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comunicazioni rilevanti ai fini iva - Ordine dei Dottori Commercialisti

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comunicazioni rilevanti ai fini iva - Ordine dei Dottori Commercialisti
COMUNICAZIONI RILEVANTI
AI FINI IVA
a cura di Sandro Cerato
Coerenza dichiarazioni
Comunicazioni rilevanti ai fini Iva
Principali differenze con elenco cli/for
La
comunicazione
• Non è cumulativa, ma dettagliata per operazione;
• non coinvolge solo le operazioni con controparti titolari di
partita Iva o codice fiscale (privati) in Italia ma sono
potenzialmente coinvolte le operazioni sopra soglia con i non
residenti siano esse persone fisiche o non fisiche (salvo quelle
espressamente escluse dal punto 2.4 del Provvedimento);
• non coinvolge solo le operazioni per le quali sono state
emesse fatture ma coinvolge anche quelle (sempre sopra
soglia) non soggette ad obbligo di fatturazione (es.
scontrini e ricevute) oppure non soggette a certificazione.
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Comunicazioni rilevanti ai fini Iva
MODALITA’ E TERMINI DI INVIO
Obbligatoriamente con modalità telematica utilizzando il servizio
telematico Entratel o Internet (Fisconline)
A REGIME (dal periodo d’imposta 2011)

Invio entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di
riferimento
PRIMA APPLICAZIONE (per il periodo d’imposta 2010)

Invio entro il 31 dicembre 2011
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Comunicazioni rilevanti ai fini Iva
SOGGETTI OBBLIGATI
Tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti
ai fini di tale imposta così come individuate al successivo
punto 2
NO operazioni rilevanti  NO comunicazione
Provv. 21/6/2011
1. Integrazioni al punto 2 del provvedimento del 22 dicembre 2010
1.1 Al punto 2 del provvedimento del 22 dicembre 2010 dopo il punto 2.5
è aggiunto il seguente:
“2.6 Sono esclusi, altresì, dall’obbligo di comunicazione dei dati di cui ai
punti 2.1 e seguenti lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli
altri organismi di diritto pubblico.”
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Comunicazioni rilevanti ai fini Iva
Soggetti obbligati
Circolare
24/11
• I soggetti in contabilità semplificata;
• ENC per la sola parte commerciale o agricola;
• soggetti che si avvalgono della dispensa da
adempimenti ex art. 36-bis;
• curatori
fallimentari
e
commissari
liquidatori per conto società fallita o in
liquidazione coatta amministrativa;
• neoattività (art. 13 L. 388/00).
Sono coinvolti sia i soggetti residenti e assimilati (S.O.)
che non residenti (identificazione diretta e
rappresentanza fiscale).
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Comunicazioni rilevanti ai fini Iva
CM 24/E
30/5/2011
Vanno
comunicate
dal soggetto
che le
riceve???
• MINIMI
 Non sono soggetti all’obbligo di comunicazione purché non si
verifichi una causa di fuoriuscita
(limite ricavi, limite beni strumentali, acquisto partecipazione
trasparente, cessione all’esportazione, assunzione di dipendenti o
collaboratori)
nel qual caso l’obbligo si ripresenta dalla data in cui vengono meno
i requisiti.
Attenzione  il regime invece di norma cessa la propria validità
dal periodo d’imposta successivo.
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Comunicazioni rilevanti ai fini Iva
Soggetti obbligati (1)
Adempimenti a confronto
Regime
Nuove
iniziative art. 13
L. 388/2000
Contribuenti
minimi art. 1
co. 96-117 L.
244/2007
Agricoltori in
regime di
esonero ex art.
34, co. 6, DPR
633/72
Obbligo
registrazio
ni
Iva
Elenchi clienti e
fornitori
(soppressi)
Comunicazione
Operazioni
black list
Comunicazione
operazioni non
inferiori ad €
3000/3600
NO
Esonerati per 2006
e
2007
(l’obbligo sarebbe
scattato dal 2008)
C.M. 53/E/07
Esonero a
regime
C.M. 53/E/2010
NO
Esonero per
espressa
previsione
normativa (co. 109
L. 244/2007)
Esonero a
regime
C.M. 53/E/2010
(La norma non
prevede esclusione)
ESONERO
confermato da
C.M.24/E/2011
NO
Esonerati per 2006
e 2007 (l’obbligo
sarebbe scattato
dal 2008)
Si ritiene siano
esonerati non
avendo obblighi
di registrazione
Letteralmente non è
prevista l’esclusione
Obbligo
C.M.24/E/2011
?!
Comunicazioni rilevanti ai fini Iva
Soggetti obbligati (2)
Adempimenti a confronto
Regime
Associazioni L.
398/91 e
assimilati
Enti con partita
Iva
Enti senza
partita Iva
Obbligo
registrazio
ni
Iva
Elenchi clienti e
fornitori
(soppressi)
Comunicazione
Operazioni
black list
Comunicazione
operazioni non
inferiori ad €
3000/3600
NO
Esonerati
per 2006 e 2007
(l’obbligo sarebbe
scattato dal 2008)
R.M. 171/E/08
Si ritiene siano
esonerati non
avendo obblighi
di registrazione
contabile
Assonime n.
35/2010
Letteralmente non è
prevista l’esclusione
SI
Esonero a regime
attività istituzionale
fermo restando
l’obbligo per quelle
commerciali o
agricole ancorché
residuali.
Solo operazioni
realizzate
nell’esercizio di
attività di natura
commerciali o
agricole
C.M. 53/E/2010
Rilevare la stessa
precisazione fornita
per la comunicazione
black list (confermato
C.M. 24/E/2011)
NO
NO
NO
NO
Esonero enti pubblici
Comunicazioni rilevanti ai fini Iva
OPERAZIONI STRAORDINARIE
Dante causa
NON estinto
Dante causa
estinto
(prima del termine
di invio)
Il soggetto dante causa invia la
comunicazione relativa alle proprie
operazioni
Il soggetto avente causa presenta anche la
dichiarazione relativa al dante causa
X anno precedente  distinta comunicazione
X anno in corso  unica comunic. riepilogativa
Trasformazione
???  si dovrebbe considerare continuità
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Comunicazioni rilevanti ai fini Iva
OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE
Cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute da
altri soggetti passivi i cui corrispettivi siano di importo pari o
superiore a una determinata soglia rilevanti ai fini IVA.
CM 24/E/11
• Sono rilevanti:
 operazioni attive fatturate
 operazioni passive rilevanti ai fini IVA
 operazioni attive non fatturate
(a consumatori finali e utilizzati per finalità estranee impresa e lavoro autonomo)
No acquisti NON IVA
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Comunicazioni rilevanti ai fini Iva
CM 24/E/11
• Sono rilevanti:
 operazioni imponibili
 operazioni non imponibili
(art. 8 escl. a e b, 8-bis, 38-quater, 71 e 72 e 9)
 triangolari comunitarie art. 58 DL 331/93
 operazioni esenti art. 10
In quanto non rilevanti ai fini IVA, non rilevano le operazioni prive
di uno dei presupposti:
 soggettivo
 oggettivo
 territoriale
(senza distinzione tra op. soggette o meno all’obbligo di fatturazione)
B.I.  corrispettivi contrattuali salvo v. normale art. 13 c. 2
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Comunicazioni rilevanti ai fini Iva
CM 24/E/11
Sono rilevanti:
 Operazioni in reverse charge
 Operazioni in regime del margine (netto parte F.C.IVA)
 Omaggi
 Autoconsumo (art. 2 c. 2 n.5 DPR 633/72)
(assegnazione ai soci (n.6)  ?)
 Cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell’attività
d’impresa la cui base imponibile è definita ai sensi dell’art. 13 DPR
633/72 (IMPONIBILI)
Esclusi i passaggi interni
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Comunicazioni rilevanti ai fini Iva
LA MISURA DELLA SOGLIA
A REGIME (dal periodo d’imposta 2011)


€ 3.000,00 al netto dell’IVA per le operazioni soggette a
fatturazione
€ 3.600,00 al lordo dell’IVA per le operazioni NON soggette
all’obbligo di fatturazione
PRIMA APPLICAZIONE (per il periodo d’imposta 2010)

€ 25.000,00 al netto dell’IVA per le operazioni soggette a
fatturazione (sono escluse le operazioni non soggette ad obbligo di
fatturazione)
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Comunicazioni rilevanti ai fini Iva
ADEMPIMENTO
Esonero fino al 30.06.2011 per le operazioni per le quali
non vi è obbligo di fatturazione
ATTENZIONE  non rileva distinzione B2B e B2C
Fattura dentista, fattura avvocato B2C  comunicazione
Art. 22 DPR 633/72
c. 1:
fattura richiesta dal cliente  obbligo comunicazione
fattura emessa spontaneamente  NO comunicazione
c. 6:
fattura emessa impresa (no prof)  comunicazione
Problemi:
 Distinguere tra fatture obbligatorie e fatture “spontanee”
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Comunicazioni rilevanti ai fini Iva
CM 24/E/11
Limite 3.600 anche per i soggetti con IVA non esposta anche
se sono obbligati ad emettere fattura (ART. 74-TER).
Nella verifica del limite non si fa riferimento a spese
anticipate in nome e per conto del cliente.
… e il contributo integrativo dei professionisti???
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Comunicazioni rilevanti ai fini Iva
CM 24/E/11
Note di variazione:
- Per effetto della nota di variazione viene superato il limite  COM
- per effetto della nota di variazione si scende sotto il limite  NO COM
- comunicazione al netto della nota di variazione (se sopra limite)
- n.d.v. oltre termine invio  rileva nell’anno di emissione
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Comunicazioni rilevanti ai fini Iva
Punto 2.4. Provv 22/12/2010
Operazioni ESCLUSE:
1. Importazioni;
2. esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b) del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
3. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute,
registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori
economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black
list di cui al DM 4 maggio 1999 e DM 21 novembre 2001.
Operazioni
INTRA UE
In una risposta a Telefisco 2011 l’Agenzia aveva in un
primo momento confermato l’obbligo di comunicazione.
L’affermazione è stata opportunamente ripensata (CM
24/E/11) escludendo:
a) tutte le operazioni non territoriali (quindi anche i servizi
resi e fatturati senza Iva ai sensi dell’art. 7-ter);
b) in genere le operazioni effettuate e ricevute in ambito
comunitario poiché già acquisite mediante Intrastat.
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Comunicazioni rilevanti ai fini Iva
Punto 2.4. Provv 22/12/2010
Operazioni ESCLUSE:
1. operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione
all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
Es. Sono esenti dalla comunicazione le cessioni di immobili, mentre sono
coinvolte le cessioni di autoveicoli (Risposta Ae Telefisco 2011).
Es. Operazioni:
• connesse ai contratti di assicurazione e ai contratti di
somministrazione di energia elettrica (art. 7 DPR 605/73)
• relative ai contratti di mutuo (art. 78, co.25, L. 413/91)
• relative agli atti di compravendita di immobili (art. 3-bis D.Lgs 463/97)
CM
24/E/2011
§ 3.4
Contratti di leasing finanziario ed operativo
Le società che esercitano tali attività sono obbligate a trasmettere i dati dei clienti e dei
corrispettivi percepiti nell’anno di riferimento entro il 30 giugno dell’anno successivo. La
comunicazione è obbligatoria anche nel caso di mancanza di dati da comunicare
(comunicazione negativa). Le società già destinatarie del questionario ex art. 32 co. 1 n.
4 e 8 del DPR 600/73 che non hanno ancora risposto nonché quelle non destinatarie,
trasmettono i dati relativi alle annualità 2009 2 2010 entro il 31/12/2011.
Tale adempimento comporta l’esonero dalla comunicazione sopra soglia (sia
per la società di leasing che per il committente).
Provv. Ae
5/8/2011
Comunicazioni rilevanti ai fini Iva
Art.21 c.1-bis e 1-ter del DL 78/2010
Operazioni ESCLUSE
introdotti dall’art.7 co.2 lett.o) DL 70 del 13/5/2011 e dall’art. 23, c.41, del DL 98/11
Pagamento corrispettivi con carta di credito, debito o prepagate da parte di “privati”
Esclusione comunic. art. 21 DL 78/10
1-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti dei
contribuenti, l’obbligo di comunicazione delle
operazioni di cui al comma 1, effettuate nei
confronti di contribuenti non soggetti passivi
ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, è escluso
qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga
mediante carte di credito, di debito o
prepagate emesse da operatori finanziari soggetti
all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7,
sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
N.B. Rimane l’obbligo di comunicazione nel caso
di carte emesse da operatori finanziari non
residenti (eccetto quelli con s.o. in Italia) – C.M.
24/E del 30/5/2011 (§ 3.4).
Obbligo comunicazione art. 7 DPR 605/73
1-ter. Gli operatori finanziari soggetti all'obbligo di
comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma
del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605 che emettono carte di
credito, di debito o prepagate, comunicano
all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui al
comma 1-bis in relazione alle quali il pagamento
dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di
credito, di debito o prepagate emesse dagli
operatori finanziari stessi, secondo modalità e
termini stabiliti con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate.
NO esonero per bonifici, assegni
bancari e assegni circolari
Comunicazioni rilevanti ai fini Iva
CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE
PROBLEMA:
CM 24/E/10
Identificazione del soggetto
- soggetto IVA  partita IVA
Identificazione
della controparte
- soggetto “privato”  codice fiscale
(raccolta altri dati per verifica)
- non residente PF  nome, cognome, stato e data di nascita e
stato di domicilio
- non residente p. giuridica  ragione sociale e sede
- non residente associazione  rag. Soc e sede + dati rapp
(senza pers. Giuridica)
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Comunicazioni rilevanti ai fini Iva
CONTRATTI COLLEGATI
 Riferimento al totale operazione per la valutazione della soglia;
 riferimento al corrispettivo registrato per l’indicazione nella
comunicazione.
PROBLEMI:
 Valutare le operazioni (nel merito)
 Collegare i contratti (temporalmente)
CM 24/E/11  valutare il collegamento negoziale
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Comunicazioni rilevanti ai fini Iva
Casistica
Effettuazione, nell’ambito del commercio
all’ingrosso, delle seguenti cessioni
oggetto di separate forniture:
a) cessione interna € 24.000 + Iva
b) cessione con dich. d’intento € 30.000
c) esportazione € 20.000
Fornitura
e montaggio
di
cucina
componibile ad un cliente privato:
- corrispettivo (scontrino) pagato in
acconto all’ordine € 500
- corrispettivo (scontrino) pagato a saldo €
4.000
Stesso esempio di cui sopra ma per
arredo dello studio di un medico e con
certificazione a mezzo scontrino parlante
(il professionista non è obbligato a
richiedere fattura ai sensi dell’art. 22 e per
la deducibilità del costo è ammesso lo
scontrino o la RF parlanti)
Importo totale
operazioni
Obbligo
comunicazione
fornitore
Obbligo
comunicazione
cliente
24.000 + Iva
30.000 n.i.
20.000 n.i.
Nel 2010 solo
caso b)
Dal 2011
anche caso a)
Nel 2010 solo
caso b)
Dal 2011
anche caso a)
NO fino al
30/6/2011
€ 4.500 (Ivato)
€ 4.500 (Ivato)
SI dal 1/7/2011
(2 righe di
dettaglio)
NO
(trattasi di privato)
NO fino al
30/6/2011
NO fino al
30/6/2011
SI dal 1/7/2011
(2 righe di
dettaglio)
SI dal 1/7/2011
(2 righe di
dettaglio)
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Comunicazioni rilevanti ai fini Iva
Casistica
Contratto di noleggio di una
fotocopiatrice e assistenza tecnica
(cliente operatore Iva)
- 12 fatture per canoni mensili
noleggio € 250 + Iva
- 1 fattura per canone annuale
assistenza € 300 + Iva
Commercialista che emette nei
confronti di una propria azienda
cliente nel corso dello stesso anno:
4 fatture per elaborazione dati
contabili dell’importo di € 500 + Iva
cadauna
1 fattura di € 800 + Iva per
dichiarazioni fiscali
1 fattura di € 400 + Iva per la
presentazione di 4 elenchi Intrastat
Importo
totale
operazioni
€ 3.300 +
Iva
€ 3.200 +
Iva
Obbligo
comunicazione
fornitore
Obbligo
comunicazione
cliente
NO 2010
NO 2010
SI dal 2011
(13 righe di
dettaglio)
SI dal 2011
(13 righe di
dettaglio)
NO 2010
SI dal 2011
(6 righe di
dettaglio)
NO 2010
SI dal 2011
(6 righe di
dettaglio)
Slide23
Comunicazioni rilevanti ai fini Iva
LE COMUNICAZIONI “CORRETTIVE”
E’ possibile trasmettere una comunicazione in sostituzione di un’altra
precedentemente inviata, purché si riferisca al medesimo periodo
temporale e la sostituzione avvenga, previo annullamento della
precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del
termine previsto per la trasmissione dei dati.
Con riferimento al periodo d’imposta 2010, quindi, potranno essere
inviate comunicazioni “correttive” della precedente, entro e non oltre
il 30 novembre 2011.
SANZIONI
 € 258 - € 2.065 per comunicazioni omesse, incomplete o
con dati non veritieri
(attenzione a verifiche incrociate…)
Slide24
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