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LIGURIA PIU` FUTURO
LIGURIA più FUTURO ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO RIVALUTABILE CON “TERMINAL BONUS” E CON CONTROASSICURAZIONE A PREMIO ANNUO RIVALUTABILE (TAR. 413) Il presente Fascicolo Informativo, contenente i seguenti documenti, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione: Scheda Sintetica Nota informativa Condizioni di Polizza comprensive del Regolamento della Gestione Separata Glossario Fac-simile modulo di proposta Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO AL 31/12/2011 Mod. LV25F - Ed. 01/2012 SOMMARIO SCHEDA SINTETICA 1) 2) 3) 4) 5) 6) Informazioni generali Caratteristiche del contratto Prestazioni assicurative e garanzie offerte Costi Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata Diritto di ripensamento NOTA INFORMATIVA A) B) C) D) E) INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI CONDIZIONI DI POLIZZA I) II) III) IV) V) OGGETTO DEL CONTRATTO CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ ALLEGATO A – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETÀ TRAMITE IL COMPETENTE INTERMEDIARIO INCARICATO IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO ALLEGATO B – REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE FONDO LIGURIA GLOSSARIO FAC-SIMILE MODULO DI PROPOSTA INFORMATIVA Mod. LV25F - Ed. 01/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/12/2011 SOMMARIO PAGINA 1 di 1 SCHEDA SINTETICA La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. Attenzione: leggere attentamente la Nota Informativa prima della sottoscrizione del contratto. La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa. 1) INFORMAZIONI GENERALI 1.a) Impresa di assicurazione L’impresa di assicurazione è LIGURIA VITA S.p.A. (in seguito sinteticamente indicata con “Società”), società del Gruppo FONDIARIA-SAI, direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A. 1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa (1) Patrimonio netto € 7.354.222 Capitale sociale € 6.000.000 interamente versato Totale riserve patrimoniali € 1.354.222 Indice di solvibilità della (2) gestione vita 155,30% (1) Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nella presente nota Informativa sono pubblicati sul sito della Compagnia www.liguriavita.it. (2) l’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente 1.c) Denominazione del contratto La denominazione commerciale del presente contratto è LIGURIA più FUTURO 1.d) Tipologia del contratto Le prestazioni fornite dall’assicurazione qui descritta sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione interna separata di attivi. 1.e) Durata Durata contrattuale Durata minima : 5 anni Durata massima: 25 anni Sfera di applicazione Prodotto destinato ad Assicurati che, alla decorrenza del contratto, abbiano età compresa fra i 18 e i 75 anni; in ogni caso l’età a scadenza dell’Assicurato potrà essere al massimo 85 anni Riscatto il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto mediante riscatto totale: è possibile esercitare il diritto di riscatto totale purché siano state versate almeno tre annualità di premio Mod. LV25F - Ed. 01/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/12/2011 SCHEDA SINTETICA PAGINA 1 di 4 1.f) Pagamento dei premi A fronte delle prestazioni assicurate sono dovuti dei versamenti annui di importo rivalutabile per l’intera durata contrattuale, ma non oltre la data in cui si verifica il decesso dell’Assicurato. I versamenti annui possono essere corrisposti anche in rate frazionate, previa applicazione di un’addizionale di frazionamento: Rateazione Semestrale Trimestrale Premio minimo annuo netto Addizionale di frazionamento 2% 3% Euro 600,00 L’importo del premio cresce annualmente nella stessa misura percentuale di aumento del capitale assicurato, così come regolamentato nella Nota Informativa alla Sezione B, punto 5. Tuttavia è possibile ogni anno limitare o rifiutare la crescita del premio, mediante richiesta scritta da inviare alla Società entro i termini di preavviso previsti dal contratto; in tale caso viene ridotta la rivalutazione del capitale assicurato e la relativa protezione contro gli effetti della svalutazione monetaria. 2) CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO L’assicurazione intende soddisfare le esigenze di risparmio di medio-lungo periodo, con un profilo di rischio contenuto. Una parte del premio versato viene utilizzata dalla Società per far fronte ai rischi demografici precedentemente richiamati; pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi (vedi punto 6.1.1 della Nota informativa), non concorre alla formazione delle prestazioni in caso di riscatto. Il capitale assicurato si accresce per effetto delle rivalutazioni annualmente riconosciute. Gli effetti del meccanismo di rivalutazione sono evidenziati nel progetto esemplificativo riportato nella sezione E della Nota informativa. L’impresa è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso. 3) PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto: Prestazione in caso di • il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente; vita • il pagamento di un bonus (a condizione che siano stati pagati tutti i premi pattuiti), sotto forma di maggiorazione del capitale suddetto, secondo una misura prefissata (15%). Prestazione in caso di in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, il decesso pagamento di un capitale pari al cumulo dei premi netti versati rivalutati, ai Beneficiari designati dal Contraente. Opzioni contrattuali Conversione del capitale a scadenza in una delle seguenti prestazioni di rendita: (alle condizioni in vigore al • rendita vitalizia pagabile fino a che l’Assicurato è in vita; momento della scadenza) • rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che l’Assicurato è in vita; • rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell’Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita. Il capitale assicurato si rivaluta ogni anno in funzione del rendimento della Gestione interna separata a cui è collegata l’assicurazione. Le relative maggiorazioni (interessi maturati) si consolidano annualmente. Mod. LV25F - Ed. 01/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/12/2011 SCHEDA SINTETICA PAGINA 2 di 4 La Società attribuisce un interesse annuo minimo garantito sotto forma di tasso tecnico del 2,00% riconosciuto, in via anticipata, nel valore iniziale del capitale assicurato. Se il Contraente non paga interamente i primi tre premi annui, perde tutti i premi già versati. L’operazione di riscatto, in quanto modifica l’equilibrio economico dell’assicurazione, comporta una riduzione dei risultati sperati, più accentuata nei primi anni dalla stipulazione. Pertanto il valore di riscatto potrebbe anche risultare inferiore ai premi versati. Maggiori informazioni sono fornite nella sezione B della Nota informativa. In ogni caso le prestazioni assicurate ed il meccanismo di rivalutazione delle stesse sono regolati dagli articoli “Prestazioni assicurate” e “Modalità di rivalutazione delle prestazioni” delle Condizioni di polizza. 4) COSTI L’impresa, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione C. I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione interna separata riducono l’ammontare delle prestazioni. Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto, viene di seguito riportato l’indicatore sintetico “Costo Percentuale Medio Annuo” (CPMA) che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un’analoga operazione non gravata da costi. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati. Il Costo Percentuale Medio Annuo è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie. Il Costo Percentuale Medio Annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno. Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” (CPMA) Gestione interna separata “FONDO LIGURIA” Premio Annuo 1.500,00 Sesso ed età Maschio - 45 anni Durata 15 Premio Annuo 1.500,00 Sesso ed età Maschio - 45 anni Durata 20 Premio Annuo 1.500,00 Sesso ed età Maschio - 45 anni Durata 25 Anno Costo percentuale medio annuo Anno Costo percentuale medio annuo Anno Costo percentuale medio annuo 5 14,40 % 5 18,00 % 5 21,28 % 10 6,60 % 10 8.79 % 10 10,83 % 15 1.63 % 15 4.96 % 15 6,39 % 20 1,53 % 20 25 3,98 % 0,31 % Mod. LV25F - Ed. 01/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/12/2011 SCHEDA SINTETICA PAGINA 3 di 4 5) ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione interna separata “FONDO LIGURIA” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai. ANNO RENDIMENTO REALIZZATO DA FONDO LIGURIA RENDIMENTO MINIMO RICONOSCIUTO AGLI ASSICURATI RENDIMENTO MEDIO DEI TITOLI DI STATO E DELLE OBBLIGAZIONI INFLAZIONE 2006 2007 2008 2009 2010 4,04% 4,12% 4,04% 4,02% 3.72% 3,23% 3,30% 3,23% 3,22% 2.98% 3,86% 4,41% 4.46% 3,54% 3.35% 2,00% 1,71% 3,23% 0,75% 1.55% ATTENZIONE: I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 6) DIRITTO DI RIPENSAMENTO Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota Informativa. La Liguria Vita Spa è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica”. L’amministratore Delegato ____________________ Marco FUSCIANI Mod. LV25F - Ed. 01/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/12/2011 SCHEDA SINTETICA PAGINA 4 di 4 NOTA INFORMATIVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. Il Contraente deve prendere visione prima delle Condizioni di Polizza prima della sottoscrizione della polizza. A) 1. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE Informazioni generali a) Denominazione LIGURIA VITA S.p.A. (in seguito sinteticamente indicata con “Società”) è una società del Gruppo FONDIARIA-SAI b) sede sede legale in Italia, via Senigallia 18/2 – 20161 Milano - MI c) recapiti telefono (+39) 02.6402.1, sito internet: www.liguriavita.it e-mail: [email protected] e) estremi provvedimento autorizzazione all’esercizio Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 02062090267 - Partita I.V.A. 12976110150 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e della relativa riassicurazione con D.M. 4-6-1990 n. 18554 (G.U. 14-6-1990 n. 137) - Iscritta alla Sez. I dell’Albo Imprese presso l’Isvap al n. 1.00089 - Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 030 - Direzione e coordinamento FONDIARIASAI S.p.A Per tutte le comunicazioni alla Società concernenti il contratto in corso, il Contraente potrà avvalersi del tramite del soggetto abilitato dalla Società al collocamento, al quale è assegnata la polizza (l’elenco dei soggetti abilitati è disponibile presso la Direzione della Società ed è riportato sul sito Internet della stessa) 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Patrimonio netto € 7.354.222 Capitale sociale € 6.000.000 interamente versato Totale riserve patrimoniali € 1.354.222 Indice di solvibilità della gestione (1) vita 155,30% (1) l’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente B) 3. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE Prestazioni assicurative e garanzie offerte Prodotto LIGURIA più FUTURO ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO RIVALUTABILE CON “TERMINAL BONUS” E CON CONTROASSICURAZIONE A PREMIO ANNUO RIVALUTABILE - TAR. 413 Durata contrattuale Durata minima: 5 anni Durata massima: 25 anni Sfera di applicazione Prodotto destinato ad Assicurati che, alla decorrenza del contratto, abbiano età compresa fra i 18 e i 75 anni; in ogni caso l’età a scadenza dell’Assicurato potrà essere al massimo 85 anni Prestazioni Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: Mod. LV25F - Ed. 01/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/12/2011 NOTA INFORMATIVA PAGINA 1 di 9 assicurative a) Prestazione in caso di vita b) Prestazione in caso di decesso Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di polizza. Il capitale liquidabile alla scadenza del contratto è il risultato della capitalizzazione dei premi versati, al netto dei costi e dell’eventuale premio relativo ai rischi demografici Garanzia conservazione capitale Questa tariffa prevede la garanzia del valore minimo del capitale acquisito con ciascun premio versato, indipendentemente dai risultati della Gestione Separata, grazie all’attribuzione di un interesse annuo sotto forma di misura annua minima di rivalutazione. Misura annua minima di rivalutazione La misura annua minima di rivalutazione è pari al 2,0%, garantita per l’intera durata contrattuale, erogata sotto forma di “tasso tecnico” del 2% riconosciuto, in via anticipata, nel valore iniziale del capitale assicurato. Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di assicurazione. 4. Premi L’assicurazione richiede il versamento alla Società di premi annui anticipati, di importo rivalutabile per tutta la durata del contratto ma non oltre la morte dell'Assicurato. Il premio può essere anche rateizzato nell'anno e, in tal caso, è prevista una maggiorazione di costo (addizionale di frazionamento) così come specificato alla successiva Sezione C, punto 6.1.1. L’importo del premio annuo dipende dall’ammontare del capitale assicurato e dall’eventuale presenza di garanzie accessorie, dalla durata del contratto, dal sesso e dall’età dell’Assicurato, nonché dal suo stato di salute e dalle sue abitudini di vita (ad esempio professione e attività sportive). In caso di importi di premio particolarmente elevati (anche per effetto del cumulo con altri contratti collegati alla stessa Gestione separata e riconducibili al medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi), la stipula del contratto – potrà essere subordinata alla sottoscrizione da parte del Contraente di specifiche disposizioni volte a salvaguardare un periodo di permanenza minimo e a fissare le condizioni per l’uscita. Premio minimo Tipo premio Mezzi di pagamento Euro 600,00 premio minimo annuo netto La tariffa è offerta nella forma a premio annuo rivalutabile con la possibilità di frazionamento infra-annuale Il Contraente dovrà versare il premio alla Società, tramite il competente soggetto abilitato al collocamento, scegliendo una delle seguenti modalità: assegno bancario o circolare non trasferibile bonifico bancario (o eventuali altre forme di addebito sul conto corrente del Contraente, se stabilite contrattualmente dalle parti) È prevista la possibilità di frazionare il premio annuo in rate semestrali, trimestrali, si rinvia al successivo punto 6.1.1 per conoscere i relativi costi Frazionamento del premio Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di polizza, Art. 2 Premio. 5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili L’assicurazione è collegata alla Gestione separata “FONDO LIGURIA”, una speciale forma di gestione degli investimenti, denominata in Euro, separata dalle altre attività della Società e disciplinata da un apposito Regolamento, che forma parte integrante delle Condizioni contrattuali, a cui si rinvia per i dettagli. La Società determina mensilmente il rendimento della Gestione separata, realizzato su un periodo di osservazione di dodici mesi; il rendimento annuo così determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare ai contratti con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al termine del periodo di osservazione considerato. Il rendimento viene calcolato con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione separata (criterio di contabilizzazione a “valore storico”). Ciò significa che le potenziali plusvalenze e minusvalenze concorrono a determinare il rendimento solo se, a seguito della vendita delle relative attività finanziarie, determinano un utile o una perdita di realizzo. Il rendimento annuo realizzato dalla Gestione separata: viene annualmente attribuito al contratto e consolidato – a titolo di partecipazione agli utili sotto la forma di rivalutazione delle prestazioni – per un’aliquota di retrocessione non Mod. LV25F - Ed. 01/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/12/2011 NOTA INFORMATIVA PAGINA 2 di 9 inferiore all'80%. Tale aliquota viene elevata in funzione degli anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto come riportato nella seguente tabella: ANNI TRASCORSI ALIQUOTA DI RETROCESSIONE RICONOSCIUTA AL CONTRAENTE MINIMO GARANTITO PER LA COMPAGNIA 80,0% 82,5% 87,5% 90,0% In ogni caso il rendimento annuo attribuito non può superare il rendimento del “Fondo Liguria” diminuito dello 0,75% trattenuto da Liguria Vita S.p.A. fino a 5 da 6 a 10 da 11 a 15 Da 16 in poi Il beneficio finanziario così attribuito, depurato del tasso di interesse tecnico già riconosciuto nel calcolo del capitale inizialmente assicurato (tasso tecnico), determina la progressiva maggiorazione del capitale con le modalità di calcolo descritte nelle Condizioni di Assicurazione. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e di riscatto di cui alla successiva Sezione E, che l’Agente deve consegnare al Contraente anche in forma personalizzata, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso; si precisa che i valori esposti in detti progetti derivano da ipotesi esemplificative dei risultati futuri della gestione e gli stessi sono espressi a valore corrente, senza quindi tenere conto degli effetti dell'inflazione. C) INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE 6. Costi 6.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente 6.1.1 Costi gravanti sul premio Tipologia Onere Diritti di quietanza dovuti in aggiunta a ciascuna rata di premio successiva Caricamento in percentuale di ciascun premio annuo Importo fisso prelevato da ciascun premio annuo Quota-parte intermediari media Euro 1,55 0,00 Vedi tabella 0,00 Euro 25,82 - Maggiorazione del premio annuo se frazionate in rate: - Semestrali 2% - Trimestrali 3% Spese di emissione trattenute, in luogo dei precedenti costi, in caso di recesso Euro 25,00 Caricamento in percentuale del premio annuo CARICAMENTO % DEL PREMIO IN FUNZIONE DELLA DURATA ETA’ 30 35 40 45 50 55 Durata 10 9,96% 9,96% 9,97% 9,99% 10,03% 10,11% Mod. LV25F - Ed. 01/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/12/2011 Durata 15 10,36% 10,37% 10,40% 10,44% 10,53% 10,68% a Durata 20 10,58% 10,60% 10,65% 10,73% 10,89% 11,13% Durata 25 9,89% 9,92% 9,99% 10,10% 10,29% 10,59% NOTA INFORMATIVA PAGINA 3 di 9 La quota parte spettante all’intermediario è pari al 3,25% x durata contrattuale (con un massimo del 65%) della prima annualità di premio, al netto dei diritti, e il 4,00% del premio netto rivalutato per le annualità di premio successive. 6.1.2 Costi per riscatto Poiché la modalità dello sconto, applicata nel calcolo del valore di riscatto, non si limita al recupero del tasso tecnico di interesse riconosciuto in via anticipata nel calcolo della prestazione, la differenza fra il tasso di sconto applicato e il suddetto tasso tecnico , comporta per il Contraente un onere che varia in funzione della durata residua del contratto. TIPOLOGIA Onere derivante dalla differenza fra il tasso di sconto e il tasso tecnico 6.1.3 1 2 3 4 5 6 Anni mancanti alla scadenza e corrispondente onere 1,42% 7 8,46% 13 13,36% 19 16,63% 2,77% 8 9,41% 14 14,01% 20 17,04% 4,04% 9 10,30% 15 14,61% 21 22,09 % 5,24% 10 11,14% 16 15,17% 22 22,49 % 6,38% 11 11,93% 17 15,70% 7,45% 12 12,67% 18 16,18% Costi per l’erogazione della rendita La tariffa non prevede l’erogazione della rendita. 6.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili Sul contraente gravano indirettamente anche le commissioni prelevate dal rendimento realizzato dalla determinate in funzione degli anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto. ANNI TRASCORSI fino a 5 da 6 a 10 da 11 a 15 da 16 in poi 7. PERCENTUALE DI RETROCESSIONE TRATTENUTA DA LIGURIA VITA 20,0% 17,5% 12,5% 10,0% gestione MINIMO GARANTITO In ogni caso la percentuale trattenuta da Liguria Vita non può risultare inferiore allo 0,75% del rendimento del “Fondo Liguria” Sconti La tariffa non prevede l’applicazione di sconti. 8. Regime fiscale Regime premi fiscale dei I premi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni. Se l’assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che Assicurato sia lo stesso Contraente o persona fiscalmente a suo carico, i premi danno diritto ad una detrazione attualmente fissata nella misura del 19% dall’imposta sul reddito dichiarato dal Contraente a fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Se solo una componente del premio di assicurazione è destinata alla copertura dei suddetti rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente di rischio, che viene appositamente indicata dalla Società. L’importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare il limite massimo attualmente fissato in Euro 1.291,14. Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente all’1 gennaio 2001, Mod. LV25F - Ed. 01/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/12/2011 NOTA INFORMATIVA PAGINA 4 di 9 che conservano il diritto alla detrazione di imposta. Regime fiscale delle somme corrisposte D) 9. Le somme corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate in forma di rendita, sono esenti dall’IRPEF. Le somme corrisposte in caso di morte sono anche esenti dall’imposta sulle successioni. Negli altri casi - con riferimento ai contratti con prestazione principale in forma di capitale - è necessario fare le seguenti distinzioni: • Le somme corrisposte in forma di capitale, limitatamente alla parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito ed i premi pagati (al netto dell’eventuale componente indicata dalla Società per le coperture di rischio), costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%. La base imponibile è ridotta al 62,5% per i proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati. • La stessa imposta sostitutiva si applica al capitale, diminuito dei premi pagati (netti dell’eventuale componente per le coperture di rischio), al momento della sua eventuale conversione in una rendita vitalizia con funzione previdenziale, cioè non riscattabile dopo la data in cui sorge il diritto all’erogazione; le rate di rendita, limitatamente all’importo ottenuto come differenza fra la rata di rendita erogata e la corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari relativi al periodo successivo alla data in cui sorge il diritto alla corresponsione della rendita, costituiscono redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%. La base imponibile è ridotta al 62,5% per i proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati. L’imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto di imposta. In ogni caso, le somme percepite nell’esercizio di attività commerciali non sono soggette ad imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito d’impresa. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Modalità di perfezionamento del contratto Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di Polizza, Art 3 Conclusione del contratto, entrata in vigore e scadenza dell’assicurazione. 10. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi Versati i primi tre premi annui, il Contraente ha facoltà di sospendere il pagamento dei premi mantenendo il diritto a prestazioni ridotte; a seguito della riduzione delle prestazioni cessano le eventuali garanzie accessorie. Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di polizza, Art 8. 11. Riscatto e riduzione È facoltà del Contraente, qualora siano state pagate almeno tre complete annualità di polizza di: sospendere il pagamento dei premi mantenendo il diritto alla prestazione ridotta della polizza; a seguito della riduzione delle prestazioni cessano le eventuali garanzie accessorie chiedere il riscatto della polizza Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di polizza, Art 8 e successivi. Per le informazione relative al proprio contratto, il Contraente potrà rivolgersi alla Società: Liguria Vita Spa Ufficio Portafoglio Via Senigallia 18/2 - 20161 Milano (MI) Tel. 02.6402.1 Fax 02.6402.9550 E.mail: [email protected] . 12. Revoca della proposta Prima della conclusione del contratto, il Proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, dandone comunicazione alla Società tramite raccomandata o telefax al nr. 02.6402.9550 Mod. LV25F - Ed. 01/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/12/2011 NOTA INFORMATIVA PAGINA 5 di 9 In tal caso il Proponente ha diritto alla restituzione delle somme eventualmente già pagate, entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta comunicazione. 13. Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha l’effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della raccomandata o dalla data del telefax. Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione del recesso, dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici, al Contraente verrà rimborsato il premio eventualmente corrisposto, diminuito delle spese di emissione del contratto effettivamente sostenute di cui al punto 6.1.1, a condizione che le stesse siano quantificate nella proposta e nel contratto, nonché la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. 14. Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di Polizza, 14 Pagamenti della Società e Allegato A. I pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data in cui è sorto il relativo obbligo, purché a tale data - come definita in relazione all’evento che causa il pagamento - sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria, finalizzata a verificare l’esistenza dell’obbligo stesso, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale; altrimenti, la Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. Si ricorda che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda; la legislazione in materia di rapporti dormienti, come stabilito dalla Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede il conferimento delle somme dovute e non reclamate dai Beneficiari al Fondo istituito presso il Ministero dell’Economia e della Finanza (“Conti Dormienti”). 15. Legge applicabile al contratto Il contratto è assoggettato alla legge italiana. 16. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto e ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana, salvo che le Parti non ne concordino la redazione in un’altra lingua. 17. Reclami I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione delle responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto devono essere rivolte alla Società al seguente indirizzo: LIGURIA VITA S.p.A. UFFICIO RECLAMI Via Senigallia 18/2 – 20161 Milano MI Fax: 02.6402.8105 e-mail: [email protected] Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'organo a ciò preposto: ISVAP - Servizio Tutela Utenti - Via Quirinale 21 - 00187 Roma I reclami indirizzati all'Isvap contengono i seguenti requisiti: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato breve descrizione del motivo di lamentela copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze Non rientrano nella competenza dell’ISVAP: i reclami in relazione al cui oggetto sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria; i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo unico dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi Mod. LV25F - Ed. 01/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/12/2011 NOTA INFORMATIVA PAGINA 6 di 9 da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione; i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari. Resta salva la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 18. Informativa in corso di contratto In caso di assegnazione della partecipazione agli utili, la Società è tenuta a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Polizza per l’assegnazione della partecipazione agli utili, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa. 19. Conflitto di interessi La Società effettua operazioni di acquisto, sottoscrizione, gestione e vendita di attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti nei confronti dei Contraenti. In relazione a tali operazioni, possono determinarsi situazioni di potenziale conflitto con gli interessi degli stessi Contraenti, derivanti da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di società del Gruppo, come di seguito precisato. Gli attivi possono essere emessi, promossi o gestiti anche dalla Società o da soggetti appartenenti allo stesso Gruppo, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa. La Società ha adottato idonee procedure anche in relazione ai rapporti di Gruppo, per individuare e gestire le suddette situazioni al fine di salvaguardare l’interesse dei Contraenti. In ogni caso la Società, qualora il conflitto di interessi non sia evitabile, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti. La Società può stipulare con soggetti terzi accordi finalizzati al riconoscimento di utilità (retrocessione di commissioni o altri proventi o servizi) a fronte degli investimenti effettuati. Tali introiti vengono comunque retrocessi ai Contraenti in modo da ottenere per gli stessi il miglior risultato possibile, indipendentemente dall’esistenza dei suddetti accordi. La quantificazione degli introiti retrocessi risulta dal rendiconto annuale di gestione certificato dalla società di revisione contabile. Si rinvia al rendiconto annuale della Gestione separata per la quantificazione delle utilità ricevute e retrocesse agli assicurati. E) PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e di riscatto previsti dal contratto. L’elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti, sesso ed età dell’assicurato. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori: A. il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente B. una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’ISVAP pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%. Tenuto conto di quanto indicato al precedente punto 6.2 nella tabella seguente viene riportata ipotetica misura annua di rivalutazione applicata: ANNI TRASCORSI fino a 5 da 6 a 10 da 11 a 15 da 16 a 20 MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE 1,17 % 1,23% 1,23% 1,23% La misura di rivalutazione è ottenuta scorporando il tasso tecnico che al momento della redazione del presente progetto è pari al 2,0% già riconosciuto nel calcolo del capitale assicurato iniziale. I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l’Impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili. Mod. LV25F - Ed. 01/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/12/2011 NOTA INFORMATIVA PAGINA 7 di 9 I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l’Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate. SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO BASE: IN A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO Tasso annuo di rendimento minimo garantito Età dell’Assicurato Durata Sesso dell’Assicurato ulteriore ipotesi Anni trascorsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2,00% 45 20 maschio Periodicità dei versamenti: Diritti di quietanza da aggiungere al premio premio ricorrente annuale Caricamento applicato capitale assicurato iniziale: periodo di sviluppo contrattuale considerato: Premio annuo 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Cumulo dei premi annui 1.500,00 3.000,00 4.500,00 6.000,00 7.500,00 9.000,00 10.500,00 12.000,00 13.500,00 15.000,00 16.500,00 18.000,00 19.500,00 21.000,00 22.500,00 24.000,00 25.500,00 27.000,00 28.500,00 30.000,00 Capitale in caso di premorienza 1.498,45 2.996,90 4.495,35 5.993,80 7.492,25 8.990,70 10.489,15 11.987,60 13.486,05 14.984,50 16.482,95 17.981,40 19.479,85 20.978,30 22.476,75 23.975,20 25.473,65 26.972,10 28.470,55 29.969,00 Capitale assicurato alla fine dell’anno 28.988,78 28.988,78 28.988,78 28.988,78 28.988,78 28.988,78 28.988,78 28.988,78 28.988,78 28.988,78 28.988,78 28.988,78 28.988,78 28.988,78 28.988,78 28.988,78 28.988,78 28.988,78 28.988,78 33.337,10 Euro Euro Euro Euro anni ANNUALE 1,55 1.500,00 159,53 28.988,78 20 Interruzione del pagamento dei premi Valori di Capitale Capitale riscatto alla ridotto alla ridotto alla fine fine dell’anno scadenza dell’anno 0,00 0,00 2.232,31 3.095,47 4.325,78 5.372,62 6.487,44 7.673,72 8.935,08 10.275,35 11.698,48 13.208,65 14.810,20 16.507,67 18.305,83 20.209,64 22.224,29 24.355,20 26.608,06 - 0,00 0,00 4.348,32 5.797,76 7.247,20 8.696,63 10.146,07 11.595,51 13.044,95 14.494,39 15.943,83 17.393,27 18.842,71 20.292,15 21.741,59 23.191,02 24.640,46 26.089,90 27.539,34 - 0,00 0,00 4.348,32 5.797,76 7.247,20 8.696,63 10.146,07 11.595,51 13.044,95 14.494,39 15.943,83 17.393,27 18.842,71 20.292,15 21.741,59 23.191,02 24.640,46 26.089,90 27.539,34 - L’operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo garantito, dopo il pagamento di 20 annualità di premio. Mod. LV25F - Ed. 01/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/12/2011 NOTA INFORMATIVA PAGINA 8 di 9 B) TASSO DI RENDIMENTO FINANZIARIO Tasso annuo di rendimento minimo garantito Età dell’Assicurato Durata Sesso dell’Assicurato ulteriore ipotesi 4,00% 45 20 maschio Periodicità dei versamenti: Diritti di quietanza da aggiungere al premio premio annuo iniziale Caricamento applicato capitale assicurato iniziale: periodo di sviluppo contrattuale considerato: Euro Euro Euro Euro anni INTERRUZIONE PREMI Anni trascorsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Premio annuo 1.500,00 1.517,68 1.535,57 1.553,67 1.571,99 1.591,30 1.610,86 1.630,65 1.650,69 1.670,98 1.691,51 1.712,30 1.733,34 1.754,64 1.776,20 1.798,03 1.820,13 1.842,50 1.865,14 1.888,06 Cumulo dei premi annui 1.500,00 3.017,68 4.553,25 6.106,93 7.678,92 9.270,22 10.881,08 12.511,73 14.162,42 15.833,40 17.524,91 19.237,21 20.970,55 22.725,18 24.501,39 26.299,42 28.119,55 29.962,04 31.827,18 33.715,24 Capitale in caso di premorienza 1.516,13 3.068,04 4.656,37 6.281,75 7.944,85 9.651,08 11.398,09 13.186,62 15.017,41 16.891,25 18.808,91 20.771,20 22.778,91 24.832,86 26.933,90 29.082,87 31.280,62 33.528,04 35.826,02 38.175,45 Capitale assicurato alla fine dell’anno 29.330,85 29.676,95 30.027,14 30.381,46 30.739,96 31.118,06 31.500,81 31.888,27 32.280,50 32.677,55 33.079,48 33.486,36 33.898,24 34.315,19 34.737,27 35.164,54 35.597,06 36.034,91 36.478,14 42.465,84 DEL ANNUALE 1,55 1.500,00 159,53 28.988,78 20 PAGAMENTO Valori di riscatto alla fine dell’anno Capitale ridotto alla fine dell’anno 0,00 0,00 2.312,27 3.244,18 4.587,10 5.767,25 7.049,61 8.441,25 9.949,68 11.582,87 13.349,29 15.257,96 17.318,41 19.540,80 21.935,89 24.515,09 27.290,53 30.275,07 33.482,35 - 0,00 0,00 4.504,07 6.076,29 7.684,99 9.335,42 11.025,29 12.755,31 14.526,23 16.338,78 18.193,72 20.091,82 22.033,86 24.020,64 26.052,95 28.131,63 30.257,50 32.431,42 34.654,23 - DEI Capitale ridotto alla scadenza 0,00 0,00 5.498,13 7.330,83 9.163,54 11.078,04 12.924,39 14.770,73 16.617,07 18.463,41 20.309,75 22.156,09 24.002,43 25.848,77 27.695,11 29.541,45 31.387,79 33.234,13 35.080,48 - Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra sono al lordo degli oneri fiscali. ***** La Liguria Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. L’Amministratore Delegato ____________________ Marco FUSCIANI Mod. LV25F - Ed. 01/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/12/2011 NOTA INFORMATIVA PAGINA 9 di 9 CONDIZIONI DI POLIZZA ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO RIVALUTABILE CON “TERMINAL BONUS” E CON CONTROASSICURAZIONE A PREMIO ANNUO RIVALUTABILE TAR. 413 I) OGGETTO DEL CONTRATTO Art. 1 - Prestazioni assicurate Con la presente assicurazione la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati: alla scadenza del contratto, se l’Assicurato è in vita, il capitale vita assicurato aumentato di un bonus finale del 15%, oppure, al decesso dell’Assicurato, se si verifica prima della scadenza, il capitale morte assicurato a quel momento, pari al “premio annuo rivalutato controassicurato” moltiplicato per il numero dei premi annui pagati, comprese eventuali frazioni. Il capitale vita assicurato e il “premio annuo rivalutato controassicurato”, il cui ammontare iniziale è indicato nella scheda contrattuale, si rivalutano annualmente come stabilito all’art. 7. Art. 2 - Premio Il premio annuo è dovuto dal Contraente alla decorrenza dell’assicurazione e ad ogni suo anniversario precedente la scadenza contrattuale, e deve essere corrisposto - insieme ai diritti - in via anticipata nella rateazione pattuita, ma comunque non oltre la morte dell’Assicurato. Il premio annuo, indicato nella scheda contrattuale, è di ammontare rivalutabile. In caso di importi di premio particolarmente elevati (anche per effetto del cumulo con altri contratti collegati alla stessa Gestione separata e riconducibili al medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi), la stipula del contratto – potrà essere subordinata alla sottoscrizione da parte del Contraente di specifiche disposizioni volte a salvaguardare un periodo di permanenza minimo e a fissare le condizioni per l’uscita. Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, il Contraente deve versare il premio alla Società, tramite il competente soggetto abilitato al collocamento, scegliendo una delle seguenti modalità: • assegno bancario o circolare non trasferibile, tratto o emesso all’ordine della Società, contro rilascio di apposita quietanza sottoscritta dalla Società o dal competente soggetto abilitato; • bonifico bancario (o eventuali altre forme di addebito sul conto corrente del Contraente, se stabilite contrattualmente dalle parti) con accredito sull’apposito conto corrente intestato alla Società o al competente soggetto abilitato. In tal caso, la relativa scrittura di addebito ha valore di quietanza e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società o con la data dell’operazione, se successiva a quella di valuta. II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO Art. 3 - Conclusione del contratto, entrata in vigore e scadenza dell’assicurazione Il contratto si intende concluso nel giorno in cui: la polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall’Assicurato, oppure, il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve dalla Società la polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l’assenso della Società stessa. Le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di decorrenza indicata nella scheda contrattuale, a condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato versato il premio unico. Nel caso in cui Mod. LV25F - Ed. 01/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/12/2011 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 1 di 7 la conclusione del contratto e/o il versamento del premio unico siano avvenuti successivamente alla decorrenza indicata nella scheda contrattuale, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto. Art. 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la Società stessa si riserva: di impugnare il contratto e quindi, in caso di sinistro, di rifiutare il pagamento della prestazione, ai sensi dell'art. 1892 c.c., quando esiste malafede o colpa grave; di impugnare il contratto e quindi, in caso di sinistro, di rifiutare il pagamento della prestazione, ai sensi dell'Art. 1892 c.c., quando esiste malafede o colpa grave; di recedere dal contratto o, in caso di sinistro, di ridurre la somma da pagare, ai sensi dell'Art. 1893 c.c., quando non esiste malafede o colpa grave. Trascorsi 180 giorni dall'entrata in vigore delle garanzie o dalla loro eventuale riattivazione accordata dalla Società, la stessa può agire, come previsto al precedente comma, esclusivamente quando esiste malafede o colpa grave, oppure quando le dichiarazioni inesatte o le reticenze riguardano il comportamento dell’Assicurato relativamente al fumo o la professione o l’attività dell’Assicurato. L’inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell’Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute. Art. 5 - Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto, da inviare a: LIGURIA VITA S.p.A. Ufficio Gestione Portafoglio Via Senigallia 18/2 – 20161 Milano MI Fax: 02.6402.9550 Il recesso libera entrambe le Parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata o dalla data del telefax. Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione di recesso, dietro consegna dell’originale della polizza e delle eventuali appendici, la Società rimborsa al Contraente il premio versato, diminuito di € 25,00 a fronte delle spese sostenute, nonché diminuito di una quota dello stesso in proporzione al periodo nel quale le garanzie sono state in vigore. III) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE Art. 6 - Spese In aggiunta al premio, il Contraente deve corrispondere alla Società i seguenti diritti: diritti di quietanza di Euro 1,55, dovuti insieme a ciascun premio di rata. La Società trattiene inoltre su ciascun premio annuo versato: un importo fisso pari a Euro 25,82 un caricamento in percentuale sul premio annuo indicato nella tabella al punto 6.1.1 della Nota informativa Mod. LV25F - Ed. 01/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/12/2011 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 2 di 7 Art. 7 - Modalità di rivalutazione delle prestazioni A fronte degli impegni assunti con questa serie di contratti, la Società ha istituito la Gestione Separata “FONDO LIGURIA”, una speciale forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società e disciplinata dal relativo Regolamento di cui all’Allegato B che costituisce parte integrante del presente contratto. Come stabilito dal Regolamento, la Società determina mensilmente il tasso medio di rendimento della Gestione separata realizzato su un periodo di osservazione di 12 mesi; il tasso medio di rendimento così determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare ai contratti con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al termine del periodo di osservazione considerato. a. Rendimento attribuito - Il rendimento annuo da attribuire al contratto è uguale al rendimento della Gestione per un’aliquota di retrocessione non inferiore all'80%. Tale aliquota viene elevata in funzione degli anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto come riportato nella seguente tabella: ANNI TRASCORSI ALIQUOTA DI RETROCESSIONE RICONOSCIUTA AL CONTRAENTE MINIMO GARANTITO PER LA COMPAGNIA fino a 5 da 6 a 10 da 11 a 15 Da 16 in poi 80,0% 82,5% 87,5% 90,0% In ogni caso il rendimento annuo attribuito non può superare il rendimento del “Fondo Liguria” diminuito dello 0,75% trattenuto da Liguria Vita S.p.A. b. Misura di rivalutazione - Considerato che l’importo iniziale del capitale assicurato è stato calcolato riconoscendo in via anticipata il tasso di interesse del 2% annuo composto (tasso tecnico), la misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno, al suddetto tasso di interesse, la differenza se positiva - fra il rendimento annuo attribuito, di cui al precedente punto a), ed il medesimo tasso. c. Rivalutazione del capitale assicurato e del premio - Ad ogni anniversario della decorrenza del contratto (data della rivalutazione annuale), compresa la scadenza, il capitale assicurato e il premio annuo vengono rivalutati secondo la misura di rivalutazione fissata a norma del precedente lettera b. d. Rivalutazione della rendita durante il periodo della sua corresponsione – Al termine del differimento e ad ogni successivo anniversario (data della rivalutazione annuale) la rendita da corrispondere nell’anno seguente viene rivalutata nella misura annua di rivalutazione definita al precedente punto b). e. Rifiuto della rivalutazione del premio Il Contraente ha facoltà, ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza e con preavviso scritto di almeno tre mesi, di chiedere che la rivalutazione del premio non venga effettuata. Il rifiuto della rivalutazione del premio non pregiudica il diritto del Contraente di accettare successive rivalutazioni. e.1) Nel caso in cui il Contraente si avvalga della facoltà di rifiutare la rivalutazione del premio in scadenza ad un anniversario della data di decorrenza del contratto che cade dopo almeno cinque anni da tale decorrenza, il capitale assicurato nell'anno precedente verrà rivalutato aggiungendo allo stesso: un importo ottenuto moltiplicando il capitale iniziale riproporzionato, come più sotto definito, per la misura annua di rivalutazione, stabilita a norma della lettera b., e riducendo il prodotto nel rapporto fra il numero degli anni trascorsi dalla data di decorrenza ed il numero degli anni di durata contrattuale; un ulteriore importo ottenuto moltiplicando la differenza fra il capitale assicurato nel periodo annuale precedente ed il capitale iniziale riproporzionato, come più sotto definito, per la misura di rivalutazione di cui alla lettera b. Per capitale iniziale riproporzionato si intende il prodotto del capitale inizialmente assicurato per il rapporto tra l’ammontare del premio annuo netto dovuto nell’ultimo anno che precede l’anniversario considerato ed il premio annuo netto dovuto nel primo anno di assicurazione. e.2) Qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rifiutare la rivalutazione del premio ad un anniversario della decorrenza del contratto anteriore al quinto, il capitale assicurato non verrà rivalutato fino al completamento del pagamento di cinque annualità di premio; a partire dal sesto anno il capitale verrà rivalutato come indicato al punto e.1. Mod. LV25F - Ed. 01/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/12/2011 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 3 di 7 Art. 8 - Mancato pagamento dei premi: riduzione o sospensione delle garanzie e risoluzione del contratto Versati i primi tre premi annui, il Contraente ha facoltà di sospendere il pagamento dei premi mantenendo il diritto a prestazioni ridotte, secondo le modalità di calcolo di seguito descritte; a seguito della riduzione delle prestazioni cessano le eventuali Garanzie accessorie. Nel caso, invece, che il Contraente non versi una delle rate dei primi tre premi annui entro 30 giorni dalla relativa scadenza, il contratto resta sospeso. In ogni caso: entro 180 giorni dalla sospensione del pagamento dei premi, è possibile riattivare la piena efficacia del contratto mediante corresponsione delle rate di premio arretrate maggiorate di interessi; trascorsi 180 giorni, ma entro un anno, la riattivazione può invece essere concessa dalla Società che, per decidere se accordarla, può richiedere nuovi accertamenti sanitari. Se il contratto sospeso non viene riattivato nei modi di cui sopra, si risolve ed i premi già versati restano acquisiti dalla Società. Versati i primi due premi annui, il Contraente può esercitare il diritto al riscatto facendone richiesta alla Società mediante raccomandata A.R. o telefax. In tal caso, il contratto si risolve definitivamente e al Contraente viene corrisposto il relativo valore di riscatto. Riduzione del capitale Il capitale ridotto si determina moltiplicando il capitale, quale risulta rivalutato all'anniversario che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata, per il rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, ed il numero dei premi annui pattuiti. Qualora siano state corrisposte almeno cinque annualità di premio, il capitale ridotto verrà rivalutato, nella misura prevista all’art. 7 lettera b., ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto che coincida o sia successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi. Qualora invece siano state corrisposte meno di cinque annualità di premio il capitale ridotto verrà rivalutato, nella misura prevista all’art. 7 lettera b., a partire dal quinto anniversario della data di decorrenza del contratto. A giustificazione del mancato pagamento dei premi, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio. Art. 8.1 - Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione delle garanzie Entro 180 giorni dalla riduzione o dalla sospensione delle garanzie per mancato pagamento dei premi, il Contraente può riattivarle pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi per il periodo intercorso fra ciascuna data di scadenza e quella di riattivazione. Gli interessi vengono calcolati in base al tasso annuo di rendimento attribuito al contratto, a norma del punto a) dell’art. 7, all’ultimo anniversario che precede la data di riattivazione, con un minimo del tasso legale di interesse. Trascorsi 180 giorni ed entro un anno dalla riduzione o dalla sospensione delle garanzie, la riattivazione può essere concessa dalla Società che, per decidere se accordarla, può richiedere nuovi accertamenti sanitari. La riattivazione ripristina, con effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento delle rate di premio arretrate aumentate degli interessi, le prestazioni assicurate per i medesimi importi che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificato il mancato pagamento dei premi, fatte salve le esclusioni esplicitamente previste per le garanzie. Art. 8.2 - Riscatto A condizione che siano stati versati almeno tre premi annui, il Contraente può chiedere alla Società, mediante raccomandata A.R. o telefax, la corresponsione del valore di riscatto. Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto per il periodo che intercorre fra la data della richiesta di riscatto e la scadenza del contratto. Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e quella di scadenza del contratto. Mod. LV25F - Ed. 01/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/12/2011 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 4 di 7 Il tasso annuo di interesse è pari al tasso tecnico più 1,5 punti percentuali , nel caso in cui siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza del contratto, o al tasso tecnico più 2 punti percentuali nel caso in cui gli anni trascorsi siano inferiori a cinque. Il riscatto determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data della richiesta. Va comunque tenuto presente che il risultato ottimale dell’assicurazione si ottiene solo rispettando il piano assicurativo inizialmente stabilito. In particolare, il riscatto, in quanto modifica l’equilibrio economico dell’assicurazione, comporta una riduzione dei risultati sperati, più accentuata nei primi anni dalla stipulazione. Il valore di riscatto potrebbe anche risultare inferiore ai premi versati. In alternativa al riscatto, il Contraente può considerare la possibilità di ottenere dalla Società una somma a titolo di prestito, nel limite del valore di riscatto maturato. Nel progetto esemplificativo riportato nella precedente sezione E della Nota informativa (nonché nel progetto che verrà successivamente elaborato in forma personalizzata), sono evidenziati i valori del riscatto e delle prestazioni ridotte determinati in caso di sospensione del pagamento dei premi in ciascuno degli anni indicati in base alle ipotesi specificate. Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza, comporta - a partire dalle ore 24 di quest’ultima data – le seguenti conseguenze: • se il Contraente ha versato almeno due premi annui, le garanzie di cui all’art. 1 restano in vigore con prestazioni ridotte, ma senza pagamento di ulteriori premi, salva la possibilità di riattivazione ai sensi dell’art. 8; • se, invece, il Contraente ha versato meno di due premi annui, tutte le garanzie restano sospese e, se non vengono riattivate ai sensi dell’art. 8, l’assicurazione si risolve ed i premi già pagati restano acquisiti dalla Società. Art. 8.3 - Prestiti Purché il pagamento dei premi sia regolarmente in corso, il Contraente può chiedere prestiti alla Società. Il prestito può essere richiesto per un importo non superiore al valore di riscatto liquidabile al momento della richiesta stessa, diminuito dell’importo da rimborsare a fronte di altri prestiti eventualmente già ottenuti con la presente assicurazione. All’atto di concessione del prestito, la Società indica le relative condizioni e le modalità di determinazione del tasso di interesse. Art. 9 - Estratto conto annuale Entro 60 giorni da ciascun anniversario, la Società invia al Contraente l’estratto conto annuale riferito all’anniversario stesso. L’estratto conto riepiloga tutte le operazioni effettuate nell’ultimo anno che hanno comportato la variazione delle prestazioni assicurate, nonché il cumulo dei premi versati, l’ammontare delle prestazioni stesse ed il corrispondente importo riscattabile riferiti all’anniversario considerato. Art. 10 - Cessione, pegno e vincolo Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla scheda contrattuale o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate. Art. 11 - Opzioni Con effetto da un anniversario della data di decorrenza, a condizione che l’età raggiunta dall’Assicurato sia compresa fra 35 e 85 anni, il Contraente può chiedere, mediante raccomandata A.R. o telefax da inviare alla Mod. LV25F - Ed. 01/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/12/2011 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 5 di 7 Società con almeno 90 giorni di preavviso rispetto all’anniversario considerato, che il valore di riscatto totale – maturato a tale anniversario ai sensi dell’art. 8 - sia convertito in una delle seguenti prestazioni: una rendita annua da corrispondere all’Assicurato finché in vita; una rendita annua con garanzia di suo pagamento per 5 o 10 anni (quindi anche nel caso che in tale periodo si verifichi il decesso dell’Assicurato) e, successivamente, finché l’Assicurato è in vita; una rendita annua su due Assicurati, previa designazione del secondo Assicurato, da corrispondere fintanto che entrambi sono in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, sull’Assicurato superstite finché in vita. Non saranno comunque accolte richieste di conversione che darebbero luogo ad un importo annuo di rendita inferiore a quello dell’assegno sociale stabilito dalla legge. I coefficienti di conversione e le condizioni regolanti le suddette prestazioni saranno quelli in vigore alla data della conversione in rendita. Art. 12 - Duplicato In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità. IV) BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ Art. 13 - Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: • dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio; • dopo la morte del Contraente; • dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. In tali casi il recesso e le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento. Art. 14 - Pagamenti della Società Tutti i pagamenti dovuti dalla Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio della stessa o quello del competente soggetto abilitato, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto e dietro esibizione dell’originale della polizza e delle eventuali appendici (originale che verrà ritirato nei casi di pagamento derivante dalla risoluzione del contratto). Per il pagamento dovuto alla scadenza del contratto, è necessario fornire alla Società, tramite il competente soggetto abilitato, i documenti indicati nell’allegato A in relazione a tale causa di pagamento. Gli altri pagamenti vengono effettuati previa richiesta alla Società sottoscritta dagli aventi diritto, completa di tutta la documentazione necessaria – da fornire alla Società tramite il competente soggetto abilitato - in relazione alla causa del pagamento richiesto (vedi allegato A). Qualora l’esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell’obbligo di pagamento o l’individuazione degli aventi diritto o l’adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l’ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie. Mod. LV25F - Ed. 01/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/12/2011 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 6 di 7 Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo stesso, purché a tale data, come definita nelle presenti Condizioni contrattuali in relazione all’evento che causa il pagamento, la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. V) LEGGE APPLICABILE E FISCALITA’ Art. 15 - Obblighi della Società e del Contraente, legge applicabile Gli obblighi contrattuali della Società e del Contraente risultano dall’originale della polizza e delle eventuali appendici firmate dalle parti. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto valgono le norme della legge italiana. Art. 16 - Foro competente Per le controversie relative al contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo in cui il Contraente o il Beneficiario ha la residenza o il domicilio. Art. 17 - Tasse e imposte Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto VI) ESCLUSIONI Art. 18 - Esclusioni Sono esclusi dalla garanzia i casi di decesso derivanti direttamente o indirettamente da: • dolo del Contraente o del Beneficiario; • partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; • atti contro la persona dell’Assicurato – compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall’entrata in vigore delle garanzie o, trascorso questo periodo, nel primo anno dalla loro eventuale riattivazione accordata dalla Società; • atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell’Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari; • uso di stupefacenti o di allucinogeni e abuso continuativo di alcolici o di farmaci, comprovati da documentazione sanitaria; • partecipazione a gare e corse di velocità, e relative prove e allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; • incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio. In caso di decesso dell’Assicurato dovuto ad una di tali cause escluse dalla garanzia, il contratto si risolve e la Società corrisponde ai Beneficiari una somma pari all’ammontare dei premi versati, al netto di eventuali soprapremi e dei premi per assicurazioni accessorie e senza aggiunta di interessi o rivalutazioni, ma comunque non inferiore al valore di riscatto eventualmente maturato dal contratto e non superiore al capitale in vigore per il caso di morte. Mod. LV25F - Ed. 01/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/12/2011 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 7 di 7 ALLEGATO A – PAGAMENTI DELLA SOCIETA’ E DOCUMENTI RICHIESTI Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli Aventi Diritto. I suddetti documenti nei diversi casi previsti sono i seguenti: per i pagamenti conseguenti all'esercizio del diritto di revoca della proposta di assicurazione o di recesso dal contratto: richiesta firmata dal Contraente; originale della proposta di assicurazione (in caso di revoca) oppure originale della polizza relativa al presente contratto con eventuali appendici (in caso di recesso). per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato: originale della polizza con eventuali appendici o dichiarazione di smarrimento della stessa; certificato anagrafico di morte; - elenco completo di tutti i Beneficiari della polizza e fotocopia fronte/retro di un loro documento valido (preferibilmente la carta identità) ; - richiesta liquidazione sottoscritta da ciascun Beneficiario maggiorenne con indicazione dell’IBAN o di ogni altro dato necessario per diversa modalità di pagamento; la richiesta deve contenere indicazione del codice fiscale, della professione svolta e dell’indirizzo del Beneficiario stesso. • • qualora l'Assicurato non abbia lasciato testamento: atto notorio da cui risulti che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento e nel quale siano indicati, nel caso in cui risultino Beneficiari della polizza, i suoi Eredi Legittimi, la loro data nascita e capacità di agire e il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali Eredi Legittimi sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità); qualora l'Assicurato abbia lasciato testamento: - copia autentica del testamento e/o verbale di pubblicazione e atto notorio in cui risulti che tale testamento è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato e in cui sono indicati, nel caso in cui risultino Beneficiari della polizza, i suoi Eredi Legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire e il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali Eredi Legittimi sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità). In sostituzione dell’atto notorio, la Società accetta una dichiarazione sostitutiva autenticata. - in presenza di Beneficiari minorenni, decreto del Giudice Tutelare con il quale si autorizza l’esercente la potestà genitoriale o il tutore alla riscossione della quota relativa al minorenne stesso; Al fine di verificare l'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento ed individuare gli Aventi Diritto, a seguito di specifiche esigenze la Società si riserva di richiedere ulteriore documentazione. I pagamenti verranno effettuati tramite accredito in conto corrente bancario ovvero, laddove non sia possibile, mediante emissione di assegno bancario o circolare non trasferibile . Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione sopra indicata. Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi legali dallo scadere del termine stesso sino alla data di effettivo pagamento a favore degli Aventi Diritto. Mod. LV25F - Ed. 01/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/12/2011 ALLEGATO A PAGINA 1 di 1 ALLEGATO B – REGOLAMENTO FONDO LIGURIA Art 1 Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, contraddistinta con il nome ”Gestione Speciale per polizze di Assicurazione sulla Vita”, indicata nel seguito con la sigla “Fondo Liguria” (di seguito “Gestione Separata”) e disciplinata dal presente regolamento redatto ai sensi del Regolamento Isvap del 3 Giugno 2011, n. 38. Il regolamento della Gestione Separata è parte integrante delle Condizioni contrattuali. Art 2 La valuta di denominazione della Gestione Separata è l’euro. Art 3 L’attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata competono alla Società, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi. Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata stessa. La gestione finanziaria della Gestione Separata è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, senza tuttavia escludere l’utilizzo di altre attività ammissibili ai sensi della normativa vigente. Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito. Di seguito si evidenziano le tipologie d’investimento maggiormente significative tra cui si intendono investire le risorse. Titoli di debito • Governativi (comprensivi di titoli emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea o appartenenti all’Ocse ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri); • Corporate (comprensivi di: obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea o appartenenti all’Ocse, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata); • Fondi obbligazionari (Quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto obbligazionario). Titoli di capitale • Azioni negoziate su mercati regolamentati; • Fondi azionari (quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto azionario). Investimenti monetari • Depositi bancari; • Pronti contro termine; • Fondi monetari. Al fine di contenere l’esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli. Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio (titoli di debito) si precisa che l’esposizione massima ai titoli corporate è del 65%. Mod. LV25F - Ed. 01/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/12/2011 ALLEGATO B PAGINA 1 di 3 Complessivamente l’esposizione massima relativa alla componente obbligazionaria può essere pari al 100%. I titoli corporate devono avere rating, assegnato da Standard & Poor’s o equivalente, superiore o uguale all’investment grade; si precisa che, qualora le primarie agenzie quali Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch non abbiano attribuito un rating specifico a singole emissioni, al fine di valutarne il grado di affidabilità è possibile utilizzare il rating attribuito all’emittente degli strumenti finanziari stessi. I titoli corporate con rating assegnato da Standard & Poor’s inferiore all’investment grade o assente, possono essere tuttavia presenti fino ad una quota massima del 10% del portafoglio obbligazionario. Al fine di contenere il rischio di concentrazione, titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da società facenti parte di un medesimo Gruppo sono ammessi per un ammontare massimo pari al 5% del portafoglio obbligazionario. Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio, complessivamente riferibile ai titoli di capitale, ai titoli azionari non quotati e agli investimenti alternativi, si precisa che l’esposizione non dovrà essere superiore al 35% del portafoglio. Gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore al 10% del portafoglio. Per quanto concerne la possibilità di investire in investimenti alternativi (azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato nonché fondi riservati e speculativi) è previsto un limite massimo del 5% del portafoglio. E’ prevista la possibilità di investire nel comparto immobiliare nel limite massimo del 20% del portafoglio. La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un’efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa. La Società per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all’art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25 ed eventuali successive modifiche. Nell’ambito della politica d’investimento relativa alla Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti. La Società si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all’art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25, nel rispetto dei limiti di seguito indicati: • Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR):fino ad un massimo del 5%; • Obbligazioni: fino ad un massimo del 2%; • Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l’impresa detenga più del 50% del capitale sociale: fino ad un massimo del 2%. Art 4 Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione che prevedono una clausola di rivalutazione delle prestazioni legata al rendimento della Gestione Separata . Art 5 Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. Art 6 Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Mod. LV25F - Ed. 01/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/12/2011 ALLEBATO B PAGINA 2 di 3 Art 7 Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all’esercizio annuale della Gestione Separata che decorre relativamente al periodo di osservazione 1 gennaio di ciascun anno fino al successivo 31 dicembre. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata per l’esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza del suddetto periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa. Per risultato finanziario della Gestione Separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione Separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati all’art. 6 che precede. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui all’art. 5 che precede ed al lordo delle ritenute di acconto fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà della Società. La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di osservazione di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata. Art.7bis Per i contratti stipulati dopo il 1 gennaio 2012, ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti. Il tasso medio di rendimento realizzato nel periodo di osservazione coincidente con l’esercizio relativo alla certificazione, è quello stesso determinato ai sensi del precedente Art.7. Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con le medesime modalità, rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza di quell’esercizio, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa. Art 8 La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta all’Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione Separata stessa al presente regolamento. Art 9 Il presente regolamento potrà essere modificato al fine dell’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente. La Società si riserva di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di incorporazione o fusione con altre Gestioni Speciali della Società stessa, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell’interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l’operazione di incorporazione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell’operazione stessa. Mod. LV25F - Ed. 01/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/12/2011 ALLEBATO B PAGINA 3 di 3 GLOSSARIO Appendice (contrattuale) Assicurato Assicurazione Beneficiario Carenza Caricamenti Collettiva Conflitto di interessi Consolidamento Contraente Contratto di assicurazione sulla vita Contratto rivalutabile Controassicurazione Convenzione Detraibilità fiscale (del premio versato) Garanzia (Assicurazione) complementare o accessoria Garanzia (Assicurazione) di rischio Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne o integrarne alcuni aspetti, in base a quanto concordato tra la Società e il Contraente. Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto: le prestazioni sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Può coincidere con il Contraente e/o con il Beneficiario. vedi "Contratto di assicurazione sulla vita". Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, che riceve la prestazione contrattuale quando si verifica l'evento previsto. Può coincidere con il Contraente stesso e/o con l’Assicurato. Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci o hanno efficacia limitata. Se l'evento oggetto del contratto avviene in tale periodo, la Società non corrisponde la prestazione assicurata o corrisponde una somma inferiore. Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi sostenuti dalla Società. Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione operante in applicazione di un’apposita Convenzione che il Contraente stipula con la Società per i componenti di una collettività omogenea di individui, ciascuno dei quali potrà essere inserito nell’operazione con una propria posizione individuale (esempio: il datore di lavoro che stipula l'assicurazione collettiva per i propri dipendenti). Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Società può risultare in contrasto con quello del Contraente. Meccanismo in base al quale vengono definitivamente acquisiti, con la periodicità stabilita, il rendimento attribuito al contratto e, quindi, la maggiorazione delle prestazioni conseguente alla rivalutazione. Persona fisica o giuridica che stipula il contratto con la Società e si impegna al versamento dei premi. Può coincidere con l'Assicurato e/o con il Beneficiario. Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato. Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da un meccanismo di accrescimento delle prestazioni derivante dalla partecipazione al rendimento di una gestione interna separata. Clausola contrattuale che, in caso di decesso dell'Assicurato, prevede il pagamento di una somma commisurata ai premi pagati. Contratto che il Contraente stipula con la Società per concludere assicurazioni sulla vita o capitalizzazioni in forma di collettiva. Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che, secondo la normativa vigente, può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi. Garanzia di rischio abbinata obbligatoriamente o facoltativamente alla garanzia principale. Garanzia finalizzata alla protezione da rischi attinenti alla vita dell’Assicurato (ad esempio il decesso o l’invalidità), che prevede il pagamento della prestazione esclusivamente al verificarsi di tali eventi. Mod. LV25F - Ed. 01/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/12/2011 GLOSSARIO PAGINA 1 di 3 Gestione interna separata Imposta sostitutiva Intermediario incaricato ISVAP Opzione Perfezionamento del contratto Polizza Premio Prescrizione Prestazione Progetto personalizzato Proposta Quietanza Riattivazione Riserva matematica Rivalutazione Scheda contrattuale (di polizza) Fondo appositamente creato per i contratti a prestazioni rivalutabili, gestito separatamente rispetto al complesso delle altre attività della Società. La rivalutazione delle prestazioni dipende dal rendimento ottenuto dalla gestione interna separata. Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche. Gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi. Soggetto (persona fisica o giuridica) iscritto nel Registro Unico elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, incaricato dalla Società della presentazione e proposizione dei propri prodotti assicurativi e di capitalizzazione, nonché, se previsto dall’incarico, della conclusione e gestione dei relativi contratti. Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Clausola contrattuale secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione sia corrisposta in forma diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio: l’opportunità di scegliere che il capitale sia convertito in una rendita vitalizia o, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in unica soluzione. Momento in cui avviene il pagamento del primo premio pattuito. Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione o di capitalizzazione. Importo che il Contraente si impegna a corrispondere alla Società - in unica soluzione o secondo un piano di versamenti prestabilito - quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione o di capitalizzazione. Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione si prescrivono nel termine di due anni. Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario al verificarsi dell'evento previsto dal contratto. Esemplificazioni dello sviluppo dei premi, delle prestazioni, dei valori di riduzione e di riscatto, elaborate in base a rendimenti finanziari ipotetici e secondo schemi stabiliti dall'ISVAP. Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni prestabilite. Documento che prova l’avvenuto pagamento (esempio: quietanza di premio rilasciata dalla Società al Contraente a fronte del versamento del premio; quietanza di liquidazione rilasciata dal Beneficiario alla Società a fronte del pagamento della prestazione). Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni contrattuali, il versamento dei premi dopo una sospensione del loro pagamento. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento. Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente. La legge impone Particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui viene investita. Maggiorazione delle prestazioni, con la periodicità prestabilita, derivante dall’attribuzione di una quota del rendimento della gestione interna separata. Documento in cui vengono riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e del Beneficiario e dove sono indicati gli elementi che caratterizzano il contratto (il tipo, gli importi delle prestazioni, il premio, ecc.). Mod. LV25F - Ed. 01/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/12/2011 GLOSSARIO PAGINA 2 di 3 Sinistro Sovrappremio Sostituzione (Trasformazione) Tassazione separata Tasso tecnico Verificarsi dell’evento di rischio oggetto del contratto (ad esempio il decesso dell’Assicurato), per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata. Maggiorazione di premio richiesta dalla Società per le assicurazioni con garanzie di rischio, nel caso in cui l’Assicurato superi i normali livelli di rischio, in relazione alle proprie condizioni di salute (soprapremio sanitario) o in relazione alle attività professionali o sportive svolte (soprapremio professionale o sportivo). Modifica richiesta dal Contraente, riguardante alcuni elementi del contratto (esempio: la durata, il tipo di garanzia o l’importo del premio), le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la Società che, comunque, non è tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Metodo di calcolo dell’imposta da applicare a redditi a formazione pluriennale, previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri per il contribuente che deriverebbero dall’applicazione delle aliquote progressive dell’imposta sui redditi. Rendimento finanziario, annuo e composto, che è già compreso nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali. Mod. LV25F - Ed. 01/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/12/2011 GLOSSARIO PAGINA 3 di 3 LIGURIA VIT A S.p.A . Sede Legale – 20161 Milano – Via Senigallia 18/2 Tel. +39 02 6402.1 - Fax +39 02 6402.2331 - www.liguriavita.it Capitale sociale € 6.000.000,00 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 02062090267 - Partita I.V.A. 12976110150 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e della relativa riassicurazione con D.M. 4-6-1990 n. 18554 (G.U. 14-6-1990 n. 137) - Iscritta alla Sez. I dell’Albo Imprese presso l’Isvap al n. 1.00089 Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 030 - Direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A. PROPOSTA DI ASSICURAZIONE PER L’EMISSIONE DI POLIZZA VITA LIGURIA PIÙ FUTURO ultimo aggiornamento: dicembre 2011 CONVENZIONE N. PROPOSTA N. Agenzia FACSIMILE Cod. Sub./Prod. Codice Fiscale/Partita IVA 1 - CONTRAENTE Indirizzo Data di nascita CAP Età Comune Prov. Comune o Stato estero di nascita Prov. Professione (descrizione sintetica dell’attività svolta) Documento d’identificazione N. 2 - TITOLARE EFFETTIVO / DELEGATO Indirizzo Data di nascita in il (colui che stipula in nome e per conto del Contraente) CAP Codice Fiscale/Partita IVA Comune Prov. Comune o Stato estero di nascita Prov. Professione (descrizione sintetica dell’attività svolta) Documento d’identificazione N. Gruppo di attività Codice ATECO Rilasciato da Sesso in il Dichiaro che i dati relativi al Contraente sono da Firma del Rappresentante me forniti e che gli stessi corrispondono a verità. Tipo di Delega Codice Fiscale/Partita IVA 3 - ASSICURATO Indirizzo Data di nascita Gruppo di attività Codice ATECO Rilasciato da Sesso CAP Età Comune Prov. Comune o Stato estero di nascita Prov. Professione (descrizione sintetica dell’attività svolta) Documento d’identificazione N. Rilasciato da Sesso Gruppo di attività Codice ATECO in il 4 – BENEFICIARI Caso morte Caso vita 5 - FORMA TARIFFARIA E PRESTAZIONE Tariffa – Descrizione 413 - ASSICURAZIONE DI ANNUO RIVALUTABILE CAPITALE DIFFERITO RIVALUTABILE CON “TERMINAL BONUS” E CON CONTROASSICURAZIONE A PREMIO 6 - DECORRENZA - DURATA - FRAZIONAMENTO - IMPORTO DEL PREMIO - CAPITALE ASSICURATO Decorrenza Durata anni Numero premi Scadenza Frazionamento Premio annuo netto Capitale iniziale La Tariffa garantisce: - in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza contrattuale, il pagamento ai Beneficiari designati del Capitale iniziale sopra riportato, incrementato delle rivalutazioni annue come indicato nelle condizioni di polizza, purché questa sia al corrente con il pagamento dei premi, - in caso di morte dell’Assicurato entro il periodo di differimento, il pagamento ai Beneficiari designati di una somma pari al premio netto, maggiorato dell’eventuale riduzione di premio prevista dalla tariffa, moltiplicato per il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, e rivalutato nella proporzione in cui il capitale, quale risulta rivalutato l’anniversario di polizza che precede la data del decesso, sta a quello inizialmente assicurato. 7 - RATA DI PERFEZIONAMENTO Premio Netto Frazionamento Diritti Imposte Premio Totale = = = = = Mod. LV25P - Ed. 01/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/12/2011 MODELLO DI PROPOSTA PAGINA 1 di 3 PROPOSTA n. FACSIMILE 8 - DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA E DI RECESSO DAL CONTRATTO (consentito solamente alle persone fisiche) Il Contraente ai sensi del D. lgs. 7 settembre 2005 n. 209, può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata o dalla data del telefax. Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione di recesso, dietro consegna dell’originale della polizza e delle eventuali appendici, la Società rimborsa al Contraente il premio versato, diminuito di EUR 25,00 a fronte delle spese sostenute, nonché della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. Il Contraente dichiara inoltre di avere ricevuto dall’Intermediario, prima della sottoscrizione della Proposta : Il Fascicolo informativo mod. LV25F ed. 01/2012 di cui al Regolamento ISVAP n. 35 del 26/05/2010 relativo alla forma assicurativa suddetta, contenente i seguenti documenti : • Scheda sintetica • Nota informativa • Condizioni Contrattuali • Glossario • Il presente modulo di proposta di averne preso visione e di accettarne i contenuti; Le informative precontrattuali e i documenti di cui all’art. 49, comma 2 del Regolamento ISVAP n. 5 del 10/10/2006 IL CONTRAENTE_____________________________________________________________________________________________ Emesso in triplice esemplare in (data) IL CONTRAENTE L’ASSICURATO L’AGENTE GENERALE (timbro e firma se società) (timbro e firma se società) 9 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Preso atto dell’Informativa ricevuta, ai sensi degli art. 23, 26 e 43 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196: acconsento al trattamento da parte del Titolare, nonché degli altri soggetti della Catena Assicurativa, dei dati personali sia comuni sia sensibili, che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice; al trasferimento degli stessi dati dall’estero (Paesi UE e Paesi extra UE) __________ acconsento (*) al trattamento dei dati personali comuni che mi riguardano per finalità di profilazione della Clientela, d’informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi di Società del Gruppo FONDIARIA –SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato; al trasferimento degli stessi all’estero (Paesi UE e Paesi extra UE) per finalità di profilazione della Clientela d’informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi di Società del Gruppo FONDIARIA –SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato; (*) (ove l’interessato NON intenda dare il proprio consenso al trattamento e trasferimento all’estero dei suoi dati personali per finalità di profilazione della Clientela, d’informazione e promozione commerciale, nonché di indagine sul gradimento circa la qualità dei prodotti e/o servizi ricevuti e di ricerche di mercato, deve premettere la parola “NON” alla parola “acconsento”) Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. IL CONTRAENTE L’ASSICURATO (timbro e firma se società) 10 - PAGAMENTO DEL PREMIO il premio può essere corrisposto in rate : annuali, semestrali, trimestrali Dichiaro di aver ricevuto oggi ______________________ l’importo della rata di perfezionamento a mezzo di: BANCOMAT /CARTA DI CREDITO ASSEGNO NON TRASFERIBILE N. __________________ DELLA BANCA _______________________________________ BONIFICO L’ESATTORE _________________________________________ ________________________________ (cognome e nome) (firma) La prestazione ed il premio indicati potranno subire variazioni a seguito delle verifiche effettuale dalla Società in ordine alla corretta applicazione della tariffa. Mod. LV25P - Ed. 01/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/12/2011 MODELLO DI PROPOSTA PAGINA 2 di 3 PROPOSTA n. (FACSIMILE) QUESTIONARIO SULL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO OFFERTO A. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE a1. Nome e Cognome a2. Data di nascita F. INFORMAZIONI SULLE ASPETTATIVE IN RELAZIONE AL CONTRATTO f1. Quali sono gli obbiettivi assicurativo-previdenziali che intende perseguire con la stipula del contratto? Risparmio / investimento B. INFORMAZIONI SULLO STATO OCCUPAZIONALE Previdenza/pensione complementare b1. Qual e' attualmente il suo stato occupazionale? Protezione assicurativa di rischio (morte, invalidità, non Occupato con contratto a tempo indeterminato autosufficienza) Occupato con contratto a tempo determinato f2. Quale orizzonte temporale si prefigge per la realizzazione degli Autonomo / Libero professionista obbiettivi? Pensionato Breve (<= 5 anni) Non occupato Medio (6 - 10 anni) Lungo (> 10 anni) C. INFORMAZIONI SULLE PERSONE DA TUTELARE c1. Lei ha eventuali soggetti da tutelare? (carichi familiari, altre persone da f3. Intende perseguire i suoi obiettivi assicurativo-previdenziali attraverso: Versamenti periodici tutelare, enti, aziende, ecc.) Versamento unico si f4. Qual e' la sua propensione al rischio (e conseguentemente livello di no possibile rendimento dell'investimento) relativamente al prodotto proposto? Bassa (non sono disposto ad accettare oscillazioni del D. INFORMAZIONI SULL'ATTUALE SITUAZIONE valore del mio investimento nel tempo e di conseguenza ASSICURATIVA accetto rendimenti modesti ma sicuri nel tempo) d1. Attualmente possiede altri prodotti assicurativi vita? Media (sono disposto ad accettare oscillazioni modeste del Risparmio/investimento valore del mio investimento nel corso della durata del Previdenza/pensione complementare contratto di conseguenza accetto probabili rendimenti medi Protezione assicurativa di rischio (morte, invalidità, non a scadenza del contratto o al termine dell'orizzonte autosufficienza) temporale consigliato) Nessuna copertura assicurativa vita Alta (sono disposto ad accettare possibili forti oscillazioni del valore del mio investimento nell’ottica di massimizzarne E. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA la redditività e nella consapevolezza che ciò comporta dei e2. Qual e' il suo patrimonio disponibile all'investimento? rischi) Fino a 5.000 Euro f5. Qual e' la probabilita' di dover disinvestire la sua posizione nei primi Da 5000 a 15000 Euro anni di contratto? Oltre 15000 Euro Bassa Alta f6. Qual è la sua conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari? Bassa Media Alta DATA ___________________ FIRMA _______________________ DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA (Da sottoscrivere nel caso non si voglia dare risposta alle domande riportate nel questionario) (Da sottoscrivere nel caso in cui il contratto, sulla base delle risposte fornite o meno dal cliente o sulla base di altre informazioni disponibili, non risulta o potrebbe non risultare adeguato) Dichiaro di non voler rispondere, in tutto o in parte, alle domande sopra riportate, consapevole che ciò ostacola la valutazione da parte dell’intermediario dell’adeguatezza del contratto alle mie esigenze assicurative. Dichiaro di essere stato informato dal sottoscritto intermediario dei motivi per i quali, sulla base delle informazioni da me fornite e di eventuali altre informazioni disponibil, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle mie esigenze assicurative. Dichiaro altresì di voler comunque sottoscrivere il relativo contratto. DATA_________________FIRMA___________________ DATA _______ FIRMA ____________________ ______________________________ Firma dell’Intermediario Mod. LV25P - Ed. 01/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/12/2011 MODELLO DI PROPOSTA PAGINA 3 di 3 INFORMATIVA “PRIVACY” ai sensi dell’Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30.6.2003 n. 196) In conformità all’Art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato Codice), la sottoscritta Società - in qualità di Titolare - La informa sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (Art. 7 del Codice) 1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative La Società tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa già detenuti, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto, nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nell’ambito della presente finalità il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali. In tal Caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potrà essere: a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile); b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri. Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la Società non potrà concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri. 2. Trattamento dei dati personali per finalità promozionali/commerciali In Caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di propalazione della Clientela, di informazione e promozione commerciali di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato. In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo l’espletamento delle attività indicate nel presente punto. 3. Modalità del trattamento dei dati Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati. La Società svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni alla Società stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati: a) conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili o di incaricati, tra i quali indichiamo gli Agenti della Società, i dipendenti o collaboratori della Società stessa addetti alle strutture aziendali nell’ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. L’elenco aggiornato dei responsabili è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (*); b) in totale autonomia, in qualità di distinti Titolari. 4. a) Comunicazione dei dati personali I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per obbligo di legge agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensione; organismi associativi (ANIA e, conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); Mod. LV25F - Ed. 01/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/12/2011 INFORMATIVA PRIVACY PAGINA 1 di 2 b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2 a Società del Gruppo FONDIARIA SAI (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), a Società specializzate in promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti. (*) L’elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati . 5. Trattamento dei dati personali per le comunicazioni infragruppo in materia di antiriciclaggio In ottemperanza a quanto disposto dal Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 10 settembre 2009 “Misure relative alle comunicazioni fra intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo in materia di antiriciclaggio”, La informiamo riguardo alla possibilità che le informazioni relative alle operazioni poste in essere dagli stessi interessati e ritenute “sospette” ai sensi dell’Art. 41, comma 1, del decreto n. 231 possano essere oggetto di comunicazione ad altre Società facenti parte del Gruppo Fondiaria - Sai (società controllanti, controllate e collegare, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) cui appartiene Liguria Vita S.p.A.. 6. Trasferimento di dati all’estero I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea. 7. Diritti dell'interessato Ai sensi dell’Art. 7 del Codice Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Per l’esercizio di tali diritti, nonché per conoscere l'elenco dei Responsabili del trattamento (*), Lei potrà rivolgersi al responsabile pro-tempore della Direzione IT di LIGURIA VITA S.p.A., Dott. Ivano Colombo, c/o Ufficio Privacy (fax 02.6402.8121). (*) elenco disponibile sul sito www.liguriavita.it e presso l’Ufficio Privacy Liguria Società di Assicurazioni S.p.A. e Liguria VITA S.p.A. (fax 02.6402.8121) LIGURIA VITA S.p.A. Marco FUSCIANI Mod. LV25F - Ed. 01/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/12/2011 INFORMATIVA PRIVACY PAGINA 2 di 2