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Scuola forense Vittorio Emanuele Orlando Avv. Antonio Mazzone

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Scuola forense Vittorio Emanuele Orlando Avv. Antonio Mazzone
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Roma
Scuola Forense V.E. Orlando
Parere di diritto penale. 5.11.2012
Avv. Antonio Mazzone
Avv. Luigi Panella
Commissario della Polizia di Stato Noemi
Riccio
1
Avv. Margherita Saccà
Parere
I Presidenti dei Consigli di Amministrazione di importanti gruppi
bancari italiani, nell’anno 2009, venivano iscritti nel registro degli
indagati della Procura della Repubblica di Alfa in relazione ad
alcune operazione di credito.
In particolare, la pubblica accusa riteneva che il tasso soglia
praticato nelle operazioni di credito intervenute con alcune imprese
locali dai funzionari bancari preposti allo specifico settore dei
finanziamenti dovesse considerarsi usurario.
Nella valutazione circa l’eventuale superamento del tasso soglia, la
pubblica accusa riteneva doversi tenere in considerazione, anche la
c.d. commissione di massimo scoperto, ulteriore onere
generalmente praticato dalle banche in occasione della stipulazione
di un contratto di credito.
Successivamente, con il D.L. n. 70 del 2011, convertito in legge n.
106 del 2011, era stata prevista una modifica migliorativa per le
aperture di credito in conto corrente, sotto forma di aumento dei
limiti oltre i quali i tassi d’interesse sono sempre usurari.
2
 Pertanto, gli stessi si rivolgevano ad un legale di fiducia
per conoscere se, a seguito dell ’ emanazione della
normativa che ha rideterminato la soglia del tasso
d’interesse superata la quale si realizza il delitto di usura,
si sarebbe prodotta una abolitio criminis parziale con
riferimento a quei casi, assimilabili a quello di specie, in
cui la remunerazione per il credito non oltrepassava i
nuovi limiti stabiliti dalla legge.
 Il candidato, assunte le vesti del difensore dei Presidenti
dei Consigli di Amministrazione delle Banche, rediga
parere motivato in ordine alla ascrivibilità in capo agli
stessi del delitto di usura per mancato esercizio
dell’attività di controllo rispetto ai funzionari addetti al
settore del credito.
3
3
DELITTO
DI USURA BANCARIA
(art. 644 c.p.)
4
“ Chiunque,
fuori dai casi
previsti dall’art.643 c.p., si fa
dare o promettere, sotto
qualsiasi forma per sé o per
altri, in corrispettivo di una
prestazione di denaro o di altra
utilità, interessi o altri vantaggi
usurari, è punito con...”
5
“Alla stessa pena soggiace chi, fuori
del caso di concorso nel delitto
previsto dal primo comma, procura a
taluno una somma di denaro o di
altra utilità facendo dare o
promettere, a sé o ad altri, per la
mediazione, un compenso usurario”.
6
Il comma 3 dell’art. 644 puntualizza che:
“La legge stabilisce il limite oltre il quale gli
interessi sono sempre usurari.”
7
“Sono altresì usurari gli interessi, anche se
inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o
compensi che, avuto riguardo alle concrete
modalità del fatto e al tasso medio praticato
per operazioni similari, risultano comunque
sproporzionati rispetto alla prestazione di
denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di
mediazione, quando chi li ha dati o promessi
si trova in condizione di difficoltà economica
o finanziaria”.
8
“ Per la determinazione del
tasso di interesse usurario si
tiene conto delle commissioni,
remunerazioni a qualsiasi titolo
e delle spese, escluse quelle per
imposte e tasse, collegate alla
erogazione del credito”.
9
ORIGINE DEL TERMINE
“USURA”
Risale al periodo in cui cominciò a
diffondersi la necessità della corresponsione di
un pagamento a fronte dell’ USO del denaro.
10
10
Il Cristianesimo stigmatizzò
l’usura accentuando il disvalore
del pagamento degli interessi a
fronte del prestito di una somma
di denaro.
11
Il codice Zanardelli del 1889 non
prevedeva l ’ usura quale reato;
la concezione eticizzante dello Stato
fascista portò all’introduzione di tale
fattispecie nel codice Rocco.
12
Testo
precedente
alla
riforma
introdotta dalla legge del 1996 n. 108.
“Chiunque, approfittando dello stato di
bisogno di una persona, si fa da questa
dare o promettere sotto qualsiasi forma,
per sé o per altri, in corrispettivo di una
prestazione di denaro o di altra cosa
mobile, interessi o altri vantaggi
usurari”.
13
Il precedente testo, inoltre, prevedeva:
“Chiunque, fuori dai casi di concorso
nel delitto preveduto nella disposizione
precedente, procura ad una persona in
stato di bisogno una somma di denaro o
altra cosa mobile, facendo dare o
promettere a sé o ad altri , per la
mediazione un compenso usuraio”.
14
Tale disposizione al contrario di
quella attualmente in vigore:
non definiva la nozione di
interesse
usurario.
15
Spostava sull’interprete il compito di
individuare l ’ ambito applicativo
della
norma;
ulteriori difficoltà sorgevano anche
per la difficile interpretazione dei
concetti normativi di “ stato di
bisogno” e “approfittamento”
16
Per “ stato di bisogno ” si
intendeva quella situazione di
necessità o disagio conseguente
alla mancanza dei mezzi per
soddisfare le esigenze primarie
non
rientrandovi
quelle
economiche ed aziendali.
17
Introduzione dell ’ art. 644 bis c.p.
dalla legge del 1992 (art. abrogato dalla legge
n.
108
del
1996).
“ Chiunque fuori dai casi previsti dall ’ art. 644,
approfittando delle condizioni di difficoltà
economica e finanziaria di persona che svolge una
attività imprenditoriale o professionale, si fa dare o
promettere sotto qualsiasi forma per sé o per altri in
corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra
cosa mobile interessi o altri vantaggi usurari è
punito con …”
18
Elemento oggettivo
del delitto di usura:
“Chiunque fuori dai casi
previsti dall’art. 643c.p….”
19
La norma rinvia al delitto di circonvenzione di
incapace che si configura qualora:
taluno, “ per procurare a sé o ad altri un
profitto, abusando dei bisogni, delle passioni
o dell’inesperienza di una persona minore,
ovvero abusando dello stato d ’ infermità o
deficienza psichica di una persona, anche se
non interdetta o inabilitata, la induce a
compiere un atto, che importi qualsiasi effetto
giuridico per lei o per altri dannoso, è
punito..
”
.
20
Elemento oggettivo
“Chiunque … si fa dare o promettere,
sotto qualsiasi forma, per sé o per altri,
in corrispettivo di una prestazione di
denaro o di altra utilità interessi o
vantaggi usurari …”
21
INTERESSI:
Si tratta dei frutti civili derivanti dal denaro.
In specie, essi rappresentano il costo del
denaro poiché integrano il corrispettivo per il
suo
godimento.
ALTRI
VANTAGGI:
Si identificano con qualsiasi prestazione
diversa
dal
denaro,
economicamente
valutabile.
22
Il vantaggio può anche non
avere carattere patrimoniale, ma
deve essere economicamente
valutabile
altrimenti
non
sarebbe rapportabile ad una
controprestazione.
23
REATO COMUNE: la norma non richiede
una particolare qualifica soggettiva in capo
all
’
agente;
DI PERICOLO
a c.d. consumazione
anticipata;
DI MERA CONDOTTA poiché non si
richiede per il suo perfezionamento il
verificarsi di un evento in senso naturalistico.
24
Configurabilità del
TENTATIVO
nel delitto di usura
DIBATTITO:
25
1.
TESI
SFAVOREVOLE
Ritiene non configurabile il tentativo del
delitto di usura, poiché si tratta di un
delitto a consumazione anticipata ed in
quanto tale incompatibile con l’istituto
giuridico del tentativo atteso, altrimenti
opinando, l’eccessivo arretramento della
soglia di rilevanza penale della
fattispecie
così
strutturata.
26
2. TESI FAVOREVOLE
Ritiene configurabile il tentativo
del delitto di usura qualora alla
richiesta di interessi o vantaggi
usurari non segua l’accettazione
del soggetto passivo.
27
27
MOMENTO CONSUMATIVO
DEL DELITTO DI USURA:
DIBATTITO
28
1. TESI REATO A CONDOTTA
FRAZIONATA (Cass. n. 41045 del 2005),
Si valorizza l’art. 644 ter a tenore del quale
“ la prescrizione decorre dell ’ ultima
riscossione sia degli interessi che del
capitale”. Si ritiene si tratti di una norma
applicativa di quella di cui all’art. 158 c.p.
secondo la quale la prescrizione decorre dalla
consumazione.
Pertanto, l ’ ultima riscossione segna il
momento consumativo del delitto ed il
termine di decorrenza della prescrizione.
29
2.
TESI
PREVALENTE
DELITTO
ISTANTANEO
CON
EFFETTI
PERMANENTI.
“L’usura è un delitto istantaneo che si
consuma nel momento in cui l’agente
si fa dare o promettere interessi o altri
vantaggi usurari, con effetti permanenti
se questi vengono corrisposti in
proseguo di tempo in esecuzione della
iniziale promessa ” . (Cass. sentenza del
1991, n. 3672).
30
OGGETTO GIURIDICO
INVIOLABILITA’ DEL
PATRIMONIO;
LIBERTA’ DI DETERMINAZIONE
NEGOZIALE DELL’INDIVIDUO;
31
In particolare, con la fattispecie dell’ USURA
BANCARIA il legislatore avrebbe inteso
tutelare:
L ’ ORDINE ECONOMICO ,poiché
attraverso l’introduzione del tasso limite il
legislatore avrebbe voluto controllare il
corretto esercizio del credito quale strumento
dell’economia nazionale.
32
Le tre forme di usura previste
dall ’ art.
644
c.p.:
USURA
PRESUNTA;
USURA
CONCRETA;
MEDIAZIONE USURARIA.
33
Prima forma di USURA c.d.
“
PRESUNTA
”
Si configura qualora gli
interessi dati o promessi
superino il limite massimo
fissato dallo Stato.
34
Il superamento oggettivo di una
certa soglia determina la
rilevanza penale del fatto
35
Ai fini della determinazione del
tasso di interesse usurario “si tiene
conto
delle
commissioni,
remunerazioni, a qualsiasi titolo e
delle spese, escluse quelle per
imposte
e
tasse
collegate
all’erogazione del credito”.
36
Determinazione del limite di
usurarietà
degli
interessi:
art. 2 e 3 della legge 7 marzo
1996 n. 108, come modificati
dal d.l. 13 maggio del 2011 n.
70, convertito in legge 12 luglio
2011 n. 106.
37
“Il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d’Italia e
l ’ Ufficio Italiano dei Cambi, rileva
trimestralmente il tasso effettivo globale medio,
comprensivo di commissioni remunerazioni a
qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte
e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti
negli elenchi tenuti dall’Ufficio Italiano dei cambi
e dalla Banca d’Italia ai sensi degli artt. 106 e
107 del d.lgs. 1993 n. 385, nel corso del trimestre
precedente per operazioni della stessa natura…”
38
“Il limite previsto dal terzo comma dell’art.
644 c. p., oltre il quale gli interessi sono
sempre usurari, è stabilito nel tasso medio
risultante dall’ultima rilevazione pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma
primo relativamente alla categoria di
operazioni in cui il credito è compreso,
aumentato di un quarto, cui si aggiunge un
margine di ulteriori quattro punti percentuali.
La differenza tra il limite e tasso medio non
può essere superiore a otto punti percentuali”.
39
Natura giuridica della norma
che prevede la fattispecie
dell’usura presunta:
Norma penale in bianco
40
Le norme penali in bianco sono
anche dette norme dal precetto
incompleto o indeterminato in
relazione al quale rinviano ad
altra fonte.
41
Problema di compatibilità con la
riserva di legge in materia penale
posta a livello costituzionale dall’art.
25 Cost. nella parte in cui l’art. 644
rinvia ad altra fonte subordinata,
vale a dire il decreto ministeriale, per
determinare
un
elemento
fondamentale
della
fattispecie
criminosa.
42
Al riguardo, la Cassazione (sentenza del
2003 n. 20148) ha giudicato la questione
di legittimità costituzionale infondata in
quanto ha optato per la teoria ormai
prevalente in dottrina secondo la quale il
principio della riserva di legge, in
materia penale, non è da intendersi in
senso assoluto ma solo “tendenzialmente
assoluto” .
43
Il principio, in tal caso, è sicuramente
rispettato posto che è lo stesso legislatore ad
indicare
il
procedimento
per
la
determinazione dei tassi soglia affidando al
Ministero il compito di monitorare,
secondo criteri e dati tecnici l’andamento
dei tassi finanziari; nulla viene rimandato a
scelte di opportunità e valutazioni non
fondate
su
criteri
tecnici.
La fonte non legislativa ha dunque natura
di
atto meramente
ricognitivo
44
Critiche da parte della Dottrina più attenta
Si sostiene, infatti, che la rilevazione trimestrale del
Tasso Effettivo globale medio non è assistita da
alcuna garanzia perché non è operata dal Ministero
competente ma si basa su una raccolta di dati da
parte di operatori non terzi come le banche e gli
intermediari finanziari; inoltre si sostiene l’adozione
di criteri di calcolo diversi comporta soluzioni
diverse cioè soglie differenti. Ne consegue che le
classificazioni delle operazioni sono demandate alla
scelta discrezionale dell’autorità amministrativa.
45
La descrizione formale e astratta dei
requisiti strutturali dell’usura presunta,
data la complessità tecnica della materia
e la necessità di continui aggiornamenti
viene di fatto rimessa alle istruzioni
operative della Banca d ’ Italia ed
all’interprete la definizione in concreto
della loro portata applicativa.
46
USURA
(art.
644,
IN
comma
CONCRETO
3,
c.p.)
Si configura nel caso in cui gli interessi, i vantaggi o
i compensi, pur inferiori ai limiti di legge, risultino
per le concrete modalità del fatto o in considerazione
del tasso medio praticato per operazioni similari,
comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di
denaro
o
di
altra
utilità.
Deve, inoltre, considerarsi la condizione di difficoltà
economica e finanziaria in cui deve trovarsi il
soggetto che ha dato o promesso gli interessi.
47
RATIO LEGIS
Intende evitare che attraverso la previsione della
corresponsione di interessi di poco inferiori al limite
legale si possa sostanzialmente eludere la norma.
In tal modo, potranno essere sanzionate anche quelle
forme di usura che sfuggirebbero dall’ambito di
applicazione del delitto di usura presunta pur essendo
meritevoli di sanzione penale atteso lo sfruttamento da
parte dell’agente della situazione di difficoltà della
vittima e quindi di minore resistenza della stessa.
48
Ipotesi
sussidiaria
rispetto
alla
fattispecie principale dell ’
usura
presunta.
Si pone in linea di continuità rispetto al delitto di
usura ante riforma ex lege del 1996 n. 108 poiché
ricalca i criteri già previsti delle condizioni di
difficoltà economica o finanziaria della vittima e
della sproporzione tra le prestazioni dedotte in
contratto.
Elimina l’elemento che dava adito a maggiori dubbi
ermeneutici : lo sfruttamento dello stato di bisogno.
49
MEDIAZIONE
USURARIA
(art.
644,comma 2, e 3 c.p.)
“Chi … Fuori dai casi di concorso nel
delitto previsto dal primo comma…
procura a taluno una somma di denaro o
altra utilità facendo dare o promettere, a
sé o ad altri, per la mediazione un
compenso usurario”.
50
•Il legislatore sanzione la mediazione
usuraria sia con riferimento all’usura
presunta, sia con riferimento all’usura in
concreto.
Si tratta di un ’ autonoma fattispecie
criminosa caratterizzata dal fatto che il
soggetto attivo è persona diversa da
quella che effettua la sovvenzione che
in
ipotesi
può
essere
anche
perfettamente lecita.
51
L’eventuale concorso del mediatore
nel delitto di usura presunta o
concreta rileverà ai fini della
configurabilità della fattispecie del
concorso
di
persone
nel
delitto
di
usura.
Questa fattispecie assorbe quella
della mediazione usuraria.
52
Ai fini della punibilità non si
richiede che l’intermediazione
sia svolta da un soggetto
professionale, l’attività potendo
rivestire anche carattere del
tutto occasionale.
53
USURA BANCARIA
Elemento soggettivo.
Effettività della colpevolezza e non
mera responsabilità da posizione.
Individuazione delle competenze
degli organi apicali e atti in base
ai quali si determinano le funzioni
degli stessi.
Responsabilità per condotte attive
e responsabilità per condotte
omissive.
In
relazione
alle
condotte
omissive, individuazione della
posizione di garanzia.
Condizioni di efficacia della
delega e, in particolare, condizioni
che consentano di attribuire
capacità esonerante all’eventuale
delega di funzioni.
Oggetto e forme di
manifestazione del dolo
del delitto di usura
Dolo di condotta attiva
e dolo di condotta omissiva
Configurabilità del
DOLO EVENTUALE
ante e post riforma ex legge
n. 108/96
Condizione di rilevanza dell’errore
ex art. 5 in base alla sentenza della
Corte Costituzionale n. 364/88
Errore
scusabile
inescusabile
ed
elementi
errore
utili
per
valutare la scusabilità o inescusabilità
dell’errore.
Tema
QUALIFICATO
dell’AGENTE
SENTENZA CORTE DI
CASSAZIONE
PENALE SEZ. II
(23 novembre 2011, n. 46669).
62
 PREMESSA
 Successioni di leggi penali
(art.2 c.p.)
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del
tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge
posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne
cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede
esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si
converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai
sensi dell'articolo 135. (1)
Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori
sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più
favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza
irrevocabile.
63
 Successione mediata di leggi penali
Individua quel fenomeno successorio in cui a mutare non sono
le disposizioni incriminatrici, bensì disposizioni esterne ad
esse e al contempo da queste richiamate a qualificare un
elemento normativo della fattispecie.
In questa evenienza, la modifica che interessa direttamente la
norma extrapenale comporta, in via indiretta o mediata, la
modifica della stessa disposizione incriminatrice.
Il problema che si pone è quello di verificare se tale vicenda
successoria possa essere assoggettata alla più benevola
disciplina di cui all’art. 2 c.p., oppure se debba applicarsi la
regola generale posta dall’art. 11 disp. Prel. c.c., in tema di
efficacia nel tempo della legge.
64
 DIVERSE TESI
1. TESI. Art. 25, Co. 2, Costituzione e Artt. 1 e 2 c.p.
fanno riferimento a un «fatto» previsto dalla legge come
reato.
Diritto penale del «fatto»
Nelle norme penali in bianco, la violazione della norma
extrapenale contribuisce a determinare il «fatto» previsto
dalla legge come reato.
65
La modifica della norma extrapenale incide quindsi
direttamente sul «fatto» previsto dalla legge come reato.
Un «fatto» prima illecito diventa lecito, ovvero viene
disciplinato dalla legge penale in modo diverso, più o
meno favorevole al reo.
66
Secondo questa prima tesi, deve ritenersi applicabile
l’art. 2 c.p. sulla base del concetto di “medesimezza
del fatto criminoso” accolto dal legislatore.
Il concetto di «fatto» rilevante è quello di accadimento
storicamente determinato in tutti gli aspetti rilevanti ai
fini dell’applicazione della disposizione incriminatrice,
ivi compresi gli aspetti disciplinati da norme
extrapenali.
67
A sostegno di queste considerazioni, si evidenzia che se la
variazione della norma extrapenale si rifletta in una nuova
incriminazione nessuno dubita dell’operatività dell’art’art. 2
c.p. precludendo l’applicazione retroattiva della nuova
disposizione incriminatrice.
Conseguentemente, alla stregua di tale lettura, la variazione di
una norma extrapenale che si risolva in un’abolitio criminis ben
può essere attratta alla disciplina dell’art. 2, comma 2, c.p.,
identica essendo la nozione di «fatto» accolta da quest’ultima
norma
68
 2. TESI
Si critica la tesi precedente poiché comporta un’indiscriminata
estensione a tutte le norme extrapenali richiamate dalle norme
incriminatrici dell’applicazione della disciplina di cui all’art.
2 c.p., senza apprezzare il permanere o meno del giudizio di
disvalore.
Tale disciplina può applicarsi solo nel caso in cui la variazione
legislativa abbia avuto un’incidenza sul giudizio di disvalore
espresso dal legislatore penale.
69
Tale tesi, tuttavia, introduce elementi di incertezza, legati a
giudizi di valore sull’incidenza della modifica normativa sul
disvalore penale astratto.
70
 3. TESI
Sottolinea come le norme extrapenali di regola non
apportino alcun elemento aggiuntivo al nucleo di
disvalore espresso dalla fattispecie incriminatrice. Al
contrario, tali norme incidono solo sui dati di fatto
presupposti per l’applicazione della fattispecie penale
incriminatrice.
71
 Di conseguenza, la variazione legislativa che interessi tali
disposizioni potrà interessare solo l’applicabilità o meno
della norma incriminatrice ad una determinata situazione
concreta, in atto in quel momento;
 viceversa, non incidendo sulla fattispecie legale astratta,
tale variazione non potrà essere sussunta nell’alveo di
applicabilità dell’art. 2 c.p.
Tale tesi è quella oggi sostanzialmente accolta dalla
giurisprudenza.
72
Secondo la giurisprudenza prevalente, la regola è quella
della non applicabilità
della disciplina dell’art. 2 c.p. alle modifiche relative a
norme extrapenali, con due eccezioni:
Quando le norme extrapenali siano integratrici del
precetto e formino un corpo unico con la norma penale
(si pensi alla violazione di legge, elemento costitutivo di
fattispecie dell’abuso d’ufficio ex art. 323 c.p.)
Quando la retroattività della modifica della norma
extrapenale sia espressamente prevista (ad esempio, con
normativa transitoria).
73
Una riflessione critica sull’orientamento prevalente
della giurisprudenza
E’ vero che l’art. 25, co. 2 Costituzione, vieta solo la
retroattività della norma penale incriminatrice e non
l’ultrattività di una norma penale in bianco, che
continua ad applicarsi ai fatti commessi durante la sua
vigenza, nonostante la modifica della norma extrapenale.
Tuttavia, il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3
Costituzione impone di non discriminare condotte
omogenee sul mero presupposto del tempo in cui sono
attuate.
74
In sostanza, secondo la giurisprudenza, un «fatto» che
non costituisce più reato, in esito alla modifica di una
norma extrapenale, sia invece ancora da ritenere illecito
penale con riferimento alle condotte poste in essere
durante la vigenza della precedente disciplina.
La compatibilità di tale conclusione con l’art. 3 della
Costituzione andrebbe probabilmente approfondita.
75
Corte di Cassazione 23.11.2011
1. QUESTIONE
La sentenza, in prima battuta, affronta la
tematica dell ’ applicabilità della nuova
normativa introdotta con il D.L. del 13
maggio 2011 n. 70, poi, convertito in
legge in data 7 luglio del 2011 n. 106, alle
fattispecie di usura bancaria commesse
prima dell’entrata in vigore della nuova
normativa.
76
 In particolare, la Corte ha ritenuto fondamentale
premettere che “ L ’ istituto della successione delle
legge penali riguarda la successione nel tempo delle
norme incriminatrici tra le quali non rientrano le
vicende successorie di norme extrapenali che non
integrano la fattispecie incriminatrice né quelle di
atti o fatti amministrativi che, pur influendo sulla
punibilità o meno di determinate condotte, non
implicano una modifica della disposizione
sanzionatoria penale, che resta, pertanto, immutata
e quindi in vigore”.
77
Con riferimento alla norma di cui all’ art. 644 c. p., la
Corte senza soluzione di continuità rispetto alla
giurisprudenza e alla dottrina maggioritarie, ha
ritenuto che:
 “ configura una norma penale in bianco il cui
precetto è destinato ad essere completato da un
elemento esterno, che completa la fattispecie
incriminatrice giacché rinvia, al fine di adeguare gli
obblighi di legge alla determinazione del tasso soglia,
ad una fonte diversa da quella penale, con carattere
di temporaneità, con la conseguenza che la
punibilità della condotta non dipende dalla
normativa vigente al momento in cui viene emessa
la decisione, ma dal momento in cui avviene
l’accertamento con esclusione dell’applicabilità del
principio di retroattività della legge più favorevole.
78
In altri termini, il fatto che costituisce
usura deve essere valutato:
 con riferimento al tasso soglia esistente
quando lo stesso viene posto in essere;
 alla normativa extrapenale all’epoca
vigente, non rilevando le modifiche
successive.
79
 La Corte si chiede, infatti, se alla luce dell’art. 2,
comma 3, c.p. in caso di successione di norme
extrapenali integratrici del precetto penale, debba
trovare applicazione la normativa precedente o
successiva al fine della punibilità della condotta
realizzata sotto la vigenza della normativa
preesistente
e
sul
punto
chiarisce
che:
“l’applicazione del principio di retroattività della
legge penale più favorevole, sancito dall’art. 2 c. p.,
comma 3, presuppone una modifica in via generale
della fattispecie incriminatrice, cioè di quelle norme
che definiscono il reato nella sua struttura
essenziale e circostanziata, comprese le norme
extrapenali che la integrano…”
80
 Alla luce di quanto esposto la Corte ha ritenuto che
“la modifica della normativa secondaria avvenuta
con il D.L. n. 70 del 2011, poi convertito in legge,
non trova applicazione retroattiva ex art. 2 c.p.,
comma 2, non modificandosi la norma
incriminatrice, essendo il tasso soglia variabile
anche con riferimento a valutazioni di carattere
economico che hanno valore, ai fini della
individuazione del tasso usurario, per l ’ arco
temporale di applicazione della relativa normativa e
non vengono meno a seguito della successiva
modifica di tali limiti che hanno validità solo per il
periodo successivo” .
81
 Preso atto, dunque, che la giurisprudenza di legittimità sul
punto non segue un orientamento uniforme ritiene di “aderire
all’orientamento che afferma l’inapplicabilità del principio
previsto dall’art. 2,comma 3, c.p. in caso di successione nel
tempo di norme extrapenali integratrici del precetto penale,
che non incidano sulla struttura essenziale del reato, ma
comportino esclusivamente una variazione del contenuto del
precetto delineando la portata del comando.
82
 Il principio esposto dall’art. 2, comma 3, c.p. troverebbe
applicazione solo nella diversa ipotesi in cui la nuova
disciplina, anziché limitarsi a regolamentare diversamente i
presupposti per l ’ applicazione della norma penale,
modificando i criteri di individuazione del tasso soglia avesse
esclusa l’illiceità oggettiva della condotta. Invece, la nuova
disciplina non ha inteso sminuire il disvalore sociale della
condotta posta in essere sotto la vigenza della normativa
precedente, ma solo per il futuro i presupposti per
l’applicazione della norma incriminatrice penale.
83
 I criteri di individuazione del tasso soglia precedenti alla
modifica normativa sono riconducibili a una condotta
penalmente sanzionata perché ritenuta comunque
ricollegabile alla tutela del bene protetto dalla disciplina del
reato di usura; la relativa normativa è caratterizzata dalla
natura formale dei criteri di individuazione del tasso soglia,
accentuando l ’ esigenza di valutare il disvalore con
riferimento alle condotte relative alla determinazione del tasso
soglia vigente al momento del fatto non trattandosi di una
vera e propria abrogatio criminis.
84
 La successione di norme extrapenali
determina esclusivamente una
variazione del contenuto del precetto
con decorrenza dalla emanazione del
successivo provvedimento e, in tale
ipotesi, non viene meno il disvalore
penale del fatto anteriormente
commesso.
85
 Alla luce di quanto esposto, la Corte ha quindi
ritenuto che “la modifica della normativa secondaria
avvenuta con il D.L. n. 70 del 2011, poi convertito in
legge, non trova applicazione retroattiva ex art. 2
c.p., comma 2, non modificandosi la norma
incriminatrice, essendo il tasso soglia variabile
anche con riferimento a valutazioni di carattere
economico che hanno valore, ai fini della
individuazione del tasso usurario, per l ’ arco
temporale di applicazione della relativa normativa e
non vengono meno a seguito della successiva
modifica di tali limiti che hanno validità solo per il
periodo successivo” .
86
 La norma secondaria abrogata resta, infatti, vigente, per il
periodo anteriore alla abrogazione, impedendo, per lo stesso
periodo, l'applicazione della nuova normativa, in quanto
sarebbe contrario al sistema considerare ampliato, ora per
allora, il raggio di azione di quest'ultima norma, non
differenziando la punizione dei fatti commessi sotto il vigore
della legge abrogatrice da quelli commessi successivamente.
87
 La portata dell'intervento innovativo sulla determinazione
dei criteri di individuazione del tasso soglia e la mancanza di
norme transitorie, certamente non dovuta a disattenzione,
denotano che si è voluto dare alla normativa (che ha
introdotto un regime maggiormente favorevole agli istituti
bancari in relazione al reato di usura) operatività con
esclusivo riferimento a condotte poste in essere dopo la sua
entrata in vigore, senza produrre effetti su preesistenti
situazioni, regolate dalla normativa precedente”.
88
Considerazione
Alla luce dell’orientamento della Suprema Corte:
Un «fatto» ormai lecito, a causa della modifica della legge
extrapenale alla quale la norma penale in bianco fa riferimento,
resta illecito penale per le condotte poste in essere durante la
vigenza della precedente disciplina.
Resta aperta la questione del rispetto dell’art. 3 Costituzione e
del principio di uguaglianza: non discriminare condotte
omogenee sul mero presupposto del tempo.
89
2. QUESTIONE
 Un altro aspetto fondamentale trattato
dalla sentenza della Suprema Corte in
oggetto concerne la determinazione del
tasso di interesse usurario ai sensi dell’art.
644, comma 4, c.p. con riferimento alla
necessità di computare a tal fine la
commissione di massimo scoperto.
90
Natura giuridica della commissione di massimo scoperto.
Dal punto di vista tecnico bancario e
secondo le istruzioni della Banca d’Italia
la CMS costituisce il corrispettivo
pagato dal cliente per compensare
l’intermediario dell’onere di dover
essere sempre in grado di fronteggiare
una rapida espansione nell’utilizzo
dello scoperto di conto.
91
Al riguardo occorre prima puntualizzare alcuni aspetti.
 In giurisprudenza, ormai da tempo, sussiste un acceso
dibattito concernente la commissione di massimo
scoperto.
Diverse pronunce avevano disapplicato parzialmente
i decreti ministeriali e le istruzioni della Banca
d’Italia in essi recepite poiché, a dispetto del disposto
normativo di cui all’art. 644 c.p., escludevano dal
computo del tasso relativo ai rapporti di affidamento
in conto corrente bancario la commissione di
massimo scoperto.
92
 In realtà, si è evidenziato si tratterebbe di
una somma ulteriore, da aggiungere
all’interesse corrispettivo, rapportato alla
somma messa a disposizione
dell’affidato. Quindi si somma al
pagamento degli interessi corrispettivi e
concorre a formare il prezzo complessivo
che il cliente della banca deve sostenere
per sottoscrivere un contratto di apertura
di credito regolato in conto corrente.
93
 Pertanto, l’ interpretazione operata dalla
Banca d’Italia volta ad escludere la CMS
dal tasso effettivo globale medio ai sensi
della legge sull’usura, così prevedendo
una rilevazione separata per tale onere, è
stata dalla giurisprudenza più volte
considerata extra legem.
 Anche la sentenza in questione chiamata
a pronunciarsi su tale aspetto ha
evidenziato che:
94
 anche la CMS deve essere tenuta in considerazione
quale fattore potenzialmente produttivo di usura,
essendo rilevanti ai fini della determinazione del
tasso usurario, tutti gli oneri che l'utente sopporta
in relazione all'utilizzo del credito,
indipendentemente dalle istruzioni o direttive della
Banca d'Italia (circolare della Banca d'Italia
30.9.1996 e successive) in cui si prevedeva che la
CMS non dovesse essere valutata ai fini della
determinazione del tasso effettivo globale degli
interessi, traducendosi in un aggiramento della
norma penale che impone alla legge di stabilire il
limite oltre il quale gli interessi sono sempre
usurari.
95
 Le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non
rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella
ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad
una erronea interpretazione fornita dalla Banca
d'Italia in una circolare, non può essere esclusa la
sussistenza del reato sotto il profilo dell'elemento
oggettivo.
 Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione
di legge, non hanno efficacia vincolante per gli
istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca
d'Italia, neppure quale mezzo di interpretazione,
trattandosi di questione nota nell'ambiente del
commercio che non presenta in se particolari
difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva
degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di
verifica da parte degli istituti di credito.
96
 La materia penale è dominata esclusivamente dalla legge e la
legittimità si verifica solo mediante il confronto con la norma
di legge (art. 644 c.p., comma 4) che disciplina la
determinazione del tasso soglia che deve ricomprendere le
remunerazioni a qualsiasi titolo", ricomprendendo tutti gli
oneri che l'utente sopporti in connessione con il credito
ottenuto e, in particolare, anche la CMS che va considerata
quale elemento potenzialmente produttivo di usura nel
rapporto tra istituto bancario e prenditore del credito.
97
Appare pertanto illegittimo lo
scorporo dal Tasso Effettivo Globale
Medio della CMS ai fini della
determinazione del tasso usuraio,
indipendentemente dalle circolari e
istruzioni impartite dalla Banca
d'Italia al riguardo.
98
 La Corte di Cassazione, dunque, nel caso di specie ha
ritenuto accertata la sussistenza oggettiva del delitto di
usura bancaria per superamento dei tassi soglia calcolato
tenendo conto anche della CMS.
 Acclarata tale circostanza, la Cassazione si è posta il quesito
ulteriore circa la sussistenza dell’elemento soggettivo del
delitto in questione in capo agli organi apicali della Banca.
99
3. QUESTIONE
 Con riferimento alla posizione del presidenti dei consigli di
amministrazione delle banche interessate ha chiarito che costoro
“non possono invocare l'inevitabilità dell'errore sulla legge
penale svolgendo attività in uno specifico settore rispetto al quale
gli organi di vertice hanno il dovere di informarsi con diligenza
sulla normativa esistente, essendo loro attribuiti, dai relativi
statuti, poteri in materia di erogazione del credito, rientranti
nell'ambito dei più generali poteri di indirizzo dell'impresa,
100
Sussiste in capo agli stessi una
posizione di garanzia essendo gli
interessi protetti dalla norma
incriminatrice soggetti alla sfera
d'azione e di potenziale controllo dei
presidenti e legali rappresentanti
degli istituti di credito.
101
 La specifica competenza che connota o deve, comunque,
connotare gli organi di vertice della banca, consente di
individuare negli stessi i garanti primari della corretta
osservanza delle disposizioni di legge in tema di usura,
indipendentemente dalla suddivisione dei compiti al1’
interno dell'istituto che non esonera i vertici dall'obbligo di
vigilanza e controllo della osservanza delle disposizioni di
leggi, segnatamente in tema di superamento del tasso soglia.
102
 A seguito della riforma societaria (L. 3 ottobre 2001, n. 366 e
D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) la struttura delle società e
quindi anche degli istituti bancari può seguire il modello c.d.
dualistico con la possibilità di attribuzione diretta, senza
quindi delega da parte dell'organo apicale, ad altri organismi,
quali ad esempio i comitati direttivi o i comitati centrali, con
compiti di gestione sottratti alla sfera di ingerenza del
consiglio di amministrazione e del suo presidente.
103
 Tuttavia, il mancato controllo e vigilanza su
specifiche questioni concernenti l'erogazione del
credito, quali la determinazione del tasso di usura,
rientrando tra le funzioni specifiche delle banche,
sono ricomprese nell'alveo di competenza degli
organi di vertice, indipendentemente dal
decentramento di tali funzioni a altri organismi
sottordinati e interni alla banca, con possibilità di
affermare, in caso di omissione di controllo, in
quest'ultimo caso, quantomeno la corresponsabilità,
sotto il profilo penale di tali organi verticistici,
ricadendo tale omissione nella sfera di azione
dell'art. 40 c.p., comma 2, secondo cui "non impedire
un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire,
equivale a cagionarlo".
104
 E' attribuibile ai presidenti degli istituti bancari e dei
relativi consigli di amministrazione una c.d.
"posizione di garanzia", in quanto la formale
rappresentanza dell'istituto bancario, se non
accompagnata da poteri di decisione o gestione
operativa, appare totalmente priva di significato
nell'ottica della tutela di interessi che ricevono
protezione penale. Si deve quindi affermare che i
presidenti delle banche, quali persone fisiche, siano
garanti agli effetti penali, cioè tenuti a rendere
operativa una posizione di garanzia, che, in ultima
analisi, fa capo all'ente, centro d'imputazione
dell'attività di erogazione del credito nell'ambito
della quale ben può essere ravvisata la violazione
del precetto penale anche in capo ai predetti organi.
105
 Tale rilievo è valido anche nel caso in cui non risultino
attribuite, dalla legge o dagli statuti dei singoli enti, specifiche
attribuzioni ad altro organo, senza possibilità di interferenze
da parte di altri organismi, ancorché posti in posizione apicale
rispetto all'organo subordinato competente per determinate
materie, in un'ottica monistica, in cui anche la gestione
operativa dell'istituto spetta al consiglio di amministrazione.
106
 Anche nel caso in cui, in base a norme statutarie,
l'azienda sia stata suddivisa in distinti settori e
servizi, così come avviene solitamente nelle banche di
notevoli dimensioni con l'istituzione di una direzione
generale a cui vengono affidati specifici compiti, e a
cui siano stati preposti soggetti qualificati idonei, con
poteri e autonomia per la gestione di determinati
affari, può ravvisarsi una responsabilità penale nei
confronti del presidente del consiglio di
amministrazione o dei suoi componenti, in virtù dei
poteri di indirizzo e coordimento e, più in generale
"di garanzia", a tutela dell'osservanza delle norme
di legge.
107
 Gli istituti di credito di rilievo nazionale sono generalmente
strutturati in base a una complessa organizzazione
amministrativa e funzionale con una suddivisione di compiti
essendo demandati solitamente agli organi di vertice funzioni
di rappresentanza generale (generalmente in capo al
presidente), di governance strategica (in capo al consiglio
d'amministrazione) e controllo (in capo al collegio dei
revisori).
108
 Gli organi centrali sovente sono
strutturati in un sottosistema che, a sua
volta, comprende direzione generale e
direzioni centrali con compiti gestionali
e operativi e varie gestioni periferiche,
così come solitamente avviene per
l'erogazione del credito e la
determinazione dei relativi tassi. E'
compito degli organi apicali vigilare e
impedire che venga superato il tasso
soglia, mentre l'applicazione delle
relative condizioni può essere
demandata agli organi gestionali, ….
109
 In tal caso, è ravvisabile in capo al presidente o al consiglio
di amministrazione un potere di controllo gestionale
sull'attività della direzione generale o centrale commerciale
con specifico riferimento alla determinazione dei tassi di
interesse, anche se a termini statutari tali organismi
sottordinati abbiano autonomia gestionale operativa, con
conseguente responsabilità penale concorrente degli organi
apicali ove venga superato il tasso soglia degli interessi in
ordine alla erogazione del credito alla clientela.
110
 In mancanza di specifiche attribuzioni
agli organi di vertice delle banche,
nessuna delega era necessaria per
attribuire alla direzione generale o
centrale della stessa la competenza a
determinare le condizioni da applicare
alla clientela e, quindi, anche i relativi
tassi soglia, trattandosi di competenze
autonomamente attribuite dallo statuto o
da altre norme regolamentari a tali
organi sottordinati.
111
 Tali norme statutarie, tuttavia, non
esonerano, come già evidenziato, i
Presidenti delle Banche dal controllo
gestionale generale relativo alla
determinazione del tasso soglia e dalla
responsabilità, sia penale sia civile
connessa al suo superamento, anche se
non hanno concretamente partecipato
alla determinazione dei tassi di interesse
con riferimento ai singoli clienti.
112
La Suprema Corte ravvisa dunque una
posizione di garanzia ai sensi dell’art.
40, co. 2, c.p., con riferimento a un
delitto, quale quello di usura, di mera
condotta e tradizionalmente ritenuto
privo di evento in senso naturalistico.
113
L’«evento» rispetto al quale il Presidente
del C.d.A. assume la posizione di garanzia
è il superamento del tasso soglia, quindi, in
sostanza, l’evento in senso giuridico, che
viene a coincidere con l’offesa del bene
giuridico tutelato.
114
Un evento del genere è ovviamente
presente in tutti i reati, per cui
l’interpretazione offerta dalla Suprema
Corte consente di ravvisare posizioni di
garanzia anche rispetto a reati di mera
condotta, privi di evento in senso
naturalistico.
115
L’elemento soggettivo secondo la
Suprema Corte
«Non è scusabile, in linea di principio, da
parte di un istituto di credito, l'errore
riferibile al calcolo dell'ammontare degli
interessi usurari trattandosi di
interpretazione che, oltre ad essere nota
all'ambiente bancario, non presenta in sé
particolari difficoltà».
116
 Tale dovere è particolarmente rigoroso nei confronti degli
organi di vertice della banca, essendo per costoro
particolarmente accentuato il dovere di informazione sulla
legislazione in materia, esistendo sempre un obbligo
incombente su chi svolge attività in un determinato settore di
informarsi con molta diligenza sulla normativa esistente e, nel
caso di dubbio, di astenersi dal porre in essere la condotta.
117
 Invece, la scusabilità dell‘ ignoranza e l'inevitabilità
dell'errore va riconosciuta ogniqualvolta l'errore sia stato
originato da un comportamento positivo degli organi
amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento
giurisprudenziale da cui l'agente abbia tratto il
convincimento della correttezza della interpretazione e,
conseguentemente della liceità del comportamento futuro in
forza della sentenza n. 364 del 1988 della Corte
Costituzionale.
118
 La Consulta, con la sentenza 24 marzo 1988 n. 364 e
con la successiva sentenza 22 aprile 1992 n. 185, ha
attribuito rilevanza alla sola "ignoranza inevitabile"
della legge penale (art. 5 c.p.). A tal fine, come già
puntualizzato dalle Sezioni unite (sentenza 10 giugno
1994, Calzetta), per stabilirne i presupposti e i limiti,
deve ritenersi che per il comune cittadino
l'inevitabilità dell'errore va riconosciuta in tutte le
occasioni in cui l'agente abbia assolto, con il criterio
della normale diligenza, al cosiddetto "dovere di
informazione", attraverso l'espletamento di
qualsiasi utile accertamento per conseguire la
conoscenza della legislazione vigente in materia.
119
 Invece, per tutti coloro che svolgono
professionalmente una determinata attività, tale
dovere è particolarmente rigoroso, incombendo su
di essi, in ragione appunto della loro posizione, un
obbligo di informarsi con tutta la diligenza possibile
e essi rispondono dell'illecito anche alla stregua
della culpa levis; in questa seconda situazione,
occorre cioè, ai fini della scusabilità dell'ignoranza,
che da un comportamento positivo degli organi
amministrativi o da un complessivo pacifico
orientamento giurisprudenziale l'agente abbia tratto
il convincimento della correttezza
dell'interpretazione normativa e, conseguentemente,
della liceità del comportamento tenuto.
120
 Per l'effetto, venendo al caso di specie, va riconosciuta la
pretesa buona fede nei confronti degli organi apicali delle
banche, in forza delle circolari della Banca d'Italia e dei
Decreti ministeriali dell'epoca che non comprendevano la
CMS nel calcolo del tasso soglia usurario e da una
consolidata giurisprudenza di merito, previgente ai fatti di
causa, che escludeva nell'atteggiamento delle banche alcuna
ipotesi di reato, assolvendo gli operatori bancari a ogni
livello o non ravvisando gli estremi per iniziare l'azione
penale.
121
 In particolare la circolare della Banca d'Italia del 30.9.1996,
aggiornata al dicembre 2002 e in vigore fino al secondo
trimestre 2009 (trattamento degli onere e delle spese),
prevede, tra l'altro, al punto C5, che la commissione di
massimo scoperto non entrava nel calcolo del TEG, venendo
rilevata separatamente, espressa in termini percentuali.
122
 Tale metodologia per il calcolo del TEG applicata
dalla Banca d'Italia, fin dalla prima rilevazione, è
stata posta a fondamento dei decreti ministeriali nei
quali è contenuta la rilevazione trimestrale del tasso
effettivo globale medio in base al quale è stabilito il
limite previsto dall'art. 644 c.p., comma 3, oltre il
quale gli interessi sono sempre usurari, ai sensi della
L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 1.
 Fin dal primo decreto Ministeriale (D.M. 22 marzo
1997) il Ministro del Tesoro determinava la tabella
dei tassi di interesse effettivi globali medi, precisando
che "i tassi non sono comprensivi della commissione
di massimo scoperto eventualmente applicata".
123
 Solamente col D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 2 bis,
comma 1, convertito nella L. 28 gennaio 2009, n. 2 si prevede
che "te commissioni ... comunque denominate ... sono
comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c.,
dell'art. 644 c.p. e della L. 7 marzo 1996, n. 108, artt. 2 e 3".
124
 La Banca d'Italia, solo nell'agosto 2009,
in applicazione di tale nuova normativa
ha emanato le nuove istruzioni per la
rilevazione dei tassi globali medi ai sensi
della legge sull'usura, ricomprendendo
nel calcolo delle varie voci la
commissione di massimo scoperto,
correggendo una prassi amministrativa
difforme.
125
 Dunque ha ritenuto la Corte che nel caso di specie, invece, in
mancanza di un orientamento giurisprudenziale di
legittimità, sia civile che penale, all'epoca, che ritenesse
illecita tale prassi bancaria, sviluppatosi poi
successivamente, nessuna censura di mancanza di doverosa
prudenza può essere posta a carico dei Presidenti delle
banche e, in base a tale duplice valutazione, non può
ritenersi violato il dovere di diligenza nella ricostruzione dei
criteri applicabili ai fini della individuazione del tasso soglia
a carico degli organi di vertici degli istituti bancari.
 Devono, quindi, ritenersi mancare, stante le vicende
richiamate a fondamento della buona fede dei ricorrenti,
profili di colpa incompatibili con la pronuncia liberatoria.
126
 Tuttavia, Accertata la sussistenza del fatto reato sotto il
profilo oggettivo da parte degli istituto di credito, trattandosi
comunque di illecito avente rilevanza civilistica, non rileva,
ai fini risarcitori, che non sia stato accertato il responsabile
penale della condotta illecita, in quanto l'azione, risarcitoria
civile ben potrà essere espletata nei confronti degli istituti
interessati che rispondono, comunque, ex art. 1118 e 1228
c.c., del fatto dei propri dipendenti.
127
 Il rilievo della personalità della
attività bancaria sbiadisce mentre
emerge il ruolo preponderante
svolto dalla corretta
proceduralizzazione di un'attività
collettiva, comunque imputabile
all'istituto.
128
 Su questa base la responsabilità della banca sussiste per il
solo fatto che il danno ingiusto si è verificato per una condotta
comunque alla stessa imputabile, dovendosi limitare
l'apprezzamento della condotta dolosa o colposa (poco
importa tale distinzione ai fini civilistici), alla comparazione
tra standards normativi - come nella fattispecie in cui viene in
rilievo la violazione dell'art. 644 c.p., comma 4, - situazione
concreta, idonea a far ricadere sulla banca anche il rischio
dei c.d. "danni anonimi", cioè di cui non sia stato individuato
il responsabile
129
 Ulteriore profilo, non trattato dalla
Suprema Corte, in quanto estraneo alla
contestazione.
 CONFIGURABILITA’ DELLA
RESPONSABILITA’
AMMINISTRATIVA DELLA BANCA
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001.
130
 Nella condotta posta in essere dalle
Banche sono ravvisabili gli estremi
dell’elemento oggettivo del delitto di
usura di cui all’art. 644 c.p.
131
 La commissione di massimo scoperto
concorre a determinare il tasso globale
medio ai fini della determinazione del
tasso soglia usurario, nonostante la
circolare della Banca d’Italia del 1996 e i
conseguenti decreti ministeriali che lo
escludevano.
132
 La modifica normativa di cui al D.L.
70/2011, convertito dalla L. 106/2011
non ha realizzato un’abrogatio criminis
ai sensi dell’art. 2 c.p.;
133
 I presidenti dei C.d.A. delle Banche
rivestono una posizione di garanzia ai
sensi dell’art. 40, co. 2, c.p.;
 Risulta quindi integrato l’elemento
oggettivo del delitto di usura, del quale,
quindi, potrebbero rispondere anche i
Presidenti dei C.d.A., per omesso
controllo, funzione non delegabile;
134
 Sotto il profilo soggettivo, tuttavia, la
circolare della Banca d’Italia del 1996 e i
conseguenti decreti ministeriali, nonché
l’iniziale orientamento della
giurisprudenza, consentono di escludere
il dolo.
135
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