Sistema Pensioni - CSDDL.it - Centro Studi Diritto Dei Lavori
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Evoluzione del Sistema Pensioni Cenni storici 1898: la previdenza sociale muove i primi passi in Italia. Il 17 marzo 1898 viene istituita la Cassa nazionale di previdenza per l’invalidità e la vecchiaia degli operai (assicurazione su base volontaria integrata da un contributo statale e contributo facoltativo dell’imprenditore) 1919: l’assicurazione diventa obbligatoria per tutti i lavoratori dipendenti da privati (eccetto impiegati con stipendio superiore alle 350 lire mensili). La Cassa prende il nome di Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, CNAS 1933: la CNAS diventa Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, INPS, ente pubblico con autonomia di gestione 1939: limite di età pensionabile 60 anni uomini e 55 donne; viene istituita la pensione di reversibilità a favore dei superstiti. Evoluzione del Sistema Pensioni Cenni storici 1952: Legge 4 aprile 1952, n.218: si procede al riordino della materia previdenziale: viene introdotto il regime di finanziamento a ripartizione; nasce il trattamento minimo di pensione (la pensione non può essere inferiore a limiti considerati «vitali») 1957-1966: vengono istituite tre distinte Casse di previdenza: coltivatori diretti, mezzadri e coloni (1957), artigiani (1959) e commercianti (1966) 1968-1969: è un biennio in cui si attuano importanti misure nella sfera previdenziale e assistenziale. Con l’istituzione della pensione sociale viene riconosciuto ai cittadini bisognosi, con più di 65 anni di età, il diritto ad una pensione che soddisfi i bisogni primari. Si varano, a tutela dei lavoratori, la Cassa integrazione guadagni straordinaria e i pensionamenti anticipati e, per l’assistenza alla produzione, le contribuzioni ridotte e gli esoneri contributivi. La Pensione, fino ad allora calcolata con la formula contributiva, diviene retributiva, essendo calcolata sulle ultime retribuzioni percepita dal lavoratore Evoluzione del sistema pensioni Legge 30 aprile 1969 n. 153 Art. 14 Per le pensioni decorrenti da data successiva al 31 dicembre 1968, il periodo di contribuzione da assumere a base per la determinazione della retribuzione annua pensionabile di cui al secondo comma dell'art. 5 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, é costituito dalle ultime 260 settimane di contribuzione precedenti la data di decorrenza della pensione. Tessera Assicurativa (lato esterno) Tessera Assicurativa (lato interno) Marche mensili e settimanali Contributo medio settimanale / retribuzione settimanale La formula retributiva prende a base due parametri: - Anzianità contributiva: numero dei contributi versati o accreditati che si esprime correntemente in settimane per max num. 2080 - Retribuzione pensionabile: in base al disposto dell’art.11 L. 30 aprile 1969, n.153 venne garantito a partire dal 1 maggio 1969 dal 65% al 74% della retribuzione pensionabile - sempre con 40 anni di contribuzione – e, a partire dal 1 gennaio 1976, l’80% della retribuzione pensionabile. Ciò significa che ad ogni anno di contribuzione corrisponde il 2% della retribuzione pensionabile. Evoluzione del sistema pensioni Legge 29 maggio 1982 n. 297 • Art 3 Modifica ancora una volta il periodo da prendere a riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, che venne individuato nelle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione. Veniva perciò abbandonato il criterio della scelta dei gruppi più favorevoli Evoluzione del sistema pensioni Legge 23 aprile 1981 n. 155 Norme in tema di prepensionamento Collocamento a riposo anticipato all'età di 55 anni per gli uomini e di 50 anni per le donne se possono far valere nell'assicurazione generale obbligatoria 180 contributi mensili Evoluzione del sistema pensioni Legge 11 novembre 1983 n. 638 Normativa sul Trattamento Minimo di pensione . Nel caso di concorso di due o più pensioni inferiori al minimo l’integrazione spetta una sola volta. La Corte di Cassazione, con varie sentenze, ha stabilito che deve essere fornita un’interpretazione letterale dell’art. 6, comma 3, L. n. 638/83, che detta i criteri di individuazione della pensione da integrare al minimo in caso di titolarità di più pensioni. Dal 1.10.1983 la concessione del trattamento minimo, secondo quanto previsto dall’art. 6 della legge n. 638/83 diventa subordinato ai redditi posseduti dal pensionato Interventi successivi sulla Normativa sul Trattamento Minimo di pensione La Corte Costituzionale intervenne sulla materia dei minimi con sentenza del 3 dicembre 1985 n. 314, cancellando l’art. 23 della legge n. 153 del 1969 e introducendo nell’ordinamento una norma del tutto nuova che consentiva l’erogazione contemporanea di due trattamenti minimi, con effetti gravosi dal punto di vista finanziario. Tetti pensionabili e minimi settimanali Evoluzione del sistema pensioni Legge 12 giugno 1984 n.222 Evoluzione del sistema pensioni Legge 12 giugno 1984 n.222 Art. 1 Assegno Ordinario di Invalidità Durata Triennale Art.9: regola dettagliatamente il procedimento di revisione del giudizio medico-legale che può sfociare nella revoca del trattamento in atto Trasformazione dell’Assegno Ordinario di Invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell’età Cassazione Sez. U. n.8433/2004: riconosce la trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia o anzianità (ovviamente quando si perfezionino i requisiti). Pensione Inabilità: Art. 2 assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa Evoluzione del sistema pensioni Legge n. 140/85 • art 1 e successive modifiche ed integrazioni con T.U./88 e art. 69, cc. 3 e 4, L. n. 388/2000 ha approvato consistenti miglioramenti in materia a decorrere dal 1.1.2001: • Trattamento elevato a € 25,82 per ultra 60 anni • Trattamento elevato a € 82,63 per ultra 65 anni • Trattamento elevato a € 92,96 per ultra 75 anni Art.38, cc.1/6, L. n. 448/2001: dal 1 gennaio 2002 la maggiorazione sociale è aumentata fino a garantire l’importo della pensione ad € 516,46 Evoluzione del sistema pensioni Legge n. 140/85 Artt. 3 e 4: Maggiorazione sulle pensioni minime dei lavoratori dipendenti costituite con almeno 781 settimane di contribuzione, di cui all’art. 14quater della L. n.33/80 con decorrenza 1 luglio 1980. Evoluzione del sistema pensioni Legge 8 agosto 1990, n. 233 Il sistema di calcolo delle pensioni nella gestione autonoma ART/COM diventò identico a quello vigente per il settore del lavoro dipendente. Il calcolo della quota della pensione prevedeva sia una quota fissa, in base al minimale reddituale previsto dalla legge, e sia una quota a % sul reddito dichiarato. COLTIVATORI DIRETTI sono stati inseriti in quattro fasce convenzionali di reddito in corrispondenza del reddito agrario dei terreni. Imprese Agricole: inclusione nelle fasce di reddito in relazione alle dimensioni aziendali e distintamente per singole specie animali. Esposizione all’Amianto Legge 257/92 • Art. 13 cc. 7 e 8, successive modif. integraz. con Legge 271/93 ed ulteriori innovazioni introdotte all’art. 47 della Legge n. 326/2003. Per i lavoratori esposti all’amianto, per un periodo superiore a dieci anni, tale periodo è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente 1,5, rimasto in vigore fino al 2 ottobre 2003 con entrata in vigore della L. 326/2003 – art. 47. Il citato art. 47 ha ridotto la maggiorazione al 25% ai soli fini (per la determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime) della misura e non del calcolo per il diritto Evoluzione del sistema pensioni D. Lgs. n. 503/92 Dall’ 1/1/1994 il limite di età, in base al D. Lgs. n. 503/92 e poi alla L. n. 724/94, è elevato gradualmente, in modo da parificare, dal 1° gennaio 2001, l’età per il pensionamento di vecchiaia, per il lavoratori dipendenti ed autonomi, a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini Evoluzione del sistema pensioni D. Lgs. n. 503/92 Dal 1 gennaio 1993: Graduale elevazione della contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia: da n.780 c.s. a n.1040 c.s. Art.13 si determinano due quote di pensione: Quota A: calcolata fino al 31/12/1992 Quota B: calcolata dal 01/01/1993 Evoluzione del sistema pensioni D. Lgs. n. 503/92 RICERCA DEL REDDITO PENSIONABILE (NEL RETRIBUTIVO) LAVORATORI QUOTA A QUOTA B Dipendenti Ultimi 5 anni Ultimi 10 anni Autonomi Ultimi 10 anni Ultimi 15 anni Evoluzione del sistema pensioni Legge 8 agosto 1995 n. 335 Cambia la modalità di calcolo dell'importo delle pensioni: • L'importo della pensione di vecchiaia istituita dalla Legge 335/1995 viene determinato esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo Sistema Contributivo Metodo di calcolo interamente contributivo Soggetti che al 31.12.1995 non possono far valere neppure un contributo versato/accreditato a loro favore: pensione calcolata sulla base di tutti i contributi versati/accreditati nell’arco della vita lavorativa Sistema Misto Soggetti che possono far valere almeno un contributo versato o accreditato anteriormente al 1° gennaio 1996: coloro che al 31.12.1995 avevano meno di 18 anni di contribuzione coloro che al 31.12.1995 avevano almeno 18 anni di contributi (ex sistema retributivo) Sistema Misto Una nuova flessibilità: viene introdotto il principio per cui il proseguimento del lavoro dopo il raggiungimento dell’età necessaria per la pensione di vecchiaia è incentivato fino all’età di 70 anni. Nota Bene: la disposizione di legge contenuta al comma 4, dell’art. 24, pone non poche problematiche circa la sua applicazione ai dipendenti pubblici. La norma infatti mantiene “fermi i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza”. • Incentivi per effetto dei coefficienti di trasformazione da applicare per il calcolo della pensione fino all’età di 70 anni (fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita). • Per i dipendenti del settore privato: estesa l’efficacia dell’art. 18 della L. 300/70 (norma sui licenziamenti individuali) fino ai 70 anni. Il superamento dello scalone dal 2008 L. n. 247/2007 La Legge n. 243/2004 prevedeva un drastico allontanamento delle pensioni di anzianità. La Legge n. 247/2007 ha abolito lo «scalone» sostituendolo con alcuni «scalini» partendo dal 1° gennaio 2008 Le modifiche normative non si applicano ai lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007 Riforma delle Pensioni Legge 22 dicembre 2011 n. 214 Conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 sulle «Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici»: dal 1° gennaio 2012 si applicano le nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici riguardanti i lavoratori iscritti all’assicurazione obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata. Riforma delle Pensioni Legge 22 dicembre 2011 n. 214 Estensione per tutti i lavoratori del Metodo Contributivo (pensione calcolata sulla base di tutti i contributi versati/accreditati nell’arco della vita lavorativa) (art.24, comma 2) Sono abolite le finestre di uscita e le quote introdotte nelle precedenti riforme previdenziali (art.24, comma 5) Pensione anticipata con anzianità 42 anni e 1 mese per uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con penalizzazione sulla pensione pari al 2% per ogni anno di anticipo rispetto a 62 anni (art.24, comma 10) Riforma delle Pensioni Legge 22 dicembre 2011 n. 214 L’età di pensionamento viene elevata a 62 anni per le donne lavoratrici dipendenti del settore privato (63 anni e 6 mesi per le donne autonome). Entro il 2018 l’età di pensionamento delle donne sarà equiparata agli uomini (art.24, commi 6 e 7) DECONTRIBUZIONE: Si prevede l’istituzione di una Commissione che dovrà valutare entro il 31 dicembre 2012, possibili ed ulteriori forme di gradualità per l’accesso al trattamento pensionistico con il sistema contributivo. Tale Commissione dovrà anche valutare e studiare eventuali forme di decontribuzione parziale dell’aliquota contributiva obbligatoria da indirizzare verso schemi previdenziali integrativi. Ciò viene presentato come opportunità da offrire alle giovani generazioni (art. 24, comma 28) Riforma delle Pensioni Legge 22 dicembre 2011 n. 214 Le Casse Professionali continueranno ad operare in regime di autonomia ma dovranno adottare provvedimenti di riequilibrio dei conti nel mediolungo periodo, pena l’adozione del metodo contributivo (art. 24, comma 24) Sono soppressi gli enti previdenziali e pensionistici INPDAP ed ENPALS le cui funzioni sono attribuite all’INPS allo scopo di armonizzare l’applicazione del metodo contributivo e di ottimizzare l’azione amministrativa (Art.21, commi 1-9) REQUISITI DI ETA’ DAL 2012 IN PRESENZA DI 20 ANNI DI CONTRIBUTI ANNO INCREMENTO ASPETTATIVA DI VITA (A) AUMENTO ETA’ delle varie scadenze della MANOVRA MONTI (B) INCREMENTO CUMULATO nel tempo (MANOVRA MONTI) (C)* ETA’ PER DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA (A+C)* *Vecchia età di 60 anni + (A+C) 2012 2 anni 2 anni - 2 anni 1 anno 6 mesi 3 anni e 6 mesi 2013 62 anni 3 mesi 2014 62anni e 3 mesi - 63 anni e 9 mesi 2015 3 anni e 6 mesi - 2016 63 anni e 9 mesi 1 anno 6 mesi 5 anni + 4 mesi (7) 65 anni e 7 mesi 2017 5 anni - 2018 65 anni e 7 mesi 1 anno 6 anni 2019 66 anni e 7 mesi 6 anni + 4 mesi (11) 2020 66 anni e 11 mesi 6 anni 2021 66 anni e 11 mesi 6 anni + 3 mesi (14) 67anni e 2 mesi 2022 6 anni 2023 6 anni 67anni e 2 mesi + 3 mesi (17) 2024 67 anni e 5 mesi 6 anni 2025 67 anni e 5 mesi 6 anni + 3 mesi (20) 2026 67 anni e 8 mesi 6 anni 2027 67 anni e 8 mesi 6 anni + 4 mesi (23) 2028 67 anni e 11 mesi 6 anni 67 anni e 11 mesi La nuova “Pensione di vecchiaia” dal 2012 Lavoratori dipendenti (pubblici e privati); autonomi; parasubordinati Lavoratrici dipendenti pubblico impiego Lavoratrici dipendenti settore privato Lavoratrici autonome/parasubordinate Assegno Sociale Anni Età Età Età Età Requisito anagrafico di età 2012 66 66 62 63 e 6 mesi 65 2013 66 e 3 mesi 66 e 3 mesi 62 e 3 mesi 63 e 9 mesi 65 e 3 mesi 2014 66 e 3 mesi 66 e 3 mesi 63 e 9 mesi 64 e 9 mesi 65 e 3 mesi 2015 66 e 3 mesi 66 e 3 mesi 63 e 9 mesi 64 e 9 mesi 65 e 3 mesi 2016 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 65 e 7 mesi 66 e 1 mese 65 e 7 mesi 2017 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 65 e 7 mesi 66 e 1 mese 65 e 7 mesi 2018 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 66 e 7 mese 66 e 7 mesi 2019 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 2020 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 2021 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi 2022 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi 2023 67 e 5 mesi 67 e 5 mesi 67 e 5 mesi 67 e 5 mesi 67 e 5 mesi 2024 67 e 5 mesi 67 e 5 mesi 67 e 5 mesi 67 e 5 mesi 67 e 5 mesi 2025 67 e 8 mesi 67 e 8 mesi 67 e 8 mesi 67 e 8 mesi 67 e 8 mesi 2026 67 e 8 mesi 67 e 8 mesi 67 e 8 mesi 67 e 8 mesi 67 e 8 mesi 2027 67 e 11 mesi 67 e 11 mesi 67 e 11 mesi 67 e 11 mesi 67 e 11 mesi 2028 67 e 11 mesi 67 e 11 mesi 67 e 11 mesi 67 e 11 mesi 67 e 11 mesi 2029 68 e 1 mese 68 e 1 mese 68 e 1 mese 68 e 1 mese 68 e 1 mese 2030 68 e 1 mese 68 e 1 mese 68 e 1 mese 68 e 1 mese 68 e 1 mese 2031 68 e 3 mesi 68 e 3 mesi 68 e 3 mesi 68 e 3 mesi 68 e 3 mesi 2032 68 e 3 mesi 68 e 3 mesi 68 e 3 mesi 68 e 3 mesi 68 e 3 mesi 2033 68 e 5 mesi 68 e 5 mesi 68 e 5 mesi 68 e 5 mesi 68 e 5 mesi 2034 68 e 5 mesi 68 e 5 mesi 68 e 5 mesi 68 e 5 mesi 68 e 5 mesi 2035 68 e 7 mesi 68 e 7 mesi 68 e 7 mesi 68 e 7 mesi 68 e 7 mesi 2036 68 e 7 mesi 68 e 7 mesi 68 e 7 mesi 68 e 7 mesi 68 e 7 mesi PENSIONE “ANTICIPATA’’ UOMINI DONNE ANNO 2012 AUMENTO Aumento nr. contributi Aumento nr. contributi ASPETTATIVA DI VITA 42 anni + 1 mese 41 anni + 1 mese ------ 2013 42 anni + 2 mesi 41 anni + 2 mesi 2014 42 anni + 3 mesi 41 anni + 3 mesi Dal 2015 operano solo gli ulteriori aumenti per aspettativa di vita 3 mesi Art. 24 Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici Pro quota contributivo A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. Abolizione Finestre Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Lavoratori ai quali non si applicano le nuove norme sui requisiti per la pensione • Coloro che maturano i requisiti entro il 31/12/2011 • Le donne, con anzianità contributiva pari o superiori a 35 anni ed un’età di almeno 57 anni (dipendenti) o 58 anni (autonome) che optano per la liquidazione della pensione con il calcolo contributivo • I lavoratori in mobilità breve (artt.4 e 24 L.n.223/1991) sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 4/12/2011, che maturino i requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità – art.7, comma 2, L.223/91 Lavoratori ai quali non si applicano le nuove norme sui requisiti per la pensione • I lavoratori collocati in mobilità lunga (art.7, commi 6 e 7, L.223/91), per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4/12/2011 • I lavoratori che prima del 4/12/2011 sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione • I lavoratori che al 4/12/2011 avevano/abbiano in corso l’istituto dell’esonero dal servizio – art.72, comma 1, D.L. n.112/2008 • I lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (lavori usuranti) Lavoratori ai quali non si applicano le nuove norme sui requisiti per la pensione Questi lavoratori potranno accedere al pensionamento sulla base delle precedenti regole, con modalità che saranno stabilite da un decreto Lavoro-Economia, che fisserà anche il numero massimo di beneficiari. Adeguamenti in base all’aspettativa di vita A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l’accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche: • a) al comma 12-bis dopo le parole “e all’ articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni,” aggiungere le seguenti: “e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica”; • b) al comma 12-ter alla lettera a) le parole “i requisiti di età” sono sostituite dalle seguenti: “i requisiti di età e di anzianità contributiva”; • c)adeguamenti al comma 12-quater, al primo periodo, è soppressa, la parolaa“anagrafici”. Gli agli incrementi dell’aspettativa di alla vitafine, successivi quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità previste dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell’articolo 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio.