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INASPRIMENTO DELLA DISCIPLINA DEI REATI TRIBUTARI
INASPRIMENTO DELLA DISCIPLINA DEI REATI TRIBUTARI STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO – LECCE- www. studiotributarioleo.it INASPRIMENTO DELLA DISCIPLINA DEI REATI TRIBUTARI Il D.L. 138/2011 ha introdotto rilevanti novità alla disciplina dei reati fiscali in materia di imposte dirette e IVA (D.Lgs. 74/2000). Fattispecie: DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE FALSE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI Pena: RECLUSIONE DA UN ANNO E SEI MESI A SEI ANNI Novità: È STATA ABOLITA LA PENA RIDOTTA (MIN. 6 MESI - MAX 2 ANNI) PREVISTA NEL CASO IN CUI GLI ELEMENTI FITTIZI INDICATI IN DICHIARAZIONE SIANO INFERIORI A € 154.937 STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO – LECCE- www. studiotributarioleo.it Conseguenze dell’abrogazione dell’art. 2, comma 3, D.lgs. N. 74/2000 Art. 3, comma 2, D.lgs. N. 74/2000: “se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a [euro 154.937,07] si applica la reclusione da sei mesi a due anni” CONSEGUENZE DI TALE ABROGAZIONE: • La pena per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è sempre costituita dalla reclusione da un anno e sei mesi a sei anni • è possibile l’utilizzo di intercettazioni telefoniche e ambientali per le dichiarazioni riportanti elementi passivi fittizi inferiori a € 154.937,37 • il giudice potrà disporre la custodia cautelare in carcere e tutte le altre misure coercitive (es. arresti domiciliari) se sussistono tutti i presupposti previsti dalla legge anche per le dichiarazioni riportanti elementi passivi fittizi inferiori a € 154.937,37 STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO – LECCEwww. studiotributarioleo.it INASPRIMENTO DELLA DISCIPLINA DEI REATI TRIBUTARI La fattispecie in esame richiede la realizzazione di una falsa rappresentazione contabile tramite l’uso di mezzi idonei (doppia contabilità, costituzione e gestione di fondi extrabilancio, interposizioni fittizie…) a ostacolare l’accertamento Fattispecie: DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE L’UTILIZZO DI ALTRI ARTIFICI Pena: RECLUSIONE DA UN ANNO E SEI MESI A SEI ANNI Novità: SONO STATE RIDOTTE LE SOGLIE DI PUNIBILITÀ. LA FATTISPECIE È ORA PUNIBILE QUANDO CONGIUNTAMENTE: L’IMPOSTA EVASA È SUPERIORE A € 30.000 (IN PRECEDENZA € 77.468) E L’AMMONTARE IMPONIBILE NON DICHIARATO È SUPERIORE AL 5% DEGLI ELEMENTI ATTIVI DICHIARATI, O COMUNQUE E’ SUPERIORE A € 1.000.000 (IN PRECEDENZA € 1.549.370) STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO – LECCE- www.studiotributarioleo.it INASPRIMENTO DELLA DISCIPLINA DEI REATI TRIBUTARI Fattispecie: DICHIARAZIONE INFEDELE Pena: RECLUSIONE DA UN ANNO A TRE ANNI Novità: SONO STATE RIDOTTE LE SOGLIE DI PUNIBILITÀ; LA FATTISPECIE È ORA PUNIBILE QUANDO, CONGIUNTAMENTE: L’IMPOSTA EVASA È SUPERIORE A € 50.000 (IN PRECEDENZA € 103.291) E L’IMPONIBILE NON DICHIARATO È SUPERIORE AL 10% DEI RICAVI DICHIARATI O COMUNQUE E’ SUPERIORE A € 2.000.000 (IN PRECEDENZA € 2.065.827 ) STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO – LECCEwww.studiotributarioleo.it INASPRIMENTO DELLA DISCIPLINA DEI REATI TRIBUTARI Fattispecie: OMESSA DICHIARAZIONE Pena: RECLUSIONE DA UN ANNO A TRE ANNI Novità: SONO STATE RIDOTTE LE SOGLIE DI PUNIBILITÀ; LA FATTISPECIE È ORA PUNIBILE QUANDO L’IMPOSTA EVASA È SUPERIORE A € 30.000 (IN PRECEDENZA € 77.468) La dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di FOI è punita anche se l’imposta evasa è di 1 euro, mentre la omessa dichiarazione è punita solo se l’imposta evasa è superiore a € 30.0000 Paradossalmente, per il contribuente, sarebbe più conveniente omettere la dichiarazione piuttosto che presentarne una fraudolenta STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO – LECCE- www.studiotributarioleo.it INASPRIMENTO DELLA DISCIPLINA DEI REATI TRIBUTARI Fattispecie: EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI Pena: RECLUSIONE DA UN ANNO E SEI MESI A SEI ANNI Novità: È STATA ABOLITA LA PENA RIDOTTA (MIN. 6 MESI - MAX 2 ANNI) PREVISTA NEL CASO DI FATTURE DI IMPORTO INFERIORE A € 154.937 STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO – LECCEwww.studiotributarioleo.it ELIMINAZIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA IN CASO DI “GRANDE EVASIONE” SOPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA: consente all’imputato che sia stato condannato con sentenza definitiva di sottrarsi alla pena comminatagli Nel caso di condanna per un reato tributario (con esclusione degli illeciti costituiti da omessi versamenti, indebite compensazioni e sottrazione fraudolenta di beni finalizzata a rendere in tutto o in parte inefficace la riscossione coattiva delle imposte) non si applica la sospensione condizionale della pena qualora contemporaneamente: • l’imposta evasa superi € 3.000.000 • l’imposta evasa sia superiore al 30% del volume d’affari (la Cassazione, nella relazione n. III/13/2011, ha ritenuto irragionevole prevedere tale condizione come ulteriore e congiunta soglia di accesso al beneficio de quo. Ciò in quanto, essendo la lesione dell’interesse erariale all’integrale riscossione delle somme dovute il bene giuridico tutelato dalle norme penaltributarie, dovrebbe rilevare la sola entità dell’evasione di imposta e non altri criteri) STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO – LECCEwww.studiotributarioleo.it ATTENUANTE DEL PAGAMENTO DEL DEBITO TRIBUTARIO E SUA RILEVANZA NELL’AMBITO DELL’ISTITUTO DEL “PATTEGGIAMENTO” In caso di pagamento del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento di primo grado si applica la diminuzione delle pene fino a 1/3 (e non più fino alla metà). Il contribuente potrà beneficiare del patteggiamento solo estinguendo il debito tributario (comprensivo di sanzioni amministrative) La limitazione al patteggiamento : • si applica a tutti i reati previsti dal D. l.gs. N. 74/2000 e non solo, come invece previsto per le altre novità della Manovra 2011, per i reati di cui agli artt. dal 2 al 10 •solleva dubbi di legittimità costituzionale in quanto subordina l’applicazione della pena su richiesta delle parti a una condotta (pagamento del debito tributario) successiva al fatto-reato STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO – LECCE- www.studiotributarioleo.it TERMINI DI PRESCRIZIONE Sono stati allungati di 1/3 i termini di prescrizione previsti per i seguenti delitti: • dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti • dichiarazione fraudolenta mediante uso di altri artifici • dichiarazione infedele • omessa presentazione della dichiarazione • emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Il termine di prescrizione resta quello ordinario (6 anni) per i seguenti delitti: • omesso versamento di ritenute certificate •omesso versamento di Iva • indebita compensazione • sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte La prescrizione passa da 6 a 8 anni In caso di atto interruttivo (tra cui P.V.C e avviso di accertamento) massimo 10 anni STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO – LECCE- www.studiotributarioleo.it DECORRENZA LE NORME DE QUIBUS SI APPLICANO AI FATTI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE (L. n. 148/2011) DEL D.L. n. 138/2011 (17/09/2011) I REATI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE SI COMMETTONO AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA O INFEDELE L’OMESSA DICHIARAZIONE SI CONSUMA CON L’INUTILE DECORSO DEL 90° GIORNO RISPETTO AL TERMINE PREVISTO SENZA CHE IL CONTRIBUENTE PRESENTI LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI O LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA LE NUOVE DISPOSIZIONI PENALI TROVERANNO APPLICAZIONE GIA’ CON RIFERIMENTO ALLE DICHIARAZIONI FRAUDOLENTE O INFEDELI RELATIVE ALL’ANNO DI IMPOSTA 2010 PRESENTATE A PARTIRE DAL 17/09/2011 STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO – LECCE- www.studiotributarioleo.it