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lavoratori “post `93” gia` iscritti al fondo prevaer

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lavoratori “post `93” gia` iscritti al fondo prevaer
Riforma del TFR
Quali sono le strade percorribili?
LAVORATORE
DIPENDENTE
iscritto,
per la prima volta,
alla previdenza
obbligatoria
dal 29.4.1993
LAVORATORE
DIPENDENTE
iscritto,
per la prima volta,
alla previdenza
obbligatoria
prima del 29.4.1993
PERCORSO
DECISIONALE 1
PERCORSO
DECISIONALE 2
Il PERCORSO DECISIONALE ha l’obiettivo di aiutare i lavoratori
a prendere consapevolmente la decisione relativa alla
destinazione del TFR. Esso consiste nella schematizzazione
delle strade percorribili secondo la categoria di appartenenza.
PERCORSO
DECISIONALE 1
Modalità
di scelta
esplicita
Entro il 30
giugno 2007
(oppure
entro 6 mesi
dalla data di
assunzione, se
successiva al 1°
gennaio 2007)
ESPRIME la
volontà di:
LAVORATORE
DIPENDENTE
iscritto,
per la prima volta,
alla previdenza
obbligatoria
dopo il 29.4.1993
(non iscritto a forme
di previdenza
complementare)
Modalità
di scelta
tacita
Entro il 30
giugno 2007
(oppure
entro 6 mesi
dalla data di
assunzione, se
successiva al 1°
gennaio 2007)
NON ESPRIME
alcuna volontà
conferire il TFR
maturando alla
forma di previdenza
complementare
(Fondo Prevaer)
mantenere il TFR
maturando presso il
datore di lavoro. (per i
lavoratori di aziende
con più di 50 dipendenti
l’intero TFR è trasferito
ad apposito Fondo
gestito dall’INPS)
Il datore di lavoro
trasferisce il TFR
maturando del
dipendente alla
forma
pensionistica
collettiva (*)
prevista dagli
accordi o contratti
collettivi (Fondo
Prevaer)
(*) Per “forma pensionistica collettiva” si intende fondo negoziale o fondo aperto con adesione collettiva.
PERCORSO
DECISIONALE 2
Modalità
di scelta
esplicita
al 1° gennaio
2007
già iscritto
a forme
pensionistiche
complementari
Modalità
di scelta
tacita
LAVORATORE
DIPENDENTE
iscritto,
per la prima volta,
alla previdenza
obbligatoria
prima del
29.4.1993
Modalità
di scelta
esplicita
al 1° gennaio
2007
non iscritto
a forme
pensionistiche
complementari
Modalità
di scelta
tacita
Entro il 30
giugno 2007
(o entro 6 mesi
dalla data di
nuova
assunzione se
successiva al 1°
gennaio 2007)
ESPRIME la
volontà di:
Entro il 30
giugno 2007 (o
entro 6 mesi
dalla data di
nuova
assunzione se
successiva al 1°
gennaio 200)
NON ESPRIME
alcuna volontà
Entro il 30
giugno 2007 (o
entro 6 mesi
dalla data di
nuova
assunzione se
successiva al 1°
gennaio 2007)
ESPRIME la
volontà di:
Entro il 30
giugno 2007 (o
entro 6 mesi
dalla data di
nuova
assunzione se
successiva al 1°
gennaio 2007)
NON ESPRIME
alcuna volontà
mantenere il
residuo TFR
maturando
presso il datore
di lavoro
(Per i lavoratori
di aziende con
più di 50
dipendenti il TFR
residuo è
trasferito ad
apposito Fondo,
gestito dall’INPS)
conferire il
residuo TFR
maturando alla
forma
complementare
collettiva alla
quale già aderisce
(Fondo Prevaer)
il datore di lavoro
provvede a:
mantenere il
TFR maturando
presso il datore
di lavoro. (Per i
lavoratori di
aziende con più
di 50 dipendenti,
il TFR residuo è
trasferito ad
apposito Fondo,
gestito
dall’INPS)
conferire il TFR
maturando alla
forma
pensionistica
complementare
(Fondo Prevaer)
Il datore di lavoro
trasferisce il TFR
maturando alla forma
pensionistica collettiva
prevista dagli accordi o
contratti collettivi (Fondo
Prevaer)
Riepilogo …
LAVORATORI “POST ’93” NON ISCRITTI AL FONDO PREVAER
(PERCORSO DECISIONALE 1)
DECIDONO SUL 100% DEL LORO TFR MATURANDO DI:
• CONFERIRLO AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE O
• MANTENERLO IN AZIENDA (FONDO INPS)
LAVORATORI “POST ’93” GIA’ ISCRITTI AL FONDO PREVAER
NON DEVONO FARE NULLA IN QUANTO GIA’ IL 100% DEL LORO
TFR VIENE VERSATO AL FONDO PREVAER
LAVORATORI “ANTE ’93” NON ISCRITTI AL FONDO PREVAER
(PERCORSO DECISIONALE 2)
DECIDONO DI:
• CONFERIRE IL 43% DEL LORO TFR MATURANDO AL FONDO
PREVAER
• CONFERIRE IL 100% DEL LORO TFR MATURANDO AL FONDO
PREVAER
• MANTENERE IL TFR MATURANDO IN AZIENDA (FONDO INPS)
LAVORATORI “ANTE ’93” GIA’ ISCRITTI AL FONDO PREVAER
(PERCORSO DECISIONALE 2)
DECIDONO DI:
• CONFERIRE IL RESIDUO DEL TFR MATURANDO AL FONDO
PREVAER
• MANTENERE LA QUOTA RESIDUA PRESSO L’AZIENDA (FONDO
INPS)
PER TUTTI I LAVORATORI IN CASO DI SILENZIO ASSENSO
TUTTO IL TFR MATURANDO (100%) DAL 1° LUGLIO 2007
SARA’ TRASFERITO AL FONDO DI PREVIDENZA PREVAER
Fondo Prevaer
A) Prevaer è il Fondo Pensione Complementare per i lavoratori delle
Aziende aderenti ad Assaeroporti finalizzato all’erogazione di trattamenti
pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio ai
sensi del d.lgs. 252/05.
B) Contribuzione
•
Lavoratore
•
Datore di lavoro
•
TFR
C) Opzioni di investimento (comparti)
•
Garantito (rischio basso – orizzonte temporale breve fino a 5 anni)
•
Prudente (rischio basso – orizzonte temporale breve/medio fino a 10 anni)
•
Bilanciato (rischio medio – orizzonte temporale medio/lungo oltre 5 anni)
•
Dinamico (rischio medio/alto – orizzonte temporale medio/lungo oltre 10
anni)
D) Regime fiscale
•
I contributi (del lavoratore e del datore di lavoro) versati al Fondo sono
deducibili fino ad un massimo di 5.164,57 euro
•
I rendimenti derivanti dagli investimenti sono tassati con aliquota
dell’11% (ridotta rispetto a quelle applicata agli investimenti di natura
finanziaria)
•
Le prestazioni godono di una tassazione agevolata del 15% diminuita di
0,3 punti per ogni anno di permanenza nel fondo successivo al
quindicesimo fino ad un minimo del 9%
E) Prestazioni
Il diritto alla pensione complementare matura al momento della
maturazione dei requisiti di accesso alla pensione stabilita dal regime
obbligatorio, con almeno 5 anni di iscrizione al Fondo Prevaer.
La pensione complementare viene erogata sotto forma di rendita ma
l’aderente può richiedere la liquidazione in forma di capitale nel limite del
50% del montante maturato. (100% capitale solo se la conversione del
70% del montante produce una rendita inferiore al 50% dell’assegno
sociale)
Fondo Prevaer (segue)
F)
•
Anticipazioni
In qualsiasi momento per spese sanitarie urgenti per se, per il coniuge o
per i figli nel limite del 75% della posizione individuale maturata
•
Dopo 8 anni di iscrizione al Fondo per:
- acquisto ristrutturazione prima casa nel limite del 75% della
posizione individuale maturata
- ulteriori esigenze nel limite del 30% della posizione individuale
maturata
G) Riscatti
•
50% della posizione individuale maturata in caso di inoccupazione per un
periodo compreso tra 12 e 48 mesi
•
100% della posizione individuale maturata in caso di inoccupazione per
un periodo superiore a 48 mesi
•
100% della posizione individuale maturata da parte degli eredi in caso di
morte dell’aderente prima dell’erogazione della pensione complementare
PER APPROFONDIMENTI SULL’ARGOMENTO CONSULTARE LA
NOTA INFORMATIVA E LO STATUTO SCARICABILI DAL SITO
DEL FONDO WWW.PREVAER.IT
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