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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI

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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
Procedure per la prima elezione dei Consigli degli Ordini locali
e del Consiglio Nazionale
(Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139)
Consiglio Nazionale Ragionieri
1
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
(articoli 58 e seguenti del D.L.vo n. 139/2005)
 Durata del periodo transitorio:
9 anni – dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2016
 Le norme transitorie riguardano:










Istituzione dei nuovi Ordini e soppressione di quelli
preesistenti (artt. 58 - 59).
Successione nei rapporti giuridici (art. 60).
Costituzione dei nuovi Albi unificati (art. 61).
Trasferimento degli attuali iscritti (art. 62).
Procedure per le elezioni e la composizione dei Consigli
degli Ordini e del Consiglio Nazionale (artt. dal 63 al 70).
Stato giuridico dei tirocinanti (art. 71).
Successione nei procedimenti disciplinari (artt. 72-73).
Proroga degli Organi elettivi (art. 74).
Commissione ministeriale (art. 75).
Abrogazioni e coordinamento (artt. dal 76 al 79).
Consiglio Nazionale Ragionieri
2
Prima dell’inizio della fase transitoria
(prima del 1 gennaio 2008)
Il decreto 139/2005 prevede una
FASE PRE–TRANSITORIA
necessaria per consentire agli Ordini territoriali e al Consiglio
Nazionale di insediarsi il 1 gennaio 2008
Pertanto, prima del 1 gennaio 2008 è necessario:

Istituire i nuovi Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli esperti
contabili.
 Eleggere i primi Consigli degli Ordini ed il primo Consiglio Nazionale.
La fase pre-transitoria si deve concludere entro il 30 novembre 2007, con
l’elezione del primo Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli
esperi contabili
Consiglio Nazionale Ragionieri
3
FASE PRE - TRANSITORIA
Oggetto di questa relazione è appunto la
Fase pre-transitoria
Saranno trattati tre grandi temi che impegneranno le due categorie da oggi al 31
dicembre 2007:
 Procedure per l’istituzione degli Ordini territoriali.
 Procedure per l’elezione dei primi Consigli degli Ordini
territoriali.
 Procedure per l’elezione del primo Consiglio Nazionale.
Consiglio Nazionale Ragionieri
4
ALTRI TEMI DA AFFRONTARE
-
-
Oltre alle procedure previste nella fase pre-transitoria, saranno
trattati altri temi:
Eventuale confluenza tra Ordini
Elezione dei revisori degli Ordini locali e del Consiglio
Nazionale
Istituzione degli Ordini nelle Città capoluogo di provincia
Stato giuridico dei praticanti e degli abilitati non iscritti
Stato giuridico del personale dipendente
Consiglio Nazionale Ragionieri
5
Premessa:
 Rispetto alla relazione svolta davanti ai Presidenti delle Unioni
Regionali il 16 febbraio oggi si può contare su maggiori
certezze, grazie all’avvio dei lavori della Commissione
ministeriale prevista dall’articolo 75 del Decreto 139/2005.
 La commissione ha infatti preso posizione su alcuni punti
importanti (criteri per definire l’articolazione territoriale dei nuovi
Ordini, modalità per il conteggio dei voti per l’elezione del
Consiglio Nazionale ecc.), che consentono oggi di presentare
un quadro più preciso (e meno “ipotetico”) dell’assetto finale
della nuova professione e delle procedure per realizzarlo.
Consiglio Nazionale Ragionieri
6
1. ISTITUZIONE DEI NUOVI
ORDINI UNIFICATI
Consiglio Nazionale Ragionieri
7
Istituzione dei nuovi Ordini

L’articolo 58 del Decreto 139 dispone che “dal 1 gennaio 2008 tutti i
Collegi dei Ragionieri e gli Ordini dei Dottori commercialisti sono
soppressi, ed al loro posto in pari data sono istituiti gli:
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI
La norma prevede tutte le possibili fattispecie:
1.
2.
3.
4.
Ordini e Collegi che coincidono (stesso ambito territoriale di
competenza).
Ordini esistenti in un circondario di tribunale dove non c’è il Collegio.
Collegi esistenti in un circondario di tribunale dove non c’è l’Ordine.
Collegi ed Ordini esistenti ma con diversa estensione territoriale.
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8
88 ORDINI E COLLEGI HANNO IDENTICA
ESTENSIONE TERRITORIALE
Agrigento - Aosta - Arezzo - Ascoli Piceno – Asti
Avellino - Avezzano - Bari - Bassano del Grappa Belluno - Benevento - Bergamo - Biella - Bologna
Bolzano - Brescia - Brindisi - Busto Arsizio Caserta - Chiavari – Crotone - Fermo - Ferrara Firenze - Foggia - Forlì - Genova - Grosseto Imperia - La Spezia - Latina - Lecce - Lecco
Livorno - Locri - Lucca - Lucera - Mantova Marsala - Massa Carrara - Matera - Melfi - Milano Modena - Monza - Napoli - Nocera Inferiore - Nola
Oristano - Padova - Palermo - Paola - Parma Pesaro Urbino - Piacenza – Pisa - Pistoia
Pordenone - Potenza - Prato - Ragusa - Ravenna
Reggio Emilia - Rimini - Rovigo - Sala Consilina Salerno - Sanremo - Savona - Siracusa - Taranto Teramo - Torre Annunziata - Trani - Trapani Trento - Treviso - Trieste - Vallo della Lucania Varese - Vasto – Venezia – Vercelli - Verona - Vibo
Valentia - Vicenza - Vigevano – Viterbo
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9
8 Collegi non hanno un Ordine
corrispondente
Caltagirone
Civitavecchia
Lanciano
Mondovì
Montepulciano
Nicosia
Tortona
Voghera
Consiglio Nazionale Ragionieri
10
16 Ordini non hanno un Collegio
corrispondente
Casale Monferrato
Cassino
Castrovillari
Crema
Enna
Gela
Gorizia
Isernia
Lamezia Terme
Larino
Nuoro
Palmi
Rossano
Sondrio
Tempio Pausania
Verbania
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OPERAZIONI DI ASSESTAMENTO:
1- automatiche
In base a tale situazione, alcuni Ordini e Collegi
dovranno trasferire parte dei loro attuali
iscritti, per consentire l’istituzione dei nuovi
Ordini unificati:
4 Ordini
12 Collegi
Pavia (per Voghera)
Siena (per Montepulciano)
Roma (per Civitavecchia)
Chieti (per Lanciano)
Novara (per Verbania)
Como (per Sondrio)
Cremona (per Crema)
Udine (per Gorizia)
Frosinone (per Cassino)
Campobasso
(per Larino e per Isernia)
Catanzaro (per Lametia Terme)
Cosenza
(per Castrovillari e Rossano)
Reggio Calabria (per Palmi)
Caltanisetta (per Gela)
Cagliari (per Nuoro)
Sassari (per Tempio Pausania)
2 Trasferimenti “incrociati”:
- Alessandria (per Tortona e Casale Monferrato)
- Catania (per Enna e Nicosia)
Consiglio Nazionale Ragionieri
12
OPERAZIONI DI ASSESTAMENTO:
2- Non automatiche (v. delibera della
Commissione Ministeriale)
In 10 casi gli attuali Enti non hanno una
estensione territoriale coincidente,
(Circondari di tribunali fanno parte di
differenti Collegi o Ordini)
Cuneo e Torino (per Alba)
Ancona e Macerata (per Camerino)
Perugia e Terni (per Orvieto e Spoleto)
L’Aquila e Pescara (per Sulmona)
Messina e Barcellona P.G. (per Patti)
Consiglio Nazionale Ragionieri
13
OPERAZIONI DI ASSESTAMENTO:
2- Non automatiche (v. delibera della
Commissione Ministeriale)
 In questi casi la Commissione Ministeriale ha deliberato che il criterio
preferenziale per rendere corrispondenti gli ambiti territoriali è quello
della provincia:
Pertanto gli iscritti nei circondari di
 Alba
 Camerino
 Orvieto
 Spoleto
 Sulmona
 Patti
Si trasferiranno negli Albi degli Ordini di
Cuneo
Macerata
Terni
Perugia
L’Aquila
Messina
Consiglio Nazionale Ragionieri
14
Riepilogando:
Collegi ed Ordini Coincidenti
88
Ordini da integrare con i Ragionieri
16
Collegi da integrare con i Dottori
8
Collegi ed Ordini che dovranno cedere iscritti
in base alla legge
Collegi ed Ordini che dovranno modificare il
Territorio (con intervento del Ministero della
Giustizia, coadiuvato dalla Commissione ex art. 75)
Totale Ordini professione unica
Consiglio Nazionale Ragionieri
18
10
--140
15
ASSETTO DEFINITIVO
In allegato alla circolare del CNR n.9 del 7 aprile 2006 è stata
trasmessa a tutti i Collegi la tabella approvata dalla
Commissione Ministeriale, contenente:



L’elenco dei 140 “Ordini dei Dottori Commercialisti e degli
esperti contabili”
L’estensione territoriale (circondari di tribunale) di
competenza di ciascun Ordine
Il numero degli iscritti al 31 gennaio 2006 (sulla base di una
rilevazione effettuata dalla stessa Commissione)
Consiglio Nazionale Ragionieri
16
Nei primi mesi del 2008, il numero
degli Ordini è destinato ad aumentare:
Il Decreto 139 (articolo 7) prevede,
a far data dal 1 gennaio 2008,
l’obbligo di costituire Ordini
in tutti i “capoluoghi di provincia”
(prescindendo anche dal numero minimo di 200 iscritti)
Sono pertanto certamente da costituire gli Ordini di
Lodi e Rieti
con distacco dagli Ordini di Milano e Roma
Consiglio Nazionale Ragionieri
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Ordini da costituire nei capoluoghi di provincia
Più complessa è la situazione per le 4 nuove province della Sardegna:
Olbia - Tempio - Nessun problema, c’è già l’Ordine di Tempio
Pausania
Ogliastra
- Dovrà essere istituito l’Ordine di Lanusei
Per le nuove province di “Medio Campidano” e “Carbonia–Iglesias” non è
possibile identificare una sede di Ordine, in quanto nei rispettivi territori
non sono presenti città sedi di tribunale. L’intero territorio delle due
nuove province è infatti ricompreso nel circondario del Tribunale di
Cagliari.
Pertanto in queste due province non dovranno essere costituiti nuovi
Ordini
(L’articolo 7, comma 1 del Decreto 139 prevede che “in ciascun circondario di tribunale è
istituito un Ordine….” non è ipotizzabile la costituzione di tre ordini nel medesimo
circondario, per cui la disposizione del secondo comma (Ordine obbligatorio in ciascuna
provincia) non può, in questi casi, trovare applicazione.)
Consiglio Nazionale Ragionieri
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Alcune considerazioni sulla fase di
“assestamento” degli Ordini

La data di “indizione delle procedure elettorali” sarà fissata dal Ministero
della Giustizia e presumibilmente coinciderà con i primi giorni del 2007
(probabilmente il 31 gennaio).

A partire da quella data la situazione si può considerare “congelata” ed
avranno inizio le procedure per l’elezione dei Consigli territoriali e
Nazionale.

Per questo motivo, se i Collegi intendono porre in essere qualche attività
“preparatoria” nella fase di “assestamento” occorre operare entro la fine del
2006.
Consiglio Nazionale Ragionieri
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Alcuni esempi di attività preparatorie, da attuare
eventualmente entro il 2006
 Nei collegi dove gli iscritti in un determinato circondario sono
destinati ad essere trasferiti “automaticamente” in un Ordine dove
non c’è il Collegio (o viceversa), si potrebbe valutare la possibilità
di costituire il nuovo collegio o il nuovo Ordine già prima dell’inizio
delle procedure elettorali.


In questo modo i ragionieri (o i dottori) avrebbero più tempo per
organizzarsi (avrebbero un Presidente, un Consiglio ecc.) e non si
troverebbero del tutto impreparati di fronte al trasferimento ed alle
conseguenti attività di tipo elettorale, organizzativo, ecc..
La stessa possibilità si presenta anche per gli Ordini di Lodi, di
Rieti, e di Lanusei, che potrebbero essere costituiti già prima del 1
gennaio 2008 e quindi potrebbero rientrare nelle procedure
elettorali insieme a tutti gli altri.
Consiglio Nazionale Ragionieri
20
Alcuni esempi di attività preparatorie, da attuare
eventualmente entro il 2006
 I professionisti residenti in circondari dove non c’è Ordine o
Collegio, destinati ad essere “trasferiti” in base al criterio della
Provincia a causa della diversa articolazione degli attuali Enti
(Alba, Camerino, Orvieto, Spoleto, Sulmona e Patti) potrebbero
istituire in tempi brevi un Ordine o un Collegio, in modo da evitare
lo spostamento e porre le basi per la costituzione di un nuovo
Ordine unificato.
 Tutti gli iscritti destinati, in attuazione delle procedure di
unificazione, ad essere trasferiti in un nuovo Ordine, potrebbero
valutare la possibilità di eleggere il proprio domicilio professionale
in una sede diversa dalla residenza e ,quindi, in una località
ricompresa nell’ambito del territorio del Tribunale dove si
preferisce restare. In questo modo, del tutto legittimamente, si
potrebbero evitare trasferimenti indesiderati.
Consiglio Nazionale Ragionieri
21
Alcuni esempi di attività preparatorie, da attuare
eventualmente entro il 2006
 Infine, i Collegi, gli Ordini o singoli gruppi di iscritti residenti in un
medesimo circondario che “subiscono” indesiderate modifiche o
trasferimenti rispetto all’attuale situazione potrebbero predisporre da
subito quanto necessario ad attivare, immediatamente dopo il 1
gennaio 2008, la procedura prevista dall’articolo 7, terzo comma, del
Decreto 139, e cioè richiedere
la confluenza in un altro Ordine
 A partire dal 1 gennaio 2008, l’Assemblea degli iscritti, convocata su
richiesta di 1/10 degli iscritti (v. art. 23) può deliberare di richiedere al
Ministro la confluenza di un Ordine in un altro Ordine viciniore, sentito il
Consiglio Nazionale e l’altro Ordine interessato.
N.B. Le procedure per tale confluenza presuppongono l’esistenza di un Ordine (che confluisce)
e di una Assemblea degli iscritti (che delibera). Pertanto non pare possibile prevederne
l’attivazione già in fase pre-transitoria, in modo - ad esempio - di evitare addirittura la nascita
di alcuni Ordini.
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2. PROCEDURE ELETTORALI
Consiglio Nazionale Ragionieri
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PROCEDURE ELETTORALI degli Ordini territoriali
Convocazione delle Assemblee elettive
Procedure e scadenze comuni a tutti i Collegi e gli Ordini
 Esaurita la fase di assestamento dei 140 Ordini , e definito per
ciascuno di questi l’ambito territoriale di competenza, definite le
eventuali controversie, inizia la fase elettorale per l’elezione dei
Consigli degli Ordini e del Consiglio Nazionale.

Nei primi mesi del 2007 il Ministero della Giustizia deve
fissare la data per le Assemblee elettive di tutti i Consigli
degli Ordini, data che non può essere successiva al 31
maggio 2007 (art. 64 primo comma).

Almeno 45 giorni prima di tale data i Presidenti dei Collegi e
degli Ordini devono convocare le Assemblee elettive dei loro
iscritti (art. 64, secondo comma).
Consiglio Nazionale Ragionieri
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Convocazione delle Assemblee negli Ordini o Collegi il cui
assetto è modificato rispetto all’attuale
Si tratta di una questione delicata, che interessa
16 Presidenti di Collegio:
Alessandria (per gli iscritti di Casale Monferrato)
Barcellona Pozzo di Gotto (per gli iscritti di Patti)
Cagliari (per gli iscritti di Nuoro)
Caltanisetta (per gli iscritti di Gela)
Campobasso (per gli iscritti di Larino e per Isernia)
Catania (per gli iscritti di Enna)
Catanzaro (per gli iscritti di Lametia Terme)
Como (per gli iscritti di Sondrio)
Cosenza (per gli iscritti di Castrovillari e Rossano)
Cremona (per gli iscritti di Crema)
Frosinone (per gli iscritti di Cassino)
Reggio Calabria (per gli iscritti di Palmi)
Sassari (per Tempio gli iscritti di Pausania)
Torino (per gli iscritti di Alba)
Udine (per gli iscritti di Gorizia)
Novara (per gli iscritti di Verbania)
Consiglio Nazionale Ragionieri
25
Convocazione delle Assemblee negli Ordini o Collegi il cui
assetto è modificato rispetto all’attuale
e 10 Presidenti di Ordini :
Alessandria (per gli iscritti di Tortona)
Ancona (per gli iscritti di Camerino)
Catania (per gli iscritti di Nicosia)
Chieti (per gli iscritti di Lanciano)
Pavia (per gli iscritti di Voghera)
Perugia (per gli iscritti di Orvieto)
Pescara (per gli iscritti di Sulmona)
Siena (per gli iscritti di Montepulciano)
Roma (per gli iscritti di Civitavecchia)
Terni (per gli iscritti di Spoleto)
Consiglio Nazionale Ragionieri
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Convocazione delle Assemblee negli Ordini o Collegi il cui
assetto è modificato rispetto all’attuale
I questi casi, il Presidente dell’Ordine o Collegio nel quale
risultano iscritti i professionisti destinati ad essere trasferiti dovrà
convocare, nella stessa data - ma possibilmente in luoghi
diversi - due distinte Assemblee elettive:


alla prima saranno convocati tutti gli iscritti che resteranno
nell’Albo dell’Ordine “principale”, chiamati ad eleggere i
propri rappresentanti nel Consiglio di tale Ordine;
alla seconda saranno convocati gli iscritti destinati ad essere
trasferiti, per eleggere i loro rappresentanti nel Consiglio
dell’Ordine nel quale migreranno dopo il 1 gennaio 2008.
Consiglio Nazionale Ragionieri
27
Ordini territoriali – Prima elezione dei Consigli
Elettorato attivo e passivo
- opzione per gli iscritti in entrambi gli Albi (c.d. bialbo)
 Come noto, per tutto il periodo transitorio Ragionieri e Dottori
Commercialisti eserciteranno SEPARATAMENTE i loro diritti di
elettorato attivo e passivo.
 I professionisti iscritti in entrambi gli Albi dovranno OPTARE per
una delle due iscrizioni, ai soli fini elettorali e per il solo periodo
transitorio.
 La comunicazione dell’opzione deve essere inoltrata alla
Commissione ex art. 75 entro il 31 dicembre 2006 (art. 61 c. 8).
 Se non c’è opzione, si presume la scelta per l’iscrizione nella quale
si ha la maggiore anzianità.
 Per questo motivo possiamo ritenere la data del 31 dicembre 2006
come la prima vera scadenza posta dal legislatore nel processo di
creazione della nuova professione unica.
Consiglio Nazionale Ragionieri
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Ordini territoriali - procedure elettorali
Adempimenti dei Presidenti dei COLLEGI e degli ORDINI
I Presidenti dei Collegi (e degli Ordini) sono chiamati dalla legge ad esercitare alcune
funzioni.
 Formazione delle liste elettorali - primi mesi del 2007
In questa fase dovranno essere “scorporati” dalle liste elettorali:

i sospesi e gli iscritti nell’elenco speciale (che non hanno
diritto di voto);

i residenti in circondari di tribunali che saranno trasferiti in
altro Ordine che formeranno distinta lista elettorale e saranno
convocati in separata Assemblea (v. prima).
 Convocazione delle Assemblee - almeno 45 giorni prima della data fissata
dal Ministero della Giustizia per le elezioni e quindi comunque entro il 15 aprile 2007.
Consiglio Nazionale Ragionieri
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Ordini territoriali
Composizione dei Consigli

Per la prima elezione la composizione dei Consigli e la ripartizione dei seggi tra
Dottori Commercialisti e Ragionieri Commercialisti è stabilita dal Ministero della
Giustizia, coadiuvato dalla Commissione ex art. 75.

La ripartizione sarà effettuata tenendo conto del numero degli iscritti nei due Albi “alla
data di indizione delle procedure elettorali” (art. 63 comma 2).



Questa data assume particolare rilievo.
Poiché la conoscenza del numero dei seggi spettanti è elemento
indispensabile per la presentazione delle liste dei candidati, la “data di
indizione delle procedure elettorali” non può evidentemente coincidere
con la data di convocazione delle Assemblee.
E’ probabile che tale data sia fissata dal Ministero all’atto della
fissazione delle elezioni, ma con congruo anticipo (ad es. il 31 gennaio
2007) in modo da consentire ad Ordini e Collegi di comunicare il
numero dei propri iscritti in tempo utile a consentire al Ministero stesso
(o alla Commissione) di determinare le quote di ciascuna componente.
Consiglio Nazionale Ragionieri
30
Ordini territoriali
Composizione dei Consigli
Previsione di ripartizione dei seggi (dati al 31 gennaio 2006)
 In base al numero degli iscritti al 31 gennaio 2006, e tenendo
conto dell’assetto territoriale di cui alla delibera n. 2 della
Commissione ministeriale, nei nuovi 140 “Ordini dei Dottori
Commercialisti e degli esperti contabili” risultano
complessivamente 100.561 iscritti di cui 60.476 Dottori e
40.095 Ragionieri commercialisti
 Di questi 140 Ordini:




13 avranno un Consiglio di 15 Consiglieri.
49 avranno un Consiglio di 11 Consiglieri.
48 avranno un Consiglio di 9 Consiglieri.
30 avranno un Consiglio di 7 Consiglieri.
Consiglio Nazionale Ragionieri
31
Ordini territoriali
Composizione dei Consigli
Ripartizione dei seggi
Sempre sulla base dei dati al 31.1.2006, quindi
suscettibili di aggiornamenti:

71 Ordini avranno un Consiglio con
Dottori e Ragionieri divisi da un solo
seggio:
 5
Consigli saranno 8 a 7
 21
Consigli saranno 6 a 5
 30
Consigli saranno 5 a 4
 16
Consigli saranno 4 a 3

In 40 Ordini la differenza è di 3
seggi:
 3
Consigli saranno 9 a 6
 15
Consigli saranno 7 a 4
 12
Consigli saranno 6 a 3
 9
Consigli saranno 5 a 2

In 27 Ordini la differenza è di 5
seggi:
 5
Consigli saranno 10 a 5
 12
Consigli saranno 8 a 3
 4
Consigli saranno 6 a 1
 6
Consigli saranno 7 a 2

In 2 Ordini la differenza è di 7 seggi
 1
Consiglio sarà 9 a 2
 1
Consiglio sarà 7 a 0)
(Per informazione e curiosità: il 9 a 2 è a Modena,
mentre il 7 a 0 è a Larino, nel cui circondario non
risulta residente alcun Ragioniere)
Consiglio Nazionale Ragionieri
32
Ordini territoriali – procedure elettorali
Liste dei Candidati
Il Decreto 139 definisce una procedura elettorale sostanzialmente
diversa da quella alla quale la categoria è abituata da decenni.
Per questo appare utile una breve illustrazione delle diverse fasi:


Formazione delle liste

Le liste dei candidati sono formate da un numero di nominativi pari al numero di seggi
spettanti, aumentato di cinque (art. 64, commi 10 e 11).

Ciascuna lista deve contenere (oltre al contrassegno o al motto) il nome del candidato
Presidente (per i Dottori) o Vicepresidente (per i Ragionieri) (art. 64 comma 12).

Ciascun candidato può far parte di una sola lista, pena l’ineleggibilità del candidato
stesso (art. 64, comma 9).
Presentazione delle liste


Le liste devono essere presentate (al Collegio) almeno trenta giorni prima della data
delle elezioni (art. 64, comma 8).
Collegamento tra liste

Liste di candidati Dottori Commercialisti e Liste di candidati Ragionieri Commercialisti
possono essere tra loro collegate a soli fini programmatici (art. 64, comma 8).
Consiglio Nazionale Ragionieri
33
Ordini territoriali – procedure elettorali
Assemblee elettive e modalità di espressione del voto

Assemblee elettive
 Le Assemblee elettorali sono valide se interviene 1/10 degli aventi diritto.



Per essere eletti non sono previsti quorum, turni successivi o ballottaggi. Tutto si
esaurisce in un’unica votazione (se non si raggiunge il quorum di 1/10 l’Assemblea
si riconvoca nei 30 giorni successivi. In caso di ulteriore mancanza di quorum, si
nomina un commissario).
Modalità di espressione del voto
 Nel periodo transitorio Dottori e Ragionieri votano separatamente ed eleggono
ciascuno i propri rappresentanti in seno al Consiglio (art. 64, comma 4).

Si vota una sola lista (art. 64, comma 13).

In aggiunta al voto di lista si possono indicare un numero di preferenze non
superiore a quello dei componenti da eleggere. In assenza di preferenze, si
intendono votati i primi candidati in ordine di lista (art. 64, comma 14).
Risultati delle elezioni
 Risultano eletti i candidati che avranno avuto il maggior numero di preferenze. A
parità di voti risulta eletto chi sarà davanti nell’ordine di lista (art. 64, comma 16).
Consiglio Nazionale Ragionieri
34
Ordini territoriali
Calcolo dei seggi e cariche nel Consiglio
 La lista che ha avuto più voti avrà assegnati i 4/5 dei seggi
spettanti (arrotondati per eccesso) e la presidenza (o
vicepresidenza) (art. 64, comma 15).
 Alla lista arrivata seconda (se esiste) spettano i seggi rimanenti.
In concreto, ciò significa che:



se spettano fino a 4 seggi la seconda lista non avrà seggi
(4/5 di 4 = 3,2 che viene arrotondato a 4).
Se spettano 5-6-7-8-9 seggi, alla seconda lista va un seggio.
Se spettano oltre 10 seggi e fino a 14, alla seconda lista
vanno 2 seggi.
 Insediato il Consiglio, vengono eletti il Segretario ed il Tesoriere,
in quanto Presidente e Vicepresidente sono già stati eletti
direttamente dall’Assemblea (art. 66).
Consiglio Nazionale Ragionieri
35
Collegio dei Revisori (o Revisore Unico)
 In base alle norme “a regime” (art. 24) il Collegio dei Revisori (o in
alternativa il revisore unico, per Ordini con meno di 1000 iscritti) è
eletto dall’Assemblea degli iscritti.
 La legge dice “negli stessi giorni fissati per l’elezione del Consiglio”. Ciò
non sarà possibile in quanto - come visto - la prima elezione del
Consiglio è regolata dalle norme “pre-transitorie” ed ha caratteristiche
del tutto particolari, in quanto avviene mediante due diverse Assemblee
elettive, convocate per di più in località ed orari che possono non
coincidere.
 Per questo motivo, in assenza di una esplicita norma transitoria,
l’elezione dei revisori potrà (e dovrà) aver luogo nel corso della prima
Assemblea degli iscritti dei nuovi Ordini che sarà convocata dopo il 1
gennaio 2008.

DA NOTARE: per l’elezione dei revisori non sono previste norme transitorie con limitazioni dell’’elettorato
passivo, per cui tutti gli iscritti (Dottori e Ragionieri e, un domani, Esperti contabili ) possono concorrere ed
essere eletti.
Consiglio Nazionale Ragionieri
36
Ordini territoriali – procedure elettorali
Successive elezioni (art. 65)
 Per completezza, si ricorda che nelle elezioni dei Consigli per il
secondo mandato (Consiliatura 2013-2016) liste di Dottori e liste di
Ragionieri commercialisti potranno collegarsi tra loro.
 In questo caso i voti ottenuti dalle due liste collegate si sommano.
 Nella seconda tornata elettorale dovranno inoltre essere convocati
anche gli Esperti contabili (sezione B dell’Albo) ma solo se:


vi sia almeno un iscritto eleggibile (cioè iscritto da almeno cinque anni
alla data di convocazione dell’Assemblea);
il loro numero sia sufficiente ai fini della elezione di almeno un
componente del Consiglio.



In pratica il numero degli esperti contabili dovrà essere almeno 1/7 o
1/9 o 1/11 o 1/15 del totale degli iscritti (a seconda del numero
complessivo degli iscritti nell’Albo).
(Ad esempio, un Ordine con 600 iscritti ha un Consiglio di 11 membri.
Per essere rappresentati, gli esperti contabili devono essere in numero
superiore a 28, che sono lo 0,51/11 degli iscritti, arrotondato ad 1/11.)
In questo caso Dottori e Ragionieri si dividerebbero (con le consuete
proporzioni) i seggi rimanenti.
Consiglio Nazionale Ragionieri
37
Riepilogando:

La prima scadenza prevista nell’iter di costituzione della nuova professione è il
31 dicembre 2006 (data ultima per l’esercizio dell’opzione da parte dei “bialbo”).

La “data di inizio delle procedure elettorali” sarà presumibilmente il 31 gennaio
2007.

Questa è la data alla quale saranno calcolati gli iscritti ai fini della
determinazione delle quote di seggi spettanti nei Consigli locali. Gli iscritti negli
albi dopo tale data non saranno conteggiati se non al momento delle successive
elezioni (2013).

Fino alla data di inizio delle procedure elettorali (presumibilmente il 31 gennaio
2007) possono essere costituiti nuovi Collegi e gli iscritti che desiderano evitare
il trasferimento d’ufficio possono eleggere nuovo e diverso domicilio
professionale.
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Altre problematiche derivanti dal processo di
unificazione
Prima di passare alla terza ed ultima parte della
Relazione (procedure per l’elezione del Consiglio
Nazionale) occorre affrontare - brevemente - alcuni
aspetti del Decreto 139, che hanno riflessi sulle
attività dei Collegi fino al 31.12. 2007:
 Lo stato giuridico dei praticanti, abilitati non
iscritti e professionisti iscritti.
 Lo stato giuridico dei dipendenti dei Collegi.
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Effetti dell’unificazione su praticanti,
abilitati e professionisti
Il 31 dicembre 2007, data di cessazione dell’efficacia dei DPR 1067
e 1068/53, potranno presentarsi diverse situazioni giuridiche,
ad ognuna delle quali si applica una specifica disciplina:
1.
2.
3.
4.
5.
Praticanti che hanno in corso il triennio di tirocinio;
Praticanti che hanno concluso il tirocinio ma non hanno
conseguito l’abilitazione;
Soggetti abilitati ma non iscritti;
Professionisti iscritti negli Albi dei Collegi e degli Ordini;
Professionisti iscritti negli Elenchi speciali degli Albi di Collegi
ed Ordini;
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Stato giuridico dei praticanti (art. 71)
Iniziamo con lo stato giuridico dei tirocinanti, cioè di quanti:
-
stanno completando il triennio di pratica, presso un Ragioniere o un
Dottore Commercialista,
hanno concluso il tirocinio ma non hanno ancora conseguito
l’abilitazione.
Va sottolineato che, in tutti questi casi, il decreto 139 non fa alcuna
differenza tra praticanti ragionieri e praticanti dottori.
L’elemento discriminante, ai fini dell’iscrizione dei praticanti nella
sezione A o nella sezione B dei futuri registri della pratica e per
l’accesso all’esame di Stato è il titolo di studio posseduto.
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Stato giuridico dei praticanti
con tirocinio in corso (art. 71)
-
Viene iscritto nella sezione A del Registro dei praticanti chi è in
possesso di :
Laurea quinquennale in Economia (classi 64S o 84S)
Laurea quadriennale in Economia (ordinamento previgente)
Laurea quadriennale in Giurisprudenza (ordinamento previgente)
Viene iscritto nella sezione B chi è in possesso:
- Laurea triennale in Economia (classi 17 e 28)
- Diploma Universitario triennale delle facoltà di Economia
Il periodo di pratica già svolto viene computato a tutti gli effetti ai fini del
completamento del triennio.
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Stato giuridico dei praticanti
con tirocinio in corso (art. 71)
Al termine della pratica:
-
gli iscritti nella sezione A del Registro della pratica – saranno
ammessi all’esame per l’abilitazione alla professione di dottore
commercialista;
-
gli iscritti nella sezione B – saranno ammessi all’esame per
l’abilitazione alla professione di esperto contabile.
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Stato giuridico dei praticanti
con tirocinio già completato al 31.12.2007
Chi alla data del 31/12/2007 ha già concluso la pratica ma non ha
conseguito l’abilitazione, sarà ammesso a sostenere gli esami di stato,
in base al titolo di studio posseduto:
Quindi:
Sarà ammesso all’esame per l’abilitazione alla professione di Dottore
commercialista (sezione A) chi è in possesso di :
- Laurea quinquennale in Economia (classi 64S o 84S)
- Laurea quadriennale in Economia (ordinamento previgente)
- Laurea quadriennale in Giurisprudenza (ordinamento previgente)
Sarà ammesso all’esame per l’abilitazione alla professione di Esperto
contabile (sezione B) chi è in possesso di :
- Laurea triennale in Economia (classi 17 e 28)
- Diploma Universitario triennale delle facoltà di Economia
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Stato giuridico degli abilitati (art. 62)
A differenza di quanto previsto per i praticanti, per gli abilitati non iscritti il
Decreto 139 distingue tra:
-
Abilitati Dottori Commercialisti - TUTTI conservano il diritto di essere
iscritti - a domanda – nel nuovo Albo (sezione A)
-
Abilitati Ragionieri - il diritto alla iscrizione nel nuovo Albo (sezione A) è
riconosciuto solo a chi si è abilitato con il nuovo esame di Stato (prima
sessione 27 ottobre 1997).
Pertanto: dal 1 gennaio 2008, chi ha conseguito l’abilitazione con il vecchio
esame tenuto dai Collegi perde definitivamente il diritto alla
iscrizione nell’Albo.
ATTENZIONE - Iscrivendosi prima di tale data nell’Albo dei Ragionieri, si
acquisisce il diritto al essere “iscritti” nella sezione A del nuovo Albo
unico e conseguentemente il diritto alla re-iscrizione, in caso di
successiva cancellazione.
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Stato giuridico degli iscritti (art. 61)
I Ragionieri ed i Dottori Commercialisti, iscritti nei rispettivi Albi alla
data del 31.12.2007, saranno iscritti nella Sezione A dei nuovi Albi
unificati, conservando l’anzianità della precedente iscrizione.
Chi proviene dagli Albi dei Dottori Commercialisti avrà il titolo di
“Dottore Commercialista”
Chi proviene dagli Albi dei Ragionieri, avrà il titolo di “Ragioniere
Commercialista”.
Per tutti, l’Albo indicherà, oltre ai dati anagrafici:
- La data e numero di iscrizione
- Il titolo professionale (in caso di doppia iscrizione: entrambi i titoli)
- Titolo di studio in base al quale l’iscrizione è stata disposta
- L’ Ordine o il Collegio di provenienza
- L’eventuale iscrizione nel Registro dei Revisori contabili
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Stato giuridico degli iscritti nell’Elenco speciale
Il punto non è trattato dal Decreto 139, ma ha
sollevato dubbi in alcuni Presidenti di Collegio, per
cui è opportuno chiarire che:

Saranno formati Elenchi speciali del nuovo Albo Unico,
suddivisi nelle due sezioni A e B, nei quali saranno iscritti
coloro che si trovano nelle situazioni di incompatibilità
previste dalla legge.

In fase di prima applicazione, gli iscritti negli Elenchi speciali
degli Albi dei Ragionieri o dei Dottori Commercialisti saranno
“trasferiti” negli Elenchi speciali della sezione A dei nuovi Albi
unici.
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Stato giuridico dei dipendenti
Anche le problematiche relative al trasferimento dei dipendenti
non sono state prese espressamente in esame dal decreto 139,
potendosi intendere regolate dalla norma che disciplina la
successione nei rapporti giuridici tra Ordini e Collegi ed i nuovi
Ordini unificati (art. 60).
Pertanto tutti i dipendenti di ruolo dei Collegi, risultanti da
piante organiche approvate in base alla prescritta procedura,
saranno automaticamente trasferiti nelle piante organiche dei
nuovi Ordini.
Diversamente, eventuali rapporti di altra natura (collaborazioni,
rapporti a tempo determinato ecc.) non potranno essere
garantiti, se non espressamente previsti o consentiti dall’attuale
normativa in materia di pubblico impiego.
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3. CONSIGLIO NAZIONALE
Consiglio Nazionale Ragionieri
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CONSIGLIO NAZIONALE
Composizione
 Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli
esperti contabili si compone di 21 membri.
 Per la prima elezione la ripartizione dei seggi tra Dottori Commercialisti
e Ragionieri Commercialisti è stabilita dal Ministero della Giustizia,
coadiuvato dalla Commissione ex art. 75.
 La ripartizione sarà effettuata tenendo conto del numero degli iscritti nei
due Albi “alla data di indizione delle procedure elettorali” (art. 67
comma 2).

Per semplificare le procedure, è probabile che tale data coincida con
quella fissata per la rilevazione degli iscritti ai fini del calcolo delle
percentuali dei seggi nei Consigli dei Collegi (presumibilmente il 31
gennaio 2007), anche se non si può escludere una data diversa, in
quanto ciò comporterebbe una ulteriore rilevazione del numero degli
iscritti.
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CONSIGLIO NAZIONALE
Ripartizione dei seggi

Sulla base dei dati al 31.1.2006, ai fini della ripartizione dei 21 seggi
del Consiglio Nazionale, la percentuale dei Ragionieri risulta pari al
39,87% del totale degli iscritti.

Pertanto ad oggi la composizione del Consiglio Nazionale
risulterebbe di



13 Dottori Commercialisti (60,13% di 21 = 12,62, arrotondato a 13)
e 8 Ragionieri (39,87% di 21 = 8,37 arrotondato a 8).
Per completezza: per cambiare tale ripartizione, e passare a un
rapporto di 14 a 7, fermi restando gli attuali 40.000 ragionieri, il numero
dei Dottori Commercialisti dovrebbe raggiungere la cifra di 72.330, pari
al 64,34 % del totale (il 64,34% di 21 darebbe infatti 13,51, arrotondato
a 14).
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CONSIGLIO NAZIONALE
Procedure elettorali
 Completate le procedure per l’elezione dei Consigli degli
Ordini, il Ministero della Giustizia fissa la data nella
quale il neoeletto Presidente dell’Ordine dovrà convocare
il Consiglio per l’elezione del Consiglio Nazionale.
 Tale data (unica per tutti gli Ordini) non potrà essere
successiva al 30 novembre 2007.
 Le elezioni dei rappresentanti dei Dottori e dei Ragionieri
commercialisti avvengono separatamente. Nella prima
elezione eventuali collegamenti tra liste sono possibili ai
soli fini programmatici.
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CONSIGLIO NAZIONALE
Composizione delle liste (art. 68 commi 4 e 5)
Anche le procedure per l’elezione del Consiglio Nazionale sono
fortemente innovative rispetto al passato, per cui appare utile una
illustrazione delle diverse fasi:


Composizione delle liste – è la fase forse più innovativa e delicata:

Ciascuna lista è formata da un numero di candidati pari a quello dei posti spettanti
aumentato di tre (candidati supplenti).

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un contrassegno o da un motto.

I candidati devono essere iscritti in Albi di ordini da almeno 10 anni.
Per i Ragionieri, la lista dovrà contenere, oltre all’indicazione del candidato Vicepresidente:
 Almeno due candidati iscritti negli Ordini dell’Italia Settentrionale (Valle d’Aosta, Piemonte,
Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Trentino Alto Adige).

Almeno due candidati delle regioni dell’Italia centrale (Emilia Romagna, Toscana, Umbria,
Marche, Lazio e Abruzzo).

Almeno due candidati delle regioni dell’Italia meridionale (Campania, Puglia, Molise,
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).
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CONSIGLIO NAZIONALE
Composizione delle liste (art. 68 commi 4 e 5)
 Per i Dottori Commercialisti valgono regole analoghe, solo che:

Deve essere indicato il candidato Presidente, che deve aver
ricoperto precedentemente la carica di Presidente di un Ordine o di
Consigliere Nazionale.

Il numero minimo dei candidati per ciascuna ripartizione territoriale
è pari a quattro.

E’ previsto un limite massimo di due candidati per regione.
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CONSIGLIO NAZIONALE
votazione (art. 68 commi 9, 10, 13, 14 e 15)
Nel giorno stabilito dal Ministero, tutti i Consigli degli Ordini si riuniscono e ciascuno
esprime due voti:

I Consiglieri eletti dai dottori commercialisti votano una delle liste dei Dottori
commercialisti.

I Consiglieri eletti dai Ragionieri votano una delle liste dei Ragionieri.

I voti spettanti a ciascun Ordine sono attribuiti a ciascuna delle due liste
(una di dottori una di ragionieri) che hanno ottenuto il maggior numero di
voti.

Espresso il voto, entro il secondo giorno non festivo successivo, ciascun
Consiglio comunica al Ministero della Giustizia i risultati delle votazioni,
indicando altresì il numero degli iscritti nell’Albo (al momento della
votazione), ai fini della attribuzione del numero di voti.
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Possibile problema: parità di voti

E’ possibile che due o più liste abbiano lo stesso numero di voti.
In ogni consiglio è presente una componente che ha un numero pari di Consiglieri, inoltre si possono avere
più liste alla pari oppure assenze o voti nulli o schede bianche ….
Ovviamente non si possono esprimere voti “ex aequo: ciascun Ordine può votare una sola lista (cioè due,
una di dottori e una di ragionieri).
Cosa fare?

Si potrebbe applicare la norma generale (art. 13 comma 3) per cui in caso di parità prevale il voto del
Presidente. Ciò potrebbe risolvere il problema, ma solo per i Dottori Commercialisti.

Per i Ragionieri, in caso di parità, potrebbe prevalere il voto del vicepresidente, ma solo se sarà chiamato
a fare le veci del presidente, in assenza di questi (applicando la norma generale di cui all’art. 10 comma
2).

Altrimenti, in mancanza della indicazione di una lista, il voto si intende NON ESPRESSO.

Sul punto potrebbe essere opportuno un intervento in chiave interpretativa da parte della Commissione
Ministeriale.
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CONSIGLIO NAZIONALE
Calcolo dei voti (art. 68, comma 11)

Presso il Ministero è insediata una Commissione (nominata dal Direttore
Generale e simile a quella che già oggi è prevista dall’Ordinamento) che
procede alle operazioni di calcolo e di attribuzione dei voti.


Presidente: un Magistrato di corte d’appello
Componenti : due professionisti
(Non è previsto un Organo per la designazione dei due professionisti. È probabile che si richieda
tale designazione ai due Consigli Nazionali ancora in carica oppure alla Commissione Ministeriale)

La Commissione riceve i voti e i dati sul numero degli iscritti in ciascun
Ordine, suddivisi in base alle due componenti (dottori e ragionieri ) .
Attribuisce a ciascun Ordine e a ciascuna componente il numero di voti
spettante e forma le due graduatorie: una delle liste di dottori, una delle liste
dei ragionieri.

Al termine delle operazioni la Commissione proclamerà vincitrici le liste di
Dottori e di Ragionieri Commercialisti che avranno ottenuto il maggior
numero di voti.

I risultati delle elezioni sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale del Ministero
della Giustizia.
Consiglio Nazionale Ragionieri
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CONSIGLIO NAZIONALE
Calcolo dei voti (art. 68, comma 11)
 Ai fini della elezione del Consiglio Nazionale, a ciascun Consiglio di
Ordine territoriale spetta:



Un voto per ogni 100 iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti.
Un voto ogni duecento iscritti fino a seicento.
Un voto ogni trecento iscritti oltre i seicento.
Tabella per il calcolo dei voti
1-100
101-399
400-599
600-899
900-1199
1200-1499
1500-1799
1800-2099
2100-2399
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2400-2699
2700-2999
3000-3299
3300-3599
3600-3899
3900-4199
4200-4499
4500-4799
4800-5099
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Consiglio Nazionale Ragionieri
5100-5399
5400-5699
5700-5999
6000-6299
6300-6599
6600-6899
6900-7199
7200-7499
7500-7799
19
20
21
22
23
24
25
26
27
58
CONSIGLIO NAZIONALE
Distribuzione dei voti
Sempre sulla base di dati al 31.1.2006, questa è la mappa dei voti, suddivisi per
regioni e zone geografiche, così come accorpate dal Decreto 139:
NORD
CENTRO
Piemonte – V. d’Aosta
Lombardia
Trentino
Friuli V.G.
Veneto
Liguria
Totali
22
41
4
7
16
12
Emilia Romagna
Toscana
Marche
Umbria
Lazio
Abruzzo
SUD
20
24
10
5
23
9
Campania
Molise
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
27
3
23
5
15
29
Sardegna
-------
------
7
-------
102
91
109
Consiglio Nazionale Ragionieri
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Collegio dei Revisori del Consiglio Nazionale
 Per i revisori del Consiglio Nazionale valgono le stesse
considerazioni fatte per i revisori degli Ordini:



l’elezione avverrà dopo il 1 gennaio 2008.
saranno eletti dai Presidenti degli Ordini, riuniti in
Assemblea, convocata dal Presidente del Consiglio
Nazionale.
Da ricordare:
 I revisori sono tre + due supplenti.
 I revisori non partecipano alle riunioni del Consiglio
Nazionale.
 Per l’elezione dei revisori non ha rilevanza la provenienza
dagli Ordini dei Dottori Commercialisti o dai Collegi dei
Ragionieri
Consiglio Nazionale Ragionieri
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CONCLUSIONI
 La fase pre-transitoria ha già avuto inizio (con l’insediamento della
Commissione ministeriale ex art. 75 e l’invio della scheda per la
rilevazione del numero degli iscritti.
 Fino alla fine del 2006, comunque, gli effetti sulla attività degli Ordini
saranno limitati.
 Ciò nonostante, poiché le procedure per l’istituzione dei nuovi Ordini
sono laboriose ed in alcuni casi non mancheranno difficoltà, sarebbe
opportuno che i Presidenti o i delegati di Ordini e Collegi inizino
subito ad incontrarsi e valutare ciascuno la propria situazione,
sottoponendo, se del caso, alla Commissione Ministeriale (o al
Ministero) le eventuali questioni controverse.
Consiglio Nazionale Ragionieri
61
CONCLUSIONI
 Sul versante degli iscritti, è necessario
informare tutti gli iscritti e gli abilitati
circa gli effetti della riforma sul loro status e sui diritti acquisiti:

In particolare occorre informare coloro che hanno conseguito
l’abilitazione con il vecchio esame e non sono iscritti, che alla
data del 1 gennaio 2008, perdono per sempre il diritto
all’iscrizione.

In questo caso, è opportuno invitarli a valutare la possibilità di
iscriversi entro tale data (meglio se entro il 31 gennaio 2007, in
modo da rientrare nei conteggi per il calcolo delle percentuali
dei seggi nei Consigli….)
Consiglio Nazionale Ragionieri
62
Questioni per il momento non trattate
(ma importanti)
 Per evidenti motivi di tempo e per rispettare un ordine
di priorità, alcune questioni, pure importanti, non
sono state trattate.
 Saranno oggetto di interventi specifici da parte del
Consiglio Nazionale (con relazioni, circolari o
documenti trasmessi ai Presidenti):
 Questioni finanziarie e patrimoniali.
 Predisposizione ed approvazione del bilancio
consuntivo per l’anno 2007 e preventivo per l’anno
2008.
 Fissazione delle quote per l’anno 2008 e avvio
delle procedure di riscossione.
Consiglio Nazionale Ragionieri
63
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