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lavoratori “post `93” gia` iscritti al fondo prevaer
Riforma del TFR Quali sono le strade percorribili? LAVORATORE DIPENDENTE iscritto, per la prima volta, alla previdenza obbligatoria dal 29.4.1993 LAVORATORE DIPENDENTE iscritto, per la prima volta, alla previdenza obbligatoria prima del 29.4.1993 PERCORSO DECISIONALE 1 PERCORSO DECISIONALE 2 Il PERCORSO DECISIONALE ha l’obiettivo di aiutare i lavoratori a prendere consapevolmente la decisione relativa alla destinazione del TFR. Esso consiste nella schematizzazione delle strade percorribili secondo la categoria di appartenenza. PERCORSO DECISIONALE 1 Modalità di scelta esplicita Entro il 30 giugno 2007 (oppure entro 6 mesi dalla data di assunzione, se successiva al 1° gennaio 2007) ESPRIME la volontà di: LAVORATORE DIPENDENTE iscritto, per la prima volta, alla previdenza obbligatoria dopo il 29.4.1993 (non iscritto a forme di previdenza complementare) Modalità di scelta tacita Entro il 30 giugno 2007 (oppure entro 6 mesi dalla data di assunzione, se successiva al 1° gennaio 2007) NON ESPRIME alcuna volontà conferire il TFR maturando alla forma di previdenza complementare (Fondo Prevaer) mantenere il TFR maturando presso il datore di lavoro. (per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti l’intero TFR è trasferito ad apposito Fondo gestito dall’INPS) Il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando del dipendente alla forma pensionistica collettiva (*) prevista dagli accordi o contratti collettivi (Fondo Prevaer) (*) Per “forma pensionistica collettiva” si intende fondo negoziale o fondo aperto con adesione collettiva. PERCORSO DECISIONALE 2 Modalità di scelta esplicita al 1° gennaio 2007 già iscritto a forme pensionistiche complementari Modalità di scelta tacita LAVORATORE DIPENDENTE iscritto, per la prima volta, alla previdenza obbligatoria prima del 29.4.1993 Modalità di scelta esplicita al 1° gennaio 2007 non iscritto a forme pensionistiche complementari Modalità di scelta tacita Entro il 30 giugno 2007 (o entro 6 mesi dalla data di nuova assunzione se successiva al 1° gennaio 2007) ESPRIME la volontà di: Entro il 30 giugno 2007 (o entro 6 mesi dalla data di nuova assunzione se successiva al 1° gennaio 200) NON ESPRIME alcuna volontà Entro il 30 giugno 2007 (o entro 6 mesi dalla data di nuova assunzione se successiva al 1° gennaio 2007) ESPRIME la volontà di: Entro il 30 giugno 2007 (o entro 6 mesi dalla data di nuova assunzione se successiva al 1° gennaio 2007) NON ESPRIME alcuna volontà mantenere il residuo TFR maturando presso il datore di lavoro (Per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti il TFR residuo è trasferito ad apposito Fondo, gestito dall’INPS) conferire il residuo TFR maturando alla forma complementare collettiva alla quale già aderisce (Fondo Prevaer) il datore di lavoro provvede a: mantenere il TFR maturando presso il datore di lavoro. (Per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, il TFR residuo è trasferito ad apposito Fondo, gestito dall’INPS) conferire il TFR maturando alla forma pensionistica complementare (Fondo Prevaer) Il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi (Fondo Prevaer) Riepilogo … LAVORATORI “POST ’93” NON ISCRITTI AL FONDO PREVAER (PERCORSO DECISIONALE 1) DECIDONO SUL 100% DEL LORO TFR MATURANDO DI: • CONFERIRLO AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE O • MANTENERLO IN AZIENDA (FONDO INPS) LAVORATORI “POST ’93” GIA’ ISCRITTI AL FONDO PREVAER NON DEVONO FARE NULLA IN QUANTO GIA’ IL 100% DEL LORO TFR VIENE VERSATO AL FONDO PREVAER LAVORATORI “ANTE ’93” NON ISCRITTI AL FONDO PREVAER (PERCORSO DECISIONALE 2) DECIDONO DI: • CONFERIRE IL 43% DEL LORO TFR MATURANDO AL FONDO PREVAER • CONFERIRE IL 100% DEL LORO TFR MATURANDO AL FONDO PREVAER • MANTENERE IL TFR MATURANDO IN AZIENDA (FONDO INPS) LAVORATORI “ANTE ’93” GIA’ ISCRITTI AL FONDO PREVAER (PERCORSO DECISIONALE 2) DECIDONO DI: • CONFERIRE IL RESIDUO DEL TFR MATURANDO AL FONDO PREVAER • MANTENERE LA QUOTA RESIDUA PRESSO L’AZIENDA (FONDO INPS) PER TUTTI I LAVORATORI IN CASO DI SILENZIO ASSENSO TUTTO IL TFR MATURANDO (100%) DAL 1° LUGLIO 2007 SARA’ TRASFERITO AL FONDO DI PREVIDENZA PREVAER Fondo Prevaer A) Prevaer è il Fondo Pensione Complementare per i lavoratori delle Aziende aderenti ad Assaeroporti finalizzato all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio ai sensi del d.lgs. 252/05. B) Contribuzione • Lavoratore • Datore di lavoro • TFR C) Opzioni di investimento (comparti) • Garantito (rischio basso – orizzonte temporale breve fino a 5 anni) • Prudente (rischio basso – orizzonte temporale breve/medio fino a 10 anni) • Bilanciato (rischio medio – orizzonte temporale medio/lungo oltre 5 anni) • Dinamico (rischio medio/alto – orizzonte temporale medio/lungo oltre 10 anni) D) Regime fiscale • I contributi (del lavoratore e del datore di lavoro) versati al Fondo sono deducibili fino ad un massimo di 5.164,57 euro • I rendimenti derivanti dagli investimenti sono tassati con aliquota dell’11% (ridotta rispetto a quelle applicata agli investimenti di natura finanziaria) • Le prestazioni godono di una tassazione agevolata del 15% diminuita di 0,3 punti per ogni anno di permanenza nel fondo successivo al quindicesimo fino ad un minimo del 9% E) Prestazioni Il diritto alla pensione complementare matura al momento della maturazione dei requisiti di accesso alla pensione stabilita dal regime obbligatorio, con almeno 5 anni di iscrizione al Fondo Prevaer. La pensione complementare viene erogata sotto forma di rendita ma l’aderente può richiedere la liquidazione in forma di capitale nel limite del 50% del montante maturato. (100% capitale solo se la conversione del 70% del montante produce una rendita inferiore al 50% dell’assegno sociale) Fondo Prevaer (segue) F) • Anticipazioni In qualsiasi momento per spese sanitarie urgenti per se, per il coniuge o per i figli nel limite del 75% della posizione individuale maturata • Dopo 8 anni di iscrizione al Fondo per: - acquisto ristrutturazione prima casa nel limite del 75% della posizione individuale maturata - ulteriori esigenze nel limite del 30% della posizione individuale maturata G) Riscatti • 50% della posizione individuale maturata in caso di inoccupazione per un periodo compreso tra 12 e 48 mesi • 100% della posizione individuale maturata in caso di inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi • 100% della posizione individuale maturata da parte degli eredi in caso di morte dell’aderente prima dell’erogazione della pensione complementare PER APPROFONDIMENTI SULL’ARGOMENTO CONSULTARE LA NOTA INFORMATIVA E LO STATUTO SCARICABILI DAL SITO DEL FONDO WWW.PREVAER.IT