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LE INDAGINI FINANZIARIE Dr. Giuseppe Malinconico

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LE INDAGINI FINANZIARIE Dr. Giuseppe Malinconico
LE NOVITÀ PER LE ATTIVITÀ
INTERNAZIONALI
AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale Accertamento
Giuseppe MALINCONICO
Argomenti oggetto di approfondimento nel
corso dell’intervento.
• Il ruolo del quadro RW e la presunzione relativa
sui capitali non dichiarati detenuti nei paesi black
list.
• Le novità del DL 201/2011: le nuove imposte su
immobili e attività finanziarie detenute all’estero;
nuova imposta sui capitali scudati.
• Gli strumenti per il contrasto all’evasione fiscale
internazionale
Contrasto all’evasione fiscale internazionale
Nuovi strumenti per contrastare l’evasione e l’elusione fiscale internazionale. Si
inverte l’onere della prova per le attività e gli investimenti realizzati nei cosiddetti
paradisi fiscali che si presumono costituiti mediante redditi sottratti a tassazione,
salvo prova contraria fornita dal contribuente (articolo 12 del D.L. 78/2009)
•
•
•
In tale ottica, l’art. 12, co. 3, del D.L. n. 78/2009, ha istituito presso la Direzione
Centrale Accertamento l’Ufficio centrale per il contrasto agli illeciti fiscali
internazionali (U.C.I.F.I.), con compiti di direzione e coordinamento delle attività
di contrato all’evasione internazionale, agendo di concerto anche con la Guardia
di Finanzia, anche ai fini di eventuali attività di verifica e controllo da svolgersi al
di fuori del territorio nazionale. Monitoraggio dei seguenti fenomeni:
Illecito trasferimento e/o detenzione all’estero da parte di contribuenti nazionali di
attività produttive di reddito che resta un fenomeno sul quale mantenere specifica
attenzione operativa, unitamente a quelli:
Fittizio trasferimento all’estero della residenza fiscale a fini di evasione;
Interposizione fittizia o della estero-vestizione da parte di contribuenti italiani di
entità, prevalentemente allocate in paradisi fiscali (trust, società anonime, fondi
d’investimento e così via), finalizzata alla sottrazione a tassazione dei redditi prodotti
in Italia e all’estero.
(Circolare n. 21/E/2011)
Contrasto all’evasione fiscale internazionale
Il D.L. 28.6.1990, n. 167 conv. con modif. in L. 4.8.1990, n. 227 (c.d. Monitoraggio
fiscale) ha introdotto l’obbligo per i soggetti fiscalmente residenti nel paese di dichiarare
gli investimenti detenuti all’estero o le attività estere di natura finanziaria. Tale
adempimento è stato tradotto nell’introduzione, nel modello Unico, del quadro RW.
La ratio dell’istituto cd. “monitoraggio fiscale”, infatti, è quella di favorire la
tracciabilità di attività finanziarie detenute all’estero al fine di assicurare un
adeguato controllo di talune operazioni finanziarie da e verso l’estero. Ciò al
fine di dare certezza alle medesime nell’interesse dell’Erario, così come
espressamente enunciato nel preambolo del decreto legge in esame, cioè “la
straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni di natura fiscale atte
a consentire la possibilità di controllo di talune operazioni finanziarie da e verso
l’estero…, nonché di talune importazioni ed esportazioni al seguito di denaro,
titoli o valori per contenere l’uso del contante”.
Tale modulo svolge una funzione informativa ed è strumentale all’attività di
accertamento. I dati in esso contenuti consentono all’Amministrazione finanziaria di
svolgere controlli sui movimenti e sulle giacenze di capitali esteri, così da evitare
possibili evasioni di imposta.
Evoluzione della disciplina sanzionatoria in
materia di monitoraggio fiscale.
Riferimento
legislativo
Sanzione ante
d.lgs. n. 471/1997,
previste nel testo
originario dell’art.
5 del d.l. n.
167/1990
Sanzione in vigore
dal 1°/4/1998 fino al
26/09/2001 a seguito
dell’interpretazione
fornita nella C.M. n.
98/E del 2000
Sanzioni post
«scudo fiscale» ed
entrate in vigore il
27/9/2001
Sanzioni post
«scudo fiscale» ter
ed entrate in
vigore il
05/08/2009
Art. 5, comma 2,
del d.l. n.
167/1990
516 euro
(1.000.000 di lire)
Da 258 a 2065 euro
(da 500.000 a
4.000.000 di lire)
Dal 5 al 25% degli
importi e confisca di
beni di corrispondente
valore
Dal 5 al 25% degli
importi e confisca di
beni di
corrispondente
valore
516 euro
(1.000.000 di lire)
Da 258 a 2065 euro
(da 500.000 a
4.000.000 di lire)
Dal 5 al 25% degli
importi e confisca di
beni di corrispondente
valore
Dal 10 al 50% degli
importi e confisca di
beni di
corrispondente
valore
Dal 5 al 25% degli
importi
Da 258 a 2065 euro
(da 500.000 a
4.000.000 di lire)
Dal 5 al 25% degli
importi (secondo il
chiarimento contenuto
nella circolare n. 85/E
del 2001)
Dal 10 al 50% degli
importi
(sezione I, quadro
RW)
Art. 5, comma 4,
del d.l. n.
167/1990
(sezione II, quadro
RW)
Art. 5, comma 5,
del d.l. n.
167/1990
(sezione III,
quadro RW)
La presunzione relativa sui capitali
dichiarati detenuti nei paesi black list.
•
non
L’art. 12, 2° comma, d.l. 78/2009, prevede che nell’ipotesi in esame le sanzioni tributarie non
penali previste dall’art. 1, d.lgs. 471/1997, per infedele e omessa dichiarazione, vengono
raddoppiate.
Con la conseguenza che le sanzioni applicabili in tale ipotesi diventano le seguenti:
 dal 240% al 480% degli investimenti e delle attività di natura finanziaria detenute in paesi
appartenenti alle black list in caso di omessa presentazione della dichiarazione ovvero dal
200% al 400% in caso di infedele dichiarazione.
 dal 120% al 240% degli investimenti e delle attività di natura finanziaria detenute in paesi
non appartenenti alle black list in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei
redditi ovvero dal 100% al 200% in caso di infedele dichiarazione; aumentati di un terzo
trattandosi di “redditi prodotti all’estero” (maggiorazione della sanzione prevista dall’art. 1,
comma 3, d.lgs. 471/1997).
 Sono raddoppiati i termini in materia di violazione del monitoraggio fiscale del quadro RW,
che dunque sono fissati al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello di
commissione della violazione (art. 1, c.3, DL 194/09)
L’IMPOSTA SULLE ATTIVITÀ ESTERE (ART. 19, D.L. 201/11)
Dal 2011 è istituita un'imposta sul valore delle attività finanziarie
detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello
Stato.
L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di
detenzione sul valore delle attività finanziarie.
Aliquote:
 0,1% annuo per il 2011 e il 2012
 0,15% dal 2013
Il valore da assoggettare a tassazione è costituito dal valore di
mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui
sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la
documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le
singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di
rimborso.
7
L’IMPOSTA SU IMMOBILI E ATTIVITA’ ESTERE
L’imposta sugli immobili esteri (art. 19, d.l. 201/11)
Dal 2011 è istituita un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a
qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare
di altro diritto reale sullo stesso.
L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi
dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il
possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
L'imposta è stabilita nella misura dello 0,76% del valore degli immobili che è
costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in
mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato
l’immobile.
8
DISPOSIZIONI COMUNI (ART. 19, D.L. 201/11)
È riconosciuto fino a concorrenza dell’ammontare del nuovo
tributo, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale
imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile,
nonché un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale
imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le
attività finanziarie .
Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le
sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente alla
nuova imposta si applicano le disposizioni previste per l'IRPEF.
Provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Versamento entro il termine previsto per il saldo IRPEF.
9
LE MINIPATRIMONIALI SUI BENI ESTERI
CONNESSIONI CON IL QUADRO RW
Caratteristiche
Base imponibile/valore
Comproprietà/periodo
di possesso
Aliquota
Soggetti passivi
Imposta su immobili
all’estero
(quadro RM)
Imposta su attività
finanziarie all’estero
(quadro RM)
Costo storico di acquisto. In
assenza valore di mercato.
Valore di mercato, valore
nominale o di rimborso al
31.12
L’imposta si rapporta alla
quota e al periodo di possesso
(il mese in cui il bene è
posseduto almeno 15 gg. si
considera per intero)
L’imposta si rapporta alla
quota e al periodo di
possesso
0,76%
Persone fisiche residenti,
titolari di proprietà o altro diritto
reale
-
0,1% nel 2011 e 2012
0,15% dal 2013
Persone fisiche residenti che
le possiedono
Immobili
Attività finanziarie
Nessuno
Attività finanziarie gestite da
intermediari residenti
Oggetto
Esoneri oggettivi
Obblighi di monitoraggio
(quadro RW)
In ogni caso il costo storico,
incrementato degli oneri accessori. In
mancanza costo fiscalmente riconosciuto.
In assenza perizia di stima
Quando i comproprietari possono
disporre solo della propria quota (es.
immobile), ciascuno indica solo la sua
quota. Quando ciascun contitolare ha la
piena disponibilità del bene (conto
corrente), ogni contitolare indica il 100%.
--------Persone fisiche, enti non commerciali,
associazioni professionali, società semplici
residenti che detengono (proprietà e/o
altro diritto reale) gli investimenti
all’estero o ne hanno la disponibilità
- Immobili
- Attività finanziarie
- Beni di lusso, gioielli, opere d’arte
ecc.
- Attività estere rimpatriate
- Attività finanziarie gestite da
intermediari residenti
10
L’IMPOSTA DI BOLLO SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE SCUDATE
CARATTERISTICHE (ART. 19, C. 6 – 12, D.L. 201/11)
Le attività finanziarie oggetto di emersione in base alle diverse
edizioni dello scudo fiscale sono soggette ad un’imposta di bollo
speciale annuale dello 0,4%.
In via transitoria, per gli anni 2012 e 2013, il prelievo in questione
è fissato ad un’aliquota che è, rispettivamente, dell’1% e
dell’1,35%.
Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6
dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal
rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per
effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse,
è dovuta, per il solo anno 2012, un’imposta straordinaria pari
all’1%.
Il prelievo è effettuato al netto dell’eventuale imposta di bollo
pagata secondo le regole ordinarie in virtù di quanto previsto
dalla Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/72.
11
L’IMPOSTA DI BOLLO SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE SCUDATE
PROCEDURA (ART. 19, C. 6 – 12, D.L. 201/11)
• Nell’ipotesi in cui il contribuente detenga il conto segretato presso il medesimo
intermediario con il quale è stata effettuata la procedura del rimpatrio delle attività
finanziarie, tale intermediario è tenuto a prelevare l’imposta di bollo speciale annuale e
l’eventuale imposta straordinaria sui prelievi.
• Se il contribuente ha trasferito il conto segretato presso altro intermediario,
mantenendo il regime della riservatezza, l’ultimo intermediario presso cui è ancora
detenuto il conto è tenuto al prelievo delle imposte.
• Qualora il contribuente abbia trasferito il conto segretato presso altro intermediario
senza mantenere il regime della riservatezza, l’imposta di cui al comma 6 dell’articolo 19
del decreto non è dovuta. Tuttavia, considerato che detto trasferimento è equiparabile
ad un prelievo, l’intermediario presso il quale detto prelievo è stato effettuato è tenuto a
segnalare il nominativo del contribuente all’Amministrazione Finanziaria.
• Nel caso in cui il contribuente abbia trasferito parte delle attività detenute nel conto
segretato presso altro intermediario in un conto non segretato, l’intermediario presso
cui è detenuto il conto segretato applica l’imposta di cui al comma 6 dell’articolo 19 del
decreto sulle attività finanziarie ancora segretate e quella di cui al comma 12 sulle
attività finanziarie eventualmente trasferite o prelevate.
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L’IMPOSTA DI BOLLO SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE SCUDATE
VERSAMENTO E SANZIONI (ART. 19, C. 6 – 12, D.L. 201/11)
Il versamento viene effettuato entro il 16 maggio di ciascun anno, con
riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell’anno
precedente in base alle disposizioni contenute nel capo III del D.Lgs. n.
241/97.
Per il solo versamento da effettuare nel 2012, il valore delle attività
segretate è quello al 6 dicembre 2011.
In caso di omesso versamento, si applica una sanzione pari all’importo non
versato e, per quanto concerne l’accertamento, la riscossione dell’imposta,
nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia
d’imposta di bollo.
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D.L. 201/2011
IMPOSTA DI BOLLO SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE EMERSE
Mancato versamento e sanzioni
• Il DL 201/2011 convertito prevede, inoltre, che gli intermediari sono tenuti a
segnalare all’Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali
non è stata applicata e versata l’imposta di bollo sulle attività scudate.
• La segnalazione va effettuata nella dichiarazione dei sostituti d’imposta e
degli intermediari, modello 770 ordinario, a decorrere da quello relativo al
periodo d’imposta 2012 (mod. 770/2013).
• La segnalazione è altresì dovuta qualora il contribuente abbia chiuso il
conto segretato tra il 7 e il 31 dicembre 2011 e non abbia fornito la
provvista per il pagamento dell’imposta di cui al comma 6 dell’articolo 19
del decreto.
• Nei confronti di tali contribuenti, l’imposta viene riscossa mediante
iscrizione a ruolo e, per l’omesso versamento, si applica una sanzione
pari all’importo non versato.
Controlli sullo scudo fiscale
Novità 2012
• Per le attività finanziarie oggetto di emersione o di rimpatrio «non è
comunque precluso l'accertamento dell'imposta sul valore
aggiunto».
• L'Agenzia, con la circolare n. 3/E del 2010, inquadrava lo scudo
fiscale “tra gli impegni assunti dagli Stati aderenti all'Ocse a
incrementare la collaborazione amministrativa tra i Paesi .…
L’impianto normativo originario viene sostanzialmente confermato,
facendo naturalmente salva la conformità alle disposizioni
comunitarie in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e di
antiriciclaggio, nonché alle relative interpretazioni della Corte di
Giustizia”.
Controlli sullo scudo fiscale
Circolare Agenzia Entrate n. 52 /2010
Indicazioni dell’amministrazione finanziaria in
merito allo scudo fiscale
Momento di esibizione della dichiarazione riservata :
1) All’avvio di una attività di accesso, ispezione o
verifica
2) Entro i 30 giorni successivi alla notifica dell’avviso
di accertamento o di un questionario
Controlli sullo scudo fiscale
1) Acquisizione della copia della dichiarazione riservata presentata
all’intermediario: riscontro tra quanto evidenziato dal
contribuente e quanto in possesso dell’intermediario (data di
conferimento dell’incarico, versamento imposta e data di presa
in carico delle attività scudate) ;
2) Verifica sulla residenza fiscale in Italia al momento della
sanatoria;
3) Verifica sul presupposto temporale (detenzione attività alla data
del 31.12.2008);
4) Violazioni delle regole sul monitoraggio fiscale;
5) Verifica dell’assenza, al momento dello scudo, di cause ostative
alla sanatoria (questionari, accertamenti, verifiche, ecc.).
Le informazioni che l’A.F. richiede
Verifica del presupposto soggettivo
•Le attività detenute all’estero in comunione gli effetti dello “scudo fiscale” non si
estendono automaticamente ai soggetti che non hanno aderito alla sanatoria;
•Circolare 43/2009: “Gli effetti della dichiarazione riservata non si producono
automaticamente nei confronti di soggetti che detengono attività all’estero in
comunione con altri soggetti qualora soltanto questi ultimi abbiano effettuato le
operazioni di emersione. A tal fine, occorre che ciascuno dei soggetti interessati
presenti una distinta dichiarazione di emersione per la quota parte di propria
competenza”.
• in caso di dichiarazione riservata presentata dagli eredi gli stessi “godono della
preclusione degli accertamenti tributari relativi ai redditi del de cuius per i quali sono
solidalmente obbligati e non anche per le attività detenute all’estero in proprio in
violazione degli obblighi di legge”;
• per le attività detenute all’estero tramite soggetto interposto “dovrà essere chiesta
al contribuente ogni informazione ritenuta utile per stabilire un collegamento univoco
tra lo stesso e l’attività che ha formato oggetto di emersione”.
PRESUPPOSTO IMPOSTE
È il possesso dei redditi, in denaro o in natura, rientranti
nelle categorie previste dalla legge.
Il concetto di possesso del reddito non assume uno
specifico significato giuridico.
Ai fini civilistici (art. 1140 c.c.) il possesso è il potere sulla
cosa che si manifesta in un’attività corrispondente
all’esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Per possesso del reddito va invece intesa la disponibilità
economica dello stesso che deriva dal fatto di possederne
la fonte produttiva.
Limiti alla copertura penale:
gli effetti amministrativi e penali
• Lo scudo, come noto, offre una “protezione” giuridica che
esplica i suoi effetti sul piano amministrativo-tributario e
penale.
• Dal punto di vista dei reati coinvolti è, infatti, noto che tale
sanatoria copre solo alcuni di essi, ossia quelli legati alla
dichiarazione annuale (fraudolenta, infedele o omessa, ex
articolo 5 Dlgs 74/2000) e quelli legati all'occultamento e alla
distruzione di documenti contabili (articolo 10, Dlgs 74/2000).
• Per contro, qualora le attività detenute all’estero siano il frutto
di altri reati non prescritti o non estinti al momento di
presentazione dello scudo, ovvero derivino da altri delitti di cui
all’art.17, comma 2-ter, lo scudo deve considerarsi inefficace
anche sul piano amministrativo.
• In tali casi anzi la norma prevede l’applicabilità di una
sanzione amministrativa pari al 100% del valore corrente delle
attività scudate (all’art.17, comma 2-bis).
F.A.T.C.A.
Accordi per la lotta all'evasione
fiscale internazionale
•
FATCA, acronimo di Foreign Account Tax Compliance
Act;
• Intesa raggiunta da Italia, Francia, Germania, Spagna,
Regno Unito e Stati Uniti, operativa dal 1 gennaio 2013;
• Alla base dell'approccio intergovernativo sta il principio
di reciprocità che consente lo scambio automatico di
informazioni in due direzioni, da e verso gli Stati Uniti.
Due sono poi gli obiettivi che la conclusione di accordi
bilaterali dovrebbe garantire:
1. favorire la compliance fiscale internazionale;
2. facilitare l'applicazione della legislazione fiscale a
beneficio di entrambe le parti.
Accesso ai dati di Banca d’Italia,
Consob e Isvap
Al primo comma dell’articolo 32 del DPR n. 600/73, e successive
modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente:
« 7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare
d’intesa con l’Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e
internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione
del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate
o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia
di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati,
documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa,
relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi,
anche in deroga a specifiche disposizioni di legge».
(articolo 15, commi 8-quinquies, 8-sexies – DL 78/2009)
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
La norma punisce chiunque al fine di sottrarsi al pagamento delle II. DD. o IVA
(ovvero di interessi o sanzioni amministrative), aliena simulatamente o compie
altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in
parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Trattasi di reato di pericolo: si assegna al giudice il compito di accertare con
giudizio ex ante, riferito cioè al momento in cui gli atti fraudolenti sono stati posti in
essere, la potenzialità depauperatoria dell’azione intrapresa.
IN SOSTANZA: e’ vietato "rendersi fittiziamente nullatenenti" nei confronti
del Fisco.
Circolare 21/E/2011: “ogniqualvolta durante l’istruttoria in sede di accertamento
emergano elementi potenzialmente sintomatici di una deliberata spoliazione
dell’attivo patrimoniale in danno dell’Erario, i funzionari verificatori od accertatori
devono svolgere ogni possibile approfondimento al fine di far emergere se
nelle condotte dei contribuenti siano ravvisabili i fatti previsti e puniti dall’art. 11 del
d.Lgs. n. 74 del 2000” (modificato dalla legge 122/2010)
Nuova fattispecie penale
(DECRETO “MONTI” - Decreto legge n.201/2011)
Il comma 1 della disposizione sancisce l’applicazione “dell’articolo 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445” per
chiunque, a seguito delle richieste effettuate dagli Uffici delle Entrate e
dalla Guardia di Finanza, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in
tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.
L’art. 76 citato prevede che “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
• La stessa norma, inoltre, stabilisce che:
• a) l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità
equivale ad uso di atto falso;
• b) le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sono
considerate come fatte a pubblico ufficiale.
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