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con deposito IVA - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

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con deposito IVA - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Gruppo di lavoro
Operazioni doganali e
intracomunitarie
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino
Gruppo di lavoro
Operazioni doganali e intracomunitarie
Dott. Luisella Fontanella
- Referente
Dott. Roberto Ramazzotto
- Referente
Dott. Anna Floris
Dott. Maria Grazia Mendilicchio
Rag. Maria Cristina Benetton
Dott. Livia Morone
Dott. Paola Boccardo
Dott. Caterina Parma
Dott. Maria Luisa D’Addio
Dott. Alfonso Pergamo
Dott. Laura Demaria
Dott. Anna Quai
Dott. Giovanni Faroti
Dott. Barbara Rossi
Dott. Andrea Fenoglio
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino
Gruppo di lavoro
Operazioni doganali e intracomunitarie
Giovedì, 22 gennaio 2009
I depositi I.V.A.
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino
Autori
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Maria Luisa D’Addio
Laura Demaria
Anna Floris
Luisella Fontanella
Caterina Parma
Roberto Ramazzotto
Barbara Rossi
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino
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Piano di lavoro
• Fonti normative e prassi
• La nozione di deposito IVA
• Tipologie di deposito
• Adempimenti dei gestori dei depositi IVA
• Operazioni non soggette al pagamento dell’IVA mediante
utilizzo del deposito:
• condizioni oggettive per l’introduzione nel deposito IVA
• introduzione dei beni
• operazioni relative ai beni custoditi
• estrazione dei beni
• consignment stock
• Documenti e registrazioni
• Dichiarazione IVA
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Fonti normative e prassi
Dottoressa Luisella Fontanella
Legge 18 febbraio 1997 n. 28, in recepimento della direttiva
n.95/7/CE del 10 aprile 1995
Art. 50-bis del D.L. 331/1993
D.M. 20 ottobre 1997 n. 419
Circolare Agenzia Dogane n.16/D del 28/04/2006
Risoluzione Minfinanze n. 198/E del 21/12/2000
Risoluzione Agenzia Entrate n. 113/E del 22/05/2003
Risoluzione Agenzia Entrate n. 440/E del 12/11/2008
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La nozione di deposito IVA
• Luogo fisico destinato alla custodia di beni nazionali e comunitari
non destinati alla vendita al minuto nei locali medesimi. I beni di
origine extracomunitaria possono essere ivi introdotti, previa
immissione in libera pratica nel territorio della CEE.
• Può essere qualunque locale, capannone, piazzale, ecc…, ove è
possibile custodire i beni citati ed effettuare ulteriori operazioni,
compravendite o lavorazioni, senza pagamento dell’ IVA.
• Finalità del deposito IVA è quella di differire l’assolvimento
dell’imposta al momento dell’estrazione dei beni dallo stesso per
l’immissione in consumo nello Stato.
• L’introduzione deve sempre avvenire materialmente, non essendo
ammessa alcuna forma di deposito “virtuale”.
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Tipologie di deposito
Assumono la qualifica di depositi fiscali a fini IVA:
• i magazzini generali, i depositi franchi, e i punti franchi
gestiti dalle imprese autorizzate;
• i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa;
• i depositi doganali;
• gli altri soggetti autorizzati alla custodia di beni
nazionali e comunitari in conto terzi
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Tipologie di deposito - Autorizzazione
NON è necessaria l’autorizzazione per:
•
imprese esercenti i magazzini generali
con autorizzazione doganale
•
imprese esercenti depositi franchi
•
imprese operanti nei punti franchi
•
depositi fiscali per i prodotti soggetti ad
accisa
•
depositi doganali
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Tipologie di deposito - Autorizzazione
E’ necessaria l’autorizzazione per:
• Società per azioni, in accomandita per azioni, a
responsabilità limitata,cooperative con capitale o fondo
di dotazione non inferiore a euro 516.500,00 per:
- gestire beni per conto di terzi
- introdurre beni provenienti da qualsiasi destinazione
• Tutte le società ed enti di cui sopra, senza limitazione di
capitale per:
- custodia di beni inviati da operatore residente in altro
Stato membro destinati ad essere ceduti al depositario
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Adempimenti dei gestori
Registro di carico scarico
Documentazione da conservare
Funzione di rappresentante fiscale “leggero”
Responsabilità solidale
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Registro di carico scarico
art. 50-bis co. 3 del DL 331/93 e dell’art. 3 del DM 419/97
Deve essere istituito, anteriormente alla prima introduzione di
beni nel deposito. Il registro dei depositi Iva non è più soggetto
all’obbligo di vidimazione e bollatura a seguito della risoluzione
Agenzia delle Entrate n. 47 /2002, che estende la soppressione
dell’adempimento, già effettiva con l’entrata in vigore della
legge “Primi interventi per il rilancio dell'economia” per quanto
riguarda il libro giornale, gli inventari e i registri obbligatori
relativi alle imposte dirette e all’Imposta sul valore aggiunto.
Vanno indicate le operazioni relative all’introduzione e
all’estrazione dei beni.
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Registro di carico scarico
art. 50-bis co. 3 del DL 331/93 e dell’art. 3 del DM 419/97
Dati da riportare nel registro
• il numero e la specie dei colli;
• la natura, la qualità e la quantità dei beni;
• il corrispettivo o, in mancanza, il valore normale dei beni
stessi;
• il luogo di provenienza e di destinazione dei beni di volta in
volta introdotti e di quelli usciti;
• il soggetto per conto del quale l’introduzione o l’estrazione
dei beni è effettuata;
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Documentazione da conservare
I gestori dei depositi IVA devono conservare copia dei
documenti relativi:
• all’introduzione e all’estrazione dei beni dai depositi;
• agli scambi eventualmente effettuati durante la giacenza.
DOCUMENTI
• il documento doganale di immissione in libera pratica, anche
in copia, nel caso di operatore extracomunitario;
• la fattura o l’autofattura, rispettivamente nel caso di
operatori italiani o comunitari identificati in altro Stato
membro, ovvero di soggetti passivi in Italia;
• la distinta riepilogativa dei passaggi dei titoli di credito,
nell’ipotesi di beni compresi nella Tabella A-bis del DL 331/93.
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Funzione di rappresentante fiscale leggero
•
Nell’ipotesi in cui gli obblighi formali e procedurali facciano
capo a soggetti passivi IVA identificati in altri Stati membri,
privi di stabile organizzazione e di rappresentante fiscale nel
territorio dello Stato italiano, la funzione di rappresentante
fiscale, nella specie di rappresentante “leggero” ex art. 44 co.
3 del DL 331/93, viene assunta automaticamente dal gestore
del deposito.
•
Quest’ultimo sarà, pertanto, tenuto ad assolvere gli obblighi
relativi alle operazioni intracomunitarie aventi ad oggetto i
beni custoditi nei depositi.
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Funzione di rappresentante fiscale leggero
Attribuzione di un numero di partita IVA unico
• In base al settimo comma dell’art. 50-bis del DL 331/93, i
gestori dei depositi IVA, quando assumono la veste di
rappresentanti fiscali “leggeri” di soggetti non residenti che non
si siano identificati direttamente ai sensi dell’art. 35-ter del
DPR 633/73, e non abbiano provveduto a nominare un
rappresentante fiscale, possono richiedere l’attribuzione di un
numero di partita IVA unico per tutti i soggetti passivi d’imposta
non residenti da essi rappresentati.
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Responsabilità solidale
Ai sensi dell'art. 50-bis co. 8 del DL 331/93, i gestori dei depositi
IVA sono responsabili in solido con i soggetti passivi d’imposta
che estraggono i beni nel caso di mancata o irregolare
applicazione dell’imposta relativa ai beni estratti, a meno che il
depositario sia in grado di dimostrare il corretto adempimento
degli obblighi formali e procedurali posti a suo carico.
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Operazioni non soggette al pagamento dell’
I.V.A. mediante utilizzo del deposito
Non danno luogo all’applicazione dell’ I.V.A. tutta una serie di
operazioni eseguite mediante:
l’introduzione
la giacenza delle merci nel deposito e le operazioni
di perfezionamento e manipolazione usuale
l’estrazione (non la successiva commercializzazione)
il trasferimento tra depositi
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Introduzione dei beni – condizioni oggettive
Per essere inseriti in un deposito IVA, i beni:
• se nazionali, devono essere ceduti ad un operatore
comunitario,
• se comunitari devono provenire da uno Stato membro,
• se provenienti da Paesi terzi devono essere stati immessi in
libera pratica nella UE.
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Introduzione dei beni
Operazioni di immissione in libera pratica di beni
non comunitari destinati ad essere introdotti in un
deposito IVA
Acquisti intracomunitari eseguiti mediante
introduzione nel deposito IVA
Cessioni intracomunitarie eseguite mediante
introduzione nel deposito IVA, senza invio
Cessioni di beni particolari di cui alla Tab. A-bis
allegata al D.L. 331/1993, eseguite mediante
introduzione nel deposito IVA ed effettuate nei
confronti di cessionari extracomunitari o nazionali
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Operazioni relative a beni custoditi
Cessioni di beni custoditi nel deposito IVA (senza
estrazione) a nulla rilevando il Paese di
identificazione del cedente e del cessionario
Prestazioni di servizi relative ai beni in deposito,
incluse le operazioni di perfezionamento e di
manipolazione usuale effettuate nel deposito o in
locali limitrofi
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Estrazione dei beni
Dottoressa Anna Floris
X Cessione
Estrazione =
estrazione per utilizzo o
commercializzazione in Italia
soggetta ad imposta
estrazione con destinazione ad
una cessione comunitaria o
all’esportazione
non soggetta ad imposta
estrazione per trasferimento
tra depositi IVA
non soggetta ad imposta
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Estrazione dei beni
• L’estrazione può essere disposta solo da soggetti
identificati in Italia quali soggetti passivi IVA:
• operatori residenti
• stabile organizzazione di
soggetto estero
• rappresentante fiscale di
soggetto non residente
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Estrazione dei beni
Per utilizzo o commercializzazione in Italia
da parte del soggetto che li ha
immessi se non esiste fattura per
documentare
il
precedente
acquisto
autofattura ex art
17,comma 3 del DPR
633/72
oggetto di precedente acquisto anche
intra,non assoggettato ad IVA e di cui
esiste fattura per documentare il
precedente acquisto
integrazione della
fattura originaria
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Estrazione dei beni
Per l’invio in ambito comunitario o extracomunitario
per invio in ambito
comunitario
per invio in ambito
extracomunitario
fattura ex art. 41 del
fattura ex art. 8,c1 del
D.L. 331/1993
DPR 633/1972
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Estrazione dei beni
Trasferimento dei beni tra depositi IVA
Documento di trasporto
ex DPR 472/96
• ai sensi dell’art. 50 – bis, co.4, lett. i) il trasferimento tra
depositi IVA non è soggetto ad imposta, poiché i beni continuano
ad essere custoditi in un deposito IVA
• il trasferimento dei beni deve risultare da documento di
trasporto , annotato nell’apposito registro sia dal gestore del
deposito in uscita, che dal gestore del deposito in entrata
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Consignment Stock
Dottoressa
Barbara Rossi
Contratto atipico:
- invio beni dal fornitore al cessionario;
- proprietà dei beni rimane del fornitore;
- custodia dei beni del cessionario (presso di sé o deposito
gestito IVA per proprio conto);
Ambito comunitario:
Risoluzione 18 ottobre 1996, n. 235
Risoluzione 10 aprile 2000, n. 44
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Consignment Stock
Fornitore UE/cliente italiano
Arrivo beni in Italia e introduzione nel deposito IVA
• non costituisce acquisto intracomunitario assimilato del
fornitore UE;
Prelievo beni dal deposito IVA da parte del cessionario
• passaggio proprietà (comunque entro 1 anno dall’invio);
• effettuazione dell’acquisto intracomunitario da parte
del cessionario italiano ex art. 39, D.L. n. 331 del 1993
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Consignment Stock
Adempimenti
• Arrivo beni in Italia:
 annotazione nel registro di cui all’art. 50, c. 5, D.L. n.
331 del 1993;
• Prelievo beni da parte del cessionario
 scarico registro art. 50, c. 5, D.L. n. 331 del 1993
 integrazione e registrazione fattura relativa all’acquisto
intracomunitario ex art. 46 e 47, D.L. n. 331 del 1993;
 compilazione mod. Intra 2-bis, relativo agli acquisti intra UE
(sezione fiscale e statistica, ove tenuto)
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Consignment Stock
Fornitore italiano/cliente UE
Arrivo beni in altro Paese UE:
• non costituisce cessione intracomunitaria assimilata da
parte del fornitore ITA;
Prelievo beni da parte del cessionario UE:
• passaggio proprietà (comunque entro 1 anno dall’invio);
• effettuazione della cessione intracomunitaria ex art. 41, D.L.
n. 331 del 1993;
• compilazione Intra-1bis (fini fiscali e statistici)
NB: ATTENZIONE! Va verificata la normativa IVA locale
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Consignment Stock
Adempimenti
• Arrivo beni in altro Paese UE:
 annotazione nel registro di cui all’art. 50, c. 5, D.L. n.
331 del 1993;
• Prelievo beni da parte del cessionario UE
 scarico registro art. 50, c. 5, D.L. n. 331 del 1993
 emissione fattura relativa alla cessione intra UE;
 compilazione mod. Intra 2-bis, relativo agli acquisti intra UE
(sezione fiscale e statistica, ove tenuto)
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Consignment Stock
Semplificazione
- Austria
- Lettonia
- Belgio
- Olanda
- Repubblica Ceca
- Polonia (dal 2009)
- Finlandia
- Slovacchia
- Francia
- Slovenia
- Irlanda
- Ungheria
- Italia
- Regno Unito
- Lussemburgo
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Consignment Stock
NO semplificazione
- Cipro
- Malta
- Danimarca
- Spagna
- Estonia
- Portogallo
- Germania
- Svezia
- Grecia
- Lituania
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Consignment Stock
Fornitore italiano/cliente extra UE
Invio beni in Paese extra-UE:
• esportazione da un punto di vista doganale
Prelievo beni da parte del cessionario extra-UE (entro 1 anno):
• effettuazione cessione all’esportazione;
• fatturazione cessione all’esportazione ex art. 8, 1° comma,
lett. a), d.P.R. n. 633 del 1972.
(Risoluzione Agenzia Entrate del 5 maggio 2005, n. 58/E)
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Consignment Stock
Fornitore extra UE/cliente italiano (con fornitore extra UE non
identificato ai fini IVA in Italia e senza S.O.)
Arrivo beni in Italia:
• importazione effettuata dal cliente italiano (che si può
detrarre l’IVA in base alla bolletta doganale)
Prelievo beni da parte del cliente italiano:
• effettuazione di acquisto territorialmente rilevante da non
residente;
• emissione di autofattura. Applicazione dell’IVA con
autofattura solo se corrispettivo corrisposto all’acquisto sia
superiore a quello dichiarato in dogana
(Risoluzione Agenzia Entrate del 5 agosto 2008, n. 346/E)
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Documenti - Registrazioni
Dottor Roberto Ramazzotto
bolletta doganale
fattura acquisto intracomunitario
autofattura
fattura acq. intracomunitario integrata
fattura per cessione intracomunitaria
o all’esportazione
La base imponibile è data dal valore normale o dal corrispettivo dei
beni introdotti nel deposito o, nel caso di cessioni avvenute durante
la loro permanenza nello stesso, dal corrispettivo dell’ultima
cessione.
A tale importo sono sommati i corrispettivi relativi a tutti i servizi di
cui i beni abbiano formato oggetto durante la permanenza, se non già
ricompresi nel corrispettivo o valore.
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Documenti - Registrazioni
Importazione beni
Acquisti
intracomunitari
bolletta doganale
fattura intracomunitaria
ESTRAZIONE
ESTRAZIONE
Italia
UE o ExtraUE
autofattura
fattura
cessione UE
o extraUE
Italia
integrazione
fattura intra
UE o ExtraUE
fattura
cessione UE
o extraUE
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Documenti – Registrazioni
importazione beni non comunitari e relativa estrazione
bolletta doganale
valore estrazione =
valore di introduzione
autofattura
valore estrazione >
valore di introduzione
registrata sul registro degli acquisti con
titolo di non assoggettamento ex art. 50bis, co.4 lett.b) del D.L. 331/93
registrata per imponibile ed IVA sul
registro delle fatture emesse
annotata sul registro degli acquisti la sola
imposta in quanto l’imponibile è già
indicato sul documento di introduzione
registrata per l’intero imponibile ed IVA
relativa sul registro delle fatture emesse
annotata sul registro degli acquisti la
differenza dell’imponibile e l’intera
imposta relativa all’estrazione
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Documenti – Registrazioni
importazione beni non comunitari e relativa estrazione
valore estrazione =1.000
valore introduzione = 1.000
Bolletta doganale
Registro degli acquisti
Registro delle vendite
Imponibile
IVA
Imponibile
IVA
1.000
Art.50-bis
1.000
200
estrazione
Autofattura
valore estrazione =1.500
valore introduzione = 1.000
Bolletta doganale
200
Registro degli acquisti
Registro delle vendite
Imponibile
IVA
Imponibile
IVA
1.000
Art.50-bis
500
300
1.500
300
estrazione
Autofattura
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Documenti – Registrazioni
acquisti intracomunitari e relativa estrazione
fattura intracomunitaria
valore merce = valore
di introduzione
integrazione fattura intra
valore merce > valore
di introduzione
registrata sul registro degli acquisti con
titolo di non assoggettamento ex art. 50bis, co.4 lett.a) del D.L. 331/93
annotare l’IVA quale variazione in aumento sul
registro delle fatture emesse entro 15 gg.
dall’estrazione, con riferimento a tale data
registrare la variazione IVA corrispondente sul
registro degli acquisti entro il mese successivo
all’estrazione
annotare l’intera ’IVA quale variazione in
aumento sul registro delle fatture emesse entro
15 gg.dall’estrazione, con riferimento a tale
data
registrare la variazione IVA corrispondente sul
registro degli acquisti entro il mese successivo
all’estrazione
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Documenti – Registrazioni
acquisti intracomunitari e relativa estrazione
valore estrazione =1.000
valore introduzione = 1.000
Fattura intracomunitaria
Registro degli acquisti
Registro delle vendite
Imponibile
IVA
Imponibile
IVA
1.000
Art.50-bis
1.000
Art.50-bis
estrazione
Integrazione fatt. intra
valore estrazione =1.500
valore introduzione = 1.000
Fattura intracomunitaria
200
200
Registro degli acquisti
Registro delle vendite
Imponibile
IVA
Imponibile
IVA
1.000
Art.50-bis
1.000
Art.50-bis
+500
300
+500
300
estrazione
Integrazione fatt. intra
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Importazione beni
senza deposito IVA
Si IVA-Si dazi
pagamento in dogana
I
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42
Importazione beni
con deposito IVA
No IVA
Si dazi
I
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43
Importazione beni
procedure e documentazione
Dottoressa Anna Floris
• I beni sono sdoganati con bolletta IM-4 sulla quale viene
indicato che sono destinati ad essere introdotti in un
deposito IVA ai sensi dell’art. 50 – bis, co.4, lett. b) del
D.L. 331/93
• Il gestore del deposito prende in carico la merce
sull’apposito registro e appone sulla copia della bolletta
l’attestato della presa in carico ed il numero attribuito,
rimettendone copia alla Dogana di sdoganamento.
Conserva inoltre copia del documento.
• L’importatore annota sul registro IVA degli acquisti la
bolletta doganale indicando l’imponibile e il titolo di non
assoggettamento (art. 50- bis, co.4 del D.L. 331/93)
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44
Acquisti intracomunitari
senza deposito IVA
Si IVA
doppia registrazione
I
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45
Acquisti intracomunitari
con deposito IVA
No IVA
I
No IVA
art.50 bis / 331
No IVA
art.50 bis / 331
I1
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I2
46
Acquisti intracomunitari
procedure e documentazione
Dottoressa Anna Floris
Il soggetto che immette i beni deve:
• integrare la fattura comunitaria ricevuta indicando
in luogo dell’imposta la causa di non assoggettabilità
ex art. 50 bis, co.4, lett.a)del D.L. 331/93
• presentare il modello INTRA 2 bis sia agli effetti
fiscali che statistici
• consegnare copia della fattura integrata al
depositario, che provvederà alla sua annotazione sul
registro di carico delle merci
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47
Cessioni a soggetto identificato in altro Stato
membro senza invio
senza deposito IVA
I
Si IVA
F
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48
Esempio fatturazione senza deposito IVA
Soc. “A” Srl
Via Roma, 1
10100 Torino
C.F. e P. IVA….
Soc. “C” S.a.
Francia
Tva: FR……
Torino,lì
Fattura n….. del…..
Merce presso Ns. sede
IVA 20%
Totale
€ 2.000,00
€ 400,00
------------€ 2.400,00
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49
Cessioni a soggetto identificato in altro Stato
membro senza invio
con deposito IVA
I
No IVA
No IVA
No IVA
F
No IVA
I1
No IVA
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50
Cessioni a soggetto identificato in altro Stato
membro senza invio
Dottoressa Laura Demaria
• trattasi di una cessione “intra” atipica in quanto i beni
oggetto di cessione non fuoriescono dal territorio fiscale
italiano
• è un operazione non soggetta ad IVA in Italia
• non richiede la compilazione del modello “Intra 1bis”
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51
Cessioni a soggetto identificato in altro Stato
membro senza invio
Fatturazione: il cedente emette fattura con l’indicazione che
trattasi di cessione non soggetta ad IVA” ex art. 50-bis,
comma 4 lette c) del D.L. 331/93. Qualora la fattura venisse
emessa nei confronti del rappresentante fiscale italiano del
cessionario comunitario, la cessione diviene imponibile in
Italia ( Ris. Ag.Entrate n. 66 del 15/05/2001)
Dichiarazione IVA: tali operazioni sono indicate nel rigo VE32
ed i relativi importi non concorrono alla formazione del
“plafond” ed alla acquisizione dello status di esportatore
abituale del cedente (Circ. Ag.Dogane n.8 del 27/02/03)
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52
Esempio fatturazione con deposito IVA
Soc. “A” Srl
Via Roma, 1
10100 Torino
C.F. e P. IVA….
Soc. “C” S.a.
Francia
Tva: FR……
Torino,lì
Fattura n….. del…..
Merce giacente in deposito IVA “xy”
€ 2.000,00
Non soggetto ad IVA ai sensi dell’art. 50 - bis, co. 4, lett. c) D.L. 331/93
N.B (identificare il deposito)
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53
Cessioni di beni di cui alla Tab A-bis
Dottoressa Laura Demaria
•Trattasi di particolari beni ,metalli non ferrosi,lane, beni
alimentari, prodotti chimici, che sono solitamente ceduti “a
catena” a molti operatori prima di essere realmente
commercializzati.
•L’applicazione del regime di non assoggettabilità delle relative
cessioni si fonda sulla considerazione che gli stessi,
generalmente trattati nelle borse merci, sono oggetto di plurime
transazioni n tempi stretti, senza il loro trasferimento fisico in
quanto realizzate mediante titoli.
•Con la loro introduzione nel deposito IVA , gli operatori non
devono più assoggettare ad IVA ogni singola transazione in
quanto la sua applicazione è rimandata al momento
dell’estrazione dei beni dal deposito
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54
Cessioni di beni di cui alla Tab A-bis
Le cessioni devono essere effettuate nei confronti di:
• cessionari extracomunitari, non identificati a fini IVA all’interno della UE
• cessionari identificati a fini IVA in Italia
Fatturazione: il cedente emette fattura con l’indicazione che
trattasi di cessione non soggetta ad IVA” ex art. 50-bis, comma 4
lettera d) del D.L. 331/93.
Dichiarazione IVA: tali operazioni sono indicate nel rigo VE32 ed i
relativi importi non concorrono alla formazione del “plafond” ed
alla acquisizione dello status di esportatore abituale del cedente
(Circ. Ag.Dogane n.8 del 27/02/03). In caso di cessione a soggetto
identificato a fini IVA in Italia, l’acquisto deve essere indicato al
rigo VF12
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55
Cessione di beni custoditi nel deposito IVA
senza deposito IVA
I
Si IVA-Si dazi
pagamento in dogana
Si IVA
doppia registrazione
Si IVA
I1
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56
Cessione di beni custoditi nel deposito IVA
con deposito IVA
No IVA
Si dazi
No IVA
I
No IVA
art.50 bis / 331
I1
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57
Cessione di beni custoditi nel deposito IVA
Dottoressa Laura Demaria
Le cessioni di beni custoditi in regime di deposito sono:
• fatturate nel caso di cedente nazionale;
• autofatturate nel caso di cedente comunitario o
extracomunitario
senza applicazione dell’ IVA ai sensi dell’art. 50-bis
Solo al momento dell’estrazione
documento con rilevanza IVA
sarà
emesso
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un
58
Prestazioni di servizi relative a beni in deposito
con deposito IVA
No IVA
Si dazi
I
60 giorni
No IVA
art.50 bis / 331
I1
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59
Prestazioni di servizi relative a beni in deposito
Dottoressa Laura Demaria
I beni,durante la giacenza nel deposito Iva, possono essere
soggetti a prestazioni di servizi, comprese le operazioni di
perfezionamento e le manipolazioni usuali, non soggette ad IVA
Le suddette prestazioni possono essere effettuate anche in
locali limitrofi ai depositi, purché le stesse siano di durata non
superiore ai 60 giorni
Per locali limitrofi si intendono i locali che pur non costituendo
parte integrante del deposito sono a questi funzionalmente e
logisticamente collegati da un rapporto di contiguità e
comunque
rientranti
nel
complesso
aziendale
del
depositario,qualunque sia il titolo di detenzione, con esclusione
di locali gestiti da soggetto diverso dal depositario.
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60
Prestazioni di servizi relative a beni in deposito
Lavorazioni di merci,compreso il loro montaggio, l’assemblaggio,
l’adattamento ad altre merci;
OPERAZIONI
DI
Riparazione delle merci,comprese il loro riadattamento e la
messa a punto;
Trasformazione delle merci, aggiunta di accessori (*):
PERFEZIONAMENTO
Utilizzazione di alcune merci non reperibili nei prodotti ottenuti
dal perfezionamento, ma che consentono o facilitano
l’ottenimento di
tali prodotti, anche se dette merci
scompaiono in toto o meno nel corso della loro utilizzazione
MANIPOLAZIONI
Operazioni intese a garantire la conservazione della merce, a
migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a
predisporne la distribuzione o la rivendita
USUALI
(*) vedi Risoluz. Ag.Entrate n.440/E del 12/11/2008
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61
Prestazioni di servizi relative a beni in deposito
Le prestazioni di carico, scarico, facchinaggio
nell’ambito del deposito sui beni custoditi;
Le prestazioni di confezionamento,
refrigerazione dei beni custoditi;
raffinazione,
effettuate
pulitura
ALTRI
Le prestazioni di campionatura, perizia, controllo, sui beni
custoditi:
SERVIZI
le prestazioni del depositario nell’ambito del contratto di
deposito;
le provvigioni relative ad intermediazioni realizzate su cessioni di
beni custoditi;
Le spese di trasporto relative al trasferimento dei beni da un
deposito all’altro
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62
Esempio
Importazione da un Paese non appartenente alla U.E.
Valore della merce acquistata euro 2.000; dazi pari al 10%; aliquota IVA del 20%
Valore di cessione euro 3.000
Dogana - immissione in
libera pratica
Cessione a cliente
Cessione a cliente
Senza deposito IVA
Con deposito IVA
dazio 200
IVA 440
dazio 200
IVA
600
estrazione da parte del
cedente
IVA Autofattura
successiva cessione
IVA 600
cessione all’interno del
deposito
Fattura No IVA (art.50 bis)
estrazione da parte del
cliente
IVA Integrazione
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63
Estrazione dei beni
da parte del soggetto che li ha immessi
con deposito IVA
No IVA
SI dazi
I
estrazione
I
Si IVA
Si IVA
autofattura
I1
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino
64
Estrazione dei beni
da parte del soggetto che li ha immessi
procedure e documentazione
Dottoressa Anna Floris
• Colui che estrae i beni è tenuto ad emettere autofattura ai
sensi dell’art. 17, co.3, del DPR 633/72: la stessa non deve
contenere i dati identificativi del cedente estero, essendo
sufficiente il riferimento agli estremi del documento doganale
• La base imponibile è costituita dal valore della merce al
momento dell’introduzione nel deposito oppure, se i beni,
durante la giacenza, sono stati oggetto di una o più cessioni o
prestazioni, dal corrispettivo relativo all’ultima cessione,
aumentato degli eventuali oneri dovuti alle prestazioni che le
merci hanno subito
• Il gestore del deposito annota lo scarico della merce
sull’apposito registro e conserva copia dei documenti relativi
all’estrazione
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65
Autofattura per estrazione
valore merce = valore all’ introduzione
Soc. “I” Srl
Via Milano, 1
10100 Roma
C.F. e P.IVA
Soc. “I” Srl
Via Milano, 1
10100 Roma
Roma, lì….
Autofattura n° …. ex art. 17, c.3 DPR 633/72
Merce estratta dal deposito doganale “xy” rif. documento doganale ….
Valore della Merce
+ Iva dovuta 20%
= Totale
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino
€ 2.000
€ 400
€ 2.400
66
Autofattura per estrazione
valore merce > valore all’ introduzione
Soc. “I” Srl
Via Milano, 1
10100 Roma
C.F. e P.IVA
Soc. “I” Srl
Via Milano, 1
10100 Roma
Roma, lì….
Autofattura n° …. ex art. 17, c.3 DPR 633/72
Merce estratta dal deposito doganale “xy” rif. documento doganale ….
Valore della Merce
+ Servizi addizionali in regime di deposito Iva
= Base imponibile
+ Iva dovuta 20%
= Totale
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino
€ 2.000
€ 100
€ 2.100
€ 420
€ 2.520
67
Estrazione dei beni
oggetto di precedente acquisto non assoggettato ad IVA
con deposito IVA
I
No IVA
estrazione
I
Si IVA
integrazione della
fattura originaria
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino
68
Estrazione dei beni
oggetto di precedente acquisto non assoggettato ad IVA
procedure e documentazione
Dottoressa Anna Floris
• Colui che estrae i beni, dopo aver registrato la fattura passiva
ricevuta dal cedente intracomunitario senza indicazione dell’
IVA, è tenuto ad integrarla, con l’indicazione del valore dei
servizi eventualmente resi nel deposito fino al momento
dell’estrazione e dell’ ammontare dell’ IVA dovuta.
• La procedura di autofatturazione viene by-passata da quella
di variazione della fattura originaria (ris. Ag. Entrate n. 113
del 22.05.2003).
• L’ IVA sulla fattura passiva integrata deve essere
successivamente registrata sul registro delle fatture emesse
entro 15 giorni dall’estrazione e con riferimento alla data
dell’avvenuta estrazione, nonché sul registro degli acquisti
entro il mese successivo a quello dell’estrazione.
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69
Estrazione dei beni
oggetto di precedente acquisto non assoggettato ad IVA
procedure e documentazione
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino
70
Estrazione dei beni
per l’invio in ambito comunitario o extracomunitario
senza deposito IVA
No IVA
art.41/331
Si IVA-Si dazi
pagamento in dogana
I
No IVA
art.8, c.1/633
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71
Estrazione dei beni
per l’invio in ambito comunitario o extracomunitario
con deposito IVA
I
No IVA
art.41/331
estrazione
No IVA
art.8, c.1/633
No IVA
Si dazi
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino
72
Estrazione dei beni
per l’invio in ambito comunitario o extracomunitario
procedure e documentazione
Dottoressa Anna Floris
• Ai sensi dell’art. 50 - bis, co. 4, lett. f) e g) del D.L. 331/93,
l’estrazione dei beni dal deposito per l’invio all’estero è un
operazione non soggetta ad IVA
• Nel caso in cui i beni siano inviati in uno Paese membro, colui
che estrae i beni deve emettere fattura senza applicazione
dell’ IVA per effetto del combinato disposto degli artt. 41 e 50
– bis del D.L. 331/93, compilando il modello INTRA 1 - bis
• Nel caso in cui i beni siano inviati in uno Paese
extracomunitario, colui che estrae i beni deve emettere
fattura senza applicazione dell’ IVA per effetto del combinato
disposto degli artt. 8 e del D.P.R. 633/72 e 50 – bis del D.L.
331/93. In tale caso l’estrazione deve avvenire sulla base
della dichiarazione doganale
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73
Estrazione dei beni
per l’invio in ambito comunitario o extracomunitario
procedure e documentazione
Dottoressa Anna Floris
• Tali operazioni, al pari di quelle intracomunitarie citate
assumono rilevanza ai fini della qualifica di “esportatore
abituale” e in ordine alla formazione del plafond per
l’acquisto di beni e servizi senza applicazione dell’ imposta
***
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino
74
Dichiarazione I.V.A.
Dottoressa Laura Demaria
Immissione in libera pratica
Tali operazioni devono essere indicate sia nel rigo VA32
(importazioni) , sia nel rigo VF14 (altri acquisti non
imponibili, non soggetti ad imposta ….)
Acquisti intracomunitari
Tali operazioni devono essere indicate sia nel rigo VA31
(acquisti intracomunitari di beni) , sia nel rigo VF14 (altri
acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta ….)
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75
Dichiarazione I.V.A.
Estrazione dei beni per mercato interno
• se i beni sono estratti dal soggetto che li ha immessi
a) se l’estrazione avviene nello stesso anno di acquisto e di
immissione, l’imponibile e l’imposta devono essere
indicati esclusivamente nei righi da VF1 a VF11,
b) se l’estrazione avviene nell’anno successivo a quello di
acquisto e di immissione, l’imponibile deve essere
indicato nella dichiarazione relativa all’anno precedente
nel rigo VF14, mentre
nella dichiarazione relativa
all’anno di estrazione l’imponibile e l’imposta saranno
indicati nei righi da VF1 a VF11e il solo imponibile nel rigo
VF20.
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76
Dichiarazione I.V.A.
Estrazione dei beni per mercato interno
• se i beni NON sono estratti da soggetto che li ha immessi
l’obbligo di autofatturazione impone di indicare l’importo dei
relativi acquisti nei righi da VF1 a VF11, nonché di compilare
il rigo VJ2
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77
Dichiarazione I.V.A.
Estrazione dei beni per l’invio in ambito
comunitario o extracomunitario
Tali operazioni sono indicate al rigo VE30 (operazioni non
imponibili o intracomunitarie) ed i relativi importi
concorrono al plafond e all’acquisizione dello status di
esportatore abituale.
Le stesse sono da indicare anche al rigo VA30 (operazioni
intracomunitarie) o al rigo VA33 (esportazioni)
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78
Dichiarazione I.V.A.
Trasferimento tra depositi IVA
Tali operazioni sono indicate al rigo VE32 (operazioni non
imponibili o intracomunitarie) ed i relativi importi NON
concorrono al plafond e all’acquisizione dello status di
esportatore abituale.
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino
79
Esempio
con deposito IVA
I1
No IVA
art.50 bis / 331
No IVA
Si dazi
I 60 giorni
No IVA
art.50 bis / 331
Invio
No IVA
E
No IVA
art.50 bis / 331
I2
No IVA
art.50 bis / 331
integrazione della
fattura originaria
X
I3
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80
Gestori di depositi I.V.A.
Unisped s.r.l.
I-DIKA s.p.a.
S.D.C. TRE s.n.c.
Saima Avandero s.p.a.
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81
DEPOSITO DOGANALE
Fonti normative:
Codice doganale comunitario –
reg. CE 2913 del 12.10.1992 – artt. 98/113
Disposizioni di applicazione –



reg. CE 2454 del 2.7.1993:
Artt. 496/523 – Disposizioni c.d. “orizzontali”
Artt. 524/535 – Disposizioni specifiche
Allegati 67 – 68 -72: moduli, …
Codice doganale aggiornato
reg. CE 450 del 23.04.2008 – artt. 148/154 –
in vigore dal 24.6.08 ma non ancora applicabile
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82
I regimi doganali
•
•
•
•
•
•
•
•
Merce introdotta sul territorio comunitario proveniente
da paesi Terzi:
a scelta del dichiarante
Importazione definitiva – conclude ogni rapporto con la
dogana in relazione alla merce
pagamento dei diritti doganali: dazio, Iva, ecc.
oppure
uno dei regimi speciali, c.d. economici sospensivi
a certe condizioni – per un periodo di tempo stabilito
Diritti doganali non pagati ma garantiti
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83
Regimi doganali
economici e sospensivi
•
•
•
Regimi di lavorazione:
•Temporanea importazione in perfezionamento attivo
•Trasformazione sotto controllo doganale
•Reimportazione e reintroduzione
Regimi di circolazione
•Transito comunitario, TIR, …
•Temporanea import. in ammissione temporanea
Regimi di deposito in luoghi autorizzati
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84
Nozione di deposito doganale
•
•
•
•
•
•
•
•
Permette al titolare di detenere merci non comunitarie
introdotte nel territorio comunitario, in locali o altri luoghi
autorizzati per tale regime e soggetti alla loro vigilanza,
denominati “depositi doganali” e di :
scegliere il momento più favorevole in cui pagare i diritti
doganali dovuti (importazione definitiva)
oppure
riesportare le merci fuori del territorio comunitario
Operazioni ammesse sulle merci durante la durata del
deposito
Manipolazioni usuali destinate ad assicurarne la
conservazione, migliorarne la presentazione commerciale e
prepararle per la distribuzione e la vendita
Altre più importanti lavorazioni, vincolando le merci
all’apposito “regime di perfezionamento attivo”
rimozione temporanea
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85
Vari tipi di deposito
Depositi pubblici:
utilizzati da qualsiasi
persona per
l’immagazzi-namento
delle merci
Tipo A: gestito sotto la
responsabilità del
depositario
Tipo B: gestito sotto la
responsabilità di
ciascun depositante
utilizzatore
Tipo F: gestito direttamente
dall’autorità doganale
Depositi privati
destinati ad immagazzinare merci da
parte del depositario, titolare
dell’autorizzazione
Tipo C: gestito sotto la responsabilità
del depositante/depositario
Tipo D: si differenzia del tipo C per gli
elementi di tassazione (specie,
valore, quantità) che sono quelli
riconosciuti al momento
dell’introduzione in deposito
Tipo E: come il tipo C ma non è necessario predeterminare il locale di
stoccag-gio, anche se l’esatta
ubicazione delle merci deve poter
essere indicata in qualsiasi momento
all’ufficio doganale di controllo
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86
Condizioni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Autorizzazione concessa da Agenzia Dogane
per gestire un deposito doganale
Motivazioni economiche che giustificano il ricorso al
regime: traffici internazionali realmente esistenti o
programmati
Requisiti soggettivi (personalità del titolare e dei legali
rappresentanti, )
Requisiti oggettivi:
idoneità locali, accessibilità, sorveglianza, prestazione
garanzia,..
contabilità di magazzino approvata dalla Dogana che
consente il controllo di tutte le movimentazioni nonché le
giacenze all’interno del deposito
per vincolare merci al regime di deposito
Nessuna – non è richiesto che la merce sia di proprietà del
depositante né del depositario
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87
Vantaggi
•
Riesportazione: nessun onere per diritti doganali
•
Importazione definitiva in un momento successivo –
occorre valutare costi/benefici:
•valore imponibile: variazioni quotazioni di mercato del
bene o variazioni tassi di cambio prevedibili?
•dazio: quale aliquota gravante?
•IVA: l’azienda si trova a debito o a credito? Utilizza la
dichiarazione di intento?
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88
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