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Titolo IV - Ordine degli Ingegneri Pistoia

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Titolo IV - Ordine degli Ingegneri Pistoia
Introduzione alla normativa:
dalla 494/96 al
Titolo IV - D.Lgs 81/08
Ing. Luca Vienni
Cenni storici
Normativa degli anni ’50
DPR 547/’55 – DPR 303/’56 – DPR 164/’56
Normativa Comunitaria di metà anni ’90
D.Lgs. 626/’94 – D.Lgs. 494/’96
Revisione della Normativa Comunitaria
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla sicurezza
SICUREZZA
D.P.R. n° 547 del 27/04/1955
Norme per la prevenzione degli infortuni
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Disposizioni generali -TITOLO I Ambienti, posti di lavoro e di passaggio -TITOLO II Norme generali di protezione delle macchine -TITOLO III Norme particolari di protezione per determinate
macchine -TITOLO IV Mezzi ed apparecchi di sollevamento, di trasporto e di
immagazzinamento -TITOLO V Impianti ed apparecchi vari -TITOLO VI Impianti macchine ed apparecchi elettrici -TITOLO VII Materie e prodotti pericolosi o nocivi -TITOLO VIII Manutenzione e riparazione -TITOLO IX Mezzi personali di protezione e soccorsi d'urgenza -TITOLO X
Norme penali -TITOLO XI Disposizioni transitorie e finali -TITOLO XII -
SICUREZZA
D.P.R. 7 Gennaio 1956 n.164
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni
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CAMPO DI APPLICAZIONE
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CAPO II: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
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CAPO III: SCAVI E FONDAZIONI
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CAPO IV: PONTEGGI E IMPALCATURE IN LEGNAME
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CAPO V: PONTEGGI METALLICI FISSI
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CAPO VI: PONTEGGI MOVIBILI
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CAPO VII: TRASPORTO DEI MATERIALI
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CAPO VIII: COSTRUZIONI EDILIZIE
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CAPO IX: DEMOLIZIONI
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CAPO X: NORME PENALI
CAPO XI: DISPOSIZIONI FINALI
SICUREZZA
Il Decreto legislativo n. 626/94
poi 81/2008
INFORTUNIO & MALATTIA
PROFESSIONALE
PREVENZIONE
& PROTEZIONE
Le 4 coppie
“chiave” della 626/94
CONSULTAZIONE &
PARTECIPAZIONE
FORMAZIONE &
INFORMAZIONE
SICUREZZA
La normativa in materia di
Sicurezza
NORME SOCIALI
NORME VALIDE
PER TUTTE LE
AZIENDE CON 1
DIPENDENTE
Testo Unico
D.Lgs. 81/2008
NORME VALIDE NEGLI AMBIENTI DI
LAVORO CON ESCLUSIONE DI AMBIENTI
DOMESTICI E CIRCOLAZIONE SULLE
STRADE
NORME DI
CARATTERE
PENALE
Dlgs626/94
SICUREZZA
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Titolo I
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Art. 1: Campo di applicazione
Art. 2: Definizioni
Art. 3: Misure generali di tutela
Art. 4: Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto
Art. 5: Obblighi dei lavoratori
Art. 6: Obblighi dei preposti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori
Art. 7: Contratto di appalto o contratto d’opera
Art. 8: Servizio di protezione e prevenzione
Art. 9: Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Art. 10: Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione
e protezione dai rischi
Art. 11: Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi
Art. 12: Disposizioni generali
Art. 13: Prevenzione incendi
Art. 14: Diritti in caso di pericolo grave ed immediato
Art. 15: Pronto soccorso
Art. 16: Contenuto della sorveglianza sanitaria
Art. 17: Il medico competente
Art. 18: Rappresentante per la sicurezza
Art. 19: Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Art. 20: Organismi paritetici
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Dlgs626/94
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SICUREZZA
Art. 21: Informazione dei lavoratori
Art. 22: Formazione dei lavoratori
Art. 23: Vigilanza
Art. 24: Informazione, consulenza, assistenza
Art. 25: Coordinamento
Art. 27: Comitati regionali di coordinamento
Art. 28: Adeguamenti al processo tecnico
Art. 29: Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
• Titolo II LUOGHI DI LAVORO
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Art. 30: Definizioni
Art. 31: Requisiti di sicurezza e di salute
Art. 32: Obblighi del datore di lavoro
• Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
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Art. 34: Definizioni
Art. 35: Obblighi del datore di lavoro
Art. 36: Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro
Art. 37: Informazione
Art. 38: Formazione ed addestramento
Art. 39: Obblighi dei lavoratori
Dlgs626/94
SICUREZZA
Titolo IV USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
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Art. 40: Definizioni
Art. 41: Obbligo di uso
Art. 42: Requisiti dei DPI
Art. 43: Obblighi del datore di lavoro
Art. 44: Obblighi dei lavoratori
Art. 45: Criteri per l’individuazione e l’uso
Art. 46: Norma transitoria
• Titolo V MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
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Art. 47: Campo di applicazione
Art. 48: Obblighi dei datori di lavoro
Art. 49: Informazione e formazione
• Titolo VI USI DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
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Art. 50: Campo di applicazione
Art. 51: Definizioni
Art. 52: Obblighi del datore di lavoro
Art. 53: Organizzazione del lavoro
Art. 54: Svolgimento quotidiano del lavoro
Art. 55: Sorveglianza sanitaria
Art. 56: Informazione e formazione
Dlgs626/94
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SICUREZZA
Art. 57: Consultazione e partecipazione
Art. 58: Adeguamento alle norme
Art. 59: Caratteristiche tecniche
Titolo VII PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI
Art. 60: Campo di applicazione
Art. 61: Definizioni
Art. 62: Sostituzione e riduzione
Art. 63: Valutazione del rischio
Art. 64: Misure tecniche, organizzative, procedurali
Art. 65: Misure igieniche
Art. 66: Informazione e formazione
Art. 67: Esposizione non prevedibile
Art. 68: Operazioni lavorative particolari
Art. 69: Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive
specifiche
• Art. 70: Registro di esposizione e cartelle sanitarie
• Art. 71: Registrazione dei tumori
• Art. 72: Adeguamenti normativi
Dlgs626/94
SICUREZZA
• Titolo VIII PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI
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Art. 73: Campo di applicazione
Art. 74: Definizioni
Art. 75: Classificazione degli agenti biologici
Art. 76: Comunicazione
Art. 77: Autorizzazione
Art. 78: Valutazione del rischio
Art. 79: Misure tecniche, organizzative, procedurali
Art. 80: Misure igieniche
Art. 81: Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie
Art. 82: Misure specifiche per i laboratori e gli tabulatori
Art. 83: Misure specifiche per i processi industriali
Art. 84: Misure di emergenza
Art. 85: Informazioni e formazione
Art. 86: Protezione e controllo
Art. 87: Registri degli esposti e degli eventi accidentali
Art. 88: Registro dei casi di malattia e di decesso
Dlgs626/94
SICUREZZA
• Titolo IX SANZIONI
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Art. 89: Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti
Art. 90: Contravvenzioni commesse dai preposti
Art. 91: Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli
installatori
Art. 92: Contravvenzioni commesse dal medico competente
Art. 93: Contravvenzioni commesse da lavoratori
Art. 94: Violazioni amministrative
• Titolo X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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Art. 95: Norma transitoria
Art. 96: Decorrenza degli obblighi di cui all’art. 4
Art. 97: Obblighi di informazione
Art. 98: Norma finale
• Allegato I: CASI IN CUI È CONSENTITO LO SVOLGIMENTO
DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (ART. 10)
• Allegato II: PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER I
LUOGHI DI LAVORO
• Allegato III: SCHEMA INDICATIVO PER L’INVENTARIO DEI
RISCHI AI FINI DELL’IMPIEGO DI ATTREZZATURE DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE
Dlgs626/94
SICUREZZA
• Allegato IV: ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE
ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
• Allegato V: ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE
ATTIVITÀ E DEI SETTORI DI ATTIVITÀ PER I QUALI PUÒ
RENDERSI NECESSARIO METTERE A DISPOSIZIONE
ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
• Allegato VI: ELEMENTI DI RIFERIMENTO
• Allegato VII: PRESCRIZIONI MINIME
• Allegato VIII: ELENCO DI SISTEMI, PREPARATI E
PROCEDIMENTI
• Allegato IX: ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI ATTIVITÀ
LAVORATIVE CHE POSSONO COMPORTARE LA PRESENZA DI
AGENTI BIOLOGICI
• Allegato X: SEGNALE DI RISCHIO BIOLOGICO
• Allegato XII: SPECIFICHE SULLE MISURE DI CONTENIMENTO E
SUI LIVELLI DI CONTENIMENTO
• Allegato XIII: SPECIFICHE PER PROCESSI INDUSTRIALI
SICUREZZA
Il Luogo di Lavoro come campo applicativo della 626/94
Il campo di applicazione della 626/94 è il
luogo di lavoro con esclusione dei cantieri
temporanei e mobili per i quali viene
emanato un decreto apposito:
il D.Lgs. 494/96
SICUREZZA
CANTIERE
SICUREZZA
Il Decreto legislativo n. 494/96
IMPRESA 2
D. Lgs 626/94
IMPRESA 1
D. Lgs 626/94
CANTIERE
D.Lgs 494/96
IMPRESA n
D. Lgs 626/94
IMPRESA 3
D. Lgs 626/94
SICUREZZA
Il Decreto legislativo n.
494/96
La necessità di una normativa specifica in materia di sicurezza e salute nei
cantieri
deriva dalla constatazione che gran parte degli infortuni in
cantiere nel passato erano legati ad una
mancanza di prevenzione dei rischi e salvaguardia della
sicurezza nei luoghi di lavoro
nei quali, spesso, gli infortuni mortali erano causati dalla
totale disarmonia delle fasi operative
tutt’altro che concatenate e sincronizzate in modo opportuno.
SICUREZZA
ASPETTI CRITICI :
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In relazione al caso di un appalto di opera pubblica, l’incerta
identificazione del committente pubblico
La non chiara identificazione dell’ambito di applicazione
L’incongruente conservazione delle responsabilità da parte del
committente anche quando provvede a delegare i suoi compiti al
responsabile dei lavori
La superflua nomina dei coordinatori per la sicurezza in presenza di
un’unica impresa presente in cantiere
L’inutilità del piano generale di sicurezza, in quanto duplicato del
piano di sicurezza
La mancanza di un piano di sicurezza particolareggiato a cura degli
esecutori dei lavori
il Decreto legislativo 528/99
SICUREZZA
Novità in materia di sicurezza introdotte dal D.Lgs.
494/96 e dal D.Lgs. 528/99
Al committente o al responsabile dei lavori sono affidate precise
responsabilità in materia di sicurezza nei cantieri edili.
E’ a loro, infatti, che viene demandato il rispetto dei principi
generali di prevenzione nella fase di progettazione dell’opera.
In particolare i committenti, privati o pubblici che siano, dovranno
far redigere un piano di sicurezza e di coordinamento e
consegnarlo alle imprese in concorso per l’esecuzione dell’opera
inoltre, devono comunicare gli estremi identificativi del cantiere
agli organi di vigilanza e controllo.
SICUREZZA
SICUREZZA
E’ richiesta la redazione di 4 nuovi documenti
rilevanti ai fini della salvaguardia della sicurezza
Notifica
preliminare
Piano di Sicurezza
e Coordinamento
PSC
Fascicolo
Tecnico
Piano Operativo
di Sicurezza
SICUREZZA
Sono introdotte due nuove figure con professionalità
specifiche in tema di sicurezza nei cantieri:
Il coordinatore per la
progettazione, che redige il
piano di sicurezza e
coordinamento e il fascicolo
tecnico.
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che
controlla la concreta applicazione delle prescrizioni contenute
nel piano di sicurezza e coordinamento e coordina tutte le
imprese presenti in cantiere sotto il profilo della sicurezza
SICUREZZA
Obblighi del Datore di Lavoro
SICUREZZA
POS e PSC
SICUREZZA
PRIMA DEL
Dpr 222/03
Prima dell'approvazione del Dpr 222/03, era
frequente confrontarsi con documenti
mancanti di un qualunque accenno a
scelte
prevenzionali
di
carattere
progettuale e organizzativo, in grado di
eliminare o ridurre all'origine i rischi per gli
addetti
all’esecuzione
dei
lavori,
intervenendo sia sul progetto che sulla
pianificazione e programmazione delle
attività lavorative
POS e PSC
SICUREZZA
I documenti spesso non contenevano le
informazioni relative alle caratteristiche del sito
dove si sarebbe dovuto intervenire, né alcun
riferimento all’area del futuro cantiere, né agli
eventuali fattori esterni che potevano
comportare rischi per gli operatori, né alle
situazioni di rischio che le attività lavorative
possono trasferire all’esterno del cantiere.
SICUREZZA
DOPO IL Dpr 222
Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, Csp,
dovrebbe fare scelte progettuali e organizzative
Le scelte progettuali rientrano nel
campo delle tecniche costruttive,
dei materiali da impiegare e delle
tecnologie da adottare
Le scelte organizzative
rientrano nel campo della
pianificazione temporale e
spaziale dei lavori.
Con il nuovo Regolamento, è necessario far sì
che il progetto dell’opera e il progetto della
sicurezza costituiscano insieme
un progetto integrato
Piano di Sicurezza e
Coordinamento PSC
SICUREZZA
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento,
così come definito dal decreto legislativo
494/96, è lo strumento, con il quale il
coordinatore per la sicurezza stabilisce le
procedure esecutive, gli apprestamenti e le
attrezzature atti a garantire il rispetto per le
norme di prevenzione degli infortuni e la salute
dei lavoratori in funzione dei rischi connessi
con le lavorazioni
“Contenuti minimi”
SICUREZZA
Il D.Lgs 81/08
Disposizioni integrative e correttive introdotte dal
Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106
Testo in continuo aggiornamento!!!
Ex: al gennaio 2013 si possono evidenziare l'inserimento del Decreto
Interministeriale del 30 novembre 2012 (Procedure standardizzate” per la
valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n.
81/2008) e la modifica introdotta dalla Legge 1 ottobre 2012, n. 177,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2012 in materia di
sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.
TITOLO IV
del D.Lgs 81/08
TITOLO IV
CAPO I
IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
A carico del committente, o del R.L., c’è l’obbligo di:
- verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese (sia
affidatarie che esecutrici) e dei lavoratori autonomi (art. 9 c. a). Ciò anche
in caso di affidamento ad una sola impresa o lavoratore autonomo;
- richiesta alle imprese esecutrici di una dichiarazione dell’organico
medio annuo (art. 9 c. b).
A sua volta il datore di lavoro dell’impresa affidataria è tenuto a valutare
solo l’idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi
cui affida l’appalto.
In ogni caso la verifica dell’idoneità tecnico professionale deve essere fatta
sulla base della documentazione prevista nell’allegato XVII.
IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
ALLEGATO XVII
Le imprese affidatarie devono comunque indicare
“almeno il nominativo del soggetto o il nominativo dei soggetti della propria
impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei
compiti di cui all’art.97”
(art. 97: obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria)
La documentazione prevista per l’idoneità tecnico professionale deve
essere presentata anche dalle imprese affidatarie qualora siano anche
esecutrici.
In caso di sub-appalto è il datore di lavoro dell’impresa affidataria che deve
verificare l’idoneità tecnico professionale dei sub-appaltatori (p.to 3
allegato XVII)
IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
ALLEGATO XVII
L’impresa appaltatrice e subappaltatrice deve esibire al committente o
al responsabile dei lavori almeno:
Consiglio:
CONSERVARE IN CANTIERE
a) Iscrizione alla C.C.I.A.A.
b) Documento di valutazione dei rischi (art.17 c.1)
c) Documento unico di regolarità contributiva
d) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o
interdittivi
IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
ALLEGATO XVII
Documento di valutazione dei rischi
Per il cantiere è il Piano Operativo di Sicurezza (POS)
NOTA:
ai sensi dell’art 96 c.2, l’accettazione da parte del datore di lavoro del PSC
nonché la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere,
adempimento delle disposizioni di cui:
- all’art 17 comma 1, lettera a) (Valutazione dei Rischi);
-all’art. 26, commi 1, lettera b) (fornire informazioni ai dipendenti sui rischi presenti
nell’ambiente di lavoro e delle conseguenti misure di prevenzione e protezione);
- all’art. 26, commi 2, obblighi di coordinamento e cooperazione;
- art. 26 comma 3 (redazione del DUVRI);
- art. 26comma 5 (costi per la sicurezza da interferenze);
- all’art. 29 comma 3 (aggiornamento del DVR)
IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
ALLEGATO XVII
I lavoratori autonomi devono esibire almeno:
a) Iscrizione alla C.C.I.A.A con oggetto sociale inerente la categoria di
appalto
b) Specifica documentazione attestante la conformità di macchine,
attrezzature e opere provvisionali
c) Elenco dei dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) in dotazione
d) Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria
e) Documento unico di regolarità contributiva
IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
ALLEGATO XVII
Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno
e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI
(rischio di seppellimento o caduta dall’alto – h>2m -, esposizione ad agenti chimici o biologici
a rischi o elevato, radiazioni ionizzanti, lavori in prossimità di linee elettriche, rischio di
annegamento, lavori in pozzi e gallerie, lavori subacquei, lavori in cassoni ad aria compressa,
impiego di esplosivi, montaggio elementi prefabbricati pesanti)
La verifica dell’idoneità tecnico professionale si considera soddisfatta mediante la
presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi di:
- certificato di iscrizione alla Camera di commercio
- del documento unico di regolarità contributiva
- autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall’ ALLEGATO XVII
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