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Presentazione di PowerPoint
La responsabilità “amministrativa”
delle imprese – d.lgs. n. 231/2001
La responsabilità diretta
dell’impresa conseguente ai
reati commessi in azienda
Dr. Giuseppe Trivisonno
La responsabilità “amministrativa”
delle imprese
 Responsabilità autonoma e diretta dell’impresa
(qualsiasi forma societaria);
 autonoma da quella penale della persone autori del
reato (art. 8);
 diretta (l’impresa non risponde in quanto responsabile
civile dei danni causati dall’autore del reato, ma in
proprio come illecito amministrativo);
 risponde esclusivamente l’impresa con il suo
patrimonio per le sanzioni pecuniarie (art.27);
 “inserimento” nel processo penale (giudice competente
art.36; informazione di garanzia art. 57…);
La responsabilità “amministrativa”
delle imprese - presupposti
 commissione di uno dei reati “presupposto” (elenco
tassativo di reati, artt. 24-25 opties…): introduzione dei
reati
colposi
con
violazione
delle
norme
antinfortunistiche;
 autore del reato (art.5) : “apicali” (legali rappresentanti,
amministratori, soggetti con funzione di direzione…) e
“sottoposti”(persone sottoposte all’altrui direzione e
vigilanza); la distinzione rileva ai fini della prova sulla
responsabilità dell’impresa;
 commessi nell’ interesse o vantaggio dell’impresa
(applicazione nei reati colposi).
La responsabilità “amministrativa”
delle imprese – le sanzioni
 sanzioni (art.9):
a) pecuniarie amministrative;
b) interdittive;
si aggiungono: la confisca del profitto del reato e la
pubblicazione della sentenza di condanna.
 a) sanzione pecuniaria amministrativa: determinata in
“numero di quote” applicabili
La responsabilità “amministrativa”
delle imprese – le sanzioni
 con il sistema delle “quote” il calcolo della sanzione è
determinato dalla combinazione di due diversi elementi
(artt.10 e 11):
 1) importo unitario della singola “quota” e
2) numero di “quote” applicabili.
 1) Importo: minimo 258 €; massimo 1.549 € (in base
alle condizioni economiche e patrimoniali, ai fini
dell’efficacia della sanzione);
 2) numero delle quote: minimo 100; massimo 1000 (in
base alla gravità del fatto, al grado di responsabilità
dell’impresa,
ed
all’attività
per
eliminare
le
conseguenze).
La responsabilità “amministrativa”
delle imprese - le sanzioni
 “combinazione” dei due elementi della sanzione
pecuniaria:
minimo 25.800 €;
massimo 1.549.000 €
 è escluso il pagamento in misura ridotta.
 b) sanzioni interdittive (artt. 9 e 13):
divieto di pubblicizzare beni e servizi;
esclusione e revoca di finanziamenti;
divieto di contrattare con la p.a.;
sospensione o revoca di autorizzazioni o licenze;
interdizione dall’esercizio dell’attività.
La responsabilità “amministrativa”
delle imprese - le sanzioni
 condizioni per l’applicazione delle interdittive (art.13):
 applicabili nei soli casi in cui è previsto;
 in presenza di profitto di rilevante entità per reati
commessi da “apicali”, oppure in presenza di gravi
carenze organizzative per reati commessi da
“sottoposti”; nella reiterazione;
 durata : variabile (da tre mesi a due anni);
 possibile applicazione in sede cautelare (art. 45);
La responsabilità “amministrativa”
delle imprese – i reati presupposto
 principio di legalità (art.2): solo per i reati
espressamente previsti;
 l’originaria legge delega (n.300/2000) conteneva un
elenco (tra cui reati di infortunistica sul lavoro e
ambientali);
 ad oggi (artt.24–25 opties) tra gli altri:
truffa;
indebita percezione di erogazioni; corruzione;
concussione; reati societari; insider trading; omicidio
colposo e lesioni colpose gravi e gravissime con
violazione dlle norme antinfortunistiche e sulla tutela
dell’igiene e della salute sul lavoro.
La responsabilità “amministrativa”
delle imprese – i reati presupposto
nuove previsioni: reati informatici (art.24 bis - conv.
Budapest, legge n.48/2008); corruzione “privata” (legge
n.34/2008);
in futuro: reati ambientali , reati tributari, violazioni della
privacy ? …
i reati presupposto: omicidio
colposo e lesioni colpose gravi e
gravissime
 dal 25 agosto 2007 (legge 123/2007) la responsabilità
amministrativa delle imprese è stata estesa a tre
fattispecie di reato colposo commessi con violazione
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e
della salute sul lavoro:
 omicidio colposo;
 lesioni colpose gravissime;
 lesioni colpose gravi (malattia od incapacità superiore
a 40 giorni);
i reati presupposto: omicidio
colposo e lesioni colpose gravi e
gravissime
 le sanzioni previste (art. 25 septies) erano
originariamente previste in modo uguale per tutte e tre i
reati ; ora (art. 300 d.lgs. n.81/2008, “T.U. sicurezza”)
sono distinte in base al reato.
 Omicidio colposo con violazione dell’art. 55 –
2°comma del T.U (omessa valutazione dei rischi e
redazione corretta del documento relativo in alcune
tipolgie di aziende):
sanzione pecuniaria (fissa a 1.000 quote)
da 258.000 a 1.549.000 €
sanzioni interdittive da tre mesi ad un anno
i reati presupposto: omicidio
colposo e lesioni colpose gravi e
gravissime
 Omicidio colposo con violazione delle norme
antinfortunistica:
sanzione pecuniaria da 250 a 500 quote
da 64.500 / 129.000 a 387.250 / 774.500 €
sanzioni interdittive da tre mesi ad un anno.
 Lesioni colpose gravi o gravissime con violazione
delle norme antinfortunistiche:
sanzione pecuniaria fino a 250 quote
fino a 64.500 / 129.000 €
sanzioni interdittive fino sei mesi.
l’opzione dei modelli organizzativi
 esimente della responsabilità (artt. 6 e 7): l’adozione
preventiva di modelli di organizzazione e gestione;
 l’adozione non è obbligatoria;
 l’efficacia come esimente del modello è valutata dal
giudice penale;
 idoneità a prevenire i reati-presupposto;
 efficace attuazione e vigilanza: il ruolo chiave
dell’organismo di vigilanza (obblighi e sanzioni ex art. 52
decreto “antiriciclaggio”);
Testo unico sulla sicurezza del lavoro (art.30): introduce
una presunzione di conformità astratta del modello, se
rispettate le linee guida Uni-Inail 28.9.2001 o le BS
OHSAS 18001-2007
l’opzione dei modelli organizzativi
riferimenti per la predisposizione (art. 6): i codici di
comportamento e le linee guida delle associazioni
(Confindustria, Ance).
I documenti nel sito:
www.assind.vi.it
l’opzione dei modelli organizzativi
i modelli ed il processo
 l’adozione successiva alla commissione del reato di
modelli idonei può svolgere un’importante funzione
processuale (combinata con altri presupposti):
 riduzione della sanzione pecuniaria da un terzo a due
terzi (art. 12);
 esclusione delle sanzioni interdittive (art.17);
 sospensione delle misure cautelari interdittive (art.49);
 revoca delle misure cautelari interdittive (art. 50);
 conversione delle misure cautelari interdittive in
sanzione pecuniaria (art. 78):
Utilità dell’adozione dei modelli organizzativi
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