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I Diritti Umani e lo Sport

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I Diritti Umani e lo Sport
Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna
I DIRITTI UMANI E LO SPORT
Roberta Dassie
Assistente di Diritto Internazionale e dell'Unione Europea nell’Università di Gorizia
ABSTRACT:
La crescente importanza che lo sport ha assunto sia a livello nazionale sia a livello
mondiale, ha di fatto reso necessario integrarne la regolamentazione. Gli interessi sociali, politici ed
economici che ne sono a fondamento, hanno reso lo sport uno degli strumenti più forti e altamente
strategici per la cooperazione tra gli Stati.
In via preliminare, la dottrina si è occupata della tutela dell’uomo in quanto portatore di diritti civili,
politici, economici, sociali e culturali. In un secondo momento, vista l’enorme rilevanza assunta nel
tempo dal fenomeno in esame, ci si è occupati di dare voce anche a quei diritti che, per molti studiosi,
sono il mezzo per perseguire la pace universale, ovvero i diritti allo sviluppo, alla solidarietà,
all’ambiente sano e alla comunicazione e, fra questi, vi è incluso anche il diritto allo sport.
La codificazione iniziata alla fine del XIX secolo, ha subito innumerevoli mutamenti, tesi alla
salvaguardia delle nuove esigenze della società contemporanea. A ciò si aggiunga il determinante
contributo dell’Unione Europea all’orientamento strategico sul ruolo dello sport, un impegno che ha
rafforzato in modo deciso quanto in passato era già stato compiuto.
Il valore e il ruolo sociale dello Sport, sviluppatisi nel tempo, hanno reso necessaria una più puntuale
regolamentazione, al fine di evitare il diffondersi del fenomeno del commercio di sostanze dopanti e
promuovere i valori fondamentali di rispetto e di giustizia nei confronti di ogni essere umano, senza
distinzioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di
origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
L’articolo si propone inquadrare la situazione in termini prevalentemente giuridici, non trascurando
considerazioni che, a nostro parere, sono necessarie per meglio rafforzare il quadro giuridico entro
cui il fenomeno indagato va collocato
PAROLE CHIAVE: Sport, Diritti umani, Attività sportiva nell’ Unione Europea, Carta dello Sport,
“Pace positiva”
1. Genesi dei diritti umani “dello sport”
Il mondo dello sport è da molto tempo al centro di grandi interessi economici, senza
trascurare i forti legami col mondo politico che, da sempre, lo considera uno strumento
diplomatico e di potere molto importante.
In dottrina, i diritti umani 1 sono ripartiti in tre generazioni 2 : alla prima generazione
appartengono i diritti civili e politici, il cui godimento agli individui è garantito dallo Stato.
Alla seconda appartengono i diritti economici, sociali, culturali ed è compito dello Stato
1
2
BOBBIO, L’età dei diritti, Torino, 1990.
ZANGHÍ, La protezione internazionale dei diritti dell’uomo, Torino, 2006.
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promuoverne il godimento. Infine, quelli di terza generazione comprendono i diritti alla pace,
allo sviluppo, alla solidarietà, all’ambiente sano, alla comunicazione. Lo sport, o meglio il
diritto allo sport, trova posto fra i diritti di terza generazione, soprattutto alla luce
dell’obiettivo, centrale in questo disegno giuridico, del perseguimento della pace universale,
anche se, dal punto di vista di chi scrive, potrebbe essere collocato fra quelli che, in
precedenza, abbiamo qualificato di seconda generazione3.
L’elencazione, la proclamazione e la codificazione dei diritti umani sono state l’oggetto
di specifici strumenti giuridici internazionali che, negli anni, hanno ampliato la loro sfera
d’interesse con richiami a categorie di diritti fondamentali della persona umana, non
annoverabili, in precedenza, nemmeno fra le intenzioni di quanti si sono occupati di
prevederne la tutela.
La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948 4 , il Patto
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966, la Convenzione
sui diritti del fanciullo del 20 novembre 19895, sono fra i principali atti relativi ai diritti umani.
Le espressioni “diritti umani”, “diritti dell’uomo”, “diritti della persona umana” sono
utilizzate come fossero sinonimi e, al tempo stesso, devono essere intese come indicative
dell’essere umano in senso generale e non nel senso specifico di essere umano di genere
3
GILBERTI, Introduzione storica ai diritti umani, Torino, 2012.
Il 10 dicembre 1948 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione universale
dei diritti dell'uomo, composta da un preambolo e da 30 articoli. Pur non essendo formalmente vincolante per gli
Stati membri, trattandosi di dichiarazione di principi, il documento in questione riveste un’importanza storica
fondamentale in quanto rappresenta la prima testimonianza della volontà della comunità internazionale di
riconoscere universalmente i diritti che spettano a ciascun essere umano. Inoltre le norme che compongono la
Dichiarazione sono ormai da considerarsi, sotto il profilo sostanziale, come principi generali del diritto
internazionale e come tali vincolanti per tutti i soggetti di tale ordinamento. Il testo in
http://www.un.org/en/documents/udhr/.
4
La ratifica e l’esecuzione in Italia è avvenuta con Legge 27 maggio 1991, n. 176 Ratifica ed esecuzione della convenzione
sui diritti del fanciullo, in Gazzetta Ufficiale n.135 del 11-6-1991 - Suppl. Ordinario n. 35. L’entrata in vigore della legge è
del 12 giugno 1991. Va tenuto conto, peraltro, che l’oggetto del documento non è una novità assoluta, poiché la necessità di
concedere una protezione speciale al fanciullo era già stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del
fanciullo e, successivamente, nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall’Assemblea Generale il 20 novembre
1959. La questione venne poi riconosciuta come fondamentale nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nel
Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – in particolare negli artt. 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai
diritti economici, sociali e culturali - in particolare all’art. 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni
specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo. Oggi aderiscono alla
Convenzione 193 Stati, un numero che supera quello degli Stati membri del’ ONU. La Convenzione è composta da 54 articoli e
da due protocolli opzionali ed è uno strumento giuridico vincolante per gli Stati che la ratificano.
5
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maschile6. L’art. 1 della Dichiarazione afferma che “ Tutti gli esseri umani nascono liberi ed
eguali in dignità e diritti …” e l’art. 2 continua con “Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e
tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di
razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di
origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione …”. La
Dichiarazione 7 è stata il punto di partenza di un processo evolutivo internazionale di
protezione dei diritti umani, nel quale i destinatari sono tutti gli esseri umani (carattere
universale) e per ciò stesso hanno beneficiato della protezione da essa disposta (carattere
positivo).
Con la risoluzione n. 2200 A (XXI) del 16 dicembre 19668 (entrata in vigore il 3 gennaio
1976)9, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato il Patto internazionale sui diritti
civili e politici e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, due Patti
ciascuno dei quali rispondenti alla logica di divisione ideologica del mondo dell’epoca10.
2. L’attività sportiva disciplinata dall’Unione Europea
Lo sport è uno dei grandi fenomeni di massa della realtà contemporanea ed è per questo
motivo che è divenuto l’oggetto principale di una specifica attenzione normativa che ha
trovato collocazione negli attuali testi giuridici che disciplinano la materia11.
Pierre de Frédy, barone di Coubertin vissuto a cavallo tra il 1800 e il 1900, era un
pedagogista e storico francese, conosciuto per essere stato il fondatore dei moderni Giochi
Olimpici. Egli concepì una competizione internazionale per promuovere l’atletica e, grazie al
crescente interesse mondiale per le olimpiadi antiche (dovuto anche ad alcune scoperte
L’argomento è stato affrontato con argute argomentazioni da SINAGRA, BARGIACCHI, Lezioni di diritto
internazionale pubblico, Milano, 2009.
7
VILLANI, Diritti dell’uomo, in Novissimo Digesto Italiano, Appendice, Torino, 1981.
8
Il testo nel sito http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx. Per le riserve e le
dichiarazioni, http://treaties.un.org/.
9
Per quanto concerne l’Italia, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione sono stati dati con legge n.
881 del 25 ottobre 1977 (Gazzetta Ufficiale n. 333 S.O. del 7 dicembre 1977). Data della ratifica: 15 settembre
1978 (Gazzetta Ufficiale n 328 del 23 novembre 1978). Entrata in vigore per l'Italia: 15 dicembre 1978.
10
GROS ESPIELL, All'origine dei due Patti internazionali del 1966 sui diritti umani e del Protocollo facoltativo
sui diritti civili e politici. Ricordi e riflessioni, in Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli, VII, 3, 1993 (1995),
pp. 53-63.
11
GREPPI-VELLANO (a cura di), Diritto internazionale dello sport, 2° ed., Torino, 2010.
6
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archeologiche avvenute poco prima ad Olimpia), escogitò una strategia per riportare in vita i
Giochi Olimpici. Per pubblicizzare il suo progetto, de Coubertin organizzò un Congresso
internazionale, il 23 giugno 1894 alla Sorbona di Parigi, dove annunciò per la prima volta
l'idea di recuperare gli antichi Giochi Olimpici 12 . Il congresso portò all'istituzione del
Comitato Olimpico Internazionale (CIO) 13 , del quale de Coubertin divenne Segretario
Generale.
La considerazione del fatto che alcune politiche comunitarie14 determinano conseguenze
rilevanti sul mondo dello sport e sulla sua organizzazione, ha fatto sì che le Istituzioni della
Comunità Europea, pur non avendo competenza specifica in materia sportiva, si occupassero
di sport indirettamente. Ciò è stata la conseguenza di decisioni prese in altri settori aventi
implicazioni nell’ambito sportivo, permettendo, altresì, alle normative delle federazioni
sportive di evolversi e di modificarsi ampiamente15.
Si può anzi affermare che ormai non ci sia Organizzazione internazionale che non
riservi attenzione, diretta o indiretta, alla questione in esame. A questo riguardo, è bene
ricordare come già l’Atto finale di Helsinki16, importante documento che si affianca quelli che
lo hanno preceduto in tema di diritti umani, avesse inserito lo sport tra gli strumenti utili a
favorire lo sviluppo della Cooperazione interstatuale. Recita, infatti, l’art. 23 : “ ai fini di
intensificare i legami e la cooperazione esistenti nel campo dello sport, gli Stati partecipanti
incoraggeranno i contatti e gli scambi in tale settore, ivi compresi gli incontri e le
12
LATTY, Le Comité international olympique et le droit international, Paris, 2001.
MESTRE, The Law of the Olympic Games, Cambridge, 2009.
14
Sulle politiche dell’Unione Europea, si rimanda all’attenta analisi di VALVO, Lineamenti di diritto dell'Unione
Europea. L'integrazione europea oltre Lisbona, Padova, 2011, tenuto conto che si tratta dell’attività dell’
Unione Europea nei diversi settori in cui articolano i suoi interventi. Cfr. anche ZILLER, Diritto delle politiche e
delle Istituzioni dell’Unione Europea, Bologna, 2013.
15
ALVISI, Diritto sportivo nel contesto nazionale ed europeo, Milano, 2006.
16
Dal luglio 1973 al luglio 1975 si svolsero (a Helsinki e Ginevra) le trattative per l’elaborazione dell’Atto finale
di Helsinki, sottoscritto dai Capi di Stato e di Governo dei 35 Paesi il 1 agosto 1975. Questo insieme di riunioni
fu denominato Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE). Gli Stati firmatari dell’Atto
Finale furono tutti i Paesi europei, esclusa l’Albania (che lo ha sottoscritto nel 1990), e comprese le due
Germanie, la Santa Sede e il Principato di Monaco, nonché gli Stati Uniti d’America e il Canada. L’Atto Finale
si divide in tre sezioni, che raggruppano le principali questioni in oggetto dei negoziati dei tre anni precedenti:
sicurezza; cooperazione economica, scientifica, tecnica e ambientale; diritti umani. Esso non costituisce un
accordo internazionale vero e proprio e, pertanto, non è stato oggetto, così come i documenti finali dei successivi
vertici di Parigi del 1990 e di Helsinki del 1992, di ratifica da parte dei singoli Parlamenti nazionali. BARBERINI,
Codice della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, Napoli, 1990.
13
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competizioni sportive di ogni genere, fondandosi sulle norme, i regolamenti e gli usi
internazionali in vigore”.
La Commissione Europea ha presentato nel 2007 il Libro Bianco sullo Sport, un
documento completo nel quale si è cercato di “ dare un orientamento strategico sul ruolo dello
sport in Europa, incoraggiare il dibattito su alcuni problemi specifici, migliorare la visibilità
dello sport nel processo decisionale europeo e sensibilizzare il pubblico in merito alle
esigenze e alle specificità del settore”17. Il documento in questione non è solo lo strumento
fondamentale per il rafforzamento del capitale umano dell’Europa, tratto essenziale del
fenomeno sportivo, bensì anche contenitore di una serie di proposte concrete18.
Entrando nello specifico del problema qui analizzato, rileviamo come lo sport sia inteso
secondo due profili tra loro intrecciati. Così, da un lato si è indotti a evidenziare la specificità
delle attività e delle regole sportive, come le gare distinte per uomini e donne; la limitazione
del numero di partecipanti alle competizioni e la garanzia che non ci sia possibilità alcuna di
avere risultati prevedibili in anticipo, posto che ciò falserebbe il risultato stesso e minerebbe
la stabilità del sistema che ruota attorno all’evento sportivo; infine si sottolinea la necessità di
garantire un equilibrio fra le società che partecipano alle stesse competizioni. Dall’altro lato,
non si può non rimarcare la specificità della struttura sportiva, caratterizzata in particolare
dall’autonomia e dalla diversità delle organizzazioni dello sport. Le gare seguono, infatti, una
struttura piramidale formata da un livello base fino a giungere a quello professionistico di
punta e a meccanismi organizzati di solidarietà tra i diversi livelli e gli operatori che vi
agiscono. Non deve sorprendere che gli obiettivi indicati siano più agevolmente perseguibili
se fanno leva su un’organizzazione dello sport a base locale e sul principio, ormai acquisito,
di una federazione unica per sport.
L’insistenza dell’Unione Europea sulla specificità dello sport non deve sorprendere,
infatti l’Europa mostra di avere la capacità di organizzare e accogliere eventi sportivi di
17
SANINO-VERDE, Il Diritto sportivo, 2° ed., Padova, 2008.
Risoluzione del Parlamento europeo dell’8 maggio 20e08 sul Libro Bianco sullo sport, (2007/2261) ( INI),
PS_TA (2007) 0 100.
18
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livello internazionale, tanto che lo sport comunitario, inteso quale portatore di valori e
tradizioni secolari, contribuisce a dare un’immagine positiva del “Vecchio Continente”19.
3. Origine e definizione di sport
L’art.2 della Carta dello Sport recita: “Si intende per sport qualsiasi forma di attività
fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l’espressione
o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o
l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”20.
Il complesso e affascinante tema del fenomeno sportivo, nelle varie declinazioni che ha
assunto negli ultimi cinquant'anni, è entrato prepotentemente in molteplici settori della società
richiedendo a questa di adattarsi alla nuova realtà. Ne consegue che dallo studio delle regole
dello sport al suo utilizzo, quale strumento privilegiato anche nel campo delle relazioni
internazionali, lo sport si è affermato come componente non più trascurabile in molti contesti
di interazione.
Si possono distinguere cinque fasi di sviluppo in materia di sport:
a) dalla metà degli anni settanta al 1995, i regolamenti sportivi nazionali trovano la loro base
in riferimento al principio della libera circolazione delle persone e dei servizi;
b) dal dicembre 1995, per effetto della sentenza Bosman 21 , il diritto comunitario entra
nell’ambito della regolamentazione delle attività sportive: inoltre, sotto il profilo giuridico,
alla Corte di Giustizia è stata attribuita una portata innovativa22;
c) nel quadriennio 1996-2000, il tema dei rapporti tra sport e diritto europeo mette in
evidenza il ruolo svolto dal primo a livello sociale mentre al secondo spetta il dialogo con
le associazioni sportive;
19
COCCIA, DE SILVESTRI, FORLENZA, FUMAGALLI, MUSUMARRA, SELLI, Diritto dello sport, 2° ed., Firenze,
2008. COLANTUONI, Diritto sportivo, Torino, 2009. COLUCCI, (a cura di), Lo sport e il diritto, Napoli, 2004.
20
La Carta europea dello sport si pone dichiaratamente lo scopo di promuovere il medesimo quale importante
fattore per lo sviluppo umano e impegna gli Stati aderenti ad adottare misure necessarie a dare ad ogni individuo
la possibilità di praticare sport.
21
CEG, 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, in Raccolta, 1995.
22
TOGNON (a cura di), Diritto comunitario dello sport, Torino, 2009.
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d) dal 2000 al 2003, viene affrontato il problema della compatibilità tra diritto comunitario e
regolamenti sportivi, con riferimento agli atleti extraeuropei23;
e) nella fase attuale si sottolineano le prospettive di sviluppo a seguito della Risoluzione del
Parlamento Europeo del 29 marzo 2007, delle pronunce del Tribunale di primo grado e del
Libro Bianco della Commissione sullo sport24.
Lo sport, dal punto di vista organizzativo, ha una struttura piramidale e gerarchica, alla
cui base si trovano i club, i livelli successivi sono costituiti dalle federazioni regionali,
nazionali fino a giungere al vertice ove si trovano le federazioni europee25.
4. Il valore e il ruolo sociale dello Sport
L’attività sportiva, almeno sotto il profilo teorico, è uno dei mezzi per promuovere
l’educazione, la salute e la tutela dell’ambiente, lo sviluppo e la pace, nonché valori sociali
quali lo spirito di squadra, la competizione leale, la cooperazione, la solidarietà, i diritti umani.
Forse anche per questo motivo, alle iniziative sportive è riconosciuto il ruolo di combattere
l’esclusione sociale, la violenza, le ineguaglianze, il razzismo e la xenofobia. L’ONU,
l’UNESCO, l’Unione Europea, il Consiglio d’Europa e altre Organizzazioni Internazionali,
hanno adottato varie dichiarazioni sul ruolo dello sport per la promozione dei diritti umani
internazionalmente riconosciuti. Nel novembre 1978, la Conferenza Generale dell’UNESCO
(United Nations Education Science and Culture Organisation) ha adottato una Carta
internazionale dell’educazione fisica e dello sport26. Secondo l’art. 2, l’educazione fisica e lo
sport costituiscono un elemento essenziale dell’educazione permanente, nel sistema globale
dell’educazione e la loro pratica permette di sviluppare le attitudini della persona oltre a
favorirne l’interazione nella società 27 . Si aggiunga che il reinserimento degli sportivi nel
23
BLACKSHAW, Mediating Sports Disputes: National and International Perspectives, The Hague, 2002.
Risoluzione del Parlamento europeo dell’8 maggio 2008 sul Libro Bianco sullo sport, (2007/2261) (INI),
PS_TA (2007) 0 100.
25
FERRARA, L'organizzazione dello sport, Torino, 2002; WILL, Les structures du sport international, in CENDON
(a cura di), Studi in onore di Rodolfo Sacco, Milano, 1994.
26
BELOFF- KERR-DEMETRIOU, Sports Law, Oxford, 1999.
27
BORRAS, Existe-t-il un droit international du sport? In Nouveaux itinéraires en droit – Hommage à F. Rigaux,
Bruxelles, 1993.
24
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mondo del lavoro, ovvero la preparazione dei giovani sportivi ad una “doppia carriera”, prima
sul campo e poi fuori da questo, è un progetto di enorme rilievo. Le relazioni tra i diritti degli
individui, sportivi e non, e delle regole dello sport nella sua dimensione comunitaria e
internazionale, sono l’elemento centrale dello studio che riguarda la forte connessione tra lo
sport e i diritti umani28.
Ci si può chiedere se lo sport educhi automaticamente alla socialità, ovvero se
contribuisca sostanzialmente allo sviluppo integrale della persona indipendentemente dalle
modalità con cui si pratichi e dagli scopi che si intendano perseguire. La domanda è legittima,
alla luce di quanto sin qui esposto, ma si deve pur sempre tenere in debita considerazione che
lo sport è poliforme ed ambivalente, nel senso che se è vero che consente di liberare energie
psicofisiche latenti, è anche vero che esso è indicativo di asservimento agli idoli del prestigio
e del guadagno. D’altronde, come negare che esso possa essere, al contempo, dono di sé e
occasione di egoismo e di sopraffazione; luogo di incontro e di scontro? Lo sport può così
essere uno dei bisogni dell’uomo e, al contempo, uno dei mezzi con cui esprimere bisogni
primari e di autorealizzazione, che peraltro formano il mistero profondo dell’uomo. L’attività
sportiva è non solo divertimento o faticoso confronto alla ricerca di una vittoria, ma è anche
uno dei modi di ricerca e conoscenza di se stessi e degli altri, di convivenza con essi e, in
definitiva, di apertura ad una visione integrale dell’uomo. Non è tuttavia sufficiente tenerne
soltanto conto, è necessario invece prendere coscienza dello spessore umano e spirituale che
si può avvertire anche in questo campo, così da favorirne la realizzazione29.
Accanto a quanto già detto in precedenza, lo sport è considerato idoneo a creare nuovi
posti di lavoro, tanto da incoraggiare gli Stati ad adattare le infrastrutture sportive alle nuove
SILANCE, Les sports et le droit, Paris, 1998. Per l’Autore lo sport non è un nuovo campo d’indagine del diritto
o una sua branca particolare, posto che si tratta di un ambito che ha rapporti con tutte le specialità giuridiche: dal
diritto costituzionale al diritto amministrativo, al diritto della proprietà intellettuale, senza trascurare il diritto
privato, il diritto del lavoro, il diritto civile, fiscale oltre, beninteso, a quello internazionale e dell’Unione
Europea, campi d’indagine, questi ultimi due, di cui ci occupiamo in questa sede.
29
Non è casuale che anche l’attività sportiva si caratterizzi, non diversamente da altri campi (si pensi alle arti in
senso lato o alle attività nel campo dei servizi), per creatività, coraggio, solidarietà, entusiasmo, forza, rispetto
delle regole e degli altri, attività sociale, lavoro di gruppo, ricerca di qualità, amicizia, gioia di vivere e così via.
28
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esigenze e, così facendo, lasciando spazio anche alle diverse forme di volontariato e a quel
fenomeno noto come cittadinanza attiva30.
5. I diritti umani nello sport globale e il concetto di «pace positiva»
L’Unione Europea traccia cinque caratteristiche in chiave politico-istituzionale proprie
dello sport31 dalle quali emerge come questo svolga una:
a) funzione educativa, intesa come strumento per lo sviluppo umano a qualsiasi età;
b) funzione di sanità pubblica, così da meglio contribuire alla preservazione della salute e
della qualità della vita;
c) funzione sociale, necessaria alla promozione di una società più solidale all’integrazione
delle persone;
d) funzione culturale, al fine di un maggior radicamento da parte dei cittadini nel “proprio”
territorio;
e) funzione ludica, quale attività di elevata rilevanza per il tempo libero e per i divertimenti
sia a livello individuale che collettivo.
Inoltre, allo sport viene anche attribuita una funzione etico-morale, in quanto portatore
di valori quali la competizione dura, faticosa e leale, ma soprattutto il fair-play32.
Gli Stati reputano lo sport una delle forme di cooperazione per garantire la pace e la
sicurezza internazionale 33 , come mostrano le disposizioni rintracciabili in documenti di
30
Per cittadinanza attiva, in generale, si deve intendere il coinvolgimento attivo, in tutti i campi, dei cittadini
come partecipazione alla vita delle loro comunità, e quindi alla democrazia, in termini di attività e processo
decisionale.
31
PERLINGERI, Profili evolutivi del diritto dello sport, Napoli, 2001. TORTORA, IZZO, GHIA, GUARINO, DANESE,
NUCCI, NACCARATO, CASOLINO, NOVARINA, Diritto sportivo, Torino, 1998. VALORI, Il diritto nello sport, 2° ed.,
Torino, 2009.
32
MIEGE, Sport & Organizations Internationales, Paris, 2004. NAFZIGER, International Sports Law, New York,
2004.
33
Un esempio per tutti fu lo storico incontro di ping-pong tra Nixon e Mao. “Diplomazia del ping pong” è la
dicitura con la quale vengono indicati i colloqui sino-statunitensi degli anni ‘70, inaugurati, ad aprile del 1971,
da una storica partita di tennis tavolo tra le squadre nazionali dei due paesi, in seguito al 31º Campionato
Mondiale di Tennis Tavolo, svoltosi a Nogoya, Giappone, e che porteranno allo storico incontro tra Nixon e
Mao, del febbraio 1972. Questo storico incontro segnò anche la prima visita di cittadini americani sul suolo
cinese, dopo la vittoria delle armate rivoluzionarie di MAO TSE TUNG, se escludiamo alcuni militanti del Partito
delle Pantere Nere, unico referente negli Stati Uniti per Pechino. Successivamente, ci furono anche gli incontri
di ping pong tra Mao e Nixon e tra ZHOU ENLAI e KISSINGER. Sul punto cfr. KISSINGER, Le memorie di Henry
Kissinger. Gli anni della Casa Bianca, Milano, 1982 e Anni di crisi, Milano, 1982.
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rilevanza politica, e come testimoniato dalla dimensione di diritto “fondamentale” che gli si è
voluta attribuire, non fosse altro perché considerato importante fattore di comunicazione e di
dialogo tra gli individui e tra i popoli.
Da quanto sopra non si deve trarre l’errata impressione che lo sport in quanto risolve dei
problemi non ne sia, però, al contempo privo. In questo senso, va segnalato come, a nostro
avviso, esso vada coltivando in sé pericolose ed incontrollate tendenze che ne inquinano il
valore: l’eccessiva spettacolarizzazione, la violenza, il doping.
Considerata l’attenzione riservata ai valori più alti dell’esistenza umana, lo sport mostra
di essere uno dei mezzi attraverso cui l’uomo ha modo di far emergere la propria dimensione
di essere “finito” (sconfitta, infortuni, incapacità di altruismo o ad accettare un verdetto
negativo) e di essere “in-finito”, capace di risorgere dopo ogni tentativo di superare i propri
limiti. Non si tratta, dunque, di aggiungere nuovi contenuti allo sport, ma di evidenziare quelli
che gli sono propri e collocarli nella giusta direzione. Infatti, l’uomo altro non è che
competizione, vittoria e sconfitta, tensione alla perfezione e abisso di incertezze e come tale
vuole essere accettato, capito.
6. Conclusioni
Lo sport è fatto di simboli, di valori, di testimonianza e l’atleta viene considerato una
sorta di “pioniere” della cittadinanza universale
34
, oggi definita dallo jus positum
internazionale dei diritti umani. Ogni essere umano è legittimato a lottare, in modo pacifico,
per l’affermazione dei diritti fondamentali non per l’appartenenza anagrafica, ma come
testimone dello ius humanitatis rispetto allo ius soli e allo ius sanguinis35.
Tra i tanti problemi che il mondo sportivo si trova oggi ad affrontare e combattere, un
posto molto importante è occupato dal devastante fenomeno del doping. La legge del mercato
considera l’atleta alla stregua di un prodotto commerciale, la cui qualità dipende dai risultati,
poco importa come essi vengano conseguiti36; la paura dell’insuccesso e di vedere scemata
34
Sul concetto, analizzato in chiave critica, cfr. ZOLO, Chi dice umanità. Guerra, diritto e ordine globale,
Torino, 2000, idee che l’Autore sviluppa successivamente nel saggio La globalizzazione, Roma-Bari, 2004.
35
MAZZENTI PELLEGRINI, L'evoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento statale, Milano, 2007.
36
CAIGER, GARDINER, Professional unSport in the European Union: Regulation and Re-regulation, The Hague,
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quindi la propria quotazione tecnica, dunque anche economica visto lo stretto legame
esistente, può indurre fatalmente l’interessato a ricorrere all’aiuto farmacologico pur di
ottenere comunque la vittoria. In passato, soprattutto i Paesi dell'Europa dell’Est (DDR in
primis), hanno recitato il ruolo di precursori in questo campo, applicando il doping in
maniera sistematica nel periodo che va dagli anni cinquanta agli anni ottanta soprattutto sugli
atleti che partecipavano alle Olimpiadi.
Accanto ad un effetto economico-sociale del doping, consistente nell’offesa della lealtà
sportiva, nell’alterazione delle regole della libera concorrenza, esiste un ben più grave
problema igienico sanitario legato all’illecita manipolazione del corpo umano e ai gravi esiti
per la salute che questa manipolazione comporta. L’uso di sostanze proibite è sicuramente un
fenomeno a doppia lesione sia sotto il profilo della salute dell’atleta che dell’etica sportiva. In
riferimento a quest’ultimo aspetto, il ricorso al doping altera il principio della par condicio
perché l’atleta che fa uso di sostanze dopanti, aumentando il proprio rendimento, altera
artificiosamente a proprio vantaggio l’iniziale posizione di equilibrio tra i diversi partecipanti
alla competizione.
La Commissione Europea, preoccupata per il diffondersi del fenomeno, raccomanda che
il commercio di sostanze dopanti illecite abbia lo stesso trattamento del commercio di droga
nell’UE, tenendo conto dei rischi dall’uso di sostanze utilizzate per alterare la prestazione
sportiva. L’istituzione di un’agenzia mondiale contro il doping (WADA) e la conseguente
proposta di un Codice Antidoping mondiale unico37, sembrano essere un primo importante
passo verso la ristrutturazione della politica antidoping.
L’inserimento dello sport fra i diritti umani meritevoli di tutela, può essere inteso come
contributo allo sviluppo e alla promozione dei valori fondamentali riconosciuti
dall’ordinamento giuridico internazionale. Il cammino per uno sviluppo completo ed
armonioso dell’essere umano quale riflesso del quadro sopra delineato, è però ancora molto
arduo e lungo, poiché il tema del rispetto dei diritti umani risente delle volontà “politiche” dei
governi delle Grandi Potenze che, interessate a privilegiare lo sviluppo delle relazioni
2001.
37
Regolamento dell’attività antidoping 5 giugno 2001 adottato dal CONI.
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Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna
politiche, economiche e commerciali, si rivelano propense a non attribuire il giusto peso alle
spesso brutali violazioni dei detti diritti.
Ebbene queste scelte sono difficilmente conciliabili con lo spirito sportivo, quale
emerge dagli atti internazionali cui s’è fatto cenno, poiché lo sport è, appunto, rispetto per se
stessi e per gli altri, con tutto ciò che ne consegue quanto alle relazioni con gli altri, al di là di
qualsiasi differenza o discriminazione 38 , è tolleranza 39 , è capacità di riconoscere i propri
limiti e imparare a superarli.
Pur non escludendo che sport possa significare anche amicizia 40 e solidarietà 41 ,
riteniamo che sul punto sia preferibile soprassedere, trattandosi di due concetti che hanno
complessi risvolti psicologici, sociologici e filosofici che meriterebbero di essere indagati in
modo più approfondito rispetto a quanto non sia dato fare in questa sede.
TORRELLI, Vers une reconnaissance internationale d’un droit au sport, in COLLOMB, Sport, droit et relations
internationals, Paris, 1988.
39
Sul concetto di tolleranza, cfr. LOCKE, Scritti sulla tolleranza, Torino, 1977.
40
Per tutti, cfr. CREPET, Elogio dell’amicizia, Torino, 2012; ALBERONI, L’amicizia, Milano, 2002. Sotto il
profilo filosofico, ARISTOTELE, Etica Nicomachea, Milano, 1979, Libro IX e X; PLUTARCO, Come riconoscere
la vera amicizia, Prato, 2010 per il quale «l’amicizia è animale da compagnia, non da gregge» p. 48 ss.; NEPI,
Amicizia e giustizia tra antico e moderno, http://www.babelonline.net/PDF07/Paolo Nepi_Amicizia e giustizia
tra antico e moderno.
41
Il principio di solidarietà inizia a diffondersi tra il XVIII e il XIX secolo e proprio perché originario della
terminologia giuridica, a esso si connette anche quello di responsabilità . Sul concetto in esame, si rinvia a
RORTY, Contingenza, ironia e solidarietà, Roma-Bari, 1989.
38
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