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Il concetto di residenza (1)

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Il concetto di residenza (1)
RICCIONE
18 NOVEMBRE 2009
Il concetto di residenza
nell’evoluzione della realtà
abitativa: dimora abituale, dimora
temporanea e residenze fittizie; gli
accertamenti e i provvedimenti
dell’ufficiale d’anagrafe
Riccione 18 novembre 2009
Antonia De Luca
LA DIMORA ABITUALE
Storicamente, nel processo di codificazione delle
leggi civili, il legislatore non ha immediatamente
cristallizzato il concetto di residenza,
provvedendo il più delle volte ad identificare
quale unico luogo di relazione tra l’individuo ed
il territorio quello del suo domicilio.
Riccione 18 novembre 2009
Antonia De Luca
LA DIMORA ABITUALE
Fino al Codice Napoleonico del 1804, prima
esperienza di codificazione civile negli Stati
europei, si parlò solo di domicilio, assorbendo in
questo la stessa nozione di residenza.
Riccione 18 novembre 2009
Antonia De Luca
LA DIMORA ABITUALE
Fu il vecchio codice civile italiano, nel 1865, a
dare rilievo normativo a questa distinzione,
riconoscendo che la persona, talvolta, ha la sede
dei suoi affari in un luogo diverso dalla sede dei
suoi affetti.
Riccione 18 novembre 2009
Antonia De Luca
LA DIMORA ABITUALE
Così disponeva l’art. 16 c.c. del 1865
“……. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la
dimora abituale”
Così dispone oggi l’art. 43 c.c. del 1942: “……..
La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora
abituale’
Riccione 18 novembre 2009
Antonia De Luca
LA DIMORA ABITUALE
Da questa norma la dottrina ricava, per
esclusione, anche la nozione giuridica di dimora
che si distingue dalla residenza in ragione della
sua non abitualità, in quanto sede occasionale o
temporanea della persona come potrebbe
essere, ad esempio, la casa al mare.
Riccione 18 novembre 2009
Antonia De Luca
LA DIMORA ABITUALE

Art 2 legge 1228/1954
È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le
persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela,
la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora
abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti
mutazione di posizioni anagrafiche,…..
L'assenza temporanea dal Comune di dimora abituale
non produce effetti sul riconoscimento della
residenza…..
Riccione 18 novembre 2009
Antonia De Luca
LA DIMORA ABITUALE
L’elemento di discrimine per la richiesta dell’iscrizione è
dunque dato della temporaneità o, viceversa, la
abitualità della presenza del cittadino sul territorio
comunale
La stabilità della dimora non implica però la sua assoluta
continuità, ma solo che la consuetudine di vita di un
soggetto si svolge prioritariamente sul territorio di un
comune rispetto agli altri ove lo stesso soggetto
potrebbe essere periodicamente presente.
Riccione 18 novembre 2009
Antonia De Luca
LA DIMORA ABITUALE
La nozione di residenza -(art. 43 cc.) – si distingue
dalla semplice dimora in ragione della sua
stabilità che determina la differenza tra due
condizioni ben diverse:
“ il trovarsi in un luogo e il risiedervi”
Riccione 18 novembre 2009
Antonia De Luca
LA DIMORA ABITUALE
Le difficoltà nascono dal fatto che la stabilità
della dimora si compone di due ben distinti
elementi: quello oggettivo, costituito dal fatto
della presenza, quale consuetudine di vita in un
luogo, e quello soggettivo, dato dalla intenzione
della persona di stabilirsi.
Riccione 18 novembre 2009
Antonia De Luca
LA DIMORA ABITUALE
L’oggettivo allontanamento, dovuto a ragioni di
lavoro, di cura o di studi, non comporterà
variazioni nella residenza della persona fino a
quando allo spostamento del soggetto nello
spazio non corrisponderà alla sua intenzione di
trasferire altrove la sua residenza.
Riccione 18 novembre 2009
Antonia De Luca
LA DIMORA ABITUALE
Questo principio viene ripreso nella Circolare del
Ministero dell’Interno del 29 maggio 1995 n. 8:
‘La richiesta di iscrizione anagrafica, che costituisce un
diritto soggettivo del cittadino non appare vincolata ad
alcuna condizione, né potrebbe essere il contrario, in
quanto in tal modo si verrebbe a limitare la libertà di
spostamento e di stabilimento dei cittadini sul territorio
nazionale in palese violazione dell’art. 16 della Carta
Costituzionale”.
Riccione 18 novembre 2009
Antonia De Luca
LA DIMORA ABITUALE
L’intervento della giurisprudenza per la risoluzione dei
conflittiTre sentenze per tre diverse situazioni:
1) Il requisito soggettivo non prevale su quello oggettivo
2) Il requisito dell’abitualità non è dato dal solo dato
temporale della presenza in un determinato luogo
3) Non basta la mera dichiarazione di un soggetto per
stabilire o meno la residenza in un certo Comune ma
occorre instaurare una situazione di fatto
Riccione 18 novembre 2009
Antonia De Luca
LA DIMORA ABITUALE
Tribunale Amministrativo Regionale Valle
d'Aosta 24/9/1996 n. 149
- Ricorso presentato per violazione di legge con
particolare riferimento all’art.43 c.c. agli artt. 4 e
5 della legge 1228 del 24/12/1954 ed in
particolare alla circolare n. 8 del 29.05.1995
Riccione 18 novembre 2009
Antonia De Luca
LA DIMORA ABITUALE

L'art. 43, comma 2 del codice civile stabilisce che: «La residenza è nel luogo in cui la
persona ha la dimora abituale».
A sua volta, l'art. 3 del D.P.R. 30.5.1989, n. 223 definisce le «persone residenti nel
Comune ... quelle aventi la propria dimora abituale nel Comune» (comma 1), precisando
che: «Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente
dimoranti in altri Comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per causa di
durata limitata (comma 2).
Ordunque, la residenza, come dimora «abituale», cioè stabile, di una persona, è data
dall'elemento oggettivo della permanenza in un dato luogo, la quale non è incompatibile con
eventuali allontanamenti, nei limiti di cui al menzionato secondo comma del d.P.R. n. 223.
Le disposizioni dianzi richiamate non fanno cenno alcuno ad un elemento soggettivo, ossia
alla intenzione del soggetto di rimanere stabilmente nel luogo prescelto: e non potrebbe essere
diversamente, in quanto l'elemento soggettivo è di regola compenetrato nel fatto di dimorare
abitualmente in un determinato luogo, giacché non è revocabile in dubbio che chi dimora
abitualmente in un luogo, vuole avere ivi la sua residenza (cfr. Cass., 5.2.1985, n. 791;
id., 14.3.1986, n. 1738).
Riccione 18 novembre 2009
Antonia De Luca
LA DIMORA ABITUALE

Perciò, quando si afferma che la residenza è data, oltre che dall'elemento
oggettivo della permanenza in un determinato luogo, anche da quello
soggettivo della volontà di rimanervi (cfr. Cass., 17.1.1972, n. 126; id.,
26.10.1968, n. 3586), si vuole semplicemente dire che, una volta fissata la
propria dimora abituale in un luogo, la residenza non viene meno per una
più o meno prolungata assenza, specie quando detta assenza sia occasionata
da motivi contingenti (villeggiatura, viaggi, studi, ecc.): questo proprio perché
nella fissazione della dimora abituale è insito un elemento di volontarietà,
che non può venir meno fino al momento in cui questa dimora abituale, cioè
la residenza, non venga trasferita altrove (cfr. T.A.R. Valle d'Aosta,
20.11.1995, n. 172).
Riccione 18 novembre 2009
Antonia De Luca
LA DIMORA ABITUALE

Pertanto, il cenno fatto dalla circolare del Ministero
dell‘Interno 29.5.1995, n. 8, richiamata dall'istante,
all'elemento soggettivo, costituito dall'intenzione di avere
stabile dimora in un certo luogo, va letto alla luce delle
considerazioni suesposte …….

Alla stregua delle complessive considerazioni che
precedono, il ricorso va, conclusivamente, respinto
Riccione 18 novembre 2009
Antonia De Luca
LA DIMORA ABITUALE
Una diversa situazione viene definita con la
sentenza n. 955 del 6 agosto 2003 del TAR
MARCHE
-Richiesta di annullamento del provvedimento con cui è
stato respinto il ricorso gerarchico presentato dalla
deducente avverso l’atto dell’Ufficiale di anagrafe e
relativo alla mancata iscrizione anagrafica della stessa.
Riccione 18 novembre 2009
Antonia De Luca
LA DIMORA ABITUALE

Il requisito dell’abitualità che la dimora deve avere per diventare residenza, ex
art. 19 del D.P.R. n.223 del 1989 (a cui l’art.43 del Codice civile ricollega la
nozione di residenza.), non può essere valutato solo in base al dato temporale
della durata o all’interesse eventualmente temporaneo che il soggetto abbia di
stare in un determinato luogo, ma deve trovare riscontro principalmente nella
volontà dell’interessato, non essendo incompatibile con eventuali
allontanamenti, specie quando l’assenza sia occasionata da motivi contingenti,
quale la villeggiatura, i viaggi, gli studi ed il lavoro; pertanto, la mancata
presenza nell’alloggio di residenza in occasione dei controlli effettuati dagli
organi di polizia non costituisce prova determinante della non veridicità delle
dichiarazione rese dalla ricorrente all’Ufficio anagrafe di volere trasferire la
propria dimora abituale nel territorio.
Riccione 18 novembre 2009
Antonia De Luca
LA DIMORA ABITUALE

A tale riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che
la nozione di dimora che normalmente presuppone l’attualità
della presenza fisica del soggetto presso la propria abitazione,
costituisce una espressione lessicale che rimanda ad una realtà
extranormativa in continua evoluzione, con la conseguenza che
la stessa non è incompatibile con eventuali allontanamenti,
soprattutto nel caso questi ultimi siano giustificati da motivi di
lavoro, dal momento che nell’attuale contesto socio-economico,
grazie ai moderni e veloci mezzi di trasporto pubblici e privati, è
sempre più frequente la possibilità di svolgere l’attività lavorativa
in località diversa da quella di residenza con rientro giornaliero o
settimanale (Con.St., Sez. I, 17 marzo 1999, n.3085; TAR Valle
d’Aosta, 20 novembre 1995, n.172
Riccione 18 novembre 2009
Antonia De Luca
LA DIMORA ABITUALE

la sua mancata presenza nell’abitazione di eletta dimora, in
occasione delle visite dei organi di polizia, la sua dichiarazione di
volere trasferire la propria residenza nel Comune non può essere
qualificata falsa, al contrario di quanto ritenuto dall’Ufficiale di
anagrafe e dall’Autorità prefettizia in sede di decisione del ricorso
gerarchico, trovando il temporaneo allontanamento
dall’abitazione, giustificazione in ragioni meritevoli di sicura
considerazione, quale risulta la necessità di prestare la propria
attività lavorativa in altra località la cui distanza dal Comune di
elezione anagrafica ne preclude il rientro giornaliero
nell’abitazione costituente la sua abituale dimora
Riccione 18 novembre 2009
Antonia De Luca
LA DIMORA ABITUALE
Sulla base di quanto argomentato, il ricorso viene accolto
con il conseguente annullamento degli atti con il medesimo
impugnati.
Riccione 18 novembre 2009
Antonia De Luca
LA DIMORA ABITUALE
La circolare del Ministero dell'Interno 1409-1991, n. 21- Iscrizione all'A.I.R.E. Precisazione sul concetto di residenza Sentenza del T.A.R. Piemonte
Riccione 18 novembre 2009
Antonia De Luca
LA DIMORA ABITUALE
La circolare evidenzia che non basta la mera
dichiarazione resa da un soggetto all'ufficiale di
anagrafe al fine di stabilire o meno la residenza
in un certo Comune, occorrendo, invece, che il
soggetto provveda ad instaurare una situazione
di fatto conforme a tale dichiarazione.
Riccione 18 novembre 2009
Antonia De Luca
LA DIMORA ABITUALE
….., la situazione di fatto creata dal ricorrente non
consente di ritenere che la sua residenza sia stata
effettivamente fissata a Modane, atteso che, come si è
visto, il luogo di residenza non è semplicemente quello ove
ci si reca a dormire, bensì quello ove si esplica la propria
vita familiare e sociale, ove cioè si realizzano i propri
interessi personali.
Riccione 18 novembre 2009
Antonia De Luca
LA DIMORA ABITUALE
Da quanto precede deriva che non sono ravvisabili i vizi
dedotti dal ricorrente e che pertanto il ricorso deve essere
respinto.
Riccione 18 novembre 2009
Antonia De Luca
LA DIMORA ABITUALE
ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI E COMUNICAZIONE AGLI
INTERESSATI
Fino al 1990 l’interessato veniva a conoscenza di decisioni assunte a suo carico
dall’Ufficiale d’Anagrafe quando i procedimenti erano già stati chiusi.
DPR 223/1989
Articolo 15 - Accertamenti di ufficio in caso di omessa dichiarazione delle parti.
 2. Nel caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale di anagrafe provvede ai
conseguenti adempimenti e li notifica agli interessati entro dieci giorni.
Articolo 18 - Decorrenza dell'iscrizione e cancellazione anagrafica.

5. Quando, a seguito degli accertamenti, l'ufficiale di anagrafe ritiene di non
accogliere la richiesta di iscrizione, deve darne immediata comunicazione
all'interessato, specificandone i motivi.
Riccione 18 novembre 2009
Antonia De Luca
LA DIMORA ABITUALE
Con la legge 241/1990 nasce il principio della
partecipazione al procedimento
amministrativo che prevede all’articolo 7 la
“Comunicazione di avvio del procedimento”
Con la legge 15/2005 viene aggiunto l’articolo
10-bis. “Comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza”.
Riccione 18 novembre 2009
Antonia De Luca
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