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I fatti - Comitato 8 Ottobre 2001
Parte 6 CONCLUSIONI DELLA CT DEL PM - Fattori ambientali - Fattori umani -Cause dell’incidente CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE - Evidenze - Fattori umani - Cause 1 CONCLUSIONI DELLA CT DEL PM Nelle conclusioni il CT del PM pone preliminarmente in evidenza l’incidenza di ciascun fattore sul prodursi dell’incidente ed, in particolare, per quanto riguarda eventuali profili di responsabilità degli operatori di torre: Fattori ambientali - l’inosservanza delle procedure prescritte per il rullaggio dei velivoli dal piazzale “Ovest”; - la omessa implementazione delle procedure per la movimentazione al suolo degli aeromobili in condizioni di bassa visibilità, nella indisponibilità del radar ASMI e in assenza di adeguate Stop Bars a tutte le intersezioni con la pista strumentale;pag.113 2 CONCLUSIONI DELLA CT DEL PM Fattori umani 1) il controllore GROUND era il meno esperto CTA del turno di servizio (pur se la posizione GROUND era quella a massimo carico di lavoro al tempo degli eventi) e non aveva familiarità con la segnaletica esistente sulle vie di rullaggio da/per il piazzale “Ovest”; 2) la procedura prevista per evitare l’attraversamento del prolungamento della pista durante le operazioni di decollo non veniva applicata; 3) la fraseologia utilizzata non era conforme alle prescrizioni ICAO; 4) il CSO (caposala/supervisore) non era presente al suo posto di lavoro pag.114 3 CONCLUSIONI DELLA CT DEL PM Cause dell’incidente Dalle evidenze il consulente trae le sue conclusioni sulle cause che, per quanto concerne l'operato dei controllori, sono da ascrivere a: • un errore da parte del controllore del Traffico Aereo operante sulla frequenza GROUND il quale non rilevava, a causa della scarsa familiarità con la segnaletica esistente sull’aeroporto, la posizione errata dell’aeromobile tedesco, pur chiaramente comunicata dal pilota e localizzata lungo un raccordo diverso da quello per il quale era stato istruito, e lo autorizzava a continuare il rullaggio; • la mancata implementazione delle procedure previste dagli standards ICAO e relative alle limitazioni della movimentazione al suolo degli aeromobili in condizioni di scarsa visibilità e in assenza di idonee STOP BARs e/o di sistemi per prevenire gli ingressi in pista non autorizzati (runway incursions).pag.115 4 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE EVIDENZE 5 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE EVIDENZE E’ necessario premettere che le conclusioni cui perviene l’esperto del magistrato si fondano su di un’errata ricostruzione della dinamica d’evento. Come già osservato il pilota tedesco, contrariamente a quanto sostenuto nella CT del PM, non era assolutamente consapevole di avere impegnato la via di rullaggio R6 ma, viceversa, era certo di essere in R5 in virtù delle istruzioni rese dal controllore GROUND e dallo stesso pilota confermate. Le ragioni a sostegno di quanto affermato sono le seguenti: 1) la ridottissima visibilità generale nelle vicinanze dell’ATA tale da non consentire ad un’impiegata nella palazzina di avvistare gli aeromobili in parcheggio, faceva sì che il pilota, alla biforcazione R5/R6 sbagliasse direzione; 2) le carenze della segnaletica orizzontale e verticale sul piazzale “Ovest” e sulla via di rullaggio Romeo 6 unitamente alle discordanze della cartografia dalla realtà aeroportuale; 6 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE EVIDENZE 3) come riportato dal CT del PM: “era probabilmente il copilota a parlare: mostrava qualche titubanza e faceva un errore nel ripetere l’autorizzazione di uscita strumentale, probabilmente per mancanza di familiarità con l’area di Milano, e veniva corretto dal Controllore confermando poi la corretta autorizzazione”pag.98 7 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE EVIDENZE 4) il comandante era impegnato ad illustrare le caratteristiche dell’aeromobile all’acquirente passeggero ed era probabilmente distratto; il copilota, come riferito in CT, inesperto, non abilitato ad operazioni in LVP, era teso e confuso dallo scenario di densa nebbia che aveva provocato in lui un senso di completo disorientamento e non riteneva opportuno, verosimilmente, consultarsi con il più esperto comandante in quanto nutriva per lui: “non solo rispetto e ammirazione ma anche uno stato di soggezione psicologica, in campo professionale, poiché era stato da lui addestrato sul Cessna 525A e sottoposto a tutti i controlli di professionalità nell’ultimo anno”; (vedi pag.90 Relazione Pica) 8 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE EVIDENZE 5) considerato che l’approaching runway, generico senza specificare quale (principale o secondaria, testata 18 o 36), è comunicazione usuale ed istintiva a Linate per i piloti che percorrono quel tratto dell’R5, per segnalare la posizione quando ritengono di trovarsi in prossimità dei prolungamenti asse pista secondaria o principale, con tutta probabilità questa era la volontà del copilota che si avvaleva di una cartina Jeppesen estremamente generica relativamente ai posizionamenti dei raccordi R5 e R6 rispetto le piste; 9 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE EVIDENZE 6) Il fatto che il copilota, dopo aver segnalato di essere sull’S4, abbia successivamente sorpassato una posizione intermedia di Stop di tipo B (barra di arresto in vernice gialla + linea bianca con grande scritta STOP + barra di luci rosso/arancione incassate e sempre accese) e la successiva Stop di tipo A (holding position prima della pista principale) senza richiedere ed ottenere la prescritta autorizzazione all’attraversamento, conferma l’ipotesi del suo convincimento di essere sulla via di rullaggio R5 che era disseminata, come descritto, di 3 Stop di tipo B e due di tipo A; 10 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE EVIDENZE 7) Il copilota si accorgeva della grave intrusione troppo tardi avvistando - come asserito dal consulente del PM - luci “verdi alternate a bianche della guida di raccordo, in pista, con la linea centrale (centerline)” (in realtà sono verdi alternate a gialle), ma cercava disperatamente ed inutilmente di liberare la pista uscendo dal raccordo R2, ritenendo di poter liberare più velocemente che non invertendo direzione di marcia. Tale ricostruzione è avvalorata dal fatto che la stessa inchiesta tecnica, svolta da ANSV, ha accertato che il Cessna 525 A al momento della collisione stava attraversando l’asse della pista 36R con una prua di circa 135° e ad una velocità (20 nodi) eccessiva per le condizioni di visibilità in essere . 11 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE EVIDENZE Relativamente ai Fattori ambientali ed ai rilievi mossi di una presunta: A. “inosservanza delle procedure prescritte per il rullaggio dei velivoli dal piazzale “Ovest” B. “omessa implementazione delle procedure per la movimentazione al suolo degli aeromobili in condizioni di bassa visibilità, nella indisponibilità del radar ASMI e in assenza di adeguate Stop Bars a tutte le intersezioni con la pista strumentale”; si precisa quanto segue: …… 12 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE EVIDENZE A. Il rullaggio dei velivoli dal piazzale Ovest dagli anni 80’ alla data dell’incidente - in costante assenza di adeguata segnaletica verticale ed orizzontale nonché di discordanze nelle cartografie aeronauticheè stato contraddittoriamente disciplinato, per motivi contingenti dettati più da isolate doglianze di qualche vettore che da sostanziali esigenze operative. Arrestare l’aeromobile prima dell’attraversamento del prolungamento asse pista 18L/36R in funzione di decolli/atterraggi dalla/sulla pista principale è contemplato solo dall’ODS n°35/97, non confermato né dall’AIP Italia AGA 2.25.3 (ed.22 aprile 1999 - ALL. 3) né dalla successiva pubblicazione delle I.P.I. (Istruzioni Permanenti Interne di Linate ed.06/03/2000 - ALL. 5 ) né dai successivi ordini di servizio del CAV Linate né da alcuna ordinanza del Direttore di Aeroporto. ………. 13 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE EVIDENZE In realtà la disciplina delle procedure per il rullaggio dei velivoli dal piazzale Ovest, dal 98 ad oggi, assoggetta a specifica autorizzazione ATC l’attraversamento del prolungamento asse pista 36R/18L senza porla in relazione con i decolli. La prassi operativa locale ha interpretato per anni tale prescrizione nel senso di limite posto a garanzia di sicure movimentazioni da/per il piazzale principale. Comunque sia, nell’ottica dell’appena prospettata ricostruzione dei fatti, non si vede quale nesso di causalità vi possa essere con la produzione dell’evento, visto che il CESSNA si era immesso senza autorizzazione in pista da tutt’altra posizione (R6). …….. 14 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE EVIDENZE B. Relativamente al secondo addebito, il Com.te Pica, evidentemente, ha eccepito il mancato rispetto da parte degli operatori di Torre delle indicazioni contenute nell’Annesso 14 paragrafo 5.3.17.1 relativamente alla movimentazione degli aeromobili al suolo in LVP (ALL. 29 ) Vi è da sottolineare comunque che il documento di cui si parla è rivolto alle “AERODROME AUTHORITIES” e certamente non ai singoli controllori. Il consulente tecnico, né qui né in altra parte della relazione, menziona il fatto che in Italia le operazioni di LVP sono ufficialmente disciplinate in via esclusiva dalla D.O.P. 2/97 (disposizione operativa permanente) emanata da ENAV, (“visto ... ALL.30 ) …….. 15 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE EVIDENZE Tale documento in vigore in Italia ed applicato dai controllori, per le operazioni di circolazione al suolo in condizioni di bassa visibilità, adotta dei criteri differenti da quelli indicati nella relazione di Pica, criteri pienamente rispettati al momento dell’incidente. Ci si trovava infatti, come già precedentemente sostenuto, nella prevista “condizione di visibilità 2: I PILOTI NON AVEVANO RIPORTATO MAI DI NON POTER RULLARE AUTONOMAMENTE …….. 16 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE EVIDENZE Risulta altresì ininfluente la situazione dei comandi della stop bar considerato che, nella D.O.P. 2/97 (disposizioni interne ad ENAV) , né la stop bar né il relativo comando vengono presi in considerazione per la determinazione delle condizioni di visibilità (1,2,3) a cui è associata una determinata disciplina della movimentazione degli aeromobili. Eventuali responsabilità per il rispetto degli “standard” internazionali (sempreché fossero da considerare recepiti e cogenti in Italia) dovrebbero essere addossate a chi aveva il dovere di emanare la regolamentazione nazionale generale in materia (ENAC) e la normativa applicativa (Aerodrome Authoritiy = DCA).(ALL.4 pag.17 e 18). ……… 17 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE EVIDENZE In particolare, il manuale relativo al SMGCS pone a carico della "aerodrome authority", tra l'altro, la definizione e l'adozione delle seguenti procedure : "designation of taxiways"; "establishment of standard taxi routes"; "low visibility movement area protection measures" ; "movement area inspections and reporting". (v. SMGCS Chapter 3 para 3.2.12 - 3.2.13 - 3.2.14 - 3.2.15 e 3.2.16.) ALL. 7 In conclusione, secondo la normativa vigente in Italia ed anche in base alle regole fissate dall’ICAO, spetta al direttore di Aeroporto (che in Italia ai sensi del Codice della Navigazione Aerea rappresenta l’aerodrome authority cui si riferisce l’ICAO nell’SMGCS) il compito di adottare le procedure operative per il movimento a terra di aeromobili e veicoli, incluse le procedure mirate ad evitare le incursioni volontarie sulle piste in condizioni di bassa visibilità. …….. 18 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE EVIDENZE Secondo quanto disposto dall’ultimo comma del punto 4.2.3 della D.O.P. 2/97 (ALL. 4 ) , i responsabili degli Enti dipendenti (i.e. enti ENAV aeroportuali) avrebbero dovuto coordinare e/o integrare con la locale Direzione di Circoscrizione Aeroportuale eventuali ulteriori modalità attuative delle disposizioni della DOP stessa, in relazione alle caratteristiche dei singoli aeroporti (vie di rullaggio, sistemi luminosi, ecc.) con particolare riguardo anche all’impiego del FOLLOW-ME. ……. 19 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE EVIDENZE Al momento dell’incidente l’aeroporto di Linate era sprovvisto di dette disposizioni attuative, disposizioni adottate dopo l’8 ottobre, proprio a causa dell’incidente! (ALLEGATI 12 e 14 - Lettera ENAV CAV Linate ALL. 31) e quindi era in vigore in tale data la vecchia ordinananza (ALL.48). Sempre a seguito dell’incidente di Linate, ma questa volta a livello nazionale, nel mese di ottobre 2001 sono stati modificati, nella DOP 2/97, i criteri che attengono alla determinazione della sussistenza della condizione di visibilità 3 (para. 4.1.1): dal criterio della valutazione soggettiva del pilota, si è passati a quello oggettivo del valore di visibilità RVR = 400mt ( ALLEGATI 32 e 33 ) . …… 20 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE EVIDENZE Con le disposizioni di cui sopra ed in rapida successione (dal 22 ottobre al 14 Novembre del 2001) l’obbligo di effettuare un movimento per volta nell’area di movimento è stato correlato prima ad un visibilità (RVR) pari o inferiore a 400 metri (fissata a livello nazionale), poi pari o inferiore a 200 metri, fino a giungere ad una visibilità in pista pari o inferiore a 150 metri. Ferme restando, in quel periodo, le carenze della segnaletica e di attivazione delle Stop Bar nonché di inoperatività del radar di terra. IL GIORNO DELL’INCIDENTE LA VISIBILITÀ IN PISTA (RVR) NON È STATA MAI INFERIORE A 175 METRI ! ……. 21 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE EVIDENZE E’ quindi incontestabile che l’eccepito teorico obbligo, ricostruito a tavolino, di autorizzare un movimento alla volta nelle riferite condizioni ambientali, ispirato a indicazioni internazionali, non in vigore in Italia e comunque sconosciute all’ATC, è caduto miseramente di fronte all’esigenza operativa di far volare, senza creare eccessive penalizzazioni ai passeggeri e danni all’economia del trasporto aereo. Quand’anche il giorno dell’incidente fossero state in vigore le norme emanate subito dopo lo stesso (con radar di terra non ancora omologato e segnaletica non a norma), la movimentazione degli aeromobili al suolo non sarebbe stata limitata ad un aeromobile per volta. ……. 22 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE EVIDENZE A Milano Linate, durante la stagione autunnale/invernale la visibilità frequentemente scende al di sotto del valore di 550 metri ed applicare lo standard ICAO avrebbe comportato praticamente una quasi paralisi dei voli (le improvvisate drastiche decisioni della autorità dell’Aviazione Civile Italiana post incidente, le conseguenze sul traffico aereo, le proteste di vettori ed utenti nonché gli interventi della magistratura in merito, sono lì a dimostrarlo). …….. 23 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE EVIDENZE Ma tale situazione non può in alcun modo essere imputata ai controllori che hanno sempre operato ed operano nel pieno rispetto delle norme vigenti, anche se carenti, se raffrontate al quadro di riferimento internazionale, cui l’Italia non ha potuto e voluto dare seguito per deficienze infrastrutturali ed organizzative del sistema di circolazione aerea e di assistenza al volo. 24 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE Fattori Umani Fattori umani Tra i fattori umani che avrebbero concorso a produrre l’evento, come già illustrato, il consulente indica: 1) il controllore GROUND era il meno esperto CTA del turno di servizio (pur se la posizione GROUND era quella a massimo carico di lavoro al tempo degli eventi) e non aveva familiarità con la segnaletica esistente sulle vie di rullaggio da/per il piazzale “Ovest”; 2) la procedura prevista per evitare l’attraversamento del prolungamento della pista durante le operazioni di decollo non veniva applicata; 3) la fraseologia utilizzata non era conforme alle prescrizioni ICAO; 4) il CSO (caposala/supervisore) non era presente al suo posto di lavoro al momento dell’incidente e non era sostituito da altri. 25 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE Fattori Umani Si controdeduce quanto segue: 1. Le abilitazioni a svolgere specifiche funzioni di controllo del traffico aereo sono disciplinate da apposita regolamentazione interna (ALL.23) che abilita gli operatori ad assolvere ai propri compiti anche in condizioni di elevato carico di lavoro. L’elemento “maggior esperienza”, per quanto lungamente illustrato, non avrebbe in alcun modo evitato che si instaurasse una situazione di “tragica incomunicabilità” tra pilota e controllore in quanto nessun messaggio del pilota poteva far sorgere in capo anche al “controllore più esperto” il dubbio che l’aeromobile si trovasse sul raccordo sbagliato. 2. Su questo fattore si è appena argomentato nelle evidenze (fattori ambientali) e nelle procedure e pratiche operative (rullaggio da/per piazzale ovest) 26 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE Fattori Umani 3. Le norme e le procedure che regolano i servizi di assistenza al volo sono disciplinate in Italia dal Doc 4444 PANS/RAC 501 dell’ICAO, con le differenziazioni ed integrazioni pubblicate in AIP ITALIA e/o contenute in disposizioni/circolari operative aziendali (Determinazione n. 37 del 12 aprile 1995, del direttore Generale dell’ENAV all’epoca AAAVTAG). Secondo quanto previsto dai paragrafi dal 2.5 al 2.9 della parte X del Doc 4444 (ALL.26), il “read-back” integrale è richiesto al pilota solo nei seguenti casi: Nelle autorizzazioni riguardanti l’uso della pista per: entrare in pista atterrare, decollare, attraversare la pista ed effettuare un “back-track” in pista. Nelle autorizzazioni di rotta ATC. Nelle seguenti voci ed istruzioni ATC: Istruzioni di prua, velocità, quota, pista in uso, regolazione dell’altimetro, codici SSR. ……. 27 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE Fattori Umani Nella fattispecie in esame il velivolo tedesco era stato istruito a rullare tra un piazzale (ovest) ed un altro (nord-principale) con l’istruzione a fermarsi in una posizione di stop intermedia. Siamo quindi al di fuori delle ipotesi in cui il read back integrale è obbligatorio. In tutti gli altri casi le autorizzazioni e le istruzioni possono essere confermate anche in maniera abbreviata o comunque diversa da come sono state impartite (“acknowledged in a manner”), purché la forma utilizzata indichi che esse sono state comprese ed accettate. Non esiste, invece, nel Doc 4444 un esplicito corrispondente obbligo del controllore di riscontrare il read-back del pilota (“hearback). …….. 28 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE Fattori Umani Solo nell’emendamento del 1 novembre 2001 l’ICAO, tra le novità dell’emendamento 40 all’Annesso 11, ha introdotto il nuovo paragrafo 3.7.3.1.2 secondo il quale il controllore deve ascoltare il “Read-back” per accertarsi che le autorizzazioni o le istruzioni siano state correttamente ricevute e comprese dall’equipaggio di volo ed intraprendere immediate azioni per correggere tutte le discordanze rilevate nel “Readback”. (ALL. 34) Tale disposizione è stata recepita dall’ENAV mediante l’Ordine di servizio n. 4 del 20/02/2002 del Direttore Generale, con entrata in vigore il 18 marzo 2002. Solo a partire da tale data, quindi, lo “hear-back” del controllore ha assunto precise connotazioni e carattere obbligatorio. ……… 29 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE Fattori Umani Per quanto attiene più specificatamente le presunte omissioni del pilota tedesco nel ripetere la prima autorizzazione al rullaggio emanata dal controllore, si sottolinea che la parola “north”, pronunciata dal controllore ground, non solo è inserita in un contesto in cui risulta un mero ed automatico corollario del “R5” (con l’unico scopo di “rafforzare” – senza per altro nessun obbligo di farlo - la parola “R5” e distinguerla nettamente da “R6”) ma soprattutto fa parte, insieme alle parole “stop bar” ed “estensione”, di una stringa di informazioni che non rientra nei suddetti casi in cui è obbligatoria la ripetizione fotocopia da parte del pilota, non essendovi, per altro, alcun dubbio sulla comprensione e sul significato dato dal pilota all’istruzione ricevuta , avendo egli ripetuto correttamente il “R5”. 30 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE Fattori Umani 4. Come già specificato il CSO nell’allontanarsi aveva lasciato un sostituto: aveva infatti delegato le proprie funzioni all’altro CSO (Sig. Savarese Francesco) presente che operava al centro dello schieramento. 31 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE CAUSE A conclusione delle evidenze e dei fattori umani che hanno contribuito al realizzarsi del sinistro aereo, per quanto attiene i profili di responsabilità dei controllori la CT del PM pone quindi in risalto 2 cause fondamentali già menzionate: un errore da parte del controllore del Traffico Aereo operante sulla frequenza GROUND il quale non rilevava, a causa della scarsa familiarità con la segnaletica esistente sull’aeroporto, la posizione errata dell’aeromobile tedesco, pur chiaramente comunicata dal pilota e localizzata lungo un raccordo diverso da quello per il quale era stato istruito, e lo autorizzava a continuare il rullaggio; La mancata implementazione delle procedure previste dagli standards ICAO e relative alle limitazioni della movimentazione al suolo degli aeromobili in condizioni di scarsa visibilità e in assenza di idonee STOP BARs e/o di sistemi per prevenire gli ingressi in pista non autorizzati (runway incursions). 32 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE CAUSE Su entrambi si è lungamente contro dedotto nelle pagine che precedono, tuttavia appare opportuno soffermarsi ancora su tre considerazioni fondamentali: 1. il pilota tedesco è stato molto chiaro nel confermare l’instradamento per l’R5 e nel corso delle comunicazioni non ha fatto mai sorgere nel controllore il dubbio che egli si trovasse sul raccordo sbagliato. 2. La scritta S 4, disegnata in direzione opposta a quella del rullaggio dell’aeromobile, è stata comunicata dal pilota al controllore in modo del tutto normale e, quindi, non poteva attirare l’attenzione né essere compresa. In ben 44 SIT svolte dal PM, in corso d’indagini preliminari (dichiarazioni testimoniali rese tutte prima del deposito della CT del PM ad eccezione di 2 – dirigente ENAV Ciarniello e dipendente SEA Cavanna), solo 3 dei 44 intervistati adr “conosceva Sierra 4?” rispondevano in senso affermativo, specificatamente: 33 …… CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE CAUSE il CTA Cecchetti che aveva fatto parte del G.d.L. per la proposta di dislocazione di posizioni di stops per le esigenze di rullaggio degli aeromobili di cui al resoconto di riunione del 13 marzo 1996 (ALL.1); il pilota Peirano che però con molta schiettezza specificava che Sierra 4 avrebbe potuto riferirla non ad una improbabile simbologia di segnaletica orizzontale per il rullaggio degli aeromobili, bensì a quella utilizzata per il posizionamento dei mezzi di soccorso (Sierra seguito da un numero – a detta del teste - è il nominativo radio di tali mezzi); il teste sottolineava inoltre che l’avvistare la scritta in parola dovrebbe far insorgere il dubbio al pilota di trovarsi nel posto sbagliato; il pilota Busato della Sirio S.p.A., aggiungendo però che non è mai stato chiesto dagli operatori di Torre di riportare tali posizioni. …… 34 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE CAUSE Né tantomeno le evidenze emerse dalle SIT (in particolare si rammenta quella del caposala Torsiello ( “…..non ho mai sentito parlare di Sierra1,2,3 e 4” ) (ALL.39) e dalle prove documentali, possono essere messe in discussione da recenti testimonianze rese in aula ( vedi CTA Garofalo del 24/10/03) che danno la sensazione di una difesa d’ufficio - da parte di chi , nell’ambito del CAV, espletava saltuariamente funzioni vicarie - per timore di avere posto in essere comportamenti omissivi in concorso con i responsabili locali, nel non fornire con apposito O.D.S. o direttiva operativa, l’informazione necessaria agli operatori di torre. (ALL.46) Paura peraltro ingiustificata per il fatto che ENAV non aveva conoscenza e competenza in materia di segnaletica orizzontale non luminosa a Linate e comunque quelle “scritte”, non a norma, non avevano alcuna caratteristica per essere diffuse tra gli operatori e pubblicate, quand’anche SEA – DCA le avessero ufficialmente esternalizzate. ... 35 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE CAUSE L’insussistenza del sostenere la tesi della diffusione e quindi della conoscenza delle posizioni SIERRA da parte dei CTA, cade a fronte delle seguenti considerazioni: La comunicazione contenente la “ proposta operativa” allegata al verbale del marzo del 96’ (ALL. 1), così come definita dal Sig. Franco Leccese ex dirigente del CAV di Linate (ALL.41) non è del CAV di Linate ma della DCA, che l’ha indirizzata al CAV di Linate e quindi le firme Garofalo, Torsiello e Freda, riconosciute dal teste Leccese, si debbono intendere, tutto al più, per presa visione del documento della Direzione di Circoscrizione (peraltro non essendovi data potrebbero essere state apposte in qualsiasi momento). Da questo, a trasformare la comunicazione di un altro ente, siglata a piè pagina non si sa quando, in disposizione del CAV ce ne corre……. ….. 36 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE CAUSE Un dei firmatari della comunicazione in parola, il Sig.Torsiello (allora capo sala) - che faceva parte del G.d.L. del CAV, cui pare fosse assegnato il compito di finalizzare la “proposta” - nella dichiarazione rilasciata in data 24/10/01 (ALL.39), affermava che lui stesso ed i controllori avevano preso conoscenza di quelle scritte solo dopo l’incidente nei discorsi tra colleghi e dai giornali. Un ulteriore conferma che il discorso delle “pasticciate” STOP, apposte sulla cartina allegata al noto verbale, erano conosciute da pochi intimi cui era affidato il compito, in ambito uffici CAV, di predisporre, presumibilmente, apposite direttive. MA DI QUELLE DIRETTIVE NON VI È TRACCIA ALCUNA. …… 37 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE CAUSE La dichiarazione resa, all’investigatore incaricato di ANSV, da parte del controllore Consolini in data 20 maggio 2003 relativamente al fatto che i raccoglitori rinvenuti ed analizzati dall’Autorità Giudiziaria e dagli investigatori di ANSV in occasione dei sopralluoghi in Torre non esistevano in sala operativa l’8 ottobre 2001, ma erano stati ordinati dallo stesso, dopo l’incidente, reperendo il materiale fra documenti abbandonati al I° piano della torre ed inserendo nella raccolta anche il famoso verbale che suscitò il suo naturale interesse, nonostante non rivestisse alcuna veste di ufficialità. (ALL. 44) La dichiarazione firmata da 17 controllori di Linate, indirizzata ad ANSV, relativamente alla non conoscenza del verbale in questione, né dell’esistenza di segnali orizzontali indicanti posizioni di STOP denominati S1,S2,S3,S4,S5. (ALL.45) 38 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE CAUSE In buona sostanza, comunque, individuare delle posizioni nelle quali arrestare il rullaggio degli aeromobili (STOP), non può equivalere a dare per scontato che in quelle posizioni sia presente una specifica segnaletica. Se così fosse non avrebbe avuto senso l’espressione, “ report stop bar before main runway extension” utilizzata dai controllori ground così come disposto dall’ODS 35/97, qualora in quella posizione fosse noto esservi – come oggi c’è – un apposito segnale. Ennesima conferma che la carenza di segnaletica non consentiva una chiara individuazione delle posizioni di attesa lungo il R5 ed il R6. 39 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE CAUSE 3. Come già illustrato, le indicazioni S1, S2, S3, S4, S5 che nella approssimativa enunciazione del CT del PM rappresenterebbero punti, sulla base della regolamentazione vigente, che non potevano essere oltrepassati senza specifica autorizzazione ATC, in realtà erano mere indicazioni di eventuali posizioni nelle quali i velivoli potevano essere istruiti dall’ATC a fermarsi (oggi sono state opportunamente cancellate), funzionali alle esigenze di utilizzazione del parcheggio ATA anche per aeromobili di dimensioni superiori a quelle dei normali fruitori dell’Aviazione Generale. ... 40 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE CAUSE Era infatti una improvvisata segnaletica orizzontale dedicata esclusivamente al rullaggio degli aeromobili commerciali di tipo narrow – bodies da/per l’ATA in virtù dell’esigenza di destinare ai medesimi alcune piazzole nell’area in parola. Un’esigenza sorta nel 1996 e legata ad una situazione temporanea superata dalla successiva riorganizzazione delle operazioni di volo sullo scalo milanese. In realtà tali aeromobili – in assenza di una necessaria rete semaforica - se avessero percorso la porzione nord del R5, avrebbe interferito, in virtù della loro apertura alare, con la circolazione di autoveicoli lungo la strada perimetrale che fiancheggia il raccordo. ….. 41 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE CAUSE E’ quanto si legge nel punto 2 della lettera della DCA di Linate indirizzata al CAV di Linate acclusa al famoso verbale del 13 marzo 1996 (ALL.1). Il citato foglio recita in proposito :”Qualora non venisse realizzata la semaforizzazione, gli aa/mm narrow-bodies dovranno rullare sul raccordo 6, pista turistica, raccordo 5 fino al piazzale principale”. La disposizione riguardava le partenze per entrambe le testate (36R-18L). Le improprie scritte orizzontali (vedi ALL.17 bis) - con indicazioni in lettere e numeri apposti sulla pavimentazione - non avevano nulla a che vedere con le tradizionali indicazioni di posizioni di attesa asservite alla pista principale per disciplinare l’involo degli aeromobili, ma servivano solo a regolamentare il rullaggio degli aeromobili che andavano ad impegnare la pista turistica che fungeva da raccordo. Pista turistica che, per le sue ridotte dimensioni (620 metri al di fuori delle tradizionali categorie ICAO), era scarsamente utilizzata per decolli ed atterraggi. ... 42 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE CAUSE Che questa pasticciata “segnaletica” non poteva essere nota agli operatori aeronautici, almeno essa assegnare la CT del PM, per le funzioni che vorrebbe ad trova conferma oltre che dalle numerose testimonianze rese, di cui si é detto sopra, e dalla loro inesistenza sulla cartografia ufficiale, anche dagli interventi effettuati dopo l’incidente per adeguare la segnaletica orizzontale e verticale alle previsioni dell’Annesso 14: ... 43 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE CAUSE Sul R 6 le indicazioni S 4 ed S 5 posizionate prima delle piazzole sono state cancellate e sono state realizzate, in armonia con le indicazioni ICAO, nuove segnaletiche di posizione attesa di tipo A e B (runway holding position markings – pattern A and B) (vedi ALL.18 bis). Allo stesso modo sono state cancellate le non più necessarie indicazioni S 1 ed S 2 sulla pavimentazione, lato nord dell’R 5 e sono rimaste, adeguandole alle raccomandazioni ICAO le segnaletiche orizzontali di posizioni di attesa di tipo B, prima e dopo il prolungamento asse pista 36 R. le indicazioni in lettere e numeri sul R 6 e sul R 5 sono contenute, come da norme ICAO, in segnaletica verticale (luminosa). Segnaletica inesistente all’epoca dell’incidente. ... 44 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE CAUSE In buona sostanza la scritta S 4, apposta sulla pavimentazione, fuori da ogni previsione normativa, avrebbe dovuto già da molto tempo essere cancellata (v.All.17 bis) – cessate le esigenze di quel farraginoso rullaggio concordato nel 96’ – ed appare di tutta evidenza che la comunicazione fatta dal pilota del Cessna relativa ad una segnaletica (S 4), fuori norma e sconosciuta, non poteva in alcun modo essere compresa dal controllore Ground nei termini che gli si vorrebbero attribuire di una sorta di “campanello di allarme” non percepito. 45 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE CAUSE Quando il contesto organizzativo -non solo è complesso come lo era a Linate all’epoca dei fatti ancor più di oggi, - non sintonizzato con le norme internazionali, - tale da favorire l’errore del pilota, non si può pretendere che, in condizioni di apparente normalità, un operatore di terra 46 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE CAUSE Così come sulla seconda presunta causa, laddove la normativa riferita e prodotta in allegato fa chiaramente comprendere come la prassi operativa effettiva di Linate, nelle condizioni di visibilità in atto, certamente non poteva essere quella di limitare le movimentazioni ad un solo aeromobile per volta sulla scorta delle indicazioni non recepite dall’Italia dell’Annesso 14 ICAO. Né tanto meno di fermare tutti gli aeromobili allo Stop del prolungamento asse pista 18L/36R in funzione di atterraggi/decolli sulla base dell’ ODS 35/97. ODS peraltro contingente ad un episodio, superato da normative nazionali (AIP) ed interne (IPI) superiori sul piano della gerarchia delle fonti.(ALLEGATI 3 e 5 ). 47 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE CAUSE Aspetto peraltro che è da ritenere acclarato già in sede di indagini preliminari, laddove - per quanto afferisce alla posizione del controllore GROUND - il contenuto dell’avviso di conclusione delle indagini in parola ed, in particolare, il dispositivo della richiesta di archiviazione delle posizioni del controllore di Torre (Massimiliano Sartor) e del capo turno in Torre (Giorgio Usai) – per il quale era stata chiesta assistenza tecnica dello scrivente – avvalorano quanto sin qui argomentato. 48 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE CAUSE Considerazioni che riprendono tutte le controdeduzioni alla CT del PM svolte nella presente relazione tecnica con particolare riferimento alla presunta violazione dell’ODS ENAV n°35/97 (”impossibilità oggettiva dell’evento psicologico-visivo e del nesso teleologico fra regola preventiva ed evento dannoso”) ed alle modalità attuative del capitolo IV della disposizione DOP 2/97 in relazione alle condizioni di visibilità esistenti a Linate all’atto dell’incidente (”condizioni di visibilità 2 per normativa insufficiente a delineare l’obbligo o anche la raccomandazione a far muovere un aeromobile alla volta nell’area di movimento”). Non viene mosso per questi aspetti alcun rimprovero di scostamento rispetto alle regole vigenti, né attribuzione di colpe specifiche o di violazione di regole prudenziali, di attenzione e capacità (v.rilievi mossi nella CT del PM relativamente alle insufficienze di addestramento ed aggiornamento). 49 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE CAUSE In conclusione, sorprende che la CT del PM abbia tralasciato altre cause, a mio avviso, ben più importanti quali: 1. LA MANCANZA DI ABILITAZIONE DEI PILOTI TEDESCHI AD OPERARE IN LVP. 2. LA MANCANZA DI CERTIFICAZIONE DELL’AEROMOBILE AD OPERAZIONI IN LVP. 3. MANCATI CONTROLLI DA PARTE DELLA DCA IN ARRIVO ED IN PARTENZA SULL’ABILITAZIONE DEI PILOTI E SULLA CERTIFICAZIONE DELLA MACCHINA, NONOSTANTE ANCHE IL PIANO DI VOLO NE FACESSE RIFERIMENTO NELLA SEZIONE INFORMAZIONI.(ALL.47) 50 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE CAUSE A tali fattori causali, anche in corso di dibattimento, non è stato dato sufficiente peso da parte di alcuni testi, a mio avviso, trovando giustificazioni in una presunta carenza normativa per l’ Aviazione Generale che, di fatto, privando il sistema dell’Aviazione Civile di strumenti sanzionatori, ne avrebbe liberalizzato l’attività anche in presenza di LVP. E’ bene in proposito chiarire che ricade comunque su tutti i piloti (Aviazione Commerciale e Generale) l’obbligo di rispettare la segnaletica orizzontale e verticale durante le operazioni di rullaggio, carente che sia e, nel dubbio, richiedere specifica autorizzazione per superare barriere d’arresto a luci rosse attivate o segnali di Stop, che il controllore non è tenuto a conoscere qualora non rese allo stesso note (attraverso pubblicazioni aeronautiche o ordini di servizio), come nel caso di specie per quanto già annotato in precedenza. 51 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE CAUSE Sotto questo profilo – pur con profondo rispetto per le sfortunate vittime e solidarietà con i loro familiari – non si può non riconoscere che, unitamente al concorso di altri fattori organizzativi, risulti piena la responsabilità dei piloti del Cessna nella produzione dell’evento in quanto con imperizia, imprudenza e negligenza, utilizzando un mezzo non certificato per operazioni in bassa visibilità e non essendo essi stessi abilitati ad operare in bassa visibilità (entrambi abilitati ad operazioni in CAT I) completavano un avvicinamento ed un atterraggio, sull’aeroporto di Linate, aperto nella situazione in essere solo ad operazioni di CAT III. Nella circostanza l’ufficio controllo traffico della direzione di circoscrizione aeroportuale ometteva di effettuare i previsti controlli ed adottare le relative misure cautelari. 52 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE CAUSE A questa prima infrazione alle regole del volo seguiva la seconda che risultava fatale. Perdurando una situazione di operatività aeroportuale di CAT III e condizioni di bassa visibilità (condizioni di visibilità 2) i piloti - omesso anche in questo caso dall’ufficio controllo traffico della DCA qualsiasi intervento restrittivo – iniziavano le operazioni di rullaggio percorrendo erroneamente la via di rullaggio R6, anziché la R5 come chiaramente istruita dal controllore. Ben due anelli (i primi) della catena degli eventi che hanno portato al disastro aereo non venivano interrotti: bastava che uno solo lo fosse stato, magari anche per l’intervento dell’autorità dell’Aviazione Civile preposta a vagliare certificazioni ed abilitazioni, e l’incidente non sarebbe avvenuto. 53 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE CAUSE MA BEN PIÙ GRAVE APPARE IL TERZO DEGLI ANELLI DELLA CATENA DEGLI EVENTI Il pilota, come normalmente avviene in tutte le autorizzazioni di partenza e così pure di arrivo, riceve l’ordine dal controllore (comunque lo stesso voglia essere interpretato) fino a destinazione (es.autorizzazione di partenza con instradamento in rotta) oppure fino ad un punto finale o autorizzazione limite (es.posizione attesa della pista in uso o altro stop di attesa intermedio) sul quale il pilota è tenuto ad attendere. Sono istruzioni intermedie che non possono essere intese nel modo più assoluto come permissive ad omettere di richiedere ed ottenere le autorizzazioni essenziali per operare in sicurezza, quale quella, nello specifico, di attraversare la pista in uso. 54 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE CAUSE Le procedure e la fraseologia previste dalla documentazione ufficiale nazionale ed internazionale, più volte richiamata, impongono ai piloti di formulare questa richiesta ed una volta ottenuta l’autorizzazione, attraversare la pista nel modo più rapido possibile e richiamare “pista libera”. Guai se così non fosse. Si potrebbe giungere a paradossali eccessi interpretativi quali quello che un’autorizzazione in partenza fino all’aeroporto di destinazione con specifico rullaggio ed instradamento in rotta, sarebbe bastevole per il pilota per non richiedere all’ATC (oltre ad un'altra miriade di autorizzazioni intermedie) né l’autorizzazione al decollo in partenza, né quella di atterraggio in arrivo. Ma tutto ciò appare ridicolo. Questo poteva essere per i pionieri del volo nei primi del 900’ quando l’ATC ancora non esisteva. 55 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE CAUSE Non ha rilievo, a mio parere, cercare giustificazioni nell’insufficienza di norme regolatrici le operazioni dell’Aviazione Generale in quanto la DOP 2/97 - che disciplina la circolazione aerea in bassa visibilità - pur essendo atto di emanazione ENAV è stato oggetto di concertazione con ENAC (vedi preambolo ALL.30) così come con ITAV per le parti che, in tutta evidenza, non rientrano nelle competenze dell’AV. Infatti le operazioni dell’aeromobile, in particolare, le minime operative fissate dall’esercente (commerciale o non) così come indicate dall’ICAO nell’ Annesso 6 - ALL.46 (tra i pochi Allegati che certa dottrina ritiene recepito tramite il DM 38T del 30 marzo 1998 che approva i regolamenti JARS – OPS 1 e 3) e nel doc.8168, non attengono ai compiti ENAV. 56 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE CAUSE Per queste ragioni la DOP 2/97 - nell’elencare limitazioni ai decolli in bassa visibilità che riguardano tutti gli aeromobili distinti per categorie l’ICAO (doc.8168) - non fa che riprendere una norma che ENAC stessa ha diffuso tramite AIP Italia RAC-1-36 para.9.4.2 ed. febb.2001, nella cui introduzione si fa un richiamo esplicito a compiti e responsabilità dei piloti (ALL.46). La norma in parola vincola le operazioni di decollo in bassa visibilità (RVR < 150 mt. per cat.A,B,C, e < 200 mt. per cat.D) all’approvazione di ENAC, specificando anche che i minimi di decollo stabiliti dall’esercente, in accordo alle norme fissate da ENAC, sono espressi come valore limite di RVR o visibilità. 57 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE CAUSE La norma è talmente restrittiva da imporre al comandante dell’aeromobile, anche in assenza di dati di RVR o visibilità, di decollare solo se è in grado di stabilire che tali valori siano uguali o superiori al minimo richiesto. E’ un presupposto irrinunciabile che, nell’ottica dell’Assistenza al Volo e nei principi generali che ne ispirano l’azione, impone di non fare distinzioni – nel garantire il rispetto degli standard di sicurezza – tra piloti dell’Aviazione Generale e Commerciale. Nella comunità internazionale aeronautica, in presenza di applicazione di medesime regole del volo (IFR-volo strumentale nel caso in specie), l’ATC non può e non deve discriminare tra voli commerciali e non. 58 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE CAUSE Non è quindi esatto, ribadisco, sostenere che – nonostante le autorità dell’A.C. di un altro Stato e l’esercente, avessero stabilito che l’aeromobile non fosse certificato per operazioni in LVP, vale a dire al di sotto di 400 metri ed i piloti anche non fossero abilitati alle operazioni in parola - non vi fossero regole all’epoca in Italia e quindi conseguentemente opportunità di interventi sanzionatori e misure preventive. Le regole concertate tra Enti c’erano ed erano ben chiare. Rivolte a tutti gli esercenti e quindi “operators” di cui l’ICAO da un esatta definizione: “Operator. A person, organization or enterprise engaged in or offering to engage in an aircraft operation”. Non vi é traccia di distinzione fra Aviazione Commerciale e Generale nel corpo delle norme sopraccitate anche se, certamente, dopo il disastro di Linate, la produzione normativa in materia è stata ovviamente più circostanziata. 59 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE CAUSE Concludo con un esempio che credo aiuti a far comprendere come, per un esperto di sicurezza e prevenzione, rimanga difficile non ritenere concause o quantomeno fattori fortemente contributivi nella produzione dell’evento le carenza di certificazione ed abilitazione ed i mancati controlli di cui si è relazionato. Come dire che a fronte di una strage in autostrada, per erronea intrusione nella direzione opposta a quella del traffico, provocata da un autobus non omologato o non revisionato, alla cui guida era un conducente in possesso di patente b ma privo di quella k, subito dopo aver passato il controllo di una pattuglia della polizia, non vi sia nesso causale tra queste evidenze e la produzione dell’evento. 60