzio breve” è in atto una campagna informativa che parte da un dato
non condivisibile: quello della maggiore lunghezza, del termine esistente nel nostro
Ordinamento rispetto a quello esistente negli altri paesi europei, come se fosse un elemento
di arretratezza culturale !
In merito dobbiamo subito osservare che in tema di “tutela” dei diritti ogni paese ha una
disciplina diversa e la nostra Legge è senz’altro più attenta di quella degli altri paesi europei
all’interesse del minore, prevedendo degli oneri in capo ai genitori che riconoscono la
diversità, la serietà e l’importanza, connessa all’aver contratto in precedenza il negozio
giuridico del matrimonio.
Tra l’altro appiano assolutamente mistificatorie di una reale “diversità delle opportunità” tra i
cittadini comunitari, tutti quei riferimenti che vengono svolti, con termini sensazionalistici,
relativamente al così detto “turismo divorzile”.
Sostenere, infatti, che basta trasferire la residenza di entrambi i coniugi in altro paese
europeo per poter contare sulla diversa disciplina ivi esistente, in merito ai termini temporali
per accedere al divorzio, significa trascurare il fatto che una tale scelta è assolutamente
minoritaria ed elitaria.
Il cosidetto “turismo divorzile” non sarà mai comune a nessuno di quei coniugi che, a
prescindere dal reddito a disposizione, vivendo una difficoltà nel “ricostruire” la propria vita si
troverà costretto a fare i conti con la situazione economica dell’altro.
In buona sostanza all’estero ci si recano solo coloro che hanno già risolto tutti i loro “problemi
economici” di ex coppia coniugale, ed è quindi solo una fetta particolare di un “mercato” dei
divorzi, mentre il Diritto di famiglia così come vigente, tutela la generalità dei casi che con la
separazione affrontano un momento di riorganizzazione, anche economica, della propria vita
e che non possono contare su patrimoni rilevanti.
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