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Il lavoro somministrato

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Il lavoro somministrato
Furlan2008
NIdiL Cgil Treviso
Il lavoro somministrato (ex interinale)
La somministrazione di lavoro consente alle aziende di beneficiare di una
prestazione lavorativa senza che ciò comporti l’assunzione di tutti gli oneri
derivanti dall’assunzione diretta del lavoratore
E’ UN RAPPORTO TRILATERALE
Soggetti coinvolti:
• Agenzia per il Lavoro
iscritte in apposito albo, autorizzate dal Ministero e accreditate
dalle Regioni, possono svolgere attività di intermediazione, selezione e ricollocazione
• Lavoratore
Le Agenzie per il Lavoro, da gennaio 2008, non possono più stipulare contratti di tipo
“commerciale ” a tempo indeterminato (staff leasing), ma possono instaurare con i
lavoratori rapporti di lavoro anche a tempo indeterminato.
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• Impresa utilizzatrice
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Il lavoro somministrato
Le norme che regolano la somministrazione fanno capo
• Al decreto legislativo 276/03 (ha sostituito L. 196/97 sul lavoro interinale)
• Ai contratti collettivi applicati dalle singole imprese utilizzatrici
• Al contratto collettivo nazionale dei lavoratori somministrati
Il CCNL dei lavoratori somministrati
L’ultimo Ccnl è stato stipulato il 24 luglio 2008 da Assolavoro in
rappresentanza di 81 Agenzie per il Lavoro e dai Sindacati di categoria
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dei lavoratori interinali (Nidil-Cgil, Alai-Cisl, Cpo-Uil)
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Quando un’azienda può ricorrere al
lavoro in somministrazione?
SI
NO
A fronte di ragioni di carattere
Per sostituzione di lavoratori in
tecnico, produttivo, organizzativo
sciopero
o sostituivo anche se riferibili
Nelle imprese in cui si sia
all’ordinaria attività
dell’utilizzatore (art 29 Dlgs
276/03)
proceduto nei sei mesi antecedenti
a licenziamenti collettivi o nelle
unità produttive in cui siano in atto
interventi di cassa integrazioni
I CCNL possono individuare i limiti
quantitativi all’utilizzazione della
somministrazione a tempo
determinato
guadagni per lavoratori addetti alle
stesse mansioni
In imprese che non hanno
effettuato la valutazione dei rischi a
PENA ASSUNZIONE PRESSO IMPRESA UTILIZZATRICE
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norma del dlgs 626/94
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Il CCNL lavoratori somministrati
•
Periodo di prova
•
Proroghe
•
Modalità di erogazione del trattamento economico
•
Maturazione ratei di ferie, rol, permessi
•
Retribuzione 13^ ed altre mensilità aggiuntive
•
Trattamento economico malattia ed infortunio
•
Norme disciplinari
•
Risoluzione del rapporto
•
Preavviso
•
Diritti e relazioni sindacali
•
Trasformazioni del contratto di lavoro
•
Composizione delle controversie
Regola solo alcuni aspetti del rapporto di lavoro
di somministrazione
Il lavoratore può essere assunto dall’Apl a tempo determinato o a tempo indeterminato
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Poiché al lavoratore somministrato deve
essere applicato anche il CCNL dell’impresa
utilizzatrice
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Lavoratori assunti a tempo indeterminato
IN ASSENZA DI MISSIONI

i lavoratori restano a disposizione dell’Agenzia

diritto ad UN’INDENNITA’ MENSILE DI DISPONIBILITA’ di 700 euro lordi
PROCEDURA PER LA PROMOZIONE DI POLITICHE DI RICOLLOCAZIONE
se l’Agenzia non può mantenere il lavoratore alle proprie dipendenze per mancanza di lavoro
se il lavoratore ha almeno 30 settimane di anzianità di servizio
prevista procedura per la ricollocazione di durata di 6 mesi (7 per lavoratori over 50)
con diritto a indennità di 700 euro per tutta la durata dei suddetti periodi
Al lavoratore assunto a tempo indeterminato devono essere applicate
disposizioni diverse rispetto al lavoratore a tempo determinato in materia
di prova, preavviso, risoluzione del rapporto
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Al termine l’Agenzia può licenziare per giustificato motivo oggettivo con pagamento dell’indennità di mancato preavviso
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Rapporto lavoratore-agenzia
Il contratto di assunzione del lav. a tempo determinato
Deve essere stipulato in forma scritta e contenere:
•
I casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo motivi del ricorso alla fornitura di prestazione di lavoro
temporaneo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Indicazioni dell’agenzia per il lavoro e estremi dell’autorizzazione
Indicazioni dell’impresa utilizzatrice e del referente in azienda
L’indicazione della mansione, inquadramento, trattamento economico
Il periodo di prova e periodo di preavviso per il lavoratore
L’orario di lavoro e luogo dove si svolgerà la prestazione
Il riferimento al CCNL applicato e contratto integrativo di secondo livello ove esistente
La data di inizio e fine missione
Informativa sulla sicurezza, nominativo responsabile della prevenzione e del medico competente
Autorizzazione all’utilizzo dati personali
Estremi versamento a garanzia dei crediti dei lavoratori
Data di inizio e fine del contratto di somministrazione
Assunzione di responsabilità solidale da parte dell’utilizzatore su trattamento economico e versamento contributi
Numero dei lavoratori in somministrazione
Impegno dell’Agenzia al pagamento diretto del lavoratore e al versamento dei contributi
Assunzione obbligo da parte dell’utilizzatore di rimborsare all’Apl gli oneri retributivi e contributivi e di comunicazione all’Apl
•
Indicazione della residenza o domicilio
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dei trattamenti da applicare al lavoratore
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INQUADRAMENTO
I LAVORATORI VENGONO RAGGRUPPATI IN 3 GRANDI GRUPPI:
• GRUPPO A comprende lavoratori di elevato contenuto professionale
quali dirigenti, quadri, impiegati direttivi
• GRUPPO B comprende lavoratori di concetto, operai specializzati o
categorie intermedie con autonomia operativa ma non decisionale e
con elevato livello di conoscenze teorico/pratiche
• GRUPPO C comprende i lavoratori qualificati e d’ordine che eseguono
il lavoro sotto la guida e il controllo di altri
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Ai fini dell’attribuzione del livello di inquadramento per
ogni singolo gruppo si deve fare riferimento, coerentemente
con la suddetta classificazione, ai diversi livelli previsti per le
specifiche mansioni dal Ccnl dell’impresa utilizzatrice
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PERIODO DI PROVA per lav. a tempo determinato
Durante periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal
contratto senza preavviso
 È consentito il periodo di prova per ogni singola missione
 La prova è esclusa nel caso di successive missioni intervenute entro 12 mesi
dalla cessazione del rapporto precedente, presso la stessa impresa utilizzatrice
e con le medesime mansioni
DURATA
 1 giorno di prova per ogni 15 gg di calendario fino ad un massimo di 11 gg
 per missioni inferiori ai 15 gg periodo di prova di 1 gg
 per missioni superiori ai 6 mesi periodo di prova massimo di 13 gg
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La prova deve essere indicata nella lettera di assunzione
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LA PROROGA
Il periodo di assegnazione iniziale può essere prorogato per un
massimo di 6 volte nell’arco di 36 mesi. Tale periodo si intende
comprensivo del periodo iniziale.
Se nei primi 24 mesi vengono utilizzate al massimo 2
proroghe, le proroghe successive potranno determinare una
durata complessiva del contratto fino a 42 mesi
Il contratto può essere prorogato se permangono le causali che
hanno posto in essere la missione
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• deve essere formalizzata per iscritto
• deve esserci il consenso del lavoratore
• deve essere richiesta con un anticipo di 5 giorni, salvo
motivi d’urgenza, e comunque mai con inferiore ai 2 gg
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Interruzione della missione
prima della scadenza
L’Agenzia per il lavoro può sottoporre al lavoratore le seguenti ipotesi:
 essere impiegato in altra missione nella stessa area
professionale in cui è stato precedentemente impiegato
 partecipare ad interventi formativi
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Rimane garantito il trattamento
economico originariamente previsto
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Penalità di risoluzione anticipata da parte del lavoratore
a tempo determinato
Pari ad 1 giorno ogni 15 di missione residua non ancora effettuata
• per un massimo di 7 gg. per il gruppo C (lavoratori qualificati e d’ordine)
• per un massimo di 10 gg per il gruppo B (cat. intermedie, op. spec., imp.concetto)
• per un massimo di 20 gg per il gruppo A (dirigenti, quadri, impiegati direttivi)
Tale disposizione non si applica alle risoluzioni che si verificano nei primi 15 gg del
rapporto di lavoro
LA PENALITA’ NON SI APPLICA IN CASO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA
PARI AL NUMERO DI GIORNATE DI PENALE IMPUTABILI (PREAVVISO)
La previsione della penalità deve essere indicata nella lettera di assunzione
LAVORATORE A TEMPO DETERMINATO
- L’AGENZIA PER IL LAVORO DEVE RISPETTARE
LA NATURALE SCADENZA DEL CONTRATTO
Esempio
In caso di missione di 3 mesi:
- se dimissioni il 20° girono il preavviso
sarà di 5 giorni
- se dimissioni agli inizi del 3° mese il
preavviso sarà di 2 giorni
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- TALE PREAVVISO VALE SOLO PER IL
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Trasformazione del contratto a tempo
indeterminato
Il lavoratore che, alle dipendenze della medesima Agenzia, presta attività
lavorativa presso diverse imprese utilizzatrici per un periodo complessivo pari
a 42 MESI, anche non consecutivi, HA DIRITTO AD ESSERE ASSUNTO CON
NUOVO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DALL’AGENZIA
Il periodo è ridotto a 36 mesi se lavoratore
presta attività di lavoro in favore della medesima
Agenzia, in esecuzione di un unico contratto di
somministrazione o di diversi contratti senza
interruzioni che prevedano le stesse mansioni
Ai fini del computo dei 42 mesi
si considerano utili:
 I periodi di infortunio coperti da
prestazioni Ebitemp
 Periodi di astensione obbligatoria per
maternità
 Periodo di formazione propedeutica
all’avvio della missione
LICENZIATO PER UN PERIODO DI 12 MESI,
SE NON RIFIUTA UNA PROPOSTA CONGRUA
 Tutti i periodi di non lavoro tra
missioni con stesse mansioni presso
stesso utilizzatore fino ad un max
40 gg, coincidenti con ferie o festività
(professionalmente equivalente o con livello retributivo non
 Periodo di formazione per
inferiore al 15% e posto di lavoro non distante più di 50 km
aggiornamento professionale,
o raggiungibile in 60 minuti)
reinserimento post maternità
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di
In fase di prima applicazione sono riconosciuti i periodi di lavoro svolti presso la stessa
Agenzia, fino ad un massimo di 6 mesi negli ultimi 12 antecedenti il 24 luglio 2008
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IL LAVORATORE NON PUO’ ESSERE
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Trattamento di disoccupazione
Requisiti ridotti
Se nell’anno in corso sono stati occupati, anche con più datori di
lavoro, per almeno 78 giornate e hanno versato almeno una
settimana di contributi all’Inps prima del biennio precedente l’anno in
cui si richiede l’indennità (es: domanda entro marzo 2009 per periodo
2008 contributi prima del 2007)
DIRITTO a indennità pari al 35% del salario medio percepito
per i primi 120 gg e al 40% per i successivi fino ad un
massimo di 180 gg (utili ai fini pensionistici e assegni
famigliari)
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La domanda va presentata entro
31 marzo dell’anno successivo
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Trattamento di disoccupazione
Trattamento ordinario
Stato di disoccupazione involontaria
2 anni di anzianità assicurativa e 1 anno di contribuzione nel biennio
precedente la domanda
DURATA
• 8 mesi per i lavoratori con meno di 50 anni
• 12 mesi per gli over 50
E’ riconosciuta la contribuzione figurativa per tutto il periodo di percezione
dell’indennità con riferimento alla retribuzione percepita
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IMPORTO
• 60% per i primi 6 mesi
• 50% dal 7° all’8 mese
• 40% per eventuali mesi successivi
% calcolata sull’ultima retribuzione, tenenendo conto dei massimali
mensili previsti dalla Legge
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Per i lavoratori in somministrazione
SOSTEGNO AL REDDITO
IL LAVORATORE IN SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO SE
- HA LAVORATO ALMENO 6 MESI NELL’ARCO DEGLI ULTIMI 12
- E’ DISOCUPPATO DA ALMENO 45 GIORNI
HA DIRITTO AL PERCEMPIMENTO DI UN ASSEGNO DI 700 EURO
PREVIA RICHIESTA AD EBITEMP
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entro 45 giorni dalla maturazione dei requisiti
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DIRITTI SINDACALI dei lavoratori somministrati
Il lavoratore, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto di
esercitare i diritti di libertà e di attività sindacale
Può quindi
Aderire al sindacato
Eleggere i propri rappresentanti
Riunirsi in assemblea
Bacheche
Le Apl devono mettere a
disposizione delle bacheche per
l’informazione sindacale in ogni
filiale e delle bacheche
informatiche nei loro siti internet
Il Ccnl prevede che nella prima busta paga dei lavoratori
contestualmente alla consegna di copia del Ccnl sia inserito il
modello di delega per aderire al sindacato
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(contributo pari all’0,8% della retribuzione netta percepita)
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Il sistema di rappresentanza dei lavoratori somministrati
Il delegato sindacale territoriale nominato
dalle OO.SS. a livello regionale o
provinciale
Interviene nei confronti delle ApL per
l’applicazione dei contratti e delle norme in
materia di lavoro e per l’applicazione dei diritti
sindacali in generale nell’ambito di un territorio
provinciale, interprovinciale o regionale
Dirigenti sindacali
I componenti dei comitati direttivi nazionali,
regionali o territoriali delle OOSS, scelti tra i
lavoratori temporanei che hanno un periodo di
anzianità nel settore di almeno 3 mesi hanno
diritto a 72 ore di permesso su base annua
Il rappresentante sindacale in Azienda
eletto o nominato tra i lavoratori in
somministrazione operanti di una
stessa impresa che impiega almeno 20
lavoratori temporanei
contemporaneamente per più di 3 mesi (1
delegato per ogni 20 temporanei) anche di
ApL diverse
• Ha compiti di intervento nei confronti
delle ApL operanti nella specifica impresa
utilizzatrice e si coordina con i delegati
sindacali territoriali operanti nel suo
territorio
• Rimane in carica per tutta la durata della
missione e alla scadenza può essere
sostituito dal primo dei non eletti
• Le ore di permesso sindacale maturate e
non godute sono cumulabili solo nell’ambito
della medesima missione
I rappresentanti sindacali eletti o nominati possono fruire di un monte ore di
permessi retribuiti pari ad 10 ore mensili fra loro cumulabili oltre alle ore di
permesso per le trattative sindacali (costo a carico di Ebitemp)
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Rappresentante nazionale di Agenzia
Svolge attività negoziali nei confronti della
medesima Apl per l’applicazione dei
contratti e delle norme in materia di lavoro
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Il diritto di assemblea
diritto di partecipare, durante l’orario di lavoro:
- alle assemblee sindacali presso le sedi delle ApL o presso locali messi a loro
disposizione (almeno 2 assemblee l’anno)
- alle assemblee dei lavoratori delle imprese utilizzatrici
I lavoratori hanno diritto annualmente a permessi retribuiti in misura
proporzionale alle ore di missione cumulativamente prestate nel periodo presso
la stessa Agenzia per il Lavoro
Le ore di permesso sono determinate per ogni lavoratore mensilmente,
cumulandole nell’anno solare, secondo la formula: ore lavorate : 1700 X 10
Esempio: in 3 mesi lavorate 480 ore = spettanti 2,82 (arrotondate diventano 3 ore maturate)
IN OGNI CASO MINIMO 2 ORE ALL’ANNO
INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI ORE LAVORATE
Le OOSS hanno diritto di indire assemblee al di fuori dell’orario di lavoro
presso locali messi a disposizione dall’ApL, anche per lavoratori non più
attivi entro 30 giorni dalla fine della missione.
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Le ore di permesso per assemblea maturate e fruite nell’anno solare vanno
indicate in busta paga
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Le sanzioni disciplinari
Il lavoratore è tenuto a rispettare le disposizioni previste dal
contratto collettivo e dal regolamento dell’impresa
utilizzatrice
Il potere disciplinare viene esercitato
dall’agenzia per il lavoro
L’agenzia per il lavoro deve provvedere ad affiggere nei
propri locali copia del CCNL
L’impresa utilizzatrice deve affiggere, in luogo visibile a
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tutti, il codice disciplinare del ccnl applicato
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Le sanzioni disciplinari
la contestazione deve essere
effettuata tempestivamente e per
iscritto, non appena l’utilizzatrice
comunica all’Apl tutti gli elementi
necessari per la formalizzazione
dell’addebito (CONTESTAZIONE)
Il lavoratore entro 5 giorni dal
ricevimento della contestazione può
produrre le proprie giustificazioni o
chiedere un incontro con l’assistenza
del sindacalista
L’eventuale adozione del
provvedimento deve essere
comunicata al lavoratore e all’impresa
utilizzatrice, in forma scritta entro 5 gg
dalla scadenza del termine assegnato
al lavoratore per presentare le sue
giustificazioni
È possibile impugnare la
sanzione e dare avvio alle procedure
di conciliazione presso DPL
Il provvedimento
A seconda della gravità
dell’infrazione commessa, l’agenzia
potrà adottare i seguenti
provvedimenti:
ammonizione verbale
ammonizione scritta
multa non superiore all’importo
di 4 ore di lavoro
sospensione dal lavoro e dalla
retribuzione per un periodo non
superiore a 5 giorni
licenziamento
I provvedimenti di ammonizione e di
multa possono comunque essere
adottati a missione scaduta.
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Procedura
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Le sanzioni disciplinari
In caso di addebiti di particolare gravità che
possono prefigurare il licenziamento per giusta
causa, l’impresa può disporre la sospensione
cautelare non disciplinare del lavoratore con
effetto immediato
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assenza ingiustificata per oltre 3 gg
consecutivi o 5 gg nell’anno solare, furto,
danneggiamento volontario…
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La retribuzione
Al lavoratore è corrisposto un trattamento non inferiore a quello
cui hanno diritto i dipendenti dell’impresa utilizzatrice inquadrati al
corrispondente livello, secondo la contrattazione applicata alla stessa
Il Ccnl dell’impresa utilizzatrice
stabilisce i minimi tabellari
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L’ utilizzatore è obbligato in solido con l’ApL a corrispondere ai
lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali
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La retribuzione
La retribuzione viene liquidata con periodicità mensile sulla
base delle ore lavorate e di quelle contrattualmente dovute
Il pagamento e la consegna della busta paga deve avvenire dal giorno
12 al giorno 15 del mese successivo presso le filiali dell’agenzia per
il lavoro
Come per gli altri lavoratori,i ratei di ferie, rol, permessi, 13^ e altre
mensilità aggiuntive devono essere corrisposte alle normali scadenze
previste presso le aziende utilizzatrici o alla cessazione del rapporto di
lavoro
I PREMI AZIENDALI
I premi di risultato vanno corrisposti considerando l’ultimo PdR effettivamente erogato
dall’utilizzatore in rapporto alla durata della missione, salvo esplicita esclusione
contrattuale prevista per i rapporti a tempo determinato o in somministrazione
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I premi di produzione non collegati a risultati e/o obiettivi aziendali vanno erogati in
rapporto alla durata della missione
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Determinazione della retribuzione
Su base oraria
pagamento delle ore effettivamente lavorate (160, 168, 176, ecc.) e/o
dovute previo ragguaglio della paga mensile a paga oraria
Divisore orario
Il coefficiente divisore orario è quello risultante dalla seguente formula:
Orario sett. Aziendale X 52 : 12
(se orario settimanale è di 40 ore il divisore sarà pari a 173,33)
Paga oraria
La definizione della paga oraria avviene secondo la seguente formula:
Retribuzione mensile: divisore orario mensile
I DIVISORI PREVISTI DAI CCNL DELLE AZIENDE UTILIZZATRICI devono essere
utilizzati per la determinazione del valore delle singole quote orarie da corrispondere
oltre la retribuzione mensile (STRAORDINARI, MAGGIORAZIONI…) e in caso di
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trattenute di quote orarie
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FERIE, PERMESSI, ROL
Le ore di ferie, permessi e riduzione orario di lavoro maturano in
proporzione alle ore ordinarie lavorate ed a quelle non prestate ma
contrattualmente dovute, qualsiasi sia la durata della missione,
nella misura prevista dai Ccnl applicati dalla azienda utilizzatrice,
applicando la seguente formula:
ore annue spettanti
------------------------------------------------ X ore retribuite
(divisore orario mensile x 12 )
Al fine del raggiungimento dei 6 mesi, in caso di missioni reiterate presso lo stesso
utilizzatore, i giorni di missione sono cumulati
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Il lavoratore, in caso di missioni di durata superiore a 6 mesi, può richiedere all’Agenzia
per il Lavoro di determinare il periodo di godimento delle ferie, compatibilmente
alle esigenze delle imprese utilizzatrici e di servizio.
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Le Festività
La retribuzione delle festività infrasettimanali viene
calcolata moltiplicando l’orario giornaliero previsto per la
paga oraria
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In caso di successione di due contratti, dove il primo
termina il giorno antecedente una o più festività e il
secondo inizia il primo giorno successivo alla stessa/e i
due contratti, ai soli fini del pagamento delle festività, si
considerano continuativi
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La 13^ e le altre mensilità aggiuntive
La maturazione avviene in proporzione alle ore ordinarie lavorate o a
quelle contrattualmente dovute ma non lavorate (es.malattia, ferie..)
Importo 13^ o altra mensilità aggiuntiva:
retribuzione lorda globale di fatto
-------------------------------------------------------divisore orario mensile
x 0,0833
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Per ognuna delle ore retribuite viene corrisposto
un importo per ratei di tredicesima
pari all’8,33% della paga oraria
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Il Trattamento di Fine Rapporto
Non si matura rateo di Tfr in caso di missione di durata inferiore
a 15 giorni

In caso di missione di durata inferiore a 15 giorni, se viene
riattivata un’ulteriore missione da parte della stessa Agenzia
presso lo stesso utilizzatore, con la medesima mansione e
inquadramento, nell’arco di 30 giorni a far data della cessazione
della prima, i giorni di missione si sommano al fine della
maturazione del rateo di Tfr
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
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Previdenza Integrativa
Prevista istituzione del Fondo chiuso di settore per la previdenza
integrativa alimentato con il contributo del lavoratore, della ApL e
sostenuto da Ebitemp.
I costi di gestione del fondo sono a carico di Ebitemp
L’intervento solidale di Ebitemp:
 per i lavoratori con durata complessiva di missione fino a 6 mesi nell’anno,
previsto contributo integrativo ed aggiuntivo pari a conseguire il versamento del
4% sulla retribuzione per 6 mesi
 per i lavoratori con durata complessiva di missione nell’anno superiore a 6
mesi, previsto contributo integrativo pari a conseguire il versamento del 4% sulla
retribuzione per ogni mese lavorato
 per i lavoratori con durata complessiva di missione pari a 6 mesi e fino a 11
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mesi, previsto contributo aggiuntivo pari al 4% della retribuzione
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La Malattia
Obblighi
 Comunicare l’assenza all’Agenzia per il Lavoro lo stesso giorno in cui
si verifica l’evento, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento
In caso di mancata comunicazione, trascorse 24 ore dall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa e’
considerata ingiustificata
 Trasmettere il certificato medico entro il terzo giorno di calendario
all’Agenzia per il Lavoro ed entro due giorni all’Inps
 In caso di prolungamento del periodo di malattia la successiva
certificazione medica deve essere trasmessa entro 24 ore
 Comunicare all’Agenzia per il Lavoro ogni variazione di indirizzo di
reperibilità
 Essere reperibile per eventuali controlli, da parte dei medici INPS, della
tutti i giorni, compresi i festivi)
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malattia durante le fasce orarie previste (10.00 – 12.00 / 17.00 – 19.00 di
La Malattia
PERIODO DI COMPORTO
al lavoratore non in prova periodo massimo di conservazione del posto di
lavoro pari a 180 giorni in un anno solare (possibile richiedere 120 gg di
aspettativa non retribuita) e, comunque, non oltre la scadenza del
contratto a termine
TRATTAMENTO ECONOMICO –
deve essere anticipata l’indennità a carico Inps
100% della normale retribuzione giornaliera per i primi 3 giorni
75% dal 4° al 20° giorno
100% dal 21° giorno in poi
questo periodo si ha lavorato meno di 30 gg, l’indennità viene erogata per un
massimo di 30 gg)
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INDENNITÀ INPS per operai ed impiegati del solo
terziario: dal 4° al 180° giorno all’anno il 50% della
retribuzione per i primi 20 gg. ed il 66,66% dal 21° in poi;
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il diritto all’indennità termina alla scadenza del contratto e
l’indennità INPS non può essere corrisposta per un numero di giornate
superiore a quelle lavorate negli ultimi 12 mesi precedenti la malattia (se in
32
La lordizzazione
Il datore di lavoro, quando integra l’indennità di malattia, deve maggiorare la
quota dell’indennità a carico Inps di un coefficiente detto di lordizzazione.
Il coefficiente di lordizzazione si determina con la seguente formula:
100: (100 – percentuale dei contributi a carico dipendente)
Se l’aliquota è pari a 9,19% si avrà:
100: (100- 9,19) = 1,1012003
Se l’aliquota è pari a 9,49% si avrà:
100: (100- 9,49) = 1,1048503
Questo impedisce che il dipendente percepisca di più durante la
malattia rispetto a quando è al lavoro,
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perché sull’indennità di malattia carico Inps non si effettua la
trattenuta dei contributi previdenziali !
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ESERCITAZIONE
CALCOLO MALATTIA
Trattamento economico in caso di malattia: giorni di carenza al 100%, dal 4° al 20°
giorno al 75%, dal 21° al 100%
Paga oraria 6,33682
Periodo malattia: da giovedì a giovedì della settimana successiva
Furlan2008
Trattenute previdenziali 9,19%
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CALCOLO
SPETTANTE GIORNI DI CARENZA 100%
Carenza malattia 16 ore X 6,33682 = 101,39
SPETTANTE dal 4° al 20° giorno 75%
(32 ore X 6,33682) X 75% = 152,08
97,99 +
54,09 =
152,08
Furlan2008
PERCEPITO
Carenza come da busta paga
Giorni successivi:
Lordizziamo indennità malattia carico Inps (88,99x1,1012003) =
Integrazione Ditta
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PRESTAZIONI EBITEMP - MALATTIA
I lavoratori in somministrazione a tempo determinato, durante i
periodi di missione e per i 120 giorni successivi alla cessazione del
rapporto di lavoro se si sono svolte una o più missioni con durata
complessiva di più di 30 giorni nell'arco di 120 giorni di calendario.
Previsti rimborsi e sussidi per far fronte alle
spese sanitarie sostenute dai lavoratori, dai
figli e dal coniuge a carico
Rimborso pari al 100% del ticket sanitario
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In attesa di regolamento per rimborso spese per grandi interventi chirurgici,
cure odontoiatriche e protesi, nonché sussidi per altri ricoveri
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L’Infortunio
L’indennità per inabilità temporanea assoluta è pari al 100% della retribuzione netta
L’Agenzia deve anticipare l’indennità carico Inail
nei limiti della scadenza del contratto
Prestazioni Ebitemp aggiuntive (previa apposita domanda):
Invalidità temporanea che prosegua oltre la scadenza della missione: indennità fino a
un massimo di 6.300 euro in funzione della tipologia e della gravità delle lesioni subite.
LA DOMANDA VA PRESENTATA ENTRO 30 GG DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Invalidità permanente, che si manifesta entro un anno dall’infortunio: indennizzo massimo di
50.000 euro per invalidità pari o superiore al 60%, indennizzo ridotto proporzionalmente per
invalidità dal 1% al 59%.
LA DOMANDA VA PRESENTATA ENTRO 30 GG DALL’INFORTUNIO
LA DOMANDA VA PRESENTATA ENTRO 30 GG DALL’INFORTUNIO
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Morte: indennizzo massimo di 50.000 euro.
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L’Infortunio e pagamento carico Inail
L’indennità viene liquidata sulla base della retribuzione media giornaliera,
incrementata da eventuali altri compensi corrisposti dal datore di lavoro (quali lavoro
straordinario, 13^ mensilità, ferie, festività..), percepita negli ultimi 15 gg
immediatamente precedenti a quello dell’infortunio se retribuzione oraria (retribuzione
percepita / n. ore di lavoro ordinario prestato x durata oraria settimanale / 6) o nel mese
precedente se retribuzione mensilizzata (retribuzione percepita / 25)
L’indennità è corrisposta per tutti i giorni di durata dell’inabilità (compresi i festivi) fino alla
guarigione clinica
Pagamento come previsto dalla Legge:
• giorno di infortunio 100% carico ditta,
• 3 gg successivi 60% carico ditta,
• dal 4° giorno al 90° giorno 60% carico Inail,
• dal 91° giorno fino alla guarigione 75% carico Inail.
La corresponsione dell’indennità carico Inail può essere effettuata anche dal datore di
lavoro sotto forma di anticipazione
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ATTENZIONE SI DEVE VERIFICARE IL CCNL!
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La Maternità
Sulla disciplina dei congedi parentali si applica
quanto previsto dalla normativa vigente
La lavoratrice, che ha terminato il periodo di astensione obbligatoria e
che ha dato la propria disponibilità all’Agenzia per il Lavoro entro 30 gg
dalla cessazione dell’astensione (obbligatoria o facoltativa), ha
DIRITTO DI PRECEDENZA PER L’AVVIO IN MISSIONE DI PARI
LIVELLO E CONTENUTO PROFESSIONALE DELLE PRECEDENTI ATTIVITA’
SVOLTE.
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In caso di impossibilità all’avviamento alla lavoratrice saranno proposte
misure di politiche attive di carattere formativo con misure di sostegno
al reddito
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Prestazioni Ebitemp – MATERNITA’
INDENNITA’ UNA TANTUM DI 1400 EURO, se la missione cessa
nell’arco dei primi 180 giorni della gravidanza e la lavoratrice non ha
diritto all’indennità a carico dell’Inps.
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CONTRIBUTO DI 80 EURO MENSILI per spese di asilo nido fino
al terzo anno di età del bambino, per le lavoratici in costanza di
missione pari o superiore a 7 giorni e con un’anzianità di almeno 3
mesi.
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LA FORMAZIONE
Ai lavoratori somministrati sono applicabili le norme dei CCNL di
categoria delle imprese utilizzatrici riguardanti il diritto allo studio
FORMATEMP
E’ il fondo per la formazione dei lavoratori in somministrazione
finanziato dalle Agenzie per il Lavoro con il 4% del totale delle
retribuzioni corrisposte ai lavoratori temporanei
promuove offerte formative di diverse tipologie:
• di base
• on the job
• continua
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• professionale
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FORMATEMP - LA FORMAZIONE CONTINUA
I lavoratori, in missione o disoccupati *, possono accedere gratuitamente ai corsi
per la formazione continua (accrescimento e aggiornamento delle professionalità,
riqualificazione professionale), presentando domanda di finanziamento a Formatemp
anche tramite le Ooss (modalità del voucher su bandi regionali)
Il finanziamento verrà erogato per la partecipazione a corsi congruenti con il
percorso formativo professionale e/o con gli obiettivi lavorativi
I corsi avranno di norma durata massima di 250 ore
Formatemp valuta le domande, svolge compiti di assistenza e orientamento, certifica
sul libretto formativo le competenze acquisite
I corsi possono essere realizzati da enti di formazione di emanazione delle ApL o da Enti
accreditati o autorizzati, su richiesta del lavoratore, da Formatemp o dalla Regione.
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I lavoratori in missione non possono accedere al catalogo formativo dell’Apl di cui sono
dipendenti
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FORMATEMP - LA FORMAZIONE CONTINUA
I LAVORATORI CHE POSSONO ACCEDERE AI VOUCHER
 I lavoratori in missione, che abbiano maturato almeno 2 mesi di lavoro negli
ultimi 12, possono richiedere un congedo retribuito per la formazione (retribuzione e
contributi a carico di Formatemp)
 I lavoratori in missione che partecipano al corso al di fuori dell’orario di lavoro e
nel limite dell’orario massimo previsto dal Ccnl
 I lavoratori disoccupati da almeno 45 gg e che hanno lavorato almeno 30 gg
nell’ultimo anno
 I lavoratori disoccupati da almeno 45 gg e che hanno lavorato almeno 6 mesi,
durante il corso viene riconosciuto il sostegno al reddito e la copertura previdenziale
 I lavoratori che necessitano di una formazione riqualificante per la ricollocazione a
seguito di una riduzione della capacità lavorativa a seguito d’infortunio occorso
durante la missione
 Le lavoratrici madri che hanno lavorato almeno 30 gg nell’anno antecedente ai
missione attiva
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periodi di astensione obbligatoria o facoltativa e che dopo l’astensione non hanno una
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PRESTAZIONI EBITEMP - I PRESTITI PERSONALI
 FINO A 1.000 EURO per il quale non è discriminante la motivazione, necessaria
missione di almeno 30 gg e una valutazione in funzione della retribuzione
 DA 1.000 A 2.500 EURO previa valutazione della motivazione, necessaria missione di
almeno 30 gg e una valutazione in funzione della retribuzione.
 DA 2.500 A 4.000 EURO per i lavoratori che hanno già estinto un prestito di almeno
1.000 euro, previa valutazione della motivazione, necessaria missione di almeno 30 gg
e una valutazione in funzione della retribuzione.
DA 4.000 A 10.000 EURO per motivazione che risponda ad esigenze sociali ( spese
sanitarie, mobilità territoriale, cauzione sull’affitto casa, costi di inserimento sociale per
lavoratori immigrati, spese notarili per acquisto prima casa). Previa valutazione della
motivazione, missione residua di almeno 4 mesi, compatibilità economica e estinzione
di altro prestito, apertura di un conto corrente. Rateizzazione fino ad un max di 42
mesi + ulteriori 6 se difficoltà nel pagare le rate
Previa presentazione di istanza ad Ebitemp
La rateizzazione può, a giudizio della commissione, eccedere i 9 mesi la missione
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La commissione prestazioni, nei limiti di capienza del Fondo, decide sulle richieste di
finanziamento in base all’ordine di presentazione della domanda e l’anzianità di servizio
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