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Operazione straordinaria Liquidazione - 17-11-2015

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Operazione straordinaria Liquidazione - 17-11-2015
Genova, 17-11-2015
OPERAZIONE STRAORDINARIA
LIQUIDAZIONE
Sede di svolgimento: ODC Sede di Genova
Relatore: Flavio Morsillo
1
CARATTERISTICHE LIQUIDAZIONE
Con la liquidazione si entra nella fase conclusiva dell’azienda.
Non viene alienata nel suo complesso funzionante, ma vengono realizzate, mediante la vendita le singole attività
stralciandole dal complesso aziendale o vendendole coordinate in complessi aziendali di grado inferiore.
Art. 2484 - Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
per il decorso del termine;
per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che
l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;
nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;
per deliberazione dell'assemblea (la data di effetto è rappresentata dalla data di iscrizione al registro delle
imprese della relativa deliberazione);
per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.
Si può dire che la liquidazione può essere iniziata per due ordini di fattori:
-
Motivazioni di natura soggettiva;
Motivazioni di natura contingente.
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
2
LIQUIDAZIONE
Ar. 2485 Obblighi degli amministratori
-
-
Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli
adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2484. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente
e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.
Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente comma, il tribunale, su istanza di singoli
soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve
essere iscritto a norma del terzo comma dell'articolo 2484.
Società di persone
La Nomina del liquidatore è fatta con il consenso unanime di tutti i soci - la nomina diventa effettiva al momento
dell’iscrizione della nomina stessa.
Art. 2277 - Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare ad essi il
conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto.
Vengono fatte le consegne senza un preciso termine temporale che deve risultare dal conto della gestione redatto
dagli amministratori (è consigliabile redigere un verbale di consegna, dei beni e documenti ricevuti dagli
amministratori).
Art 2277 - I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e redigere, insieme con gli
amministratori, l’inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L'inventario deve essere
sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori stessi.
Questo documento ha importanza rilevante in quanto costituisce la base contabile per la liquidazione vera e
propria. I liquidatori non devono fare nuove operazioni – devono indicare lo stato di liquidazione negli atti societari –
devono potere / dovere richiedere versamenti ai soci – devono tenere la contabilità ordinata.
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
3
LIQUIDAZIONE
•
•
Art 2279 – vieta tassativamente ai liquidatori l’iniziativa di nuove operazioni.
Art 2280 secondo comma – chiedere versamenti ai soci ancora dovuti o nei limiti delle rispettive responsabilità.
Società di capitali – Capo VIII del C.C. - Scioglimento e liquidazione delle società di capitali
Art. 2487 nomina e revoca dei liquidatori – criteri di svolgimento della liquidazione
[1] Salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell'articolo 2484 non abbia già provveduto
l'assemblea e salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente
all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le
maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su:
a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione
dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la
conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del
migliore realizzo.
[2] Se gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente, il tribunale vi provvede su istanza di
singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta
con decreto le decisioni ivi previste.
[3] L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello
statuto, le deliberazioni di cui al primo comma.
[4] I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza di
soci, dei sindaci o del pubblico ministero.
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4
LIQUIDAZIONE
•
Gli adempimenti pubblicitari consistono:
– Iscrizione nel registro delle imprese, a cura dei liquidatori, della loro nomina e dei loro poteri (nonché delle
successive modifiche), iscrizione per la quale non sembra sussistere un termine perentorio;
– Integrazione della denominazione sociale dell’indicazione che si tratta di società in liquidazione.
Art 2487 bis - Pubblicità della nomina dei liquidatori ed effetti
[1] La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le loro modificazioni,
devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese.
[2] Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione trattarsi di società in liquidazione.
[3] Avvenuta l'iscrizione di cui al primo comma gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri
sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al
periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale.
il rendiconto sulla gestione è un conto economico dell’ultimo periodo,
mentre la situazione dei conti è un prospetto di stato patrimoniale.
Art 2489 – poteri e responsabilità dei liquidatori
[1] Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti
gli atti utili per la liquidazione della società.
[2] I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la
loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di
responsabilità degli amministratori.
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5
LIQUIDAZIONE
Art 2490 – bilanci in fase di liquidazione
[1] I liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società,
per l'approvazione all'assemblea o, nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 2479, ai soci. Si applicano, in quanto
compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti.
[2] Nella relazione i liquidatori devono illustrare l'andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione, ed i
principi e criteri adottati per realizzarla.
[3] Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.
[4] Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione
adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni. Al medesimo bilancio deve
essere allegata la documentazione consegnata dagli amministratori a norma del terzo comma dell'articolo 2487-bis, con
le eventuali osservazioni dei liquidatori.
[5] Quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell'attività di impresa, le relative poste di bilancio devono
avere una indicazione separata; la relazione deve indicare le ragioni e le prospettive della continuazione; la nota
integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.
[6] Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è
cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495.
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6
LIQUIDAZIONE
Art 2492 – bilancio finale di liquidazione
[1] Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o
azione nella divisione dell'attivo.
[2] Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato di
effettuare la revisione legale dei conti, è depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.
[3] Nei novanta giorni successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al
tribunale in contraddittorio dei liquidatori.
[4] I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione della
causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.
Per l’approvazione del bilancio finale di liquidazione non occorre un’assemblea straordinaria, ma una semplice
assemblea ordinaria.
Il bilancio finale di liquidazione va depositato presso il registro delle imprese e la sua approvazione avviene decorso il
termine di novanta giorni senza che vi sia reclami da parte dei soci.
Una volta approvato il bilancio finale i liquidatori hanno l’obbligo di chiedere la cancellazione della società dal registro
delle imprese. Questo passaggio deve essere fatto sia per le società di persone art 2312 primo comma, sia per le
società di capitali art 2495 primo comma.
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STEP - LIQUIDAZIONE
Adempimenti civilistici nell’ipotesi di società per azioni
1.
2.
Delibera del consiglio di amministrazione sull’opportunità / necessità di liquidare la società;
Convocazione assemblea straordinaria da parte del consiglio di amministrazione (entro 30 giorni - art 2484 cc) per
le società quotate entro 20 giorni;
3. Delibera dell’assemblea straordinaria (art 2484 cc);
4. Iscrizione della deliberazione assembleare nel registro delle imprese (art 2484 cc - entro 30 giorni dalla
deliberazione a cura del notaio o procedura alternativa 2436 cc);
5. Iscrizione presso il registro delle imprese della nomina dei liquidatori, come pure l’accettazione di carica con
firma autentica del notaio (art 2487 bis cc);
6. Verbale di consegna dei beni e documenti societari ai liquidatori (art 2487 bis cc);
7. Cessazione degli amministratori da registrare nel registro imprese a cura del collegio sindacale (art 2385 cc –
entro 30 giorni dalla cessazione carica);
8. Redigere il bilancio finale di liquidazione e depositarlo presso l’ufficio del registro delle imprese (art 2492 cc);
9. Possibilità di reclamo dei soci (art 2492 cc – entro 90 giorni dalla data di iscrizione dell'avvenuto deposito);
10. Ripartizione dell’attivo (art 2493 cc – decorsi i 90 giorni dal punto precedente);
11. Richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (art 2495 cc);
12. Deposito dei libri sociali presso il registro delle imprese (art 2496 cc).
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LIQUIDAZIONE
I liquidatori dovranno redigere, su un libro giornale specificatamente aperto alla procedura, le operazioni successive
all’apertura della liquidazione.
Nel libro inventari dovrà essere riportato:
– La situazione alla data di messa in liquidazione;
– La situazione alla fine del primo periodo di liquidazione (dalla data di messa in liquidazione alla fine
dell’esercizio in corso a tale data);
– La situazione alla fine di ogni esercizio;
– La situazione finale di liquidazione.
L’articolo 2487 bis richiede:
Una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento;
Un rendiconto sulla gestione degli amministratori relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato
(dalla data di inizio esercizio alla data di effetto della liquidazione). Il rendiconto sulla gestione è un documento
che ha valenza sia civile che fiscale articolo 182 comma 1 del tuir.
Bilancio iniziale di liquidazione presuppone invece una riespressione da parte del liquidatore dei componenti attivi e
passivi del patrimonio aziendale a valori di presunto realizzo. Le finalità del bilancio inziale di liquidazione sono:
1. Accertare il patrimonio aziendale all’inizio della fase di liquidazione;
2. Determinare il valore del patrimonio netto iniziale di liquidazione che sarà propedeutico alla determinazione del
risultato economico della liquidazione stessa e alla determinazione del capitale finale di liquidazione;
3. Stabilire se le diponibilità liquide esistenti e quelle che si creeranno copriranno i debiti e le spese della procedura
di liquidazione.
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LIQUIDAZIONE
Bilancio annuale di liquidazione, si dovrà procedere, alla fine di ogni esercizio di liquidazione, alla redazione di un
bilancio «intermedio» avente le caratteristiche formali del bilancio d’esercizio, anche se con componenti reddituali e
valutativi di differente natura.
Il bilancio annuale ha lo scopo di accertare lo stato del patrimonio sociale, per orientare ed informare i vari interlocutori
che sono i soci, i creditori, i terzi in genere che hanno rapporti con la società. Le modalità e le scadenze di presentazione
sono le stesse del bilancio d’esercizio art 2490. Sulla relazione i liquidatori devono indicare l’andamento della società, le
prospettive anche temporali e i principi e i criteri addottati per realizzare la liquidazione stessa.
L’OIC 5 prevede anche una tabella in nota integrativa dove siano riportate, in colonne affiancate, tutte le voci delle
attività e passività:
•
L’importo figurante nel precedente esercizio;
•
L’importo figurante nel rendiconto degli amministratori;
•
L’importo iscritto nel bilancio iniziale a seguito del mutamento nei criteri di valutazione;
•
L’importo iscritto nello stato patrimoniale del primo bilancio intermedio di liquidazione.
Bilancio finale di liquidazione, i liquidatori sono tenuti a redigere un documento contabile conclusivo della procedura
di liquidazione, denominato bilancio finale di liquidazione, che copre l’intero periodo.
Piano di riparto - I liquidatori devono predisporre anche il piano di riparto che rappresenta un allegato al bilancio finale
di liquidazione. Il prospetto rileverà da una parte il netto patrimoniale di liquidazione (cassa, conti correnti e altre
attività) dall'altra parte si rileverà la quota di spettanza per ogni socio al netto di eventuali debiti e crediti del medesimo
nei confronti della società.
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Bilanci nella liquidazione - Tabella
Liquidazione
Bilancio richiesto
da
Struttura
Criteri di
valutazione
Approvazione
assembleare
Conto della
gestione degli
amministratori
Codice civile art
2277 e 2487 bis
Bilancio (sp e ce
necessari ai fini
fiscali e nota
integrativa con
relazione
amministratori e
sindaci)
Di funzionamento
Non è richiesta
Bilancio iniziale di
liquidazione
Codice civile art
2277 e 2487 bis
Stato patrimoniale
Di liquidazione
Non è richiesta
Bilancio annuale di
liquidazione
Codice civile art
2490 per società di
capitali
Bilancio (sp e ce e
nota integrativa con
relazione liquidatori
e sindaci)
Di liquidazione o di
funzionamento
E’ richiesta
Bilancio finale di
liquidazione
Codice civile art
2492 per società di
capitali
Bilancio connota
integrativa e piano
di riparto con
relazione dei
liquidatori e dei
sindaci
Non necessario c’è
solo numerario
E’ richiesta
l’approvazione dei
soci
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LIQUIDAZIONE – Fiscalità
Le norme fiscali sulla liquidazione
• Art. 182 TUIR: liquidazione volontaria
• Art. 17 TUIR: tassazione separata
• Art. 21 TUIR: determinazione dell’imposta per gli altri redditi tassati Separatamente
•
•
Fasi fiscali della liquidazione
I periodi di imposta individuabili nella procedura di liquidazione sono:
– da 01/01 all’inizio della liquidazione;
– dall’inizio alla fine della liquidazione.
Se la liquidazione si protrae oltre un singolo esercizio si determinano provvisoriamente i redditi fiscali per ogni
esercizio intermedio, per poi effettuare un conguaglio in sede di bilancio finale di liquidazione.
I redditi considerati provvisori durante ogni singolo esercizio intermedio di liquidazione divengono definitivi qualora:
• la liquidazione si protrae per più di 3 (per snc, sas e ditte individuali) o 5 esercizi;
• si omette di presentare il bilancio finale di liquidazione.
Il periodo di pre-liquidazione
Si determina il reddito prodotto in tale frazione di esercizio secondo le norme ordinarie.
Il reddito fiscale del periodo pre-liquidazione non si cumula in nessun caso con quello prodotto nella fase successiva.
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LIQUIDAZIONE – Fiscalità
Il periodo di liquidazione
Il reddito d’impresa si determina in modo diverso a seconda del tipo di soggetto giuridico; in particolare vi sono regole
diverse per:
• ditte individuali e società di persone;
• società di capitali.
Ditte individuali e società di persone
Il reddito d’impresa si determina in base al bilancio finale di liquidazione.
Se la liquidazione si protrae oltre il singolo esercizio sono determinati singoli redditi fiscali provvisori per ogni
esercizio di durata della liquidazione, assegnati ai soci per trasparenza, con un conguaglio alla fine della procedura.
Nel caso la liquidazione duri più di tre esercizi i redditi fiscali provvisori degli esercizi intermedi divengono definitivi.
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LIQUIDAZIONE – Fiscalità
Società di capitali
Il reddito d’impresa si determina in base al bilancio finale di liquidazione.
Se la liquidazione si protrae oltre il singolo esercizio sono determinati singoli redditi fiscali provvisori per ogni
esercizio di durata della liquidazione, liquidando la rispettiva imposta, con un conguaglio alla fine della procedura.
I redditi intermedi eventualmente distribuiti ai soci rappresentano dividendi.
•
Nel caso la liquidazione duri più di cinque esercizi i redditi fiscali provvisori degli esercizi intermedi divengono
definitivi.
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LIQUIDAZIONE – Fiscalità
La tassazione separata
Gli artt. 17 e 21 del Tuir prevedono, per le società di capitali e le ditte individuali, la tassazione separata per:
• i redditi conseguiti durante la fase di liquidazione di imprese possedute da più di 5 anni;
• i redditi assegnati ai soci in dipendenza di liquidazione se il periodo di tempo intercorso fra la costituzione della
società e l’inizio della liquidazione è superiore a 5 anni.
La tassazione del residuo attivo varia in relazione al socio percettore:
• persona fisica non imprenditore;
• persona fisica imprenditore e società.
Residuo a persona fisica non imprenditore
Rappresentano utili di capitale determinati come differenza fra le somme o il valore normale dei beni percepiti e
quello di sottoscrizione, considerando anche le eccedenze derivanti dalle riserve di capitale.
Residuo a imprenditore e società di capitali
Le plusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni e le somme percepite a titolo di distribuzione di riserve di utili
sono esenti nella misura del 50,28% del loro ammontare, (tassata nei limiti del 49,72% del suo ammontare se la
partecipazione liquidata bneficia della pex art 58 e 87 del Tuir).
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LIQUIDAZIONE – Fiscalità
Il liquidatore deve presentare:
• la dichiarazione dei redditi relativa al periodo compreso fra l’inizio dell’esercizio e la deliberazione di messa in
liquidazione, entro nove mesi;
• la dichiarazione dei redditi relativa agli esercizi intermedi;
• la dichiarazione dei redditi relativa alla procedura intera entro nove mesi dal deposito del piano di riparto.
A norma dell’art. 2 comma 2 n. del DPR 633/1972 le assegnazioni ai soci fatte da società ai propri soci a qualsiasi titolo
sono considerate cessione di beni e assoggettate ad IVA.
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Atto Scioglimento Società – parte 1
N. <...> rep. N. <...> di Racc.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno <...>, il mese <...>, il giorno <...> alle ore <...>;
davanti a me dott. <...>, notaio in <...>, iscritto al Distretto notarile di <...>, senza l'assistenza di testimoni, ai quali i
comparenti dichiarano di rinunciare concordemente e col mio consenso, sono presenti i signori:
- <...> nato a <...>, il <...> qui domiciliato in via <...> n. <...>, (qualifica) <...>
- <...> nato a <...>, il <...> qui domiciliato in via <...> n. <...>, (qualifica) <...>
- <...> nato a <...>, il <...> qui domiciliato in via <...> n. <...>, (qualifica) <...>
- <...> nato a <...>, il <...> qui domiciliato in via <...> n. <...>, (qualifica) <...>
a me noti e della cui identità personale io notaio sono personalmente certo.
I nominati comparenti dichiarano di essersi qui riuniti in assemblea quali unici soci della società "<...> - S.p.A." con sede
in <...> costituita con atto <...> n. <...> rep. del dottor <...> registrato a <...> il <...> n. <...>, col capitale di euro <...> (<...>).
La presente assemblea straordinaria deve risultare valida, ai sensi dell'art. 2366 codice civile, 4° comma, in quanto è
presente l'intero capitale sociale, tutti gli amministratori e i membri del collegio sindacale.
La presidenza è assunta dal sig. <...>
Il presidente chiama me notaio a fungere da segretario dell'assemblea; quindi dichiara costituita ai sensi di legge la
presente assemblea straordinaria.
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Atto Scioglimento Società – parte 2
L'ordine del giorno prevede:
1. scioglimento anticipato della società;
2. nomina del liquidatore.
Il presidente traccia un breve ma significativo profilo della società ed in particolare si sofferma sulle cause per cui si ritiene
necessaria la messa in liquidazione della società (indicare i motivi).
Quindi, il presidente propone una delibera di anticipato scioglimento della società.
Si apre la discussione e tutti gli azionisti concordano con la proposta del presidente.
I sindaci dal canto loro esprimono parere favorevole.
Chiusa la discussione il presidente mette in votazione l'ordine del giorno seguente:
L'assemblea degli azionisti della società "<...> - S.p.A." con sede in <...>,
DELIBERA
1. di sciogliere con effetto dal <...> la società e di metterla in liquidazione;
2. di affidare le operazioni di liquidazione ad un liquidatore cui conferisce ogni più ampio ed opportuno potere all'uopo
occorrente, così come stabilito dall'art. 2489 codice civile;
3. di autorizzare il liquidatore a continuare, ai soli fini della liquidazione, la gestione dell'azienda per l'ultimazione delle
operazioni in corso;
4. di stabilire che la sede della liquidazione sarà in <...> via <...> n. <...>.
Tale ordine del giorno, messo in votazione risulta approvato alla unanimità.
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Verbale consegna dei beni e del rendiconto ai Liquidatori
•
L’anno……….., il mese ……………. Il giorno……….. presso la sede sociale in …………….via ……………….. N………. Sono
intervenuti gli Amministratori delle Società XY S.p.A. ………………………. In liquidazione, Signori …………………… ed il
Liquidatore Dott. …………….
Premesso:
– Che con deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci del la Società per Azioni XY S.p. stabilii il proprio
scioglimento;
– Che la stessa Assemblea nomino liquidatore della società il Dott……….;
– Che in data ………. È stata iscritta la nomina del Liquidatore, con i relativi poteri nel Registro delle imprese;
– Che ai sensi dell’art 2487 – bis c.c avvenuta l’iscrizione di cui sopra, gli amministratori cessano dalla loro carica
e consegnano quanto di seguito indicato al liquidatore;
Tutto ciò premesso, i suddetti amministratori consegnano al Liquidatore sig…………
– I libri sociali e i documenti della Società di cui all’allegato elenco A;
– La situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento e cioè al ………….;
– Il rendiconto sulla gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato.
Di quanto precede viene dato atto col presente verbale.
Letto, confermato e sottoscritto.
Firme degli Amministratori
……………………
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Bilancio
XY S.r.L. in Liquidazione
Sede legale: Genova, Via …………………..
Capitale sociale € 10.000,00 interamente versato
Codice fiscale e registro delle imprese di Genova n. ………………………... - Rea n. ……….
BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 30 NOVEMBRE 2014
STATO
Esercizio finale
di liquidazione
30-nov-14
Esercizio ante liquidazione
Differenza
2.327
(2.327)
-----------------------------0
2.327
(465)
-----------------------------1.862
0
(1.862)
----------------------(1.862)
0
1.862
(1.862)
0
0
0
2.013
-----------------------------2.013
17.617
-----------------------------17.617
(15.604)
----------------------(15.604)
644
160
484
2.657
17.777
(15.120)
0
0
0
2.657
19.639
(16.982)
31-dic-13
PATRIMONIALE
ATTIVO
B)
Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
(-) fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali
Totale immobilizzazioni (B)
C)
Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
- entro l'esercizio successivo
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D)
Ratei e risconti
TOTALE ATTIVO
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Bilancio
PASSIVO
A)
Patrimonio netto
I - Capitale
VII - Altre riserve
- Riserva straordinaria
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto (A)
10.000
10.000
0
44.582
(64.882)
10.300
0
0
(64.882)
44.582
(64.882)
75.182
0
(54.882)
54.882
B)
Fondi per rischi e oneri:
0
0
0
C)
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
0
693
(693)
D)
Debiti
2.657
0
-----------------------------2.657
73.561
0
-----------------------------73.561
(70.904)
0
----------------------(70.904)
0
267
(267)
2.657
19.639
(16.982)
- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo
Totale debiti (D)
E)
Ratei e risconti
TOTALE PASSIVO
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21
Bilancio
C O N T O
A)
E C O N O M I C O
Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi
b) altri ricavi diversi da contributi in conto esercizio
43.500
69.739
(26.239)
27
4
23
43.527
69.743
(26.216)
19.758
8.738
11.020
6.773
2.275
322
-----------------------------9.370
52.085
17.648
2.970
-----------------------------72.703
(45.312)
(15.373)
(2.648)
----------------------(63.333)
1.862
898
465
791
1.397
107
Totale costi della produzione (B)
31.888
134.604
(102.716)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
11.639
(64.861)
76.500
(331)
(24)
(307)
(331)
(24)
(307)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
(3)
0
Totale proventi e oneri straordinari (E)
0
3
(3)
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)
11.308
(64.882)
76.190
(1.008)
-----------------------------(1.008)
0
-----------------------------0
(1.008)
----------------------(1.008)
10.300
(64.882)
75.182
Totale valore della produzione (A)
B)
Costi della produzione
7) per servizi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamenti
14) oneri diversi di gestione
C)
Proventi e oneri finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
d) altri
Totale proventi e oneri finanziari (C)
D)
Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) rivalutazioni
19) svalutazioni
Totale rettifiche di valore (D)
E)
Proventi e oneri straordinari
20) proventi
21) oneri
22) imposte sul reddito dell'esercizio
- correnti
Totale imposte
23)
utile (perdite) dell'esercizio
Il Liquidatore
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22
PIANO DI RIPARTO FINALE
PIANO DI RIPARTO AL 30 NOVEMBRE 2014
ATTIVITA'
Euro
Crediti verso Erario
- Crediti vero Erario
2.013
2.013
Disponibilità liquide
- Cassa e banca
644
644
TOTALE ATTIVITA'
2.657
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO
Euro
Patrimonio netto
-
Capitale sociale
Riserva straordinaria
Perdite portate a nuovo
Utiledi periodo
10.000
44.582
(64.882)
10.300
-
Totale patrimonio netto
Debiti
- Debiti verso soci per finanziamenti
TOTALE
2.657
2.657
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO
2.657
PIANO DI RIPARTO AL 30 NOVEMBRE 2014
SUDDIVISIONE RESIDUO DI LIQUIDAZIONE TRA I SOCI
Socio 1
50%
- Crediti v/Erario
- Disponibilità liquide
Socio 2
50%
Totale
1.007
322
1.007
322
2.013
644
1.329
1.329
2.657
I soci
Il liquidatore
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
23
Istanza di cancellazione della società
XY S.r.L. in Liquidazione
Sede legale: Genova, Via ……………………..
Capitale sociale € ………….,00 interamente versato
Codice fiscale e registro delle imprese di Genova n. …………………..
ISTANZA PER LA CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA’
Il sottoscritto Liquidatore nato a Genova il ………… e residente in Genova, Via ………….., liquidatrice della Società
……………….. S.r.L. Società a responsabilità limitata con sede in Genova, in liquidazione,
PREMESSO
•che in data odierna viene ritualmente depositato presso la sede sociale il bilancio finale di liquidazione della Società
in intestazione chiuso alla data del ………………..;
•che in data odierna, a seguito di ordinaria convocazione, l’assemblea generale dei Soci tenutasi in forma totalitaria
ha all’unanimità deliberato di approvare il bilancio finale di liquidazione chiuso al ………………………. e la relazione
predisposta dal Liquidatore;
•che il bilancio finale di liquidazione, come previsto dalla vigente normativa, è stato sottoscritto da tutti i Soci
rappresentanti in proprio l’intero capitale sociale;
con la presente
CHIEDE
La cancellazione della Società predetta dal Registro delle Imprese con ogni effetto dalla data odierna.
Genova, li ……………………
Il liquidatore .................
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24
OPERAZIONI SUL CAPITALE
GRAZIE PER LA VOSTRA ATENZIONE
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25
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