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PPT - FISM
Oltre la formazione per la
salute dei cittadini e
l’efficienza del Servizio
Sanitario
Cernobbio
9 novembre 2005
Le Società Scientifiche Italiane



Da più di un secolo le SSc costiuiscono il fulcro
della medicina scientifica del nostro Paese
In circa 300 associazioni maggiori , sono riuniti
oltre 120 mila medici
Esse producono centinaie di Riviste mediche ,
formazione , Congressi nazionali e
Internazionali e sono a loro volta associate alle
Società Specialistiche Internazionali di
riferimento
Le Società Scientifiche


Le Società Scientifiche Italiane associano più di
un terzo dei medici italiani e costituiscono il
maggiore elemento associativo della medicina
del nostro paese.
Esse offrono il più alto livello di formazione ,
ricerca e promozione della salute del nostro
Paese
La Fism




Costituita nel 1982, associa 207 Società e rappresenta la
federazione unitaria delle Società Scientifiche Italiane .
La FISM offre supporto di comunicazione ,
organizzazione e servizi avanzati alle Società Associate
Promuove inoltre il dibattito più avanzate sui temi e gli
argomenti di maggiore interesse per la medicina del
nostro Paese.
Conflitto di interessi , certificazione di qualità , Risk
management costituiscono solo alcuni dei grandi
dibattiti promossi dalla FISM
Rappresentatività “Erga Omnes”
Con riferimento alle norme del Diritto del
nostro Paese , la Fism possiede tutti requisiti
generali e specifici di rappresentatività che
ne fanno l’unica e la sola associazione in
grado di rappresentare le società scientifiche
“erga omnes”
Riconoscimento delle SS


A fronte di questa straordinaria prestigiosa
presenza le SS non hanno mai goduto di alcun
riconoscimento formale
I Sindacati , ad esempio , sono formalmente
riconosciuti e normati dalla legislazione (D.Lgs
502 , 1992) .La loro attività è normata alla pari
dei distacchi sindacali e della loro
rappresentatività ,
Il Decreto di riconoscimednto delle
SS

Il 31 maggio del 2004 il Ministro della Salute ,
Sirchia emana il Decreto contenente i requisiti
per il riconoscimento delle Società Scientifiche e
Associazioni Medico Scientifiche del nostro
Paese
Premesse del Decreto

CONSIDERATO che il Piano sanitario
nazionale 2003-2005, approvato con D.P.R. 23
maggio 2003 nel testo risultante dall'atto di
intesa Stato e Conferenza Unificata del 15 aprile
2003, riconosce alle Società scientifiche il ruolo
di "garanti non solo della solidità delle basi
scientifiche degli eventi formativi, ma anche
della qualità pedagogica e della loro efficacia
Premesse politiche

CONSIDERATO che l'accordo tra il Ministro
della salute e le Regioni e le Province di Trento e
Bolzano sancito dalla Conferenza Stato- Regioni
nelle seduta del 20 maggio 2004, prevede, al
punto 14, che le Società scientifiche possono
svolgere attività di collaborazione, con la
Commissione nazionale per la formazione
continua e con le Regioni, per l'attività di
valutazione degli eventi formativi nell'ambito del
programma ECM;
Finalità delle Società


CONSIDERATO che le società scientifiche,
analogamente alle società scientifiche di altri Paesi,
hanno il prevalente scopo di promuovere il costante
aggiornamento degli associati e devono, quindi,
svolgere attività finalizzate ad adeguare le conoscenze
professionali ed a migliorare le competenze e le abilità
cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli
associati stessi al progresso scientifico e tecnologico,
con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza,
sicurezza ed efficienza alle prestazioni sanitarie erogate;
Attività riconosciute

CONSIDERATO che le società scientifiche, nel
nostro sistema sanitario, sono chiamate a
svolgere anche attività di collaborazione con il
Ministero della salute, le Regioni e le istituzioni
sanitarie pubbliche per la elaborazione,
diffusione e adozione delle linee guida e dei
relativi percorsi diagnostici-terapeutici e la
promozione dell'innovazione e della qualità
dell'assistenza
Requisiti

RITENUTA, pertanto, l'esigenza di definire i
requisiti essenziali che le società scientifiche
devono possedere per svolgere le richiamate
attività con particolare riferimento all'attività
formativa nell'ambito del programma l'ECM ed
all'attività di collaborazione nei confronti degli
organi centrali e regionali e delle istituzioni e
degli organismi che operano nei vari settori di
attività sanitarie;
Necessità di un Decreto


RITENUTO, in ragione del ruolo che le società
scientifiche devono svolgere nell'ambito del sistema
sanitario italiano e delle implicazioni che il contributo
culturale e scientifico delle stesse può comportare per
lo sviluppo e la qualità delle attività sanitarie e mediche
del Paese, che al riconoscimento delle stesse si debba
provvedere con decreto del Ministro della salute, previa
verifica del possesso dei requisiti essenziali individuati
dal presente decreto;
Modalità di accreditamento


RITENUTO di rimettere alla disciplina generale,
che sarà stabilita dall'intesa fra il Ministero della
salute e le Regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 8, comma 6
della legge 5 giugno 2003, n.131, la definizione
dei requisiti e delle modalità di accreditamento
delle società scientifiche in qualità di provider di
formazione residenziale e a distanza;
PRESO ATTO dei criteri individuati dalla Federazione
degli Ordini dei Medici chirurghi e degli odontoiatri
(FNOMC e O) e dalla Federazione Italiana delle Società
Medico Scientifiche (FISM);
VISTA la proposta della Commissione nazionale per la
formazione scientifica approvata nella seduta del 27
aprile 2004;
Necessità del riconoscimento
Per poter svolgere le attività di collaborazione con le
istituzioni sanitarie e le attività di aggiornamento
professionale di cui in premessa, le Società scientifiche
dei medici-chirurghi, dei veterinari, degli odontoiatri,
dei farmacisti e le Associazioni tecnico-scientifiche dei
professionisti sanitari delle professioni infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione devono
essere riconosciute con decreto del Ministero della
salute.
Caratteristiche e requisiti

3. Per il riconoscimento ai sensi del presente decreto, le Società scientifiche e
le Associazioni tecnico-scientifiche dei professionisti sanitari di cui ai comma
1 e 2 devono possedere i seguenti requisiti:


a) Rilevanza di carattere nazionale, con organizzazione presente in almeno 12
regioni, anche mediante associazione con altra Società o Associazione della
stessa professione, specialità o disciplina;



b) Rappresentatività di almeno il 30% dei professionisti attivi nella
specializzazione o disciplina o specifica area o settore di esercizio
professionale;
Requisiti e documentazione

. Per essere riconosciute ai sensi del presente
decreto, le Società scientifiche e le Associazioni
tecnico-scientifiche devono produrre istanza al
Ministero della salute - Dipartimento della
qualità - Direzione generale delle risorse umane
e delle professioni sanitarie -, con allegata idonea
documentazione sul possesso dei requisiti di cui
all'articolo 1. Le domande delle società medicoscientifiche sono trasmesse tramite la FISM, che
provvede all'istruttoria preventiva.
Annotazione - Registro


Il riconoscimento viene annotato in un apposito
registro tenuto presso la Direzione generale delle
risorse umane e delle professioni sanitarie, che
esercita la vigilanza e la periodica verifica dei
requisiti.
Elementi integrativi di diritto
Sentanza TAR su Ecm
REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio

L'educazione medica continua in medicina (ECM) comprende,
pertanto, l'insieme di attività che mantengano, sviluppino o
incrementino le conoscenze, le competenze e le prestazioni degli
operatori sanitari, ciascuno per il proprio ambito d'attività
lavorativa, di qualifica professionale e di presenza all'interno del
SSN. In concreto, per l' art. 16-bis, c. 2 del Dlg 502/1992, la
formazione s'attua mercé la partecipazione a corsi, convegni e
seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private
accreditate, nonché con la frequenza di soggiorni di studio e la
partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di
sperimentazione e di sviluppo
Ruolo non sindacale

Il DM 31 maggio 2004, oggidì impugnato, reca la disciplina
generale e permanente d'individuazione dei requisiti per ottenere
il riconoscimento delle società scientifiche e delle associazioni
tecnico scientifiche, affinché in tal modo esse eroghino,
diventandone provider, formazione medica continua fonte di
crediti formativi per i partecipanti ai relativi eventi. Detto DM, e
ciò è uno dei punti in contestazione, tra l'altro esclude dalla
possibilità del riconoscimento, e quindi dall'accreditamento quale
provider di eventi ECM, tutti i soggetti che perseguano anche
indirettamente scopi sindacali e che non abbiano nello statuto e
nell'atto costitutivo l'espressa previsione di non svolgere finalità
sindacali.
Rappresentatitività e sussidiarietà
della FISM

- Con il primo mezzo di gravame, la ricorrente si duole
che, ai fini del riconoscimento de quo, i relativi requisiti
siano stati individuati non già da un organismo
pubblico o istituzionale e men che mai dalla
Commissione nazionale per la formazione scientifica
continua, bensì direttamente dalla controinteressata
FISM, la quale è non solo una mera associazione
privata, ma anche un ente esponenziale degli interessi
dei soli sanitari che vogliano aderirvi, senz'alcun altro
tipo di selezione sul punto.
Coerenza tra il ruolo della FISM e
l’interesse collettivo

In secondo luogo, foss'anche vero l'assunto attoreo per cui in
concreto il DM in esame si sia basato solo su tali indicazioni, non
basta predicare, per inferire l'illegittimità d'una atto
amministrativo, che esso muova, anche in via esclusiva, dalla
proposta d'un soggetto privato. Occorre piuttosto dimostrare
che l'interesse pubblico, alla cui realizzazione l'atto è preordinato,
non sia attuato o raggiunto a causa del contenuto meramente
adesivo alla rappresentazione dell'interesse privato sottesa a
siffatta proposta. Nella specie, l'incongruenza tra la proposta
della FISM ed i criteri adottati dal DM è sì asserita, ma non è del
pari rigorosamente dimostrata dalla ricorrente, all'uopo non
potendo bastare che, per avventura, alcuni di tali criteri possano
soddisfare pure esigenze dell'associazione proponente.
Legittimità della delega e sua prassi
consolidata
ché la delegazione amministrativa interorganica o intersoggettiva, a
secondo che essa operi nell'ambito di un unico plesso amministrativo o ente
pubblico o fra enti diversi, costituisce lo strumento in virtù del quale, ove la
legge lo consenta, l'organo o l'ente investito in via originaria della funzione
(della competenza a provvedere) in una determinata materia conferisce
………
autoritativamente ed unilateralmente ad altro organo o ad altro ente
una competenza (derivata) in ordine alla stessa materia (cfr., per tutti,
Cass., I, 29 ottobre 2003 n. 16281).
Nella specie si verifica, assai più semplicemente, l'avvalimento, da parte della
P.A. procedente, d'un soggetto reputato rebus sic stantibus particolarmente
qualificato alla raccolta ed all'ordinazione di dati documentali, altrimenti
eterogenei ed ampiamente diffusi nel territorio, prima che siano concentrati
presso l'unica sede deputata alle loro valutazione, interpretazione e
regolazione. Questo fenomeno, ben lungi dall' essere un unicum o, comunque,
straordinario,
è
ben
noto
all'esperienza
amministrativa
contemporanea…………………..
Diversità dei ruoli


l'art. 3 del DM impugnato, laddove stabilisce che le
società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche
non devono svolgere, in via immediata o indiretta,
alcun'attività di tutela sindacale dei propri iscritti.
Tale regola, ben lungi dall'appalesarsi irrazionale o
sproporzionata, muove dall' evidente ontologica ed
irriducibile differenza tra l'attività sindacale e
quella di ricerca e di formazione scientifiche,
svolta dai provider di eventi ECM, per ribadire
l'esclusività della funzione formativa, non fungibile,
né tampoco confondibile con altre, ancorché meritorie.
Primazia della Comunità Scientifica
In tutta franchezza, è ragionevole ritenere che l'interesse
pubblico alla formazione permanente degli operatori
sanitari sia meglio realizzato, in difetto d'un
rigoroso argomento contrario, dalla condivisione
dei saperi e delle abilità nell'ambito delle
comunità scientifiche che hanno questa
specifica vocazione, anziché tra queste
ultime e soggetti operanti in campi estranei
al metodo scientifico.
Il futuro




Completamento dell’iter di riconoscimento
previsto dal Decreto
Costituzione della Commissione Nazionale
Revisione dei criteri alla luce dell’esperienza degli
ultimi due anni
Apertura di un tavolo tecnico con il Ministero ,
la Consferenza Stato Regioni , le Regioni
Documento di Programma
Elaborazione da parte della Fism di un
Documento di Programma
da proporre alle Istituzioni , previa
fdiscussione con i propri associati
Azioni e finalità del documento di
programma



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

Profonda revisione del processo ECM con riconoscimento
rigoroso dei Provider delle attività di formazione per gli
operatori medici e sanitari
Collaborazioine con le Regioni per l’avvio del processo
formativo Regionale
Collaborazione con le istituzioni per la ricerca scientifica
Collegamento con l’ISS
Riconoscimento ai fini della erogazione dei finanziamenti per i
progetti di ricerca (1%, Aifa, finanziamenti regionali )
Inserimento di un rappresentante della Fism negli organismi
Nazionali e regionali (Farmaci , Consigli Sanitari , Commissioni
per la formazione , la ricerca , l’accreditamento , )
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