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Sistema Pensioni - CSDDL.it - Centro Studi Diritto Dei Lavori

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Sistema Pensioni - CSDDL.it - Centro Studi Diritto Dei Lavori
Evoluzione del Sistema Pensioni
Cenni storici
1898: la previdenza sociale muove i primi passi in Italia. Il
17 marzo 1898 viene istituita la Cassa nazionale di
previdenza per l’invalidità e la vecchiaia degli operai
(assicurazione su base volontaria integrata da un
contributo statale e contributo facoltativo
dell’imprenditore)
1919: l’assicurazione diventa obbligatoria per tutti i
lavoratori dipendenti da privati (eccetto impiegati con
stipendio superiore alle 350 lire mensili).
La Cassa prende il nome di Cassa nazionale per le
assicurazioni sociali, CNAS
1933: la CNAS diventa Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale, INPS, ente pubblico con
autonomia di gestione
1939: limite di età pensionabile 60 anni
uomini e 55 donne; viene istituita la pensione
di reversibilità a favore dei superstiti.
Evoluzione del Sistema Pensioni
Cenni storici
1952: Legge 4 aprile 1952, n.218: si procede al riordino della
materia previdenziale: viene introdotto il regime di
finanziamento a ripartizione; nasce il trattamento minimo di
pensione (la pensione non può essere inferiore a limiti
considerati «vitali»)
1957-1966: vengono istituite tre distinte Casse di previdenza:
coltivatori diretti, mezzadri e coloni (1957), artigiani (1959) e
commercianti (1966)
1968-1969: è un biennio in cui si attuano importanti misure nella
sfera previdenziale e assistenziale. Con l’istituzione della pensione
sociale viene riconosciuto ai cittadini bisognosi, con più di 65 anni
di età, il diritto ad una pensione che soddisfi i bisogni primari. Si
varano, a tutela dei lavoratori, la Cassa integrazione guadagni
straordinaria e i pensionamenti anticipati e, per l’assistenza alla
produzione, le contribuzioni ridotte e gli esoneri contributivi.
La Pensione, fino ad allora calcolata con la formula contributiva,
diviene retributiva, essendo calcolata sulle ultime retribuzioni
percepita dal lavoratore
Evoluzione del sistema pensioni
Legge 30 aprile 1969 n. 153
Art. 14
Per le pensioni decorrenti da data successiva al 31
dicembre 1968, il periodo di contribuzione da assumere a
base per la determinazione della retribuzione annua
pensionabile di cui al secondo comma dell'art. 5 del D.P.R.
27 aprile 1968, n. 488, é costituito dalle ultime 260
settimane di contribuzione precedenti la data di decorrenza
della pensione.
Tessera Assicurativa (lato esterno)
Tessera Assicurativa (lato interno)
Marche mensili e settimanali
Contributo medio settimanale / retribuzione settimanale
La formula retributiva prende a base due parametri:
- Anzianità contributiva: numero dei contributi
versati o accreditati che si esprime correntemente
in settimane per max num. 2080
- Retribuzione pensionabile: in base al disposto
dell’art.11 L. 30 aprile 1969, n.153 venne garantito
a partire dal 1 maggio 1969 dal 65% al 74% della
retribuzione pensionabile - sempre con 40 anni di
contribuzione – e, a partire dal 1 gennaio 1976,
l’80% della retribuzione pensionabile. Ciò significa
che ad ogni anno di contribuzione corrisponde il
2% della retribuzione pensionabile.
Evoluzione del sistema pensioni
Legge 29 maggio 1982 n. 297
• Art 3
Modifica ancora una volta il periodo da
prendere a riferimento per la determinazione
della retribuzione pensionabile, che venne
individuato nelle ultime 260 settimane di
contribuzione antecedenti la decorrenza della
pensione.
Veniva perciò abbandonato il criterio della scelta
dei gruppi più favorevoli
Evoluzione del sistema pensioni
Legge 23 aprile 1981 n. 155
Norme in tema di prepensionamento
Collocamento a riposo anticipato all'età di 55
anni per gli uomini e di 50 anni per le donne se
possono far valere nell'assicurazione generale
obbligatoria 180 contributi mensili
Evoluzione del sistema pensioni
Legge 11 novembre 1983 n. 638
Normativa sul Trattamento Minimo di pensione .
Nel caso di concorso di due o più pensioni inferiori al minimo
l’integrazione spetta una sola volta. La Corte di Cassazione, con varie
sentenze, ha stabilito che deve essere fornita un’interpretazione
letterale dell’art. 6, comma 3, L. n. 638/83, che detta i criteri di
individuazione della pensione da integrare al minimo in caso di
titolarità di più pensioni.
Dal 1.10.1983 la concessione del trattamento minimo, secondo quanto
previsto dall’art. 6 della legge n. 638/83 diventa subordinato ai redditi
posseduti dal pensionato
Interventi successivi sulla Normativa sul
Trattamento Minimo di pensione
La Corte Costituzionale intervenne sulla
materia dei minimi con sentenza del 3
dicembre 1985 n. 314, cancellando l’art. 23
della legge n. 153 del 1969 e introducendo
nell’ordinamento una norma del tutto nuova
che consentiva l’erogazione contemporanea
di due trattamenti minimi, con effetti gravosi
dal punto di vista finanziario.
Tetti pensionabili e minimi settimanali
Evoluzione del sistema pensioni
Legge 12 giugno 1984 n.222
Evoluzione del sistema pensioni
Legge 12 giugno 1984 n.222
Art. 1
Assegno
Ordinario di
Invalidità
Durata
Triennale
Art.9:
regola dettagliatamente il
procedimento di revisione
del giudizio medico-legale
che può sfociare nella
revoca del trattamento in
atto
Trasformazione dell’Assegno Ordinario di Invalidità in pensione di vecchiaia al
compimento dell’età
Cassazione Sez. U. n.8433/2004:
riconosce la trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di
vecchiaia o anzianità (ovviamente quando si perfezionino i requisiti).
Pensione Inabilità:
Art. 2
assoluta e permanente
impossibilità di svolgere
qualsiasi attività lavorativa
Evoluzione del sistema pensioni
Legge n. 140/85
• art 1 e successive modifiche ed integrazioni con
T.U./88 e art. 69, cc. 3 e 4, L. n. 388/2000 ha
approvato consistenti miglioramenti in materia a
decorrere dal 1.1.2001:
• Trattamento elevato a € 25,82 per ultra 60 anni
• Trattamento elevato a € 82,63 per ultra 65 anni
• Trattamento elevato a € 92,96 per ultra 75 anni
Art.38, cc.1/6, L. n. 448/2001: dal 1 gennaio 2002 la maggiorazione sociale è
aumentata fino a garantire l’importo della pensione ad € 516,46
Evoluzione del sistema pensioni
Legge n. 140/85
Artt. 3 e 4:
Maggiorazione sulle pensioni minime dei
lavoratori dipendenti costituite con almeno 781
settimane di contribuzione, di cui all’art. 14quater della L. n.33/80 con decorrenza 1 luglio
1980.
Evoluzione del sistema pensioni
Legge 8 agosto 1990, n. 233
Il sistema di calcolo delle pensioni nella gestione
autonoma ART/COM diventò identico a quello vigente
per il settore del lavoro dipendente.
Il calcolo della quota della pensione prevedeva sia una
quota fissa, in base al minimale reddituale previsto
dalla legge, e sia una quota a % sul reddito dichiarato.
COLTIVATORI DIRETTI sono stati inseriti in quattro fasce
convenzionali di reddito in corrispondenza del reddito
agrario dei terreni.
Imprese Agricole: inclusione nelle fasce di reddito in
relazione alle dimensioni aziendali e distintamente per
singole specie animali.
Esposizione all’Amianto
Legge 257/92
• Art. 13 cc. 7 e 8, successive modif. integraz. con Legge
271/93 ed ulteriori innovazioni introdotte all’art. 47 della
Legge n. 326/2003.
Per i lavoratori esposti all’amianto, per un periodo superiore
a dieci anni, tale periodo è moltiplicato, ai fini delle
prestazioni pensionistiche, per il coefficiente 1,5, rimasto in
vigore fino al 2 ottobre 2003 con entrata in vigore della L.
326/2003 – art. 47.
Il citato art. 47 ha ridotto la maggiorazione al 25% ai soli fini
(per la determinazione dell’importo delle prestazioni
pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso
alle medesime) della misura e non del calcolo per il diritto
Evoluzione del sistema pensioni
D. Lgs. n. 503/92
Dall’ 1/1/1994 il limite di età, in base al D.
Lgs. n. 503/92 e poi alla L. n. 724/94, è
elevato gradualmente, in modo da parificare,
dal 1° gennaio 2001, l’età per il
pensionamento di vecchiaia, per il lavoratori
dipendenti ed autonomi, a 60 anni per le
donne e a 65 anni per gli uomini
Evoluzione del sistema pensioni
D. Lgs. n. 503/92
Dal 1 gennaio 1993: Graduale elevazione della
contribuzione per il diritto alla pensione di
vecchiaia: da n.780 c.s. a n.1040 c.s.
Art.13 si determinano due quote di pensione:
Quota A: calcolata fino al 31/12/1992
Quota B: calcolata dal 01/01/1993
Evoluzione del sistema pensioni
D. Lgs. n. 503/92
RICERCA DEL REDDITO
PENSIONABILE (NEL RETRIBUTIVO)
LAVORATORI
QUOTA A
QUOTA B
Dipendenti
Ultimi 5 anni
Ultimi 10 anni
Autonomi
Ultimi 10 anni
Ultimi 15 anni
Evoluzione del sistema pensioni
Legge 8 agosto 1995 n. 335
Cambia la modalità di calcolo
dell'importo delle pensioni:
• L'importo della pensione di vecchiaia
istituita dalla Legge 335/1995 viene
determinato esclusivamente con il
sistema di calcolo contributivo
Sistema Contributivo
Metodo di calcolo
interamente
contributivo
Soggetti che al 31.12.1995
non possono far valere
neppure un contributo
versato/accreditato a loro
favore: pensione calcolata
sulla base di tutti i contributi
versati/accreditati nell’arco
della vita lavorativa
Sistema Misto
Soggetti che possono far
valere almeno un
contributo versato o
accreditato anteriormente
al 1° gennaio 1996:
coloro che al 31.12.1995
avevano meno di 18 anni di
contribuzione
coloro che al 31.12.1995
avevano almeno 18 anni di
contributi (ex sistema
retributivo)
Sistema Misto
Una nuova flessibilità: viene introdotto il principio per cui il
proseguimento del lavoro dopo il raggiungimento dell’età necessaria per
la pensione di vecchiaia è incentivato fino all’età di 70 anni.
Nota Bene: la disposizione di legge contenuta al comma 4, dell’art. 24,
pone non poche problematiche circa la sua applicazione ai dipendenti
pubblici. La norma infatti mantiene “fermi i limiti ordinamentali dei
rispettivi settori di appartenenza”.
• Incentivi per effetto dei coefficienti di trasformazione da applicare per il calcolo della
pensione fino all’età di 70 anni (fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita).
• Per i dipendenti del settore privato: estesa l’efficacia dell’art. 18 della L. 300/70 (norma sui
licenziamenti individuali) fino ai 70 anni.
Il superamento dello scalone dal 2008
L. n. 247/2007
La Legge n. 243/2004 prevedeva un drastico
allontanamento delle pensioni di anzianità.
La Legge n. 247/2007 ha abolito lo «scalone»
sostituendolo con alcuni «scalini» partendo
dal 1° gennaio 2008
Le modifiche normative non si applicano ai
lavoratori che hanno maturato i requisiti per il
diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007
Riforma delle Pensioni
Legge 22 dicembre 2011 n. 214
Conversione con modificazioni del
decreto legge 6 dicembre 2011,
n.201 sulle «Disposizioni urgenti
per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti
pubblici»:
dal 1° gennaio 2012 si applicano le nuove
disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici riguardanti i lavoratori
iscritti all’assicurazione obbligatoria ed
alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima, nonché alla gestione separata.
Riforma delle Pensioni
Legge 22 dicembre 2011 n. 214
Estensione per tutti i lavoratori del Metodo Contributivo
(pensione calcolata sulla base di tutti i contributi
versati/accreditati nell’arco della vita lavorativa) (art.24,
comma 2)
Sono abolite le finestre di uscita e le quote introdotte
nelle precedenti riforme previdenziali (art.24, comma 5)
Pensione anticipata con anzianità 42 anni e 1 mese per
uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con
penalizzazione sulla pensione pari al 2% per ogni anno di
anticipo rispetto a 62 anni (art.24, comma 10)
Riforma delle Pensioni
Legge 22 dicembre 2011 n. 214
L’età di pensionamento viene elevata a 62
anni per le donne lavoratrici dipendenti del
settore privato (63 anni e 6 mesi per le donne
autonome). Entro il 2018 l’età di
pensionamento delle donne sarà equiparata
agli uomini (art.24, commi 6 e 7)
DECONTRIBUZIONE: Si prevede l’istituzione di una
Commissione che dovrà valutare entro il 31
dicembre 2012, possibili ed ulteriori forme di
gradualità per l’accesso al trattamento
pensionistico con il sistema contributivo. Tale
Commissione dovrà anche valutare e studiare
eventuali forme di decontribuzione parziale
dell’aliquota
contributiva
obbligatoria
da
indirizzare verso schemi previdenziali integrativi.
Ciò viene presentato come opportunità da offrire
alle giovani generazioni (art. 24, comma 28)
Riforma delle Pensioni
Legge 22 dicembre 2011 n. 214
Le Casse Professionali continueranno ad operare
in regime di autonomia ma dovranno adottare
provvedimenti di riequilibrio dei conti nel mediolungo periodo, pena l’adozione del metodo
contributivo (art. 24, comma 24)
Sono soppressi gli enti previdenziali e
pensionistici INPDAP ed ENPALS le cui
funzioni sono attribuite all’INPS allo scopo
di armonizzare l’applicazione del metodo
contributivo e di ottimizzare l’azione
amministrativa (Art.21, commi 1-9)
REQUISITI DI ETA’ DAL 2012 IN PRESENZA DI 20 ANNI DI CONTRIBUTI
ANNO
INCREMENTO ASPETTATIVA
DI VITA
(A)
AUMENTO ETA’
delle varie scadenze della MANOVRA MONTI
(B)
INCREMENTO CUMULATO nel tempo
(MANOVRA MONTI)
(C)*
ETA’ PER DIRITTO ALLA PENSIONE DI
VECCHIAIA
(A+C)*
*Vecchia età di 60 anni + (A+C)
2012
2 anni
2 anni
-
2 anni
1 anno 6 mesi
3 anni e 6 mesi
2013
62 anni
3 mesi
2014
62anni e 3 mesi
-
63 anni e 9 mesi
2015
3 anni e 6 mesi
-
2016
63 anni e 9 mesi
1 anno 6 mesi
5 anni
+ 4 mesi (7)
65 anni e 7 mesi
2017
5 anni
-
2018
65 anni e 7 mesi
1 anno
6 anni
2019
66 anni e 7 mesi
6 anni
+ 4 mesi (11)
2020
66 anni e 11 mesi
6 anni
2021
66 anni e 11 mesi
6 anni
+ 3 mesi (14)
67anni e 2 mesi
2022
6 anni
2023
6 anni
67anni e 2 mesi
+ 3 mesi (17)
2024
67 anni e 5 mesi
6 anni
2025
67 anni e 5 mesi
6 anni
+ 3 mesi (20)
2026
67 anni e 8 mesi
6 anni
2027
67 anni e 8 mesi
6 anni
+ 4 mesi (23)
2028
67 anni e 11 mesi
6 anni
67 anni e 11 mesi
La nuova “Pensione di vecchiaia” dal 2012
Lavoratori dipendenti (pubblici e privati);
autonomi; parasubordinati
Lavoratrici dipendenti pubblico impiego
Lavoratrici dipendenti settore privato
Lavoratrici autonome/parasubordinate
Assegno Sociale
Anni
Età
Età
Età
Età
Requisito anagrafico di età
2012
66
66
62
63 e 6 mesi
65
2013
66 e 3 mesi
66 e 3 mesi
62 e 3 mesi
63 e 9 mesi
65 e 3 mesi
2014
66 e 3 mesi
66 e 3 mesi
63 e 9 mesi
64 e 9 mesi
65 e 3 mesi
2015
66 e 3 mesi
66 e 3 mesi
63 e 9 mesi
64 e 9 mesi
65 e 3 mesi
2016
66 e 7 mesi
66 e 7 mesi
65 e 7 mesi
66 e 1 mese
65 e 7 mesi
2017
66 e 7 mesi
66 e 7 mesi
65 e 7 mesi
66 e 1 mese
65 e 7 mesi
2018
66 e 7 mesi
66 e 7 mesi
66 e 7 mesi
66 e 7 mese
66 e 7 mesi
2019
66 e 11 mesi
66 e 11 mesi
66 e 11 mesi
66 e 11 mesi
66 e 11 mesi
2020
66 e 11 mesi
66 e 11 mesi
66 e 11 mesi
66 e 11 mesi
66 e 11 mesi
2021
67 e 2 mesi
67 e 2 mesi
67 e 2 mesi
67 e 2 mesi
67 e 2 mesi
2022
67 e 2 mesi
67 e 2 mesi
67 e 2 mesi
67 e 2 mesi
67 e 2 mesi
2023
67 e 5 mesi
67 e 5 mesi
67 e 5 mesi
67 e 5 mesi
67 e 5 mesi
2024
67 e 5 mesi
67 e 5 mesi
67 e 5 mesi
67 e 5 mesi
67 e 5 mesi
2025
67 e 8 mesi
67 e 8 mesi
67 e 8 mesi
67 e 8 mesi
67 e 8 mesi
2026
67 e 8 mesi
67 e 8 mesi
67 e 8 mesi
67 e 8 mesi
67 e 8 mesi
2027
67 e 11 mesi
67 e 11 mesi
67 e 11 mesi
67 e 11 mesi
67 e 11 mesi
2028
67 e 11 mesi
67 e 11 mesi
67 e 11 mesi
67 e 11 mesi
67 e 11 mesi
2029
68 e 1 mese
68 e 1 mese
68 e 1 mese
68 e 1 mese
68 e 1 mese
2030
68 e 1 mese
68 e 1 mese
68 e 1 mese
68 e 1 mese
68 e 1 mese
2031
68 e 3 mesi
68 e 3 mesi
68 e 3 mesi
68 e 3 mesi
68 e 3 mesi
2032
68 e 3 mesi
68 e 3 mesi
68 e 3 mesi
68 e 3 mesi
68 e 3 mesi
2033
68 e 5 mesi
68 e 5 mesi
68 e 5 mesi
68 e 5 mesi
68 e 5 mesi
2034
68 e 5 mesi
68 e 5 mesi
68 e 5 mesi
68 e 5 mesi
68 e 5 mesi
2035
68 e 7 mesi
68 e 7 mesi
68 e 7 mesi
68 e 7 mesi
68 e 7 mesi
2036
68 e 7 mesi
68 e 7 mesi
68 e 7 mesi
68 e 7 mesi
68 e 7 mesi
PENSIONE “ANTICIPATA’’
UOMINI
DONNE
ANNO
2012
AUMENTO
Aumento nr. contributi Aumento nr. contributi ASPETTATIVA DI VITA
42 anni + 1 mese
41 anni + 1 mese
------
2013
42 anni + 2 mesi
41 anni + 2 mesi
2014
42 anni + 3 mesi
41 anni + 3 mesi
Dal 2015 operano solo gli ulteriori aumenti per aspettativa di vita
3 mesi
Art. 24
Disposizioni in materia di
trattamenti pensionistici
Pro quota contributivo
A decorrere dal 1° gennaio 2012, con
riferimento alle anzianità contributive maturate
a decorrere da tale data, la quota di pensione
corrispondente a tali anzianità è calcolata
secondo il sistema contributivo.
Abolizione Finestre
Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a
decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti
per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11
del presente articolo non trovano applicazione le
disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
e successive modificazioni e integrazioni, e le
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 21, primo
periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148.
Lavoratori ai quali non si applicano le
nuove norme sui requisiti per la pensione
• Coloro che maturano i requisiti entro il 31/12/2011
• Le donne, con anzianità contributiva pari o superiori
a 35 anni ed un’età di almeno 57 anni (dipendenti) o
58 anni (autonome) che optano per la liquidazione
della pensione con il calcolo contributivo
• I lavoratori in mobilità breve (artt.4 e 24
L.n.223/1991) sulla base di accordi sindacali stipulati
prima del 4/12/2011, che maturino i requisiti entro il
periodo di fruizione dell’indennità di mobilità – art.7,
comma 2, L.223/91
Lavoratori ai quali non si applicano le
nuove norme sui requisiti per la pensione
• I lavoratori collocati in mobilità lunga (art.7, commi 6 e 7,
L.223/91), per effetto di accordi collettivi stipulati entro il
4/12/2011
• I lavoratori che prima del 4/12/2011 sono stati autorizzati alla
prosecuzione volontaria della contribuzione
• I lavoratori che al 4/12/2011 avevano/abbiano in corso
l’istituto dell’esonero dal servizio – art.72, comma 1, D.L.
n.112/2008
• I lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti (lavori usuranti)
Lavoratori ai quali non si applicano le
nuove norme sui requisiti per la pensione
Questi lavoratori potranno accedere al
pensionamento sulla base delle precedenti
regole, con modalità che saranno stabilite da un
decreto Lavoro-Economia, che fisserà anche il
numero massimo di beneficiari.
Adeguamenti in base all’aspettativa di vita
A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l’accesso attraverso le
diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di
cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui
all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al citato
articolo sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche:
• a) al comma 12-bis dopo le parole “e all’ articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.
335, e successive modificazioni,” aggiungere le seguenti: “e il requisito contributivo ai fini del
conseguimento del diritto all’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età
anagrafica”;
• b) al comma 12-ter alla lettera a) le parole “i requisiti di età” sono sostituite dalle seguenti: “i
requisiti di età e di anzianità contributiva”;
• c)adeguamenti
al comma 12-quater,
al primo periodo,
è soppressa,
la parolaa“anagrafici”.
Gli
agli incrementi
dell’aspettativa
di alla
vitafine,
successivi
quello effettuato
con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le
modalità previste dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di
cui al comma 12-ter dell’articolo 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio.
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