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La sicurezza nelle scuole

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La sicurezza nelle scuole
LA SICUREZZA E L’IGIENE
DEL LAVORO NEGLI
ISTITUTI SCOLASTICI
1
MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 26 agosto 1992
Norme di prevenzione incendi
per l’edilizia scolastica
(Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16/9/1992)
2
Le scuole vengono suddivise in:
tipo 0: numero di presenze fino a 100 persone*
tipo 1: numero di presenze da 101 a 300 persone*
tipo 2: numero di presenze da 301 a 500 persone*
tipo 3: numero di presenze da 501 a 800 persone*
tipo 4: numero di presenze da 801 a 1200 persone*
tipo 5: numero di presenze oltre le 1200 persone*
* persone = alunni + personale docente e non docente3
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DECRETO 18 dicembre 1975
Norme tecniche relative all'edilizia scolastica
ivi compresi gli indici di funzionalità
didattica, edilizia ed urbanistica
da osservarsi nella esecuzione
di opere di edilizia scolastica
(Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2/2/1976 - Suppl. Ordinario)
Abrogato dalla Legge 11 gennaio 1996 n. 23
(Gazzetta Ufficiale n. 15 - Serie generale - del 19 gennaio 1996)
4
AULA
Lo spazio destinato ad ospitare la classe, dovrà essere realizzato
in funzione del tipo di scuola e del conseguente grado di
specializzazione dell’insegnamento.
• Pareti: aule e disimpegni debbono essere rivestite di materiale
lavabile almeno sino all’altezza di m 1,60
• Aerazione: soltanto diretta
• Illuminazione: naturale diretta, artificiale con almeno 200 lux
sul piano di lavoro
• Altezza: mt 2.70 ÷ 3.00
• Rapporto superficie aula/alunno:
mq 1,80 per alunno
(scuola materna, elementare e media inferiore)
mq 1,96 per alunno
(scuola media superiore)
5
SERVIZI IGIENICI
• Devono essere costituti da latrine e antilatrine.
• Devono essere separati per sesso, tranne che per la
scuola materna.
• Le latrine possono essere costituite da box le cui pareti
divisorie siano alte, salvo che per la scuola materna, non
meno di mt 2,10 e non più di mt 2,30.
• Aerazione ed illuminazione di tipo diretta.
Possono essere installati efficienti impianti di aerazione e
ventilazione meccanica nell’antilatrina.
• Pareti rivestite con materiale lavabile sino all’altezza di mt
1,60.
6
SERVIZI IGIENICI
•Impianti sanitari:
scuole materne:
–n. 3 vasi per sezione (alt. cm 25÷30)
–n. 2 lavabi, n. 1 beverino
–n. 1 vaso per il corpo insegnante
scuole elementari e medie:
–n. 1 vaso per classe
–orinatoi con separazione nei servizi per maschi
–n. 2 lavabi, n. 1 beverino
–n. 1 vaso per il corpo insegnante per sezione
• WC per soggetti portatori di handicap: almeno uno per piano. tranne
che per le scuole materne, delle dimensioni di mt 1,80 x 1,80 con sanitari
idonei;
• Tutti i vasi dovranno essere dotati di impianti a sistema di caduta
d’acqua con cassetta di lavaggio o altro equivalente con sistema di
scarico automatico o comandato.
7
CUCINA
I locali destinati a cucina debbono essere autorizzati ai sensi
della Legge 283/62 ed in possesso dei requisiti di cui al
Regolamento 327/80 ed al D.A. 20/5/96.
Dimensioni minime:
Altezza:
mt 2.70 ÷ 3.00.
Superficie: mq 16 con locale dispensa separato;
mq 20 senza locale dispensa separato.
Servizi igienici con doccia e locale spogliatoio per gli addetti
alla cucina.
Autocontrollo: ai sensi del D.Lgs. 155/96.
8
REFETTORIO
• Pareti lavabili sino all’altezza minima di m 1.60;
• Altezza m 2.70 ÷ 3.00;
• Suppellettili ed arredi esclusivamente dedicati allo
scopo.
Rapporto superficie / alunno:
• scuola materna ed elementare mq 0.70 x alunno;
• scuola media mq 0.50 x alunno.
9
SPAZI PER L’AMMINISTRAZIONE
• Ufficio per la dirigenza scolastica con
annessa sala di aspetto
•
Locale per la segreteria
la segreteria dovrà permettere
un contatto con il pubblico
•
Locale riservato
agli insegnanti
atto a consentire le riunioni del consiglio d'istituto
• WC separati per sesso
10
PALESTRA
• Altezza minima mt 5.0;
• Pavimento in materiale elastico (linoleum,
legno, etc.);
• Spogliatoi distinti per sesso;
• Servizi igienici (n. 4 vasi) e docce (n. 4
piatti doccia) distinti per sesso.
11
RISCHI DA CARENZE STRUTTURALI
DEI LUOGHI DI LAVORO






ALTEZZA, CUBATURA, SUPERFICIE
PAVIMENTI, PARETI, SOFFITTI
PORTE E PORTONI
VIE ED USCITE DI EMERGENZA
SCALE
SOLAI
12
RISCHI DA CARENZE STRUTTURALI DEI
LUOGHI DI LAVORO
ALTEZZA - CUBATURA - SUPERFICIE
RIFERIMENTI NORMATIVI
(art.6 del D.P.R. 303/56)
I limiti minimi per l'altezza, la cubatura e la superficie
dei locali di lavoro nelle AZIENDE INDUSTRIALI che
occupano più di CINQUE LAVORATORI, devono
essere:
- altezza netta non inferiore a mt 3;
- cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;
- ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente
deve disporre di una superficie di almeno mq 2.
13
RISCHI DA CARENZE STRUTTURALI DEI
LUOGHI DI LAVORO
ALTEZZA - CUBATURA - SUPERFICIE
DATI
ANTROPOMETRICI
ED ERGONOMICI
SPAZIO A
DISPOSIZIONE DEL
LAVORATORE AL
NETTO DEI
PASSAGGI
MQ 3.70 MIN
MQ 5.50 MAX
14
RISCHI DA CARENZE STRUTTURALI DEI
LUOGHI DI LAVORO
ALTEZZA - CUBATURA - SUPERFICIE
DATI
ANTROPOMETRICI
ED ERGONOMICI
SPAZIO A
DISPOSIZIONE DEL
LAVORATORE
15
RISCHI DA CARENZE STRUTTURALI DEI
LUOGHI DI LAVORO
ALTEZZA - CUBATURA - SUPERFICIE
L’organo di vigilanza può consentire
altezze minime inferiori per necessità
tecniche aziendali, prescrivendo l'adozione
di adeguati mezzi di ventilazione.
Per i locali destinati ad uffici e per quelli
delle aziende commerciali, i limiti di altezza
sono quelli individuati dalla normativa
urbanistica vigente.
16
RISCHI DA CARENZE STRUTTURALI DEI
LUOGHI DI LAVORO
ALTEZZA - CUBATURA - SUPERFICIE
DECRETO MINISTERIALE 5 LUGLIO 1975
Modificazioni alle istruzioni ministeriali del 20/6/1896
relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienicosanitari principali dei locali d’abitazione.
Altezza minima = mt
2.70
riducibili a mt 2.40
per i corridoi, i disimpegni, i w.c. ed i ripostigli17
RISCHI DA CARENZE STRUTTURALI DEI
LUOGHI DI LAVORO
ALTEZZA - CUBATURA - SUPERFICIE
E' vietato adibire al lavoro locali
INTERRATI o SEMINTERRATI
(art.8 D.P.R. 303/56)
Si può derogare alla
disposizione
precedente
per particolari esigenze
tecniche.
In tale caso però è
necessaria l'autorizzazione
dell'organo di vigilanza.
18
RISCHI DA CARENZE STRUTTURALI DEI
LUOGHI DI LAVORO
ALTEZZA - CUBATURA - SUPERFICIE
DECRETO 18 dicembre 1975
“edilizia scolastica”
Nei seminterrati possono
essere ubicati solamente
locali di deposito e la
centrale termica o elettrica.
N.B. - non sono considerati piani
seminterrati quelli la cui metà del
perimetro di base sia completamente
fuori terra.
19
RISCHI DA CARENZE STRUTTURALI DEI
LUOGHI DI LAVORO
AUTORIZZAZIONE AD ADIBIRE AL LAVORO LOCALI SEMI/SOTTERRANEI
e/o CON ALTEZZA INFERIORE A MT 3.0
( ex artt. 8 e 6 del DPR 19/3/1956 n.303 )
1) - Relazione tecnica descrittiva dei locali in questione e del tipo di attività svolta, delle attrezzature
impiegate, del numero di lavoratori addetti, dei tempi medi di permanenza al loro interno, del tipo di
illuminazione, del sistema di aerazione con indicazione del numero minimo di ricambi orari d'aria garantiti,
degli accorgimenti atti alla protezione contro l'umidità, dei sistemi per la prevenzione degli infortuni e di
tutto ciò che sia di supporto ad un corretto uso dei locali.
2) - Planimetria dei locali, supportata da almeno due sezioni di cui una trasversale e una longitudinale con
quote di riferimento, contenente almeno le seguenti informazioni:
2a) - destinazione d’uso di ogni singolo ambiente;
2b) - disposizione e relativa denominazione delle attrezzature di lavoro;
2c) - schema dell’eventuale impianto meccanico di ventilazione e/o condizionamento dei locali;
2d) - indicazione dell’illuminazione di sicurezza;
2e) - indicazione delle vie ed uscite di emergenza;
2f) - disposizione dei mezzi fissi e/o portatili di estinzione degli incendi.
3) - Copia autenticata del certificato di agibilità o abitabilità con la destinazione d'uso del locale per il
quale è richiesta l'autorizzazione (in duplice copia);
4) - Copia autenticata del certificato di prevenzione degli incendi, rilasciato dal competente Comando dei
VV.F., per le sole aziende e lavorazioni pericolose di cui al D.M. 16/02/82 (in duplice copia);
5) – Dichiarazione di conformità degli impianti alla regola dell’arte, ex art.9 della L. 05/3/1990 n. 46 (in
duplice copia);
20
RISCHI DA CARENZE STRUTTURALI DEI
LUOGHI DI LAVORO
PAVIMENTI - PARETI - SOFFITTI
RIFERIMENTI NORMATIVI
(ART. 7 del D.P.R. 303/56 + ART. 8 del D.P.R. 547/55)
E' vietato adibire al lavoro i locali che non rispettano quanto
segue:
1 - essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e
provvisti di sufficiente isolamento termico;
2 - avere sufficienti aperture per un rapido ricambio
d'aria;
3 - essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;
4 - avere le superfici dei pavimenti, delle pareti dei soffitti
tali da poter essere pulite e deterse per ottenere
condizioni adeguate di igiene.
21
RISCHI DA CARENZE STRUTTURALI DEI
LUOGHI DI LAVORO
PAVIMENTI - PARETI - SOFFITTI
I pavimenti dei locali devono essere privi di
protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, devono
essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli
Se sul pavimento si versano
spesso dei liquidi, questo
deve essere impermeabile e
con opportuna pendenza.
22
RISCHI DA CARENZE STRUTTURALI DEI
LUOGHI DI LAVORO
PAVIMENTI - PARETI - SOFFITTI
Le pareti dei locali di lavoro devono essere in tinta
chiara, qualora non ostino particolari condizioni tecniche
Le pareti trasparenti o traslucide devono essere
chiaramente segnalate e costituite da materiali di
sicurezza fino all'altezza di mt 1 dal pavimento o essere
separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione in
modo che i lavoratori non possano entrarvi in contatto,
né rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi.
Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione
devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai
lavoratori in tutta sicurezza.
23
RISCHI DA CARENZE STRUTTURALI DEI
LUOGHI DI LAVORO
PAVIMENTI - PARETI - SOFFITTI
L’accesso ai tetti costituiti da materiali non
sufficientemente resistenti può essere autorizzato
soltanto se sono fornite attrezzature che permettono di
eseguire il lavoro in tutta sicurezza.
Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in
piena sicurezza, devono essere muniti dei necessari
dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi
di arresto di emergenza facilmente identificabili ed
accessibili.
I pavimenti ed i passaggi non devono essere
ingombrati da materiali che ostacolano la normale
24
circolazione.
RISCHI DA CARENZE STRUTTURALI DEI
LUOGHI DI LAVORO
PORTE E PORTONI
RIFERIMENTI NORMATIVI
(ART. 14 del D.P.R. 547/55)
Le porte dei locali di lavoro devono, per numero,
dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione
consentire una rapida uscita delle persone ed essere
agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
Le porte e i portoni apribili nei due versi devono
essere trasparenti o essere munite di pannelli
trasparenti.
Sulle porte trasparenti deve essere apposto un
segno indicativo all'altezza degli occhi.
25
RISCHI DA CARENZE STRUTTURALI DEI
LUOGHI DI LAVORO
PORTE E PORTONI
Le porte e i portoni ad azionamento meccanico devono
funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi
devono essere muniti di dispositivi di arresto di
emergenza facilmente identificabili e accessibili e poter
essere aperti anche manualmente, salvo che la loro
apertura possa avvenire automaticamente in caso di
mancanza di energia elettrica.
Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte non
sono costituite da materiali di sicurezza e c’è il rischio
che lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura
di dette superfici, queste devono essere protette contro lo
sfondamento.
26
RISCHI DA CARENZE STRUTTURALI DEI
LUOGHI DI LAVORO
PORTE E PORTONI
dimensioni
Quando
in
un
locale
le
lavorazioni
ed
i
materiali
comportino
pericoli
di
esplosione o incendio con
presenza di più di 5 lavoratori,
almeno una porta ogni 5
lavoratori deve essere apribile
nel verso dell’esodo ed avere
larghezza minima pari a mt 1.20.
27
RISCHI DA CARENZE STRUTTURALI DEI
LUOGHI DI LAVORO
PORTE E PORTONI
fino a 25 lavoratori:
1 porta da mt 0.80
tra 26 e 50 lavoratori: 1 porta da mt 1.20 con apertura nel
verso dell’esodo
tra 51 e 100 lavoratori: 1 porta da mt 1.20 e 1 porta da mt
0.80 entrambe con apertura nel
verso dell’esodo
oltre 100 lavoratori: in aggiunta al precedente punto, 1
porta da mt 1.20 apribile nel verso
dell’esodo
ogni
ulteriori
50
lavoratori o frazione compresa fra
10 e 50
28
RISCHI DA CARENZE STRUTTURALI DEI
LUOGHI DI LAVORO
PORTE E PORTONI
dimensioni
Il numero complessivo delle porte può essere
anche minore, purché la loro larghezza
complessiva non sia inferiore.
Alle porte per le quali è prevista una larghezza
minima di mt 1.20 è applicabile un tolleranza max
del 5%.
Alle porte per le quali è prevista una larghezza
minima di mt 0.80 è applicabile una tolleranza
max del 2%.
29
RISCHI DA CARENZE STRUTTURALI DEI
LUOGHI DI LAVORO
VIE ED USCITE DI EMERGENZA
(ART. 13 del D.P.R. 547/55)
Le vie ed uscite di emergenza devono rimanere sgombre
e consentire di raggiungere un luogo sicuro il più
rapidamente possibile.
Le vie ed uscite di emergenza devono avere altezza
minima di mt 2 e larghezza minima conforme alla
normativa antincendio vigente.
Le porte delle uscite di emergenza devono essere apribili
nel verso dell'esodo e, qualora chiuse, devono essere
facilmente apribili.
30
RISCHI DA CARENZE STRUTTURALI DEI
LUOGHI DI LAVORO
VIE ED USCITE DI EMERGENZA
(ART. 13 del D.P.R. 547/55)
L'apertura nel verso dell'esodo non è richiesta quando
possa determinare pericoli per passaggi di mezzi o altre
cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti
autorizzati dai Vigili del Fuoco.
Le porte delle uscite di emergenza non devono essere
chiuse a chiave, salvo deroghe dell'autorità competente.
E' vietato adibire ad uscite di emergenza le saracinesche
a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli
su asse centrale.
31
RISCHI DA CARENZE STRUTTURALI DEI
LUOGHI DI LAVORO
VIE ED USCITE DI EMERGENZA
(ART. 13 del D.P.R. 547/55)
Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di
circolazione e le porte che vi danno accesso, non devono
essere ostruite da oggetti in modo da poter essere
utilizzate in ogni momento senza impedimenti.
Le vie e le uscite di emergenza che richiedono
un'illuminazione devono essere dotate di illuminazione di
sicurezza che entri in funzione in caso di guasto
dell'impianto elettrico.
Le vie e le uscite di emergenza devono essere
evidenziate da apposita segnaletica conforme alle
disposizioni vigenti.
32
RISCHI DA CARENZE STRUTTURALI DEI
LUOGHI DI LAVORO
VIE ED USCITE DI EMERGENZA
NUMERO E LARGHEZZA DELLE USCITE DI PIANO
(D.M. 10/3/1998)
Casi in cui è necessario disporre di più uscite di piano:
Affollamento del piano superiore a 50 persone;
Area interessata da pericoli di esplosione o
specifici rischi d’incendio;
Elevata lunghezza del percorso d’uscita.
33
RISCHI DA CARENZE STRUTTURALI DEI
LUOGHI DI LAVORO
VIE ED USCITE DI EMERGENZA
Formula per il calcolo della larghezza
complessiva delle uscite di piano
L (metri) = numero persone presenti x 0.60
50
N.B. larghezza minima della porta non inferiore a mt 0.80
34
RISCHI DA CARENZE STRUTTURALI DEI
LUOGHI DI LAVORO
VIE ED USCITE DI EMERGENZA
esempio
Affollamento di piano = 75 unità
dalla formula -> L=0.90 metri
Larghezza totale delle uscite di piano
= 2 moduli da 0.60 metri
Numero delle uscite di piano
= 2 da 0.80 metri cadauna.
35
RISCHI DA CARENZE STRUTTURALI DEI
LUOGHI DI LAVORO
SOLAI
RIFERIMENTI NORMATIVI
(ART. 9 del D.P.R. 547/55)
I locali destinati a deposito devono avere, su una
parete od in altro punto en visibile, la chiara
indicazione del carico max del solaio espresso in
Kg/mq di superficie.
I carichi non devono superare tale carico massimo e
devono essere distribuiti razionalmente ai fini della
stabilità del solaio.
36
RISCHI DA CARENZE STRUTTURALI DEI
LUOGHI DI LAVORO
SCALE
RIFERIMENTI NORMATIVI
(ART. 16 del D.P.R. 547/55 + D.M. 14/6/1989 N. 236)
Le scale fisse a gradini devono essere costruite e
mantenute in modo da resistere ai carichi massimi
derivanti da affollamento per situazioni di emergenza; i
gradini devono avere alzata e pedata dimensionate a
regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del
transito.
2a (ALZATA) + p (PEDATA) = 62 ÷ 64 cm
37
Movimentazione Manuale
dei Carichi
Titolo V del D.Lgs. 626/94
( artt. 47, 48, 49 + allegato VI )
38
MOVIMENTAZIONE MANUALE
DEI CARICHI
Le affezioni cronico-degenerative della
colonna vertebrale sotto il profilo della
molteplicità delle sofferenze e dei costi
economici e sociali indotti (assenze per
malattia, cure, cambiamenti di lavoro,
invalidità) rappresentano uno dei
principali problemi sanitari nel mondo
del lavoro.
39
NIOSH
MODELLO PER IL CALCOLO DEL LIMITE DI PESO RACCOMANDATO
Kg. 30 uomini – Kg. 20 donne
X
Fattore altezza
X
Fattore dislocazione
X
Fattore orizzontale
X
Fattore frequenza
X
Fattore asimmetria
X
Fattore presa
=
Peso Massimo raccomandato in condizioni
ottimali di sollevamento
Altezza da terra delle mani all’inizio del
sollevamento
Distanza verticale del peso tra inizio e fine
del sollevamento
Distanza massima del peso dal corpo
durante il sollevamento
Frequenza del sollevamento in atti al
minuto
Dislocazione angolare del peso rispetto al
piano sagittale del soggetto
Giudizio sulla presa del carico
PESO RACCOMANDATO
40
NIOSH
MOVIMENTAZIONE
MANUALE
CARICHI
MODELLO
PER IL CALCOLO DEL
LIMITE DI PESODEI
RACCOMANDATO
(CASO PRATICO)
41
NIOSH
CALCOLO DEL PESO
LIMITE RACCOMANDATO
MODELLO PER IL CALCOLO DEL LIMITE DI PESO RACCOMANDATO
(CASO PRATICO)
42
L’indice determinato dalla valutazione può essere definito
Indice di Movimentazione ( I.M.)
I.M. < 0,75
la situazione è accettabile e non occorre
prendere alcun provvedimento
0,75< I.M.<1,25
la situazione non è accettabile ma è da
tenere sotto controllo
1,25< I.M.<3
la situazione non è accettabile e bisogna
mettere in atto interventi prioritari di
prevenzione e correzione
I.M.> 3
la situazione è critica e deve essere
interrotta o corretta prima di poter essere
ripresa
43
1
RISCHI DA CARENZE STRUTTURALI DEI
LUOGHI DI LAVORO
Fly UP