le notificazioni a mezzo pec degli avvocati 05.02.2016
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le notificazioni a mezzo pec degli avvocati 05.02.2016
Ordine degli Avvocati di Rovigo Sala Auditorium Liceo Scientifico Statale P. Paleocapa ROVIGO 05/02/2016 LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC Le fonti normative Legge n. 53 del 1994 D.M n. 44 del 2011 D.L. n.179 del 2012 (Art.16 quater) del che modifica L.53/1994 Decreto 3.4.2013 n.48 “Regolamento recante modifiche al D.M. n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione” DL n. 90 del 2014 05.02.2016 Avv. Guido Previatello [email protected] LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC Le fonti normative DPCM 13.11.2014 legge 132/2015 entrata in vigore il giorno 21 agosto 2015 articolo 1 comma 3, decreto 28 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2016 contenente le modifiche alle specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 Da quando è possibile notificare a mezzo pec: 05.02.2016 Avv. Guido Previatello [email protected] 24 maggio 2013 LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC PREREQUISITI L’avvocato può eseguire la notificazione a mezzo della Posta Elettronica Certificata se sono verificate cinque condizioni: 1) Essere il possesso dell’autorizzazione del Consiglio dell'ʹOrdine presso il quale l’avvocato è iscritto? (ex art. 7 della Legge 53/94 e succ. mod.) SOLO PER LE NOTIFICHE IN PROPRIO NON P.E.C. !!! Infatti con il DL 90/2014: Notifiche ex L. n. 53/94 tramite PEC: autorizzazione COA (art. 46, D.L. n. 90/2014) L’art. 46, co. 1, lett. a) del decreto legge, modificando l’art. 1 della Legge n. 53/1994, non prevede più la richiesta dell’avvocato e il rilascio dell’autorizzazione del COA di appartenenza per poter effettuare notifiche in proprio a mezzo PEC. Viene, conseguentemente, meno anche l’obbligo di indicare nella relata di notifica telematica l’autorizzazione del COA di appartenenza. 05.02.2016 Avv. Guido Previatello [email protected] LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC PREREQUISITI 2) il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) risultante da pubblici elenchi. Si tratta (in sostanza) dell’indirizzo comunicato all’Ordine ai sensi dell’articolo 16, comma 7, del decreto-‐-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; in ogni caso per verificare il proprio indirizzo: sul sito http://pst.giustizia.it/PST/ → scheda “servizi” → login tramite smart card → ”accedi” → a Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, nell’area privata del Punto di Accesso del proprio Ordine di appartenenza → ”accedi” a Registro Generale degli Indirizzi Elettronici. 3) il rilascio da parte del cliente della procura alle liti a norma dell'ʹarticolo 83 del codice di procedura civile o, per gli atti stragiudiziali, una procura notarile; 4) la disponibilità dell’indirizzo di PEC del destinatario tratto da pubblici elenchi. pubblici elenchi : delle PA (http://pst.giusitizia.it – registri PA) (NB: NON UTILIZZARE www.indicepa.gov.it/) Dei professionisti e aziende (http://www.inipec.gov.it/) il registro delle imprese gli albi degli Ordini, (non affidabile .. Non sempre è aggiornato il sito o l’albo) ReGIndE, aggiornato con periodicità sistematica 5) il possesso di un dispositivo di firma digitale . 05.02.2016 Avv. Guido Previatello [email protected] DOCUMENTO INFORMATICO (art. 20 CAD) DUPLICATO INFORMATICO (art. 23 bis comma 1 CAD) COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO OTTENUTO DA SCANSIONE (art. 22 CAD) COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO INFORMATICO (art. 23 bis comma 2 CAD) Estratta da “i documenti informatici e estrazione del duplicato informatico ” proposta da FIIF www.pergliavvocati.it 6.04.2015 LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC LE FASI DELLA NOTIFICAZIONE 1) Predisposizione dell'atto/degli atti da notificare. Preliminarmente è necessario predisporre l'atto o gli atti da notificare. Consiglio: inserirli in una cartella del sistema operativo del proprio computer o del proprio server, anche ai fini della conservazione, per l'ipotesi in cui sia necessario procedere a verifiche in ordine alla validità della notificazione. La Legge consente di notificare : 1) documenti informatici (art. 21 D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 Codice Amministrazione Digitale): si tratta di documenti creati direttamente dall’avvocato in forma elettronica (atto di citazione, atto di precetto ecc.), in uno dei formati consentiti dall'art. 13 delle Specifiche Tecniche previste dall'art. 34 del D.M. 44/2011 (ad esempio attraverso un programma di elaborazione testi o altri programmi idonei), che debbono essere sottoscritti digitalmente con le apposite utility rese disponibili unitamente al kit di firma digitale (smart card/chiavetta USB). Va sottolineato che, di norma, il tipo di file maggiormente fruibile è quello in .pdf e che, nell'ipotesi in cui l'atto notificato debba essere depositato telematicamente successivamente alla notificazione (ad esempio per procedere all'iscrizione a ruolo del giudizio) l'unico formato utilizzabile è proprio il formato .pdf, privo di elementi attivi ed ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, in quanto a mente dell'art. 12 delle Specifiche Tecniche, tale formato è l'unico valido per gli atti processuali in forma di documento informatico. Stante la sua più agevole fruibilità appare comunque consigliabile utilizzare sempre documenti informatici in formato .pdf che, quindi, potranno essere ottenuti in tre passaggi: 1. redazione dell'atto in un programma di elaborazione testi; 2. trasformazione del testo nel formato .pdf attraverso le apposite funzionalità; 3. apposizione della firma digitale (il programma necessario alla sottoscrizione è normalmente contenuto nella smart card / business key usata per firmare; programmi e modalità di sottoscrizione possono variare a seconda del certificatore che ha rilasciato la firma digitale). 05.02.2016 Avv. Guido Previatello [email protected] LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC 2) copie informatiche di atti originariamente formati su supporto analogico (art. 22 CAD): si tratta delle riproduzioni informatiche di atti originali in forma cartacea, che possono essere ottenute tramite la scansione del documento stesso. In seno alla relata di notifica dovrà poi essere inserita l’asseverazione di conformità della copia telematica all’originale cartaceo Il file da notificare deve avere uno dei seguenti formati: .pdf, .odf, .rtf, .txt, .jpg, .gif , .tiff, .xml.; è consentito l’utilizzo dei seguenti formati compressi, purché contenenti file nei formati previsti al comma precedente: .zip, .rar, .arj. Anche in questo caso, tuttavia, appare consigliabile utilizzare, tra quelli ammessi, il formato .pdf, peraltro agevolmente gestito dalla maggiore parte degli scanner da ufficio in commercio, che producono direttamente la copia informatica in tale formato. 05.02.2016 Avv. Guido Previatello [email protected] LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC 3) Copia informatica di atti o provvedimenti estratti dai fascicoli informatici (art. 16 bis comma 9 bis D.L. 179/12). La previsione dell’art. 52 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 - che ha modificato, per quanto qui di interesse, l’art. 16 bi dell’avvocato di estrarre copie informatiche degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico. Anche in tal caso, come quello sopra previsto, l’attestazione di conformità dovrà essere riportata nella relata di notifica. Si deve a tal proposito evidenziare che molto spesso i provvedimenti non contengono tutti i relativi estremi, per cui è opportuno richiamare quelli mancanti nella relata di notifica. 4) Duplicato informatiche di atti o provvedimenti estratti dai fascicoli informatici (art. 16 bis comma 9 bis D.L. 179/12). è oggi possibile estrarre un duplicato informatico del file. Il duplicato informatico sarà producibile, come previsto dal citato articolo, “mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine”. Non si dovrà quindi fare riferimento a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione digitale. Inoltre non sarà necessario autenticare il duplicato, dato che non è una copia. È opportuno ricordare che l’avvocato non può autenticare provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice. s D.L. 179/12 – ha introdotto la facoltà da parte 05.02.2016 Avv. Guido Previatello [email protected] PER QUALI DI QUESTI DOCUMENTI INFORMATICI DEVE ESSERE ATTESTATA LA CONFORMITA’ APPLICANDO IL DPCM 13.11.2014 E l’articolo 1 comma 3, decreto 28 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2016 contenente le modifiche alle specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24. ? 05.02.2016 Avv. Guido Previatello [email protected] DOCUMENTO INFORMATICO (art. 20 CAD) NON SI APPLICA IL DPCM COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO OTTENUTO DA SCANSIONE (art. 22 CAD) SI APPLICA IL DPCM DUPLICATO INFORMATICO (art. 23 bis comma 1 CAD) NON SI APPLICA IL DPCM COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO INFORMATICO (art. 23 bis comma 2 CAD) SI APPLICA IL DPCM Estratta da “i documenti informatici e estrazione del duplicato informatico ” proposta da FIIF www.pergliavvocati.it 6.04.2015 LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC Ciò significa che l’avvocato, accedendo tramite il sistema POLISWEB al proprio fascicolo informatico, potrà estrarre copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti contenuti nel detto fascicolo ed attestare «la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico» con totale esenzione del pagamento dei diritti di copia. 1. Se viene estratto il duplicato informatico dell’atto o provvedimento ai fini della notifica in proprio tramite PEC non sarà necessario attestarne la conformità. 2. Se viene estratta copia informatica dell’atto o del provvedimento ai fini della notifica in proprio tramite PEC l’attestazione di conformità dovrà essere inserita nella relata di notifica da allegare al messaggio PEC. 3. Se viene estratta copia analogica dell’atto o del provvedimento ai fini della notifica in proprio non tramite PEC ma da eseguirsi nella maniera tradizionale (cartacea) tramite Ufficio Postale, l’attestazione di conformità dovrà essere inserita in calce o a margine della copia o su foglio separato che sia però congiunto materialmente alla medesima. 4. Si raccomanda di effettuare l’estrazione della copia informatica o analogica solo dal fascicolo informatico e di non utilizzare quindi, ai fini delle notifiche in proprio, l’atto o il provvedimento allegato al messaggio PEC inviato dalla cancelleria. 05.02.2016 Avv. Guido Previatello [email protected] LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC Predisposizione della procura alle liti Nel caso in cui l'atto da notificare debba essere accompagnato dalla procura alle liti, la stessa deve essere predisposta a mente dell'art. 83, comma 3 c.p.c., il quale prevede due modalità di formazione: a) come documento informatico sottoscritto con firma digitale del cliente; b) oppure come copia informatica tratta dalla procura rilasciata su supporto cartaceo, sottoscritta dal cliente, la cui firma deve essere “certificata” di pugno dall'avvocato. La copia informatica ottenuta tramite scansione della procura cartacea deve poi essere “autenticata” tramite apposizione della firma digitale da parte dell'avvocato. La procura, così ottenuta, potrà quindi essere allegata unitamente all'atto a cui si riferisce al messaggio PEC con il quale si effettua la notificazione, ottenendo che la medesima sia considerata come apposta “in calce” a tale atto, come previsto dall'art. 18 DM 44/2011 e 83 3° co. c.p.c. 05.02.2016 Avv. Guido Previatello [email protected] LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC È necessario segnalare l’opportunità che la procura sia riferibile all’atto, nel senso che la stessa non dovrà essere generica, ma dovrà prevedere richiami univoci al tipo di atto e alle parti. Ovviamente la procura alle liti va acclusa solo per gli atti che richiedono la sua apposizione (esempio: atti introduttivi, di costituzione ecc. ecc.). 05.02.2016 Avv. Guido Previatello [email protected] esempio 05.02.2016 Avv. Guido Previatello [email protected] LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC Predisposizione della relazione di notificazione. Si tratta di un documento informatico separato rispetto agli atti da notificare e, quindi, da formare a mente dell'art. 21 CAD con le modalità già descritte sopra per il documento informatico, procedendo sempre alla sua sottoscrizione con firma digitale. Il contenuto obbligatorio della relazione di notificazione è determinato dall'art. 3 bis, comma 5, della legge 53/1994, al quale si può rimandare, anche per la sua forma di semplice elencazione. 05.02.2016 Avv. Guido Previatello [email protected] Alcuni esempi tratti dal sito: www.maurizioreale.it 05.02.2016 Avv. Guido Previatello [email protected] RELATA DI NOTIFICA DI ATTO IN PROCEDIMENTO DA INIZIARE RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53 Io sottoscritto Avvocato Maurizio Reale, con studio in Giulianova (Te) alla Via Turati n. 123, CF:RLEMRZ63C11F205Q, P.IVA: 00990880676 nella mia qualità di difensore e domiciliatario del Sig. Tizio Caio, res. in Roma alla Via Rossi n. 4, (C.F. TZZCCIO44FFF205T – P.IVA0000000001), giusta procura alle liti che si allega ai sensi dell’art. 83 comma 3 c.p.c., ho NOTIFICATO ad ogni effetto di legge l’allegato atto (DESCRIZIONE DELL’ATTO), firmato digitalmente, prodotto a favore del Sig. Tizio Caio, res. in Roma alla Via Rossi n. 4, (C.F. TZZCCIO44FFF205T – P.IVA0000000001) e contro ALFABETAGAMMA SPA, nell’instaurando giudizio civile dinanzi al Tribunale diTeramo, nonché procura alle liti a me rilasciata dal Sig. Tizio Caio originariamente su foglio separato dal quale ho estratto copia informatica, sottoscritta digitalmente, in conformità di quanto previsto dall’art. 18 n. 5 del DM 44/2011 così come modificato dal DM 48/2013 a: 1) ALFABETAGAMMA SPA, con sede in Milano alla Via Bianchi n. 6, CF: 000000000002,P.IVA: 000000000002, in persona del legale rapp.te pro tempore, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC (INSERIRE INDIRIZZO PEC DEL DESTINATARIO)estratto dal seguente PUBBLICO ELENCO (INSERIRE IL NOMINATIVO DEL PUBBLICO ELENCO DAL QUALE E’ STATO RILEVATO L’INDIRIZZO PEC DEL DESTINATARIO). Luogo __________________ data _______________ Avv. Maurizio Reale 05.02.2016 Avv. Guido Previatello [email protected] RELATA DI NOTIFICA DI ATTO IN PROCEDIMENTO GIA’ INIZIATO RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53 Io sottoscritto Avvocato Maurizio Reale, con studio in Giulianova (Te) alla Via Turati n. 123, CF:RLEMRZ63C11F205Q, P.IVA: 00990880676 nella mia qualità di difensore e domiciliatario del Sig. Tizio Caio, res. in Roma alla ViaRossi n. 4, C.F.TZZCCIO44FFF205T – P.IVA0000000001), giusta procura alle liti già in atti allegata, ho NOTIFICATO ad ogni effetto di legge l’allegato atto (DESCRIZIONE DELL’ATTO), firmato digitalmente, prodotto a favore del Sig. Tizio Caio, res. in Roma alla Via Rossi n. 4, C.F. TZZCCIO44FFF205T – P.IVA 0000000001) e contro ALFABETAGAMMA SPA, nel giudizio civile dinanzi al (INSERIRE AUTORITA’ GIUDIZIARIA E SEDE), a: 1) ALFABETAGAMMA SPA, con sede in Milano alla Via Bianchi n. 6, CF: 000000000002, P.IVA:000000000002, in persona del legale rapp.te pro tempore, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC (INSERIRE INDIRIZZO PEC DEL DESTINATARIO) estratto dal seguente PUBBLICO ELENCO(INSERIRE IL NOMINATIVO DEL PUBBLICO ELENCO DAL QUALE E’ STATO RILEVATO L’INDIRIZZO PEC DEL DESTINATARIO) e, DICHIARO che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti (INSERIRE L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA) di (SEDE AUTORITÀ GIUDIZIARIA AVANTI ALLA QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA – SEZIONE DEL TRIBUNALE – RG DEL PROCEDIMENTO E ANNO). Luogo __________________ data _______________ Avv. Maurizio Reale 05.02.2016 Avv. Guido Previatello [email protected] RELATA DI NOTIFICA DI ATTO / PROVV. DI TERZI PROCEDIMENTO Già INIZIATO / CONFOREMITA’ DELLA CANCELLERIA RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53 Io sottoscritto Avvocato Maurizio Reale, con studio in Giulianova (Te) alla Via Turati n. 123, CF:RLEMRZ63C11F205Q, P.IVA: 00990880676 nella mia qualità di difensore e domiciliatario del Sig. Tizio Caio, res. in Roma alla Via Rossi n. 4, C.F. TZZCCIO44FFF205T – P.IVA 0000000001), giusta procura alle liti già in atti allegata, ho NOTIFICATO ad ogni effetto di legge l’allegato atto / provvedimento (DESCRIZIONE DELL’ATTO / PROVVEDIMENTO), prodotto a favore del Sig. Tizio Caio, res. in Roma alla Via Rossi n. 4, C.F.TZZCCIO44FFF205T – P.IVA 0000000001) e contro ALFABETAGAMMA SPA, nel giudizio civile dinanzi al(INSERIRE AUTORITA’ GIUDIZIARIA E SEDE), a: 1) ALFABETAGAMMA SPA, con sede in Milano alla Via Bianchi n. 6, CF: 0000000002, P.IVA:0000000002, in persona del legale rapp.te pro tempore, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo (INSERIRE INDIRIZZO PEC DEL DESTINATARIO) estratto dal seguente PUBBLICO ELENCO (INSERIRE IL NOMINATIVO DEL PUBBLICO ELENCO DAL QUALE E’ STATO RILEVATO L’INDIRIZZO PEC DEL DESTINATARIO). DICHIARO che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti (INSERIRE L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA) di (SEDE AUTORITÀ GIUDIZIARIA AVANTI ALLA QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA – SEZIONE DEL TRIBUNALE – RG DEL PROCEDIMENTO E ANNO) e, ATTESTO ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 bis, comma 2, L. 53/94 e 16 undecies comma 3 del DL. 179/12, che la copia informatica allegata [NOME FILE] [es. ricorso per decreto ingiuntivo richiesto provvisoriamente esecutivo a favore di __________ e contro _________ e pedissequo decreto ingiuntivo N. _____ emesso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di ___________ in data ________ ] è conforme alla copia conforme analogica dalla quale è estratta. Luogo __________________ data _______________ Avv. Maurizio Reale 05.02.2016 Avv. Guido Previatello [email protected] RELATA DI NOTIFICA ATTI E PROVVEDIMENTI ESTRATTI DAL POLISWEB QUALI COPIE INFORMATICHE – CONFORMITA’ ATTESTATA DALL’AVVOCATO RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53 Io sottoscritto Avvocato Maurizio Reale, con studio in Giulianova (Te) alla Via Turati n. 123, CF:RLEMRZ63C11F205Q, P.IVA: 00990880676 nella mia qualità di difensore e domiciliatario del Sig. Tizio Caio, res. in Roma alla Via Rossi n. 4, C.F. TZZCCIO44FFF205T – P.IVA 0000000001), giusta procura alle liti già in atti allegata, ho NOTIFICATO ad ogni effetto di legge l’allegato atto / provvedimento (DESCRIZIONE DELL’ATTO / PROVVEDIMENTO), prodotto a favore del Sig. Tizio Caio, res. in Roma alla Via Rossi n. 4, C.F.TZZCCIO44FFF205T – P.IVA 0000000001) e contro ALFABETAGAMMA SPA, nel giudizio civile dinanzi al(INSERIRE AUTORITA’ GIUDIZIARIA E SEDE), a: 1) ALFABETAGAMMA SPA, con sede in Milano alla Via Bianchi n. 6, CF: 00000000002, P.IVA:00000000002, in persona del legale rapp.te pro tempore, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC (INSERIRE INDIRIZZO PEC DEL DESTINATARIO) estratto dal seguente PUBBLICO ELENCO (INSERIRE IL NOMINATIVO DEL PUBBLICO ELENCO DAL QUALE E’ STATO RILEVATO L’INDIRIZZO PEC DEL DESTINATARIO). DICHIARO che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti (INSERIRE L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA) di (SEDE AUTORITÀ GIUDIZIARIA AVANTI ALLA QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA – SEZIONE DEL TRIBUNALE – RG DEL PROCEDIMENTO E ANNO) e, ATTESTO ai sensi del combinato disposto degli art. 16 bis, co. 9 bis e 16 undecies comma 3 del DL. 179/12, che le allegate copie informatiche [NOME FILE] [es. ricorso per decreto ingiuntivo richiesto a favore di ___________ e contro _________ depositato in data ________ ] e [NOME FILE] [es. decreto ingiuntivo N. _____ emesso dal Tribunale di ___________ in data ________ ] sono conformi alle copie informatiche presenti nel fascicolo informatico del relativo procedimento dal quale sono estratte. Luogo __________________ data _______________ Avv. Maurizio Reale 05.02.2016 Avv. Guido Previatello [email protected] RELATA DI NOTIFICA ATTI E PROVVEDIMENTI ESTRATTI DAL POLISWEB QUALI DUPLICATI INFORMATICI RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53 Io sottoscritto Avvocato Maurizio Reale, con studio in Giulianova (Te) alla Via Turati n. 123, CF:RLEMRZ63C11F205Q, P.IVA: 00990880676 nella mia qualità di difensore e domiciliatario del Sig. Tizio Caio, res. in Roma alla ViaRossi n. 4, C.F.TZZCCIO44FFF205T – P.IVA0000000001), giusta procura alle liti già in atti allegata, ho NOTIFICATO ad ogni effetto di legge gli allegati atti / provvedimenti (DESCRIZIONE DELL’ATTO E/O PROVVEDIMENTO), estratti quali duplicati informatici dal fascicolo informatico n. del Tribunale di _____________, a favore del Sig. Tizio Caio, res. in Roma alla Via Rossi n. 4, C.F. TZZCCIO44FFF205T – P.IVA 0000000001) e contro ALFABETAGAMMA SPA, nel giudizio civile dinanzi al (INSERIRE AUTORITA’ GIUDIZIARIA E SEDE), a: 1) ALFABETAGAMMA SPA, con sede in Milano alla Via Bianchi n. 6, CF: 000000000002, P.IVA:000000000002, in persona del legale rapp.te pro tempore, trasmettendone duplicati informatici a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC (INSERIRE INDIRIZZO PEC DEL DESTINATARIO) estratto dal seguente PUBBLICO ELENCO(INSERIRE IL NOMINATIVO DEL PUBBLICO ELENCO DAL QUALE E’ STATO RILEVATO L’INDIRIZZO PEC DEL DESTINATARIO) e, DICHIARO che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti (INSERIRE L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA) di (SEDE AUTORITÀ GIUDIZIARIA AVANTI ALLA QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA – SEZIONE DEL TRIBUNALE – NUMERO DEL PROCEDIMENTO E ANNO). Luogo __________________ data _______________ Avv. Maurizio Reale 05.02.2016 Avv. Guido Previatello [email protected] LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC LA RELATA, COMPOSTA COME SOPRA, DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE E ALLEGATA AL MESSAGGIO DI NOTIFICA. 05.02.2016 Avv. Guido Previatello [email protected] LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC Invio del messaggio PEC La notificazione, a mente dell'art. 3 bis della Legge avviene “…mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata…”, quindi le modalità pratiche di esecuzione sono le seguenti: 1) creare un nuovo messaggio PEC nel programma di posta elettronica adeguatamente configurato per l'utilizzazione dell'account PEC (possono essere utilizzati sia i programmi client residenti nel computer del mittente: per es. Outlook, Thunderbird, Mail, ecc.) ovvero utilizzando i servizi di webmail messi a disposizione dai gestori PEC; 2) compilare il campo destinatario con l'indirizzo PEC relativo, che deve essere tratto da pubblici elenchi; 3) compilare l'oggetto del messaggio con la seguente dicitura obbligatoria: “Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”; 05.02.2016 Avv. Guido Previatello [email protected] LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC 4) allegare al messaggio l'atto/atti da notificare come precedentemente predisposti e la relazione di notificazione all’esito delle allegazioni il messaggio apparirà composto in modo analogo all’immagine che segue: 05.02.2016 Avv. Guido Previatello [email protected] LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC 5) se si utilizza per l'invio il servizio webmail del proprio gestore PEC assicurarsi che sia stata scelta quale tipologia di ricevuta quella “completa”, richiesta per la validità della notificazione dall'art. 18 DM 44/2011; tale verifica non è necessaria se si invia il messaggio da un programma di posta elettronica di uso comune (Outlook, Thunderbird, Mail), in quanto non risulta che alcuno di essi sia dotato della possibilità di scelta della tipologia di ricevuta ed automaticamente viene generata una ricevuta “completa”; per il caso di utilizzo di programmi specifici che dovessero gestire la tipologia di ricevuta si raccomanda di controllare che la tipologia di ricevuta sia quella “completa”; 6) invio del messaggio. 05.02.2016 Avv. Guido Previatello [email protected] LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC Il testo di un mail di notifica (elemento non essenziale): “ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL’ART. 3 BIS L. 53/1994. SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI. Nella PROCEDURA ________ n. _____ del 2015 RG – Tribunale di _______________ Si vedano i seguenti allegati: a) ATTO ______ B) Relata di notifica I predetti allegati sono in formato “.p7m” come previsto per legge. Si allegano i medesimi anche atti in formato “.pdf” SI AVVERTE CHE LA LETTURA DEGLI ALLEGATI RICHIEDE L’INSTALLAZIONE DI UN SOFTWARE SPECIFICO SUL COMPUTER DEL DESTINATARIO (ES. DIKE, FIREMACERTA, ARUBASIGN) E CHE TALI SOFTWARE SONO REPERIBILI GRATUITAMENTE SUI SITI DI NAMIRIAL, INFOCERT E ARUBA. IL MITTENTE DELLA PRESENTE NOTIFICAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ IN RELAZIONE ALLE OPERAZIONI DI SCARICAMENTO, INSTALLAZIONE O DISINSTALLAZIONE DI TALI APPLICATIVI. Distinti saluti. avv. Guido Previatello” 05.02.2016 Avv. Guido Previatello [email protected] LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC VERIFICA DEL BUON FINE DELLA NOTIFICAZIONE Come previsto dalla normativa istitutiva del servizio della Posta Elettronica Certificata, la procedura di invio di un messaggio PEC comporta la ricezione di due messaggi di conferma: - la ricevuta di accettazione inviata dal proprio gestore PEC, che conferma la presa in carico del messaggio e contiene i dati che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione, con l'indicazione di data ed ora dell'operazione; - la ricevuta di avvenuta consegna, inviata dal gestore PEC del destinatario, che conferma la messa a disposizione del messaggio nella casella di posta elettronica del destinatario e certifica il momento della consegna indicando data ed ora dell'operazione e contiene una copia integrale del messaggio inviato, compresi gli allegati. 05.02.2016 Avv. Guido Previatello [email protected] LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC Il buon fine della notificazione si ha esclusivamente con il recapito nella casella PEC del mittente sia della ricevuta di accettazione, sia della ricevuta di avvenuta consegna, qualora sorgessero problemi nella messa a disposizione del messaggio al destinatario, il mittente si vedrà recapitare entro 24 ore un avviso di mancata consegna con l'indicazione dei motivi del mancato buon fine dell'invio del messaggio. 05.02.2016 Avv. Guido Previatello [email protected] LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC Il messaggio di avvenuta consegna quindi è la prova del perfezionamento della notifica e riporta tutte le indicazioni relative al momento esatto in cui la notifica si è perfezionata. 05.02.2016 Avv. Guido Previatello [email protected] LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC Il tempo di perfezionamento della notifica al fine del rispetto dei termini processuali: - per il notificante corrisponde con la ricevuta di consegna (è come la consegna dell’atto all’ufficio postale). - per il notificando parte dal momento della ricevuta di accettazione (in altri termini, la ricezione coincide con la conferma inviata dal gestore PEC del destinatario, indipendentemente dalla data in cui la pec viene poi letta dal destinatario) Normalmente l'una segue l'altra a distanza di pochi minuti, ma potrebbe accadere anche che ci siano dei ritardi. La nullità, anche per le notifiche a mezzo pec, non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. È importante sottolineare che alle notificazioni effettuate a mezzo di PEC non si applicano l'obbligo di annotazione delle formalità nel registro cronologico previsto dall'art. 8 della Legge, come specificamente disposto dall’ultimo comma dello stesso articolo. 05.02.2016 Avv. Guido Previatello [email protected] LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC PROVA DELLA NOTIFICAZIONE La prova della regolarità della notificazione è costituita dai file informatici del messaggio inviato, della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna: in particolare quest'ultima prova il perfezionamento della notificazione in capo al destinatario e, contenendo anche copia del messaggio inviato, ivi compresi gli allegati, è in grado di provare non solo il momento del perfezionamento, ma anche l'oggetto della notificazione ed il suo contenuto. 05.02.2016 Avv. Guido Previatello [email protected] LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC Attualmente è possibile depositare per via telematica tali file L’art. 19 bis delle citate Specifiche tecniche ha introdotto la possibilità di produrre i files mediante deposito telematico. Il deposito deve essere eseguito, ovviamente, mediante il redattore atti. L’atto o il provvedimento notificato (in formato .pdf, con estensione o no a seconda che sia stato firmato in CAdES) dovrà essere caricato come atto principale, mentre le due ricevute (in formato .eml o.msg) dovranno essere caricate come allegati. Al momento della creazione della busta si procederà come di consueto sottoscrivendo digitalmente il file principale e quello DatiAtto.xml 05.02.2016 Avv. Guido Previatello [email protected] Art. 19 bis - Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati Provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia (specifiche tecniche) 1. Qualora l’atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata. 2. Nei casi diversi dal comma 1, i documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici, allegati al messaggio di posta elettronica certificata, sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti in formato PDF. 3. Nei casi in cui l'atto da notificarsi sia l'atto del processo da trasmettere telematicamente all’ufficio giudiziario (esempio: atto di citazione), si procede ai sensi del precedente comma 1. 4. Qualora il documento informatico, di cui ai commi precedenti, sia sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata, si applica quanto previsto all’articolo 12, comma 2. 5. La trasmissione in via telematica all’ufficio giudiziario delle ricevute previste dall’articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell’atto notificato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione; i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’articolo 12, comma 1, lettera e. 05.02.2016 Avv. Guido Previatello [email protected] LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC Oppure deve procedersi alla produzione dei suddetti file, dopo averli salvati nel formato proposto dal client di posta utilizzato o dalla webmail (i file non devono mai essere salvati in formato .txt, perché tale formato comporta la perdita delle proprietà del file e ciò non consentirebbe di fornire la prova della ricezione della PEC) e registrati su un supporto di memorizzazione (per es: chiavetta USB). 05.02.2016 Avv. Guido Previatello [email protected] LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC Se NON è POSSIBILE IL DEPOSITO TELEMATICO: Al fine di consentire un più agevole riscontro dell'avvenuto perfezionamento della notificazione anche nell'ambito di processi gestiti tradizionalmente in forma cartacea si potrà comunque procedere, in linea con quanto previsto dall'art. 9 della Legge 53/1994, con l'esibizione della prova della notificazione stampata su carta. A tal fine sarà necessario stampare: 1) il messaggio di PEC di invio della notificazione; 2) tutti gli atti allegati; 3) la ricevuta di accettazione; 4) la ricevuta di avvenuta consegna. 05.02.2016 Avv. Guido Previatello [email protected] LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC Per ciascun documento dovrà essere attestata la conformità degli atti sopra indicati ai documenti informatici da cui sono tratte tramite apposizione su ciascun documento della relativa dichiarazione che potrà avere il seguente tenore ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6 comma 1della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell’art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all’originale telematico da cui è stata estratta [laddove si tratti dell’attestazione di conformità di un atto informatico sottoscritto con firma digitale sarà necessario aggiungere la locuzione <<regolarmente sottoscritto con firma digitale del procuratore nominato>>] [NOME COGNOME DELL’AVVOCATO + SOTTOSCRIZIONE DELL’AVVOCATO] 05.02.2016 Avv. Guido Previatello [email protected] LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC Appare opportuno ricordare che all'avvocato che certifica la conformità all'originale è esplicitamente riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale, con quanto ne consegue anche in termini di responsabilità (anche disciplinare). Ovviamente per il caso di contestazione della validità della notificazione si potrà comunque procedere a tutte le verifiche del caso utilizzando i files relativi al messaggio di PEC inviato, alla ricevuta di accettazione ed alla ricevuta di avvenuta consegna. Resta l’obbligo anche nelle notifiche in proprio a mezzo pec, nei casi previsti dalla legge, di sostituirsi all’Ufficiale Giudiziario nel dare avviso alla Cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o il decreto opposto mediante deposito di copia dell’atto notificato. 05.02.2016 Avv. Guido Previatello [email protected] Bibliografia per la redazione di queste SLIDE: Vedemecum per le Notifiche in proprio degli Avvocati a cura Unione Triveneta dei consigli dell’Ordine degli Avvocati www.maurizioreale.com (blog AVV. MAURIZIO REALE di Teramo) apps.dirittopratico.it/notifica.html (webapp creata dall’Avv. DE STASIO) http://www.quandoilprocessoetelematico.it/ (blog AVV. NICOLA GARGANO di Bari) www.pergliavvocati.it 05.02.2016 Avv. Guido Previatello [email protected] Vi ringrazio per la Vostra attenzione Avv. Guido Previatello