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PREMESSA DEFINIZIONI DEFINIZIONI

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PREMESSA DEFINIZIONI DEFINIZIONI
PREMESSA
NOVITA’ INTRODOTTE DAL D.P.R. 177/2011
Dr.ssa Tiziana BAGNARA
Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro
S.Pre.S.A.L. ASL TO3
DEFINIZIONI
Ambienti confinati sono tutti i luoghi che sono
abbastanza ampi da permettere ad una persona di
entrarci dentro per eseguire dei lavori, che non sono stati
previsti perché ci si lavori all’interno e che
hanno aperture di accesso e di uscita limitate o ristrette.
Ogni anno si registrano in Italia numerosi incidenti con il
coinvolgimento di lavoratori intenti al lavoro in spazi
confinati.
Spesso le conseguenze sono disastrose con la morte dei
malcapitati e, spesso, sono coinvolti due o più persone
contemporaneamente.
DEFINIZIONI
“ambiente confinato” si intende uno spazio circoscritto,
caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una
ventilazione naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un
evento incidentale importante, che può portare ad un
infortunio grave o mortale, in presenza di agenti chimici
pericolosi (ad esempio, gas, vapori, polveri).
DEFINIZIONI
ESEMPI SPAZI CONFINATI
Andranno valutate due tipologie di pericolo:
le condizioni di vivibilità precedenti all’ingresso e le
condizioni di vivibilità durante la permanenza,
focalizzando l’attenzione sulle cause che possono
modificare appunto tali condizioni.
DINAMICHE INFORTUNI
9 Mancata pianificazione
9 Improvvisazione
9 Microimprese in subappalto
9 Percezione inadeguata del rischio
9 Mancato rispetto norme vigenti e procedure/istruzioni
RISCHI SPECIFICI
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presenza di sostanze nocive;
deficienza di ossigeno;
presenza di sostanze infiammabili;
temperatura (caldo, freddo);
spazi angusti;
presenza di parti mobili;
presenza di sorgenti ionizzanti;
immissione improvvisa di liquidi o materiali;
spazi non accessibili.
RISCHI SPECIFICI
9 presenza di sostanze nocive: A secondo della natura
del recipiente la presenza di sostanze nocive può essere
normale o accidentale, il rischio può determinarsi dalla
mancata o inadeguata effettuazione delle operazioni di
bonifica e/o di isolamento.
9 deficienza di ossigeno: La concentrazione di ossigeno
nell’aria è circa il 21% in volume. Con concentrazioni al
di sotto del 16% i polmoni non sono il grado di
funzionare. Si considera la soglia di 18% come minimo
assoluto ammissibile.
RISCHI SPECIFICI
9 spazi angusti: difficoltà operazioni di soccorso
9 parti mobili: eliminare le fonti energetiche, con blocchi
di sicurezza e cartelli di avviso.
9 immissione liquidi: recipienti o spazi collegati ad altre
parti di impianto e in generali connessi ad utenze di
fluidi e gas di servizio, possono determinare pericoli di
annegamento o di seppellimento.
RISCHI SPECIFICI
9 presenza di sostanze infiammabili: classificare i luoghi
rispetto al rischio di esplosione e installare impianti
elettrici, apparecchiature ed attrezzature di lavoro che
rispondano alle norme specifiche (Atex).
9 temperatura: In ambienti particolari si possono
determinare situazioni microclimatiche che anche in
breve tempo possono creare problemi alla salute dei
lavoratori.
NORMATIVA ANNI 50’
Già nel 1955 il legislatore si era posto il problema
e con la emissione del D.P.R. 547 agli articoli
235, 236 e 237 aveva gettato le basi per una
efficace prevenzione:
Lavori entro tubazioni, canalizzazioni, recipienti e
simili nei quali possono esservi gas e vapori
tossici od asfissianti.
NORMATIVA ANNI 50’
Assicurarsi assenza gas o vapori nocivi
9 disporre lavaggi, ventilazione, etc.
9 assistenza lavoratore da altro lavoratore situato
all’esterno
9 uso autorespiratori
9 cautele contro pericolo incendio o di esplosione
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DPR 177/2011
Il 14 settembre 2011 il Presidente della
Repubblica, firma un decreto deliberato nel
Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2011 sulle
lavorazioni in spazi confinanti.
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 177
del 14 settembre 2011 viene pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell’ 8 novembre 2011.
D.LGS 81/2008 ART. 66 E 121
“E’ vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne,
camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti,
condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri,
senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la
vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo
risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi
idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera,
i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per
tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di
protezione. L’apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni
tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di
sensi”.
DPR 177/2011
La Presidenza della Repubblica, con decreto 14
settembre 2011, n. 177, ha fornito le norme per la
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
che operano negli ambienti sospetti di inquinamento o
confinati. Oltre l’ambito di applicazione, il regolamento
ha stabilito sia i requisiti necessari per la qualificazione
nel settore, sia le procedure di sicurezza.
AMBITO APPLICAZIONE
Sul piano oggettivo, il DPR trova applicazione ai
lavori svolti in ambienti sospetti di inquinamento
o in presenza di gas negli scavi (art. 66 e 121 del
D.Lgs n. 81/2008) e riguarda anche, in generale,
gli ambienti confinati di cui all’allegato IV del
DLgs 81/2008 (vasche, canalizzazioni, tubazioni,
serbatoi, recipienti, silos, etc.).
REQUISITI IMPRESE
AMBITO APPLICAZIONE
È importante sottolineare che il nuovo regolamento
non ha previsto eccezioni alcune per tutte le aziende
che, invece di affidare i lavori in ambienti sospetti
d’inquinamento o confinati a imprese esterne o a
lavoratori autonomi, hanno deciso di effettuare con il
proprio personale dipendente questi interventi.
REQUISITI IMPRESE
9 l’integrale applicazione delle vigenti disposizioni in
materia di valutazione dei rischi, per queste
lavorazioni, anche nei confronti dei lavoratori
autonomi;
9 adeguata formazione e informazione mirata alla
conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività,
anche per il datore di lavoro ove impiegato per attività
lavorative in ambienti pericolosi;
9 una presenza del personale, in percentuale non
inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza
almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati;
9 possesso dei dispositivi di protezione individuale,
strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla
prevenzione dei rischi propri di queste attività e
addestramento all’uso.
RAPPRESENTANTE COMMITTENTE
Una nuova figura, nel sistema aziendale della
sicurezza, viene identificata; il rappresentante del
committente: una figura professionale, esperta in
sicurezza, con specifica esperienza in lavorazioni in
spazi confinati e che ha effettuato lo stesso percorso
formativo a cui deve sottoporsi l’azienda appaltatrice.
PROCEDURE DI SICUREZZA
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Fase preparatoria
Accesso al luogo
Lo svolgimento dell’attività
Uscita dal luogo confinato
Gestione emergenze
PROCEDURE DI SICUREZZA
Quanto alle procedure relative alle lavorazioni in
ambienti confinati, dovranno essere dirette ad
eliminare o ridurre al minimo i rischi e dovranno
considerare le eventuali fasi di soccorso e di
coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio
Sanitario Nazionale e dei Vigili del fuoco.
PROCEDURE DI SICUREZZA
9 Fase preparatoria
In questa procedura vanno indicati i controlli atti a definire la
pericolosità del luogo ed a garantire che le condizioni
all’interno siano quelle che le successive procedure prevedono.
A titolo di esempio:
- il controllo che le tubazioni di collegamento siano messe in
sicurezza tramite valvole doppie, cieche, sflangiamenti,
scollegamenti ecc;
- il controllo che l’energia (elettrica, idraulica o pneumatica) sia
scollegata;
- il controllo che il luogo sia stato bonificato.
PERMESSO DI LAVORO
PERMESSO DI LAVORO
Predisporre un permesso di lavoro ad hoc per il
l’attività da svolgere nello spazio confinato
Predisporre un permesso di lavoro ad hoc per il
l’attività da svolgere nello spazio confinato
• il luogo ove si verifica l’intervento;
• il nominativo del Responsabile;
• i nominativi dei lavoratori addetti all’intervento;
• la natura del lavoro;
• la descrizione delle condizioni di lavoro e dei pericoli
previsti (gas infiammabili o polveri combustibili);
• le misure di protezione adottate ed i dispositivi
individuali di protezione;
• le attrezzature di lavoro messe a disposizione;
• i servizi che sono stati isolati (tubazioni, condotte,
griglie, energia);
• misure in caso di emergenza.
PROCEDURE DI SICUREZZA
PROCEDURE DI SICUREZZA
9 Procedura accesso al luogo
9 Svolgimento attività
Riportate le modalità con cui si deve entrare nello
spazio confinato, da quale ingresso o boccaporto, con
quali DPI, se vanno utilizzate scale o altri sistemi di
accesso.
Tali modalità dovranno tenere conto della specificità del
luogo, e va attentamente esaminata l’eventualità che
sia la stessa attività a modificare le condizioni di
vivibilità dell’ambiente.
Ad esempio, nel caso di una pulizia, va valutato se la
rimozione di residui o l’uso di detergenti può dare
luogo a formazione di atmosfere nocive.
PROCEDURE DI SICUREZZA
9 uscita
Va verificato che il luogo che si lascia sia pulito e che
non si dimentichino attrezzature o altri strumenti di
lavoro; il rischio è quello di effettuare poi un accesso
frettoloso per recuperare un attrezzo, trascurando le
solite precauzioni.
PERDITA QUALIFICAZIONE
Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal
decreto comporta la perdita della qualificazione per
operare negli ambienti sospetti d’inquinamento o
confinati
PROCEDURE DI SICUREZZA
9 Misure di prevenzione /DPI
Limitare l’accesso all’interno, sistemi
di ricambio aria, maschera con
autorespiratore, imbragatura
sicurezza, protezione del capo, etc.
CRITICITA’ DECRETO
Il regolamento, così come strutturato, facendo
sempre riferimento a un committente che è anche
datore di lavoro, ha lasciato fuori dal campo
d’applicazione tutte le attività lavorative che devono
essere svolte in ambienti sospetti d’inquinamento o
confinati dove i committenti non sono datori di
lavoro ma privati cittadini.
CRITICITA’ DECRETO
l’attenzione è stata focalizzata sui rischi derivanti
dalla presenza di gas asfissianti, esplosivi o dalla
carenza di ossigeno
CONCLUSIONI
9 ampliare il campo di applicazione dello stesso non
limitando gli obblighi al solo datore di lavoro
committente;
tenere presente che esistono spazi confinati dove sono
presenti tipologie di rischio diverse da quelle derivanti
dalla presenza di gas asfissianti, esplosivi o dalla carenza
di ossigeno ma non per questo trascurabili;
CRITICITA’ DECRETO
I tempi per effettuare le attività informative: il
regolamento ha richiesto che queste siano
effettuate «in un tempo sufficiente e adeguato
all’effettivo completamento del trasferimento delle
informazioni e, comunque, non inferiore a un
giorno».
CONCLUSIONI
9 definire celermente delle linee guida per il lavoro negli
ambienti sospetti d’inquinamento o confinati, sintetiche,
di semplice comprensione e applicazione e destinate,
soprattutto, a coprire le esigenze del variegato mondo
delle piccole e piccolissime imprese nei diversi settori
d’attività.
CONCLUSIONI
Evidente lo sforzo del legislatore
Occorre però che gli attori attivi (aziende
committenti ed appaltatrici, datori di lavoro,
dirigenti preposti e lavoratori) facciano la propria
parte !!!
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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