Seminario mediazione - Collegio dei Geometri di Sondrio
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Seminario mediazione - Collegio dei Geometri di Sondrio
Avv. Chiara Necchi LA MEDIAZIONE LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE INTRODUZIONE E ITER LEGISLATIVO Avv. Chiara Necchi LE PROCEDURE STRAGIUDIZIALI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (ADR):INTRODUZIONE ADR —>Metodo di risoluzione delle controversie alternativo alla giurisdizione ordinaria: strumento sostitutivo della giurisdizione, “procedimento” che si conclude con un atto (o semplicemente atto) che determina il venire meno del contrasto sul quale si fonda il contendere delle parti. CONTROVERSIA: si verifica quando due o più soggetti accampano pretese diverse, che si traducono in affermazioni di torti (altrui) e ragioni (proprie), che sovente appaiono contrapposte Avv. Chiara Necchi PROCEDURE STRAGIUDIZIALI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (ADR):differenze •Procedura c.d. AGGIUDICATIVE: viene imposta una soluzione, è una procedura di eterocomposizione (es. arbitrato: L’ARBITRO DECIDE LA CONTROVERSIA) •Procedura c.d. non AGGIUDICATIVE: non viene imposta dall’esterno alcuna soluzione; è una procedura di autocomposizione (es. mediazione: IL MEDITAORE NON DECIDE MA GUIDA LE PARTI AD UN ACCORDO) •MedArb (commistione tra mediazione e arbitrato: prima si tenta la mediazione e se non riesce su accordo delle parti, si passa all’arbitrato) DIFFERENZE TERMINOLOGICHE per sgombrare il campo da equivoci… Avv. Chiara Necchi •ARBITRATO (eterocomposizione): le parti incaricano un terzo di decidere una lite tra loro insorta •ARBITRAGGIO (strumento di integrazione negoziale) (cfr.1349 c.c): le parti rimettono ad un terzo la determinazione di un elemento del negozio •TRANSAZIONE (autocomposizione):e’ un contratto tipico con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite insorta o la prevengono (art.1965 c.c.) (spesso è il risultato di una mediazione) •NEGOZIO DI ACCERTAMENTO (autocomposizione):le parti pongono fine a situazione di incertezza relativa ad una situazione giuridica (fissano il contenuto ad es. di un negozio preesistente) con preclusione di contestazioni ulteriori a riguardo.(idem:spesso risultato di una conciliazione) DIFFERENZE TERMINOLOGICHE (continua) Avv. Chiara Necchi •Negoziazione: le parti negoziano sole o con consulenti per trovare soluzione bonaria senza l’aiuto di un terzo (autocomposizione) Prima del d.lgs.28/2010 esisteva altra differenza terminologica: •Conciliazione: le parti negoziano con l’aiuto di un terzo al fine di porre fine ad una controversia (termine fino ad oggi usato in ambito commerciale) (autocomposizione eterogestita) •Mediazione: in Italia termine fino ad oggi usato in ambito non commerciale (es. mediazione penale, familiare, scolastica, interculturale ecc.) (autocomposizione eterogestita) Dopo il d.lgs.28/2010: • MEDIAZIONE: procedura in cui un terzo imparziale neutrale e indipendente svolge attività finalizzata al raggiungimento di un accordo amichevole per risolvere una controversia •CONCILIAZIONE: è il risultato della mediazione, la composizione della controversia a seguito dell’attività di mediazione Avv. Chiara Necchi Esperienze di composizione stragiudiziale delle controversie diverse dalla conciliazione •Conciliazione Telecom (non c’è terzo neutrale, ma rappresentante Telecom e rappresentante associazione consumatori) •Conciliazione ANIA (simile a Telecom) •Conciliazione Poste Italiane (idem) •Ombusdman bancario (ABI) prima l’utente si rivolge all’ufficio reclami, se uff.reclami dà ragione alla banca, utente si rivolge a ombudsman nominato dall’ABI che “decide” in modo vincolante per la banca ma non per il consumatore (diverso da conciliazione più simile ad arbitrato) •Conciliazione AGCOM (regolamento 182/02 dell’Aurtority con conciliazione obbligatoria avanti i CORECOM o avanti enti che soddisfino criteri uniformi europei (CCIAA)) Avv. Chiara Necchi DEFINIZIONE DI MEDIAZIONE MEDIAZIONE: metodo di risoluzione delle controversie alternativo alla giurisdizione ordinaria in cui le parti in conflitto si affidano ad un terzo neutrale e imparziale che tenta di aiutarle a raggiungere un accordo per porre fine al conflitto insorto MEDIATORE: non decide alcunché; è un terzo imparziale neutrale e indipendente che aiuta le parti, utilizzando specifiche tecniche di mediazione, a dialogare e a capire il punto di vista dell’altra e possibilmente a trovare un accordo soddisfacente per entrambe. Avv. Chiara Necchi CARATTERISTICHE E PRINCIPI • NEUTRALITA’ INDIPENDENZA E IMPARZIALITA’ DEL CONCILIATORE-MEDIATORE • VOLONTARIETA’ (anche se ci sono ipotesi di obblgatorietà) •RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITA’ •E’ UN’AUTOCOMPOSIZIONE ETERODIRETTA: c’è un terzo che tuttavia non decide ma coadiuva le parti nel raggiungimento di un accordo Avv. Chiara Necchi MEDIAZIONE La mediazione è un procedimento •Volontario cioè scelto dalle parti (salvo casi di conciliazione obbligatoria) e che le parti possono scegliere di interrompere quando lo ritengono •Informale e rapido •Senza un’istruttoria •Riservato (riservatezza esterna e interna) VANTAGGI DELLA MEDIAZIONE Avv. Chiara Necchi • mediatore è neutrale, imparziale e indipendente • Sono le parti i veri protagonisti della mediazione • la mediazione è l’ultimo momento in cui sono le parti a decidere come risolvere la lite • Tempi e costi ridotti • Snellezza del procedimento e assenza di adempimenti burocratici • Riservatezza assoluta • Alta probabilità di trovare accordo • Nessun rischio e nessuna rinuncia alla giustizia ordinaria •Approccio a 360°(la controversia non ha solo aspetti giuridici) •Soluzioni condivise = accordi più duraturi MEDIAZIONE‡ ARBITRATO Avv. Chiara Necchi MEDIAZIONE ARBITRATO •Il terzo non decide •Il terzo decide •Scopo è l’accordo •Lo scopo è la decisione •Procedura non avversariale •Procedura avversariale •Parti non obbligate a raggiungere accordo •La decisione è imposta alle parti • l’accordo omologato è titolo esecutivo se mediazione avanti organismi accreditati •Se rituale titolo esecutivo previo exequatur (art.825 c.2 c.p.c.) •Si può mutare l’oggetto della lite, risolvendo il problema in ambito diverso • principio della domanda: non si può mutare l’oggetto del contenzioso •Non c’è il principio del contraddittorio •Principio del contraddittorio Avv. Chiara Necchi FONTI MEDIAZIONE ARBITRATO •LEGGE (C.Cost.n.276/00: non violato l’art.24 Cost.) •SOLO LA VOLONTA’ DELLE PARTI (incostituzionalità dell’arbitrato obbligatorio ex lege per violazione art.24 Cost.) •VOLONTÀ DELLE PARTI (clausola di conciliazione, domanda congiunta, domanda di una sola parte) - clausola arbitrale (nel contratto) - compromesso (se lite già sorta) TIPI DI CONCILIAZIONE-MEDIAZIONE Avv. Chiara Necchi GIUDIZIALE EXTRAGIUDIZIALE Tentata dal giudice Tentata da un terzo diverso dal giudice al di fuori del processo • art.183-185-320 c.p.c. (ma:nuovo art.183 cpc solo su richiesta congiunta anche se restano artt.117 e 185): nel corso del giudizio (titolo esecutivo) •Anche artt.420, 198-199 c.p.c (verbale= titolo esecutivo) •Art. 322 c.p.c.: conciliazione non contenziosa avanti G.d.P.=titolo esecutivo se nella competenza del G.d.P. • art.696bis: consulenza tecnica preventiva con finalità conciliat. (titolo esecutivo) - prevista ex lege - convenzionale DEMANDATA Il giudice nel corso del giudizio demanda le parti alla mediazione (cfr. dlgs.28/10 come modificato, che prevede che sia condizione di procedibilità) MEDIAZIONE AD HOC E MEDIAZIONE AMMINISTRATA Avv. Chiara Necchi •MEDIAZIONE AD HOC: le parti decidono di devolvere la loro controversia (presente o futura) ad un tavolo di conciliazione, nominando un mediatore o indicando chi lo dovrà scegliere, stabilendo anche le regole che egli dovrà seguire. •MEDIAZIONE AMMINISTRATA: le parti affidano la gestione della mediazione ad un’istituzione già esistente, rinviando al regolamento di cui essa si avvale, pur potendo talvolta nominare d’accordo un conciliatore di fiducia (la mediazione ex d.lgs. 28/10 è UNA MEDIAZIONE AMMINISTRATA da organismi accreditati presso il ministero) Avv. Chiara Necchi MEDIAZIONE FACILITATIVA E VALUTATIVA •FACILITATIVA: il conciliatore si limita a coadiuvare le parti, a farle dialogare, deve solo “gestire” il conflitto far comunicare le parti per tentare di far trovare un accordo condiviso. Il conciliatore NON esprime alcun giudizio sulla vicenda; non deve neppure far presenti i rischi che possono correre in un giudizio •VALUTATIVA: il conciliatore dà alle parti giudizio su fondatezza delle loro pretese, può fare proposte di accordo che poi le parti valuteranno se fare proprie o meno IMPORTANTE: in entrambi i casi comunque il mediatore NON DECIDE e la procedura resta non aggiudicativa QUANDO LA MEDIAZIONE? Avv. Chiara Necchi SOPRATTUTTO QUANDO: • Interesse a proseguire i rapporti •Si sospettano equivoci di fondo o difficile interpretazione volontà delle parti •Prospettiva di lite particolarmente dannosa per una o entrambe le parti (es.rischio diffusione informazioni sulla controversia) interesse alla riservatezza •Giurisprudenza ondeggiante •Difficoltà probatorie •Valore minimo o valore elevatissimo che induce a prudenza in una causa NO CONCILIAZIONE SE: •Interessa creare giurisprudenza, precedenti. •Totale disinteresse “accertato” a trovare accordo (questioni di principio, desiderio di punizione e di far condannare controparte, una parte è molto avvantaggiata dalla lentezza di un giudizio) Avv. Chiara Necchi RUOLO DI AVVOCATI E PROFESSIONISTI • Informazione del cliente sulla mediazione (obbligo ex lege per avv.) • identificare miglior modo per risolver il problema del cliente: giudizio, arbitrato, ADR • aiuto ai clienti nell’analisi della questione; trovare soluzioni alternative e compararle con quanto si può ottenere o rischiare in giudizio (analisi contratto, titoli, prove, giurisprudenza …) • Preparare l’incontro di mediazione (spiegare lo svolgimento, lo scopo, valutare le alternative …) • in mediazione: aiuto nella ricerca dell’accordo, valutare migliore alternativa e peggiore alternativa rispetto all’accordo negoziato; • non discussione causa, non comportamento avversariale, ma collaborativo • Misurare le emozioni (del cliente e anche del professionista) • Collaborare col professionista di controparte, senza voler prevalere, vincere, avere ragione per forza. Avv. Chiara Necchi TIMORI DI AVVOCATI E PROFESSIONISTI • Diffidenza soprattutto per mancata conoscenza dell’istituto • Scarsa familiarità con l’istituto e con le sue potenzialità può indurre a scarsa considerazione sull’effettiva utilità dello stesso • Timore di una riduzione delle entrate economiche • Perdita di controllo sul caso e sui clienti o perdita di protagonismo e di immagine • Timore che suggerire mediazione sia percepito dal cliente come segno di debolezza, mancanza di fiducia nella possibilità di successo in giudizio e nelle capacità dell’avvocato • Formazione avversariale e normativa degli avvocati Ostacolo maggiore è l’opposizione degli avvocati: l’avvocato deve convincere se stesso, cliente e gli altri avvocati a tentare la mediazione: fatto questo siamo a buon punto. Anche ora che c’è mediazione obbligatoria: importante che l’avvocato sappia accompagnare il cliente in mediazione e quindi la conosca Avv. Chiara Necchi MEDIATORE E CONFLITTO •Il conciliatore deve tentare di far passare le parti in conflitto da NEGOZIAZIONE PER POSIZIONI (muro contro muro) a NEGOZIAZIONE PER INTERESSI utilizzando le tecniche di mediazione apprese Avv. Chiara Necchi NEGOZIAZIONE PER POSIZIONI •NEGOZIAZIONE PER POSIZIONI: si esprimono punti di vista assolutamente opposti con chiusura Può essere • negoziazione competitiva: mira solo a massimizzare nell’immediato i propri vantaggi nell’eventuale accordo; non cede e vuole ottenere il più possibile • negoziazione morbida: lo scopo è ottenere un compromesso; atteggiamento remissivo In entrambi i casi il riferimento sono le posizioni, non si va oltre le posizioni Avv. Chiara Necchi NEGOZIAZIONE PER INTERESSI E PER PRINCIPI •NEGOZIAZIONE PER INTERESSI: si va oltre le posizioni per trovare gli interessi sottostanti delle parti, ciòche porta le parti ad una determinata richiesta, ad una determinata posizione; si negozia quindi con atteggiamento collaborativo, allo scopo di soddisfare gli interessi di entrambe le parti Come extrema ratio : •NEGOZIAZIONE PER PRINCIPI: negoziazione su elementi indipendenti dalla volontà (criteri equi o procedure eque, tipo consulenze o turnazioni). Qui entra in gioco spesso il consulente, nella ricerca di principi e di valutazioni Avv. Chiara Necchi IL CASO DELL’ARANCIA 1. POSIZIONI: entrambe le bimbe vogliono l’ultima arancia 2. INTERESSI: interesse di una alla buccia e dell’altra al succo. 3. BISOGNI SOTTOSTANTI: per una usare la scorza per la torta e per l’altra fare una spremuta Nella negoziazione competitiva per posizioni ci si ferma al punto 1 e non ci si smuove (la mamma propone di fare metà per una) conciliazione distributiva, salomonica. Nella negoziazione per interessi si va oltre si cercano gli interessi e i bisogni sottostanti per cercare una soluzione che tenti di soddisfare davvero i bisogni di tutti Avv. Chiara Necchi CONCILIAZIONE DISTRIBUTIVA E INTEGRATIVA •CONCILIAZIONE DISTRIBUTIVA: quando le risorse in gioco non possono essere aumentate né accresciute in alcun modo, si divide una torta: con l’accordo distributivo, ciò che è vantaggioso per una parte è svantaggioso per l’altra (c.d. accordo a somma zero); tipico risultato di una conciliazione basata sulle posizioni •CONCILIAZIONE INTEGRATIVA: possibilità anche con espedienti creativi di far lievitare la torta. A seguito di una negoziazione cooperativa, le parti trovano risorse ulteriori da mettere in gioco o hanno interessi complementari da soddisfare, vogliono cioè fette diverse della stessa torta La negoziazione per principi Avv. Chiara Necchi Se non riesce la conciliazione integrativa per interessi nonostante gli sforzi Mediatore aiuta le parti a non ritornare alla trattativa per posizioni Può portarle ad una negoziazione ancorata a criteri oggettivi Ricerca di principi oggettivi e indipendenti per costruire comunque una soluzione condivisa ed equa “criterio oggettivo mutuamente accettabile” CON L’AIUTO DEI CONSULENTI - Criteri scientifici, usi e consuetudini in un materia, regole non scritte, criteri di equità, precedenti giudiziari E’ il negoziato per principi: accordo prendendo come base criterio indipendente dalla volontà delle parti e che dia valori oggettivi, riscontrabili di riferimento, che porti ad accordo che le parti sentano equo Criteri oggettivi sostanziali (es. usi, precedenti giudiziari, valutazioni di terzi ) o procedurali (es. uno taglia l’altro sceglie) DIRETTIVA 21/5/2008 08/52/CE Avv. Chiara Necchi OBIETTIVI e MOTIVI DELL’INTERESSE CRESCENTE PER L’ISTITUTO MEDIAZIONE: - È il metodo più rapido, più semplice e più economico di risolvere le liti. - Permette di prendere in considerazione una gamma più ampia di interessi delle parti - Ha più possibilità di concludersi con un accordo che, in quanto voluto, sarà spontaneamente eseguito - L’accordo raggiunto potrà preservare anche una relazione amichevole e durevole tra le parti in lite DIRETTIVA 21/5/2008 08/52/CE Avv. Chiara Necchi MEDIAZIONE: • • Vantaggi per le parti in lite effetto deflattivo con risparmio di risorse pubbliche MA L’effetto deflattivo non è obiettivo autonomo per due ragioni: 1. La mediazione ha una valore autonomo e indipendente dall’alleggerimento del carico degli uffici giudiziari (instaura dialogo, salvaguarda relazioni economiche, contribuisce alla qualità della giustizia e ripristina la pace sociale) per questo va promossa e consumatori e imprese dovrebbero avervi facile accesso 2. La mediazione NON E’ SOLO ALTERNATIVA ALLE PROCEDURE GIUDIZIARIE è un metodo di risoluzione delle liti disponibile nella società moderna adatto in molte situazioni ma non in tutte. L’esistenza di tali strumenti alternativi non esonera gli Stati membri dall’approntare un efficace ed equo ordinamento giuridico e un efficiente sistema giudiziario che resta di competenza degli Stati. Avv. Chiara Necchi DIRETTIVA 21/5/2008 08/52/CE Quindi intervento CE su • Valore accordo conciliazione —>titolo esecutivo previo • Riservatezza della procedura sia interna che esterna • Sospensione termini prescrizione e decadenza • Promozione qualità servizi di conciliazione e dei codici di condotta (art.1) exequatur Avv. Chiara Necchi IL D.LGS. 4/3/10 N.28 SULLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE • Raccordo tra le varie normative che prevedono ricorso alla mediazione: normativa generale sulla mediazione amministrata da organismi accreditati -incentivazione ADR non solo con benefici fiscali ma con diffusione cultura dell’ADR -ADR come canale parallelo alla giurisdizione non metodo deflattivo del contenzioso: alternativa alla giustizia, non giustizia alternativa - casi di mediazione obbligatoria -valore di titolo esecutivo del verbale - il problema della proposta, che il mediatore può fare a richiesta delle parti ma anche di sua spontanea volontà: scopo deflattivo Avv. Chiara Necchi d.lgs. 4/3/2010 n.28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali MEDIAZIONE: attività svolta da un terzo imparziale finalizzata ad assistere le parti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia che nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa CONCILIAZIONE: composizione di una controversia a seguito dello svolgimento dell’attività di mediazione Oggetto della mediazione: controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili Ipotesi di mediazione obbligatoria con gratuità per cittadini non abbienti D.Lgs. N.28/10 abroga artt.38-40 d.lgs n.5/2003 sulla conciliazione societaria. I rinvii a tale normativa abrogata (franchising, patti di famiglia, codice del consumo) si intendono al d.lgs.28/2010 Avv. Chiara Necchi Materie in cui la conciliazione è condizione di procedibilità TRE CRITERI GUIDA SEGUITI PER INDIVIDUARE LE MATERIE: - Cause in cui i rapporti tra le parti sono destinati a prolungarsi nel tempo, oltre la definizione aggiudicativa della controversia (es. condominio, locazione, comodato, affitto d’azienda) o a rapporti in cui sono coinvolti soggetti di un medesimo gruppo familiare o sociale (diritti reali, divisione, successioni ereditarie, condominio, patti di famiglia) - Cause di risarcimento danni che traggono origine da rapporti conflittuali per i quali una composizione bonaria può essere utile (responsabilità medica, diffamazione a mezzo stampa) - Tipologie contrattuali che sottendono rapporti duraturi tra le parti, che hanno diffusione di massa e che portano ad elevato contenzioso (contratti assicurativi, bancari e finanziari) CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA’ art.5 d.lgs28/10 Avv. Chiara Necchi • In determinate materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto aziende, risarcimento danni da responsabilità sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi bancari e finanziari • Anche al di fuori di tali materie se demandata dal giudice •Se prevista in una clausola •Esperimento mediazione in tali casi è condizione di procedibilità L’INTERVENTO DELLA CONSULTA Avv. Chiara Necchi CORTE COSTITUZIONALE 6/12/12 N.272 incostituzionalità per eccesso di delega dell’art.5 c.1 del d.28/10 (decreto di attuazione della legge delega n.69/2009) e quindi della mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità della domanda nelle materie ivi indicate. L’obbligatorietà non si desume dalla direttiva 2008/52/CE che non impone e neppure consiglia il modello obbligatorio, limitandosi a stabilire che resta impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio(art.5 c.2 dir): la disciplina UE resta neutrale in ordine al modello di mediazione da adottare L’obbligatorietà neppure dal pur dettagliatissimo art.60 della legge delega (69/09). Silenzio della legge su argomento centrale, discusso durante i lavori parlamentari. A questo punto interviene il decreto c.d. del fare poi convertito nella legge n.98/13 che reintroduce l’obbligatorietà La NUOVA OBBLIGATORIETA’ Avv. Chiara Necchi -viene previsto un periodo solo temporaneo di previsione dell’obbligatorietà, per quattro anni Monitoraggio da parte del Ministero della giustizia al termine del secondo anno Obbligatorietà della mediazione per tempo utile per permettere diffusione dell’istituto e per diffondere la conoscenza e la cultura della mediazione tra le parti e i professionisti In sostanza l’obbligatorietà trova giustificazione nell’obiettivo di accrescere la familiarità di parti e avvocati nel’utilizzo dello strumento Viene previsto un primo incontro gratuito di premediazione La NUOVA OBBLIGATORIETA’ IL PRIMO INCONTRO Avv. Chiara Necchi E’ sicuramente la modifica più importante al “procedimento” di mediazione, -L’obbligo di ricorrere alla mediazione quale condizione di procedibilità della domanda riguarda solo la fase di ingresso alla procedura, il primo incontro, e non il prosieguo del percorso di mediazione (né ovviamente l’esito). L’ART.5 C.2 bis prevede che ove l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza accordo. Il contenuto del primo incontro è indicato nell’art.8 c.1: il mediatore nel primo incontro chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nel primo incontro, invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procedere con lo svolgimento. Attenzione: Giurisprudenza sempre più diffusa che ritiene soddisfatta la condizione di procedibilità solo se le parti presenziano effettivamente e personalmente e se si prosegue nella mediazione (cfr Firenze, Milano…) IL PRIMO INCONTRO Avv. Chiara Necchi dopo il deposito della domanda di mediazione, con tutti i conseguenti effetti L’organismo nei 30 gg. fissa incontro e nomina mediatore. Al primo incontro le parti si siedono al tavolo con il mediatore per decidere se intendono proseguire nella procedura di mediazione CONTENUTI POSSIBILI: 1) Presentare in astratto la mediazione 2) Preparare le parti alla mediazione e verificare con le parti la mediabilità 3) Iniziare la mediazione (entrare subito nel vivo) Sarà il mediatore a scegliere i contenuti del primo incontro e il suo modus operandi prassi operative di molti organismi lombardi: incontro da ¾ d’ora ad un’ora. Il mediatore non riceve nulla dall’organismo (le parti versano solo le spese di avvio) tranne in alcuni organismi un quasi simbolico rimborso spese Al termine: a) le parti intendono proseguire. Verbale ad hoc con impegno a pagare indennità; pagamento indennità; prosecuzione b) Le parti non intendono proseguire: verbale di mancato accordo. Assolta la condizione di procedibilità senza che sia dovuto alcun compenso IL PRIMO INCONTRO Avv. Chiara Necchi OBIETTIVI:creare clima di fiducia;verificare motivazioni delle parti, aspettative e bisogni; verificare eventuali contatti negoziali; verificare la qualità della relazione tra le parti e la fiducia reciproca. Il vecchio sistema non prevedeva nessuna fase di avvicinamento alla mediazione né alcuna fase informativa e di verifica di mediabilità Le parti sedute in mediazione avevano già iniziato la procedura di mediazione e avevano già pagato le spese di mediazione. Pur libere di abbandonare la stanza di mediazione, erano già calate nel pieno della mediazione, con i costi relativi. La modifica ora introdotta avvicina le modalità di ingresso alla mediazione civile e commerciale alle modalità della mediazione familiare e penale. Ora insieme all’obbligatorietà c’è quindi un meccanismo d’ingresso che può rivelarsi prezioso, a patto che non venga trasformato dalla mala prassi in mera formalità, di “giro del tavolo” Quanto alla gratuità di tale incontro e all’indennità (cfr. TAR Lazio 23/1/15 ma poi Consiglio di Stato 22/4/15) GRATUITA’ DEL PRIMO INCONTRO Avv. Chiara Necchi Art.17 c.5 ter del D.LGS 28/10, come modificato dal decreto del fare, prevede che nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro nessun compenso è dovuto all’organismo di mediazione L’art. 16 c.2 del D.M.180/10 prevede che per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro un importo di € 40,00 per liti fino a €250.000,00 e un importo di € 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate. Tali importo sono dovuti anche in caso di mancato accordo. L’art.16 c.9 prevede che le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro in misura non inferiore alla metà (in realtà vengono corrisposte prima dell’incontro di prosecuzione non prima dell’incontro di premediazione) I commi 2 e 9 dell’art.16 del D.M. 180/10 sono stati annullati dalla sentenza del Tar Lazio 23/1/15 per contrasto con il d.lgs.28/10 Ora il Consiglio di Stato 22/4/15 ha sospeso la sentenza del TAR Lazio e sono pertanto vigenti i commi 2 e 9 e le indennità di avvio LA COMPETENZA Avv. Chiara Necchi La legge 98/13 di conversione del decreto del fare ha introdotto un criterio di competenza per territorio della mediazione La norma è stata fortemente voluta non solo dall’avvocatura, ma anche dalla magistratura (cfr. parere CSM 4/2/10 relativo alla bozza del d.28/10) Art. 4: La domanda di mediazione va depositata all’organismo nel luogo del giudice competente territorialmente per la controversia La norma è applicabile sia alla mediazione obbligatoria che alla mediazione volontaria (Si ritiene tuttavia che in ipotesi di mediazione volontaria sia possibile derogare ai criteri di competenza e le parti possano concordemente scegliere un organismo non collegato territorialmente) Per sede deve intendersi non solo la sede legale ma un ufficio o una rappresentanza (cfr. Convenzione del nostro organismo con l’organismo di Monza) norma che processualizza la mediazione N.B. la norma fa riferimento alla competenza dei circondari di tribunale o anche alla competenza mandamentale dei GDP? Problema se non esiste organismo nel mandamento del GDP. Si farà riferimento necessariamente alla competenza del circondario di Tribunale LA COMPETENZA nelle liti condominiali Avv. Chiara Necchi Nonostante la già intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell’art.5 c.1 d.28/10, la legge 11/12/12 n.220 di riforma del condominio introduce l’art.71 quater disp att. c.c. (in vigore dal 17/6/13) che definisce le controversie in materia di condominio soggette a mediazione obbligatoria ex art.5c.1 d.28: Controversie derivanti da violazione o errata applicazione delle disp. del libro III, titolo VII, capo II(del condominio degli edifici) del codice e degli artt. da 61 a 72 delle disposizioni di attuazione al c.c. In materia condominiale unico criterio di competenza per territorio: organismo con sede nella circoscrizione di tribunale ove è ubicato il condominio In mediazione interviene l’amministratore previa delibera da assumere con la maggioranza di cui al secondo comma dell’art.1136 c.c.(maggioranza intervenuti e metà valore edificio). Il mediatore se i termini per l’incontro di mediazione non sono sufficienti per la delibera dispone una proroga del primo incontro La proposta di mediazione (quale che essa sia?) va approvata con la maggioranza del c.2 dell’art.1136 c.c., se non è raggiunta la maggioranza si intende non accettata LA MEDIAZIONE DELEGATA Avv. Chiara Necchi IL NUOVO ART.5 C.2 prevede che il giudice, anche nel giudizio d’appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione, prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando non è prevista , prima dell’udienza di discussione . E’ un un vero e proprio ordine del giudice: l’esperimento del tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, anche in sede d’appello. Anche in questo caso, essendo la mediazione condizione di procedibilità della domanda, la condizione si considera avverata se il primo incontro (informativo) si conclude senza accordo, cioè se le parti decidono di non proseguire. Nel testo originario del decreto del fare era previsto che il giudice indicasse alle parti l’organismo, il che poteva creare non pochi problemi per i magistrati, in mancanza di criteri da seguire per a tal fine e dei rischi di contestazioni in merito alla scelta, e avrebbe potuto far naufragare la norma sul nascere. (spesso utilizzo congiunto degli strumenti del 185 bis e della mediazione delegata in caso di mancato accordo sulla proposta) LA MEDIAZIONE DELEGATA Avv. Chiara Necchi La sentenza del TAR Lazio 23/1/2015 ( punto 12) ha rigettato la questione di costituzionalità avanzata dall’Unione Nazionale delle Camere civili per asserita violazione dell’art.111 Cost. Il Tar Lazio prende le mosse dalla direttiva 2008/52/CE che - Incoraggia la soluzione alternativa e amichevole delle controversie - all’art.5 stabilisce (senza indicare in quale stato della causa) la possibilità che il giudice suggerisca o ordini l’esperimento della mediazione la mediazione delegata viene quindi ritenuta in linea con i principi della direttiva europea in materia di mediazione e con gli scopi della direttiva ravvisabili nella garanzia di un migliore accesso alla giustizia sulla base di una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida OBBLIGO DI ASSISTENZA LEGALE Avv. Chiara Necchi Nel testo originario del decreto del fare era previsto che, per poter ottenere l’omologa del’accordo da parte del Tribunale, occorreva che esso fosse sottoscritto anche da tutti gli avvocati delle parti. Conseguenza di tale previsione era la non necessaria presenza del legale se non a tal fine. Art.8 C.1 prevede che “al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura di mediazione, le parti debbano partecipare con l’assistenza di un avvocato. L’art.8 è norma generale e non relativa alla sola mediazione obbligatoria, da ciò parrebbe desumersi che l’assistenza dell’avvocato è necessaria in qualsiasi mediazione sia essa obbligatoria o volontaria. Gli organismi non forensi, che nei regolamenti prevedono assistenza legale sempre, hanno previsto assistenza legale obbligatoria solo per le mediazioni obbligatorie. Non è comunque prevista la conseguenza della mancata presenza di un legale Non sarà soddisfatta la condizione di procedibilità? Non sarà omologabile il verbale? IL RUOLO DELL’AVVOCATO IN MEDIAZIONEAvv. Chiara Necchi e TITOLO ESECUTIVO L’avvocato può assumersi la responsabilità di attestare e certificare la conformità dell’accordo alle norme imperative di legge e all’ordine pubblico, solo in tal caso ex art. 12 c.1 d.lgs 28/10 l’accordo sottoscritto da parti e avvocati (tutti) costituisce di per sé titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e per rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Ove invece gli avvocati non sottoscrivano tale attestazione, l’accordo allegato al verbale potrà divenire titolo esecutivo previa omologa del Presidente del tribunale, come già in precedenza, previo accertamento da parte del giudice della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. Si tratta di un titolo di formazione stragiudiziale e come tale, in ipotesi di esecuzione , dovrà essere integralmente ritrascritta nell’atto di precetto a pena di nullità (art 5 legge 162/14 e art.480 c.2 c.p.c.) Accordo e pubblicità immobiliare Avv. Chiara Necchi Accordo di mediazione con cui si conclude contratto soggetto a trascrizione =>Autentica delle firme da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, così da fargli acquisire natura di titolo idoneo alla trascrizione Autentica delle firme del verbale con l’accordo allegato, perché il verbale da solo non prevede il contenuto dell’accordo (PROBLEMI) Due possibili opzioni: intervento contestuale del notaio in mediazione (?) o intervento successivo del notaio Opportuno e meno pericoloso, in mancanza di tutti gli elementi necessari per la stipula di un contratto definitivo, stipulare contratti preliminari con impegno delle parti a concludere successivo atto notarile Autentica notarile secondo la normativa notarile quindi - Attesta l’identità della persona del sottoscrittore - Effettua preventivo controllo di liceità del contenuto dell’accordo (ex art.28 l.16/2/13 n.89 il notaio non può ricevere o autenticare atti se espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all’ordine pubblico. Questo controllo prima limitato agli atti pubblici è esteso alle scritture private dall’art.12 c.1 L.246/05) USUCAPIONE Avv. Chiara Necchi Nel vigore del d.lgs. 28 con obbligatorietà della mediazione in materia di diritti reali vi era la vexata quaestio relativa all’usucapione Il problema riguardava la trascrivibilità dell’accordo c.d. di usucapione, dell’accordo che accertava tra le parti l’avvenuta usucapione. La giurisprudenza maggioritaria riteneva che tale accordo non fosse trascrivibile Solo il Tribunale di como sez. di Cantù si era pronunciato in senso difforme Ora l’art.84 bis del decreto del fare, come convertito, Prevede che All’art.2643 c.c. dopo il n.12 sia aggiunto il n.12 bis che prevede la trascrivibilità degli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato Avv. Chiara Necchi DIVERSI RUOLI DEL TECNICO IN MEDIAZIONE - IL RUOLO DI MEDIATORE o COMEDIATORE (previa la formazione prevista di 50 ore) -ART. 8 C.4 D.LGS. 28: ove l’organismo non provveda a nominare uno o più mediatori ausiliari- a norma dell’ultimo periodo del c.1- il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali e che i regolamenti devono prevedere modalità di calcolo e liquidazione dei compensi. Art. 7 c.5 regolamento camera Arbitrale prevede che, su richiesta del mediatore, il responsabile dell’organismo individua un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dal mediatore, sempre che tutte le paarti siano d’accordo e si impegnino a sostenere gli eventuali oneri in eguale misura, salvo diverso accordo. Il compenso determinato sulla base del tariffario stabilito per i CTU dal Tribunale e al pagamento provvederanno direttamente le parti (N.B. non necessario giuramento!) - nomina di un tecnico scelto dalle parti congiuntamente ( no giuramento!). --perizia contrattuale: può essere il risultato della mediazione -Tecnico di parte che assiste la parte in mediazione accompagnandola e partecipando alla mediazione e alle trattative Perizia in mediazione e riservatezza Avv. Chiara Necchi Art. 9 c.1 d.lgs 28/10 prevede la regola della riservatezza c.d. esterna Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento (art.10 poi prevede il divieto a testimoniare e di utilizzo delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite) T. Roma 17/3/14: contemperando principio di riservatezza e principio di economicità ammette tuttavia la produzione in giudizio della perizia effettuata in mediazione! La migliore regola è quella di far decidere alle parti: se vogliono avvalersi della regola della riservatezza o se vogliono invece autorizzarsi preventivamente a produrre la perizia in un successivo eventuale giudizio. POSSIBILI ESISTI DELLA MEDIAZIONE Avv. Chiara Necchi •mancata comparizione al primo incontro di premediazione (sanzionata poi in giudizio se immotivata) •mancata prosecuzione dopo il primo incontro • ACCORDO raggiunto grazie all’aiuto del mediatore • ACCORDO A SEGUITO DEL’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA FORMULATA DAL MEDIATORE •MANCATO ACCORDO REGIME FISCALE e INDENNITA’ art.17 • Esenzione integrale dall’imposta di bollo Avv. Chiara Necchi •Esenzione fiscale dall’imposta di registro per il verbale di conciliazione fino al valore di €50.000,00 • gratuità della mediazione nelle ipotesi in cui è obbligatoria per chi versa nelle condizioni previste per il patrocinio dei non abbienti •riduzione delle indennità dovute all’organismo nelle ipotesi di conciliazione obbligatoria Avv. Chiara Necchi Formazione dei mediatori Ex d.m. 180/10: laurea almeno triennale o, in alternativa, iscrizione ad un albo o ad un collegio professionale formazione specifica con un corso di 50 ore e obbligo di formazione continua art.4 c3 lett. b, modificato dal d.m. 145 prevede che il responsabile verifichi: il possesso da parte dei mediatori di una specifica formazione e di una specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso enti di formazione in base all’art.1, la partecipazione, da parte di mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti circolare interpretativa 20/12/11: partecipazione anche a singole fasi della procedura e, finchè la mediazione non decolla, valida anche la partecipazione alla redazione del verbale negativo