Protezione civile: dal Commissario Straordinario del Friuli al
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Protezione civile: dal Commissario Straordinario del Friuli al
STORIE DI PASSIONE CIVILE Protezione civile: dal Commissario Straordinario del Friuli al Commissario delegato della legge 225/92 La Legge 23 agosto 1988 n. 400 "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", prevede e disciplina oggi, all'articolo 11, la figura del Commissario straordinario, un ruolo dai contorni molto interessanti, che nello sviluppo della sua storia ha avuto una grande importanza per la Protezione civile. Ne parliamo approfonditamente in questo interessante servizio !di Lorenzo Alessandrini EMERGENCIES 10 P er definizione, il Commissario Straordinario del Governo è un’alta carica dello Stato che viene conferita a soggetti interni o esterni al Governo stesso al fine di realizzare obiettivi di interesse dell’esecutivo. Si tratta di una figura che pur non completamente innovativa nel panorama giuridico italiano, risulta certamente straordinaria all'interno dell'organizzazione istituzionale e in particolare di quella del Governo. Oggi, il Commissario straordinario della legge 400 è un commissario del Governo al quale di norma vengono affidati dei compiti ben precisati dall’esecutivo 1. Quella del Commissario Straordinario è dunque una figura che, se non completamente innovativa nel panorama giuridico italiano, ha un tratto di singolarità nell’ambito dell'organizzazione istituzionale e in particolare di quella del Governo. Ciò non di meno non si tratta, come si è detto, di una figura innovativa per quanto riguarda gli interventi di carattere emergenziale. L’incarico di Commissario Straordinario esisteva già nella norma per quanto concerne gli interventi di soccorso e di ricostruzione successiva alle calamità. Ma un ruolo dedicato di commissario straordinario di protezione civile attivabile a seconda delle esigenze, fu creata con la legge n. 996 del 1970, e di esso fu possibile osservare e apprezzare le potenzialità operative nelle situazioni specifiche connesse ai maggiori eventi sismici !Il Duomo e la città di Gemona completamente distrutta dal terremoto del Fiuli (1976) !Il Duomo e Gemona ricostruite pietra su pietra successivi a quella data. La figura del Commissario Straordinario per le catastrofi e le calamità divenne famosa infatti grazie soprattutto alle esperienze di gestione dei due grandi terremoti del Friuli del 1976 e della Campania Basilicata del 1980, affidate a Giuseppe Zamberletti, che superarono persino il ruolo allora concepito e disciplinato dalla legge 996/70, anticipando in qualche modo la nuova figura del Commissario Delegato della 225. È questa nuova figura, infatti, ad aver ereditato il percorso operativo disegnato da Zamberletti. La storia Prima di partire con l’approfondimento del tema, stabiliamo un assunto di base che ci ponga su un piano di immediata comprensione delle problematiche presentate e spieghi il perché sul piano storico questa figura va studiata a fondo. Deve risultare chiaro che la protezione civile italiana è stata costruita negli anni ’80, sul modello del Commissariato Straordinario del Friuli e dell’Irpinia, e il modello di servizio nazionale è stato disegnato puntando sulla stabilizzazione e sulla “cristallizzazione” istituzionale di quella vincente formula operativa d’emergenza nata e sviluppatasi sul campo, rappresentata dalla figura e dalle funzioni del Commissario Straordinario che era stato inviato dal Governo ad operare sui quei due grandi terremoti friulano ed irpino. Nella seconda metà del ‘900, dopo la tragedia del Polesine e del Vajont, l’alluvione a Firenze e il EMERGENCIES La figura del Commissario Straordinario per le catastrofi e le calamità divenne famosa grazie soprattutto alle esperienze di gestione dei due grandi terremoti del Friuli del 1976 e della Campania Basilicata del 1980 11 terremoto del Belice (dove erano stati inviati dei Commissari Straordinari ai sensi dell’ancora vigente Regio decreto del 1926), con la legge 8 dicembre 1970 n. 996 (“Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità Protezione civile) il legislatore tentava di abbozzare un modello istituzionale fondato essenzialmente sulla competenza del Ministro dell’Interno per rafforzare un sistema di pronto intervento e soccorso pubblico fino a quel momento apparso assolutamente inefficiente rispetto ai bisogni espressi dal Paese. La competenza in materia era dunque tutta dello Stato, il quale agiva in genere con le sue strutture operative impegnando i ministeri interessati sotto la direzione generale !L’On. Giuseppe Zamberletti nel Museo storico di Gemona insieme all’attuale sindaco di Gemona, Paolo Urbani (al centro) EMERGENCIES 12 del Ministro dell’Interno. L'articolo 5 della legge stabiliva che a seguito della dichiarazione di “catastrofe o calamità naturale” (con la legge 225/92, questo concetto di eccezionalità è stato ricompreso in quello di “emergenza”, che può iniziare anche prima della catastrofe), tutti gli interventi e i servizi pubblici dovevano far capo al Ministro dell’Interno, in quale agiva attraverso un Commissario straordinario appositamente nominato, che aveva il compito di assumere sul posto la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso, attuare le direttive generali e richiedere se del caso l’intervento delle FF.AA. alla Difesa, avvalendosi comunque della collaborazione degli organi regionali e degli enti locali interessati. Si era evidentemente ancora assai lontani !Alcune immagini del terremoto del Friuli (1976) bilancio del fondo e delle oblazioni, dopo la seconda scossa del 15 settembre, una volta verificate le difficoltà operative incontrate dal Commissario nella gestione della crisi, a causa della scarsità di normazione di dettaglio e del rischio di una sovrapposizione con il ruolo del Ministro dell'Interno, il Governo inventò in modo rivoluzionario una figura innovativa di Commissario dotato stavolta di fortissimi poteri, introducendo tra l’altro la novità assoluta del concetto di "discrezionalità" nella funzione commissariale2. Grazie a questa decisione, la gestione del post terremoto friulano divenne dal punto di vista tecnico e amministrativo una strada in discesa, poiché il decreto consentì al Commissario l’utilizzo di poteri nuovi che sconfinavano all’occorrenza anche fuori dalla regione, e che sembravano assommare in sé (e ciò sarà, negli anni successivi, oggetto di polemiche) sia la componente legislativa sia quella operativa. La legislazione sul commissario dopo il terremoto della Campania Basilicata Confortato dal successo delle operazioni friulane, al momento del terremoto del 1980 il Governo non si fece pregare e riprese fin dall’inizio del Governo, cambierà il modo del Governo di affrontare il disastro. La nuova figura di commissario straordinario nel terremoto del friuli Se con il primo decreto legge emanato il 13 maggio 1976 per far fronte ai primi provvedimenti urgenti dopo la scossa, il "Commissario", quantunque nominato subito dopo l'evento, veniva citato solo all’articolo 18 e 19 per la gestione fuori !Alcune rappresentazioni artistiche e fotografiche all’interno del Museo di Gemona dedicato al terremoto che colpì il Friuli Venezia Giulia nel 1976 !L’Onorevole Zamberletti all’interno della struttura regionale della Protezione civile a Palmanova (UD) con, a destra, il direttore centrale della Protezione civile, Guglielmo Berlasso e a sinistra Ivano Benvenuti, sindaco di Gemona nel 1976 EMERGENCIES Nel Regolamento DPR 66/81, strumento che accompagnerà gli interventi di Protezione civile in tutti gli anni ‘80 e in buona parte degli anni ’90, ricorrerà spesso la distinzione fra organo ordinario: sindaco, prefetto, ministro, commissario di governo e organo straordinario di Protezione civile: il commissario straordinario dall’epoca dei poteri concorrenti e della sussidiarietà. Si trattava di poteri apparentemente ragguardevoli, ma non ben definiti sul versante delle decisioni urgenti e soprattutto dell’emanazione degli atti amministrativi, la cui competenza restava comunque nelle mani dei diversi soggetti istituzionali. In occasione della vicenda friulana, dopo le prime settimane di gestione delle operazioni seguite alla scossa del maggio, ci si rese conto che, per quanto impersonata da un soggetto atipico nella sua grande efficienza come Giuseppe Zamberletti, la figura del commissario prevista dall’articolo 5 della legge 996/70 non riusciva a rivelarsi completamente rispondente sul piano tecnico-amministrativo, a causa di una sostanziale carenza di poteri nei confronti di quelli già esistenti ed efficaci assegnati ai singoli ministri, e in particolare di quelli del Ministro dell’Interno del quale, ai sensi della legge, egli stesso era emanazione. I poteri del Commissario della legge 996/70 appaiono in effetti alquanto limitati per quantità e qualità, in assenza di un preciso dispositivo che ne delimiti i confini ma che ne esalti anche le possibilità operative reali che non siano quelle di generale coordinamento sul posto e di rappresentanza dei poteri statali in periferia durante una gestione emergenziale. Questa figura di commissario delle prime settimane di gestione post sisma non si allontanava pertanto da quella rappresentata dal Commissario della precedente legislazione del 1926. Infatti il vecchio R.D.L. 9 dicembre 1926 n. 2389 sugli interventi in caso di disastri tellurici, prevedeva all’epoca che, appena il Ministro per i Lavori Pubblici avesse esaurito il compito dei primi e immediati soccorsi, il Governo avrebbe potuto nominare "su proposta dei Ministri per l'Interno e per i Lavori Pubblici un Commissario Regio per provvedere a tutti i servizi" : un ruolo ricoperto per esempio dall’On. Gaspari, come Sottosegretario agli Interni, nel 1966 a Firenze e nel 1968 nel Belice. Con la scossa del settembre ‘76 e la conseguente decretazione d’urgenza 13 !Sopra: l'attuale Capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale, prefetto Franco Gabrielli EMERGENCIES tastrofe o di calamità naturale designando la persona che, tenuto conto dell'entità e gravità dell'evento, ritiene maggiormente idonea ad assumere le funzioni di commissario.” Ma nonostante l’attenzione meticolosa con la quale il legislatore cercò di descrivere e circoscrivere ruolo e poteri del Commissario straordinario in emergenza ristabilendo una ripartizione tradizionale e logica delle attribuzioni in materia di protezione civile, non sfuggì ai più quanto accaduto nella seconda fase dell'avventura in Campania e Basilicata, quella della ricostruzione e della reindustrializzazione, con quell’apparente “eccesso di potere” concentrato nelle mani di un solo soggetto istituzionale, in un regime della divisione dei poteri quale è quello italiano. Andò così facendosi avanti, anno dopo anno, un’interpretazione via via sempre più restrittiva del ruolo del commissario straordinario, che porterà al concepimento della nuova figura del “Commissario Delegato” della legge 225/92, dotato di ben più delimitati poteri rispetto al Commissario Straordinario, il quale, per quanto sopravvissuto come figura grazie all’articolo 11 della legge 400/88 sull’ordinamento del Governo, verrà tuttavia da allora nominato per compiti legati al controllo amministrativo e per la risoluzione di problemi di gestione di settore, ma non sarà invece mai più coinvolto in operazioni legate alle calamità naturali, per le quali il nuovo potere di ordinanza del Presidente del Consiglio e la nuova figura del Commissario Delegato, modificheranno il vecchio approccio con l’emergenza. Questo movimento “indietro tutta” del legislatore rispetto alla figura del Commissario straordinario friulano e campano, lungi dall'effettuare una valutazione di merito sull'operato di quest’ultimo in emergenza, da tutti riconosciuto, trovò la sua motivazione soprattutto nelle conclusioni a cui pervenne la “Relazione propositiva della Commissione Scalfaro” allegata ai risultati dell’inchiesta sulla ricostruzione post terremoto in Campania e Basilicata, che in qualche modo ne contestarono un presunto potere gestionale eccessivo rispetto al consentito. Cosa sostenne in pratica la commissione Scalfaro? Sentiamola quando, nel 1991, consegnò al Parlamento la propria relazione, per essere utilizzata, come suggerito anche dal Presidente Cossiga nel suo messaggio di rinvio del DDL del servizio nazionale della protezione civile, quale contributo alla stesura finale del testo della nuova legge organica della protezione civile (la 225/92) prima che essa arrivasse al traguardo dell’approvazione definitiva in aula. La Commissione fece prima di tutto una valutazione della vecchia normativa di PC, la legge 996/70: “Punti qualificanti di tale disciplina sono:… ….. la definizione degli eventi (calamità naturali o catastrofi) in presenza dei quali le varie strutture in cui si articola la protezione civile sono tenute ad intervenire; la competenza ad emettere la dichiarazione di calamità o catastrofe; la previsione di un organo, il Commissario Straordinario, con compiti di direzione e coordinamento dei soccorsi; la specificazione dei tipi di interventi attribuiti alle varie componenti della protezio- ne civile. Il disegno concepito dal legislatore del 1970 è stato radicalmente disatteso in occasione del terremoto del novembre 1980.” Poi, pur riconoscendo il valore degli interventi di soccorso apportati in quelle occasioni, considerò come anomali e troppo spinti i poteri assegnati dal Governo al Commissario Straordinario di stampo friulano nominato in Campania: “Il D.L. 26 novembre 1980 n. 776, convertito in legge 22 dicembre 1980 n. 874, ha infatti inteso concentrare nelle mani del Commissario Straordinario i più ampi poteri, da quello di ordinanza, con facoltà di deroga a qualsiasi norma vigente, non limitato al periodo di emergenza in senso stretto, all’assunzione di ogni iniziativa sia per il soccorso e per l’assistenza alle popolazioni colpite, sia per l’avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori danneggiati. A tal fine il Commissario Straordinario è stato autorizzato ad amministrare un fondo con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio destinato all’attuazione di ogni intervento previsto dalla legislazione speciale d’urgenza ri- !A sinistra il Vicepresidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Luca Ciriani mentre dona il “Crest” ufficiale della Protezione civile regionale a Giuseppe Zamberletti conducibile al potere d’ordinanza. È agevole notare come il sistema normativo posto in essere in occasione del terremoto del 1980 prescinda in maniera pressoché assoluta dal principio della divisione dei poteri, basilare nel nostro ordinamento giuridico, nonostante il protrarsi della gestione commissariale diretta e di quella “stralcio” affidata ad organi delegati. Le numerose anomalie connesse ad una siffatta situazione hanno determinato negativi riflessi sul piano organizzativo, della efficacia ed economicità degli interenti. Il riferimento chiarissimo era soprattutto alla “gestione stralcio” del post sima, che dopo il reinsediamento della popolazione campana e lucana, si era dedicata principalmente al potenziamento industriale delle zone colpite. “Ciò induce a sottolineare l’esigenza della posizione e del rispetto di rinnovate regole in tema d’intervento pubblico in caso di calamità, cui riconoscere valore di norme-quadro e sostanziale dignità di norme inderogabili. I concetti ispiratori essenziali di un tale provvedimento legislativo, a parere della commissione, sono soprattutto due: la necessità di norme eccezionali per il periodo di assoluta emergenza, ben delimitato nel tempo, ed il ritorno alla normalità legislativa appena superato tale periodo, affinché disposizioni e provvedimenti diano piena garanzia per tutti a cominciare proprio da coloro che sono danneggiati”. A sentire la Commissione Scalfaro, dunque, c’era da diffidare di questo nuovo modello di Commissario Straordinario d’emergenza, “troppo” potente rispetto a quello voluto e disegnato dalla legge ordinaria del 1970. La realtà è invece assai diversa: la legge del ‘70, carente del suo regolamento di esecuzione mai approvato per un decennio, si era mostrata inadeguata già in Friuli, tanto da render necessaria l’assegnazione di nuovi e più incisivi poteri al Commissario già previsto della stessa legge, attraverso una specifica decretazione d’urgenza intervenuta a seguito della seconda scossa del settembre. Lo stesso Zam- EMERGENCIES 14 l’esperienza normativa concepita nel settembre 1976, replicando in modo quasi pedissequo la procedura formale di nomina e il testo stesso dell’articolo riguardante le funzioni del Commissario Straordinario, e semmai potenziando ulteriormente questa innovativa figura giuridica3. A seguito dell’esperienza campana e delle difficoltà organizzative vissute durante le prime convulse ore di intervento, il legislatore dovette porre urgentemente rimedio al grave inadempimento rispetto all’obbligo imposto dalla legge del 1970 di emanare entro un anno un regolamento di esecuzione della stessa legge, con il quale disciplinare la materia nel suo complesso. Un compito che era stato inopinatamente lasciato inevaso e che, tra l’altro avrebbe dovuto contenere, nel dettaglio delle competenze, anche quelle del Commissario Straordinario. Così, nel Regolamento DPR 66/81 (strumento che accompagnerà gli interventi di protezione civile in tutti gli anni ‘80 e in buona parte degli anni ’90) ricorrerà spesso la distinzione fra organo ordinario (sindaco, prefetto, ministro, commissario di governo) e organo straordinario di protezione civile (il commissario straordinario, appunto). Vi è da dire tuttavia che sul piano dei poteri, essi rimasero incardinati nelle mani del Ministro dell’Interno, il quale in caso di calamità avrebbe dovuto assumere la direzione e il comando delle operazioni e il coordinamento di tutte le amministrazioni, designando la persona adatta a svolgere il ruolo di Commissario Straordinario in sua rappresentanza. Quanto a quest’ultimo, si registra probabilmente un’involuzione del suo ruolo, in termini di poteri effettivi, rispetto ai decreti legge emergenziali del settembre 1976 e del novembre 1980 che ne facevano non un rappresentante del Ministro competente, ma un rappresentante dell’intero Governo4. Il DPR 66/81 individua ancora nel Ministro dell’interno la figura idonea a detenere i poteri effettivi di indirizzo, di impulso e di direzione unitaria delle attività e delle operazioni di emergenza. Infatti all’articolo 11, il DPR prevede che “…. il Ministro dell'interno, cui fanno capo tutti i servizi e gli interventi delle pubbliche amministrazioni civili e militari, centrali e periferiche nonché di soggetti privati, e di enti pubblici e privati, impartisce le direttive generali in materia di protezione civile; in caso di calamità naturali o catastrofe, assume la direzione ed attua il coordinamento di tutte le attività svolte nella circostanza dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti pubblici territoriali ed istituzionali. Per quanto concerne i servizi e gli interventi delle forze armate, di cui al successivo art. 39, il Ministro dell'interno provvede a farne richiesta, in occasione di calamità naturali o catastrofe, al Ministro della difesa o dell'autorità da questo delegata. Allorché ricorrano le circostanze di cui all'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, il Ministro dell'interno propone, anche in relazione alle eventuali richieste delle regioni e degli enti locali, l'emanazione del decreto di dichiarazione di ca- 15 EMERGENCIES 16 La strana assonanza con le vicende dei giorni nostri Oggetto di osservazione avrebbe ben dovuto essere, quindi, la ricerca di strumenti sempre più rapidi ed efficienti sulla scorta dei buoni risultati ottenuti coi commissariamenti. Se non che, dopo anni di approfondimento, il problema di maggior rilievo per la Commissione Scalfaro sembrò essere quello relativo alla ridelimitazione dell’ambito dei poteri commissariali, che nel frattempo venivano riversati nelle mani della più recente figura del “Ministro senza portafoglio per il co- ordinamento”, il quale aveva assunto in eredità due tipi di poteri: a) i poteri di coordinamento tra le varie amministrazioni dello Stato, delle Autonomie, degli enti pubblici e privati e del volontariato. b) i poteri di intervento attivo. Per quanto riguarda i poteri di intervento, con il D.L. 829/82 (Legge 938/82) si dava facoltà al Ministro di provvedere, sentito il parere delle Regioni interessate, “anche in deroga delle vigenti disposizioni ivi comprese quella di contabilità generale dello Stato, agli interventi per far fronte alle emergenze e alla riattazione degli immobili e delle opere danneggiate da calamità naturali o da eventi eccezionali”. Proprio per questo, con D.L. 428/82 (Legge 547/82) venne istituito il Fondo per la Protezione Civile. Tra l’altro, nelle disposizioni del D.L. 829/82 trovava fondamento il potere d'ordinanza del Ministro, che avrebbe costituito per qualche anno lo strumento più utilizzato per far fronte alle emergenze. Una scelta, questa, che secondo la Commissione aveva per obiettivo abbastanza evidente quello di realizzare in permanenza ciò che il Commissario Straordinario aveva realizzato all'indomani delle singole emergenze, con in più una nuova regolazione di policy sulla Prevenzione e Previsione e sul volontariato. Vale la pena osservare che siamo in effetti di fronte a un Ministro senza portafoglio incaricato di un coordina- !A sinistra Luca Ciriani, vicepresidente della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia con il Prefetto Francesco Paolo Tronca, Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno, a Gemona (UD) La maggiore delimitazione temporale dei poteri straordinari che la 225/92 conferirà nei casi di emergenza nazionale al “Commissario Delegato” del Presidente del Consiglio, ha lo scopo di non comprimere illimitatamente l’autonomia regionale, garantita a livello costituzionale decisionale a un solo Ministro nelle situazioni complesse, quasi ciò potesse potenzialmente causare deviazioni del sistema. In ogni caso, la commissione non sembra voler sacrificare l’ortodossia del principio tradizionale della divisione dei poteri e del sistema dei contrappesi sull’altare del pur supremo interesse della salvaguardia immediata dei cittadini. Leggiamo infatti alcune parti della relazione finale della Commissione, che dopo aver analizzato la vicenda della gestione della ricostruzione, debordando dall’oggetto stretto del suo mandato, entra pesantemente nel merito del dibattito parlamentare fin lì costruito sulla nuova protezione civile e in particolare sui poteri della prima fase, quella dell’emergenza: “Altro problema da chiarire è la necessaria distinzione tra chi esercita poteri di coordinamento e di direzione e chi svolge compiti e funzioni operative. Non è giovato e non giova alla chiarezza delle responsabilità e ancor più ad un possibile controllo che il potere di ordinanza, con deroga o senza, sia esercitato da chi ha compiti operativi: in concreto con l’ordinanza la stessa autorità dispone ciò che poi deve attuare! ….. È anche la stessa figura del Ministro per il coordinamento, tratteggiata dall’avanzante disegno di legge, ad esser posta in discussione: Infatti si verificherebbe così un accentramento della funzione di indirizzo e di coordinamento, della funzione normativa (esercitatile mediante le ordinanze) e della funzione esecutiva, che parifica la prospettata situazione a quella determinatasi nell’attuazione degli interventi ( anche di ricostruzione e ripresa) connessi al terremoto del 1980, la quale ha presentato anomalie di svolgimento degli interventi, essenzialmente per effetto della mancanza di un concreto assolvi- mento della funzione di coordinamento e vigilanza e dell’accentramento delle funzioni normativa ed operativa.” Da questa riflessione deriverà, in particolare, la richiesta della Commissione di eliminare la distinzione tra ordinanze generali e ordinanze particolari, e di consigliarne una comune pubblicizzazione sulla Gazzetta Ufficiale. Giova ricordare che la maggiore delimitazione temporale dei poteri straordinari che la 225/92 conferirà nei casi di emergenza nazionale al “Commissario Delegato” del Presidente del Consiglio, ha anche lo scopo assai evidente di non comprimere illimitatamente l’autonomia regionale, garantita a livello costituzionale già prima della modifica dell’articolo 117 della Costituzione. La Regione infatti (che pure è chiamata a specifici interventi organizzativi ed attuativi delle attività di protezione civile) si trova, a seguito della dichiarazione della calamità naturale od altri gravi eventi, ad essere l’ente «sostituito» da un soggetto delegato a livello statale a svolgere interventi territoriali, i quali restano comunque nella titolarità del Presidente del Consiglio dei Ministri. Se infatti si può tratteggiare una differenza che salta all’occhio tra la figura del commissario straordinario (che ancora sopravvive nominalmente nella legge 400/88, anche se con tinte e caratteristiche diverse) e quella del Commissario Delegato tratteggiata dall’articolo 5 della 225 (vd. anche Consiglio di Stato 22 gennaio 1999, n. 52), è che il Commissario delegato non è titolare di una potestà direttamente conferita dalla norma, ma resta un’autorità delegata, alla quale sono trasferiti poteri gestionali, ma non la titolarità dell’intervento, che rimane invece in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri. È quest’ultimo, o il Ministro Delegato per la protezione civile, che stabilisce le norme che possono essere derogate e, conseguentemente, circoscrive e !Il prefetto Francesco Paolo Tronca con Giuseppe Zamberletti a Gemona (UD) durante l'inaugurazione della statua dedicata ai Vigili del Fuoco EMERGENCIES berletti richiese coraggiosamente l’abrogazione della vecchia legge e la sua sostituzione con una nuova disciplina, in un’audizione del settembre 1981, relativa all’Indagine conoscitiva sul sistema di protezione civile, immediatamente successiva all’adozione del tanto sospirato Regolamento DPR 66/81: ".....oggi devo dire, alla luce delle esperienze che abbiamo drammaticamente alle nostre spalle, che la legge del 1970 è inadeguata e superata per cui, la P.C. nel nostro Paese, non solo per l'assenza del regolamento (voglio dire anzi che ad una legge inadeguata nulla può aggiungere un buon regolamento), ma proprio per le carenze obiettive del testo legislativo, si trova al livello che tutti conosciamo .... Pertanto, oggi si impone con urgenza una revisione della legge …". mento della P.C., e cioè demandato dell’espletamento di una funzione, non di un'attività Amministrativa e di gestione. Si deve poi sottolineare come i principi costituzionali e quelli generali dell’ordinamento costituissero già per il Commissario Straordinario limiti chiari ai poteri derogatori espressamente conferitigli. Nella prassi seguita al Friuli, infatti, è assegnato al Commissario il potere di emanare i provvedimenti “opportuni e necessari” per fronteggiare i particolari eventi, sostituendosi agli enti pubblici che, nella situazione di ordinarietà, sono titolari di diritti, poteri e funzioni nelle diverse materie che si trovano ad essere coinvolte dall’azione del Commissario. Ovviamente, l’assegnazione di questo fortissimo potere discrezionale, tipico di un organo straordinario, alla figura del Ministro del Coordinamento stanziatosi nel nuovissimo Dipartimento della Presidenza (appositamente costituito nel 1982), non poteva passare inosservato agli occhi della Commissione d’inchiesta, in un regime della chiamata di responsabilità quale era quello italiano dell’epoca, a dispetto dei risultati di indubbio valore conquistati sul campo con il nuovo efficace sistema in tutto il decennio. Si intuisce già come il passo verso il ben circoscritto e misurato potere di ordinanza del presidente del consiglio che la 225 statuirà, sia ormai più che breve. Infatti, la limitazione dei poteri derogatori nel tempo e nello spazio è in quegli anni una delle maggiori preoccupazioni del legislatore e dell’attività dottrinaria, anche in considerazione del ruolo che sta acquistando sempre più la nuova figura del Ministro per il coordinamento, al quale il D.d.L. sul servizio nazionale della protezione civile, in corso di approvazione in parlamento, sta prospettando anche il potere di dichiarare lo stato di emergenza. Non sembra esservi dubbio che la Commissione Scalfaro appaia intenzionata ad analizzare in modo critico i risvolti giuridici e operativi di un’organizzazione della protezione civile italiana post Campania e post Vermicino che conferisca tanto potere 17 Marchio di Qualità ITALY EMERGENCIES 1 ART. 11. (Commissari straordinari del Governo) 1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge. 2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. 3. Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato. 2 Decreto Legge 18 settembre 1976 n. 648 “Art. 1. Il commissario straordinario, nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, può prendere, sentita la regione Friuli Venezia Giulia, ogni iniziativa ed adottare, anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese le norme sulla contabilità generale dello stato, e con il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ogni provvedimento opportuno e necessario per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni interessate e per gli interventi necessari per l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori interessati. Il commissario, oltre alle funzioni previste dagli articoli 5 e 6 della citata legge, esercita a tale scopo tutte le funzioni attribuite ai singoli ministeri, provvedendo altresì al coordinamento degli interventi urgenti delle pubbliche amministrazioni, anche per la riattivazione dei servizi pubblici, esclusi in ogni caso i piani e le procedure per la ricostruzione definitiva. Le funzioni attribuite al commissario straordinario ai sensi dei commi precedenti cessano il 30 aprile 1977.” 3 Decreto Legge 26 novembre 1980, n. 776 ART. 1 Il commissario nominato ai sensi dell' art. 5 della legge 8 dicembre 1970,n. 996, sentiti, sulle direttive generali, i presidenti delle giunte regionali della Basilicata e della Campania, assume ogni iniziativa ed adotta, anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese le norme sulla contabilità generale dello stato, e con il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ogni provvedimento opportuno e necessario per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni interessate e per gli interventi necessari per l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980. Egli sarà coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, da impiegati civili dello stato con qualifica non inferiore a dirigente generale e da ufficiali generali quali vice commissari, nominati, su designazione del commissario, con decreto del presidente del consiglio dei ministri. Il commissario,oltre alle funzioni previste dagli articoli 5 e 6 della citata legge, può esercitare, agli scopi di cui al precedente primo comma, tutte le funzioni attribuite ai singoli ministeri, provvedendo altresì al coordinamento degli interventi urgenti delle pubbliche amministrazioni anche per la riattivazione dei servizi pubblici, esclusi in ogni caso i piani e le procedure per la ricostruzione definitiva. Per lo svolgimento delle funzioni sopraindicate e dei compiti previsti ai successivi articoli, si provvede con ordinanze del commissario indicanti nominativamente il personale scelto tra i dipendenti civili e militari dello stato, della regione, degli altri enti locali, degli enti pubblici anche economici nonché esperti estranei all'amministrazione ai quali possono essere conferite attribuzioni determinate per l'assolvimento di compiti specifici. Il commissario riferisce al parlamento ogni tre mesi sull'attività svolta. Le funzioni attribuite al commissario,ai sensi dei commi precedenti, cessano il 30 giugno 1981. 4 DPR 6 febbraio 1981 n. 66 Articolo 17 Commissario straordinario. Il commissario straordinario, nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996: 1) assume sul posto la direzione e il coordinamento di tutte le attività svolte dagli organi di intervento e di assistenza operanti nelle zone interessate dalla calamità o dalla catastrofe, avvalendosi della collaborazione dei rappresentanti delle amministrazioni e degli enti pubblici per l'organizzazione degli strumenti di coordinamento provvisori, per il tempo dell'emergenza, in analogia a quanto previsto nel secondo comma del precedente art. 14; 2) assicura l'unità di indirizzo nell'utilizzazione del personale, dei mezzi e dei materiali comunque disponibili nella zona stessa; 3) promuove il più tempestivo afflusso di quant'altro possa occorrere e l'adozione, da parte delle autorità competenti, dei provvedimenti straordinari di urgenza richiesti dalle circostanze per la più efficace azione di soccorso e di assistenza; 4) chiede il concorso delle forze armate; 5) promuove l'adozione delle misure idonee per il più rapido ripristino dei servizi pubblici essenziali e di ogni altra misura atta a ricondurre la normalità nella zona colpita. Dal momento dell'assunzione dell'incarico da parte del commissario straordinario, le autorità operanti nella zona gli segnalano il personale ed i mezzi di cui dispongono e svolgono la loro azione secondo gli ordini del commissario medesimo. Il commissario straordinario cessa dall'incarico con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale presenta dettagliata relazione sulle attività svolte. COLTELLO PROFESSIONALE DA SOCCORSO EMERGENCIES 18 specifica il potere di ordinanza del quale il Commissario, in quanto organo amministrativo delegato, può avvalersi. Il Commissario Straordinario del Friuli, invece, operava sul campo dotato dei poteri di tutti i ministri, conferitogli direttamente dalla legge e non attraverso la delega di un rappresentante del Governo, e si muoveva “sentite” le regioni, e pure sconfinando con i suoi interventi all’occorrenza anche fuori dai confini della regione colpita (si pensi ad esempio alla requisizione delle casse da morto effettuata da Zamberletti nel 1976 in giro per l’Italia attraverso i Prefetti). I poteri d’ordinanza conferiti dal Governo al Commissario Delegato, invece, non possono più essere indicati in maniera così generica da consentire una deroga di «leggi fondamentali per la salvaguardia dell’autonomia regionale», senza che sia nel contempo richiesta la formale “intesa” tra Commissario e Regione, per la programmazione generale degli interventi spesso sollecitati dalla stessa regione con il richiamo alla necessità di «provvedimenti straordinari». In sintesi, con la 225/92 e con le successive modifiche istituzionali, ivi compresa la modifica del titolo V della Costituzione attuata nel 2001, abbiamo assistito a una evoluzione abbastanza complessa dell’intervento straordinario dello Stato in occasione delle catastrofi. Un’evoluzione che è andata in direzione di una maggiore ripartizione delle attribuzioni, di una maggiore collegialità delle decisioni e dei passi fondamentali nella gestione emergenziale, dell’esigenza di controlli più dettagliati e minuziosi sugli atti, rinunciando per questo senz’altro a un po’ di quell’efficacia e quella tempestività d’azione che la figura del Commissario Straordinario sul campo aveva saputo garantire, e che lo stesso Ministro per il Coordinamento nei primi anni ’80 aveva conservato e anzi sviluppato, assicurando - e su questo non ci sono proprio dubbi – un’efficienza del sistema prima inusitata, che fece comunque guadagnare alla nostra Protezione civile una grande fiducia da parte dei cittadini italiani. 19 NOVITÀ 2010/2011 SOS.NAUTA_RQE READY TO RESCUE SOS.TIRATIRA by A.E. 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