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tfr/tfs fondi pensione

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tfr/tfs fondi pensione
TFR/TFS
FONDI PENSIONE
Perché è importante non
aderire al Fondo Espero
A cura dei Cobas –Comitati di base della scuola
Sede Nazionale:
V.le Manzoni 55, 00185 Roma
tel.: 0670452452; fax: 0677206060.
e-mail: [email protected]
www.cobas-scuola.org
TFS
(Trattamento di fine servizio,
buonuscita)
E’ riservato a tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato nella
Pubblica Amministrazione entro il 31/12/2000, anche in caso di
successivo passaggio – a qualsiasi titolo – da un Ente ad un altro
purché tale passaggio avvenga senza soluzione di continuità e sempre
con contratto a tempo indeterminato.
E’ in regime di TFS pure il personale assunto a tempo indeterminato
precedentemente al 1° gennaio 2001, anche se solo ai fini giuridici
(Esempio: personale scolastico assunto a tempo indeterminato con
decorrenza giuridica 1° settembre 2000 e decorrenza economica 1°
settembre 2001)
Rimangono al momento in regime di TFS, quale che sia la data della loro assunzione nella Pubblica
Amministrazione, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili; gli avvocati ed i procuratori dello Stato; il
personale militare e delle forze armate di polizia; il personale della carriera diplomatica e prefettizia; i
professori ed i ricercatori universitari, nonché i dipendenti degli Enti che svolgono la loro attività nelle
materie contemplate dall’art. 1 del D.Lgs del Capo provvisorio dello Stato 17/07/1947, n. 691, e dalle leggi
n. 281/85 e n. 287/90 (personale della Borsa, Consob ecc.)
Come si calcola TFS
L’ammontare del TFS è determinato dai 13/12 dell’80% dell’ultima retribuzione
utile (costituita dallo stipendio e dall'i.i.s.) moltiplicato per il numero degli anni
valutabili (inclusi i periodi riscattati).
Cioè l'86,66% dell'ultimo stipendio moltiplicato per gli anni di
servizio (inclusi quelli riscattati)
TFS = 13/12 * 80% (Ult. stip. + i.i.s.) * anni valutabili
L’entità della buonuscita è quindi strettamente legata alla carriera economica:
aumentando lo stipendio tabellare (stipendio + i.i.s.) per rinnovo contrattuale o
passaggio di gradone si incrementa il T.F.S.;
Sono esclusi la retribuzione accessoria e gli eventuali aumenti contrattuali
differiti a data posteriore alla cessazione.
E' soggetto alla trattenuta dell'IRPEF alla fonte, per cui non deve essere incluso
nella dichiarazione dei redditi.
Il TFS non è salario differito (come il TFR), bensì salario previdenziale istituito per
legge, gode di un trattamento fiscale più favorevole (solo il 40% del TFS è
tassato) rispetto al TFR
TFR
(Trattamento di fine rapporto,
liquidazione)
Sono obbligatoriamente in regime di TFR:
• tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in essere
al 30/05/2000 o stipulato successivamente;
• tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo il
31/12/2000
Eventuali servizi resi a tempo determinato nel periodo intercorrente tra la nomina giuridica e
quella economica danno diritto, sussistendo le condizioni di legge, al TFR. Il pagamento del
TFR potrà però essere subito effettuato solo se tra la risoluzione del rapporto di lavoro a
tempo determinato e la decorrenza economica di quello a tempo indeterminato ci sia almeno
un giorno di interruzione.
Esempio:
nomina giuridica a tempo indeterminato dal 1° settembre 2000, decorrenza economica a tempo indeterminato dal 1°
settembre 2001:
1) contratto di lavoro a tempo determinato dal 1° febbraio al 30 giugno 2001: il TFR può essere subito corrisposto;
2) contratto di lavoro a tempo determinato dal 1° febbraio al 31 agosto 2001: il TFR, rivalutato ai sensi di legge, sarà
corrisposto all’atto della definitiva cessazione dal servizio a tempo indeterminato.
Come si calcola il TFR
Il TFR è determinato da:
• Una quota annua di accantonamento: pari al 6,91% dello stipendio
lordo annuale
La retribuzione utile comprende:
1) la retribuzione lorda tabellare
2) eventuale assegno ad personam
3) l'intera indennità integrativa speciale
4) la tredicesima .
• rivalutazione delle quote accantonate. Al 31 dicembre di ogni anno, oltre
a calcolare la quota da accantonare per l'anno stesso, il datore di lavoro
deve rivalutare il fondo complessivo accantonato negli anni precedenti. Il
tasso di rivalutazione da applicare e' composto da due voci, una fissa
(1,5%) ed una variabile (75% dell' aumento del costo della vita calcolato
dall'ISTAT).
Esempio: con un tasso di inflazione al 3% il TFR viene rivalutato del 2,25% (equivalente al
75% dell’inflazione) + l’1,5% fisso, quindi del 3,75%. Ne consegue che con inflazione
sotto il 6%, la rivalutazione complessiva supera l'inflazione
Diritto al TFR
Il diritto al TFR sorge alla risoluzione di un contratto di lavoro della durata minima di 15 giorni
continuativi nell’arco di un mese.
Ciò significa che nell’ipotesi di un servizio continuativo di almeno 15 gg. effettuato però
nell’arco di due mesi (Esempio: dal 20 aprile al 4 maggio) il lavoratore non matura il diritto
alla prestazione.
Più servizi, ognuno dei quali inferiore ai quindici giorni, ma prestati senza soluzione di
continuità con obbligo di iscrizione all’Istituto, fanno maturare il diritto al TFR qualora
ovviamente la loro durata complessiva sia almeno di 15 giorni in un mese.
Nel caso in particolare del personale della Scuola, i contratti di lavoro inferiori ai 15 giorni,
anche se stipulati con Istituti scolastici diversi, si sommano al fine del raggiungimento della
durata minima di servizio necessaria per acquisire il diritto al TFR, a condizione che tra
l’uno e l’altro contratto non ci sia soluzione di continuità, vale a dire non ci sia
nemmeno un giorno – non importa se festivo o feriale – non coperto da contratto.
Il TFR va corrisposto d’ufficio; il lavoratore non deve quindi presentare alcuna istanza per
ottenere la prestazione
Ai sensi dell’art. 2948 c.c. il diritto al TFR è soggetto a prescrizione quinquennale
decorrente dal giorno in cui tale diritto può essere fatto valere e quindi da quello in cui sorge
il diritto al pagamento della prestazione.
Termini di pagamento del TFR
•In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età, di servizio, per
inabilità e per decesso, l’INPDAP è obbligato a corrispondere la prestazione entro
i successivi 90 giorni.
•In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi altra motivazione
diversa da quelle sopra indicate, il pagamento del TFR non potrà avvenire prima
che siano decorsi 180 giorni dalla cessazione dal servizio.
•In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato che si risolva alla scadenza
dei termini fissati contrattualmente, la risoluzione del rapporto si considera
avvenuta per "limiti di servizio" e il pagamento della prestazione dovrà essere
effettuato entro i successivi 105 giorni (15 + 90).
•Laddove, viceversa, un rapporto di lavoro a tempo determinato si risolva per
dimissioni o per destituzione antecedentemente alla scadenza dei termini
contrattuali, il pagamento non potrà avvenire prima di 180 giorni.
•La mancata osservanza dei termini di pagamento comporta l’obbligo
della corresponsione degli interessi di mora
Retribuzione utile ai fini del TFR
• In un contratto di lavoro della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese, il
lavoratore ha diritto al TFR calcolato sulla retribuzione virtuale riferita all’intero
mese.
Il TFR va calcolato sulla retribuzione virtuale intera anche in caso di
corresponsione di retribuzione ridotta per:
Malattia
Messa in disponibilità
Maternità (astensione obbligatoria nonché
astensione facoltativa per un periodo
massimo complessivo tra i due genitori di sei
mesi fino a tre anni di vita del bambino)
L’indennità per maternità corrisposta dopo la risoluzione del rapporto di
lavoro, ai sensi dell’art. 17 della legge 1204/71 e successive modifiche ed
integrazioni, non è utile ai fini del TFR.
Per il personale del Comparto Scuola non è altresì utile ai fini del TFR il periodo di
nomina solo giuridica, nel caso in cui la docente chiamata a prestare lavoro non
assuma servizio nemmeno un giorno perché già in congedo obbligatorio per
maternità.
Riscatti
La normativa che disciplina il TFS consente di riscattare, previo pagamento di un
"contributo" a totale carico del dipendente, alcuni periodi e/o servizi che
altrimenti non sarebbero valutabili.
Le norme del codice civile che regolano la liquidazione del TFR non prevedono
invece l’istituto del riscatto. Una eccezione è però contemplata per i dipendenti
pubblici dall’art. 1 – comma 9 – del DPCM 20/12/99 che ha disposto che il
personale in servizio a tempo determinato alla data del 30/05/2000, e quindi
obbligatoriamente in regime di TFR, possa chiedere il riscatto di periodi di servizio
svolti a tempo determinato precedentemente a quelli relativi al contratto in essere
alla suddetta data del 30 maggio 2000, purché detti servizi non abbiano fatto
sorgere il diritto all’iscrizione all’INPDAP (ex Gestione ENPAS o ex Gestione INADEL)
né abbiano dato luogo ad alcun tipo di liquidazione
Al di là dei suddetti servizi nessun altro periodo e/o servizio può essere riscattato
ai fini TFR.
Non sono oggetto di riscatto, quindi, per i dipendenti dello Stato, gli eventuali
periodi a tempo determinato intercorrenti tra la nomina giuridica e quella
economica che hanno fatto sorgere il diritto al TFR.
Anticipazioni sul trattamento
La legge prevede anche la possibilità per il lavoratore di richiedere una
anticipazione sul trattamento (solo TFR) cui avrebbe diritto nel caso di
cessazione del rapporto (l’INPDAP, al momento, non anticipa, quindi i
lavoratori pubblici non hanno la possibilità di chiedere l’anticipo).
Questa anticipazione, però, ha alcuni limiti:
1. annualmente, ne possono usufruire solo il 10% dei dipendenti
2. non può essere superiore al 70% del trattamento spettante di diritto
3. è prevista solo per quei lavoratori che hanno una anzianità di servizio superiore
agli otto anni
4. può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto
5. deve essere giustificata dalla necessità di acquisto della prima casa (per sé o per
i figli) o dalla necessità di spese sanitarie per terapie eccezionali
Ricapitolando…..
TFR
TFS
Salario differito
Salario previdenziale
(istituito per legge)
(salario pagato in momenti diversi da
quelli del suo accantonamento)
è strettamente legato alle
retribuzioni effettivamente percepite
negli anni passati e all’indice ISTAT
Lo si percepisce alla fine della carriera lavorativa,
oppure si può richiedere un’anticipazione (soltanto
in condizioni particolari)
dipende dall'ultimo stipendio e dalle sue
variazioni contrattuali che, a loro volta, sono
legate alla progressione di anzianità di servizio
Lo si percepisce alla fine della
carriera lavorativa
Per passare dal regime TFS al regime TFR
bisogna, obbligatoriamente, aderire ai Fondi
Pensione (Espero, per la scuola).
Il termine per questa opzione era stato fissato al 31-12-2005, ma le
pochissime iscrizioni e la reale possibilità di veder fallire il fondo Espero
ancor prima della sua piena operatività, hanno “consigliato”a Maroni (e,
soprattutto, ai sindacati concertativi) di far slittare il termine al 31-12-2010
La previdenza
Previdenza pubblica
obbligatoria
Quella attuale, gestita dall’INPDAP (per i
lavoratori pubblici) e dall’INPS (per quelli
privati) , funziona con il meccanismo
della ripartizione fondato sulla solidarietà
fra generazioni, per cui i contributi
versati dai lavoratori in attività
finanziano le pensioni di chi ha smesso
di lavorare
Previdenza privata
complementare
Funziona col metodo di
capitalizzazione, ossia i contributi
versati da ogni iscritto confluiscono
sulla sua posizione individuale (Fondi
pensione), rivalutati annualmente dagli
utili (o dalle perdite!!) derivanti dalla
gestione finanziaria delle somme
accantonate
I Fondi Pensione
A prestazione definita
Si basano su un impegno per il futuro a
garantire un certo rendimento. Una volta
che il lavoratore andrà in pensione, il
fondo, indipendentemente
dall’andamento degli investimenti
finanziari attuati nel corso della vita
produttiva del lavoratore, dovrà pagargli
una rendita pari alla somma predefinita.
Il rischio ricade sull’azienda e sui
fondi pensione
Molti di questi fondi sono falliti e quelli
ancora in funzione hanno costi di
gestione altissimi
A contribuzione definita
Non si impegna a garantire un reddito
predefinito al lavoratore e, in realtà,
non garantisce neppure il capitale
versato, perché il suo rendimento sarà
frutto degli investimenti finanziari e
della situazione delle borse al
momento dell’uscita del lavoratore.
Il grado di incertezza è molto alto e il
rischio ricade tutto sulle spalle del
lavoratore
Fondi aperti
Fondi chiusi
(o negoziali)
I Fondi chiusi
I fondi pensione "chiusi o negoziali" sono quelli istituiti per singola azienda o per gruppi di aziende
(fondi aziendali o di gruppo), per categorie di lavoratori o comparto di riferimento (fondi di categoria o
comparto) o anche per raggruppamenti territoriali (fondi territoriali).
Tali fondi sono costituiti attraverso un contratto collettivo nazionale, un accordo o un regolamento
aziendale, ovvero tramite accordo tra lavoratori promosso dai sindacati o associazioni rappresentative di
categoria.
I sindacati e le aziende, però, non gestiscono direttamente i versamenti dei contributi ma lo fanno
attraverso società di gestione del risparmio, compagnie di assicurazione, banche e Sim
(Società di Intermediazione Mobiliare).
Il versamento dei contributi ad un fondo pensione complementare per i lavoratori
dipendenti è articolato su tre quote:
1- contributo del datore di lavoro;
2- contributo del lavoratore;
3- una quota del trattamento di fine rapporto (TFR)
I lavoratori assunti dopo il 28 aprile 1993 devono versare al fondo pensione l’intera
quota del TFR.
I Fondi aperti
I fondi "aperti" sono istituiti e gestiti direttamente da banche, società di assicurazioni,
società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare.
Costi dei Fondi Pensione chiusi
Spese/Patrimonio fine esercizio
2001
2002
2003
Gestione amministrativa
0,47%
0,40%
0,34%
Gestione finanziaria
0,1%
0,12%
0,13%
Totale
0,57%
0,53%
0,47%
Fonte: Covip (Relazione annuale 2003)
I costi dei fondi pensione aperti variano a seconda del gestore e
delle condizioni: si va dall’ 1% all’8%
I rendimenti dei Fondi Pensione
Performance
% dal 1998
Performance
% 5 anni
Performance
% 3 anni
Performance
% 2004
Fondi pensione
chiusi
Rendimento
generale netto
-
9,2
6,0
4,5
Rendimento
TFR
Rivalutazione
netta TFR
19,4
15,8
8,7
2,5
-
+6,6
+2,7
-2,00
Differenza
rendimento
TFR/Fondi
chiusi
Fonte: Covip (Relazione annuale 2003)
Ciò significa che, se avessimo investito il nostro TFR nei
fondi pensione (dal 1998 ad oggi) ci troveremmo con un
rendimento inferiore del 7,3%
Il Fondo Espero
Espero è, ad oggi, l’unico fondo pensione chiuso istituito nel pubblico impiego
E’ riservato ai dipendenti scolastici a tempo indeterminato anche in part-time, a
tempo determinato non inferiore a 3 mesi continuativi, nonché ai lavoratori di
scuole private, legalmente riconosciute, paritarie e della formazione professionale
E’ stato costituito nel 2003 da Aran (cioè il Ministero dell’Istruzione) e Cgil-scuola,
Cisl-scuola, Uil-scuola, Snals, Gilda, Cida,
Il 12 maggio 2004 ha ricevuto l’autorizzazione della Covip (Commissione di
vigilanza sui fondi pensione)
…ma per essere operativo dovrà raggiungere, entro febbraio 2006, almeno
30.000 adesioni.
Al mese di Ottobre 2005 le adesioni erano soltanto 5.000
Adesione ad Espero
L’adesione al fondo è volontaria e comporta per il lavoratore:
1- una quota d’iscrizione una tantum di 2,58 €;
2- una quota associativa annua stabilita dal Consiglio d’amministrazione non superiore allo
0,12% della retribuzione utile (stipendio, indennità integrativa e tredicesima mensilità)
3- un contributo mensile dell’1% della propria retribuzione utile dal terzo mese
successivo alla consegna del modulo di adesione all’Amministrazione;
4- il versamento di tutte le quote di trattamento di fine rapporto (6,91% della retribuzione
base di riferimento per il calcolo) che maturano dal terzo mese successivo alla data di
iscrizione al fondo (per gli assunti dopo il 31/12/2000 che sono già in T.F.R.)
5- la trasformazione della buonuscita (T.F.S.) in T.F.R. e versamento mensile al fondo del 2%
delle quote di T.F.R. maturate tre mesi dopo l’adesione + una quota pari all’1,5 % della base
contributiva vigente ai fini T.F.S. (per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato
entro il 31/12/2000 e attualmente in regime di trattamento di fine servizio T.F.S.)
I contributi del 2%, dell’1,5% e del 6,91% sono accantonati figurativamente presso l’Inpdap,
che li versa al fondo al momento del pensionamento o della cessazione del rapporto di
lavoro. L’Inpdap in via transitoria applica su essi un tasso di rivalutazione corrispondente alla
media dei rendimenti netti di un paniere di fondi. Successivamente, consolidata la struttura
finanziaria del fondo, li rivaluterà col rendimento del fondo
Oltre alla quota versata dal lavoratore, il fondo si alimenta con:
1- un contributo dell’amministrazione dell’1% mensile della retribuzione utile
2- un versamento una tantum (a carico dell’amministrazione) dell’1% solo per 12 mesi per
chi aderisce entro il 31/12/2005, che scende allo 0,5% sempre per un anno per chi si
iscrive dal 01/01/2006 al 31/12/2006
Ricapitolando:
Quota del
T.F.R.
Quota
aggiuntiva
Bonus per 12 mesi
(a carico
dell’amministrazione)
1% della
retribuzione
tabellare + iis +
tredicesima
2%
1,5% della
base
retributiva
vigente ai fini
TFS
- 1% se aderisce entro il
31/12/05
- 0,5% se aderisce dal
31/12/05 al 31/12/06
1% della retribuzione
tabellare + iis +
tredicesima
1% della
retribuzione
tabellare + iis +
tredicesima
Tutto
(6,91% della
retribuzione
annua lorda)
- 1% se aderisce entro il
31/12/05
- 0,5% se aderisce dal
31/12/05 al 31/12/06
1% della retribuzione
tabellare + iis +
tredicesima
1% della
retribuzione
tabellare + iis +
tredicesima
Tutto
(6,91% della
retribuzione
annua lorda)
- 1% se aderisce entro il
31/12/05
- 0,5% se aderisce dal
31/12/05 al 31/12/06
Quota a carico
dell’amministrazione
Quota a carico
del lavoratore
Dipendenti assunti a
tempo indeterminato
prima del 01/01/2001
(optanti)
1% della retribuzione
tabellare + iis +
tredicesima
Dipendenti assunti a
tempo indeterminato
dopo 31/12/2000
Dipendenti con contratto
a tempo determinato
Prestazioni
Espero eroga le seguenti prestazioni:
• Pensione complementare di vecchiaia: almeno 5 anni di iscrizione e 65 anni di età (60 per le
donne). Calcolo contributivo con coefficienti attuariali rapportati alla speranza di vita. Si può
rivalutare ogni anno in base ai risultati di gestione.
• Pensione complementare di anzianità: almeno 15 anni d’iscrizione (5 fino al 2019), cessazione
dell’attività, almeno 55 anni d’età (50 se donna). Le rendite saranno erogate mediante
convenzione con Enti previdenziali o Società di Assicurazione. La misura della pensione
integrativa dipenderà dai contributi versati, dalla durata dei versamenti, dai costi di
gestione e dai rendimenti conseguiti dal fondo.
• Riscatto per cessazione dell’attività: in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del
pensionamento si può optare per il trasferimento ad altri fondi, mantenere la posizione
individuale in assenza di contribuzione oppure riscattare il capitale maturato
• Riscatto per decesso dell’iscritto: in caso di morte dell’associato prima del suo pensionamento la
posizione individuale è riscattata dal coniuge, in sua mancanza dai figli, in mancanza di coniuge e
figli dai genitori se conviventi e a carico. In assenza di tali soggetti l’iscritto può nominare un
beneficiario, in mancanza del quale la posizione resta acquisita al fondo
• Capitale una tantum: se l’importo della pensione è inferiore all’assegno sociale (370 € nel
2004) o se non sussistono i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione, l’erogazione
della prestazione avviene sottoforma di capitale
Anticipazione di una quota di capitale
Dopo almeno 8 anni d’iscrizione al fondo si può richiedere, per acquisto o
ristrutturazione della 1° casa per sé o per i figli, spese sanitarie straordinarie,
spese sostenute durante il congedo per la formazione continua,
un’anticipazione delle prestazioni
Poiché il conferimento al fondo delle quote di TFR e dell’eventuale
1,5% aggiuntivo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro,
l’anticipazione non può essere concessa con riferimento a questi
accantonamenti fintanto che conservano natura figurativa
In definitiva
Chi non aderisce ai fondi
pensione, dopo 8 anni, ha la
possibilità di riscattare il 70%
della quota maturata di TFR
(6,91 dello stipendio tabellare +
rivalutazione Istat)
Chi aderisce ad Espero potrà riscattare,
dopo 8 anni, solo la quota di capitale
versato dal lavoratore e dal datore di
lavoro (2% annuo della retribuzione
tabellare + eventuale rendimento
ottenuto)
Chi gestisce Espero?
Lo statuto di Espero esclude la gestione diretta delle risorse.
I contributi raccolti saranno versati in una Banca Depositaria (Monte dei Paschi di Siena) e
investiti da Gestori specializzati
Per il primo esercizio la gestione sarà monocomparto, cioè tutti i contributi saranno
investiti nello stesso modo e ci sarà un unico rendimento.
Successivamente si potrà aderire, a seconda dell’età, della durata e del grado di propensione
al rischio, alla gestione pluricomparto con diverse linee di investimento e differenti profili di
rendimento. La composizione del patrimonio di Espero sarà inizialmente prudente, con
grande prevalenza degli investimenti obbligazionari (circa 80%) rispetto agli azionari.
Quali garanzie per i soldi versati nei fondi pensione?
Citiamo, al riguardo, il punto 7 lettera b della scheda informativa del Fondo Espero
“…In nessun caso l’associato ha la garanzia di ottenere, al momento
dell’erogazione delle prestazioni, la restituzione integrale dei contributi
versati ovvero un rendimento finale rispondente alle aspettative. Non
esistono del pari garanzie sul ripetersi in futuro delle perfomance
realizzate negli anni precedenti né sul rendimento finale che sarà
possibile ottenere al momento del pensionamento”
E’ chiaro, quindi, che:
1- con i soldi e la liquidazione dei lavoratori saranno fatti degli
investimenti finanziari gestiti direttamente dalle banche
2- l’unica vera differenza tra i fondi chiusi e quelli aperti sono i costi di
gestione (molto più alti nei fondi aperti).
Il rischio di investimento è molto simile, perché la gestione e
l’amministrazione delle attività dei fondi chiusi sono comunque appannaggio
delle banche
3- investire nei fondi pensione significa sottrarre risorse alla
previdenza pubblica, negare l’universalità del diritto ad una pensione
pubblica dignitosa, cancellare ogni principio previdenziale
solidaristico, diffondere l’egoismo e la competitività tra i lavoratori.
4- un eventuale “successo” di questo fondo pensione influirà
negativamente sulla stessa contrattazione nazionale: oltre alla
“concertazione” si potrà realizzare la “cogestione” di quote di salario
tra organizzazioni sindacali e padronali. E non sarà improbabile se nei
prossimi rinnovi contrattuali troveremo delle quote di aumento
salariale decurtate allo stipendio base di ogni lavoratore, che saranno
“deviate” nei fondi pensione
Cosa succederà quando si andrà in pensione
Dipendente in TFS che
non aderisce ad Espero
percepirà
tutta la
buonuscita
percepirà
Dipendente in TFS che
aderisce ad Espero
Dipendente in TFR che
non aderisce ad Espero
la pensione
percepirà
+
tutta la
liquidazione
+
il T.F.R. derivante dalla buonuscita maturata alla
data di adesione al fondo e dal 4,91% della
retribuzione versata da tale data, entrambe
rivalutate annualmente. Potrà optare per la
liquidazione in unica soluzione di una quota del
capitale maturato che non può superare il 50%
della posizione individuale maturata. L’altro 50%
deve essere riscosso in rate periodiche.
+
percepirà
Dipendente in TFR che
aderisce ad Espero
la pensione
la pensione
+
la pensione
La pensione integrativa di Espero.
Potrà optare per la liquidazione in unica
soluzione di una quota del capitale maturato
che non può superare il 50% della posizione
individuale maturata. L’altro 50% deve
essere riscosso in rate periodiche.
La truffa del silenzio-assenso
Il grimaldello utilizzato per far saltare resistenze, perplessità l’opposizione dei lavoratori
alla previdenza alternativa, è quello del silenzio/assenso nel trasferimento del TFR dei
lavoratori ai fondi pensione.
CGIL, CISL, UIL e Maroni hanno convenuto insieme sulla bella trovata del silenzio/assenso,
completamente capovolta rispetto alla precedente e consolidatissima prassi, per cui in
futuro, se un lavoratore vorrà mantenere il proprio TFR, quindi restare nella situazione
attuale, dovrà fare esplicite dichiarazioni al datore di lavoro e all'ente previdenziale di
riferimento (INPS, INPDAP,...).
Anche uno sciocco, purchè correttamente informato, comprenderebbe la portata
dell'inganno e della truffa; si gioca sulla disinformazione, sulla distrazione, sulla
superficialità di tanti, per trasferire comodamente milioni di liquidazioni nei fondi pensione.
In tal modo CGIL-CISL-UIL entrano direttamente in concorrenza con finanziarie,
assicurazioni, banche, per cercare di convogliare il TFR, che costituisce parte del salario
differito dei lavoratori, all'interno dei fondi di categoria chiusi (da loro cogestiti con la parte
datoriale), piuttosto che in quelli aperti.
Il silenzio-assenso non riguarda, ad oggi, il pubblico impiego
La previdenza integrativa è
come quando ti rubano la
bicicletta e poi ti chiedono di
pagare per riaverla.
Si potrebbe aggiungere che, in
questo caso, si pagherebbe per
riavere i cerchioni, il campanello
e il sellino e che, oltre al ladro, si
deve pagare pure il sindacalista
che faceva il palo…….
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