Presentazione di PowerPoint - Ordine dei Dottori Commercialisti e
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IL BILANCIO DI ESERCIZIO: NOVITÀ, CRITICITÀ E SOLUZIONI LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2013 LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2013 1. Gestione contabile del fondo svalutazione crediti Novità in tema di perdite su crediti «Mini Crediti» Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) 2. Rivalutazioni dei beni d’impresa Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) 3. Svalutazioni per perdite durevoli di valore Novità OIC 9 in bozza 4. Correzioni di errori contabili Circolare 31/E/2013 AE Novità OIC 29 in bozza 5. Bilancio consolidato Obblighi di redazione – Cause di esclusione – Novità OIC 17 6. Leasing finanziario 2014 Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) 7. Novità bilancio Nuovi OIC in bozza LE PERDITE SU CREDITI ALLA LUCE DELLA LEGGE 147/2013 E LA GESTIONE CONTABILE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RELATIVO AI «MINI CREDITI» PAG.02 PERDITE SU CREDITI, FONDO SVALUTAZIONE CREDITI E LEGGE 147/2013 1. VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI Requisiti per la rilevazione contabile Valore di iscrizione in bilancio Il fondo svalutazione crediti: accantonamento Il fondo svalutazione crediti: utilizzo 2. PROBLEMATICHE FISCALI Novità della legge 147/2013 (legge stabilità 2014) Il trattamento contabile – art. 101 c. 5 del TUIR PAG.02 1. VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI REQUISITI PER LA RILEVAZIONE CONTABILE I ricavi devono essere rilevati contabilmente al verificarsi di due contestuali condizioni: Il processo produttivo dei beni e dei servizi è già stato completato Lo scambio è già avvenuto, deve cioè essersi già verificato lo scambio sostanziale e non formale del titolo di proprietà si considera solitamente avvenuto alla data di spedizione o di consegna dei beni mobili PAG.03 1. VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI VALORE DI ISCRIZIONE IN BILANICO Presumibile valore di realizzo Valore nominale Fondo svalutazione crediti Deve essere rettificato per tenere conto di: •perdite per inesigibilità •resi e rettifiche di fatturazione •sconti ed abbuoni •interessi non maturati •altre cause di non realizzo PAG.03 1. VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI: ACCANTONAMENTO Il fondo svalutazione crediti deve essere stanziato per coprire perdite per inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste e che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio Nel rispetto del principio di competenza, occorre considerare Perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi Perdite per altre inesigibilità non ancora manifestatesi ma temute o latenti Deve inoltre coprire le perdite che si potranno subire sui crediti ceduti a terzi per i quali sussista ancora un'obbligazione di regresso PAG.04 1. VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI: ACCANTONAMENTO Lo stanziamento del fondo svalutazione crediti può avvenire utilizzando diverse metodologie Analisi dei singoli crediti e determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di inesigibilità già manifestatasi Stima, in base all'esperienza ed ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio Valutazione dell'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti Esame delle condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese PAG.04 1. VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI Metodo sintetico DETERMINAZIONE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Crediti verso clienti Crediti al legale: - falliti - crediti inesigibili ……….. Crediti scaduti < 30 gg Crediti scaduti > 30 gg Crediti scaduti > 120 gg % di svalutazione 100,00% 100,00% Importi 130.000,00 78.000,00 5,00% 150.000,00 8,00% 39.000,00 15,00% 60.000,00 Totale Fondo svalutazione Svalutazione 130.000,00 78.000,00 7.500,00 3.120,00 9.000,00 227.620,00 PAG.05 1. VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI: UTILIZZO Il fondo svalutazione crediti viene utilizzato per la copertura di future perdite sui crediti Si possono verificare due casistiche Fondo capiente Fondo NON capiente Utilizzo diretto del fondo Utilizzo diretto del fondo + Perdita su crediti PAG.05 2. PROBLEMATICHE FISCALI Crediti verso clienti Disciplina fiscale Fonte normativa 1. Base di calcolo della svalutazione deducibile (Accantonamento) Art. 106 TUIR 2. Deducibilità delle perdite (utilizzo del fondo) Art. 101, c. 5 TUIR Modificato dalla legge di stabilità 2014 PAG.06 2. PROBLEMATICHE FISCALI Art. 101 co. 5 TUIR Le perdite (…) su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali PAG.06 2. PROBLEMATICHE FISCALI NOVITA’ DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2014 La perdita su crediti può considerarsi definitiva, senza onere di dimostrazione degli elementi certi e precisi (di cui all’art. 101, co. 5, del TUIR), in tutti i casi di “cancellazione dei crediti dal bilancio operata IN APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI” Assumono rilievo gli eventi realizzativi, con effetti estintivi dei crediti, di carattere “giuridico”, che determinano la cancellazione degli stessi dal bilancio Resta fermo il potere dell’A.F. di sindacare l’elusività dell’operazione, ai sensi dell’art. 37-bis del DPR 600/73, nonché l’inerenza in presenza di un’operazione antieconomica che dissimuli un atto di liberalità (principio già affermato nella C.M. n. 26/E/2013) PAG.07 2. PROBLEMATICHE FISCALI NOVITA’ DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2014 RICHIAMO OIC 15: Cancellazione dei crediti Il fondo svalutazione crediti deve essere utilizzato per lo storno contabile dei crediti inesigibili nel momento in cui tale inesigibilità sarà ritenuta definitiva Rientrano in tale ambito le seguenti ipotesi, ad esempio: ▪ Transazione (art. 1965 C.C.) ▪ Rinuncia al credito (art. 1236 C.C.) ▪ Prescrizione (art. 2948 C.C. e ss) ▪ Chiusura della procedura fallimentare ▪ Cessione credito PAG.07 2. PROBLEMATICHE FISCALI NOVITA’ DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2014 OIC 15 IN BOZZA: CANCELLAZIONE DEI CREDITI Trasferimento di tutti i RISCHI I diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono OPPURE La titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito. PAG.08 2. PROBLEMATICHE FISCALI NOVITA’ DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2014 OIC 15 IN BOZZA: CANCELLAZIONE DEI CREDITI Trasferimento di tutti i RISCHI SI NO mandato all’incasso, compreso factoring forfaiting comprendente solo mandato all’incasso datio in solutum e ricevute bancarie conferimento del credito cambiali girate all’incasso vendita del credito, compreso factoring pegno di crediti con cessione pro-soluto con cessione a scopo di garanzia trasferimento sostanziale di tutti i rischi sconto, cessioni pro-solvendo e cessioni del credito pro-soluto che non trasferiscono cartolarizzazione con trasferimento sostanzialmente tutti i rischi inerenti il sostanziale di tutti i rischi del credito credito PAG.08 2. PROBLEMATICHE FISCALI NOVITA’ DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2014 OIC 15: CANCELLAZIONE DEI CREDITI Credito cancellato dal bilancio a seguito di un’operazione di cessione che comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi Differenza tra corrispettivo e valore di iscrizione del credito al momento della cessione (dopo aver utilizzato il fondo) è rilevata come perdita su crediti da iscriversi alla voce B14 del conto economico. PAG.09 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5 Presenza di “elementi certi e precisi” ex lege Credito di modesta entità e decorso di un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso € 5.000 per le imprese di più rilevante dimensione Non superiore a € 2.500 per le altre imprese Quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto Svalutazione «civilistica» = Perdita «fiscale» PAG.09 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5 1. Crediti scaduti da sei mesi a fine esercizio senza rinuncia o prescrizione, esigibili NO PROBLEMATICHE CONTABILI/FISCALI 2. Rinuncia o prescrizione all’incasso dei crediti scaduti 3. Crediti scaduti da sei mesi a fine esercizio senza rinuncia o prescrizione, non esigibili. TRATTAMENTO CONTABILE E DEDUCIBILITÀ FISCALE PAG.10 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5 2. Crediti prescritti o rinuncia «Perdita» su crediti SI deducibilità PAG.10 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5 3. Crediti scaduti da sei mesi a fine esercizio, senza prescrizione o rinuncia, non esigibili Svalutazione in Conto Economico Deducibile NO PERDITA PAG.11 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5 CASI POSSIBILI 1. Fondo svalutazione crediti pregresso pari a zero 2. Fondo svalutazione crediti pregresso esistente 3. Fondo svalutazione crediti nel corso di due esercizi PAG.11 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5 CASO 1 – Il fondo svalutazione crediti alla data di chiusura dell’esercizio presenta un saldo pari a zero Una impresa di modeste dimensioni al 31/12 presenta la seguente situazione con riferimento ai crediti: Crediti scaduti da oltre sei mesi credito A: 2.000 (non esigibile, rinuncia) credito B: 1.500 (esigibile) credito C: 2.400 (non esigibile) credito D: 23.100 (oltre i 2.500, non esigibile) Crediti prescritti: 10.000 PAG.12 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5 DEDUCIBILE Rilevazione della perdita su crediti relativa al credito A (rinuncia) Perdita su crediti a Clienti 2.000 SI Rilevazione della svalutazione su crediti relativa al credito C (non esigibile) Svalutazione crediti a Fondo svalutazione crediti 2.400 SI Rilevazione della svalutazione su crediti oltre i 2.500 non esigibili (credito D) Svalutazione crediti a Fondo crediti svalutazione 23.100 SI, ENTRO LIMITI 10.000 SI Rilevazione della perdita su crediti relativa ai crediti prescritti Perdita su crediti a Clienti PAG.12 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5 CASO 2 – Il fondo svalutazione crediti alla data di chiusura dell’esercizio presenta un saldo pari a 30.000 di cui 27.000 tassato Una impresa di modeste dimensioni al 31/12 presenta la seguente situazione con riferimento ai crediti: Crediti scaduti da oltre sei mesi: • credito A: 2.000 (non esigibile) • credito B: 1.500 (esigibile) • credito C: 23.100 (oltre i 2.500, non esigibile) • credito D: 2.400 (non esigibile) Crediti prescritti: 10.000 PAG.13 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5 Rilevazione della perdita su crediti relativa ai crediti prescritti Fondo svalutazione crediti a Clienti 10.000 Variazione in diminuzione di € 7.000 (€ 10.000 – € 3.000 di fondo dedotto) Fondo pregresso 20.000 (30.000-10.000) Fondo necessario 27.500 Acc.to annuo 7.500 Adeguamento del fondo svalutazione crediti Svalutazione crediti a Fondo svalutazione crediti Di cui: € 4.400 interamente deducibile (2.400+2.000) € 3.100 deducibile entro i limiti (art. 106 co. 1) 7.500 PAG.13 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5 CASO 3 – Determinazione e utilizzo del fondo svalutazione crediti Fasi operative 1.l’iscrizione all’anno 1 (primo anno di determinazione del fondo svalutazione crediti) 2.utilizzo del fondo svalutazione crediti all’anno 2 3.ri-adeguamento del fondo svalutazione crediti a fine anno 2 NON SI CONSIDERANO LE PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA FISCALITA’ ANTICIPATA PAG.14 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5 Anno 1 Crediti clienti Crediti non scaduti ed esigibili > 2.500 scaduti scaduti scaduti scaduti procedure VN crediti (esclusi < 2500) Crediti < 2500 non esigibili Totale valore nominale crediti (A) Fondo esistente (B) Svalutazione anno (A-B) Fondo svalutazione fiscale (ex art. 106) Fondo Fiscale (0.50% DI 5.000) Svalutazione crediti 30 gg 60 gg 90 gg 120 gg 0,50% Euro % svalutazione 4.495 100 5% 70 7% 120 8% 150 10% 65 100% 5.000 Totale (escluso < 2500) 50 100% 5.050 Totale fondo Svalutazione 0 5 4,9 9,6 15 65 99,5 50 149,5 0 149,5 25 Calcolato solo su 5.000 Euro 0,50% 25 a Fondo svalutazione crediti 149,5 PAG.14 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5 Stratificazione Fondo Svalutazione crediti Fondo svalutazione totale 149,5 Fondo svalutazione dedotto (art. 106) 25,0 Fondo svalutazione tassato 74,5 Fondo svalutazione dedotto (art. 101 comma 5) 50,0 99,5 Variazione in aumento di 74,5 in dichiarazione dei redditi PAG.15 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5 Anno 2 Utilizzi nell'anno 2 Crediti non incassabili con elementi certi e precisi di cui crediti > 2500 crediti < 2500 Fondo sval. crediti Fondo sval. crediti Fondo svalutazione dedotto 25 25 120 90 contro 99,5 30 ----> già andati a perdita fiscale per 50 a Crediti a Crediti 90 30 Fondo svalutazione tassato 65 74,5 Fisc. rilevante per la parte non dedotta Fisc. NO rilevante già dedotto perdita Fondo svalutazione art. 101 co 5 30 50 120 Fiscalmente Variazione in diminuzione di 65 (90 - 25) Fondo sval. Crediti 149,5 120 29,5 PAG.15 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5 Fondo svalutazione totale 29,5 Fondo svalutazione dedotto – Fondo svalutazione tassato 9,5 Fondo svalutazione dedotto (art. 101 c. 5) 20 PAG.16 2. PROBLEMATICHE FISCALI Anno 2 (Chiusura) Crediti clienti Crediti non scaduti ed esigibili > 2.500 scaduti scaduti scaduti scaduti procedure 30 gg 60 gg 90 gg 120 gg VN crediti (esclusi < 2500) non esigibili (20 residui + 80 nuovi) Fondo esistente Svalutazione anno (A-B) Fondo fiscale 0,50% di 6000 30 Scrittura contabile: a Svalutazione Fondo svalutazione dedotto 30 Fondo svalutazione tassato 9,5 95,71 105,21 Euro % svalutazione 5.624 40 5% 105 7% 37 8% 79 10% 115 100% 6.000 Totale (escluso < 2500) 100 100% 6.100 Totale fondo Fondo sval. Svalutazione 0 2 7,35 2,96 7,9 115 135,21 100 235,21 29,5 205,71 205,71 Fondo svalutazione art. 101 co 5 20 80 100 205,71 PAG.16 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5 Fondo svalutazione totale 235,21 Fondo svalutazione dedotto 30 Fondo svalutazione tassato 105,21 Fondo svalutazione dedotto (art. 101 c. 5) 100 LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA ALLA LUCE DELLA LEGGE 147/2013 LA RIVALUTAZIONE PREVISTA DALLA L. 147/13 1. Caratteristiche specifiche 2. Ambito soggettivo 3. Ambito oggettivo 4. Valore massimo della rivalutazione 5. Il saldo attivo da rivalutazione 6. Rilevanza fiscale della rivalutazione 7. Rivalutazione e fiscalità differita 8. Metodologie contabili per la rivalutazione PAG.17 1. CARATTERISTICHE SPECIFICHE «…Possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012». L. 147/13, par. 140 BILANCIO IN CUI EFFETTUARE LA RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA E PARTECIPAZIONI BILANCIO SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/2012 TERMINE DI APPROVAZIONE SUCCESSIVO ALL’1/1/2014 QUALI? PAG.17 2. AMBITO SOGGETTIVO L. 147/13, art. 1 par. 140 S.P.A S.A.P.A S.R.L Società cooperativa Società di mutua assicurazione Società europee (Reg CE n.2157/2001) Società cooperative europee residenti (Reg CE n. 1435/2003) Enti pubblici e privati diversi dalle società Trust residenti con oggetto esclusivo (o principale) l’esercizio di attività commerciale L. 147/13, art. 1 par. 106 L. 342/2000 Imprese individuali S.N.C S.A.S. ed Equiparate Enti non commerciali Altri soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia Soggetti in contabilità semplificata prospetto bollato e vidimato con evidenziazione dei prezzi di costo e della rivalutazione compiuta (confermata da Circ. 11/E/2009) NO IAS ADOPTER PAG.18 3. AMBITO OGGETTIVO BENI RIVALUTABILI Diritti di brevetto industriale Diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno Diritti di concessione Licenze Marchi Know-how Diritti simili anche se completamente ammortizzate. Devono essere ancora tutelati Immobilizzazioni materiali ammortizzabili anche se completamente ammortizzate Immobilizzazioni materiali non ammortizzabili Partecipazioni immobilizzate in società contr.te Partecipazioni immobilizzate in società collegate BENI NON RIVALUTABILI Avviamento Costi pluriennali Beni merce Partecipazioni immobilizzate non di controllo Partecipazioni controllate e collegate non immobilizzate Beni monetari (denaro, crediti, ecc.) PAG.18 3. AMBITO OGGETTIVO BENI RIVALUTABILI Beni di costo unitario non superiore a 516,46 € Beni in leasing riscattati entro il 31/12/2012 (ex. coincidente con l’anno BENI NON RIVALUTABILI Beni in leasing riscattati nel 2013 (ex coincidente con l’anno solare) Beni in leasing concessi in locazione finanziaria solare) La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea (L 147/13 art. 1 pag. 141) La rivalutazione deve essere annotata nell’inventario e nella nota integrativa (L 147/13 art. 1 pag. 141) PAG.19 4. VALORE MASSIMO DELLA RIVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI OIC 24 IL LIMITE MASSIMO DELLA RIVALUTAZIONE E’ IL VALORE RECUPERABILE Valore d’uso Valore attuale dei flussi di cassa attesi nel futuro derivanti o attribuibili alla continuazione dell'utilizzo dell'immobilizzazione Maggiore tra Presumibile prezzo netto di vendita Determinato oggettivamente PAG.19 4. VALORE MASSIMO DELLA RIVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Valore corrente Mercati regolamentati Valore interno Capacità produttiva, Possibilità di utilizzazione L. 342/00 Circ. 18/E/06 Valore economico del bene Valore d’uso Attualizzazione dei flussi di cassa attesi dall’utilizzo e dal successivo smobilizzo Versione attuale Stima dei flussi di cassa positivi e negativi Scelta di un tasso di attualizzazione OIC 16 Versione in bozza IMMOBILI Valore recuperabile Maggiore tra valore d’uso e Valore recuperabile tramite l’alienazione (se oggettivamente determinabile e concreta possibilità di alienazione) VALORE DI MERCATO PAG.20 4. VALORE MASSIMO DELLA RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE DI CONTROLLO E DI COLLEGAMENTO QUOTATE NON QUOTATE (CIRC. 207/E/00) VALORE DI QUOTAZIONE PROPORZIONE DEL VALORE EFFETTIVO DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETA’ PARTECIPATA NO (D.M. 14/91) SI (D.M. 14/91) PATRIMONIO NETTO CONTABILE PATRIMONIO NETTO EFFETTIVO PAG.20 4. VALORE MASSIMO DELLA RIVALUTAZIONE NON SONO RICHIESTI SPECIFICI ELEMENTI PROBATIVI NEL CASO DI RIVALUTAZIONE IN SITUAZIONI DI MODESTA CONSISTENZA PATRIMONIALE RICORSO A PERIZIA O ALTRO SUPPORTO CON VALENZA PROBATIVA Amministratori e Collegio sindacale Inventario Indicazione dei criteri utilizzati per la rivalutazione Attestazione del non superamento del limite massimo Indicazione del prezzo di costo con le eventuali precedenti rivalutazioni (L. 242/00 art. 11, co. 3 e 4 L. 147/13, art. 1 co. 146 PAG.21 5. IL SALDO ATTIVO DA RIVALUTAZIONE La rivalutazione delle attività genera una RISERVA Trattamento CIVILISTICO Capitale sociale Riserva di rivalutazione ex. L.147/13 Utilizzo consentito Riduzione C.S. Copertura perdite Iscrizione delibera distribuzione R.I. 90 gg di attesa Reintegro o riduzione in misura corrispondente, pena la non distribuzione di utili PAG.21 5. IL SALDO ATTIVO DA RIVALUTAZIONE Trattamento FISCALE Affrancamento fiscale NO Affrancamento fiscale Imposta sostitutiva del 10% Riserva in sospensione di imposta Iscrizione di imposte differite alla data della rivalutazione Andamento storico distribuzione di dividendi Composizione del Patrimonio netto Non iscrizione (possibile) se vi sono scarse probabilità di distribuzione (Bozza OIC 25, par. 67) PAG.22 5. IL SALDO ATTIVO DA RIVALUTAZIONE Scritture contabili Affrancamento fiscale del saldo attivo da rivalutazione Riserva di rivalutazione ex L. 147/2013 a Debiti tributari NO Affrancamento fiscale del saldo attivo da rivalutazione … PAG.22 6. RILEVANZA FISCALE DELLA RIVALUTAZIONE «Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili». L. 147/13, par. 143 RILEVANZA UNICAMENTE CIVILISTICA ??? Riserva di rivalutazione ex L. 147/2013 a RILEVANZA CIVILISTICA E FISCALE Debiti tributari … PAG.23 7. RIVALUTAZIONE E FISCALITÀ DIFFERITA RIVALUTAZIONE Rilevata nel bilancio chiuso al 31/12/2013 Valore contabile dell’elemento patrimoniale rivalutato ≠ Riconosciuta fiscalmente dal 1/1/2016 Valore fiscale dell’elemento patrimoniale rivalutato Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi fine ammortamento fiscale Iscrizione di IMPOSTE ANTICIPATE PAG.23 7. RIVALUTAZIONE E FISCALITÀ DIFFERITA Iscrizione di IMPOSTE ANTICIPATE RAGIONEVOLE CERTEZZA DEL RECUPERO SE IL PERIODO DI AMMORTAMENTO RESIDUO ECCEDE I 5 ANNI, VI è INCERTEZZA NELLA STIMA NO ISCRIZIONE DI IMPOSTE ANTICIPATE PAG.24 8. METODOLOGIE CONTABILI PER LA RIVALUTAZIONE OIC 16 Rimando alla legge speciale L. 147/2013 Non stabilisce i criteri e le metodologie D.M. 162/01 METODOLOGIE CONTABILI a. Rivalutazione del cespite e del relativo fondo di ammortamento b. Rivalutazione del solo costo storico del bene c. Riduzione del fondo ammortamento OIC 16 LA RIVALUTAZIONE NON MODIFICA LA VITA UTILE RESIDUA PAG.24 8. METODOLOGIE CONTABILI PER LA RIVALUTAZIONE a. Rivalutazione del costo storico del cespite e del relativo fondo di ammortamento Si rivaluta sia il valore originario del bene che il connesso fondo. Il valore ad incremento sarà pari alla percentuale di incremento del valore netto. La rilevazione contabile risulta la seguente: PAG.25 8. METODOLOGIE CONTABILI PER LA RIVALUTAZIONE b. Rivalutazione solo del costo storico del cespite L’intera rivalutazione viene attribuita esclusivamente al valore del cespite. La rilevazione contabile risulta la seguente: Immobili a Riserva di rivalutazione ex L. 147/2013 … PAG.25 8. METODOLOGIE CONTABILI PER LA RIVALUTAZIONE b. Riduzione del fondo di ammortamento L’intera rivalutazione viene utilizzata per ridurre il fondo, senza modificare il costo del cespite. La rilevazione contabile risulta la seguente: Fondo ammortamento a Riserva di rivalutazione ex L. 147/2013 … COMPETENZA ECONOMICA: TRATTAMENTO CONTABILE DELLA CORREZIONE DI ERRORI E DEI CAMBIAMENTI DI STIMA CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI 1. Nozione di errore contabile 2. Trattamento contabile della correzione di errori 3. Rilevanza fiscale della correzione di errori (cenni) 4. Riconoscimento fiscale e implicazioni contabili PAG.26 1. NOZIONE DI ERRORE CONTABILE Applicazione impropria di un Principio contabile nonostante la disponibilità delle informazioni necessarie per un corretto trattamento La correzione deve avvenire Nell’immediato, non appena individuato Nel contempo Sono disponibili le informazioni per la corretta applicazione PAG.26 1. NOZIONE DI ERRORE CONTABILE Errore contabile Diverso da Cambiamento di Principi contabili Criteri di valutazione, metodi di valutazione, classificazione ed esposizione in bilancio, principi che regolano l’individuazione delle operazioni Cambiamenti di stime contabili Rimanenze Iniziali Rimanenze Finali LIFO 100 150 FIFO 130 175 Applicazione retroattiva Variazione rimanenze (rimanenze iniziali) a Proventi straordinari (E20) 30 PAG.27 1. NOZIONE DI ERRORE CONTABILE Errore contabile Diverso da Cambiamento di Principi contabili Cambiamenti di stime contabili Es: Riduzione di un fondo rischi in quanto eccedente Metodi per la determinazione dei valori di attività, passività, costi e ricavi Fondo rischi …… a Sopravvenienza attiva (A5) …. PAG.27 1. NOZIONE DI ERRORE CONTABILE La correzione di Errori contabili comporta Effetti contabili Effetti fiscali OIC 29 – versione attuale OIC 29 – versione in bozza (Circolare 31/E/2013 – Agenzia entrate) PAG.28 2. TRATTAMENTO CONTABILE DELLA CORREZIONE DI ERRORI Regola Generale Rettifica della voce patrimoniale Componenti straordinari nel C.E. Attività (o riduzione passività) a Componenti positivi di reddito Componenti negativi di reddito a Passività (o riduzione di attività) PAG.28 2. TRATTAMENTO CONTABILE DELLA CORREZIONE DI ERRORI Eccezione (bozza OIC 29,§50) Fatti che non hanno mai avuto influenza diretta sul C.E. Rettifica della voce patrimoniale Posta di patrimonio netto Attività (o riduzione passività) a Riserve Riserve a Passività (o riduzione di attività) PAG.29 3. RILEVANZA FISCALE DELLA CORREZIONE DI ERRORI (CENNI) Circolare 31/E/2013 – Agenzia delle Entrate La componente di reddito non può assumere immediato rilievo fiscale Inderogabilità del principio di competenza temporale dei componenti di reddito Deroga al rispetto formale del principio di «…le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al Conto Economico relativo all’esercizio di competenza…» (art. 109, co.4 TUIR) PAG.29 3. RILEVANZA FISCALE DELLA CORREZIONE DI ERRORI (CENNI) Circolare 31/E/2013 – Agenzia delle entrate Riconoscimento dei componenti negativi di reddito (CNR) Assoggettamento a tassazione dei componenti positivi di reddito (CPR) Riconoscimento dei CNR e Assoggettamento a tassazione dei CPR PAG.30 4. RICONOSCIMENTO FISCALE E ASPETTI CONTABILI Presentazione dichiarazione integrativa Riconoscimento fiscale del CNR Credito tributario connesso al riconoscimento fiscale Crediti tributari a Sopravvenienza attiva non imponibile ….. PAG.30 4. RICONOSCIMENTO FISCALE E ASPETTI CONTABILI Caso operativo Alfa corregge nel 2013 due errori riferiti all’annualità 2012 (1): 1. Errore di iscrizione di un fondo per rischi ed oneri di 200 Fondo rischi ed oneri a Componenti di reddito riferiti ad esercizi precedenti (non imponibili) 200 2. Fattura di vendita per 150 rilevata erroneamente due volte Componenti di reddito riferiti ad esercizi precedenti a Crediti verso clienti (1) Nell’esempio non si considerano le problematiche IVA 150 PAG.31 4. RICONOSCIMENTO FISCALE E ASPETTI CONTABILI Caso operativo Dal conto economico alla rideterminazione delle basi imponibili Anni di imposta Risultato ante area straordinaria (HP) 2012 2013 400 300 Correzione fondi rischi e oneri (non modifica imponibile 2012) + 200 Correzione fattura di vendita (modifica imponibile 2012) - 150 Sopravvenienza attiva per recupero CNR (non imponibile) 41,25 Risultato ante imposte 400 + 391,25 400 + 391,25 - 150 - 41,25 DICHIARAZIONE DEI REDDITI Risultato ante imposte Variazioni in diminuzione Variazione in aumento (fattura di vendita) +150 Variazione in diminuzione (fondo rischi) - 200 Reddito imponibile 250 300 PAG.31 4. RICONOSCIMENTO FISCALE E ASPETTI CONTABILI Caso operativo 3. Iscrizione del credito tributario a fronte del riconoscimento della deducibilità nell’esercizio di competenza del costo Crediti tributari S.P. attivo C.II.4.bis) Crediti tributari a Sopravvenienza attiva C.E. E.20. Proventi straordinari 41,25 PAG.32 4. RICONOSCIMENTO FISCALE E ASPETTI CONTABILI Caso operativo 4. Rilevazione contabile delle imposte sul reddito Imposte correnti a Debiti tributari …. Debiti tributari a Crediti tributari 41,25 IL LEASING NEL BILANCIO 2014 (CENNI) PAG.33 1. DEDUZIONE FISCALE DEI CANONI DI LEASING BENI MOBILI - Esempio Aliquota fiscale 8,33% Ammortamento economico/tecnico corrispondente all’aliquota fiscale 12 esercizi Situazioni possibili 1. Contratti stipulati fino al 28/4/2012 Deduzione canoni solo se durata del contratto ≥ 2/3 periodo di ammortamento nell’esempio: 8 esercizi 2. Contratti stipulati dal 29/4/2012 al 31/12/2013 (D.L. 16/2012) Deduzione canoni in 8 esercizi indipendentemtne dalla durata del contratto 3. Contratti stipulati dal 1/1/2014 (L. 147/2013, art. 1 co. 162) Deduzione canoni in 6 esercizi PAG.33 1. DEDUZIONE FISCALE DEI CANONI DI LEASING BENI IMMOBILI - Esempio Aliquota fiscale 3% Ammortamento economico/tecnico corrispondente all’aliquota fiscale 33,3 esercizi Situazioni possibili 1. Contratti stipulati nel 2012 e fino al 31/12/2013 Deduzione canoni in 18 esercizi 2. Contratti stipulati dal 1/1/2014 Deduzione canoni in 12 esercizi PAG.34 1. DEDUZIONE FISCALE DEI CANONI DI LEASING Aspetti contabili 1. Contratto di durata corrispondente al periodo di deducibilità fiscale Nessuna conseguenza fiscale 2. Contratto di durata SUPERIORE al periodo di deducibilità fiscale Canoni deducibili in applicazione del principio di competenza civilistico NO VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI 3. Contratto di durata INFERIORE al periodo di deducibilità fiscale Canone iscritto nel bilancio > Canoe deducibile VARIAZIONE IN AUMENTO IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI ISCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ PER IMPOSTE ANTICIPATE