Comments
Description
Transcript
libertà di riunione e di associazione
DIRITTI FONDAMENTALI a.a. 2014/2015 LIBERTÀ DI RIUNIONE Art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Premesse • Libertà classica, negativa di I generazione • Art. 32 St. albertino* > quali ≠? • Libertà individuale che può essere esercitata solo in forma collettiva • Precondizione della vita democratica e della attività politica > ma i fini politici della riunione non sono gli unici possibili • Assenza di riserve di legge e di giurisdizione Art. 32. E' riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica. Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia. Oggetto • Riunioni pubbliche (private > art. 14) • Qualsiasi sia lo scopo (silenzio della costituzione sui fini) • Volontaria compresenza fisica di più persone (plurisoggettività) in un medesimo luogo (anche successione di più luoghi diversi > corteo o processione) con uno scopo comune > • • Inclusi: convegni, rappresentazioni, assemblee, comizi, riunioni religiose, cortei, processioni, assembramenti occasionali non previamente organizzati [adunanza di persone con uno scopo comune ma senza preventiva organizzazione] Escluse le compresenza occasionali (es. fila) • Sia riunione che assembramento possono essere in movimento [luogo che cambia] • Flashmob Titolari • Cittadini > solo persone fisiche e non giuridiche • Stranieri > alcune considerazioni • Per alcuni sarebbe da estendere a tutti se la cost. non presuppone una disparità di trattamento [Tarli Barbieri] • Radicamento legislativo > TU immigrazione* • CEDU riconosce tale diritto a ogni persona (art. 11)* Art. 2 1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. D.Lgs. 286 del 1998 Art. 11 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi. 2. L’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per la difesa dell’ordine e la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale e per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all’esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell’amministrazione dello Stato. CEDU Titolari • minori > studenti (artt. 13 e 14 del t.u. sulla scuola) • militari > obbligo di mantenersi al di fuori della competizione politica e divieto di partecipare a riunioni, manifestazioni, associazioni, organizzazione politiche e di candidarsi alle elezioni politiche o amministrative [art. 1483 codice dell’ordinamento militare, d.lgs. 66 del 2010] > 98.3 cost. • polizia di Stato > divieti similari ex art. 81 l. 121 del 1981 • esclusa per i detenuti • limitata per chi è sottoposto a misure di sorveglianza speciale (art. 6 l. 1423 del 1956) > la Corte cost. ha più volte confermato la legittimità di questa previsione, affermando che la compressione non deve essere estesa alla libertà di manifestazione del pensiero 17 v. 18 titolarità > cittadini • titolarità > cittadini • temporaneità o istantaneità delle riunioni • carattere durevole delle associazioni > patto sociale (= vincolo ideale e giuridico) • scopo comune • scopo comune • silenzio sui fini • fini non vietati dalla legge penale • no atto costitutivo • atto costitutivo / statuto • plurisoggettività • plurisoggettività • organizzazione temporanea • organizzazione stabile • Limiti • pacificamente > condizione psicologica (Prisco) o assenza di una causa di disordine o di pericolo (Pace) • senz’armi > circostanza oggettivamente riscontrabile (Prisco) ed eventuale (Pace) > se ricorre la riunione non è legittima • ordine pubblico materiale > una riunione non è pacifica quando il suo svolgimento possa recare danno a persone o a cose • armi > definite dalla legislazione vigente > pena una eccessiva discrezionalità della amministrazione nell’individuare gli strumenti offensivi > problema delle armi improprie [strumenti utilizzabili per l’offesa della persona > la legge prevede] • divieto di uso di caschi protettivi o di altri mezzi che possano rendere difficile il riconoscimento della persona Luoghi • Superata la distinzione fondata sul regime giuridico (proprietà) dei luoghi • Distinzione fondata sull’uso deciso dal suo titolare che può dunque mutare • Distinzione fondata sull’accessibilità [t.u.l.p.s.] 1. luogo privato > luogo chiuso ove l’accesso è limitato a un numero determinato di persone 2. luogo aperto al pubblico > luogo separato dall’esterno, chiuso ove l’accesso - anche se subordinato a un biglietto - è aperto a un numero indeterminato di persone 3. luogo pubblico > luoghi ove ogni persona può liberamente sostare o transitare senza la necessità di un permesso della pubblica autorità (via, piazza) Luogo privato • Coperte dall’art. 14 > l’intervento della pubblica autorità e il conseguente scioglimento è ammesso nei casi in cui è ammessa la violazione del domicilio (Pace) • Coperte dal combinato disposto degli artt. 14 e 17 > il 17,1 è norma di carattere generale che si applica a tutte le riunioni, anche quelle in luogo privato, la pubblica autorità può intervenire in relazione commissione di reati o alla tutela della salute (Mazziotti di Celso) Luogo aperto al pubblico • Definizione condivisa = luogo separato dall’esterno ove l’accesso, per scelta di chi ne dispone, può essere libero o soggetto ad alcune condizioni • Equiparazione ai luoghi privati per le riunioni > 17,2 [no preavviso] • Non operano in generale le garanzie che il 14 prevede per il domicilio • In vigore, e costituzionalmente legittimo, l’art. 16 t.u.l.p.s. accesso della a.p.s. per accertare l’adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge • Intervento della forza pubblica e scioglimento della riunione sono possibili se la riunione diviene non pacifica ovvero se si ravvisa la presenza di armi Luogo pubblico • Definizione condivisa = luogo non fisicamente separato dall’esterno e accessibile a una pluralità indeterminata di individui > cautela • Riunioni “più problematiche” > impattano su altri diritti costituzionali > art. 16 • Preavviso alla a.p.s [questore] > almeno 3 giorni [termine ragionevole] prima della riunione da parte dei promotori [forma scritta, giorno, ora, luogo, oggetto, generalità dei relatori, generalità e firme dei promotori] > sanzione penale per i promotori in caso di mancato preavviso > esclusione per i comizi elettorali (> artt. 48 e 49 cost.) • Preavviso non è condizione di legittimità della riunione ma un onere che consente di ottenere la protezione da parte della a.p.s. e precedenza nella scelta dei tempi e dei luoghi rispetto ad altre riunioni • Potere preventivo di divieto per motivi di sanità e di sicurezza pubblica > ordine pubblico materiale > circostanziata motivazione LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE Articolo 18 I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Premessa • storicamente non universalmente riconosciuta nelle cost. liberali > diffidenza vs corpi intermedi > legislazione penale • > tutela delle formazioni sociali e del pluralismo (art. 2) • Proiezione sul piano della partecipazione collettiva della libertà personale • No definizione costituzionale di associazione > ampia tutela di questa libertà > sfera di azione “parificata” a quella degli individui > presunzione di illegittimità nei confronti delle compressioni da parte dei pubblici poteri • Definizione > si ha una associazione in presenza di 1) uno scopo comune; 2) una pluralità di soggetti; 3) un vincolo giuridico Titolari • Cittadini > persone fisiche e giuridiche • Stranieri > v. supra art. 17 Differenze • ≠ formazioni sociali > genus che comprende vari aggregati superindividuali (vincolo naturale, volontario, necessario) • ≠ riunioni > v. supra • ≠ fondazioni > enti in cui prevale l’elemento patrimoniale > contra in ragione della evoluzione recente del fenomeno e del valore che ha assunto l’elemento personale • art. 18 detta la disciplina generale della libertà di associazione che si estrinseca in 20, 39, 49 e 45 > combinato disposto • ibertà negativa Divieto di autorizzazione • Matrice liberale della norma > ampia tutela della libertà in esame • No autorizzazione per la costituzione di una associazione > giurisprudenza costituzionale • Possibile autorizzazione per talune attività • Eguale libertà per le persone giuridiche riconosciute e per quelle che non lo sono Limite della legge penale • Divieto di reati associativi collegati a condotte che il diritto penale non sanziona per i singoli > per le associazioni non può essere previsto un trattamento “più severo” di quello previsto per i singoli > parallelismo riflesso nella giur. cost. • Riserva di legge aggravata > le ipotesi di associazioni vietate devono essere individuate dalla legge penale [tipicità e determinatezza della fattispecie incriminatrice] Divieto di associazioni segrete • Ratio = evitare la costituzione di centri di potere occulto • Devono ricorrere contemporaneamente due requisiti 1. strutturale = occultamento dei soci e/o della associazione 2.teleologico = interferenza con le funzioni degli organi costituzionali Art. 1 Si considerano associazioni segrete, come tali vietate dall'articolo 18 della Costituzione, quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto od in parte ed anche reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale. L. 17 del 1982 Divieto di organizzazione di tipo militare • Ratio = evitare che la lotta politica si giovi di mezzi violenti • Devono ricorrere contemporaneamente due requisiti 1. strutturale = organizzazione militare 2. teleologico = scopo politico “si considerano associazioni di carattere militare quelle costituite mediante l'inquadramento degli associati in corpi, reparti o nuclei, con disciplina ed ordinamento gerarchico interno analoghi a quelli militari, con l’eventuale adozione di gradi o di uniformi, e con organizzazione atta anche all'impiego collettivo in azioni di violenza o di minaccia.” D. lgs. 43 del 1948 XII d.t. • limite alla libertà di associazione non solo alla libertà di associazione partitica • limite che prescinde dalla presenza di un’organizzazione militare • l. 645 del 1952 > ordine nuovo 39 • Dalla diffidenza dello Stato liberale alla “statalizzazione” dello Stato fascista > libertà costituzionale • Libertà di istituzione, organizzazione, azione e contrattazione della associazione sindacale • Libertà di iscrizione dei singoli [soprattutto nei confronti del datore di lavoro] • Titolarità > tutti [in assenza di riferimenti > cittadini e stranieri, lavoratori dipendenti e non, ] Articolo 39 L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce 49 • Applicazione del 18 • Proprium dei partiti [anche movimenti] > concorrono alla determinazione della politica nazionale con metodo democratico > orientano l’azione dello Stato • Concorso > pluralismo • Metodo democratico “esterno” e non interno (≠ sindacati) > rifiuto della violenza [v. 18] • Disorganica attuazione legislativa > progressivo superamento del finanziamento pubblico > critica Articolo 49 Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.