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Previlabor
FIM CISL – FIOM CGIL – UILM UIL
Bologna
Fondo pensione
PREVILABOR
la nuova legislazione sulla
previdenza complementare
(d.lgs. 252 del 2005)
Seminario sulla nuova previdenza complementare
Bologna, 12 gennaio 2007
LA NORMATIVA
la normativa in materia di previdenza complementare
ha visto un’evoluzione continua dal 1993 ad oggi:
 d.lgs 124/1993
 l. 335/1995
 d.lgs 47/2000
 d.lgs. 252/2005
 finanziaria 2007 (l. 296/2006)
 D. Min. Tesoro 703/96 su investimenti
 D. Min. Lavoro 211/97 su Statuti e requisiti amministratori
 altre disposizioni di Covip e Agenzia delle Entrate
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IL DECRETO 124 DEL 1993
ha rappresentato il primo intervento sistematico
sul settore:
 natura contrattuale della previdenza complementare per
i lavoratori dipendenti
 individuazione del TFR come canale preferenziale di
finanziamento
 presenza bilaterale e paritetica (Aziende e lavoratori iscritti)
negli Organi di amministrazione e controllo del Fondo
 gestione “finanziaria” del patrimonio
 regole per prestazioni, anticipazioni, riscatti, ecc.
 creazione di una specifica Autorità di controllo (COVIP)
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IL DECRETO 124 DEL 1993
opera 2 importanti distinzioni rispetto alla data di entrata
in vigore (28 aprile 1993):
 vecchi e nuovi Fondi:
vecchi Fondi sono quelli che preesistevano alla norma (in
particolare, settore bancario, assicurativo, dirigenti
industriali); nuovi quelli nati dopo il 28.4.1993
 vecchi e nuovi iscritti:
vecchi iscritti sono coloro che erano già iscritti a un Fondo
prima del 28.4.93, nuovi tutti gli altri
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I FONDI PREESISTENTI
i vecchi Fondi sono soggetti ad un regime particolare:
 sono iscritti ad una sezione speciale dell’Albo
dei Fondi pensione
 possono mantenere la gestione assicurativa
 non possono ampliare la platea dei potenziali aderenti
 nessun obbligo di scheda informativa approvata da Covip
 generale snellimento delle forme e delle procedure
la Covip ha invitato piu’ volte i “vecchi” Fondi ad adeguarsi ai nuovi
modelli gestionali
è comunque atteso nella prima metà del 2007 uno specifico decreto
interministeriale per l’adeguamento alla nuova normativa
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LE TIPOLOGIE DI ISCRITTI
VECCHI ISCRITTI: i soggetti iscritti ad un vecchio
Fondo pensione alla data del 28.4.93
NUOVI ISCRITTI: i soggetti iscritti a un Fondo
pensione dopo il 28.4.93
di cui NEOCCUPATI: soggetti che hanno aperto la
propria posizione pensionistica pubblica dopo il 28.4.93
la maggiore differenza che rimane oggi tra le 2 categorie
consiste nel fatto che ai “vecchi” è consentito ritirare
la prestazione finale sotto forma di capitale al 100%
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LA NORMATIVA
legge 335 del 1995
 sblocca la situazione, consentendo la partenza dei primi fondi
chiusi (Fonchim, Cometa, ecc.) e aperti.
 migliora la fiscalità dei Fondi, regolamenta gli iter procedurali
e rafforza il ruolo della Covip.
 attribuisce l’esclusiva ai Fondi contrattuali nel settore
del lavoro dipendente
decreto 47 del 2000
 prevede la nascita delle polizze previdenziali
 istituisce l’imposta dell’ 11%
 consente la deduzione anche per i familiari a carico
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IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO
possono essere individuate tre fasi:
1. contribuzione
2. gestione delle risorse
3. erogazione delle prestazioni
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FASE 1 : LA CONTRIBUZIONE
ACCORDO
OO.SS. lavoratori
AZIENDA
CONTRIBUTI
FONDO PENSIONE
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FASE 2 : LA GESTIONE
AZIENDA
INVESTIMENTO
FONDO
PENSIONE
GESTORE
FINANZIARIO
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FASE 3: LE PRESTAZIONI
GESTORE
FINANZIARIO
RENDITA
CAPITALE
IMPORTO DELLA
POSIZIONE
INDIVIDUALE
FONDO
PENSIONE
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I CANALI CONTRIBUTIVI
LAVORATORE
AZIENDA
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FONDO
PENSIONE
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TFR
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LE FORME PREVIDENZIALI
Fondi chiusi (ad ambito predefinito)
 sono riservati ai soggetti che appartengono a gruppi omogenei
 nel settore del lavoro dipendente, sono creati dalla contrattazione collettiva
(Cometa, FondAPI, ecc.)
 possono essere nazionali, di Gruppo, aziendali, ecc.
 esistono esperienze territoriali anche istituiti da Regioni (es. Trentino A.A.)
Forme individuali
 sono promosse direttamente da Assicurazioni, Banche, SIM, SGR
 si realizzano mediante Fondi pensione aperti o polizze vita previdenziali
 hanno gli stessi vincoli di accesso alle prestazioni dei Fondi collettivi
 sono soggetti anch’essi alla vigilanza della Covip
 il dipendente può versare individualmente il TFR a una di queste forme
 è possibile anche l’adesione collettiva a un Fondo aperto
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PRINCIPI DELL’ULTIMA RIFORMA
(D.LGS. 252/05)
 Conferimento del TFR alla previdenza complementare:
scelta esplicita e tacita
 Equiparazione delle forme pensionistiche complementari
 Liberalizzazione delle adesioni collettive
 Nuovo regime per prestazioni e anticipazioni
 Nuova disciplina fiscale
 Misure compensative per le imprese
 Vigilanza unificata sotto Covip per tutte le forme
la Finanziaria 2007 ha anticipato di un anno
l’operatività della riforma
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IL “SILENZIO ASSENSO” PER IL TFR
 entro il giugno 2007 ciascun lavoratore privato può:
 decidere esplicitamente di lasciare il TFR maturando
in azienda: la scelta è modificabile;
 destinare esplicitamente il TFR ad una forma previdenziale
individuale: tale scelta ha effetto solo dal momento dell’esplicita adesione
e non si ha diritto all’eventuale contributo Azienda;
 aderire al fondo negoziale in base alle previsioni del contratto/accordo
di lavoro (con anche contributo azienda e da busta paga);
 non fare nulla (silenzio assenso): in questo caso il TFR maturato dal
1/7/07 sarà versato al Fondo contrattuale prevalente in azienda (senza però
contributo azienda e lavoratore) e finirà su una linea garantita
– La scelta di trasferire il TFR alla previdenza complementare
non è più modificabile
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CONFERIMENTO DEL TFR
indica la forma pensionistica di
destinazione del TFR
SI
oppure
lascia il TFR all’Azienda
il lavoratore
esprime la
sua volontà ?
NO
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il TFR affluisce al Fondo
contrattuale di riferimento
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CASI PARTICOLARI
 Se un lavoratore ha iniziato la propria carriera contributiva prima del
29/04/1993 può scegliere, in aggiunta alle opzioni 0% - 100%, se
versare esplicitamente alla previdenza solo la quota parte del TFR
già prevista dal CCNL (es. metalmeccanici 40%, ecc.)
 Se era iscritto a un Fondo, può mantenere l’attuale contribuzione
 N.B.: i dipendenti neo occupati dopo il 29/04/1993 iscritti a un Fondo
versano già l’intero TFR
 se in una Azienda operano più fondi “chiusi”, il TFR versato tramite
silenzio assenso affluirà al Fondo stabilito per accordo o, in assenza,
a quello che ha il maggior numero di iscritti
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IL TFR IN AZIENDA
 per lasciare il TFR in Azienda occorre una specifica manifestazione
di volontà da parte del lavoratore
 anche il TFR maturato tra il 1.1.07 e la data di adesione esplicita
alla previdenza resta in Azienda
 nel caso di imprese con più di 50 dipendenti il TFR inoptato (non
utilizzato per la previdenza) verrà trasferito mensilmente ad un
fondo di tesoreria INPS
(quindi se aderisco a un Fondo nel mese di aprile 2007, il TFR maturato fino a
marzo resta all’Azienda e affluisce al Fondo di tesoreria INPS)
 nelle aziende più piccole, il TFR inoptato rimarrà invece nella
disponibilità del datore di lavoro
 il lavoratore dovrebbe comunque ottenere il suo TFR ancora
dall’azienda, che dovrebbe conguagliare l’importo erogato al dipendente
cessato sui contributi INPS mensili
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IL TFR AL FONDO
 i versamenti relativi alle nuove adesioni del 2007 affluiranno
al Fondo solo dopo il 1° luglio p.v. (anche per la parte di
competenza 1/1 – 30/6/2007)
 nel frattempo i Fondi devono infatti adeguarsi alla nuova
normativa sulla base delle disposizioni Covip
 affluiscono dal 1° luglio anche gli eventuali incrementi del
TFR per i lavoratori già iscritti
 i vecchi Fondi devono mettere in atto gli adeguamenti, sulla
base di un emanando apposito Decreto interministeriale,
entro il 31 maggio 2007
 anche per i fondi preesistenti, i contributi potranno affluire
da luglio 2007
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LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DEI VERSAMENTI
I versamenti sono oneri deducibili per un importo
complessivamente non superiore a € 5.164,57
NB: in questo tetto NON rientra il TFR
per i familiari a carico, i versamenti sono deducibili dal reddito IRPEF del
“capofamiglia” (sempre nel limite complessivo di € 5.164,57)
Attenzione:
eliminato il limite del 12%
ed il collegamento al TFR per i dipendenti
La deducibilità fiscale è indipendente dalla detrazione di imposta IRPEF del 19%
per le polizza Vita stipulate ante 01/01/2001
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IL VANTAGGIO FISCALE
(FINANZIARIA 2007)
RISPARMIO FISCALE = ALIQUOTA MARGINALE
•
REDDITO
RISPARMIO FISCALE
•
da 0 a 15.000 euro
23 % del versamento
•
da 15.000 a 28.000 euro
27 % del versamento
•
da 28.000 a 55.000 euro
38 % del versamento
•
da 55.000 a 75.000 euro
41 % del versamento
•
oltre 75.000 euro
43 % del versamento
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ESEMPIO N. 1
•
•
•
•
•
•
•
Età
Reddito lordo
35 anni
€ 23.000,00
Plafond fiscale
Versamento
Risparmio fiscale (27% di € 1.000)
Costo effettivo
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€ 5.164,00
€ 1.000,00
€ 270,00
€ 730,00
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ESEMPIO N. 2
• Età
• Reddito lordo
•
•
•
•
•
50 anni
€ 32.000,00
Plafond fiscale
Versamento
Risparmio fiscale (38% di € 2.000)
Costo effettivo
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€ 5.164,57
€ 2.000,00
€ 760,00
€ 1.240,00
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NEL LIMITE DEDUCIBILE RIENTRANO:
i versamenti al Fondo pensione COLLETTIVO:
a carico Azienda + lavoratore
e, per la parte residua, i versamenti per le forme individuali
i versamenti per la
previdenza
individuale del
lavoratore
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i versamenti per la
previdenza integrativa
dei familiari a carico
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PER L’AZIENDA
• è dovuto il contributo d solidarietà del 10% sui
versamenti a carico del datore di lavoro
• il versamento aziendale è oggi deducibile senza limiti
dal reddito di impresa
• sono previsti degli sgravi fiscali e contributivi per
l’Azienda sulla parte del TFR versato al Fondo /
all’ INPS
• l’onere gestionale del dialogo con N fondi può
diventare molto pesante
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IL REGIME TRIBUTARIO DEI FONDI
il Fondo pensione è soggetto ad una aliquota dell’11%
sugli interessi maturati…..
• sull’incremento annuo del patrimonio del Fondo
• applicata già in fase di accumulo (come i fondi comuni)
• secondo il c.d. principio della maturazione
il calcolo va fatto posizione per posizione; l’imposta
dovuta viene versata entro il 16/2 dell’anno successivo
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LE PRESTAZIONI
e’ ovvio dire che la prestazione
principale di una forma di previdenza
Il capitale
accumulato
E’ UNA PENSIONE
viene convertito in una rendita vitalizia rivalutabile al momento del
pensionamento.
Il diritto alla pensione complementare è subordinato al pensionamento
nel sistema pubblico e si ottiene all’età pensionabile con almeno 5 anni
di partecipazione al Fondo
Se arrivo all’età pensionabile con meno di 5 anni di versamento al fondo
posso percepire la prestazione solo sotto forma di capitale
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LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
RENDITA VITALIZIA RIVALUTABILE
(a scelta reversibile) al raggiungimento dei requisiti
La prestazione può essere liquidata sotto forma di
CAPITALE
al massimo FINO AL 50% del maturato
IMPORTANTE:
Se il 70% della rendita maturata è inferiore al 50% dell’assegno
sociale, la prestazione può essere erogata interamente (100%) come
capitale
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ESEMPIO
• capitale maturato:
€ 50.000,00
• 70% della rendita equivalente (maschio 65 anni):
€ 2.363,42
• 50% dell’assegno sociale per l’anno 2006:
€ 2.481,18
 il 70% della rendita è inferiore al 50% dell’assegno sociale
 può essere liquidato tutto il capitale in un’unica soluzione
PER I PIANI PREVIDENZIALI DI BREVE DURATA
L’OBIETTIVO FINALE E’ IL CAPITALE !!!
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… ALTRE PRESTAZIONI
possono essere erogate solo nei casi consentiti:
• anticipazione per:
 spese mediche (anche coniuge e figli), fino al 75% in
qualsiasi momento;
 acquisto (anche per i figli) o ristrutturazione della prima
casa, fino al 75% dopo almeno 8 anni di partecipazione;
 altre esigenze degli iscritti, fino al 30% dopo almeno 8 anni
di partecipazione
• liquidazione agli eredi in caso di decesso
• riscatto totale per invalidità permanente assoluta
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… ALTRE PRESTAZIONI
possono essere erogate solo nei casi consentiti:
• riscatto totale per cessazione di attività o perdita requisiti
(dimissioni)
• riscatto parziale per cessazione dell’attività lavorativa,
fino al 50% dopo 12 mesi di inoccupazione, totale dopo
48 mesi di inoccupazione (fiscalmente agevolato)
•
• trasferimento in relazione a nuova attività, in qualsiasi
momento;
• trasferimento libero ad altra forma previdenziale, della
posizione previdenziale dopo due anni di iscrizione
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IL TRATTAMENTO FISCALE DEL CAPITALE
la quota di capitale
corrispondente ai
 contributi versati al fondo da
azienda e lavoratore e DEDOTTI
 TFR versato al fondo
 Interessi maturati (già tassati)
 contributi versati al fondo da
azienda e lavoratore NON DEDOTTI
è assoggettata ad imposta
sostitutiva del 15%
(ridotta di 0,30 per ogni anno oltre al
15° con massimo 6 punti)
è esente da
tassazione
Se il capitale liquidabile è composto per il 40% da quota capitale (contributi dedotti e TFR))
e per il 60% da quota interessi (e contributi non dedotti), sarà imponibile solo per il 40%
del suo ammontare
Le anticipazioni erogate, con l’esclusione di quelle per cure mediche, sono assoggettate
a imposta sostitutiva del 23%
Il riscatto totale per perdita requisiti (dimissioni ecc.) è soggetto a imposta sostitutiva
del 23%
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IL TRATTAMENTO FISCALE DELLA PENSIONE
la quota di rendita
corrispondente ai
 contributi versati al fondo da
azienda e lavoratore e DEDOTTI
 TFR versato al fondo
 Interessi maturati (già tassati)
 contributi versati al fondo da
azienda e lavoratore NON DEDOTTI
è assoggettata ad imposta
sostitutiva del 15%
(ridotta di 0,30 per ogni anno oltre al
15° con massimo 6 punti)
è esente da
tassazione
Se il montante finale è composto per il 40% da quota capitale (contributi dedotti e TFR)) e
per il 60% da quota interessi, (e contributi non dedotti), anche la rendita corrispondente
sarà imponibile solo per il 40%
I rendimenti attribuiti annualmente in fase di erogazione della
rendita sono tassati con imposta sostitutiva del 12,5%
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POSIZIONI ATTIVE AL 31.12.2006
sia per i “vecchi” che per i “nuovi” iscritti si applica
il principio del PRO QUOTA
MONTANTE MATURATO
AL 31.12.2000
si applica la
precedente normativa (d.lgs.
124/1993)
MONTANTE MATURATO
TRA IL 31.12.2000
E IL 31.12.10026
si applica la
precedente normativa
(d.lgs. 47/2000)
per la parte maturata dal 2007: nuova normativa per tutti
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