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I Diritti Umani e lo Sport
Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna I DIRITTI UMANI E LO SPORT Roberta Dassie Assistente di Diritto Internazionale e dell'Unione Europea nell’Università di Gorizia ABSTRACT: La crescente importanza che lo sport ha assunto sia a livello nazionale sia a livello mondiale, ha di fatto reso necessario integrarne la regolamentazione. Gli interessi sociali, politici ed economici che ne sono a fondamento, hanno reso lo sport uno degli strumenti più forti e altamente strategici per la cooperazione tra gli Stati. In via preliminare, la dottrina si è occupata della tutela dell’uomo in quanto portatore di diritti civili, politici, economici, sociali e culturali. In un secondo momento, vista l’enorme rilevanza assunta nel tempo dal fenomeno in esame, ci si è occupati di dare voce anche a quei diritti che, per molti studiosi, sono il mezzo per perseguire la pace universale, ovvero i diritti allo sviluppo, alla solidarietà, all’ambiente sano e alla comunicazione e, fra questi, vi è incluso anche il diritto allo sport. La codificazione iniziata alla fine del XIX secolo, ha subito innumerevoli mutamenti, tesi alla salvaguardia delle nuove esigenze della società contemporanea. A ciò si aggiunga il determinante contributo dell’Unione Europea all’orientamento strategico sul ruolo dello sport, un impegno che ha rafforzato in modo deciso quanto in passato era già stato compiuto. Il valore e il ruolo sociale dello Sport, sviluppatisi nel tempo, hanno reso necessaria una più puntuale regolamentazione, al fine di evitare il diffondersi del fenomeno del commercio di sostanze dopanti e promuovere i valori fondamentali di rispetto e di giustizia nei confronti di ogni essere umano, senza distinzioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. L’articolo si propone inquadrare la situazione in termini prevalentemente giuridici, non trascurando considerazioni che, a nostro parere, sono necessarie per meglio rafforzare il quadro giuridico entro cui il fenomeno indagato va collocato PAROLE CHIAVE: Sport, Diritti umani, Attività sportiva nell’ Unione Europea, Carta dello Sport, “Pace positiva” 1. Genesi dei diritti umani “dello sport” Il mondo dello sport è da molto tempo al centro di grandi interessi economici, senza trascurare i forti legami col mondo politico che, da sempre, lo considera uno strumento diplomatico e di potere molto importante. In dottrina, i diritti umani 1 sono ripartiti in tre generazioni 2 : alla prima generazione appartengono i diritti civili e politici, il cui godimento agli individui è garantito dallo Stato. Alla seconda appartengono i diritti economici, sociali, culturali ed è compito dello Stato 1 2 BOBBIO, L’età dei diritti, Torino, 1990. ZANGHÍ, La protezione internazionale dei diritti dell’uomo, Torino, 2006. www.koreuropa.eu Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna promuoverne il godimento. Infine, quelli di terza generazione comprendono i diritti alla pace, allo sviluppo, alla solidarietà, all’ambiente sano, alla comunicazione. Lo sport, o meglio il diritto allo sport, trova posto fra i diritti di terza generazione, soprattutto alla luce dell’obiettivo, centrale in questo disegno giuridico, del perseguimento della pace universale, anche se, dal punto di vista di chi scrive, potrebbe essere collocato fra quelli che, in precedenza, abbiamo qualificato di seconda generazione3. L’elencazione, la proclamazione e la codificazione dei diritti umani sono state l’oggetto di specifici strumenti giuridici internazionali che, negli anni, hanno ampliato la loro sfera d’interesse con richiami a categorie di diritti fondamentali della persona umana, non annoverabili, in precedenza, nemmeno fra le intenzioni di quanti si sono occupati di prevederne la tutela. La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948 4 , il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966, la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 19895, sono fra i principali atti relativi ai diritti umani. Le espressioni “diritti umani”, “diritti dell’uomo”, “diritti della persona umana” sono utilizzate come fossero sinonimi e, al tempo stesso, devono essere intese come indicative dell’essere umano in senso generale e non nel senso specifico di essere umano di genere 3 GILBERTI, Introduzione storica ai diritti umani, Torino, 2012. Il 10 dicembre 1948 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, composta da un preambolo e da 30 articoli. Pur non essendo formalmente vincolante per gli Stati membri, trattandosi di dichiarazione di principi, il documento in questione riveste un’importanza storica fondamentale in quanto rappresenta la prima testimonianza della volontà della comunità internazionale di riconoscere universalmente i diritti che spettano a ciascun essere umano. Inoltre le norme che compongono la Dichiarazione sono ormai da considerarsi, sotto il profilo sostanziale, come principi generali del diritto internazionale e come tali vincolanti per tutti i soggetti di tale ordinamento. Il testo in http://www.un.org/en/documents/udhr/. 4 La ratifica e l’esecuzione in Italia è avvenuta con Legge 27 maggio 1991, n. 176 Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, in Gazzetta Ufficiale n.135 del 11-6-1991 - Suppl. Ordinario n. 35. L’entrata in vigore della legge è del 12 giugno 1991. Va tenuto conto, peraltro, che l’oggetto del documento non è una novità assoluta, poiché la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo era già stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e, successivamente, nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall’Assemblea Generale il 20 novembre 1959. La questione venne poi riconosciuta come fondamentale nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – in particolare negli artt. 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all’art. 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo. Oggi aderiscono alla Convenzione 193 Stati, un numero che supera quello degli Stati membri del’ ONU. La Convenzione è composta da 54 articoli e da due protocolli opzionali ed è uno strumento giuridico vincolante per gli Stati che la ratificano. 5 www.koreuropa.eu Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna maschile6. L’art. 1 della Dichiarazione afferma che “ Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti …” e l’art. 2 continua con “Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione …”. La Dichiarazione 7 è stata il punto di partenza di un processo evolutivo internazionale di protezione dei diritti umani, nel quale i destinatari sono tutti gli esseri umani (carattere universale) e per ciò stesso hanno beneficiato della protezione da essa disposta (carattere positivo). Con la risoluzione n. 2200 A (XXI) del 16 dicembre 19668 (entrata in vigore il 3 gennaio 1976)9, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, due Patti ciascuno dei quali rispondenti alla logica di divisione ideologica del mondo dell’epoca10. 2. L’attività sportiva disciplinata dall’Unione Europea Lo sport è uno dei grandi fenomeni di massa della realtà contemporanea ed è per questo motivo che è divenuto l’oggetto principale di una specifica attenzione normativa che ha trovato collocazione negli attuali testi giuridici che disciplinano la materia11. Pierre de Frédy, barone di Coubertin vissuto a cavallo tra il 1800 e il 1900, era un pedagogista e storico francese, conosciuto per essere stato il fondatore dei moderni Giochi Olimpici. Egli concepì una competizione internazionale per promuovere l’atletica e, grazie al crescente interesse mondiale per le olimpiadi antiche (dovuto anche ad alcune scoperte L’argomento è stato affrontato con argute argomentazioni da SINAGRA, BARGIACCHI, Lezioni di diritto internazionale pubblico, Milano, 2009. 7 VILLANI, Diritti dell’uomo, in Novissimo Digesto Italiano, Appendice, Torino, 1981. 8 Il testo nel sito http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx. Per le riserve e le dichiarazioni, http://treaties.un.org/. 9 Per quanto concerne l’Italia, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione sono stati dati con legge n. 881 del 25 ottobre 1977 (Gazzetta Ufficiale n. 333 S.O. del 7 dicembre 1977). Data della ratifica: 15 settembre 1978 (Gazzetta Ufficiale n 328 del 23 novembre 1978). Entrata in vigore per l'Italia: 15 dicembre 1978. 10 GROS ESPIELL, All'origine dei due Patti internazionali del 1966 sui diritti umani e del Protocollo facoltativo sui diritti civili e politici. Ricordi e riflessioni, in Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli, VII, 3, 1993 (1995), pp. 53-63. 11 GREPPI-VELLANO (a cura di), Diritto internazionale dello sport, 2° ed., Torino, 2010. 6 www.koreuropa.eu Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna archeologiche avvenute poco prima ad Olimpia), escogitò una strategia per riportare in vita i Giochi Olimpici. Per pubblicizzare il suo progetto, de Coubertin organizzò un Congresso internazionale, il 23 giugno 1894 alla Sorbona di Parigi, dove annunciò per la prima volta l'idea di recuperare gli antichi Giochi Olimpici 12 . Il congresso portò all'istituzione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) 13 , del quale de Coubertin divenne Segretario Generale. La considerazione del fatto che alcune politiche comunitarie14 determinano conseguenze rilevanti sul mondo dello sport e sulla sua organizzazione, ha fatto sì che le Istituzioni della Comunità Europea, pur non avendo competenza specifica in materia sportiva, si occupassero di sport indirettamente. Ciò è stata la conseguenza di decisioni prese in altri settori aventi implicazioni nell’ambito sportivo, permettendo, altresì, alle normative delle federazioni sportive di evolversi e di modificarsi ampiamente15. Si può anzi affermare che ormai non ci sia Organizzazione internazionale che non riservi attenzione, diretta o indiretta, alla questione in esame. A questo riguardo, è bene ricordare come già l’Atto finale di Helsinki16, importante documento che si affianca quelli che lo hanno preceduto in tema di diritti umani, avesse inserito lo sport tra gli strumenti utili a favorire lo sviluppo della Cooperazione interstatuale. Recita, infatti, l’art. 23 : “ ai fini di intensificare i legami e la cooperazione esistenti nel campo dello sport, gli Stati partecipanti incoraggeranno i contatti e gli scambi in tale settore, ivi compresi gli incontri e le 12 LATTY, Le Comité international olympique et le droit international, Paris, 2001. MESTRE, The Law of the Olympic Games, Cambridge, 2009. 14 Sulle politiche dell’Unione Europea, si rimanda all’attenta analisi di VALVO, Lineamenti di diritto dell'Unione Europea. L'integrazione europea oltre Lisbona, Padova, 2011, tenuto conto che si tratta dell’attività dell’ Unione Europea nei diversi settori in cui articolano i suoi interventi. Cfr. anche ZILLER, Diritto delle politiche e delle Istituzioni dell’Unione Europea, Bologna, 2013. 15 ALVISI, Diritto sportivo nel contesto nazionale ed europeo, Milano, 2006. 16 Dal luglio 1973 al luglio 1975 si svolsero (a Helsinki e Ginevra) le trattative per l’elaborazione dell’Atto finale di Helsinki, sottoscritto dai Capi di Stato e di Governo dei 35 Paesi il 1 agosto 1975. Questo insieme di riunioni fu denominato Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE). Gli Stati firmatari dell’Atto Finale furono tutti i Paesi europei, esclusa l’Albania (che lo ha sottoscritto nel 1990), e comprese le due Germanie, la Santa Sede e il Principato di Monaco, nonché gli Stati Uniti d’America e il Canada. L’Atto Finale si divide in tre sezioni, che raggruppano le principali questioni in oggetto dei negoziati dei tre anni precedenti: sicurezza; cooperazione economica, scientifica, tecnica e ambientale; diritti umani. Esso non costituisce un accordo internazionale vero e proprio e, pertanto, non è stato oggetto, così come i documenti finali dei successivi vertici di Parigi del 1990 e di Helsinki del 1992, di ratifica da parte dei singoli Parlamenti nazionali. BARBERINI, Codice della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, Napoli, 1990. 13 www.koreuropa.eu Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna competizioni sportive di ogni genere, fondandosi sulle norme, i regolamenti e gli usi internazionali in vigore”. La Commissione Europea ha presentato nel 2007 il Libro Bianco sullo Sport, un documento completo nel quale si è cercato di “ dare un orientamento strategico sul ruolo dello sport in Europa, incoraggiare il dibattito su alcuni problemi specifici, migliorare la visibilità dello sport nel processo decisionale europeo e sensibilizzare il pubblico in merito alle esigenze e alle specificità del settore”17. Il documento in questione non è solo lo strumento fondamentale per il rafforzamento del capitale umano dell’Europa, tratto essenziale del fenomeno sportivo, bensì anche contenitore di una serie di proposte concrete18. Entrando nello specifico del problema qui analizzato, rileviamo come lo sport sia inteso secondo due profili tra loro intrecciati. Così, da un lato si è indotti a evidenziare la specificità delle attività e delle regole sportive, come le gare distinte per uomini e donne; la limitazione del numero di partecipanti alle competizioni e la garanzia che non ci sia possibilità alcuna di avere risultati prevedibili in anticipo, posto che ciò falserebbe il risultato stesso e minerebbe la stabilità del sistema che ruota attorno all’evento sportivo; infine si sottolinea la necessità di garantire un equilibrio fra le società che partecipano alle stesse competizioni. Dall’altro lato, non si può non rimarcare la specificità della struttura sportiva, caratterizzata in particolare dall’autonomia e dalla diversità delle organizzazioni dello sport. Le gare seguono, infatti, una struttura piramidale formata da un livello base fino a giungere a quello professionistico di punta e a meccanismi organizzati di solidarietà tra i diversi livelli e gli operatori che vi agiscono. Non deve sorprendere che gli obiettivi indicati siano più agevolmente perseguibili se fanno leva su un’organizzazione dello sport a base locale e sul principio, ormai acquisito, di una federazione unica per sport. L’insistenza dell’Unione Europea sulla specificità dello sport non deve sorprendere, infatti l’Europa mostra di avere la capacità di organizzare e accogliere eventi sportivi di 17 SANINO-VERDE, Il Diritto sportivo, 2° ed., Padova, 2008. Risoluzione del Parlamento europeo dell’8 maggio 20e08 sul Libro Bianco sullo sport, (2007/2261) ( INI), PS_TA (2007) 0 100. 18 www.koreuropa.eu Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna livello internazionale, tanto che lo sport comunitario, inteso quale portatore di valori e tradizioni secolari, contribuisce a dare un’immagine positiva del “Vecchio Continente”19. 3. Origine e definizione di sport L’art.2 della Carta dello Sport recita: “Si intende per sport qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”20. Il complesso e affascinante tema del fenomeno sportivo, nelle varie declinazioni che ha assunto negli ultimi cinquant'anni, è entrato prepotentemente in molteplici settori della società richiedendo a questa di adattarsi alla nuova realtà. Ne consegue che dallo studio delle regole dello sport al suo utilizzo, quale strumento privilegiato anche nel campo delle relazioni internazionali, lo sport si è affermato come componente non più trascurabile in molti contesti di interazione. Si possono distinguere cinque fasi di sviluppo in materia di sport: a) dalla metà degli anni settanta al 1995, i regolamenti sportivi nazionali trovano la loro base in riferimento al principio della libera circolazione delle persone e dei servizi; b) dal dicembre 1995, per effetto della sentenza Bosman 21 , il diritto comunitario entra nell’ambito della regolamentazione delle attività sportive: inoltre, sotto il profilo giuridico, alla Corte di Giustizia è stata attribuita una portata innovativa22; c) nel quadriennio 1996-2000, il tema dei rapporti tra sport e diritto europeo mette in evidenza il ruolo svolto dal primo a livello sociale mentre al secondo spetta il dialogo con le associazioni sportive; 19 COCCIA, DE SILVESTRI, FORLENZA, FUMAGALLI, MUSUMARRA, SELLI, Diritto dello sport, 2° ed., Firenze, 2008. COLANTUONI, Diritto sportivo, Torino, 2009. COLUCCI, (a cura di), Lo sport e il diritto, Napoli, 2004. 20 La Carta europea dello sport si pone dichiaratamente lo scopo di promuovere il medesimo quale importante fattore per lo sviluppo umano e impegna gli Stati aderenti ad adottare misure necessarie a dare ad ogni individuo la possibilità di praticare sport. 21 CEG, 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, in Raccolta, 1995. 22 TOGNON (a cura di), Diritto comunitario dello sport, Torino, 2009. www.koreuropa.eu Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna d) dal 2000 al 2003, viene affrontato il problema della compatibilità tra diritto comunitario e regolamenti sportivi, con riferimento agli atleti extraeuropei23; e) nella fase attuale si sottolineano le prospettive di sviluppo a seguito della Risoluzione del Parlamento Europeo del 29 marzo 2007, delle pronunce del Tribunale di primo grado e del Libro Bianco della Commissione sullo sport24. Lo sport, dal punto di vista organizzativo, ha una struttura piramidale e gerarchica, alla cui base si trovano i club, i livelli successivi sono costituiti dalle federazioni regionali, nazionali fino a giungere al vertice ove si trovano le federazioni europee25. 4. Il valore e il ruolo sociale dello Sport L’attività sportiva, almeno sotto il profilo teorico, è uno dei mezzi per promuovere l’educazione, la salute e la tutela dell’ambiente, lo sviluppo e la pace, nonché valori sociali quali lo spirito di squadra, la competizione leale, la cooperazione, la solidarietà, i diritti umani. Forse anche per questo motivo, alle iniziative sportive è riconosciuto il ruolo di combattere l’esclusione sociale, la violenza, le ineguaglianze, il razzismo e la xenofobia. L’ONU, l’UNESCO, l’Unione Europea, il Consiglio d’Europa e altre Organizzazioni Internazionali, hanno adottato varie dichiarazioni sul ruolo dello sport per la promozione dei diritti umani internazionalmente riconosciuti. Nel novembre 1978, la Conferenza Generale dell’UNESCO (United Nations Education Science and Culture Organisation) ha adottato una Carta internazionale dell’educazione fisica e dello sport26. Secondo l’art. 2, l’educazione fisica e lo sport costituiscono un elemento essenziale dell’educazione permanente, nel sistema globale dell’educazione e la loro pratica permette di sviluppare le attitudini della persona oltre a favorirne l’interazione nella società 27 . Si aggiunga che il reinserimento degli sportivi nel 23 BLACKSHAW, Mediating Sports Disputes: National and International Perspectives, The Hague, 2002. Risoluzione del Parlamento europeo dell’8 maggio 2008 sul Libro Bianco sullo sport, (2007/2261) (INI), PS_TA (2007) 0 100. 25 FERRARA, L'organizzazione dello sport, Torino, 2002; WILL, Les structures du sport international, in CENDON (a cura di), Studi in onore di Rodolfo Sacco, Milano, 1994. 26 BELOFF- KERR-DEMETRIOU, Sports Law, Oxford, 1999. 27 BORRAS, Existe-t-il un droit international du sport? In Nouveaux itinéraires en droit – Hommage à F. Rigaux, Bruxelles, 1993. 24 www.koreuropa.eu Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna mondo del lavoro, ovvero la preparazione dei giovani sportivi ad una “doppia carriera”, prima sul campo e poi fuori da questo, è un progetto di enorme rilievo. Le relazioni tra i diritti degli individui, sportivi e non, e delle regole dello sport nella sua dimensione comunitaria e internazionale, sono l’elemento centrale dello studio che riguarda la forte connessione tra lo sport e i diritti umani28. Ci si può chiedere se lo sport educhi automaticamente alla socialità, ovvero se contribuisca sostanzialmente allo sviluppo integrale della persona indipendentemente dalle modalità con cui si pratichi e dagli scopi che si intendano perseguire. La domanda è legittima, alla luce di quanto sin qui esposto, ma si deve pur sempre tenere in debita considerazione che lo sport è poliforme ed ambivalente, nel senso che se è vero che consente di liberare energie psicofisiche latenti, è anche vero che esso è indicativo di asservimento agli idoli del prestigio e del guadagno. D’altronde, come negare che esso possa essere, al contempo, dono di sé e occasione di egoismo e di sopraffazione; luogo di incontro e di scontro? Lo sport può così essere uno dei bisogni dell’uomo e, al contempo, uno dei mezzi con cui esprimere bisogni primari e di autorealizzazione, che peraltro formano il mistero profondo dell’uomo. L’attività sportiva è non solo divertimento o faticoso confronto alla ricerca di una vittoria, ma è anche uno dei modi di ricerca e conoscenza di se stessi e degli altri, di convivenza con essi e, in definitiva, di apertura ad una visione integrale dell’uomo. Non è tuttavia sufficiente tenerne soltanto conto, è necessario invece prendere coscienza dello spessore umano e spirituale che si può avvertire anche in questo campo, così da favorirne la realizzazione29. Accanto a quanto già detto in precedenza, lo sport è considerato idoneo a creare nuovi posti di lavoro, tanto da incoraggiare gli Stati ad adattare le infrastrutture sportive alle nuove SILANCE, Les sports et le droit, Paris, 1998. Per l’Autore lo sport non è un nuovo campo d’indagine del diritto o una sua branca particolare, posto che si tratta di un ambito che ha rapporti con tutte le specialità giuridiche: dal diritto costituzionale al diritto amministrativo, al diritto della proprietà intellettuale, senza trascurare il diritto privato, il diritto del lavoro, il diritto civile, fiscale oltre, beninteso, a quello internazionale e dell’Unione Europea, campi d’indagine, questi ultimi due, di cui ci occupiamo in questa sede. 29 Non è casuale che anche l’attività sportiva si caratterizzi, non diversamente da altri campi (si pensi alle arti in senso lato o alle attività nel campo dei servizi), per creatività, coraggio, solidarietà, entusiasmo, forza, rispetto delle regole e degli altri, attività sociale, lavoro di gruppo, ricerca di qualità, amicizia, gioia di vivere e così via. 28 www.koreuropa.eu Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna esigenze e, così facendo, lasciando spazio anche alle diverse forme di volontariato e a quel fenomeno noto come cittadinanza attiva30. 5. I diritti umani nello sport globale e il concetto di «pace positiva» L’Unione Europea traccia cinque caratteristiche in chiave politico-istituzionale proprie dello sport31 dalle quali emerge come questo svolga una: a) funzione educativa, intesa come strumento per lo sviluppo umano a qualsiasi età; b) funzione di sanità pubblica, così da meglio contribuire alla preservazione della salute e della qualità della vita; c) funzione sociale, necessaria alla promozione di una società più solidale all’integrazione delle persone; d) funzione culturale, al fine di un maggior radicamento da parte dei cittadini nel “proprio” territorio; e) funzione ludica, quale attività di elevata rilevanza per il tempo libero e per i divertimenti sia a livello individuale che collettivo. Inoltre, allo sport viene anche attribuita una funzione etico-morale, in quanto portatore di valori quali la competizione dura, faticosa e leale, ma soprattutto il fair-play32. Gli Stati reputano lo sport una delle forme di cooperazione per garantire la pace e la sicurezza internazionale 33 , come mostrano le disposizioni rintracciabili in documenti di 30 Per cittadinanza attiva, in generale, si deve intendere il coinvolgimento attivo, in tutti i campi, dei cittadini come partecipazione alla vita delle loro comunità, e quindi alla democrazia, in termini di attività e processo decisionale. 31 PERLINGERI, Profili evolutivi del diritto dello sport, Napoli, 2001. TORTORA, IZZO, GHIA, GUARINO, DANESE, NUCCI, NACCARATO, CASOLINO, NOVARINA, Diritto sportivo, Torino, 1998. VALORI, Il diritto nello sport, 2° ed., Torino, 2009. 32 MIEGE, Sport & Organizations Internationales, Paris, 2004. NAFZIGER, International Sports Law, New York, 2004. 33 Un esempio per tutti fu lo storico incontro di ping-pong tra Nixon e Mao. “Diplomazia del ping pong” è la dicitura con la quale vengono indicati i colloqui sino-statunitensi degli anni ‘70, inaugurati, ad aprile del 1971, da una storica partita di tennis tavolo tra le squadre nazionali dei due paesi, in seguito al 31º Campionato Mondiale di Tennis Tavolo, svoltosi a Nogoya, Giappone, e che porteranno allo storico incontro tra Nixon e Mao, del febbraio 1972. Questo storico incontro segnò anche la prima visita di cittadini americani sul suolo cinese, dopo la vittoria delle armate rivoluzionarie di MAO TSE TUNG, se escludiamo alcuni militanti del Partito delle Pantere Nere, unico referente negli Stati Uniti per Pechino. Successivamente, ci furono anche gli incontri di ping pong tra Mao e Nixon e tra ZHOU ENLAI e KISSINGER. Sul punto cfr. KISSINGER, Le memorie di Henry Kissinger. Gli anni della Casa Bianca, Milano, 1982 e Anni di crisi, Milano, 1982. www.koreuropa.eu Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna rilevanza politica, e come testimoniato dalla dimensione di diritto “fondamentale” che gli si è voluta attribuire, non fosse altro perché considerato importante fattore di comunicazione e di dialogo tra gli individui e tra i popoli. Da quanto sopra non si deve trarre l’errata impressione che lo sport in quanto risolve dei problemi non ne sia, però, al contempo privo. In questo senso, va segnalato come, a nostro avviso, esso vada coltivando in sé pericolose ed incontrollate tendenze che ne inquinano il valore: l’eccessiva spettacolarizzazione, la violenza, il doping. Considerata l’attenzione riservata ai valori più alti dell’esistenza umana, lo sport mostra di essere uno dei mezzi attraverso cui l’uomo ha modo di far emergere la propria dimensione di essere “finito” (sconfitta, infortuni, incapacità di altruismo o ad accettare un verdetto negativo) e di essere “in-finito”, capace di risorgere dopo ogni tentativo di superare i propri limiti. Non si tratta, dunque, di aggiungere nuovi contenuti allo sport, ma di evidenziare quelli che gli sono propri e collocarli nella giusta direzione. Infatti, l’uomo altro non è che competizione, vittoria e sconfitta, tensione alla perfezione e abisso di incertezze e come tale vuole essere accettato, capito. 6. Conclusioni Lo sport è fatto di simboli, di valori, di testimonianza e l’atleta viene considerato una sorta di “pioniere” della cittadinanza universale 34 , oggi definita dallo jus positum internazionale dei diritti umani. Ogni essere umano è legittimato a lottare, in modo pacifico, per l’affermazione dei diritti fondamentali non per l’appartenenza anagrafica, ma come testimone dello ius humanitatis rispetto allo ius soli e allo ius sanguinis35. Tra i tanti problemi che il mondo sportivo si trova oggi ad affrontare e combattere, un posto molto importante è occupato dal devastante fenomeno del doping. La legge del mercato considera l’atleta alla stregua di un prodotto commerciale, la cui qualità dipende dai risultati, poco importa come essi vengano conseguiti36; la paura dell’insuccesso e di vedere scemata 34 Sul concetto, analizzato in chiave critica, cfr. ZOLO, Chi dice umanità. Guerra, diritto e ordine globale, Torino, 2000, idee che l’Autore sviluppa successivamente nel saggio La globalizzazione, Roma-Bari, 2004. 35 MAZZENTI PELLEGRINI, L'evoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento statale, Milano, 2007. 36 CAIGER, GARDINER, Professional unSport in the European Union: Regulation and Re-regulation, The Hague, www.koreuropa.eu Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna quindi la propria quotazione tecnica, dunque anche economica visto lo stretto legame esistente, può indurre fatalmente l’interessato a ricorrere all’aiuto farmacologico pur di ottenere comunque la vittoria. In passato, soprattutto i Paesi dell'Europa dell’Est (DDR in primis), hanno recitato il ruolo di precursori in questo campo, applicando il doping in maniera sistematica nel periodo che va dagli anni cinquanta agli anni ottanta soprattutto sugli atleti che partecipavano alle Olimpiadi. Accanto ad un effetto economico-sociale del doping, consistente nell’offesa della lealtà sportiva, nell’alterazione delle regole della libera concorrenza, esiste un ben più grave problema igienico sanitario legato all’illecita manipolazione del corpo umano e ai gravi esiti per la salute che questa manipolazione comporta. L’uso di sostanze proibite è sicuramente un fenomeno a doppia lesione sia sotto il profilo della salute dell’atleta che dell’etica sportiva. In riferimento a quest’ultimo aspetto, il ricorso al doping altera il principio della par condicio perché l’atleta che fa uso di sostanze dopanti, aumentando il proprio rendimento, altera artificiosamente a proprio vantaggio l’iniziale posizione di equilibrio tra i diversi partecipanti alla competizione. La Commissione Europea, preoccupata per il diffondersi del fenomeno, raccomanda che il commercio di sostanze dopanti illecite abbia lo stesso trattamento del commercio di droga nell’UE, tenendo conto dei rischi dall’uso di sostanze utilizzate per alterare la prestazione sportiva. L’istituzione di un’agenzia mondiale contro il doping (WADA) e la conseguente proposta di un Codice Antidoping mondiale unico37, sembrano essere un primo importante passo verso la ristrutturazione della politica antidoping. L’inserimento dello sport fra i diritti umani meritevoli di tutela, può essere inteso come contributo allo sviluppo e alla promozione dei valori fondamentali riconosciuti dall’ordinamento giuridico internazionale. Il cammino per uno sviluppo completo ed armonioso dell’essere umano quale riflesso del quadro sopra delineato, è però ancora molto arduo e lungo, poiché il tema del rispetto dei diritti umani risente delle volontà “politiche” dei governi delle Grandi Potenze che, interessate a privilegiare lo sviluppo delle relazioni 2001. 37 Regolamento dell’attività antidoping 5 giugno 2001 adottato dal CONI. www.koreuropa.eu Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna politiche, economiche e commerciali, si rivelano propense a non attribuire il giusto peso alle spesso brutali violazioni dei detti diritti. Ebbene queste scelte sono difficilmente conciliabili con lo spirito sportivo, quale emerge dagli atti internazionali cui s’è fatto cenno, poiché lo sport è, appunto, rispetto per se stessi e per gli altri, con tutto ciò che ne consegue quanto alle relazioni con gli altri, al di là di qualsiasi differenza o discriminazione 38 , è tolleranza 39 , è capacità di riconoscere i propri limiti e imparare a superarli. Pur non escludendo che sport possa significare anche amicizia 40 e solidarietà 41 , riteniamo che sul punto sia preferibile soprassedere, trattandosi di due concetti che hanno complessi risvolti psicologici, sociologici e filosofici che meriterebbero di essere indagati in modo più approfondito rispetto a quanto non sia dato fare in questa sede. TORRELLI, Vers une reconnaissance internationale d’un droit au sport, in COLLOMB, Sport, droit et relations internationals, Paris, 1988. 39 Sul concetto di tolleranza, cfr. LOCKE, Scritti sulla tolleranza, Torino, 1977. 40 Per tutti, cfr. CREPET, Elogio dell’amicizia, Torino, 2012; ALBERONI, L’amicizia, Milano, 2002. Sotto il profilo filosofico, ARISTOTELE, Etica Nicomachea, Milano, 1979, Libro IX e X; PLUTARCO, Come riconoscere la vera amicizia, Prato, 2010 per il quale «l’amicizia è animale da compagnia, non da gregge» p. 48 ss.; NEPI, Amicizia e giustizia tra antico e moderno, http://www.babelonline.net/PDF07/Paolo Nepi_Amicizia e giustizia tra antico e moderno. 41 Il principio di solidarietà inizia a diffondersi tra il XVIII e il XIX secolo e proprio perché originario della terminologia giuridica, a esso si connette anche quello di responsabilità . Sul concetto in esame, si rinvia a RORTY, Contingenza, ironia e solidarietà, Roma-Bari, 1989. 38 www.koreuropa.eu