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Pianificazione programmazione e controllo
Pianificazione Programmazione e Controllo premessa di carattere generale 1 Sistema Programmazione e Controllo • • • • • • • • Pianificazione (strategie) Programmazione (tattiche) GESTIONE (azione) Controllo strategico (org.ne/processi/tempi/modi) Controllo direzionale (org.ne/processi/tempi/modi) Controllo di gestione (org.ne/processi/tempi/modi) Controllo operativo (org.ne/processi/tempi/modi) Valutazione strategica / direzionale / gestionale 2 Pianificazione e Programmazione • Pianificazione (nella letteratura anglosassone planning): processo di determinazione degli obiettivi-fini. Tale processo individua la strategia attraverso cui rendere coerenti gli obiettivi di medio-lungo periodo e quelli di breve periodo facendo discendere questi ultimi dai primi (nell’Ente locale la logica che governa questo processo è quella politica). segue 3 Pianificazione e Programmazione • Programmazione (nella letteratura anglosassone programming): attività di determinazione e di coordinamento dei mezzi per conseguire gli obiettivi strategici. Tale attività rappresenta la tattica attraverso la quale vengono individuati e formalizzati i piani di azione concreta che si inseriscono all’interno di un quadro sistematico di individuazione, reperimento, allocazione e impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie (nell’Ente locale la logica che governa tale attività è quella economica oltreché quella politica). segue 4 Pianificazione e Programmazione • Il programma è “una serie di attività da intraprendere/intraprese per conseguire degli obiettivi-fini” (D. Novick), mentre il progetto è “una serie di attività volte a conseguire uno specifico obiettivo-prodotto finale” (Anthony, Dearden, Vacil). segue 5 Pianificazione e Programmazione • Nell’ambito della gestione d’impresa il budget è quel documento complesso che specifica, per aree e settori di gestione, il programma d’esercizio (budget generale). • Il budget generale è formato da un insieme di budget settoriali (vendite, produzioni, approvvigionamenti, scorte, risorse umane, costi generali, costi di produzione, costi di distribuzione, investimenti, tesoreria, del reddito e del patrimonio). • I budget generale e settoriali possono essere sviluppato per sub periodi e per centro di responsabilità. 6 Definizioni di BUDGET • Programma degli obiettivi aziendali; • Sistema di programmazione e di assegnazione delle responsabilità e delle risorse gestionali; • Strumento della gestione programmata; • Strumento operativo di gestione che tende a fornire mediante previsioni del futuro, le informazioni necessarie a sviluppare le azioni da intraprendere per conseguire gli obiettivi prefissati; segue 7 Definizioni di BUDGET • Processo di pianificazione temporale di un progetto; • Previsione del futuro basata su assunzioni di tendenze e andamenti socio-economicifinanziari; • Bilancio di previsione consolidato di tutti i settori/servizi aziendali o di partecipazioni e collegamenti societari; • Somma stanziata nel bilancio di previsione; segue 8 Definizioni di BUDGET • Sistema organizzato e programmato di obiettivi tendenti al raggiungimento di un risultato prefissato e determinato, coinvolgente ogni attività e funzione aziendale, basato su previsioni del futuro; • Modello dinamico della futura attività realizzato in forma organica a scadenze prefissate, al fine di ottenere un controllo reale dell’andamento dell’intero sistema. 9 Finalità Programmazione e Controllo • Il sistema di programmazione e controllo ha lo scopo di permettere alla direzione il raggiungimento degli obiettivi nei modi più efficienti ed efficaci, cercando di influenzare i comportamenti delle persone rendendoli coerenti agli obiettivi prefissati. • Guidare/influenzare il comportamento del management e formare il clima organizzativo (responsabilizzare/motivare/valutare/premiare) coerentemente agli obiettivi aziendali. segue 10 Finalità Programmazione e Controllo • • • • Organizzare per processi; Gestire per obiettivi; Attenzione ai risultati di gestione; Attenzione alla dimensione economica della gestione; • Razionalizzare, ottimizzare, perseguire l’efficacia, l’efficienza e l’economicità; • Per la Pubblica amministrazione, “Buon andamento e trasparenza” dell’azione amministrativa. 11 Controllo strategico • Verifica costante/periodica della validità delle scelte strategiche (posizionamento dell’azienda nell’ambiente, mercato, verso gli stockholders) 12 Controllo direzionale • Processo attraverso cui i manager si assicurano che le risorse siano reperite e impiegate efficientemente ed efficacemente per il raggiungimento degli obiettivi d’impresa. 13 Controllo operativo • Verifica dell’efficacia, efficienza ed economicità nell’espletamento di attività specifiche e circoscritte. 14 Controllo di gestione • Definizione (in teoria aziendale): sistema organizzato di misurazioni finalizzato alla verifica e alla valutazione del rapporto tra obiettivi programmati e risultati ottenuti. Quindi il controllo di gestione è un processo di analisi e di verifica dei budget. Il controllo di gestione non è un fatto contabile, ma un processo direzionale il cui scopo ultimo consiste nell’influenzare il comportamento decisionale del management e si estende pertanto su quasi tutti gli aspetti dell’attività di chi governa un’impresa. segue 15 Controllo di gestione • Definizione (nel T.U. EE.LL. - art. 196, co. 2, D.lgs. N. 267/2000): il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell’ente, l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi. segue 16 Controllo di gestione Si può quindi concludere che il Controllo di gestione è un sistema di principi e logiche gestionali, di strumenti, di procedure e di azioni la cui adozione e osservanza deve consentire di conseguire e perseguire, con la massima efficacia, efficienza ed economicità possibile, i propri obiettivi operativi che esplicitano e concretizzano le linee programmatiche dell’Ente. 17 Presupposti • Individuazione del modello organizzativo interno che si ritiene più razionale e più appropriato alle esigenze e ai fabbisogni dell’attività di gestione attraverso la quale si concretizza la pianificazione e programmazione; • Individuazione degli obiettivi operativi compatibilmente sia alle risorse strumentali/umane/finanziarie di cui si dispone, sia al modello/struttura di organizzazione interna che si è adottato; segue 18 Presupposti • Attribuzione degli obiettivi operativi e contestuale allocazione delle risorse strumentali/umane/finanziarie ai responsabili a cui è demandata la gestione; • Individuazione dei centri di responsabilità (di costo, di ricavo, di profitto, di investimento, di spesa, etc. …); • Individuazione degli indicatori qualiquantitativi da assumere quali oggetto dell’attività di misurazione e di analisi della gestione; segue 19 Presupposti • Determinazione e individuazione dei metodi/tecniche/tempi di misurazione delle attività svolte; • Determinazione e individuazione dei criteri e metodi di imputazione dei costi, dei ricavi, dei fattori produttivi e, in generale, dei dati qualiquantitativi e in generale dei valori monetari e fisici da rilevare; segue 20 Presupposti • Individuazione del nucleo a cui affidare il controllo di gestione; • Individuazione dei compiti e dei poteri di coordinamento che spettano al nucleo a cui si demanda l’attività di controllo della gestione interna 21 Finalità • Penetrare nella propria gestione per conoscerla, comprenderla, correggerla e migliorarla; • Elevare i livelli di efficacia, di efficienza e di economicità delle attività aziendali; • Supportare l’attività di programmazione. 22 Contenuti • Analizzare la misura e le cause degli scostamenti dell’azione amministrativa rispetto agli obiettivi operativi affidati in gestione; • Analizzare e verificare, mediante l’utilizzo di appositi indicatori quali-quantitativi di performance, l’economicità della gestione e la soddisfazione dei cittadini-utenti-contribuenti nei confronti delle attività ad essi rese e dei servizi ad essi erogati; segue 23 Contenuti • Verificare il conseguimento-perseguimento degli obiettivi operativi affidati in gestione ai responsabili; • Fornire dati, tradotti in informazioni, utili sia ai responsabili per correggere e indirizzare la propria condotta nella gestione delle attività ad essi demandate per il conseguimento di determinati obiettivi operativi, sia agli amministratori per orientare le proprie decisioni e per poter, tempestivamente, scegliere percorsi d’azione alternativi più congrui. 24 Strumenti • Budget; • Contabilità analitica-direzionale (contabilità industriale/contabilità dei costi); • Indicatori di qualità, di quantità, fisici, economici, finanziari, patrimoniali, di attività, di efficacia, di efficienza, di economicità, di redditività …; • Reporting, Analisi degli scostamenti, Verifica dello stato attuazione di obiettivi/programmi; • Benchmark interno ed esterno. 25 Facciamo il punto su Efficacia/Efficienza/Economicità • Efficacia: raggiungimento degli obiettivi (nel caso di un Ente locale, capacità di offrire alla comunità servizi in grado di assecondare, per qualità e quantità, la dinamica dei bisogni); • Efficienza: rapporto ottimale INPUT/OUTPUT (ossia capacità di impiegare in modo ottimale le risorse disponibili); • Economicità: sintesi di efficienza e di efficacia. 26 Facciamo il punto su definizione OBIETTIVI Gli obiettivi per essere tali devono essere: • • • • • • • • precisi; ufficiali; condivisi; comprensibili; vantaggiosi; raggiungibili; misurabili; morali. 27 Vantaggi del Controllo di gestione 1) rende i responsabili (ai vari livelli dell’organizzazione aziendale; i costi vengono attribuiti non solo a oggetti, ma anche a soggetti) partecipi alla fissazione degli obiettivi di gestione; 2) richiede la collaborazione del personale a tutti i livelli dell’organizzazione aziendale; 3) obbliga tutti ad agire razionalmente, ottimizzando l’impiego delle risorse e, quindi, l’efficienza e la redditività; 4) consente l’individuazione degli scostamenti dei risultati effettivi rispetto a quelli attesi. 28 Svantaggi Controllo di gestione 1) Burocratizzazione amministrativa; 2) Appesantimento e irrigidimento della struttura aziendale; 3) Necessità di disporre di un’apposita unità deputata all’attività di budget; 4) COSTA. 29 Facciamo il punto su Centro di Responsabilità Centro di Responsabilità: insieme di operazioni e/o processi, con riferimento ai quali si individuano precise responsabilità di ordine economico e qualitativo, legate al rispetto di predefinite condizioni fisicotecniche di trasformazione che legano input di volumi di fattori produttivi ad output di risultato. Quindi è un’unità organizzativa dotata di proprie risorse; attività e di un responsabile. segue 30 Facciamo il punto su Centro di Responsabilità I Centri di responsabilità sono chiamati a concordare i risultati che il singolo centro deve ottenere, devono decidere le azioni più opportune da intraprendere, devono rispondere per gli eventuali scostamenti tra i risultati desiderati/previsti/programmati e quelli conseguiti effettivamente. 31 Facciamo il punto su Centro di Costo • E’ quel centro di responsabilità che ha l’obiettivo di un livello di costo, funzione di un prestabilito livello di efficienza. Quindi il centro di costo è tipicamente orientato all’efficienza. • Le variabili/leve operative a disposizione del responsabile del singolo centro di costo possono essere il volume di impiego, il mix di input dei fattori produttivi, il livello dei prezzi si costo. 32 Facciamo il punto su Centro di Spesa • E’ quel centro di responsabilità che ha come obiettivo il costo di un’attività non misurabile in termini di efficienza. I centri di spesa sono focalizzati sul perseguimento dell’efficacia. 33 Facciamo il punto su Centro di Ricavo • E’ quel centro di responsabilità che ha l’obiettivo di conseguire un certo livello di fatturato in funzione di prezzi di listino, sconti e condizioni e mix di vendita (queste sono anche le variabili/leve operative a disposizione del responsabile del singolo centro di ricavo). 34 Facciamo il punto su Centro di Profitto • E’ quel centro di responsabilità che ha l’obiettivo di conseguire un certo livello di margine economico ottenuto come differenza tra alcune classi di ricavi e alcune classi di costi. I centri di profitto possono manovrare variabili che rappresentano determinanti sia di ricavo, sia di costo. 35 Contabilità Analitica Cost accounting • La Contabilità analitica nasce all’interno delle aziende industriali per calcolare il costo di prodotto (contabilità industriale); • Oggi giorno, con l’affermarsi di nuovi e più complessi sistemi direzionali (come ad es. il sistema di pianificazione e controllo) la contabilità analitica tende ad assumere connotati nuovi, rivolgendo la sua attenzione verso le attività, al fine di un migliore monitoraggio della gestione e di un più corretto calcolo del costo di prodotto. 36 Classificazione dei costi nella Contabilità Analitica • • • • • • • • Costi speciali e costi comuni; Costi diretti e costi indiretti; Costi variabili e costi fissi; Costi controllabili e costi non controllabili; Costi parametrici, discrezionali e vincolati; Costi effettivi e costi ipotetici; Costi industriali, amministrativi, commerciali, ... Costi di breve, medio e lungo periodo. 37 Macro tipologie di Contabilità Analitica • Direct costing (contabilità analitica a costi variabili. Non sempre è chiaro se tale tipologia di contabilità analitica indaga solo sui costi variabili o in generale sui costi diretti); • Full costing (contabilità analitica a costi pieni. Non sempre è chiaro se tale tipologia di contabilità analitica indaga unicamente sui costi pieni). 38 Direct costing • Nell’accezione più stretta tale tipologia di analisi dei costi concerne solo i costi variabili e, pertanto, è tesa a quantificare il margine lordo di contribuzione del prodotto (ricavi di vendita prodotto X - costi variabili prodotto X) e, quindi, il risultato economico con cui un prodotto contribuisce alla copertura dei costi fissi e alla produzione del profitto aziendale. segue 39 Direct costing • Nell’accezione più ampia tale tipologia di analisi dei costi concerne i costi variabili + i costi fissi diretti e, pertanto, è tesa a quantificare il margine semi lordo di contribuzione del prodotto (margine lordo di contribuzione del prodotto - costi fissi diretti prodotto X) e, quindi, il reddito di un prodotto conseguito impiegando risorse specificamente finalizzate, senza considerare l’impiego di risorse generali o comuni. 40 Full costing • Tale tipologia di analisi dei costi è finalizzata a determinare un risultato economico noto come “utile lordo industriale” (o “gross margin”) corrispondente ai ricavi di vendita prodotto X costi industriali prodotto X. Pertanto non si tiene conto dei costi non industriali (amministrativi, commerciali …). Quindi è importante indagare sulla struttura economica aziendale. 41 Evoluzione storica del Cost accounting • Dalla Contabilità analitica per Centro di Costo • Alla Contabilità analitica per Attività (activity based costing - ABC) 42 Cost accounting tradizionale • Contabilità analitica per Centro di Costo. Tale metodologia di determinazione del costo pieno di prodotto è quella più diffusa ed è caratterizzata da un processo di calcolo a due stadi (nel 1° i costi sono imputati ai centri di costo, mentre nel 2° ai prodotti). Il centro di costo è il perno su cui ruota tale metodologia di cost accounting. 43 Cost accounting di nuova generazione • Contabilità analitica per Attività. Tale metodologia di determinazione del costo pieno di prodotto è recente e poco diffusa, in quanto richiede sofisticati strumenti di controllo gestionale. L’esigenza di disporre dell’activity based costing (ABC) compare a partire dalla metà degli anni ‘80 per le nuove esigenze informative di aziende operanti in un contesto nuovo e caratterizzate da orientamenti strategici e organizzativi nuovi. segue 44 Cost accounting di nuova generazione • • • • • • • I fenomeni che hanno condotto all’activity based costing (ABC): differenziazione = vantaggio competitivo; qualità totale nelle logiche gestionali e organizzative; evoluzione tecnologica e organizzativa; decentramento produttivo; esternalizzazione di attività e processi; gestione e organizzazione aziendale per processi e progetti; interfunzionalità. 45 Finalità della contabilità analitica dei costi • Valutare le rimanenze del magazzino e le altre voci contabili necessarie per la redazione del bilancio di esercizio (valutazione poste di bilancio); • Orientare le decisioni aziendali, secondo criteri di convenienza economica (decidere secondo economicità); • Effettuare un controllo economico della gestione (verificare e valutare l’efficienza economica). 46 Sistemi contabili di Cost accounting • Sia nel caso di Contabilità analitica per centri di costo, sia nel caso Contabilità analitica per attività (activity based costing) si possono utilizzare sistemi contabili sia in partita semplice, sia in partita doppia, con o senza collegamenti formali con la contabilità generale. 47 Roma, 18 febbraio 2013 La Programmazione e il Controllo dopo il D.L. 174/2012: il caso Piano Esecutivo di Gestione 48 Pianificazione Programmazione e Controllo Premesse normative di contesto in materia di Enti locali 49 · Legge n. 142/90 - “Ordinamento delle Autonomie Locali”: Art. 51 - Organizzazione degli uffici e del personale: a) Vengono individuati i principi-criteri che devono guidare i Comuni nell’attività di organizzazione degli uffici e dei servizi: autonomia, funzionalità, economicità di gestione, professionalità e responsabilità; b) Viene fissato il principio di divisione delle attività di indirizzo, direzione, gestione e controllo e, contestualmente, vengono definite le competenze, le funzioni e le responsabilità dei dirigenti (e funzionari): 1. “spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti”; 2. “spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell’ente ...”; 3. “i dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione. 50 · Decreto Legislativo n. 29/93 - “Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’art. 2 della Legge n. 421/92”: art.1: Le disposizioni normative contenute in tale decreto hanno lo scopo di consentire all’interno della P.A: a) di accrescere l’efficienza in relazione agli standards europei anche mediante lo sviluppo di sistemi informativi pubblici; b) di razionalizzare del costo del lavoro pubblico; c) di integrare della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato; art.3: “gli organi di direzione politica definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati”; art.4: l’organizzazione degli uffici della P.A. deve assicurare: la economicità, speditezza e rispondenza dell’azione amministrativa al pubblico interesse; art.5: l’articolazione organizzativa degli uffici della P.A. deve ispirarsi ai seguenti criteri: articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo quelle finali, quelle strumentali o di supporto; attivazione di collegamenti informativi interni ed esterni; trasparenza dell’azione; omogeneizzazione degli orari d’ufficio; responsabilità e collaborazione di tutti per il conseguimento dei risultati; flessibilità organizzativa. 51 Contenuti del nuovo ordinamento finanziario e contabile (D.lgs. n. 77/1995 poi sostituito dal D.lgs. n. 267/2000 – T.U. EE.LL.): 1. nuova visione del bilancio, varia il sistema di valutazione dell’azione amministrativa; non ci si limiterà più a controllare il solo rispetto delle procedure formali ma si tenderà a privilegiare la più complessa e articolata analisi dei risultati. Il rispetto della legalità e della legittimità dell’azione amministrativa continua ad essere un preciso limite alle possibilità di movimento dell’apparato pubblico, ma la valutazione della bontà dell’azione prodotta si sposta verso il giudizio sui risultati finali. 2. marcata separazione tra potere politico di indirizzo, di direttiva e di controllo e le distinte competenze tecniche di gestione; 3. marcato intervento dell’organo politico nella fase iniziale e finale della gestione. Assumono grande importanza la programmazione degli obiettivi operativi da attribuire ai responsabili tecnici e la valutazione dei risultati finali conseguiti. Infatti, gli organi di governo definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la corrispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite; 4. esigenza di un’attenta programmazione delle risorse e fissazione degli obiettivi da parte degli organi di governo e dovere dei responsabili di raggiungere gli obiettivi prestabiliti. Ai responsabili spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo; 52 Relazione ministeriale di accompagnamento al Decreto legislativo n. 77/95 illustrativa degli intendimenti del legislatore in merito al ridisegnato Ordinamento Contabile-Finanziario: “Si vuole uno strumento ufficiale autorizzatorio più agile ed essenziale di quello precedente, liberato da ridondanze inutili”; “L’organo conciliare deve discutere sui programmi e sui budgets da assegnare alla gestione”; “Visione più rispettosa dell’attività di indirizzo e di controllo dell’organo deliberante”. 53 Legge 7 dicembre 2012 n. 213 di conversione del D. L. 174/2012 “Disposizioni in materia di finanza e di funzionamento degli Enti territoriali” Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali 1. Nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni: g -bis ) all’articolo 169, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3 -bis . Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Alfine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell’ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione”; 54 Art. 169 D.lgs. 267/2000 (Tuel) (Piano esecutivo di gestione) 1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l’organo esecutivo definisce, prima dell’inizio dell’esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell’entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli. 3. L’applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le comunità montane. 3 -bis . Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Al fi ne di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell’ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione. 55 Art 197 D.lgs. 267/2000 (Tuel) (Modalità del controllo di gestione) 1. Il controllo di gestione, di cui all'articolo 147, comma 1 lettera b), ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente. 2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi: a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi; b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti; c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa. 3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi. 4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7. 56 Referto del Controllo di Gestione Articolo 198 Referto del controllo di gestione. 1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili. Articolo 198-bis Comunicazione del referto. 1. Nell'àmbito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti. 57 Articolo 108 D.lgs. 267/2000 (Tuel) (Direttore generale) ……… Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2, lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia 58 Art. 10 D.lgs. 150/2009 (Piano della performance e Relazione sulla performance) 1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente: a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonche' gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori; b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato 59 Art. 15 D.lgs. 150/2009 (Responsabilità dell'organo di indirizzo politico-amministrativo) 1. L'organo di indirizzo politico-amministrativo promuove la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità. 2. L'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione: a) emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici; b) definisce in collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b); c) verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici; d) definisce il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11, nonche' gli eventuali aggiornamenti annuali 60 Art. 16 D.lgs. 150/2009 (Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale ) 1. Negli ordinamenti delle regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e degli enti locali trovano diretta applicazione le disposizioni dell'articolo 11, commi 1 e 3. 2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. 3. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente Titolo fino all'emanazione della disciplina regionale e locale. 61 Art. 4 D.lgs. 150/2009 (Ciclo di gestione della performance ) 1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance. 2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi: a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonche' ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. 62 Art. 5 D.lgs. 150/2009 (Obiettivi e indicatori ) 1. Gli obiettivi sono programmati su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con quelli di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. 2. Gli obiettivi sono: a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione; b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi; d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonche' da comparazioni con amministrazioni omologhe; f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente; g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 63 TESTO UNICO ENTI LOCALI DLGS 267/2000 PARTE II Ordinamento finanziario e contabile TITOLO II Programmazione e Bilanci Capo I Programmazione 64 Articolo 170 D.lgs. 267/2000 (Tuel) (Relazione previsionale e programmatica) 1. Gli enti locali allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale. 2. La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale. Illustra anzitutto le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche. Comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. 3. Per la parte spesa la relazione è redatta per programmi e per eventuali progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale, rilevando l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento. 4. Per ciascun programma è data specificazione della finalità che si intende conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso ed è data specifica motivazione delle scelte adottate. 5. La relazione previsionale e programmatica fornisce la motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente. 6. Per gli organismi gestionali dell'ente locale la relazione indica anche gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio. 7. La relazione fornisce adeguati elementi che dimostrino la coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici, con particolare riferimento alla delibera di cui all'articolo 172, comma 1, lettera c), e relativi piani di attuazione e con i piani economico-finanziari di cui all'articolo 201 65 Articolo 171 D.lgs. 267/2000 (Tuel) (Bilancio pluriennale) 1. Gli enti locali allegano al bilancio annuale di previsione un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni, con osservanza dei princìpi del bilancio di cui all'articolo 162, escluso il principio dell'annualità. 2. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura di spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento, con indicazione, per queste ultime, della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento. 3. Il bilancio pluriennale per la parte di spesa è redatto per programmi, titoli, servizi ed interventi, ed indica per ciascuno l'ammontare delle spese correnti di gestione consolidate e di sviluppo, anche derivanti dall'attuazione degli investimenti, nonché le spese di investimento ad esso destinate, distintamente per ognuno degli anni considerati. 4. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, e sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione. 66 Articolo 172D.lgs. 267/2000 (Tuel) (Altri allegati al bilancio di previsione) 1. Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti … d) il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109; e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; … 67 Legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica" Titolo I PRINCIPI DI COORDINAMENTO, OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI 68 Art. 2. (Delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili) 6. Alla legge 5/5/2009, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni: …. b) all'articolo 2, comma 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine» 69 Art. 21. (Bilancio di previsione dello Stato) Co. 10, lett. a): 1) la prima sezione, concernente il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di risultato, riporta le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera, illustra le priorità politiche, espone le attività e indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa, che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo. A tal fine il documento indica le risorse destinate alla realizzazione dei predetti obiettivi e riporta gli indicatori di realizzazione ad essi riferiti, nonché i criteri e i parametri utilizzati per la loro quantificazione, evidenziando il collegamento tra i predetti indicatori e parametri e il sistema di indicatori e obiettivi adottati da ciascuna amministrazione per le valutazioni previste dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e dai successivi decreti attuativi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le metodologie per la definizione degli indicatori di realizzazione contenuti nella nota integrativa; 2) la seconda sezione, relativa ai programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie, illustra il contenuto di ciascun programma di spesa e i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale; 70 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. 71 Art. 9 D.lgs. 118/2011 (Il sistema di bilancio) 1. Il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria. 72 Art. 10 D.lgs. 118/2011 (Bilanci di previsione finanziari) 1. Il bilancio di previsione finanziario annuale ed il bilancio di previsione finanziario pluriennale hanno carattere autorizzatorio. 2. Il bilancio di previsione pluriennale è almeno triennale ed è aggiornato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione. 3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, allegano ai propri bilanci di previsione e di rendicontazione, l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto dall'articolo 172, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 4. Le predette amministrazioni comunicano periodicamente, e comunque in sede di rendicontazione, l'elenco delle partecipazioni possedute e il tipo di contabilità adottato dalle partecipate stesse. 73 Art. 11 D.lgs. 118/2011 (Schemi di bilancio) 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati. 2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, redigono un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento a livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini e dell'eventuale relativo scostamento tra costi standard e costi effettivi, predisposto sulla base di un apposito schema tipo definito con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42. 3. Gli schemi di bilancio di cui al comma 1, unitamente alle metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, sono definiti con le modalità di cui all'articolo 36, comma 5. 74 Art. 13 D.lgs. 118/2011 (Definizione del contenuto di missione e programma) 1. La rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali principi contabili di cui all'articolo 3. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. 2. L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione delle amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, è costituita dai programmi. 75 Art. 36 D.lgs. 118/2011 (Sperimentazione) 5. In considerazione degli esiti della sperimentazione, con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono definiti i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria di cui al punto 16 dell'allegato 1 e possono essere ridefiniti i principi contabili generali; inoltre sono definiti i principi contabili applicati di cui all'articolo 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'articolo 4, la codifica della transazione elementare di cui all'articolo 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 17, nonché della definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili di cui all'articolo 16. 76 Legge 7 dicembre 2012 n. 213 di conversione del D. L. 174/2012 “Disposizioni in materia di finanza e di funzionamento degli Enti territoriali” 77 Il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione; Il sistema di controllo deve: a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate nonché tra risorse impiegate e risultati; b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti; c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l’attività di coordinamento e vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario nonché l’attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi; d) verificare, attraverso la redazione del bilancio consolidato, l’efficienza e l’economicità degli organismi gestionali esterni dell’Ente; e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati con l’impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell’Ente 78 Il controllo strategico, posto sotto la direzione del Direttore Generale, è finalizzato alla rilevazione: a) dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti; b) dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni; c) delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati; d) della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa; e) degli aspetti socio-economici. Vanno predisposti rapporti periodici da sottoporre alla Giunta e al Consiglio Provinciale secondo modalità da definire con il Regolamento 79 Il controllo sulle partecipate: Va definito un sistema di controlli sulle società partecipate, attraverso la preventiva definizione degli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi e l’organizzazione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari con la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. In caso di scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati vanno individuate le opportune azioni correttive, anche con riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’ente. I risultati complessivi della gestione sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica. 80 FINE grazie per la pazienza 81