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La responsabilità “amministrativa” delle imprese – d.lgs. n. 231/2001 La responsabilità diretta dell’impresa conseguente ai reati commessi in azienda Dr. Giuseppe Trivisonno La responsabilità “amministrativa” delle imprese Responsabilità autonoma e diretta dell’impresa (qualsiasi forma societaria); autonoma da quella penale della persone autori del reato (art. 8); diretta (l’impresa non risponde in quanto responsabile civile dei danni causati dall’autore del reato, ma in proprio come illecito amministrativo); risponde esclusivamente l’impresa con il suo patrimonio per le sanzioni pecuniarie (art.27); “inserimento” nel processo penale (giudice competente art.36; informazione di garanzia art. 57…); La responsabilità “amministrativa” delle imprese - presupposti commissione di uno dei reati “presupposto” (elenco tassativo di reati, artt. 24-25 opties…): introduzione dei reati colposi con violazione delle norme antinfortunistiche; autore del reato (art.5) : “apicali” (legali rappresentanti, amministratori, soggetti con funzione di direzione…) e “sottoposti”(persone sottoposte all’altrui direzione e vigilanza); la distinzione rileva ai fini della prova sulla responsabilità dell’impresa; commessi nell’ interesse o vantaggio dell’impresa (applicazione nei reati colposi). La responsabilità “amministrativa” delle imprese – le sanzioni sanzioni (art.9): a) pecuniarie amministrative; b) interdittive; si aggiungono: la confisca del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza di condanna. a) sanzione pecuniaria amministrativa: determinata in “numero di quote” applicabili La responsabilità “amministrativa” delle imprese – le sanzioni con il sistema delle “quote” il calcolo della sanzione è determinato dalla combinazione di due diversi elementi (artt.10 e 11): 1) importo unitario della singola “quota” e 2) numero di “quote” applicabili. 1) Importo: minimo 258 €; massimo 1.549 € (in base alle condizioni economiche e patrimoniali, ai fini dell’efficacia della sanzione); 2) numero delle quote: minimo 100; massimo 1000 (in base alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell’impresa, ed all’attività per eliminare le conseguenze). La responsabilità “amministrativa” delle imprese - le sanzioni “combinazione” dei due elementi della sanzione pecuniaria: minimo 25.800 €; massimo 1.549.000 € è escluso il pagamento in misura ridotta. b) sanzioni interdittive (artt. 9 e 13): divieto di pubblicizzare beni e servizi; esclusione e revoca di finanziamenti; divieto di contrattare con la p.a.; sospensione o revoca di autorizzazioni o licenze; interdizione dall’esercizio dell’attività. La responsabilità “amministrativa” delle imprese - le sanzioni condizioni per l’applicazione delle interdittive (art.13): applicabili nei soli casi in cui è previsto; in presenza di profitto di rilevante entità per reati commessi da “apicali”, oppure in presenza di gravi carenze organizzative per reati commessi da “sottoposti”; nella reiterazione; durata : variabile (da tre mesi a due anni); possibile applicazione in sede cautelare (art. 45); La responsabilità “amministrativa” delle imprese – i reati presupposto principio di legalità (art.2): solo per i reati espressamente previsti; l’originaria legge delega (n.300/2000) conteneva un elenco (tra cui reati di infortunistica sul lavoro e ambientali); ad oggi (artt.24–25 opties) tra gli altri: truffa; indebita percezione di erogazioni; corruzione; concussione; reati societari; insider trading; omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime con violazione dlle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. La responsabilità “amministrativa” delle imprese – i reati presupposto nuove previsioni: reati informatici (art.24 bis - conv. Budapest, legge n.48/2008); corruzione “privata” (legge n.34/2008); in futuro: reati ambientali , reati tributari, violazioni della privacy ? … i reati presupposto: omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime dal 25 agosto 2007 (legge 123/2007) la responsabilità amministrativa delle imprese è stata estesa a tre fattispecie di reato colposo commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro: omicidio colposo; lesioni colpose gravissime; lesioni colpose gravi (malattia od incapacità superiore a 40 giorni); i reati presupposto: omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime le sanzioni previste (art. 25 septies) erano originariamente previste in modo uguale per tutte e tre i reati ; ora (art. 300 d.lgs. n.81/2008, “T.U. sicurezza”) sono distinte in base al reato. Omicidio colposo con violazione dell’art. 55 – 2°comma del T.U (omessa valutazione dei rischi e redazione corretta del documento relativo in alcune tipolgie di aziende): sanzione pecuniaria (fissa a 1.000 quote) da 258.000 a 1.549.000 € sanzioni interdittive da tre mesi ad un anno i reati presupposto: omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime Omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistica: sanzione pecuniaria da 250 a 500 quote da 64.500 / 129.000 a 387.250 / 774.500 € sanzioni interdittive da tre mesi ad un anno. Lesioni colpose gravi o gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche: sanzione pecuniaria fino a 250 quote fino a 64.500 / 129.000 € sanzioni interdittive fino sei mesi. l’opzione dei modelli organizzativi esimente della responsabilità (artt. 6 e 7): l’adozione preventiva di modelli di organizzazione e gestione; l’adozione non è obbligatoria; l’efficacia come esimente del modello è valutata dal giudice penale; idoneità a prevenire i reati-presupposto; efficace attuazione e vigilanza: il ruolo chiave dell’organismo di vigilanza (obblighi e sanzioni ex art. 52 decreto “antiriciclaggio”); Testo unico sulla sicurezza del lavoro (art.30): introduce una presunzione di conformità astratta del modello, se rispettate le linee guida Uni-Inail 28.9.2001 o le BS OHSAS 18001-2007 l’opzione dei modelli organizzativi riferimenti per la predisposizione (art. 6): i codici di comportamento e le linee guida delle associazioni (Confindustria, Ance). I documenti nel sito: www.assind.vi.it l’opzione dei modelli organizzativi i modelli ed il processo l’adozione successiva alla commissione del reato di modelli idonei può svolgere un’importante funzione processuale (combinata con altri presupposti): riduzione della sanzione pecuniaria da un terzo a due terzi (art. 12); esclusione delle sanzioni interdittive (art.17); sospensione delle misure cautelari interdittive (art.49); revoca delle misure cautelari interdittive (art. 50); conversione delle misure cautelari interdittive in sanzione pecuniaria (art. 78): Utilità dell’adozione dei modelli organizzativi