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Diapositiva 1
SPORTELLO CIA PER L’ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI
ASSISTENZA E CONSULENZA PREVIDENZIALE
ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE
ASSISTENZA E CONSULENZA PER TRATTAMENTO
PAGHE E CONTRIBUTI
ASSIAGRI S.R.L.
ASSISTENZA PER TRASFERIMENTO RIMESSE
Aggiornato al 26 gennaio 2015
VAI
AVANTI
MENU’ PRINCIPALE
SELEZIONA L’ARGOMENTO CHE TI INTERESSA

INGRESSO NEL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO

MEZZI DI SUSSISTENZA


I DIRITTI DELLA DONNA
IL VISTO D’INGRESSO
I DIRITTI DEL RIFUGIATO
COSA FARE APPENA ARRIVATI
LA PROTEZIONE
SUSSIDIARIA: I DIRITTI
ISCRIZIONE ANAGRAFICA – DOCUMENTO D’IDENTITÀ

IDONETA ALLOGGIATIVA
PERMESSI DI SOGGIORNO
RICONGIUNGIMENTO
FAMILIARE
CITTADINI COMUNITARI
I DIRITTI DEI MINORI
PERMESSO DI SOGGIORNO CE (ex carta di soggiorno)
I DIRITTI DAI 18 ANNI






LA CITTADINANZA
SPOSARSI IN ITALIA

LAVORO
STUDIARE IN ITALIA
LAVORATORI DOMESTICI
IMPARARE L’ITALIANO
PERDITA DEL LAVORO


SALUTE
PREVIDENZA E ASSISTENZA

SE TORNO NEL MIO PAESE
COME INVIARE
IL DENARO A CASA
PRESTAZIONI SOCIALI
COME DIVENTARE
IMPRENDITORE AGRICOLO
REATO DI CLANDESTINITA’ (ingresso e soggiorno illegale)
I RAPPORTI CON IL FISCO


DIRITTO ALLA CASA
IL NULLAOSTA


ESPULSIONE
INGRESSO NEL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO
SOTTOMENU’
1. MOTIVI PER ENTRARE E DOCUMENTI OCCORRENTI
2. PAESI DI PROVENIENZA: DOCUMENTI
3. CHI NON PUO’ ENTRARE
4. MEZZI DI SUSSISTENZA: COME DIMOSTRARLI
5. L’IMPORTO RICHIESTO PER DIMOSTRARE I MEZZI DI SUSSISTENZA
VARIA A SECONDA DELLE TIPOLOGIE D’INGRESSO:
- affari – cure mediche – sport – motivi religiosi – turismo
- lavoro subordinato
- lavoro autonomo
- familiari al seguito e ricongiungimento familiare
- studio
RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE
INGRESSO
E’ POSSIBILE ENTRARE NEL
TERRITORIO ITALIANO PER:
E’ NECESSARIO ESSERE
IN POSSESSO DI:
1.
2.
3.
4.
Passaporto
visto d’ingresso
disponibilità di mezzi finanziari
superato i controlli sanitari
RITORNA AL SOTTOMENU
•
•
•
•
•
•
•
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•
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•
•
•
Lavoro
Studio
Motivi familiari
Ricongiungimento familiare
Asilo politico
Protezione sociale
Turismo
Attività Sportiva
Dimora
Tirocinio
Culto
Cure mediche
Missione
Affari
Invito
VAI
AVANTI
INGRESSO NELLO STATO ITALIANO
I cittadini appartenenti ad uno degli Stati Schengen o della Unione Europea
possono circolare con un semplice DOCUMENTO DI IDENTITÀ.
Stati firmatari
accordo
SCHENGEN
Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, Italia,
Portogallo, Spagna, Grecia, Austria, Danimarca, Finlandia, Svezia,
Norvegia, Islanda e la Svizzera.
Dal 21/12/2007 hanno aderito Estonia, Repubblica Ceca, Lituania,
Ungheria, Lettonia, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia.
Paesi aderenti
all’Unione
Europea
Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia,
Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito,
Spagna, Svezia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania,
Polonia, Rep. Slovacca, Slovenia, Ungheria, Cipro e Malta.
Dal 1/01/2007 Bulgaria e Romania. Dal 1 luglio 2013 la Croazia.
I cittadini non provieni dai suddetti Stati per entrare in Italia devono possedere:
1. passaporto, o di documento equipollente in corso di validità;
2. visto d’ingresso;
3. superato i controlli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di
profilassi internazionale;
4. disponibilità di mezzi finanziari.
RITORNA AL SOTTOMENU
Sottomenu documenti equipollenti
DOCUMENTI EQUIPOLLENTI
Esempio: documento di viaggio per apolidi, documento di
viaggio per rifugiati, titolo di viaggio per stranieri
impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio
dall'Autorità del paese di cui sono cittadini, lasciapassare delle
Nazioni Unite o documento individuale rilasciato da un Quartier
Generale della NATO, ecc.
RITORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE
RITORNA AL SOTTOMENU
CHI NON PUO’ ENTRARE IN ITALIA
Non può entrare nel territorio
dello Stato italiano chi è stato:
1. espulso e ha lasciato l'Italia da meno di dieci anni a meno che nel
divieto d’espulsione non sia stato previsto un termine più breve,
in ogni caso non inferiore a cinque anni;
2. segnalato come soggetto pericoloso in base ad Accordi
Internazionali;
3. considerato una minaccia per l'ordine pubblico, per la sicurezza
dello Stato o per uno dei Paesi aderenti all'Accordo di Schengen;
4. condannato per reati che riguardino gli stupefacenti, la libertà
sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, lo
sfruttamento alla prostituzione o di minori.
RITORNAAL SOTTOMENU
MEZZI DI SUSSISTENZA
Per poter entrare e soggiornare nello Stato italiano è necessario
dimostrare la disponibilità dei mezzi finanziari sufficienti attraverso:
a)
b)
c)
d)
e)
l 'esibizione di denaro contante;
fideiussioni bancarie;
polizze fideiussorie;
equivalenti titoli di credito;
titoli di servizi prepagati o di atti comprovanti la disponibilità in Italia di
fonti di reddito.
Inoltre, è indispensabile indicare:
1. L’esistenza di un’abitazione sufficientemente grande dove essere
ospitarti secondo la legge italiana;
2. disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, che può
essere dimostrata anche con l’esibizione del biglietto di ritorno.
RITORNA AL SOTTOMENU
segue
Segue mezzi di sussistenza
Mezzi di sussistenza per ingresso per motivi di: affari, cure mediche
(anche per l'eventuale accompagnatore), gara sportiva, motivi religiosi,
turismo.
Classi di durata del viaggio
Un
partecipante
Due o più
partecipanti
Da 1 a 5 giorni: quota fissa complessiva
€ 269,60
€ 212,81
Da 6 a 10 giorni: quota a persona giornaliera
€ 44,93
€ 26,33
Da 11 a 20 giorni: quota fissa
€ 51,64
€ 25,82
Quota a giornaliera a persona
€ 36,67
€ 22,21
Oltre i 20 giorni: quota fissa +
€ 206,58
€ 118,79
Quota a giornaliera a persona
€ 27,89
€ 17,04
RITORNA AL SOTTOMENU
segue
Segue mezzi di sussistenza
LAVORO SUBORDINATO
la disponibilità dei mezzi di
sussistenza e di idonea
sistemazione sono A CARICO DEL
DATORE DI LAVORO che effettua
la richiesta.
Nella proposta di “contratto di soggiorno” il datore di lavoro
deve assicurare al lavoratore:
1. l’esistenza di una abitazione idonea per l’ospitalità secondo la
legge italiana;
2. il trattamento retributivo e assicurativo, nel rispetto delle leggi
vigenti e dei Ccnl evidenziato nel contratto di soggiorno;
3. il pagamento delle spese di ritorno nel Paese d’origine.
RITORNA AL SOTTOMENU
segue
Segue mezzi di sussistenza
LAVORO AUTONOMO
I mezzi di sussistenza sono a carico del lavoratore che deve dimostrare:
1. disponibilità di 388,00 euro per il pagamento del contributo previsto per l’iscrizione
al Servizio sanitario nazionale oppure di una polizza assicurativa per cure mediche
e ricovero ospedaliero valida per il periodo di soggiorno;
2. l’esistenza di una abitazione sufficientemente grande dove risiedere secondo la
legge italiana;
3. disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, che può essere dimostrata
anche con l’esibizione del biglietto di ritorno.
Straniero in possesso di attestato di formazione per
corsi approvati dal Ministero del Lavoro italiano
Straniero NON in possesso di
attestato di formazione …..
Deve possedere una somma pari a 2.915,38 euro
per l’anno 2015 (la metà dell’importo
dell’assegno sociale annuo).
Deve possedere la disponibilità di
8.500,00 euro.
RITORNA AL SOTTOMENU
segue
FAMILIARI AL SEGUITO
E
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
Segue mezzi di sussistenza
la disponibilità dei mezzi di
sussistenza e di idonea
sistemazione sono a carico
del lavoratore.
Lo straniero che possiede un titolo per l’ingresso e il soggiorno in Italia può fare
la richiesta per l’ingresso di un “familiare a seguito” o per il
“ricongiungimento familiare”, purché dimostri di possedere:
1. una abitazione sufficientemente grande, per ospitare i familiari, secondo la
legge italiana;
2. un reddito annuo di almeno 8.746,14 euro per l’anno 2015 per un familiare
(672,78 € mensili), di 11.661,52 euro per due familiari, di 14.576,90 euro per
tre familiari. Se il ricongiungimento è richiesto per più di un figlio minore di 14
anni, il reddito da dimostrare deve essere solo pari a 11.661,52. Per 2 o più
minori di 14 anni e un familiare - 14.576,90 € annuali - 1.121,3 € mensili.
RITORNA AL SOTTOMENU
segue
Segue mezzi di sussistenza
STUDIO
1.
2.
3.
4.
5.
la disponibilità dei mezzi di sussistenza e di
idonea sistemazione sono a carico dello studente.
Lo studente deve dimostrare di possedere:
la somma di 350,57 euro per ogni mese di durata dell’anno accademico (anche
mediante esibizioni di mezzi personali o familiari);
la disponibilità una abitazione sufficientemente grande secondo la legge
italiana;
la disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, documentabile anche
con l’esibizione del biglietto di ritorno;
la somma di 149, 77 euro per il pagamento del contributo previsto per
l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale o polizza assicurativa per cure
mediche e ricovero ospedaliero valida per il periodo di soggiorno.
Per gli stranieri collocati alla pari (ossia le persone ospitate da famiglie italiane e
senza attività lavorativa) il contributo è pari a 219,49 euro.
Il possesso di eventuali borse di studio è considerato sufficiente se corrisponde all’importo del
contributo sanitario, e concorre alla formazione dei mezzi di sussistenza, se di importo inferiore.
RITORNA AL VISTO PER STUDIO
RITORNA AL PERMESSO PER STUDIO
RITORNA AL SOTTOMENU
RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE
IL NULLA OSTA
Il nullaosta è il documento necessario per ottenere il visto di primo ingresso per
motivi di lavoro subordinato e il visto per motivi familiari.
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) rilascia SU RICHIESTA il nulla osta
per i seguenti motivi di ingresso nel territorio italiano:
LAVORO SUBORDINATO
LA RICHIESTA VA PRESENTATA da un datore di
lavoro italiano o straniero in ITALIA
nell’ambito delle quote annuali previste dal
Decreto flussi per la prima assunzione di un
lavoratore straniero residente all’estero
MOTIVI DI FAMILIARI
LA RICHIESTA VA PRESENTATA da
un familiare per il rilascio del
visto per motivi di
ricongiungimento familiare o
familiare al seguito
INVIO DELLA DOMANDA: la richiesta di nulla osta può essere presentata presso il
PATRONATO-INAC e inviata al SUI esclusivamente per via telematica.
Il nullaosta rilasciato dallo Sportello Unico viene consegnato al datore di lavoro oppure al
familiare che ne ha fatto richiesta, che lo spedisce al lavoratore o al familiare all’estero (su
richiesta lo Sui lo spedisce direttamente al consolato all’estero). Con il nullaosta lo straniero, entro e non
oltre 6 mesi, deve ritirare presso il Consolato italiano il VISTO D’INGRESSO ed entrare in Italia.
Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro 180 giorni dalla richiesta.
RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE
IL VISTO D’INGRESSO
SOTTOMENU’
COME RICHIEDERLO E I DOCUMENTI OCCORRENTI
PAESI ESENTI DALL'VISTO
PAESI CON OBBLIGO DI VISTO
TIPOLOGIE DI VISTO
RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE
VISTO PER L’INGRESSO
Per richiedere il Visto, lo straniero, deve fare la domanda alla rappresentanza
diplomatica o consolare italiana presente nello Stato estero di origine.
Alla domanda è necessario allegare:
1. passaporto o altro documento di viaggio equipollente in corso di validità;
2. foto formato tessera;
3. documentazione che dimostri la disponibilità di mezzi di sussistenza
sufficienti per la durata del soggiorno e per il rientro in patria (comprovante
anche dal possesso del biglietto di ritorno);
4. documentazione che dimostri il motivo, la durata e il luogo del soggiorno;
5. documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto;
6. le condizioni di alloggio;
7. per i familiari al seguito: documentazione comprovante il grado di parentela,
di coniuge, la condivisione della minore età o di invalidità al lavoro;
8. Nullaosta nei casi di primo ingresso per motivi di lavoro subordinato o motivi
di famiglia.
Il visto, verrà rilasciato
entro 90 giorni.
RITORNA AL SOTTOMENU
PAESI SENZA OBBLIGO DI VISTO
I cittadini di alcuni Paesi non sono obbligati a richiedere il visto d’ingresso per soggiorni
per turismo, missione, affari, invito e gara sportiva purché non superiori a 90 giorni.
Elenco:
Albania, Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Corea del
Sud, Costa Rica, Croazia, El Salvador, Giappone, Guatemala, Honduras, Hong Kong,
Israele, Malesia, Macao, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama,
Paraguay, Singapore, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela.
Dal 1 gennaio 2010 non si applica più l'obbligo del visto esclusivamente ai cittadini dell’exRepubblica Jugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro in possesso di un passaporto
biometrico, in cui nel microchip sono registrate le impronte digitali.
La misura della esenzione del visto si applica inoltre ai:
• Cittadini britannici titolari del seguente documento di viaggio: British nationals (Overseas)
• Cittadini di Paesi sottoposti ad obbligo del visto, con permesso per il traffico frontaliero
• Rifugiati statutari (Recognised Refugees), Apolidi.
I cittadini di San Marino, Città del Vaticano e Svizzera sono esenti dall’obbligo di
visto in ogni caso.
RITORNA AL SOTTOMENU
PAESI CON OBBLIGO DI VISTO
Elenco:
Afghanistan, Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan,
Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, BosniaErzegovina, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde,
Centrafrica, Ciad, Cina, Colombia, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica),
Corea del Nord, Costa d'Avorio, Cuba, Dominica, Dominicana (Repubblica), Ecuador,
Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana,
Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale,
Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait,
Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marianne del
Nord, Marocco, Marshall, Mauritania, Mauritius, Micronesia, Myanmar, Moldova, Mongolia,
Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua-Nuova
Guinea, Perù, Qatar, Repubblica Federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), Ruanda,
Russia, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa
Occidentali, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri
Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Taiwan (entità territoriale non
riconosciuta), Tanzania, Thailandia, Timor Orientale, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago,
Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam,
Yemen, Zambia, Zimbabwe.
RITORNA AL SOTTOMENU
TIPOLOGIE DI VISTO
Lavoro subordinato
Lavoro autonomo
Ricongiungimento familiare
Familiare al seguito
Studio
Cure mediche
Motivi religiosi
Turismo
Vacanze lavoro
Adozione
Affari
Gara Sportiva
Invito
Diplomatico
Missione
Residenza elettiva
Transito
Trasporto
Reingresso
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RITORNA AL SOTTOMENU
VISTO PER ADOZIONE
Consente di adottare o prendere in affidamento un minore straniero per
un soggiorno permanente.
Requisiti:
1. autorizzazione nominativa rilasciata dalla Commissione per le Adozioni
Internazionali;
2. dichiarazione di idoneità all'adozione, rilasciata dal tribunale italiano dei
minorenni competente per distretto di appartenenza dei genitori adottanti;
3. provvedimento di adozione o di affidamento pre-adottivo emesso dalla
competente autorità straniera in conformità alla legislazione locale;
4. dichiarazione di conformità del provvedimento alla legislazione dello Stato
straniero, emessa dall'autorità consolare italiana competente per luogo
d'emissione del provvedimento.
Una volta arrivato in Italia il minore straniero adottato o affidato a scopo
di adozione NON DEVE RICHIEDERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO ma
acquisisce automaticamente la cittadinanza italiana.
RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO
VISTO PER AFFARI
Consente l'ingresso per contatti o trattative.
Requisiti:
1. la condizione di "operatore economico-commerciale" del richiedente;
2. la finalità economico-commerciale del viaggio per il quale e' richiesto il visto;
3. l'esistenza e l'effettiva attività svolta in Italia dagli eventuali operatori
economici che richiedano il rilascio del visto in favore dell'operatore straniero;
4. adeguati mezzi di sussistenza.
La pratica sarà più veloce se gli operatori stranieri sono in possesso di una "dichiarazione di
invito“ da parte di un'impresa del settore manifatturiero o dei servizi connessi
all'industria, regolarmente operante in Italia.
Il visto per affari può essere rilasciato anche per gli accompagnatori,
purché siano documentate le ragioni di lavoro.
Una volta in Italia NON E’ NECESSARIO RICHIEDERE IL PERMESSO DI
SOGGIORNO ma è obbligatorio compilare una dichiarazione di presenza
presso la Questura competente entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso.
RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO
VISTO PER CURE MEDICHE
Consente l'ingresso allo straniero che ha la necessità di sottoporsi a trattamenti
medici presso istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate.
Requisiti:
1. dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il
tipo di cura, la data di inizio e la durata;
2. attestazione dell’avvenuto deposito di una somma cauzionale,
tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie
richieste;
3. documentazione per la disponibilità di vitto e alloggio per
l’accompagnatore.
•
•
Il visto per cure mediche può essere rilasciato anche per l’accompagnatore, in
presenza di adeguati mezzi di sussistenza.
Lo straniero (accompagnatore) autorizzato a soggiornare in Italia per assistere
un minore che ha problemi psicofisici, può ottenere un permesso di soggiorno
per “assistenza minore”, che consente di lavorare ma non può essere
convertito in permesso per motivi di lavoro.
RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO
VISTO DIPLOMATICO
Il visto diplomatico per
accreditamento o
notifica consente
l'ingresso in Italia ai
possessori di:
• passaporto diplomatico o di
servizio, destinati a prestare
servizio presso le
rappresentanze diplomaticoconsolari straiere in Italia o
presso la Santa Sede.
Le richieste dovranno essere avanzate per le vie diplomatiche, con nota
verbale, e la concessione del visto sarà sempre subordinata al preventivo
nullaosta rilasciato dal servizio del cerimoniale del Ministero Affari Esteri.
Il visto diplomatico e' rilasciato anche agli stranieri componenti lo stretto
nucleo familiare convivente del titolare.
RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO
VISTO PER FAMILIARE AL SEGUITO
Tale visto viene rilasciato in seguito alla richiesta di nullaosta, da parte di un familiare o
anche da un procuratore speciale.
La richiesta di nullaosta può essere presentata al PATRONATO-INAC
Il visto consente
l’ingresso, al seguito di
un familiare
titolare di:
• visto per lavoro subordinato relativo a contratto
non inferiore a un anno;
• visto per lavoro autonomo non occasionale;
• visto per studio;
• visto per motivi religiosi;
• permesso di soggiorno CE (ex carta di soggiorno).
Che dimostri di avere:
1. un reddito annuo di almeno 8.746,14 euro per l’anno 2015 per un familiare, di 11.661,52
euro per due, di 14.576,90 per tre familiari. Per più di un figlio minore di 14 anni, il reddito
da dimostrare deve essere pari a 11.661,52 euro;
2. documentazione attestante i rapporti di parentela (es. certificazione di stato civile e
anagrafica del familiare richiesto), la minore età e lo stato di famiglia, invalidità o gravi
motivi di salute, inabilità al lavoro, rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero
e autenticaticata dall’autorità consolare italiana;
3. certificato di idoneità alloggiativa e igienico-sanitaria rilasciato dall’Ufficio tecnico del
Comune di residenza.
RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO
VISTO PER GARA SPORTIVA
Consente l'ingresso allo straniero che vuole
partecipare a singole competizioni o ad una
serie di manifestazioni sportive, sia a
carattere professionistico che
dilettantistico, purché dimostri di essere:
1.
2.
3.
4.
5.
sportivo;
allenatore;
direttore tecnico-sportivo;
preparatore atletico;
accompagnatore.
Requisiti:
1. comunicazione scritta del C.O.N.I. o della Federazione sportiva
italiana che confermi la notorietà della competizione e la
partecipazione dell'atleta o del gruppo sportivo;
2. lista ufficiale di nominativi o eventuali lettere di segnalazione
presentatele dagli enti sportivi stranieri, con l'indicazione della
qualifica di ciascuno dei componenti stessi.
3. adeguati mezzi di sussistenza.
RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO
VISTO PER INVITO
Consente l'ingresso
Allo straniero invitato da enti, istituzioni,
organizzazioni pubbliche o private ma
notorie, come ospite di particolari eventi e
manifestazioni di carattere politico o
scientifico-culturale
ENTE INVITANTE
1. spese di soggiorno a carico;
2. indica la durata del visto.
RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO
VISTO PER LAVORO AUTONOMO
Consente l'ingresso in Italia, allo straniero che vuole esercitare
un'attività' professionale o lavorativa autonoma.
Requisiti:
1. risorse adeguate per l’esercizio dell’attività da intraprendere in Italia, tali risorse
non devono essere inferiori alla capitalizzazione, su base annua, di un importo
mensile pari a 5.382,24 euro per il 2015, ottenuto moltiplicando l’importo mensile
dell'assegno sociale per 12 mensilità (448,52x12);
2. requisiti previsti dalla legge italiana per l’esercizio della singola attività e dove
richiesto l’iscrizione in albi e registri;
3. attestazione dell’autorità competente, in data non anteriore a tre mesi, che
dichiari che non ci sono motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione o della
licenza prevista per l’esercizio dell’attività che da svolgere;
4. disponibilità di idonea sistemazione alloggiativa;
5. dimostrare di disporre un reddito annuo, di importo superiore al livello minimo
previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
(euro 8.500,00).
RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO
VISTO PER LAVORO SUBORDINATO
Consente l'ingresso in Italia,
allo straniero chiamato in base
al Decreto flussi annuale, da
un datore di lavoro per un
lavoro subordinato.
La richiesta di
nullaosta al lavoro
del datore di lavoro
deve contenere:
1.
2.
Requisiti
1. Documento di viaggio in
corso di validità
2. Nullaosta al lavoro
subordinato
1. generalità del datore di lavoro;
2. generalità del lavoratore;
3. l’impegno di assicurare allo straniero il
trattamento retributivo ed assicurativo previsto
dai Ccnl di lavoro di categoria;
4. la sede in cui verrà svolta l’attività lavorativa;
5. le modalità di alloggio.
Alla richiesta devono essere allegati:
Fotocopia del documento di identità del lavoratore straniero;
Fotocopia del documento di identità del datore di lavoro.
Il datore di lavoro può presentare la richiesta di nulla osta al lavoro presso il
PATRONATO-INAC
RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO
VISTO PER MISSIONE
Consente l'ingresso allo straniero che deve recarsi in Italia per ragioni
politiche, governative o di pubblica utilità.
E’ rilasciato alle
seguenti categorie:
Stranieri che rivestano cariche governative o siano dipendenti di
pubblica amministrazione, di enti pubblici, o di Organizzazioni
internazionali, invitati in Italia nell’espletamento delle loro funzioni,
ovvero i privati cittadini che per l'importanza della loro attività e per
gli scopi del soggiorno possano ritenersi di pubblica utilità per le
relazioni tra lo Stato di appartenenza e l'Italia.
Analogo visto per missione può essere rilasciato agli stranieri
componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare.
RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO
VISTO PER MOTIVI RELIGIOSI
Consente
l'ingresso allo
straniero, se:
1. religioso con ordinazione sacerdotale;
2. ministro di culto appartenente ad una
organizzazione iscritta nell'elenco del
Ministero dell'interno;
3. partecipante a manifestazioni di culto;
4. esercita attività ecclesiastica, religiosa o
pastorale.
Requisiti
1. l'effettiva condizione di "religioso";
2. documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o
delle attività addotte a motivo del soggiorno;
3. nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico
di enti religiosi, l'interessato deve disporre di mezzi di sussistenza
sufficienti.
RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO
VISTO PER RESIDENZA ELETTIVA
Consente l'ingresso allo straniero che intende stabilirsi in Italia ed è in
grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività
lavorativa.
Requisiti:
1. disponibilità di un'abitazione da eleggere a residenza;
2. ampie risorse economiche autonome, di cui si possa supporre
la continuità nel futuro (es. pensioni, vitalizi, possesso di
proprietà immobiliari, titolarità di stabili attività economicocommerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato).
Al coniuge, ai figli minori, ai figli maggiorenni conviventi ed a carico, ed ai genitori
conviventi a carico del titolare di visto, potrà essere rilasciato analogo visto solo a
condizione che le suddette capacità finanziarie siano adeguate.
Lo straniero pensionato puoi richiedere un permesso di soggiorno per residenza elettiva
RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO
VISTO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
Tale visto viene rilasciato al familiare residente all’estero, per il quale è stato richiesto
il nullaosta da parte dello straniero, regolarmente soggiornante in Italia.
Può essere richiesta per i
seguenti familiari:
La richiesta di nulla
osta può essere
presentata al
PATRONATO-INAC
Requisiti
a) Coniuge, solo se maggiorenne;
b) figli minori, o maggiorenni con invalidità totale;
c) genitori a carico o con più di 65 anni con
assicurazione sanitaria o iscrizione al SSN se altri figli
in patria non possono provvedere a loro;
d) figli stranieri maggiorenni in adozione da parte di
cittadini italiani, in presenza di un provvedimento definitivo
adottato in tal senso dall'Autorità' giudiziaria italiana competente.
1. possesso del Permesso di soggiorno CE (ex carta di soggiorno) oppure
permesso di soggiorno non inferiore a un anno, per lavoro subordinato,
autonomo, asilo, studio o motivi religiosi;
2. disponibilità di un alloggio;
3. reddito annuo di almeno 8.746,14 euro per l’anno 2015 per un familiare, di
11.661,52 euro per due familiari, di 14.576,90 euro per tre familiari. Per
più di un figlio minore di 14 anni, oppure se il richiedente è titolare dello
status di protezione sussidiaria, il reddito deve essere pari a 11.661,52
euro. Per la determinazione del reddito si tiene conto del reddito
complessivo dei familiari conviventi del richiedente.
RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO
VISTO PER STUDIO
Consente l'ingresso al fine di seguire corsi
universitari, di studio o formazione professionale
presso istituti riconosciuti o comunque
qualificati.
Requisiti:
1. Documento d’identità in corso di validità;
2. documentate garanzie circa il corso di studio, formazione professionale o
attività culturale da svolgere (es. iscrizione all’Università);
3. adeguate garanzie circa i mezzi di sussistenza sufficienti (pari a non meno di
350,57 euro per ogni mese di durata dell’anno accademico) o borse di studio;
4. dichiarazione circa la disponibilità in Italia di un idoneo alloggio;
5. la somma occorrente per il rimpatrio (comprovabile anche con il biglietto di
ritorno aperto);
6. copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, laddove lo
straniero non abbia diritto all'assistenza sanitaria in Italia in virtù di accordi o
convenzioni in vigore con il suo Paese;
7. età maggiore di anni 14.
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VISTO PER TRANSITO
Consente di attraversare il territorio delle parti
contraenti nel corso di un viaggio da uno Stato
terzo ad altro Stato terzo, ed e' concesso a
condizione che sia dimostrata l’effettiva necessità
o convenienza di transitare attraverso lo spazio
Schengen.
La concessione del visto
e' sempre subordinata:
1. alla sussistenza dei requisiti minimi richiesti, in generale, per il rilascio di un visto
di breve durata per "turismo“;
2. al possesso da parte dello straniero, ove necessario, del visto di ingresso nel
Paese terzo di destinazione finale.
Il visto per transito e' rilasciato ai marittimi che intendano imbarcare o sbarcare da
navi straniere, presso porti situati nel territorio nazionale o nello spazio Schengen.
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VISTO PER TRASPORTO
Consente l'ingresso in Italia allo straniero per brevi periodi al
fine di svolgere attività professionale connessa con il trasporto
di merci o persone, sia per via terrestre che per via aerea (es.
autotrasportatori, equipaggi di voli charter o privati.
Requisiti:
1. documentazione attestante la condizione professionale dei
richiedenti;
2. documentazione inerente l'attività' da svolgere in occasione
del soggiorno richiesto.
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VISTO PER TURISMO
Consente l'ingresso, allo straniero che per motivi turistici soggiorna
in Italia per un periodo massimo di 90 giorni.
Requisiti
1. adeguati mezzi finanziari di sostentamento;
2. il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione) ovvero
la disponibilità di autonomi mezzi di viaggio;
3. la disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera,
dichiarazione di ospitalità, ecc.).
Nel caso d'invito da parte di cittadino italiano o straniero regolarmente residente, è necessaria
una "dichiarazione d'invito" che attesti la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti,
nel caso in cui non sussistano tali mezzi, la dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla
ricevuta di un versamento bancario effettuato presso una banca operante in Italia da parte di
colui che invita, in favore del cittadino straniero richiedente il visto, per l'importo relativo ai
mezzi di sussistenza.
NON CONSENTE DI LAVORARE
NON E’ NECESSARIO RICHIEDERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO ma è obbligato
compilare una dichiarazione di presenza in Questura entro 8 giorni dall’ingresso in
Italia.
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VISTO DI REINGRESSO
Il “visto di reingresso” viene rilasciato ai cittadini stranieri già titolari di un
permesso di soggiorno valido in Italia, ma che si trova all’estero e vogliono fare
rientro nel territorio nazionale.
Viene rilasciato nei seguenti casi:
1. Se il permesso di soggiorno scade durante il periodo di vacanza nel paese di
origine, lo straniero deve recarsi presso la competente rappresentanza
diplomatica/consolare munito del permesso di soggiorno scaduto
e “prenotare” il rilascio di un visto di reingresso comunicando la data entro
la quale farà ritorno in Italia. E’ necessario che il permesso di soggiorno non
sia scaduto da più di 60 giorni (fino a 6 mesi in caso di documentati gravi
motivi di salute dello straniero, del coniuge o di un suo parente di primo
grado), pena l’impossibilità di ottenere il suddetto visto e conseguentemente
di non poter far rientro in Italia.
2. Se lo straniero smarrisce, in viaggio, il proprio permesso di soggiorno, è
sufficiente, produrre originale o copia autenticata della denuncia di furto o
smarrimento resa innanzi alle competenti Autorità di Polizia (tradotta e
legalizzata) presso il Consolato italiano.
USCITA E REINGRESSO NEL TERRITORIO ITALIANO
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VISTO PER VACANZE LAVORO
Consente l'ingresso al cittadino appartenente ad un Paese con cui l'Italia
abbia stipulato degli specifici accordi, tale quota è stabilita al di fuori del
numero d’ingressi del decreto flussi (art. 27 T.U.).
La durata massima del visto e' di due anni. Per gli sportivi stranieri
il nulla osta al lavoro è sostituito dalla dichiarazione nominativa di
assenso del Coni (art. 40, comma 16).
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti
dagli specifici accordi internazionali in materia, tenendo conto della
disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti.
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COSA FARE APPENA ARRIVATI IN ITALIA
1
Se lo straniero possiede un visto d’ingresso per MOTIVI FAMILIARI o un visto
di PRIMO INGRESSO per LAVORO SUBORDINATO
Entro 8 giorni lavorativi, deve presentarsi allo SPORTELLO UNICO per:
1.
2.
3.
4.
l’eventuale firma del contratto di lavoro;
Il ritiro del certificato di attribuzione del codice fiscale;
ritiro del modulo di richiesta del permesso di soggiorno;
firmare l’accordo d’integrazione.
Poi, deve recarsi all’ufficio postale per spedire la richiesta del permesso di soggiorno.
2
Se lo straniero possiede un visto per: Motivi religiosi, Missione, Residenza elettiva,
Studio, Vacanze lavoro, Tirocinio formazione professionale, Attesa riacquisto
cittadinanza, Lavoro autonomo, Soggiorno per lavoro art. 27.
Entro 8 giorni lavorativi, può presentarsi al PATRONATO-INAC per:
1. la richiesta del permesso di soggiorno
Dovrà, poi recarsi all’ufficio postale per spedire la richiesta del permesso di soggiorno.
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segue
COSA FARE APPENA ARRIVATI IN ITALIA
3
Se lo straniero possiede un visto d’ingresso per motivi di:
Cure Mediche, Gara Sportiva, Motivi Umanitari, Asilo politico, Minore età,
Giustizia, Status apolide, Integrazione minore, Invito
Entro 8 giorni lavorativi, deve presentarsi in QUESTURA per:
1. la richiesta del permesso di soggiorno;
2. l’assegnazione del codice fiscale;
3. firmare l’accordo d’integrazione solo se il permesso è di durata superiore
ad 1 anno e se la tipologia del permesso prevede tale adempimento.
4
I minori con visto per: ADOZIONE O AFFIDAMENTO a scopo di adozione
Non devono richiedere il permesso di soggiorno
5
Se lo straniero possiede un visto per turismo, visita, affari e studio di durata inferiore
a 3 mesi, è necessario dichiarare la presenza all’ufficio di polizia di frontiera,
Oppure, entro 8 giorni lavorativi, dovrà presentarsi presso la QUESTURA per:
1. la dichiarazione di presenza
6
Con il PERMESSO DI SOGGIORNO presso il comune di residenza si richiede:
1. l’iscrizione anagrafica
2.
la carta di identità
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ISCRIZIONE ANAGRAFICA
L’iscrizione anagrafica si richiede entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta di permesso di soggiorno.
Requisiti:
Permesso di soggiorno superiore a 3 mesi.
Documenti per la richiesta:
1.
2.
3.
4.
5.
Passaporto in corso di validità;
Permesso di soggiorno valido o in corso di rinnovo;
Codice fiscale;
Contratto di affitto registrato;
Autocertificazione dei metri quadrati calpestabili della propria abitazione (per chi
presenta la richiesta la prima volta) oppure la ricevuta di pagamento della tassa
rifiuti inerente la nuova abitazione. Se si viene ospitati in una struttura di
accoglienza o in una comunità, la dichiarazione di residenza sottoscritta dal
direttore o dal responsabile della struttura.
Novità: ci si può iscrivere all’anagrafe o cambiare residenza solo dopo la verifica da parte del
Comune delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile.
Importante: la ricevuta del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, relativa al
decreto flussi, è valida ai fini dell’iscrizione anagrafica.
Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60
giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. L’ufficiale di anagrafe aggiornerà la
scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore. Per irreperibilità accertata entro 6 mesi dalla
scadenza del permesso viene effettuata la cancellazione dall’anagrafe.
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IDONEITA’ ALLOGGIATIVA
L’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica sono subordinate alle
verifiche delle condizioni igienico sanitarie dell’abitazione di residenza.
La domanda di idoneità alloggiativa deve essere dimostrata tramite:
•
Certificato di idoneità alloggiativa e parere igienico sanitario rilasciati dall’Ufficio tecnico
del Comune di residenza.
La domanda può essere presentata anche da una terza persona munita di delega e fotocopia del
documento di identità di colui che richiede il certificato di idoneità.
Il certificato di idoneità alloggiativa è necessario per:
- sottoscrivere il “contratto di soggiorno” in caso di assunzione;
- il permesso di soggiorno per lavoro Autonomo;
- il permesso di soggiorno per familiare al seguito;
- il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare;
- il permesso di soggiorno per coesione familiare;
- la ex carta di soggiorno, oggi “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”.
Non è richiesta nei seguenti casi:
•
•
Nel caso di figli di età inferiore a 14 anni al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare
dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà.
Se il richiedente è ospitato e non è residente nell’alloggio, dovrà allegare la dichiarazione di ospitalità
compilata e firmata dal titolare dell’alloggio con copia del suo documento d’identità.
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PERMESSO DI SOGGIORNO
SOTTOMENU’
•RICHIESTA PERMESSO DI SOGGIORNO E NUOVA TASSA
•ACCORDO DI INTEGRAZIONE: CRITERI E MODALITA’
•PROCEDURA PER LA RICHIESTA DEL PERMESSO PRESSO IL PATRONATO-INAC
COMPETENZE DELLA QUESTURA E DELLO SPORTELLO UNICO
•TIPOLOGIE DI PERMESSO DI SOGGIORNO
•DURATA PERMESSO DI SOGGIORNO
•RINNOVO DEL PERMESSO
•CONVERSIONE DEL PERMESSO
•DINIEGO DEL RILASCIO E DEL RINNOVO DEL PERMESSO
•USCITA E REINGRESSO NEL TERRITORIO ITALIANO
•PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI PARTICOLARI art. 27 del T.U. e art. 27-ter (soggiorno
per ricerca scientifica)
• CARTA BLU
Il permesso di soggiorno deve essere esibito agli uffici della pubblica amministrazione per
gli atti di stato civile o l’accesso ai pubblici servizi, tranne che per le prestazioni sanitarie o
le iscrizioni alle scuole dell’obbligo.
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RICHIESTA PERMESSO DI SOGGIORNO
E’ IL TITOLO CHE DA IL DIRITTO A
SOGGIORNARE IN ITALIA
La richiesta del permesso di soggiorno va
presentata entro 8 giorni lavorativi
dall’ingresso in Italia.
Requisiti per la richiesta e costi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
passaporto, o altro documento equivalente, in corso di validità con il relativo visto di ingresso, più una
fotocopia delle pagine riportanti i dati anagrafici, i timbri apposti dagli uffici di frontiera e il visto;
n° 4 foto formato tessera;
documentazione attestante la disponibilità di mezzi di ritorno nel Paese di provenienza e polizza sanitaria, nei
casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di famiglia e di lavoro;
documentazione necessaria a seconda della tipologia del permesso;
eventuale copia del contratto di soggiorno per lavoro subordinato;
marca da bollo da € 16;
Bollettino postale per versamento di 27,50 euro per la richiesta del permesso elettronico;
8.
9.
Pagamento di 30 euro all'operatore dell'Ufficio Postale al momento della consegna della domanda;
A partire dal 30 gennaio 2012. Pagamento di una tassa al Governo italiano tra 80 e 200 euro, anche per rinnovo
(ad eccezione del permesso per asilo, per richiesta di asilo, protezione sussidiaria e per motivi umanitari e
minori di 18 anni);
10. Firma dell’ “accordo di integrazione” per il quale ad ogni straniero verrà attribuito un punteggio, che crescerà
o diminuirà in base al comportamento. Chi esaurisce i punti, perderà il permesso e sarà espulso.
Per soggiorni inferiori a 3 mesi per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di
soggiorno. E’ sufficiente una dichiarazione di presenza da presentare alla frontiera o in
Questura entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia.
La richiesta di alcuni permessi di soggiorno può essere compilata per via telematica
presso il PATRONATO-INAC e poi spedita in busta aperta all’Ufficio postale.
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segue
ACCORDO DI INTEGRAZIONE
Che cos’è l’accordo di integrazione
L’accordo, entrato in vigore il 10 marzo 2012, facilita l’integrazione del cittadino straniero, che, per il periodo di validità del
permesso di soggiorno, si deve impegnare per superare i seguenti obiettivi:
•
acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana;
•
acquisire una sufficiente conoscenza e cultura civica;
•
garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione dei figli minori.
Lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero.
Chi sottoscrive l’accordo
Lo straniero che:
•
fa il primo ingresso nel territorio italiano;
•
presenta una richiesta di rilascio di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno;
•
ha età superiore a 16 anni. Per i minori di età compresa tra 16 e 18 anni l’accordo è sottoscritto dai genitori o da chi
esercita la potestà genitoriale.
Chi non deve sottoscrivere l’accordo
Gli stranieri:
•
affetti da patologie o disabilità tali da limitare gravemente l’autosufficienza o l’apprendimento linguistico e culturale;
•
minori non accompagnati;
•
vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento;
•
minori di 16 anni.
Dove si sottoscrive
L’accordo viene sottoscritto presso la Prefettura - Sportello Unico dell’immigrazione dagli stranieri che entrano in Italia per
motivi di lavoro o per il ricongiungimento con un familiare oppure presso la Questura nel caso di ingresso per altri motivi.
Cosa accade dopo la sottoscrizione
All’atto della sottoscrizione vengono assegnati 16 crediti.
Entro tre mesi dalla firma dell’accordo, lo straniero viene convocato per partecipare ad una sessione di formazione civica e di
informazione sulla vita in Italia. La mancata partecipazione comporta la perdita di 15 crediti.
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segue
ACCORDO DI INTEGRAZIONE: CRITERI E MODALITA’
Sospensione o proroga dell’accordo a domanda
L’accordo può essere sospeso o prorogato a domanda dallo straniero, presentando idonea documentazione, per:
gravi motivi di salute o di famiglia;
motivi di lavoro;
frequenza corso o tirocinio di formazione, aggiornamento od orientamento professionale;
frequenza tirocinio di formazione;
frequenza aggiornamento od orientamento professionale;
studio all’estero.
Verifica dell’accordo
Un mese prima della scadenza dell’accordo, lo Sportello Unico verifica il grado d’integrazione raggiunto invitando lo straniero
a presentare la documentazione per ottenere il riconoscimento di ulteriori crediti. Allo straniero residente nella provincia di
Bolzano sono riconosciuti crediti anche per i test sostenuti in lingua tedesca. Nel caso non abbia idonea documentazione, lo
straniero può richiedere di partecipare ad un test per dimostrare il grado di conoscenza della lingua italiana, della cultura
civica e della vita civile in Italia necessario per l’adempimento dell’accordo. L’esito della verifica è:
ESTINZIONE DELL’ACCORDO: lo straniero ha raggiunto un grado adeguato di integrazione (crediti pari a 30 o maggiori di 30);
PROROGA DELL’ACCORDO DI UN ANNO: lo straniero non ha raggiunto un numero di crediti sufficiente all’estinzione
(crediti compresi tra 1 e 29);
RISOLUZIONE
DELL’ACCORDO: lo straniero non ha raggiunto un grado sufficiente d’integrazione; viene revocato il
permesso di soggiorno e espulso dal territorio nazionale (crediti uguale a 0 o minori di 0). Tale procedura non si applica per gli stranieri
titolari di permesso di soggiorno rilasciato per: asilo, richiesta di asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari, motivi familiari, ricongiungimento
familiare, carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE, permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo.
Consultazione on-line dello stato dell’accordo
Lo straniero potrà consultare via Internet, all’indirizzo http://accordointegrazione.dlci.interno.it, nel periodo di validità dell’accordo:
i crediti maturati;
le date di convocazione per lo svolgimento del test.
A tal fine, al momento della sottoscrizione dell’accordo, verranno fornite allo straniero le istruzioni per l’accesso alle funzioni on-line.
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CONTRIBUTO PER IL RILASCIO E RINNOVO
DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
A partire dal 30 gennaio 2010, la misura del contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno
a carico dello straniero di età superiore ai 18 anni è la seguente:
a) 80,00 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
b) 100,00 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
c) 200,00 euro per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i
richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sedi o filiali in Italia)
L’importo del contributo sopra citato, dovrà essere sommato a euro 27,50 dovuti per la richiesta del
permesso di soggiorno elettronico e versati in un’unica soluzione, tramite bollettino, sul conto
corrente postale n. 67422402, intestato a Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del
Tesoro, con causale “importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico”.
Il mancato o non corretto pagamento bloccherà l’iter della richiesta.
Sono esclusi
1.
2.
3.
4.
i permessi dei minori;
gli stranieri che entrano in Italia per sottoporsi a cure mediche e i loro accompagnatori;
chi chiede un permesso per asilo, richiesta d’asilo, protezione sussidiaria o motivi umanitari;
chi chiede solo di aggiornare o convertire un permesso di soggiorno già valido.
Le richieste possono essere presentata
al PATRONATO-INAC
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PROCEDURA PER LA RICHIESTA DEL PERMESSO PRESSO IL PATRONATO-INAC
Lo straniero può rivolgersi gratuitamente al PATRONATO-INAC per la richiesta dei
seguenti permessi: Adozione o Affidamento di maggiorenni, Aggiornamento permesso di
soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto), Attesa
occupazione, Attesa riacquisto cittadinanza, rinnovo Asilo politico, Conversione permesso di
soggiorno, Duplicato Permesso di soggiorno, Rinnovo Famiglia, Famiglia minore 14-18 anni,
Lavoro Autonomo, Rinnovo Lavoro Subordinato, Lavoro casi particolari previsti art. 27,
Lavoro subordinato-stagionale, Missione, Motivi Religiosi, Residenza elettiva, Ricerca
scientifica, Status apolide rinnovo, Studio, Tirocinio formazione professionale.
Il PATRONATO-INAC, per via telematica, inoltra le domande di rilascio/rinnovo permesso di
soggiorno e ne consegna una copia stampata al cittadino straniero che è obbligato a
spedirla presso uno degli UFFICI POSTALI abilitati (Sportello amico) dove pagherà una
commissione di 30 euro. L'operatore dell'Ufficio Postale rilascia una ricevuta.
La ricevuta: in attesa del permesso di soggiorno, è il documento che attesta la regolare
permanenza in Italia dello straniero, e deve essere conservata per il ritiro del permesso.
L’ufficio immigrazione della Questura convoca, gli stranieri, con lettera raccomandata:
• la prima volta, per i rilievi fotodattiloscopici e per presentare 4 fotografie formato tessera;
• la seconda volta per la consegna del documento di soggiorno.
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COMPETENZE DELLA QUESTURA
L’Ufficio immigrazione della Questura rilascia i seguenti
permessi di soggiorno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cure Mediche
Gara sportiva
Missione
Motivi Umanitari (rilascio e rinnovo)
Asilo politico (Richiesta-rilascio)
Minore età
Giustizia
Status apolide (rilascio)
Integrazione minore
Invito
Inoltre rilascia la Carta di soggiorno di familiare di un cittadino
dell’Unione, che viene richiesta per i familiari extracomunitari di
cittadini italiani o comunitari
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COMPETENZE DELLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE
Lo Sportello unico rilascia il nulla osta per:
1. Lavoro subordinato degli stranieri (al primo ingresso)
2. Il ricongiungimento familiare degli stranieri.
Presso lo Sportello Unico, inoltre, vengono trattate le seguenti pratiche:
• Richiesta nulla osta al lavoro per un cittadino straniero residente all’estero nei casi, previsti
dall’art. 27, comma 1, del T.U., che non rientrano nella programmazione annuale dei flussi
d’ingresso;
• Stipula contratti con stranieri regolarmente soggiornanti;
• Conversione permesso per studio e per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato;
• Conversione permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro
subordinato da parte di studenti stranieri al raggiungimento della maggiore età;
• studenti che abbiano conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica;
• Richiesta certificazione attestante i requisiti per lavoro autonomo, nel caso di conversione in
permesso di soggiorno per lavoro autonomo del permesso di soggiorno per motivi di studio;
• Richiesta nulla osta al lavoro per i lavoratori subordinati neocomunitari.
Le domande vengono inviate esclusivamente per via telematica.
Puoi rivolgerti al PATRONATO-INAC per la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato
(in base al decreto flussi) o ricongiungimento familiare.
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TIPOLOGIE DI PERMESSO DI SOGGIORNO
SOTTOMENU’
• lavoro subordinato
• lavoro autonomo
• lavoro stagionale
• per attesa occupazione
• studio
• ricongiungimento famigliare
• turismo
• cure mediche
• rifugiati politici
• motivi di protezione sociale
Nel caso in cui il permesso di soggiorno elettronico non riportasse la tipologia del
permesso, si può richiedere, in Questura, un’attestazione cartacea che ne
specifichi la motivazione del rilascio.
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PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO
Il permesso per lavoro
a seguito della stipula del contratto di
subordinato (a tempo
viene rilasciato o soggiorno per lavoro tra un datore di
determinato o indeterminato) rinnovato solo
lavoro italiano o straniero regolarmente
DURATA :
• 1 anno, per il contratto a tempo determinato;
• 2 anni, per il di contratto a tempo
indeterminato.
soggiornante in Italia e un lavoratore
cittadino extracomunitario.
CONVERSIONE:
è possibile svolgere per lo stesso periodo un’attività
autonoma, se ne sussistono le condizioni.
RINNOVO, è necessario presentare:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
passaporto o documento equivalente e relative fotocopie;
fotocopia permesso di soggiorno scaduto;
la copia della ricevuta della raccomandata con la quale è stato inviato allo Sportello Unico
per l'Immigrazione il contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti o mod. Unilav;
n° 4 foto formato tessera;
marca da bollo da € 16;
Bollettino postale per versamento di 27,50 euro per la richiesta del permesso elettronico, da
sommare all’importo della nuova tassa al Governo italiano che varia da 80 a 200 euro;
Pagamento di 30 euro all'operatore dell'Ufficio Postale per la spedizione della domanda;
La richiesta del primo permesso di soggiorno si ritira allo Sportello Unico per l’Immigrazione.
La richiesta di rinnovo o conversione può essere presentata al PATRONATO-INAC
RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI PERMESSO
PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO AUTONOMO
Se lo straniero vuole svolgere un’attività di lavoro
autonomo deve possedere i requisiti morali e
professionali richiesti dalla legge ai cittadini
italiani per l’esercizio delle singole attività.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in
Italia, lo straniero deve presentare la
richiesta del permesso alla Questura
allegando i seguenti documenti:
n° 4 foto formato tessera;
Durata:
marca da bollo da € 16;
non superiore
passaporto o documento equivalente, visto d’ingresso e relative fotocopie;
a 2 anni.
partita Iva;
autorizzazione, licenza o nulla osta previsto per lo svolgimento dell’attività professionale e
iscrizione agli albi professionali, ove previsto;
dimostrazione di alloggio e di un reddito di importo superiore al livello minimo previsto
dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (€ 8.500,00).
possedere un reddito non inferiore alla capitalizzazione su base annua, di un importo
mensile pari all’assegno sociale (€ 5.382,24 per il 2015) ottenuto moltiplicando l’importo
mensile dell’assegno sociale per 12 mensilità (448,52x12);
Bollettino postale per versamento di 27,50 euro per la richiesta del permesso elettronico a
cui va aggiuntala nuova tassa che varia da 80 a 200 euro;
Pagamento di 30 euro all'operatore dell'Ufficio Postale per la spedizione della domanda;
CONVERSIONE:
Con il permesso di soggiorno per lavoro autonomo, è possibile svolgere un lavoro subordinato, senza
convertire il permesso di soggiorno, alla scadenza, si potrà convertire il permesso per l’attività
effettivamente svolta.
La richiesta di rilascio, rinnovo o conversione
può essere presentata al PATRONATO-INAC
RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI PERMESSO
PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO STAGIONALE
Questo tipo di permesso di soggiorno, si richiede
solo nell’ambito del Decreto Flussi annuale, se c’è la
richiesta, nominativa o numerica, da parte di: 1. un datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia;
2. un’associazione di categoria per conto
DURATA:
dei loro associati.
• minimo 20 giorni e
• massimo 6 o 9 mesi a seconda della
durata del lavoro stagionale richiesto.
PERMESSO DI SOGGIORNO PLURIENNALE
Ne ha diritto lo straniero che dimostra di essere venuto in
Italia almeno 2 anni di seguito per lavoro stagionale.
Lo richiede il datore di lavoro.
CONVERSIONE:
•
•
Al secondo ingresso, è possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in
permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (qualora se
ne verifichino le condizioni) se si dimostra di essere entrato per lavoro stagionale l’anno precedente e
a condizione che ci sia un contratto di lavoro subordinato di un datore di lavoro, che può essere
anche persona diversa da quella dei due anni precedenti.
La richiesta di conversione può essere presentata dal lavoratore stesso, in Italia e senza rientro
in patria, ma solo in seguito alla pubblicazione del Decreto Flussi che determina le quote di
lavoratori subordinati non stagionali ammessi nel territorio italiano.
La richiesta può essere presentata al
PATRONATO-INAC
RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI PERMESSO
PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE
Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno regolare, se alla scadenza, non
possiede più i requisiti per rinnovarlo (es. perdita del lavoro oppure fine del corso di
studio), può ottenere la conversione in permesso per ATTESA OCCUPAZIONE.
PER OTTENERLO:
1. iscriversi nelle liste di collocamento
2. la conversione va presentata entro i
due mesi successivi dalla scadenza
del permesso di soggiorno in
possesso (es. lavoro o studio).
DURATA:
massimo 1 anno
RINNOVO:
NON è possibile il RINNOVO.
Scaduto il permesso, lo straniero, può ottenere la
conversione del permesso in motivi familiari, lavoro,
studio: dimostrando il possesso di un reddito
complessivo annuo, derivante da fonti lecite, non
inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (euro
5.830,76 per il 2015). In caso contrario deve
ritornare nel proprio paese.
Lo straniero in Italia con nulla osta al lavoro se trova indisponibile il datore di lavoro all’assunzione per
cause a lui non imputabili, può richiedere un permesso di soggiorno per ATTESA OCCUPAZIONE,
allegando alla domanda una dichiarazione a firma del responsabile dello Sportello Unico
dell'Immigrazione dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a
formalizzare l'assunzione.
La richiesta o la conversione può essere
presentata al PATRONATO-INAC
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PERMESSO DI SOGGIORNO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
Lo straniero con il visto per ricongiungimento familiare, entro otto giorni lavorativi dal suo
ingresso in Italia, deve presentarsi presso lo Sportello Unico per l'immigrazione, ritirare la
richiesta di permesso di soggiorno da presentare all’Ufficio postale unitamente a: copia
integrale del passaporto recante il visto di ingresso, 4 fotografie e 1 marca da bollo da 16 euro.
Se lo straniero si ricongiunge con un cittadino italiano o comunitario ha diritto ad ottenere la
“Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione”, che ha la validità di 5 anni.
Tale permesso viene richiesto con apposita domanda in Questura.
1.
2.
3.
Da al cittadino straniero le seguenti opportunità:
accesso ai servizi sanitari (solo nel caso di ricongiungimento con i genitori con più di 65
anni è obbligatorio il pagamento al SSN o la stipula di un’assicurazione sanitaria privata);
l’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale;
lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo.
CONVERSIONE:
Non è necessario convertire il
permesso di soggiorno per
ricongiungimento familiare per
svolgere un’attività lavorativa, va
convertito, invece al momento
della scadenza del permesso.
RINNOVO:
La domanda va presentata unitamente a
quello del familiare richiedente, oltre alla
documentazione necessaria bisogna allegare
il certificato di ‘stato di famiglia’.
Durata: la stessa del familiare richiedente.
La richiesta di rinnovo o conversione può
essere presentata al PATRONATO-INAC
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PERMESSO DI SOGGIORNO PER TURISMO
E’ STATO ABOLITO
Lo straniero, al momento dell’ingresso in Italia per motivi di turismo è obbligato
a dichiarare la presenza all’ufficio di polizia di frontiera
OPPURE
In Italia, entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso, è obbligato a recarsi presso la
Questura competente per compilare una DICHIARAZIONE DI PRESENZA
DICHIARAZIONE DI PRESENZA
E’ necessario indicare:
• la data dell'ingresso in Italia e il valico di frontiera utilizzato;
• Il luogo dove si è ospitati.
Alcune Questure hanno predisposto un prestampato che va presentato in
duplice copia (una delle quali, timbrata, rimane al cittadino straniero),
allegando la fotocopia del passaporto e della pagina con il visto.
La ricevuta della dichiarazione di presenza unitamente al visto e al documento di
riconoscimento sono i documenti che dimostrano il soggiorno regolare dello straniero.
Pertanto devono essere conservati e mostrati a richiesta dagli Ufficiali di Pubblica Sicurezza.
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PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE
Il permesso di soggiorno per cure mediche può essere rilasciato:
• a seguito di ingresso per cure mediche - in caso si intenda ricevere cure mediche in Italia;
• alle donne straniere irregolari (e al padre del nascituro) in stato di gravidanza per il periodo prima
del parto e per i sei mesi successivi alla nascita;
• a seguito di sentenza del Tribunale per i Minorenni, che sancisce la possibilità di autorizzare la
permanenza in Italia del genitore straniero irregolare per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico e alla condizioni di salute del minore.
Rilascio e rinnovo si richiedono presso la Questura del luogo di domicilio
1.
Lo straniero in possesso del visto per cure mediche entro 8 giorni dal suo ingresso richiede il permesso
della durata del visto e può rinnovarlo allegando la certificazione medica. Deve sostenere tutte le spese
mediche in quanto non ha diritto ad iscriversi al SSN .
2.
Il permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato alle straniere irregolari in stato di gravidanza è
richiesto con l’esibizione di certificato medico con la data presunta del parto. Tale permesso ha validità fino
ai sei mesi di vita del bambino. Anche il padre del bambino ne ha diritto. Consente l'iscrizione al SSN
gratuitamente (iscrizione obbligatoria) ma non permette lo svolgimento di un’attività lavorativa.
3.
Il permesso per cure mediche rilasciato a seguito di sentenza del Tribunale dei minorenni e ha durata
pari a quella prevista dal Giudice che ha autorizzato la permanenza. Deve essere richiesto esibendo
l’originale della sentenza e per richiedere il rinnovo è necessario formulare una nuova istanza al Tribunale.
Consente l'iscrizione al SSN gratuitamente e lo svolgimento di attività lavorativa.
Conversione: in tutti i casi il permesso per cure mediche non è convertibile in altro permesso di soggiorno (a meno che
non si possa effettuare la coesione con un familiare regolare in Italia).
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PERMESSO DI SOGGIORNO PER STUDIO
Il permesso viene rilasciato con
modalità e procedure diverse a
seconda del tipo di studi che si
intendono frequentare in Italia.
DURATA: pari alla durata del
percorso formativo prescelto,
anche pluriennale, fatta salva la
verifica annuale di profitto.
Per il RILASCIO oltre ai documenti di base è necessario
presentare:
1.
2.
3.
certificato di iscrizione alla scuola o università in originale più n.
2 fotocopie;
dichiarazione di mantenimento o distinta di conto corrente
bancario oppure copie dei bonifici esteri ricevuti, in originale più
n. 2 fotocopie;
stipula di polizza assicurativa per malattia con Istituto
assicurativo italiano o straniero purché valido su tutto il territorio
nazionale, oppure iscrizione volontaria al SSN.
LAVORO: si ha la possibilità di lavorare, come dipendente, per un tempo non superiore alle
20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, fino ad un massimo di 1040 annuali.
CONVERSIONE: È possibile prima della scadenza e nell’ambito delle quote disponibili dal Decreto Flussi,
•
•
stando direttamente in Italia, in:
permesso per lavoro subordinato, presentando il contratto di soggiorno;
permesso lavoro autonomo, presentando la documentazione necessaria. La conversione in lavoro autonomo
è possibile anche se si è in possesso di un contratto a progetto.
Al di fuori delle quote d’ingresso è possibile la conversione direttamente da studio a lavoro per:
1. Studenti al compimento dei 18 anni;
2. Stranieri che hanno conseguito una laurea anche triennale o specialistica, un dottorato o un master
universitario di 2° livello in Italia. Tali studenti, Inoltre possono iscriversi al centro per l’impiego ed ottenere il
permesso di attesa occupazione della validità di un anno.
La richiesta, il rinnovo o conversione può
essere presentata al PATRONATO-INAC
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PERMESSO DI SOGGIORNO PER RIFUGIATI POLITICI
RICONOSCIUTO: a chi, per motivi di razza, religione, appartenenza sociale e/o politica,
viene perseguitato nel proprio Paese, per cui deve abbandonarlo.
•
•
DOMANDA: presentata alla Polizia di frontiera all’ingresso in Italia deve contenere:
dati anagrafici
motivi della richiesta di riconoscimento di status di rifugiato politico o di asilo.
Entro 90 giorni la Commissione notifica la decisione di:
Rigetto
Se il rigetto è ‘semplice’, non viene riconosciuto lo
status di rifugiato e lo straniero viene espulso.
Se il rigetto è con ‘raccomandazione’, la Commissione dispone
il rilascio, da parte della Questura, di un “permesso di soggiorno
per motivi umanitari” della durata massima di 1 anno che
permette di lavorare e studiare e, se ne sussistono le condizioni
può essere convertito in lavoro. Alla scadenza, il permesso può
essere rinnovato se ne sussistono ancora i motivi del rilascio.
Accoglimento
Viene riconosciuto lo status di
rifugiato politico. La Commissione
rilascia il certificato e, la Questura
il permesso di soggiorno, valido 5
anni, che consente di lavorare.
Alla scadenza, il permesso può essere
rinnovato.
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE:
Può essere richiesto per le stesse categorie di familiari e con lo stesso procedimento previsto per tutti gli
altri cittadini stranieri. I rifugiati non devono però dimostrare la disponibilità di un alloggio né dei requisiti
economici richiesti negli altri casi.
La richiesta di rinnovo può essere
presentata al PATRONATO-INAC
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PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI PROTEZIONE SOCIALE
Viene rilasciato dal Questore a chi ha
subito violenza o grave sfruttamento
o a chi corre un pericolo per la
propria incolumità.
a)
DURATA: 6 mesi e può essere
rinnovato per un anno o per il
periodo necessario per motivi
di giustizia
1.
2.
3.
4.
5.
La proposta può essere effettuata:
da i servizi sociali degli enti locali,
dalle associazioni, organismi, abilitati
alla realizzazione di programmi di
assistenza e protezione sociale degli
stranieri;
b) dal Procuratore della Repubblica.
Ti consente:
la partecipazione ad un programma di assistenza ed integrazione sociale;
l’accesso ai servizi assistenziali;
l’accesso allo studio (si può convertire il permesso di soggiorno per motivi di
studio);
l’iscrizione nelle agenzie per l’impiego;
lo svolgimento di lavoro subordinato. Qualora alla scadenza del permesso di
soggiorno, l’extracomunitario ha iniziato un’attività lavorativa, il permesso
può essere rinnovato per la durata del rapporto di lavoro.
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DURATA PERMESSO DI SOGGIORNO
Il permesso di soggiorno è rilasciato
per i motivi e la durata indicati nel
visto d'ingresso:
6 MESI per lavoro stagionale (o 9 nei settori
che richiedono tale estensione);
1 ANNO in caso di lavoro subordinato a tempo determinato
o studio per frequenza a corsi rinnovabili annualmente per
corsi pluriennali;
2 ANNI per lavoro autonomo, lavoro subordinato a tempo indeterminato
o ricongiungimento familiare.
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RINNOVO DEL PERMESSO
La richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno va presentata 60 giorni
PRIMA DELLA SCADENZA.
I documenti da presentare:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
La copia del permesso scaduto;
passaporto o documento equivalente e relative fotocopie;
eventuale contratto di soggiorno (mod. Q) o la ricevuta A.R. dell’invio allo Sportello Unico
(dal 15 novembre 2011 il mod. Q è stato sostituito dal mod. UNILAV);
n° 4 foto formato tessera;
marca da bollo da € 16;
documentazione attestante disponibilità di reddito da lavoro sufficiente per il sostentamento
proprio e dei familiari conviventi a carico;
Bollettino postale per versamento di 27,50 euro per la richiesta del permesso elettronico;
Pagamento di 30 euro all'operatore dell'Ufficio Postale al momento della consegna della
domanda;
Pagamento di una nuova tassa al Governo italiano che varia da 80 a 200 euro.
La ricevuta del rinnovo del permesso di soggiorno, effettuato nei tempi stabiliti dalla legge,
unitamente alla copia del permesso scaduto, da allo straniero gli stessi diritti riservati ai
possessori del permesso di soggiorno.
La richiesta di rinnovo può essere
presentata al PATRONATO-INAC
RITORNA AL SOTTOMENU’
CONVERSIONE DEL PERMESSO
Il permesso di soggiorno può essere convertito in altro titolo in corso di
validità o in caso di rinnovo se ne ricorrono i requisiti.
a)
b)
c)
Al
NON è necessaria la CONVERSIONE:
permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale
consente il lavoro autonomo;
permesso di soggiorno per lavoro autonomo consente il lavoro
subordinato;
permesso di soggiorno per motivi familiari e studio consentono
l’attività di lavoro subordinato.
momento del RINNOVO verrà richiesto un nuovo permesso per
l’attività che effettivamente si svolge.
Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere convertito in lavoro subordinato a
tempo determinato o indeterminato, dal lavoratore stesso presente in Italia e senza rientrare in
patria, solo al momento della pubblicazione del decreto flussi per lavoro subordinato (non
stagionale) se dimostra di essere stato già in Italia per lavoro stagionale l’anno precedente e in
presenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato di un
datore di lavoro in Italia.
La richiesta di conversione può essere
presentata al PATRONATO-INAC
RITORNA AL SOTTOMENU’
DINIEGO DEL RILASCIO E DEL RINNOVO DEL PERMESSO
Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore adottata dagli Stati
membri Ue e le disposizioni del Testo Unico della Legge Italiana, per procedere al rilascio
del permesso di soggiorno, viene applicato, il diniego del rilascio del permesso di
soggiorno, con provvedimento scritto in lingua comprensibile allo straniero, contenente le
modalità di eventuale impugnazione.
Per motivi di sicurezza e di ordine pubblico il provvedimento di DINIEGO NON DEVE ESSERE
MOTIVATO SALVO quando è richiesto per:
•lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato;
•Lavoro stagionale;
•Lavoro autonomo;
•Lavori particolari;
•diritto all’unità familiare;
•ricongiungimento familiare;
•cure mediche;
•accesso ai corsi delle università.
NON SI PUÒ RINNOVARE O PROROGARE il permesso nei seguenti casi:
1. se lo straniero ha interrotto il soggiorno per più di 6 mesi continuativi;
2. per i permessi di durata biennale, se interrotto per più della metà del permesso(12 mesi).
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USCITA E REINGRESSO NEL TERRITORIO ITALIANO
Gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, dopo esserne usciti, intendono
fare ritorno in Italia, devono esibire al controllo di frontiera:
1.
il passaporto o documento equivalente
2.
titolo di soggiorno in corso di validità
Lo straniero che ha richiesto il rilascio del primo permesso di soggiorno oltre al
passaporto, al controllo di frontiera deve esibire:
1.
Visto da cui si evince il motivo del soggiorno
2.
Ricevuta attestante l’avvenuta presentazione dell’istanza.
Lo straniero che ha richiesto il rinnovo del titolo di soggiorno oltre al passaporto, al
controllo di frontiera deve esibire:
1.
Copia de permesso di soggiorno scaduto
2.
Ricevuta attestante l’avvenuta presentazione dell’istanza.
L’uscita e i reingresso possono avvenire anche da diversi valichi di frontiera.
Lo straniero, regolarmente residente in Italia, in possesso di permesso di soggiorno
biennale o di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, può
allontanarsi dal territorio italiano per un periodo di dodici mesi consecutivi, al
termine dei quali deve fare rientro, altrimenti il permesso di soggiorno non può
essere rinnovato e in caso di carta di soggiorno questa viene revocata.
VISTO DI REINGRESSO
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RITORNA AL SOTTOMENU’
PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI PARTICOLARI
Si tratta dei casi contemplati dall’art. 27 del T.U. che definisce l’ingresso al di fuori delle quote riservato ai
lavoratori stranieri dotati di un’elevata professionalità.
1. dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia;
2. lettori universitari;
3. professori universitari e ricercatori;
4. traduttori ed interpreti;
5. collaboratori familiari, che abbiano già instaurato un rapporto di lavoro domestico a tempo pieno
all’estero da almeno un anno, con cittadini italiani o dell’Ue;
6. persone che soggiornino in Italia per motivi di formazione professionale;
7. lavoratori che siano ammessi temporaneamente, per funzioni o compiti specifici;
8. lavoratori marittimi;
9. lavoratori dipendenti che siano temporaneamente trasferiti dall’estero in Italia;
10. lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero;
11. personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
12. ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
13. artisti da impiegare da enti pubblici o privati,in manifestazioni culturali;
14. sportivi professionisti destinati a svolgere attività presso società sportive italiane;
15. giornalisti corrispondenti in Italia e dipendenti da organi di stampa stranieri;
16. persone che, svolgono attività di ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambi
di giovani o “alla pari”;
17. infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.
Nel 2008 è stato aggiunto al T.U. l’art. 27-ter, che consente l’ingresso ed il soggiorno per ricerca scientifica per periodi
superiori a tre mesi, al di fuori delle quote in favore di stranieri in possesso di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove
e’ stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Per l’assunzione è sufficiente una comunicazione da parte del
datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato con modalità informatiche allo SUI.
La richiesta può essere presentata
al PATRONATO-INAC
RITORNA AL SOTTOMENU’
CARTA BLU
Dall’8 agosto 2012 è in vigore la “Carta blu Ue”, una nuova tipologia
di permesso di soggiorno per i lavoratori stranieri altamente
qualificati.
Gli interessati alla richiesta di nulla osta al lavoro potranno accedere
alla procedura per l’invio delle domande agli Sportelli unici per
l'immigrazione delle prefetture competenti attraverso il servizio di
invio telematico disponibile nella sezione 'nullaostalavoro' del sito
del Ministero dell'Interno.
In particolare, prevede i lavoratori altamente qualificati come nuova
categoria che può fare ingresso in Italia al di fuori delle quote (vale a
dire in ogni periodo dell’anno e senza che vi siano limiti numerici
fissati con i decreti flussi) e introduce un nuovo permesso di
soggiorno denominato “Carta blu UE”, rilasciato dal questore al
lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato allo
svolgimento di attività lavorative ed a seguito della stipula del
contratto di soggiorno per lavoro.
Tale permesso ha una durata biennale, nel caso di contratto di lavoro
a tempo indeterminato, ovvero, negli altri casi, la stessa durata del
rapporto di lavoro.
RITORNA AL SOTTOMENU’
CITTADINI COMUNITARI
I cittadini dell’Unione europea, e i loro familiari comunitari, possono soggiornare in Italia, per periodi
inferiori a tre mesi, solo con un documento d’identità valido per l’espatrio, mentre i loro familiari
extracomunitari con il passaporto e l’eventuale visto.
Per un periodo inferiore ai tre mesi, i cittadini Ue possono presentare presso un ufficio di polizia la dichiarazione di
presenza sul territorio nazionale. L'ufficio gli restituirà copia, debitamente timbrata, che andrà esibita ad ogni richiesta da
parte delle forze di polizia. In mancanza della dichiarazione di presenza, il cittadino comunitario verrà considerato
soggiornante in Italia da più di tre mesi.
PER SOGGIORNI SUPERIORI A TRE MESI:
•
i cittadini Ue richiedono presso il comune di dimora l’ISCRIZIONE ANAGRAFICA;
•
i familiari extracomunitari richiedono alla Questura la “Carta di soggiorno di familiare di un
cittadino dell’Unione” che ha la validità di 5 anni.
Documentazione per
ISCRIZIONE
ANAGRAFICA
1.
2.
3.
4.
5.
documento d’identità in corso di validità;
data d’ingresso;
motivi del soggiorno(studio, lavoro, ecc.);
indirizzo o luogo di dimora abituale;
n° 4 foto tessera.
Per i cittadini comunitari che soggiornano in Italia per motivi diversi dal lavoro (studio, formazione o
residenza elettiva) al fine dell’Iscrizione anagrafica non sarà più possibile utilizzare il parametro
dell’importo dell’assegno sociale per dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al
soggiorno. A tal fine sarà valutata la situazione complessiva personale dell’interessato, con
particolare riguardo alle spese relative all’alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o
detenuto in base ad un altro diritto oggettivo.
RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE
segue
I familiari comunitari del cittadino dell’Unione aventi diritto di soggiorno sono: il coniuge,
i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti
diretti a carico e quelli del coniuge.
Documentazione da presentare per l’iscrizione anagrafica:
• documento d’identità;
• documento che attesti la qualità di familiare, o di familiare a carico;
• attestato della richiesta d’iscrizione anagrafica del familiare
comunitario avente un autonomo diritto di soggiorno;
• 4 foto formato tessera.
I familiari extracomunitari dei cittadini dell’Unione hanno l’obbligo di richiedere la “Carta di soggiorno
di familiare di un cittadino dell’Unione” in Questura o presso le Poste italiane (kit con banda gialla)
o per via telematica presso il PATRONATO INAC.
Alla domanda occorre allegare i seguenti documenti:
• documento d’identità o passaporto ed eventuale visto d’ingresso
• documento che attesti al qualità di familiare
• l'attestato della richiesta d’iscrizione anagrafica del familiare del cittadino comunitario;
• 4 foto formato tessera.
Diritto al soggiorno permanente:
•
•
Si acquista su richiesta al Comune di residenza in seguito ad un soggiornato regolare di cinque anni
(si perde per assenze superiori a due anni consecutivi).
L’attestazione per gli stranieri extracomunitari, familiari di cittadini dell’Ue, è rilasciata dalla Questura.
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PERMESSO DI SOGGIORNO CE
per soggiornanti di lungo periodo
La “Carta di soggiorno” è sostituita dal “Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” e
viene rilasciata al CITTADINO EXTRACOMUNITARIO titolare di un permesso di soggiorno in corso di
validità che risiede in Italia da almeno 5 anni con assenze inferiori a 6 mesi consecutivi e non superiori
a 10 mesi complessivi nel quinquennio. Per ottenere il permesso di soggiorno Ce è necessario
superare un test di lingua italiana.
La richiesta può essere effettuata per via telematica presso il PATRONATO-INAC e spedita
presso l’Ufficio postale in busta aperta raccomandata A.R alla Questura competente per
territorio, pagando una commissione di 30 euro. Il Permesso di soggiorno Ce viene rilasciato in
formato elettronico entro 90 giorni ed è a tempo indeterminato. La scadenza è illimitata ma dopo
cinque anni il documento elettronico deve essere aggiornato e non rinnovato.
1.
DOCUMENTI
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
copia del passaporto o documento equipollente o carta d’identità italiana rilasciata
dal Comune di residenza;
n° 4 foto tessera;
marca da bollo di 16 euro;
versamento di 27,50 euro per rilascio di permesso elettronico;
copia della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, da cui risulti un reddito
non inferiore a 5.830,76 euro per il 2015;
Pagamento di una nuova tassa al Governo italiano di 200 euro (non dovuta per
aggiornamento);
Test di conoscenza della lingua italiana;
in caso di richiesta per i familiari a carico, il richiedente, deve presentare una
attestazione che dimostri la disponibilità di un alloggio che sia conforme ai requisiti
igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa rilasciati dall’Ufficio tecnico comunale.
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test di lingua italiana
segue
La richiesta può essere presentata ANCHE IN FAVORE DEL CONIUGE E DEI
FIGLI MINORI CONVIVENTI residenti da 5 anni in Italia in tal caso, occorre anche:
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
la documentazione che dimostri il rapporto di parentela. I documenti anagrafici provenienti
dall'estero devono essere tradotti, legalizzati e validati dalla autorità consolare italiana nel paese di
appartenenza o di stabile residenza dello straniero. La documentazione anagrafica non è richiesta
qualora il figlio minore abbia già fatto ingresso in Italia con un visto per ricongiungimento familiare;
la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa
accertati dai competenti uffici comunali;
Possedere un reddito pari all’importo dell’assegno sociale (pari a 5. 830,76 euro per il 2015) + la metà
per ogni familiare da ricongiungere (es. il dichiarante + 1 familiare = 8.746,14 euro). Per più figli
minori di 14 anni il reddito da dimostrare è solo il doppio dell’assegno sociale (11.661,52 euro).
Il superamento del test di lingua italiana non si applica ai figli minori di 14 anni ed allo straniero
affetto da gravi patologie o da handicap, certificati dalla struttura sanitaria pubblica.
IL PERMESSO DI SOGGIORNO CE (aggiornato ed in corso di validità) consente di:
Entrare in Italia senza visto e circolare liberamente nel territorio degli stati Ue;
Svolgere un’attività subordinata senza stipula di contratto di soggiorno;
Accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione Italiana (es. prestazioni sociali, ecc.);
Partecipare alla vita pubblica locale, anche votando (se previsto).
Non può essere rilasciato:
1. agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato;
2. ai titolari di un permesso di soggiorno di breve durata, per motivi di studio o formazione professionale, per protezione
temporanea o per motivi umanitari, attesa di riconoscimento dello status di rifugiato (protezione internazionale).
Dall’11 marzo 2014 possono richiedere il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo:
I titolari di protezione internazionale (asilo politico e protezione sussidiaria) senza dimostrare un alloggio idoneo,
inoltre, per il ricongiungimento di 2 o più familiari devono dimostrare solo un reddito pari al doppio dell’assegno sociale.
Sono anche esonerati dal Test di lingua italiana.
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Test di conoscenza della lingua italiana
Lo straniero e i familiari per cui può essere richiesto il “Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo” sono obbligati a superare un test di conoscenza della lingua italiana non inferiore al
livello A2 (parametro di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue).
Chi non deve
svolgere il test
- Figli minori di anni 14, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge;
- stranieri affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti
dall’età, patologie o handicap, certificati da una struttura sanitaria pubblica;
- stranieri in possesso di un attestato di livello A2 di conoscenza della lingua
italiana, rilasciato da enti certificatori riconosciuti dai Ministeri degli affari esteri e Ministero
della pubblica istruzione (Università degli Studi di Roma tre, Università per stranieri di Perugia e
di Siena, Società Dante Alighieri);
- stranieri che hanno conseguito un attestato di livello A2 di conoscenza della lingua
italiana presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti;
- stranieri che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo
grado presso un istituto scolastico italiano;
- stranieri entrati in Italia ai sensi dell’art. 27 in possesso della certificazione dei titoli di
studio che attestano il livello di conoscenza della lingua italiana.
-stranieri titolari di protezione internazionale.
Lo straniero che presenta richiesta di aggiornamento del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo non deve sostenere il test di italiano.
La domanda di partecipazione al test deve essere presentata alla Prefettura territorialmente
competente, che convoca, entro 60 giorni dalla richiesta, lo straniero.
Per il superamento del test è necessario conseguire l’80% del punteggio complessivo.
In caso di esito negativo, previa richiesta, è possibile ripetere la prova.
La richiesta può essere effettuata per via
telematica presso il PATRONATO-INAC
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LA CITTADINANZA
La domanda va presentata alla Prefettura della provincia di residenza, o all’Autorità diplomaticoconsolare, se la residenza è all’estero. Sulle richieste viene applicata una tassa di 200 euro.
REQUISITI:
5.
Si può chiedere:
1.
2.
se hai un reddito sufficiente pari
a 8.300 euro (parametro per
l’esenzione alla spesa sanitaria);
se non hai precedenti penali.
Puoi acquistarla per
MATRIMONIO
con cittadino italiano
senza rinunciare alla tua
cittadinanza di origine:
1.
2.
3.
4.
6.
7.
Se sei cittadino extracomunitario dopo 10 anni di residenza legale in Italia;
Se sei comunitario dopo 4 anni di residenza legale in Italia;
Se sei apolide o rifugiato politico dopo 5 anni di residenza legale in Italia;
Se sei figlio o nipote in linea diretta di secondo grado di cittadini italiani per
nascita, dopo 3 anni di residenza legale in Italia;
Se sei maggiorenne ed extracomunitario, adottato da cittadino italiano
dopo 5 anni di residenza legale in Italia successivi all’adozione;
Se hai lavorato all’estero per 5 anni alle dipendenze dello Stato italiano.
Se sei straniero, nato e residente in Italia al compimento del 18° anno e
non oltre il 19° anno hai diritto a richiedere la cittadinanza italiana.
1.
REQUISITI:
2.
dopo il matrimonio, dimostrando 2 anni di residenza nel
territorio italiano. Oppure dopo 3 anni dal matrimonio in
caso di residenza all’estero. I tempi sono ridotti alla metà in
presenza di figli nati o adottati da coniugi;
non ci siano condanne penali nei casi indicati dalla legge
italiana, ne impedimenti connessi alla sicurezza nazionale.
Anche i figli minori conviventi di chi acquista la cittadinanza italiana, acquistano automaticamente la stessa
cittadinanza, ma divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza. Non può essere trasmessa
ai figli maggiorenni, che dovranno fare un’autonoma richiesta ma equiparandosi ai maggiorenni adottati da cittadino
italiano possono presentare la domanda di cittadinanza dopo 5 anni di residenza nel territorio italiano che decorrono dalla
data di naturalizzazione del genitore. Se studenti il reddito da dichiarare è cumulabile con i familiari conviventi.
Servizio online per consultare lo stato della pratica di concessione della cittadinanza italiana
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LAVORO
SOTTOMENU’
IL DECRETO FLUSSI
LAVORO SUBORDINATO
LAVORO AUTONOMO
LAVORO STAGIONALE
COME TROVARE IL LAVORO
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IL DECRETO FLUSSI
Il Decreto flussi è un provvedimento con il quale il Governo italiano annualmente
stabilisce una quota massima di ingressi di lavoratori stranieri residenti all’estero che
vengono richiesti in Italia dai datori di lavoro italiani o stranieri.
UN DATORE DI LAVORO
Nell’ambito delle quote
previste dal DECRETO
FLUSSI
CHE INTENDE ASSUMERE
UN CITTADINO
EXTRACUOMUNITARIO
NON RESIDENTE IN ITALIA
Deve presentare la
richiesta di nulla osta allo
SPORTELLO UNICO
La PROCEDURA di richiesta di nulla osta relativa al primo ingresso per lavoro
subordinato può essere effettuata da un datore di lavoro o da un operatore del
PATRONATO-INAC, solo dal computer attraverso Internet.
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LAVORO SUBORDINATO
La domanda di
assunzione deve
essere attivata dal
DATORE DI LAVORO,
che deve assicurarti:
1. la retribuzione prevista dai contratti
di lavoro;
2. la sistemazione alloggiativa;
3. le spese di ritorno nel tuo Paese di
provenienza;
4. l’impegno a comunicare ogni
variazione del rapporto di lavoro
all’Inps.
Dal 15 novembre 2011 i datori di lavoro che devono assumere, prorogare o cessare
un rapporto di lavoro con uno straniero, non devono più inoltrare il mod. Q (contratto
di soggiorno) allo Sportello Unico per l’Immigrazione ma assolvono agli obblighi di
legge compilando il mod. UNILAV e inoltrandolo esclusivamente on line, al centro per
l’impiego, entro le 24 del giorno antecedente l’assunzione.
Per i lavoratori domestici è sufficiente la sola comunicazione obbligatoria all’Inps.
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LAVORO AUTONOMO
Per svolgere in Italia un’attività di lavoro autonomo (industriale, artigianale, commerciale o
professionale), o per costituire o essere socio di una società cooperativa, devi possedere i
requisiti morali e professionali richiesti dalla legge ai cittadini italiani per l’esercizio delle singole
attività, compresa l’iscrizione ad albi o registri, se necessaria.
Inoltre devi:
1. richiedere una dichiarazione preventiva all’ente preposto per il tipo di attività che si
vuole intraprendere, di data non anteriore a tre mesi, che attesti l’assenza di motivi che
impediscano il rilascio dell’autorizzazione o della licenza prevista;
2. dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo mediante l'esibizione di un contratto
di acquisto o locazione di un immobile, oppure esibire la dichiarazione di ospitalità da
parte di cittadini italiani o stranieri muniti di un regolare permesso di soggiorno, oppure di
un ente;
3. possedere un reddito annuo di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge
per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (pari a 8.500 euro);
4. richiedere alla Camera di Commercio o all’Ordine Professionale competente
un’attestazione dei parametri relativi alla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie
per lo svolgimento dell’attività (disponibilità in Italia di una somma non inferiore alla
capitalizzazione su base annua di un importo mensile pari all'assegno sociale – 448,52
euro per l’anno 2015 moltiplicato per 12 mensilità - pertanto la somma da dimostrare è di
5.382,24 euro per l’anno 2015).
Guida al lavoro autonomo in italiano, francese e inglese
scaricabile online
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LAVORO STAGIONALE
Un DATORE DI LAVORO
1
La richiesta per lavoro
stagionale, nell’ambito del
Decreto Flussi, deve
essere fatta da:
Un’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA
per conto dell’associato
2
Se hai già lavorato in Italia, il secondo anno, hai diritto di precedenza per l’ingresso.
3
Se dimostri di aver lavorato in Italia per almeno 2 anni di seguito per lavoro stagionale
hai diritto ad un permesso di lavoro pluriennale.
La richiesta deve essere fatta dal datore di lavoro, anche se diverso dal precedente.
4
Al primo ingresso per lavoro stagionale, se ti viene offerto un contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato, puoi chiedere in Italia e senza
rientrare in patria, la conversione del permesso di soggiorno stagionale in
permesso di lavoro subordinato (ma solo in seguito alla pubblicazione del
decreto flussi per lavoro subordinato non stagionale).
La richiesta può essere effettuata per via
telematica presso il PATRONATO-INAC
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COME TROVARE IL LAVORO
Il cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante che abbia compiuto 15 anni
e abbia assolto gli obblighi scolastici, per la ricerca di un lavoro può iscriversi a:
CENTRO PER L’IMPIEGO
(struttura pubblica)
AGENZIE PER IL LAVORO
(strutture private)
Può rilasciare su richiesta:
SCHEDA ANAGRAFICA:
documento che contiene le informazioni
relative alle esperienze lavorative e
competenze del lavoratore.
Sulla base delle schede anagrafiche i centri per l’impiego e le agenzie private gestiscono l’ELENCO
ANAGRAFICO che raccoglie i nominativi di coloro che cercano o vogliono cambiare occupazione.
Integrato e aggiornato anche delle informazione dei datori di lavoro.
Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato se perde il lavoro, può
iscriversi nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e
richiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di un anno. Tale
permesso può essere rinnovato nel caso in cui il lavoratore possa dimostrare il possesso di un
reddito complessivo annuo, derivante da fonti lecite, non inferiore all’importo annuo dell’assegno
sociale (euro 5.830,76 per il 2015).
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LAVORATORI DOMESTICI
Se il lavoratore extracomunitario si trova all'estero
Il datore di lavoro per assumere un lavoratore domestico extracomunitario che si trova all’estero
deve attendere la pubblicazione annuale del Decreto Flussi.
INVIO DELLA DOMANDA: la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato
può essere presentata presso il PATRONATO-INAC e inviata al SUI
esclusivamente per via telematica.
Nella domanda il datore di lavoro deve:
1. assicurare una retribuzione mensile e garantire un orario di lavoro settimanale non inferiore a 20 ore;
2. dimostrare di possedere un reddito annuo adeguato (pari al doppio della retribuzione annuale da
corrispondere al lavoratore, più i contributi). Sono esenti dal requisito del reddito i datori affetti da
patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza;
3. assicurare la disponibilità di un alloggio adeguato;
4. impegnarsi a pagare le spese di viaggio per il rientro definitivo del lavoratore nel paese d’origine;
5. impegnarsi a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro all’INPS competente.
Il lavoratore riceverà presso la Rappresentanza diplomatica italiana nel suo Paese d’origine la
documentazione necessaria per poter ottenere il relativo visto d’ingresso per lavoratore
subordinato e una volta arrivato in Italia, entro 8 giorni, dovrà recarsi, insieme al datore di
lavoro, presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione per la firma del contratto di soggiorno, la
consegna del codice fiscale, e, dell’apposito kit, che dovrà consegnare all’ufficio postale, per
la richiesta del primo permesso di soggiorno.
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segue
LAVORATORI DOMESTICI
Se il lavoratore extracomunitario si trova in Italia
•
Se il lavoratore extracomunitario è già in Italia, ed è in possesso del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato, il datore di lavoro (anche se si aggiunge ad un altro datore) è obbligato
alla comunicare all’Inps l’assunzione del lavoratore domestico (extracomunitario,
comunitario o cittadini italiano) e al pagamento dei relativi contributi previdenziali.
•
•
Dal 15 novembre 2011 il datore di lavoro NON deve più spedire il CONTRATTO DI
SOGGIORNO (mod. Q) a mezzo A/R allo Sportello Unico.
Al momento del rinnovo del permesso di soggiorno il lavoratore extracomunitario dovrà
esibire come documentazione la copia della denuncia di rapporto di lavoro dell’Inps che è
comprensivo anche delle informazioni che venivano riportate sul mod. Q ed ha lo stesso valore
del modulo Unilav, usato per i lavoratori subordinati.
Comunicazione all’Autorità di PS per ospitalità e alloggio
Il datore di lavoro, se da alloggio ad uno cittadino straniero o apolide, anche se parente o affine o
ceda allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti in Italia, è tenuto a
darne apposita comunicazione all’Autorità di Pubblica sicurezza competente per territorio entro 48
ore dalla stipula del contratto.
Nei comuni dove non sono presenti gli uffici della questura, la comunicazione va inoltrata al Sindaco
del comune in quanto riveste anche la carica di Autorità di Pubblica Sicurezza.
Il datore di lavoro può rivolgersi presso il PATRONATO-INAC per: l’assunzione di lavoratore domestico,
pagamento dei contributi, busta paga, calcolo ferie e TFR.
Il lavoratore domestico può rivolgersi al PATRONATO-INAC per il rinnovo del permesso di soggiorno.
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PERDITA DEL LAVORO
La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore
extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno.
Si può richiedere un permesso di soggiorno attesa occupazione della durata fino ad
un anno.
Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che
perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto, nelle liste di
collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque,
salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non
inferiore ad un anno.
Allo scadere del permesso di soggiorno per attesa occupazione, se il lavoratore è ancora
disoccupato il permesso di soggiorno per lavoro subordinato non può essere rinnovato
per il venir meno dei requisiti richiesti per l’ingresso e soggiorno. Se ne sussistono i
requisiti può ottenere la conversione ad altro titolo (es. motivi d famiglia, studio, lavoro
autonomo), altrimenti deve ritornare al suo Paese di origine.
PROMESSA DI ASSUNZIONE NON ONORATA:
Lo straniero in Italia con nulla osta al lavoro se trova indisponibile il datore di lavoro
all’assunzione per cause a lui non imputabili, può richiedere un permesso di
soggiorno per ATTESA OCCUPAZIONE.
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SALUTE
SOTTOMENU’
Tessera sanitaria
L’iscrizione obbligatoria al servizio sanitario
L’iscrizione volontaria al servizio sanitario
Documenti per l’iscrizione volontaria
Stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale
(regolari e irregolari)
Comunitari e Servizio Sanitario Nazionale
(regolari e irregolari)
Indennità di malattia
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TESSERA SANITARIA
Il cittadino straniero con regolare permesso di soggiorno ha diritto
all'assistenza sanitaria assicurata dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN),
con parità di trattamento e uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini italiani.
La tessera sanitaria è il documento che dimostra l'iscrizione al Servizio
Sanitario Regionale e viene rilasciata dall'ASL di residenza, o di effettiva
dimora.
COME OTTENERLA:
Presentare:
• copia del permesso di soggiorno;
• Ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso;
• copia del codice fiscale;
• il certificato di residenza o l'autocertificazione.
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ISCRIZIONE D’UFFICIO AL SERVIZIO SANITARIO
•
HANNO
DIRITTO
ALL’ASSISTENZA
SANITARIA
•
•
•
•
•
L’ISCRIZIONE
AL SSN
DA DIRITTO A
1.
2.
3.
4.
I lavoratori (anche iscritti nelle liste di collocamento) e familiari a
carico, regolarmente soggiornanti;
I titolari di permesso di soggiorno (anche in corso di rinnovo) e
familiari a carico regolarmente soggiornanti per:
- motivi familiari
- asilo politico o umanitario
- per richiesta asilo
- per attesa adozione o affidamento
- per attesa acquisto di cittadinanza
profughi e sfollati;
detenuti (esenzione dal Ticket);
Titolari di permesso di studio già presenti nel territorio italiano (ad
es. maggiorenni che hanno convertito il permesso di soggiorno
per motivi familiari in permesso per studio)
Minori stranieri privi di permesso di soggiorno
scelta del medico di famiglia o pediatra;
cure mediche specialistiche, pagando il ticket;
ricoveri ordinari e in Day Hospital gratuiti;
assistenza farmaceutica (acquisto di farmaci).
NOTA: Per nessun motivo può essere iscritto al SSN lo straniero in possesso di permesso di
soggiorno per motivi di salute o turismo.
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segue
L’assistenza
sanitaria
è garantita:
Fino alla scadenza del permesso di soggiorno, e
può essere prorogata esibendo la richiesta di
rinnovo o il permesso di soggiorno rinnovato.
DOCUMENTI NECESSARI
PER
L’ISCRIZIONE AL SSN:
1. autocertificazione di residenza oppure dichiarazione di effettiva
dimora come risulta dal permesso di soggiorno;
2. permesso di soggiorno in corso di validità o richiesta di rinnovo;
3. codice fiscale o autocertificazione;
4. dichiarazione nella quale ci si impegna a comunicare ogni
variazione;
5. se si è disoccupati: autocertificazione dell'iscrizione all'Ufficio di
collocamento;
6. per familiari a carico: autocertificazione dello stato di famiglia e
quella attestante la condizione di familiare a carico.
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L’ISCRIZIONE VOLONTARIA AL SERVIZIO SANITARIO
Chi non è in Italia per motivi di salute o non possiede un permesso di soggiorno
che da diritto all’iscrizione obbligatoria è tenuto:
a) STIPULARE UNA
ASSICURAZIONE
contro il rischio di
infortunio, malattia e
maternità con una
compagnia di
assicurazione.
1.
2.
3.
4.
5.
b) chiedere L’ISCRIZIONE VOLONTARIA al SSN
•
•
che viene concessa se:
sei titolare di permesso di soggiorno
superiore a 3 mesi;
paghi il contributo annuale di 387,34. Il
contributo è valido anche per l’iscrizione
dei familiari conviventi e a carico;
Se sei uno studente puoi chiedere l’iscrizione volontaria anche per periodi inferiori a 3
mesi e dovrai pagare un contributo annuo di € 149,77.
Se sei una persona collocata “alla pari” puoi chiedere anche tu l’iscrizione volontaria
pagando un contributo annuale di € 219,49.
Per i familiari non a carico occorre pagare il contributo di € 387,34.
L’iscrizione volontaria non viene concessa se sei titolare di permesso di soggiorno per
motivi di cura.
Per familiari a carico con più di 65 anni attualmente è obbligatorio stipulare
un’assicurazione sanitaria (di importo pari a quella richiesta per il permesso per studio) e
quando sarà definito il contributo necessario da pagare sarà possibile anche l’iscrizione al SSN.
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segue
DOCUMENTI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE VOLONTARIA AL SSN:
1. autocertificazione di residenza oppure in mancanza una
dichiarazione di effettiva dimora così come risulta sul
permesso di soggiorno;
2. permesso di soggiorno in corso di validità o richiesta di
rinnovo dello stesso;
3. codice fiscale o autocertificazione;
4. dichiarazione nella quale ci si impegna a comunicare ogni
variazione delle qualità personali;
5. ricevuta del versamento su conto corrente postale intestato
al fondo sanitario regionale della somma dovuta;
6. per il cittadino studente, autocertificazione di iscrizione al
corso di studio.
7. per i collocati alla pari, autocertificazione del proprio status
di straniero collocato alla pari con dichiarazione
dell’ospitante.
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STRANIERI NON ISCRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Sono assicurate previo pagamento delle
tariffe:
STRANIERI REGOLARMENTE
SOGGIORNATI
•
•
prestazioni urgenti (diagnosi entro 24 ore);
le prestazioni di elezione (intervento non urgente che può
essere rinviato senza mettere a rischio la vita del paziente).
STRANIERI NON IN REGOLA
(clandestini, stranieri con permesso di
soggiorno scaduto da oltre 60 giorni, ecc.)
IMPORTANTE
Il ricorso alle cure mediche non
comporta da parte del medico
alcuna segnalazione alle
autorità di polizia
•
•
•
•
Sono assicurate gratuitamente con il
solo pagamento del ticket la seguenti
prestazioni:
cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti e
comunque essenziali per malattia o infortunio;
medicina preventiva e vaccinazioni;
tutela della gravidanza, della maternità e della
salute del minore;
diagnosi e cura delle malattie infettive.
I minori stranieri, anche se privi di permesso di soggiorno, debbono essere iscritti al Servizio
sanitario nazionale (Ssn) e accedere a cure continuative da parte di un pediatra di base.
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segue
Se sei un cittadino
straniero indigente privo di
mezzi finanziari
Puoi richiede
presso qualsiasi ASL una:
TESSERA STP in stato di indigenza
(Straniero Temporaneamente Presente)
valida 6 mesi ma rinnovabile.
Presentando una dichiarazione di indigenza nella quale
attesti di non possedere risorse economiche sufficienti,
avrai diritto presso qualsiasi ASL:
• a cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali, anche se continuative,
per malattia ed infortunio, in strutture pubbliche o convenzionate;
• a vaccinazioni, interventi di profilassi internazionale, diagnosi e cura delle
malattie infettive.
In particolare è tutelata la salute del minore, la gravidanza e maternità. Per le
dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita
dello stato civile), non devono essere esibiti i documenti inerenti il soggiorno.
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COMUNITARI E SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
COMUNITARI REGOLARMENTE
SOGGIORNATI
Per soggiorni inferiori a 3 mesi i cittadini UE hanno diritto
di soggiornare senza alcuna condizione e formalità salvo il
possesso di un documento di identità valido per l’espatrio.
Solo in questo caso l’accesso alle prestazioni sanitarie
avviene dietro esibizione della TEAM (Tessera Europea di
Assicurazione Malattia) rilasciata dal Paese di provenienza;
Per soggiorni superiori a 3 mesi i cittadini UE se
richiedono l’iscrizione anagrafica al Comune di riferimento
e sono in possesso dei requisiti che giustificano la presenza
nel territorio italiano, possono iscriversi al SSN ed avere
l’assistenza sanitaria al pari di un cittadino italiano.
COMUNITARI NON IN REGOLA
(soggiorni superiori ai tre mesi senza
giustificato motivo, in stato di indigenza o
che sono in condizioni di fragilità sociale)
Possono richiede
presso qualsiasi ASL il:
CODICE ENI
(Europeo Non In regola)
valido 6 mesi ma rinnovabile.
Con il Codice ENI è possibile ottenere: cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali, anche se
continuative, per malattia ed infortunio, in strutture pubbliche o convenzionate.
In particolare sono garantiti: la tutela della gravidanza e maternità, salute del minore, le vaccinazioni, gli
interventi di profilassi internazionale e la diagnosi e cura delle malattie infettive.
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INDENNITÀ DI MALATTIA
E’ una prestazione che viene pagata, in sostituzione della retribuzione,
ai lavoratori che si ammalano.
A CHI SPETTA:
1. alla quasi totalità degli operai del settore privato;
2. agli impiegati del settore Terziario e Servizi (ex
commercio);
3. ai disoccupati e sospesi dal lavoro (appartenenti
alle categorie sopra indicate) purché il lavoro sia
cessato o sospeso da non più di 60 giorni primo
dell’inizio della malattia.
Nessuna indennità è prevista per i lavoratori autonomi.
PER QUANTO SPETTA:
Massimo 180 giorni nell’anno solare, i primi tre
giorni sono a carico del datore di lavoro, mentre
dal quarto giorno l’assistenza Inps provvede al
pagamento.
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segue
COME SI OTTIENE:
1. il lavoratore deve rivolgersi al medico curante per il rilascio del
certificato di malattia che verrà inviato on line al datore di lavoro
e alla sede Inps di residenza.
2. L’indennità non spetta per ogni giorno di ritardo nell’invio del
certificato.
3. Il lavoratore deve accertarsi che sul certificato sia stato trascritto
l’esatto indirizzo di reperibilità durante la malattia, per consentire
i controlli. L’inesattezza dell’indirizzo comporterà la perdita
dell’indennità.
4. Il lavoratore deve rimanere a casa per i controlli dell’Inps o
dell’Asl nelle fasce orarie: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19
comprese le domeniche e i giorni festivi. In caso di assenza
ingiustificata alla visita perderà l’indennità di malattia.
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PREVIDENZA E ASSISTENZA
SOTTOMENU’
La pensione di vecchiaia
La pensione di anzianità
La pensione agli invalidi civili
La pensione di invalidità
La pensione di inabilità
La pensione ai superstiti
L’assegno sociale
La pensione se torni al Paese di origine
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LA PENSIONE DI VECCHIAIA
Il lavoratore extracomunitario con contratto di lavoro diverso da quello stagionale,
quando torna nel Paese d’origine, conserva i diritti previdenziali maturati in Italia.
Fino al 31 dicembre 2015 la nuova legge sull’età pensionabile stabilisce:
per i lavoratori
dipendenti i seguenti
per i lavoratori
autonomi i seguenti
La domanda può essere
presentata al PATRONATO-INAC
Requisiti:
• 63 anni e 9 mesi donne
• 66 anni e 3 mesi uomini
• 20 anni di contributi
• 64 anni e 9 mesi donne
Requisiti:
• 66 anni e 3 mesi uomini
• 20 anni di contributi
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LA PENSIONE ANTICIPATA
LAVORATORI DIPENDENTI e AUTONOMI
Uomini
• 62 anni di età;
• 42 anni e 6 mesi di contribuzione.
Requisiti
fino al 31.12.2015
Donne
• 62 anni di età
• 41 anni e 6 mesi di contribuzione.
Disposizioni eccezionali:
Uomini
• 64 anni di età
• 35 anni di contributi al 31/12/2012
Donne
• 60 anni di età donne
• 20 anni di contributi al 31/12/2012
La domanda può essere
presentata al PATRONATO-INAC
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LA PENSIONE AGLI INVALIDI CIVILI
CHE COS’E’:
È un beneficio economico concesso ai cittadini che:
1. non hanno contributi da lavoro e diventano inabili;
2. non posseggono reddito o quest’ultimo non supera
determinati limiti annuali che variano a seconda del
tipo di invalidità.
Inoltre se sei un
CITTADINO
EXTRACOMUNITARIO
1. Devi possedere il PERMESSO DI SOGGIORNO
di durata non inferiore ad 1 anno;
2. Oppure devi essere riconosciuto Rifugiato
politico.
3. Devi risiedere in Italia.
Il riconoscimento di invalidità da il diritto al collocamento obbligatorio.
La domanda può essere
presentata al PATRONATO-INAC
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LA PENSIONE DI INVALIDITA’
Spetta ai lavoratori italiano o extracomunitari dipendenti o autonomi
(ad eccezione dei lavoratori stagionali) in possesso del PERMESSO DI
SOGGIORNO di durata non inferiore ad 1 anno, affetti da infermità che
hanno versato i contributi per lavoro.
Requisiti:
• infermità fisica o mentale, accertata dal medico legale
dell’Inps, che riduca in modo permanente la capacità di
lavoro a meno di un terzo;
• anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui minimo tre
versati nei cinque anni precedenti la domanda di assegno
ordinario di invalidità.
La domanda può essere
presentata al PATRONATO-INAC
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LA PENSIONE DI INABILITA’
Spetta ai lavoratori italiano o extracomunitari dipendenti o autonomi
(ad eccezione dei lavoratori stagionali) in possesso del PERMESSO DI
SOGGIORNO di durata non inferiore ad 1 anno, che sono diventati
totalmente inabili e possiedono contributi “per lavoro”.
Requisiti:
• infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell’Inps,
che provochi un’assoluta o permanente impossibilità a
svolgere qualsiasi attività lavorativa;
• anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui minimo tre
versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione;
• inabilità a svolgere alcuna attività lavorativa.
La domanda può essere
presentata al PATRONATO-INAC
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LA PENSIONE AI SUPERSTITI
E’ la pensione del lavoratore che, spetta ai componenti del suo nucleo
familiare, alla morte del lavoratore, assicurato o pensionato, avvenuta
successivamente al compimento del 65° anno.
Beneficiari:
• coniuge;
• figli minori, studenti o inabili e a suo carico;
• nipoti minori non economicamente
autosufficienti, che siano stati a carico del
parente defunto.
La Pensione ai superstiti NON SPETTA :
se il decesso del lavoratore è avvenuto prima del compimento dei 65 anni.
La domanda può essere
presentata al PATRONATO-INAC
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L’ASSEGNO SOCIALE
CHE COS’E’:
REQUISITI:
E’ un sostegno economico concesso ai titolari di PERMESSO
DI SOGGIORNO CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta
di soggiorno)
• 65 anni di età e 3 mesi;
• la residenza anagrafica in Italia da almeno 10 anni;
• e non posseggono redditi personali superiori a
5.830,76 euro se sono soli, oppure redditi cumulati, se
sono sposati, superiori a 11.661,52 euro per il 2015.
Possono fare domanda, qualora
sussistano tutti i requisiti anche:
•
•
•
gli abitanti della Repubblica di San Marino;
i rifugiati politici;
i cittadini di uno Stato dell’Unione europea;
IMPORTANTE: se il titolare, trasferisce la sua residenza
definitivamente all'estero, la prestazione non viene più
erogata. L'assegno sociale è una prestazione che non
spetta ai superstiti.
La domanda può essere
presentata al PATRONATO-INAC
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LA PENSIONE SE TORNI AL PAESE DI ORIGINE
Puoi avere la Pensione a 66 anni e 3 mesi ed almeno 20
anni di contributi versati in Italia.
Se il primo contributo lo hai versato dopo il 1 gennaio
1996 allora sono sufficienti 5 anni e 70 di età.
La domanda può essere
presentata al PATRONATO-INAC
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PRESTAZIONI SOCIALI
SOTTOMENU’
Assegno di maternità
Assegno per il nucleo famigliare
Assegno per il nucleo famigliare erogato dai Comuni
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L’ASSEGNO DI MATERNITA’
Si ottiene presentando la domanda al Comune di residenza per ogni figlio,
entro sei mesi dalla nascita.
1.
2.
3.
Requisiti:
4.
Stranieri in possesso del Permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di
lungo periodo (ex carta di soggiorno) che non beneficiano di altre indennità
sulla maternità o ne beneficiano in misura ridotta.
Stranieri in possesso di carta di soggiorno per familiari di cittadini dell’UE.
Stranieri in attesa del rilascio del permesso di soggiorno CE, (la domanda
sarà tenuta in sospeso dal comune fino all’esibizione del titolo)
Straniera riconosciuta come rifugiata politica.
il reddito del nucleo familiare non deve superare un certo importo stabilito
annualmente e calcolato con il metodo ISE. Ad esempio per il 2014 il limite ISE
riferito a una famiglia di tre persone è pari di 35.256,84 €.
Beneficio:
Per il 2014 l’importo è pari a € 338,21 per 5 mensilità
(1.691,05 euro), in caso di parto gemellare l’assegno si
raddoppia.
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MATERNITA’
L’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMIGLIARE
E una prestazione, aggiunta alla retribuzione, a sostegno delle famiglie con redditi
inferiori a determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge. Viene erogata ai
lavoratori extracomunitari con le stesse regole che valgono per i lavoratori italiani.
1.
Destinatari:
2.
3.
Lavoratori stranieri EXTRACOMUNITARI (anche per i familiari residenti in
all’estero, se esiste una Convenzione in materia di trattamenti di famiglia con lo
Stato di provenienza del richiedente);
Lavoratori stranieri RIFUGIATI POLITICI (diritto all’assegno per i familiari
residenti all’estero).
Titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria.
Requisiti:
• reddito familiare, costituito da quello del richiedente e di tutte le
persone che compongono il nucleo familiare, non superiore ad un
importo stabilito annualmente da apposito decreto Ministeriale.
• Il reddito, per almeno il 70% derivante da lavoro dipendente o da
prestazioni ad esso equiparate (es. pensione, oppure indennità di
disoccupazione o di maternità o di malattia, ecc.).
Domanda:
• al proprio datore di lavoro (per lavoratori dipendenti non agricoli);
• alla sede INPS competente per residenza in tutti gli altri casi.
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MATERNITA’
L’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMIGLIARE DEI COMUNI
E un sostegno economico, concesso dai Comuni ed erogato dall’Inps, ai nuclei
familiari residenti nel comune, con tre o più figli con età inferiore ai 18 anni.
1. Cittadini Italiani e COMUNITARI;
2. Stranieri con CITTADINANZA ITALIANA;
Destinatari:
Requisiti:
Beneficio:
3. Titolari dello status di RIFUGIATI POLITICI;
4. Titolari dello status di PROTEZIONE SUSSIDIARIA
5. Stranieri in possesso del Permesso di soggiorno Ce per
soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)
• nucleo familiare con almeno 3 figli minori;
• reddito familiare non superiore ad un importo stabilito
annualmente e calcolato con il metodo ISE. Ad esempio per il
2014 (per nuclei familiari di cinque persone) è pari a € 25.384,91.
Assegno pari a € 141,02 al mese per tredici mensilità
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MATERNITA’
REATO DI CLANDESTINITA’
Ingresso e soggiorno illegale nel
territorio dello Stato
Lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato senza un
regolare permesso di soggiorno, commette reato di clandestinità.
Non rischia il carcere ma è
punito con l'ammenda da
5.000 a 10.000 euro.
Viene espulso. Il questore può procedere
all’espulsione con rito abbreviato, senza
bisogno del nulla osta dell’autorità giudiziaria.
Il clandestino può essere trattenuto presso i Cei (Centri di espulsione) fino a sei mesi, le proroghe
vengono autorizzate dal giudice di pace quando il cittadino straniero non collabora o non arrivano i
documenti necessari all’espulsione dal Paese d’origine.
•
•
•
Chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio o affitta anche una
stanza a stranieri che risultino irregolari al momento della stipula o del rinnovo del contratto
di locazione, rischia da 6 mesi a fino a 3 anni di carcere e la confisca dell’immobile.
E’ obbligatorio, per i pubblici ufficiali, denunciare i clandestini all'autorità giudiziaria tranne
che per i medici e gli insegnanti che agiscono in virtù della tutela dei minori.
Il datore di lavoro che occupa un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno è
punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore.
Il permesso di soggiorno deve essere esibito agli uffici della pubblica amministrazione per gli atti di stato civile o
l’accesso ai pubblici servizi, tranne che per le prestazioni sanitarie o le iscrizioni alle scuole dell’obbligo.
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ESPULSIONE
Il decreto di espulsione contiene l’intimazione a lasciare l’Italia entro 15 giorni.
Lo straniero espulso, non può rientrare in Italia per un periodo di 5 anni.
Espulsione
amministrativa
E’ disposta con decreto motivato:
• se lo straniero è entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera;
• se non ha richiesto il permesso di soggiorno entro 8 giorni dall’ingresso, oppure
ha il permesso revocato, o annullato, o scaduto da più di 60 giorni senza aver
richiesto il rinnovo;
• se persona dedita a traffici delittuosi.
Espulsione a titolo
di misura di
sicurezza
Può essere ordinata nei confronti di un extracomunitario condannato per reati per i
quali è previsto l’arresto e che risulti socialmente pericoloso.
Espulsione a titolo
di sanzione
sostitutiva della
detenzione.
Può essere disposta, per un periodo non inferiore a 5 anni, dal Giudice che, nel
pronunciare condanna per un reato non colposo o nell’applicare la pena a seguito
di patteggiamento allo straniero che si trovi in una delle situazioni che
comportano l’espulsione amministrativa del Prefetto, ritiene di dover condannare
alla detenzione entro il limite di due anni, senza poter concedere la sospensione
condizionale. L’espulsione è eseguita dal Questore con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica.
La straniera in stato di gravidanza irregolare, non puo’ essere espulsa fino ai 6 mesi del bambino.
Non possono essere espulsi gli stranieri conviventi con parenti entro il 2° grado di nazionalità italiana.
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DIRITTO ALLLA CASA
I cittadini extracomunitari che esercitano una
regolare attività di lavoro, titolari di
1. agli alloggi della edilizia
residenziale pubblica;
• CARTA DI SOGGIORNO CE
• PERMESSO DI SOGGIORNO
almeno biennale per LAVORO
SUBORDINATO O LAVORO
AUTONOMO
Hanno diritto
2. al credito agevolato in
materia edilizia, recupero,
acquisto e locazione della
prima casa di abitazione.
La nuova manovra economica, la legge 133/2008, all’art. 11 disciplina il piano
nazionale di edilizia abitativa e limita la possibilità di accedere ad una casa popolare ai
soli cittadini stranieri - a basso reddito - "residenti da almeno dieci anni nel territorio
nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione".
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I DIRITTI DELLA DONNA
SOTTOMENU’
MATERNITA’
Congedo e Indennità di maternità
Espulsione
I DIRITTI DELLA DONNA
dal menù PRESTAZIONI SOCIALI
Assegno di maternità
Assegno per il nucleo famigliare
Assegno per il nucleo famigliare dei Comuni
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MATERNITA’
CONGEDO E INDENNITA’ DI MATERNITA’
La straniera con regolare rapporto di LAVORO SUBORDINATO
1.
2.
3.
4.
ha diritto:
di chiedere il congedo per maternità che consiste nell’ l’astensione obbligatoria dal lavoro, due mesi
prima del parto e tre mesi dopo la nascita del bambino, durante il quale percepisce l’indennità di
maternità (80% della retribuzione).
di fruire del congedo parentale (astensione facoltativa) per un massimo di 6 mesi, durante il quale
verrà corrisposta un’indennità ridotta (30% della retribuzione); tale diritto del padre e della madre può
essere richiesto anche in favore del figlio residente all’estero. Il certificato di nascita da allegare
alla domanda e la firma apposta dall’altro genitore dovranno essere legalizzati dalla rappresentanza
diplomatica o consolare operante nel territorio estero.
dopo la nascita al riposo giornaliero per allattamento e a permessi per malattia del bambino;
di non essere licenziata dall’inizio della gestazione fino al compimento di tre anni di età del bambino,
salvo per giusta causa.
La straniera con regolare rapporto di LAVORO AUTONOMO
ha diritto:
all’indennità di maternità solo se risulta iscritta ad una gestione previdenziale autonoma e sia in
regola con il versamento dei contributi dovuti all’Inps alla data di inizio del periodo indennizzabile.
La straniera con regolare rapporto di LAVORO DOMESTICO
ha diritto:
all’indennità di maternità , solo se ha sei mesi di contributi nell’anno precedente o in alternativa un
anno di contributi nel biennio antecedente l’inizio del periodo di astensione. Se la gravidanza è
iniziata all’interno del rapporto di lavoro non può essere licenziata fino al 3° mese dopo il parto.
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MATERNITA’
LA STRANIERA IN STATO DI GRAVIDANZA senza permesso di soggiorno
NON PUÒ ESSERE ESPULSA:
Fino a quando il nascituro non compie i 6 mesi d’età e non potrà essere espulso per lo stesso
periodo nemmeno suo marito, seppur entrato clandestinamente in Italia, purché viva con la
propria congiunta (la richiesta è presentata, al momento della nascita, direttamente in Questura allegando
passaporto e stato di famiglia).
L’immigrata ha in questo caso diritto al permesso di soggiorno per cure mediche
presso la Questura indicando generalità e luogo di dimora deve presentare:
• 6 foto formato tessera;
• una marca da bollo da 16 euro;
•certificato che attesti lo stato di gravidanza e la data presumibile del parto,
rilasciato da un medico della Asl o da un consultorio.
Una volta ottenuto il permesso di soggiorno è possibile richiedere l’iscrizione al
servizio sanitario nazionale che consentirà di usufruire dell’esenzione dal
pagamento del ticket per tutti gli accertamenti di diagnostica strumentale e di
laboratorio e per tutte le prestazioni specialistiche ai fini della tutela della
maternità. Il permesso di soggiorno per cure mediche, in ogni caso, non consente
di uscire dal territorio italiano, di lavorare e soprattutto non può essere trasformato
in altro permesso di soggiorno, salvo casi eccezionali (se il marito è regolare in Italia e
possiede i requisiti, il permesso di soggiorno per cure può essere convertito in motivi familiari).
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I DIRITTI DELLA DONNA
ASSISTENZA
SANITARIA
PROTEZIONE
SOCIALE
PERMESSO PER
CURE MEDICHE
Cure gratuite per le immigrate regolari e irregolari durante la
gravidanza e fino al 6° mese di vita del bambino. Iscrizione al Ssn
del minore e cure continuative da parte di un pediatra di base.
Le immigrate sottoposte a violenza vengono inserite in
programmi di assistenza sociale. Ai fini del rilascio del permesso di
soggiorno per motivi di protezione sociale, non e’ richiesta da parte della vittima
la denuncia, ne’ alcuna forma di collaborazione con gli organi di polizia o con
l’Autorità’ giudiziaria.
• Ti viene rilasciato se sei una clandestina solo durante la
gravidanza e fino al compimento dei 6 mesi del bambino. Non
puoi essere espulsa e puoi convertirlo in casi eccezionali in motivi di famiglia.
PERMESSO DI
SOGGIORNO CE
• Ti viene rilasciata se soggiorni regolarmente da almeno 5 anni.
CARTA DI SOGGIORNO
per familiare di cittadino
comunitario
• Ti viene rilasciata se sei cittadina extracomunitaria e hai un
figlio o un marito italiano o comunitario residente in Italia e con
il quale convivi.
Il genitore extracomunitario anche naturale del minore italiano ha diritto di ottenere un permesso
di soggiorno per motivi di famiglia. La richiesta è presentata, al momento della nascita,
direttamente in questura allegando passaporto e stato di famiglia.
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I DIRITTI DEL RIFUGIATO
Il cittadino straniero può ottenere lo status di rifugiato se, per timore fondato di essere
perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad
un determinato gruppo sociale, non può far ritorno in Patria.
Per l’ottenimento dello status può essere sufficiente dimostrare che il Paese d’origine è in guerra.
Diritto alla tutela
familiare
Diritto
all’istruzione
Diritto al documento
di viaggio
Diritto al permesso
di soggiorno
Qualora lo status non venga esteso ai familiari, gli stessi possono
essere ricongiunti oppure se si trovano in Italia possono ottenere un
permesso di soggiorno per motivi familiari.
Per i minori l’accesso agli studi è al pari dei cittadini italiani.
I maggiorenni accedono agli studi, all’aggiornamento e
perfezionamento professionale al pari dei cittadini stranieri
regolarmente soggiornanti.
Viene rilasciato un documento di viaggio che consente i viaggi
fuori del territorio nazionale della validità di 5 anni.
Viene rilasciato un permesso di soggiorno per asilo della validità
di 5 anni. Alla scadenza può essere rinnovato.
L'opuscolo informativo per il richiedente lo status di rifugiato:
italiano - inglese - francese - spagnolo - arabo
segue
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I DIRITTI DEL RIFUGIATO
Diritto al lavoro
L’Italia garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolari e alle loro
famiglie parità e uguaglianza rispetto ai lavoratori italiani. In materia di
accesso al pubblico impiego i rifugiati sono al pari dei cittadini
dell’U.E.
Diritto
all’assistenza
sanitaria e sociale
Sono equiparati ai cittadini italiani.
Tutela
giurisdizionale
Protezione
dei dati
Divieto di
espulsione o
respingimento
Parità di trattamento con il cittadino italiano relativamente: al diritto di
accedere ai Tribunali, ai diritti e interessi legittimi nei rapporti con la
Pubblica amministrazione, all’accesso ai pubblici servizi, nei limiti e
modi previsti dalla legge.
Inerenti alla domanda di asilo: tutti gli atti relativi alla procedura di
riconoscimento dello status di rifugiato, alla richiesta di contributi
economici e in generale tutti i documenti concernenti i rifugiati sono
sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, come
previsto dalla Legge n.241/90.
Salvo il caso in cui il rifugiato diviene un pericolo per la sicurezza
dello Stato in cui si trova, oppure non sia egli stato oggetto di una
condanna già passata ingiudicato per un crimine o un delitto grave.
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LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA: I DIRITTI
Il cittadino straniero, può ottenere lo status di persona ammissibile alla protezione
sussidiaria se, pur non avendo i requisiti per richiedere lo status di rifugiato, è
ugualmente bisognoso di protezione internazionale.
Lo status di protezione sussidiaria viene riconosciuto allo straniero per il quale
sussistono fondati motivi per cui se tornasse in Patria correrebbe un grave rischio.
Diritto alla tutela
familiare
Diritto
al permesso
di soggiorno
Qualora lo status non venga esteso ai familiari, gli stessi possono
essere ricongiunti oppure se si trovano in Italia possono ottenere un
permesso di soggiorno per motivi familiari.
Per il ricongiungimento di un familiare bisogna dimostrare un reddito,
per l’anno 2015 pari a 8.746,14 euro, mentre per due familiari oppure
più minori di 14 anni un reddito pari a 11.661,52 euro.
E’ rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria
della validità di 3 anni ed è rinnovabile se permangono le condizioni
che ne hanno consentito il riconoscimento. Permette l’accesso al
lavoro e allo studio ed è convertibile in permesso per motivi di lavoro
se ne sussistono i requisiti.
segue
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LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA: I DIRITTI
Diritto al documento
di viaggio
Qualora sussistono fondate ragioni che non consentono di
richiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese
di cittadinanza, la Questura competente rilascia allo straniero
il titolo di viaggio per stranieri.
Diritto
all’assistenza
sanitaria e sociale
Sono equiparati ai cittadini italiani.
Diritto al lavoro
Godono dello stesso trattamento previsto per il cittadino
italiano in materia di lavoro subordinato, autonomo, per
l’iscrizione agli albi professionali, per la formazione
professionale e per tirocinio sul luogo del lavoro. In materia di
accesso al pubblico impiego sono al pari dei cittadini dell’U.E.
Diritto
all’istruzione
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Per i minori l’accesso agli studi è al pari dei cittadini italiani.
Per i maggiorenni è riconosciuto nei limiti e nei modi stabiliti
per gli stranieri regolarmente soggiornanti.
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RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
Il ricongiungimento familiare, secondo la legge italiana viene rilasciato alla condizione che lo
straniero immigrato sia in grado di assicurare ai propri familiari “normali condizioni di vita”.
Il cittadino straniero, rifugiato o titolare di
permesso di soggiorno Ce o di un
permesso di soggiorno per lavoro
subordinato, autonomo, per motivi
religiosi, con durata non inferiore ad un
anno, può chiedere il ricongiungimento per
i seguenti familiari:
Requisiti
1.
2.
3.
4.
• il coniuge maggiorenne non legalmente ed
effettivamente separato (non è consentita la poligamia);
• i figli minori (affidati o adottati), anche del
coniuge o nati fuori del matrimonio, figli
maggiorenni con invalidità totale;
• i genitori a carico con più di 65 anni con
assicurazione sanitaria se in patria non ci sono
altri figli in grado di provvedere a loro;
• parenti entro terzo grado a carico inabili al lavoro.
documentazione che dimostri il rapporto di parentela, se proveniente dall'estero tradotta, legalizzata
e validata dall’autorità consolare italiana nel paese di appartenenza dello straniero;
disponibilità di un alloggio conforme ai parametri dell'edilizia residenziale regionale o certificato di
idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'unità sanitaria locale competente;
Possedere un reddito pari all’importo dell’assegno sociale (pari a 5.830,76 euro per il 2015) + la metà
per ogni familiare da ricongiungere (es. il dichiarante + 1 familiare = 8.746,14 euro). Per più figli
minori di 14 anni il reddito da dimostrare è solo il doppio dell’assegno sociale (11.661,52 euro);
per i genitori con più di 65 anni si dovrà stipulare un’assicurazione sanitaria, senza scadenza, che
copra i rischi di malattia, infortunio e maternità (ad esempio in analogia a quanto richiesto ai
cittadini stranieri beneficiari di visto per studio) oppure l’iscrizione volontaria al SSN.
Il ricongiungimento con cittadini italiani è previsto solo per i familiari entro il 2° grado.
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La richiesta può essere presentata al
PATRONATO-INAC
segue
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) rilascia SU RICHIESTA di un familiare il
nulla osta per il ricongiungimento familiare o familiare al seguito necessario per
ottenere il visto per l’ingresso nel territorio italiano
INVIO DELLA DOMANDA: la richiesta di nulla osta può essere presentata presso il
PATRONATO-INAC e inviata al SUI esclusivamente per via telematica.
Il nullaosta viene consegnato al familiare che ne ha fatto richiesta, che a sua volta lo
spedisce al familiare all’estero. Con il nullaosta lo straniero può ritirare presso il
Consolato italiano all’estero il VISTO D’INGRESSO ed entrare in Italia, Entro 8 giorni
lavorativi, dall’ingresso in Italia presso lo SPORTELLO UNICO ritira il modulo di richiesta
del permesso di soggiorno e si reca all’ufficio postale per spedire la richiesta permesso
di soggiorno unitamente a: copia del passaporto recante il visto di ingresso, 4 fotografie
e 1 marca da bollo da 16.
In presenza dei requisiti di alloggio e reddito è consentito l’ingresso del genitore naturale per
ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore.
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I DIRITTI DEI MINORI
• Non possono essere espulsi e diritto di restare in Italia
Minori stranieri non
accompagnati
• Hanno diritto alla protezione e all’assistenza sanitaria (iscrizione SSN)
• Hanno diritto ad ottenere un permesso di soggiorno
• Hanno l’obbligo scolastico e il diritto allo studio
• Non possono lavorare ma al compimento dei 18 anni possono ottenere
un permesso per lavoro.
Minori stranieri
adottati o affidati a
scopo adottivo da
cittadini italiani
In possesso di visto, in Italia non devono richiedere il permesso di
soggiorno ed acquistano automaticamente la cittadinanza italiana.
L’iscrizione al SSN avviene come per un minore italiano.
Diritti all’unità
familiare
Chi è autorizzato a soggiornare in Italia per assistere un minore per
problemi psicofisici, può lavorare ma non convertire il permesso per
motivi di lavoro. Nel diritto a mantenere o riacquistare l’unità familiare si
deve considerare con priorità il superiore interesse del minore.
Minori di 14 anni
• Hanno diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari
• Nella determinazione del reddito per il ricongiungimento di 2 e più
minori basta dimostrare il doppia dell’assegno sociale
•Sono esenti nel pagamento del visto d’ingresso nei paesi Schengen
Minori di 14-18 anni
Hanno diritto al permesso di soggiorno per minori 14-18 anni.
Acquistano automaticamente la cittadinanza italiana se convivono con il
genitore che l’ha ottenuta.
Le pratiche di ricongiungimento o richiesta cittadinanza iniziate da stranieri minorenni se si
concludono quando questi sono diventati maggiorenni conservano i diritti dei minorenni.
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I DIRITTI DAI 18 ANNI
La possibilità per il minore di restare in Italia con un regolare permesso di
soggiorno dopo aver compiuto 18 anni, dipende dal tipo di permesso di soggiorno.
Permesso per
motivi familiari
1. Ha il diritto ad ottenere il rinnovo del permesso di
soggiorno per motivi familiari, se ne ricorrono i requisiti.
2. Può convertirlo in permesso per studio o lavoro
subordinato o autonomo, ricerca lavoro, cure mediche.
3. Nel caso di conversione in permesso per studio, non paga
l’iscrizione SSN se era già presente regolarmente sul
territorio italiano e iscritto al SSN obbligatorio.
Permesso per
affidamento
Può convertirlo in permesso per studio o lavoro subordinato o
autonomo, al compimento dei 18 anni, se :
• è entrato in Italia da almeno 3 anni;
• ha seguito per 2 anni un progetto di integrazione sociale;
• frequenta corsi di studio o svolge attività lavorativa.
Minori reclusi
che abbiano
commesso un
reato
Se hanno partecipato ad un programma di integrazione
sociale, al compimento dei 18 anni possono ottenere un
permesso per protezione sociale.
Lo straniero, nato e residente legalmente in Italia, al compimento del 18° anno di età
e fino al compimento del 19° anno può richiedere la cittadinanza italiana.
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SPOSARSI IN ITALIA
Può farne richiesta qualunque cittadino libero dal vincolo del matrimonio presso l’ufficio del
Comune di residenza di uno dei due futuri sposi.
I minorenni devono prima ottenere il decreto di autorizzazione del Tribunale dei minori.
I documenti da presentare sono:
1.
2.
3.
4.
5.
Passaporto valido;
Nulla osta rilasciato dal Consolato o dall’Ambasciata del proprio paese d’origine con firma
autenticata in Prefettura se si tratta di un paese extracomunitario;
Se il cittadino straniero è residente in Italia, certificato di stato libero e di residenza in bollo;
Due testimoni con i documenti d’identità validi; (se stranieri con permesso di soggiorno);
Per il matrimonio celebrato con rito cattolico il modulo rilasciato dalla parrocchia.
IMPORTANTE:
La Corte Costituzionale, ha stabilito che lo straniero presente in Italia può contrarre matrimonio
anche se non in possesso di documentazione attestante la regolarità dell’ingresso e del soggiorno
nel nostro Paese.
E’ bene sapere che, è prevista la revoca del permesso di soggiorno del cittadino straniero, nel
caso in cui, venga accertato che al matrimonio non sia seguita l’effettiva convivenza (salvo che dal
matrimonio sia nata prole).
Il permesso di soggiorno deve essere esibito agli uffici della pubblica amministrazione per gli atti
di stato civile o l’accesso ai pubblici servizi, tranne che per: le prestazioni sanitarie, le iscrizioni
alle scuole dell’obbligo e per le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro
di nascita dello stato civile).
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STUDIARE I ITALIA
Agli studenti stranieri viene assicurato lo stesso trattamento riservato agli studenti italiani.
MINORI
ADULTI
Inferiori a 15 anni, sia regolari che irregolari, hanno diritto all'istruzione
(scuola dell'obbligo).
1)
2)
3)
4)
UNIVERSITA’
•
•
•
Se regolari possono frequentare corsi:
di alfabetizzazione per conseguire il titolo della scuola dell'obbligo;
di integrazione degli studi, fatti nel Paese di provenienza per il titolo
della scuola dell'obbligo o il diploma di scuola secondaria superiore;
di lingua italiana;
di formazione professionali.
Possono iscriversi gli stranieri che abbiano una carta di
soggiorno o un permesso per i seguenti motivi:
1. lavoro subordinato o autonomo
2. motivo familiare
3. asilo politico o umanitario
4. motivo religioso
REQUISITI:
titolo di studio di scuola superiore conseguito in Italia, oppure equivalente se ottenuto all'estero;
certificazione che assicuri la conoscenza della lingua italiana adeguata alla frequenza dei corsi;
Deve imparare l’italiano.
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DOVE IMPARARE L’ITALIANO
Università per gli stranieri a Perugia
http://www.unistrapg.it/
Università per gli stranieri di Siena
http://www.unistrasi.it/
IcoN – Italian Cultur on the Net
http://www.italicon.it/
Italica
http://www.italica.rai.it/principali/lingua/comune.htm
Università degli studi di Bergamo
http://www.unibg.it/
Università degli studi di Bologna - Cilta
http://www.cilta.unibo.it/ http://www.cliro.unibo.it/
Università degli studi di Firenze – Centro di cultura per stranieri
http://www.unifi.it/unifi/ccs
Università degli studi di Firenze – Centro linguistico di ateneo
http://www.cla.unifi.it/
Università degli studi di Genova
http://www.unige.it/centrint/
Università degli studi de l’Aquila
http://www.univaq.it/
Università degli studi di Lecce
http://www.unisalento.it/web/guest/programma_internazionalizzazione
Università degli studi di Milano
http://www.unimi.it/studenti/foreign_students/1212.htm
Università degli studi di Parma
http://www.unipr.it/arpa/cla/
Università degli studi di Roma Tre
http://www.cla.uniroma3.it/LinguaItaliana.aspx
Università degli studi di Trento
http://www.unitn.it/cla/394/tipologia-corsi-di-lingue
Università degli studi di Udine
http://centroitalianostranieri.wordpress.com/
Università degli studi di Urbino
http://www.uniurb.it/CorStran/index.htm
Università degli studi di Milano
http://studenti.unimi.it/foreign/gargnano.htm
Università del Salento
http://www.italianoperstranieri.unisalento.it
Asils – Associazione scuole di italiano come lingua Seconda
http://www.nausicaaclub.it
Istituto Italiano di Firenze
http://www.istitutoitaliano.it
Università degli studi di Napoli "L'Orientale
http://www.cila.unior.it
Asils - Associazione Scuole di Italiano come Lingua Seconda http://www.asils.it/indexa.htm
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COME INVIARE IL DENARO A CASA
Se sei un lavoratore e vuoi inviare denaro all’estero ai tuoi familiari o amici
o parenti, o sei uno studente e vuoi ricevere denaro in tutta sicurezza e nel
giro di pochi minuti, ti consigliano di utilizzare i servizi specializzati di
trasferimento denaro: agenzie di Money transfer, Banche e Poste.
Per accedere al servizio è
necessario possedere un
documento legalmente
valido e riconosciuto
dalle autorità italiane:
• Carta d’identità
• Passaporto
• Patente di guida
• Carta del turista
• Identificazione di governo con foto
• un documento di identificazione valido.
I cittadini extracomunitari per accedere al servizio devono possedere il Permesso di
soggiorno. L’agenzia di Money transfer, banche o poste hanno l’obbligo di “acquisire
e conservare per 10 anni copia del permesso di soggiorno dei clienti extracomunitari”
e segnalare gli irregolari entro 12 ore alla polizia, se non si attiene alla regola, pena la
cancellazione dall’elenco degli agenti finanziari.
Maggiori informazioni al sito
www.mandasoldiacasa.it
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COME DIVENTARE IMPRENDITORI AGRICOLI
I lavoratori stranieri extracomunitari possono esercitare in Italia un’attività di lavoro
autonomo in agricoltura in qualità di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).
Puoi svolgere
un’attività
agricola se:
Puoi svolgere
un’attività
agrituristica se:
• sei in possesso di conoscenze e competenze
professionali;
• hai aperto una partita Iva;
• sei iscritto al registro delle imprese della C.C.I.A.A. ;
• conduci terreni a titolo di proprietà, usufrutto o altro
diritto reale, oppure in affitto;
• sei iscritto all’INPS.
• eserciti un’attività agricola da almeno due anni;
• hai frequentato un corso per operatore agrituristico
• dedichi all’attività agrituristica 85% delle giornate
occupate all’attività agricola, impegnando le materie prime
e i locali dell’azienda.
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I RAPPORTI CON IL FISCO. Cosa
devo sapere
Ogni contribuente deve avere il CODICE FISCALE
PRESENTARE
IL MODELLO 730
PER:
•
•
•
Se svolgi un
LAVORO SUBORDINATO
Devi:
Dichiarare gli importi ricevuti dal datore di
lavoro e ottenere l’eventuale rimborso
direttamente nella busta paga di luglio.
Il modello deve essere presentato entro aprile
al datore di lavoro o entro maggio al Centro
di Assistenza Fiscale (CAF-CIA).
La consegna al CAF-CIA è gratuita, la
compilazione del modello 730 è a pagamento.
•
•
•
PRESENTARE IL
MODELLO UNICO
PER DICHIARARE:
Redditi ottenuti da più datori di lavoro
privati.
Si presenta da maggio a ottobre presso
Agenzie delle Entrate, o agli uffici
postali, o alle banche convenzionate.
Anche in questo caso puoi rivolgerti al
CAF-CIA.
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segue
I RAPPORTI CON IL FISCO. Cosa
devo sapere
I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa o professione, devono
richiedere l’attribuzione della PARTITA IVA presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
OBBLIGHI:
•Iscrizione al Registro delle imprese;
•Iscrizione e versamento contributi all’INPS
LAVORO AUTONOMO
• Tenuta delle scritture contabili;
• Fatturazione
OBBLIGHI FISCALI:
PRESENTAZIONE MODELLO UNICO
• Dichiarazione dei redditi d’impresa o reddito di
lavoro autonomo.
• L’obbligo vale anche se non si è percepito reddito.
• Si presenta entro il 31 ottobre presso Agenzie delle
Entrate anche per via telematica, o agli uffici postali,
o alle banche convenzionate.
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