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Le comunicazioni Machine-to- Machine (M2M) e le
FOCUS TMT – 28 SETTEMBRE 2015 Le comunicazioni Machine-toMachine (M2M) e le loro prospettive regolamentari di Francesco Sciacchitano Funzionario presso l’Autorità garante per le comunicazioni Le comunicazioni Machine-toMachine (M2M) e le loro prospettive regolamentari * di Francesco Sciacchitano** Funzionario presso l’Autorità garante per le comunicazioni Università degli Studi di Roma Tre Sommario: 1. Introduzione 2. Definizioni e caratteristiche dei servizi M2M. 3. Principali applicazioni del M2M. 4. La value chain ed i modelli di business del M2M. 5. Questioni regolamentari connesse ai servizi M2M. 6. Conclusioni. 7. Bibliografia 1. Introduzione L’evoluzione del settore delle comunicazioni elettroniche è caratterizzata da un rapporto sempre più pervasivo tra uomini e macchine. La rete si è imposta come strumento indispensabile per la gestione dei vari ambiti della vita sociale e, innovando radicalmente il nostro modo di comunicare, ha sconvolto interi comparti economici, cambiato il mondo della ricerca, il rapporto tra cittadini e PA, il funzionamento interno delle aziende e - in definitiva - condizionato le abitudini quotidiane fino a dare alla connettività il carattere di irrinunciabilità tipico dei beni essenziali. Giorno dopo giorno, la rete che connette gli utenti, e ad essi le macchine, diventa più estesa. In questo contesto, gli esperti del settore assistono al profilarsi all’orizzonte di una nuova rivoluzione, l’affermazione di un altro paradigma tecnologico in grado di apportare ulteriori ripercussioni su un ampio ventaglio di settori industriali, che vanno da quello energetico a quello dei trasporti, passando da quello manifatturiero e sanitario: alla crescente domanda di connettività fa da contraltare il moltiplicarsi di macchine che offrono la possibilità di scambiare informazioni e dati tra loro, in genere in conseguenza di un input dell’utente ma in alcuni casi anche in maniera automatica. Proprio l’emergere di un tipo di comunicazione che non dipende dall’input dell’utente è la caratteristica principale del fenomeno “Machine to Machine Communication” (M2M) o Articolo sottoposto a referaggio. Articolo redatto con la collaborazione di Jacopo Arpetti. Le opinioni espresse sono a titolo personale e non coinvolgono l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. * ** 2 federalismi.it |n. 3/2015 “Internet of Things” (IoT), che co involge un ampio numero di dispostivi in grado di comunicare fra loro per mezzo della rete Internet fissa o mobile e con poca o nessuna interazione umana. Questo tipo di comunicazione è stato analizzato dal BEREC, il network europeo dei regolatori del settore delle comunicazioni elettroniche, già nel 20101. La recente esplosione di questo fenomeno costituisce una delle principali sfide per i regolatori di settore: nonostante i dati riguardanti le connessioni tra macchine mostrino come, almeno al momento, esse costituiscano una percentuale modesta delle connessioni dati in generale, le stime fornite da tutte le associazioni di categoria e dai produttori di hardware indicano che il numero di dispositivi connessi è destinato a crescere esponenzialmente. Le indagini di settore dimostrano che quella del Machine to Machine è una realtà destinata ad affermarsi velocemente: secondo Cisco IBSG (Internet Business Solutions Group)2, entro il 2018 più di due miliardi di dispositivi saranno in grado di connettersi automaticamente, andando a costituire quasi il 20% dell’intero traffico mobile a livello globale. Entro il 2023 il fatturato generato dall’M2M sarà pari a 80 miliardi di dollari e, ipotizzando una crescita della popolazione globale tale da raggiungere i 7,6 miliardi di individui entro il 2020, si arriva a stimare un numero di dispositivi connessi che potrebbe arrivare a toccare i 50 miliardi3. Vale la pena sottolineare come le stime di crescita del settore possano essere anche molto differenti: secondo il GSMA, infatti, Il numero di dispostivi connessi entro il 2020 sarà di “soli” 10,5 miliardi 4 e non di 50 miliardi, ma questa differenza è da imputarsi principalmente ad una diversa definizione del fenomeno M2M, che per il GSMA è molto più ristretta5 di quanto non sia per CISCO. È quindi chiaro che la rete - già oggi popolata da miliardi di utenti - verrà affollata da un numero sempre maggiore di dispositivi, e tale tendenza è destinata a far emergere nuove problematiche di carattere regolatorio: dall’utilizzo delle risorse scarse all’applicabilità delle norme sul roaming BEREC, Report on convergent services, BoR (10) 65, p. 6, Dicembre 2010. Consultabile all’indirizzo: http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/210-berec-report-onconvergent-services 2 CISCO, The Internet of Things - How the Next Evolution of the Internet Is Changing Everything, 2011. Consultabile all’indirizzo: https://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/innov/IoT_IBSG_0411FINAL.pdf 3 GSMA e Cisco hanno previsto come ci sarà un incremento tra i 26 e i 50 miliardi di dispositivi connessi per mezzo della tecnologia IoT entro il 2020 (http://www.gsma.com/connectedliving/wpcontent/uploads/2014/08/cl_iot_wp_07_14.pdf, http://share.cisco.com/internet-of-things.html.). 4 Nell’articolo pubblicato dal GSMA (Understanding the Internet of Things (IoT), Luglio 2014) si fa però presente come entro il 2020 Il numero di dispostivi non sarà di 50 miliardi – come sostenuto da CISCO ma di 10,5. L’indirizzo della pagina web dalla quale è possibile consultare l’intero documento è riportato nella Bibliografia presente in calce. 5 La definizione di M2M fornita dal GSMA include tutti i dispositivi che siano in grado di connettersi ad eccezione dei telefonini, dei tablet e dei PC di ogni dimensione. CISCO invece include anche questi ultimi. 1 3 federalismi.it |n. 3/2015 internazionale, dalla necessità di un ripensamento delle procedure di autorizzazione generale alla predisposizione di un impianto normativo che sia in grado di offrire la giusta tutela agli utenti con riferimento alla privacy, al cambio dell’operatore e così via. Per questo motivo si assiste ad un proliferare di ricerche ed indagini volte a studiare il fenomeno e le sue ricadute sull’impianto regolatorio. Tra le più importanti, vale la pena citare l’indagine conoscitiva svolta da OFCOM6, il regolatore britannico, e quella appena conclusa dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)7. Si prevede inoltre per la fine dell’anno la pubblicazione di un rapporto e l’avvio di una consultazione pubblica da parte del BEREC, l’organismo europeo che riunisce i regolatori del settore delle comunicazioni elettroniche, che ha dedicato al tema Machine to Machine uno specifico gruppo di lavoro nel suo piano di lavoro annuale8. Il presente articolo si prefigge di fare il punto della situazione e di individuare - dopo aver compreso quali siano gli attori coinvolti e come essi si collochino all’interno dell’ecosistema M2M - quali siano le ricadute in termini regolamentari e in che modo i sorprendenti ritmi di diffusione di tale modello tecnologico possano influenzarne o accentuarne i risvolti. 2. Definizioni e caratteristiche dei servizi M2M L’analisi dei rapporti e delle investigazioni svolte dalle associazioni di categoria, dai produttori di hardware e dai regolatori europei mostra che non esiste una definizione comunemente accettata dei servizi M2M. In un documento sui servizi convergenti (risalente al 2010) 9, il BEREC ha tentato di approdare ad una prima definizione, descrivendo M2M come "un concetto generico stante ad indicare lo scambio di informazioni (sotto forma di dati) tra due macchine che sfruttano una rete mobile o fissa, e senza intervento umano". Allo stesso modo, il GSMA ha circoscritto tale concetto parlando di scambio automatizzato di comunicazioni tra macchine, senza che vi sia alcun Si consulti a tale riguardo: OFCOM, Promoting investment and innovation in the Internet of Things, Gennaio 2015. Consultabile all’indirizzo http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/iot/statement/IoTStatement.pdf 7 AGCOM: Indagine conoscitiva concernente i servizi di comunicazione Machine to Machine (M2M), consultabile all’indirizzo: http://www.agcom.it/documents/10179/1667676/Allegato+3-4-2015/0d62e670-be04448b-9321-bc2d4363ec6a?version=1.0 8 Il Work Programme del BEREC è consultabile all’indirizzo: http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/download/0/4779-workprogramme-2015-berec-board-of-regul_0.pdf 9 BEREC, Report on convergent services, BoR (10) 65, December 2010, p. 6. Consultabile all’indirizzo: http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/210-berec-report-onconvergent-services 6 4 federalismi.it |n. 3/2015 intervento umano 10 . Le più recenti analisi, tuttavia, sembrano focalizzarsi su definizioni che ammettono che un intervento umano - seppur limitato - possa essere parte della comunicazione M2M11. Ai fini del presente articolo, se da un lato si rileva che l’accoglimento di una definizione più stringente del fenomeno M2M (limitato alle sole comunicazioni tra macchine senza alcun intervento umano) potrebbe consentire di circoscrivere l’ambito della ricerca e di identificare con più chiarezza le problematiche di natura regolamentare che esso determina, dall’altro lato non si può fare a meno di constatare come il mercato e la letteratura stiano andando nella direzione opposta, inducendo a considerare servizi (o applicazioni) M2M anche quelli che comprendono un "limitato" intervento umano. A titolo esemplificativo, è difficile tener fuori dalla categoria di “servizi M2M” quei servizi che permettono il controllo a distanza delle macchine, ad esempio, tramite uno smartphone (si pensi al controllo remoto dell’impianto di videosorveglianza). Considerazioni che prendessero in esame le sole comunicazioni tra macchine, dunque, avrebbero oggi ben poca utilità. Per questo motivo, volendo adottare una definizione di riferimento, si ritiene senz’altro di poter propendere per quella adottata dalla CEPT ECC WG NaN nel 2010: "Il M2M è una tecnologia di comunicazione in cui i dati possono essere trasferiti tra dispositivi e applicazioni in modo automatizzato, con poca o nessuna interazione umana."12 Infine, va fatto presente come diversi studi e pubblicazioni 13 si riferiscono al medesimo fenomeno definendolo "Internet of Things" (IoT). Per IoT si intente l'interconnessione tra dispostivi attraverso protocolli IP. Secondo alcuni studi il termine M2M sarebbe più vasto di GSMA Intelligence, From concept to delivery: the M2M market today, 2014, p. 5: “The GSMA Intelligence M2M connections data used in this report refers exclusively to a SIM connection that enables mobile data transmission between machines. It does not count SIMs used in computing devices in consumer electronics such as smartphones, dongles, tablets, e-readers, routers and hotspots”. For a similar definition, see ETSI (ETSI TR 102 725 V1.1.1, Machine-to-Machine communications (M2M); Definitions): “physical telecommunication based interconnection for data exchange between two ETSI M2M compliant entities, like: device, gateways and network infrastructure”. Consultabile all’indirizzo: https://gsmaintelligence.com/research/?file=140217-m2m.pdf&download 11 CEPT ECC Report 153, Numbering and Addressing in Machine-to-Machine (M2M) Communications, November 2010, p. 5, section 1; OECD, Machine-to-Machine Communications: Connecting billions of devices, DSTI/ICCP/CISP(2011)4/FINAL, 30 January 2012, p. 7. Si veda anche Joachim Scherer/Caroline Heinickel, Regulating Machine-to-Machine Applications and Services in the Internet of Things, ENLR 2014, 141. Consultabile all’indirizzo: http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/ECCREP153.PDF 12 CEPT ECC Report 153 on Numbering and Addressing in Machine-to-Machine (M2M) Communications – Nov. 2010 13 Si ricordi, a titolo esemplificativo, il rapporto di OFCOM Promoting investment and innovation in the Internet of Things, Gennaio 2015. Consultabile all’indirizzo http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/iot/statement/IoTStatement.pdf 10 5 federalismi.it |n. 3/2015 quello IoT, poiché esso includerebbe anche la connettività al di fuori dai protocolli IP (ad esempio a mezzo SMS) ma la differenza tra le due definizioni nel mercato odierno si fa sempre meno rilevante. In questo articolo, dunque, i termini M2M e IoT sono usati come sinonimi, e vengono impiegati in maniera intercambiabile per descrivere gli stessi servizi e/o tipi di connessione, che sono generalmente caratterizzati dalle seguenti features: Comunicazione totalmente automatizzata (o con limitato intervento umano) di dati tra dispositivi remoti; I dispositivi possono essere statici (ad esempio, nel caso dei contatori usati per lo smart metering) o mobili (si pensi alle Connected car). Volume del traffico basso e irregolare: le applicazioni M2M, infatti, spesso comunicano attraverso un flusso di dati discontinuo, dalle dimensioni esigue e generalmente in upload (i cd. “signals”, che consistono in emissioni di pochi bit di dati indicanti ad esempio una posizione geografica, il consumo di gas o di energia, il grado di umidità del terreno etc.14). Va tuttavia considerato come, nel lungo periodo, le applicazioni M2M potrebbero generare una trasmissione di dati caratterizzata da volumi maggiori volumi, soprattutto se la domanda di servizi video (ad es. la videosorveglianza) dovesse aumentare; I servizi M2M necessitano dell’accesso alla rete, ma - come si vedrà nel capitolo 4 - la connettività rappresenta solo una piccola porzione del volume del fatturato complessivo generato all’interno della catena del valore M2M; La maggior parte dei servizi M2M vengono forniti per mezzo di dispositivi progettati e prodotti per essere destinati al mercato mondiale, e sfruttano una sorta di roaming permanente per trasmettere e ricevere dati (v. capitolo 5.2). Molti dispositivi M2M sono progettati per avere un ciclo di vita duraturo, che nel caso delle telecamere delle smart cities può arrivare anche a 20 anni, e possono essere installati all'interno di apparecchiature o infrastrutture quali gli smart meters dai quali è difficile rimuoverli. Pertanto, il loro costo di sostituzione è spesso molto alto. Le applicazioni M2M stanno cambiando radicalmente il rapporto tra fornitori di connettività e consumatori, facendo perdere ai primi il rapporto diretto con i secondi, che diviene appannaggio dei fornitori dei servizi M2M, e trasformando quindi il tradizionale J. Markendahl, A. Ghanbari, M. Sundquist, Analysis of regulatory, market and cost structure aspects for deployment of private or shared Mobile networks for high quality M2M communications, 25th European Regional Conference of the International Society (ITS), Bruxelles, 22-25 Giugno 2014. 14 6 federalismi.it |n. 3/2015 modello B2C delle comunicazioni elettroniche in un modello B2B oppure B2B2C, in cui i dispositivi sono collegati anche con i consumatori (v. capitolo 4). Queste caratteristiche saranno ulteriormente dettagliate nei capitoli seguenti. 3. Principali applicazioni del M2M Per analizzare i profili regolamentari del M2M è necessario comprendere la portata del fenomeno e quali siano i settori maggiormente interessati all’uso, nonché allo sviluppo, di macchine connesse. Va considerato come il dilagare del business model fondato sul M2M si basi sull’affermazione di alcune tecnologie, e sui vantaggi apportati dalle stesse: ad un’ulteriore miniaturizzazione dei componenti elettronici, e al loro efficientamento in termini energetici, si è affiancata la convenienza della produzione in termini economici di device interconnessi a livello globale15, la disponibilità di tecnologie per l’integrazione delle piattaforme, il cloud computing16. Nei paragrafi successivi verranno analizzati i vari comparti convolti nella rivoluzione del M2M, con un focus su quelli che risultano avere un rilievo maggiore dal punto di vista regolamentare. 1. Automotive infotainment, apps, navigation, telematics, e-calls 2. E-health services: Fitness trackers, Smart wearables, Health care gateways, smart pill 3. Smart metering & grids Automated meter readings 4. Smart cities Smart lighting, parking, waste management, 5. Transportation: Car Hire, Share, fleet management + pay as you drive insurance 6. Agriculture Humidity sensors for gardens and fields irrigation 7. Building Automation Energy savings, efficiencies in building management 8. Security Private security, enhanced remote monitoring Figura 1: le principali applicazioni del M2M OECD, Machine-to-Machine Communications: Connecting Billions of Devices, OECD Digital Economy Papers, N. 192, 2012. Consultabile all’indirizzo: http://dx.doi.org/10.1787/5k9gsh2gp043-en. 16 M. Alam, R.H. Nielsen, N.R. Prasad, The evolution of M2M into IoT, Communications and Networking (BlackSeaCom), pp.112,115, 3-5 Luglio 2013; 15 7 federalismi.it |n. 3/2015 Industria automobilistica In ragione delle caratteristiche peculiari del comparto, l’automotive17 rappresenta uno dei settori chiave per lo sviluppo del business model del M2M: l’implementazione di queste tecnologie a bordo delle autovetture è già cominciata – seppur a livello embrionale – su numerosi modelli di auto in commercio. Infatti, sulle basi delle proiezioni di crescita del comparto in questione, si stima che entro il 2017 il numero delle connected car sarà pari a 170 milioni in tutto il globo18. La diffusione di applicazioni M2M a bordo della autovetture è essenzialmente dovuto al boom della navigazione satellitare e dell’Infotainment ed al prezzo complessivo dell’installazione di sistemi di questo genere a bordo, che non incide in maniera rilevante sul prezzo finale19; appartengono a questa categoria, tra gli altri, i sistemi di navigazione, la gestione e la riproduzione dei contenuti audio, la richiesta di informazioni sulle condizioni del traffico, di risultati sportivi, di previsioni meteo. Inoltre, le automobili sono - in misura sempre maggiore - dotate di sensori in grado di raccogliere autonomamente informazioni sullo stato della vettura (la cd. telemetria o “telematics”). Questi dati vengono poi trasmessi direttamente al produttore, senza la necessità che le concessionarie o le officine facciano da intermediarie. Il flusso di informazioni può essere assicurato tramite l’invio di dati dal telefono del cliente (connesso via Bluetooth alla vettura) o tramite una SIM installata all’interno del veicolo dalla casa automobilistica al momento della produzione, e per la quale è già stato stipulato un contratto con un operatore. Infine, secondo alcuni esperti, anche il sistema eCall 20 andrebbe annoverato tra le tecnologie M2M. eCall è un sistema attraverso il quale, in caso di incidente, i sistemi di bordo provvedono ad avvertire tempestivamente il numero di emergenza 112 Europeo. Anche se nessun passeggero dovesse essere in grado di parlare, l’eCall potrebbe inviare un pacchetto di dati chiamato MSD (Minimum Set of Data)21 che permette di individuare la posizione dell’auto, l’orario dell’impatto e la F. Bonomi, (CISCO), The Smart and Connected Vehicle and the Internet of Things, World trade semiconductor trade statistics, 2013. 18 AGCOM, Indagine conoscitiva concernente i servizi di comunicazione Machine to Machine (M2M), Aprile 2015, p. 76. Consultabile all’indirizzo: http://www.agcom.it/documents/10179/1667676/Allegato+3-42015/0d62e670-be04-448b-9321-bc2d4363ec6a?version=1.0 19 Il consumatore è disposto a spendere una somma aggiuntiva per l’installazione di tali dispostivi a bordo in ragione del fatto che, in rapporto al prezzo totale, il costo di tali strumentazioni risulta essere ragionevole. 20 Si veda Regolamento EU n. 305/2013.Si consulti l’ndirizzo: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= OJ:L:2013:091:0001:0004:IT:PDF. 21 Per ciò che riguarda gli aspetti legati alla protezione dei dati persona può essere consultato: “Data Protection Aspects of eCall”, Directorate-General for Internal Policies, European Parliament, Febbraio 17 8 federalismi.it |n. 3/2015 direzione di marcia. Come è noto, lo scorso 28 aprile 2015, il Parlamento europeo ha approvato una proposta di Regolamento che prevede che tutte le macchine di nuova produzione siano equipaggiate con tecnologia eCall a partire da Aprile 201822. Smart Wearables Gli smart wearables costituiscono un settore in rapidissima espansione; si tratta di dispositivi indossabili, destinati a rendere note al consumatore una serie di informazioni relative all’attività che questi sta svolgendo. In molti casi si tratta del principale strumento di fruizione delle applicazioni di “augmented reality”. Gli smart wearables appartengono essenzialmente a tre categorie: 1. i fitness tracker, che consentono il monitoraggio dell’attività fisica giornaliera attraverso l’uso di dispositivi (come alcuni tipi di bracciali) in grado di rilevare informazioni riguardo le calorie consumate, la distanza percorsa durante lo svolgimento del proprio allenamento, la pressione ed il battito cardiaco e persino la qualità del proprio sonno. Gli apparati in questione sfruttano l’accesso alla rete offerto dagli smartphone, ai quali sono connessi tramite lo standard Bluetooth Low Energy. 2. gli Smartwatch, orologi digitali che possono contenere una SIM oppure essere accoppiati a vari modelli di telefoni tramite lo standard Bluetooth Low Energy, e quindi essere sfruttati come estensione degli stessi. Tali orologi sono inoltre dotati di sensori per la misurazione della frequenza cardiaca, di un contapassi, ed essere quindi sfruttati per il monitoraggio delle condizioni di salute o per le attività sportive dell’utente (mostrando così funzionalità simili a quelli dei fitness tracker). 3. gli occhiali (i primi in commercio saranno i Google Glass) in grado di far accedere l’utente che li indossa ad una realtà aumentata: un microfono, una videocamera, le tecnologie WiFi e Bluetooth, consentono la connessione allo smartphone, la navigazione automatica tramite il rilevamento della posizione GPS dell'utente, ma soprattutto l’analisi e la registrazione permanente dell'ambiente circostante. L’introduzione di questo tipo di dispositivi ha sollevato preoccupazioni in materia di privacy. 2014. Reperibile all’indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201402/20140218ATT79553 /20140218ATT79553EN.pdf. 22 Si veda, in proposito, http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ecall-all-new-cars-april-2018 9 federalismi.it |n. 3/2015 E-health I dispositivi M2M destinati all’eHealth23 sono quelli che probabilmente avrà un impatto maggiore sulle nostre vite: grazie alla connettività dei servizi M2M, gli apparati in grado di leggere i nostri segnali vitali (il battito cardiaco, il livello di ossigenazione del sangue) saranno in grado di inviare i dati - in tempo reale - a strutture specializzate, a professionisti 24 . Tramite l’impiego di tali tecnologie, potrebbero registrarsi, da un lato, una diminuzione dei rischi associati ad alcune patologie (per via del monitoraggio continuo) e, dall’altro, una riduzione complessiva dei costi sanitari. Si pensi, ad esempio, all’uso di tali dispositivi per il controllo in remoto delle condizioni di salute dei pazienti affetti da patologie cardiovascolari, dei soggetti diabetici (la misurazione automatica e costante del glucosio presente nel sangue, permetterebbe al medico curante di variare la quantità di insulina prescritta al paziente), o all’impiego delle c.d. “smart medicine”, innovazione mostrata da Motorola nel 2013 e riguardante l’introduzione, all’interno di una pillola, di un minuscolo chip NFC in grado di attivarsi al contatto con gli acidi presenti nello stomaco, e di trasmettere ai dispositivi presenti all’esterno del corpo del paziente le condizioni di salute dello stesso. Smart metering Lo smart metering rappresenta, in Italia, una delle applicazioni di maggior rilievo nel panorama M2M: l’evoluzione rappresentata dall’introduzione dei “contatori intelligenti” è un punto fermo nella gestione intelligente delle risorse (come acqua, gas, elettricità). Grazie ad una connessione dati (tramite lo sfruttamento di una rete Wi-Fi o di una SIM installata nel contatore) lo smart meter permette la lettura immediata del consumi degli utenti25. Tra le varie applicazioni possibili, lo smart metering per l’erogazione del gas è quella che sta riscontrando il maggior ritmo di sviluppo e conta - nel Vecchio Continente - circa 33 milioni di dispositivi interconnessi alla rete cellulare per mezzo di 400.000 concentratori dotati di SIM (dotati di una speciale protezione, e installati nei pressi dei trasformatori elettrici di bassa GSMA Itelligence, From concept to delivery: the M2M market today, Febbraio 2014. Consultabile all’indirizzo: https://gsmaintelligence.com/research/?file=140217-m2m.pdf&download 24 Katusic, D.; Weber, M.; Bojic, I.; Jezic, G.; Kusek, M., Market, standardization, and regulation development in Machine-to-Machine communications, Software, Telecommunications and Computer Networks (SoftCOM), 2012 20th International Conference on , vol., no., pp.1,7, 11-13 Settembre 2012. 25 ETSI TR 102 691, “Machine-to-Machine communications (M2M); Smart Metering Use Cases”, 2010. Consultabile presso l’indirizzo: http://www.etsi.org/deliver/etsi_tr/102600_102699/102691/01.01.01_60/ tr_102691v010101p.pdf. 23 10 federalismi.it |n. 3/2015 tensione). In Italia, si sta affermando uno standard specifico per lo smart metering caratterizzato dallo sviluppo di soluzioni di rete proprietaria per mezzo del Wireless MBUS sulla banda a 169 MHz26. Smart Grids Lo Smart Grid è in un certo senso l’evoluzione dello smart meter: una rete intelligente di contatori che assicura uno scambio bidirezionale di informazioni e che consente il monitoraggio costante delle esigenze dei vari attori coinvolti (consumatori ed imprese erogatrici dei servizi. Infatti, il rilevamento continuo del fabbisogno dei consumatori, da un lato e, dall’altro, la rimodulazione dell’offerta sulla base della capacità dei fornitori e del livello di domanda, assicurano l’erogazione del servizio al meglio delle necessità dei vari attori coinvolti, nonché la preservazione della stabilità della rete per mezzo di un aumento dell’efficienza e dell’ottimizzazione delle risorse: una definizione puntuale della natura e della cadenza con cui i picchi di consumo delle risorse (gas, elettricità, energia solare etc.) si verificano nelle varie fasce orarie della giornata (grazie all’analisi dei dati raccolti può essere condotto uno studio approfondito del consumo energetico tipico), può portare ad una migliore pianificazione delle risposte a tali aumenti repentini della domanda di energia, nonché ad una produzione intelligente che risponda prontamente a tali variazioni27. Vale la pena sottolineare che, data l’importanza che questo tipo di strumenti potrà rivestire in futuro, la Commissione Europea ha dedicato agli Smart Grid una apposita task force (la Smart Grids Task Force, o SGTF 28 ) cui il BEREC ha deciso di contribuire nel 2014 partecipando all’Expert Group 3 (EG3) concernente le Regulatory Recommendations29. Smart Cities La connettività delle applicazioni M2M sta rendendo possibile sviluppare una nuova concezione dei servizi cittadini che attraverso l’incorporazione dei processi e l’ottimizzazione delle risorse, sia tale frequenza è stata individuata per attenuare eventuali distorsioni causate dalla presenza di ostacoli, e al fine di permettere che il segnale possa coprire distanze maggiori. Non va infatti dimenticato come un’alternativa all’impiego dei 169 MHz, fosse inizialmente rappresentata dall’utilizzo dello spettro a 900MHz. 27 Si consulti, a tale riguardo, European Commission DG Communications Networks, Content & Technology, Final Report, Definition of a Research and Innovation Policy Leveraging Cloud Computing and IoT Combination, 2014, http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=9472 28 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/smart-grids-and-meters/smart-gridstask-force 29 http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/others/4053-berecinvolvement-in-the-european-commission-expert-group-eg-3-on-smart-grids 26 11 federalismi.it |n. 3/2015 in grado di ripensare lo sfruttamento degli spazi e delle risorse urbane, razionalizzare i consumi e rendere più efficiente l’erogazione dei servizi stessi30, tra i quali si segnalano: Smart Lighting: si stima che l’illuminazione pesi per il 19% sul totale dell’energia consumata nelle città31. Mettendo in rete gli impianti e collegandoli a dei sensori si ottiene il duplice vantaggio di risparmiare su questi costi (mediante “un’accensione intelligente” dell’illuminazione pubblica) 32 e di registrare e catalogare gli eventuali errori e i malfunzionamenti degli impianti, consentendo, così, di ridurre al minimo i costi legati al verificarsi di eventi manutentivi33. Smart Waste Management: dotando i contenitori dei rifiuti di un sensore che ne rilevi le capienza residua e trasmetta tali informazioni agli addetti ai lavori (per mezzo di una SIM installata all’interno dei secchi) si ottiene un minor consumo di carburante da parte dei mezzi addetti alla raccolta, oltre ad una minore congestione del traffico cittadino. I percorsi dei mezzi preposti allo smaltimento dei rifiuti possono essere dunque tracciati (con riferimento ai soli tag dei contenitori, o grazie ad un GPS) in tempo reale e sulla base delle effettive esigenze della comunità. Smart parking: gli spazi adibiti a zone di sosta potranno essere dotati di un dispositivo in grado di rilevare se siano occupati o meno, e quindi comunicare tali informazioni ad una centrale operativa. Questi dati potranno poi essere trasferiti, tramite sistemi M2M, alle vetture che li richiedono, dando la possibilità agli automobilisti di raggiungere al più presto gli stalli liberi. Nei servizi legati al trasporto pubblico, inoltre, sensori collocati presso le fermate saranno in grado di determinare quante persone stiano attendendo in quel momento il passaggio di un mezzo e, attraverso il trasferimento di tali informazioni al gateway, deviare su quella tratta un mezzo più idoneo alle necessità registrate. S. Wahle, T. Magedanz, F. Schulze, The OpenMTC framework — M2M solutions for smart cities and the internet of things, World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks (WoWMoM), pp.1,3, 25-28, Giugno 2012 31 CISCO, The Internet of Everything for Cities - Connecting People, Process, Data, and Things To Improve the ‘Livability’ of Cities and Communities, 2013. Consultabile all’indirizzo: http://www.cisco.com/web/strategy/docs/gov/everything-for-cities.pdf 32 i lampioni potrebbero infatti essere calibrati per rilasciare un fascio di luce minimo nei momenti di assenza di traffico, per poi aumentare la propria capacità d’illuminazione al passaggio di un individuo, o di un’autovettura 33 Philips, The LED lighting revolution - A summary of the global savings potential, Maggio 2012. Consultabile all’indirizzo: http://www.lighting.philips.com/pwc_li/main/connect/Assets/tools-literature/LEDlighting-revolution-booklet.pdf 30 12 federalismi.it |n. 3/2015 Trasporto di persone e beni Il comparto dei trasporti utilizza già oggi una gestione automatizzata per gli spostamenti delle persone e dei beni, ma le applicazioni M2M stanno assicurando un ulteriore passo in aventi all’intero settore: Mobility sharing: le Connected Car rappresentano oggi la soluzione ideale per quei cittadini che decidano di far ricorso a servizi di car sharing per muoversi nelle nostre città: gli utenti posso infatti cercare la vettura più vicina o conforme alle proprie esigenze tramite il proprio smartphone. L’utente può richiedere al sistema centrale che le portiere dell’autovettura selezionata siano sbloccate, permettendone l’utilizzo, e dando inizio al periodo di fatturazione legato all’utilizzo del servizio. Servizi simili vengono usati per la messa a disposizione di flotte di biciclette, che vengono oggi considerate particolarmente vantaggiose in ragione della maneggevolezza, della loro ecosostenibilità, e della riduzione del consumo di territorio in ragione delle loro dimensioni movimentazione delle merci: i sistemi NCF consentono già oggi di conoscere i dati riguardanti il contenuto, le dimensioni e il peso dei beni al passaggio di una paletta. Quando tutti i sistemi di inventario saranno in grado di interagire si potranno sviluppare sinergie tali da ottimizzare la gestione del traffico e, attraverso il calcolo del carico ottimale, assicurare il minor numero possibile di spostamenti di autocarri. Si sta inoltre studiando l’opportunità di installare una SIM nei beni in consegna per rendere più efficace la loro tracciabilità. Smart House Sono ormai innumerevoli le applicazioni M2M che hanno sposato la domotica 34 . Oggi, i dispositivi presenti nelle nostre case possono essere controllati tramite applicazioni installate su smartphone, e ci permettono di accendere lampadine, di accedere ai dispositivi di sicurezza (antifurti, videosorveglianza, etc.), di controllare la temperatura (e quindi avviare gli impianti di riscaldamento o di condizionamento dell’aria), e di gestire gli elettrodomestici a distanza. La connessione a tali dispositivi avviene solitamente tramite Wi-Fi, Bluetooth o NFC, permettendo sia il controllo delle diverse attività, che la ricezione di avvisi circa l’espletamento delle loro funzioni (come, ad esempio, la lavatrice che ci avvisa una volta terminato il lavaggio). J. Song, A. Kunz, M. Schmidt, P. Szczytowski, Connecting and Managing M2M Devices in the Future Internet, Journal Mobile Networks and Applications archive, Vol. 19, pp. 4-17, Febbraio 2014. 34 13 federalismi.it |n. 3/2015 Smart agriculture Un ultima applicazione di cui vale la pena parlare è la smart agriculture, un sistema ideato per ottimizzare l’irrigazione nei luoghi in cui l’acqua è una risorsa scarsa. Un sistema di sensori, in grado di misurare l’umidità ed il livello di nitrogeno del terreno, vengono collocati sui terreni agricoli e connessi attraverso moduli che utilizzano le reti mobili. Le informazioni provenienti da questi sensori vengono valutate da un database centrale che, tenendo anche presenti le previsioni del tempo, è in grado di decidere di far partire l’impianto di irrigazione in caso di mancanza di umidità o di ritardare l’avvio dell’irrigazione in presenza di un elevato grado di umidità. Questo sistema potrà essere ulteriormente potenziato grazie a sensori in grado di rilevare la presenza di vermi o di parassiti oppure il grado di maturazione dei frutti. *** È evidente che le applicazioni appena descritte presentano forti differenze tra loro ed adottano soluzioni che pongono diversi quesiti di tipo regolamentare: a titolo esemplificativo, mentre i servizi M2M in una Smart house si svolgono utilizzando un rete domestica/privata e quindi non sono soggetti a regolamentazione, i servizi di Smart agriculture, che prevedono l’uso di sensori a distanza e quindi l’uso di frequenze, necessitano di un certo grado di regolazione. E le applicazioni delle connected cars, in grado di comunicare la posizione ed i dati relativi al fruitore del servizio, al pari di quelle Smart Health, che trasmettono informazioni sensibili circa la salute dell’assistito, generano problemi regolamentari e di tutela della privacy e del consumatore ancora più elevate. Di queste problematiche verrà data una dettagliata descrizione nei capitoli seguenti. 4. La value chain ed i modelli di business del M2M L’ecosistema M2M è popolato da una moltitudine di soggetti coinvolti a vario titolo e nelle varie fasi di sviluppo del prodotto o di erogazione dei servizi. All’interno di questo universo possono essere infatti identificati: fornitori di piattaforme di comunicazione, di device e di hardware, operatori di rete, partner coinvolti nella fornitura dei servizi di roaming, fornitori di contenuti e di servizi35. OFCOM, Promoting investment and innovation in the Internet of Things, op.cit.. Consultabile all’indirizzo: http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/iot/statement/IoTStatement.pdf 35 14 federalismi.it |n. 3/2015 La varietà di soluzioni con cui le applicazioni M2M si affacciano sul mercato non consente di identificare con chiarezza un unico modello di business o un’ipotesi univoca di catena del valore. Quello che appare chiaramente, tuttavia, è che la connettività non è l’elemento centrale nella catena del valore e che si assiste ad uno scostamento rispetto alla tradizionale relazione diretta tra fornitore di connettività e consumatore che fino ad oggi ha caratterizzato il settore delle comunicazioni elettroniche, conferendo ad esso un modello di business B2C36. Nel mondo M2M, infatti, normalmente il consumatore non ha contatti con il fornitore di connettività (ossia con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica), ma solo col fornitore di servizi M2M37 ed è quest’ultimo ad intrattenere rapporti con il fornitore di connettività38. Dal tradizionale modello B2C delle comunicazioni elettroniche si passa dunque ad un modello B2B, o magari ad un B2B2C, nei casi in cui alla connettività accedono anche i consumatori 39. Si tratta di una differenza non da poco, dal momento che l’intero framework europeo in materia di comunicazioni elettroniche è pensato per regolamentare le relazioni tra gli operatori ed i consumatori, e non è affatto scontato che esso possa essere applicato tout court anche ad un sistema, come quello M2M, in cui il consumatore non ha un ruolo centrale nell’utilizzo della connettività. Si pensi alle previsioni normative concernenti la portabilità del numero, la possibilità di cambiare operatore, la privacy: molte di esse perdono significato se non vengono riferite ad un utente finale ma ad un soggetto intermedio (v. infra, capitolo 5). Dunque, il consumatore non è parte attiva all’interno della relazione tra il fornitore di servizi di comunicazione elettronica ed il fornitore di servizi M2M, beneficiando dei vantaggi della tecnologia M2M in termini passivi40: l’utente finale fa uso di un dispositivo connesso senza poter incidere sulle scelte o sulle modalità di connessione alla rete41. Facciamo un esempio: un utente che fa uso dei servizi di infotainment a bordo della propria autovettura, ne fa uso senza compiere J. Scherer, C. Heinickel, Regulating Machine-to-Machine Applications and Services in the Internet of Things, European Networks Law & Regulation Quarterly, pp. 141-155, 2014. 37 GSMA, Understanding the Internet of Things (IoT), Luglio 2014. Consultabile all’indirizzo: http://www.gsma.com/connectedliving/wp-content/uploads/2014/08/cl_iot_wp_07_14.pdf 38 Si consulti a tale riguardo: OECD, Machine-to-Machine Communications: Connecting Billions of Devices, OECD Digital Economy Papers, N. 192, pp.25-29, 2012. Consultabile all’indirizzo: http://dx.doi.org/10.1787/5k9gsh2gp043-en 39 AGCOM, Indagine conoscitiva concernente i servizi di comunicazione Machine to Machine (M2M), Aprile 2015, p. 76. Consultabile all’indirizzo: http://www.agcom.it/documents/10179/1667676/Allegato+3-42015/0d62e670-be04-448b-9321-bc2d4363ec6a?version=1.0 40 GSMA, Understanding the Internet of Things (IoT), Luglio 2014. Consultabile all’indirizzo: http://www.gsma.com/connectedliving/wp-content/uploads/2014/08/cl_iot_wp_07_14.pdf 41 A.G. Fitri, Hasun, H.K. Widhiputranto, A regulatory framework for implementation of machine to machine services, Wireless and Mobile, 2014 IEEE Asia Pacific Conference on , vol., no., pp.238,242, 28-30, Agosto 2014. 36 15 federalismi.it |n. 3/2015 scelte relative alla sottoscrizione di un contratto per la fornitura di servizi di comunicazione. In alcuni casi, inoltre, tali servizi possono essere erogati senza che alcun operatore di telecomunicazioni “puro” (come lo si intende nella maggior parte dei casi: aziende il cui core business sia rappresentato dalla fornitura di servizi di telecomunicazioni, ossia Internet Service Provider, MNO, MVNO) intrattenga alcuna relazione col fornitore di servizi M2M 42 . È quest’ultimo ad entrare in contatto diretto col produttore di hardware, a far installare la tecnologia M2M sui propri dispositivi, ed a sfruttarla in maniera diretta, senza che vi sia l’intermediazione di alcun operatore. A solo fine esemplificativo, per individuare gli attori che popolano l’ecosistema M2M e comprendere al meglio le relazioni che intercorrono tra essi 43 , appare opportuno tentare di predisporre uno schema che evidenzi la tipica catena del valore (seppure, come detto, semplificata) di una applicazione M2M44: . Manufacturers Fornitori di connettività Fornitori di servizi M2M Utente M2M • Consumatore • Consumatore • Consumatore • Consumatore • Consumatore Gli attori di questa value chain sono i seguenti: Manufacturers: soggetti che producono hardware o elementi in cui vengono installati i servizi M2M (produttori di macchine, di apparecchi medici, di telefonini etc.) D. Katusic, A. Marcev, R. Vulas, G. Jezic, Machine-to-machine: Emerging market and consequences on existing regulatory framework, Telecommunications (ConTEL), pp.317,324, Giugno 2013. 43 E. Fleisch, What is the Internet of Things? - An Economic Perspective, Auto-ID Labs White Paper WPBIZAPP-053, Gennaio 2010. 44 Renjish Kaleelazhicathu, Machine-to-Machine Applications over Mobile Networks, Towards the Next Wave of Mobile Communication, Proceedings of the Research Seminar on Telecommunications Business. 42 16 federalismi.it |n. 3/2015 Fornitore di connettività: soggetto che fornisce servizi di connettività, consentendo la trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche (ai sensi dell'art. 2 della Direttiva quadro). Questi è l’unico soggetto nei confronti del quale si applica senza dubbio il framework sulle comunicazioni elettroniche (v. capitolo 5.1) Fornitore di servizi M2M: soggetto che fornisce l’applicazione M2M, che può comprendere l’utilizzo di una piattaforma e/o di altre soluzioni o servizi IT; Utente M2M: acquirente di un servizio M2M che può essere: o un componente essenziale per l’utilizzo di alcuni prodotti, e vi è quindi incorporato (si pensi, ad esempio, ai dispositivi che necessitato di una connessione dati affinché le proprie funzionalità posano essere sfruttate), oppure, o legato alla fornitura di una prestazione (si pensi, ad esempio, ad un fornitore di energia elettrica e all’installazione dei contatori intelligenti al fine di migliorare le prestazioni del servizio); Consumatore: cliente posizionato al termine della catena del valore che acquista un dispositivo dotato di connettività e/o utilizza un servizio di cui è possibile beneficiare tramite l’uso di un dispositivo M2M, come si verifica, ad esempio, per i clienti dei fornitori di energia elettrica. Chiarito, per quanto possibile quale sia la differenza tra il tradizionale modello di business B2C del settore delle comunicazioni elettroniche ed il B2B (o B2B2C) dei servizi M2M, rimane ora da affrontare l’aspetto più importante: l’applicabilità del pacchetto delle Direttive sulle comunicazioni elettroniche al settore M2M. Di questo si parlerà nel successivo capitolo 5. 5. Questioni regolamentari connesse ai servizi M2M Per quanto esso sia caratterizzato da elementi diversi rispetto a quelli che permeano il mercato delle comunicazioni elettroniche, il settore M2M va a lambire aree necessariamente soggette alle politiche di regolazione delle comunicazioni elettroniche45, quali la gestione dello spettro e della numerazione, il roaming, le questioni inerenti la standardizzazione46 dei sevizi, l’accesso alla rete e la necessità di garantire il cambio dell’operatore, la tutela dei consumatori etc. I. Lovrek, A. Caric, D. Lucic, Future network and future internet: A survey of regulatory perspective, Software, Telecommunications and Computer Networks (SoftCOM), pp.186,191, 17-19, Settembre 2014. 46 D. Katusic, J. Gordan, Implementing Self-Organizing Information Dissemination into Network-Centric Machine-ToMachine Systems, International Journal of Innovative Computing, Information and Control, Volume 10, Number 2, pp. 437–458 Aprile 2014. 45 17 federalismi.it |n. 3/2015 In questo capitolo si tenterà di analizzare le problematiche di maggior rilevanza e di valutare l’eventuale applicabilità delle norme sulle comunicazioni elettroniche anche al settore M2M. In tal senso, non si può non prendere le mosse dalla problematica legata all’applicabilità del regime autorizzatorio nei confronti dei soggetti che forniscono servizi M2M. Applicabilità del framework delle comunicazioni elettroniche e del regime autorizzatorio La portata della definizione di “Servizi di Comunicazione Elettronica” (Electronic Communication Services, di seguito ECS)47, nonché il quadro normativo applicabile ai fornitori di tali servizi, sono oggi al centro del dibattito riguardante il processo di revisione delle normativa comunitaria sulle telecomunicazioni. È infatti evidente come l’eventuale estensione di tale definizione potrebbe generare rilevanti ripercussioni su un ampio numero di attori e di servizi, tra i quali spiccano naturalmente i fornitori di servizi Over-the-top (OTT) e, ovviamente, M2M. Ed è altrettanto evidente che la stragrande maggioranza dei fornitori di servizi OTT ed M2M ritengano di non rientrare affatto nella definizione di fornitori di ECS ed anzi lamentino che le conseguenze di una simile eventualità sarebbero per loro eccessivamente onerose (l’applicabilità di tutto il quadro regolamentare relativo alle comunicazioni elettroniche) e creerebbero ostacoli amministrativi e di una barriera all'ingresso del mercato. Per rispondere a queste osservazioni occorre prendere le mosse dall’articolo 2, lettera c), della Direttiva Quadro48, a norma del quale sono “servizi di comunicazione elettronica i servizi forniti di norma a pagamento consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ma ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 1 della direttiva 98/34/CE non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica”. Secondo la menzionata definizione, dunque, la condizione necessaria e sufficiente affinché un servizio possa essere considerato come un ECS è che si riscontrino contemporaneamente due requisiti base: il servizio sia reso a pagamento; Cfr. art. 2, lettera c), della Direttiva Quadro 2002/21/EC del 7 marzo 2002. Consultabile all’indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=URISERV:l24216a&from=IT 48 Direttiva Quadro 2002/21/EC del 7 marzo 2002, consultabile all’indirizzo: http://eurlex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=URISERV:l24216a&from=IT 47 18 federalismi.it |n. 3/2015 il servizio consista esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche. Tutti i servizi che integrano questi due requisiti possono essere considerati ECS e sono dunque soggetti al quadro regolamentare comunitario sulle comunicazioni elettroniche. Occorre dunque valutare se ed in che modo i servizi M2M integrino i due requisiti: il requisito secondo cui il servizio deve essere fornito “di norma a pagamento” rispecchia l’articolo 57 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, che prevede che i servizi soggetti al Trattato siano normalmente forniti a pagamento. La Corte di giustizia europea ha tradizionalmente interpretato il concetto di “pagamento”, o remunerazione, in termini molto ampi, includendovi ogni tipo di beneficio che costituisca un corrispettivo per il servizio reso. In tal senso, non v’è dubbio che i servizi all’interno della catena del valore M2M debbano considerarsi “a pagamento”. Il requisito secondo cui il servizio deve consistere “esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche”, invece, necessita di una valutazione case-by-case. Molti servizi M2M infatti non consisteranno “esclusivamente o prevalentemente” nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, ma altri probabilmente si: anche se un contatore del gas avrà la capacità di inviare via SMS (attraverso reti di comunicazioni elettroniche) la contabilizzazione dei consumi, quest’ultimo non è ideato per svolgere in maniera esclusiva o prevalente un servizio di trasmissione dati. Viceversa, sembrerebbe primariamente indirizzato alla trasmissione di dati il servizio offerto dagli occhiali che consentono esperienze di “augmented reality” (quali i google glass). Il servizio di alert di una lavatrice, dunque potrà difficilmente essere configurato come un ECS, mentre i servizi dei Google Glass probabilmente lo sarebbero (o lo saranno, nel momento in cui entreranno in commercio). E certamente lo sono i servizi che rivendono connettività ai consumatori. Per rendere più chiaro il ragionamento, è opportuno riferirsi alla value chain dei servizi M2M presentata nel capitolo 4: in questa catena di valore, il fornitore di connettività è sempre un fornitore di ECS, regolarmente autorizzato ed obbligato al rispetto delle previsioni del quadro regolamentare europeo sulle comunicazioni elettroniche nei confronti dei suoi consumatori finali. Ciò non è necessariamente vero, però, per il fornitore di servizi M2M e per l’utente M2M i quali utilizzano l’accesso alla rete offerta dal “fornitore di connettività”, ma vendono un bene o un servizio al consumatore che non si esaurisce primariamente o esclusivamente nella trasmissione 19 federalismi.it |n. 3/2015 dei dati. Tornando all’esempio del contatore del gas, il fornitore di connettività sarà l’operatore telefonico che fornisce la SIM che viene inserita nel contatore; il fornitore di servizi M2M sarà il soggetto in grado di leggere il dato trasmesso dalla SIM; l’utente M2M sarà la compagnia che installa il contatore presso le case dei consumatori con cui ha un rapporto diretto (p. es. ENI). Ebbene, in questo caso è impossibile immaginare che il servizio offerto da ENI (la fornitura di gas) possa considerarsi un ECS sol perché all’interno del servizio vi è anche una piccola parte di connettività che consente ad ENI di utilizzare la SIM per leggere i dati di contabilizzazione. Diverso il caso dei menzionati Google glass (il cui servizio offerto consiste primariamente nella trasmissione dati al fine di offrire la “realtà aumentata”) e ancor più il caso di quegli utenti M2M che - insieme al loro servizio M2M - rivendono connettività al consumatore. Un soggetto che decidesse di vendere ai consumatori un navigatore satellitare in grado di scaricare film o musica da internet stabilirebbe, ad esempio, un rapporto di tipo B2B2C con il consumatore e potrebbe essere qualificato come fornitore di ECS. Come detto fin dalle prime pagine di questo articolo, il mercato M2M (e con esso i vari modelli di business) si evolve con una tale rapidità che la valutazione circa la configurabilità di un servizio M2M come ECS deve essere svolta caso per caso dalle autorità di regolazione nazionali (ANR) e, in seconda battuta, dai Tribunali nazionali o dalla Corte di Giustizia. In tutti i casi, per ciò che concerne i profili autorizzatori, sulla base del combinato disposto degli articoli 2 della Direttiva Quadro e 3 della Direttiva “autorizzazioni” 49 , se il servizio M2M è considerato ECS, allora il fornitore di quel servizio dovrà richiedere una autorizzazione generale secondo le procedure indicate dalla ANR nazionale. A questo proposito, tuttavia, va evidenziato come alcuni operatori abbiano espresso delle riserve riguardo la possibile applicazione del regime autorizzatorio su base nazionale50, rilevando che l’obbligo di notifica alle ANR nazionali mal si adatta in riferimento ad un mercato connotato da una dimensione transnazionale come quella del M2M. In tal senso apparirebbe più opportuno adottare, almeno per i servizi M2M forniti su base transnazionale, uno schema autorizzatorio unitario, su cui il BEREC aveva già svolto alcuni studi nel biennio 2012-13 e che potrebbe essere riproposto nel processo di revisione del quadro regolamentare europeo. Direttiva “autorizzazioni” 2002/20/CE del 7 marzo 2002. AGCOM: Indagine conoscitiva concernente i servizi di comunicazione Machine to Machine (M2M), consultabile all’indirizzo: http://www.agcom.it/documents/10179/1667676/Allegato+3-4-2015/0d62e670-be04448b-9321-bc2d4363ec6a?version=1.0 49 50 20 federalismi.it |n. 3/2015 I servizi M2M ed il roaming internazionale Come rilevato in precedenza, spesso la connettività per i servizi M2M viene assicurata da reti mobili di comunicazione elettronica (2G, 3G, 4G): la predisposizione di un alloggiamento per una SIM - che verrà installata al loro interno al momento della produzione - fa sì che il dispositivo possa connettersi alla rete in qualsiasi luogo. Questa caratteristica, comune nel mondo delle comunicazioni elettroniche diventa imprescindibile nel settore M2M, in cui vige il principio “Build it once, sell it everywhere”51: come sarà mostrato affrontando il tema della standardizzazione e delle alleanze (v. capitolo 5.4), i fornitori di servizi M2M si raggruppano in alleanze verticali (cui partecipano anche manufacturers e fornitori di connettività di vari Paesi) volte a garantire che il loro prodotto possa essere utilizzato con la medesima SIM card preinstallata in un numero molto vasto di Paesi, sfruttando gli accordi di roaming internazionali stipulati in seno alla medesima alleanza oppure (come nel caso dell’Unione Europea) la normativa comunitaria. Questo principio si applica a quasi tutti i dispositivi “connessi” in grado di offrire applicazioni M2M (connected cars, smart agriculture, smart meters, e-readers etc), che sono distribuiti su scala globale a prescindere dal Paese in cui sono prodotti. Con riferimento al caso italiano, se il dispositivo incorpora una SIM nazionale allora esso potrà connettersi con la rete dell’operatore nazionale ed eventualmente con le reti di altri operatori se vi sono accordi in tal senso (non sussistendo un diritto di accesso wholesale per il roaming nazionale). Se invece il dispositivo incorpora una SIM di uno Stato Membro, essa beneficerà diritto di accesso wholesale alle reti di operatori europei introdotto dalla normativa UE in materia e potrà connettersi con la rete che garantisce miglior qualità in un dato punto del territorio italiano a parità di condizioni economiche (che siano inferiori ai price caps stabiliti dal Regolamento) e senza che occorra intraprendere alcuna negoziazione con gli operatori visitati. Questa opportunità risulta particolarmente utile per dispositivi quali gli smart meters52, che spesso vengono collocati in AGCOM: Indagine conoscitiva concernente i servizi di comunicazione Machine to Machine (M2M), pag. 55, consultabile all’indirizzo: http://www.agcom.it/documents/10179/1667676/Allegato+3-42015/0d62e670-be04-448b-9321-bc2d4363ec6a?version=1.0, 52 il caso dello Smart Metering merita in effetti una ulteriore spiegazione: la scelta del luogo individuato per l’installazione di un contatore non è determinata sulla base della qualità della ricezione del segnale dell’operatore col quale si è stretto il contratto (esclusivo) per la trasmissione dei dati, poiché l’installazione di una SIM straniera - ed il conseguente ricorso al roaming internazionale - fanno sì che possa essere scelto l’operatore che assicura, in un determinato luogo, la connettività migliore. Tale dinamica permette, da un lato, al proprietario del dispositivo di installare lo stesso senza curarsi delle prestazioni fornite (per ciò che concerne la copertura del segnale necessaria alla trasmissione di dati) dall’operatore col quale si sarebbe stretto un contratto esclusivo e, dall’altro, all’operatore straniero di sfruttare (attraverso l’obbligo di accesso al roaming internazionale) le reti messe a disposizione dagli MNO locali sostenendo costi individuabili in base ai price caps regolamentati. 51 21 federalismi.it |n. 3/2015 cantine o locali in cui non tutte le reti di operatori nazionali sono accessibili ed è molto conveniente per tutti i soggetti che vogliono garantire ai servizi che offrono una connettività su vasta scala. Occorre valutare, a questo punto, se questa pratica sia compatibile con le previsioni del quadro regolamentare europeo di settore. Le due questioni chiave sembrano essere le seguenti: la possibilità di applicare la Roaming regulation53 in generale ai servizi M2M la possibilità di applicare la Roaming regulation quando la connettività viene fornita in roaming permanente. Lo scopo del Regolamento sul roaming (c.d. “Roaming III”), dichiarato nell’art. 1, è di introdurre un “approccio comune per garantire che gli utenti delle reti pubbliche di comunicazioni mobili, quando viaggiano all’interno dell’Unione, non paghino prezzi eccessivi per i servizi di roaming all’interno dell’Unione rispetto alle tariffe competitive nazionali quando effettuano e ricevono chiamate, inviano e ricevono SMS e utilizzano servizi di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto”. Inoltre, l'articolo 2 (f), del medesimo Regolamento stabilisce come per "roaming all'interno dell'Unione" si intenda “l’utilizzo di un dispositivo mobile da parte di un cliente in roaming per effettuare o ricevere telefonate, inviare o ricevere SMS o utilizzare trasmissioni di dati a commutazione di pacchetto mentre si trova in uno Stato Membro diverso da quello in cui è situata la rete del fornitore nazionale”. Infine, l'articolo 2 (m) precisa che per «servizio di dati in roaming regolamentato» debba intendersi un servizio di roaming […] che consenta a un cliente […] di utilizzare trasmissioni di dati a commutazione di pacchetto tramite il suo dispositivo mobile mentre è connesso ad una rete ospitante”. In base agli articoli or ora richiamati, dunque, la Roaming Regulation si applica soltanto ad applicazioni basate su connettività mobile o dispositivi che sono connessi ad una rete ospitante, ossia una rete di comunicazioni mobile situata in uno Stato Membro diverso da quello del cliente (art. 2, lett. e, del Regolamento) In termini generali, e a livello wholesale, i servizi di roaming internazionale sono forniti sulla base di accordi privati, nei confronti dei quali la Roaming Regulation, ove applicabile, stabilisce due tipi di limiti: a) l'accesso generale al roaming viene considerato un diritto, per cui gli operatori di rete di ciascuno Stato devono soddisfare tutte le ragionevoli richieste di accesso wholesale che 53 Roaming Regulation (EC) No 531/2012. 22 federalismi.it |n. 3/2015 provengono da operatori di altri Stati Membri. Tale principio si applica a ogni operatore di telefonia mobile: l’accesso può essere rifiutato solo sulla base di criteri oggettivi54. b) Gli accordi privati non possono infrangere i price caps (le tariffe massime all'ingrosso e al dettaglio) stabiliti dal Regolamento per ciò che riguarda dati, voce e traffico SMS in roaming55. Per quanto attiene all’applicabilità del Regolamento ai servizi M2M, va evidenziato come né l'articolo 1, né l'articolo 2 del medesimo Regolamento - che ne delineano l’ambito di applicazione - fanno esplicito riferimento ai servizi M2M. Tuttavia, come già asserito in precedenza, va rilevato che tutti i servizi M2M si basano sulla connettività; quando tale connettività consiste in un accesso ad una rete pubblica mobile per un dispositivo in roaming, il servizio risultante non potrà che rientrare nell’ambito di applicazione del Regolamento Roaming. Questa conclusione viene ulteriormente corroborata dal fatto che l’art. 15, paragrafo 4, del Regolamento esclude i dispositivi machine to machine che facciano uso della comunicazione mobile di dati dall’applicazione di alcune misure riguardanti la trasparenza e applicabili al roaming. Ragionando a contrario sensu, quindi, poiché l’esclusione dei dispositivi M2M riguarda solo le misure di cui all’art. 15, comma 4, del Regolamento, ne deriva che le restanti disposizioni si applicano anche ai servizi M2M. Un ulteriore conferma sembra provenire da alcune linee guida emanate dal BEREC [BoR (13) 15) e BoR (13 (82)] che riguardano - rispettivamente - la possibilità di non applicare ai servizi M2M alcune misure di trasparenza ai dispositivi M2M ma - viceversa - l'applicazione ad essi delle misure di decoupling. Una volta chiarito che in generale i servizi M2M possono rientrare nell’ambito di applicazione della Roaming Regulation, passiamo ad occuparci del secondo elemento critico, ossia l’applicabilità del medesimo Regolamento quando la connettività per i servizi M2M viene fornita in roaming permanente. Nel Regolamento sul roaming non viene fatto alcun riferimento esplicito al “roaming permanente", non specificando se lo stesso deve considerarsi permesso o vietato. Non essendovi un espresso divieto, in molti ritengono che il roaming permanente sia consentito dal Regolamento, e questa è anche l’opinione dello scrivente. Vale la pena, tuttavia, ribadire che gli articoli 1 e 2 del medesimo Regolamento (riportati per intero supra) ne riferiscono l’ambito di applicazione agli utenti “che viaggiano all’interno dell’Unione” ed all’uso di “dispositivi mobili”. La questione riguardante 54 55 Art. 3, para. 2, della Roaming Regulation. Art. 7, 8, 9, 10, 12, 13 della Roaming Regulation. 23 federalismi.it |n. 3/2015 l’applicazione del Regolamento al caso di “permanent roaming”, dunque, non può prescindere (almeno ad opinione di chi scrive) dall’interpretazione che viene data alle nozioni di “utenti che viaggiano nell’Unione” e di “dispositivi mobili”. A ciò va aggiunto che la maggioranza dei servizi M2M incarna un modello B2B (v. capitolo 4), e non è affatto detto che esso sia compatibile con lo spirito di una regolamentazione nata prioritariamente per tutelare i consumatori (persone fisiche). È chiaro dunque che la risposta circa la compatibilità dei servizi M2M con la normativa sul roaming, specialmente quando essi sono offerti in roaming permanente, non possa avere portata generale ma debba essere affidata alla prudente valutazione della ANR nazionali, che si pronunceranno dopo una attenta analisi del caso che viene loro sottoposto. La valutazione delle ANR, tuttavia, può essere semplificata distinguendo i tre più probabili scenari che possono caratterizzare un servizio M2M: scenario 1: il dispositivo mobile connesso è effettivamente utilizzato in maniera itinerante tra gli Stati Membri (e.g. una macchina che si muove in ambiti territoriali internazionali) scenario 2: il dispositivo connesso è usato per lo più in permanent roaming, ma pur sempre in maniera itinerante, sia pur se in ambiti territoriali nazionali (e.g. una macchina venduta all’estero che fa solo piccoli viaggi in ambito nazionale) scenario 3: il dispositivo connesso è usato in permanent roaming e non è per nulla itinerante, anzi è fissato all’interno di un device in modo semi-permanente, tanto da non poter neppure essere considerato un dispositivo mobile (e.g. smart meters, sensori di smart cities e di smart agriculture) Nel primo scenario non si parla di permanent roaming in senso stretto, il dispositivo viaggia tra Stati Membri e la Roaming regulation sembra senza dubbio applicabile. Lo scenario 2 è un po’ più complesso, dal momento che il dispositivo non viaggia nell’Unione, ma solo all’interno di uno Stato Membro e di conseguenza sfrutta il permanent roaming. Il carattere “mobile” del dispositivo, tuttavia, induce a ritenere che anche in questo caso il Regolamento sia applicabile. Lo scenario 3, invece, è quello che determina i maggiori dubbi sull’applicabilità del Regolamento, dal momento che il dispositivo non è utilizzato in modo itinerante tra gli Stati e, vieppiù, perde completamente il suo carattere di “dispositivo mobile”. A parere dello scrivente, dunque, risulta difficile applicare la Roaming regulation a servizi M2M che abbiano le caratteristiche descritte nello scenario 3. 24 federalismi.it |n. 3/2015 Come noto, lo scorso 6 luglio 2015 il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno adottato una Proposta per la modifica della Roaming Regulation56 che, se formalmente approvata dai due organi, entrerà in vigore il 30 aprile 2016. Nella nuova Proposta si fa specifica menzione del permanent roaming. In particolare, si prevede che le offerte di riferimento (che i fornitori di roaming dovranno pubblicare) possa includere condizioni volte a prevenire il permanent roaming o l’uso abusivo o anomalo di accesso al roaming a livello wholesale per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a consumatori che viaggiano periodicamente all’interno dell’Unione57 Inoltre, i fornitori di roaming possono applicare una policy di “fair use” al consumo di servizi di roaming regolamentato, in modo da prevenire l’uso abusivo o anomalo di servizi di roaming regolamentato, quale ad esempio l’uso di tali servizi per scopi che non siano un viaggio periodico58. La nuova proposta introduce quindi alcune considerazioni di primaria importanza per la materia trattata in questo articolo: il permanent roaming continua a non essere vietato, ma si chiarisce che la Roaming regulation si applica soltanto ai viaggi periodici. Ciò vuol dire che il permanent roaming potrà continuare ad essere offerto, ma anche che ad esso non si applicano i diritti e gli obblighi garantiti dal Regolamento al roaming “temporaneo”. Ciascun fornitore di roaming sarà quindi libero di scegliere se ed a quali condizioni offrire permanent roaming o meno sul suo network. Si continua a non differenziare le comunicazioni tra persone da quelle di tipo M2M, per le quali non è previsto alcun tipo di trattamento specifico. Ebbene, ad opinione di chi scrive, la soluzione proposta potrebbe essere ancora migliorata: il problema del permanent roaming si pone oggi con riferimento precipuo alle comunicazioni M2M, dal momento che l’accesso ai servizi di roaming internazionale per una tradizionale comunicazione tra persone è ancora significativamente più costoso dell’accesso locale. Nel caso di comunicazioni M2M, infatti, a differenza delle comunicazioni tra persone, i “signals” trasmessi dai devices sono talmente rari e generano volumi di traffico così esigui che il problema del costo di accesso al roaming internazionale è di scarso rilievo. Dall’altra parte, sempre a differenza delle comunicazioni tra persone, i servizi M2M hanno portata globale, perché i devices connessi Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che prevede misure sull’open Internet e che modifica il Regolamento (EU) No 531/2012 del 13 giugno 2012 sul roaming nelle reti di comunicazione pubbliche nell’Unione. 57 V. la proposta di modifica dell’Art. 3 (6) della Roaming Regulation. 58 V. la proposta di modifica dell’Art. 6b della Roaming Regulation. 56 25 federalismi.it |n. 3/2015 possono essere venduti in ogni parte del mondo e necessitano di connettività ovunque siano utilizzati e sono servizi che potrebbero facilitare la creazione di quel mercato europeo unico che la Commissione propugna da diverso tempo. Si ritiene dunque che la soluzione non sia quella di escludere il permanent roaming dalla Roaming regulation, ma di differenziare la comunicazione tra persone rispetto alla comunicazione M2M, applicando solo alla prima la Roaming regulation (nata, come è noto, principalmente per tutelare i consumatori/persone fisiche) e prevedendo diverse misure di garanzia (tra cui price caps specifici) per le seconde che ne tutelino la diffusione. Rapporto fra M2M e risorse scarse Gli elementi appena trattati aprono la strada all’analisi di due ulteriori problematiche, entrambe inerenti la gestione di risorse identificabili come scarse: l’utilizzo dello spettro radio, e l’assegnazione della numerazione. Spettro I servizi M2M utilizzano un ampio ventaglio di tecnologie di comunicazioni, sia fisse che mobili. Per le loro caratteristiche precipue, tuttavia, molti di questi servizi necessitano della flessibilità delle reti mobili e - di conseguenza - si affidano alle risorse frequenziali per supportare la loro connettività. Come anticipato nel capitolo 2, il volume del traffico generato dalle comunicazioni M2M è attualmente basso e irregolare: le applicazioni M2M, infatti, spesso comunicano attraverso un flusso di dati discontinuo, dalle dimensioni esigue e generalmente in upload (i cd. “signals”, che consistono in emissioni di pochi bit di dati indicanti ad esempio una posizione geografica, il consumo di gas o di energia, il grado di umidità del terreno etc.59). Nonostante la mole dei dati sia fortemente ridotta, è la natura delle informazioni per le quali si fa ricorso al M2M a far emergere la necessità che alcune prescrizioni vengano rispettate in maniera più che rigida: ne va del funzionamento dell’intero sistema. Infatti, dati sensibili come quelli processati da tali macchine richiedono una priorità maggiore rispetto a quella assicurata alla connettività tradizionale. Tale corsia preferenziale deve essere così concepita al fine di assicurare la massima priorità ad informazioni dai connotati fortemente critici. Si pensi, ad esempio, al J. Markendahl, A. Ghanbari, M. Sundquist, Analysis of regulatory, market and cost structure aspects for deployment of private or shared Mobile networks for high quality M2M communications, 25th European Regional Conference of the International Society (ITS), Bruxelles, 22-25 Giugno 2014. 59 26 federalismi.it |n. 3/2015 funzionamento degli apparati riconducibili al concetto di Smart Grids: la tempestività con la quale è necessario trasmettere e ricevere informazioni è, nell’ottica di gestione intelligente delle risorse, un elemento essenziale. La velocità trasmissiva diventa, quindi, condizione irrinunciabile per l’efficace utilizzo di tale tecnologia60. Sulla base di queste considerazioni è ora necessario comprendere se sia opportuno destinare una porzione di spettro specifica per la fruizione di tali servizi, quale sia la banda più adatta a tale scopo, e se sia necessaria - al fine di avere accesso allo spettro - l’attribuzione di licenze, o meno61. Affinché tali questioni possano trovare una risposta, va innanzitutto fatto presente come, per accedere alla rete, le applicazioni M2M facciano uso anche di diverse tecnologie wireless non regolamentate (Wi-Fi, ZigBee, etc. 62 ), e che i problemi maggiori si riscontrino nel garantire l’accesso ad un sempre maggiore numero di dispositivi alla rete cellulare (2G, UMTS, LTE). Di questa materia si è occupata un’esaustiva analisi condotta da OFCOM63, che ha evidenziato le problematiche esistenti e le possibili esigenze delle comunicazioni M2M: la necessità di sfruttamento di una frequenza più bassa se l’area di copertura dovesse essere vasta, o fosse necessaria la penetrazione di costruzioni; l’eventualità che la gestione ed il traffico dati relativo ad alcune informazioni richieda un livello di affidabilità maggiore, e che sia quindi auspicabile che, per il trattamento degli stessi, una porzione di spettro licenziato, rivolgendosi ad un fornitore di servizi di connettività; la necessità di far uso di dispositivi dotati di un’elevata autonomia energetica, ricorrendo ai fini del raggiungimento di una maggiore efficienza - all’uso di tecnologie ottimizzate che sfruttino una porzione di spettro esclusiva. A tale riguardo, si consulti il paragrafo “Networking Technology and M2M” presente all’interno di: OECD, Machine-to-Machine Communications: Connecting Billions of Devices, OECD Digital Economy Papers, N. 192, 2012. Consultabile all’indirizzo: http://dx.doi.org/10.1787/5k9gsh2gp043-en 61 A tale riguardo, si consulti: OECD, Machine-to-Machine Communications: Connecting Billions of Devices, OECD Digital Economy Papers, N. 192, 2012. Consultabile all’indirizzo: http://dx.doi.org/10.1787/5k9gsh2gp043-en 62 K.C. Chen and S.Y. Lien, Machine-to-machine communications: Technologies and challenges, Ad Hoc Networks, Marzo 2013. 63 OFCOM, M2M Application Characteristics and Their Implications for Spectrum, Maggio 2014. Consultabile all’indirizzo: http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/technologyresearch/2014/M2M_FinalReportApril2014.pdf. 60 27 federalismi.it |n. 3/2015 In alcuni casi sono le peculiarità dei servizi M2M a dettare uno standard o ad individuare la tecnologia che meglio si adatta alle loro esigenze64 e di conseguenza ad individuare quale sia la porzione di spettro più adatto. Le tecnologie fino ad ora sfruttate a tale scopo, sono: Personal and local area technologies: la connettività a corto raggio è assicurata da tecnologie convenzionali quali il Wi-Fi o Bluetooth. Tali soluzioni risultano essere particolarmente adatte per applicazioni M2M che forniscono un servizio particolare per i consumatori come i tracker usati per fare fitness, o per i dispositivi relativi all’ E-Health. ZigBee, ad esempio, è una tecnologia specificamente progettata per supportare applicazioni M2M che facciano uso di connettività a corto raggio65; Wide area low power connection: numerose tecnologie a basso consumo energetico, ma caratterizzate da grandi capacità trasmissive in termini di distanze da coprire, sono in fase di sviluppo e sono state ottimizzate per applicazioni M2M. Se viene sfruttato lo spettro al disotto di 1 GHz, tali tecnologie sono in grado di fornire una zona di copertura relativamente ampia, e possono inoltre essere sfruttati protocolli che consentono sia l’utilizzo di spettro licenziato, sia l’utilizzo di spettro non licenziato; Mobile technologies: reti mobili esistenti, come il GSM, sono state impiegate per anni per fornire servizi M2M. Molti moduli M2M già esistenti nel mercato utilizzano tecnologia 2G e 3G, ma sono oggi allo studio soluzioni alternative in grado di sfruttare le nuove tecnologie con soluzioni ottimizzate per le comunicazioni M2M, come ad esempio il LTE- Machine Type Communication (LTE-MTC66). Alcuni operatori lamentano che il previsto spegnimento della rete 2G potrebbe rappresentare un problema per ciò che concerne la sostenibilità dei servizi M2M attualmente attivi 67: molti dei dispositivi oggi in uso sfruttano tale tecnologia ed i costi della loro sostituzione sarebbero molto elevati. Il problema non sembra però attuale, dal momento che lo switch-off del 2G viene fatto continuamente slittare68. A. Maeder, P. Rost, D. Staehle, The Challenge of M2M Communications for the Cellular Radio Access Network, 11° Würzburg Workshop on IP. 65 http://www.zigbee.org/ 66 S.Y. Lien, K.W. Chen and Y. Lin, Towards ubiquitous massive accesses in 3GPP machine-to-machine communications, IEEE Communications Magazine, vol.49, no.4, pp.66-74, 2011. 67 AGCOM: Indagine conoscitiva concernente i servizi di comunicazione Machine to Machine (M2M), consultabile all’indirizzo: http://www.agcom.it/documents/10179/1667676/Allegato+3-4-2015/0d62e670-be04448b-9321-bc2d4363ec6a?version=1.0, 68 In UK, secondo una ricerca di Ovum, la data di switch-off del 2G, prevista per il 2017 sarebbe ormai slittata al 2020: http://www.broadbandchoices.co.uk/news/mobile/2g-and-3g-could-be-switched-off-by2020-00394 64 28 federalismi.it |n. 3/2015 Per quanto riguarda la disponibilità di risorse frequenziali per i servizi M2M, va immediatamente evidenziato che il Rapporto “Strategic sectoral spectrum needs” 69 del Radio Spectrum Policy Group (RSPG), che ha analizzato la richiesta di spettro da parte dei differenti settori delle comunicazioni e - in particolare - da parte dell’IoT, ha concluso che non vi è alcuna necessità di assegnare ai servizi IoT una porzione di banda armonizzata a livello europeo. Questa conclusione è stata motivata dal fatto che la diversità delle applicazioni M2M può rendere opportuno il ricorso a diverse soluzioni. Secondo il RSPG, dunque, tutte le bande di frequenza (800 MHz, 900 MHz, 1450 MHz, 1800 MHz, 2 GHz, 2.6 GHz e 3.4 – 3.8 GHz e, in futuro, anche la banda 700 MHz) possono essere usate per le applicazioni M2M, anche se le specifiche necessità delle comunicazioni M2M (coprire lunghe distanze con basso consumo di energia) suggerirebbero l’uso di banda inferiore a 1GHz. Proprio la necessità di contenere i consumi di energia senza diminuire il raggio di copertura, peraltro, spinge l’industria delle telecomunicazioni a sviluppare nuovi standard e nuove tecnologie ottimizzate per le caratteristiche del M2M 70 . La soluzione LTE-MTC, ad esempio, assicura l’utilizzo della rete 4G mostrando al contempo eccellenti risultati in termini di risparmio energetico71. Inoltre, questo standard, rispetto al LTE, introduce diversi elementi innovativi, tra i quali: un aggiornamento dell’architettura (tramite l’introduzione del MTC server), dei protocolli di comunicazione, e delle tecnologie radio (funzioni di RAN overload control, extended access barring, ecc.). Attualmente le applicazioni M2M fanno uso sia di porzioni di spettro c.d. “licensed” che di spettro “unlicensed”72. Come noto, l’accesso all’uso dello spettro licensed per i servizi di comunicazioni via radio viene consentito mediante il rilascio di diritti d’uso delle frequenze, che ne circoscrivono l’utilizzo - generalmente esclusivo - in termini di tempo, frequenza ed area geografica - in modo da garantirne la qualità ed impedire le interferenze, mentre l’accesso all’uso dello spettro unlicensed prevede il solo rilascio dell’autorizzazione generale all’operatore che ne fa richiesta. In quest’ultimo caso, però, gli apparati dotati di caratteristiche tecniche tali da condividere la stessa parte di spettro, possono essere usati in qualsiasi momento ed in ogni luogo, senza che la qualità del servizio possa però essere garantita. http://www.cept.org/files/9421/RSPG13-540rev2_RSPG_Report_on_Sectoral_needs.pdf S.Y. Lien, T.H. Liau, C.Y. Kao and K.C. Chen, Cooperative Access Class Barring for Machine-to-Machine Communications, IEEE, Transactions on Wireless Communications, vol. 11, n. 1, pp. 27-32, Gennaio 2012. 71 LTE for Smart Energy, Siemens corporation, Munich, 2014. 72 Si veda, Y. Benkler, Open Wireless vs. Licensed Spectrum: Evidence from Market Adoption, Harvard Journal of Law & Technology, Autunno 2012. 69 70 29 federalismi.it |n. 3/2015 In vista della prevedibile crescita del mercato M2M (lo studio di Ofcom ipotizza che nel solo Regno Unito si avranno, entro il 2022, 360 milioni di dispositivi73) ed allo scopo di ottimizzare l’utilizzo di risorse che sono caratterizzate dalla loro scarsità, tuttavia, per i servizi M2M è ipotizzabile che ai classici diritti d’uso esclusivo delle frequenze si affianchi lo sviluppo di un nuovo paradigma regolatorio: l’introduzione di licenze condivise, secondo i modelli del Light Licensing, del Co-Primary Sharing, e del Licensed Shared Access (LSA o più comunemente “licenze condivise”). Quest’ultima soluzione - relativa all’uso delle frequenze afferenti allo “spetro licenziato” - consente la condivisione dello spettro tra un numero limitato di attori facendo in modo che i titolari del diritto d’uso di una specifica porzione di spettro possano condividerlo con altri (i c.d. LSA Licensee(s)) all’interno di un quadro di condizioni prefissate. Le condizioni d’applicazione di tale modello di licenze condivise possono essere di due tipi: statiche (che possono comportare l’interdizione all’uso di una fascia orario, o l’esclusione di una determinata zona) o dinamiche (dove le condizioni sono imposte dall’incumbent). La soluzione d’uso del LSA di tipo dinamico sembra rispondere al meglio alle necessità di condivisone dello spettro, anche se potrebbe essere necessario - proprio a causa della presenza dell’incumbent - fissare le condizione di accesso alla rete. Come riportato nell’indagine conoscitiva svolta dall’AGCOM 74 , le LSA potrebbero essere impiegate per le frequenze 2.3-2.4 GHz e 3 GHz e trovare applicazione per i sevizi relativi ad eHealth, Smart Home, Smart Cities etc. Numerazione Ulteriore tema legato alla gestione delle risorse scarse è quello relativo alla scelta di standard di numerazione che consentano il miglior sviluppo della tecnologia M2M 75 . A tale proposito, i regolatori e gli organismi internazionali che si occupano di standardizzazione e di numerazione (CEPT, ETSI, ECC etc.) si stanno interrogando su come arginare l’eventuale insorgere del problema relativo alla scarsità delle risorse numeriche76, identificare lo standard di numerazione OFCOM, M2M Application Characteristics and Their Implications for Spectrum, Maggio 2014 Consultabile presso: http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/technologyresearch/2014/M2M_FinalReportApril2014.pdf. 74 AGCOM: Indagine conoscitiva concernente i servizi di comunicazione Machine to Machine (M2M), consultabile all’indirizzo: http://www.agcom.it/documents/10179/1667676/Allegato+3-4-2015/0d62e670-be04448b-9321-bc2d4363ec6a?version=1.0, 75 A tale riguardo, si consulti J. Scherer, C. Heinickel, Regulating Machine-to-Machine Applications and Services in the Internet of Things, op.cit. 76 Daj, A.; Samoila, C.; Ursutiu, D., Digital marketing and regulatory challenges of Machine-to-Machine (M2M) Communications, Remote Engineering and Virtual Instrumentation (REV), 2012 9th International Conference on , vol., no., pp.1,5, 4-6, Luglio 2012. 73 30 federalismi.it |n. 3/2015 più indicato per consentire lo sviluppo del M2M e definire l’uso extraterritoriale dei protocolli E.164 e E.21277. Al momento il problema della scarsità delle risorse numeriche non sembra costituire un freno allo sviluppo del M2M 78: nel breve e nel medio termine, i formati E.164 (e.g. MSISDN) e E.212 (IMSI) sembrano essere i più indicati per supportare l’espansione del fenomeno M2M e non vi sono avvisaglie che essi possano venire esauriti a breve. Tuttavia, sulla base delle proiezioni di crescita del mercato dell’IoT non è possibile escludere che la proliferazione sul territorio nazionale di dispositivi M2M che accedono alla rete per mezzo di reti mobili, e che siano quindi apparati “SIM based”, possa essere accelerare l’esaurimento di alcune risorse di numerazione. A tal riguardo, il rapporto n. 153 dell’Electronic Communications Committee (di seguito ECC) 79 sottolinea come, in relazione alla gamma di numeri E.164 da destinare a tali dispositivi, sia di fondamentale importanza l’osservanza di alcune prescrizioni. È infatti essenziale che - affinché tale standard possa essere applicato al M2M per un ragionevole numero di anni - la lunghezza del numero nel nuovo campo numerico sia della massima lunghezza consentita80. Alcune proiezioni (tra cui lo studio pubblicato poche settimane fa GSMA intelligence81) sostengono infatti all’attuale stato di crescita del settore, le numerazioni afferenti allo standard E.164 potrebbero seguire lo sviluppo del M2M nei prossimi trent’anni. Va però rilevato come la stessa ECC rilevi che la migrazione verso l’IPv6 rappresenterà - in futuro - soluzione più idonea a permettere lo sviluppo del M2M anche in virtù del suo schema di indirizzamento, perfettamente compatibile con gli standard M2M (a differenza dello schema di indirizzamento IPv4, che potrebbe mostrare forti limiti nel caso di una crescita elevata del Si veda, a tale riguardo: ECC (Electronic Communications Committee) Report 153, Numbering and Addressing in Machine-to-Machine (M2M) Communications, November 2010. Consultabile all’indirizzo: http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/ECCREP153.PDF. 78 AGCOM: Indagine conoscitiva concernente i servizi di comunicazione Machine to Machine (M2M), consultabile all’indirizzo: http://www.agcom.it/documents/10179/1667676/Allegato+3-42015/0d62e670-be04-448b-9321-bc2d4363ec6a?version=1.0 79 ECC (Electronic Communications Committee) Report 153, Numbering and Addressing in Machine-toMachine (M2M) Communications, November 2010. Consultabile all’indirizzo: http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/ECCREP153.PDF 80 secondo le raccomandazioni formulate dall’ITU, in caso di numeri E.164 tale limite è pari a 15 cifre 81 GSMA Intelligence, Cellular M2M forecasts: unlocking growth, Febbraio 2015. Consultabile all’indirizzo: https://gsmaintelligence.com/research/?file=9c1e1fdff645386942d758185ceed941&download 77 31 federalismi.it |n. 3/2015 numero di device connessi)82. Questo standard sta ormai prendendo piede in Europa e vi sono stime che entro 5-10 anni diverrà pienamente accessibile83. In ultimo, vale la pena evidenziare le richieste avanzate da parte di molti stakeholders in varie sedi (tra cui le consultazioni pubbliche di AGCOM e di OFCOM) di poter far uso, al di fuori dei confini nazionali (quindi ai fini extra-territoriali) delle numerazioni E.164 e E.212 84 . A tale riguardo, occorre evidenziare che l’ECC, nel suo Report 194 su “Extra-Territorial Use of E.164 Numbers” 85 sconsiglia l’assegnazione di numeri appartenenti allo standard E.164 quando l’uso degli stessi sia pianificato al di fuori dei confini nazionali su base permanente e, parimenti, suggerisce il divieto d’utilizzo sul proprio territorio di numerazioni E.164 appartenenti ad altri Paesi, quando se ne faccia un uso continuo e su base permanente. Standardizzazione ed alleanze I dispositivi M2M necessitano di standard tecnici comuni che assicurino l’interoperabilità all’interno di mercati regionali e globali, affinché attraverso lo sviluppo di tali servizi sia possibile realizzare economie di scala86. Per tale motivo le analisi del settore M2M svolte dai regolatori (si veda quella di AGCOM in particolare) evidenziano la formazione di alleanze tra operatori di comunicazione elettronica presenti in varie nazioni. Le alleanze più note sono la Global M2M Association, la M2M World Alliance e la Bridge M2M Alliance. ECC (Electronic Communications Committee) Report 153, Numbering and Addressing in Machine-toMachine (M2M) Communications, November 2010. Consultabile all’indirizzo: http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/ECCREP153.PDF 83 http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/iot/?showResponses=true 84 Illuminante, sul punto, il recentissimo articolo a cura di Matt Hatton, di Machina Research: "Regulation, and particularly permanent roaming, promises a significant impact on M2M and IoT in 2015", consultabile all’indirizzo: http://www.m2mnow.biz/2015/01/08/28998-regulation-particularly-permanent-roamingpromises-significant-impact-m2m-iot-2015/ 85 ECC Report 194, Extra-Territorial Use of E.164 Numbers. Consultabile all’indirizzo: http://www.cept.org/ecc/groups/ecc/wg-nan/pt-fni/page/ecc-report-194-on-%E2%80%9Cextraterritorial-use-of-e164-numbers%E2%80%9D-adopted-by-wg-nan 86 GSR discussion paper, Regulation and the Internet of Things. Consultabile all’indirizzo: http://www.itu.int/en/ITUD/Conferences/GSR/Documents/GSR2015/Discussion_papers_and_Presentations/GSR_DiscussionP aper_IoT.pdf 82 32 federalismi.it |n. 3/2015 Global M2M Association M2M World Alliance Bridge M2M Alliance Bell Canada Etisalat Airtel AIS KPN CSL Deusche Telekom NTT Docomo Orange Rogers Telecom Italia SingTel Globe Telecom Maxis MobiFone Telefonica TeliaSonera Telstra Optus Singtel SK Telecom Taiwan Mobile Softbank Mobile VimpelCom Telkomsel Figura 1: Maggiori alleanze tra gli Operatori di telefonia operanti nel mercato M2M87 Inoltre, alle cooperazione orizzontale si somma quella verticale tra operatori di comunicazione elettronica ed altri soggetti che partecipano ai vari step della catena del valore del settore M2M (manufacturers, M2M service providers, utilizzatori M2M). Il risultato di tale convergenza di interessi potrebbe concretizzarsi nell’adozione di un standard tecnologico proprietario all’interno di ogni singola alleanza. La figura seguente mostra (a soli fini esemplificativi) che tipo di alleanze verticali possono formarsi fra attori della catena del valore M2M. GSMA Itelligence, From concept to delivery: the M2M market today, Febbraio 2014, Pag. 14. Consultabile all’indirizzo: https://gsmaintelligence.com/research/?file=140217-m2m.pdf&download 87 33 federalismi.it |n. 3/2015 Figura 2 Esempio di soggetti che Integrazioni verticali nel settore del M2M88 Le teorie economiche sulle alleanze sono varie: se da un lato è noto che esse possono portare risultati utili al mercato, soprattutto in una fase in cui il prodotto/servizio necessita di essere ulteriormente sviluppato (si veda a tale riguardo il documento redatto dall’ETSI sulla standardizzazione per ciò che concerne lo Smart metering89, in cui si afferma l’utilità dello sviluppo di standard proprietari se essi sono conformi alla normativa comunitaria sulla concorrenza, ossia quando tale processo è connotato da un certo grado di trasparenza, e l’accesso a tali standard sia concesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie90), dall’altro lato non si può non rilevare che gli standard proprietari sviluppati dalle alleanze verticali non sono interoperabili e non consentono all’utente di passare da un operatore di un’alleanza ad un altro (la c.d. switching Tale schematizzazione è proposta sulla base dei contenuti riportati nel documento “Introduction to the regulatory issues associated with assigning numbers to M2M end-users” a cura del gruppo di lavoro su Numbering and Networks (WG NaN) dell’ECC. 89 ETSI TR 102 935 V2.1.1, “Machine-to-Machine communications (M2M); Applicability of M2M architecture to Smart Grid Networks; Impact of Smart Grids on M2M platform”, 2012. Consultabile all’indirizzo: http://www.etsi.org/deliver/etsi_tr/102900_102999/102935/02.01.01_60/tr_102935v020101p.pdf 90 Comunicazione della Commissione Europea, Linee guida sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale, 2011/C 11/01, paragrafi 257, 280. Consultabile all’indirizzo: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:011:0001:0072:IT:PDF 88 34 federalismi.it |n. 3/2015 issue). Non a caso, infatti, l’indagine conoscitiva proposta su questi temi dall’AGCOM91 paventa rischi di market preemption, technology lock-in ed altre restrizioni della concorrenza, che rischiano di frapporre barriere all’entrata nel mercato da parte di operatori con dimensione solo nazionale o di modesta entità. Ne deriva, per i regolatori, l’esigenza di predisporre e adottare misure che consentano di abbattere le barriere che si concretizzano nella switching issue, nonché l’individuazione di soluzioni che sventino il rischio di lock-in tecnologico: garantire all’utente la possibilità di cambiare fornitore di connettività è un obiettivo di primaria importanza nel campo della regolamentazione delle telecomunicazioni. Una soluzione per risolvere questo problema sembra essere quella di predisporre, all’interno dei device connessi, soprattutto quelli in cui il cambiamento della SIM può essere maggiormente difficoltoso, di SIM configurabili dall’utente in un momento successivo a quello dell’acquisto, e senza che sia necessaria alcuna azione fisica sullo stesso 92. La soluzione della c.d. Embedded SIM 93 , che prevede l’installazione di una SIM all’interno dell’apparato, garantendo, però, la possibilità di modificarne il profilo in remoto (“Over-The-Air”94), sembra star raggiungendo un buon numero di consensi, come dimostrato anche da un recente accordo che vede protagonisti Apple, Samsung e la GSMA95. Una possibile alternativa potrebbe essere la c.d. soft-SIM: con questo sistema la SIM è di fatto dematerializzata e, al suo posto, all’interno del dispositivo viene posto un chip programmabile dall’utente. Tuttavia, rispetto alla precedente, quest’ultima soluzione risulta essere proprietaria, non standardizzata e potrebbe incentivare alcuni tentativi di pirateria: l’identificazione dell’utente, così come del dispositivo, tramite un supporto fisico riduce i pericoli legati alla sicurezza nell’universo M2M, tema che pone enormi interrogativi, e che verrà trattato esaustivamente nel punto successivo. AGCOM: Indagine conoscitiva concernente i servizi di comunicazione Machine to Machine (M2M), consultabile all’indirizzo: http://www.agcom.it/documents/10179/1667676/Allegato+3-42015/0d62e670-be04-448b-9321-bc2d4363ec6a?version=1.0, 92 GSR discussion paper, Regulation and the Internet of Things. Consultabile all’indirizzo: http://www.itu.int/en/ITUD/Conferences/GSR/Documents/GSR2015/Discussion_papers_and_Presentations/GSR_DiscussionP aper_IoT.pdf 93 A tale rigurardo, si consulti: GSMA, Understanding the Internet of Things (IoT), Luglio 2014, p.19. Consultabile all’indirizzo: http://www.gsma.com/connectedliving/wpcontent/uploads/2014/08/cl_iot_wp_07_14.pdf 94 GSMA Itelligence, From concept to delivery: the M2M market today, Febbraio 2014. Consultabile all’indirizzo: https://gsmaintelligence.com/research/?file=140217-m2m.pdf&download 95 http://www.ft.com/intl/cms/s/0/fc78a3ea-294b-11e5-acfb-cbd2e1c81cca.html#axzz3g88LFsmh 91 35 federalismi.it |n. 3/2015 Privacy Uno degli elementi che genera maggiori problemi agli studiosi del fenomeno M2M è la tutela dei dati personali degli utenti che facciano uso di tali servizi 96 , nonché la garanzia che tali dati risultino impenetrabili da parte di terzi97 Per ciò che riguarda la tutela dei dati personali raccolti per mezzo di applicazioni M2M, possono essere individuati due diversi insiemi di regole applicabili agli Stati membri dell'Unione Europea: Il framework giuridico generale di riferimento all’interno dell’UE per ciò che concerne la tutela della privacy e la protezione dei dati, costituito dalla direttiva 95/46/CE (Direttiva Privacy, attualmente in fase di revisione); Le disposizioni previste all’interno della direttiva 2002/58/CE - modificata dalla Direttiva 2009/136/CE (Direttiva e-Privacy) – che si applicano, invece, al trattamento dei dati personali in relazione all’accesso alle reti di comunicazione elettronica. Mentre le norme della Direttiva Privacy si applicano in generale, le regole della Direttiva e-Privacy si applicano specificamente ai dati riguardanti persone fisiche e giuridiche in connessione con la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche su reti di comunicazione pubbliche all’interno dell’Unione. Nessuna delle due Direttive fa menzione dei servizi M2M. I regolatori europei impegnati nell’analisi del fenomeno M2M si stanno interrogando se occorra una disciplina ad hoc per la tutela dei dati personali in ambiente M2M98. Su questo punto si è espressa in particolare OFCOM, nella sua recente indagine conoscitiva 99 , rilevando che al momento non si palesano elementi che portino a ritenere necessaria una deviazione rispetto ai principi generali della normativa in vigore sulla protezione dei dati personali, ossia che alle applicazioni M2M non sembra doversi applicare un trattamento speciale. Tuttavia, non si può non rilevare come - specialmente con riguardo ad alcune applicazioni M2M vi sia una evidente asimmetria informativa per la quale l’utente non può avere piena consapevolezza della quantità di informazioni raccolte dai fornitori di servizi M2M. Tale L. Atzori, A. Iera, G. Morabito, The Internet of Things: A survey, Computer Networks: The International Journal of Computer and Telecommunications Networking archive Volume 54 Issue 15, Ottobre, 2010. 97 D. Miorandi, S. Sicari, F. De Pellegrini, I. Chlamtac, Internet of things: Vision, applications and research challenges, Ad Hoc Networks, vol. 10(7), pp. 1497-1516, 2012; 98 GSR discussion paper, Regulation and the Internet of Things. Consultabile all’indirizzo: http://www.itu.int/en/ITUD/Conferences/GSR/Documents/GSR2015/Discussion_papers_and_Presentations/GSR_DiscussionP aper_IoT.pdf 99 OFCOM Promoting investment and innovation in the Internet of Things, Gennaio 2015. Consultabile all’indirizzo http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/iot/statement/IoTStatement.pdf 96 36 federalismi.it |n. 3/2015 condizione potrebbe portare alla sottoscrizione del consenso per il trattamento dei dati personali sulla base di una sottovalutazione effetti reali di tale scelta. Non si può neppure escludere, visto il numero di applicazioni presenti nel mercato, che l’accesso ai servizi M2M possa essere offerto senza che alcun contratto venga sottoscritto da parte dell’utente finale (atto formale che risulta essere invece indispensabile per ciò che concerne la fornitura di servizi di telecomunicazioni tradizionali) Per questo motivo, OFCOM conclude, è opportuno monitorare da vicino lo sviluppo del mercato M2M e delle sue applicazioni e, in cooperazione con le istituzioni preposte alla tutela dei dati personali, valutare l’eventualità di introdurre regole (specialmente in riferimento agli obblighi di informazione ed alla raccolta del consenso) che si adattino al fenomeno M2M e che siano quanto più user-friendly possibile. 6. Conclusioni L’esplosione del fenomeno machine-to-machine (o Internet-of-Things, termini che in questo articolo si è scelto di utilizzare come sinonimi) costituisce una delle principali sfide per i regolatori del settore delle comunicazioni elettroniche: nonostante i dati riguardanti le connessioni tra macchine mostrino come, almeno al momento, esse costituiscano una percentuale modesta delle connessioni dati in generale, le stime fornite da tutte le associazioni di categoria e dai produttori di hardware indicano che il numero di dispositivi connessi è destinato a crescere esponenzialmente. È quindi chiaro che la rete - già oggi popolata da miliardi di utenti - verrà affollata da un numero sempre maggiore di dispositivi, e tale tendenza è destinata a far emergere nuove problematiche di carattere regolatorio: dall’utilizzo delle risorse scarse all’applicabilità delle norme sul roaming internazionale, dalla necessità di un ripensamento delle procedure di autorizzazione generale alla predisposizione di un impianto normativo che sia in grado di offrire la giusta tutela agli utenti con riferimento alla privacy, al cambio dell’operatore e così via. Per questo motivo si assiste ad un proliferare di ricerche ed indagini volte a studiare il fenomeno e le sue ricadute sull’impianto regolatorio. Tra le più importanti, vale la pena citare l’indagine conoscitiva concluse negli ultimi 37 federalismi.it |n. 3/2015 mesi da OFCOM100, il regolatore britannico, e quella appena conclusa dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)101. Le caratteristiche essenziali delle applicazioni M2M possono essere riassunte nei seguenti punti: Comunicazione totalmente automatizzata (o con limitato intervento umano) di dati tra dispositivi remoti (v. capitolo 2); I dispositivi possono essere statici, come nel caso dei contatori usati per lo smart metering, o mobili, come le Connected car (v. capitolo 3); Il volume del traffico M2M è basso e irregolare: le applicazioni M2M, infatti, spesso comunicano attraverso un flusso di dati discontinuo, dalle dimensioni esigue e generalmente in upload (i cd. “signals”, che consistono in emissioni di pochi bit di dati indicanti ad esempio una posizione geografica, il consumo di gas o di energia, il grado di umidità del terreno etc.). Va tuttavia considerato come, nel lungo periodo, le applicazioni M2M potrebbero generare una trasmissione di dati caratterizzata da volumi maggiori volumi, soprattutto se la domanda di servizi video (ad es. la videosorveglianza) dovesse aumentare (v. capitolo 4); I servizi M2M necessitano dell’accesso alla rete, ma la connettività rappresenta solo una piccola porzione del volume del fatturato complessivo generato all’interno della catena del valore M2M (v. capitolo 4); La maggior parte dei servizi M2M vengono forniti per mezzo di dispositivi progettati e prodotti per essere destinati al mercato mondiale, e sfruttano una sorta di roaming permanente per trasmettere e ricevere dati (v. capitolo 5.2); Molti dispositivi M2M sono progettati per avere un ciclo di vita duraturo, che nel caso delle telecamere delle smart cities può arrivare anche a 20 anni, e possono essere installati all'interno di apparecchiature o infrastrutture quali gli smart meters dai quali è difficile rimuoverli. Pertanto, il loro costo di sostituzione è spesso molto alto; Le applicazioni M2M stanno cambiando radicalmente il rapporto tra fornitori di connettività e consumatori, facendo perdere ai primi il rapporto diretto con i secondi, che diviene appannaggio dei fornitori dei servizi M2M, e trasformando quindi il tradizionale OFCOM, Promoting investment and innovation in the Internet of Things, Gennaio 2015. Consultabile all’indirizzo http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/iot/statement/IoTStatement.pdf 101 AGCOM: Indagine conoscitiva concernente i servizi di comunicazione Machine to Machine (M2M), consultabile all’indirizzo: http://www.agcom.it/documents/10179/1667676/Allegato+3-4-2015/0d62e670-be04448b-9321-bc2d4363ec6a?version=1.0 100 38 federalismi.it |n. 3/2015 modello B2C delle comunicazioni elettroniche in un modello B2B oppure B2B2C, in cui i dispositivi sono collegati anche con i consumatori (v. capitolo 4). Queste caratteristiche sono state analizzate in dettaglio nei capitoli del presente articolo, in cui si è tentato anche di analizzare le prospettive regolamentari dei servizi M2M. Gli ambiti più rilevanti sono certamente quelli relativi all’applicabilità al fenomeno M2M del framework delle comunicazioni elettroniche e, in particolare, delle norme sul regime autorizzatorio e sul roaming internazionale: nei capitoli 5.1 e 5.2 si è rilevato che - sulla base del quadro regolamentare vigente - l’applicabilità delle Direttive UE sulle comunicazioni elettroniche ai servizi M2M debba necessariamente essere valutata caso per caso dei regolatori nazionali, pur se risulta possibile delineare alcune linee guida per semplificare il compito delle ANR e rendere più prevedibile il risultato della loro valutazione. Si auspica che tale compito venga assunto dal BEREC, che dovrebbe pubblicare un rapporto sullo sviluppo delle tecnologie M2M entro fine anno. Altrettanto interessante è la problematica che investe le risorse scarse: a fronte delle prospettive di crescita del settore M2M in termini quantitativi, ci si chiede se le risorse frequenziali e numeriche siano sufficienti a contenerne l’espansione o se esse non costituiranno barriere allo sviluppo del mercato. Ebbene, il capitolo 5 evidenzia come non vi sia un vero problema di scarsità delle risorse all’orizzonte e come, in ogni caso, l’industria stia sviluppando sistemi di utilizzo delle risorse frequenziali che sono ottimizzati per le applicazioni M2M mentre, sul versante della numerazione e degli identifiers, l’introduzione dello standard IPv6 dovrebbe risolvere alla base qualunque problema di scarsità futura. In ultimo, nei capitoli 5.4 e 5.5. sono stati affrontati due questioni regolamentari di grande rilevanza per l’utente finale: l’adozione di standard proprietari da parte delle alleanze che stanno sviluppando ed introducendo nel mercato le principali applicazioni M2M, e la tutela dei dati personali. In entrambi i casi si ritiene opportuno che i regolatori del settore delle comunicazioni elettroniche monitorino lo sviluppo del settore e favoriscano campagne di informazione nei confronti dell’utenza, al fine di introdurre correttivi al problema del lock-in tecnologico e di assicurare la tutela dei dati personali in un settore in cui si registra una eccessiva asimmetria informativa a danno dei consumatori. 39 federalismi.it |n. 3/2015 7. Bibliografia • D. Katusic, A. Marcev, R. Vulas, G. Jezic, Machine-to-machine: Emerging market and consequences on existing regulatory framework, Telecommunications (ConTEL), pp.317,324, Giugno 2013; • E. 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