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PREMESSA DEFINIZIONI DEFINIZIONI
PREMESSA NOVITA’ INTRODOTTE DAL D.P.R. 177/2011 Dr.ssa Tiziana BAGNARA Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro S.Pre.S.A.L. ASL TO3 DEFINIZIONI Ambienti confinati sono tutti i luoghi che sono abbastanza ampi da permettere ad una persona di entrarci dentro per eseguire dei lavori, che non sono stati previsti perché ci si lavori all’interno e che hanno aperture di accesso e di uscita limitate o ristrette. Ogni anno si registrano in Italia numerosi incidenti con il coinvolgimento di lavoratori intenti al lavoro in spazi confinati. Spesso le conseguenze sono disastrose con la morte dei malcapitati e, spesso, sono coinvolti due o più persone contemporaneamente. DEFINIZIONI “ambiente confinato” si intende uno spazio circoscritto, caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può portare ad un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi (ad esempio, gas, vapori, polveri). DEFINIZIONI ESEMPI SPAZI CONFINATI Andranno valutate due tipologie di pericolo: le condizioni di vivibilità precedenti all’ingresso e le condizioni di vivibilità durante la permanenza, focalizzando l’attenzione sulle cause che possono modificare appunto tali condizioni. DINAMICHE INFORTUNI 9 Mancata pianificazione 9 Improvvisazione 9 Microimprese in subappalto 9 Percezione inadeguata del rischio 9 Mancato rispetto norme vigenti e procedure/istruzioni RISCHI SPECIFICI 9 9 9 9 9 9 9 9 9 presenza di sostanze nocive; deficienza di ossigeno; presenza di sostanze infiammabili; temperatura (caldo, freddo); spazi angusti; presenza di parti mobili; presenza di sorgenti ionizzanti; immissione improvvisa di liquidi o materiali; spazi non accessibili. RISCHI SPECIFICI 9 presenza di sostanze nocive: A secondo della natura del recipiente la presenza di sostanze nocive può essere normale o accidentale, il rischio può determinarsi dalla mancata o inadeguata effettuazione delle operazioni di bonifica e/o di isolamento. 9 deficienza di ossigeno: La concentrazione di ossigeno nell’aria è circa il 21% in volume. Con concentrazioni al di sotto del 16% i polmoni non sono il grado di funzionare. Si considera la soglia di 18% come minimo assoluto ammissibile. RISCHI SPECIFICI 9 spazi angusti: difficoltà operazioni di soccorso 9 parti mobili: eliminare le fonti energetiche, con blocchi di sicurezza e cartelli di avviso. 9 immissione liquidi: recipienti o spazi collegati ad altre parti di impianto e in generali connessi ad utenze di fluidi e gas di servizio, possono determinare pericoli di annegamento o di seppellimento. RISCHI SPECIFICI 9 presenza di sostanze infiammabili: classificare i luoghi rispetto al rischio di esplosione e installare impianti elettrici, apparecchiature ed attrezzature di lavoro che rispondano alle norme specifiche (Atex). 9 temperatura: In ambienti particolari si possono determinare situazioni microclimatiche che anche in breve tempo possono creare problemi alla salute dei lavoratori. NORMATIVA ANNI 50’ Già nel 1955 il legislatore si era posto il problema e con la emissione del D.P.R. 547 agli articoli 235, 236 e 237 aveva gettato le basi per una efficace prevenzione: Lavori entro tubazioni, canalizzazioni, recipienti e simili nei quali possono esservi gas e vapori tossici od asfissianti. NORMATIVA ANNI 50’ Assicurarsi assenza gas o vapori nocivi 9 disporre lavaggi, ventilazione, etc. 9 assistenza lavoratore da altro lavoratore situato all’esterno 9 uso autorespiratori 9 cautele contro pericolo incendio o di esplosione 9 DPR 177/2011 Il 14 settembre 2011 il Presidente della Repubblica, firma un decreto deliberato nel Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2011 sulle lavorazioni in spazi confinanti. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 14 settembre 2011 viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’ 8 novembre 2011. D.LGS 81/2008 ART. 66 E 121 “E’ vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L’apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi”. DPR 177/2011 La Presidenza della Repubblica, con decreto 14 settembre 2011, n. 177, ha fornito le norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Oltre l’ambito di applicazione, il regolamento ha stabilito sia i requisiti necessari per la qualificazione nel settore, sia le procedure di sicurezza. AMBITO APPLICAZIONE Sul piano oggettivo, il DPR trova applicazione ai lavori svolti in ambienti sospetti di inquinamento o in presenza di gas negli scavi (art. 66 e 121 del D.Lgs n. 81/2008) e riguarda anche, in generale, gli ambienti confinati di cui all’allegato IV del DLgs 81/2008 (vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos, etc.). REQUISITI IMPRESE AMBITO APPLICAZIONE È importante sottolineare che il nuovo regolamento non ha previsto eccezioni alcune per tutte le aziende che, invece di affidare i lavori in ambienti sospetti d’inquinamento o confinati a imprese esterne o a lavoratori autonomi, hanno deciso di effettuare con il proprio personale dipendente questi interventi. REQUISITI IMPRESE 9 l’integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, per queste lavorazioni, anche nei confronti dei lavoratori autonomi; 9 adeguata formazione e informazione mirata alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, anche per il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti pericolosi; 9 una presenza del personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati; 9 possesso dei dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri di queste attività e addestramento all’uso. RAPPRESENTANTE COMMITTENTE Una nuova figura, nel sistema aziendale della sicurezza, viene identificata; il rappresentante del committente: una figura professionale, esperta in sicurezza, con specifica esperienza in lavorazioni in spazi confinati e che ha effettuato lo stesso percorso formativo a cui deve sottoporsi l’azienda appaltatrice. PROCEDURE DI SICUREZZA 9 9 9 9 9 Fase preparatoria Accesso al luogo Lo svolgimento dell’attività Uscita dal luogo confinato Gestione emergenze PROCEDURE DI SICUREZZA Quanto alle procedure relative alle lavorazioni in ambienti confinati, dovranno essere dirette ad eliminare o ridurre al minimo i rischi e dovranno considerare le eventuali fasi di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale e dei Vigili del fuoco. PROCEDURE DI SICUREZZA 9 Fase preparatoria In questa procedura vanno indicati i controlli atti a definire la pericolosità del luogo ed a garantire che le condizioni all’interno siano quelle che le successive procedure prevedono. A titolo di esempio: - il controllo che le tubazioni di collegamento siano messe in sicurezza tramite valvole doppie, cieche, sflangiamenti, scollegamenti ecc; - il controllo che l’energia (elettrica, idraulica o pneumatica) sia scollegata; - il controllo che il luogo sia stato bonificato. PERMESSO DI LAVORO PERMESSO DI LAVORO Predisporre un permesso di lavoro ad hoc per il l’attività da svolgere nello spazio confinato Predisporre un permesso di lavoro ad hoc per il l’attività da svolgere nello spazio confinato • il luogo ove si verifica l’intervento; • il nominativo del Responsabile; • i nominativi dei lavoratori addetti all’intervento; • la natura del lavoro; • la descrizione delle condizioni di lavoro e dei pericoli previsti (gas infiammabili o polveri combustibili); • le misure di protezione adottate ed i dispositivi individuali di protezione; • le attrezzature di lavoro messe a disposizione; • i servizi che sono stati isolati (tubazioni, condotte, griglie, energia); • misure in caso di emergenza. PROCEDURE DI SICUREZZA PROCEDURE DI SICUREZZA 9 Procedura accesso al luogo 9 Svolgimento attività Riportate le modalità con cui si deve entrare nello spazio confinato, da quale ingresso o boccaporto, con quali DPI, se vanno utilizzate scale o altri sistemi di accesso. Tali modalità dovranno tenere conto della specificità del luogo, e va attentamente esaminata l’eventualità che sia la stessa attività a modificare le condizioni di vivibilità dell’ambiente. Ad esempio, nel caso di una pulizia, va valutato se la rimozione di residui o l’uso di detergenti può dare luogo a formazione di atmosfere nocive. PROCEDURE DI SICUREZZA 9 uscita Va verificato che il luogo che si lascia sia pulito e che non si dimentichino attrezzature o altri strumenti di lavoro; il rischio è quello di effettuare poi un accesso frettoloso per recuperare un attrezzo, trascurando le solite precauzioni. PERDITA QUALIFICAZIONE Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal decreto comporta la perdita della qualificazione per operare negli ambienti sospetti d’inquinamento o confinati PROCEDURE DI SICUREZZA 9 Misure di prevenzione /DPI Limitare l’accesso all’interno, sistemi di ricambio aria, maschera con autorespiratore, imbragatura sicurezza, protezione del capo, etc. CRITICITA’ DECRETO Il regolamento, così come strutturato, facendo sempre riferimento a un committente che è anche datore di lavoro, ha lasciato fuori dal campo d’applicazione tutte le attività lavorative che devono essere svolte in ambienti sospetti d’inquinamento o confinati dove i committenti non sono datori di lavoro ma privati cittadini. CRITICITA’ DECRETO l’attenzione è stata focalizzata sui rischi derivanti dalla presenza di gas asfissianti, esplosivi o dalla carenza di ossigeno CONCLUSIONI 9 ampliare il campo di applicazione dello stesso non limitando gli obblighi al solo datore di lavoro committente; tenere presente che esistono spazi confinati dove sono presenti tipologie di rischio diverse da quelle derivanti dalla presenza di gas asfissianti, esplosivi o dalla carenza di ossigeno ma non per questo trascurabili; CRITICITA’ DECRETO I tempi per effettuare le attività informative: il regolamento ha richiesto che queste siano effettuate «in un tempo sufficiente e adeguato all’effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore a un giorno». CONCLUSIONI 9 definire celermente delle linee guida per il lavoro negli ambienti sospetti d’inquinamento o confinati, sintetiche, di semplice comprensione e applicazione e destinate, soprattutto, a coprire le esigenze del variegato mondo delle piccole e piccolissime imprese nei diversi settori d’attività. CONCLUSIONI Evidente lo sforzo del legislatore Occorre però che gli attori attivi (aziende committenti ed appaltatrici, datori di lavoro, dirigenti preposti e lavoratori) facciano la propria parte !!! GRAZIE PER L’ATTENZIONE