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Diapositiva 1 - Sistema delle autonomie locali

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Diapositiva 1 - Sistema delle autonomie locali
Guardia di Finanza
Nucleo di Polizia Tributaria Trieste
I controlli fiscali ed esercizi commerciali. Esame
del quadro normativo in tema di contrasto
all’evasione fiscale. Modalità di intervento:
accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali
destinati all’esercizio di attività commerciali.
intervento del Ten.Col. t.ST Carmine Virno
13 ottobre 2011
ATTIVITA’ ISPETTIVA IN MATERIA FISCALE
- INQUADRAMENTO GENERALE Alla Guardia di Finanza, Organo di Polizia EconomicoFinanziaria, competono:
 ai sensi del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68, articoli 1 e 2, commi
1 e 2, funzioni generali di prevenzione, ricerca e repressione
delle violazioni in materia economico finanziaria;
 a mente delle singole leggi d’imposta, compiti di prevenzione e
repressione delle violazioni tributarie nonché di cooperazione
con gli Uffici finanziari per l’acquisizione ed il reperimento degli
elementi utili ai fini dell’accertamento dei redditi e per la
repressione delle violazioni stesse
ATTIVITA’ ISPETTIVA IN MATERIA FISCALE
- INQUADRAMENTO GENERALE La Guardia di Finanza esercita la funzione ispettiva attraverso
moduli d’intervento, inquadrati quali sub procedimenti
nell’ambito del generale procedimento amministrativo di
accertamento.
Moduli Ispettivi:
 LA VERIFICA
 IL CONTROLLO
 I “LAVORI A PROGETTO”
EVASIONE PARZIALE
DEFINIZIONE -
PARZIALE
INOTTEMPERANZA
OBBLIGHI
FISCALI PER OCCULTARE PARTE DELLA BASE
IMPONIBILE REALE.
ECONOMIA SOMMERSA
DEFINIZIONE -
COMPLETA
INOTTEMPERANZA
OBBLIGHI
PRESENTAZIONE
DICHIARAZIONE
ANNUALE
(EVASORI TOTALI E LAVORO NERO/IRREGOLARE).
FRODE FISCALE
DEFINIZIONE -
VIOLAZIONI TRIBUTARIE
RILEVANTI
PIANO AMMINISTRATIVO E PENALE.
SU
ELUSIONE FISCALE
DEFINIZIONE -
AGGIRAMENTO NORME FISCALI, ATTRAVERSO
ATTI
E/O
OPERAZIONI
SENZA
VALIDE
RAGIONI ECONOMICHE, PER CONSEGUIRE
SOLO INDEBITI RISPARMI D’IMPOSTA.
LA VERIFICA
DEFINIZIONE -
Attività di polizia amministrativa finalizzata
ad
acquisire ed a comunicare all’Agenzia delle Entrate
elementi e notizie utilizzabili per la determinazione
delle basi imponibili fiscalmente rilevanti e delle
imposte nonché per l’irrogazione di sanzioni,
mediante l’esercizio di potestà ispettive estese alle
situazioni più significative della posizione fiscale
relativa ad un determinato contribuente, che hanno
effetti ai fini della determinazione della base
imponibile di quest’ultimo e/o
ai fini della
quantificazione dell’imposta, nonché del corretto
adempimento degli obblighi fiscali, di qualsiasi natura,
posti a carico dello stesso
LA VERIFICA
Le verifiche possono essere distinte prendendo a
base differenti parametri, che tengono conto sia
delle peculiarità delle attività ispettive da svolgere
sia delle caratteristiche proprie dei contribuenti
interessati.
 Distinzioni in base alla fonte di attivazione
 Distinzioni in base al soggetto verificato
 Distinzioni in base alle potestà ispettive esercitate
IL CONTROLLO
DEFINIZIONE -
Il controllo consiste in un’attività ispettiva limitata
al riscontro di un singolo atto di gestione, pur
avente riflessi sulla determinazione della base
imponibile, sulla quantificazione dell’imposta e/o
sugli altri obblighi fiscali di ogni genere gravanti sui
contribuenti.
IL CONTROLLO
 Controlli strumentali
 Controlli incrociati
 Controlli aventi finalità “preventiva” o “ricognitiva”
Il controllo ha una finalizzazione prevalentemente
deterrente e preventiva, orientata a contenere la
propensione all’evasione anche da parte dei
contribuenti non sottoposti a più penetranti attività
ispettive
POTERI DI CONTROLLO
- PRINCIPALI SETTORI IMPOSITIVI IVA
II.DD
L.7 gennaio
1929 n.4
(artt. 34 e 35)
D.p.r 633/1972
D.p.r 600/1973
(artt. 51 e 52)
(artt. 32 e 33)
D.p.r 633/1972
(art. 63 co. 1)
G.di F.
D.p.r 600/1973
(artt. 33 co.3)
POTERI DI CONTROLLO GDF
- ALTRI SETTORI IMPOSITIVI POTERI
IRAP
REGISTRO
TRIBUTI
DOGANALI
ACCISE
- D.p.r 131/1986
D.lgs.
446/1997
(artt.23/24/
25)
(art. 51 co.4)
- D.lgs.68/2001
- L.7/1/1929
(art. 2 co.4)
(artt. 33 e 35)
- D.L 223/06
(conv. L.248/06
ha introdotto art.
53 bis nel d.p.r
131/1986)
-D.lgs.374/1990
(art. 11 co. 9)
D.lgs.
504/1995
(art. 18)
POTERI DI CONTROLLO “TRADIZIONALI”
- PRINCIPALI TIPOLOGIE -
POTERI
“INVASIVI”
RICHIESTE
(ACCESSI,ISPEZIONI
VERIFICAZIONI)
INFORMAZIONI
RICHIESTE
INFORMAZIONI
(SOGGETTI/ENTI
ESTERNI)
(SOGGETTO
CONTROLLATO)
POTERI DI CONTROLLO
- SVILUPPO ATTIVITA’ -
• ACCESSO
• RICERCA
• ISPEZIONE
• VERIFICAZIONE
POTERI DI CONTROLLO
- ACCESSO Luoghi
promiscui
Esercizi
commerciali
ACCESSO
Abitazioni
private
Studi
professionali
Foglio di servizio e ordine di accesso
 Firmato dal Comandante di reparto o dal Comandante articolazione (per
reparti più strutturati)
 Deve riportare
. Luogo e data operazione
. Grado e nominativo militari operanti
. Dati identificativi del soggetto da verificare o da controllare
. L’ordine circostanziato dell’operazione di servizio da intraprendere,
indicando:
- tipologia attività ispettiva (verifica o controllo), richiamando i
riferimenti normativi
- annualità da sottoporre ad ispezione
- oggetto ispezione, evidenziando il settore o i settori impositivi
interessati
. Nel caso in cui si proceda con accesso presso luoghi adibiti
promiscuamente all’esercizio di attività economiche e abitazione,
ovvero presso luoghi adibiti esclusivamente ad abitazione, occorre
predisporre autonomo foglio di servizio contenente il particolare
ordine di accesso
Diritti del contribuente sottoposto a
verifiche fiscali
 Sussistenza di effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo quale
condizione fondamentale per procedere ad accessi, ispezioni, verifiche
(di norma ricorrono quando si procede a ricerche, anche tramite
apparecchiature informatiche)
 Esercizio dei poteri di accesso deve recare la minore turbativa possibile
allo svolgimento dell’attività ed alle relazioni commerciali o professionali
(Art. 12, comma 1, L. 212/2000)
 Diritto di essere informato, all’inizio delle verifica, delle ragioni che la
giustificano e dell'oggetto che la riguarda (Art. 12, comma 2, L.
212/2000)
 Diritto di essere informato della facoltà di farsi assistere da un
professionista abilitato dinanzi alle Commissioni tributarie, nonché degli
altri suoi diritti e obblighi (Art. 12, comma 2, L. 212/2000)
 Diritto (anche del professionista che eventualmente lo
assiste) di far verbalizzare nel processo verbale di
constatazione osservazioni in ordine ai rilievi effettuati
dai verbalizzanti (Art. 12, comma 4, L. 212/2000)
 Diritto a che la permanenza dei verificatori presso la
sede del contribuente non superi i 30/15 giorni (Art. 12,
comma 5, L. 212/2000)
 Diritto di comunicare osservazioni e richieste, entro
sessanta giorni dalla notifica del processo verbale di
constatazione degli organi di verifica, che saranno
valutate dagli uffici impositori (Art. 12, comma 7, L.
212/2000)
Il contribuente, nel corso delle operazioni ispettive, può
adire il Garante del Contribuente, nel caso ritenga che i
verificatori procedano con modalità non conformi alla
legge (Art. 12, comma 6, L. 212/2000)
ACCESSO
- ESERCIZI COMMERCIALILegittimazione
• Esecuzione attività verifica fiscale
• Autorizzazione Comandante Reparto per la
Guardia di Finanza o del Capo Ufficio per
l’Agenzia delle Entrate in presenza esigenze
effettive indagine e controllo luogo
Esecuzione
• Esibizione tessera di riconoscimento militari
che eseguono l’accesso
• Durante il normale orario di apertura
dell’esercizio commerciale (art. 12 co. 1
l.212/2000)
• Deroghe a quanto sopra in casi eccezionali
ed urgenti da motivare
Documentazione
e garanzie
• Deve essere arrecata minore turbativa
possibile (art. 12, comma 1, L. 212/2000)
• Informazione su ragioni ed oggetto controllo
• Redazione verbale di accesso da
consegnare alla parte
ACCESSO
- LUOGHI PROMISCUI-
Legittimazione
Esecuzione
Documentazione
e garanzie
• Esecuzione attività verifica fiscale
• Autorizzazione dal Comandante del reparto
per la Guardia di Finanza o del Capo Ufficio
Agenzia delle Entrate in presenza esigenze
effettive indagine e controllo luogo
• Autorizzazione Procuratore della Repubblica
competente per territorio
• Esibizione tessera di riconoscimento militari
che eseguono l’accesso
• Durante l’orario ordinario di esercizio attività
(art. 12, comma 1, L.212/2000)
• Informazione su ragioni e oggetto del
controllo
• Redazione verbale di accesso da
consegnare
ACCESSO
- ABITAZIONI PRIVATE-
Legittimazione
Esecuzione
Documentazione
e garanzie
• Esecuzione attività verifica
• Autorizzazione dal Comandante del reparto
per la Guardia di Finanza o del Capo Ufficio
Agenzia delle Entrate in presenza esigenze
effettive indagine e controllo luogo
• Autorizzazione Procuratore della Repubblica
competente per territorio sussistendo gravi
indizi di violazione (no solo “fonti anonime”)
• Esibizione tessera di riconoscimento militari
che eseguono l’accesso
• Ricerca prove violazioni
(libri,registri,documenti, scritture)
• Informazione su ragioni e oggetto del
controllo
• Redazione verbale di accesso da
consegnare alla parte
POTERI DI CONTROLLO
- AUTORIZZAZIONE P.M -
DOVUTA
DISCREZIONALE
ACCESSO LUOGHI
ACCESSO ABITAZIONI
PROMISCUI
PRIVATE
Novità introdotte dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70
(convertito i n legge, con modificazioni, dall’art.
1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106)
 Art. 7 “Semplificazione fiscale”
 Nei confronti delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie
imprese indicate nell’art. 2 dell’allegato alla Raccomandazione
2003/361/CE in data 6 maggio 2003 (ossia le imprese che occupano
meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di
euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro)
gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa devono essere
oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di
coordinamento tra i vari soggetti interessati. In particolare:
•
a livello statale, con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, sono disciplinati modalità e termini idonei a garantire una
concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva ed il
più efficace coordinamento dei conseguenti accessi;
Novità introdotte dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70
(convertito i n legge, con modificazioni, dall’art.
1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106)
•
a livello substatale, gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle
Amministrazioni locali inserite nel conto economico consolidato della
Pubblica Amministrazione, ivi comprese le Forze di Polizia locali e le
aziende ed agenzie regionali e locali, devono essere oggetto di
programmazione periodica;
•
gli accessi sono svolti nell’osservanza del principio della contestualità e
della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre;
•
gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle
suddette previsioni costituiscono illecito disciplinare per i dipendenti
pubblici che li hanno adottati;
•
l’inapplicabilità delle predette disposizioni ai controlli ed agli accessi in
materia di repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro, a quelli funzionali alla tutela dell’igiene pubblica, della
pubblica incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché a
quelli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di
necessità ed urgenza.
Novità introdotte dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70
(convertito i n legge, con modificazioni, dall’art.
1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106)
 L’art. 7, comma 2, lett. a), n. 1), ultimo periodo, prevede che “secondo
una prassi già consolidata, gli appartenenti al Corpo della Guardia di
Finanza eseguono gli accessi in borghese”.
 L’art. 7, comma 2, lett. c), del D.L. n. 70/2011 integra le disposizioni
contenute nell’art. 12, comma 5, secondo periodo, della Legge 27 luglio
2000, n. 212, prevedendo che “il periodo di permanenza presso la
sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l’eventuale
proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni in
tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in
contabilità semplificata e lavoratori autonomi; anche in tali casi,
ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i
giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari
dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente”.
POTERI DI CONTROLLO
- SVILUPPO ATTIVITA’ -
• ACCESSO
• RICERCA
• ISPEZIONE
• VERIFICAZIONE
POTERI DI CONTROLLO
- RICERCA  Finalità accesso: acquisizione documentazione (contabile
ed extracontabile). Ciò può avvenire:
. Esibizione da parte del contribuente
. Attività svolte personalmente dai verificatori
I verificatori potranno comunque procedere
Reperimento documentazione relativa a soggetti terzi
Ricerca e acquisizione di documenti contenuti in
supporti informatici
POTERI DI CONTROLLO
- RICERCA AUTORIZZAZIONE A.G
PERQUISIZIONI
APERTURA
PERSONALI
COATTIVA
C.P.P
(artt. da 247 a 252)
PIEGHI SIGILLATI,
BORSE,
CASSAFORTI,
MOBILI
POTERI DI CONTROLLO
- SVILUPPO ATTIVITA’ -
• ACCESSO
• RICERCA
• ISPEZIONE
• VERIFICAZIONE
POTERI DI CONTROLLO
- ISPEZIONE LIBRI
REGISTRI
ISPEZIONE
EXTRACONTABILITA’
DOCUMENTI
CONTABILI
POTERI DI CONTROLLO
- ISPEZIONE -
ISPEZIONE
FORMALE
SOSTANZIALE
ISPEZIONE
- FORMALE COS’E’
OGGETTO
CONTROLLO
ESITO
CONTROLLO
• CONTROLLO CORRETTO ADEMPIMENTO
OBBLIGHI NATURA CONTABILE
•
•
•
•
ISTITUZIONE
TENUTA
CONSERVAZIONE
REGISTRAZIONI
LIBRI, REGISTRI,
FATTURE
• MANCATA REGISTRAZIONE FATTURE
ATTIVE (RECUPERO BASE IMPONIBILE)
• CONTABILITA’ INATTENDIBILE
(ACCERTAMENTO INDUTTIVO ex art. 39
co.2 lett. c) e d) d.p.r 600/1973)
ISPEZIONE
- SOSTANZIALE-
COS’E’
ESITO
CONTROLLO
• CONTROLLO VERIDICITA’ SOSTANZIALE
DOCUMENTAZIONE UFFICIALE
(ad esempio attraverso controlli incrociati)
• VALUTAZIONE CIRCA CORRETTA
INTERPRETAZIONE GIURIDICA DELLA
NORMA
• RECUPERO BASE IMPONIBILE
• IN PRESENZA DI GRAVI E RIPETUTE
VIOLAZIONI PRESUPPOSTI PER
“ACCERTAMENTO INDUTTIVO
(ex art. 39 co.2 lett. d) d.p.r 600/1973)
POTERI DI CONTROLLO
- SVILUPPO ATTIVITA’ -
• ACCESSO
• RICERCA
• ISPEZIONE
• VERIFICAZIONE
POTERI DI CONTROLLO
- VERIFICAZIONI -
VERIFICAZIONE
DIRETTA
INDIRETTA
POTERI DI CONTROLLO
- VERIFICAZIONE DIRETTA -
QUANTIFICAZIONE
MAGAZZINO
PRESUNZIONI
ACQUISTO/CESSIONE
(ART. 53 del d.p.r 633/1972
come sostituito dall’art. 5
del d.p.r n.441/1997)
VERIFICAZIONE
CONSISTENZA
CASSA
QUANTIFICAZIONE
PERSONALE
POTERI DI CONTROLLO
- VERIFICAZIONI INDIRETTEACCERTAMENTO INDUTTIVO
(ART. 39 CO. 2 D.p.r 600/1973)
VERIFICAZIONI INDIRETTE
RICOSTRUZIONE
“REALTA EFFETTIVA”
sulla base di percorsi induttivi
GLI ALTRI POTERI DI CONTROLLO
IRAP
(Art. 24 co. 5 e 25 co.1
D.lgs. 446/1997)
RICHIESTA
INFORMAZIONI
IVA
II.DD
(Art. 51 d.p.r.
633/1972)
(Art. 32 d.p.r.
600/1973)
GLI ALTRI POTERI DI CONTROLLO
-RICHIESTE AL CONTRIBUENTE/
ALTRI SOGGETTI • INVITO A COMPARIRE PER
FORNIRE DATI E NOTIZIE
• INVITO AD ESIBIRE O
TRASMETTERE ATTI, DOCUMENTI,
FATTURE
• INVIO QUESTIONARI PER
RICHIESTA INFORMAZIONI
SPECIFICHE
GLI ALTRI POTERI DI CONTROLLO
- RICHIESTE AD ENTI PUBBLICI/PRIVATIDATI E NOTIZIE
(SINGOLI SOGGETTI O PER CATEGORIA)
ORGANI/
AMMINISTRAZIONI STATALI
SOCIETA’ ED ENTI CHE EFFETTUANO
RISCOSSIONI
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI,
SOCIETA’ ED ENTI ASSICURATIVI,
GLI ALTRI POTERI DI CONTROLLO
- ULTERIORI RICHIESTE-
ATTI E DOCUMENTI
NOTAI
PROCURATORI DEL REGISTRO
CONSERVATORE REGISTRI
IMMOBILIARI
ALTRI PUBBLICI UFFICIALI
GLI ALTRI POTERI DI CONTROLLO
- CARATTERISTICHE COMUNI• NO SCHEMI RICHIESTA
STANDARD
• NOTIFICHE RICHIESTE/INVITI
(ai sensi dell’art. 60 del d.p.r 600/1973)
• TERMINE MINIMO PER
ADEMPIMENTO 15 GIORNI
• INDICAZIONE MOTIVO RICHIESTA
ED ESATTA INDIVIDUAZIONE
OGGETTO
Obblighi di comunicazione dell’Autorità e della p.g.
Art. 36 D.P.R. n. 600/73 (modificato dal D.L. n. 223/06): obbligo di
comunicazione alla Guardia di Finanza di fatti che possono configurarsi
come violazioni tributarie da parte:
•
soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettiva e
di vigilanza;
•
organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e
amministrativi e, previa autorizzazione, la polizia giudiziaria;
Indizi di reato emersi durante la verifica
Art. 220 delle disposizioni di attuazione del c.p.p.
a. “”Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o
decreti emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti
di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della
legge penale, sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del
codice””;
b. indizio = non un elemento indicativo di prova diretta ma un semplice dato
indicativo di un fatto apprezzabile penalmente (Cass. Sez. Unite n.
45477/01)
Guardia di Finanza
Nucleo di Polizia Tributaria Trieste
Grazie per
l’attenzione
intervento del Ten.Col. t.ST Carmine Virno
13 ottobre 2011
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