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le notificazioni a mezzo pec degli avvocati 05.02.2016

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le notificazioni a mezzo pec degli avvocati 05.02.2016
Ordine degli Avvocati di Rovigo
Sala Auditorium Liceo Scientifico Statale P. Paleocapa
ROVIGO 05/02/2016
LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC
Le fonti normative
Legge n. 53 del 1994
D.M n. 44 del 2011
D.L. n.179 del 2012 (Art.16 quater) del che modifica L.53/1994
Decreto 3.4.2013 n.48 “Regolamento recante modifiche al D.M. n. 44/2011, concernente le
regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione”
DL n. 90 del 2014
05.02.2016
Avv. Guido Previatello [email protected]
LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC
Le fonti normative
DPCM 13.11.2014
legge 132/2015 entrata in vigore il giorno 21 agosto 2015
articolo 1 comma 3, decreto 28 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 4 del 7 gennaio 2016 contenente le modifiche alle specifiche tecniche previste
dall’articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, recante regolamento
concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo
penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione
dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre
2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24
Da quando è possibile notificare a mezzo pec:
05.02.2016
Avv. Guido Previatello [email protected]
24 maggio 2013
LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC
PREREQUISITI
L’avvocato può eseguire la notificazione a mezzo della Posta Elettronica Certificata se
sono verificate cinque condizioni:
1) Essere il possesso dell’autorizzazione del Consiglio dell'ʹOrdine presso il
quale l’avvocato è iscritto? (ex art. 7 della Legge 53/94 e succ. mod.)
SOLO PER LE NOTIFICHE IN PROPRIO
NON P.E.C. !!!
Infatti con il DL 90/2014:
Notifiche ex L. n. 53/94 tramite PEC: autorizzazione COA (art. 46, D.L. n. 90/2014)
L’art. 46, co. 1, lett. a) del decreto legge, modificando l’art. 1 della Legge n. 53/1994, non
prevede più la richiesta dell’avvocato e il rilascio dell’autorizzazione del
COA di appartenenza per poter effettuare notifiche in proprio a mezzo PEC.
Viene, conseguentemente, meno anche l’obbligo di indicare nella relata di notifica
telematica l’autorizzazione del COA di appartenenza.
05.02.2016
Avv. Guido Previatello [email protected]
LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC
PREREQUISITI
2) il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) risultante da pubblici elenchi.
Si tratta (in sostanza) dell’indirizzo comunicato all’Ordine ai sensi dell’articolo 16, comma 7, del decreto-‐-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
in ogni caso per verificare il proprio indirizzo: sul sito http://pst.giustizia.it/PST/ → scheda “servizi” → login tramite
smart card → ”accedi” → a Registro Generale degli Indirizzi Elettronici,
nell’area privata del Punto di Accesso del proprio Ordine di appartenenza → ”accedi” a Registro Generale degli
Indirizzi Elettronici.
3) il rilascio da parte del cliente della procura alle liti a norma dell'ʹarticolo 83 del codice di procedura
civile o, per gli atti stragiudiziali, una procura notarile;
4) la disponibilità dell’indirizzo di PEC del destinatario tratto da pubblici elenchi.
pubblici elenchi :
delle PA (http://pst.giusitizia.it – registri PA)
(NB: NON UTILIZZARE www.indicepa.gov.it/)
Dei professionisti e aziende (http://www.inipec.gov.it/)
il registro delle imprese
gli albi degli Ordini, (non affidabile .. Non sempre è aggiornato il sito o l’albo)
ReGIndE, aggiornato con periodicità sistematica
5) il possesso di un dispositivo di firma digitale
.
05.02.2016
Avv. Guido Previatello [email protected]
DOCUMENTO INFORMATICO
(art. 20 CAD)
DUPLICATO INFORMATICO
(art. 23 bis comma 1 CAD)
COPIA INFORMATICA
DI DOCUMENTO ANALOGICO
OTTENUTO DA SCANSIONE
(art. 22 CAD)
COPIA INFORMATICA
DI DOCUMENTO INFORMATICO
(art. 23 bis comma 2 CAD)
Estratta da “i documenti informatici e estrazione del duplicato informatico ”
proposta da FIIF www.pergliavvocati.it 6.04.2015
LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC
LE FASI DELLA NOTIFICAZIONE
1) Predisposizione dell'atto/degli atti da notificare.
Preliminarmente è necessario predisporre l'atto o gli atti da notificare.
Consiglio: inserirli in una cartella del sistema operativo del proprio computer o del proprio server, anche ai fini della
conservazione, per l'ipotesi in cui sia necessario procedere a verifiche in ordine alla validità della notificazione.
La Legge consente di notificare :
1) documenti informatici (art. 21 D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 Codice Amministrazione Digitale):
si tratta di documenti creati direttamente dall’avvocato in forma elettronica (atto di citazione, atto di precetto ecc.), in uno
dei formati consentiti dall'art. 13 delle Specifiche Tecniche previste dall'art. 34 del D.M. 44/2011 (ad esempio attraverso un
programma di elaborazione testi o altri programmi idonei), che debbono essere sottoscritti digitalmente con le apposite
utility rese disponibili unitamente al kit di firma digitale (smart card/chiavetta USB). Va sottolineato che, di norma, il tipo
di file maggiormente fruibile è quello in .pdf e che, nell'ipotesi in cui l'atto notificato debba essere depositato
telematicamente successivamente alla notificazione (ad esempio per procedere all'iscrizione a ruolo del giudizio) l'unico
formato utilizzabile è proprio il formato .pdf, privo di elementi attivi ed ottenuto da una trasformazione di un documento
testuale, in quanto a mente dell'art. 12 delle Specifiche Tecniche, tale formato è l'unico valido per gli atti processuali in
forma di documento informatico. Stante la sua più agevole fruibilità appare comunque consigliabile utilizzare sempre
documenti informatici in formato .pdf che, quindi, potranno essere ottenuti in tre passaggi:
1. redazione dell'atto in un programma di elaborazione testi;
2. trasformazione del testo nel formato .pdf attraverso le apposite funzionalità;
3. apposizione della firma digitale (il programma necessario alla sottoscrizione è normalmente contenuto nella smart card /
business key usata per firmare; programmi e modalità di sottoscrizione possono variare a seconda del certificatore che ha
rilasciato la firma digitale).
05.02.2016
Avv. Guido Previatello [email protected]
LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC
2) copie informatiche di atti originariamente formati su
supporto analogico (art. 22 CAD):
si tratta delle riproduzioni informatiche di atti originali in forma cartacea, che possono
essere ottenute tramite la scansione del documento stesso.
In seno alla relata di notifica dovrà poi essere inserita l’asseverazione di
conformità della copia telematica all’originale cartaceo
Il file da notificare deve avere uno dei seguenti formati: .pdf, .odf, .rtf, .txt, .jpg, .gif , .tiff,
.xml.; è consentito l’utilizzo dei seguenti formati compressi, purché contenenti file nei
formati previsti al comma precedente: .zip, .rar, .arj. Anche in questo caso, tuttavia,
appare consigliabile utilizzare, tra quelli ammessi, il formato .pdf, peraltro agevolmente
gestito dalla maggiore parte degli scanner da ufficio in commercio, che producono
direttamente la copia informatica in tale formato.
05.02.2016
Avv. Guido Previatello [email protected]
LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC
3) Copia informatica di atti o provvedimenti estratti dai fascicoli informatici (art. 16 bis
comma 9 bis D.L. 179/12).
La previsione dell’art. 52 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 - che ha modificato, per quanto
qui di interesse, l’art. 16 bi dell’avvocato di estrarre copie informatiche degli atti e dei
provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico.
Anche in tal caso, come quello sopra previsto, l’attestazione di conformità dovrà essere
riportata nella relata di notifica. Si deve a tal proposito evidenziare che molto spesso i
provvedimenti non contengono tutti i relativi estremi, per cui è opportuno richiamare
quelli mancanti nella relata di notifica.
4) Duplicato informatiche di atti o provvedimenti estratti dai fascicoli informatici (art. 16
bis comma 9 bis D.L. 179/12).
è oggi possibile estrarre un duplicato informatico del file. Il duplicato informatico sarà
producibile, come previsto dal citato articolo, “mediante processi e strumenti che
assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione
o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di
origine”. Non si dovrà quindi fare riferimento a quanto previsto dal Codice
dell’Amministrazione digitale. Inoltre non sarà necessario autenticare il duplicato, dato
che non è una copia.
È opportuno ricordare che l’avvocato non può autenticare provvedimenti giudiziali che
autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice. s D.L. 179/12 –
ha introdotto la facoltà da parte
05.02.2016
Avv. Guido Previatello [email protected]
PER QUALI DI QUESTI
DOCUMENTI INFORMATICI
DEVE ESSERE ATTESTATA LA CONFORMITA’
APPLICANDO
IL DPCM 13.11.2014
E
l’articolo 1 comma 3, decreto 28 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2016 contenente le modifiche alle specifiche
tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44,
recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel
processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e
2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio
2010, n. 24.
?
05.02.2016
Avv. Guido Previatello [email protected]
DOCUMENTO INFORMATICO
(art. 20 CAD)
NON SI APPLICA IL DPCM
COPIA INFORMATICA
DI DOCUMENTO ANALOGICO
OTTENUTO DA SCANSIONE
(art. 22 CAD)
SI APPLICA IL DPCM
DUPLICATO INFORMATICO
(art. 23 bis comma 1 CAD)
NON SI APPLICA IL DPCM
COPIA INFORMATICA
DI DOCUMENTO INFORMATICO
(art. 23 bis comma 2 CAD)
SI APPLICA IL DPCM
Estratta da “i documenti informatici e estrazione del duplicato informatico ”
proposta da FIIF www.pergliavvocati.it 6.04.2015
LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC
 Ciò significa che l’avvocato, accedendo tramite il sistema POLISWEB al proprio fascicolo
informatico, potrà estrarre copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti
contenuti nel detto fascicolo ed attestare «la conformità delle copie estratte ai
corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico» con totale esenzione del
pagamento dei diritti di copia.
1.
Se viene estratto il duplicato informatico dell’atto o provvedimento ai fini della notifica
in proprio tramite PEC non sarà necessario attestarne la conformità.
2.
Se viene estratta copia informatica dell’atto o del provvedimento ai fini della notifica in
proprio tramite PEC l’attestazione di conformità dovrà essere inserita nella relata di
notifica da allegare al messaggio PEC.
3.
Se viene estratta copia analogica dell’atto o del provvedimento ai fini della notifica in
proprio non tramite PEC ma da eseguirsi nella maniera tradizionale (cartacea) tramite
Ufficio Postale, l’attestazione di conformità dovrà essere inserita in calce o a margine
della copia o su foglio separato che sia però congiunto materialmente alla medesima.
4.
Si raccomanda di effettuare l’estrazione della copia informatica o analogica solo dal
fascicolo informatico e di non utilizzare quindi, ai fini delle notifiche in proprio, l’atto
o il provvedimento allegato al messaggio PEC inviato dalla cancelleria.
05.02.2016
Avv. Guido Previatello [email protected]
LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC
Predisposizione della procura alle liti
Nel caso in cui l'atto da notificare debba essere accompagnato dalla
procura alle liti, la stessa deve essere predisposta a mente dell'art. 83,
comma 3 c.p.c., il quale prevede due modalità di formazione:
a) come documento informatico sottoscritto con firma digitale del cliente;
b) oppure come copia informatica tratta dalla procura rilasciata su
supporto cartaceo, sottoscritta dal cliente, la cui firma deve essere
“certificata” di pugno dall'avvocato. La copia informatica ottenuta tramite
scansione della procura cartacea deve poi essere “autenticata” tramite
apposizione della firma digitale da parte dell'avvocato.
La procura, così ottenuta, potrà quindi essere allegata unitamente all'atto
a cui si riferisce al messaggio PEC con il quale si effettua la notificazione,
ottenendo che la medesima sia considerata come apposta “in calce” a tale
atto, come previsto dall'art. 18 DM 44/2011 e 83 3° co. c.p.c.
05.02.2016
Avv. Guido Previatello [email protected]
LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC
È necessario segnalare l’opportunità che la procura sia
riferibile all’atto, nel senso che la stessa non dovrà
essere generica, ma dovrà prevedere richiami univoci
al tipo di atto e alle parti. Ovviamente la procura alle
liti va acclusa solo per gli atti che richiedono la sua
apposizione (esempio: atti introduttivi, di costituzione
ecc. ecc.).
05.02.2016
Avv. Guido Previatello [email protected]
esempio
05.02.2016
Avv. Guido Previatello [email protected]
LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC
Predisposizione della relazione di notificazione.
Si tratta di un documento informatico separato
rispetto agli atti da notificare e, quindi, da formare a
mente dell'art. 21 CAD con le modalità già descritte
sopra per il documento informatico, procedendo
sempre alla sua sottoscrizione con firma digitale.
Il contenuto obbligatorio della relazione di
notificazione è determinato dall'art. 3 bis, comma 5,
della legge 53/1994, al quale si può rimandare, anche
per la sua forma di semplice elencazione.
05.02.2016
Avv. Guido Previatello [email protected]
Alcuni esempi tratti dal sito:
www.maurizioreale.it
05.02.2016
Avv. Guido Previatello [email protected]
RELATA DI NOTIFICA DI ATTO IN PROCEDIMENTO DA INIZIARE
RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53
Io sottoscritto Avvocato Maurizio Reale, con studio in Giulianova (Te) alla Via Turati n. 123,
CF:RLEMRZ63C11F205Q, P.IVA: 00990880676 nella mia qualità di difensore e domiciliatario
del Sig. Tizio Caio, res. in Roma alla Via Rossi n. 4, (C.F. TZZCCIO44FFF205T –
P.IVA0000000001), giusta procura alle liti che si allega ai sensi dell’art. 83 comma 3
c.p.c., ho
NOTIFICATO
ad ogni effetto di legge l’allegato atto (DESCRIZIONE DELL’ATTO), firmato
digitalmente, prodotto a favore del Sig. Tizio Caio, res. in Roma alla Via Rossi n. 4,
(C.F. TZZCCIO44FFF205T – P.IVA0000000001) e contro ALFABETAGAMMA SPA,
nell’instaurando giudizio civile dinanzi al Tribunale diTeramo, nonché procura alle liti a me
rilasciata dal Sig. Tizio Caio originariamente su foglio separato dal quale ho estratto copia
informatica, sottoscritta digitalmente, in conformità di quanto previsto dall’art. 18 n. 5 del
DM 44/2011 così come modificato dal DM 48/2013 a:
1) ALFABETAGAMMA SPA, con sede in Milano alla Via Bianchi n.
6, CF: 000000000002,P.IVA: 000000000002, in persona del legale rapp.te pro tempore,
trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
PEC (INSERIRE INDIRIZZO PEC DEL DESTINATARIO)estratto dal seguente PUBBLICO
ELENCO (INSERIRE IL NOMINATIVO DEL PUBBLICO ELENCO DAL QUALE E’ STATO RILEVATO
L’INDIRIZZO PEC DEL DESTINATARIO).
Luogo __________________ data _______________
Avv. Maurizio Reale
05.02.2016
Avv. Guido Previatello [email protected]
RELATA DI NOTIFICA DI ATTO IN PROCEDIMENTO GIA’ INIZIATO
RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53
Io sottoscritto Avvocato Maurizio Reale, con studio in Giulianova (Te) alla Via Turati n. 123,
CF:RLEMRZ63C11F205Q, P.IVA: 00990880676 nella mia qualità di difensore e domiciliatario
del Sig. Tizio Caio, res. in Roma alla ViaRossi n. 4, C.F.TZZCCIO44FFF205T –
P.IVA0000000001), giusta procura alle liti già in atti allegata, ho
NOTIFICATO
ad ogni effetto di legge l’allegato atto (DESCRIZIONE DELL’ATTO), firmato
digitalmente, prodotto a favore del Sig. Tizio Caio, res. in Roma alla Via Rossi n. 4, C.F.
TZZCCIO44FFF205T – P.IVA 0000000001) e contro ALFABETAGAMMA SPA, nel giudizio civile
dinanzi al (INSERIRE AUTORITA’ GIUDIZIARIA E SEDE), a:
1) ALFABETAGAMMA SPA, con sede in Milano alla Via Bianchi n.
6, CF: 000000000002, P.IVA:000000000002, in persona del legale rapp.te pro tempore,
trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
PEC (INSERIRE INDIRIZZO PEC DEL DESTINATARIO) estratto dal seguente PUBBLICO
ELENCO(INSERIRE IL NOMINATIVO DEL PUBBLICO ELENCO DAL QUALE E’ STATO RILEVATO
L’INDIRIZZO PEC DEL DESTINATARIO) e,
DICHIARO
che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente
avanti (INSERIRE L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA) di (SEDE AUTORITÀ GIUDIZIARIA AVANTI ALLA
QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA – SEZIONE DEL TRIBUNALE – RG
DEL PROCEDIMENTO E ANNO).
Luogo __________________ data _______________
Avv. Maurizio Reale
05.02.2016
Avv. Guido Previatello [email protected]
RELATA DI NOTIFICA DI ATTO / PROVV. DI TERZI
PROCEDIMENTO Già INIZIATO / CONFOREMITA’ DELLA CANCELLERIA
RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53
Io sottoscritto Avvocato Maurizio Reale, con studio in Giulianova (Te) alla Via Turati n. 123,
CF:RLEMRZ63C11F205Q, P.IVA: 00990880676 nella mia qualità di difensore e domiciliatario
del Sig. Tizio Caio, res. in Roma alla Via Rossi n. 4, C.F. TZZCCIO44FFF205T –
P.IVA 0000000001), giusta procura alle liti già in atti allegata, ho
NOTIFICATO
ad ogni effetto di legge l’allegato atto / provvedimento (DESCRIZIONE DELL’ATTO /
PROVVEDIMENTO), prodotto a favore del Sig. Tizio Caio, res. in Roma alla Via Rossi n.
4, C.F.TZZCCIO44FFF205T – P.IVA 0000000001) e contro ALFABETAGAMMA SPA, nel
giudizio civile dinanzi al(INSERIRE AUTORITA’ GIUDIZIARIA E SEDE), a:
1) ALFABETAGAMMA SPA, con sede in Milano alla Via Bianchi n.
6, CF: 0000000002, P.IVA:0000000002, in persona del legale rapp.te pro tempore,
trasmettendone
copia
informatica
a
mezzo
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo (INSERIRE INDIRIZZO PEC DEL DESTINATARIO) estratto dal
seguente PUBBLICO ELENCO (INSERIRE IL NOMINATIVO DEL PUBBLICO ELENCO DAL
QUALE E’ STATO RILEVATO L’INDIRIZZO PEC DEL DESTINATARIO).
DICHIARO
che la presente notifica
viene effettuata in
relazione al
procedimento
pendente avanti (INSERIRE L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA) di (SEDE AUTORITÀ GIUDIZIARIA
AVANTI ALLA QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA – SEZIONE
DEL TRIBUNALE – RG DEL PROCEDIMENTO E ANNO) e,
ATTESTO
ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 bis, comma 2, L. 53/94 e 16 undecies
comma 3 del DL. 179/12, che la copia informatica allegata [NOME FILE] [es. ricorso per
decreto ingiuntivo richiesto provvisoriamente esecutivo a favore di __________ e
contro _________ e pedissequo decreto ingiuntivo N. _____ emesso provvisoriamente
esecutivo dal Tribunale di ___________ in data ________ ] è conforme alla copia
conforme analogica dalla quale è estratta.
Luogo __________________ data _______________
Avv. Maurizio Reale
05.02.2016
Avv. Guido Previatello [email protected]
RELATA DI NOTIFICA ATTI E PROVVEDIMENTI ESTRATTI DAL
POLISWEB QUALI COPIE INFORMATICHE – CONFORMITA’ ATTESTATA
DALL’AVVOCATO
RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53
Io sottoscritto Avvocato Maurizio Reale, con studio in Giulianova (Te) alla Via Turati n. 123,
CF:RLEMRZ63C11F205Q, P.IVA: 00990880676 nella mia qualità di difensore e domiciliatario del Sig.
Tizio Caio, res. in Roma alla Via Rossi n. 4, C.F. TZZCCIO44FFF205T – P.IVA 0000000001), giusta
procura alle liti già in atti allegata, ho
NOTIFICATO
ad ogni effetto di legge l’allegato atto / provvedimento
(DESCRIZIONE DELL’ATTO /
PROVVEDIMENTO), prodotto a favore del Sig. Tizio Caio, res. in Roma alla Via Rossi n.
4, C.F.TZZCCIO44FFF205T – P.IVA 0000000001) e contro ALFABETAGAMMA SPA, nel giudizio civile
dinanzi al(INSERIRE AUTORITA’ GIUDIZIARIA E SEDE), a:
1)
ALFABETAGAMMA
SPA,
con
sede
in
Milano
alla
Via
Bianchi
n.
6, CF: 00000000002, P.IVA:00000000002, in persona del legale rapp.te pro tempore,
trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC (INSERIRE
INDIRIZZO PEC DEL DESTINATARIO) estratto dal seguente PUBBLICO ELENCO (INSERIRE IL
NOMINATIVO DEL PUBBLICO ELENCO DAL QUALE E’ STATO RILEVATO L’INDIRIZZO PEC DEL
DESTINATARIO).
DICHIARO
che
la
presente
notifica
viene
effettuata
in
relazione
al
procedimento
pendente avanti (INSERIRE L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA) di (SEDE AUTORITÀ GIUDIZIARIA AVANTI ALLA
QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA – SEZIONE DEL TRIBUNALE – RG DEL
PROCEDIMENTO E ANNO) e,
ATTESTO
ai sensi del combinato disposto degli art. 16 bis, co. 9 bis e 16 undecies comma 3 del DL. 179/12, che
le allegate copie informatiche [NOME FILE] [es. ricorso per decreto ingiuntivo richiesto a favore di
___________ e contro _________ depositato in data ________ ] e [NOME FILE] [es. decreto
ingiuntivo N. _____ emesso dal Tribunale di ___________ in data ________ ] sono conformi alle
copie informatiche presenti nel fascicolo informatico del relativo procedimento dal quale
sono estratte.
Luogo __________________ data _______________
Avv. Maurizio Reale
05.02.2016
Avv. Guido Previatello [email protected]
RELATA DI NOTIFICA ATTI E PROVVEDIMENTI ESTRATTI DAL
POLISWEB QUALI DUPLICATI INFORMATICI
RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53
Io sottoscritto Avvocato Maurizio Reale, con studio in Giulianova (Te) alla Via Turati n. 123,
CF:RLEMRZ63C11F205Q, P.IVA: 00990880676 nella mia qualità di difensore e domiciliatario del Sig.
Tizio Caio, res. in Roma alla ViaRossi n. 4, C.F.TZZCCIO44FFF205T – P.IVA0000000001), giusta procura
alle liti già in atti allegata, ho
NOTIFICATO
ad ogni effetto di legge gli allegati atti / provvedimenti (DESCRIZIONE DELL’ATTO E/O
PROVVEDIMENTO), estratti quali duplicati informatici dal fascicolo informatico n. del Tribunale di
_____________, a favore del Sig. Tizio Caio, res. in Roma alla Via Rossi n. 4, C.F. TZZCCIO44FFF205T
– P.IVA 0000000001) e contro ALFABETAGAMMA SPA, nel giudizio civile dinanzi al (INSERIRE
AUTORITA’ GIUDIZIARIA E SEDE), a:
1)
ALFABETAGAMMA
SPA,
con
sede
in
Milano
alla
Via
Bianchi
n.
6, CF: 000000000002, P.IVA:000000000002, in persona del legale rapp.te pro tempore,
trasmettendone duplicati informatici a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC (INSERIRE
INDIRIZZO PEC DEL DESTINATARIO) estratto dal seguente PUBBLICO ELENCO(INSERIRE IL
NOMINATIVO DEL PUBBLICO ELENCO DAL QUALE E’ STATO RILEVATO L’INDIRIZZO PEC DEL
DESTINATARIO) e,
DICHIARO
che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti (INSERIRE
L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA) di (SEDE AUTORITÀ GIUDIZIARIA AVANTI ALLA QUALE PENDE IL
PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA – SEZIONE DEL TRIBUNALE – NUMERO DEL
PROCEDIMENTO E ANNO).
Luogo __________________ data _______________
Avv. Maurizio Reale
05.02.2016
Avv. Guido Previatello [email protected]
LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC
LA RELATA, COMPOSTA COME SOPRA, DEVE ESSERE
SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE E ALLEGATA AL
MESSAGGIO DI NOTIFICA.
05.02.2016
Avv. Guido Previatello [email protected]
LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC
Invio del messaggio PEC
La notificazione, a mente dell'art. 3 bis della Legge avviene “…mediante
allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica
certificata…”, quindi le modalità pratiche di esecuzione sono le seguenti:
1) creare un nuovo messaggio PEC nel programma di posta elettronica
adeguatamente configurato per l'utilizzazione dell'account PEC
(possono essere utilizzati sia i programmi client residenti nel computer
del mittente: per es. Outlook, Thunderbird, Mail, ecc.) ovvero
utilizzando i servizi di webmail messi a disposizione dai gestori PEC;
2) compilare il campo destinatario con l'indirizzo PEC relativo, che
deve essere tratto da pubblici elenchi;
3) compilare l'oggetto del messaggio con la seguente dicitura
obbligatoria: “Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”;
05.02.2016
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4) allegare al messaggio l'atto/atti da notificare come precedentemente
predisposti e la relazione di notificazione all’esito delle allegazioni il
messaggio apparirà composto in modo analogo all’immagine che segue:
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5) se si utilizza per l'invio il servizio webmail del proprio gestore PEC assicurarsi
che sia stata scelta quale tipologia di ricevuta quella “completa”, richiesta per la
validità della notificazione dall'art. 18 DM 44/2011; tale verifica non è
necessaria se si invia il messaggio da un programma di posta elettronica di uso
comune (Outlook, Thunderbird, Mail), in quanto non risulta che alcuno di essi sia
dotato della possibilità di scelta della tipologia di ricevuta ed automaticamente
viene generata una ricevuta “completa”; per il caso di utilizzo di programmi
specifici che dovessero gestire la tipologia di ricevuta si raccomanda di controllare
che la tipologia di ricevuta sia quella “completa”;
6) invio del messaggio.
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Il testo di un mail di notifica (elemento non essenziale):
“ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL’ART. 3 BIS L. 53/1994.
SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI
NOTIFICATI.
Nella PROCEDURA ________ n. _____ del 2015 RG – Tribunale di _______________
Si vedano i seguenti allegati:
a) ATTO ______
B) Relata di notifica
I predetti allegati sono in formato “.p7m” come previsto per legge.
Si allegano i medesimi anche atti in formato “.pdf”
SI AVVERTE CHE LA LETTURA DEGLI ALLEGATI RICHIEDE L’INSTALLAZIONE DI UN SOFTWARE SPECIFICO SUL
COMPUTER DEL DESTINATARIO (ES. DIKE, FIREMACERTA, ARUBASIGN) E CHE TALI SOFTWARE SONO
REPERIBILI GRATUITAMENTE SUI SITI DI NAMIRIAL, INFOCERT E ARUBA.
IL MITTENTE DELLA PRESENTE NOTIFICAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ IN RELAZIONE ALLE
OPERAZIONI DI SCARICAMENTO, INSTALLAZIONE O DISINSTALLAZIONE DI TALI APPLICATIVI.
Distinti saluti.
avv. Guido Previatello”
05.02.2016
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VERIFICA DEL BUON FINE DELLA NOTIFICAZIONE
Come previsto dalla normativa istitutiva del servizio della Posta Elettronica
Certificata, la procedura di invio di un messaggio PEC comporta la ricezione di
due messaggi di conferma:
- la ricevuta di accettazione inviata dal proprio gestore PEC, che
conferma la presa in carico del messaggio e contiene i dati che
costituiscono prova dell'avvenuta spedizione, con l'indicazione di data
ed ora dell'operazione;
- la ricevuta di avvenuta consegna, inviata dal gestore PEC del
destinatario, che conferma la messa a disposizione del messaggio nella
casella di posta elettronica del destinatario e certifica
il momento della consegna indicando data ed ora dell'operazione e contiene
una copia integrale del messaggio inviato, compresi gli allegati.
05.02.2016
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Il buon fine della notificazione si ha esclusivamente con il recapito nella casella
PEC del mittente sia della ricevuta di accettazione, sia della ricevuta di
avvenuta consegna, qualora sorgessero problemi nella messa a disposizione del
messaggio al destinatario, il mittente si vedrà recapitare entro 24 ore un avviso
di mancata consegna con l'indicazione dei motivi del mancato buon fine
dell'invio del messaggio.
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Il messaggio di avvenuta consegna quindi è la prova del perfezionamento della
notifica e riporta tutte le indicazioni relative al momento esatto in cui la
notifica si è perfezionata.
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Il tempo di perfezionamento della notifica al fine del rispetto dei
termini processuali:
- per il notificante corrisponde con la ricevuta di consegna (è come la consegna
dell’atto all’ufficio postale).
- per il notificando parte dal momento della ricevuta di accettazione (in altri
termini, la ricezione coincide con la conferma inviata dal gestore PEC del
destinatario, indipendentemente dalla data in cui la pec viene poi letta
dal destinatario)
Normalmente l'una segue l'altra a distanza di pochi minuti, ma potrebbe
accadere anche che ci siano dei ritardi.
La nullità, anche per le notifiche a mezzo pec, non può essere
pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
È importante sottolineare che alle notificazioni effettuate a mezzo di PEC non
si applicano l'obbligo di annotazione delle formalità nel registro
cronologico previsto dall'art. 8 della Legge, come specificamente
disposto dall’ultimo comma dello stesso articolo.
05.02.2016
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PROVA DELLA NOTIFICAZIONE
 La prova della regolarità della notificazione è costituita dai file informatici del
messaggio inviato, della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta
consegna: in particolare quest'ultima prova il perfezionamento della
notificazione in capo al destinatario e, contenendo anche copia del messaggio
inviato, ivi compresi gli allegati, è in grado di provare non solo il momento del
perfezionamento, ma anche l'oggetto della notificazione ed il suo contenuto.
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 Attualmente è possibile depositare per via telematica tali file L’art. 19 bis delle
citate Specifiche tecniche ha introdotto la possibilità di produrre i files
mediante deposito telematico. Il deposito deve essere eseguito, ovviamente,
mediante il redattore atti. L’atto o il provvedimento notificato (in formato .pdf,
con estensione o no a seconda che sia stato firmato in CAdES) dovrà essere
caricato come atto principale, mentre le due ricevute (in formato .eml o.msg)
dovranno essere caricate come allegati. Al momento della creazione della busta
si procederà come di consueto sottoscrivendo digitalmente il file principale e
quello DatiAtto.xml
05.02.2016
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Art. 19 bis - Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati
Provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi
Automatizzati del Ministero della Giustizia (specifiche tecniche)
1. Qualora l’atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in
formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza
restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di
immagini. Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta
elettronica certificata.
2. Nei casi diversi dal comma 1, i documenti informatici o copie informatiche, anche per
immagine, di documenti analogici, allegati al messaggio di posta elettronica certificata,
sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti in formato
PDF.
3. Nei casi in cui l'atto da notificarsi sia l'atto del processo da trasmettere telematicamente
all’ufficio giudiziario (esempio: atto di citazione), si procede ai sensi del precedente
comma 1.
4. Qualora il documento informatico, di cui ai commi precedenti, sia sottoscritto con firma
digitale o firma elettronica qualificata, si applica quanto previsto all’articolo 12, comma 2.
5. La trasmissione in via telematica all’ufficio giudiziario delle ricevute previste
dall’articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia
dell’atto notificato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della medesima legge, è
effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui
all'art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta
consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione; i dati identificativi
relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’articolo 12,
comma 1, lettera e.
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 Oppure deve procedersi alla produzione dei suddetti file, dopo averli salvati nel
formato proposto dal client di posta utilizzato o dalla webmail (i file non
devono mai essere salvati in formato .txt, perché tale formato comporta la
perdita delle proprietà del file e ciò non consentirebbe di fornire la prova della
ricezione della PEC) e registrati su un supporto di memorizzazione (per es:
chiavetta USB).
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Se NON è POSSIBILE IL DEPOSITO TELEMATICO:
Al fine di consentire un più agevole riscontro dell'avvenuto perfezionamento della
notificazione anche nell'ambito di processi gestiti tradizionalmente in forma
cartacea si potrà comunque procedere, in linea con quanto previsto dall'art. 9
della Legge 53/1994, con l'esibizione della prova della notificazione stampata su
carta.
A tal fine sarà necessario stampare:
1) il messaggio di PEC di invio della notificazione;
2) tutti gli atti allegati;
3) la ricevuta di accettazione;
4) la ricevuta di avvenuta consegna.
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Per ciascun documento dovrà essere attestata la conformità degli atti
sopra indicati ai documenti informatici da cui sono tratte tramite
apposizione su ciascun documento della relativa dichiarazione che potrà
avere il seguente tenore
ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6
comma 1della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1
dell’art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell’art. 1,
L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell’art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7
marzo 2005, n. 82 e ss.mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea
all’originale telematico da cui è stata estratta [laddove si tratti dell’attestazione
di conformità di un atto informatico sottoscritto con firma digitale sarà
necessario aggiungere la locuzione <<regolarmente sottoscritto con firma
digitale del procuratore nominato>>]
[NOME COGNOME DELL’AVVOCATO + SOTTOSCRIZIONE
DELL’AVVOCATO]
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Appare opportuno ricordare che all'avvocato che certifica la conformità all'originale è
esplicitamente riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale, con quanto ne consegue
anche in termini di responsabilità (anche disciplinare).
Ovviamente per il caso di contestazione della validità della notificazione si potrà
comunque procedere a tutte le verifiche del caso utilizzando i files relativi al messaggio di
PEC inviato, alla ricevuta di accettazione ed alla ricevuta di avvenuta consegna.
Resta l’obbligo anche nelle notifiche in proprio a mezzo pec, nei casi previsti dalla legge,
di sostituirsi all’Ufficiale Giudiziario nel dare avviso alla Cancelleria del Giudice che ha
emesso il provvedimento impugnato o il decreto opposto mediante deposito di copia
dell’atto notificato.
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Bibliografia per la redazione di queste SLIDE:
Vedemecum per le Notifiche in proprio degli Avvocati a cura Unione Triveneta dei
consigli dell’Ordine degli Avvocati
www.maurizioreale.com (blog AVV. MAURIZIO REALE di Teramo)
apps.dirittopratico.it/notifica.html (webapp creata dall’Avv. DE STASIO)
http://www.quandoilprocessoetelematico.it/ (blog AVV. NICOLA GARGANO di
Bari)
www.pergliavvocati.it
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Vi ringrazio per la Vostra attenzione
Avv. Guido Previatello
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