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INASPRIMENTO DELLA DISCIPLINA DEI REATI TRIBUTARI

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INASPRIMENTO DELLA DISCIPLINA DEI REATI TRIBUTARI
INASPRIMENTO DELLA
DISCIPLINA DEI REATI
TRIBUTARI
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO – LECCE- www. studiotributarioleo.it
INASPRIMENTO DELLA DISCIPLINA DEI REATI
TRIBUTARI
Il D.L. 138/2011 ha introdotto rilevanti novità alla disciplina dei reati
fiscali in materia di imposte dirette e IVA (D.Lgs. 74/2000).
Fattispecie: DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA
MEDIANTE USO DI FATTURE FALSE O ALTRI
DOCUMENTI
PER
OPERAZIONI
INESISTENTI
Pena: RECLUSIONE DA UN ANNO E SEI MESI
A SEI ANNI
Novità: È STATA ABOLITA LA PENA
RIDOTTA (MIN. 6 MESI - MAX 2 ANNI)
PREVISTA NEL CASO IN CUI GLI ELEMENTI
FITTIZI INDICATI IN DICHIARAZIONE
SIANO INFERIORI A € 154.937
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Conseguenze dell’abrogazione dell’art. 2, comma 3, D.lgs.
N. 74/2000
Art. 3, comma 2, D.lgs. N. 74/2000: “se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è
inferiore a [euro 154.937,07] si applica la reclusione da sei mesi a due anni”
CONSEGUENZE DI TALE ABROGAZIONE:
• La pena per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è sempre costituita
dalla reclusione da un anno e sei mesi a sei anni
• è possibile l’utilizzo di intercettazioni telefoniche e ambientali per le
dichiarazioni riportanti elementi passivi fittizi inferiori a € 154.937,37
• il giudice potrà disporre la custodia cautelare in carcere e tutte le altre
misure coercitive (es. arresti domiciliari) se sussistono tutti i presupposti
previsti dalla legge anche per le dichiarazioni riportanti elementi passivi
fittizi inferiori a € 154.937,37
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INASPRIMENTO DELLA DISCIPLINA DEI REATI
TRIBUTARI
La fattispecie in esame
richiede la realizzazione
di una falsa
rappresentazione
contabile tramite l’uso di
mezzi idonei (doppia
contabilità, costituzione
e gestione di fondi extrabilancio, interposizioni
fittizie…) a ostacolare
l’accertamento
Fattispecie: DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA
MEDIANTE L’UTILIZZO DI ALTRI ARTIFICI
Pena: RECLUSIONE DA UN ANNO E SEI MESI
A SEI ANNI
Novità: SONO STATE RIDOTTE LE SOGLIE DI
PUNIBILITÀ. LA FATTISPECIE È ORA
PUNIBILE QUANDO CONGIUNTAMENTE:
L’IMPOSTA EVASA È SUPERIORE A € 30.000
(IN PRECEDENZA € 77.468) E L’AMMONTARE
IMPONIBILE
NON
DICHIARATO
È
SUPERIORE AL 5% DEGLI
ELEMENTI
ATTIVI DICHIARATI, O COMUNQUE E’
SUPERIORE A € 1.000.000 (IN PRECEDENZA €
1.549.370)
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INASPRIMENTO DELLA DISCIPLINA DEI REATI
TRIBUTARI
Fattispecie: DICHIARAZIONE INFEDELE
Pena: RECLUSIONE DA UN ANNO A TRE
ANNI
Novità: SONO STATE RIDOTTE LE SOGLIE DI
PUNIBILITÀ; LA FATTISPECIE È ORA
PUNIBILE QUANDO, CONGIUNTAMENTE:
L’IMPOSTA EVASA È SUPERIORE A € 50.000
(IN PRECEDENZA € 103.291) E L’IMPONIBILE
NON DICHIARATO È SUPERIORE AL 10% DEI
RICAVI DICHIARATI O COMUNQUE E’
SUPERIORE A € 2.000.000 (IN PRECEDENZA €
2.065.827 )
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INASPRIMENTO DELLA DISCIPLINA DEI REATI
TRIBUTARI
Fattispecie: OMESSA DICHIARAZIONE
Pena: RECLUSIONE DA UN ANNO A TRE
ANNI
Novità: SONO STATE RIDOTTE LE SOGLIE DI
PUNIBILITÀ; LA FATTISPECIE È ORA
PUNIBILE QUANDO L’IMPOSTA EVASA È
SUPERIORE A € 30.000 (IN PRECEDENZA €
77.468)
La dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di FOI è punita anche se
l’imposta evasa è di 1 euro, mentre la omessa dichiarazione è punita solo
se l’imposta evasa è superiore a € 30.0000
Paradossalmente, per il contribuente, sarebbe più conveniente omettere
la dichiarazione piuttosto che presentarne una fraudolenta
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INASPRIMENTO DELLA DISCIPLINA DEI REATI
TRIBUTARI
Fattispecie: EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI
DOCUMENTI
PER
OPERAZIONI
INESISTENTI
Pena: RECLUSIONE DA UN ANNO E SEI MESI
A SEI ANNI
Novità: È STATA ABOLITA LA PENA RIDOTTA
(MIN. 6 MESI - MAX 2 ANNI) PREVISTA NEL
CASO DI FATTURE DI IMPORTO INFERIORE
A € 154.937
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ELIMINAZIONE DELLA SOSPENSIONE
CONDIZIONALE DELLA PENA IN CASO DI
“GRANDE EVASIONE”
SOPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA:
consente all’imputato che sia stato condannato con
sentenza definitiva di sottrarsi alla pena comminatagli
Nel caso di condanna per un reato tributario (con esclusione degli
illeciti costituiti da omessi versamenti, indebite compensazioni e
sottrazione fraudolenta di beni finalizzata a rendere in tutto o in
parte inefficace la riscossione coattiva delle imposte) non si applica la
sospensione condizionale della pena qualora contemporaneamente:
• l’imposta evasa superi € 3.000.000
• l’imposta evasa sia superiore al 30% del volume d’affari (la
Cassazione, nella relazione n. III/13/2011, ha ritenuto irragionevole
prevedere tale condizione come ulteriore e congiunta soglia di accesso
al beneficio de quo. Ciò in quanto, essendo la lesione dell’interesse
erariale all’integrale riscossione delle somme dovute il bene giuridico
tutelato dalle norme penaltributarie, dovrebbe rilevare la sola entità
dell’evasione di imposta e non altri criteri)
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ATTENUANTE DEL PAGAMENTO DEL DEBITO
TRIBUTARIO E SUA RILEVANZA NELL’AMBITO
DELL’ISTITUTO DEL “PATTEGGIAMENTO”
In caso di pagamento del debito tributario prima dell’apertura del
dibattimento di primo grado si applica la diminuzione delle pene fino a
1/3 (e non più fino alla metà).
Il contribuente potrà beneficiare del patteggiamento solo estinguendo il
debito tributario (comprensivo di sanzioni amministrative)
La limitazione al patteggiamento :
• si applica a tutti i reati previsti dal D. l.gs. N. 74/2000 e non solo, come
invece previsto per le altre novità della Manovra 2011, per i reati di cui
agli artt. dal 2 al 10
•solleva dubbi di legittimità costituzionale
in quanto subordina
l’applicazione della pena su richiesta delle parti a una condotta
(pagamento del debito tributario) successiva al fatto-reato
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TERMINI DI PRESCRIZIONE
Sono stati allungati di 1/3 i termini di
prescrizione previsti per i seguenti delitti:
• dichiarazione fraudolenta mediante uso di
fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti
• dichiarazione fraudolenta mediante uso di altri
artifici
• dichiarazione infedele
• omessa presentazione della dichiarazione
• emissione di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti
Il termine di prescrizione
resta quello ordinario (6
anni) per i seguenti delitti:
• omesso versamento di
ritenute certificate
•omesso versamento di Iva
• indebita compensazione
• sottrazione fraudolenta al
pagamento di imposte
La prescrizione passa da 6 a 8 anni
In caso di atto interruttivo (tra cui P.V.C e avviso di
accertamento) massimo 10 anni
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DECORRENZA
LE NORME DE QUIBUS SI APPLICANO AI FATTI SUCCESSIVI ALLA DATA
DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE (L. n. 148/2011)
DEL D.L. n. 138/2011 (17/09/2011)
I REATI IN MATERIA DI
DICHIARAZIONE SI
COMMETTONO AL MOMENTO
DELLA PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA
O INFEDELE
L’OMESSA DICHIARAZIONE SI
CONSUMA CON L’INUTILE
DECORSO DEL 90° GIORNO
RISPETTO
AL
TERMINE
PREVISTO SENZA CHE IL
CONTRIBUENTE PRESENTI LA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
O
LA
DICHIARAZIONE
ANNUALE IVA
LE NUOVE DISPOSIZIONI PENALI TROVERANNO APPLICAZIONE
GIA’ CON RIFERIMENTO ALLE DICHIARAZIONI FRAUDOLENTE
O INFEDELI RELATIVE ALL’ANNO DI IMPOSTA 2010
PRESENTATE A PARTIRE DAL 17/09/2011
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