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Titolo IV - Ordine degli Ingegneri Pistoia
Introduzione alla normativa: dalla 494/96 al Titolo IV - D.Lgs 81/08 Ing. Luca Vienni Cenni storici Normativa degli anni ’50 DPR 547/’55 – DPR 303/’56 – DPR 164/’56 Normativa Comunitaria di metà anni ’90 D.Lgs. 626/’94 – D.Lgs. 494/’96 Revisione della Normativa Comunitaria D.Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla sicurezza SICUREZZA D.P.R. n° 547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni · · · · · · · · · · · Disposizioni generali -TITOLO I Ambienti, posti di lavoro e di passaggio -TITOLO II Norme generali di protezione delle macchine -TITOLO III Norme particolari di protezione per determinate macchine -TITOLO IV Mezzi ed apparecchi di sollevamento, di trasporto e di immagazzinamento -TITOLO V Impianti ed apparecchi vari -TITOLO VI Impianti macchine ed apparecchi elettrici -TITOLO VII Materie e prodotti pericolosi o nocivi -TITOLO VIII Manutenzione e riparazione -TITOLO IX Mezzi personali di protezione e soccorsi d'urgenza -TITOLO X Norme penali -TITOLO XI Disposizioni transitorie e finali -TITOLO XII - SICUREZZA D.P.R. 7 Gennaio 1956 n.164 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni · CAMPO DI APPLICAZIONE · CAPO II: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE · CAPO III: SCAVI E FONDAZIONI · CAPO IV: PONTEGGI E IMPALCATURE IN LEGNAME · CAPO V: PONTEGGI METALLICI FISSI · CAPO VI: PONTEGGI MOVIBILI · CAPO VII: TRASPORTO DEI MATERIALI · CAPO VIII: COSTRUZIONI EDILIZIE · CAPO IX: DEMOLIZIONI · CAPO X: NORME PENALI CAPO XI: DISPOSIZIONI FINALI SICUREZZA Il Decreto legislativo n. 626/94 poi 81/2008 INFORTUNIO & MALATTIA PROFESSIONALE PREVENZIONE & PROTEZIONE Le 4 coppie “chiave” della 626/94 CONSULTAZIONE & PARTECIPAZIONE FORMAZIONE & INFORMAZIONE SICUREZZA La normativa in materia di Sicurezza NORME SOCIALI NORME VALIDE PER TUTTE LE AZIENDE CON 1 DIPENDENTE Testo Unico D.Lgs. 81/2008 NORME VALIDE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO CON ESCLUSIONE DI AMBIENTI DOMESTICI E CIRCOLAZIONE SULLE STRADE NORME DI CARATTERE PENALE Dlgs626/94 SICUREZZA • Titolo I • • • • • • • • • • Art. 1: Campo di applicazione Art. 2: Definizioni Art. 3: Misure generali di tutela Art. 4: Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto Art. 5: Obblighi dei lavoratori Art. 6: Obblighi dei preposti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori Art. 7: Contratto di appalto o contratto d’opera Art. 8: Servizio di protezione e prevenzione Art. 9: Compiti del servizio di prevenzione e protezione Art. 10: Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi Art. 11: Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi Art. 12: Disposizioni generali Art. 13: Prevenzione incendi Art. 14: Diritti in caso di pericolo grave ed immediato Art. 15: Pronto soccorso Art. 16: Contenuto della sorveglianza sanitaria Art. 17: Il medico competente Art. 18: Rappresentante per la sicurezza Art. 19: Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza Art. 20: Organismi paritetici • • • • • • • • • • Dlgs626/94 • • • • • • • • SICUREZZA Art. 21: Informazione dei lavoratori Art. 22: Formazione dei lavoratori Art. 23: Vigilanza Art. 24: Informazione, consulenza, assistenza Art. 25: Coordinamento Art. 27: Comitati regionali di coordinamento Art. 28: Adeguamenti al processo tecnico Art. 29: Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali • Titolo II LUOGHI DI LAVORO • • • Art. 30: Definizioni Art. 31: Requisiti di sicurezza e di salute Art. 32: Obblighi del datore di lavoro • Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO • • • • • • Art. 34: Definizioni Art. 35: Obblighi del datore di lavoro Art. 36: Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro Art. 37: Informazione Art. 38: Formazione ed addestramento Art. 39: Obblighi dei lavoratori Dlgs626/94 SICUREZZA Titolo IV USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE • • • • • • • Art. 40: Definizioni Art. 41: Obbligo di uso Art. 42: Requisiti dei DPI Art. 43: Obblighi del datore di lavoro Art. 44: Obblighi dei lavoratori Art. 45: Criteri per l’individuazione e l’uso Art. 46: Norma transitoria • Titolo V MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI • • • Art. 47: Campo di applicazione Art. 48: Obblighi dei datori di lavoro Art. 49: Informazione e formazione • Titolo VI USI DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI • • • • • • • Art. 50: Campo di applicazione Art. 51: Definizioni Art. 52: Obblighi del datore di lavoro Art. 53: Organizzazione del lavoro Art. 54: Svolgimento quotidiano del lavoro Art. 55: Sorveglianza sanitaria Art. 56: Informazione e formazione Dlgs626/94 • • • • • • • • • • • • • • SICUREZZA Art. 57: Consultazione e partecipazione Art. 58: Adeguamento alle norme Art. 59: Caratteristiche tecniche Titolo VII PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI Art. 60: Campo di applicazione Art. 61: Definizioni Art. 62: Sostituzione e riduzione Art. 63: Valutazione del rischio Art. 64: Misure tecniche, organizzative, procedurali Art. 65: Misure igieniche Art. 66: Informazione e formazione Art. 67: Esposizione non prevedibile Art. 68: Operazioni lavorative particolari Art. 69: Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche • Art. 70: Registro di esposizione e cartelle sanitarie • Art. 71: Registrazione dei tumori • Art. 72: Adeguamenti normativi Dlgs626/94 SICUREZZA • Titolo VIII PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI • • • • • • • • • • • • • • • • Art. 73: Campo di applicazione Art. 74: Definizioni Art. 75: Classificazione degli agenti biologici Art. 76: Comunicazione Art. 77: Autorizzazione Art. 78: Valutazione del rischio Art. 79: Misure tecniche, organizzative, procedurali Art. 80: Misure igieniche Art. 81: Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie Art. 82: Misure specifiche per i laboratori e gli tabulatori Art. 83: Misure specifiche per i processi industriali Art. 84: Misure di emergenza Art. 85: Informazioni e formazione Art. 86: Protezione e controllo Art. 87: Registri degli esposti e degli eventi accidentali Art. 88: Registro dei casi di malattia e di decesso Dlgs626/94 SICUREZZA • Titolo IX SANZIONI • • • • • • Art. 89: Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti Art. 90: Contravvenzioni commesse dai preposti Art. 91: Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori Art. 92: Contravvenzioni commesse dal medico competente Art. 93: Contravvenzioni commesse da lavoratori Art. 94: Violazioni amministrative • Titolo X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI • • • • Art. 95: Norma transitoria Art. 96: Decorrenza degli obblighi di cui all’art. 4 Art. 97: Obblighi di informazione Art. 98: Norma finale • Allegato I: CASI IN CUI È CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (ART. 10) • Allegato II: PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER I LUOGHI DI LAVORO • Allegato III: SCHEMA INDICATIVO PER L’INVENTARIO DEI RISCHI AI FINI DELL’IMPIEGO DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Dlgs626/94 SICUREZZA • Allegato IV: ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE • Allegato V: ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTIVITÀ E DEI SETTORI DI ATTIVITÀ PER I QUALI PUÒ RENDERSI NECESSARIO METTERE A DISPOSIZIONE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE • Allegato VI: ELEMENTI DI RIFERIMENTO • Allegato VII: PRESCRIZIONI MINIME • Allegato VIII: ELENCO DI SISTEMI, PREPARATI E PROCEDIMENTI • Allegato IX: ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE POSSONO COMPORTARE LA PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI • Allegato X: SEGNALE DI RISCHIO BIOLOGICO • Allegato XII: SPECIFICHE SULLE MISURE DI CONTENIMENTO E SUI LIVELLI DI CONTENIMENTO • Allegato XIII: SPECIFICHE PER PROCESSI INDUSTRIALI SICUREZZA Il Luogo di Lavoro come campo applicativo della 626/94 Il campo di applicazione della 626/94 è il luogo di lavoro con esclusione dei cantieri temporanei e mobili per i quali viene emanato un decreto apposito: il D.Lgs. 494/96 SICUREZZA CANTIERE SICUREZZA Il Decreto legislativo n. 494/96 IMPRESA 2 D. Lgs 626/94 IMPRESA 1 D. Lgs 626/94 CANTIERE D.Lgs 494/96 IMPRESA n D. Lgs 626/94 IMPRESA 3 D. Lgs 626/94 SICUREZZA Il Decreto legislativo n. 494/96 La necessità di una normativa specifica in materia di sicurezza e salute nei cantieri deriva dalla constatazione che gran parte degli infortuni in cantiere nel passato erano legati ad una mancanza di prevenzione dei rischi e salvaguardia della sicurezza nei luoghi di lavoro nei quali, spesso, gli infortuni mortali erano causati dalla totale disarmonia delle fasi operative tutt’altro che concatenate e sincronizzate in modo opportuno. SICUREZZA ASPETTI CRITICI : • • • • • • In relazione al caso di un appalto di opera pubblica, l’incerta identificazione del committente pubblico La non chiara identificazione dell’ambito di applicazione L’incongruente conservazione delle responsabilità da parte del committente anche quando provvede a delegare i suoi compiti al responsabile dei lavori La superflua nomina dei coordinatori per la sicurezza in presenza di un’unica impresa presente in cantiere L’inutilità del piano generale di sicurezza, in quanto duplicato del piano di sicurezza La mancanza di un piano di sicurezza particolareggiato a cura degli esecutori dei lavori il Decreto legislativo 528/99 SICUREZZA Novità in materia di sicurezza introdotte dal D.Lgs. 494/96 e dal D.Lgs. 528/99 Al committente o al responsabile dei lavori sono affidate precise responsabilità in materia di sicurezza nei cantieri edili. E’ a loro, infatti, che viene demandato il rispetto dei principi generali di prevenzione nella fase di progettazione dell’opera. In particolare i committenti, privati o pubblici che siano, dovranno far redigere un piano di sicurezza e di coordinamento e consegnarlo alle imprese in concorso per l’esecuzione dell’opera inoltre, devono comunicare gli estremi identificativi del cantiere agli organi di vigilanza e controllo. SICUREZZA SICUREZZA E’ richiesta la redazione di 4 nuovi documenti rilevanti ai fini della salvaguardia della sicurezza Notifica preliminare Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC Fascicolo Tecnico Piano Operativo di Sicurezza SICUREZZA Sono introdotte due nuove figure con professionalità specifiche in tema di sicurezza nei cantieri: Il coordinatore per la progettazione, che redige il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo tecnico. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che controlla la concreta applicazione delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e coordina tutte le imprese presenti in cantiere sotto il profilo della sicurezza SICUREZZA Obblighi del Datore di Lavoro SICUREZZA POS e PSC SICUREZZA PRIMA DEL Dpr 222/03 Prima dell'approvazione del Dpr 222/03, era frequente confrontarsi con documenti mancanti di un qualunque accenno a scelte prevenzionali di carattere progettuale e organizzativo, in grado di eliminare o ridurre all'origine i rischi per gli addetti all’esecuzione dei lavori, intervenendo sia sul progetto che sulla pianificazione e programmazione delle attività lavorative POS e PSC SICUREZZA I documenti spesso non contenevano le informazioni relative alle caratteristiche del sito dove si sarebbe dovuto intervenire, né alcun riferimento all’area del futuro cantiere, né agli eventuali fattori esterni che potevano comportare rischi per gli operatori, né alle situazioni di rischio che le attività lavorative possono trasferire all’esterno del cantiere. SICUREZZA DOPO IL Dpr 222 Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, Csp, dovrebbe fare scelte progettuali e organizzative Le scelte progettuali rientrano nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare Le scelte organizzative rientrano nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori. Con il nuovo Regolamento, è necessario far sì che il progetto dell’opera e il progetto della sicurezza costituiscano insieme un progetto integrato Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC SICUREZZA Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, così come definito dal decreto legislativo 494/96, è lo strumento, con il quale il coordinatore per la sicurezza stabilisce le procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire il rispetto per le norme di prevenzione degli infortuni e la salute dei lavoratori in funzione dei rischi connessi con le lavorazioni “Contenuti minimi” SICUREZZA Il D.Lgs 81/08 Disposizioni integrative e correttive introdotte dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 Testo in continuo aggiornamento!!! Ex: al gennaio 2013 si possono evidenziare l'inserimento del Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 (Procedure standardizzate” per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008) e la modifica introdotta dalla Legge 1 ottobre 2012, n. 177, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2012 in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. TITOLO IV del D.Lgs 81/08 TITOLO IV CAPO I IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE A carico del committente, o del R.L., c’è l’obbligo di: - verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese (sia affidatarie che esecutrici) e dei lavoratori autonomi (art. 9 c. a). Ciò anche in caso di affidamento ad una sola impresa o lavoratore autonomo; - richiesta alle imprese esecutrici di una dichiarazione dell’organico medio annuo (art. 9 c. b). A sua volta il datore di lavoro dell’impresa affidataria è tenuto a valutare solo l’idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi cui affida l’appalto. In ogni caso la verifica dell’idoneità tecnico professionale deve essere fatta sulla base della documentazione prevista nell’allegato XVII. IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE ALLEGATO XVII Le imprese affidatarie devono comunque indicare “almeno il nominativo del soggetto o il nominativo dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art.97” (art. 97: obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria) La documentazione prevista per l’idoneità tecnico professionale deve essere presentata anche dalle imprese affidatarie qualora siano anche esecutrici. In caso di sub-appalto è il datore di lavoro dell’impresa affidataria che deve verificare l’idoneità tecnico professionale dei sub-appaltatori (p.to 3 allegato XVII) IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE ALLEGATO XVII L’impresa appaltatrice e subappaltatrice deve esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: Consiglio: CONSERVARE IN CANTIERE a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. b) Documento di valutazione dei rischi (art.17 c.1) c) Documento unico di regolarità contributiva d) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE ALLEGATO XVII Documento di valutazione dei rischi Per il cantiere è il Piano Operativo di Sicurezza (POS) NOTA: ai sensi dell’art 96 c.2, l’accettazione da parte del datore di lavoro del PSC nonché la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere, adempimento delle disposizioni di cui: - all’art 17 comma 1, lettera a) (Valutazione dei Rischi); -all’art. 26, commi 1, lettera b) (fornire informazioni ai dipendenti sui rischi presenti nell’ambiente di lavoro e delle conseguenti misure di prevenzione e protezione); - all’art. 26, commi 2, obblighi di coordinamento e cooperazione; - art. 26 comma 3 (redazione del DUVRI); - art. 26comma 5 (costi per la sicurezza da interferenze); - all’art. 29 comma 3 (aggiornamento del DVR) IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE ALLEGATO XVII I lavoratori autonomi devono esibire almeno: a) Iscrizione alla C.C.I.A.A con oggetto sociale inerente la categoria di appalto b) Specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali c) Elenco dei dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) in dotazione d) Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria e) Documento unico di regolarità contributiva IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE ALLEGATO XVII Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI (rischio di seppellimento o caduta dall’alto – h>2m -, esposizione ad agenti chimici o biologici a rischi o elevato, radiazioni ionizzanti, lavori in prossimità di linee elettriche, rischio di annegamento, lavori in pozzi e gallerie, lavori subacquei, lavori in cassoni ad aria compressa, impiego di esplosivi, montaggio elementi prefabbricati pesanti) La verifica dell’idoneità tecnico professionale si considera soddisfatta mediante la presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi di: - certificato di iscrizione alla Camera di commercio - del documento unico di regolarità contributiva - autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall’ ALLEGATO XVII