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libertà di riunione e di associazione

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libertà di riunione e di associazione
DIRITTI
FONDAMENTALI
a.a. 2014/2015
LIBERTÀ DI
RIUNIONE
Art. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e
senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico,
non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato
preavviso alle autorità, che possono vietarle
soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di
incolumità pubblica.
Premesse
•
Libertà classica, negativa di I generazione
•
Art. 32 St. albertino* > quali ≠?
•
Libertà individuale che può essere esercitata solo in
forma collettiva
•
Precondizione della vita democratica e della attività
politica > ma i fini politici della riunione non sono gli
unici possibili
•
Assenza di riserve di legge e di giurisdizione
Art. 32.
E' riconosciuto il diritto di adunarsi
pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle
leggi che possono regolarne
l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.
Questa disposizione non è applicabile alle
adunanze in luoghi pubblici, od aperti al
pubblico, i quali rimangono intieramente
soggetti alle leggi di polizia.
Oggetto
•
Riunioni pubbliche (private > art. 14)
•
Qualsiasi sia lo scopo (silenzio della costituzione sui fini)
•
Volontaria compresenza fisica di più persone (plurisoggettività) in un medesimo
luogo (anche successione di più luoghi diversi > corteo o processione) con uno
scopo comune >
•
•
Inclusi: convegni, rappresentazioni, assemblee, comizi, riunioni religiose, cortei,
processioni, assembramenti occasionali non previamente organizzati [adunanza
di persone con uno scopo comune ma senza preventiva organizzazione]
Escluse le compresenza occasionali (es. fila)
•
Sia riunione che assembramento possono essere in movimento [luogo che cambia]
•
Flashmob
Titolari
•
Cittadini > solo persone fisiche e non giuridiche
•
Stranieri > alcune considerazioni
•
Per alcuni sarebbe da estendere a tutti se la cost.
non presuppone una disparità di trattamento [Tarli
Barbieri]
•
Radicamento legislativo > TU immigrazione*
•
CEDU riconosce tale diritto a ogni persona (art.
11)*
Art. 2
1. Allo straniero comunque presente alla
frontiera o nel territorio dello Stato sono
riconosciuti i diritti fondamentali della persona
umana previsti dalle norme di diritto interno,
dalle convenzioni internazionali in vigore e
dai principi di diritto internazionale
generalmente riconosciuti.
D.Lgs. 286 del 1998
Art. 11
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla
libertà d’associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla
costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei
propri interessi.
2. L’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni
diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono
misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza
nazionale, per la pubblica sicurezza, per la difesa dell’ordine e la
prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della
morale e per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il
presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte
all’esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze
armate, della polizia o dell’amministrazione dello Stato.
CEDU
Titolari
•
minori > studenti (artt. 13 e 14 del t.u. sulla scuola)
•
militari > obbligo di mantenersi al di fuori della competizione politica e
divieto di partecipare a riunioni, manifestazioni, associazioni,
organizzazione politiche e di candidarsi alle elezioni politiche o
amministrative [art. 1483 codice dell’ordinamento militare, d.lgs. 66 del
2010] > 98.3 cost.
•
polizia di Stato > divieti similari ex art. 81 l. 121 del 1981
•
esclusa per i detenuti
•
limitata per chi è sottoposto a misure di sorveglianza speciale (art. 6 l.
1423 del 1956) > la Corte cost. ha più volte confermato la legittimità di
questa previsione, affermando che la compressione non deve essere
estesa alla libertà di manifestazione del pensiero
17 v. 18
titolarità > cittadini
•
titolarità > cittadini
•
temporaneità o
istantaneità delle riunioni
•
carattere durevole delle
associazioni > patto sociale (=
vincolo ideale e giuridico)
•
scopo comune
•
scopo comune
•
silenzio sui fini
•
fini non vietati dalla legge
penale
•
no atto costitutivo
•
atto costitutivo / statuto
•
plurisoggettività
•
plurisoggettività
•
organizzazione temporanea
•
organizzazione stabile
•
Limiti
•
pacificamente > condizione psicologica (Prisco) o assenza di una causa di
disordine o di pericolo (Pace)
•
senz’armi > circostanza oggettivamente riscontrabile (Prisco) ed eventuale
(Pace) > se ricorre la riunione non è legittima
•
ordine pubblico materiale > una riunione non è pacifica quando il suo
svolgimento possa recare danno a persone o a cose
•
armi > definite dalla legislazione vigente > pena una eccessiva discrezionalità
della amministrazione nell’individuare gli strumenti offensivi > problema delle armi
improprie [strumenti utilizzabili per l’offesa della persona > la legge prevede]
•
divieto di uso di caschi protettivi o di altri mezzi che possano rendere difficile il
riconoscimento della persona
Luoghi
•
Superata la distinzione fondata sul regime giuridico (proprietà) dei luoghi
•
Distinzione fondata sull’uso deciso dal suo titolare che può dunque mutare
•
Distinzione fondata sull’accessibilità [t.u.l.p.s.]
1. luogo privato > luogo chiuso ove l’accesso è limitato a un numero
determinato di persone
2. luogo aperto al pubblico > luogo separato dall’esterno, chiuso ove
l’accesso - anche se subordinato a un biglietto - è aperto a un numero
indeterminato di persone
3. luogo pubblico > luoghi ove ogni persona può liberamente sostare o
transitare senza la necessità di un permesso della pubblica autorità (via,
piazza)
Luogo privato
•
Coperte dall’art. 14 > l’intervento della pubblica
autorità e il conseguente scioglimento è ammesso
nei casi in cui è ammessa la violazione del
domicilio (Pace)
•
Coperte dal combinato disposto degli artt. 14 e
17 > il 17,1 è norma di carattere generale che si
applica a tutte le riunioni, anche quelle in luogo
privato, la pubblica autorità può intervenire in
relazione commissione di reati o alla tutela della
salute (Mazziotti di Celso)
Luogo aperto al pubblico
•
Definizione condivisa = luogo separato dall’esterno ove l’accesso,
per scelta di chi ne dispone, può essere libero o soggetto ad alcune
condizioni
•
Equiparazione ai luoghi privati per le riunioni > 17,2 [no preavviso]
•
Non operano in generale le garanzie che il 14 prevede per il domicilio
•
In vigore, e costituzionalmente legittimo, l’art. 16 t.u.l.p.s. accesso
della a.p.s. per accertare l’adempimento delle prescrizioni imposte
dalla legge
•
Intervento della forza pubblica e scioglimento della riunione sono
possibili se la riunione diviene non pacifica ovvero se si ravvisa la
presenza di armi
Luogo pubblico
•
Definizione condivisa = luogo non fisicamente separato dall’esterno e
accessibile a una pluralità indeterminata di individui > cautela
•
Riunioni “più problematiche” > impattano su altri diritti costituzionali > art. 16
•
Preavviso alla a.p.s [questore] > almeno 3 giorni [termine ragionevole] prima
della riunione da parte dei promotori [forma scritta, giorno, ora, luogo, oggetto,
generalità dei relatori, generalità e firme dei promotori] > sanzione penale per i
promotori in caso di mancato preavviso > esclusione per i comizi elettorali (>
artt. 48 e 49 cost.)
•
Preavviso non è condizione di legittimità della riunione ma un onere che
consente di ottenere la protezione da parte della a.p.s. e precedenza nella
scelta dei tempi e dei luoghi rispetto ad altre riunioni
•
Potere preventivo di divieto per motivi di sanità e di sicurezza pubblica >
ordine pubblico materiale > circostanziata motivazione
LIBERTÀ DI
ASSOCIAZIONE
Articolo 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente,
senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai
singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che
perseguono, anche indirettamente, scopi politici
mediante organizzazioni di carattere militare.
Premessa
•
storicamente non universalmente riconosciuta nelle cost. liberali >
diffidenza vs corpi intermedi > legislazione penale
•
> tutela delle formazioni sociali e del pluralismo (art. 2)
•
Proiezione sul piano della partecipazione collettiva della libertà
personale
•
No definizione costituzionale di associazione > ampia tutela di
questa libertà > sfera di azione “parificata” a quella degli individui
> presunzione di illegittimità nei confronti delle compressioni da
parte dei pubblici poteri
•
Definizione > si ha una associazione in presenza di 1) uno scopo
comune; 2) una pluralità di soggetti; 3) un vincolo giuridico
Titolari
•
Cittadini > persone fisiche e giuridiche
•
Stranieri > v. supra art. 17
Differenze
•
≠ formazioni sociali > genus che comprende vari aggregati
superindividuali (vincolo naturale, volontario, necessario)
•
≠ riunioni > v. supra
•
≠ fondazioni > enti in cui prevale l’elemento patrimoniale >
contra in ragione della evoluzione recente del fenomeno e del
valore che ha assunto l’elemento personale
•
art. 18 detta la disciplina generale della libertà di associazione
che si estrinseca in 20, 39, 49 e 45 > combinato disposto
•
ibertà negativa
Divieto di autorizzazione
•
Matrice liberale della norma > ampia tutela della
libertà in esame
•
No autorizzazione per la costituzione di una
associazione > giurisprudenza costituzionale
•
Possibile autorizzazione per talune attività
•
Eguale libertà per le persone giuridiche
riconosciute e per quelle che non lo sono
Limite della legge penale
•
Divieto di reati associativi collegati a condotte
che il diritto penale non sanziona per i singoli >
per le associazioni non può essere previsto un
trattamento “più severo” di quello previsto per i
singoli > parallelismo riflesso nella giur. cost.
•
Riserva di legge aggravata > le ipotesi di
associazioni vietate devono essere individuate
dalla legge penale [tipicità e determinatezza della
fattispecie incriminatrice]
Divieto di associazioni
segrete
•
Ratio = evitare la costituzione di centri di potere
occulto
•
Devono ricorrere contemporaneamente due
requisiti
1. strutturale = occultamento dei soci e/o della
associazione
2.teleologico = interferenza con le funzioni degli
organi costituzionali
Art. 1
Si considerano associazioni segrete, come tali vietate
dall'articolo 18 della Costituzione, quelle che, anche all'interno di
associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero
tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali ovvero
rendendo sconosciuti, in tutto od in parte ed anche
reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta ad interferire
sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di
amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di
enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici
essenziali di interesse nazionale.
L. 17 del 1982
Divieto di organizzazione di
tipo militare
•
Ratio = evitare che la lotta politica si giovi di mezzi
violenti
•
Devono ricorrere contemporaneamente due
requisiti
1. strutturale = organizzazione militare
2. teleologico = scopo politico
“si considerano associazioni di carattere
militare quelle costituite mediante
l'inquadramento degli associati in corpi,
reparti o nuclei, con disciplina ed ordinamento
gerarchico interno analoghi a quelli militari,
con l’eventuale adozione di gradi o di
uniformi, e con organizzazione atta anche
all'impiego collettivo in azioni di violenza o di
minaccia.”
D. lgs. 43 del 1948
XII d.t.
•
limite alla libertà di associazione non solo alla
libertà di associazione partitica
•
limite che prescinde dalla presenza di
un’organizzazione militare
•
l. 645 del 1952 > ordine nuovo
39
•
Dalla diffidenza dello Stato liberale alla
“statalizzazione” dello Stato fascista > libertà
costituzionale
•
Libertà di istituzione, organizzazione, azione e
contrattazione della associazione sindacale
•
Libertà di iscrizione dei singoli [soprattutto nei
confronti del datore di lavoro]
•
Titolarità > tutti [in assenza di riferimenti > cittadini e
stranieri, lavoratori dipendenti e non, ]
Articolo 39
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non
la loro registrazione presso uffici locali o centrali,
secondo le norme di legge.
E` condizione per la registrazione che gli statuti dei
sindacati sanciscano un ordinamento interno a base
democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica.
Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei
loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con
efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle
categorie alle quali il contratto si riferisce
49
•
Applicazione del 18
•
Proprium dei partiti [anche movimenti] > concorrono alla
determinazione della politica nazionale con metodo
democratico > orientano l’azione dello Stato
•
Concorso > pluralismo
•
Metodo democratico “esterno” e non interno (≠ sindacati)
> rifiuto della violenza [v. 18]
•
Disorganica attuazione legislativa > progressivo
superamento del finanziamento pubblico > critica
Articolo 49
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente in partiti per concorrere con
metodo democratico a determinare la
politica nazionale.
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